61988J0068

SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 SETTEMBRE 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - OMISSIONE DI ACCERTAMENTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI RISORSE PROPRIE DELLA COMUNITA. - CAUSA 68/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02965
edizione speciale svedese pagina 00153
edizione speciale finlandese pagina 00167


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Risorse proprie delle Comunità europee - Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri - Iscrizione a credito del conto della Commissione - Iscrizione tardiva - Obbligo di pagare gli interessi di mora

( Regolamento del Consiglio n . 2891/77, art . 11 )

2 . Stati membri - Obblighi - Obbligo di sanzionare le violazioni del diritto comunitario - Portata

( Trattato CEE, art . 5 )

Massima


1 . Esiste un nesso indissociabile fra l' obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i termini impartiti ed infine quello di versare gli interessi di mora . Gli interessi di mora sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l' iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo .

2 . Qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l' art . 5 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario .

A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza e che in ogni caso conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva . Inoltre le autorità nazionali devono procedere nei confronti delle violazioni del diritto comunitario con la stessa diligenza usata nell' esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali

Parti


Nella causa 68/88,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . J . Forman e D . Gouloussis, consiglieri giuridici,e dal sig . X.A . Yataganas, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica,

convenuta,

causa avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso l' accertamento ed il versamento alla Comunità di risorse proprie fraudolentemente sottratte al bilancio comunitario per effetto dell' esportazione di alcune partite di granoturco jugoslavo in un altro paese membro della Comunità come prodotti di origine greca e avendo rifiutato di adottare altri determinati provvedimenti adeguati, è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet e F . Grévisse, presidenti di Sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : G . Tesauro

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 16 maggio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 giugno 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 marzo 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso l' accertamento ed il versamento alla Comunità delle risorse proprie fraudolentemente sottratte al bilancio comunitario per effetto dell' importazione dalla Yugoslavia in Grecia, senza applicazione di alcun prelievo, di determinate partite di granoturco, successivamente esportate verso un altro paese membro della Comunità come prodotti di origine greca, e avendo rifiutato di adottare altri provvedimenti adeguati, è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario .

2 Alla fine del 1986 la Commissione, dopo aver condotto un' approfondita inchiesta avviata a seguito di informazioni acquisite, è giunta alla conclusione che due carichi di granoturco esportati dalla Grecia in Belgio dalla società ITCO, nel maggio 1986, erano costituiti, in realtà, da granoturco importato dalla Yugoslavia, mentre erano stati ufficialmente dichiarati dalle autorità elleniche come granoturco di origine greca . Non era stato applicato, quindi, alcun prelievo agricolo, destinato al finanziamento delle risorse proprie della Comunità . Secondo la Commissione, detta frode sarebbe stata perpetrata grazie alla complicità di alcuni funzionari greci, mentre diversi funzionari avrebbero preparato, a posteriori, documenti falsi e rilasciato dichiarazioni non veritiere nel tentativo di dissimulare la frode stessa .

3 Il 21 gennaio 1987 la Commissione ha comunicato le conclusioni della propria inchiesta al governo ellenico, invitandolo, in particolare, ad adottare i seguenti provvedimenti :

- versamento alla Commissione dei prelievi agricoli sull' importazione del granoturco yugoslavo maggiorati dei relativi interessi di mora;

- rivalsa delle somme evase sugli autori della frode;

- avvio di procedimenti penali e disciplinari nei confronti degli autori della frode e dei loro complici;

- accertamenti in ordine a determinate operazioni di importazione, esportazione e transito di cereali avvenute dall' inizio del 1985 .

Alle autorità elleniche veniva concesso un termine di due mesi entro il quale comunicare alla Commissione le misure che avrebbero emanato .

4 Le autorità elleniche hanno risposto, rendendo noto che era stata disposta un' inchiesta amministrativa, che, peraltro, la questione era già oggetto di un' istruttoria giudiziaria e che era opportuno attendere l' esito del procedimento giudiziario prima di avviare le misure indicate dalla Commissione .

5 Dopo un ulteriore carteggio infruttuoso, la Commissione ha avviato, il 27 luglio 1987, la procedura ex art . 169 del trattato, invitando la Repubblica ellenica a presentare le proprie osservazioni . Quest' ultima ha risposto con lettera del 27 agosto 1987, ricordando in sostanza, che era opportuno attendere l' esito delle inchieste amministrativa e giudiziaria in corso .

6 Il 9 ottobre 1987 la Commissione ha emesso un parere motivato al quale il governo ellenico si è limitato a replicare, peraltro tardivamente, reiterando le osservazioni già dedotte .

7 La Commissione ha introdotto, quindi, il presente ricorso . La Repubblica ellenica, regolarmente citata, non ha dedotto alcuna difesa nel termine impartitole . La Commissione ha chiesto alla Corte di accogliere le proprie conclusioni, conformemente all' art . 94, § 1, del regolamento di procedura .

8 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti della Commissione si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

9 Prima di passare all' esame delle censure dedotte dalla Commissione, si deve ricordare che quando, come nella specie, la Corte emette sentenza contumaciale, si limita ad accertare, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, "se le conclusioni del ricorrente appaiano fondate", a termini dell' art . 94, § 2, del regolamento di procedura .

Sulla prima censura

10 La Commissione sostiene che la Repubblica ellenica, omettendo di accertare e di mettere a disposizione della Comunità le risorse proprie costituite dai prelievi agricoli in talune partite di granoturco importate da un paese terzo, è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario .

11 Va ricordato che, in virtù dell' art . 13, n . 1, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, pag . 1 ), tutte le importazioni di granoturco nella Comunità sono assoggettate ad un prelievo "uguale (...) al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif ". Tale prelievo agricolo rientra nel novero delle entrate che, ai sensi della decisione 70/243 del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ( GU L 94, pag . 19 ), costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio della Comunità stessa . Infine, il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891, recante applicazione della citata decisione 21 aprile 1970 ( GU L 336, pag . 1 ), prevede che gli Stati membri accertino e mettano a disposizione della Commissione le risorse proprie, iscrivendo a credito i relativi importi su di un conto intestato alla medesima al più tardi entro il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato .

12 Si deve rilevare che secondo le circostanziate deduzioni della Commissione, non contraddette dai documenti del fascicolo, il granoturco, imbarcato sulle navi Alfonsina e Flamingo dirette in Belgio ed ufficialmente dichiarato dalle autorità elleniche all' atto dell' esportazione come prodotto di origine greca, era costituito, in realtà, da granoturco yugoslavo precedentemente importato dalla Yugoslavia .

13 Senza che la Corte debba pronunciarsi sulle circostanze nelle quali i documenti ufficiali sono stati emessi né sulle responsabilità nelle quali sono incorsi i loro autori, è sufficiente rilevare che in tal modo si è potuta eludere l' esazione dei prelievi agricoli applicabili all' atto delle importazioni in Grecia del granoturco yugoslavo, nel maggio 1986, per un importo, non concertato, di 447 053 406 DR .

14 Avendo omesso di accertare, a titolo di risorse proprie della Comunità, i relativi diritti e di mettere gli stessi a disposizione della Comunità al più tardi entro il 20 luglio 1986, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dei citati regolamenti nn . 2727/75 e 2891/77 .

15 La prima censura della Commissione deve, quindi, essere accolta .

Sulla seconda censura

16 La Commissione sostiene che il ritardo delle autorità elleniche nell' iscrizione delle somme sopra indicate sul conto della Commissione comporta necessariamente l' addebito di interessi moratori, ai sensi dell' art . 11 del citato regolamento n . 2891/77 .

17 A tal proposito, si deve ricordare che, come risulta dalla sentenza 20 marzo 1986, Commissione / Repubblica federale di Germania ( causa 303/84, Racc . pag . 1171 ), esiste un nesso indissociabile fra l' obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i termini impartiti ed infine quello di versare gli interessi di mora . Emerge, inoltre, dalla stessa sentenza che gli interessi di mora sono esigibili, "qualunque sia la ragione per cui l' iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo ".

18 Si deve, pertanto, dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno ai propri obblighi comunitari, non avendo corrisposto gli interessi moratori relativi alle somme che aveva omesso di iscrivere a credito della Commissione .

19 La seconda censura della Commissione deve, quindi, essere accolta .

Sulla terza censura

20 La Commissione sostiene che le autorità elleniche non hanno intrapreso alcuna azione volta al recupero dei prelievi agricoli non percepiti all' atto dell' importazione del granoturco yugoslavo in Grecia, venendo così meno agli obblighi ad esse incombenti a norma del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1 ).

21 Anche detta censura merita di essere accolta, atteso che nessun elemento del fascicolo consente di dubitare delle affermazioni della Commissione .

Sulla quarta censura

22 Secondo la Commissione, l' art . 5 del trattato impone agli Stati membri di irrogare agli autori di violazioni del diritto comunitario le stesse sanzioni vigenti per le violazioni al diritto nazionale . La Repubblica ellenica sarebbe venuta meno a detto obbligo, omettendo di avviare i procedimenti penali o disciplinari previsti dall' ordinamento interno nei confronti degli autori della frode e di tutti coloro che hanno collaborato a perpetrarla e ad occultarla .

23 Al riguardo, si deve rilevare che, qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l' art . 5 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario .

24 A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva .

25 Inoltre, le autorità nazionali devono procedere nei confronti delle violazioni del diritto comunitario con la stessa diligenza usata nell' esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali .

26 Nella specie, non risulta dal fascicolo che le autorità elleniche abbiano avviato azioni penali o disciplinari nei confronti delle persone che hanno concorso a perpetrare ed occultare la frode denunciata dalla Commissione o che si sia frapposto un qualche ostacolo all' avvio di dette azioni .

27 E' pur vero che, nell' ambito della fase precontenziosa, il governo ellenico ha invece sostenuto che l' autorità giudiziaria nazionale era stata investita della questione e che era opportuno attendere l' esito dell' istruttoria giudiziaria . Ma la Commissione giustamente contesta tale argomento, sottolineando che, sulla base delle informazioni acquisite, tale azione - promossa, peraltro, non dalle autorità nazionali, bensì da una società concorrente della ITCO - verte solamente sulla frode relativa al carico trasportato sulla nave Alfonsina .

28 Ciò considerato, la censura della Commissione merita di essere accolta .

Sulla quinta censura

29 La Commissione fa valere che la Repubblica ellenica, omettendo di procedere ad adeguate indagini e verifiche nonché ai controlli supplementari richiesti dalla Commissione, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 1 e 18 del citato regolamento n . 2891/77 .

30 Ai sensi dell' art . 18 di detto regolamento :

"1 ) Gli Stati membri procedono alle verifiche ed indagini relative all' accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie (...).

2 ) In questo quadro, gli Stati membri :

- procedono ai controlli supplementari che la Commissione può loro chiedere con richiesta motivata (...)".

31 Va rilevato, da un lato, che durante la fase precontenziosa le autorità elleniche hanno dedotto che il Ministero delle finanze aveva aperto un' inchiesta amministrativa in ordine alle due operazioni di esportazione di granoturco di cui è causa . Tuttavia, in assenza di informazioni precise sulla sua natura, portata ed esiti, la Corte non può considerare che in detta inchiesta sia validamente ravvisabile una delle "verifiche ed indagini" previste dal citato art . 18, n . 1 .

32 Si deve sottolineare, dall' altro, che nella citata lettera del 21 gennaio 1987 la Commissione ha richiesto alle autorità elleniche di procedere "ad approfonditi controlli a posteriori su tutte le operazioni di importazione, esportazione o di transito di cereali effettuate, dall' inizio del 1985 in poi, o dalla ditta ITCO o attraverso i porti di Salonicco e Kavala ". Dal fascicolo non risulta che la Repubblica ellenica abbia adempiuto tale richiesta di controlli supplementari, richiesta pertanto giustificata dal fatto che la Commissione, alla luce dell' indagine da essa svolta sulle due operazioni concertate, era giunta alla conclusione di mettere in dubbio la regolarità di altre operazioni, della stessa natura, effettuate dalla società ITCO o trattate dalle autorità doganali di Salonicco e di Kavala .

33 Quest' ultima censura della Commissione merita, quindi, di essere accolta .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

34 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e, pertanto, deve essere condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Avendo omesso di accertare, a titolo di risorse proprie della Comunità, prelievi agricoli dovuti su talune partite di granoturco importate da un paese terzo nel maggio 1986, che ammontavano a 447 053 406 DR, e di mettere tale importo a disposizione della Comunità entro il 20 luglio 1986, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità .

2 ) Avendo omesso di pagare gli interessi moratori relativi al menzionato importo di 447 053 406 DR, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità .

3 ) Avendo omesso di procedere al recupero "a posteriori" dei prelievi agricoli prima menzionati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti al debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo ad effettuarne il pagamento .

4 ) Avendo omesso di avviare procedimenti, penali o disciplinari, nei confronti di chi avesse partecipato al compimento e a all' occultamento di atti che hanno consentito di eludere il pagamento dei prelievi agricoli sopramenzionati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ex art . 5 del trattato CEE .

5 ) Avendo omesso di procedere a verifiche ed indagini appropriate nonché a controlli supplementari richiesti dalla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità .

6 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .