Parole chiave
Massima

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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell' imposta pagata a monte - Esercizio del diritto - Presupposto - Imposta dovuta per un' operazione assoggettata all' imposta sul valore aggiunto - Imposta dovuta unicamente perché indicata nella fattura - Insussistenza del presupposto

(( Direttiva del Consiglio n . 77/388, artt . 17, n . 2, lett . a ) e 21, n . 1, lett . c ) ))

Massima

L' esercizio da parte del soggetto passivo del diritto di detrazione contemplato dalla sesta direttiva n . 77/388/CEE, per le merci fornite o per i servizi prestati da un altro soggetto passivo, è limitato dall' art . 17, n . 2, lett . a ), della direttiva alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un' operazione soggetta all' IVA o versate in quanto erano dovute, e non si estende all' imposta dovuta, in forza dell' art . 21, n . 1, lett . c ), della direttiva, unicamente perché indicata nella fattura .