61987J0308(01)

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 FEBBRAIO 1994. - ALFREDO GRIFONI CONTRO COMUNITA EUROPEA PER L'ENERGIA ATOMICA. - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO. - CAUSA C-308/87.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00341


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Responsabilità extracontrattuale - Danno - Danno risarcibile - Danno patrimoniale e non patrimoniale - Criteri di valutazione

(Trattato CEEA, art. 188, secondo comma)

2. Responsabilità extracontrattuale - Danno - Risarcimento - Presa in considerazione della svalutazione monetaria - Diritto ai relativi interessi

Massima


1. Il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da una persona fisica a seguito di un infortunio di cui sia stata vittima nel corso di lavori effettuati per conto della Comunità europea dell' energia atomica in un immobile situato in uno Stato membro deve essere valutato e risarcito, ai sensi dell' art. 188, secondo comma, del Trattato CEEA, sulla base dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.

Per quanto la legge nazionale non sia applicabile, il risarcimento del danno patrimoniale può essere stabilito utilizzando il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all' aspettativa di vita fisica e la percentuale di abbattimento che riflette l' aspettativa di vita lavorativa, fissati sulla base dei dati statistici disponibili nel detto Stato membro.

Per quanto attiene al danno non patrimoniale subito dalla vittima, che comprende ogni sofferenza fisica o psichica, la Corte può riconoscere una somma forfettaria determinata alla luce delle lesioni subite e delle conseguenze che ne sono derivate.

2. Atteso che il risarcimento del danno è diretto, nella misura del possibile, alla reintegrazione del patrimonio della vittima di un infortunio, si deve tener conto della svalutazione monetaria successiva all' evento dannoso. L' importo del danno risarcibile, attualizzato in considerazione della svalutazione monetaria, è produttivo di interessi moratori al tasso annuo dell' 8% a decorrere dalla data della pronuncia della Corte sino al giorno del saldo effettivo.

Parti


Nella causa C-308/87,

Alfredo Grifoni, titolare della ditta omonima, residente ad Ispra, Varese (Italia), via G. Galilei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Tamburini e Franco Colussi, del foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio di quest' ultimo in Lussemburgo, 36, rue de Wiltz,

ricorrente,

contro

Comunità europea dell' energia atomica (CEEA), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, difesa dal signor Lucio Gussetti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Paolo de Caterini, del foro di Roma, e dal signor Étienne Boen, segretario generale della compagnia di assicurazioni SA Fidelitas, in qualità di perito, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' accertamento della responsabilità della Comunità europea dell' energia atomica per il danno subito dal ricorrente a seguito di un infortunio e la conseguente condanna della Comunità europea dell' energia atomica al risarcimento di tale danno,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris (relatore), P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 29 aprile 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 settembre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza non definitiva 27 marzo 1990 (Racc. pag. I-1203), pronunciata nella presente causa, la Corte ha condannato la Comunità europea dell' energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, a risarcire, sino a concorrenza del 50%, il danno subito dal ricorrente a seguito della sua caduta dal tetto-terrazza della stazione meteorologica del Centro comune di ricerca di Ispra (Italia). Il ricorso è stato respinto quanto al resto.

2 Secondo la detta sentenza, le parti dovevano comunicare alla Corte, entro un termine di sei mesi, l' ammontare del risarcimento stabilito di comune accordo o, in mancanza di accordo, le rispettive conclusioni sulla quantificazione del danno. Le spese sono state riservate.

3 Le trattative delle parti ai fini della determinazione del danno, avviate successivamente alla pronuncia della sentenza, sono rimaste senza esito nel termine all' uopo fissato. Il ricorrente e la Commissione hanno quindi presentato le proprie conclusioni in ordine alla quantificazione del danno, rispettivamente in data 8 ottobre e 5 dicembre 1990.

4 Sussistendo ancora incertezza in ordine al tasso di invalidità permanente del ricorrente, la Corte ha disposto, in data 4 giugno 1991, una perizia medica al fine di accertarne l' entità. Tale mezzo istruttorio è stato esperito il 13 settembre 1991. I periti hanno unanimemente valutato l' invalidità permanente in misura del 35%. Tale conclusione non è stata contestata dalle parti.

5 Una volta definitivamente acclarato il tasso di invalidità permanente, la Corte ha nuovamente suggerito alle parti di esaminare le possibilità di addivenire ad una transazione amichevole. Anche tale secondo tentativo è rimasto senza esito. Con lettere del 10 e 11 febbraio 1993 la Corte ha invitato le parti nonché il governo italiano a produrre taluni documenti ed a fornire talune informazioni. In particolare, essa ha invitato il ricorrente, da un lato, a produrre l' originale di tutte le fatture relative all' infortunio già accluse in fotocopia alle conclusioni dell' 8 ottobre 1990 e, dall' altro, a fornire prova scritta dell' entità dei propri redditi relativi agli anni 1983 e 1982.

6 Il ricorrente ha prodotto il 15 marzo 1993, oltre a taluni dei documenti richiesti, anche alcune fatture successive all' 8 ottobre 1990, fornendo inoltre prova scritta in ordine al reddito conseguito negli anni 1981, 1984 e 1985.

7 Si deve rilevare, in limine, che taluni documenti originali prodotti dal ricorrente in ordine ai redditi conseguiti nell' anno 1984 differiscono dalle fotocopie accluse, per lo stesso anno, alle conclusioni dell' 8 ottobre 1990. Ne consegue che, escluse le prove scritte richieste dalla Corte e le fatture successive all' 8 ottobre 1990, le quali non potevano essere presentate a tale data, gli altri documenti, nuovi rispetto alle conclusioni dell' 8 ottobre 1990, oltre a modificare i dati di base necessari ai fini della determinazione del reddito del ricorrente, costituiscono mezzi di prova dedotti tardivamente, ai sensi dell' art. 42, n. 1, del regolamento di procedura della Corte. Conseguentemente, non possono essere presi in considerazione.

8 Come affermato nella menzionata sentenza non definitiva, il danno subito dal ricorrente deve essere valutato e risarcito, ai sensi dell' art. 188, secondo comma, del Trattato CEEA, sulla base dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. Tale danno è di natura, da un lato, patrimoniale e, dall' altro, non patrimoniale.

Sul danno patrimoniale

9 Nelle conclusioni dell' 8 ottobre 1990 il ricorrente chiede il risarcimento del danno in ragione delle spese sostenute e del lucro cessante conseguente all' infortunio. A suo parere, il lucro cessante comprende il mancato reddito durante il periodo di incapacità temporanea totale pari a 270 giorni, il mancato reddito durante il periodo di incapacità temporanea parziale di 98 giorni nonché la diminuzione del proprio reddito derivante dal proprio definitivo stato di invalidità permanente.

A - Spese derivate dall' infortunio

10 Il ricorrente chiede il rimborso della somma di 19 194 000 LIT a titolo di spese occasionate dall' infortunio, somma che si articola sulle seguenti voci:

- spese documentate:

a) onorari medici 551 000 LIT

b) onorari del fisioterapista 5 760 000 LIT

c) retribuzione di una collaboratrice domestica 5 376 000 LIT

d) spese di noleggio di un autoveicolo

sostenute per gli spostamenti dal medico,

all' ospedale o presso la sede dell' INAIL 1 307 000 LIT

(Istituto nazionale per l' assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro)

- spese non documentate:

e) vestiario ed orologio danneggiati,

onorari del dentista, assistenza

notturna in ospedale 6 200 000 LIT

19 194 000 LIT

11 L' ultimo importo di cui alla lett. e) non può essere riconosciuto in mancanza di qualsiasi documentazione.

12 Per quanto attiene alle altre spese indicate alle lett. a), b), c) e d), il ricorrente, invitato dalla Corte a produrre l' originale di tutte le fatture già accluse in fotocopia alle conclusioni dell' 8 ottobre 1990, ha precisato il 15 marzo 1993 che alcuni di tali documenti erano andati distrutti a seguito delle inondazioni verificatesi a Ispra il 1 e 2 giugno 1992.

13 Tuttavia, i documenti depositati ai fini della prova di tale ultima circostanza non sono altro che convocazioni del comune di Ispra con cui gli abitanti della regione vengono invitati a dichiarare i danni subiti a seguito delle inondazioni. Da essi non risulta che a seguito di tali inondazioni siano andati perduti gli originali di taluni documenti. Conseguentemente, possono essere prese in considerazione solamente le fatture o le ricevute prodotte in originale.

14 Le uniche spese risultanti da documenti originali, che saranno quindi prese in considerazione, sono quelle indicate alle lett. a) e b), di importo totale pari a 6 311 000 LIT.

15 Per quanto riguarda la documentazione delle spese indicate alla lett. c), il ricorrente ha prodotto cinque ricevute per un totale di 5 376 000 LIT dalle quali emerge che tale somma costituisce il corrispettivo dei servizi forniti da una collaboratrice domestica. Non risulta tuttavia acclarata la necessità di una collaboratrice domestica a causa dell' infortunio.

16 Quanto all' importo indicato alla lett. d) ai fini del noleggio della vettura, il ricorrente non fornisce la prova di essersi recato, alle date indicate, all' ospedale, da un qualsiasi medico o presso la sede dell' INAIL.

17 In allegato alle risposte del 15 marzo 1993 il ricorrente ha prodotto anche altre ricevute relative ad onorari medici e a spese sostenute per il rilascio di taluni documenti dei quali chiede il rimborso.

18 Tali spese, conseguenti all' infortunio e di importo pari a 478 200 LIT, non potevano essere indicate nelle conclusioni dell' 8 ottobre 1990, in quanto sostenute successivamente. Tali spese, provate sulla base dei documenti prodotti, devono essere quindi incluse nella base del calcolo del risarcimento dovuto.

19 Il totale delle spese occasionate dall' infortunio ammonta, quindi, a 6 789 200 LIT.

B - Lucro cessante

20 Al fine di poter stabilire il lucro cessante, totale o parziale, occorre preliminarmente accertare i redditi che il ricorrente avrebbe percepito ove l' infortunio non si fosse verificato.

21 Il ricorrente ha proceduto alla determinazione di tali redditi sulla base di quanto effettivamente guadagnato nell' anno 1984, sommando i seguenti importi:

i) reddito dichiarato al Fisco 31 346 000 LIT

ii) quote di ammortamento 16 236 000 LIT

iii) acquisto di materiali da costruzione,

nonché spese effettuate a titolo

personale ma contabilizzate come spese

dell' impresa 39 488 128 LIT

iv) acquisto di macchinari (in leasing) 12 918 100 LIT

v) redditi non dichiarati al Fisco 47 192 800 LIT

147 181 028 LIT

22 Come rilevato dall' avvocato generale nelle proprie conclusioni (v. punto 12), le quote di ammortamento indicate dal ricorrente al punto ii) rientrano nei "costi dell' impresa e (...) in quanto tali andavano a giusta ragione dedotti dal reddito". Il relativo importo non può essere quindi aggiunto ai redditi percepiti dal ricorrente nell' anno 1984.

23 Per quanto attiene a quella parte dell' importo esposto al punto iii) relativa all' acquisto di materiali da costruzione, si deve rilevare che tali materiali erano destinati alla produzione del reddito lordo dell' impresa. Anche essi sono quindi compresi nei costi di quest' ultima. Le spese relative al loro acquisto non possono, pertanto, essere prese in considerazione ai fini della determinazione dei redditi del ricorrente.

24 Per quanto attiene all' altra parte dell' importo esposto al punto iii), si deve rilevare che da nessuno dei documenti prodotti risulta che una qualche somma sia stata effettivamente utilizzata per il pagamento, tramite la contabilità dell' impresa, di spese andate in tutto o in parte a beneficio del ricorrente stesso. Conseguentemente, nemmeno tale importo può essere aggiunto ai redditi del ricorrente.

25 Per contro, l' importo esposto al punto iv), relativo all' acquisto (in leasing) di macchinari, poteva essere ripartito su vari esercizi, in quanto il bene acquistato nel 1984 poteva essere utilizzato per la produzione di redditi nel corso di vari anni seguenti. Appare quindi equo che un terzo di tale somma, vale a dire 4 306 000 LIT, sia aggiunto ai redditi dell' anno 1984.

26 Quanto al reddito indicato al punto v), che non sarebbe stato dichiarato all' Amministrazione finanziaria, si deve rilevare che gli assegni e le distinte di versamento prodotti dal ricorrente non provano che si tratti di importi pagati da clienti a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi effettuate dall' impresa del ricorrente medesimo. Questi non ha quindi provato di avere percepito redditi superiori a quelli dichiarati.

27 In conclusione, deve essere assunto a base del calcolo il reddito di 31 346 000 LIT dichiarato al Fisco relativamente all' anno 1984, maggiorato della somma di 4 306 000 LIT pari ad un terzo dell' importo utilizzato per l' acquisto di un macchinario, per un totale di 35 652 000 LIT.

a) Danno derivante dall' incapacità temporanea totale

28 Ai fini della valutazione del danno derivante dall' incapacità temporanea totale, deve essere preso in considerazione il reddito giornaliero del ricorrente, calcolato sulla base del reddito annuo sopraindicato, moltiplicato per il numero dei giorni di incapacità, vale a dire 270, secondo le risultanze, non contestate, del fascicolo:

(35 652 000 LIT : 365) x 270 = 26 372 712 LIT

b) Danno derivante dall' incapacità temporanea parziale

29 La perizia medica esperita nell' ambito dei mezzi istruttori disposti dalla Corte nonché la relazione redatta il 9 ottobre 1986 dal consulente medico di parte del ricorrente non indicano l' esistenza di alcun periodo di incapacità temporanea parziale tra il periodo di incapacità temporanea totale e la data di consolidamento dello stato di salute dell' infortunato. Si deve aggiungere, inoltre, che nessun altro documento fornisce indicazioni in merito.

30 Appare tuttavia ragionevole ritenere che l' invalidità permanente del 35% sia sopravvenuta gradualmente una volta terminato il periodo di incapacità temporanea totale. Si deve dunque ritenere che il ricorrente sia stato soggetto per un periodo di 60 giorni ad un' incapacità temporanea parziale di percentuale compresa tra quella dell' incapacità temporanea totale (100%) e quella dell' invalidità permanente pari al 35%. Il danno subito viene quindi valutato forfettariamente nella somma di 2 500 000 LIT.

c) Danno derivante dall' invalidità permanente

31 Il ricorrente sostiene che la determinazione del danno derivante dall' invalidità permanente deve essere effettuata, sulla base del proprio reddito annuo, secondo la formula accolta dalla legge italiana.

32 Per quanto la legge italiana non sia applicabile nella specie, si deve rilevare che il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all' aspettativa di vita fisica e la percentuale di abbattimento che riflette l' aspettativa di vita lavorativa sono stati fissati sulla base dei dati statistici disponibili in Italia. Tali elementi possono essere quindi utilizzati nella specie quali dati di fatto.

33 Ai sensi della detta formula, il danno derivante dall' invalidità permanente del ricorrente è pari al prodotto del reddito annuo moltiplicato per il tasso di invalidità e per il coefficiente di capitalizzazione (16,104, in considerazione dell' età della vittima, come correttamente rettificato dall' avvocato generale al punto 14 delle conclusioni), al quale viene quindi applicato un abbattimento in ragione del 20% che costituisce lo scarto tra l' aspettativa di vita fisica e l' aspettativa di vita lavorativa del soggetto:

(35 652 000 LIT x 35% x 16,104) - 20% = 160 759 146 LIT

34 Alla luce delle considerazioni che precedono, il danno patrimoniale può essere così ricapitolato:

- spese derivate dall' infortunio 6 789 200 LIT

- incapacità temporanea totale 26 372 712 LIT

- incapacità temporanea parziale 2 500 000 LIT

- invalidità permanente 160 759 146 LIT

196 421 058 LIT

35 In considerazione della ripartizione della responsabilità affermata nella sentenza non definitiva, la Commissione dovrà corrispondere un risarcimento pari al 50% di tale ultima somma, vale a dire 98 210 529 LIT.

Sul danno non patrimoniale

36 Per quanto attiene al danno non patrimoniale, il ricorrente richiede il risarcimento del danno sia biologico sia morale.

37 Va ricordato che la vittima di un infortunio deve essere risarcita, indipendentemente dalla sussistenza di qualsiasi danno patrimoniale, per ogni danno connesso alla propria persona, il quale comprende ogni sofferenza fisica o psichica.

38 Alla luce delle lesioni subite dal ricorrente e dalle conseguenze che ne sono derivate, il danno non patrimoniale dev' essere determinato nella somma forfettaria di 100 000 000 di LIT, di cui il 50% a carico della Commissione, vale a dire 50 000 000 di LIT.

Sull' attualizzazione del risarcimento e sugli interessi moratori

39 Il ricorrente chiede inoltre alla Corte che, ai fini della determinazione del danno subito, si tenga conto della svalutazione monetaria verificatasi dal giorno dell' infortunio e di dichiarare il risarcimento soggetto ad interessi moratori a decorrere dalla data della sentenza.

40 Si deve affermare, in proposito, che il risarcimento del danno è diretto, nella misura del possibile, alla reintegrazione del patrimonio della vittima di un infortunio. Ne consegue che si deve tener conto in termini effettivi della svalutazione monetaria successiva all' evento dannoso.

41 Nella specie, l' importo del danno risarcibile, pari ad un totale di 148 210 529 LIT, è stato calcolato sulla base dei dati relativi all' epoca dell' infortunio. Tale importo deve essere, quindi, attualizzato in considerazione della svalutazione monetaria e maggiorato per gli otto anni trascorsi in ragione della somma forfettaria di 120 000 000 di LIT.

42 Conseguentemente, la Commissione è condannata a corrispondere al ricorrente un risarcimento totale pari a:

98 210 529 + 50 000 000 + 120 000 000 = 268 210 529 LIT

43 Tale somma è produttiva di interessi moratori al tasso annuo dell' 8% a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza sino al giorno del saldo effettivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

44 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell' art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento medesimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

45 Considerato che le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, tanto per quanto attiene al procedimento che ha condotto alla sentenza non definitiva tanto con riguardo alla determinazione dell' importo del danno, appare opportuno disporre che ogni parte sopporti le proprie spese, ad eccezione delle spese della perizia medica disposta dalla Corte, che vengono poste a carico di ognuna delle parti in ragione della metà.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Commissione è condannata a corrispondere al ricorrente un risarcimento pari a 268 210 529 LIT.

2) Tale somma sarà produttiva di interessi moratori al tasso annuo dell' 8% a decorrere dalla data della presente sentenza sino al giorno del saldo effettivo.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ad eccezione delle spese della perizia medica disposta dalla Corte, che saranno a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.