61987J0301

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 FEBBRAIO 1990. - REPUBBLICA FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI STATALE - PREVIA NOTIFICA - APPORTI DI CAPITALI, APPORTI DI PRESTITI A TASSI RIDOTTI E RIDUZIONE DEGLI ONERI SOCIALI. - CAUSA 301/87.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00307
edizione speciale svedese pagina 00303
edizione speciale finlandese pagina 00319


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Aiuti concessi dagli stati - Progetti di aiuti - Mancata notificazione - Realizzazione prima della decisione finale della Commissione - Potere di ingiunzione della Commissione - Rifiuto di ottemperare all' ingiunzione - Conseguenze

( Trattato CEE, art . 93, nn . 2 e 3 )

2 . Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Aiuti di stato - Esame dei progetti di aiuti da parte della Commissione - Durata inconsueta - Giustificazione - Atteggiamento dello stato membro interessato

( Trattato CEE, art . 93 )

3 . Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione - Esame dei progetti di aiuti - Portata

( Trattato CEE, art . 93, n . 2 )

4 . Aiuti concessi dagli stati - Decisione con cui la Commissione constata che un aiuto non notificato è incompatibile col mercato comune - Obbligo di motivazione - Portata

( Trattato CEE, articoli 93, n . 3, e 190 )

5 . Aiuti concessi dagli stati - Nozione - Contributi finanziari concessi da uno stato ad un' impresa - Criterio di valutazione - Situazione dell' impresa rispetto al mercato privato dei capitali

( Trattato CEE, art . 92 )

6 . Aiuti concessi dagli stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che si possono considerare compatibili col mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Riferimento al contesto comunitario - Alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune

(( Trattato CEE, art . 92, n . 3, lett . c ) ))

Massima


1 . Lo scopo dell' obbligo di notificare i progetti di aiuti, enunciato nell' art . 93, n . 3, prima frase, del trattato è quello di garantire alla Commissione la possibilità di esercitare, tempestivamente e nell' interesse generale della Comunità, il suo controllo su ogni progetto tendente ad istituire o modificare aiuti, mentre il divieto di esecuzione, sancito dall' art . 93, n . 3, ultima frase, mira a garantire che gli effetti del regime di aiuti non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per avviare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n . 2 dello stesso articolo .

L' efficacia del sistema sopra esaminato postula l' adozione di provvedimenti cautelari volti ad ostacolare l' inosservanza delle norme di cui all' art . 93, n . 3, del trattato, nonché l' impugnabilità di detti provvedimenti, al fine di tutelare i legittimi interessi degli Stati membri . Pertanto, qualora constati che un aiuto è stato istituito o modificato senza essere stato notificato, la Commissione dispone di un potere di ingiunzione e può, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, ingiungergli, per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell' esame dell' aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune . Essa dispone del medesimo potere nel caso in cui l' aiuto le sia stato notificato, ma lo Stato membro, senza attendere l' esito del procedimento ex art . 93, nn . 2 e 3, del trattato, proceda all' erogazione dell' aiuto contrariamente al divieto previsto al n . 3 dell' articolo .

Qualora lo Stato membro si conformi integralmente all' ingiunzione della Commissione, questa è tenuta ad esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune, conformemente alla procedura prevista dall' art . 93, nn . 2 e 3, del trattato . Per contro, nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l' ingiunzione della Commissione, quest' ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone . Se del caso, la decisione può esigere il recupero dell' importo dell' aiuto già versato .

Se lo Stato membro non sospende il versamento dell' aiuto, nonostante l' ingiunzione rivoltagli dalla Commissione, quest' ultima ha il diritto, pur proseguendo l' esame quanto al merito, di adire direttamente la Corte allo scopo di far dichiarare la violazione del trattato . Siffatta azione si giustifica, data l' urgenza, poiché si è emanato un provvedimento ingiuntivo dopo che lo Stato membro è stato posto in condizioni di presentare le sue osservazioni e dunque al termine di un procedimento precontenzioso in contraddittorio, come nel caso dell' azione ex art . 93, n . 2, secondo comma, del trattato, la quale è una semplice variante del ricorso per inadempimento, specificamente adattata ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune .

2 . La Commissione non infrange il principio generale della certezza del diritto quando, non essendo stata informata in tempo utile, ai sensi dell' art . 93, n . 3, del trattato, al fine di presentare le proprie osservazioni sui progetti di aiuti e non avendo ricevuto altro che ragguagli molto limitati, essa si concede un periodo di riflessione e di indagine prima di procedere alla messa in mora dello Stato membro interessato, come previsto dall' art . 93, n . 2 . Non le si può nemmeno rimproverare di aver lasciato trascorrere parecchio tempo prima di prendere una decisione definitiva quando, per il comportamento dello Stato membro interessato, essa sia venuta in possesso solo con molto ritardo di tutti gli elementi indispensabili per esaminare la compatibilità degli aiuti col mercato comune .

3 . Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e deve essere garantito anche se non vi è una normativa specifica . Applicato all' esame dei progetti di aiuti effettuato dalla Commissione, questo principio esige che lo Stato membro sia posto in grado di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate dai terzi interessati a norma dell' art . 93, n . 2, del trattato, osservazioni sulle quali la Commissione intende fondare la propria decisione . Qualora lo Stato membro non sia stato posto in grado di commentare tali osservazioni, la Commissione non può prenderle in considerazione nella sua decisione contro detto stato senza violare i diritti della difesa . Affinché un' infrazione del genere comporti un annullamento è tuttavia necessario stabilire che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso .

4 . Quando un aiuto è stato concesso da uno Stato membro senza averne in precedenza notificato il progetto alla Commissione, la decisione con cui si constata l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune non ha bisogno di essere motivata con una valutazione delle effettive conseguenze degli aiuti già versati sulla concorrenza o sugli scambi fra Stati membri . Decidendo altrimenti si finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell' obbligo di notifica di cui all' art . 93, n . 3, del trattato, a detrimento di quelli che notificano i progetti di aiuti .

5 . Allo scopo di determinare se i contributi finanziari concessi da uno Stato membro ad un' impresa costituiscano aiuti statali occorre applicare il criterio delle possibilità che avrebbe l' impresa di ottenere sul mercato dei capitali le somme di cui trattasi .

6 . Nella sfera di applicazione dell' art . 92, n . 3, del trattato, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d' ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario . La Commissione non va oltre i limiti del proprio potere discrezionale quando ritiene che gli aiuti che hanno ridotto i costi dell' impresa beneficiaria, indebolendo così la competitività di altri produttori nella Comunità, col rischio di costringerli a ritirarsi dal mercato sebbene avessero potuto proseguire la loro attività sino a quel momento grazie ad una ristrutturazione ed a miglioramenti produttivi e qualitativi finanziati con i propri mezzi, non possono fruire della deroga prevista dall' art . 92, n . 3, lett . c ), del trattato a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di certe attività o di certe regioni economiche, allorché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune .

Parti


Nella causa C-301/87,

Repubblica francese, rappresentata dal sig . Régis de Gouttes, direttore dell' ufficio legale del ministero degli affari esteri, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore presso lo stesso ufficio, in qualità di agenti, e dalla sig.ra Catherine Colonna, in qualità d' agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince-Henri,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, in primo luogo, dal suo consigliere giuridico principale sig . Jacques H.J . Bourgeois, e poi dal suo consigliere giuridico principale sig . Antonino Abate e dal suo consigliere giuridico sig . Thomas F . Cusak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S.J . Hay, in qualità di agente e dal sig . Richard Plender, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione, 15 luglio 1987, n . 87/585/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo francese ad un fabbricante di prodotti tessili, di abbigliamento e di carta Boussac Saint Frères ( GU L 352, pag . 42 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, F . Grévisse, M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs,

cancelliere : J.-G . Giraud,

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale dell' 8 giugno 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 4 ottobre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 4 ottobre 1987, la Repubblica francese ha chiesto, a norma dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1987 n . 87/585/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo francese ad un fabbricante di prodotti tessili, di abbigliamento e di carta Boussac Saint Fréres ( GU L 352, pag . 42 ).

2 Dagli atti di causa risulta che le autorità francesi dal giugno 1982 all' agosto 1984 concedevano contributi finanziari ad un produttore francese di tessuti, di capi d' abbigliamento e di carta, la Compagnie Boussac Saint Frères ( in prosieguo : "CBSF "). Tali sostegni finanziari assumevano la forma di una partecipazione autorizzata dall' Institut de développement industriel ( in prosieguo : "IDI "), poi trasferita alla Société de participation et de restructuration industrielle ( in prosieguo : "Sopari "), la quale ultima conferiva nuovi capitali alla Compagnie Boussac Saint Frères, dell' apporto di prestiti agevolati, e di riduzioni degli oneri sociali in forza del regime di aiuti all' industria tessile e dell' abbigliamento .

3 In seguito a ripetute richieste della Commissione il governo francese informava quest' ultima, con telex 22 marzo 1984 e lettera 23 agosto 1984, in merito ad un sostegno finanziario concesso alla CBSF . La Commissione rilevava al termine di un primo esame che non le era stato previamente notificato il progetto degli aiuti versati e li riteneva pertanto illeciti . Inoltre essa riteneva tutti questi aiuti incompatibili col mercato comune ai sensi dell' art . 92, n . 1 del trattato CEE e non conformi ai requisiti necessari per fruire di una delle deroghe di cui al n . 3 del medesimo articolo .

4 Con lettera 3 dicembre 1984 la Commissione avviava il procedimento ex art . 93, n . 2, primo comma, del trattato CEE ed intimava al governo francese di presentare le sue osservazioni .

5 Il governo francese le presentava con lettere 4 febbraio, 4 giugno ed 11 ottobre 1985, 5 febbraio, 19 giugno e 21 luglio 1986, 27 marzo e 21 maggio 1987, nonché nel corso di tre riunioni con i rappresentanti della Commissione svoltesi il 18 ottobre 1985, il 14 maggio ed il 4 luglio 1986 .

6 Il 15 luglio 1987 la Commissione adottava la decisione n . 87/585, su cui verte il presente ricorso . Questa decisione rileva che i contributi finanziari concessi costituiscono aiuti incompatibili col mercato comune ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato, che tali aiuti sono illeciti perché concessi in violazione delle disposizioni dell' art . 93, n . 3, del trattato e non possono essere considerati compatibili col mercato comune in forza dell' art . 92, n . 3, del trattato . A termini dell' art . 2 della decisione una parte degli aiuti dovrà essere recuperata ed il governo francese ha l' obbligo d' informare la Commissione circa le misure adottate al rigurado . Nella motivazione della decisione la Commissione segnala inoltre che altri quattro Stati membri, sei federazioni ed un' impresa singola le hanno presentato osservazioni nell' ambito del procedimento che ha condotto alla decisione di cui è causa .

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dei mezzi ed argomenti delle parti, nonché del procedimento, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 I mezzi dedotti dal governo francese a sostegno del ricorso riguardano l' inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento ex art . 93 del trattato, l' insufficienza di motivazione della decisione impugnata, l' erronea applicazione dell' art . 92 del trattato e la violazione del principio generale di proporzionalità .

A - Sugli effetti della mancanza di notifica

9 Occorre esaminare, preliminarmente, un problema sollevato dalla Commissione . A suo parere, dato che la Corte avrebbe riconosciuto l' efficacia diretta delle disposizioni chiare, cogenti e inderogabili di cui all' art . 93, n . 3, ultima frase, del trattato, la loro inosservanza comporterebbe già ipso facto l' illegittimità degli aiuti . Ciò renderebbe superfluo ogni esame del merito ed autorizzerebbe la Commissione ad ordinare il recupero degli aiuti . Essa ne deduce che le censure del governo francese nei confronti della parte della decisione impugnata in cui la Commissione ha rilevato l' incompatibilità degli aiuti di cui trattasi con l' art . 92 del trattato, non devono essere prese in considerazione dalla Corte .

10 Il governo francese sostiene che un' eventuale inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento di cui all' art . 93, n . 3, del trattato è insufficiente per viziare d' illegittimità gli interventi finanziari e giustificare, essa sola, il recupero degli aiuti . La Commissione dovrebbe in ogni caso procedere ad un esame quanto al merito degli interventi criticati .

11 Non si può fare a meno di notare che ognuna delle due tesi è tale da occasionare notevoli difficoltà d' applicazione . Quella della Commissione porterebbe ad ammettere che aiuti compatibili col mercato comune possono essere vietati a causa di irregolarità di forma . D' altra parte, non si può accettare la tesi del governo francese secondo la quale, di fronte ad un aiuto istituito o modificato da uno Stato membro in violazione del procedimento previsto all' art . 93, n . 3, del trattato, la Commissione avrebbe solo i diritti ed obblighi che le spettano in caso di regolare notifica del progetto di un aiuto . In effetti siffatta interpretazione condurrebbe a favorire l' inosservanza da parte dello Stato membro interessato del n . 3 di detto articolo privandolo del suo effetto utile .

12 Vista questa argomentazione è necessario esaminare il problema analizzando i poteri e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri in caso d' istituzione o modifica di aiuti .

13 Si deve rilevare, anzitutto, che gli articoli 92, 93 e 94, facenti parte della terza sezione del trattato intitolata "Aiuti concessi dagli Stati" predispongono strumenti con cui la Commissione possa accertare, grazie agli elementi di cui dispone, se gli interventi finanziari criticati costituiscano aiuti ai sensi di detti articoli .

14 Occorre poi rilevare che il Consiglio non ha adottato, sino ad oggi, alcun regolamento d' attuazione degli articoli 92 e 93 del trattato .

15 Bisogna ricordare inoltre la giurisprudenza della Corte . Nella sentenza 22 marzo 1977, Steinike e Weinlig ( causa 78/76, Racc . pag . 595 ), si è statuito che il divieto di cui al n . 1 dell' art . 92 del trattato non è né assoluto né incondizionato, dato che il n . 3 della medesima disposizione conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale di ammettere gli aiuti in deroga al divieto generale del suddetto n . 1 . L' accertamento, in siffatti casi, della compatibilità o dell' incompatibilità con il mercato comune d' un aiuto statale solleva problemi che implicano la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse ed atte a modificarsi rapidamente .

16 Per questo motivo il trattato ha previsto all' art . 93 un procedimento speciale che comporta l' esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione . Per quanto riguarda i nuovi aiuti che gli Stati membri abbiano intenzione d' istituire è previsto un procedimento preliminare senza il quale nessun aiuto può essere considerato come regolarmente istituito . Il trattato, disponendo all' art . 93 l' esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, ha inteso far sì che l' accertamento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto col mercato comune risulti, sotto il controllo della Corte, da un adeguato procedimento, di competenza della Commissione .

17 Con la sua giurisprudenza ( vedasi sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, Heineken, Racc . pag . 3435 ), la Corte ha poi ritenuto che lo scopo della prima frase del n . 3 dell' art . 93 del trattato è quello di garantire alla Commissione la possibilità di esercitare, tempestivamente e nell' interesse generale delle Comunità, il suo controllo su ogni progetto mirante ad istituire o modificare aiuti . L' ultima frase del n . 3 dell' art . 93 del trattato costituisce la salvaguardia del sistema di controllo istituito da questo articolo, il quale, a sua volta, è essenziale per garantire il funzionamento del mercato comune . Il divieto di esecuzione sancito da detto articolo mira a garantire che gli effetti del regime d' aiuti non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n . 2 dello stesso articolo .

18 L' efficacia del sistema postula l' adozione di provvedimenti volti ad ostacolare l' inosservanza delle norme di cui all' art . 93, n . 3, del trattato, nonché l' impugnabilità di detti provvedimenti, al fine di tutelare i legittimi interessi degli Stati membri . Vista la struttura del sistema non si può disconoscere la necessità di provvedimenti cautelari qualora le pratiche di certi Stati membri in materia di aiuti rendano inefficace il regime istituito dagli articoli 92 e 93 del trattato .

19 Pertanto, qualora rilevi che un aiuto è stato istituito o modificato senza esser stato notificato, la Commissione, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, può ingiungergli per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell' esame dell' aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune .

20 La Commissione dispone del medesimo potere nel caso in cui l' aiuto le sia stato notificato, ma lo Stato membro, senza attendere l' esito del procedimento ex art . 93, nn . 2 e 3, del trattato, proceda all' erogazione dell' aiuto, contrariamente al divieto previsto al n . 3 di detto articolo .

21 Qualora lo Stato membro si conformi integralmente all' ingiunzione della Commissione, questa è tenuta ad esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune, conformemente alla procedura prevista dall' art . 93, nn . 2 e 3, del trattato .

22 Nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l' ingiunzione della Commissione, quest' ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone . Se del caso, la decisione può esigere il recupero dell' importo dell' aiuto già versato .

23 Se lo Stato membro non sospende il versamento dell' aiuto si deve riconoscere che la Commissione ha il diritto, pur proseguendo l' esame quanto al merito, di adire direttamente la Corte allo scopo di far dichiarare la violazione del trattato . Siffatta azione si giustifica, data l' urgenza, poiché è stato emanato un provvedimento ingiuntivo dopo che lo Stato membro è stato posto in condizioni di presentare le sue osservazioni e dunque al termine d' un procedimento precontenzioso in contraddittorio come nel caso dell' azione ex art . 93, n . 2, secondo comma, del trattato . In effetti tale mezzo è solo una variante del ricorso per inadempimento specificamente adattato ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune .

24 Per quel che riguarda il caso di specie è certo che la Commissione ha proceduto, benché in via subordinata, ad un esame della compatibilità dell' aiuto col mercato comune . Quest' esame può essere pertanto oggetto della presente lite .

B - Sull' inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento

25 Nell' ambito di questo mezzo il governo francese sostiene anzitutto che la Commissione ha leso il principio generale di certezza del diritto non avendo agito entro un termine ragionevole, tenuto conto delle informazioni dettagliate notificatele tempestivamente da parte delle autorità francesi . Esso ritiene, inoltre, che nella fattispecie non siano stati rispettati i diritti della difesa, giacché la Commissione non gli avrebbe comunicato le osservazioni dei terzi interessati, ricevute conformemente all' art . 93, n . 2, del trattato .

26 Quanto alla prima censura si deve constatare in primo luogo che, stando al fascicolo, le autorità francesi hanno fornito le prime informazioni, richieste più volte dalla Commissione, dopo che la maggior parte degli aiuti era già stata versata . E certo, pertanto, che la Commissione non è stata informata in tempo utile, ai sensi dell' art . 93, n . 3, del trattato, al fine di presentare le proprie osservazioni sui progetti d' aiuto alla CBSF . D' altronde i ragguagli che il governo francese ha fornito alla Commissione nel marzo 1984 sono stati molto limitati . Infatti solo il 23 agosto 1984 esso ha confermato in modo lacunoso la partecipazione dell' IDI, poi della Sopari al capitale della CBSF .

27 Stando così le cose la Commissione ha dunque potuto ragionevolmente concedersi un periodo di riflessione e d' indagine di tre mesi dal 23 agosto 1984, prima di procedere alla messa in mora del 3 dicembre 1984 . Va rilevato, inoltre, che una parte delle informazioni trasmesse alla Commissione sono state corrette e completate più volte dal governo francese . Solamente con le lettere 27 marzo e 21 maggio 1987 quest' ultimo ha fornito alla Commissione le precisazioni necessarie e trasmesso le informazioni definitive sulla scorta delle quali essa ha potuto emanare la decisione 15 luglio 1987 .

28 Pur essendo effettivamente trascorsi periodi di tempo assai lunghi tra la prima lettera del governo francese del 22 marzo 1984 e la diffida del 3 dicembre 1984, nonché fra quest' ultima e la decisione 15 luglio 1987, ciononostante solo dal 21 maggio 1987 la Commissione è venuta in possesso di tutti gli elementi indispensabili per esaminare la compatibilità degli aiuti col mercato comune . Stando così le cose la Commissione non ha infranto, col suo comportamento, il principio generale di certezza del diritto .

29 Per quel che attiene al secondo addebito, relativo al mancato rispetto dei diritti della difesa, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte ( vedasi le sentenze 10 luglio 1986, causa 234/84, Regno del Belgio/Commissione, Racc . pag . 2263 e causa 40/85, Racc . pag . 2321, nonché 11 novembre 1987, causa 259/85, Repubblica francese/Commissione, Racc . pag . 4393 ), il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e dev' essere garantito anche se non vi è una normativa specifica .

30 In queste sentenze la Corte ha dichiarato che questo principio esige che lo Stato membro sia posto in grado di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate dai terzi interessati a norma dell' art . 93, n . 2, del trattato, osservazioni sulle quali la Commissione intende basare la propria decisione . La Corte ha precisato che qualora lo Stato membro non sia stato posto in grado di commentare tali osservazioni, la Commissione non può prenderle in considerazione nella decisione contro detto Stato .

31 Affinché un' infrazione del genere comporti un annullamento è però necessario stabilire che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso . A tal riguardo va osservato che le osservazioni di cui trattasi, depositate presso la Corte su sua richiesta, non contengono alcuna informazione supplementare rispetto a quelle già a disposizione della Commissione e note al governo francese . Stando così le cose, la circostanza che il governo francese non abbia avuto la possibilità di commentare dette osservazioni non è stata tale da influire sul risultato del procedimento amministrativo . Anche questa censura dev' essere quindi respinta .

C - Sulla motivazione della decisione

32 Il governo francese deduce che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente, in primo luogo perché non conterrebbe alcuna valutazione delle effettive conseguenze degli aiuti già versati sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e poi perché sarebbe in contraddizione con la chiusura degli stabilimenti di produzione . Inoltre il governo francese critica la motivazione della decisione asserendo che è fondata su di una valutazione inesatta della quota di mercato detenuta dalla CBSF e delle correnti di scambio tra Stati membri . Quest' ultimo addebito riguarda pure, in sostanza, la compatibilità dei contributi finanziari col mercato comune e verrà pertanto esaminato contemporaneamente al mezzo dedotto dalla violazione dell' art . 92 .

33 La prima censura dev' essere respinta . Infatti se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell' obbligo di notifica di cui all' art . 93, n . 3, del trattato a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti . Non era quindi necessario che la motivazione della decisione impugnata contenesse una valutazione aggiornata delle conseguenze causate dagli aiuti istituiti e di cui non era stato notificato il progetto .

34 Quanto al secondo addebito il governo francese asserisce, più in particolare, che la decisione impugnata è contraddittoria in quanto terrebbe conto delle riduzioni di capacità dovute alla chiusura degli impianti che erano stati trasferiti poco tempo prima ad altri produttori e non ne terrebbe conto allorché le riduzioni si sono verificate in seno alla stessa CBSF .

35 Occorre osservare, a questo riguardo, che la decisione contiene, nei 'considerando' , un' analisi approfondita delle riduzioni di capacità . Infatti la Commissione rileva anzitutto che nel settore tessile ed abbigliamento la produzione della CBSF è stata molto eterogenea e diversificata e che dalla modifica delle sue capacità risulta solo approssimativamente una tendenza generale . La Commissione aggiunge in secondo luogo che in certi rami dell' industria tessile come quello dei tessuti di lino e di cotone, di grande importanza per la CBSF, la domanda è considerevolmente diminuita, in modo tale che in tutta la Comunità le imprese sarebbero state costrette ad adeguarsi alla nuova situazione . La Commissione ritiene inoltre che certe riduzioni siano il risultato dello smantellamento di un materiale antiquato, risalente a prima della prima guerra mondiale . La Commissione osserva poi che occorrerebbe confrontare i dati sulle riduzioni di capacità con il fatturato effettivo dell' impresa ( a prezzi costanti del 1982 ) e che, in tal caso, la riduzione reale risulterebbe molto meno rilevante . La Commissione conclude che, in considerazione del fatto che ventisette impianti sono stati trasferiti ad altri produttori i quali in parte continuano a fabbricare prodotti tessili, è impossibile rivendicare una reale diminuzione interna della produzione . La Commissione rileva, in ultima analisi, che poco tempo dopo il loro trasferimento tredici impianti sono stati costretti a chiudere ed a cessare definitivamente la produzione nel settore tessile .

36 Si deve osservare che il governo francese non può limitarsi, di fronte a questi rilievi dettagliati, a dichiarare che la decisione è contraddittoria senza invocare argomenti diversi da quelli già esaminati dalla Commissione nella motivazione della decisione impugnata . Quest' ultima è sufficientemente esplicita e circostanziata sul punto per permettere al governo francese di conoscere e valutare i motivi della Commissione, ed alla Corte di sindacare la fondatezza della decisione . Ne risulta che la censura diretta contro la motivazione dev' essere respinta .

D - Sull' applicazione dell' art . 92 del trattato

37 Il governo francese osserva, in via principale, che gli interventi finanziari non costituiscono aiuti, non incidono sugli scambi tra Stati membri e non alterano né minacciano di alterare la concorrenza favorendo talune imprese . In via subordinata il governo francese ritiene che gli aiuti siano compatibili col mercato comune ai sensi dell' art . 92, n . 3, lett . a ) e c ), del trattato e siano conformi ai diversi orientamenti e comunicazioni della Commissione del 1971, 1977 e 1984 .

38 A sostegno della sua argomentazione principale il governo francese afferma anzitutto che i conferimenti di capitale, i prestiti agevolati e le riduzioni di oneri sociali, di cui è causa, non sono aiuti, in quanto sarebbero stati conferiti alla CBSF alle condizioni di un' economia di mercato e parallelamente agli investimenti privati . Le autorità francesi avrebbero infatti deciso di concedere alla CBSF la partecipazione finanziaria in collegamento con investitori privati, sulla scorta di un' analisi del mercato e di una valutazione dell' impresa che avrebbero permesso di concludere nel senso della sua redditività entro un termine ragionevole, mediante una ristrutturazione . Quest' ultima consisteva, segnatamente, nella soppressione delle sovraccapacità, nella riduzione dell' organico, nella riconversione delle attività non redditizie o troppo vulnerabili verso settori redditizi, nella razionalizzazione della produzione e nel miglioramento della produttività .

39 Allo scopo di determinare se tali misure costituiscano aiuti statali, va applicato il criterio, indicato nella decisione della Commissione e peraltro non contestato dal governo francese, delle possibilità per l' impresa di ottenere sul mercato dei capitali le somme di cui trattasi .

40 Nel caso di specie dal fascicolo risulta che nel 1981 la situazione finanziaria dell' impresa non consentiva di contare su di un livello di redditività accettabile degli investimenti in un termine ragionevole, e che la CBSF, visto l' insufficiente margine di autofinanziamento, non sarebbe stata in grado di reperire sul mercato dei capitali i fondi necessari . Va rilevato, inoltre, che i primi investimenti privati, che sono d' altronde ben più esigui dei conferimenti pubblici, sono stati effettuati soltanto dopo l' assegnazione di quest' ultimi . I conferimenti di capitale concessi dalla Sopari alla CBSF, dopo il trasferimento dell' IDI, costituiscono pertanto un aiuto statale ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato .

41 Lo stesso ragionamento vale per i prestiti agevolati e la riduzione degli oneri sociali, giacché hanno del pari consentito alla CBSF di non dover sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell' impresa ed hanno pertanto impedito che le forze presenti sul mercato spiegassero i loro normali effetti .

42 Il governo francese deduce poi che gli interventi finanziari non incidono sulle correnti di scambio e non alterano o minacciano di alterare la concorrenza fra Stati membri . Infatti, la quota di mercato detenuta dalla CBSF sarebbe inferiore allo 0,5% del mercato tessile europeo, che oscilla intorno ai 115 miliardi di ecu, le esportazioni della CBSF sarebbero diminuite del 33%, e non aumentate, tra il 1982 ed il 1986, i dati cui rinvia la Commissione comprenderebbero settori d' attività della CBSF che non avrebbero fruito di aiuti statali; inoltre non terrebbero conto dell' incremento congiunturale dell' attività nel settore del lino nel 1983 e nel 1984 .

43 Si deve osservare che la decisione impugnata contiene un' analisi di tutti questi elementi . Infatti nella motivazione della decisione viene esaminato il mercato dei prodotti tessili e dell' abbigliamento in Francia . Dopo aver rilevato che l' industria francese rappresenta in questi settori circa il 20% del valore aggiunto nel mercato comune e partecipa molto attivamente al commercio intracomunitario, poiché il 40% circa della produzione totale è esportato verso altri Stati membri, la decisione evidenzia che la CBSF è il terzo produttore francese di prodotti tessili ed abbigliamento, in quanto tale settore rappresenta il 56% del suo fatturato ammontante, nel 1986, a 4,7 miliardi di franchi . La CBSF sarebbe il quinto produttore comunitario e parteciperebbe al commercio intracomunitario esportando il 16% della sua produzione tessile verso gli altri Stati membri ed il 9% verso i paesi terzi . Inoltre la Commissione precisa nella decisione che il periodo da prendere in considerazione per valutare la compatibilità della partecipazione finanziaria col mercato comune è quello durante il quale gli aiuti sono stati concessi . Durante tale periodo, dal luglio 1982 alla fine del 1984, le esportazioni di prodotti tessili verso gli altri Stati membri sarebbero aumentate del 32% e più della metà del fatturato della CBSF sarebbe stato realizzato nel settore tessile/abbigliamento .

44 La Commissione rileva inoltre, nella motivazione della decisione, che l' assistenza finanziaria destinata a risanare le finanze della CBSF ha ridotto i costi da essa di norma sostenuti in una misura tale da darle un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, che ne risultano pertanto lesi . Riducendo il prezzo che la CBSF avrebbe dovuto pagare per la sua razionalizzazione e modernizzazione, gli aiuti controversi avrebbero inciso sugli scambi fra Stati membri e alterato o minacciato di alterare la concorrenza .

45 Si deve osservare che le considerazioni della Commissione, nel loro complesso, possono giustificare la conclusione cui essa è giunta quanto all' illegittimità dell' aiuto . Pertanto le censure relative al carattere di aiuto ed alla sua incompatibilità col mercato comune, comprese quelle riguardanti la motivazione della decisione, devono essere respinte .

46 Il governo francese chiede alla Corte, in via subordinata, di esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune ai sensi dell' art . 92, n . 3, del trattato, asserendo che il risanamento della CBSF sarebbe innegabile e che gli aiuti avrebbero agevolato lo sviluppo e la riconversione delle sue attività industriali ai sensi dell' art . 92, n . 3, lett . c ), del trattato .

47 Indi osserva che l' aiuto alla CBSF è intervenuto in regioni ove imperversa una grave disoccupazione rispetto alla media comunitaria, ai sensi dell' art . 92, n . 3, lett . a ), del trattato .

48 Il governo francese ritiene infine che gli aiuti siano conformi alle numerose condizioni fissate negli orientamenti per gli aiuti all' industria tessile e dell' abbigliamento emanati dalla Comunità e trasmessi a tutti gli Stati membri nel 1971 e 1977, nonché nell' ambito del regime francese del 1984 di aiuti all' industria tessile dell' abbigliamento .

49 Gli argomenti della ricorrente non possono essere accolti . Occorre ricordare che, nella sfera di applicazione dell' art . 92, n . 3, del trattato, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d' ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario .

50 In tale contesto la Commissione ha potuto ritenere, senza andare oltre i limiti del suo potere discrezionale, che gli aiuti concessi alla CBSF non potevano fruire della deroga prevista all' art . 92, n . 3, lett . c ), del trattato a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di certe attività o di certe regioni economiche, allorché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune . In effetti gli aiuti hanno ridotto i costi della CBSF, indebolendo così la competitività di altri produttori nella Comunità, col rischio di costringerli a ritirarsi dal mercato sebbene avessero potuto proseguire le loro attività sino a quel momento grazie ad una ristrutturazione ed a miglioramenti produttivi e qualitativi finanziati con i propri mezzi .

51 Quanto all' argomento relativo dell' applicazione dell' art . 92, n . 3, lett . a ), del trattato occorre ricordare che la Commissione deve prendere in considerazione la situazione economica delle regioni interessate con riferimento a quella di tutta la Comunità . Dalle statistiche prodotte dalla Commissione e dall' interveniente, e non contestate dal governo francese, risulta che le regioni ove sono ubicati gli impianti produttivi della CBSF, per cui sono stati erogati gli aiuti, non sono regioni dove il tenore di vita è anormalmente basso o imperversa una grave disoccupazione .

52 A sostegno dell' argomento tratto dagli orientamenti tessili elaborati dalla Commissione nel 1971 e 1977, il governo francese deduce che gli interventi finanziari hanno consentito la ristrutturazione della CBSF comportando in primo luogo una riduzione delle capacità produttive e dell' organico, in secondo luogo una riconversione delle attività tessili non redditizie o vulnerabili verso altre redditizie e, infine, un incremento della produttività grazie all' uso di tecnologie avanzate . Gli interventi finanziari criticati non avrebbero dunque mantenuto artificialmente in attività la CBSF e non potrebbero essere qualificati di conseguenza come aiuti di salvataggio .

53 La Commissione considera a questo proposito che la CBSF non ha conosciuto una riorganizzazione fondamentale che le permettesse di ricuperare la sua competitività grazie all' adeguamento delle dimensioni e dell' organizzazione . La sua redditività non sarebbe il frutto di investimenti privati, e gli interventi finanziari criticati sarebbero pertanto aiuti di salvataggio, non previsti dagli orientamenti in materia tessile .

54 Occorre rilevare al riguardo che la Commissione ha giustamente evidenziato nella decisione una diminuzione generale della produzione comunitaria nel settore dell' industria tessile e dell' abbigliamento, sotto la pressione della concorrenza dei paesi terzi, nonché una riduzione del 40%, tra il 1975 ed il 1985, dell' occupazione totale nel settore . Ne consegue che le riduzioni della CBSF sono dovute, in parte, all' andamento generale del mercato in un settore in cui la domanda ha subito una contrazione considerevole . D' altra parte, la CBSF, invece di ristrutturarsi, si è limitata allo smantellamento di macchinario totalmente superato acquisito prima della prima guerra mondiale e ad ammodernare tardivamente con investimenti ad alto contenuto tecnologico alcuni impianti di produzione allo scopo di mantenerli in attività, senza apportarvi veri cambiamenti atti a riacquistare la competitività da lungo tempo perduta . Gli interventi finanziari criticati hanno avuto per obiettivo di prolungare artificialmente l' attività della CBSF mentre invece quest' ultima si trovava in una situazione fallimentare . In un prossimo futuro non ci si può aspettare che l' impresa possa operare in modo redditizio senza ulteriori aiuti, viste, in particolare, le sovraccapacità presenti nel settore .

55 E inoltre certo che gli interventi finanziari non hanno condotto, a breve termine, la CBSF a un livello di competitività sufficiente per garantirle la sopravvivenza sul mercato internazionale dei prodotti tessili .

56 Gli aiuti concessi alla CBSF infrangono ugualmente diverse condizioni cui era assoggettata l' attuazione, nel 1984, di un regime francese di aiuti a favore dell' industria tessile e dell' abbigliamento sotto forma di una riduzione degli oneri sociali . Infatti, a proposito della condizione secondo la quale gli aiuti potevano essere concessi solo a scopo d' investimento e se l' impresa era in grado di contribuire con i propri fondi almeno al 50% del costo degli investimenti, basta rilevare che dagli elementi non contestati del fascicolo risulta che, fino al 1986, gli aiuti concessi hanno superato gli investimenti effettuati dalla CBSF nel settore tessile .

57 Tenuto conto delle informazioni contenute nella decisione sulla situazione dell' industria tessile e dell' abbigliamento nella Comunità ed in Francia, sugli scambi intracomunitari e sull' asserita ristrutturazione della CBSF, si deve concludere che la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale ritenendo che gli aiuti non potevano fruire delle deroghe previste all' art . 92, n . 3, del trattato .

58 Discende da tali considerazioni che il mezzo fondato sull' applicazione dell' art . 92 del trattato dev' essere disatteso .

E - Sul mezzo dedotto dalla violazione del principio generale di proporzionalità

59 Secondo il governo francese, la decisione impugnata contravviene al principio generale di proporzionalità, in primo luogo perché non prenderebbe in considerazione né i costi di ristrutturazione sostenuti dalla CBSF né il fatto che, in mancanza di un risanamento, la CBSF sarebbe fallita con rilevanti conseguenze per i creditori e la collettività e, in secondo luogo, perché il ricupero richiesto sarebbe sproporzionato rispetto al pregiudizio arrecato alla concorrenza .

60 Questo mezzo dev' essere disatteso . Infatti, come la Commissione ha dimostrato nella decisione, non si può ritenere che gli aiuti concessi abbiano dato avvio ad una vera ristrutturazione della CBSF . Quest' impresa si è limitata ad ammodernare gli impianti di produzione senza apportarvi alcuna modifica fondamentale, sostituendo attrezzature completamente superate ed adeguando le tecnologie ed i processi di produzione ad uno sviluppo tecnologico avvenuto negli anni precedenti nel resto dell' industria tessile comunitaria . Viste le informazioni contenute nella decisione sulle riduzioni di organico e di capacità, la Commissione era legittimata a ritenere che gli aiuti non erano investimenti di ristrutturazione, ed a non tener conto nella decisione del costo dell' asserita ristrutturazione .

61 Come rilevato dalla Commissione nella decisione, su ventisette impianti di produzione e 4 730 dipendenti trasferiti a società indipendenti, tredici impianti con una manodopera di 3 153 dipendenti, pari al 66,66% del numero complessivo di posti di lavoro trasferiti, sono stati chiusi ed hanno cessato definitivamente la produzione nel settore tessile . La Commissione ha considerato soppresso l' aiuto erogato per facilitare i tredici trasferimenti . Di conseguenza, esigendo il recupero di solo il 33% circa del totale degli aiuti, la Commissione ha rispettato il principio di proporzionalità .

62 Pertanto quest' ultimo mezzo va altresì disatteso .

63 Non essendo stato accolto nessuno dei mezzi avanzati dal governo francese, il ricorso dev' essere respinto nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

64 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, ivi comprese quelle dell' interveniente .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) La Repubblica francese è condannata alle spese .