61985J0188

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 LUGLIO 1988. - FEDERATION DE L'INDUSTRIE DE L'HUILERIE DE LA CEE (FEDIOL) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - PROCEDURA ANTISOVVENZIONI - REGOLAMENTO N. 2176/84. - CAUSA 188/85.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04193
edizione speciale svedese pagina 00553
edizione speciale finlandese pagina 00563


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi - Potere discrezionale della Commissione - Portata del sindacato giurisdizionale che può essere provocato dalle imprese la cui domanda di provvedimenti di tutela sia stata respinta

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )

2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi - Sovvenzione - Nozione - Vantaggio economico concesso mediante un onere per l' erario

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 3 )

3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi - Sovvenzioni che non possono giustificare l' istituzione di un dazio compensativo - Sovvenzione interna priva di specificità settoriale - Sovvenzione all' esportazione che aumenti la capacità delle imprese, ma attribuita per un prodotto diverso da quello da cui trae origine il danno subito dall' industria comunitaria

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 3 )

4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi - Valutazione degli interessi comunitari - Chiusura del procedimento - Potere discrezionale della Commissione

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, artt . 9, n . 1, e 12 )

Massima


1 . Benché il regolamento n . 2176/84 attribuisca, in fatto di adozione di provvedimenti di tutela contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, un potere discrezionale alla Commissione, la Corte deve sindacare se questa abbia rispettato le garanzie procedurali attribuite ai reclamanti dalle norme comunitarie, se non abbia commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti od omesso di tener conto di aspetti essenziali che siano atti a far supporre l' esistenza di un effetto di sovvenzione, ovvero incluso nella motivazione considerazioni che costituiscano sviamento di potere .

2 . La nozione di sovvenzione contemplata dall' art . 3 del regolamento n . 2176/84 non è espressamente definita né in questo regolamento, né in altri atti della Comunità . Tuttavia un "elenco illustrativo" delle sovvenzioni all' esportazione, al quale si riferisce l' art . 3, n . 2, di detto regolamento, è ad esso allegato . Quest' elenco specifica, nell' ultimo comma, che è sovvenzione all' esportazione ai sensi dell' art . XVI del GATT "qualsiasi altro onere a carico dello Stato ". Tanto dalla lettera di questa disposizione generale quanto dagli altri esempi nominati nell' elenco emerge che la nozione di sovvenzione all' esportazione è stata concepita dal legislatore comunitario come nozione che implica inevitabilmente un onere finanziario gravante direttamente o indirettamente su enti pubblici . Emerge inoltre dall' art . 3, n . 3, di detto regolamento, il quale esclude espressamente dalla nozione di sovvenzione l' esonero delle merci da determinati oneri ed imposte in occasione dell' esportazione, che la nozione di onere comprende non solo l' ipotesi in cui uno Stato procede ad un versamento di denaro, ma anche quella in cui esso rinunzia alla riscossione di crediti fiscali, introducendo così un' eccezione ad una norma tributaria di portata generale .

La nozione di sovvenzione così intesa come implicante l' attribuzione di un vantaggio economico mediante un onere per l' erario non è in contraddizione con gli obblighi della Comunità derivanti dal diritto internazionale, tra i quali in particolare il GATT e gli accordi stipulati nel suo ambito .

3 . Perché una sovvenzione abbia la natura di sovvenzione interna atta a giustificare provvedimenti comunitari di difesa ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84, bisogna che essa abbia specificità settoriale, cioè miri ad attribuire un vantaggio solo a determinate imprese, determinando così una distorsione della concorrenza .

Perché una sovvenzione abbia la natura di sovvenzione all' esportazione atta a giustificare provvedimenti comunitari di tutela ai sensi della disposizione soprammenzionata, occorre che essa vada a vantaggio del prodotto le cui importazioni recano danno all' industria comunitaria, ipotesi diversa da quella in cui la sovvenzione è indubbiamente attribuita alle imprese esportatrici di detta merce, bensì a causa dell' esportazione di un' altra merce, e reca loro dei vantaggi di cui esse dispongono nel contesto della loro attività complessiva .

4 . La Commissione, benché abbia l' obbligo di accertare in modo obiettivo i fatti relativi all' esistenza di pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi ed al danno che può derivarne per le imprese della Comunità, dispone di un ampio potere discrezionale per decidere, nel contesto dei poteri in fatto di valutazione degli interessi della Comunità manifestamente attribuitile dall' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2176/84, che dei provvedimenti di difesa sarebbero inopportuni e chiudere di conseguenza il procedimento .

Parti


Nella causa 188/85,

Federazione dell' industria olearia della CEE ( Fediol ), con sede in Bruxelles, 74, rue de la Loi, nella persona del suo presidente sig . Billing, con gli avvocati D . Ehle, U.C . Feldmann, V . Schiller e H . Nehm, Mehlemer Strasse 13, 5000 Colonia 51, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . P . Gilsdorf, consigliere giuridico, assistito dall' avv . H.J . Rabe, dello studio Schoen & Pflueger, Amburgo-Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

e

Associação Brasileira das Industrias de oleos vegetais ( Abiove ), con gli avvocati I . Van Bael e J.F . Bellis, del foro di Bruxelles, 222, avenue Louise, 1050-Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

interveniente,

causa avente ad oggetto un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 16 aprile 1985, n . 233, che pone termine alla procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di panelli di soia originari del Brasile ( GU L 106, pag . 19 ),

LA CORTE,

composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodriguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C . Kakouris, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici;

avvocato generale : G.F Mancini

cancelliere : D . Louterman, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 marzo 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 giugno 1985, la Federazione dell' industria olearia della CEE ( in prosieguo : "Fediol ") ha promosso, a norma dell' art . 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento della decisione della Commissione 16 aprile 1985, n . 233, con la quale questa ha chiuso il procedimento antisovvenzioni, instaurato su denuncia della ricorrente, relativo alle importazioni di panelli di soia originari del Brasile per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 ( GU L 106, pag . 19 ).

2 La denuncia della Fediol, presentata con lettera 6 gennaio 1984, conformemente all' art . 5 del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ) verteva sulle pratiche seguenti :

a ) finanziamento agevolato delle importazioni dei semi di soia;

b ) finanziamento agevolato delle esportazioni mediante un programma di aiuti allo sviluppo delle esportazioni;

c ) imposta differenziale all' esportazione dei prodotti a base di soia;

d ) ostacoli all' esportazione dei semi di soia;

e ) finanziamento agevolato dell' ammasso dei semi di soia;

f ) finanziamento agevolato delle esportazioni di olio di soia;

g ) esonero dall' imposta sul reddito degli utili tratti dalle esportazioni di olio di soia;

h ) finanziamento agevolato delle esportazioni di panelli di soia;

i ) vantaggi fiscali per le operazioni di borsa a termine sui mercati stranieri .

3 Nella citata decisione del 16 aprile 1985, la Commissione ha rilevato che le due prime pratiche della lista di cui sopra non si erano svolte durante il periodo dell' indagine . Quanto alle pratiche indicate alle lettere c ), d ), e ), f ) e g ), la Commissione ha ritenuto che non costituissero sovvenzioni per i panelli di soia . Infine, per le due ultime pratiche, di cui alle lettere h ) e i ), la Commissione ne ha constatato il carattere di sovvenzioni, ma ha ritenuto che gli interessi della Comunità non giustificassero l' istituzione di dazi compensativi .

4 Con il ricorso si impugna, da un lato, la parte della decisione del 16 aprile 1985 relativa al rifiuto della Commissione di qualificare sovvenzioni le pratiche menzionate alle lettere c ), d ), e ), f ) e g ) e, dall' altro, la parte della stessa decisione nella quale la Commissione ritiene che le due ultime pratiche, menzionate alle lettere h ) e i ), nonostante la loro indole di sovvenzioni, non giustifichino l' istituzione di dazi compensativi .

5 Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla portata del sindacato giurisdizionale

6 Tenuto conto delle osservazioni della Commissione e della parte interveniente sui limiti eventuali di un sindacato giurisdizionale sulla decisione, occorre constatare che emerge dalla giurisprudenza della Corte ( vedasi in particolare la sentenza 4 ottobre 1983, Fediol / Commissione, causa 191/82, Racc . 1983, pag . 2913 ) che anche allorché sussiste un potere discrezionale conferito alla Commissione nella materia di cui trattasi, la Corte è competente a sindacare se questa abbia rispettato le garanzie procedurali concesse ai denuncianti dalle norme comunitarie in questione, se non abbia commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti, od omesso di prendere in considerazione elementi essenziali atti a far credere all' esistenza di un effetto di sovvenzione, o inserito nella motivazione considerazioni che costituiscano sviamento di potere .

7 E in tale contesto che si devono vagliare i mezzi della ricorrente secondo i quali la Commissione ha omesso di prendere in considerazione elementi essenziali tali da far supporre l' esistenza, ai sensi del regolamento n . 2176/84, di una sovvenzione nonché di un interesse della Comunità ad istituire un dazio compensativo .

Sulla pratica delle imposte differenziali all' esportazione dei prodotti a base di soia

8 Nell' atto impugnato ( n . 12 ) la Commissione riferisce che, secondo la Fediol, durante il periodo dell' indagine, l' aliquota dell' imposta sulla circolazione delle merci applicata all' esportazione dei prodotti a base di soia era del 13% per i semi, dell' 11,1% per i panelli e dell' 8% per l' olio; questa imposta differenziale avrebbe l' effetto di restringere l' esportazione dei semi e garantire così all' industria brasiliana un approvvigionamento in materia prima a basso prezzo . Tale vantaggio, in termini di costi, favorirebbe l' esportazione dei panelli di soia nella Comunità, esportazione che sarebbe altresì avvantaggiata dalla tassazione più lieve dei panelli rispetto ai semi . L' atto impugnato riconosce che gli elementi di fatto allegati dalla Fediol erano esatti .

9 Tuttavia, secondo la motivazione fornita su questo punto dall' atto impugnato, "in materia di scambi internazionali (...) la sovvenzione è caratterizzata in primo luogo da un contributo finanziario delle autorità pubbliche (...) un onere per le pubbliche finanze (...) che rappresenta una condizione necessaria per stabilire l' esistenza di qualsiasi sovvenzione" e "il concetto di onere (...) comprende la rinuncia da parte delle pubbliche autorità ad imposte o ad altri oneri dovuti da un contribuente"; orbene, nella fattispecie, quest' onere non esisterebbe e, in particolare, non vi sarebbe rinuncia da parte delle pubbliche autorità brasiliane a crediti fiscali esigibili .

10 Durante il procedimento dinanzi alla Corte la Commissione ha spiegato che l' imposta in questione non era una tassa all' esportazione, bensì l' imposta brasiliana sul giro d' affari ( ICM ) che in linea di principio è riscossa in tutte le fasi della commercializzazione o della trasformazione dei prodotti sul territorio brasiliano . Di regola, le esportazioni di prodotti trasformati non sono soggette ad ICM; di conseguenza, l' ICM applicata alle materie prime contenute in questi prodotti esportati avrebbe dovuto esser presa in considerazione . Tuttavia, in deroga alla norma generale e dopo un intervento della Commissione, nel 1977 il Brasile ha consentito a gravare di ICM, rispettivamente al tasso di 11% e 8% l' esportazione dei prodotti trasformati, vale a dire dei panelli e dell' olio di soia . Secondo la Commissione, il sistema dell' ICM costituisce un' imposta di portata generale che si applica ai prodotti della soia in base ad aliquote diverse . Da questa tassazione differenziale non scaturirebbe per i semi un vantaggio che possa considerarsi come sovvenzione ai sensi del regolamento n . 2176/84 poiché, comunque, per l' erario non ne conseguirebbe alcun onere .

11 Secondo la ricorrente, la nozione di sovvenzione, ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84, non presuppone necessariamente un onere per l' erario, bensì deve intendersi in modo ampio : vi sarebbe sovvenzione quando l' insieme dei provvedimenti adottati ha per risultato di procurare un vantaggio ai destinatari .

12 Bisogna osservare anzitutto che la nozione di sovvenzione, di cui all' art . 3 del regolamento n . 2176/84, non è espressamente definita né in questo regolamento, né in altri atti della Comunità . Tuttavia, un "elenco illustrativo" di sovvenzioni all' esportazione, menzionato all' art . 3, n . 2, è incluso nell' allegato di detto regolamento . Questo elenco definisce, nel suo ultimo capoverso, come sovvenzione all' esportazione ai sensi dell' art . XVI del Gatt "qualsiasi altro onere a carico dello Stato ". Tanto dai termini di questa disposizione generale quanto dagli altri esempi riportati nell' elenco discende che la nozione di sovvenzione all' esportazione è stata concepita dal legislatore comunitario nel senso che implica necessariamente un onere finanziario gravante direttamente o indirettamente su enti pubblici . Si desume inoltre dall' art . 3, n . 3, di detto regolamento, che esclude espressamente dalla nozione di sovvenzione l' esonero delle merci da talune imposte e gravami se le merci vengono esportate, che la nozione di onere comprende non solo l' ipotesi nella quale lo Stato corrisponde somme di denaro, ma anche quella in cui rinuncia ad esigere crediti d' imposta istituendo così una deroga ad una norma fiscale di applicazione generale .

13 La nozione di sovvenzione così intesa non è in contraddizione con gli obblighi che nascono per la Comunità dal diritto internazionale, in particolare dal Gatt e dagli accordi stipulati nel suo ambito . E opportuno osservare a questo proposito che tanto il Gatt quanto l' accordo relativo all' interpretazione ed all' applicazione degli artt . VI, XVI e XXIII del Gatt non contengono tuttora una definizione espressa del termine "sovvenzione" e che l' elenco menzionato in precedenza è una riproduzione letterale dell' "elenco illustrativo" allegato a quest' ultimo accordo .

14 Da quanto precede emerge che la Commissione non ha agito in modo errato o arbitrario concludendo che la nozione di sovvenzione ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84 presuppone la concessione di un vantaggio economico tramite un onere per le pubbliche finanze .

Sugli ostacoli all' esportazione dei semi di soia

15 Nell' atto impugnato ( n . 13 ) si ricorda che un' eventuale restrizione all' esportazione di semi non costituisce una sovvenzione ai panelli, poiché non vi è alcun onere per le pubbliche finanze .

16 La ricorrente espone che le esportazioni di semi di soia costituiscono oggetto in Brasile di una registrazione nell' ambito di un regime di quote e sono perciò rese più difficili . Questa pratica avrebbe quindi effetti analoghi e convergenti con quelli della tassazione differenziale .

17 A questo proposito basta osservare che, deducendo questo mezzo, la ricorrente parte dall' idea che vi può essere sovvenzione anche se non vi è alcun onere per le pubbliche finanze . Questa tesi è stata refutata in precedenza e quindi il mezzo va disatteso .

Sul finanziamento agevolato dell' ammasso dei semi di soia

18 Nell' atto impugnato ( n . 7 ) si constata che per finanziare la preparazione e soprattutto l' ammasso di 27 prodotti agricoli di base, il governo brasiliano applica un programma di prestiti, concessi al tasso del 45%, che è un tasso preferenziale, giacché è inferiore tanto al costo del denaro per il tesoro brasiliano quanto al tasso di mercato . Poiché questa pratica non costituisce una sovvenzione diretta all' esportazione, l' atto impugnato esamina se costituisca una sovvenzione interna .

19 Secondo l' atto impugnato, l' esistenza di una sovvenzione interna presuppone che l' intervento dello Stato, che ne sta alla base, non abbia carattere generale, ma miri a concedere un vantaggio a talune imprese soltanto, producendo così una distorsione della concorrenza . Nella fattispecie, il programma dei prestiti concessi ad un tasso preferenziale non favorirebbe specificamente il settore della soia, ma interesserebbe 27 prodotti agricoli di base . Anche se alcuni prodotti agricoli di base non sono ricompresi in questo programma, esso sarebbe tuttavia applicato in modo generale, poiché tutti i prodotti agricoli di base che necessitano aiuti all' ammasso o possono costituirne l' oggetto potrebbero fruirne .

20 Tenuto conto di questo ragionamento, contenuto nell' atto impugnato, la ricorrente sostiene che la pratica in questione ha carattere specifico poiché avvantaggia essenzialmente l' industria di trasformazione dei prodotti agricoli, in particolare nel settore della soia . Negando che questa pratica costituisca una sovvenzione interna, la Commissione avrebbe quindi contravvenuto agli artt . 3 e 7 del regolamento n . 2176/84 . Essa avrebbe del pari omesso di accertare e di prendere in considerazione taluni elementi essenziali ed avrebbe commesso errori palesi nella valutazione dei fatti .

21 La Commissione sostiene soprattutto che la pratica di cui trattasi sarebbe priva di "specificità settoriale" poiché verrebbe seguita per tutti i principali prodotti agricoli di base ( 27 prodotti ) senza alcun vantaggio particolare per i semi di soia, che, dal momento che rappresentano il 31,9% della produzione agricola di base, assorbirebbero il 31,7% del finanziamento .

22 Il punto di vista della Commissione va accolto, dato che la ricorrente non ha dimostrato che il finanziamento agevolato concesso dallo Stato brasiliano miri a favorire specificamente un determinato settore dell' agricoltura o dell' industria agroalimentare . Infatti, emerge dal fascicolo che il finanziamento in questione rappresenta un provvedimento generale applicato a 27 prodotti agricoli di base .

23 Questo mezzo va dunque disatteso .

Sul finanziamento agevolato delle esportazioni di olio di soia e sull' esonero dall' imposta sul reddito degli utili realizzati con dette esportazioni

24 Nell' atto impugnato ( n . 10 ) si rileva che nel 1983, le società esportatrici brasiliane hanno fruito di finanziamenti per l' esportazione di taluni prodotti, tra i quali l' olio di soia, ad un tasso variante tra il 40 ed il 60%, e quindi preferenziale perché inferiore al costo del denaro per lo Stato ed ai tassi praticati sul mercato . Questo vantaggio è tuttavia stato soppresso dal 2 gennaio 1984 .

25 Secondo l' atto impugnato, questo finanziamento agevolato non può considerarsi sovvenzione ai panelli di soia in quanto tende a promuovere le esportazioni di olio di soia ed è attribuito in base ai quantitativi di olio effettivamente esportati . Inoltre, l' incidenza che questo vantaggio potrebbe esercitare sulle esportazioni di panelli di soia non sarebbe stata provata durante l' indagine e, infine, si tratterebbe di un' incidenza indiretta ed impossibile da dimostrare .

26 Inoltre, l' atto impugnato ( n . 11 ) ammette la fondatezza dell' assunto della Fediol, secondo cui gli utili ottenuti con l' esportazione di olio di soia sono esenti da imposta sul reddito, e riconosce che il governo brasiliano ha, del resto, confermato l' esistenza di questa pratica, che - secondo tale atto - non costituisce tuttavia una sovvenzione all' esportazione dei panelli, bensì una sovvenzione all' esportazione dell' olio di soia .

27 La ricorrente muove alla Commissione l' addebito di aver contravvenuto agli artt . 3 e 7 del regolamento n . 2176/84 non accertando quali effetti conseguissero esattamente per i panelli dalla sovvenzione e dall' esonero d' imposta concessi all' olio di soia . In particolare la ricorrente sostiene che gli esportatori brasiliani hanno la possibilità di trasferire il vantaggio tratto dalla sovvenzione e dall' esonero, relativi all' olio, sul prodotto associato che sono i panelli ( esportati per l' 80% contro il 40% per l' olio ), che fruirebbero quindi di una sovvenzione indiretta .

28 Basta osservare a questo proposito che il fatto che nell' ambito dell' attività complessiva della sua impresa l' operatore economico tragga vantaggi, fra l' altro, dal tasso preferenziale dei finanziamenti concessi all' esportazione d' olio di soia e dall' esonero d' imposta non implica che questi vantaggi vadano in particolare a favore dei panelli . Di conseguenza, il mezzo va disatteso .

Sulle due pratiche riconosciute come sovvenzioni

29 Nell' atto impugnato ( nn . 5 e 6 ) la Commissione ha riconosciuto l' esistenza di due sovvenzioni effettuate : a ) tramite un finanziamento agevolato delle esportazioni dei panelli di soia consistente nella concessione di prestiti a tassi preferenziali del 40% ( 60% dal 10 giugno 1983 ) mentre il costo del denaro per lo Stato era del 156,6% e b ) mediante vantaggi fiscali concessi alle operazioni di borsa a termine sui mercati stranieri ( operazioni "hedging ") effettuate dagli esportatori di panelli . L' importo della prima sovvenzione è stato stimato dalla Commissione al 7,66% e quello della seconda allo 0,09% del valore FOB delle esportazioni di panelli ( 7,75% in totale ).

30 La Commissione ha pure constatato, nell' atto impugnato, l' esistenza di un pregiudizio grave subito dall' industria olearia europea a motivo del basso prezzo dei panelli brasiliani, conseguente alle due sovvenzioni di cui sopra .

31 Essa ha tuttavia ritenuto che gli interessi della Comunità non richiedessero l' istituzione di dazi compensativi poiché il primo vantaggio, che costituiva la quasi totalità dell' importo delle sovvenzioni e del danno conseguente subito dall' industria europea, è stato abolito per i panelli di soia a decorrere dal 14 settembre 1983 .

32 Contro questa parte dell' atto impugnato la ricorrente deduce i seguenti mezzi .

33 Con il primo mezzo la ricorrente sostiene che la Commissione non è competente ad archiviare il procedimento senza proporre provvedimenti antisovvenzioni invocando gli "interessi della Comunità ". Dopo la constatazione definitiva dell' esistenza della sovvenzione e del danno che ne consegue, gli interessi della Comunità non potrebbero essere esaminati e presi in considerazione che dal Consiglio e solo da questo, nell' ambito dell' art . 12 del regolamento n . 2176/84, per l' istituzione di dazi di compensazione definitivi . La Commissione potrebbe anch' essa esaminare gli interessi della Comunità, ma solo per instaurare dazi provvisori, conformemente all' art . 11 del regolamento n . 2176/84, e non per archiviare il procedimento .

34 Con il secondo mezzo si fa valere che la Commissione, avendo essa stessa riconosciuto la necessità di istituire dazi compensativi ed avendo quindi proposto al Consiglio, il 4 gennaio 1985, l' istituzione di un dazio compensativo del 7,27%, la cui applicazione è ora sospesa, non poteva più revocare questa proposta ed impedire così al Consiglio di adottare una decisione in materia .

35 Si deve osservare, per quel che riguarda la competenza della Commissione, che il regolamento n . 2176/84 all' art . 9, n . 1, prevede che il procedimento è concluso "quando, dopo le consultazioni, non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo ". Questa disposizione non prescrive alla Commissione di archiviare il procedimento solo nell' ipotesi in cui l' esistenza di una sovvenzione o di un danno non sia stata accertata, ma ogniqualvolta l' adozione di provvedimenti di difesa non risulta necessaria e perciò anche quando la valutazione degli interessi della Comunità metta in luce che l' adozione di provvedimenti di difesa è inopportuna .

36 Questa interpretazione dell' art . 9, n . 1, non è contraddetta dal fatto che, secondo l' art . 12, spetta al Consiglio decidere, su proposta della Commissione, se sia il caso o meno di adottare provvedimenti di difesa, poiché quest' ultima disposizione mira unicamente a riservare al Consiglio la facoltà di pronunciarsi in via definitiva sull' adozione di provvedimenti di difesa, ma solo nell' ipotesi in cui la Commissione, ritenendo necessaria l' adozione di siffatti provvedimenti, abbia presentato al Consiglio una proposta in questo senso .

37 D' altro canto, la Commissione può ritirare o modificare la sua proposta, finché il Consiglio non si sia pronunciato, qualora in seguito ad una nuova valutazione degli interessi della Comunità ritenga superflua l' adozione di provvedimenti di difesa .

38 Con un terzo mezzo la ricorrente sostiene che alla luce degli artt . 7, n . 1, lett . c ), e 12, n . 1, del regolamento n . 2176/84, la constatazione di una sovvenzione e del pregiudizio subito dall' industria comunitaria è determinante e non può essere cancellata dal successivo ritiro della sovvenzione . La nozione di interessi della Comunità, in quanto parametro per la decisione, non potrebbe avere un contenuto così ampio da permettere che si trascurino l' esistenza di un danno reale, il mantenimento della sovvenzione e le probabilità di un suo ristabilimento dopo la soppressione .

39 Nella fattispecie, le constatazioni effettuate nel corso dell' indagine dimostrerebbero la necessità di adottare provvedimenti di difesa ai sensi dell' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2176/84, e qualsiasi altra decisione sarebbe viziata da sviamento di potere, giacché la prassi del governo brasiliano consiste nella concessione di sovvenzioni cumulate e dissimulate, incessantemente revocate e ristabilite in forme diverse .

40 Si deve osservare a questo proposito che, se la Commissione ha l' obbligo di constatare in modo obiettivo i fatti relativi all' esistenza di pratiche di sovvenzioni e al danno che può scaturirne per le imprese comunitarie, dispone di un ampio potere discrezionale per decidere, in funzione degli interessi della Comunità, se sia il caso di chiudere il procedimento, conformemente all' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2176/84 ( cfr . sentenza 4 ottobre 1983, Fediol / Commissione, già ricordata ).

41 Nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto che gli interessi della Comunità non giustificassero l' adozione di provvedimenti di difesa dato che il governo brasiliano aveva soppresso, durante il periodo di riferimento, il finanziamento agevolato in questione che costituiva la quasi totalità dell' importo della sovvenzione da cui era stato cagionato il danno subito dall' industria comunitaria interessata . Questa valutazione non va oltre le facoltà conferite alla Commissione dall' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2176/84 e non può considerarsi sviamento di potere .

42 Ne consegue che i mezzi dedotti dalla ricorrente circa le sovvenzioni constatate devono essere respinti .

43 Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

44 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente . La ricorrente è rimasta soccombente in tutti i suoi mezzi e va condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dall' interveniente .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Le spese sono poste a carico della ricorrente, comprese quelle sostenute dalla parte interveniente .