SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 18 MARZO 1986. - JOZEF MARIA ANTONIUS SPIJKERS CONTRO GEBROEDERS BENEDIK ABATTOIR C. V. E ALFRED BENEDIK EN ZONEN B. V. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. - MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI DITTE. - CAUSA 24/85.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01119
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
POLITICA SOCIALE - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - TRASFERIMENTI D ' IMPRESE - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - DIRETTIVA 77/187 - TRASFERIMENTO - NOZIONE
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/187 , ART . 1 , N . 1 )
LA NOZIONE DI ' TRASFERIMENTI DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI AD UN NUOVO IMPRENDITORE ' DI CUI ALL ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 77/187 , RIGUARDA L ' IPOTESI IN CUI L ' ENTITA ECONOMICA DI CUI TRATTASI CONSERVA LA PROPRIA IDENTITA . PER STABILIRE SE SI CONFIGURI UN TRASFERIMENTO IN TAL SENSO , SI DEVE VALUTARE , TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO CHE CARATTERIZZANO L ' OPERAZIONE , SE SIA STATA CEDUTA UN ' ENTITA ECONOMICA ANCORA ESISTENTE , IL CHE PUO RISULTARE IN PARTICOLARE DAL FATTO CHE IL SUO ESERCIZIO SIA STATO EFFETTIVAMENTE PROSEGUITO O RICOMINCIATO DAL NUOVO IMPRENDITORE , CON LE STESSE ATTIVITA ECONOMICHE O CON ATTIVITA ANALOGHE .
NEL PROCEDIMENTO 24/85 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
JOZEF MARIA ANTONIUS SPIJKERS
E
1 ) GEBROEDERS BENEDIK ABATTOIR CV
2 ) ALFRED BENEDIK EN ZONEN BV ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 , N . 77/187 , ' CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI ' ( GU L 61 , PAG . 26 ),
1 CON SENTENZA 18 GENNAIO 1985 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 25 GENNAIO 1985 , LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 , 77/187 , ' CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI ' ( GU L 61 , PAG . 26 ).
2 LE SUDDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG . JOZEF MARIA ANTONIUS SPIJKERS CONTRO LE SOCIETA GEBROEDERS BENEDIK ABATTOIR CV ( IN PROSIEGUO : ' BENEDIK CV ' ) E ALFRED BENEDIK EN ZONEN BV ( IN PROSIEGUO : ' BENEDIK BV ' ).
3 SECONDO QUANTO ACCERTATO IN FATTO DAL GIUDICE NAZIONALE , IL SIG . SPIJKERS ERA OCCUPATO , IN QUALITA DI VICEDIRETTORE , ALLE DIPENDENZE DELLA GEBROEDERS COLARIS ABATTOIR BV ( IN PROSIEGUO : ' COLARIS ' ), SOCIETA CON SEDE IN UBACH OVER WORMS ( PAESI BASSI ), LA CUI ATTIVITA CONSISTEVA NELLA GESTIONE DI UN MATTATOIO . DALLA SENTENZA DI RINVIO RISULTA CHE , IL 27 DICEMBRE 1982 , QUANDO LE ATTIVITA ECONOMICHE DELLA COLARIS ' ERANO COMPLETAMENTE CESSATE E ( ... ) IN PARTICOLARE NON ESISTEVA PIU L ' AVVIAMENTO ' , IL COMPLESSO DEL MATTATOIO , CON VARI LOCALI ED UFFICI , IL TERRENO ED UN CERTO NUMERO DI BENI MOBILI VENIVANO ACQUISTATI DALLA BENEDIK CV . L ' ATTIVITA DI QUEST ' ULTIMA ERA ' DA ALLORA , MA DI FATTO DAL 7 FEBBRAIO 1983 ' , LA GESTIONE DI UN MATTATOIO ANCHE PER CONTO DELLA BENEDIK BV . TUTTI I DIPENDENTI CHE ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA COLARIS , AD ECCEZIONE DEL SIG . SPIJKERS E DI UN ALTRO IMPIEGATO , VENIVANO RIASSUNTI ALLE DIPENDENZE DELLA BENEDIK . IL GIUDICE NAZIONALE CONSIDERA INOLTRE CHE L ' ATTIVITA SVOLTA DALLA BENEDIK NEL COMPLESSO DI EDIFICI DI CUI TRATTASI E ANALOGA A QUELLA ANTECEDENTEMENTE SVOLTA DALLA COLARIS , CHE IL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE HA CONSENTITO ALLA BENEDIK DI CONTINUARE LE ATTIVITA DELLA COLARIS , MA CHE LA CLIENTELA DI QUEST ' ULTIMA NON E STATA CEDUTA ALLA BENEDIK .
4 CON SENTENZA 3 MARZO 1983 DELLA RECHTBANK DI MAASTRICHT , LA COLARIS VENIVA DICHIARATA FALLITA . CON ATTO DI CITAZIONE DEL 9 MARZO 1983 , IL SIG . SPIJKERS INVITAVA LA BENEDIK CV E LA BENEDIK BV A COMPARIRE IN UN PROCEDIMENTO SOMMARIO DINANZI AL PRESIDENTE DELLA RECHTBANK DI MAASTRICHT , CHIEDENDO CHE VENISSERO CONDANNATE A VERSARGLI LA RETRIBUZIONE SPETTANTEGLI DAL 27 DICEMBRE 1982 O , QUANTOMENO , DALLA DATA CHE IL PRESIDENTE AVESSE RITENUTO OPPORTUNA , NONCHE A DARGLI LAVORO ENTRO DUE GIORNI DALL ' EMANANDA PRONUNZIA . A SOSTEGNO DELLA DOMANDA , EGLI FACEVA VALERE CHE NELLA FATTISPECIE SI TRATTAVA DI UN TRASFERIMENTO D ' IMPRESA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE OLANDESE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DELLA SUDDETTA DIRETTIVA 77/187 , IL CHE IMPLICAVA AUTOMATICAMENTE IL TRASFERIMENTO ALLA BENEDIK DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI RISULTANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO DA LUI CONCLUSO CON LA COLARIS .
5 POICHE IL PRESIDENTE DELLA RECHTBANK DI MAASTRICHT RESPINGEVA LA DOMANDA PROPOSTA NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO E LA SUA PRONUNZIA VENIVA CONFERMATA IN APPELLO DAL GERECHTSHOF DI ' S-HERTOGENBOSCH , IL SIG . SPIJKERS PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE DINANZI ALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI , IL QUALE SOSPENDEVA IL PROCEDIMENTO E SOTTOPONEVA A QUESTA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :
' 1 ) SE SI CONFIGURI UN TRASFERIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/187/CEE NEL CASO IN CUI VENGANO CEDUTI EDIFICI E BENI MOBILI , CON CIO CONSENTENDO DI FATTO AL ' ' CESSIONARIO ' ' DI CONTINUARE LE ATTIVITA ECONOMICHE DEL ' ' CEDENTE ' ' , E IL ' ' CESSIONARIO ' ' ESERCITI SUCCESSIVAMENTE ATTIVITA ECONOMICHE ANALOGHE NELLO STABILIMENTO CONSIDERATO .
2 ) SE LA CIRCOSTANZA CHE , AL MOMENTO DELLA VENDITA DI EDIFICI E BENI MOBILI , LE ATTIVITA ECONOMICHE DEL VENDITORE FOSSERO COMPLETAMENTE CESSATE E CHE , IN PARTICOLARE , NON ESISTESSE PIU L ' AVVIAMENTO , OSTI ALLA CONFIGURABILITA DI UN ' ' TRASFERIMENTO ' ' QUALE INTESO NELLA QUESTIONE SUB 1 ).
3 ) SE OSTI ALLA CONFIGURABILITA DI UN TALE TRASFERIMENTO IL FATTO CHE NON SIA STATA CEDUTA LA CLIENTELA ' .
6 PER DEFINIRE ESATTAMENTE L ' OGGETTO DI TALI QUESTIONI , E NECESSARIO ESAMINARLE NEL CONTESTO DELLA DIRETTIVA 77/187 . QUESTA DIRETTIVA , EMANATA IN PARTICOLARE IN BASE ALL ' ART . 100 DEL TRATTATO CEE , MIRA , COME RISULTA DAL PREAMBOLO DELLA STESSA , A ' PROTEGGERE I LAVORATORI IN CASO DI CAMBIAMENTO DI IMPRENDITORE , IN PARTICOLARE PER ASSICURARE IL MANTENIMENTO DEI LORO DIRITTI ' . A TAL FINE , ESSA PREVEDE FRA L ' ALTRO , ALL ' ART . 3 , N . 1 , IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI CHE RISULTANO PER IL CEDENTE DA UN CONTRATTO DI LAVORO O DA UN RAPPORTO DI LAVORO E , ALL ' ART . 4 , N . 1 , LA TUTELA DEI LAVORATORI INTERESSATI CONTRO IL LICENZIAMENTO DA PARTE DEL CEDENTE O DEL CESSIONARIO , PER IL SOLO FATTO DEL TRASFERIMENTO . L ' ART . 1 , N . 1 , DI CUI NELLA FATTISPECIE SI CHIEDE L ' INTERPRETAZIONE , DEFINISCE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DI TALE ATTO NEL SEGUENTE MODO : ' LA PRESENTE DIRETTIVA SI APPLICA AI TRASFERIMENTI DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI AD UN NUOVO IMPRENDITORE IN SEGUITO A CESSIONE CONTRATTUALE O A FUSIONE ' .
7 SI DEVE QUINDI RITENERE CHE , CON LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DA ESSO FORMULATE , IL GIUDICE NAZIONALE INTENDA OTTENERE CHIARIMENTI CIRCA LA PORTATA ED I CRITERI DISTINTIVI DELLA NOZIONE DI ' TRASFERIMENTI DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI AD UN NUOVO IMPRENDITORE ' , CUI SI RIFERISCE L ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA , IN UN CASO COME QUELLO DESCRITTO NELLA SENTENZA DI RINVIO . TALI QUESTIONI DEVONO QUINDI ESSERE ESAMINATE CONGIUNTAMENTE .
8 IL SIG . SPJIKERS SOSTIENE CHE SI HA UN TRASFERIMENTO D ' IMPRESA , AI SENSI DELL ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 77/187 , QUALORA I MEZZI DI PRODUZIONE E LE ATTIVITA DELL ' IMPRESA VENGANO CEDUTI COME UN ' UNICA ENTITA DA UN IMPRENDITORE ALL ' ALTRO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE AL MOMENTO DELLA CESSIONE LE ATTIVITA DEL CEDENTE FOSSERO CESSATE O CHE NON ESISTESSE PIU IL ' GOOD-WILL ' ( CLIENTELA ED AVVIAMENTO ).
9 IL GOVERNO OLANDESE ED IL GOVERNO BRITANNICO , COME PURE LA COMMISSIONE , RITENGONO INVECE CHE LA CONFIGURABILITA DI UN TRASFERIMENTO D ' IMPRESA NEL SENSO INDICATO DEV ' ESSERE ACCERTATA ALLA LUCE DI TUTTE LE CIRCOSTANZE CHE CARATTERIZZANO L ' OPERAZIONE DI CUI TRATTASI , COME LA CESSIONE O MENO DEI BENI IMMATERIALI ( EDIFICI , MOBILI , SCORTE ) E I MATERIALI ( ' KNOW-HOW ' , ' GOOD-WILL ' ), LA NATURA DELLE ATTIVITA PROSEGUITE , NONCHE L ' EVENTUALE CESSAZIONE DI TALI ATTIVITA AL MOMENTO DELLA CESSIONE . NESSUNO DI QUESTI ELEMENTI SAREBBE TUTTAVIA , DI PER SE , DECISIVO .
10 IL GOVERNO BRITANNICO E LA COMMISSIONE SUGGERISCONO , IN PROPOSITO , CHE , IL CRITERIO ESSENZIALE AL FINE DI DETERMINARE TALE NOZIONE CONSISTE NELL ' ACCERTARE SE IL CESSIONARIO SIA ENTRATO IN POSSESSO DI UN ' IMPRESA ANCORA ESISTENTE DI CUI EGLI POSSA PROSEGUIRE LE ATTIVITA O CHE , QUANTOMENO , GLI CONSENTA DI SVOLGERE ATTIVITA ANALOGHE . IL GOVERNO OLANDESE SOTTOLINEA CHE , TENUTO CONTO DELLA FINALITA SOCIALE DELLA DIRETTIVA , LA NOZIONE DI TRASFERIMENTO PRESUPPONE IL PROSEGUIMENTO EFFETTIVO DELLE ATTIVITA DEL CEDENTE DA PARTE DEL CESSIONARIO NELL ' AMBITO DELLA STESSA IMPRESA .
11 LA CORTE CONDIVIDE QUEST ' ULTIMO PUNTO DI VISTA . DAL SISTEMA DELLA DIRETTIVA 77/187 E DAL TENORE DEL SUO ART . 1 , N . 1 , RISULTA INFATTI CHE TALE DIRETTIVA MIRA A GARANTIRE LA CONTINUITA DEI RAPPORTI DI LAVORO ESISTENTI NELL ' AMBITO DI UN ' ENTITA ECONOMICA , INDIPENDENTEMENTE DA UN CAMBIAMENTO DEL TITOLARE . NE CONSEGUE CHE IL CRITERIO DECISIVO PER STABILIRE SE SI CONFIGURI UN TRASFERIMENTO AI SENSI DI DETTA DIRETTIVA CONSISTE NELLA CIRCOSTANZA CHE L ' ENTITA IN QUESTIONE CONSERVI LA PROPRIA IDENTITA .
12 DI CONSEGUENZA , NON SI PUO CONSTATARE CHE SI HA UN TRASFERIMENTO DI UN ' IMPRESA , DI UNO STABILIMENTO O DI UNA PARTE DI STABILIMENTO PER IL SOLO FATTO CHE VENGANO ALIENATI ELEMENTI ATTIVI DEGLI STESSI . SI DEVE INVECE STABILIRE , IN UN CASO COME QUELLO DI SPECIE , SE SIA STATA ALIENATA UN ' ENTITA ECONOMICA ANCORA ESISTENTE , IL CHE RISULTA IN PARTICOLARE DAL FATTO CHE LA SUA GESTIONE SIA STATA EFFETTIVAMENTE PROSEGUITA O RIPRESA DAL NUOVO TITOLARE , CON LE STESSE ATTIVITA ECONOMICHE O CON ATTIVITA ANALOGHE .
13 PER DETERMINARE SE SIANO SODDISFATTE QUESTE CONDIZIONI , SI DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL COMPLESSO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO CHE CARATTERIZZANO L ' OPERAZIONE DI CUI TRATTASI , FRA LE QUALI RIENTRANO IN PARTICOLARE IL TIPO DI IMPRESA O DI STABILIMENTO IN QUESTIONE , LA CESSIONE O MENO DEGLI ELEMENTI MATERIALI , QUALI GLI EDIFICI ED I BENI MOBILI , IL VALORE DEGLI ELEMENTI IMMATERIALI AL MOMENTO DELLA CESSIONE , LA RIASSUN ZIONE O MENO DELLA MAGGIOR PARTE DEL PERSONALE DA PARTE DEL NUOVO IMPRENDITORE , IL TRASFERIMENTO O MENO DELLA CLIENTELA , NONCHE IL GRADO DI ANALOGIA DELLE ATTIVITA ESERCITATE PRIMA E DOPO LA CESSIONE E LA DURATA DI UN ' EVENTUALE SOSPENSIONE DI TALI ATTIVITA . VA TUTTAVIA PRECISATO CHE TUTTI QUESTI ELEMENTI SONO SOLTANTO ASPETTI PARZIALI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA CUI SI DEVE PROCEDERE E NON POSSONO , PERCIO , ESSERE CONSIDERATI ISOLATAMENTE .
14 LE VALUTAZIONI DI FATTO NECESSARIE AL FINE DI STABILIRE SE SI CONFIGURI O NO UN TRASFERIMENTO NEL SENSO INDICATO RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE , TENUTO CONTO DEI CRITERI D ' INTERPRETAZIONE SOPRA INDICATI .
15 PER QUESTI MOTIVI , LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE VANNO RISOLTE DICHIARANDO CHE L ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 14 FEBBRAIO 1977 , 77/187 , DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA NOZIONE DI ' TRASFERIMENTI DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI AD UN NUOVO IMPRENDITORE ' RIGUARDA L ' IPOTESI IN CUI L ' ENTITA ECONOMICA DI CUI TRATTASI CONSERVA LA SUA IDENTITA . PER STABILIRE SE SI CONFIGURI O NO UN TRASFERIMENTO IN TAL SENSO , IN UNA FATTISPECIE COME QUELLA SU CUI VERTE LA CAUSA PRINCIPALE , SI DEVE VALUTARE , TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO CHE CARATTERIZZANO L ' OPERAZIONE CONSIDERATA , SE SIA STATA CEDUTA UN ' ENTITA ECONOMICA ANCORA ESISTENTE , IL CHE RISULTA IN PARTICOLARE DAL FATTO CHE LA SUA GESTIONE SIA STATA EFFETTIVAMENTE PROSEGUITA O RIPRESA DAL NUOVO TITOLARE , CON LE STESSE ATTIVITA ECONOMICHE O CON ATTIVITA ANALOGHE .
SULLE SPESE
16 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO BRITANNICO , DAL GOVERNO OLANDESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTE DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI CON SENTENZA 18 GENNAIO 1985 , DICHIARA :
L ' ART . 1 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA 77/187 , DEL 14 FEBBRAIO 1977 , DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA NOZIONE DI ' TRASFERIMENTI DI IMPRESE , DI STABILIMENTI O DI PARTI DI STABILIMENTI AD UN NUOVO IMPRENDITORE ' RIGUARDA L ' IPOTESI IN CUI L ' ENTITA ECONOMICA DI CUI TRATTASI CONSERVA LA SUA IDENTITA . PER STABILIRE SE SI CONFIGURI O NO UN TRASFERIMENTO IN TAL SENSO , IN UNA FATTISPECIE COME QUELLA SU CUI VERTE LA CAUSA PRINCIPALE , SI DEVE VALUTARE , TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO CHE CARATTERIZZANO L ' OPERAZIONE CONSIDERATA , SE SIA STATA CEDUTA UN ' ENTITA ECONOMICA ANCORA ESISTENTE , IL CHE RISULTA IN PARTICOLARE DAL FATTO CHE LA SUA GESTIONE SIA STATA EFFETTIVAMENTE PROSEGUITA O RIPRESA DAL NUOVO TITOLARE , CON LE STESSE ATTIVITA ECONOMICHE O CON ATTIVITA ANALOGHE .