61979J0149

SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 DICEMBRE 1980. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI. - CAUSA 149/79.

raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 03881
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edizione speciale spagnola pagina 01291


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE - PARTECIPAZIONE ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ED ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO

( TRATTATO CEE , ART . 48 , N . 4 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - DEROGHE - PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO ED ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE DI DIRITTO PUBBLICO - OGGETTO DELLA DEROGA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 8 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE UNIFORMI - RINVIO AL SOLO DIRITTO NAZIONALE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 48 , N . 4 )

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMMISSIONE DEI SOLI CITTADINI NAZIONALI AI POSTI CHE PARTECIPANO ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ED ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO - LICEITA - ESCLUSIONE DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DA TUTTI I POSTI - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 48 , N . 4 )

Massima


1 . NELLO STABILIRE CHE ' LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SONO APPLICABILI AGLI IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ' , L ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO CEE PONE FUORI DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEI TRE PRIMI NUMERI DI QUESTO STESSO ARTICOLO UN COMPLESSO DI POSTI CHE IMPLICANO LA PARTECIPAZIONE , DIRETTA O INDIRETTA , ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ED ALLE MANSIONI CHE HANNO AD OGGETTO LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO O DELLE ALTRE COLLETTIVITA PUBBLICHE . POSTI DEL GENERE PRESUPPONGONO INFATTI , DA PARTE DEI LORO TITOLARI , L ' ESISTENZA DI UN RAPPORTO PARTICOLARE DI SOLIDARIETA NEI CONFRONTI DELLO STATO NONCHE LA RECIPROCITA DI DIRITTI E DI DOVERI CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO DEL VINCOLO DI CITTADINANZA . PER CONTRO , L ' ECCEZIONE DI CUI ALL ' ART . 48 , N . 4 , NON SI APPLICA AI POSTI I QUALI , PUR DIPENDENDO DALLO STATO O DA ALTRI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO , NON IMPLICANO TUTTAVIA ALCUNA PARTECIPAZIONE A COMPITI SPETTANTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROPRIAMENTE DETTA .

2 . L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , AI SENSI DEL QUALE IL LAVORATORE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ' PUO ESSERE ESCLUSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E DALL ' ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE DI DIRITTO PUBBLICO ' NON MIRA AD ESCLUDERE I LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DA DETERMINATI POSTI , MA CONSENTE SOLO DI ESCLUDERE EVENTUALMENTE DETTI LAVORATORI DA DETERMINATE ATTIVITA CHE IMPLICANO LA PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI POTERI , QUALI QUELLE IMPLICANTI LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI NEI CONSIGLI D ' AMMINISTRAZIONE DI NUMEROSI ENTI PUBBLICI DI CARATTERE ECONOMICO .

3 . LA NORMA FONDAMENTALE PER L ' ESISTENZA DELLA COMUNITA SECONDO CUI IL RICHIAMARSI A DISPOSIZIONI , ANCHE COSTITUZIONALI , DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO PER LIMITARE LA PORTATA DELLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO E INAMMISSIBILE IN QUANTO PREGIUDICHEREBBE L ' UNITA E L ' EFFICACIA DI QUESTO DIRITTO , VA APPLICATA DEL PARI PER DETERMINARE LA PORTATA E I LIMITI DELL ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO CEE . SE E VERO CHE QUESTA DISPOSIZIONE TIENE CONTO DELL ' INTERESSE LEGITTIMO DEGLI STATI MEMBRI DI RISERVARE AI PROPRI CITTADINI UN COMPLESSO DI POSTI CONNESSI ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ED ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI , SI DEVE AL TEMPO STESSO EVITARE CHE L ' EFFICACIA PRATICA E LA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ED ALLA PARITA DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI DI TUTTI GLI STATI MEMBRI SIANO LIMITATE DA INTERPRETAZIONI DELLA NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRATTE DAL SOLO DIRITTO NAZIONALE E CHE OSTINO ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE .

4 . L ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO CEE , NEL RIFERIRSI AI POSTI CHE IMPLICANO L ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI E L ' ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO , CONSENTE AGLI STATI MEMBRI DI RISERVARE , MEDIANTE OPPORTUNE NORMATIVE , AI CITTADINI NAZIONALI L ' ACCESSO AI POSTI CHE IMPLICANO L ' ESERCIZIO DI DETTI POTERI E DI SIFFATTE RESPONSABILITA NELL ' AMBITO DELLA STESSA CARRIERA , DELLO STESSO UFFICIO O DELLO STESSO RUOLO . PUR AMMETTENDO CHE NORMATIVE SIFFATTE POSSANO CREARE DELLE DISCRIMINAZIONI , L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 48 , N . 4 , CHE ABBIA L ' EFFETTO DI ESCLUDERE I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DA TUTTI I POSTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INAMMISSIBILE , GIACCHE IMPLICA UNA RESTRIZIONE DEI DIRITTI DI QUESTI CITTADINI CHE VA OLTRE QUANTO E NECESSARIO PER GARANTIRE L ' OSSERVANZA DEGLI SCOPI PERSEGUITI DA QUESTA DISPOSIZIONE .

Parti


NELLA CAUSA 149/79 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO , JEAN AMPHOUX , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . LOUIS DUBOUIS , PROFESSORE PRESSO LA FACOLTA DI DIRITTO E DI SCIENZE POLITICHE DELL ' UNIVERSITA DI AIX-MARSEILLE III , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO , SIG . MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

CONTRO

REGNO DEL BELGIO , RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI , CON L ' AGENTE SIG . ROBERT HOEBAER , DIRETTORE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DEL BELGIO , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,

CONVENUTO ,

SOSTENUTO NELLE SUE CONCLUSIONI

DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DAI SIGG . MARTIN SEIDEL E EBERHARDT GRABITZ , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL CANCELLIERE DELL ' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER ,

DALLA REPUBBLICA FRANCESE , RAPPRESENTATA DAI SIGG . G . GUILLAUME , IN QUALITA DI AGENTE , E P . MOREAU DEFARGES , IN QUALITA DI AGENTE SUPPLENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA , 2 , RUE BERTHOLET ,

DAL REGNO UNITO , RAPPRESENTATO DAL SIG . W . H . GODWIN , ASSISTANT TREASURY SOLICITOR , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA BRITANNICA , 28 , BOULEVARD ROYAL ,

INTERVENIENTI ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO DI FAR ACCERTARE CHE IL REGNO DEL BELGIO E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE , NONCHE DAL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , IMPONENDO LA CONDIZIONE DI CITTADINANZA PER L ' ACCESSO A DEI POSTI CHE NON RICADONO SOTTO L ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 28 SETTEMBRE 1979 , LA COMMISSIONE HA PROPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO A FAR DICHIARARE CHE IL REGNO DEL BELGIO , ' IMPONENDO O PERMETTENDO CHE VENGA IMPOSTO IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA BELGA COME REQUISITO PER L ' ASSUNZIONE A POSTI NON CONTEMPLATI DALL ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO , E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ' ( GU N . L 257 , PAG . 2 ).

2 NEL PARERE MOTIVATO E NELL ' ATTO INTRODUTTIVO , LA COMMISSIONE SI E RICHIAMATA IN VIA GENERALE A ' VARIE OFFERTE D ' IMPIEGO ' PROVENIENTI DALLA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) E DALLA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX ( SBCV ) E RIGUARDANTI DEI POSTI DI OPERAIO NON QUALIFICATO , NONCHE ALLE OFFERTE D ' IMPIEGO PUBBLICATE ' DURANTE GLI ULTIMI ANNI ' DALLA CITTA DI BRUXELLES E DAL COMUNE D ' AUDERGHEM ED HA MENZIONATO SOLO A TITOLO INDICATIVO I POSTI DI CUI A DETTE OFFERTE . SOLO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI CHIESTE DALLA CORTE NELLE FASI SCRITTA E ORALE DEL PROCEDIMENTO E FORNITE DAL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO , E IN SEGUITO ALL ' ENUMERAZIONE FATTA DALLA COMMISSIONE NELLA FASE ORALE E NON CONTESTATA DA DETTO GOVERNO , E STATO POSSIBILE STENDERE L ' ELENCO PRECISO DEI POSTI DI CUI TRATTASI .

3 DA QUESTE INFORMAZIONE E DA QUESTA ENUMERAZIONE SI DESUME CHE GLI IMPIEGHI RIGUARDANO DEI POSTI DI ALLIEVO-CONDUTTORE DI LOCOMOTIVE , DI CARICATORE , DI POSATORE DI BINARI , DI ADDETTO ALLO SMISTAMENTO E DI SEGNALATORE DELLA SNCB E DI OPERAIO NON QUALIFICATO PRESSO LA SNCV , NONCHE DEI POSTI DI INFERMIERA , DI PUERICULTRICE , DI GUARDIANO NOTTURNO , DI IDRAULICO , DI FALEGNAME , DI ELETTRICISTA , DI AIUTO GIARDINIERE , DI ARCHITETTO , DI CONTROLLORE , PRESSO LA CITTA DI BRUXELLES E PRESSO IL COMUNE D ' AUDERGHEM . I DATI RACCOLTI DURANTE L ' ISTRUTTORIA NON HANNO TUTTAVIA PERMESSO DI FARSI UN ' IDEA PRECISA DELLA NATURA DEI COMPITI INERENTI AI POSTI IL CUI ELENCO HA POTUTO ESSERE PRECISATO .

4 QUESTI POSTI VENIVANO EFFETTTIVAMENTE OFFERTI FRA IL 1973 E IL 1977 , MEDIANTE AFFISSIONE O PUBBLICAZIONE NELLA STAMPA , DAGLI ENTI PUBBLICI E DALLE COLLETTIVITA SOPRA MENZIONATE , E LE OFFERTE CONTEMPLAVANO , FRA I REQUISITI PER L ' ASSUNZIONE , IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA BELGA .

5 CON LETTERA 21 NOVEMBRE 1978 , LA COMMISSIONE COMUNICAVA AL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO DI CONSIDERARE ' QUESTA POLITICA INCOMPATIBILE CON L ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E COL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ' , E AVVIAVA COSI NEI CONFRONTI DI QUESTO STATO MEMBRO IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE .

6 CON LETTERA 15 GENNAIO 1979 , LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DEL REGNO DEL BELGIO RISPONDEVA FRA L ' ALTRO :

- CHE IL REQUISITO DELLA CITTADINANZA DI CUI TRATTASI CORRISPONDE A QUANTO STABILISCE L ' ART . 6 , 2O COMMA , DELLA COSTITUZIONE BELGA , AI SENSI DEL QUALE ' SOLO I BELGI . . . POSSONO ESSERE AMMESSI AI POSTI CIVILI E MILITARI , SALVE RESTANDO LE ECCEZIONI CHE POSSONO ESSERE STABILITE DALLA LEGGE PER DEI CASI PARTICOLARI ' ;

- CHE COMUNQUE L ' INTERPRETAZIONE DATA DALLA COMMISSIONE ALL ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO , RENDE INDISPENSABILE IL DISTINGUERE , NELL ' AMBITO DI CIASCUNA UNITA AMMINISTRATIVA , I POSTI CHE PARTECIPANO ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI DA QUELLI CHE NON VI PARTECIPANO E SOLLEVA QUINDI UN PROBLEMA LA CUI SOLUZIONE VA RICERCATA PER GLI STATI MEMBRI NEL LORO COMPLESSO , SUL PIANO COMUNITARIO .

7 LA COMMISSIONE NON RITENEVA DI POTER ACCETTARE GLI ARGOMENTI SVOLTI DAL GOVERNO BELGA E IL 2 APRILE 1979 EMETTEVA , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , IL PARERE MOTIVATO IN CUI RILEVAVA FRA L ' ALTRO ,

- CHE IL REGNO DEL BELGIO NON PUO INVOCARE ALL ' ART . 6 , 2O COMMA , DELLA PROPRIA COSTITUZIONE , ONDE LEGITTIMARE LE PRATICHE IN FATTO DI ACCESSO ALL ' IMPIEGO DI CUI LE SI FA CARICO ;

- CHE LA CLAUSOLA D ' ECCEZIONE DI CUI ALL ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO , RIGUARDA UNICAMENTE I POSTI CHE IMPLICHINO LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AI PUBBLICI POTERI , CIOE CHE COMPORTINO UN POTERE DI DECISIONE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI O CHE METTANO IN GIOCO DEGLI INTERESSI NAZIONALI , IN PARTICOLARE QUELLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STATO ;

- CHE I PRESUPPOSTI PER L ' APPLICAZIONE DI QUESTA CLAUSOLA D ' ECCEZIONE NON RICORRONO PER QUANTO RIGUARDA I POSTI DELLA NATURA DI QUELLI CONTEMPLATI DALLE OFFERTE D ' IMPIEGO DI CUI TRATTASI .

8 NON ESSENDOSI IL REGNO DEL BELGIO CONFORMATO A QUESTO PARERE MOTIVATO NEL TERMINE STABILITO DALLA COMMISSIONE , IL 27 SETTEMBRE 1979 QUESTA HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO .

9 L ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO , STABILISCE CHE , ' LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SONO APPLICABILI AGLI IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ' .

10 QUESTA DISPOSIZIONE PONE FUORI DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEI TRE PRIMI NUMERI DI QUESTO STESSO ARTICOLO UN COMPLESSO DI POSTI CHE IMPLICANO LA PARTECIPAZIONE , DIRETTA O INDIRETTA , ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ED ALLE MANSIONI CHE HANNO AD OGGETTO LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO O DELLE ALTRE COLLETTIVITA PUBBLICHE . POSTI DEL GENERE PRESUPPONGONO INFATTI , DA PARTE DEI LORO TITOLARI , L ' ESISTENZA DI UN RAPPORTO PARTICOLARE DI SOLIDARIETA NEI CONFRONTI DELLO STATO NONCHE LA RECIPROCITA DI DIRITTI E DI DOVERI CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO DEL VINCOLO DI CITTADINANZA .

11 LA PORTATA DELLA DEROGA AI PRINCIPI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE E DELLA PARITA DI TRATTAMENTO SANCITI DAI PRIMI TRE NUMERI DELL ' ART . 48 , DEROGA DI CUI ALL ' ART . 48 , N . 4 , VA QUINDI DETERMINATA CON RIGUARDO ALLO SCOPO PERSEGUITO IN QUESTA DISPOSIZIONE . LA DETERMINAZIONE DEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 , N . 4 , SOLLEVA TUTTAVIA DIFFICOLTA PARTICOLARI A CAUSA DEL FATTO CHE , NEI VARI STATI MEMBRI , I PUBBLICI POTERI HANNO ASSUNTO DELLE RESPONSABILITA DI CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE , OVVERO PARTECIPANO AD ATTIVITA CHE NON SI POSSONO EQUIPARARE ALLE FUNZIONI TIPICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , BENSI RIENTRANO , DATA LA LORO NATURA , NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO . CIO PREMESSO , L ' ESTENDERE L ' ECCEZIONE DI CUI ALL ' ART . 48 , N . 4 , A POSTI I QUALI , PUR DIPENDENDO DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI , NON IMPLICANO TUTTAVIA ALCUNA PARTECIPAZIONE A COMPITI SPETTANTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROPRIAMENTE DETTA , AVREBBE LA CONSEGUENZA DI SOTTRARRE ALL ' APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL TRATTATO UN NUMERO RILEVANTE DI POSTI E DI CREARE DELLE DISEGUAGLIANZE FRA STATI MEMBRI , DATE LE DISPARITA CHE CARATTERIZZANO L ' ORGANIZZAZIONE DELLO STATO E QUELLA DI DETERMINATI SETTORI DELLA VITA ECONOMICA .

12 SI DEVE QUINDI STABILIRE SE I POSTI DI CUI E CAUSA POSSANO ESSERE RICONDOTTI ALLA NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 48 , N . 4 , LA QUALE VA INTERPRETATA ED APPLICATA IN MODO UNIFORME NELL ' INTERA COMUNITA . SI DEVE AMMETTERE CHE L ' APPLICAZIONE DEI CRITERI DISTINTIVI SOPRA INDICATI FA SORGERE DEI PROBLEMI DI VALUTAZIONE E DI DELIMITAZIONE NEL CASO CONCRETO . DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE QUESTA QUALIFICAZIONE DIPENDE DAL SE I POSTI DI CUI TRATTASI SIANO O NO CARATTERISTICI DELLE ATTIVITA SPECIFICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN QUANTO INCARICATA DELL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI E RESPONSABILE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO .

13 MENTRE , PER QUANTO RIGUARDA I POSTI I QUALI , BENCHE OFFERTI DA PUBBLICHE AUTORITA NON RIENTRANO NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 , N . 4 , IL LAVORATORE DI UN ALTRO STATO MEMBRO DEVE SODDISFARE , ALLA STESSA STREGUA DEL LAVORATORE NAZIONALE , TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE , PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE LE ATTITUDINI E LE CONOSCENZE PROFESSIONALI PRESCRITTE , I TRE PRIMI NUMERI DELL ' ART . 48 E IL REGOLAMENTO N . 1612/68 NON AMMETTONO CHE ESSO POSSA ESSERE ESCLUSO DA DETTI POSTI UNICAMENTE A CAUSA DELLA SUA CITTADINANZA .

14 A FAVORE DELLA TESI SVOLTA DAL GOVERNO BELGA E SOSTENUTA DAGLI INTERVENIENTI , SECONDO CUI LA CLAUSOLA D ' ECCEZIONE DI CUI ALL ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO AVREBBE UNA PORTATA GENERALE RIGUARDANTE TUTTI I POSTI NELL ' AMMINISTRAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , DETTO GOVERNO HA INVOCATO LA NORMA PARTICOLARE DI CUI ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , AI SENSI DEL QUALE IL LAVORATORE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ' PUO ESSERE ESCLUSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO ED ALL ' ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE DI DIRITTO PUBBLICO ' .

15 QUESTA DISPOSIZIONE , ANZICHE SUFFRAGARE LA TESI DEL GOVERNO BELGA , CONFERMA INVECE L ' INTERPRETAZIONE SOPRA ESPOSTA DALL ' ART . 48 , N . 4 . COME LO STESSO GOVERNO BELGA AMMETTE , INFATTI , L ' ART . 8 SOPRA MENZIONATO NON MIRA AD ESCLUDERE I LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DA DETERMINATI POSTI , MA CONSENTE SOLO DI ESCLUDERE EVENTUALMENTE DETTI LAVORATORI DA DETERMINATE ATTIVITA CHE IMPLICANO LA PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI POTERI , QUALI - PER NON MENZIONARE CHE GLI ESEMPI ADDOTTI DALLO STESSO GOVERNO BELGA - QUELLE IMPLICANTI ' LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI NEI CONSIGLI D ' AMMINISTRAZIONE DI NUMEROSI ENTI PUBBLICI DI CARATTERE ECONOMICO ' .

16 IL GOVERNO BELGA DEDUCE ANCORA CHE LE NORME COSTITUZIONALI DI DETERMINATI STATI MEMBRI SI RICHIAMANO ESPRESSAMENTE AL PROBLEMA DELL ' IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CHE IL PRINCIPIO IN MATERIA E L ' ESCLUSIONE DEI NON-CITTADINI , SALVO EVENTUALI DEROGHE . QUESTA SAREBBE DEL PARI LA PORTATA DELL ' ART . 6 DELLA COSTITUZIONE BELGA , AI SENSI DEL QUALE ' SOLO ' I BELGI ' POSSONO ESSERE AMMESSI AI POSTI CIVILI E MILITARI , SALVE RESTANDO LE ECCEZIONI CHE POSSONO ESSERE STABILITE PER DEI CASI PARTICOLARI ' . IL GOVERNO BELGA HA LUI STESSO DICHIARATO DI NON CONTESTARE CHE ' LA NORMA COMUNITARIA SIA SUPERIORE ALLA NORMA NAZIONALE ' , MA SOSTIENE CHE LA CONVERGENZA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE DI DETTI STATI MEMBRI DOVREBBE SERVIRE COME CRITERIO INTERPRETATIVO DESTINATO A METTERE IN LUCE IL SIGNIFICATO DELL ' ART . 48 , N . 4 , ED A FAR ESCLUDERE L ' INTERPRETAZIONE DATA A TALE DISPOSIZIONE DALLA COMMISSIONE , LA QUALE AVREBBE LA CONSEGUENZA DI DETERMINARE DEI CONFLITTI CON LE NORME COSTITUZIONALI CUI CI SI E RICHIAMATI .

17 IL GOVERNO FRANCESE HA SVOLTO UNA TESI ANALOGA , PONENDO IN RILIEVO I PRINCIPI AMMESSI NEL DIRITTO FRANCESE DEL PUBBLICO IMPIEGO , IL QUALE SI INFORMA AD UNA CONCEZIONE COMPLESSIVA BASATA SUL REQUISITO DELLA CITTADINANZA FRANCESE COME CONDIZIONE PER L ' ACCESSO A QUALSIASI POSTO PUBBLICO , ALLE DIPENDENZE DELLO STATO , DEI COMUNI O DI ALTRI ENTI PUBBLICI , SENZA CHE SIA POSSIBILE DISTINGUERE A SECONDA DELLA NATURA O DELLE CARATTERISTICHE DEL POSTO .

18 E VERO CHE L ' ART . 48 , N . 4 , HA PRECISAMENTE LO SCOPO , NEL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , DI TENER CONTO DEL L ' ESISTENZA DI DISPOSIZIONI DEL GENERE DI QUELLE CHE SONO STATE MENZIONATE . AL TEMPO STESSO PERO , COME SI AMMETTE NELLA MEMORIA DEL GOVERNO FRANCESE , LA DELIMITAZIONE DELLA NOZIONE DI ' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ' AI SENSI DELL ' ART . 48 , N . 4 , NON PUO ESSERE LASCIATA ALLA COMPLETA DISCREZIONE DEGLI STATI MEMBRI .

19 A PRESCINDERE DAL FATTO CHE LA NORMA COSTITUZIONALE BELGA NON ESCLUDE LA POSSIBILITA DI ECCEZIONI AL REQUISITO GENERALE DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA BELGA , E OPPORTUNO RICORDARE CHE - COME LA CORTE HA COSTANTEMENTE AFFERMATO - IL RICHIAMARSI A DISPOSIZIONI DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO PER LIMITARE LA PORTATA DELLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO AVREBBE L ' EFFETTO DI SMINUIRE L ' UNITA E L ' EFFICACIA DI QUESTO DIRITTO ED E QUINDI INAMMISSIBILE . QUESTA MASSIMA , FONDAMENTALE PER L ' ESISTENZA DELLA COMUNITA , VA APPLICATA DEL PARI PER DETERMINARE LA PORTATA E I LIMITI DELL ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO . SE E VERO CHE QUESTA DISPOSIZIONE TIENE CONTO DELL ' INTERESSE LEGITTIMO DEGLI STATI MEMBRI DI RISERVARE AI PROPRI CITTADINI UN COMPLESSO DI POSTI CONNESSI ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ED ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI , SI DEVE AL TEMPO STESSO EVITARE CHE L ' EFFICACIA PRATICA E LA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ED ALLA PARITA DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI DI TUTTI GLI STATI MEMBRI SIANO LIMITATE DA INTERPRETAZIONI DELLA NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRATTE DAL SOLO DIRITTO NAZIONALE E CHE OSTINO ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE .

20 I GOVERNI BELGA E FRANCESE SOSTENGONO INFINE CHE L ' ESCLUSIONE DEI LAVORATORI STRANIERI DAI POSTI CHE NON IMPLICANO ALL ' ORIGINE LA PARTECIPAZIONE ALL ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI E PARTICOLARMENTE NECESSARIA QUALORA L ' ASSUNZIONE VENGA EFFETTUATA IN BASE AD UN REGIME STATUTARIO ED I TITOLARI ABBIANO PROSPETTIVE DI CARRIERA IMPLICANTI AI GRADI SUPERIORI DELLE MANSIONI E DELLE RESPONSABILITA PROPRIE DEI PUBBLICI POTERI . I GOVERNI TEDESCO E BRITANNICO AGGIUNGONO CHE UN ' ESCLUSIONE DEL GENERE E RICHIESTA ANCHE DAL FATTO CHE LA FLESSIBILITA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E UNA CARATTERISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CHE DI CONSEGUENZA LE MANSIONI E LE RESPONSABILITA DI UN IMPIEGATO POSSONO CAMBIARE NON SOLO IN CASO DI PROMOZIONE , MA ANCHE IN SEGUITO AL TRAMUTAMENTO NELL ' AMBITO DELLO STESSO UFFICIO O AD UN UFFICIO DIVERSO DI PARI RANGO .

21 QUESTE OBIEZIONI NON TENGONO TUTTAVIA CONTO DEL FATTO CHE L ' ART . 48 , N . 4 , NEL RIFERIRSI AI POSTI CHE IMPLICANO L ' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI E L ' ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLO STATO , CONSENTE AGLI STATI MEMBRI DI RISERVARE , MEDIANTE OPPORTUNE NORMATIVE , AI CITTADINI NAZIONALI L ' ACCESSO AI POSTI CHE IMPLICANO L ' ESERCIZIO DI DETTI POTERI E DI SIFFATTE RESPONSABILITA NELL ' AMBITO DELLA STESSA CARRIERA , DELLO STESSO UFFICIO O DELLO STESSO RUOLO .

22 L ' ARGOMENTO ADDOTTO SU QUEST ' ULTIMO PUNTO DAL GOVERNO TEDESCO , SECONDO CUI L ' EVENTUALE ESCLUSIONE DI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DAL BENEFICIO DI DETERMINATE PROMOZIONI O DI DETERMINATI TRAMUTAMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AVREBBE L ' EFFETTO DI CREARE DELLE DISCRIMINAZIONI NELL ' AMBITO DELL ' AMMINISTRAZIONE STESSA , NON PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL FATTO CHE L ' INTERPRETAZIONE CHE QUESTO STESSO GOVERNO DA ALL ' ART . 48 , N . 4 , E CHE HA L ' EFFETTO DI ESCLUDERE DETTI CITTADINI DA TUTTI I POSTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , IMPLICA UNA RESTRIZIONE DEI DIRITTI DI QUESTI CITTADINI CHE VA OLTRE QUANTO E NECESSARIO PER GARANTIRE L ' OSSERVANZA DEGLI SCOPI PERSEGUITI DA QUESTA DISPOSIZIONE , COME INTERPRETATA ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO .

23 LA CORTE RITIENE CHE IN VIA GENERALE , PER I POSTI DI CUI E CAUSA , I DATI CONTENUTI NEL FASCICOLO DI CAUSA E FORNITI DALLE PARTI NELLE FASI SCRITTA E ORALE DEL PROCEDIMENTO NON CONSENTONO DI VALUTARE IN MODO ADEGUATAMENTE SICURO LA NATURA EFFETTIVA DELLE MANSIONI CHE ESSI IMPLICANO E PER DETERMINARE , ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO , QUALI SIANO , FRA QUESTI POSTI , QUELLI CHE NON RIENTRANO NELLA NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 48 , N . 4 , DEL TRATTATO .

24 STANDO COSI LE COSE , LA CORTE RITIENE DI NON ESSERE IN GRADO , IN QUESTO STADIO , DI PRONUNZIARSI SULLA TRASGRESSIONE ADDEBITATA AL GOVERNO BELGA . ESSA INVITA QUINDI LA COMMISSIONE E IL REGNO DEL BELGIO A RIPRENDERE L ' ESAME DELLA QUESTIONE CONTROVERSA ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO ED A FARE RELAZIONE ALLA CORTE , CONGIUNTAMENTE O SEPARATAMENTE , ENTRO UN DETERMINATO TERMINE , VUOI SULLA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA CUI FOSSERO GIUNTI , VUOI SUI RISPETTIVI PUNTI DI VISTA , CON RIGUARDO AI PRINCIPI GIURIDICI CHE SI DESUMONO DALLA PRESENTE SENTENZA . GLI INTERVENIENTI SARANNO MESSI IN GRADO DI PRESENTARE ALLA CORTE LE LORO OSSERVAZIONI SU QUESTA O SU QUESTE RELAZIONI , A TEMPO DEBITO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI IN VIA INTERLOCUTORIA SUL RICORSO PER TRASGRESSIONE PROPOSTA DALLA COMMISSIONE , DICHIARA E STATUISCE :

1* LA COMMISSIONE E IL REGNO DEL BELGIO RIESAMINERANNO LA MATERIA DEL CONTENDERE ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE DELLA PRESENTE SENTENZA E FARANNO RELAZIONE ALLA CORTE SUL RISULTATO DI QUESTO ESAME ENTRO IL 1* LUGLIO 1981 . LA CORTE SI PRONUNZIERA IN VIA DEFINITIVA DOPO TALE DATA .

2*LE SPESE SONO RISERVATE .