COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.10.2025
COM(2025) 652 final
2025/0329(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sulla deforestazione") stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, mira a garantire che tali materie prime e prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Nell'ambito dell'attuale concezione del regolamento sulla deforestazione gli operatori nel primo tratto delle catene di approvvigionamento, compresi i produttori primari che sono persone fisiche, microimprese o piccole imprese, sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza per dimostrare la conformità dei prodotti interessati che immettono sul mercato alle prescrizioni di tale regolamento. In linea con l'articolo 4, paragrafo 2, tali operatori sono tenuti a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati. Spetta agli operatori condurre un esame e un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali, il che implica sostanzialmente raccogliere i dati pertinenti ai fini del regolamento sulla deforestazione, nonché l'opportuna documentazione giustificativa, da ciascun fornitore. Ad oggi anche i commercianti non PMI e gli operatori a valle che non sono PMI sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza e a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza tramite il sistema di informazione.
Il regolamento affida alla Commissione il compito di istituire e gestire tale sistema di informazione a norma dell'articolo 33. Anche l'applicazione del regolamento da parte delle autorità competenti dipende in larga misura dal sistema di informazione. È pertanto fondamentale garantire l'operatività del sistema di informazione che deve essere in grado di gestire tutte le transazioni informatiche per i prodotti contemplati dal regolamento avviate dagli operatori economici disciplinati dal regolamento.
La Commissione ha elaborato il sistema sulla base del sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), la piattaforma online della Commissione per la certificazione sanitaria degli animali e delle piante istituita conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione che stabilisce norme per il funzionamento del sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi componenti di sistema, tenendo conto nel contempo del più ampio ambito di applicazione dell'EUDR. TRACES offriva una piattaforma informatica consolidata, già operativa e in uso in diversi settori ed è stato pertanto ritenuto una soluzione adeguata e tempestiva per l'istituzione del sistema di informazione e lo sviluppo dell'interfaccia elettronica con l'ambiente dello sportello unico per le dogane entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1115.
Dopo l'adozione del regolamento sulla deforestazione nel 2023, la Commissione ha adattato la progettazione del sistema in base al testo concordato dai colegislatori. Da allora ha sviluppato il sistema di informazione in stretta collaborazione con gli Stati membri e gli altri portatori di interessi. La prima versione demo del sistema di informazione è stata presentata ai portatori di interessi in una riunione specifica del gruppo di esperti della Commissione l'8 giugno 2023. Alla fine del 2023 è stato avviato un test pilota con il duplice obiettivo di garantire una presentazione semplificata ed efficiente delle dichiarazioni di dovuta diligenza in linea con le esigenze degli operatori economici e delle autorità competenti e di raccogliere i loro riscontri sul funzionamento del sistema. Il sistema è stato inoltre spostato in un'infrastruttura cloud per garantire la scalabilità necessaria.
Il sistema di informazione è stato aperto per la registrazione il 6 novembre 2024 ed è stato avviato il 4 dicembre 2024, consentendo agli operatori, ai commercianti non PMI e ai loro mandatari di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza. Lo stesso giorno è stato inoltre lanciato un server di prova parallelo, che offre alle parti interessate la possibilità di familiarizzarsi con le caratteristiche del sistema e di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza prive di valore giuridico.
La Commissione ha altresì fornito ai portatori di interessi documenti esplicativi sull'uso del sistema, tra cui una guida per l'utente e video di formazione disponibili su un apposito sito web Europa. Dall'ottobre 2024 sono disponibili formazioni online, che a fine di settembre 2025 avevano raggiunto oltre 20 000 portatori di interessi nel corso di 67 sessioni. La Commissione ha inoltre costantemente valutato e comunicato il grado di prontezza del sistema.
Inoltre, su richiesta dell'industria e degli Stati membri, nel secondo trimestre del 2024 è stata sviluppata e pubblicata un'interfaccia per programmi applicativi (API) che consente interazioni automatizzate tra il sistema informativo del regolamento sulla deforestazione e i sistemi informatici proprietari o locali degli operatori economici o delle autorità competenti per gestire la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza senza intoppi.
Nel corso degli anni 2024 e 2025, la Commissione ha pubblicato documenti di orientamento e ha risposto alle domande frequenti sull'attuazione del regolamento sulla deforestazione. Tali documenti comprendevano, tra l'altro, chiarimenti relativi alla frequenza delle comunicazioni delle dichiarazioni di dovuta diligenza. L'articolo 3 del regolamento prevede che tutti i prodotti interessati immessi sul mercato o esportati siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Molti portatori di interessi hanno ritenuto che ciò comporti un obbligo di presentare un gran numero di dichiarazioni di dovuta diligenza, sottolineando gli oneri amministrativi che ne derivano. La Commissione ha pertanto evidenziato nel documento che affronta le domande più frequenti la possibilità per le imprese di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza annualmente. Tale chiarimento mirava ad alleviare gli oneri amministrativi per gli operatori economici e a ridurre in modo significativo il numero di dichiarazioni di dovuta diligenza da presentare.
Tuttavia gli attuali dati del sistema di informazione, combinati con contatti recenti e successivi scambi tra la Commissione e i portatori di interessi, indicano che, poiché numerosi operatori economici hanno continuato a prepararsi all'entrata in applicazione, in molti casi hanno adottato un approccio granulare alla presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza per ciascun lotto o spedizione. Ciò vale in particolare per gli operatori a valle non PMI e per i commercianti non PMI, nonché per i grandi gruppi di imprese che si occupano di un elevato numero di operazioni infragruppo. Molti di questi operatori economici utilizzano già sistemi avanzati di tracciamento dell'inventario, hanno sviluppato o appaltato i propri sistemi o si avvalgono di fornitori di servizi che consentono la connessione diretta dei propri sistemi di gestione dei prodotti con il sistema informativo del regolamento sulla deforestazione. In pratica questi operatori economici presentano spesso un grande volume di dati transazionali, il che comporta un numero di comunicazioni ben superiore alle proiezioni iniziali.
Di conseguenza, le proiezioni per il terzo trimestre del 2025 sul numero di operazioni e interazioni previste, in particolare per quanto riguarda le modalità e l'automazione delle interazioni tra i sistemi informatici degli operatori economici e il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione, hanno portato a una sostanziale rivalutazione del carico sul sistema di informazione, indicando un traffico molto più elevato del previsto.
Allo stesso tempo, molteplici imprese e portatori di interessi hanno espresso le loro preoccupazioni in merito agli oneri amministrativi derivanti dall'obbligo per gli attori a valle che non sono PMI di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza e di esercitare il dovere di diligenza. Vi sono state inoltre crescenti preoccupazioni circa la proporzionalità degli obblighi di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per i piccoli operatori primari che producono e immettono sul mercato i propri prodotti.
Dall'entrata in vigore del regolamento sulla deforestazione nel giugno 2023, la Commissione collabora costantemente con i portatori di interessi per agevolarne un'attuazione semplice, equa ed efficiente in termini di costi. Sono stati pubblicati diversi documenti orientativi e risposte alle domande frequenti.
Il programma "Legiferare meglio" della Commissione sostiene inoltre la competitività delle imprese europee, mirando a garantire che la legislazione dell'UE consegua risultati in relazione ai loro obiettivi senza imporre oneri inutili. Nel 2023 la Commissione ha individuato la necessità di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e le amministrazioni e si è impegnata a ridurre tali oneri del 25 % senza compromettere gli obiettivi strategici della legislazione pertinente. Tale impegno è stato successivamente reso più ambizioso puntando a una riduzione del 25 % di tutti i costi amministrativi e del 35 % per le piccole e medie imprese (PMI).
La presente proposta offre soluzioni ai problemi sopra illustrati in modo mirato e coerente. Adegua gli obblighi dei micro e piccoli operatori primari, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, apportando in tal modo semplificazioni e miglioramenti efficienti sotto il profilo dei costi al regolamento, riducendo il carico sul sistema di informazione e garantendone il funzionamento. Le misure proposte sono state concepite al fine di evitare di compromettere gli obiettivi del regolamento sulla deforestazione e di consentirne invece un funzionamento più efficiente con minori oneri amministrativi, mantenendo nel contempo i principi fondamentali di progettazione.
La proposta mira inoltre a rafforzare il monitoraggio e la supervisione del regolamento. Aumenterà la capacità delle autorità competenti di trattare i dati contenuti nel sistema di informazione e di scambiare le informazioni pertinenti.
Sono state espresse preoccupazioni in merito alla fattibilità di un riesame del regolamento sulla deforestazione prima della sua entrata in vigore modificata. La presente proposta risponde pertanto anche alla modifica della data di entrata in applicazione dovuta al regolamento (UE) 2024/3234, nonché alla necessità di dati derivanti dall'attuazione del regolamento, compresi i suoi effetti sulla deforestazione e sul degrado forestale, il suo impatto sugli operatori e sui commercianti, in particolare le PMI, e sui flussi commerciali allineando la data delle clausole di riesame.
Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, la Commissione ritiene che le disposizioni del regolamento debbano essere applicate ai micro e piccoli operatori a decorrere dal 30 dicembre 2026. Altre date correlate saranno adeguate di conseguenza. Allo stesso tempo, gli obblighi che incombono autorità competenti di effettuare controlli e altre misure connesse all'esecuzione di cui agli articoli da 16 a 19, 22 e 24 dovrebbero applicarsi dal 30 giugno 2026 e, nel caso dei micro e piccoli operatori, dal 30 dicembre 2026. L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Nella comunicazione del 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la Commissione si è impegnata a "valutare le misure regolamentari e non regolamentari addizionali dal lato della domanda volte a garantire parità di condizioni e una comprensione comune delle catene di approvvigionamento a deforestazione zero, al fine di aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento e ridurre al minimo i rischi di deforestazione e degrado forestale connessi alle importazioni di beni nell'UE". Tale impegno è stato poi confermato nel Green Deal europeo così come nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella strategia "Dal produttore al consumatore"; queste ultime hanno in particolare annunciato una proposta legislativa corrispondente nel 2021. L'adozione del regolamento sulla deforestazione è coerente con gli obiettivi generali del Green Deal europeo e con tutte le iniziative sviluppate nell'ambito dello stesso, di cui è parte integrante.
Allo stesso tempo, la Commissione europea ha individuato un obiettivo di riduzione del 25 % di tutti i costi amministrativi e del 35 % per le piccole e medie imprese (PMI), che allinea la presente proposta alle misure già operative volte a semplificare gli obblighi di comunicazione esaminando in modo esaustivo i requisiti esistenti, al fine di valutarne la pertinenza rispetto agli obiettivi della legislazione di base.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con gli obiettivi delle politiche europee in materia di clima e ambiente. I principali obiettivi del regolamento sono mantenuti in quanto la piena tracciabilità dei prodotti è ancora garantita e le modifiche proposte non incidono sulla sostanza degli obiettivi strategici, vale a dire ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo (contribuendo in tal modo alla riduzione della deforestazione globale) e ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale. È inoltre coerente con l'agenda "Legiferare meglio", in quanto rafforzerà la capacità della Commissione e delle autorità competenti di svolgere i loro compiti a norma del regolamento, evitando nel contempo costi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'UE è competente nel settore della deforestazione e del degrado forestale in forza degli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla protezione dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici sono definiti obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 191 TFUE, l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE dovrebbe pertanto essere utilizzato come base giuridica della proposta.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La presente iniziativa è coerente con il principio di sussidiarietà. Data la necessità di modificare il regolamento sulla deforestazione, gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri.
Le semplificazioni di tale regolamento previste dalla presente proposta miglioreranno ulteriormente la certezza del diritto e razionalizzeranno gli obblighi di comunicazione.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare tali questioni senza una proposta di modifica della data di applicazione del regolamento sulla deforestazione e delle date connesse.
La semplificazione degli obblighi amministrativi, compresi gli obblighi di comunicazione, semplifica il quadro giuridico apportando modifiche che non incidono sulla sostanza degli obiettivi strategici. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per ridurre il numero di interazioni tra gli operatori economici e il sistema di informazione e per garantire la conformità in modo più efficiente, senza modificare la sostanza della legislazione in questione e riducendo nel contempo l'onere di conformità.
•Scelta dell'atto giuridico
La proposta modifica il regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale solo per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti. Dovrebbe pertanto assumere la stessa forma di atto, ossia un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La proposta si basa sul controllo dell'adeguatezza del regolamento UE sul legno e sull'esperienza acquisita nella preparazione dell'attuazione del regolamento sulla deforestazione dalla sua entrata in vigore il 29 giugno 2023.
•Consultazioni dei portatori di interessi
In vista dell'adozione del regolamento sulla deforestazione e a partire dalla sua entrata in vigore, i servizi della Commissione hanno costantemente consultato gli Stati membri e vari portatori di interessi nell'Unione e nei paesi terzi attraverso molteplici canali di comunicazione. Il gruppo di esperti sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta, compresi il regolamento UE sul legno e il regolamento FLEGT, assiste i servizi della Commissione nella preparazione all'attuazione del regolamento e sfrutta le competenze tecniche e gli scambi di esperienze e buone pratiche nella preparazione all'attuazione.
In linea con il quadro strategico sulla cooperazione internazionale, da quando il regolamento è stato adottato la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi si sono intensificati e proseguiranno in vista dell'entrata in vigore al fine di spiegare il regolamento, la sua motivazione e i suoi obblighi, nonché di discutere le esigenze e le preoccupazioni concrete e di esplorare le possibilità di cooperazione per sostenere la transizione verso catene di approvvigionamento a deforestazione zero.
Ulteriori riscontri sul regolamento sulla deforestazione sono stati ottenuti nell'ambito di un'ampia attività di sensibilizzazione dei servizi della Commissione nelle riunioni bilaterali e attraverso un invito a presentare contributi dal titolo "Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali".
In risposta a questo invito a presentare contributi, la stragrande maggioranza degli intervistati della società civile si è espressa a favore del mantenimento del regolamento sulla deforestazione nella sua forma attuale e ha chiesto di mantenere le attuali ambizioni e un'applicazione rigorosa. Circa l'80 % degli altri partecipanti (settore privato e pubblico) si è inoltre espresso a favore del mantenimento della normativa, sottolineando tuttavia la necessità di semplificazione, proporzionalità e chiarezza giuridica, mentre alcuni hanno chiesto un rinvio a causa di sistemi informatici, orientamenti e analisi comparative insufficienti. Nell'ambito di altri riscontri ricevuti dal settore pubblico e privato, altri portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di garantire certezza normativa e si sono opposti alla riapertura del regolamento, concentrandosi invece sull'attuazione. La presente proposta mira a bilanciare tali prospettive semplificando gli obblighi di comunicazione e allineando i calendari.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta è stata elaborata a seguito di un processo di esame interno degli obblighi di comunicazione vigenti e si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione pertinente, compreso il regolamento UE sul legno. Inoltre, i contributi e i riscontri ricevuti dalle autorità competenti e da una serie di portatori di interessi che si preparano all'entrata in applicazione sono stati attentamente esaminati nell'ambito di una valutazione di come ridurre gli obblighi di comunicazione, mantenendo nel contempo gli obiettivi del regolamento.
•Valutazione d'impatto
La proposta riguarda modifiche mirate del regolamento per chiarire e semplificare alcuni dei suoi obblighi di comunicazione, allineare i termini e ridurre il numero di interazioni con il sistema di informazione. Le principali misure si basano sull'esperienza acquisita nella preparazione all'attuazione del presente regolamento. Le modifiche mirate proposte garantiscono un'attuazione più efficiente ed efficace.
Per la proposta che ha portato all'adozione del regolamento sulla deforestazione era stata effettuata una valutazione d'impatto, le cui conclusioni sono state prese in considerazione ai fini della presente proposta.
•Efficienza normativa e semplificazione
La presente proposta rientra nell'impegno della Commissione europea di alleggerire gli oneri normativi per i cittadini, le imprese e le amministrazioni. La proposta mira pertanto a semplificare gli obblighi in materia di comunicazione, riducendo gli oneri e i costi inutili per le imprese, senza compromettere la protezione dell'ambiente.
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La scheda finanziaria legislativa che illustra le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative è stata allegata alla proposta che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2023/1115. La presente proposta richiederà riassegnazioni interne di risorse, ma non comporterà costi aggiuntivi significativi per la Commissione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Poiché modifica gli obblighi di comunicazione a norma del regolamento sulla deforestazione, la proposta non prevede ulteriori piani attuativi né modalità di monitoraggio, valutazione e informazione aggiuntive rispetto a quanto contemplato da detto regolamento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta riguarda la modifica di determinati obblighi degli operatori e dei commercianti a norma del regolamento (UE) 2023/1115. Introducendo due nuove definizioni, prevede semplificazioni per la maggior parte degli attori soggetti a obblighi e riduce significativamente il numero di dichiarazioni di dovuta diligenza da presentare nel sistema di informazione di cui all'articolo 33.
Anzitutto, al fine di garantire chiarezza giuridica, per ridurre gli obblighi di comunicazione e il corrispondente carico del sistema di informazione, introduce la nuova categoria "operatore a valle". Gli obblighi di dovuta diligenza di tali operatori a valle sono identici agli obblighi ridotti proposti per i commercianti. Né gli operatori a valle né i commercianti saranno tenuti ad accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, riducendo in modo significativo gli obblighi di comunicazione e il numero di interazioni necessarie con il sistema di informazione.
Gli operatori a valle e i commercianti non PMI dovranno ancora registrarsi nel sistema di informazione perché hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero. Allo stesso tempo, tutti gli operatori a valle e i commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, dovrebbero continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo e comunicando i numeri di riferimento delle e gli identificativi delle dichiarazioni.
In secondo luogo, al fine di ridurre ulteriormente gli obblighi di comunicazione e il corrispondente carico del sistema di informazione, è istituita una nuova sottocategoria di operatori, i cosiddetti "micro e piccoli operatori primari", cui non si applica l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Un micro o piccolo operatore primario è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa stabilita in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento che immette sul mercato o esportano i prodotti interessati che produce, il che significa che coltiva, raccoglie, ottiene o alleva le materie prime interessate contenute negli stessi prodotti interessati.
Per non compromettere il funzionamento del regolamento che consente di raggiungere i suoi obiettivi, vale a dire assicurare la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano a deforestazione zero e legali, i micro e piccoli operatori primari sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione o a fornire le informazioni pertinenti attraverso un sistema alternativo o una banca dati istituito a norma della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, tramite cui forniscono informazioni sulle loro attività, compresi la geolocalizzazione o l'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti in cui sono prodotte le materie prime interessate. Presentando tale dichiarazione semplificata una tantum o fornendo le informazioni pertinenti tramite un sistema o una banca dati istituito a norma della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, il micro e piccolo operatore primario ottiene un identificativo della dichiarazione che viene trasmesso con tutti i prodotti interessati che immette sul mercato o esporta.
Inoltre, poiché la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 è stata rinviata dal regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, non è possibile valutare l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 in assenza di dati relativi alla sua applicazione, ai suoi effetti sulla deforestazione e sul degrado forestale, al suo impatto su operatori e commercianti, in particolare PMI, e flussi commerciali. Per questo motivo sono soppresso gli obblighi relativi alle valutazioni d'impatto che devono essere effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 34, paragrafi da 1 a 4. Tali valutazioni d'impatto saranno oggetto del riesame generale la cui data è quindi modificata al 30 giugno 2030 per consentire tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento. Per rispecchiare gli obblighi modificati per gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti, il riesame generale valuterà anche l'impatto di tali modifiche sul conseguimento degli obiettivi generali del regolamento (UE) 2023/1115.
Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, la data di applicazione del regolamento e le date in altre disposizioni interconnesse, in particolare la disposizione sull'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010, le disposizioni transitorie e le disposizioni sull'applicazione differita alle microimprese e alle piccole imprese, sono modificate. Ciò significa che le norme che prevedono obblighi sostanziali, elencate all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, si applicheranno ai micro e piccoli operatori a decorrere dal 30 dicembre 2026. Altre date correlate saranno adeguate di conseguenza.
Allo stesso tempo, gli obblighi che incombono autorità competenti di effettuare controlli e altre misure connesse all'esecuzione di cui agli articoli da 16 a 19, 22 e 24 si applicheranno dal 30 giugno 2026 e, nel caso dei micro e piccoli operatori, dal 30 dicembre 2026. L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità.
2025/0329 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato adottato per ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, il regolamento mira a garantire che tali materie prime e prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
(2)Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1115, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e altri portatori di interessi, ha sviluppato il sistema di informazione per la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza. I portatori di interessi sono stati coinvolti nel processo di sviluppo per garantire una presentazione efficiente delle dichiarazioni di dovuta diligenza in linea con le esigenze degli operatori economici. Il sistema di informazione è stato lanciato il 4 dicembre 2024, consentendo agli operatori, ai commercianti che non sono microimprese né piccole e medie imprese ("commercianti non PMI") e ai loro rappresentanti autorizzati di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza. Tuttavia le proiezioni più recenti sul numero di operazioni e interazioni previste in tale sistema di informazione hanno portato a una rivalutazione sostanziale del carico sul sistema, indicando un traffico molto più elevato del previsto.
(3)Al tempo stesso, dalle conclusioni della relazione Draghi sul futuro della competitività europea del 2024 emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. Anche i partner commerciali hanno espresso preoccupazioni in merito alla complessità delle norme. In tale contesto alcune procedure e prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbero essere semplificate e gli oneri normativi superflui per le imprese dovrebbero essere eliminati, preservando però gli obiettivi di tale regolamento.
(4)Inoltre, nell'ambito degli sforzi di semplificazione, è opportuno ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi che incombono agli operatori a valle che non sono microimprese, né piccole e medie imprese ("operatori a valle non PMI") e per i micro e piccoli operatori primari che producono e immettono sul mercato i propri prodotti.
(5)Al fine di garantire chiarezza giuridica nelle catene di approvvigionamento a valle, per ridurre ulteriormente gli obblighi di comunicazione e il corrispondente carico del sistema di informazione, è opportuno introdurre la nuova categoria "operatore a valle". Gli obblighi di tali operatori a valle dovrebbero essere identici a quelli applicabili ai commercianti. Né gli operatori a valle né i commercianti dovrebbero essere tenuti ad accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, il che ridurrebbe in modo significativo gli obblighi di comunicazione e il numero di interazioni necessarie con il sistema di informazione.
(6)Gli operatori a valle e i commercianti non PMI hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto continuare a essere tenuti a registrarsi nel sistema di informazione. Allo stesso tempo, tutti gli operatori a valle o i commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, dovrebbero continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo e comunicando i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori.
(7)Tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, che immettono sul mercato prodotti interessati o li esportano sono soggetti al regolamento (UE) 2023/1115. Ciò comporta un onere amministrativo per i micro e piccoli produttori che immettono sul mercato o esportano i propri prodotti. Per affrontare le preoccupazioni relative ai micro e piccoli operatori che producono e immettono sul mercato i propri prodotti e ridurre ulteriormente il carico del sistema di informazione, è necessario introdurre una nuova sottocategoria di operatori cui non dovrebbe applicarsi l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Questa nuova sottocategoria, denominata "micro e piccoli operatori primari", dovrebbe comprendere le persone fisiche o le microimprese o le piccole imprese stabilite in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento che immettono sul mercato o esportano i prodotti interessati che esse stesse producono, il che significa che coltivano, raccolgono, ottengono o allevano le materie prime interessate contenute negli stessi prodotti interessati. Sia gli operatori stabiliti all'interno e che quelli stabiliti all'esterno dell'Unione dovrebbero rientrare nella definizione di micro e piccolo operatore primario.
(8)Per garantire il conseguimento efficiente degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115, in particolare la possibilità di assicurare la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano a deforestazione zero, i micro e piccoli operatori primari dovrebbero comunque essere tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione. Al momento della presentazione della dichiarazione semplificata da parte di un micro e piccolo operatore primario, il sistema di informazione dovrebbe rilasciare un identificativo corrispondente. Tale identificativo dovrebbe accompagnare i prodotti interessati che un micro e piccolo operatore primario immette sul mercato o esporta. Al fine di mantenere gli obblighi di tracciabilità a norma del regolamento (UE) 2023/1115 e perseguire i suoi obiettivi, le informazioni incluse nella dichiarazione semplificata dovrebbero consentire una valutazione automatica dei rischi da parte del sistema di informazione, agevolare i controlli da parte delle autorità competenti conformemente all'approccio basato sul rischio e, nella misura del possibile, dovrebbero essere visibili agli attori a valle in linea con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
(9)Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio impone già ai produttori primari di bovini stabiliti nell'Unione obblighi di tracciabilità e comunicazione equivalenti a quelli stabiliti a norma del regolamento (UE) 2023/1115. I dati pertinenti sono conservati nelle banche dati nazionali degli Stati membri. È pertanto opportuno esentare i micro e piccoli operatori primari dall'obbligo di presentare una dichiarazione semplificata se le informazioni richieste sono già disponibili in tali banche dati e gli Stati membri mettono a disposizione i dati pertinenti nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Questa disposizione dovrebbe poter essere applicata anche ai micro e piccoli operatori primari in altri settori in cui la legislazione nazionale dell'Unione o degli Stati membri prevede obblighi equivalenti in materia di tracciabilità o comunicazione, purché siano soddisfatte le stesse condizioni.
(10)Come precisato nel documento di orientamento, nei casi in cui le attività siano trascurabili, tenendo conto di tutte le circostanze in gioco, si dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità. Il pascolo occasionale estensivo o su piccola scala nelle foreste non dovrebbe essere considerato un uso prevalentemente agricolo, a condizione che la produzione e le attività correlate non abbiano effetti negativi sull'habitat della foresta.
(11)Per garantire chiarezza giuridica circa il fatto che tutte le microimprese e le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono beneficiare di apposite disposizioni semplificate previste dal regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno modificare la definizione di microimprese e piccole e medie imprese per chiarire che la forma giuridica non dovrebbe essere considerata per stabilire se una persona fisica o giuridica rientra nella definizione. Lo stesso dovrebbe essere chiarito per i micro e piccoli operatori primari.
(12)L'articolo 34, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce disposizioni relative al riesame del regolamento stesso e conferisce alla Commissione il mandato di presentare diverse valutazioni d'impatto corredate, se del caso, di proposte legislative. Poiché la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 è stata rinviata dal regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, non è possibile valutare l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 in assenza di dati relativi alla sua applicazione, ai suoi effetti sulla deforestazione e sul degrado forestale, al suo impatto su operatori e commercianti, in particolare PMI, e flussi commerciali. Per questo motivo è opportuno sopprimere gli obblighi relativi alle valutazioni d'impatto che devono essere effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 34, paragrafi da 1 a 4. Tali valutazioni d'impatto dovrebbero essere oggetto del riesame generale del regolamento (UE) 2023/1115. La data del riesame generale di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbe essere modificata al 30 giugno 2030, in modo che sia possibile tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento. Per tenere conto degli obblighi modificati per gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti, il riesame generale dovrebbe anche valutare l'impatto di tali modifiche sul conseguimento degli obiettivi generali del regolamento (UE) 2023/1115.
(13)Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, le corrispondenti date di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbero essere fissate al 30 dicembre 2026 per i micro e piccoli operatori.
(14)Allo stesso tempo, gli obblighi che incombono autorità competenti di effettuare controlli e altre misure connesse all'esecuzione di cui agli articoli da 16 a 19, 22 e 24 dovrebbero applicarsi dal 30 giugno 2026 agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti e dal 30 dicembre 2026 ai micro e piccoli operatori. Ciò consente agli operatori economici di iniziare a conformarsi ai loro obblighi in linea con l'entrata in applicazione, concedendo loro nel contempo un periodo di tolleranza per adeguarsi alle modifiche legislative.
(15)L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità.
(16)Alla luce del rinvio della data a partire dalla quale i micro e piccoli operatori sono tenuti a conformarsi al regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno adeguare di conseguenza le date previste da altre disposizioni correlate, vale a dire l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni transitorie e quelle sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 alle microimprese o alle piccole imprese. Al fine di concedere tempo sufficiente per allineare gli sviluppi tecnici dell'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, è opportuno adeguare di conseguenza la data entro la quale è predisposta l'interfaccia elettronica.
(17)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia semplificare determinati obblighi di comunicazione e allineare i calendari mantenendo invariati gli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(18)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1115.
(19)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che esso entri in vigore prima dell'attuale data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115
Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:
(1)l'articolo 2 è così modificato:
(a)il punto 15) è sostituito dal seguente:
"15) "operatore": la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, esclusi gli operatori a valle;";
(b)sono inseriti i seguenti punti 15 bis) e 15 ter):
"15 bis) "micro o piccolo operatore primario": l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione;
15 ter) "operatore a valle": la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata;
_________
* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj
)";
(c)il punto 17) è sostituito dal seguente:
"17) "commerciante": la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore o dall'operatore a valle, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;";
(d)il punto 19) è sostituito dal seguente:
"19) "nel corso di un'attività commerciale": ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante stesso;";
(e)il punto 22) è sostituito dal seguente:
"22) "mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, conformemente all'articolo 6, ha ricevuto dall'operatore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore ai sensi del presente regolamento;";
(f)il punto 30) è sostituito dal seguente:
"30) "microimprese, piccole e medie imprese" o "PMI": le microimprese, le piccole e le medie imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE;";
(2)all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili del presente regolamento.";
(3)il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:
"CAPO 2
OBBLIGHI DELL'OPERATORE, DELL'OPERATORE A VALLE E DEL COMMERCIANTE";
(4)l'articolo 4 è così modificato:
(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, o, nel caso di micro e piccoli operatori primari, presentando la dichiarazione semplificata di cu all'articolo 4 bis, l'operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33.";
(b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.";
(c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. L'operatore comunica agli operatori a valle e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o, se del caso, gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti.";
(d)i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;
(5)è inserito il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis
Regime semplificato per i micro e piccoli operatori primari
1.Gli obblighi stabiliti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai micro e piccoli operatori primari.
2.I micro e piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Dopo che hanno presentato la dichiarazione semplificata, è loro assegnato un identificativo della dichiarazione.
3.Quando presentano la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione i micro e piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui all'allegato III. In caso di modifiche delle informazioni fornite nella dichiarazione, essi provvedono ad aggiornarle.
4.Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33, i micro e piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.
5.Per i micro e piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.";
(6)gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 5
Obblighi degli operatori a valle e dei commercianti
1.Gli operatori a valle e i commercianti mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.
2.Gli operatori a valle che non sono PMI ("operatori a valle non PMI") e i commercianti che non sono PMI ("commercianti non PMI") si registrano nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere o mettere a disposizione i prodotti interessati sul mercato o di esportarli.
3.Gli operatori a valle e i commercianti raccolgono e conservano le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare:
(a)il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti;
(b)il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori a valle o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.
4.Gli operatori a valle e i commercianti conservano per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o di esportazione le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono su richiesta alle autorità competenti.
5.Gli operatori a valle e i commercianti comunicano agli operatori a valle e ai commercianti a cui hanno fornito i prodotti interessati i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti interessati.
6.Gli operatori a valle e i commercianti che ottengano o vengano a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, secondo le quali sussisterebbe un rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui è avvenuta l'immissione o messa a disposizione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l'operatore a valle informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
7.Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI che ottengano o vengano a conoscenza di informazioni pertinenti secondo le quali un prodotto interessato non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento prima dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell'esportazione, ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o da cui intendono esportare il prodotto in questione. In caso di indicazioni comprovate, essi verificano che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Essi non immettono né mettono a disposizione prodotti sul mercato né li esportano a meno che la verifica dimostri l'assenza di rischi di non conformità o solo un rischio trascurabile.
8.Gli operatori a valle e i commercianti offrono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli ai sensi dell'articolo 19, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.
Articolo 6
Mandatario
1.L'operatore può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, o una dichiarazione semplificata in applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2. In tali casi l'operatore mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3.
2.Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata o, qualora ciò non sia possibile, in inglese.
3.L'operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore a valle o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario. Il successivo operatore a valle o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette né mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato né li esporta senza presentare nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per conto di tale operatore o, nel caso di un micro o piccolo operatore primario, la dichiarazione semplificata per conto del micro o piccolo operatore primario. In tali casi l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3.";
(7)all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati.";
(8)all'articolo 9, il paragrafo 1 è così modificato:
(a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio* corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza o fornito nella dichiarazione semplificata;
(b)la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore a valle o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;";
(9)l'articolo 16 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti stabiliti nell'Unione rispettino il presente regolamento. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al presente regolamento.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le autorità competenti adottano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un'analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime interessate, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, ivi compreso se vi è commistione di prodotti interessati, e della fase di trasformazione del prodotto interessato, del fatto che gli appezzamenti interessati siano adiacenti a foreste, del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di paesi conformemente all'articolo 29, prestando un'attenzione particolare alla situazione dei paesi o delle parti di paesi classificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante al presente regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente. L'analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e può fondarsi sulle informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33, e può essere sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati di monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31 o le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione.";
(c)al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la selezione degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti da sottoporre a controllo; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l'altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore, operatore a valle o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.";
(d)i paragrafi da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 3 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese di produzione o parti di un paese di produzione classificati come a rischio standard in conformità dell'articolo 29.
9. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 9 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come ad alto rischio in conformità dell'articolo 29.
10. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno l'1 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a basso rischio in conformità dell'articolo 29.
11. Gli obiettivi quantificati per i controlli da parte delle autorità competenti sono raggiunti separatamente per ciascuna delle materie prime interessate. Gli obiettivi quantificati sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato prodotti interessati nell'anno precedente, nonché alla quantità, se del caso. I controlli degli operatori sono considerati effettuati se l'autorità competente ha controllato gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b). I controlli degli operatori a valle e dei commercianti sono considerati effettuati se l'autorità competente ha controllato gli elementi di cui all'articolo 19, paragrafo 1.";
(e)il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
"13. I controlli sono effettuati senza darne preavviso all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante, salvo qualora una notifica preventiva all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli stessi.";
(10)gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 18
Controlli degli operatori
1.I controlli degli operatori prevedono:
(a)l'esame del loro sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio, e della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;
(b)l'esame della documentazione e dei registri da cui risulta che un dato prodotto interessato che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato o intende esportare è conforme al presente regolamento, anche, se del caso, attraverso misure di attenuazione dei rischi, nonché l'esame delle pertinenti dichiarazioni di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'esame della pertinente dichiarazione semplificata o delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri per operatore nel sistema di informazione.
2.I controlli degli operatori possono anche includere, se del caso, in particolare laddove gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi:
(a)l'esame sul campo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati onde accertarne la corrispondenza alla documentazione usata ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza;
(b)l'esame delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 24;
(c)qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie o l'esatto luogo di produzione del prodotto interessato o della materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche o del DNA;
(d)qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pertinenti pubblicamente o privatamente disponibili; e
(e)controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.
Articolo 19
Controlli degli operatori a valle e dei commercianti
1.I controlli degli operatori a valle e dei commercianti comprendono l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4.
2.I controlli degli operatori a valle e dei commercianti possono comprendere anche, ove opportuno, in particolare quando gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi, controlli a campione, incluse verifiche in loco.";
(11)all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori, dagli operatori a valle o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.";
(12)all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, anche attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33. A tale scopo si consente alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori, sugli operatori a valle e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza e la dichiarazione semplificata per i micro e piccoli operatori primari, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e si scambiano con esse tali informazioni onde agevolare l'esecuzione del presente regolamento.";
(13)all'articolo 22, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) il numero e i risultati dei controlli effettuati su operatori, operatori a valle e commercianti e il numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI, compresi i tipi di non conformità individuati;
c) la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all'articolo 33; i paesi di produzione; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza;";
(14)l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
Azioni correttive in caso di non conformità
1.Fatto salvo l'articolo 25, le autorità competenti, se stabiliscono che un operatore, un operatore a valle o un commerciante non si è conformato al presente regolamento o che un prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato è non conforme, impongono senza indugio all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità entro un termine specificato e ragionevole.
2.Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti, a seconda dei casi:
(a)rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;
(b)impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato;
(c)ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;
(d)donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento conformemente al diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.
3.Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza al fine di prevenire il rischio di ulteriori non conformità al presente regolamento.
4.Se l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, una volta trascorso tale termine le autorità competenti garantiscono l'applicazione dell'azione correttiva richiesta di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione a norma del diritto dello Stato membro interessato."
(15)l'articolo 25 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori, operatori a valle e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
_______
* Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
).";
(b)al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio* e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;
b)
confisca dei prodotti interessati all'operatore e/o all'operatore a valle e/o al commerciante;
c)
confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o all'operatore a valle e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
________
* Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj
)";
(16)l'articolo 26 è così modificato:
(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro e piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione associata al prodotto interessato.";
(b)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Se lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo indica che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è stato identificato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione sul mercato o della sua esportazione, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato.";
(17)all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'operatore, l'operatore a valle, il commerciante o il mandatario.";
(18)l'articolo 28 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio* al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 33 del presente regolamento. Tale interfaccia elettronica è predisposta entro il 1o dicembre 2029.";
(b)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) operatori si conformino all'obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, rendendola disponibile attraverso l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e";
(19)l'articolo 31 è così modificato:
(a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le persone fisiche o giuridiche possono presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori, operatori a valle o commercianti non si conformino al presente regolamento.
2. Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendono i provvedimenti necessari, tra cui l'esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori, operatori a valle e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.";
(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fatti salvi gli obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti.
_______
* Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj
).";
(20)l'articolo 33 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è così modificato:
i) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):
"a bis) registrazione di operatori a valle non PMI e commercianti non PMI in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;";
ii) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con comunicazione all'operatore interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza presentata attraverso il sistema di informazione;
c) registrazione delle dichiarazioni semplificate presentate dai micro e piccoli operatori primari e assegnazione di un identificativo della dichiarazione all'operatore interessato.";
iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della definizione del profilo di rischio per il piano di controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la definizione del profilo di rischio degli operatori, degli operatori a valle, dei commercianti e delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai fini dell'individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti;";
iv) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) sostegno alla comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti ai fini dell'attuazione del presente regolamento, anche, se del caso, mediante l'uso di strumenti digitali per la gestione dell'approvvigionamento.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, le norme sul funzionamento del sistema di informazione nell'ambito del presente articolo, comprese:
a) le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici;
b) i dispositivi di emergenza in caso di indisponibilità delle funzionalità del sistema di informazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.";
(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti e, se del caso, ai loro mandatari, in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.";
(21)l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Articolo 34
Riesame
1.La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare l'allegato I per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando le materie prime interessate.
2.Entro il 30 giugno 2030, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione degli aspetti seguenti, sulla base di studi specifici:
(a)la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS sui quali il presente regolamento ha un forte impatto e i paesi o parti di essi classificati come a rischio standard o ad alto rischio, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
(b)l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché l'eventuale necessità di un sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e ai piccoli proprietari terrieri per il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
(c)l'ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un'analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione;
(d)la soglia per l'uso obbligatorio di poligoni di cui all'articolo 2, punto 28), tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale;
(e)variazioni nelle configurazioni degli scambi delle materie prime interessate e dei prodotti interessati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento quando tali variazioni potrebbero indicare una pratica di elusione;
(f)una valutazione volta a stabilire se i controlli effettuati siano stati efficaci per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all'articolo 3;
(g)la possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi altri terreni boschivi e la data limite di cui all'articolo 2, punto 13), al fine di ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali;
(h)la potenziale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui altri terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide;
(i)l'impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche, e tenendo conto delle variazioni del consumo, inclusa la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime, compreso il granturco, e di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati, considerando la potenziale inclusione nell'allegato I dei biocarburanti (codice SA 382600);
(j)il ruolo degli istituti finanziari nel prevenire flussi finanziari che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale e la necessità di prevedere eventuali obblighi specifici per gli istituti finanziari negli atti giuridici dell'Unione;
(k)il ruolo degli operatori a valle e dei commercianti nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero e che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi;
(l)il ruolo dei micro e piccoli operatori primari nel garantire che la produzione sia a deforestazione zero e che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, e i possibili rischi di elusione.";
(22)l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"Articolo 37
Abrogazione e disposizioni transitorie
1.Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025.
2.Il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi:
(a)fino al 30 dicembre 2026 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 immessi sul mercato da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica;
(b)fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026 da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica;
(c)fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.
3.In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.";
(23)l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
"Articolo 38
Entrata in vigore e data di applicazione
1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Gli articoli da 3 a 13, 20, 21, 23, 26, 31 e 32 si applicano dal 30 dicembre 2025.
3.Per gli operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano dal 30 dicembre 2026.
4.Per i micro e piccoli operatori primari, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano dal 30 dicembre 2026.
5.Gli articoli da 16 a 19, 22 e 24 si applicano dal 30 giugno 2026 per quanto riguarda le misure concernenti gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti e dal 30 dicembre 2026 agli operatori di cui ai paragrafi 3 e 4. L'autorità competente che venga a conoscenza o venga messa a conoscenza della non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in applicazione degli articoli da 16 a 19, 22 e 24 può formulare avvertimenti rivolti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, corredati di raccomandazioni per conseguire la conformità."
(24)L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1115 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
(25)L'allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) 2023/1115 come allegato III.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente