COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.3.2025
COM(2025) 122 final
2025/0122(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ha segnato il drammatico ritorno del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità sul suolo europeo. Questo cambiamento strutturale che ha coinvolto la sicurezza e la difesa dell'Europa come pure la sua geopolitica ha spinto gli Stati membri a ripensare i propri piani e le proprie capacità in materia di difesa.
I capi di Stato o di governo dell'UE, riuniti a Versailles il 10 e l'11 marzo 2022, si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Gli stessi obiettivi sono stati ribaditi nella bussola strategica per la sicurezza e la difesa. L'Unione ha adottato due strumenti di emergenza per far fronte alle conseguenze immediate della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ossia il regolamento che istituisce uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP). In considerazione del protrarsi della guerra di aggressione della Russia, il 5 marzo 2023 la Commissione e l'alto rappresentante hanno inoltre presentato una strategia per l'industria europea della difesa (EDIS), in cui si evidenziava che gli acquisti degli Stati membri avvenivano ancora prevalentemente su base individuale e dall'estero. Questa osservazione è stata confermata nella relazione sul futuro della competitività europea elaborata da Mario Draghi. L'EDIS ha quindi sottolineato la necessità che gli Stati membri spendano di più, meglio, insieme e in Europa, al fine di invertire le tendenze negative che interessano la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e migliorare efficacemente la prontezza industriale dell'UE nel settore della difesa.
Lo stesso giorno la Commissione ha presentato anche la proposta relativa a un programma per l'industria europea della difesa (EDIP), con l'obiettivo di avviare l'attuazione dell'EDIS e affrontare le conseguenze strutturali del nuovo contesto di sicurezza dell'Europa.
Dall'inizio del 2025 tale contesto di sicurezza si è però ulteriormente deteriorato in modo drastico e brutale. L'UE e i suoi Stati membri si trovano ora ad affrontare l'intensificarsi dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e la crescente minaccia alla sicurezza posta dalla Russia. Inoltre è ormai evidente che tale minaccia persisterà nel prossimo futuro, considerando che la Russia è passata a un'economia di guerra che le consente un rapido aumento delle sue capacità militari e la rapida ricostituzione delle sue scorte. Nelle sue conclusioni del 6 marzo 2025 il Consiglio europeo ha pertanto sottolineato che "[l]a guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le sue ripercussioni sulla sicurezza europea e globale in un quadro in evoluzione costituiscono una sfida esistenziale per l'Unione europea".
Allo stesso tempo gli Stati Uniti, tradizionalmente un alleato forte, sono chiaramente convinti di essere eccessivamente impegnati in Europa e di dover riequilibrare, riducendo il loro ruolo storico di garante primario della sicurezza.
Nonostante il recente aumento della spesa per investimenti nel settore della difesa da parte degli Stati membri, gli attuali livelli di investimento rimangono insufficienti per compensare i precedenti sottoinvestimenti e per soddisfare rapidamente le enormi necessità di prodotti per la difesa al fine di dissuadere autonomamente la crescente minaccia rappresentata dalla Russia.
Alla luce del peggioramento rapido e senza precedenti del suo contesto di sicurezza e della minaccia che esso rappresenta per i cittadini e l'economia dell'UE, l'Unione e i suoi Stati membri devono intensificare immediatamente e in modo consistente gli sforzi di investimento nella propria capacità industriale, provvedendo così alla propria difesa in modo più autonomo. In tale contesto il 6 marzo 2025 la Commissione ha presentato al Consiglio europeo il piano "ReArm Europe", che si articola su cinque pilastri e mira ad affrontare l'urgenza della situazione sbloccando fino a 800 miliardi di EUR.
La presente proposta di regolamento è uno dei pilastri di tale piano, il cui obiettivo è mobilitare il bilancio dell'Unione per sostenere e accelerare gli investimenti nazionali attraverso un nuovo strumento finanziario dell'UE, il regolamento che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa.
In secondo luogo, l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità e crescita sosterrà gli investimenti pubblici e le spese degli Stati membri nel settore della difesa.
In terzo luogo, il riesame intermedio della politica di coesione offrirà agli Stati membri ulteriori possibilità e incentivi per aumentare i finanziamenti destinati al settore della difesa nei programmi della politica di coesione.
Il quarto e il quinto pilastro mirano a mobilitare capitali privati accelerando l'Unione del risparmio e degli investimenti e ricorrendo alla Banca europea per gli investimenti.
Il piano è stato accolto all'unanimità dal Consiglio europeo.
Inoltre, unitamente al presente progetto di regolamento, la Commissione e l'alta rappresentante hanno presentato un Libro bianco sul futuro della difesa europea, il quale fornisce un quadro per il piano ReArm Europe, che indica la necessità di un'intensificazione straordinaria "una tantum" degli investimenti europei nel settore della difesa e definisce le misure necessarie per ricostruire la difesa europea, sostenere l'Ucraina, affrontare le carenze critiche in termini di capacità e creare una base industriale della difesa forte e competitiva.
L'entità e la rapidità dell'aumento della spesa che gli Stati membri devono sostenere per raggiungere le necessarie capacità industriali nel settore della difesa, e per il quale potranno avvalersi del piano ReArm Europe, possono determinare, nell'immediato futuro, un notevole impatto sulle finanze pubbliche nazionali, in un periodo in cui persiste la pressione sui bilanci di molti di essi.
Pertanto lo strumento SAFE proposto dalla Commissione europea al Consiglio è uno strumento temporaneo di emergenza inteso a fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri sotto forma di prestiti per consentire loro di realizzare gli urgenti e cospicui investimenti pubblici nella base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) richiesti dalla situazione eccezionale. Questo strumento mira a promuovere gli appalti comuni, in modo da permettere agli Stati membri di progredire verso una maggiore efficienza del mercato nel settore della difesa.
Lo strumento fornirà agli Stati membri fino a 150 miliardi di EUR in prestiti per investimenti nel settore della difesa, il che consentirà l'acquisizione di capacità di difesa negli ambiti d'azione prioritari individuati dal Consiglio europeo. Non solo darà visibilità all'industria della difesa dell'Unione, ma consentirà anche un rapido aumento della sua capacità di produzione, migliorerà la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa e accelererà lo sviluppo di nuovi prodotti per la difesa o l'ammodernamento di quelli esistenti. Tali ambiti d'azione prioritari sono la difesa aerea e missilistica, i sistemi di artiglieria, i missili e le munizioni, i droni e i sistemi antidrone, gli abilitanti strategici e la protezione di infrastrutture critiche, anche in relazione allo spazio, le soluzioni per la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale e la guerra elettronica, e la mobilità militare.
Questo approccio in materia di appalti comuni andrà a vantaggio degli Stati membri, in quanto saranno in grado di ridurre i loro costi, aumentare la loro efficienza nella spesa per la difesa e accrescere in modo significativo l'interoperabilità delle loro forze armate.
Uno dei principali vantaggi aggiuntivi di questa iniziativa è che consentirà agli Stati membri di fornire immediatamente attrezzature militari all'Ucraina, e ciò dovrebbe aiutare gli Stati membri ad aumentare notevolmente il loro sostegno agli sforzi bellici del paese. Lo strumento SAFE consentirà agli Stati membri di effettuare collettivamente e in maniera decisa gli ingenti investimenti necessari per affrontare l'attuale contesto di sicurezza e li incentiverà a farlo in modo collaborativo. Mobilitando e sviluppando ulteriormente l'EDTIB, lo strumento SAFE ne garantirà la competitività a lungo termine.
Lo strumento SAFE dovrebbe essere accessibile a tutti gli Stati membri che desiderano aumentare in modo significativo i loro investimenti nel settore della difesa nell'EDTIB e si impegnano a farlo attraverso sforzi collaborativi. L'istituzione dello strumento SAFE è un'ulteriore espressione tangibile della solidarietà dell'Unione, grazie alla quale gli Stati membri convengono di sostenersi a vicenda per il tramite dell'Unione mettendo a disposizione, in forma di prestiti, risorse finanziarie supplementari.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il sostegno nell'ambito dello strumento SAFE sarà coerente e complementare alle iniziative collaborative dell'UE esistenti nel settore della politica industriale della difesa.
Integrerà il principale programma dell'UE in questo settore normativo, il Fondo europeo per la difesa (FED). Lo strumento SAFE si avvarrà dell'esperienza acquisita nel contesto di altri programmi dell'UE, quali EDIRPA o ASAP. Esso è pienamente coerente con gli obiettivi delineati nell'EDIS per migliorare la prontezza industriale dell'UE nel settore della difesa e dovrebbe contribuire al conseguimento di tali obiettivi summenzionati. Dovrebbe inoltre essere integrato dall'EDIP, una volta adottato dai colegislatori con la necessaria priorità.
L'EDIP prevedrebbe in particolare quadri di cooperazione volontaria quali la struttura per programmi europei di armamento (SEAP) e il progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI), che possono offrire possibilità per facilitare e consentire gli sforzi collaborativi degli Stati membri ricercati nell'ambito dello strumento SAFE. Infine lo strumento SAFE fa parte del più ampio piano ReArm Europe, presentato dalla presidente della Commissione europea il 4 marzo 2025.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Lo strumento SAFE si avvarrà dell'esperienza di SURE e del dispositivo per la ripresa e la resilienza in quanto offrirà un meccanismo basato sui prestiti per aiutare gli Stati membri nell'attuazione di piani di investimenti volti a sostenere l'industria della difesa dell'Unione. Subordinando i prestiti dell'UE ad appalti comuni e all'attuazione di tali piani, lo strumento SAFE incentiverà gli Stati membri a investire nelle loro capacità di fabbricazione nel settore della difesa, promuovendo nel contempo un approccio europeo coordinato agli investimenti nell'industria della difesa.
Lo strumento SAFE genererà sinergie con la politica di difesa dell'UE e con l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Come le altre iniziative di politica industriale della difesa, sarà attuato in piena coerenza con il piano di sviluppo delle capacità (CDP) dell'UE che individua le priorità in materia di capacità di difesa a livello dell'UE, nonché con la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) dell'UE, che tra l'altro individua nuove opportunità per la cooperazione in materia di difesa.
Infine lo strumento SAFE integrerà anche le iniziative dell'UE a sostegno dell'Ucraina, quali il Fondo di assistenza per l'Ucraina, lo strumento per l'Ucraina, lo strumento di sostegno per l'Ucraina o il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina. Mettendo a disposizione degli Stati membri 150 miliardi di EUR per appalti comuni di prodotti per la difesa, l'Unione rafforzerà le possibilità dei suoi Stati membri di trasferire maggiori capacità di difesa all'Ucraina, in particolare attraverso la fornitura immediata e ulteriore di materiale dalle loro scorte nazionali.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica del presente atto giuridico è l'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Il brutale deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione dall'inizio del 2025 costituisce un evento improvviso ed eccezionale che ha un impatto diffuso e potenzialmente dirompente sull'approvvigionamento di prodotti per la difesa essenziali per gli interessi di difesa e di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, il che potrebbe avere gravi ripercussioni sulle finanze pubbliche degli Stati membri e impone una risposta collettiva in uno spirito di solidarietà. Attraverso lo strumento SAFE il Consiglio, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, deciderebbe di fornire agli Stati membri che desiderano avvalersene un meccanismo di assistenza finanziaria concepito per affrontare il contesto geopolitico senza precedenti e le relative sfide in materia di sicurezza pubblica che giustificano l'intervento a norma dell'articolo 122 TFUE sotto forma di strumento di emergenza. Questo meccanismo consentirà agli Stati membri di impegnarsi rapidamente nella spesa pubblica a favore della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) con l'obiettivo di attenuare il prima possibile le gravi difficoltà nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa derivanti dall'attuale situazione.
L'organizzazione e la gestione del sistema di prestiti consentono al Consiglio di fornire, su proposta della Commissione e a determinate condizioni, come il contesto di sicurezza eccezionale e senza precedenti, un'assistenza finanziaria temporanea e ad hoc dell'Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo. Su tale base giuridica potrebbe fondarsi la componente di prestito dello strumento SAFE.
L'articolo 122 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per l'assistenza finanziaria in risposta a una crisi o un evento eccezionale e non è limitato alle sole crisi di natura finanziaria o di stabilità finanziaria. Il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per valutare se sia necessario fare ricorso a tale strumento in un contesto di emergenza. In passato ha utilizzato questa disposizione per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che hanno registrato aumenti improvvisi ed eccezionali della spesa pubblica, ad esempio durante la pandemia di COVID-19, quando ha contribuito a tutelare l'occupazione (strumento SURE). Analogamente, il Consiglio ha il diritto di invocare questa disposizione nell'attuale contesto eccezionale di sicurezza per fornire assistenza finanziaria, attraverso lo strumento SAFE, agli Stati membri che devono realizzare investimenti urgenti e cospicui nelle capacità di fabbricazione nel settore della difesa dell'UE, mediante appalti collaborativi, rafforzando in tal modo le loro capacità militari.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Le misure previste dalla presente iniziativa sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. L'Unione si trova ad affrontare una situazione di emergenza che potrebbe interessare tutti i suoi Stati membri e che richiede una combinazione di azioni a livello di Unione e di Stati membri per potenziare rapidamente l'EDTIB e garantire in tal modo una capacità di produzione sufficiente e autonoma di prodotti per la difesa. Questo strumento contribuisce a rispondere, a livello di Unione, all'urgente necessità degli Stati membri di far fronte alle crescenti esigenze di spesa pubblica nella produzione di materiali per la difesa degli Stati membri e dell'Ucraina e integra gli sforzi che gli Stati membri intraprenderanno a livello nazionale. Tiene conto del fatto che l'EDTIB rimane in larga misura adattata a tempi di pace, a causa delle scelte politiche e di bilancio degli Stati membri, effettuate negli ultimi decenni e in un contesto geopolitico diverso, di destinare i dividendi della pace ad altri usi sociali, e della necessità di consentire loro di adeguarsi al drastico deterioramento del contesto geopolitico.
Inoltre un'azione a livello di Unione avrà il valore aggiunto di garantire un potenziamento dell'EDTIB, con benefici per tutti gli Stati membri. Infatti, alla luce dell'urgente necessità degli Stati membri di affrontare le attuali minacce alla sicurezza e data la tendenza prevalente evidenziata nella strategia per l'industria europea della difesa, esiste un rischio sistemico per l'UE che gli Stati membri aumentino significativamente i loro investimenti nel settore della difesa in modo non coordinato e per lo più a vantaggio dei fabbricanti di materiali per la difesa di paesi terzi. Tale approccio non coordinato probabilmente comporterebbe notevoli inefficienze nella spesa pubblica, porterebbe a una spirale dei prezzi dei materiali per la difesa e potrebbe escludere gli Stati membri con un potere d'acquisto limitato. Inoltre aggraverebbe la frammentazione dell'EDTIB, compromettendone gravemente la competitività a lungo termine. Vi sono pertanto valide motivazioni economiche e politiche per promuovere la cooperazione e gli appalti comuni tra gli Stati membri, in linea con gli obiettivi delineati nell'EDIS. In questo contesto un'azione a livello di UE è fondamentale per garantire la solidarietà tra gli Stati membri e il loro accesso a un'EDTIB competitiva ed efficiente.
L'effetto combinato di un livello considerevole di investimenti e di una tale aggregazione della domanda dovrebbe comportare una deframmentazione sostanziale dell'EDTIB e un aumento molto significativo delle sue capacità di fabbricazione. Un segnale di questo tipo consentirà infatti all'EDTIB di avviare un potenziamento sufficiente e proporzionato. Attualmente, o nel prossimo futuro, non esistono altri strumenti a livello di UE che dispongano di una potenza finanziaria sufficiente per innescare un tale segnale per l'industria sul lato della domanda.
Inoltre un'azione a livello di Unione consente di introdurre deroghe mirate alla direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, al fine di creare le condizioni per agevolare e accelerare gli appalti comuni nel settore della difesa che si avvalgono dell'assistenza finanziaria fornita nell'ambito di questo strumento, contribuendo così a risolvere la situazione di emergenza che giustifica il ricorso allo strumento stesso.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
Le deroghe al regolamento finanziario, alla direttiva 2006/112/CEE e alla direttiva 2009/81/CE sono strettamente connesse all'utilizzo dell'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento e saranno limitate al periodo durante il quale lo strumento produce i suoi effetti.
•Scelta dell'atto giuridico
Il presente atto assume la forma di un regolamento in quanto, introducendo un nuovo strumento specifico e temporaneo che potrebbe essere usato da qualsiasi Stato membro, deve essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La forma del regolamento è stata utilizzata in tutti gli atti basati sull'articolo 122 TFUE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
•Diritti fondamentali
Il diritto alla vita e il diritto alla libertà e alla sicurezza sono sanciti dagli articoli 2 e 6 della Carta dei diritti fondamentali. Anche la sicurezza pubblica è un motivo imperativo di interesse generale.
Inoltre il rafforzamento della capacità degli Stati membri di difendere l'integrità del proprio territorio e la sicurezza dei cittadini dell'UE contribuisce a salvaguardare i loro diritti più fondamentali.
Il regolamento garantisce un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti fondamentali e dell'obiettivo pubblico primario della sicurezza pubblica e di altri diritti fondamentali, quali la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, sanciti dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare il regolamento prevede la possibilità di modificare in modo sostanziale un accordo quadro esistente a norma della direttiva 2009/81/CE. Tuttavia tale possibilità è subordinata al consenso previo dell'impresa con la quale è stato concluso l'accordo quadro in questione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione dovrebbe poter contrarre prestiti sui mercati finanziari conformemente alla strategia di finanziamento diversificata.
Lo strumento SAFE assumerà la forma di un regime di prestiti fino a 150 miliardi di EUR coperto da una garanzia dell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento QFP, e si assicurerà nel contempo che le passività potenziali per l'Unione derivanti dallo strumento siano compatibili con i vincoli di bilancio dell'Unione stessa, in linea con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento QFP e con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.
Il presente regolamento prevede garanzie per assicurare la solidità finanziaria del regime:
·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annua e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e
·la possibilità di rinnovare il debito.
Data la natura temporanea del regime di finanziamento dello strumento SAFE, le richieste relative all'ultima rata dei prestiti sono limitate al 31 dicembre 2030.
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 della proposta di regolamento del Consiglio prevede l'istituzione dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa. Lo strumento sarebbe temporaneo e ad hoc in virtù della sua base giuridica e fornirebbe assistenza finanziaria a norma dell'articolo 223 del regolamento finanziario, per sostenere gli Stati membri che devono affrontare la necessità di effettuare con urgenza cospicui investimenti pubblici a sostegno dell'industria europea della difesa.
L'articolo 2 della proposta di regolamento stabilisce le definizioni da applicare ai fini del regolamento, in particolare quelle relative ai prodotti per la difesa o agli appalti comuni.
L'articolo 3 della proposta di regolamento sottolinea la natura integrativa dello strumento SAFE, che dovrebbe integrare gli sforzi intrapresi dagli Stati membri a livello nazionale e consentire loro di accelerare gli investimenti, in modo coordinato.
L'articolo 4 della proposta di regolamento definisce le condizioni di attivazione dello strumento. Gli Stati membri possono chiedere assistenza finanziaria qualora prevedano attività, spese e misure da attuare mediante appalti comuni, con l'obiettivo di sostenere l'adeguamento dell'EDTIB ai cambiamenti strutturali.
L'articolo 5 della proposta di regolamento stabilisce che l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE proposto assumerà la forma di un prestito accordato allo Stato membro interessato.
L'articolo 6 della proposta di regolamento stabilisce l'importo massimo dell'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo dello strumento SAFE e indica una data fino alla quale la Commissione può approvare gli importi relativi ai prestiti, previa presentazione di un piano. Detto importo massimo è pari a 150 miliardi di EUR.
L'articolo 7 della proposta di regolamento definisce il contenuto del piano di investimenti nell'industria europea della difesa e la procedura che gli Stati membri che intendono beneficiare dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE devono seguire per presentare detto piano alla Commissione. La Commissione ha previsto una procedura in tre fasi. Nella prima fase la Commissione pubblica un invito a manifestare interesse in cui chiede agli Stati membri interessati di comunicare il loro obiettivo in relazione all'assistenza finanziaria richiesta e un'indicazione dell'importo massimo e minimo del prestito. Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse non dovrebbe eccedere due mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Nella seconda fase la Commissione comunica agli Stati membri interessati, entro due settimane dallo scadere del termine di presentazione, la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti disponibili per ciascuno Stato membro. Nella terza fase, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri presentano i loro piani di investimenti nell'industria europea della difesa.
Ogni piano di investimenti nell'industria europea della difesa contiene una descrizione delle attività, delle spese e delle misure previste dallo Stato membro e per le quali è richiesta l'assistenza finanziaria, in particolare una descrizione delle necessità di prodotti per la difesa in relazione agli ambiti di investimento individuati nelle conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2025 nonché delle misure che lo Stato membro intende attuare per rispettare le condizioni stabilite dal regolamento e gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE.
L'articolo 8 della proposta di regolamento definisce la procedura per concedere agli Stati membri una rapida assistenza finanziaria. In seguito ad una richiesta presentata da uno Stato membro, corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa debitamente giustificato, la Commissione valuterebbe detto piano per verificare che rispetti le condizioni di cui al presente regolamento. La decisione di esecuzione della Commissione dovrebbe comprendere elementi quali l'importo del prestito, l'importo del potenziale prefinanziamento e la valutazione del piano di investimenti nell'industria europea della difesa. Nella decisione di esecuzione la Commissione deve fornire una spiegazione sufficiente della propria valutazione, in particolare qualora decida di non concedere l'assistenza finanziaria ad uno Stato membro. Questo articolo definisce inoltre le condizioni per la pubblicazione, da parte della Commissione, di un nuovo invito a manifestare interesse prima del 31 dicembre 2026 qualora rimangano disponibili importi.
Gli articoli da 9 a 13 della proposta di regolamento definiscono le norme procedurali per l'erogazione e l'attuazione del sostegno sotto forma di prestito a titolo dello strumento SAFE. Più specificamente, detti articoli riguardano le norme relative agli accordi operativi, le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti, il prefinanziamento, le regole per il pagamento e la sospensione dei prestiti e le regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti a titolo dello strumento.
Gli articoli 14 e 15 della proposta di regolamento stabiliscono le norme sui controlli e gli audit e sulla rendicontazione.
L'articolo 16 della proposta di regolamento definisce le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte dagli Stati membri che eseguono appalti comuni beneficiando dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. Si tratta in particolare di condizioni di partecipazione per i contraenti e i subappaltatori coinvolti negli appalti comuni sostenuti dallo strumento SAFE e di condizioni specifiche riguardanti i prodotti oggetto degli appalti comuni sostenuti dallo strumento SAFE.
L'articolo 17 della proposta di regolamento stabilisce le regole per la partecipazione di contraenti o subappaltatori di paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE e dall'Ucraina agli appalti comuni sostenuti dallo strumento SAFE. L'articolo prevede un approccio graduale, che garantisce un giusto equilibrio tra i potenziali impegni dei paesi terzi nei confronti dell'Unione, compresi i loro contributi finanziari, e i vantaggi dei paesi terzi interessati, in particolare per le loro industrie che partecipano agli appalti comuni come contraenti o subappaltatori coinvolti nell'appalto comune.
Gli articoli 18 e 19 della proposta di regolamento prevedono regole per agevolare e accelerare le procedure degli appalti comuni. Nello specifico, prevedono una deroga alla direttiva 2009/81/CE al fine di consentire modifiche sostanziali degli accordi quadro esistenti a vantaggio di uno Stato membro che si avvale dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE e chiariscono che un appalto comune cui partecipa almeno uno Stato membro che beneficia dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE può essere aggiudicato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
L'articolo 20 della proposta di regolamento prevede un'esenzione temporanea dall'IVA all'importazione e alla fornitura di prodotti per la difesa oggetto di un appalto comune nell'ambito di questo strumento.
L'articolo 21 della proposta di regolamento stabilisce le norme applicabili alle informazioni classificate e sensibili che possono essere utilizzate ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
2025/0122 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le sue ripercussioni per la sicurezza europea e mondiale costituiscono una sfida esistenziale per l'Unione europea.
(2)In risposta a tale sfida, nelle sue conclusioni del 6 marzo 2025 il Consiglio europeo, ricordando la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 e l'adozione, il 21 marzo 2022, della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, ha sottolineato che l'Europa deve diventare più sovrana, maggiormente responsabile della propria difesa e meglio attrezzata per agire e trattare in autonomia per affrontare minacce e sfide immediate e future. In tale riunione straordinaria del Consiglio europeo tutti gli Stati membri si sono impegnati a potenziare la loro prontezza complessiva alla difesa, a ridurre le dipendenze strategiche, ad affrontare le carenze in termini di capacità critiche e a rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea di conseguenza in tutta l'Unione, affinché sia in grado di assicurare una migliore fornitura di attrezzature nei quantitativi e al ritmo accelerato necessari.
(3)Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una dichiarazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, in cui è messa in luce l'esistenza, all'interno dell'Unione, di carenze finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa.
(4)Il 20 luglio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1525 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), per sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti.
(5)Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/2418 sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), al fine di sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase degli appalti per risolvere le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in modo collaborativo.
(6)Il 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, dopo aver fatto il punto sui lavori svolti per dare attuazione alla dichiarazione di Versailles e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa, sottolinea che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'Unione di aumentare la prontezza alla difesa. Un settore della difesa forte, nel quale l'industria europea della difesa deve diventare più resiliente, innovativa e competitiva, è stato ritenuto una condizione preliminare per conseguire tale prontezza e difendere l'Unione.
(7)Il 5 marzo 2024 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure volto a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP"), al fine di avvalersi dell'esperienza acquisita nel contesto di EDIRPA e ASAP e di applicare la loro logica in una prospettiva strutturata e a più lungo termine.
(8)Dall'inizio del 2025 il contesto di sicurezza dell'Unione si è tuttavia notevolmente deteriorato, non solo a causa della persistente minaccia da parte della Russia, del suo passaggio ancora più deciso ad un'economia di guerra e dell'andamento del conflitto in Ucraina, ma anche delle incertezze derivanti dall'avvento di una situazione geopolitica in cui l'Unione deve intensificare in modo significativo il suo impegno a garantire la propria difesa autonomamente. Tale recente deterioramento innalza il livello della minaccia per l'Unione europea e impone agli Stati membri di sostenere con urgenza una cospicua spesa pubblica per potenziare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Di conseguenza aumenta anche la necessità di accelerare, in uno spirito di solidarietà, la messa a disposizione di sostegno dell'Unione agli Stati membri che probabilmente dovranno affrontare gravi difficoltà dovute all'entità degli investimenti pubblici necessari, che possono incidere sulla loro situazione economica. Considerati i tempi necessari per sviluppare i prodotti e garantire il potenziamento delle corrispondenti capacità di produzione industriale, è indispensabile che l'Unione inizi il più rapidamente possibile a sostenere tali Stati membri, affinché possano trasmettere ordini in tempi brevi e aumentare la prevedibilità per il settore industriale della difesa, incentivandolo a investire nel brevissimo termine per potenziare le capacità di produzione.
(9)L'entità e la rapidità dell'aumento della spesa che gli Stati membri devono sostenere per raggiungere le necessarie capacità industriali nel settore della difesa possono determinare un notevole impatto sulle loro finanze pubbliche, in un periodo in cui persiste la pressione sui bilanci di molti di essi.
(10)Questa situazione eccezionale, non creata dagli Stati membri e che sfugge al loro controllo, giustifica l'adozione, da parte dell'Unione, di misure urgenti per mettere a disposizione degli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa uno strumento temporaneo che fornisca loro assistenza finanziaria, lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa ("strumento SAFE").
(11)Lo strumento SAFE dovrebbe consentire la realizzazione di cospicui investimenti pubblici urgenti nell'industria europea della difesa, volti ad incrementarne rapidamente la capacità di produzione, a migliorare la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e accelerare l'adeguamento ai cambiamenti strutturali. Poiché il presente regolamento rappresenta una risposta eccezionale e temporanea a una sfida esistenziale urgente, l'assistenza finanziaria fornita a suo titolo dovrebbe essere disponibile unicamente al fine di affrontare le conseguenze economiche negative del deterioramento della situazione relativa alla sicurezza e le esigenze immediate degli Stati membri in termini di appalti che contribuiscono a rafforzare la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB. Lo strumento dovrebbe rientrare in uno sforzo globale, a livello nazionale e dell'Unione, volto a dedicare più risorse agli investimenti nell'industria della difesa per porre rimedio alla situazione di crisi creata dalle attuali minacce alla sicurezza. Tale sforzo dovrebbe essere affiancato da altri strumenti di intervento, in parallelo, a livello di Unione e nazionale, quali l'attivazione della flessibilità nell'ambito del patto di stabilità e crescita.
(12)L'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE dovrebbe essere attuata dagli Stati membri in modo coerente con le priorità in termini di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), la cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, le iniziative e i progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e l'assistenza dell'Unione all'Ucraina in ambito civile e militare. Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto delle attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e da altri partner qualora tali attività servano gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.
(13)Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di avvalersi dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE in sinergia con altri programmi attuali e futuri dell'Unione, in particolare per cofinanziare azioni specifiche. Parallelamente, i programmi dell'Unione che sostengono la cooperazione nel settore degli appalti per la difesa o che sono più generalmente intesi a sostenere la competitività dell'EDTIB potrebbero prevedere nello specifico un sostegno aggiuntivo dell'Unione agli appalti comuni che beneficiano dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE o agli operatori economici coinvolti in detti appalti per promuovere il corrispondente potenziamento industriale e rafforzare ulteriormente gli effetti dello strumento sull'EDTIB.
(14)Per ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri la Commissione dovrebbe avere la possibilità di tenere conto, nel quadro dei programmi pertinenti, segnatamente quelli che sostengono la cooperazione nel settore degli appalti comuni, delle informazioni fornite nel quadro del presente regolamento, in particolare ai fini della rendicontazione in merito all'attuazione dell'assistenza finanziaria, per semplificare le condizioni di richiesta del sostegno finanziario.
(15)La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri è stata all'origine di inefficienze e del moltiplicarsi di sistemi di difesa dello stesso tipo all'interno dell'UE, che hanno pregiudicato l'obiettivo di protezione del territorio dell'Unione perseguito dai corrispondenti investimenti nazionali e hanno inoltre determinato frammentazioni e operazioni su scala ridotta in parti significative dell'EDTIB. Per affrontare tale situazione, gli Stati membri beneficiari dovrebbero avvalersi dell'assistenza finanziaria fornita nel quadro del presente regolamento per realizzare appalti comuni. Le attività, le spese e le misure ammissibili, finanziate attraverso appalti comuni nel settore della difesa, dovrebbero riguardare le seguenti ambiti d'azione prioritari individuati dal Consiglio europeo, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla guerra in Ucraina, conformemente ai lavori già svolti nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa (EDA) e in piena coerenza con la NATO: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Gli appalti comuni dovrebbero perseguire obiettivi quali un'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa, la promozione della cooperazione nella fase degli appalti, il sostegno all'aumento della capacità di produzione nonché allo sviluppo e all'acquisizione dell'infrastruttura, delle attrezzature e dei servizi logistici necessari.
(16)Per rafforzare con urgenza la base industriale dell'Unione in modo autonomo ed efficiente, alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica e dell'eccezionale minaccia alla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, e quindi aumentare l'efficienza e il valore aggiunto dell'assistenza finanziaria accordata a titolo dello strumento SAFE, il presente regolamento dovrebbe stabilire condizioni relative all'ammissibilità del ricorso all'assistenza finanziaria da parte degli Stati membri. I contraenti e i subappaltatori coinvolti negli appalti comuni a titolo dello strumento dovrebbero pertanto essere stabiliti ed avere le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in un paese EFTA membro del SEE ("Stati EFTA-SEE") o in Ucraina e dovrebbero avvalersi, ai fini dell'esecuzione dell'appalto comune, di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Affinché sia garantito che il coinvolgimento dei suddetti contraenti e subappaltatori nell'appalto comune non contrasta con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, essi non dovrebbero essere controllati da paesi terzi o soggetti di paesi terzi. In tale contesto per "controllo" si dovrebbe intendere la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi.
(17)In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio per cui i soggetti giuridici partecipanti ad un appalto comune usano infrastrutture, impianti, beni o risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina e non sono soggetti al controllo di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi. In tale contesto, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, che utilizzi infrastrutture, impianti, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina e/o che sia soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo, può partecipare purché siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE).
(18)I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, negli Stati EFTA-SEE o in Ucraina e soggetti al controllo di un paese terzo che non sia né l'Ucraina né uno Stato EFTA-SEE ("altro paese terzo") o di un altro soggetto di un paese terzo, ove consentito, dovrebbero essere ammissibili a partecipare all'appalto comune se sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se sono state messe a disposizione della Commissione garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali dell'Ucraina o dello Stato membro o Stato EFTA-SEE in cui sono stabiliti tali soggetti giuridici. Tali garanzie dovrebbero essere rilasciate soltanto se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE.
(19)Al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa provenienti dall'EDTIB e accelerarne l'adeguamento ai cambiamenti strutturali, rafforzando in tal modo l'efficienza dell'assistenza finanziaria accordata, è importante stabilire condizioni minime relative al valore generato all'interno dell'Unione. I contratti di appalto comune dovrebbero pertanto prevedere l'obbligo che i costi dei componenti originari dell'Unione, di Stati EFTA-SEE o dell'Ucraina non siano inferiori al 65 % dei costi stimati del prodotto finale.
(20)Dovrebbero essere prescritte condizioni supplementari per quanto concerne determinati prodotti per la difesa le cui tecnologie sottostanti non sono ampiamente disponibili nell'Unione e che possono essere difficili da sostituire su larga scala, allo scopo di garantire la libertà delle forze armate degli Stati membri in relazione a tali prodotti evitando che siano soggette a limitazioni imposte da paesi terzi. Qualora tali prodotti siano soggetti a restrizioni, i contraenti dovrebbero essere liberi da vincoli imposti da paesi terzi o soggetti di paesi terzi e avere la possibilità giuridica di sostituire i componenti che causano restrizioni con componenti di origine UE che ne siano esenti, nonché di decidere in merito alla definizione e all'evoluzione dei prodotti in questione.
(21)L'obiettivo delle condizioni di ammissibilità dello strumento è aumentare immediatamente le capacità di fabbricazione dell'industria della difesa dell'Unione, prevedendo nel contempo la flessibilità necessaria tenuto conto dell'internazionalizzazione delle catene di approvvigionamento per i prodotti e le tecnologie in questione. Lo strumento SAFE dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di partecipare ad appalti comuni nel suo ambito non solo per l'Ucraina e gli Stati EFTA-SEE, ma anche per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, nonché i paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante). Gli accordi bilaterali o multilaterali tra l'Unione e uno o più di tali paesi dovrebbero consentire anche un'eventuale partecipazione di contraenti e subappaltatori stabiliti nei rispettivi paesi ad appalti comuni nell'ambito dello strumento SAFE, secondo termini e condizioni che devono essere stabiliti in tali accordi.
(22)Gli Stati membri che desiderano ottenere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE dovrebbero presentare alla Commissione una richiesta corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa. Per agevolare l'elaborazione dei piani, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare scambi per stabilire la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti. La Commissione dovrebbe valutare tutte le richieste presentate dagli Stati membri. Nel valutare i piani nazionali, la Commissione dovrebbe avvalersi delle competenze dell'AED o dello Stato maggiore dell'UE, ove opportuno. La Commissione dovrebbe assegnare gli importi dei prestiti agli Stati membri interessati applicando i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, in particolare se la somma degli importi dei prestiti richiesti supera l'importo totale massimo dell'assistenza finanziaria disponibile a titolo dello strumento SAFE. I prestiti dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri che ne fanno domanda conformemente ai principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. I piani di investimenti nell'industria europea della difesa dovrebbero prevedere misure volte a rafforzare la resilienza del settore industriale europeo della difesa, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa per le PMI, le mid-cap e i nuovi operatori nel settore della difesa.
(23)Per agevolare l'attuazione del piano di investimenti nell'industria europea della difesa, la Commissione e ciascuno Stato membro interessato dovrebbero concludere un accordo operativo che stabilisca i dettagli relativi all'erogazione dell'assistenza finanziaria, tra cui un calendario provvisorio dei versamenti, e dovrebbero firmare un accordo di prestito contenente le condizioni particolareggiate del sostegno sotto forma di prestito a titolo dello strumento SAFE. Dovrebbe essere previsto un prefinanziamento del 15 % per consentire un rapido avvio delle attività, delle operazioni di spesa e dell'attuazione delle misure nell'ambito dello strumento SAFE.
(24)È opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) 2024/2509) e del metodo di finanziamento unico istituito, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione e l'attrattiva ed efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'UE. Per motivi prudenziali connessi alla gestione del portafoglio prestiti, la quota dei prestiti accordati ai tre Stati membri che ne ottengono la percentuale più elevata non dovrebbe superare il 60 % dell'importo massimo dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento.
(25)Gli appalti comuni dovrebbero coinvolgere almeno due paesi partecipanti tra gli Stati membri, gli Stati EFTA-SEE o l'Ucraina, di cui almeno uno dovrebbe essere uno Stato membro che riceve sostegno sotto forma di prestito a titolo dello strumento SAFE. Inoltre, i paesi in via di adesione, gli altri paesi candidati e potenziali candidati e gli altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante) dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli appalti comuni realizzati con uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. L'inclusione degli Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina tra i paesi che possono contribuire a raggiungere il numero minimo necessario per un appalto comune è giustificata rispettivamente dallo stretto partenariato di tali paesi con l'Unione nella produzione industriale a scopi di difesa e dal fatto che l'Ucraina si trova ad affrontare direttamente la guerra di aggressione in corso da parte della Russia. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a dare ulteriore sostegno all'Ucraina con le attrezzature acquisite grazie all'assistenza finanziaria dello strumento SAFE. La partecipazione di tali paesi terzi agli appalti comuni aggiudicati all'EDTIB o alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina o degli Stati EFTA-SEE dovrebbe aumentare il livello di aggregazione della domanda necessaria per aumentare la capacità industriale e sostenere l'interoperabilità dei sistemi e dei prodotti impiegati dai partner più stretti dell'Unione in questo settore, oltre a dare agli Stati membri che partecipano a tali appalti l'opportunità di ottenere prezzi migliori.
(26)La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro legislativo per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, tenendo in considerazione i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal trattato. Tale direttiva prevede disposizioni specifiche applicabili nelle situazioni di urgenza dovute a una crisi, come la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Al fine di rafforzare l'efficienza dello strumento SAFE per affrontare, con spirito di solidarietà, l'emergenza derivante dall'evoluzione della situazione geopolitica, è necessario iniziare quanto prima a investire in misura ingente nell'EDTIB.
(27)A tal fine dovrebbe essere agevolata l'aggiudicazione dei contratti basati su appalti comuni che coinvolgano almeno uno Stato membro che riceve l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. La situazione degli Stati membri che eseguono appalti comuni avvalendosi dell'assistenza ricevuta a titolo dello strumento SAFE dovrebbe essere considerata una situazione di urgenza derivante da una crisi, che giustifica il ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, come previsto dalla direttiva 2009/81/CE. Inoltre, al fine di salvaguardare gli interessi di sicurezza degli Stati membri che partecipano ad appalti comuni con il sostegno dello strumento SAFE, è necessario prevedere la possibilità di estendere la partecipazione ad un contratto o accordo quadro già in vigore anche alle amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri che non erano inizialmente parti di tale accordo, anche qualora una siffatta possibilità non fosse stata inizialmente prevista dall'accordo, a condizione che sia stato previamente ottenuto il consenso dell'impresa che aveva concluso l'accordo quadro.
(28)L'obiettivo del presente strumento è contribuire a un interesse prevalente di sicurezza pubblica, ossia sostenere gli sforzi finanziari degli Stati membri volti ad assicurare, attraverso il potenziamento dell'EDTIB, la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa che consentiranno agli Stati membri di essere preparati a qualsiasi tipo di aggressione. Con il ricorso alle condizioni di ammissibilità, il presente strumento mira a sostenere la competitività e la prontezza industriale dell'EDTIB, elementi necessari per potenziare la capacità degli Stati membri di difendere il territorio dell'Unione e dei suoi Stati membri in modo efficiente e autonomo. Persegue inoltre un obiettivo accessorio, ossia aumentare, con il ricorso ad appalti comuni, il livello di interoperabilità dei prodotti per la difesa. Per accompagnare tali sforzi con spirito di solidarietà e al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'impegno necessario per affrontare le gravi difficoltà in relazione alla disponibilità di prodotti per la difesa, è opportuno prendere provvedimenti per evitare di dover finanziare in anticipo le imposte su tali spese. I prodotti per la difesa acquistati nel quadro di appalti comuni che comportano il contributo del presente strumento dovrebbero pertanto essere esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) mediante l'introduzione di un'esenzione temporanea dall'IVA a norma della direttiva 2006/112/CEE. Tale esenzione dovrebbe essere limitata nel tempo e applicarsi esclusivamente per la durata dei contratti derivanti da appalti comuni nel quadro dello strumento SAFE.
(29)L'Unione mantiene il suo pieno impegno a favore della solidarietà internazionale. Qualsiasi misura ritenuta necessaria e adottata a norma del presente regolamento, comprese le misure necessarie per prevenire o ridurre carenze critiche, dovrebbe essere attuata in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC.
(30)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero poter impegnarsi in attività di comunicazione al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, fare in modo che il sostegno a titolo dello strumento SAFE sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
(31)Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.
(32)Affinché la sua attuazione possa iniziare appena possibile al fine di conseguirne gli obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa ("strumento SAFE"), che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri consentendo loro di effettuare investimenti pubblici urgenti e rilevanti a sostegno dell'industria europea della difesa.
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure in base alle quali gli Stati membri ricevono ed attuano l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE, e disciplina le procedure semplificate ed accelerate di appalto comune per l'acquisto di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa appartenenti alle categorie seguenti.
·Categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione di infrastrutture critiche; mobilità militare e soluzioni per la cibersicurezza.
·Categoria 2: difesa aerea e missilistica; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)"prodotto per la difesa": beni, servizi e lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa;
2)"altri prodotti a scopi di difesa": beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa;
3)"appalto comune": la procedura di appalto di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa e i relativi contratti, attuati da almeno uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo del presente strumento insieme a un altro Stato membro o a uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono anche membri dello Spazio economico europeo ("Stati EFTA-SEE") o all'Ucraina. L'appalto comune può inoltre comprendere paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati e altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante).
Articolo 3
Natura integrativa dello strumento SAFE
Lo strumento SAFE integra le misure adottate dall'Unione e dagli Stati membri per effettuare investimenti pubblici urgenti e rilevanti a sostegno dell'industria europea della difesa.
Articolo 4
Condizioni per il ricorso allo strumento SAFE
1.Gli Stati membri possono chiedere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE ("assistenza finanziaria") per attività, spese e misure relative a prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa attuate mediante appalti comuni nel rispetto delle norme di ammissibilità di cui all'articolo 16 e volte in particolare a:
a)accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e delle relative attività di sostegno;
b)migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa, anche mediante una riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti per la difesa, prodotti intermedi o materie prime;
c)garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione.
2.Gli Stati membri possono usare l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE in sinergia con altri programmi dell'Unione, conformemente alle norme di tali programmi. L'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE può essere utilizzata anche per finanziare attività che hanno ricevuto un contributo dell'Unione a titolo di un altro programma dell'UE.
3.In deroga al paragrafo 1, gli appalti indetti dagli Stati membri possono essere ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento. Gli Stati membri che includano tali appalti nel piano di cui all'articolo 7, paragrafo 2, prendono tutte le misure necessarie per estendere i vantaggi degli appalti in questione ad almeno un altro Stato membro o Stato EFTA-SEE o all'Ucraina, oltre a qualunque paese in via di adesione, paese candidato o potenziale candidato interessato o altro paese terzo con cui l'Unione abbia stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa. Si applicano, mutatis mutandis, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16, paragrafi da 2 a 12.
Articolo 5
Forma dell’assistenza finanziaria
L’assistenza finanziaria assume la forma di un prestito accordato dall'Unione allo Stato membro interessato.
Articolo 6
Importo massimo dell'assistenza finanziaria
L'importo massimo dell'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti erogati a titolo dello strumento SAFE è di 150 000 000 000 EUR.
Articolo 7
Richiesta di assistenza finanziaria e piano di investimenti nell'industria europea della difesa
1.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria inviano una richiesta in tal senso alla Commissione. La richiesta deve essere corredata di un piano ("piano di investimenti nell'industria europea della difesa").
2.Il piano di investimenti nell'industria europea della difesa deve essere debitamente motivato e giustificato. Tale piano deve comprendere gli elementi seguenti:
a)una descrizione delle necessità di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa riguardanti:
1)categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione di infrastrutture critiche; mobilità militare e soluzioni per la cibersicurezza;
2)categoria 2: difesa aerea e missilistica; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica;
b)una descrizione delle attività, delle spese e delle misure previste in conformità dell'articolo 4;
c)se del caso, la descrizione del coinvolgimento previsto dell'Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell'Ucraina;
d)una descrizione delle misure previste, e delle relative modalità applicative, per garantire il rispetto dell'articolo 16 e delle norme in materia di appalti; e
e)ogni altra informazione utile.
3.Gli Stati membri indicano, se del caso, le sinergie con i piani di investimenti nell'industria europea della difesa di altri Stati membri e le attività svolte a livello di Unione.
4.Se del caso, gli Stati membri includono una descrizione delle attività volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa per le PMI, le mid-cap e i nuovi operatori nel settore della difesa.
5.Nel preparare i loro piani di investimenti nell'industria europea della difesa, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche che consenta agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri.
6.Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta modificata di assistenza finanziaria corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa modificato, qualora tale richiesta sia debitamente giustificata da una modifica delle spese o delle misure previste e subordinatamente alla disponibilità di importi dei prestiti.
Articolo 8
Decisione sulla richiesta di assistenza finanziaria
1.La Commissione valuta il piano di investimenti nell'industria europea della difesa di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e adotta una decisione sulla relativa richiesta senza indebito ritardo.
2.Se constata che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16, la Commissione mette a disposizione l'assistenza finanziaria mediante una decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione della Commissione deve contenere:
a)una valutazione del piano di cui all'articolo 7, paragrafo 1, anche in relazione agli elementi del piano di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
b)l'importo del prestito e l'importo del sostegno sotto forma di prestito da versare a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 11.
3.La Commissione comunica in ogni caso allo Stato membro interessato la sua valutazione motivata della richiesta.
4.Quando adotta una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.
5.Qualora, a seguito dell'adozione della decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2, rimangano disponibili importi per l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE, la Commissione può pubblicare un nuovo invito a manifestare interesse entro il 31 dicembre 2026. In tal caso si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui all'articolo 7 e ai paragrafi da 1 a 4.
6.Può essere adottata una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2 fino al 30 giugno 2027.
Articolo 9
Assunzione ed erogazione di prestiti
1.Al fine di finanziare il sostegno a titolo dello strumento SAFE sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a titolo dello strumento SAFE sono effettuate in euro.
Articolo 10
Accordo di prestito e accordi operativi
1.All'atto dell'adozione della propria decisione di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione conclude con lo Stato membro un accordo di prestito e degli accordi operativi.
2.L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e i termini dettagliati del sostegno a titolo dello strumento SAFE sotto forma di prestiti. La durata massima dell'accordo di prestito è fissata a 45 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme sulla liquidazione dei prefinanziamenti.
3.Gli accordi operativi stabiliscono il rapporto tra l'attuazione del piano di investimenti dell'industria europea della difesa e la corrispondente assistenza finanziaria. Includono un calendario provvisorio di erogazione delle rate del prestito, eventualmente con un massimale annuo. Gli accordi operativi stabiliscono altresì i tipi di prove documentali e le regole per il controllo del rispetto delle norme specifiche di ammissibilità applicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, nonché gli elementi dettagliati di cui all'articolo 14.
Articolo 11
Prefinanziamenti
1.Nell'ambito dei loro piani di investimenti per l'industria europea della difesa, gli Stati membri possono chiedere un prefinanziamento per un importo che può arrivare al massimo al 15 % del sostegno sotto forma di prestito.
2.L'erogazione del prefinanziamento è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'accordo di prestito può prevedere che il pagamento del prefinanziamento sia subordinato alla conclusione degli accordi operativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3.I pagamenti sono effettuati in base alla disponibilità dei finanziamenti. Il prefinanziamento può essere erogato in una o più frazioni.
Articolo 12
Regole per il pagamento delle rate e la sospensione dei prestiti
1.Il periodo di disponibilità del prestito, che corrisponde al periodo durante il quale possono essere approvati i pagamenti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo, termina il 31 dicembre 2030. I pagamenti sono effettuati in rate in base alla disponibilità dei finanziamenti. Una rata può essere erogata in una o più frazioni.
2.Dopo aver trasmesso la relazione sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento debitamente motivata. La richiesta di pagamento può essere presentata dagli Stati membri alla Commissione due volte l'anno.
3.La Commissione valuta senza indebito ritardo la completezza, la correttezza e la coerenza della relazione sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Se la sua valutazione è positiva, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l'erogazione della rata del prestito.
4.Se a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 la Commissione ritiene che la relazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sia insoddisfacente, il pagamento della totalità o di una parte del prestito viene sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.
Articolo 13
Regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti
La quota dei prestiti erogati ai tre Stati membri che ne ottengono la percentuale più elevata non deve superare il 60 % dell'importo massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 14
Controlli e audit
1.L'accordo di prestito deve recare le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit prescritte dall'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.Qualora sia presentata una richiesta di pagamento debitamente motivata a norma dell'articolo 12, lo Stato membro beneficiario presenta alla Commissione anche la relazione semestrale sullo stato di avanzamento in cui giustifica debitamente le spese sostenute e future e altri elementi necessari.
Articolo 15
Rendicontazione
1.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'impiego dell'assistenza finanziaria.
2.Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di proroga del periodo di disponibilità dello strumento SAFE.
Articolo 16
Norme di ammissibilità per gli appalti comuni a sostegno degli investimenti nell'industria della difesa
1.Gli appalti comuni sono ammissibili al sostegno nell'ambito dello strumento SAFE unicamente quando soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.
2.I contratti e le procedure di appalto comune per prodotti per la difesa recano i requisiti per la partecipazione dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 3 a 11 e al paragrafo 13, fatte salve le condizioni concordate negli accordi di cui all'articolo 17.
3.I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti ed hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia l'Ucraina o uno Stato EFTA-SEE né di altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in Ucraina o in uno Stato EFTA-SEE.
4.In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può partecipare all'appalto comune qualora sia stata sottoposta a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, o se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE.
5.Le garanzie di cui al paragrafo 4 possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione e devono far parte del capitolato d'oneri, per un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto misure volte a garantire che:
a)il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e
b)sia impedito l'accesso di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi a informazioni classificate relative all'appalto comune e che i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6.L'amministrazione aggiudicatrice che coordina l'appalto comune trasmette alla Commissione una comunicazione sulle misure di attenuazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 o sulle garanzie di cui al paragrafo 4. Ulteriori informazioni sulle misure di attenuazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.
7.Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguate nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, i contraenti o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, impianti, beni e risorse situate o detenute al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
8.Il costo dei componenti originari dell'Unione, di Stati EFTA-SEE o dell'Ucraina non deve essere inferiore al 65 % del valore stimato del prodotto finale. Nessun componente può provenire da un altro paese terzo che violi gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di suoi Stati membri.
9.Per i prodotti per la difesa relativi alla categoria 2 di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), punto 2), i contraenti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l'autorità giuridica di sostituire o smontare componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi.
10.Ai fini del presente articolo, per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto.
11.Gli Stati membri provvedono a che le procedure di appalto e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti comuni che ricevono sostegno a norma del presente strumento prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.
12.Gli Stati membri specificano, nel piano di cui all'articolo 7, le condizioni di ammissibilità in linea con i paragrafi da 3 a 11 e con il paragrafo 13, fatte salve le condizioni concordate negli accordi di cui all'articolo 17. L'assistenza finanziaria è subordinata alla trasmissione, contestualmente alla relazione sullo stato di avanzamento, delle informazioni indicate negli accordi operativi di cui all'articolo 10.
13.Gli Stati membri possono utilizzare l'assistenza finanziaria fornita dallo strumento SAFE per finanziare la loro partecipazione alle procedure di appalto eseguite a norma dell'articolo 168, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In tale caso, in deroga all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche paesi terzi che partecipano all'appalto comune.
Articolo 17
Condizioni per la partecipazione di altri soggetti e prodotti di paesi terzi
1.L'Unione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi che condividono gli stessi principi, come paesi in via di adesione, paesi candidati diversi dall'Ucraina, candidati potenziali e altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e di difesa, al fine di estendere a tali paesi e ai relativi territori le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16 per quanto concerne il criterio dell'ubicazione, dell'origine o del luogo di stabilimento, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ogniqualvolta tali paesi partecipino a un appalto comune nell'ambito dello strumento SAFE.
2.Nell'accordo bilaterale o multilaterale di cui al paragrafo 1 sono specificate le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16 che possono essere soddisfatte attraverso l'ubicazione, l'origine o il luogo di stabilimento nel paese terzo o nei paesi terzi che sono parti dell'accordo, e nei relativi territori, e a quali condizioni. Tale accordo stabilisce, in particolare e se del caso:
a)le condizioni e le modalità di partecipazione dei contraenti e dei subappaltatori stabiliti nel paese terzo all'appalto comune nell'ambito dello strumento SAFE;
b)le norme relative all'ubicazione delle infrastrutture, degli impianti, dei beni e delle risorse dei contraenti o dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate per la produzione di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa forniti nel quadro dei contratti derivanti da appalti comuni nell'ambito dello strumento SAFE;
c)le norme relative ai costi dei componenti originari del paese terzo;
d)le norme relative alle restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, riguardanti la definizione, l'adattamento e l'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito con il sostegno dello strumento SAFE.
3.L'accordo bilaterale o multilaterale:
a)garantisce un giusto equilibrio di contributi e benefici del paese terzo;
b)stabilisce le condizioni del contributo finanziario che il paese terzo deve eventualmente fornire all'Unione;
c)stabilisce ogni altra misura appropriata che disciplini la sicurezza dell'approvvigionamento del prodotto acquisito;
d)contribuisce a una maggiore standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.
4.I contributi di cui al paragrafo 3, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per programmi a sostegno dell'industria della difesa dell'Unione, dell'industria della difesa ucraina e dell'Ucraina conformemente alle norme di tali programmi.
Articolo 18
Modifica dei contratti o degli accordi quadro
1.Quando un appalto comune è sostenuto dallo strumento SAFE, le norme di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applicano al contratto o accordo quadro esistente che abbia per oggetto l'acquisto di prodotti per la difesa, sia finanziato in tutto o in parte almeno da uno degli Stati membri partecipanti con il prestito erogato a titolo dello strumento SAFE e non preveda norme che disciplinino la possibilità di una sua modifica sostanziale. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso il contratto o l'accordo quadro necessita del consenso previo dell'impresa con la quale ha concluso il contratto o l'accordo quadro.
2.Un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può modificare un contratto o accordo quadro esistente per prodotti per la difesa che sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 16, paragrafi da 3 a 11, al fine di aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici di paesi partecipanti all'appalto comune come parti del medesimo contratto o accordo quadro. L'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/81/CE non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che non sono inizialmente parti dell'accordo quadro.
3.In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può apportare modifiche sostanziali ai quantitativi stabiliti in un contratto o accordo quadro il cui valore stimato superi le soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE qualora il contratto o l'accordo quadro in questione sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 16, paragrafi da 3 a 11 del presente regolamento, e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l'applicazione del paragrafo 2.
4.Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore di riferimento è costituito dal valore aggiornato quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
5.Qualora modifichi un contratto o accordo quadro nei casi di cui al paragrafo 2 o 3, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6.Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti del contratto o dell'accordo quadro si applica il principio della parità di diritti e di obblighi, in particolare per quanto riguarda il costo dei quantitativi ulteriori acquisiti.
Articolo 19
Casi che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nel contesto di un appalto comune sostenuto dallo strumento SAFE
Gli appalti comuni che coinvolgono almeno uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SAFE sono considerati soddisfare la condizione di urgenza risultante da una situazione di crisi ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 20
Esenzione temporanea dall'IVA all'importazione e alla fornitura di prodotti per la difesa
Ai fini del presente regolamento, le forniture - comprese le importazioni e le forniture all'interno dell'Unione - di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa eseguite nel quadro di contratti derivanti da appalti comuni nell'ambito dello strumento SAFE sono temporaneamente esentate dall'imposta sul valore aggiunto in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 21
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili
1.Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate o sensibili tra la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con i contraenti o altri destinatari finali, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro.
2.La Commissione deve avere accesso alle informazioni, anche classificate, strettamente necessarie per verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, nonché i controlli, gli audit e le relazioni di cui all'articolo 14.
Articolo 22
Informazione, comunicazione e pubblicità
1.La Commissione e gli Stati membri possono svolgere attività comunicative per garantire la visibilità dell'Unione per l'assistenza finanziaria prevista nei piani europei di investimento nel settore della difesa, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate, tenendo debitamente conto delle prescrizioni di sicurezza. Se del caso, la Commissione può fare in modo che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
2.Gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SAFE assicurano la visibilità dell'assistenza finanziaria dell'Unione, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, eventualmente anche mediante l'esposizione del logo dell'Unione e di una dichiarazione adeguata sul finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – SAFE", in particolare quando promuove gli appalti comuni e i relativi risultati, diffondendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, come i media e il pubblico in generale.
3.La Commissione svolge attività informative e comunicative in merito allo strumento, alle azioni eseguite a titolo dello strumento e ai risultati ottenuti. Ove opportuno, la Commissione informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione3
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE8
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28
3.3.Incidenza prevista sulle entrate29
4.Dimensioni digitali29
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30
4.2.Dati30
4.3.Soluzioni digitali31
4.4.Valutazione dell'interoperabilità31
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Non pertinente.
La proposta di regolamento costituisce una misura di emergenza presentata dalla Commissione al Consiglio per fornire un'assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri con spirito di solidarietà, al fine di aiutarli a effettuare investimenti pubblici urgenti e rilevanti a sostegno dell'industria europea della difesa.
1.3.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico n.
Non pertinente.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
L'obiettivo dello strumento SAFE proposto è stabilire le norme che consentano all'Unione di fornire assistenza finanziaria a uno Stato membro che subisca o che rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche a causa della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.
Nello specifico, lo strumento SAFE fornisce assistenza finanziaria per attività, spese e misure relative a prodotti per la difesa, attuate mediante appalti comuni, volte a:
a)
accelerare, in modo collaborativo, l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e delle relative attività di sostegno;
b)
migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa, anche mediante una riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti per la difesa, prodotti intermedi o materie prime;
c)
garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta Europa.
Stabilisce inoltre le condizioni e le procedure per l'erogazione dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento e la relativa attuazione da parte degli Stati membri, nonché per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di appalto comune.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Lo strumento SAFE proposto si basa sull'articolo 122, paragrafi 1 e 2, TFUE.
Tale base giuridica prescrive che:
- l'Unione può adottare misure adeguate per rispondere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a una situazione economica specifica;
- l'assistenza finanziaria dell'Unione può essere concessa, ma a determinate condizioni, qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.
Attualmente gli Stati membri si trovano ad affrontare, a causa della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, gravi perturbazioni economiche con forti ripercussioni negative, a livello socioeconomico, negli Stati membri.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
La proposta mira a offrire sostegno finanziario, in uno spirito di solidarietà europea, agli Stati membri su cui questa situazione incide in modo significativo. Tale assistenza finanziaria sostiene in via temporanea l'aumento della spesa pubblica degli Stati membri mediante prestiti, al fine di aiutarli a effettuare investimenti pubblici urgenti e rilevanti a sostegno dell'industria europea della difesa.
Lo strumento dovrebbe consentire di effettuare investimenti pubblici urgenti e rilevanti a favore dell'industria europea della difesa, finalizzati al rapido aumento della sua capacità di produzione, al miglioramento della tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa, all'accelerazione e all'adeguamento alle trasformazioni strutturali, come pure allo sviluppo industriale di nuovi prodotti per la difesa o all'ammodernamento di quelli esistenti, nell'intento di accompagnare l'impegno da loro profuso per aumentare rapidamente la capacità di produzione dell'industria europea della difesa, migliorando in tal modo l'approvvigionamento di prodotti per la difesa.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Quando l'Unione ha dovuto far fronte a una grave crisi finanziaria un decennio fa, la base giuridica dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si è dimostrata un valore aggiunto per mobilitare in tempi brevi l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore degli Stati membri che dovevano affrontare difficoltà causate da un evento eccezionale che sfuggiva al loro controllo. L'Unione ha adottato su tale base giuridica il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Questo strumento ha fornito assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo e all'Irlanda, nonché un finanziamento ponte in Grecia mediante prestiti back-to-back. Si è fatto ricorso a tale base giuridica anche per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che hanno dovuto far fronte a gravi ripercussioni economiche a causa della crisi COVID-19 per il finanziamento della disoccupazione parziale o di misure analoghe finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti e autonomi e a ridurre così l'incidenza della disoccupazione (SURE).
La base giuridica e la tecnica non sono tuttavia limitate agli eventi di crisi finanziaria o sanitaria, ma si applicano a qualsiasi circostanza eccezionale che sfugga al controllo degli Stati membri; potrebbero pertanto essere utilizzate anche in questa particolare crisi, riguardante l'attuale situazione in materia di sicurezza e la sua incidenza sull'economia europea.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Lo strumento SAFE proposto integra il sostegno dell'Unione alle iniziative per l'Ucraina, in particolare lo strumento per l'Ucraina, e gli strumenti di emergenza a sostegno dell'industria europea della difesa adottati in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare il regolamento ASAP, il regolamento EDIRPA e l'imminente regolamento EDIP.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]2025 fino al [31.12]2030;
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
La presente proposta di regolamento si basa sull'articolo 122 TFUE. Pertanto può essere solo di natura temporanea. Data la necessità di effettuare rapidamente ordini all'industria europea della difesa e di garantire lo sviluppo della capacità industriale, il presente regolamento dovrebbe essere limitato a cinque anni.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
La proposta di regolamento prevede una clausola sull'obbligo di rendicontazione (articolo 15). Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e se del caso successivamente ogni anno, la Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impiego dell'assistenza finanziaria e sulla persistenza delle circostanze eccezionali che giustificano l'adozione e l'applicazione del presente regolamento.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La proposta di regolamento stabilisce regole prudenziali per gestire i rischi connessi al portafoglio di prestiti (articoli 12, 13 e 14).
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
La proposta di regolamento stabilisce norme in materia di controlli e audit (articolo 14). La Commissione garantisce che le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit siano definite nell'accordo concluso con lo Stato membro beneficiario ai fini dell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo dello strumento SAFE. Si applicano le disposizioni dell'articolo 220 del regolamento finanziario.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
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Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
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Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
5
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Sicurezza e difesa
|
|
DG DEFIS
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Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
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2024
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2025
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2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
DG DEFIS
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
4,512
|
6,768
|
6,768
|
18,048
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,046
|
0,100
|
0,100
|
0,246
|
|
TOTALE DG DEFIS
|
Stanziamenti
|
0,000
|
4,558
|
6,868
|
6,868
|
18,294
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG BUDG
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
1,128
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG BUDG
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
1,128
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
4,934
|
7,244
|
7,244
|
19,422
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
4,934
|
7,244
|
7,244
|
19,422
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
4,934
|
7,244
|
7,244
|
19,422
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
4,888
|
7,144
|
7,144
|
19,176
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,046
|
0,100
|
0,100
|
0,246
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
4,934
|
7,244
|
7,244
|
19,422
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
4,934
|
7,244
|
7,244
|
19,422
|
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti
|
TOTALE
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
4,888
|
7,144
|
7,144
|
19,176
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,046
|
0,100
|
0,100
|
0,246
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
4,934
|
7,244
|
7,244
|
19,422
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
4,934
|
7,244
|
7,244
|
19,422
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anni
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028-2030
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
26
|
38
|
38
|
38
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
26
|
38
|
38
|
38
|
Il numero di ETP di cui sopra corrisponde al fabbisogno di risorse aggiuntive necessarie per gestire le attività in seno alla DG DEFIS e alla DG BUDG.
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anni
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028-2030
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
|
|
2027
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane
|
TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anni
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028-2030
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
26
|
38
|
38
|
38
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
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0
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0
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0
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0
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0
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TOTALE
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0
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26
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38
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38
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38
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Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
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Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
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Personale supplementare eccezionale*
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Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
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Da finanziare a titolo della linea BA
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Da finanziare mediante diritti
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Posti della tabella dell'organico
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38
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N/D
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Personale esterno (AC, END, INT)
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Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
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Funzionari e agenti temporanei
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Per gestire la dotazione di prestiti per l'ammontare di 150 miliardi di EUR è necessario personale supplementare. Il personale dedicato alla gestione del Fondo europeo per la difesa (FED), nonché dei regolamenti ASAP ed EDIRPA, è già insufficiente per gestire i programmi FED/ASAP/EDIRPA.
Si riporta di seguito una sintesi delle mansioni
Per quanto riguarda il 2025, sostegno amministrativo, finanziario e tecnico generale, coordinamento e attuazione, definizione del quadro giuridico, fase 1 – Messa a punto dell'invito a presentare "proposte", valutazione delle "proposte" ed elaborazione delle decisioni di esecuzione del Consiglio (tra cui valutazione + "dialogo" con gli SM interessati in merito alle misure proposte), fase 2 – Elaborazione degli accordi di prestito.
Per quanto riguarda gli anni 2026 e 2027, sostegno generale, coordinamento e attuazione, definizione del quadro giuridico, fase 1 – Messa a punto dell'invito a presentare "proposte", valutazione delle "proposte" ed elaborazione della decisione di esecuzione del Consiglio (tra cui valutazione + "dialogo" con gli SM interessati in merito alle misure proposte), fase 2 – Elaborazione dell'accordo di prestito, fase 3 – Monitoraggio, controlli, pagamenti e rendicontazione.
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Personale esterno
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3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".
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TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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TOTALE QFP 2021-2027
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2024
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2025
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2026
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2027
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RUBRICA 7
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Spese informatiche (istituzionali)
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Totale parziale RUBRICA 7
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Esclusa la RUBRICA 7
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Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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TOTALE
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
Il regolamento non incide sul bilancio operativo.
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
2024
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Anno
2025
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Anno
2026
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Anno
2027
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Totale
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Specificare l'organismo di cofinanziamento
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TOTALE stanziamenti cofinanziati
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3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale