COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.2.2025
COM(2025) 81 final
2025/0045(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2025) 80 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Contesto e obiettivi generali
Nella sua relazione sul futuro della competitività europea, Mario Draghi ha sottolineato la necessità che l'Europa crei un panorama normativo che faciliti la competitività e la resilienza, richiamando l'attenzione sugli oneri e sui costi di conformità creati dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e dalla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD). Nella dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno chiesto "una rivoluzione di semplificazione, che garantisca un quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese e riduca drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di informazione, in particolare per le PMI" e hanno invitato la Commissione a presentare, nel primo semestre del 2025, proposte concrete per ridurre gli obblighi di informazione di almeno il 25 %.
Nella comunicazione sulla bussola per la competitività dell'UE, la Commissione ha confermato di voler proporre un primo "pacchetto omnibus di semplificazione" volto a introdurre una semplificazione di ampia portata nei settori dell'informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità e della tassonomia. Nella comunicazione dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", la Commissione ha delineato un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo, richiedendo di andare oltre l'approccio incrementale e sottolineando la necessità di un'azione audace per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali.
La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Ha rafforzato e modernizzato gli obblighi in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità modificando la direttiva contabile, la direttiva sulla trasparenza, la direttiva sulla revisione contabile e il regolamento sulla revisione contabile. La CSRD è un elemento importante del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Il suo scopo è garantire che gli investitori dispongano delle informazioni loro necessarie per comprendere e gestire i rischi ai quali le società partecipate sono esposte a causa dei cambiamenti climatici e di altre questioni attinenti alla sostenibilità. Essa è volta altresì a fare in modo che gli investitori e gli altri portatori di interessi dispongano delle informazioni di cui necessitano in merito all'impatto delle società sulle persone e sull'ambiente. In tal modo contribuisce alla stabilità finanziaria e all'integrità ambientale, condizione necessaria per far confluire le risorse finanziarie verso imprese che perseguono obiettivi di sostenibilità e aumentare la responsabilità e la trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interessi per quanto riguarda le prestazioni delle imprese in termini di sostenibilità.
La CSDDD è entrata in vigore il 25 luglio 2024. Il suo scopo è garantire che le imprese che operano nel mercato unico dell'UE contribuiscano a conseguire l'ambizione di più ampia portata dell'Unione europea di realizzare la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, mettendo in atto gli opportuni sistemi di governance e di gestione e adottando misure adeguate per individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nell'ambito delle proprie attività, di quelle delle proprie filiazioni e delle catene globali del valore cui partecipano. Essa è volta altresì a garantire che le imprese adottino e attuino un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
La CSRD e la CSDDD sono ora in fase di attuazione in un contesto nuovo e difficile. In conseguenza della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i prezzi dell'energia per le imprese dell'UE sono aumentati. Le tensioni commerciali crescono sullo sfondo di un panorama geopolitico in continua evoluzione. Il diverso approccio adottato in altre importanti giurisdizioni per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità solleva interrogativi circa gli effetti di tali normative sulla posizione concorrenziale delle imprese dell'UE. La capacità dell'Unione di preservare e proteggere i suoi valori dipende, tra l'altro, dalla capacità della sua economia di adattarsi e competere in un contesto geopolitico instabile e talvolta ostile.
La presente proposta contiene pertanto disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il quadro normativo al fine di ridurre gli oneri per le imprese derivanti dalla CSRD e dalla CSDDD, senza compromettere gli obiettivi strategici dell'uno o dell'altro atto legislativo, e garantire una realizzazione più efficace sotto il profilo dei costi dell'obiettivo generale del Green Deal europeo relativo alla transizione verde e giusta.
La proposta introduce diverse importanti semplificazioni e flessibilità, che possono incoraggiare le imprese ad applicare volontariamente la rendicontazione di sostenibilità e l'informativa sulla tassonomia su scala più ampia. Le imprese con un forte profilo di sostenibilità potrebbero approfittarne per distinguersi, potenzialmente avvantaggiandosi nell'attrarre investimenti. L'informativa volontaria può giovare anche alle imprese in transizione, che possono decidere come comunicare le loro strategie di transizione senza la pressione dell'obbligo di informativa, attirando nel contempo investimenti.
Parallelamente alla presente proposta, la Commissione presenta una proposta legislativa distinta per posticipare l'entrata in applicazione della CSDDD e di talune disposizioni della CSRD.
Contesto e obiettivi specifici della proposta con riferimento alla CSRD
Attualmente è in programma che la CSRD si applichi alle grandi imprese, alle PMI con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE, alle imprese madri di grandi gruppi nonché agli emittenti appartenenti a tali categorie di imprese. Gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD entrano in applicazione gradualmente per le diverse categorie di imprese. Nella prima fase, i grandi enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti devono comunicare per la prima volta nel 2025 le informazioni per l'esercizio 2024. Nella seconda fase, le altre grandi imprese devono comunicare nel 2026 le informazioni per l'esercizio 2025. Nella terza fase, le PMI con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE devono comunicare nel 2027 le informazioni per l'esercizio 2026, con la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione per gli esercizi 2026 e 2027. Nella quarta fase, talune imprese di paesi terzi che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie devono comunicare nel 2029 le informazioni per l'esercizio 2028.
La CSRD esige che le imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione comunichino le informazioni sulla sostenibilità conformemente a principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) obbligatori, che la Commissione è tenuta ad adottare mediante atti delegati. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una prima serie di ESRS che sono asettoriali, ossia devono essere applicati da tutte le imprese interessate, indipendentemente dal settore dell'economia in cui operano. La CSRD impone altresì alla Commissione di adottare principi rendicontazione di sostenibilità settoriali, una prima serie dei quali sarà adottata entro giugno 2026. La CSRD consente alle PMI quotate di comunicare le informazioni utilizzando un sottoinsieme distinto di principi, più leggero e proporzionato, anziché l'intera serie di ESRS.
Su richiesta della Commissione, l'EFRAG ha presentato un principio di rendicontazione di sostenibilità che le PMI non soggette agli obblighi di rendicontazione possono scegliere di applicare su base volontaria (principio volontario per le PMI). L'obiettivo di tale principio è fornire alle PMI uno strumento semplice e ampiamente riconosciuto attraverso il quale trasmettere informazioni sulla sostenibilità alle banche, alle grandi imprese e ad altri portatori di interessi che potrebbero farne richiesta.
Altri aspetti importanti della CSRD sono le disposizioni in materia di attestazione della conformità e di comunicazione delle informazioni sulla catena del valore. Le imprese devono pubblicare le informazioni sulla sostenibilità unitamente alle conclusioni di un revisore legale o, laddove gli Stati membri lo consentano, di un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità. L'obbligo vigente riguarda l'attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato, che la CSRD prevede possa diventare, a determinate condizioni, un obbligo di attestazione della conformità con un livello di ragionevole sicurezza. La CSRD impone inoltre alla Commissione di adottare principi di attestazione della sostenibilità mediante atti delegati.
La CSRD impone alle imprese di comunicare le informazioni sulla catena del valore nella misura necessaria a comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità. La CSRD istituisce un limite riguardante la catena del valore, in base al quale gli ESRS non possono contenere obblighi di rendicontazione che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle PMI nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente al principio proporzionato per le PMI quotate.
La presente proposta mira a ridurre l'onere di rendicontazione e a contenere le ripercussioni a cascata degli obblighi sulle imprese più piccole. La presente proposta mira in primo luogo a semplificare il quadro di riferimento e a ridurre gli oneri nei modi seguenti:
–il numero di imprese soggette agli obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità si ridurrebbe di circa l'80 %, escludendo dall'ambito di applicazione le grandi imprese con meno di 1 000 dipendenti (ossia alcune imprese della seconda fase e alcune della prima) e le PMI quotate (ossia tutte le imprese della terza fase). Gli obblighi di rendicontazione si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1 000 dipendenti (ossia imprese che hanno più di 1 000 dipendenti e ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un bilancio superiore a 25 milioni di EUR). Questa soglia riveduta allineerebbe maggiormente la CSRD alla CSDDD;
–per le imprese non soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità, la Commissione propone un principio proporzionato che può essere utilizzato ad uso volontario, che sarebbe basato sul principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG e che, in base alla presente proposta, la Commissione adotterebbe mediante atto delegato. Nel frattempo, per rispondere alla domanda del mercato, la Commissione intende formulare quanto prima una raccomandazione sulla rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario, basandosi sul principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG;
–il limite riguardante la catena del valore sarebbe esteso e rafforzato. Si applicherebbe direttamente all'impresa che comunica le informazioni anziché costituire soltanto un limite a quanto può essere specificato dagli ESRS. Esso tutelerebbe tutte le imprese fino a 1 000 dipendenti e non solo le PMI, come avviene attualmente, e sarebbe definito nel principio volontario adottato dalla Commissione come atto delegato sulla base del principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG. Ciò ridurrebbe notevolmente le ripercussioni a cascata;
–non vi sarebbero principi di rendicontazione settoriali, evitando così un aumento del numero di elementi di informazione che le imprese dovrebbero comunicare;
–sarebbe eliminata la possibilità di passare da un obbligo di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato a un obbligo di attestazione della conformità finalizzato all'acquisizione di un livello di ragionevole sicurezza. In tal modo si chiarirebbe che non ci saranno futuri aumenti dei costi di attestazione della conformità per le imprese interessate;
–l'obbligo a carico della Commissione di adottare principi di attestazione della conformità entro il 2026 sarebbe sostituito dalla pubblicazione, sempre nel 2026, di orientamenti mirati sull'attestazione della conformità. Ciò consentirebbe alla Commissione di affrontare più rapidamente le problematiche emergenti nel settore dell'attestazione della sostenibilità, che potrebbero generare oneri superflui per le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione;
–la proposta introduce un regime di facoltativo in base al quale le grandi imprese con, in media, più di 1 000 dipendenti e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di EUR che dichiarano che le loro attività sono allineate o parzialmente allineate alla tassonomia dell'UE comunicano i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi al fatturato e alle spese in conto capitale (CapEx) e possono scegliere di comunicare il KPI relativo alle spese operative (OpEx). Questo approccio eliminerà completamente i costi di conformità alle norme di rendicontazione previste dalla tassonomia per le grandi imprese con, in media, più di 1 000 dipendenti e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di EUR che non dichiarano che le loro attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento sulla tassonomia. La presente proposta offre inoltre maggiore flessibilità consentendo a tali imprese di comunicare informazioni su attività che soddisfano soltanto determinati criteri di vaglio tecnico della tassonomia, ma non tutti. Comunicare informazioni sulla base di un allineamento parziale può promuovere una graduale transizione delle attività verso la sostenibilità ambientale nel corso del tempo, in linea con l'obiettivo di aumentare i finanziamenti per la transizione.
In secondo luogo, la Commissione intende adottare un atto delegato per rivedere la prima serie di ESRS. Per realizzare rapidamente la semplificazione e la razionalizzazione degli ESRS e fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese, la Commissione mira ad adottare l'atto delegato quanto prima e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente proposta. La revisione dell'atto delegato ridurrà sostanzialmente il numero degli elementi d'informazione obbligatori degli ESRS i) eliminando quelli ritenuti meno importanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità di carattere generale, ii) dando priorità agli elementi d'informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo e iii) distinguendo ulteriormente tra elementi d'informazione obbligatori e volontari, senza compromettere l'interoperabilità con i principi di informativa globali né pregiudicare la valutazione della rilevanza di ciascuna impresa. La revisione chiarirà le disposizioni ritenute poco chiare e migliorerà la coerenza con altri atti legislativi dell'UE. Fornirà istruzioni più chiare sulle modalità di applicazione del principio di rilevanza, al fine di garantire che le imprese comunichino solo informazioni rilevanti e ridurre il rischio che i prestatori di servizi di attestazione della conformità le incoraggino inavvertitamente a comunicare informazioni che non sono necessarie o a destinare risorse eccessive al processo di valutazione della rilevanza. Semplificherà la struttura e la presentazione dei principi, innalzerà ulteriormente il livello di interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità, già molto elevato, e apporterà ogni altra modifica ritenuta necessaria alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione degli attuali ESRS.
In terzo luogo, la proposta parallela alla presente proposta rinvierebbe di due anni l'entrata in applicazione degli obblighi di rendicontazione per la seconda fase (grandi imprese che non costituiscono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, nonché grandi imprese con fino a 500 dipendenti) e per la terza fase (PMI quotate, enti creditizi piccoli e non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive). L'obiettivo del rinvio è evitare una situazione in cui talune imprese siano tenute comunicare le informazioni per l'esercizio 2025 (seconda fase) o 2026 (terza fase) per poi essere esentate dall'obbligo, incorrendo in costi inutili ed evitabili.
La Commissione invita i colegislatori a raggiungere rapidamente un accordo su tale rinvio, in particolare per fornire la necessaria chiarezza giuridica alle imprese della seconda fase, attualmente tenute ad adempiere per la prima volta l'obbligo di rendicontazione nel 2026 per l'esercizio finanziario 2025.
Contesto e obiettivi specifici della proposta con riferimento alla CSDDD
In base alle norme vigenti, gli Stati membri dovrebbero recepire la CSDDD entro il 26 luglio 2026. L'entrata in applicazione è prevista in tre fasi: a luglio 2027 le norme inizierebbero ad applicarsi solo alle società dell'UE di dimensioni maggiori, ossia quelle con più di 5 000 dipendenti e che dichiarano un fatturato netto annuo (a livello mondiale) superiore a 1,5 miliardi di EUR, nonché alle società di paesi terzi che generano più di 1,5 miliardi di EUR di fatturato netto nell'UE. Nella seconda fase, a partire da luglio 2028, dovrebbero conformarsi al nuovo quadro le società dell'UE con più di 3 000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 900 milioni di EUR, nonché le società di paesi terzi che generano tale fatturato netto nell'UE. Infine nel luglio 2029 dovrebbero iniziare ad applicare la direttiva (norme nazionali di recepimento) tutte le altre società che rientrano nell'ambito di applicazione generale. A decorrere da tale data, in base alle stime, la CSDDD si applicherà a circa 6 000 grandi società dell'UE e a circa 900 società di paesi terzi. L'ambito di applicazione ai diversi soggetti e l'applicazione graduale, che tengono conto del fatto che società di dimensioni diverse dispongono di capacità diverse per l'attuazione del nuovo quadro vincolante, sono fondamentali per garantire un approccio proporzionale.
Per quanto riguarda le grandi imprese, la direttiva adotta un approccio basato sul rischio, che consente loro di affrontare in via prioritaria gli impatti più probabili o più gravi. Inoltre la direttiva impone all'impresa di adottare le "misure adeguate" ragionevolmente disponibili, considerate le circostanze del caso specifico.
La direttiva crea inoltre opportunità di condivisione dei costi attraverso iniziative congiunte dell'industria e iniziative multipartecipative.
Per prevenire il trasferimento dell'onere di conformità ai partner commerciali che sono PMI, la direttiva impone alle grandi imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di fare ricorso a clausole contrattuali responsabili, investimenti, sostegno e pratiche di acquisto migliorate.
Ciononostante la percezione è che la direttiva crei un onere normativo significativo, in particolare quando le catene del valore sono molto complesse ed estese, e pertanto le associazioni d'imprese hanno chiesto un'ulteriore semplificazione e riduzione degli oneri, anche per quanto riguarda le PMI che potrebbero presumibilmente ancora subire ripercussioni a cascata indesiderate. Inoltre le associazioni d'imprese hanno segnalato incertezze legate a un possibile aumento dei rischi di responsabilità civile.
Sebbene la CSDDD preveda già una serie di meccanismi per garantire la proporzionalità e assicurare che le imprese interessate ottengano i benefici in termini di reputazione e resilienza promessi da una gestione più sostenibile della catena del valore, tenuto conto dei riscontri delle imprese, la presente proposta mira a chiarire e semplificare il quadro di riferimento e a ridurre già nel breve periodo l'onere per le imprese, compresi i costi di conformità una tantum e ricorrenti. A tal fine sono introdotte in particolare le modifiche seguenti:
–adeguamento degli obblighi nei confronti dei partner commerciali indiretti nella catena di attività in caso di elusione o in presenza di informazioni indicanti impatti negativi probabili o effettivi;
–riduzione della frequenza degli esercizi di monitoraggio periodico; e
–chiarimento e definizione della portata del dialogo con i portatori di interessi.
La proposta comprende anche diversi altri elementi volti ad aumentare la certezza del diritto e a creare condizioni di parità nell'UE, contribuendo alla riduzione degli oneri e al miglioramento della competitività sul piano internazionale.
Parallelamente alla presente proposta, la Commissione ha adottato anche una proposta che posticiperebbe di un anno il termine di recepimento ed eliminerebbe la prima fase di entrata in applicazione. Con l'anticipo del termine stabilito nella direttiva per l'adozione di orientamenti generali da parte della Commissione (articolo 19, paragrafo 3), le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione avranno due anni di tempo per prepararsi all'entrata in applicazione, il che consentirà loro di tenere pienamente conto delle migliori pratiche esposte in tali orientamenti.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
Eliminando la distinzione tra imprese quotate e non quotate, la presente proposta è coerente con l'obiettivo dell'Unione dei mercati dei capitali di rendere i mercati regolamentati dell'UE una fonte di finanziamento più attraente.
Gli obblighi di rendicontazione stabiliti nella CSRD e negli ESRS mirano a garantire, tra l'altro, che i partecipanti ai mercati finanziari, gli enti creditizi e gli amministratori di indici di riferimento abbiano accesso alle informazioni sulla sostenibilità delle imprese di cui necessitano per adempiere ai propri obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, del regolamento sui requisiti patrimoniali e del regolamento sugli indici di riferimento. Le imprese che ai sensi della presente proposta non sarebbero più soggette agli obblighi di comunicazione della CSRD potrebbero comunque fornire informazioni su base volontaria ai partecipanti ai mercati finanziari, agli enti creditizi e agli amministratori di indici di riferimento, se del caso utilizzando i principi di rendicontazione volontaria che, secondo la presente proposta, la Commissione adotterebbe come atti delegati.
Secondo la presente proposta, per rientrare nell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità le imprese devono avere più di 1 000 dipendenti. Poiché la soglia di 1 000 dipendenti è uno dei principali criteri utilizzati per definire quali imprese sono soggette alla CSDDD, la presente proposta promuove un maggiore allineamento tra la CSRD e la CSDDD.
Le imprese soggette sia alla CSRD che alla CSDDD non sono tenute dalla CSDDD a comunicare informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla CSRD. Le modifiche proposte non escluderanno dall'ambito di applicazione della CSRD le imprese soggette alla CSDDD, mantenendo così la coerenza tra i due atti legislativi.
La coerenza con altri atti legislativi dell'UE sarà rafforzata mediante modifiche dell'atto delegato relativo agli ESRS laddove la modifica degli ESRS sia il mezzo più atto allo scopo.
Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
Nell'ambito della CSRD/degli ESRS, la comunicazione degli impatti negativi non è limitata ai partner diretti nella catena del valore. La coerenza con la CSRD è mantenuta in quanto le modifiche proposte della CSDDD che limitano il dovere di diligenza, in primo luogo, ai partner diretti nella catena del valore sono integrate dall'obbligo per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di valutare i partner commerciali indiretti in presenza di informazioni plausibili che indichino impatti effettivi o potenziali a livello di questi partner. La CSRD integra la CSDDD per quanto riguarda la comunicazione imposta dal dovere di diligenza; si propone ora di allineare l'ambito di applicazione dei due atti giuridici. La disposizione sui piani di transizione climatica sarà meglio allineata alla formulazione della CSRD e continuerà a integrare quest'ultima con un chiaro obbligo di adottare tali piani.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è coerente con la politica dell'UE volta a rafforzare la competitività, semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri per le imprese, pur continuando a perseguire gli obiettivi strategici della CSRD e della CSDDD. Questi includono gli obiettivi del Green Deal, in quanto la competitività a medio e lungo termine dipende da una sufficiente integrazione degli aspetti di sostenibilità nelle attività delle imprese.
Per quanto riguarda la CSDDD, la proposta semplificherebbe e razionalizzerebbe gli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità che incombono alle imprese interessate, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi in linea con gli obiettivi stabiliti nella bussola per la competitività, vale a dire riduzioni degli oneri del 25 % e del 35 % (per le PMI).
Allo stesso tempo, riducendo l'impatto sui partner commerciali, molti dei quali saranno PMI o piccole società a media capitalizzazione, la proposta contribuisce anche all'obiettivo di sostenere queste categorie di imprese e di dispensarle da oneri inutili che potrebbero incidere negativamente sulla loro prosperità e crescita. L'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni soggette alla massima armonizzazione per includervi gli obblighi fondamentali relativi al dovere di diligenza contribuisce inoltre all'obiettivo del mercato unico, evitando la frammentazione dovuta a norme nazionali diverse ("sovraregolamentazione") e garantendo condizioni di parità in tutta l'Unione europea. La soppressione delle norme uniformi sulla responsabilità civile riduce l'armonizzazione, ma garantisce il rispetto dei regimi nazionali esistenti in materia con cui le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione hanno dimestichezza, in linea con il principio di sussidiarietà. Apporta anche maggiore certezza del diritto riguardo ai rischi di responsabilità civile connessi a un nuovo tipo di obblighi societari basati sul rischio.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 50 TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di misure dell'UE volte a dare attuazione, nel diritto societario, al diritto di stabilimento nel mercato unico e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di deliberare mediante direttive. L'articolo 50 TFUE è la base giuridica delle direttive 2006/43/CE e 2013/34/UE, nonché parte della base giuridica delle direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. L'articolo 114 TFUE è una base giuridica generale il cui obiettivo è instaurare il mercato unico o garantirne il funzionamento, nella fattispecie la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, e forma parte della base giuridica delle direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
La direttiva contabile, modificata dalla CSRD, disciplina già la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nell'UE. Norme comuni concernenti l'informativa sulla sostenibilità e la sua certificazione assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite nei vari Stati membri. Differenze significative tra gli Stati membri negli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della sua conformità creerebbero costi e complessità aggiuntivi per le imprese che operano a livello transfrontaliero, il che sarebbe dannoso per il mercato unico. Gli Stati membri non sono in grado di modificare la legislazione vigente dell'UE per ridurre gli oneri a carico delle imprese agendo singolarmente.
Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
La CSDDD garantisce condizioni di parità in tutta l'Unione europea armonizzando le norme sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità a fronte di prescrizioni giuridiche divergenti a livello di Stati membri. Alla luce di quanto precede, l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli obblighi relativi al dovere di diligenza e le disposizioni connesse in materia di applicazione a livello pubblico e privato non può essere conseguito dai singoli Stati membri. È quindi necessaria un'azione coordinata a livello dell'UE.
•Proporzionalità
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
La presente proposta definisce un quadro semplice e proporzionato per la rendicontazione di sostenibilità che differenzierebbe le imprese in base alle loro dimensioni:
–grandi imprese con più di 1 000 dipendenti (ossia imprese che hanno più di 1 000 dipendenti e ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un bilancio superiore a 25 milioni di EUR): soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione, devono riferire attenendosi all'intera serie di ESRS, che sarà rivista e semplificata;
–imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (fino a 1 000 dipendenti): non soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione, possono applicare il principio volontario proporzionato che la Commissione adotterà come atto delegato sulla base del principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG; il limite riguardante la catena del valore le protegge da richieste eccessive di informazioni da parte di imprese più grandi che rientrano nell'ambito di applicazione.
Questo quadro costituisce uno strumento più proporzionato per conseguire gli obiettivi strategici della CSRD.
Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
Le modifiche proposte rendono la CSDDD più proporzionata, in quanto mirano a semplificare e razionalizzare gli obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità senza compromettere gli obiettivi della direttiva né il quadro dell'UE in materia di sostenibilità. L'obiettivo strategico alla base della presente proposta è proprio quello di rafforzare ulteriormente la proporzionalità della direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi in modo più efficiente, alla luce dei pareri espressi da alcuni portatori di interessi che ritengono che attualmente la CSDDD comporti oneri eccessivi per le imprese. Rendere più mirati gli obblighi relativi ai partner commerciali indiretti nella catena del valore, ridurre la frequenza obbligatoria degli esercizi di monitoraggio periodico, razionalizzare la definizione di portatori di interessi e prevedere un dialogo più mirato con quelli pertinenti, limitare i passaggi del dovere di diligenza che richiedono tale dialogo: sono tutti esempi di elementi della proposta concepiti per rendere la direttiva più proporzionata.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta consiste in una direttiva che modifica alcune disposizioni della direttiva sulla revisione contabile, della direttiva contabile, della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD). Tali direttive stabiliscono obblighi complementari di condotta e di rendicontazione nel settore della sostenibilità e una direttiva omnibus è lo strumento giuridico più appropriato per modificare atti interconnessi aventi un obiettivo comune in un'ottica di semplificazione e riduzione degli oneri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La CSDDD non è ancora stata recepita né applicata dalle imprese. La CSRD è stata applicata da una prima serie di imprese che sono tenute a pubblicare le prime dichiarazioni di sostenibilità principalmente nel primo semestre del 2025. Non è stato pertanto possibile effettuare una valutazione ex post o un vaglio di adeguatezza dell'uno o dell'altro atto legislativo.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le attività di consultazione elencate di seguito hanno contribuito a definire il contenuto della presente proposta.
–Invito a presentare contributi sulla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione lanciato dalla Commissione, aperto da ottobre a dicembre 2023.
–Riunioni della Commissione europea con imprese e altri portatori di interessi all'inizio di febbraio 2025.
–La Commissione europea ha inoltre organizzato attività distinte per i portatori di interessi, tra cui due grandi forum di portatori di interessi sulla CSRD a maggio e novembre 2024, in formato ibrido, cui hanno partecipato circa 400 persone in presenza e più di 3 000 in modo virtuale.
–La Commissione europea ha ricevuto un numero molto significativo di lettere e analisi dettagliate da portatori di interessi di tutti i tipi (imprese, investitori, banche, società civile, organizzazioni non governative, camere di commercio e amministrazioni nazionali degli Stati membri).
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
L'invito a presentare contributi della Commissione europea sulla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione ha raccolto contributi e pareri in merito alle norme ritenute fonte di oneri amministrativi. Hanno risposto quasi 200 portatori di interessi, chiedendo in primo luogo una semplificazione della rendicontazione di sostenibilità, del dovere di diligenza e della tassonomia dell'UE.
Nelle riunioni della Commissione europea con l'industria, le parti sociali e la società civile europee all'inizio di febbraio 2025 – tra cui, in particolare, un evento di due giorni con i portatori di interessi per fare il punto della situazione, in cui la Commissione ha dato voce agli operatori del settore – i portatori di interessi hanno espresso sostegno agli obiettivi generali della CSRD e della CSDDD, sottolineando però la necessità di semplificarne e armonizzarne l'attuazione. Molti rappresentanti delle imprese hanno affermato che in alcuni casi gli obblighi di informativa sulla sostenibilità previsti dagli ESRS sono eccessivi per numero e complessità e ne hanno chiesto la revisione. Hanno raccomandato di riflettere ulteriormente sull'interoperabilità dei principi europei e internazionali, nonché di limitare gli obblighi di comunicazione lungo la catena del valore.
Alcuni portatori di interessi hanno chiesto di restringere l'ambito di applicazione della CSRD al fine di esentare le PMI quotate e le grandi imprese di minori dimensioni dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Alcuni hanno raccomandato una semplificazione che mantenesse nell'ambito di applicazione della CSRD le grandi imprese di dimensioni più contenute, consentendo loro di applicare principi di informativa proporzionati anziché la prima serie di ESRS. I portatori di interessi delle PMI hanno sottolineato la necessità di affrontare le ripercussioni a cascata sulle PMI nella catena del valore derivanti da tali obblighi e hanno posto in evidenza che il regime semplificato per le PMI non dovrebbe essere compromesso da richieste di informazioni più dettagliate lungo la catena di fornitura o da parte degli istituti finanziari.
Se alcuni portatori di interessi hanno suggerito di sospendere momentaneamente l'applicazione della normativa vigente per concentrarsi sulla semplificazione, altri ravvisano notevoli vantaggi nel mantenimento delle norme e sostengono l'importanza della certezza del diritto e della stabilità normativa per le imprese, nonché per preservare gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Asseriscono altresì che, per chiarire e semplificare alcune parti del quadro in materia di rendicontazione di sostenibilità, si dovrebbe fare ricorso a orientamenti di attuazione invece che a una modifica sostanziale delle norme esistenti. I rappresentanti della società civile hanno sostenuto che le imprese progressiste non dovrebbero ricevere un trattamento meno favorevole e hanno posto l'accento sulla domanda di informazioni sulla sostenibilità da parte dei mercati finanziari e degli investitori finali.
Molti portatori di interessi hanno osservato che gli obblighi di attestazione della conformità stanno creando una situazione di eccesso di conformità. In tale contesto, alcuni portatori di interessi hanno chiesto un rinvio dell'obbligo di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato o hanno esortato la Commissione ad adottare rapidamente orientamenti al riguardo al fine di chiarire i requisiti.
Svariati portatori di interessi delle imprese e del settore hanno chiesto un ulteriore rinvio dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali o addirittura che la relativa prescrizione sia eliminata del tutto dalla CSRD. Le imprese hanno sottolineato la necessità di attuare correttamente e acquisire dimestichezza con la prima serie di ESRS, sostenendo che introdurre in aggiunta principi settoriali complicherebbe ulteriormente il processo di comunicazione di informazioni sulla sostenibilità.
I portatori di interessi hanno inoltre chiesto orientamenti chiari per quanto riguarda la valutazione della doppia rilevanza nell'ambito degli ESRS. Molti domandano più coerenza tra gli obblighi e definizioni armonizzate nei diversi atti legislativi, quali CSRD, CSDDD, tassonomia, regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ecc.
La necessità di semplificazione è stata ribadita anche da molte altre relazioni, raccomandazioni e opinioni di imprese del settore finanziario e non finanziario, molte delle quali sottolineano l'importanza di ridurre la complessità e gli oneri amministrativi e sono state d'ispirazione per le misure di riduzione degli oneri descritte nella presente proposta.
Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
La proposta è basata sulle consultazioni con vari portatori di interessi, tra cui imprese, associazioni di categoria e organizzazioni della società civile, nonché su altri contatti con i portatori di interessi e sui loro contributi. Tali attività hanno compreso, in particolare, l'evento di due giorni con i portatori di interessi per fare il punto della situazione, che ha consentito alla Commissione di apprendere dagli operatori del settore quali difficoltà ravvisano nell'attuale quadro normativo e quali potrebbero essere le possibili soluzioni per affrontarle. Laddove alcuni portatori di interessi hanno chiesto rinvii e cambiamenti di ampia portata, altri hanno sottolineato la necessità di certezza normativa e si sono opposti alla riapertura della direttiva, concentrandosi invece sull'attuazione. La presente proposta mira a trovare un equilibrio tra queste prospettive mantenendo l'integrità della CSDDD e introducendo nel contempo modifiche volte a semplificarla e razionalizzarla.
•Assunzione e uso di perizie
Per elaborare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto delle analisi elaborate da portatori di interessi ed esperti sull'attuazione presente e futura della CSRD e della CSDDD. La proposta si basa inoltre sui contributi dei portatori di interessi, compresi i responsabili della sostenibilità all'interno delle imprese.
•Valutazione d'impatto
La questione della competitività è di estrema urgenza, in quanto influenza direttamente la capacità dell'Unione europea di conseguire una crescita economica sostenibile e di mantenere la sua posizione sul mercato mondiale. La competitività, strettamente legata all'innovazione, all'efficienza e alla sostenibilità, è essenziale per promuovere la resilienza economica e garantire che le imprese dell'UE possano prosperare in un panorama globale in rapida evoluzione. L'attuale contesto economico, caratterizzato da rapidi progressi tecnologici, da variazioni nella domanda dei consumatori e da una maggiore concorrenza globale, richiede un'azione rapida per salvaguardare il vantaggio competitivo dell'UE. Data l'urgenza, non è stato possibile procedere alla valutazione d'impatto della proposta.
Tuttavia è importante notare che la presente iniziativa comporta modifiche di atti giuridici esistenti, che sono già stati sottoposti a valutazioni d'impatto esaustive. Le informazioni e le prove acquisite da tali valutazioni, unitamente ai contributi dei portatori di interessi e alle discussioni con gli operatori del settore, hanno contribuito a definire la proposta attuale. Per questo motivo, e viste l'importanza e l'urgenza della presente iniziativa, è stata concessa una deroga ai sensi degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Di conseguenza non è stata preparata una valutazione d'impatto completa, ma la proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che comprende un'analisi dell'impatto delle misure proposte, incluse un'analisi qualitativa e, ove possibile, stime dei risparmi sui costi sostenute da elementi concreti.
•Efficienza normativa e semplificazione
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
La presente proposta è espressamente concepita per semplificare in modo considerevole il regime di rendicontazione di sostenibilità.
Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
La proposta contribuisce all'adeguatezza della normativa riducendo gli oneri e garantendo un contesto normativo più coerente e più semplice, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità dell'UE.
•Diritti fondamentali
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
La proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e osserva i principi in essa enunciati. La direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità ha un impatto positivo indiretto sui diritti fondamentali, dato che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità possono influenzare, migliorandolo, il comportamento delle imprese. Serve a rendere le imprese più consapevoli dei diritti fondamentali e a influenzare positivamente il modo in cui esse individuano e gestiscono le ripercussioni negative, reali e potenziali, su tali diritti. Le modifiche proposte possono in parte attenuare tale impatto positivo per le imprese che non sarebbero più soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione, ma la riduzione degli oneri amministrativi a loro carico dovrebbe comportare altri vantaggi per la società in termini di creazione di ricchezza, occupazione e innovazione, compresa l'innovazione per la sostenibilità.
Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
La proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e osserva i principi in essa enunciati. Uno degli obiettivi principali della CSDDD era migliorare la tutela dei diritti umani facendo sì che le imprese si facciano carico degli impatti sui diritti umani che causano nelle loro catene di attività. Obblighi più mirati in relazione alla catena di attività, non circoscritti ai partner commerciali diretti laddove l'impresa soggetta alla direttiva disponga di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo, è un riconoscimento del fatto che spesso gli impatti negativi sui diritti umani si verificano nei rapporti d'affari indiretti. Gli obblighi di individuare proattivamente tali impatti saranno ridotti, onde evitare l'incombenza di esaminare sistematicamente tutte le parti di catene del valore spesso complesse, ma in futuro le imprese continueranno a essere responsabili del rispetto dei diritti umani lungo le loro catene del valore quando dispongono delle informazioni pertinenti.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna nuova incidenza sul bilancio dell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione esaminerà la possibilità di organizzare scambi, sotto diverse forme, con i portatori di interessi, nonché consultazioni periodiche dei fruitori delle informazioni sulla sostenibilità e delle imprese che le comunicano, in funzione della disponibilità di risorse finanziarie. L'articolo 6 CSRD impone alla Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della direttiva entro aprile 2029. Saranno oggetto di valutazione periodica anche l'attuazione della CSDDD modificata e la sua efficacia nel conseguire gli obiettivi che essa persegue, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi, conformemente all'articolo 36 di tale direttiva. La presente proposta non richiede un piano di attuazione.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Poiché la proposta introduce specifiche modifiche in quattro direttive vigenti, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione il testo delle specifiche modifiche apportate alle disposizioni nazionali oppure, in mancanza di tali modifiche, spiegare quale disposizione di legge nazionale dà già attuazione alle modifiche introdotte dalla proposta.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
L'articolo 1 apporta alla direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione contabile) le modifiche seguenti:
–il punto 1 sostituisce l'articolo 26 bis, paragrafo 3, della direttiva sulla revisione contabile al fine di sopprimere i termini entro i quali la Commissione deve adottare principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, come pure di sopprimere il potere della Commissione di adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, unitamente ai relativi riferimenti incrociati;
–il punto 2 sostituisce l'articolo 48 bis, secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile per correggere un errore nel riferimento incrociato ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
L'articolo 2 apporta alla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile) le modifiche seguenti:
–il punto 1 modifica i criteri dimensionali all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva contabile affinché le imprese che sono enti creditizi o imprese di assicurazione siano tenute alla rendicontazione di sostenibilità, così da riflettere le modifiche apportate ai criteri dimensionali per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis (ossia grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio);
–il punto 1 specifica inoltre all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva contabile che il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall'accordo quadro sul FESF non è soggetto alla rendicontazione di sostenibilità;
–il punto 2 modifica l'articolo 19 bis della direttiva contabile:
·limitando le imprese tenute a redigere e pubblicare la rendicontazione di sostenibilità individuale solo alle grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio;
·introducendo l'obbligo per gli Stati membri di garantire che, ai fini della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità previste dalla direttiva contabile, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con in media non più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario da adottare a norma dell'articolo 29 quater bis, fatta eccezione per le informazioni supplementari sulla sostenibilità comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di rendicontazione di sostenibilità è considerato rispettato dalle imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore conformemente a tale prescrizione;
·sopprimendo la possibilità per le PMI quotate di riferire in base a una serie più proporzionata di principi e di astenersi per due anni dalla rendicontazione di sostenibilità, vista l'esclusione di tali imprese dall'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità;
–il punto 3 inserisce l'articolo 19 ter per consentire alle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio di comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;
–il punto 4 modifica l'articolo 29 bis della direttiva contabile:
·limitando le imprese tenute a redigere e pubblicare la rendicontazione di sostenibilità consolidata solo alle imprese madri di un grande gruppo con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio su base consolidata;
·introducendo l'obbligo per gli Stati membri di garantire che, ai fini della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità previste dalla direttiva contabile, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con in media non più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario da adottare a norma dell'articolo 29 quater bis, fatta eccezione per le informazioni supplementari sulla sostenibilità comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di rendicontazione di sostenibilità è considerato rispettato dalle imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore conformemente a tale prescrizione;
–il punto 5 inserisce l'articolo 29 bis bis per consentire alle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR su base consolidata durante l'esercizio di comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;
–il punto 6 modifica l'articolo 29 ter della direttiva contabile:
·sopprimendo il potere della Commissione di adottare principi settoriali mediante atti delegati;
·specificando che i principi di rendicontazione di sostenibilità non devono precisare informative che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con in media non più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da adottare a norma dell'articolo 29 quater bis;
–il punto 7 sopprime l'articolo 29 quater della direttiva contabile relativo al potere della Commissione di adottare una serie più proporzionata di principi per le PMI quotate, vista la loro esclusione dall'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità;
–il punto 8 inserisce il nuovo articolo 29 quater bis della direttiva contabile, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione. Tali principi devono essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Devono inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni;
–il punto 9 sostituisce l'articolo 29 quinquies della direttiva contabile per specificare che, fino all'adozione di un regolamento delegato per la marcatura della rendicontazione di sostenibilità, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità;
–il punto 10 sostituisce l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva contabile per specificare che la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa per quanto riguarda la digitalizzazione della relazione sulla gestione è circoscritta alla sua pubblicazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura digitale;
–il punto 11 modifica l'articolo 34 della direttiva contabile:
·sopprimendo, all'articolo 34, paragrafo 1, il riferimento all'articolo 29 quater per rispecchiare l'eliminazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità per le PMI quotate;
·aggiungendo il paragrafo 2 bis, che precisa che i prestatori di servizi di attestazione della conformità redigono l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore con al massimo, in media, 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario;
–il punto 12 modifica l'articolo 40 bis, paragrafo 1, della direttiva contabile:
·limitando i criteri dimensionali affinché un'impresa figlia rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis ai criteri per le grandi imprese quali definiti all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile;
·aumentando da 40 a 50 milioni di EUR la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre la quale una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis, al fine di allinearla alla soglia dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese;
·aumentando da 150 a 450 milioni di EUR generati nell'Unione la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre la quale un'impresa di un paese terzo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis;
–il punto 13 modifica l'articolo 49 della direttiva contabile per conferire alla Commissione il potere di stabilire disposizioni che integrino il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.
L'articolo 3 modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 (direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, "CSRD") per tenere conto della riduzione delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. In particolare:
–il punto 1, lettera a), sopprime l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), CSRD per rispecchiare l'esclusione dall'ambito di applicazione di alcune delle imprese della fase 1;
–il punto 1, lettera b), punto i), sostituisce l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto i), CSRD, specificando quali imprese saranno tenute alla rendicontazione di sostenibilità individuale nella fase 2, ossia le grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio;
–il punto 1, lettera b), punto ii), sostituisce l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), CSRD, specificando quali imprese saranno tenute alla rendicontazione di sostenibilità consolidata nella fase 2, ossia le imprese madri di grandi gruppi con in media più di 1 000 dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio;
–il punto 1, lettera c), sopprime l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c), CSRD per rispecchiare l'esclusione dall'ambito di applicazione delle PMI quotate;
–il punto 2, lettera a), sopprime l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), CSRD per rispecchiare l'esclusione dall'ambito di applicazione di alcuni emittenti della fase 1;
–il punto 2, lettera b), punto i), sostituisce l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), punto i), CSRD, specificando quali emittenti saranno tenuti alla rendicontazione di sostenibilità individuale nella fase 2, ossia gli emittenti che sono grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio;
–il punto 2, lettera b), punto ii), sostituisce l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), punto ii), CSRD, specificando quali emittenti saranno tenuti alla rendicontazione di sostenibilità consolidata nella fase 2, ossia gli emittenti che sono imprese madri di grandi gruppi con in media più di 1 000 dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio;
–il punto 2, lettera c), sopprime l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), CSRD per rispecchiare l'esclusione dall'ambito di applicazione degli emittenti che sono PMI quotate.
L'articolo 4 modifica la direttiva (UE) 2024/1760 (direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, "CSDDD") principalmente nei modi seguenti: estendendo l'ambito di applicazione della massima armonizzazione; circoscrivendo il dovere di diligenza, come regola generale, ai partner commerciali diretti; sopprimendo l'obbligo di cessare il rapporto d'affari come opzione ultima; restringendo la nozione di "portatore di interessi" e limitando ulteriormente le fasi del processo di attuazione del dovere diligenza che richiedono il dialogo con i portatori di interessi; diminuendo la frequenza con cui le società devono monitorare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure relative al dovere di diligenza; chiarendo i principi relativi alle sanzioni pecuniarie e rimuovendo il "limite minimo" per le sanzioni; eliminando alcuni aspetti della clausola di responsabilità civile e delle norme relative alle azioni rappresentative; modificando le disposizioni sull'attuazione dei piani di transizione climatica; sopprimendo la clausola di riesame relativa ai servizi finanziari; anticipando l'adozione della prima serie di orientamenti (generali) di attuazione da parte della Commissione. In particolare:
–il punto 1 sostituisce l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), CSDDD per allineare la descrizione dell'oggetto della direttiva alle modifiche proposte all'articolo 22, paragrafo 1, per quanto riguarda l'attuazione dei piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
–il punto 2 sostituisce l'articolo 3, paragrafo 1, lettera n), CSDDD sulla definizione di "portatori di interessi" per restringerne la portata, semplificando la definizione e limitandola ai lavoratori e ai loro rappresentanti, nonché alle persone fisiche e alle comunità i cui diritti o interessi sono (in caso di impatti negativi effettivi) o potrebbero essere (in caso di potenziali impatti negativi) "direttamente" lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali. Rientrano nel novero, ad esempio, le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento (come fuoriuscite di petrolio o emissioni nocive) o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque;
–il punto 3 sostituisce l'articolo 4 CSDDD sul livello di armonizzazione per estendere l'ambito di applicazione della massima armonizzazione a diverse altre disposizioni della direttiva che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Tuttavia la proposta riconosce anche che vi sono limiti giuridici a ciò che può essere pienamente armonizzato in una direttiva quadro intersettoriale che si occupa di protezione sociale e ambientale e che stabilisce essenzialmente un processo generale per attuare il dovere di diligenza delle società per quanto riguarda gli impatti negativi legati alle attività commerciali. Estendendo la massima armonizzazione oltre tali limiti si rischierebbe di compromettere i diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e le norme ambientali, esistenti o ancora da sviluppare, ad esempio per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi, a fronte di benefici pratici molto limitati. In particolare nei settori in cui l'Unione ha competenze limitate, come ad esempio il diritto del lavoro, non si dovrebbe impedire agli Stati membri di affrontare tali rischi ove lo ritengano necessario per disciplinare le modalità di applicazione del dovere di diligenza in circostanze specifiche;
–il punto 4 modifica l'articolo 8 CSDDD in merito all'individuazione e alla valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali, sostituendo il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 4 e aggiungendo i nuovi paragrafi 2 bis e 5 relativi alla catena di attività:
·per limitare, di norma, le misure relative al dovere di diligenza alle attività della società stessa, a quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle sue catene di attività, a quelle dei suoi partner commerciali diretti. Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, a seguito di una mappatura delle loro catene del valore, le società sarebbero tenute a effettuare una valutazione approfondita solo a livello di partner commerciali diretti. Allo stesso tempo, la proposta prende atto che possono esistere situazioni in cui le società devono guardare oltre i partner commerciali diretti, vale a dire quando dispongono di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciale indiretto. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose; qualora la società abbia ricevuto un reclamo o sia a conoscenza di notizie credibili diffuse da ONG o dai media in merito ad attività dannose a livello di fornitore indiretto, qualora sia al corrente di incidenti passati che hanno coinvolto il fornitore o qualora, attraverso i suoi contatti commerciali, sappia di problemi in un determinato luogo (ad esempio, una zona di conflitto). In questi casi le imprese dovrebbero essere tenute a valutare la situazione in modo più approfondito. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività (sistema a cascata contrattuale). Ciò è in linea con l'approccio adottato nell'ambito della legge tedesca sulla catena di fornitura (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), che contiene norme analoghe per quanto riguarda sia il focus sui fornitori diretti sia le modalità di ampliamento della portata del dovere di diligenza alla luce delle informazioni disponibili. L'impresa dovrebbe inoltre tenere conto delle misure di sostegno alle PMI; e
·per ridurre ulteriormente le ripercussioni a cascata sulle imprese con meno di 500 dipendenti (ossia PMI e piccole società a media capitalizzazione), limitando le informazioni che le grandi imprese possono chiedere loro nell'ambito della mappatura della catena del valore a quanto specificato nel principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari (ad esempio perché i principi non coprono un impatto pertinente) che non possano ragionevolmente essere ottenute in altro modo;
–i paragrafi 5 e 6 sostituiscono rispettivamente l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 7, CSDDD per quanto riguarda il disimpegno al fine di eliminare l'obbligo di cessare i rapporti d'affari in caso di impatti negativi sia effettivi che potenziali. Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione;
–il punto 7 modifica l'articolo 13 sul dialogo significativo con i portatori di interessi, modificando il paragrafo 3, lettera a), e sopprimendo le lettere c) ed e), al fine di chiarire che le imprese sono tenute a dialogare unicamente con i portatori di interessi "pertinenti", sottolineando in tal modo che non sono obbligate a consultare tutti i possibili gruppi di portatori di interessi, ma possono limitarsi a quelli che hanno un legame con la fase specifica del processo di attuazione del dovere diligenza in corso (ad esempio le persone interessate da una misura di riparazione in fase di elaborazione). Inoltre le modifiche proposte limitano ulteriormente le fasi del processo di attuazione del dovere diligenza in cui le imprese sono tenute a dialogare con i portatori di interessi;
–il punto 8 modifica l'articolo 15 CSDDD sul monitoraggio per ridurre da uno a cinque anni la frequenza con cui le società devono valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure relative al dovere di diligenza. Ciò ridurrà notevolmente gli oneri non solo per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione, ma anche per i loro partner commerciali, spesso PMI, che rischiano di essere destinatari di richieste di informazioni (dettagliate) nell'ambito di tali esercizi di monitoraggio. Allo stesso tempo la proposta riconosce che i rapporti d'affari, nonché i rischi e gli impatti delle attività che ne formano oggetto, possono evolvere nel tempo, talvolta anche rapidamente. Inoltre le misure adottate per affrontare gli impatti potenziali o effettivi potrebbero rivelarsi inadeguate o inefficaci, sulla base dell'esperienza acquisita con la loro attuazione, e indicazioni in tal senso potrebbero emergere prima della data della successiva valutazione periodica. In tali situazioni l'impresa dovrebbe pertanto effettuare valutazioni ad hoc;
–il punto 9 modifica l'articolo 19, paragrafo 3, CSDDD per imporre alla Commissione di rendere disponibili entro sei mesi orientamenti generali con indicazioni pratiche e migliori pratiche sulle modalità di esercizio del dovere di diligenza in conformità della direttiva;
–il punto 10 modifica l'articolo 22, paragrafo 1, relativo ai piani di transizione delle imprese per la mitigazione dei cambiamenti climatici, al fine di garantire una maggiore chiarezza giuridica e l'allineamento della CSDDD al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla CSRD. Più nello specifico, la proposta introduce una modifica relativa all'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, esplicitando che il piano dovrebbe includere le azioni di attuazione pianificate e intraprese. L'adozione del piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggette a vigilanza amministrativa;
–il punto 11 sostituisce l'articolo 27, paragrafo 4, per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni pecuniarie nell'ambito dell'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche. L'attuale testo dell'articolo 27 precisa già che "[n]el decidere se imporre sanzioni e, qualora tali sanzioni siano imposte, nel determinarne natura e livello appropriato", occorre tenere debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione (in particolare la natura, la gravità e la durata della violazione e la gravità degli impatti da essa causati) e delle circostanze attenuanti (ad esempio investimenti effettuati e sostegno mirato fornito) o aggravanti (ad esempio recidiva). Inoltre la disposizione stabilisce che le sanzioni imposte devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive". Ciò è in linea con disposizioni analoghe contenute in altri atti legislativi dell'UE, ad esempio il regolamento generale sulla protezione dei dati. Pur non imponendo agli Stati membri di fissare l'importo massimo di eventuali sanzioni pecuniarie (ossia un limite massimo o massimale), la direttiva stabilisce che, qualora gli Stati membri decidano comunque di farlo, tale limite "non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società". L'obiettivo di tale disposizione era garantire condizioni di parità nell'Unione evitando che gli Stati membri fissino il massimale a un livello tale da compromettere l'effettività e la dissuasività delle sanzioni imposte alle imprese soggette alla loro giurisdizione. Tuttavia questa disposizione ha creato confusione. In particolare, pur non dando indicazioni in merito alle sanzioni effettive in un caso specifico, questo massimale è stato talvolta frainteso come importo minimo delle sanzioni. Per chiarire la situazione, le modifiche proposte perseguono la parità di condizioni in modo diverso, in particolare incaricando la Commissione di elaborare orientamenti in materia di sanzioni (uno strumento che esiste anche in altri settori, ad esempio nel diritto della concorrenza e nella protezione dei dati) in collaborazione con gli Stati membri e vietando agli Stati membri di fissare un limite massimo per le sanzioni che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformi ai fattori e ai principi di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2. Inoltre la proposta sopprime l'obbligo che la sanzione sia commisurata al fatturato netto a livello mondiale della società;
–il punto 12 modifica l'articolo 29 CSDDD per quanto riguarda la responsabilità civile sopprimendo il paragrafo 1, il paragrafo 3, lettera d), e il paragrafo 7 e modificando i paragrafi 2, 4 e 5:
·per eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'UE previsto dalla direttiva. Allo stesso tempo, in linea con l'obiettivo fondamentale della direttiva di garantire la protezione delle vittime di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali derivanti da attività commerciali, le modifiche proposte mantengono l'obbligo di garantire l'accesso effettivo alla giustizia, compreso il diritto al pieno risarcimento nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva conformemente al diritto nazionale e qualora tale inadempimento abbia causato danni. Al tempo stesso le società non rischiano di dover corrispondere compensazioni eccessive;
·in considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, per sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella CSDDD; e
· per lo stesso motivo, per sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro; e
–il punto 13 sopprime l'articolo 36, paragrafo 1, CSDDD, eliminando la prima clausola di riesame che imporrebbe alla Commissione di presentare "non oltre il 26 luglio 2026" una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto. Si propone di sopprimere la clausola in quanto non lascia il tempo di tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro generale in materia di dovere di diligenza.
L'articolo 5 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro [12 mesi dall'entrata in vigore] e di comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento.
L'articolo 6 precisa che la direttiva entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2025/0045 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.
(2)Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile.
(3)L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance).
(4)L'articolo 26 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/43/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità entro il 1º ottobre 2028, previa valutazione della fattibilità. Per evitare l'aumento dei costi di attestazione della conformità a carico delle imprese, è opportuno sopprimere l'obbligo di adozione di tali principi.
(5)L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio. Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR.
(6)Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.
(7)L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.
(8)Il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall'accordo quadro sul FESF è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE, sebbene sia esentato dal regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 8 di tale direttiva. Pur essendo una grande impresa costituita in una delle forme giuridiche di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE, il FESF ha un mandato – ossia salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione fornendo assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro – che è molto simile a quello del meccanismo europeo di stabilità (MES), che non è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. È opportuno esentare il FESF dal regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE affinché possa beneficiare dello stesso trattamento riservato al MES per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità e per coerenza con il regime di esenzione previsto dalla direttiva 2004/109/CE.
(9)L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.
(10)L'articolo 29 quater, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, agli enti piccoli e non complessi e alle imprese di (ri)assicurazione captive di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente alla serie limitata di principi che la Commissione deve adottare. Considerando che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità per tali piccole e medie imprese.
(11)L'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE di astenersi dalla rendicontazione di sostenibilità per i primi due anni di applicazione di tale obbligo. Considerando che le piccole e medie imprese dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che consente l'astensione per due anni.
(12)L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.
(13)L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno sopprimere tale conferimento di potere.
(14)L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.
(15)L'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione e di marcare la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese è opportuno specificare che, fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante regolamento delegato, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
(16)L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, è opportuno specificare che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa è circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta.
(17)A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.
(18)L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.
(19)L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.
(20)L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.
(21)L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.
(22)Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.
(23)Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.
(24)Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.
(25)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti generali sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio 2026. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio 2028 conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.
(26)Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.
(27)L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, dato che gli Stati membri devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo. Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere tuttavia vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.
(28)Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. La soppressione lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.
(29)L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, non oltre il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto. È opportuno sopprimere tale clausola di revisione, in quanto non lascia il tempo di tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro generale in materia di dovere di diligenza.
(30)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/43/CE, la direttiva 2013/34/UE, la direttiva (UE) 2022/2464 e la direttiva (UE) 2024/1760,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2006/43/CE
La direttiva 2006/43/CE è così modificata:
(1)all'articolo 26 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.
La Commissione può adottare i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma solo se:
a)sono stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;
b)contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità; e
c)sono nell'interesse generale dell'Unione.";
(2)all'articolo 48 bis, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.".
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
(1)l'articolo 1 è così modificato:
(a)al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio:";
(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano al fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall'accordo quadro del FESF né ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) ed f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____________________________________________
* Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).";
(2)l'articolo 19 bis è così modificato:
(a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";
(b)il paragrafo 3 è così modificato:
i)il primo comma è sostituito dal seguente:
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";
ii)è aggiunto il comma seguente:
"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";
(c)i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;
(3)è inserito il seguente articolo 19 ter:
"Articolo 19 ter
Comunicazione facoltativa relativa alla tassonomia per determinate imprese
1.
Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.
2.
Un'impresa di cui al paragrafo 1 che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 o ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di tale disposizione include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate a tali attività economiche.
3.
In particolare, un'impresa non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:
a)la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento;
b)la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852.
4.
In particolare, un'impresa non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:
a)la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento;
b)la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
L'impresa non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852.
5.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 49 della presente direttiva al fine di integrare i paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compreso il contenuto delle informazioni relative alle attività economiche che soddisfano solo taluni criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, e la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del medesimo regolamento.";
(4)l'articolo 29 bis è così modificato:
(a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";
(b)il paragrafo 3 è così modificato:
i)il primo comma è sostituito dal seguente:
"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";
ii)è aggiunto il comma seguente:
"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.";
(5)è inserito il seguente articolo 29 bis bis:
"Articolo 29 bis bis
Comunicazione facoltativa relativa alla tassonomia per determinate imprese madri
1.
Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio applichino i paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva.
2.
Un'impresa madre di cui al paragrafo 1 che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 o ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di tale disposizione include nella sua relazione sulla gestione informazioni su come e in che misura le sue attività sono associate a tali attività economiche.
3.
In particolare, un'impresa madre non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:
a)la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento;
b)la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.
L'impresa madre non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del medesimo regolamento.
4.
In particolare, un'impresa madre non finanziaria che dichiari che le sue attività sono associate ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 comunica i seguenti indicatori:
a)la quota del suo fatturato (ricavi) proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento;
b)la quota delle sue spese in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
L'impresa madre non finanziaria che comunica gli indicatori di cui al primo comma può comunicare la quota delle sue spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche che soddisfano solo taluni requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
5.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 49 della presente direttiva al fine di integrare i paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compreso il contenuto delle informazioni relative alle attività economiche che soddisfano solo taluni criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, e la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del medesimo regolamento.";
(6)l'articolo 29 ter è così modificato:
(a)al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono soppressi;
(b)al paragrafo 4, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
"I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.";
(7)l'articolo 29 quater è soppresso;
(8)è inserito il seguente articolo 29 quater bis:
"Articolo 29 quater bis
Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario
1.
Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.
2.
I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.";
(9)l'articolo 29 quinquies è sostituito dal seguente:
"Articolo 29 quinquies
Formato elettronico unico di comunicazione
1.
Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione* e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
2.
Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione che sarà specificato nel medesimo regolamento delegato. Fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante detto regolamento delegato, le imprese madri non sono tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
_____________________________________________
* Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj
).";
(10)all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva:
a)i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente; e
b)i bilanci consolidati, le relazioni sulla gestione consolidate e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.
In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29 quinquies.";
(11)l'articolo 34 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:
"a bis)se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;";
(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";
(12)all'articolo 40 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
(a)il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva.";
(b)il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:
"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori alla soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva.
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.";
(13)l'articolo 49 è così modificato:
(a)sono inseriti i seguenti paragrafi da 3 quater a 3 sexies:
"3 quater.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].
3 quinquies.
Le deleghe di potere di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e all'articolo 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3 sexies.
Prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati a norma dell'articolo 19 ter, paragrafo 5, e dell'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852.";
(b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, 29 quater bis o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
Articolo 3
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464
Nella direttiva (UE) 2022/2464, l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:
(1)il primo comma è così modificato:
(a)la lettera a) è soppressa;
(b)la lettera b) è così modificata:
i)il punto i) è sostituito dal seguente:
"i)alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";
ii)il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii)alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";
(c)la lettera c) è soppressa;
(2)il terzo comma è così modificato:
(a)la lettera a) è soppressa;
(b)la lettera b) è così modificata:
i)il punto i) è sostituito dal seguente:
"i)agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";
ii)il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii)agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";
(c)la lettera c) è soppressa.
Articolo 4
Modifiche della direttiva (UE) 2024/1760
La direttiva (UE) 2024/1760 è così modificata:
(1)all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.";
(2)all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n)"portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;";
(3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
Livello di armonizzazione
1.
Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.
2.
Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.";
(4)l'articolo 8 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)sulla base dei risultati della mappatura di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.";
(b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).";
(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.";
(d)è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5.
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.";
(5)all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società:
a)si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l'impatto;
b)se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e
c)utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";
(6)all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7.
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:
a)si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l'impatto;
b)se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e
c)utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";
(7)all'articolo 13, il paragrafo 3 è modificato come segue:
(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"La consultazione dei portatori di interessi pertinenti avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:";
(b)le lettere c) ed e) sono soppresse;
(8)all'articolo 15, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.";
(9)all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono resi disponibili entro il 26 luglio 2026; quelli di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), entro il 26 gennaio 2027; quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), f) e g), entro il 26 luglio 2027.";
(10)all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.";
(11)all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.";
(12) l'articolo 29 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è soppresso;
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.";
(c)al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;
(d)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.";
(e)al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.";
(f)il paragrafo 7 è soppresso;
(13)all'articolo 36, il paragrafo 1 è soppresso.
Articolo 5
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
•Scelta dell'atto giuridico
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
1.3.2.Obiettivi specifici
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
1.3.4.Indicatori di prestazione
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità per le imprese
1.2.Settore/settori interessati
Unione dei mercati dei capitali, Unione del risparmio e degli investimenti, Green Deal europeo, strategia per la finanza sostenibile, diritto societario e governo societario.
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Gli obiettivi generali perseguiti dalla presente proposta legislativa sono la semplificazione e la delimitazione di alcuni elementi delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 al fine di alleggerire l'onere di rendicontazione per le imprese soggette agli obblighi.
Riducendo gli oneri amministrativi associati agli obblighi di rendicontazione e i costi di conformità della rendicontazione di sostenibilità derivanti dalla legislazione di cui sopra, la presente proposta intende rafforzare la proporzionalità del quadro e migliorare la competitività delle imprese europee, mantenendo fermi nel contempo gli obiettivi del Green Deal europeo.
1.3.2.Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva 2013/34/UE incluse nella presente proposta sono i seguenti:
–limitare le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità alle grandi imprese con più di 1 000 dipendenti;
–ridurre le ripercussioni a cascata sulle PMI e sulle grandi società di dimensioni più contenute fissando il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI quale limite per la catena del valore per tutte le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità;
–stabilire un principio proporzionato ad uso volontario per le imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità;
–sopprimere il potere della Commissione di adottare principi settoriali di rendicontazione di sostenibilità.
Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva 2006/43/CE incluse nella presente proposta sono i seguenti:
–sopprimere l'obbligo per la Commissione di adottare principi per l'attestazione della sostenibilità entro ottobre 2026. La Commissione pubblicherà orientamenti dedicati entro il 2026.
Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva (UE) 2022/2464 incluse nella presente proposta sono i seguenti:
–rispecchiare la riduzione delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile nella disposizione pertinente che specifica le date di applicazione delle norme in materia di rendicontazione di sostenibilità.
Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva (UE) 2024/1760 incluse nella presente proposta sono i seguenti:
–semplificare una selezione di obblighi relativi al dovere di diligenza al fine di evitare complessità e costi superflui a carico delle società di grandi dimensioni che rientrano nell'ambito di applicazione;
–ridurre ulteriormente le ripercussioni a cascata sulle PMI e sulle piccole società a media capitalizzazione nelle catene del valore delle società di grandi dimensioni che rientrano nell'ambito di applicazione limitando le richieste di informazioni.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
I risultati e l'incidenza previsti delle modifiche proposte consistono in una semplificazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, di conseguenza, nella riduzione degli oneri amministrativi in tal senso per le imprese, mantenendo fermi nel contempo gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Le modifiche proposte dovrebbero inoltre comportare notevoli risparmi sui costi di adempimento degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese interessate. Analogamente, le modifiche degli obblighi relativi al dovere diligenza in materia di diritti umani e ambiente dovrebbero semplificare i relativi processi e le procedure aziendali rispetto alla direttiva in vigore (che non è ancora stata recepita né applicata).
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
La CSRD è stata applicata da una prima serie di imprese che sono tenute a pubblicare le prime dichiarazioni di sostenibilità principalmente nel primo semestre del 2025. Non è stato pertanto possibile effettuare una valutazione ex post o un vaglio di adeguatezza dell'uno o dell'altro atto legislativo.
Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione esaminerà la possibilità di organizzare scambi, sotto diverse forme, con i portatori di interessi, nonché consultazioni periodiche dei fruitori delle informazioni sulla sostenibilità e delle imprese che le comunicano, in funzione della disponibilità di risorse finanziarie. L'articolo 6 CSRD impone alla Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della direttiva entro aprile 2029.
Nella presente proposta la Commissione si impegna inoltre a rivedere la prima serie di ESRS. A norma della direttiva 2013/34/UE la Commissione è tenuta a riesaminare i principi di rendicontazione di sostenibilità, compresi quelli per le piccole e medie imprese, almeno ogni tre anni per tenere conto degli sviluppi pertinenti, tra cui l'elaborazione di principi internazionali.
Saranno oggetto di valutazione periodica anche l'attuazione della CSDDD modificata e la sua efficacia nel conseguire gli obiettivi che essa persegue, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi, conformemente all'articolo 36 di tale direttiva.
Per monitorare i progressi compiuti nel contesto di tali proposte saranno utilizzati una serie di indicatori, quali l'efficacia e la tempestività delle azioni proposte, l'efficienza dei processi di raccolta e trattamento dei dati conformemente agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e l'obiettivo di limitare gli oneri amministrativi ed evitare obblighi di rendicontazione superflui (o la loro duplicazione).
A norma dell'articolo 36 CSDDD, entro il 26 luglio 2030 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva e sulla sua efficacia nel conseguire gli obiettivi che essa persegue, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi. Tale relazione verterà, tra l'altro, sull'impatto della direttiva sulle PMI, sull'ambito di applicazione in termini di società interessate e sulla definizione di "catena di attività"; sull'allegato della direttiva, compresa l'opportunità di estenderlo per includere ulteriori impatti negativi; sulle norme in materia di lotta ai cambiamenti climatici; sull'efficacia dei meccanismi di applicazione, delle sanzioni e delle norme in materia di responsabilità civile e sul livello di armonizzazione, comprese la convergenza e la divergenza delle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la direttiva.
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Con la presente proposta la Commissione propone di modificare una serie di disposizioni delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. Una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sul contenuto della proposta, gli Stati membri disporranno di un certo periodo di tempo per recepire nel diritto nazionale le modifiche introdotte dalla presente direttiva.
In una proposta legislativa distinta, la Commissione propone di rinviare di due anni l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE per tutte le grandi imprese e le PMI quotate (compresi gli emittenti di paesi terzi che soddisfano i medesimi criteri dimensionali) attualmente rientranti nell'ambito di applicazione e che sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio 2025. Nella stessa proposta la Commissione propone inoltre di rinviare di un anno il termine di recepimento (al 26 luglio 2027) e la prima fase di applicazione (26 luglio 2028) delle norme sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2024/1760.
La Commissione propone inoltre di rivedere il regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione (principi europei di rendicontazione di sostenibilità). La Commissione adotterà l'atto delegato riveduto relativo agli ESRS in tempo utile per consentire alle imprese della seconda fase, che sarebbero tenute ad iniziare la rendicontazione ai sensi della CSRD nel 2028 per l'esercizio finanziario 2027, di applicare i principi rivisti.
Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione esaminerà la possibilità di organizzare scambi, sotto diverse forme, con i portatori di interessi, nonché consultazioni periodiche dei fruitori delle informazioni sulla sostenibilità e delle imprese che le comunicano, in funzione della disponibilità di risorse finanziarie. L'articolo 6 CSRD impone alla Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della direttiva entro aprile 2029. Saranno oggetto di valutazione periodica anche l'attuazione della CSDDD modificata e la sua efficacia nel conseguire gli obiettivi che essa persegue, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi, conformemente all'articolo 36 di tale direttiva. La presente proposta non richiede un piano di attuazione.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
La direttiva contabile, modificata dalla CSRD, disciplina già la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nell'UE. Norme comuni concernenti l'informativa sulla sostenibilità e la sua certificazione assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite nei vari Stati membri. Differenze significative tra gli Stati membri negli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della sua conformità creerebbero costi e complessità aggiuntivi per le imprese che operano a livello transfrontaliero, il che sarebbe dannoso per il mercato unico. Gli Stati membri non sono in grado di modificare la legislazione vigente dell'UE per ridurre gli oneri a carico delle imprese agendo singolarmente.
Analogamente, la CSDDD stabilisce già un quadro normativo armonizzato per il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e contempla anche alcune imprese di paesi terzi attive nel mercato dell'UE, garantendo parità di condizioni in questo settore.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
Gli obblighi di comunicazione introdotti dalla direttiva 2013/34/UE impongono alle imprese di raccogliere e comunicare dati relativi ai loro impatti, rischi e opportunità per quanto riguarda le questioni di sostenibilità rilevanti. Questo compito implica uno sforzo significativo di individuazione, raccolta, trattamento, verifica e pubblicazione di dati. Al fine di raccogliere i dati pertinenti, le imprese spesso utilizzano piattaforme digitali di raccolta e condivisione dei dati. Per conservare e trattare i dati ai fini della rendicontazione di sostenibilità, utilizzano spesso anche strumenti digitali di gestione dei dati.
I fruitori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano accessibili, comparabili e disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico. Gli Stati membri devono esigere che le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità della direttiva 2013/34/UE mettano gratuitamente a disposizione del pubblico sui loro siti web le relazioni sulla gestione. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. Consente inoltre di centralizzare i dati a livello dell'Unione e degli Stati membri in un formato aperto e accessibile, che faciliti la lettura e consenta il confronto dei dati, integrando tra l'altro la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni societarie pubbliche.
Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di rilevanza digitale della direttiva, si veda di seguito.
La direttiva 2013/34/UE impone alle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità di redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (regolamento delegato ESEF). Essa impone inoltre a tali imprese di marcare la loro informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla tassonomia digitale che la Commissione adotterà mediante modifica del regolamento delegato ESEF.
Una tassonomia digitale per i principi di rendicontazione di sostenibilità dell'Unione consentirà di taggare la rendicontazione di sostenibilità e di renderla leggibile da un dispositivo automatico. Finché la tassonomia digitale non sarà adottata le imprese non sono tenute a marcare le loro dichiarazioni sulla sostenibilità. Considerando che la dichiarazione sulla sostenibilità potrà essere letta da un dispositivo automatico solo quando sarà inclusa in un documento XHTML e marcata, in attesa dell'adozione di tale tassonomia le imprese non sono tenute a redigere la relazione sulla gestione in formato XHTML.
I portatori di interessi interessati da tali obblighi comprendono le imprese tenute a redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità taggata digitalmente e fornita in formato XHTML, nonché i prestatori di servizi di attestazione della conformità che devono verificare che la dichiarazione sulla sostenibilità soddisfi i requisiti necessari.
La presente proposta non modifica le norme vigenti in materia di marcatura digitale o formato digitale introdotte dalla CSRD, che miglioreranno la comunicazione digitale e renderanno possibile sfruttare l'intelligenza artificiale nell'utilizzo delle informazioni comunicate dalle imprese.
Per quanto riguarda la CSDDD, gli strumenti e le tecnologie digitali, come quelli utilizzati per tracciare, sorvegliare o rintracciare le materie prime, i beni e i prodotti lungo le catene del valore (ad esempio satelliti, droni, radar o soluzioni basate su piattaforme), potrebbero sostenere la raccolta dei dati, riducendone il costo, per la gestione della catena del valore, compresi l'individuazione e la valutazione degli impatti negativi, la prevenzione e l'attenuazione nonché il monitoraggio dell'efficacia delle misure relative al dovere di diligenza.
|
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
|
Per facilitare un'agile attuazione delle prescrizioni di rilevanza digitale di cui alla sezione 4.1, la Commissione partecipa a una serie di iniziative.
Sarà innanzitutto necessaria una tassonomia digitale che renda possibile taggare le informazioni comunicate conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità dell'Unione. La Commissione, previo parere tecnico dell'ESMA, adotterà una tassonomia digitale per la taggatura delle informazioni sulla sostenibilità mediante atto delegato.
In secondo luogo, nel quadro del ciclo di discussione del 2025 sullo strumento di sostegno tecnico, la Commissione intende avviare un progetto faro plurinazionale dal titolo "Migliorare la rendicontazione di sostenibilità per le imprese". L'iniziativa mira a rafforzare la capacità degli Stati membri di sostenere le imprese, in particolare le PMI, nell'attuazione della CSRD e degli obblighi di comunicazione ai sensi della tassonomia dell'UE. Il sostegno nell'ambito di questa iniziativa terrà conto dell'evoluzione degli obblighi di comunicazione e sarà utile anche alle PMI non quotate che non sono tenute alla rendicontazione ma che devono far fronte a crescenti richieste di informazioni sulla sostenibilità da parte dei loro partner finanziari e nella catena del valore.
In terzo luogo, l'EFRAG ha avviato un forum per le PMI in cui riunisce i portatori di interessi pertinenti della comunità delle PMI per discutere dell'attuazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e del modo in cui le soluzioni e gli strumenti digitali possono essere utilizzati per facilitare alle PMI la rendicontazione di sostenibilità.
Per quanto riguarda la CSDDD, al fine di aiutare le società ad adempiere agli obblighi relativi al dovere di diligenza lungo la loro catena del valore, la direttiva incoraggia l'uso di strumenti e tecnologie digitali e impone alla Commissione di emanare orientamenti contenenti informazioni utili e riferimenti a risorse adeguate. Nell'utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali, le società dovrebbero tenere conto dei possibili rischi ad essi associati e affrontarli adeguatamente, e porre in essere meccanismi per verificare l'adeguatezza delle informazioni ottenute.
|