COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, XXX
[...](2025) XXX draft
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica della Costa d'Avorio (di seguito denominata "Costa d'Avorio") al fine di concludere, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione (2025‑2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea. L'obiettivo è consentire ai pescherecci dell'Unione di accedere alla zona di pesca della Costa d'Avorio e di pescarvi tonnidi e specie affini in virtù di un mandato di gestione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). In esito a tali negoziati, il 21 novembre 2024 i negoziatori hanno siglato un nuovo protocollo di durata quadriennale a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, fissata all'articolo 20, vale a dire la data in cui esso viene firmato dalle parti.
Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per le categorie seguenti:
-
25 tonniere con reti a circuizione;
-
7 pescherecci con palangari di superficie;
-
navi di appoggio conformemente alle risoluzioni dell'ICCAT pertinenti e ai limiti fissati dalla legislazione della Costa d'Avorio.
La presente proposta mira a ripartire tali possibilità di pesca tra gli Stati membri.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire un quadro aggiornato, vale a dire che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio nel settore della pesca.
Il protocollo assegna ai pescherecci dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è in parte basata sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2018-2024) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. Si intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse delle parti. Tale cooperazione contribuirà anche a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.
Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per le categorie seguenti:
-
25 tonniere con reti a circuizione;
-
7 pescherecci con palangari di superficie;
-
navi di appoggio conformemente alle risoluzioni dell'ICCAT pertinenti e ai limiti fissati dalla legislazione della Costa d'Avorio.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Costa d'Avorio rientra nell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) e tiene conto in particolare degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita economica sostenibile, sviluppo umano e sociale, lotta ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle risorse naturali e rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.
•Proporzionalità
La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e a quelle in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Nel 2023 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2018-2024 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Costa d'Avorio e una valutazione ex ante di un eventuale nuovo protocollo. Le conclusioni delle valutazioni ex post ed ex ante sono riportate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Secondo tali conclusioni, i settori della pesca dell'Unione sono fortemente interessati a operare nelle acque ivoriane e un nuovo protocollo è nell'interesse di entrambe le parti.
Il nuovo protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.
Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con la Costa d'Avorio è funzionale anche alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT. Per la flotta dell'Unione ciò significa inoltre mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico internazionale pluriennale. L'ubicazione, le attrezzature e i servizi del porto di Abidjan all'interno di un'area altamente sfruttata lo rendono tra l'altro un centro logistico e un importante porto di sbarco e trasbordo, il che contribuisce alla fondatezza del nuovo protocollo proposto, sia per il settore della pesca dell'Unione che per il paese partner. Per le autorità della Costa d'Avorio l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione che consentano al paese di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico che preveda possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività dei pescherecci, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione della pesca e a rappresentanti della società civile della Costa d'Avorio. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
L'accordo negoziato comprende una clausola sulle conseguenze delle violazioni degli elementi essenziali dell'articolo 9 dell'accordo di Samoa relativi ai diritti umani.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento si applicherà non appena le attività di pesca saranno possibili, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (di seguito denominato "accordo"). L'accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2008.
(2)L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo è scaduto il 31 luglio 2024.
(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (di seguito denominato "protocollo") di durata quadriennale.
(4)A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 21 novembre 2024.
(5)Il […] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) […] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(6)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.
(7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.
(8)Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo (2025-2029) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)25 tonniere con reti a circuizione:
Spagna:
[14]
unità
Francia:
[11]
unità
b)7 pescherecci con palangari di superficie:
Spagna:
[5]
unità
Portogallo:
[2]
unità.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente