COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.7.2025
COM(2025) 442 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni
1.CONTESTO
A norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni(), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati (cfr. articolo 10 sull'esercizio della delega).
Tale conferimento di potere riguarda i seguenti scopi:
·modifica dell'allegato I, al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale conformemente alla classificazione dei consumi individuali per finalità (COICOP) delle Nazioni Unite (ONU) (articolo 4, paragrafo 3);
·aggiunta di voci all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma;
·modifica dell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 8, al fine di includere la voce "Giochi, lotterie e scommesse" nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) e nell'IPCA ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC).
Nell'esercizio del potere di adottare atti delegati, la Commissione deve garantire, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/792, che tali atti siano giustificati e non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per le unità rispondenti. L'articolo 10, paragrafo 2, impone inoltre alla Commissione di seguire la sua prassi abituale e di consultare esperti, anche negli Stati membri, nell'ambito dei lavori preparatori dell'atto delegato.
Infine, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, non appena adotta un atto delegato, la Commissione deve darne contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.BASE GIURIDICA
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/792, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sull'esercizio della delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni.
La presente relazione adempie tale obbligo.
3.ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE
Nel 2020 la Commissione ha pubblicato la relazione COM(2020) 354 final() relativa al primo periodo quinquennale di esercizio del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792 e ha rilevato che, durante tale periodo, il potere di adottare atti delegati non era stato esercitato.
Per il periodo successivo, nel rispetto della proroga tacita della delega di potere, la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792 adottando il regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione().
Il regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2016/792 per quanto riguarda:
·l'aggiornamento dell'allegato I "Classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP)" a una nuova versione ("ECOICOP, Ver. 2"), in conformità al potere conferito alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792; e
·l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC, in conformità al potere conferito alla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/792.
La modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/792 è stata necessaria al fine di garantire la comparabilità degli indici dei prezzi armonizzati a livello internazionale a seguito dell'adozione della COICOP 2018 delle Nazioni Unite(). La modifica consente di allineare l'ECOICOP alla COICOP rivista delle Nazioni Unite, riflettendo i cambiamenti significativi dei modelli di consumo delle famiglie intervenuti dall'entrata in vigore, nel 1999, della COICOP originaria delle Nazioni Unite.
La Commissione, in consultazione con i gruppi di esperti, ha elaborato orientamenti metodologici che garantiscono un grado sufficiente di armonizzazione per l'elaborazione di un sottoindice per giochi, lotterie e scommesse. Per tale ragione la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792 per rimuovere giochi, lotterie e scommesse dalla tabella delle voci escluse dall'ambito di applicazione dell'IPCA, in linea con l'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso regolamento. Giochi, lotterie e scommesse sono pertanto ora inclusi nell'IPCA come parte della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.
L'atto delegato inizierà ad applicarsi a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026.
Con l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC, il potere delegato conferito per modificare l'articolo 5, paragrafo 8, è revocato, dato che le modifiche rese possibili da tale disposizione sono state ormai effettuate.
La modifica della classificazione può incidere sulla coerenza tra la nuova classificazione e l'elenco degli elementi esentati nella tabella di cui all'articolo 5, paragrafo 8. Pertanto, come indicato al considerando 4 del regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione, in caso di differenze, la tabella dovrebbe essere intesa come facente riferimento alla classificazione modificata per i restanti prodotti presenti nell'elenco.
Come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/792, per far fronte ai costi e agli oneri per gli Stati membri è stato fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio generale dell'UE, sotto forma di sovvenzioni, sulla base delle proposte degli Stati membri e in funzione della necessità di sostenere le modifiche necessarie nei rispettivi sistemi di produzione nazionali per adeguarsi alla transizione verso la nuova classificazione COICOP e prepararsi all'inclusione di giochi, lotterie e scommesse.
Raccomandazioni specifiche sul trattamento di giochi, lotterie e scommesse() sono state inoltre messe a disposizione degli Stati membri e dei rispondenti per assisterli nell'attuazione di tale modifica.
Le modifiche del regolamento (UE) 2016/792, ritenute necessarie per mantenere gli elevati standard di accuratezza statistica dell'IPCA, sono state discusse con esperti degli Stati membri, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, dello stesso regolamento.
Sono inoltre state individuate sinergie nell'adozione congiunta delle due modifiche.
Nel complesso, l'esercizio dei poteri delegati da parte della Commissione migliorerà la pertinenza degli indici dei prezzi armonizzati nel riflettere le attuali strutture economiche e i più elevati standard statistici.
4.CONCLUSIONE
Con l'adozione del regolamento delegato (UE) 2024/3159, la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/792.
La Commissione ritiene che dovrebbe continuare a disporre dei poteri delegati che le sono conferiti dal regolamento (UE) 2016/792. Il potere di modificare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/792 o di modificare ulteriormente l'allegato I rimane essenziale per far fronte alle esigenze future derivanti dall'andamento dell'inflazione. Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'indice dei prezzi delle abitazioni saranno di conseguenza migliorati, in modo da continuare a soddisfare standard elevati in termini di qualità e comparabilità.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.