Bruxelles, 28.7.2025

COM(2025) 428 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Quarantatreesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2024









{SWD(2025) 231 final}


Sintesi

Il presente documento è la 43a relazione sulle attività di difesa commerciale dell'Unione europea (UE) riguardante le attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE, nonché le attività di difesa commerciale dei paesi terzi nei confronti dei prodotti importati dall'UE e le attività del consigliere-auditore nel 2024. È accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce informazioni e statistiche più dettagliate.

Il 2024 è stato un anno storico per l'attività di difesa commerciale dell'UE. La Commissione ha avviato 33 nuove inchieste, un numero record di nuovi casi che non si verificava dal 2006. Considerando che la media dei nuovi casi avviati corrisponde tradizionalmente a circa 12 l'anno, il livello di attività nel 2024 è stato effettivamente significativo. Oltre un terzo dei nuovi casi avviati ha riguardato il settore chimico. Allo stesso tempo, le informazioni sull'attività di difesa commerciale sono state ampiamente dominate dall'inchiesta antisovvenzioni altamente politicizzata, economicamente importante e molto pubblicizzata concernente i veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina. Attraverso tale indagine, la Commissione ha dimostrato il proprio impegno a favore dell'applicazione rigorosa delle norme dell'UE e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Anche la salvaguardia sull'acciaio ha avuto un ruolo di primo piano con l'avvio di un riesame in considerazione del deterioramento della situazione dell'industria siderurgica dell'UE.

In un contesto di aumento delle importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali che hanno un impatto negativo sui produttori dell'UE, nell'ottobre 2024 la Commissione ha deciso di registrare automaticamente le importazioni nell'ambito di tutte le inchieste antidumping e antisovvenzioni al fine di dare un chiaro segnale che l'UE intende combattere la concorrenza sleale derivante dalle importazioni. Inoltre, all'atto dell'insediamento, la nuova Commissione ha ribadito apertamente il proprio impegno costante a contrastare con fermezza la concorrenza sleale e a difendere l'industria dell'UE.

 

Alla fine dell'anno, il numero di misure in vigore era salito a un totale di 199 (definitive e provvisorie) rispetto alle 186 della fine del 2023. Il numero di posti di lavoro protetti da tali misure è aumentato in modo esponenziale, passando da quasi mezzo milione di posti di lavoro diretti alla fine del 2023 a oltre 625 000 entro dicembre 2024, tra i quali le sole misure sui veicoli elettrici a batteria proteggono oltre 115 000 posti di lavoro.

Garantire l'efficacia delle misure rimane una priorità assoluta per la Commissione, in quanto è intrinseca alla forza degli strumenti. Il monitoraggio dei livelli delle importazioni e degli sviluppi del mercato in associazione con l'industria e la lotta contro l'elusione sono proseguiti per tutto il 2024. Nel corso dell'anno, le inchieste antielusione hanno portato all'estensione di due misure al fine di eradicare l'evasione dei dazi attraverso il ricorso al trasbordo; entrambi i casi hanno coinvolto più di un altro paese. Le misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla provenienti dalla Russia sono state estese alla Turchia e al Kazakhstan e le misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'Indonesia sono state estese a Taiwan, Turchia e Vietnam. In assenza di tali interventi, le misure in vigore sarebbero state gravemente compromesse e l'industria dell'UE sarebbe nuovamente esposta agli effetti dannosi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni.

Nel 2024 sono state pronunciate importanti sentenze della Corte, non da ultimo la conferma, da parte della Corte di giustizia, delle conclusioni del Tribunale relative al sostegno transfrontaliero, come quello concesso dalla Cina nell'ambito della sua iniziativa "Nuova via della seta", secondo cui è possibile attribuire il sostegno finanziario di un paese terzo al governo del paese di origine o di esportazione. L'approccio della Commissione in relazione alla costruzione del valore normale in caso di constatazione di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stato confermato anche nell'ambito di un'importante sentenza di un organo giurisdizionale. Tali sentenze hanno ribadito l'approccio dell'UE nella lotta contro pratiche commerciali sleali particolarmente dannose.

L'intensificazione delle indagini dell'UE è stata accompagnata da un aumento dei casi di paesi terzi nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri, con 34 casi avviati nel 2024, rispetto ai 20 del 2023. Sebbene l'UE non contesti il diritto di paesi terzi di utilizzare gli strumenti di difesa commerciale ove giustificato, purtroppo alcuni di questi casi, in particolare tre avviati dalla Cina, sono stati ingiustificati e motivati da ritorsioni contro la legittima inchiesta antisovvenzioni dell'UE sui veicoli elettrici a batteria. Sebbene il monitoraggio delle attività di difesa commerciale di paesi terzi sia già impegnativo, tali inchieste ingiustificate creano ulteriori sfide inutili per gli esportatori interessati ed equivalgono a ostacoli illegali all'accesso al mercato. Ciò nonostante, a fronte di tali sfide, la Commissione ha difeso e sostenuto con fermezza gli esportatori interessati, agendo anche attraverso i canali di risoluzione delle controversie dell'OMC in merito alle misure antidumping provvisorie imposte dalla Cina sul brandy e all'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti lattiero-caseari.

Nel corso del 2024 i servizi di difesa commerciale hanno svolto ampie attività di comunicazione e informazione, tra cui sessioni informative specifiche sull'inchiesta sui veicoli elettrici a batteria, nonché presentazioni concepite per aiutare le piccole e medie imprese a orientarsi nelle complessità della difesa commerciale. Nel complesso, l'attività di difesa commerciale dell'UE nel 2024 ha dimostrato l'impegno dell'Unione a favore di un commercio equo, della trasparenza e della protezione dell'industria e dei posti di lavoro dell'UE.

I    Applicazione degli strumenti di difesa commerciale nel 2024

1.Attività d'inchiesta

1.1.Quadro generale

Alla fine del 2024 nell'UE erano in vigore 192 misure definitive di difesa commerciale, tra cui 124 misure antidumping, 38 estensioni di misure antidumping in seguito a inchieste antielusione, 22 misure antisovvenzioni, 7 estensioni di misure antisovvenzioni in seguito a inchieste antielusione e 1 misura di salvaguardia. Erano inoltre in vigore 7 misure antidumping provvisorie, per un totale di 199 misure in vigore alla fine del 2024. Queste misure tutelano oltre 625 000 posti di lavoro diretti nell'UE.

Nel 2024 la Commissione ha lavorato a 33 nuove inchieste e 31 riesami avviati, nonché a 39 inchieste che erano in corso all'inizio dell'anno. Nel corso dell'anno la Commissione ha concluso 8 nuove inchieste e 34 riesami.

La presente relazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce maggiori informazioni e statistiche e contiene allegati per le sezioni seguenti.

1.2.Inchieste antidumping e antisovvenzioni (cfr. allegati da A a I)

Nel 2024 la Commissione ha avviato 33 nuove inchieste (29 antidumping, tre antisovvenzioni e una di salvaguardia). Si tratta di un numero record di inchieste, per eguagliare il quale occorre risalire al 2006; un dato nettamente superiore alle 12 nuove inchieste avviate nel 2023. Oltre un terzo dei nuovi casi (12) ha riguardato prodotti del settore chimico, tutti provenienti dalla Cina. In tale settore, rispetto al 2023, è stato infatti registrato un raddoppio di nuovi casi, una circostanza in netto contrasto con gli anni precedenti, nei quali non vi erano stati nuovi casi relativi a prodotti chimici nel 2022 e soltanto un caso ciascuno negli anni dal 2018 al 2021. Questa tendenza può essere attribuita a un accumulo di enormi sovraccapacità in tale settore in Cina, associato alla soppressione delle restrizioni dettate dalla pandemia e degli ostacoli logistici (crisi dei container per il trasporto marittimo), che potrebbero aver causato un'ondata di esportazioni dalla Cina verso l'UE oggetto di scambi a condizioni sleali.

La Commissione ha avviato 30 riesami nel 2024, un dato in leggero calo rispetto ai 31 del 2023. La maggior parte (21) di tali riesami sono stati riesami in previsione della scadenza e il resto è stato costituito da 4 riesami intermedi, 3 inchieste antielusione e 2 riesami di misure di salvaguardia. L'aumento del numero di riesami in previsione della scadenza è legato al ciclo di vita quinquennale delle misure.

 

Complessivamente sono state avviate 63 inchieste tra nuove e di riesame, il che ha rappresentato un aumento significativo rispetto alle 43 inchieste aperte nel 2023.

La Commissione ha istituito 10 misure provvisorie (nove antidumping e una antisovvenzioni) e ha concluso sette inchieste antidumping con l'istituzione di misure definitive. La Commissione ha concluso un'inchiesta antisovvenzioni (esteri di alchilfosfato) senza istituire misure in quanto la denuncia è stata ritirata; tuttavia, ha proseguito l'inchiesta antidumping relativa allo stesso prodotto, che ha portato all'istituzione di misure definitive nel settembre 2024.

Nel 2024 11 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio. Due misure antidumping sono scadute automaticamente al termine del periodo di istituzione di cinque anni.

1.3.Inchieste di salvaguardia

Nel 2024 sono state avviate due inchieste di salvaguardia. Una ha riguardato un riesame del funzionamento della misura di salvaguardia relativa all'acciaio ed è stata aperta una nuova inchiesta relativa a importazioni di elementi di lega a base di manganese e silicio. Nel 2024 si è inoltre concluso un riesame di misure di salvaguardia bilaterali sul riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania.

Riesame del funzionamento - Misura di salvaguardia relativa a determinati prodotti di acciaio

La misura di salvaguardia dell'UE relativa all'acciaio è stata istituita nel luglio 2018 con misure definitive nel gennaio 2019. Successivamente, la Commissione ha condotto diversi riesami. La Commissione ha concluso l'ultimo riesame nel luglio 2024, che ha portato alla proroga della misura fino alla sua durata massima di otto anni, ossia fino al luglio 2026.

Nel novembre 2024 la Commissione ha ricevuto da diversi Stati membri la richiesta di avviare un riesame della misura di salvaguardia relativa all'acciaio. Dalle informazioni fornite è emerso che la situazione dell'industria siderurgica dell'UE si era deteriorata rispetto al precedente riesame. In una situazione di calo della domanda, la quota di mercato delle importazioni è rimasta stabile o è aumentata. Inoltre le importazioni hanno esercitato una pressione notevole sui prezzi. L'inchiesta di riesame, avviata il 17 dicembre 2024, ha dimostrato che gli adeguamenti alla gestione dei contingenti erano giustificati al fine di garantire l'efficacia della misura nelle condizioni di mercato esistenti. Il riesame si è concluso entro la fine di marzo 2025 e le modifiche sono entrate in vigore il 1º aprile 2025.

 

Nuova inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di elementi di lega a base di manganese e silicio

Il 13 dicembre 2024 la Commissione ha ricevuto da diversi Stati membri una richiesta di apertura di un'inchiesta di salvaguardia sulle importazioni di determinati elementi di lega a base di silicio e manganese. Tale richiesta ha fornito elementi di prova sufficienti circa il fatto che l'andamento delle importazioni dei prodotti e le condizioni alle quali questi sono importati sembrano richiedere misure di salvaguardia. Su tale base, il 19 dicembre 2024 la Commissione ha avviato un'inchiesta di salvaguardia. Tale inchiesta dovrebbe di norma concludersi entro 9 mesi, ossia entro settembre 2025, ma può essere prorogata fino a novembre 2025.

Misura di salvaguardia nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate sul riso Indica

Le misure di salvaguardia bilaterali istituite nel 2019 sulle importazioni del riso Indica proveniente dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, sono scadute nel gennaio 2022. Un riesame per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale si è concluso nel marzo 2024, quando la Commissione ha istituito nuovamente misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania per il periodo di applicazione delle misure, ossia dal 18 gennaio 2019 al 18 gennaio 2022.

1.4.Verifiche nel corso delle inchieste

La Commissione garantisce che le informazioni utilizzate nelle inchieste di difesa commerciale siano accurate e complete al fine di garantire decisioni giuridicamente valide e la corretta istituzione di misure.

Nel 2024 la Commissione ha verificato i dati di 346 società, 148 all'interno dell'UE e 191 in paesi terzi. Sostanzialmente tutti questi esercizi di verifica si sono svolti in loco presso le società. Soltanto sette società sono state verificate a distanza, un processo introdotto nel 2020 per far fronte alle restrizioni di viaggio dovute alla COVID-19, ma al quale si ricorre sempre meno.

2.Applicazione ed esecuzione assertive ed efficaci degli strumenti di difesa commerciale

2.1.Impegno a fare un uso assertivo degli strumenti di difesa commerciale

Nel contesto dell'insediamento della nuova Commissione nel 2024, è stato espresso un impegno rinnovato a proteggere in modo assertivo l'industria dell'UE nei confronti della concorrenza sleale derivante da importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali. Nella lettera d'incarico della presidente von der Leyen all'allora commissario designato per il Commercio e la sicurezza economica ha ribadito l'impegno dell'UE a favore di un commercio libero ed equo, impegnandosi nel contempo a favore di una posizione più assertiva contro la concorrenza sleale.

A sua volta, nella sua audizione dinanzi al Parlamento europeo, il commissario Šefčovič ha affrontato la questione della difesa delle imprese dell'UE nei confronti di pratiche sleali, impegnandosi a salvaguardare la parità di condizioni. Ha assicurato che, pur continuando a sostenere il commercio libero ed equo, l'UE avrebbe fatto un uso assertivo del solido sistema di strumenti di difesa commerciale in modo giuridicamente giustificato, adottando un approccio fremo e deciso contro le importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali.

2.2.Registrazione delle importazioni

Nell'ottobre 2024, nell'ambito degli sforzi volti a rafforzare gli strumenti di difesa commerciale per contrastare gli effetti della concorrenza sleale, compresa la sovraccapacità, la Commissione ha iniziato a registrare automaticamente le importazioni nel contesto di tutte le inchieste antidumping e antisovvenzioni in corso. Fino ad allora, le importazioni erano state registrate soltanto dopo aver ricevuto una richiesta motivata da parte dell'industria. Lo scopo della registrazione delle importazioni è consentire la riscossione retroattiva dei dazi laddove giustificato e qualora siano soddisfatte condizioni giuridiche specifiche. Tale modifica della prassi non significa che l'applicazione retroattiva delle misure sia automatica. La decisione in proposito è adottata soltanto nella fase definitiva di ciascuna indagine.

Il passaggio alla registrazione automatica delle importazioni contribuisce non soltanto a semplificare le procedure, ma anche ad alleviare l'onere che grava sull'industria eliminando la necessità di preparare le richieste. Allo stesso tempo, fornisce alla Commissione informazioni precise e accurate sulla fonte e sui quantitativi delle importazioni di un prodotto oggetto di inchiesta, nonché su sviluppi del mercato di più ampia portata. La registrazione è effettuata dalle autorità doganali degli Stati membri secondo quanto disposto dai singoli regolamenti di esecuzione.

 

2.3.Monitoraggio, vigilanza e applicazione delle misure (cfr. allegati J, K, M, Q)

Se le misure di difesa commerciale sono eluse dagli operatori economici, la forza del sistema è erosa. Per questo motivo, il monitoraggio delle importazioni dopo l'istituzione delle misure è essenziale al fine di garantire che le misure abbiano l'effetto desiderato.

Qualora l'industria rilevi o presenti indicazioni di elusione, la Commissione interviene tempestivamente per affrontare la questione. Per elusione si intende una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'UE che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. La Commissione ha rilevato una varietà di pratiche di elusione, sebbene il trasbordo di merci attraverso paesi terzi sembri continuare ad essere quella più comune. Prassi più complesse riguardano processi di assemblaggio per i quali è necessario un certo livello di attività industriale che può modificare la natura del prodotto, aggiungendo al tempo stesso un valore molto limitato ai beni finali. Tali merci ulteriormente trasformate sono poi importate nell'UE, di norma sotto una voce diversa della nomenclatura combinata (NC), eludendo così il pagamento del dazio in vigore.

Se dispone di elementi di prova sufficienti dell'elusione delle misure, la Commissione apre inchieste antielusione. Nel 2024 la Commissione ha avviato due inchieste antielusione:

 

• misure antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico dalla Cina, presumibilmente oggetto di elusione attraverso la Malaysia; e

• misure antidumping sulle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite dalla Cina attraverso presunte pratiche di elusione nell'UE.

La Commissione ha concluso tre inchieste antielusione nel corso dell'anno di riferimento. La Commissione ha esteso le misure antidumping nei confronti delle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia alla Turchia e al Kazakhstan ed ha esteso le misure antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'Indonesia a Taiwan, Turchia e Vietnam. Nel contesto di tali inchieste la Commissione ha riscontrato che le merci venivano trasbordate attraverso paesi terzi e che le misure erano state eluse attraverso ulteriori attività di trasformazione aventi un valore aggiunto limitato nei paesi terzi oggetto dell'inchiesta.

Nell'inchiesta relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, alla luce della gravità delle pratiche di elusione, ai fini del monitoraggio, oltre alla fattura commerciale e al certificato del produttore obbligatori, è richiesta una dichiarazione dei produttori esportatori esentati dalle misure estese, indicante se il luogo in cui l'acciaio inossidabile per produrre i prodotti in questione è stato originariamente fuso e versato, era il paese soggetto alle misure iniziali, ossia l'Indonesia.

 

Nel 2024 è proseguita la cooperazione tra i servizi di difesa commerciale, altri servizi della Commissione (DG TAXUD), agenzie dell'UE pertinenti (OLAF - Ufficio europeo per la lotta antifrode) e autorità nazionali orientate all'applicazione delle norme (autorità doganali degli Stati membri), così come sono proseguiti scambi regolari con l'industria dell'Unione al fine di tenere traccia degli sviluppi del mercato.

Scambi regolari sono intrattenuti con la DG TAXUD per quanto riguarda la classificazione delle merci soggette agli strumenti di difesa commerciale. Inoltre, non appena la legislazione pertinente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale, la DG TAXUD integra prontamente le misure corrispondenti nella TARIC (la tariffa integrata dell'Unione europea). Ciò garantisce l'applicazione uniforme delle misure degli strumenti di difesa commerciale, in quanto i dati TARIC sono automaticamente trasmessi quotidianamente ai sistemi di importazione degli Stati membri. 

Quando riceve informazioni in merito a irregolarità dall'industria dell'Unione, su base ad hoc o nel quadro di denunce formali, la Commissione ne informa l'OLAF. Analogamente, la Commissione mantiene contatti regolari su tali questioni con le autorità doganali degli Stati membri, ad esempio pubblicando segnalazioni di rischi specializzate nel sistema comune di gestione dei rischi doganali dell'UE. Tuttavia, dato che le indagini dell'OLAF o delle autorità di contrasto degli Stati membri in merito alle pratiche suddette sono riservate, non è possibile fornire ulteriori informazioni. L'OLAF pubblica una relazione annuale che presenta le sue attività dell'anno precedente, nonché statistiche sui risultati delle indagini ed esempi di casi.

Nel 2024 la Commissione ha svolto compiti speciali di monitoraggio nel contesto di 15 inchieste, tutte relative a misure antidumping, 12 riguardanti importazioni dalla Cina, due dall'India e una dall'Egitto. Nel 2024 sono proseguite le attività afferenti al sistema di monitoraggio ex post delle importazioni di acciaio e alluminio, con pubblicazione mensile dei dati nella sezione del sito web della Commissione dedicata al commercio.

Anche il monitoraggio degli impegni rientra tra le attività di contrasto, dato che gli impegni consentono la sospensione delle misure antidumping o antisovvenzioni. La Commissione accetta tali impegni quando ha accertato che sono in grado di eliminare in maniera efficace gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni e verifica regolarmente il rispetto degli impegni da parte degli esportatori.

All'inizio del 2024 erano in vigore 11 impegni relativi a due procedimenti, il biodiesel originario dell'Argentina e l'acido citrico proveniente dalla Cina. Per quanto riguarda gli impegni relativi al biodiesel, dal monitoraggio è emerso che i produttori esportatori si erano pienamente conformati. Tuttavia, per quanto riguarda l'acido citrico, la Commissione ha constatato che talune condizioni degli impegni relativi all'acido citrico originario della Cina erano state violate dalla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e chimici ("CCCMC" – China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters) e, di conseguenza, nel marzo 2024, ha revocato l'accettazione degli impegni di tre società.

Nelle inchieste antidumping concluse nel 2024 non sono state presentate offerte di impegno. Nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni relativa ai veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina, diversi produttori esportatori hanno offerto impegni sui prezzi ritenuti insufficienti a compensare le sovvenzioni pregiudizievoli alle esportazioni cinesi. Ciononostante la Commissione è rimasta aperta a proseguire i lavori per trovare un accordo su impegni in materia di prezzi efficaci e compatibili con le prassi dell'OMC. Tale processo complesso è proseguito per il resto del 2024.

2.4.Controllo giurisdizionale da parte dei giudici dell'UE (allegato S)

Nel 2024 il Tribunale e la Corte di giustizia hanno emesso 25 sentenze e ordinanze in cause relative a misure di difesa commerciale. Come nell'anno precedente, il Tribunale ha emesso 14 sentenze, mentre la Corte di giustizia si è pronunciata su 10 ricorsi e una domanda di pronuncia pregiudiziale. Nel 2024 è stato avviato un numero inferiore di nuovi procedimenti giudiziari relativi a misure di difesa commerciale (10 in totale) rispetto all'anno precedente (18 in totale nel 2023). Di dieci cause nuove, sei ricorsi di annullamento sono stati presentati dinanzi al Tribunale, mentre tre ricorsi e una domanda di pronuncia pregiudiziale sono stati presentati dinanzi alla Corte di giustizia.

La Commissione ha prevalso in tutte le cause, fatta eccezione per una (causa T-762/20 Sinopec Chongqing SVW Chemical e altri/Commissione) che è stata successivamente oggetto di ricorso da parte della Commissione, attualmente pendente.

La giurisprudenza dello scorso anno conferma il potere discrezionale di cui dispone la Commissione in relazione alla determinazione del valore normale quando si riscontrano distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base. Il Tribunale ha approvato la pratica antielusione della Commissione, in particolare confermando l'approccio secondo cui le operazioni di assemblaggio comprendono operazioni di completamento e confermando l'applicazione per analogia dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base all'elusione dei dazi compensativi mediante operazioni di assemblaggio in paesi terzi (oggetto di ricorso). In diverse sentenze, la Corte di giustizia ha confermato le conclusioni della Commissione in merito ad aspetti importanti della pratica di difesa commerciale, tra cui:

-il fatto che sia possibile attribuire il sostegno finanziario di un paese terzo al governo del paese di origine o di esportazione delle merci sovvenzionate;

-la legittimità della prassi della Commissione di adeguare costi non in linea con le condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base; e

-l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda la modulazione della regola del dazio inferiore in caso di distorsioni relative alle materie prime rispetto all'intero importo del dumping.

3.Norme sociali e ambientali negli strumenti di difesa commerciale

L'impegno dell'UE a favore di standard sociali e ambientali elevati si è rispecchiato nelle modifiche apportate alla legislazione in materia di difesa commerciale nel 2017 e nel 2018.

L'introduzione del metodo specifico di calcolo del dumping nel 2017 per i casi in cui l'interferenza statale determina distorsioni significative del mercato, ha fatto sì che per stabilire un valore normale esente da distorsioni è necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato. Nel selezionare un paese di questo tipo, la Commissione può prendere in considerazione le differenze nei livelli di protezione sociale e ambientale qualora sia possibile una scelta tra più paesi.

Nel 2024 la Commissione ha utilizzato il metodo delle distorsioni significative nel contesto di quattro inchieste antidumping nell'ambito delle quali sono state istituite misure definitive. Tuttavia, in tutti i casi vi era un solo paese rappresentativo potenziale che disponeva di dati adeguati, la questione delle norme sociali e ambientali non è quindi entrata in gioco nel contesto del processo di selezione.

Nel 2018 la modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale ha registrato un'ulteriore approvazione dell'impegno dell'UE a favore di norme sociali e ambientali. Da allora la Commissione tiene conto dei costi degli obblighi sociali e ambientali nel calcolo del margine di pregiudizio. Ora i costi di conformità rispetto agli accordi multilaterali in materia di ambiente e alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per tutta la durata di qualsiasi misura possono essere inclusi nei costi di produzione dell'industria dell'UE. Tra tali costi possono figurare i costi aggiuntivi futuri associati alla conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, uno dei pilastri della politica dell'UE volta a adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi sono stati considerati in due procedimenti antidumping conclusi nel 2024 (diossidi di manganese elettrolitici ed esteri di alchilfosfato), entrambi riguardanti la Cina. L'aggiunta di detti costi ha aumentato i prezzi non pregiudizievoli 1 e, quindi, i margini di pregiudizio. Tuttavia ciò incide sul livello finale delle misure soltanto quando i dazi istituiti si basano sui margini di pregiudizio e nel 2024 soltanto nel caso dei diossidi di manganese elettrolitici i dazi erano basati sul margine di pregiudizio. Nel caso relativo agli esteri di alchilfosfato, le misure istituite sono state basate sui margini di dumping 2 .

Le norme sociali e ambientali possono essere prese in considerazione anche nell'esame delle offerte di impegno. Tuttavia nel 2024 la Commissione non ha ricevuto alcuna offerta di impegno nei casi antidumping e nel caso dei veicoli elettrici a batteria le offerte di impegno sono state respinte per altri motivi, pertanto non sono emerse questioni sociali e ambientali in tale contesto.

4.Attività del consigliere-auditore

Il consigliere-auditore svolge un ruolo essenziale nel garantire che le parti interessate da procedure e misure previste dalla legislazione dell'UE in materia di commercio internazionale possano esercitare i loro diritti procedurali, anche in relazione al diritto di essere sentite. Nel 2024 il consigliere-auditore ha ricevuto 12 richieste di intervento, tutte relative a procedimenti di difesa commerciale.

Le domande sono pervenute da varie parti, tra cui utilizzatori (2), produttori esportatori (4), rappresentanti dell'industria dell'Unione (2), governi di paesi terzi (1) e importatori (3). In particolare, un caso ha generato tre richieste di intervento da parte di due importatori e di un produttore esportatore, che hanno dato luogo a tre audizioni. Altri due procedimenti hanno dato luogo a due domande ciascuna.

Le preoccupazioni principali sollevate dalle parti richiedenti hanno riguardato ulteriori divulgazioni di informazioni o obiezioni in relazione a fatti e risultanze (5 richieste) e obiezioni all'applicazione dei migliori dati disponibili (5 richieste). In alcuni casi, il consigliere-auditore ha ricevuto richieste che sarebbe stato più adeguato indirizzare ai servizi incaricati dell'inchiesta e che sono state quindi prontamente trasmesse ai servizi competenti. Nel 2024 il consigliere-auditore non ha prorogato alcun termine.

Nel 2024 il consigliere-auditore ha tenuto tre audizioni, tutte relative al medesimo procedimento. Il consigliere-auditore ha continuato a seguire la prassi consolidata di incoraggiare le parti a sollevare le loro preoccupazioni presso i servizi della Commissione competenti dell'inchiesta prima di chiedere un'audizione. Questo approccio ha consentito alla maggior parte delle parti di risolvere le proprie preoccupazioni direttamente con i servizi incaricati dell'inchiesta, mentre il consigliere-auditore ha monitorato attentamente il processo ed è rimasto a disposizione per affrontare eventuali questioni ulteriori.

Infine il consigliere-auditore ha constatato che in tutti i casi i diritti procedurali di tutte le parti erano stati rispettati.

5.Gestione delle attività di difesa commerciale nei confronti dell'UE

Nel 2024 l'aumento significativo del numero di nuove inchieste avviate dall'UE è stato rispecchiato da un aumento delle inchieste condotte dalle autorità di paesi terzi. Il monitoraggio di tali casi è fondamentale al fine di garantire che le misure di difesa commerciale ingiustificate non costituiscano un ostacolo alle esportazioni dell'industria dell'UE.

L'importanza di monitorare i casi di paesi terzi nei confronti dell'UE è stata fortemente sottolineata nel corso del 2024, quando gli esportatori dell'UE si sono trovati ad affrontare una serie di inchieste avviate per motivi giuridici discutibili. Inoltre tre procedimenti avviati dalla Cina sono stati promossi palesemente come ritorsione contro l'inchiesta antisovvenzioni dell'UE sui veicoli elettrici a batteria.

I casi specifici interessati sono stati inchieste antidumping sul brandy e sulla carne suina e un'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti lattiero-caseari da parte della Cina. La Commissione ritiene che tutte e tre le inchieste non disponessero di elementi di prova sufficienti per l'apertura e l'istituzione di misure ed è intervenuta ampiamente nell'ambito di tutte e tre le inchieste in stretta collaborazione con l'industria interessata. Il ricorso improprio agli strumenti a fini di ritorsione è inaccettabile e la Commissione difende fermamente gli interessi dei produttori dell'UE interessati attraverso tutti i canali disponibili, anche presso l'OMC. In tale contesto, la Commissione ha contestato l'apertura dell'inchiesta sui prodotti lattiero-caseari e ha contestato l'apertura dell'inchiesta e l'istituzione di misure provvisorie nel caso del brandy presso l'OMC.

In altri casi, gli interventi della Commissione hanno prodotto risultati più favorevoli per gli esportatori dell'UE rispetto a quanto sarebbe stato possibile altrimenti. I risultati conseguiti dalla Commissione nel 2024 sono descritti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione e si riportano alcuni esempi in questa sede.

·Nel gennaio 2024 gli Stati Uniti hanno chiuso un'inchiesta antidumping sulle importazioni di prodotti stagnati provenienti dai Paesi Bassi dopo che il ministero del Commercio ha constatato l'assenza di dumping. Nel febbraio 2024 l'inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto dalla Germania è stata chiusa perché la commissione statunitense per il commercio internazionale ha constatato l'assenza di pregiudizio. La Commissione è stata molto attiva nel sostenere gli esportatori interessati sin dall'inizio delle inchieste nel febbraio 2023. Dal punto di vista economico, questi casi sono stati molto importanti in quanto rappresentano un valore delle esportazioni di circa un miliardo di EUR, un valore superiore a qualsiasi altro caso di difesa commerciale degli Stati Uniti contro l'UE o i suoi Stati membri;

·nel novembre 2024 la commissione statunitense per il commercio internazionale ha stabilito che l'industria nazionale non aveva subito alcun pregiudizio a causa delle importazioni di estrusi di alluminio dall'Italia e l'inchiesta è stata chiusa senza l'adozione di alcuna misura. L'inchiesta è stata aperta nell'ottobre 2023 e la Commissione ha sostenuto attivamente gli esportatori interessati nel corso dell'intera inchiesta. L'interesse economico in questo caso era di 104 milioni di EUR;

·nel luglio 2024 gli Stati Uniti hanno istituito misure antidumping del 6,14 % sulle importazioni di sacchetti della spesa di carta dal Portogallo. La Commissione ha sostenuto attivamente gli esportatori interessati e i dazi istituiti sono stati decisamente inferiori ai margini di dumping fino al 189 % inizialmente presunti dai firmatari della denuncia. L'interesse economico in questo caso era di 17 milioni di EUR;

Alla fine del 2024 erano in vigore 168 misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, ossia otto in meno rispetto alla fine del 2023. La maggior parte delle misure era costituita da 124 misure antidumping e 37 misure di salvaguardia, mentre il saldo era costituito da sette misure antisovvenzioni. Tali dati vanno letti rispetto a 125 misure antidumping, 44 misure di salvaguardia e sette misure antisovvenzioni nel 2023.

Nel 2024 gli Stati Uniti si sono confermati il paese che fa più frequentemente ricorso agli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, con 41 misure in vigore. La Turchia e la Cina li hanno seguiti rispettivamente con 23 misure e 18 misure. Il Brasile e l'Indonesia dispongono ciascuno di 10 misure in vigore. Anche il Canada e il Madagascar sono utilizzatori importanti di tali strumenti, con nove misure definitive per ciascun paese. Il Sud Africa insieme all'Unione doganale dell'Africa australe (SACU) ha sette misure in vigore. Altri utilizzatori frequenti sono Argentina, Messico e Marocco, ciascun paese con cinque misure, mentre Australia e India hanno quattro misure per ciascun paese. La Thailandia ha tre misure in vigore, mentre la Repubblica di Corea, la Nuova Zelanda e il Pakistan ne hanno due per ciascun paese. Inoltre la Colombia, l'Egitto, il Ghana, i paesi del CCG, il Libano, le Filippine, la Tunisia, il Regno Unito e il Vietnam hanno mantenuto in vigore una misura ciascuno nei confronti di esportazioni dell'UE.

Nel 2024 sono state avviate 34 nuove inchieste nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri, facendo registrare un aumento significativo rispetto alle 20 inchieste avviate nel 2023. Tra tali 34 inchieste figurano 17 inchieste antidumping, 14 inchieste di salvaguardia e tre inchieste antisovvenzioni.

Tra le inchieste antidumping, l'India, gli Stati Uniti e la Cina hanno avviato il maggior numero di inchieste, rispettivamente con cinque, quattro e tre. La Turchia ha seguito due inchieste, mentre Australia, Canada e Regno Unito ne hanno avviate una per ciascun paese.

La Turchia ha aperto il maggior numero di inchieste di salvaguardia con tre nuovi casi, seguita da Indonesia e Madagascar con due aperture per ciascun paese. Tra gli altri paesi che hanno avviato inchieste di salvaguardia figurano Cina, India, Giordania, Marocco, Filippine, Sud Africa e Stati Uniti, con una nuova inchiesta per ciascun paese.

Un rialzo è stato osservato anche in relazione all'adozione di nuove misure. Nel 2024 sono state introdotte in totale 17 nuove misure nei confronti di esportazioni dell'UE, di cui nove misure antidumping e otto misure di salvaguardia. Si tratta di un aumento rispetto al 2023, quando sono state istituite quattro misure antidumping e sette misure di salvaguardia. Gli Stati Uniti e la Turchia hanno istituito ciascuno tre nuove misure antidumping, seguiti da Canada, Cina e India, che hanno istituito una misura antidumping ciascuno. Il Madagascar ha istituito tre nuove misure di salvaguardia mentre la Turchia ha istituito due misure di questo tipo. Inoltre il Ghana, il Sud Africa e gli Stati Uniti hanno ciascuno imposto una misura di salvaguardia nel corso dell'anno.

Questo aumento dei casi di ricorso alle inchieste di salvaguardia è particolarmente preoccupante, considerato che, ai sensi delle norme dell'OMC, le misure di salvaguardia si applicano alle importazioni di qualsiasi origine e non limitatamente ai paesi d'origine in cui sono presenti condizioni commerciali sleali. Per questa particolarità, le misure di salvaguardia sono la soluzione più restrittiva tra tutti gli strumenti di difesa commerciale, e dovrebbero essere utilizzate solo in risposta a un'impennata delle importazioni causata da uno sviluppo imprevisto e quando siano soddisfatti criteri rigorosi. La Commissione è intervenuta in tutti i casi in cui sono stati individuati problemi e carenze sistemici.

6.Attività legate all'OMC

In seno all'OMC si tengono ogni anno le riunioni del comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, del comitato antidumping e del comitato per le misure di salvaguardia. Sotto gli auspici del comitato antidumping, l'OMC ospita anche due gruppi: un gruppo di lavoro sull'attuazione e un gruppo informale sulle pratiche antielusione, nel contesto dei quali i membri si scambiano informazioni su aspetti pratici delle inchieste. Si tengono anche sessioni informali per gli "Amici delle inchieste in materia di salvaguardie". 

In seno ai vari comitati, i membri dell'OMC monitorano l'attuazione degli accordi pertinenti da parte delle autorità inquirenti e sollevano preoccupazioni e procedono a uno scambio di opinioni sui casi di difesa commerciale. L'UE è molto attiva in seno a tutti i comitati, richiamando l'attenzione sulle preoccupazioni di natura generale e sistemica nonché su casi specifici di difesa commerciale che incidono sugli esportatori europei. L'UE difende inoltre con fermezza le proprie attività di difesa commerciale.

L'UE ha partecipato ad entrambe le riunioni del gruppo di lavoro antidumping per l'attuazione. I membri discutono i temi seguenti: adeguamenti della definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, impatto della COVID-19 sulle inchieste e insegnamenti tratti per il futuro; condizioni di concorrenza nel contesto dell'analisi del pregiudizio e nella gestione della minaccia di pregiudizio notevole e di grave ritardo nelle inchieste.

Il gruppo informale sulle pratiche antielusione si è riunito nell'ottobre 2024, la sua prima riunione dopo alcuni anni, durante la quale i partecipanti hanno condiviso informazioni ed esperienze sui modi e sui mezzi per contrastare l'elusione.

In sede di comitato speciale per le sovvenzioni e le misure compensative, i membri hanno proseguito il riesame delle notifiche di sovvenzione effettuate nel 2023. La notifica dell'UE è stata riesaminata con domande dell'Australia in merito alle sovvenzioni dell'UE alla pesca. L'aggiornamento del segretariato dell'OMC sulle notifiche ha dimostrato che il rispetto degli obblighi di notifica ai sensi dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM) rimane basso. Meno della metà dei membri dell'OMC ha notificato sovvenzioni nel 2023. L'UE ha continuato a sottolineare l'importanza di rispettare gli obblighi e ha sollecitato una maggiore trasparenza sulle sovvenzioni, in occasione delle prossime notifiche previste per giugno 2025.

Nell'ambito del comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, l'UE ha difeso le proprie inchieste antisovvenzioni sui veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina e sulle ruote di alluminio dal Marocco. A sua volta, l'UE ha espresso preoccupazioni e ha evidenziato carenze nelle inchieste antisovvenzioni condotte dall'Australia sui pomodori in scatola provenienti dall'Italia, dalla Cina sui prodotti lattiero-caseari provenienti dall'UE e dagli Stati Uniti sulla melamina dalla Germania.

In sede di comitato antidumping, l'UE ha risposto alle critiche sollevate in merito alle sue inchieste antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo originari del Giappone, sui cavi di fibre ottiche provenienti dall'India, così come a un riesame in previsione della scadenza relativo agli accessori per tubi da parte della Russia. L'UE ha espresso preoccupazione per le inchieste antidumping dell'Australia sui pomodori in scatola provenienti dall'Italia e per le inchieste della Cina relative al brandy e ai prodotti a base di carne suina provenienti dall'UE. Per quanto concerne le inchieste della Cina, l'UE ha sottolineato che esse si basavano su accuse discutibili ed elementi di prova insufficienti e rappresentavano un uso iniquo degli strumenti di difesa commerciale, data la chiara sovrapposizione dei tempi tra le azioni della Cina e le diverse tappe dell'inchiesta antisovvenzioni della Commissione europea sui veicoli elettrici a batteria.

In sede di comitato per le misure di salvaguardia, l'UE e numerose delegazioni hanno espresso preoccupazione per l'uso improprio delle misure di salvaguardia a livello mondiale, la loro durata e il fatto che siano utilizzate come arma di ritorsione e spesso non rispettino le norme dell'OMC. Alcuni paesi in via di sviluppo, che sono utilizzatori relativamente nuovi dello strumento, hanno registrato un aumento esponenziale del numero di casi di salvaguardia, in quanto considerano lo strumento un'alternativa più semplice alle misure antidumping o antisovvenzioni. Le discussioni si sono inoltre incentrate su singoli casi che destano preoccupazione in merito alla salvaguardia dell'acciaio dell'UE, i quali hanno attirato molta attenzione durante le riunioni. L'UE ha sostenuto con fermezza la propria salvaguardia in materia di acciaio contro le critiche di Brasile, Cina, India, Giappone, Corea, Turchia, Svizzera e Russia. La maggior parte di tali paesi ha ribadito le precedenti argomentazioni secondo cui le misure avrebbero dovuto essere revocate e non prorogate. Non è stato raggiunto un consenso sulla proposta degli Stati Uniti di trasferire al comitato il gruppo informale "Amici delle inchieste in materia di salvaguardie", a causa dell'opposizione da parte dell'India.

Nel 2024, anche durante la 13a conferenza ministeriale dell'OMC, sono proseguiti i negoziati dell'Organizzazione sulle questioni in sospeso al fine di raggiungere un accordo globale sulle sovvenzioni alla pesca. L'UE ha svolto attività di sensibilizzazione per incoraggiare altri membri dell'OMC ad accettare l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca che era stato concluso in occasione della 12a conferenza ministeriale del 2022. L'accordo entrerà in vigore una volta che sarà stato accettato da due terzi dei membri dell'OMC.

Inoltre l'UE e altri membri dell'OMC che condividono la sua impostazione hanno proseguito i filoni di lavoro sulle sovvenzioni nell'ambito dell'iniziativa dell'OMC relativa alla riforma delle sovvenzioni ai combustibili fossili nonché nell'ambito delle discussioni strutturate sul commercio e la sostenibilità ambientale.

La cooperazione trilaterale con gli Stati Uniti e il Giappone si è concentrata sulla valutazione delle pratiche distorsive del mercato, comprese le sovvenzioni che non sono contrastate in misura sufficiente dalle norme dell'OMC. I partner hanno condiviso esempi specifici e scambiato informazioni sui potenziali strumenti per affrontare le pratiche individuate.

7.Piccole e medie imprese (PMI)

Al fine di aiutare le piccole e medie imprese (PMI) a superare l'ostacolo delle loro limitate risorse nel contesto della comprensione e dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale, la Commissione europea offre un sostegno e orientamenti globali. Si tratta di azioni rivolte alle PMI, indipendentemente dal fatto che siano produttori, esportatori o importatori dell'UE.

Nel 2024 la Commissione ha proseguito il proprio programma di sensibilizzazione in merito agli strumenti. Al fine di raggiungere il massimo pubblico possibile, basandosi sulle reti esistenti, la Commissione ha presentato informazioni sulla difesa commerciale in occasione di quattro eventi Access2Market nel corso del 2024 e in un evento della Giornata dell'accesso al mercato organizzato in Belgio. Inoltre i servizi di difesa commerciale hanno presentato informazioni a una masterclass per la gestione delle esportazioni ospitata da Trade Promotion Europe a Bruxelles nel maggio 2024.

Nel 2024 le piccole e medie imprese (PMI) hanno continuato a essere coinvolte in procedimenti di difesa commerciale. Alcune nuove inchieste avviate nel corso dell'anno hanno coinvolto PMI in veste di produttori dell'UE, tra cui inchieste antidumping sulle importazioni dalla Cina di prodotti quali candele, legno compensato di legno duro, pavimenti in legno multistrato, viti senza capocchia e granturco dolce. Nel gennaio 2024 la Commissione ha inoltre istituito dazi antidumping definitivi sui prodotti piatti a bulbo in acciaio originari della Cina e della Turchia, fornendo protezione agli unici produttori dell'UE, entrambi PMI che occupano tra 130 e 160 persone, sostenendo in tal modo queste piccole imprese.

8.Attività di informazione e comunicazione/Contatti bilaterali

La Commissione è pienamente impegnata a migliorare la trasparenza e la collaborazione in materia di difesa commerciale e, in tale contesto, i servizi di difesa commerciale hanno organizzato e partecipato a varie attività di condivisione delle informazioni nel 2024.

Nel gennaio 2024 si è tenuta online una riunione del gruppo di lavoro UE-Corea sulla cooperazione in materia di difesa commerciale, che ha riunito esperti per discutere della cooperazione in materia di misure di difesa commerciale. Nel giugno 2024 la Commissione ha inoltre tenuto un dialogo sugli strumenti di difesa commerciale con il servizio turco di difesa commerciale, che ha offerto una piattaforma per lo scambio di informazioni e idee.

Nell'ottobre 2024 la direzione generale del Commercio (DG TRADE) della Commissione ha organizzato un seminario di formazione rivolto ai funzionari di paesi terzi, incentrato sulle inchieste di difesa commerciale. Il seminario, che è stato ben accolto, ha attirato partecipanti provenienti da cinque paesi: Madagascar, Malaysia, Turchia, Filippine e Repubblica dominicana. L'evento ha consentito lo scambio di procedure e pratiche in materia di difesa commerciale tra le autorità dei paesi terzi, promuovendo la cooperazione e la condivisione delle conoscenze.

La Commissione ha inoltre partecipato a un webinar internazionale sulle inchieste in materia di misure di difesa commerciale, organizzato dal ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria nel novembre 2024. Tale webinar ha fornito una piattaforma per lo scambio di punti di vista e informazioni sulle pratiche investigative, cui hanno partecipato anche funzionari dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Oltre a questi eventi, nel corso dell'anno la Commissione ha interagito con varie associazioni di portatori di interessi, tra cui Business Europe e AEGIS Europe, al fine di ascoltare i punti di vista delle parti interessate. Nel settembre 2024 la Commissione ha fatto una presentazione al dialogo con la società civile, fornendo un aggiornamento sugli sviluppi in materia di difesa commerciale.

II    Inchiesta antisovvenzioni sui veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina

L'inchiesta antisovvenzioni dell'UE sui veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina, avviata nell'ottobre 2023, è stata un caso altamente pubblicizzato e complesso che ha suscitato grande attenzione all'interno e all'esterno dell'UE.

L'inchiesta è stata aperta dalla Commissione di propria iniziativa, in quanto disponeva di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni sovvenzionate minacciavano di causare un pregiudizio economico ai produttori dell'UE di veicoli elettrici a batteria. Il caso è stato annunciato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea del 2023.

Dall'inchiesta è emerso che l'intera catena del valore dei veicoli elettrici a batteria della Cina è fortemente sovvenzionata, con sovvenzioni fornite a settori a monte quali l'industria mineraria e la produzione di batterie, nonché fornite a settori a valle quali gli sconti ai consumatori per l'acquisto di veicoli elettrici a batteria. La Commissione ha riscontrato varie sovvenzioni compensabili, tra cui regimi tradizionali quali le sovvenzioni e le esenzioni fiscali, nonché regimi specifici quali la sovvenzione nazionale (i produttori di veicoli elettrici a batteria ottengono un determinato importo per ciascuna auto elettrica venduta), la fornitura di batterie e dei loro componenti per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato e il ricorso a obbligazioni verdi (specifiche per l'industria verde e i veicoli elettrici a batteria, in sensi delle quali i produttori possono raccogliere fondi a tassi agevolati in quanto le banche sono incoraggiate ad acquistare tali obbligazioni). Dall'inchiesta è emerso che tali veicoli elettrici a batteria sovvenzionati provenienti dalla Cina minacciavano di causare un pregiudizio economico ai produttori concorrenti dell'UE di veicoli elettrici. Prima di istituire misure, la Commissione ha valutato gli interessi di vari portatori di interessi, tra cui importatori, utilizzatori e consumatori, nell'ambito della verifica dell'interesse dell'Unione. Le misure provvisorie sono state istituite nel luglio 2024 e le importazioni di veicoli elettrici a batteria sono soggette a registrazione a partire dal marzo 2024.

Nel frattempo, l'UE e la Cina hanno avviato negoziati per trovare una soluzione reciprocamente accettabile, esplorando la possibilità di impegni in materia di prezzi. Tuttavia nonostante l'impegno politico nella ricerca di una soluzione, non è stato raggiunto alcun accordo prima del termine legale per la conclusione dell'indagine.

La Commissione ha pertanto istituito dazi definitivi in vigore dal 30 ottobre 2024, compresi tra il 7,8 % e il 35,3 %. Tali misure sono state concepite per ristabilire la parità condizioni, mantenendo nel contempo il mercato dell'UE aperto alle importazioni dalla Cina.

Le discussioni sugli impegni sui prezzi sono proseguite dopo la conclusione dell'inchiesta, ma finora non è stata trovata una soluzione reciprocamente accettabile.

Nel corso dell'indagine la Commissione ha mantenuto un'ampia comunicazione al fine di garantire la trasparenza ed evitare malintesi, data la complessità e l'elevata posta in gioco. L'inchiesta e i suoi risultati dimostrano l'impegno dell'UE nell'applicare le proprie norme commerciali e nel proteggere le industrie da sovvenzioni sleali, garantendo nel contempo che il proprio mercato rimanga aperto alle importazioni dalla Cina.

Nell'agosto 2024 la Cina ha chiesto consultazioni per l'avvio di una procedura dell'OMC per la risoluzione delle controversie in merito all'istituzione di misure provvisorie, che nel novembre 2024 sono state sostituite da una richiesta di consultazioni in seno all'OMC sull'istituzione di misure definitive. Il 25 aprile 2025 (DS630) è stato costituito un panel. All'inizio del 2025 diversi costruttori di veicoli elettrici (SAIC Motor Corporation, BYD Auto, Zhejiang Geely Automobile, BMW e Tesla (Shanghai)) e la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME - Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici) hanno presentato ricorsi contro le misure antisovvenzioni.

(1) Il prezzo che l'industria avrebbe dovuto praticare in circostanze normali vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni.
(2) L'aliquota del dazio si fonda sul margine di dumping, a meno che un'aliquota inferiore non elimini il pregiudizio.