Bruxelles, 15.3.2024

COM(2024) 139 final

2024/0073(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Con i piani strategici nell'ambito della politica agricola comune (PAC) l'Unione europea mira a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine. Nel contempo mira anche a sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima, e a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, tra cui gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, nonché a consolidare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

Gli Stati membri hanno elaborato 28 piani strategici della PAC, che sono stati approvati dalla Commissione e applicati per la prima volta nel 2023, fornendo sostegno diretto al reddito agli agricoltori, sostegno ai regimi ambientali e sostegno, ad esempio, agli investimenti, a determinati settori agricoli, allo sviluppo rurale e alla conoscenza e all'innovazione. I piani strategici prevedono sia un aumento considerevole della sussidiarietà nella gestione della PAC sia un orientamento all'efficacia dell'attuazione. Le spese devono contribuire al conseguimento di dieci obiettivi economici, ambientali e sociali specifici della PAC, misurati mediante una serie di indicatori comuni.

Tali piani strategici contribuiscono all'ambiziosa agenda del Green Deal della Commissione, in combinazione con iniziative normative, investimenti nella ricerca e altre azioni volte a conseguire gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione per il 2050. In quest'ottica il regolamento sui piani strategici della PAC (regolamento (UE) 2021/2115) ha introdotto condizioni di base più elevate per il sostegno alle aziende agricole e, collettivamente, i 28 piani strategici assegnano agli agricoltori un sostegno di importo sostanzialmente più elevato per gli obiettivi ambientali e climatici rispetto alla PAC precedente.

Nel complesso, il nuovo approccio funziona bene. Il primo anno di attuazione dei piani strategici della PAC ha tuttavia evidenziato che sono necessari adeguamenti per garantire un'attuazione efficace dei piani e ridurre gli oneri burocratici. Inoltre l'attuazione dei piani non dovrebbe essere considerata separatamente dalle discussioni su altre proposte legislative relative al Green Deal che incideranno o potrebbero incidere direttamente sugli agricoltori e sui requisiti dei piani strategici. Il regolamento sui piani strategici della PAC è stato altresì concordato prima dell'inizio della guerra di aggressione su vasta scala della Russia nei confronti dell'Ucraina, che continua a influenzare fortemente i mercati (e i margini degli agricoltori), nonché il contesto della politica agricola europea.

Anche se le cause delle diffuse proteste degli agricoltori in tutti gli Stati membri dell'Unione sono complesse e diversificate, i motivi di cui sopra costituiscono una parte importante del contesto.

Il Consiglio europeo del 1º febbraio 2024 ha discusso le sfide nel settore agricolo, comprese le preoccupazioni espresse dagli agricoltori durante le proteste e, sottolineando il ruolo essenziale della PAC, ha invitato il Consiglio e la Commissione a portare avanti i lavori in funzione della necessità. Questo richiede uno spirito di cooperazione tra la Commissione europea, le altre istituzioni dell'UE, gli Stati membri e gli agricoltori. La presidente della Commissione Von der Leyen si è impegnata ad avviare un'analisi approfondita dell'onere amministrativo che grava sugli agricoltori al fine di individuare i settori da migliorare. Fra l'altro, sulla base dei contributi ricevuti dagli Stati membri e raccolti dalla presidenza del Consiglio e dei contributi ricevuti dalle organizzazioni degli agricoltori dell'UE e dal Parlamento europeo, il 22 febbraio 2024 la Commissione ha presentato un documento informale su possibili azioni di semplificazione in apporto alle discussioni del Consiglio.

Il Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 febbraio 2024 ha confermato la volontà politica di rispondere efficacemente alle preoccupazioni degli agricoltori e, come primo passo, ha sostenuto una serie di misure incluse nel suddetto documento informale della Commissione come priorità per la risposta a breve termine alla crisi attuale. Ha inoltre insistito sulla necessità di un riesame degli atti di base della politica agricola comune, che dovrebbe essere avviato quanto prima. La Commissione ha inoltre ascoltato attentamente le opinioni espresse nella riunione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo del 26 febbraio durante lo scambio di opinioni sul pacchetto di semplificazione proposto per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali.

Obiettivo della proposta

Con le presenti proposte la Commissione intende apportare adeguamenti mirati ai regolamenti sui piani strategici della PAC per affrontare alcune difficoltà nella loro attuazione. Con questo approccio mirato la Commissione fornisce una risposta molto significativa ai problemi individuati e alle preoccupazioni sollevate e, nel contempo, intende mantenere e difendere l'orientamento generale dell'attuale PAC e il suo ruolo a sostegno della transizione dell'agricoltura europea verso un'agricoltura sostenibile. La Commissione ritiene che tali modifiche mirate faciliteranno una rapida adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli adeguamenti si concentrano sui cambiamenti vantaggiosi per gli agricoltori grazie alla riduzione degli oneri amministrativi, sulle flessibilità che consentono alle amministrazioni nazionali di adeguare l'attuazione per far fronte alla situazione degli agricoltori, sui cambiamenti nell'equilibrio tra i requisiti di condizionalità e i regimi volontari che incentivano le pratiche verdi, nonché sulla rassicurazione dei beneficiari per quanto riguarda la stabilità della politica durante il ciclo di vita dei piani strategici. Gli adeguamenti relativi alla condizionalità, ad esempio, offriranno agli Stati membri maggiore flessibilità nella definizione delle norme BCAA a livello nazionale, semplificando in tal modo l'onere per gli agricoltori, prevedendo tra l'altro un maggior numero di opzioni per soddisfare i requisiti o consentendo esenzioni o deroghe specifiche e mirate, in particolare in caso di condizioni meteorologiche avverse. L'onere amministrativo a carico dei piccoli agricoltori (fino a 10 ettari di superfici agricole, ossia il 65 % degli agricoltori) sarà alleggerito mediante l'esenzione dalle visite di controllo per verificare il rispetto dei requisiti di condizionalità. Nel contempo, il fatto che gli agricoltori più piccoli saranno esentati dalle sanzioni semplificherà anche il lavoro amministrativo degli Stati membri, in quanto le autorità nazionali non dovranno calcolare le sanzioni che potrebbero rientrare nella soglia de minimis applicabile.

La proposta di aumentare il numero di modifiche dei piani strategici della PAC dovrebbe consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi piani strategici qualora sia necessario tenere conto dell'evoluzione delle condizioni per gli agricoltori. In tal modo i requisiti che non sono più giustificati non rimarrebbero in vigore per motivi puramente amministrativi, semplificando così il sistema.

È compito degli Stati membri avvalersi pienamente delle disposizioni in materia di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le modifiche proposte sono coerenti con la filosofia generale degli atti di base della PAC attualmente in vigore (regolamento sui piani strategici e regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC). La proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta legislativa adegua un numero limitato di disposizioni dei regolamenti sulla PAC attualmente in vigore, che sono stati considerati coerenti con le altre normative dell'Unione. La proposta è pertanto coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, dal momento che il regolamento modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, che si basano principalmente su tale base giuridica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la competenza in materia di agricoltura sia condivisa tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione esercita la sua competenza adottando vari atti legislativi e definendo e attuando in questo modo una PAC dell'UE, come previsto agli articoli da 38 a 44 TFUE. I regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 fanno parte del quadro legislativo della PAC dell'UE. Al fine di alleviare determinate difficoltà, semplificare e alleggerire gli oneri a carico degli agricoltori è necessario modificare tali regolamenti, il che può avvenire solo a livello dell'UE.

Proporzionalità

La proposta modifica i regolamenti vigenti soltanto nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di cui sopra.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché gli atti legislativi originari sono regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, anche le modifiche devono essere apportate sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

In considerazione delle diffuse proteste degli agricoltori e per analizzare l'onere amministrativo gravante su di loro e individuare i settori da migliorare, la Commissione ha scritto a quattro delle principali organizzazioni agricole a livello dell'UE chiedendo loro di presentare proposte di misure dell'UE (PAC e altre normative dell'UE) che possano ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori. Una lettera analoga è stata inviata dalla presidenza belga del Consiglio ai ministri dell'Agricoltura, nella quale si chiedeva di individuare le questioni a livello dell'UE che potevano dar luogo a una riduzione degli oneri amministrativi per gli agricoltori. Infine la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha inviato una lettera che individua sei settori in cui si ritiene necessaria un'azione concreta e immediata. La natura urgente della presente proposta non ha consentito un normale processo di consultazione.

Questo processo di consultazione ad hoc, durato una settimana, è sfociato in un'ampia gamma di suggerimenti e proposte. Le risposte di tutte le amministrazioni degli Stati membri sono di vasta portata e se da un lato alcune affrontano sfide pratiche legate all'attuazione e sono realizzabili nel breve periodo, dall'altro molte di esse sono di respiro più ampio e vanno oltre la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione dell'attuazione o la creazione di una stabilità politica per gli agricoltori. Dalla consultazione delle organizzazioni agricole è emersa la richiesta di un'azione urgente volta a semplificare gli oneri amministrativi per gli agricoltori, ma ha anche la necessità di un quadro politico stabile e coerente, che proponga ulteriori riforme a più lungo termine. Analogamente, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha individuato una serie di settori di lavoro prioritari fondamentali.

La Commissione ha strutturato i suggerimenti ricevuti nei cinque grandi settori indicati di seguito.

1.Una prima serie di proposte riguarda la gestione dei piani strategici della PAC e interessa le procedure riguardanti la modifica dei piani strategici (compreso il numero di modifiche consentite), il monitoraggio e la revisione dell'efficacia dell'attuazione (compresa la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione) e alcuni elementi del sistema integrato di gestione e di controllo (semplificazione della metodologia di valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) e l'uso di fotografie geolocalizzate e applicazioni geospaziali), nonché il sistema di controllo e sanzioni (compresa la razionalizzazione di tutti i controlli in un'azienda agricola).

La Commissione ha risposto a questa serie di proposte con alcune azioni non legislative e ha incluso nella presente proposta alcune iniziative mirate e limitate, in particolare allo scopo di agevolare modifiche più frequenti dei piani strategici della PAC e di eliminare i controlli di condizionalità per le piccole aziende agricole.

2.Una seconda serie di proposte riguarda le azioni del piano strategico della PAC a beneficio dell'ambiente e del clima. Numerose proposte riguardano modifiche (drastiche) dei requisiti di condizionalità e dei controlli, ma sono state incluse anche altre proposte, ad esempio sul trattamento delle piccole aziende agricole o sulla gestione finanziaria degli interventi ambientali.

La Commissione ha già adottato una deroga temporanea e parziale al primo requisito della norma BCAA 8 per il 2024 e una modifica del regolamento delegato (UE) 2022/126 con adeguamenti della norma BCAA 1. La presente proposta contempla inoltre alcuni adeguamenti mirati della condizionalità volti ad affrontare i problemi di attuazione. La Commissione intende adottare questo approccio puntuale al fine di mantenere gli obiettivi di politica generale del regolamento sui piani strategici della PAC, come indicato nelle decisioni dei colegislatori del 2021.

3.Un terzo gruppo di proposte riguarda altre disposizioni della PAC che vanno oltre l'ambiente e il clima, come l'estensione del sostegno accoppiato, il rinvio o l'eliminazione della condizionalità sociale, le modifiche ai regimi di sostegno settoriale, le misure di promozione e l'agricoltura biologica. Altri suggerimenti richiedono un ripensamento più radicale della politica agricola dell'UE.

Molti di essi vanno al di là dell'ambito della semplificazione e di un miglioramento nell'attuazione dei piani strategici della PAC. La Commissione sostiene inoltre gli orientamenti fondamentali del regolamento sui piani strategici della PAC, come la condizionalità sociale. Diversi suggerimenti sono peraltro già realizzabili nell'ambito del più ampio margine di manovra accordato agli Stati membri dal nuovo modello di attuazione della PAC.

4.Un quarto gruppo di suggerimenti riguarda le preoccupazioni relative al reddito agricolo, in particolare la gestione dei rischi e delle crisi, e comprende proposte per destinare più fondi della PAC alla gestione delle crisi, rivedere le disposizioni della PAC sul sostegno agli strumenti di gestione del rischio e adottare misure per migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

Le modifiche degli aspetti finanziari della PAC dovrebbero essere discusse nel contesto della preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale; la Commissione condivide tuttavia le preoccupazioni relative al reddito agricolo e prevede azioni volte a migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare in un ambito di lavoro separato.

5.Una quinta e ultima serie di suggerimenti riguarda i regolamenti al di fuori della PAC, ad esempio in materia di deforestazione, monitoraggio delle foreste, norme sanitarie o energie rinnovabili.

La Commissione sta valutando una serie di modifiche puntuali degli atti al di fuori della PAC e sta elaborando misure non legislative al fine di semplificare o chiarire determinate norme; altre modifiche delle politiche devono invece essere negoziate durante le procedure legislative in corso.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente (non si è fatto ricorso al parere di esperti esterni).

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza politica di presentare la presente proposta, che mira a rispondere a una situazione di crisi nel settore agricolo dell'UE, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, come previsto nello strumento n. 1 degli orientamenti "Legiferare meglio" della Commissione, che stabilisce l'importanza della loro applicazione flessibile e proporzionata. La presente proposta riguarda una serie di modifiche mirate dei regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116. Molte delle proposte di più ampia portata per affrontare le preoccupazioni relative agli oneri amministrativi e all'attuazione stabile ed efficace della PAC, presentate durante il processo di consultazione ad hoc, non sono prese in considerazione. La Commissione è del parere che la stabilità della politica sia fondamentale e ritiene che la PAC riformata svolga un ruolo importante "a sostegno dell'agricoltura dell'UE nella transizione verso un modello di agricoltura sostenibile e, contestualmente, a sostegno dei redditi degli agricoltori e della sicurezza alimentare." Tale parere si basa sull'ampia valutazione esterna dei 28 piani strategici della PAC approvati commissionata dalla Commissione, che è servita da base per la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 23 novembre 2023: "Sintesi dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027: uno sforzo congiunto e un'ambizione collettiva" 1 , in cui figura la citazione di cui sopra. In tale relazione la Commissione ha inoltre concluso che "[i] nuovi piani strategici della PAC sono uno strumento adeguato per conseguire gli obiettivi strategici della PAC in maniera integrata, poiché gli Stati membri li utilizzano per preparare e fornire risposte alle sfide nei loro territori, definendo nel contempo l'ordine di priorità degli obiettivi e utilizzando le risorse disponibili in modo efficace ed efficiente".

Ciononostante, il primo anno di attuazione del piano strategico della PAC ha evidenziato alcuni problemi pratici di attuazione. Per questo motivo, oltre ad azioni non legislative, sono necessari alcuni adeguamenti limitati del quadro giuridico dell'Unione per la PAC al fine di garantire un'attuazione efficace dei piani e, in particolare, ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi connessi ad essa.

È stata effettuata una valutazione d'impatto approfondita della riforma della PAC concordata nel 2021. Essa ha accompagnato le proposte presentate dalla Commissione nel 2018 2 . La valutazione d'impatto fornisce inoltre un contesto importante per gli adeguamenti contemplati dalla presente proposta. Più specificamente, le principali differenze tra le opzioni valutate nel 2018 riguardavano l'equilibrio dei requisiti ambientali volontari ("regime ecologico") o obbligatori ("condizionalità"). Il regolamento che è stato alla fine adottato è una combinazione dei due approcci; la valutazione d'impatto (pag. 35) dimostra i vantaggi e gli svantaggi di entrambi. Sulla base dell'evoluzione della situazione e delle esperienze del primo anno di applicazione, la Commissione propone di riequilibrare la situazione privilegiando un approccio più volontario.

Efficienza normativa e semplificazione

Le proposte ridurranno in modo specifico gli oneri per le piccole aziende agricole, che sono microimprese. La proposta di esentare le aziende agricole con meno di 10 ettari dai controlli di condizionalità riguarda il 65 % dei beneficiari della PAC.

Diritti fondamentali 

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione 

Come stabilito all'articolo 128 del regolamento sui piani strategici della PAC, è stato istituito un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione, che consente la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. Le modifiche contemplate dalla presente proposta rientrerebbero nell'ambito di applicazione di questo quadro.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile (il testo giuridico è un regolamento).

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione propone una serie di modifiche alla condizionalità.

È contemplata una disposizione generale che consente agli Stati membri di autorizzare deroghe temporanee e mirate a determinati requisiti di condizionalità motivate da condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili che possono impedire agli agricoltori di rispettare i requisiti, come i termini in un determinato anno. Ai fini della completezza del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e la valutazione, la Commissione considererà che gli Stati membri la informino una volta all'anno in merito all'attuazione di tali deroghe temporanee conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare al paragrafo 4 di tale articolo.

Gli Stati membri saranno inoltre autorizzati a prevedere esenzioni specifiche dalle norme 5, 6, 7 e 9 delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per le situazioni in cui sussiste il rischio che i requisiti siano in contrasto con gli obiettivi, ad esempio a causa di situazioni agronomiche particolari per determinate colture in tipi di suolo e condizioni pedoclimatiche specifici o a causa di danni ai prati permanenti, dovuti ad esempio a predatori o specie invasive. Per quanto riguarda le singole BCAA, la Commissione propone di eliminare dalla norma BCAA 8 l'obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, ...) non produttivi, mantenendo nel contempo la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. Gli Stati membri sono invece tenuti a istituire un regime ecologico che offra sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Sarebbe in tal modo garantita agli agricoltori una ricompensa specifica per tali superfici ed elementi non produttivi che sono benefici per la biodiversità nei terreni agricoli e, più in generale, per le zone rurali.

Per quanto riguarda la norma BCAA 7, che prevede la rotazione delle colture, la Commissione propone di mantenere la rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture. Anche la diversificazione delle colture contribuisce a preservare il potenziale del suolo, garantendo la diversità delle colture nell'arco di un anno e promuovendo quindi indirettamente la rotazione delle colture da un anno all'altro. La Commissione ritiene che tale flessibilità consentirà agli agricoltori colpiti da siccità periodica o da precipitazioni eccessive di rispettare tale condizione in un modo più compatibile con la realtà agricola. Allo stesso tempo la Commissione riconosce e sottolinea i vantaggi agronomici della rotazione delle colture. Per questo motivo tramite i regimi ecologici sono e dovrebbero continuare a essere ricompensate forme più ambiziose di rotazione e diversificazione delle colture, in particolare per includere le colture proteiche nella rotazione, in modo da migliorare la qualità del suolo e la resilienza delle colture.

L'applicazione della norma per la copertura del suolo nei periodi sensibili (norma BCAA 6) ha causato notevoli rigidità amministrative e incertezza per gli agricoltori, che spesso fanno riferimento a un "calendario agricolo" che non riconosce la (crescente) variabilità delle condizioni meteorologiche. Per rispettare lo spirito di flessibilità dei piani strategici della PAC, la Commissione propone di chiarire che l'attuazione di tale norma di condizionalità sarà per lo più affidata agli Stati membri.

Si propone inoltre di aumentare a due (dall'attuale una prevista attualmente) il numero di richieste di modifica del piano strategico della PAC che uno Stato membro può presentare ogni anno. Ciò è necessario per affrontare più rapidamente l'evoluzione delle situazioni degli agricoltori, comprese quelle causate da eventi meteorologici avversi.

Al fine di ridurre gli oneri e aumentare la prevedibilità del sostegno della PAC agli agricoltori, si propone di limitare alle modifiche degli atti legislativi elencati nell'allegato XIII che entrano in vigore entro e non oltre il 31 dicembre 2025 l'obbligo per gli Stati membri di valutare se i rispettivi piani strategici della PAC debbano essere modificati in caso di modifiche di determinate normative dell'Unione in materia di ambiente e clima e di notificare tale valutazione alla Commissione entro un determinato termine. Rimane in vigore l'obbligo per gli Stati membri di descrivere in che modo è ottenuto il contributo complessivo maggiore agli obiettivi in materia di ambiente e di clima di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/2115 e in che modo l'architettura verde della PAC contribuisce al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII di tale regolamento ed è coerente con gli stessi. La Commissione valuterà inoltre il potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici dei piani strategici della PAC nel periodo 2023-2027.

Si propone di modificare il regolamento (UE) 2021/2116 per esentare i piccoli agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni. L'obiettivo è alleviare l'onere amministrativo, sia per le amministrazioni nazionali che per gli agricoltori, connesso ai controlli e alla riscossione delle sanzioni, che è più elevato per le piccole aziende agricole rispetto a quelle di più grandi dimensioni. L'esenzione dei piccoli agricoltori dai controlli in materia di condizionalità e dalle sanzioni non inciderà sui controlli effettuati a norma di altre normative che fanno parte dei criteri di gestione obbligatori (CGO). Inoltre i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie nell'ambito di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e che sono pertanto soggetti ai controlli di condizionalità a norma del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbero essere esentati dai controlli di condizionalità e dall'applicazione di sanzioni a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri e degli agricoltori già a partire dall'anno di domanda 2024 si propone che le modifiche delle norme BCAA 6, 7 e 8 e l'esenzione dalle sanzioni per i piccoli agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole si applichino retroattivamente. Sono pertanto proposte disposizioni transitorie per l'anno di domanda 2024 al fine di garantire che gli Stati membri possano applicare le modifiche ai piani strategici della PAC relative alle norme BCAA 6, 7 e 8 prima che la Commissione approvi tali modifiche in conformità con l'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. Per quanto riguarda la norma BCAA 8, tale possibilità dovrebbe essere collegata all'esistenza di regimi ecologici che coprirebbero le pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, come i terreni lasciati a riposo o i regimi ecologici per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio sui seminativi. Tuttavia la possibilità, anche da un punto di vista giuridico, di prevedere un'applicazione retroattiva delle modifiche delle norme BCAA 6, 7 e 8 dipenderà dal contenuto esatto delle modifiche contemplate dal presente regolamento e dalla loro data di entrata in vigore. Al momento non è possibile decidere se tale applicazione retroattiva possa essere prevista. Le relative disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4, secondo comma, sono pertanto incluse tra parentesi nella proposta. La loro fattibilità dovrebbe essere discussa con i colegislatori in considerazione del contenuto finale e della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2024/0073 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 4 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

(2)Sebbene i regolamenti citati concedano una notevole flessibilità agli Stati membri e offrano la possibilità di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, il primo anno di applicazione concreta di tali regolamenti tramite i piani strategici della PAC ha chiaramente dimostrato che sono necessari alcuni adeguamenti limitati del quadro giuridico dell'Unione per la politica agricola comune (PAC) per garantire un'attuazione efficace dei piani strategici della PAC e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione di tali piani e al controllo di determinati requisiti.

(3)Gli agricoltori si trovano inoltre ad affrontare una serie eccezionale di difficoltà e incertezze. In particolare, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un numero considerevole di eventi meteorologici estremi, tra cui siccità e inondazioni in varie parti dell'Unione. Tali eventi incidono sulla produzione e sulle entrate e hanno forti ripercussioni sull'esecuzione e sul calendario delle normali pratiche agronomiche. Gli elevati prezzi dell'energia e dei fattori di produzione e le incertezze derivanti dalla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il costo della vita, l'inflazione, il calo del valore della produzione cerealicola nel 2023 e il cambiamento dei flussi commerciali internazionali hanno causato ulteriori incertezze e pressioni sugli agricoltori. La concomitanza di questi eventi esercita una forte pressione sugli agricoltori e li spinge, in qualità di gestori di risorse naturali e attori economici, ad adeguare la gestione delle loro aziende e l'esecuzione delle pratiche agronomiche.

(4)È pertanto necessario rivedere e semplificare alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116 affinché gli Stati membri possano adattare meglio i loro piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche.

(5)A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) indicata nell'allegato III del medesimo regolamento, in linea con il principale obiettivo delle norme di cui a tale allegato. La protezione e la qualità del suolo, obiettivi delle norme BCAA 5, 6 e 7, sono influenzate da numerosi fattori, fra cui il tipo di suolo, la scelta delle colture, le condizioni climatiche e meteorologiche o gli usi del suolo passati e attuali e i metodi colturali, come l'agricoltura biologica che richiede un approccio diverso a determinate operazioni. L'esperienza dimostra che in alcune situazioni imporre determinati obblighi, come le restrizioni alla lavorazione del terreno o l'obbligo di semina in un determinato periodo, senza tenere debitamente conto dei fattori di cui sopra può avere conseguenze negative su alcuni suoli o colture e rischia persino di compromettere l'obiettivo di protezione del suolo. La norma BCAA 9 stabilisce un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. L'esperienza ha però dimostrato che esistono situazioni eccezionali in cui tali prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientali sono danneggiati, ad esempio da predatori o specie invasive, e per ripristinarli possono essere necessarie misure adeguate ad affrontare tali situazioni, tra cui deroghe al divieto di aratura delle zone interessate, così da assicurare che i requisiti della norma BCAA 9 contribuiscano alla protezione degli habitat e delle specie. 

(6)Il numero crescente di eventi meteorologici estremi e dei casi in cui prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono danneggiati da fattori quali predatori o specie invasive aumenta l'incidenza di problemi specifici nell'applicazione dei requisiti delle norme BCAA 5, 6, 7 e 9, a cui gli Stati membri devono far fronte. Tali requisiti rischiano inoltre di risultare sproporzionati rispetto al loro effettivo contributo all'obiettivo di protezione del suolo, per le norme BCAA 5, 6 e 7, e di protezione degli habitat e delle specie, per la norma BCAA 9. Per evitare situazioni del genere, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire esenzioni specifiche dai requisiti delle norme BCAA 5, 6, 7 e 9 al fine di affrontare problemi specifici relativi all'applicazione di dette norme BCAA, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali i tipi di suolo, le colture o i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, ad esempio a causa di predatori o specie invasive. Dette esenzioni dovrebbero essere limitate in termini di zona di copertura e non dovrebbero ostacolare il contributo di tali norme ai loro obiettivi principali, elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

(7)Le condizioni meteorologiche e il loro impatto sulle condizioni delle superfici agricole possono impedire agli agricoltori e ad altri beneficiari di rispettare i requisiti delle norme BCAA, quali limiti di tempo e periodi per le operazioni, in un determinato anno. Per evitare che gli agricoltori, a fronte di tali obblighi, siano costretti, ad esempio, a seminare colture entro una determinata data mentre le condizioni meteorologiche dell'anno in corso non consentono di effettuare le operazioni necessarie, o a costo di causare gravi effetti sul suolo, come la compattazione, è opportuno che gli Stati membri, nell'attuare le norme minime stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115, siano autorizzati a concedere deroghe temporanee a tali requisiti. È opportuno che tali deroghe temporanee siano limitate, nel loro campo di applicazione, ad agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche, e che siano applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.

(8)Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede una serie di elementi e strumenti che permettono agli Stati membri di conseguire l'obiettivo specifico di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Uno di questi elementi è il sistema di condizionalità. In particolare, la norma BCAA 8 indicata nell'allegato III di tale regolamento comprende diversi requisiti, tra cui l'obbligo di destinare una determinata percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi. L'obiettivo principale della norma BCAA 8 è il mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole. Gli Stati membri possono anche progettare interventi a sostegno di tale obiettivo, ad esempio i regimi ecologici di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115. Nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, l'esperienza ha dimostrato la necessità di adeguare l'equilibrio tra i diversi strumenti strategici che contribuiscono alla tutela e al miglioramento della biodiversità, concedendo agli agricoltori maggiore flessibilità nel contribuire a tale obiettivo in funzione della situazione specifica della loro azienda e fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata per tale contributo.

(9)Più specificamente, poiché l'obbligo di destinare una percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi rientra attualmente nel primo requisito della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli agricoltori che presentano domanda per ottenere pagamenti diretti e interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 di detto regolamento devono rispettare tale requisito senza alcuna compensazione dei costi sostenuti o del mancato guadagno. In alcuni casi ciò può comportare un notevole onere finanziario per gli agricoltori e i beneficiari interessati, specialmente tenendo conto che sui seminativi destinati a superfici o elementi non produttivi in base al primo requisito della norma BCAA 8 non è possibile alcuna produzione vegetale o animale. Considerati gli oneri e le conseguenze che ciò comporta per alcuni agricoltori e la serie eccezionale di difficoltà e incertezze che essi si trovano ad affrontare, la necessità di creare superfici ed elementi non produttivi sui seminativi sarebbe affrontata meglio tramite uno strumento che permetta maggiore flessibilità e, soprattutto, offra un incentivo tale da compensare almeno una parte dei costi sostenuti e del mancato guadagno dovuti a tali superfici ed elementi non produttivi. È pertanto opportuno modificare l'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 per fare in modo che gli Stati membri sostengano regimi ecologici comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi.

(10)Allo stesso tempo è opportuno adeguare il sistema di condizionalità istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 eliminando il primo requisito della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III di tale regolamento. L'obbligo di proteggere gli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, che attualmente fanno parte dei requisiti della norma BCAA 8, dovrebbero essere mantenuti nell'ambito del sistema di condizionalità per garantire la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti nelle zone agricole.

(11)È opportuno concedere agli Stati membri ulteriore flessibilità per modificare i propri piani strategici della PAC, pur garantendo la stabilità della strategia, la gestibilità dei piani stessi e l'efficienza amministrativa del processo di modifica. L'esperienza ha dimostrato che può essere difficile affrontare le esigenze specifiche sia del FEAGA che del FEASR in un'unica domanda di modifica. Al contempo è opportuno limitare il numero di modifiche per anno civile affinché gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto delle modifiche, e per limitare gli oneri amministrativi per gli Stati membri e consentire alla Commissione di valutare la compatibilità delle modifiche con il quadro giuridico dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e al regolamento (UE) 2021/2116, entro i termini stabiliti in tale quadro giuridico. Il numero massimo di domande di modifica dei piani strategici della PAC dovrebbe pertanto aumentare a due domande di modifica per anno civile.

(12)A norma dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 in caso di modifica degli atti legislativi dell'Unione elencati nell'allegato XIII di tale regolamento ciascuno Stato membro è tenuto a valutare se il proprio piano strategico della PAC debba essere modificato e a notificare alla Commissione l'esito della propria valutazione entro un determinato termine. Poiché tale obbligo si è rivelato oneroso per gli Stati membri e gli sforzi che gli Stati membri sono chiamati a dedicare alla valutazione della parte residua dell'attuale periodo di programmazione dei piani strategici della PAC dovrebbero essere limitati, è opportuno che l'obbligo non si applichi alle modifiche degli atti legislativi elencati nell'allegato XIII che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025. 

(13)L'esperienza dimostra che la concomitanza di numerosi eventi avversi pone difficoltà agli agricoltori, imponendo una maggiore flessibilità e una semplificazione dell'attuazione dei piani strategici della PAC per quanto riguarda determinate norme BCAA indicate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

(14)L'obiettivo principale della norma BCAA 6 è garantire la protezione dei suoli nei periodi più sensibili, mediante una copertura minima del suolo per evitare di lasciarlo nudo nei suddetti periodi. La definizione e l'attuazione dei requisiti previsti da questa norma BCAA sono influenzate, più che nel caso di altre norme BCAA, da un'ampia gamma di fattori. In particolare, la copertura minima del suolo può essere effettuata con diversi mezzi, che dipendono non solo dalle condizioni pedoclimatiche, ma anche da fattori quali la scelta delle colture e la durata della stagione di crescita in un determinato anno. I periodi sensibili possono inoltre variare, specialmente in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche. Inoltre, nell'operare le scelte di produzione e in particolare le decisioni di semina, gli agricoltori e gli altri beneficiari devono essere in grado di conciliare il rispetto dei requisiti della norma BCAA 6 con condizioni meteorologiche imprevedibili. Alla luce di questi fattori, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di gestire i suddetti requisiti della norma BCAA 6 in modo più flessibile rispetto ad altre norme BCAA, così da garantire che tali requisiti contribuiscano all'obiettivo principale di tale norma, tenendo conto nel contempo di una serie di elementi quali le condizioni pedoclimatiche.

(15)È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a determinare i principali elementi della norma BCAA 6 e a sintetizzarli nei piani strategici della PAC conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. La Commissione dovrebbe garantire, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 109, paragrafo 2, e agli articoli 118 e 119 di detto regolamento, che la norma BCAA 6 quale determinata dagli Stati membri sia, nel complesso, in linea con l'obiettivo principale della norma stessa. 

(16)L'obiettivo principale della norma BCAA 7 indicata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è preservare il potenziale del suolo. Considerando che anche la diversificazione delle colture può contribuire a preservare il potenziale del suolo ed è al contempo più semplice da attuare per alcuni agricoltori nel contesto delle molteplici pressioni e sfide che affrontano attualmente, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di permettere agli agricoltori di rispettare la norma BCAA 7 anche attraverso la diversificazione delle colture. A questo scopo è opportuno fissare requisiti minimi in materia di diversificazione delle colture.

(17)È importante che la PAC continui a contribuire agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) a g), del regolamento (UE) 2021/2115 mediante i requisiti di condizionalità. È inoltre importante garantire la stabilità di tali requisiti quale base comune per gli Stati membri e gli agricoltori. I requisiti di condizionalità dovrebbero quindi continuare ad applicarsi a tutti gli agricoltori. Tuttavia, l'onere amministrativo connesso ai controlli dei requisiti di condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2116 può risultare sproporzionatamente elevato per i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali. Pertanto, oltre a introdurre flessibilità per quanto riguarda le norme BCAA 6, 7 e 8, è opportuno alleggerire l'onere che i controlli previsti dal regolamento (UE) 2021/2116 comportano per i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali. Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola non dovrebbero pertanto essere controllati nell'ambito del sistema di condizionalità per quanto riguarda il rispetto dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Poiché tali piccoli agricoltori rappresentano il 65 % dei beneficiari della PAC, ma occupano solo il 10 % circa della superficie agricola totale, ciò semplificherebbe il lavoro per molti agricoltori e per le amministrazioni nazionali senza ostacolare in modo significativo il ruolo dei requisiti di condizionalità nel contribuire ai loro obiettivi, data la superficie agricola relativamente esigua gestita dai piccoli agricoltori.

(18)Poiché la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori è limitata e le sanzioni applicabili a questi ultimi sono generalmente ridotte, l'applicazione di sanzioni potrebbe comportare oneri sproporzionati per le amministrazioni degli Stati membri. I piccoli agricoltori, che sono esentati dai controlli, dovrebbero pertanto essere esentati anche dall'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei requisiti di condizionalità.

(19)Per evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli di condizionalità, i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie nell'ambito di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 fino al 31 dicembre 2025, e che sono pertanto soggetti ai controlli di condizionalità a norma del regolamento (UE) 2021/2116, dovrebbero essere esonerati dai controlli di condizionalità e dall'applicazione di sanzioni a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(20)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116.

(21)[Al fine di garantire un'agevole attuazione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente regolamento, è necessario stabilire disposizioni transitorie per quanto riguarda le modifiche dei piani strategici della PAC presentati dagli Stati membri nel 2024 per l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda gli effetti di tali modifiche nel 2024 prima dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione.] 

(22)Al fine di garantire un'agevole attuazione delle misure previste e vista l'urgenza dovuta alla serie eccezionale di difficoltà e incertezze affrontate dagli agricoltori, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(23)[Al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati per i piccoli agricoltori e per le autorità nazionali, è opportuno che l'esenzione dalle sanzioni per mancato rispetto dei requisiti di condizionalità della vecchia e della nuova PAC si applichi retroattivamente per quanto riguarda l'anno di domanda 2024.]

(24)[Poiché l'anno di domanda 2024 è iniziato il 1º gennaio 2024, è opportuno che l'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente regolamento si applichi per l'anno di domanda 2024, al fine di dare agli Stati membri la possibilità di applicare le modifiche da esso previste nell'anno di domanda 2024.] 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

(1)l'articolo 4 è così modificato:

(a)al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 del presente regolamento o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(*), o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(**), o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(***);

________________

(*) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ( GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj ).

(**) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj ).

(***) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ).";

(b)al paragrafo 4, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualsiasi superficie dell'azienda che:

i)presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all'obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III; o

ii)per la durata del corrispondente impegno dell'agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 31.

Se gli Stati membri decidono in tal senso, l'ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell'attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell'attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.

Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.";

(2)l'articolo 13 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri stabiliscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma BCAA indicata nell'allegato III, in linea con il principale obiettivo delle norme di cui a tale allegato. Nel definire tali norme, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, delle pratiche agronomiche, delle dimensioni e delle strutture aziendali, dell'uso del suolo, e delle specificità delle regioni ultraperiferiche.

Nel definire le norme BCAA 5, 6, 7 o 9 elencate nell'allegato III, gli Stati membri possono stabilire esenzioni specifiche dai requisiti di tali norme. Le esenzioni specifiche dalle norme BCAA 5, 6, 7 o 9 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, ad esempio a causa di predatori o specie invasive, e sono limitate in termini di zona di copertura. Le esenzioni specifiche sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali elencati nell'allegato III.";

(b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Nell'attuare le norme minime definite a norma dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee a requisiti quali limiti di tempo e periodi stabiliti in tali norme in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono limitate, nel loro campo di applicazione, ad agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.";

(3)all'articolo 31 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Nell'ambito dei regimi ecologici di cui al paragrafo 1 gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore dei regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi. Tali regimi rivestono carattere volontario per gli agricoltori in attività e le associazioni di agricoltori in attività.";

(4)all'articolo 119, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC può essere presentata due volte per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all'articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica del piano strategico della PAC durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti in conformità dell'articolo 118, paragrafo 5.";

(5)all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Il paragrafo 1 non si applica alle modifiche degli atti legislativi elencati nell'allegato XIII che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025.";

(6)l'allegato III è così modificato:

(a)nella tabella, la voce BCAA 6 è sostituita dalla seguente:

"

BCAA 6

Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri(****).

Protezione dei suoli nei periodi più sensibili

(****) Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale nelle regioni interessate.";

(b)nella tabella, la voce BCAA 7 è sostituita dalla seguente:

"

BCAA 7

Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse. Gli Stati membri possono inoltre decidere di consentire agli agricoltori e agli altri beneficiari di soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture(*****).

Preservare il potenziale del suolo

(*****) La rotazione consiste in un cambiamento di coltura a livello di parcella (tranne nel caso di colture pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo), comprese le colture secondarie adeguatamente gestite.

Sulla base della diversità dei metodi di produzione e delle condizioni agroclimatiche, gli Stati membri possono autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose o di diversificazione delle colture, volte a migliorare e preservare il potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della presente norma BCAA.

Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti:

- se la superficie di seminativi di un'azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

- se la superficie di seminativi di un'azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi della presente norma le aziende:

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; o

c) con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo per le superfici coperte da una singola coltura al fine di evitare le monocolture di grande estensione.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848(******) sono considerati conformi alla presente norma BCAA.

________________

(******) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI:      http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj) .";

(c)nella tabella, la voce BCAA 8 è sostituita dalla seguente:

"

BCAA 8

— Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

— Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

— A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole

" 

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:

(1)all'articolo 83, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.";

(2)all'articolo 84 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 e all'articolo 85, gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 e all'articolo 85.";

(3)all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i beneficiari che sono soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 83 del presente regolamento;".

[Articolo 3

Disposizioni transitorie

(1)In deroga all'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la data di entrata in vigore delle modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA presentate dagli Stati membri alla Commissione per approvazione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento in relazione all'anno di domanda 2024 per quanto riguarda gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente regolamento, non è soggetta all'approvazione della Commissione.

(2)In deroga all'articolo 119, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere, per l'anno di domanda 2024, che le modifiche dei piani strategici della PAC relative a elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente regolamento producano effetti giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione. In relazione all'elemento di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettera c), del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare una siffatta decisione soltanto nel caso in cui richiedano, in relazione all'anno di domanda 2024, di attuare regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi, di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.

Nell'adottare tale decisione, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio della certezza del diritto, il principio di non discriminazione e la tutela del legittimo affidamento degli agricoltori e degli altri beneficiari e affinché si tenga conto della necessità degli agricoltori e degli altri beneficiari di disporre di tempo sufficiente per conformarsi alle modifiche.]

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[L'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), e l'articolo 2, punti 2) e 3), si applicano per l'anno di domanda 2024.]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    COM(2023) 707 final del 23.11.2023.
(2)    SWD(2018) 301 final dell'1.6.2018.
(3)    GU C […] del […], pag. […].
(4)    GU C […] del […], pag. […].
(5)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI:      http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj ).
(6)    Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI:      http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj ).
(7)    Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ).