15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/19


NOTA INFORMATIVA

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (1): informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23.

(2023/C 208/06)

A norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «regolamento»), le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione del regolamento devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di pubblicare anche informazioni supplementari in merito alle misure imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 al fine di garantire che gli esportatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sui controlli applicabili in tutta l'UE.

1.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, uno Stato membro può estendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo agli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, subordinano ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I di informarne, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3?

BELGIO

SÌ in parte

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

1.1.   Belgio

Nella regione fiamminga e in quella vallona è necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articolo 4 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014)).

1.2.   Croazia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

1.3.   Lettonia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

1.4.   Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 45, paragrafo 1).

1.5.   Ungheria

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 7 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

1.6.   Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 2 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten) e articoli 2 e 3 del decreto sui prodotti strategici (Besluit Strategische goederen)).

1.7.   Austria

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

1.8.   Finlandia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 4, punto 4, della legge 562/1996).

1.9.   Romania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5, paragrafo 4, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

1.10.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione che propone di esportare, siano o possano essere destinati, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 a dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

1.11.   Lituania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(risoluzione governativa n. 932 sull'approvazione delle norme in materia di rilascio di licenze per l'esportazione, l'importazione, il transito e l'intermediazione di prodotti strategici e delle norme relative all'attuazione del controllo dei prodotti strategici).

1.12.   Slovenia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 4, paragrafo 1, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23))).

1.13.   Danimarca

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

(articolo 2, paragrafo 6, della legge danese sul controllo delle esportazioni).

2.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I)

Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

2.1.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 a dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

2.2.   Romania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 4, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

2.3.   Slovenia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4, paragrafo 2, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23))).

2.4.   Danimarca

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 2, paragrafo 8, della legge danese sul controllo delle esportazioni).

3.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL’INTERMEDIAZIONE)

L'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per estendere l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

L’applicazione dei controlli sull’intermediazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è stata estesa come previsto all’articolo 6, paragrafo 3?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

NO

CROAZIA

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

3.1.   Bulgaria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per quelli non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 34, paragrafo 4, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

3.2.   Repubblica ceca

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, o che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari come da articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 3 della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (quale modificata)).

3.3.   Estonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso che presentano caratteristiche di prodotti strategici in ragione del loro uso finale o del loro utilizzatore finale, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, pur non essendo stati inseriti nell'elenco dei prodotti strategici

(paragrafo 6, punto 7, della legge sui prodotti strategici).

3.4.   Grecia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 3.2.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.5.   Spagna

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

3.6.   Croazia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

3.7.   Italia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).

3.8.   Lettonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

3.9.   Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 1).

3.10.   Ungheria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(paragrafo 17.1 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

3.11.   Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e per i prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli usi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(articolo 4 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten)).

È necessaria un'autorizzazione anche per l'intermediazione relativa a 37 sostanze chimiche qualora siano destinate all'Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

3.12.   Austria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 15.1 della legge sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)).

3.13.   Finlandia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3, punto 2, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).

3.14.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 b, paragrafo uno, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

4.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL’INTERMEDIAZIONE)

L'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che subordinano ad autorizzazione l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

I controlli sull’intermediazione sono stati estesi come previsto all’articolo 6, paragrafo 4?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

NO

CROAZIA

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

4.1.   Bulgaria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 47 della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (promulgata, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011)).

4.2.   Repubblica ceca

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3, punto 4, della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso).

4.3.   Estonia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa senza indugio la commissione per i prodotti strategici (Strategic Goods Commission, SGC) nonché le autorità di polizia o di sicurezza. In seguito a tale notifica l'SGC può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 77 della legge sui prodotti strategici).

4.4.   Grecia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3.2.2 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.5.   Spagna

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, per i quali egli propone servizi di intermediazione, siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, egli deve informarne l'autorità competente, che deciderà se detti servizi di intermediazione sono sottoposti ad autorizzazione

(articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

4.6.   Croazia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3 della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

4.7.   Italia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).

4.8.   Lettonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

4.9.   Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 2).

4.10.   Ungheria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 17, punto 2, del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

4.11.   Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4, paragrafo 5, della legge sui servizi strategici (Wet strategische diensten)).

4.12.   Austria

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

4.13.   Romania

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 15, paragrafo 3, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

4.14.   Finlandia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafi 3.2 e 4.4 della legge 562/1996).

4.15.   Svezia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 b, paragrafo due, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

5.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI DEL TRANSITO)

L'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che estendono l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono state estese come previsto all’articolo 7, paragrafo 3?

BELGIO

SÌ, in parte

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

CROAZIA

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

5.1.   Belgio

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articoli 6 e 7 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articoli 5 e 6 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014).

5.2.   Repubblica ceca

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 13, lettera b), della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (1)).

5.3.   Estonia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafi 3, 6 e 7 della legge sui prodotti strategici (SGA)).

5.4.   Grecia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 3.3.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

5.5.   Spagna

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 11 della legge n. 53 del 28 dicembre 2007, sul controllo del commercio estero di materiale destinato alla difesa e a duplice uso).

5.6.   Francia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 3, paragrafo I del decreto n. 2020-74 del 31 gennaio 2020, come modificato dal decreto n. 2020-1481 del 30 novembre 2020).

5.7.   Croazia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

5.8.   Italia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 7 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).

5.9.   Lettonia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

5.10.   Lussemburgo

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 2).

Tali disposizioni non si applicano al transito di prodotti a duplice uso spediti senza trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (non costituisce trasbordo o cambio del mezzo di trasporto lo scaricamento delle merci di una nave o di un aeromobile, effettuato al fine di mettere in sicurezza il carico, a condizione che le merci in questione siano reimbarcate sulla stessa nave o sullo stesso aeromobile), né al transito di prodotti a duplice uso per i quali esista già un'autorizzazione generale all'esportazione dall'Unione europea

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 3).

5.11.   Ungheria

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 18 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

5.12.   Paesi Bassi

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 4a, paragrafo 1, e articolo 2, del decreto sui prodotti strategici (Besluit strategische goederen)).

5.13.   Austria

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 15 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011).

5.14.   Finlandia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 3, punto 3, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).

5.15.   Svezia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(sezione 4 c dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

5.16.   Lituania

Il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge della Repubblica di Lituania sul controllo dei prodotti strategici n. XIV-1738 del 22 dicembre 2022).

6.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA TECNICA)

Secondo l'articolo 8, paragrafo 4, uno Stato membro può estendere l'applicazione di un obbligo di autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

6.1.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 d, paragrafo uno, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

7.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (ASSISTENZA TECNICA)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

7.1.   Svezia

Qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso, per i quali propone di fornire assistenza tecnica, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 d, paragrafo due, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

8.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI A PRODOTTI NON COMPRESI NELL’ELENCO PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA, INCLUSA LA PREVENZIONE DI ATTI DI TERRORISMO, O DI RISPETTO DEI DIRITTI DELL’UOMO)

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per vietare o imporre un requisito di autorizzazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell’uomo, sui prodotti non compresi nell’elenco sono stati attuati controlli supplementari come previsto all’articolo 9, paragrafo 1?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

NO

SPAGNA

FRANCIA

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

NO

8.1.   Bulgaria

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo con legge del Consiglio dei ministri

(articolo 34, paragrafo 1, punto 3, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011).

8.2.   Repubblica ceca

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con ordinanza governativa, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(paragrafo 3, punto 1, lettera d), della legge n. 594/2004 Coll).

8.3.   Germania

a.   Parte I, sezione B, dell’elenco di controllo delle esportazioni tedesco

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) in combinato disposto con la parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco).

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è sottoposta ad autorizzazione qualora i prodotti siano elencati nella parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco

(sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).

La parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco comprende i prodotti seguenti.

2B909Macchine per fluotornitura e macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B009, 2B109 e 2B209, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a)

che, in base alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere dotati di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a «play-back»; e

b)

con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Siria.

2B952Le apparecchiature seguenti utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B352, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:

a)

fermentatori, in grado di coltivare 'microrganismi' patogeni o virus o di produrre tossine, senza emissione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 10 litri;

b)

agitatori per fermentatori, sottoposti ad autorizzazione in 2B352.a, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato.

Nota tecnica:

i fermentatori comprendono bioreattori, chemostati e sistemi a flusso continuo.

2B993Le seguenti apparecchiature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran:

a)

apparecchiature di produzione per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD);

b)

apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD);

c)

apparecchiature di produzione per la deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

5A902Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per le reti pubbliche, non specificati dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a)

centri di controllo (LEMF – Law Enforcement Monitoring Facilities) per sistemi di intercettazione legale ((LI), ad esempio in conformità alle norme ETSI ES 201 158 e ETSI ES 201 671 o a norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati;

b)

sistemi o dispositivi di conservazione dei dati associati alla chiamata (ad esempio, Intercept Related Information (IRI - informazioni relative alla comunicazione intercettata) in conformità della norma ETSI TS 102 656 o di norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota:

5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi o i dispositivi appositamente progettati per uno dei seguenti fini:

a)

fatturazione;

b)

funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi di rete (ad esempio scambio o HLR);

c)

qualità del servizio della rete (Quality of Service - QoS); o

d)

grado di soddisfazione degli utenti (Quality of Experience - QoE);

e)

attività delle società di telecomunicazione (fornitori di servizi).

5A911Stazioni di base per 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

Nota tecnica:

i 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

5D902Il 'software' non specificato dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a)

’software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l''utilizzazione' di installazioni, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902;

b)

’software' appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902.

5D911'Software' appositamente progettato o modificato per l''utilizzazione' delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

5E902'Tecnologia' non specificata dalla voce 5E001.a dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo 'sviluppo', la 'produzione' e l''utilizzazione' di installazioni, funzioni o caratteristiche di prestazione sottoposte ad autorizzazione in 5A902, o 'software' sottoposto ad autorizzazione in 5D902, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

6A908Sistemi radar di navigazione o di sorveglianza per il controllo del traffico navale o aereo, non sottoposti ad autorizzazione in 6A008 o 6A108, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

6D908«Software» appositamente concepito o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 6A908, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

9A904«Veicoli spaziali» ed altre apparecchiature, come segue:

a)

antenne progettate per l'utilizzazione in connessione con «veicoli spaziali», qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821;

b)

terminali di comunicazione 'laser' (LCT, stazioni di comunicazione 'laser' di dati), diversi da quelli specificati dalla voce 9A004 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, destinati ad una utilizzazione collegata ai «veicoli spaziali», qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica:

9A904 comprende prodotti utilizzati nei contesti seguenti con «veicoli spaziali», sia a terra che a bordo di «veicoli spaziali»:

1.

utilizzazione come carico utile per uplink o downlink;

2.

comunicazioni fra «veicoli spaziali»; o

3.

utilizzazione in collegamento con la trasmissione di segnali telemetrici.

9A991Veicoli terrestri che non figurano nella parte I A dell'elenco di controllo delle esportazioni:

a)

rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli sottoposti ad autorizzazione nella parte I A, 0006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

Nota:

ai sensi di 9A991a, per «veicoli trainanti» si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino;

b)

altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

Nota 1: le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991 comprendono:

a)

capacità di guado uguale o superiore a 1,2 m;

b)

supporti per fucili o altre armi;

c)

agganci per rete mimetica;

d)

botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole;

e)

smaltatura di tipo militare;

f)

ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO.

Nota 2: la voce 9A991 non sottopone ad autorizzazione i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

9A992 Autocarri, come segue:

a)

autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord;

b)

autocarri con tre o più assi aventi peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a 20 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o la Siria.

9A993Elicotteri, sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri, motori a turbina a gas e unità di potenza ausiliarie (APU) destinati a elicotteri e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

9A994Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm3 e fino a 600 cm3, idonei all'utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

9D904'Software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l''utilizzazione' di prodotti specificati in 9A904, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

9E904'Tecnologia', ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella specificata alle voci 5E001.b.2, 9E001 e 9E002 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di prodotti specificati in 9A904, o 'software' specificato in 9D904, qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

9E991«Tecnologia», ai sensi della nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord o la Siria.

9E992'Tecnologia', ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella autorizzata in 9E101, lettera b), nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per la 'produzione' di 'veicoli aerei senza equipaggio' ('UAV'), qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

b.   Sezione 9 dell’ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)

È necessaria un'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, qualora un esportatore sia stato informato dal BAFA che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla costruzione o all'attività di una centrale nucleare ai sensi della categoria 0 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 o ad essere incorporati in tale centrale, e qualora il paese di destinazione sia l'Algeria, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Repubblica democratica popolare di Corea, il Pakistan o la Siria. Qualora un esportatore sia informato del fatto che i prodotti sono destinati, in tutto o in parte, all'utilizzazione summenzionata, deve informarne il BAFA. Il BAFA deciderà se sottoporre ad autorizzazione o no le esportazioni di cui trattasi. La presente sezione non si applica agli ambiti disciplinati dagli articoli 4 e 10 del regolamento (UE) 2021/821

(sezione 9 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).

c.   Sezione 6 della legge tedesca sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsgesetz - AWG)

A norma della sezione 6 della legge sul commercio estero e i pagamenti internazionali (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), mediante un atto amministrativo è possibile sottoporre a restrizioni i negozi giuridici o le operazioni o imporre obblighi di agire, al fine di scongiurare un pericolo riguardante, in casi specifici, gli interessi della Repubblica federale di Germania, quali ad esempio gli interessi essenziali in materia di sicurezza, la coesistenza pacifica dei popoli nonché le relazioni esterne, l'ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica federale di Germania.

8.4.   Estonia

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con decisione della commissione per i prodotti strategici, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(paragrafo 2, punto 11, e paragrafo 6, punto 2, della legge sui prodotti strategici).

8.5.   Irlanda

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(sezione 12, punto 2, del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso), quale modificata).

8.6.   Francia

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo (decreto n. 2010-292).

Sono stati adottati controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, come indicato nelle seguenti ordinanze: ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014) e ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di gas lacrimogeni e «agenti antisommossa» in paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014).

8.7.   Lettonia

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal comitato di controllo per i prodotti strategici per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

L'elenco nazionale dei prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è in vigore.

10A901

Armi che utilizzano munizioni a cartucce non a percussione centrale (a percussione anulare), componenti e munizioni appositamente progettati.

10A902

Apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti correlati ad aeromobili. Controllo applicabile unicamente ad apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti per aeromobili che possono essere utilizzati sia negli aeromobili civili che militari.

10A903

Fucili ad aria con energia superiore a 12 joule.

10A906

Congegni di mira per visione notturna e relativi componenti.

10A907

Mine anti-uomo.

10D901

Software sviluppato per servizi di intelligence e appositamente progettato per estrarre, distruggere o modificare occultamente informazioni da computer, reti o altri sistemi informatici.

10E902

Assistenza militare e assistenza tecnica relativa ai prodotti militari

(regolamento n. 645 del 25 settembre 2007 - Regolamento relativo all'elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici; articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla movimentazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007).

8.8.   Lussemburgo

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

L'esportatore che abbia conoscenza o sospetti che tale esportazione o tali prodotti compromettano la sicurezza interna o esterna del Granducato di Lussemburgo o la tutela dei diritti dell'uomo deve informare il ministro del Commercio estero e il ministro degli Affari esteri che, a loro volta, comunicheranno all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato se è necessario richiedere l'autorizzazione

(legge del 27 giugno 2018, articolo 45, paragrafo 2).

8.9.   Paesi Bassi

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal ministero degli Affari esteri per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 4 del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

Sono stati adottati controlli nazionali per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna e per servizi di intermediazione in Siria e per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna in Egitto e Ucraina

(decreto sui prodotti a duplice uso - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Sono stati imposti obblighi di autorizzazione per l'esportazione di 37 sostanze chimiche in Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale.

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

8.10.   Austria

L'esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 20 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011)).

8.11.   Romania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione specifica per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento ma sottoposti al regime di controllo delle esportazioni di cui all'articolo 9

(estratto dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

8.12.   Spagna

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento ed elencati nell'allegato III.4 e nell'allegato III.5 del regio decreto 679/2014 del 1o agosto 2014 è sottoposta ad autorizzazione

(articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

1C901 nitrato di ammonio (CAS 6484-52-2) in forma esplosiva con una concentrazione di azoto pari o superiore al 31,5 %.

Nota 1: la voce 1C901 sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio, il nitrato di ammonio tecnico, il nitrato di ammonio granulare, il nitrato di ammonio poroso e qualsiasi altra forma in cui possa essere utilizzato come ossidante solido.

Nota 2: 1C901 comprende le miscele esplosive di nitrato di ammonio con oli combustibili, emulsioni, idrogel ed esplosivi resistenti all'acqua.

Nota 3: 1C901 non sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio nei concimi ad alta densità e a bassa porosità.

Nota 4: 1C901 non sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio (ONU 1942 e ONU 2426) per la fabbricazione di esplosivi né le matrici di emulsioni, di sospensioni e di gel a base di nitrato di ammonio (ONU 3375) utilizzate per la fabbricazione di esplosivi, che sono disciplinati dall'istruzione tecnica complementare n. 30 del regolamento sugli esplosivi, approvata con regio decreto 130/2017 del 24 febbraio.

5A901 Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non specificati in 5.A.1.f e 5.A.1.h, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:

1.

assumere il controllo e il comando di aeroplani senza equipaggio;

2.

deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di aeroplani senza equipaggio.

3.

utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dagli aeroplani senza equipaggio per interferire con il loro funzionamento.

N.B.:: per i sistemi di perturbazione GNSS, cfr. anche l'elenco dei materiali di armamento, categoria 11.b.

5A902 Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le reti pubbliche d'informazione e di comunicazione, non specificati dalla voce 5A001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, progettati per una delle funzioni seguenti:

1.

monitoraggio per le applicazioni di intercettazione legale (in conformità alle norme ETSI ES 201 158 (intercettazione legale, sicurezza delle telecomunicazioni, requisiti per le funzioni di rete), ETSI ES 201 671 (interfaccia di trasferimento per l'intercettazione legale del traffico di telecomunicazioni) o a norme e specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati;

2.

conservazione dei dati associati alla chiamata (in conformità alla norma ETSI TS 102 656 (requisiti per l'intercettazione legale dei dati da parte dei servizi di contrasto per il trattamento dei dati) o a norme e specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica: i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota: 5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi, le apparecchiature o i componenti appositamente progettati per uno dei fini seguenti:

a)

fatturazione;

b)

funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi della rete;

c)

qualità del servizio della rete; o

d)

grado di soddisfazione degli utenti.

5D902 Software non specificato dalla voce 5D001 dell'allegato I, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, appositamente progettato o modificato per lo sviluppo, la produzione, l'utilizzazione, la configurazione funzionale e il controllo delle prestazioni dei sistemi, delle apparecchiature e dei componenti di sorveglianza specificati in 5A902.

8.13.   Lituania

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo

(legge della Repubblica di Lituania sul controllo dei prodotti strategici n. XIV-1738 del 22 dicembre 2022).

8.14.   Slovenia

L'esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 4, paragrafo 3, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23))).

9.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)

L'articolo 11, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri che impongono un obbligo di autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (l'allegato IV elenca i prodotti che non beneficiano della libertà di circolazione nel mercato unico) devono informare la Commissione, che deve a sua volta pubblicare tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all’articolo 11, paragrafo 2?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

FINLANDIA

NO

SVEZIA

9.1.   Bulgaria

La Bulgaria ha esteso i controlli sui trasferimenti intra-UE a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento e ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni supplementari alle autorità competenti in merito a determinati trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento

(articolo 51, paragrafi 8 e 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

9.2.   Repubblica ceca

La legge n. 594/2004 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica ceca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.3.   Germania

La sezione 11 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti internazionali (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Germania, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.4.   Estonia

L'articolo 3, paragrafo 6, della legge sui prodotti strategici estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.5.   Grecia

La sezione 3.4 della decisione ministeriale n. 121837/E3/21837, del 28 settembre 2009, estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Grecia, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.6.   Lussemburgo

Può essere imposta un'autorizzazione per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso un altro Stato membro di prodotti a duplice uso, diversi da quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento nei casi contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 44).

9.7.   Ungheria

Il paragrafo 16 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero dei prodotti a duplice uso prevede un obbligo di licenza per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco relativamente ai trasferimenti all'interno dell'UE qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.8.   Paesi Bassi

In casi specifici può essere richiesta un'autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice uso

(articolo 4a, paragrafo 2, del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

9.9.   Slovacchia

Il paragrafo 23, punto 2, della legge n. 39/2011 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica slovacca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.10.   Svezia

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento un obbligo di autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice può essere imposto qualora l'operatore sia stato informato dall'autorità competente che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b).

Per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, un obbligo di autorizzazione per i trasferimenti intra-UE può essere imposto solo qualora l'operatore sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Qualora un operatore sia a conoscenza del fatto che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che intende trasferire in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 e dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

10.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)

L'articolo 11, paragrafo 8 stabilisce che uno Stato membro può prescrivere che per il trasferimento dal suo territorio verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all’articolo 11, paragrafo 8?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

NO

10.1.   Bulgaria

Per il trasferimento dal territorio della Repubblica di Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento la commissione interministeriale può prescrivere che il soggetto che effettua il trasferimento fornisca informazioni supplementari sui prodotti

(articolo 51, paragrafo 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

10.2.   Lussemburgo

Per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento occorre fornire le seguenti informazioni supplementari nel quadro della richiesta di autorizzazione:

1.

indicazione del riferimento commerciale del prodotto, nonché descrizione e caratteristiche del prodotto in questione;

2.

presentazione dei servizi di crittografia da fornire;

3.

presentazione dell’attuazione degli algoritmi;

4.

presentazione delle norme o regolamentazioni in materia di sicurezza;

5.

presentazione del tipo di dati oggetto del servizio;

6.

documento relativo alle specifiche tecniche del prodotto (in dodici punti)

(regolamento granducale del 14 dicembre 2018, articolo 10, paragrafo 1, paragrafo sub 2 e paragrafo 2 sub 4, e allegato 15).

11.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI)

L'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne le eventuali autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali come previsto all’articolo 12, paragrafo 6?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

NO

FRANCIA

CROAZIA

SÌ (ma NON in uso)

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SÌ (ma NON in uso)

SVEZIA

NO

11.1.   Germania

In Germania vigono sette autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

autorizzazione generale n. 12 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;

2

autorizzazione generale n. 13 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso in talune circostanze;

3

autorizzazione generale n. 14 per valvole e pompe;

4

autorizzazione generale n. 15 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (Brexit);

5

autorizzazione generale n. 16 per l’esportazione di prodotti per le telecomunicazioni e la sicurezza dei dati;

6

autorizzazione generale n. 17 per l’esportazione di variatori di frequenza;

7

autorizzazione generale n. 32 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso l’Ucraina (fatta eccezione per le zone non controllate dal governo ucraino) verso i) agenzie, istituzioni e organizzazioni statali del governo ucraino, ii) determinate agenzie umanitarie, iii) determinati rappresentanti dei media, operatori umanitari, lavoratori nel quadro di un accordo di sviluppo e personale assegnato a tali persone, esclusivamente per uso proprio.

11.2.   Grecia

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Argentina, Repubblica di Corea, Federazione russa, Ucraina, Turchia e Sud Africa

(decisione ministeriale n. 125263/e3/25263/6-2-2007).

11.3.   Francia

In Francia vigono otto autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti industriali come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di prodotti industriali soggetti a controllo strategico nella Comunità europea (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 11), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 5));

2

autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti chimici come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di prodotti chimici a duplice uso (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 12), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 6));

3

autorizzazione generale di esportazione nazionale per la grafite come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di grafite di qualità nucleare (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 13), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 7));

4

autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti biologici come da decreto del 14 maggio 2007, modificato dal decreto del 18 marzo 2010 concernente l’esportazione di determinati elementi genetici e organismi geneticamente modificati (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 20 marzo 2010);

5

autorizzazione generale di esportazione nazionale di determinati prodotti a duplice uso per le forze armate francesi in paesi terzi (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell’8 agosto 2014);

6

autorizzazione generale nazionale per l’esportazione o il trasferimento all’interno dell’UE di determinati prodotti a duplice uso per mostre o fiere (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell’8 agosto 2014).

7

autorizzazione generale nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso per la riparazione di aeromobili civili, altresì denominata autorizzazione nazionale generale per le «apparecchiature aeronautiche» (ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 gennaio 2019 (testo 19)).

8

autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso di modesto valore (decreto ministeriale del 25 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 25 luglio 2021 – Testo 11).

I prodotti specifici oggetto delle autorizzazioni sono definiti nei pertinenti decreti.

11.4.   Croazia

Il ministero degli Affari esteri ed europei può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

11.5.   Italia

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Antartide (basi italiane), Argentina, Repubblica di Corea, Turchia

(decreto del 4 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 202 del 1o settembre 2003).

11.6.   Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi vigono due autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso tutte le destinazioni, ad eccezione di:

Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, USA, Svizzera (che sono già oggetto dell'allegato II, parte 3, del regolamento);

Afghanistan, Myanmar/Birmania, Iraq, Iran, Libia, Libano, Corea del Nord, Pakistan, Sudan, Somalia e Siria

(autorizzazione generale nazionale NL002 - Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002).

2

un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti concernenti la sicurezza dell'informazione verso tutte le destinazioni, ad eccezione di:

paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento;

Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Cina (comprese Taiwan, Hong Kong e Macao), Cuba, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Emirati arabi uniti, Etiopia, Gambia, Guinea(-Conakry), Guinea-Bissau, India, Yemen, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Swaziland, Siria, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam

(autorizzazione generale nazionale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging))

11.7.   Austria

In Austria vigono quattro autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

AT001 per determinati prodotti a duplice uso quando sono riesportati verso il paese d’origine senza subire modifiche, o qualora prodotti della stessa quantità e qualità siano esportati verso il paese d’origine, o qualora la tecnologia sia riesportata con piccole aggiunte, in tutti i casi entro tre mesi dall’importazione nell’Unione europea;

2

AT002 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;

3

AT003 per valvole e pompe specificate in 2B350g e 2B350i verso determinate destinazioni;

4

AT004 per i variatori di frequenza specificati in 3A225 e relativi software e tecnologia.

I dettagli relativi a queste autorizzazioni sono riportati negli articoli da 3 a 3 c della prima ordinanza sul commercio estero BGBl. II n. 343/2011 del 28 ottobre 2011, quale modificata dall'ordinanza BGBl. II n. 430/2015 del 17 dicembre 2015. Le condizioni per il loro uso (obbligo di registrazione e di notifica) sono descritte nell'articolo 16 della stessa ordinanza.

11.8.   Finlandia

A norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento il ministero degli Affari esteri può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità della sezione 3, paragrafo 1, della legge sul duplice uso n. 562/1996 (quale modificata).

12.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO (UFFICI DOGANALI SPECIFICAMENTE ABILITATI)

L'articolo 22 fa obbligo agli Stati membri di informare la Commissione se si sono avvalsi della facoltà di disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Sono stati designati determinati uffici doganali, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

NO

12.1.   Bulgaria

Gli uffici doganali territoriali della Repubblica di Bulgaria responsabili per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale dell'agenzia delle Dogane in applicazione dell'ordinanza del ministero delle Finanze n. 55/32-11385 del 14 gennaio 2016 (Gazzetta ufficiale 9/2016). L'elenco degli uffici doganali in Bulgaria attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html.

12.2.   Estonia

L'elenco degli uffici doganali in Estonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://www.emta.ee/index.php?id=24795.

12.3.   Lituania

L'elenco degli uffici doganali in Lituania attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en.

12.4.   Polonia

L'elenco degli uffici doganali in Polonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1.

12.5.   Romania

L'elenco degli uffici doganali in Romania attraverso il quale i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice.

13.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE: AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO; AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO; A VIETARE IL TRANSITO DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON UNIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO)

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l'elenco delle autorità abilitate:

al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso;

al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del regolamento;

a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del regolamento.

13.1.   Belgio

Per la Regione di Bruxelles capitale (località con codice postale da 1000 a 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Mr Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 28003727

Fax + +32 28003824

E-mail: calu@sprb.brussels

Internet: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Per la Regione Vallonia (località con codice postale da 1300 a 1499 e da 4000 a 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Mr Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Tel. +32 81649751

Fax +32 81649759/60

E-mail: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Per la Regione fiamminga (località con codice postale da 1500 a 3999 e da 8000 a 9999)

Flemish Department of Foreign Affairs

Strategic Goods Control Unit

Mr Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 499589934

E-mail: csg@buza.vlaanderen

Internet: www.fdfa.be/csg

13.2.   Bulgaria

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULGARIA

Tel. +359 29407771, +359 29407786

Fax +359 29880727

E-mail: ivan.penchev@mi.government.bg e n.grahovska@mi.government.bg

Internet: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

13.3.   Repubblica ceca

Ministry of Industry and Trade Licensing Office

Na Františku 32

110 15 Prague 1

CZECH REPUBLIC

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558 o +420 224221811

E-mail: leitgeb@mpo.cz o dual@mpo.cz

Internet: www.mpo.cz

13.4.   Danimarca

Exportcontrols

Danish Business Authority

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DENMARK

Tel. +45 35291000

Fax + 45 35466632

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

Sito web: in inglese: www.exportcontrols.dk; in danese: www.eksportkontrol.dk

13.5.   Germania

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35

65760 Eschborn

GERMANY

Tel. +49 6196908-0

Fax +49 6196908-1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Internet: http://www.bafa.de/Ausfuhr

13.6.   Estonia

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

Sito web: in inglese: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

in estone: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

13.7.   Irlanda

Trade Regulation and Investment Screening Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Contatti: Yvonne Cassidy

Tel. +353 16312328

E-mail: –exportcontrol@enterprise.gov.ie yvonne.cassidy@enterprise.gov.ie

Internet: https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/trade-investment/export-licences/

13.8.   Grecia

Ministry of Foreign Affairs

General Secretariat of International Economic Relations and Openness

B6 Directorate for Multilateral Economic Relations and Trade Policy

Zalokosta str. 10

106 71 Athens

GREECE

Tel. +30 2103682785 -2786 -2758

E-mail: db6@mfa.gr; eleni.karaiskou@mfa.gr; skourti.hara@mfa.gr; skourti.katerina@mfa.gr

13.9.   Spagna

Il segretariato generale del Commercio estero (Secretaría General de Comercio Exterior), il dipartimento delle Dogane (Agencia Tributaria - Aduanas) e il ministero degli Esteri (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) sono le autorità abilitate a rilasciare le licenze e a decidere di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari.

Punto di contatto presso l'ufficio abilitato a rilasciare le licenze: Mr. Ramón Muro Martínez. Subdirector General.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a

28046 Madrid

SPAIN

Tel. +34 913492587

Fax +34 913492470

E-mail: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Internet: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

13.10.   Francia

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

Tel. +33 179843419

E-mail: doublusage@finances.gouv.fr

Internet: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

13.11.   Croazia

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Economic Affairs and Development Coordination

Export Control Division

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROATIA

Punto di contatto: Vesna Focht, Silvija Šplajt

Tel. +385 14598123, 122

Fax +385 14597788

E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr

Internet: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

13.12.   Italia

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) 1 Piazzale della Farnesina

00135 Roma

ITALIA

Tel. +39 0636912853

E-mail: uama.dualuse@esteri.it; uama.dualuse@cert.esteri.it; giovanni.brignone@esteri.it

Internet: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html

13.13.   Cipro

Ministry of Energy, Commerce and Industry

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

CIPRO

Tel. +357 22867100, 22867197

Fax +357 22375120, 22375443

E-mail: pevgeniou@meci.gov.cy

Internet: http://www.meci.gov.cy/MECI/trade/ts.nsf

13.14.   Lettonia

Control Committee for Strategic Goods

Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs

Executive Secretary: Sig. Nauris Rumpe

Ministry of Foreign Affairs

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LATVIA

Tel. +371 67016426

E-mail: nauris.rumpe@mfa.gov.lv

Internet: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

13.15.   Lituania

Autorità abilitata al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso e autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica e di transito:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 38

LT-01104 Vilnius

LITHUANIA

Contatti:

Export Policy Division

Economic Development Department

Tel. +370 65906035, +370 65915769

E-mail: vienaslangelis@eimin.lt

Internet: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Autorità abilitata a vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto str. 1/25

LT-01105 Vilnius

LITHUANIA

Contatti:

Customs Criminal Service

Tel. +370 52616960

E-mail: budetmd@lrmuitine.lt

13.16.   Lussemburgo

1)

ministro del Commercio estero

2)

ministro degli Affari esteri

Indirizzo postale:

Ministère de l'Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 226162

E-mail: oceit@eco.etat.lu

13.17.   Ungheria

Government Office of the Capital City Budapest

Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay

Export Control Unit

Németvölgyi út 37-39.

1124 Budapest

HUNGARY

Tel. +36 14585577

Fax +36 14585869

E-mail: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

13.18.   Malta

Commerce Department

Mr Brian Montebello

Trade Services

MALTA

Tel. +356 25690214

Fax +356 21240516

E-mail: brian.montebello@gov.mt

Internet: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

13.19.   Paesi Bassi

Ministry for Foreign Affairs

Directorate-General for International Relations

Department for Trade Policy and Economic Governance

PO Box 20061

2500 EB The Hague

THE NETHERLANDS

Tel. +31 703485954

Dutch Customs/Central Office for Import and Export

PO Box 30003

9700 RD Groningen,

THE NETHERLANDS

Tel. +31 881512400

Fax +31 881513182

E-mail: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

13.20.   Austria

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs

Division for Foreign Trade Administration

Stubenring 1 1010 Vienna

AUSTRIA

Tel. +43 171100802335

Fax +43 171100808366

E-mail: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Internet: http://www.bmdw.gv.at/pawa

13.21.   Polonia

Ministry of Entrepreneurship and Technology

Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety

Pl. Trzech Krzyzy 3/5

00-507 Warszawa

POLAND

Tel. +48 222629665

Fax +48 222629140

E-mail: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Internet: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

13.22.   Portogallo

Autoridade Tributária e Aduaneira

Customs and Taxes Authority

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGAL

Director: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

13.23.   Romania

Ministry of Foreign Affairs

Department for Export Controls — ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

ROMANIA

Tel. +40 374306905 +40 374306935 +40 374306950

E-mail: dancex@mae.ro Internet: www.ancex.ro

13.24.   Slovenia

Ministry of Economic, Tourism and Sport

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel. +386 14003564

Fax +386 14003588

E-mail: gp.mgts@gov.si

Internet: https://www.gov.si/teme/nadzor-strateske-trgovine/

13.25.   Slovacchia

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento:

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Department of Trade Measures

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVAKIA

Tel. +421 248544059

Fax +421 243423915

E-mail: Monika.Maruniakova@mhsr.sk

Internet: www.economy.gov.sk

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento:

Criminal Office of the Financial Administration

Department of Drugs and Hazardous materials

Coordination Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVAKIA

Tel. +421 258251221

E-mail: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

13.26.   Finlandia

Ministry for Foreign Affairs of Finland

Export Control Unit

Merikasarminkatu 5F

FI - 00160 HELSINKI

Indirizzo postale:

P.O. Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel. +358 295350000

E-mail: vientivalvonta.um@formin.fi

Internet: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

13.27.   Svezia

1.

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Sede:

Vretenvägen 13B, Solna

Indirizzo postale: Box 6086

SE-171 06 Solna

SWEDEN

Tel. +46 84063100

Fax +46 84203100

E-mail: registrator@isp.se.

Internet: http://www.isp.se/

L'ISP è abilitato al rilascio di autorizzazioni in tutti i casi eccettuati quelli elencati al seguente punto 2.

2.

Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

Solna strandväg 96

SE-171 16 Stockholm

SWEDEN

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L'autorità svedese per la sicurezza radioattiva è abilitata a rilasciare le autorizzazioni e a vietare il transito dei prodotti di cui all'allegato I, categoria 0, del regolamento.


(1)  GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.