COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.9.2023
COM(2023) 536 final
2023/0324(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato XXII dell'accordo di associazione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Georgia in riferimento alla prevista adozione della decisione relativa alla modifica dell'allegato XXII dell'accordo di associazione UE-Georgia. L'allegato XXII riguarda la fiscalità.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), intende approfondire le relazioni politiche ed economiche tra l'UE e la Georgia, anche attraverso la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Fornisce un quadro per il conseguimento progressivo dell'associazione politica e dell'integrazione economica tra l'UE e la Georgia. Prevede impegni di riforma per alcuni settori dell'economia georgiana in linea con l'acquis dell'UE, compreso l'obiettivo di aumentare l'integrazione del mercato e il ravvicinamento normativo verso elementi chiave dell'acquis dell'UE connessi ad ambiente, azione per il clima, diritto societario, contabilità e revisione contabile, governance societaria, politica dei consumatori e ai settori della sanità pubblica, sulla base dell'acquis dell'UE. L'accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2016.
2.2.Il Consiglio di associazione UE-Georgia
Il Consiglio di associazione UE-Georgia è la più alta istituzione formale istituita dall'accordo di associazione UE-Georgia per vigilare sull'attuazione dell'accordo stesso e ne riesamina periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi. È stato istituito conformemente all'articolo 404 dell'accordo.
Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. È composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra.
È presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia. Il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione dell'accordo. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione conformemente alle disposizioni dell'accordo. Può inoltre adottare raccomandazioni. Tali decisioni o raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le Parti al termine delle rispettive procedure interne.
2.3.L'atto previsto del Consiglio di associazione UE-Georgia
La Commissione europea deve adottare una proposta di decisione del Consiglio che stabilisca la posizione dell'Unione sulla decisione da adottare in sede di Consiglio di associazione in merito alla modifica dell'allegato XXII (ravvicinamento della legislazione in materia di fiscalità).
La finalità dell'atto previsto è proporre una modifica dell'allegato XXII dell'accordo.
L'atto previsto vincolerà le Parti in forza dell'articolo 406 dell'accordo, il quale così recita: "Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi istituiti a norma del presente accordo, conformemente alle disposizioni del medesimo".
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione sulla decisione da adottare in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo riguardo alla modifica dell'allegato XXII (ravvicinamento della legislazione in materia di fiscalità) dell'accordo di associazione.
L'atto che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale in conformità dell'articolo 406 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
La modifica dell'allegato XXII è necessaria per tener conto dell'evoluzione della legislazione nazionale georgiana nei settori della fiscalità successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel novembre 2013.
Le due Parti devono sviluppare la cooperazione e armonizzare le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione comprenderà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento delle aliquote dell'accisa sui prodotti del tabacco.
La proposta è coerente con gli obblighi delle Parti di cui agli articoli 283 e 285 dell'accordo.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso in questione
Il Consiglio di associazione UE-Georgia è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
L'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
L'articolo 283 dell'accordo stabilisce che le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
L'articolo 285 dell'accordo stabilisce che la Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
L'atto che il Consiglio di associazione UE-Georgia è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale in conformità dell'articolo 406 dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso in questione
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la modifica dell'allegato XXII (ravvicinamento della legislazione in materia di fiscalità) relativamente alle accise sui prodotti del tabacco, in linea con gli impegni della Georgia di ravvicinare la sua legislazione all'accordo.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.3.Conclusione
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 285 dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del Consiglio di associazione UE-Georgia apporterà modifiche all'allegato XXII e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2023/0324 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato XXII dell'accordo di associazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2014/494/UE del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (di seguito "l'accordo"), entrato in vigore il 1º luglio 2016.
(2)A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
(3)A norma dell'articolo 283 dell'accordo, le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
(4)A norma dell'articolo 285 dell'accordo, la Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
(5)Il Consiglio di associazione deve adottare una decisione riguardo la modifica dell'allegato XXII durante la sua ottava sessione/riunione.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di ottava sessione o riunione del Consiglio di associazione UE-Georgia si basa sul progetto di allegato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.9.2023
COM(2023) 536 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato XXII dell'accordo di associazione
ALLEGATO
DECISIONE N. .../2023 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA
che modifica l'allegato XXII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 406,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è stato firmato il 16 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.
(2)Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, in conformità all'accordo in questione, nonché ad attuarla in maniera efficace. Il preambolo riconosce inoltre l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, a salvaguardare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti climatici, al continuo miglioramento della governance ambientale e a soddisfare le esigenze ambientali, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione di accordi internazionali multilaterali, nonché la loro volontà di migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana quale elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. Le Parti si dichiarano fiduciose che l'accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;
(3)L'articolo 1 dell'accordo fa riferimento all'obiettivo di sostenere gli sforzi della Georgia volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE.
(4)L'articolo 283 dell'accordo stabilisce che le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità.
(5)L'articolo 285 dell'accordo stabilisce che la Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
(6)A norma dell'articolo 406, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione può prendere decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali ritenuti pertinenti per le Parti.
(7)Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXII dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Conformemente all'allegato XXII dell'accordo di associazione UE-Georgia e alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, entro la fine del 2026 l'accisa globale (che deve consistere di un elemento specifico compreso tra il 7,5 % e il 76,5 % dell'onere fiscale totale, espresso come importo fisso per 1 000 sigarette, e di un elemento ad valorem, espresso come percentuale del prezzo massimo di vendita al minuto) in Georgia non è inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette e al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto. La Georgia garantisce di raggiungere l'obiettivo di aliquota dell'accisa attraverso un aumento graduale fino al 2026.
Articolo 2
Conformemente all'allegato XXII dell'accordo di associazione UE-Georgia e alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, entro la fine del 2026 l'accisa globale (specifica più ad valorem, se del caso) in Georgia non è inferiore al 5 % del prezzo di vendita al minuto o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo nel caso dei sigari e i sigaretti, al 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o a 60 EUR al chilogrammo per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, al 20 % del prezzo di vendita al minuto o a 22 EUR per chilogrammo per gli altri tabacchi da fumo. La Georgia garantisce di raggiungere l'obiettivo di aliquota dell'accisa attraverso un aumento graduale fino al 2026.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a...,
Per il Consiglio di associazione
Il presidente