Bruxelles, 27.1.2023

COM(2023) 42 final

2023/0016(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo a determinate modifiche della convenzione e dell'allegato III della stessa


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale in riferimento alla prevista adozione di decisioni che modificano l'allegato III inserendovi l'acetocloro, il carbosulfan, l'amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l'iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, e il terbufos.

La proposta riguarda inoltre la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in riferimento alla proposta di modifica della convenzione presentata dalla Svizzera, dall'Australia e dal Mali.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione di Rotterdam

Obiettivo della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("la convenzione") è promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, e contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale. La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

L'Unione europea è parte della convenzione 1 .

2.2.La conferenza delle parti

Istituita dall'articolo 18 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione di Rotterdam; si riunisce di norma ogni due anni per monitorarne l'applicazione ed esamina i prodotti chimici che le sono sottoposti dal comitato per l'esame dei prodotti chimici.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione, le parti sono tenute a notificare gli atti normativi definitivi adottati per vietare o sottoporre a rigorose restrizioni l'uso di una sostanza chimica a livello nazionale. Dopo che ha ricevuto almeno due notifiche concernenti lo stesso prodotto chimico da altrettante parti che appartengono a regioni diverse partecipanti al sistema di previo assenso informato, il segretariato trasmette le notifiche in questione al comitato per l'esame dei prodotti chimici, che le esamina sulla base dei criteri enunciati nell'allegato II della convenzione e adotta una raccomandazione che inviti la conferenza delle parti a valutare l'inclusione del prodotto chimico interessato.

Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione, qualsiasi parte che sia un paese in via di sviluppo o un paese a economia in transizione e nel cui territorio si verifichino problemi dovuti all'impiego di un formulato pesticida altamente pericoloso nelle normali condizioni d'uso può proporre l'inclusione di detto formulato pesticida nell'allegato III. Il comitato per l'esame dei prodotti chimici è tenuto a esaminare tali proposte alla luce dei criteri enunciati nell'allegato IV della convenzione e ad adottare una raccomandazione che inviti la conferenza delle parti a valutare l'inclusione del formulato pesticida altamente pericoloso in questione.

La procedura per l'adozione di modifiche della convenzione è disciplinata dall'articolo 21 della convenzione e quella per l'adozione e la modifica degli allegati dall'articolo 22. In conformità dell'articolo 23 della convenzione, ciascuna delle parti dispone di un voto. Tuttavia, le organizzazioni d'integrazione economica regionale come l'UE esercitano il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono parti della convenzione.

2.3.Gli atti previsti della conferenza delle parti

Nella sua undicesima riunione ordinaria, la conferenza delle parti valuterà l'adozione di decisioni per includere nell'allegato III della convenzione l'acetocloro, il carbosulfan, l'amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l'iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, e il terbufos.

L'inclusione nell'allegato III comporta che i prodotti chimici siano soggetti alla procedura di previo assenso informato quando costituiscono oggetto di scambi commerciali a livello internazionale. A tal fine le parti sono tenute a trasmettere le risposte concernenti le importazioni al segretariato affinché quest'ultimo possa metterle a disposizione di tutte le parti. Le parti esportatrici saranno tenute a rispettare le risposte concernenti le importazioni all'atto dell'esportazione di tali prodotti chimici.

Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), della convenzione, il quale così recita: "la decisione di modificare l'allegato III è comunicata immediatamente alle parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le Parti alla data fissata nella decisione stessa".

La conferenza delle parti valuterà inoltre una proposta presentata da Svizzera, Australia e Mali, volta a modificare gli articoli 7, 10, 11 e 22 della convenzione di Rotterdam e ad aggiungere un nuovo allegato VIII. In esito alle discussioni in sede di conferenza delle parti, potrebbe essere necessario modificare la proposta. Le modifiche proposte istituiranno un meccanismo per regolamentare l'esportazione dei prodotti chimici che il comitato per l'esame dei prodotti chimici consiglia di includere nell'allegato III, ma sui quali la conferenza delle parti non ha ancora raggiunto una decisione unanime.

L'inclusione nell'allegato VIII e le corrispondenti norme sull'esportazione dei prodotti chimici interessati si applicheranno a tutte le parti che ratificano la modifica finché tali prodotti chimici non saranno inclusi nell'allegato III. La decisione sull'inclusione nell'allegato VIII sarà presa all'unanimità, con la possibilità di decidere a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti alla riunione qualora non si sia raggiunta l'unanimità nonostante gli sforzi compiuti.

La modifica prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 21, paragrafo 5, della convenzione, il quale così recita: "La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le parti che l'hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti. In seguito, la modifica entra in vigore per qualsiasi altra parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica." Di conseguenza, una volta che la modifica è stata adottata e notificata dal depositario all'Unione, quest'ultima deve provvedere ad approvarla in forza dell'articolo 21, paragrafo 5, della convenzione e a notificare l'approvazione al depositario.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam dovrebbe essere di sostegno all'inclusione nell'allegato III dell'acetocloro, del carbosulfan, dell'amianto crisotilo, del fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), dell'iprodione, dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, e del terbufos, in linea con le pertinenti raccomandazioni del comitato per l'esame dei prodotti chimici.

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione, alcune parti hanno notificato gli atti normativi definitivi adottati per vietare o sottoporre a rigorose restrizioni l'uso dell'acetocloro, del carbosulfan, dell'amianto crisotilo, dell'iprodione e del terbufos a livello nazionale.

Inoltre alcune parti hanno proposto di includere nell'allegato III, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione, il fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l) e i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l.

Il comitato per l'esame dei prodotti chimici ha esaminato le notifiche e le proposte sulla base dei criteri enunciati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato IV della convenzione, e ha concluso che esse soddisfano tutti i criteri pertinenti.

L'inclusione nell'allegato III comporta che i prodotti chimici siano soggetti alla procedura di previo assenso informato quando costituiscono oggetto di scambi commerciali a livello internazionale. A tal fine le parti sono tenute a trasmettere le risposte concernenti le importazioni al segretariato affinché quest'ultimo possa metterle a disposizione di tutte le parti. Le parti esportatrici saranno tenute a rispettare le risposte concernenti le importazioni all'atto dell'esportazione di tali prodotti chimici.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in riferimento alla proposta presentata da Svizzera, Australia e Mali dovrebbe essere di sostegno a una modifica che introdurrebbe un meccanismo di voto per l'inclusione dei prodotti chimici nell'allegato III. Poiché dalle discussioni con altre parti risulta che solo poche di esse sarebbero favorevoli a una simile modifica, la posizione alternativa dovrebbe consistere nel sostenere in linea di principio la proposta presentata da Svizzera, Australia e Mali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)non vi è un sostegno sufficiente delle altre parti a favore di una modifica della procedura decisionale per l'inclusione nell'allegato III che introdurrebbe la possibilità di votare conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 3, ma senza applicare l'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della stessa;

(b)le norme e le procedure supplementari introdotte dalle modifiche sono coerenti con quelle esistenti nell'ambito della convenzione;

(c)le modifiche garantiscono che sia privilegiata l'inclusione nell'allegato III e che le norme supplementari non interferiscano con tale inclusione, anche nei casi in cui un prodotto chimico figura già nell'allegato VIII;

(d)le modifiche garantiscono che le norme relative alla protezione dei paesi importatori che si applicheranno all'esportazione dei prodotti chimici inclusi nell'allegato VIII siano più rigorose di quelle che si applicano all'esportazione dei prodotti inclusi nell'allegato III;

(e)le modifiche garantiscono che tutte le parti che le ratificano siano vincolate da qualsiasi decisione di includere un prodotto chimico nell'allegato VIII, comprese le decisioni prese mediante votazione.

La proposta è coerente con il regolamento (UE) n. 649/2012, che recepisce la convenzione di Rotterdam nell'Unione, e ne integra l'attuazione. È pienamente in linea con l'obiettivo della convenzione di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale.

La proposta è coerente con i regolamenti (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1907/2006 in quanto non interferisce con le decisioni relative all'immissione sul mercato di sostanze chimiche nell'Unione europea.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti volti a modificare l'allegato III avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 22 della convenzione di Rotterdam e dovranno trovare attuazione nel regolamento (UE) n. 649/2012. L'atto volto a modificare la convenzione proposto da tre parti sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 649/2012. Ciò in quanto la modifica della convenzione dovrebbe trovare attuazione nel diritto dell'Unione, se l'Unione decidesse di ratificarla.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione.

L'atto previsto volto a modificare le norme per l'adozione di una modifica dell'allegato III (articolo 22, paragrafo 5) o a modificare gli articoli 7, 10, 11 e 22 e a introdurre un nuovo allegato VIII (elenco di prodotti chimici soggetti a consenso esplicito) non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione, in quanto si limita a cambiare le norme per modificare l'allegato III o a introdurre nella convenzione la possibilità di stilare un elenco di prodotti chimici la cui esportazione sarà subordinata al consenso esplicito della parte importatrice, in attesa che siano inclusi nell'allegato III.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Gli atti previsti hanno finalità e parti costitutive riguardanti i settori dell'ambiente e del commercio. Tali elementi degli atti previsti sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 192, paragrafo 1, articolo 207, paragrafo 3, e articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto della conferenza delle parti apporterà modifiche alla convenzione e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0016 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo a determinate modifiche della convenzione e dell'allegato III della stessa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2006/730/CE del Consiglio 3 l'Unione ha concluso la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

(2)A norma dell'articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti può adottare decisioni relative all'inclusione di un prodotto chimico nell'elenco dell'allegato III.

(3)Si prevede che, nella sua undicesima riunione, la conferenza delle parti della convenzione adotti decisioni volte a includere altri prodotti chimici nell'allegato III di detta convenzione.

(4)Per promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, e contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale è necessario includere nell'allegato III della convenzione ulteriori prodotti chimici che soddisfano tutti i pertinenti criteri.

(5)La conferenza delle parti valuterà inoltre una proposta di modifica della convenzione, presentata dalla Svizzera, dall'Australia e dal Mali. Scopo della proposta è ovviare alla difficoltà di includere nuovi prodotti chimici nell'allegato III della convenzione, causata dalla necessità di approvare all'unanimità le decisioni di modifica di tale allegato in forza dell'articolo 22, paragrafo 5, della convenzione.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l'Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione e in eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritto questo punto consiste nel sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione per includervi l'acetocloro, il carbosulfan, l'amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l'iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, e il terbufos.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione e in eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritto questo punto consiste nel sostenere una modifica che introdurrebbe un meccanismo di voto per l'inclusione dei prodotti chimici nell'allegato III della convenzione. La posizione alternativa consiste nel sostenere l'adozione delle modifiche proposte da Svizzera, Australia e Mali (documento XXX) purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e siano apportate le necessarie modifiche a tal fine:

(a)non vi è un sostegno sufficiente delle altre parti a favore di una modifica della procedura decisionale per l'inclusione di prodotti chimici nell'allegato III che introdurrebbe la possibilità di votare conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 3, ma senza applicare l'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della stessa;

(b)le norme e le procedure supplementari introdotte dalle modifiche sono coerenti con quelle esistenti nell'ambito della convenzione;

(c)le modifiche garantiscono che sia privilegiata l'inclusione di prodotti chimici nell'allegato III della convenzione e che le norme supplementari non interferiscano con tale inclusione, anche nei casi in cui un prodotto chimico figura già nell'allegato VIII;

(d)le modifiche garantiscono che, per quanto riguarda la protezione delle parti importatrici, le norme che si applicheranno all'esportazione dei prodotti chimici inclusi nell'allegato VIII della convenzione non siano meno rigorose di quelle che si applicano all'esportazione dei prodotti chimici inclusi nell'allegato III;

(e)le modifiche garantiscono che tutte le parti che le ratificano siano vincolate da qualsiasi decisione di includere un prodotto chimico nell'allegato VIII della convenzione, comprese le decisioni prese mediante votazione.

Articolo 3

Alla luce dell'andamento dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione e di eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritto questo punto, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui agli articoli 1 e 2 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).
(4)    Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).