27.9.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/3


Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07

(2022/C 369/03)

Se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione deve procedere alle detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro come previsto dall'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, in caso di superamento di un contingente assegnato ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente annuale assegnato a tale Stato membro.

A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, se non è possibile procedere, a norma dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, ad una detrazione dal contingente superato poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può, nell'anno o negli anni successivi, operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale.

Per favorire un'applicazione trasparente e coerente di tali disposizioni conformemente al principio della parità di trattamento, la Commissione intende rendere pubblici i principi cui si atterrà nelle detrazioni dai contingenti.

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (1) e aggiunge il seguente principio a quanto già previsto da quest'ultima: in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca a disposizione di uno Stato membro in un determinato anno, le detrazioni dovrebbero, se del caso, seguire lo stesso calendario previsto dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate.

Pertanto, nell'applicare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione seguirà i principi di seguito elencati.

1.

La detrazione (di seguito, «restituzione»), inclusi i quantitativi risultanti dall’applicazione dei fattori moltiplicatori pertinenti, deve essere effettuata per intero nell’anno successivo al superamento.

Tuttavia, in caso di superamento del contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca, la restituzione, inclusi i quantitativi risultanti dall'applicazione dei fattori moltiplicatori pertinenti, deve avvenire nell'anno o negli anni in cui è effettuato l'adeguamento o nell'anno o negli anni stabiliti dall'organizzazione regionale di gestione della pesca interessata.

2.

Se la restituzione è superiore al contingente disponibile, la detrazione sarà effettuata sulla totalità del contingente disponibile nell’anno che segue il superamento. Le restanti detrazioni saranno quindi effettuate sui contingenti disponibili nell’anno successivo o, se necessario, negli anni successivi, fino alla restituzione del quantitativo complessivo oggetto di sovrasfruttamento (compresi i quantitativi risultanti dall’applicazione dei fattori moltiplicatori pertinenti).

3.

In deroga alle disposizioni del precedente punto 2, in situazioni eccezionali sarà possibile effettuare la restituzione in un lasso di tempo maggiore (ossia restituendo il 50 % del quantitativo dovuto nell’arco di due anni oppure frazionandolo percentualmente su un periodo superiore a due anni) se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

se il pesce è gestito in maniera sostenibile, sulla base dei pareri scientifici pertinenti per lo stock interessato;

b)

se lo stock in questione è catturato nell'ambito di attività di pesca multispecifica e una riduzione consistente del contingente impedirebbe lo sfruttamento delle specie associate nell'ambito di tali catture multispecifiche;

c)

se norme internazionali specifiche (quali quelle delle organizzazioni regionali di gestione della pesca) in materia di restituzione per lo stock di cui trattasi prevedono una restituzione più lenta, distribuita su periodi di due anni o su periodi più lunghi.

4.

Se non è possibile operare detrazioni dallo stock sovrasfruttato nell’anno successivo al superamento perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, la detrazione sarà effettuata su altri stock della stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale, come prescritto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. Tali stock saranno individuati in base ai seguenti criteri:

a)

le detrazioni saranno effettuate su stock della stessa zona geografica, a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, e pescati preferibilmente dalla stessa flotta che ha superato il contingente;

b)

se più di uno stock soddisfa il criterio a), verrà data la preferenza alle detrazioni da contingenti di stock che si presentano nel peggiore stato di conservazione in base al parere scientifico pertinente.

5.

Se le detrazioni riguardano stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione può procedere a detrazioni, inclusi i quantitativi risultanti dall’applicazione dei fattori moltiplicatori pertinenti, conformemente ai punti da 2 a 4, a partire dall’anno o dagli anni di adeguamento stabiliti dall’organizzazione regionale di gestione della pesca interessata.


(1)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27), modificata dalla comunicazione 2019/C 192/03 (GU C 192 del 7.6.2019, pag. 5).