21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 280/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina

(2022/C 280/01)

1.   Introduzione

1.

Il 23 marzo 2022 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo di crisi.

2.

Scopo del quadro temporaneo di crisi è consentire agli Stati membri di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, dalle misure restrittive (sanzioni) imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

3.

La Commissione ritiene necessario adeguare le misure previste dal quadro temporaneo di crisi, alla luce del protrarsi dell’aggressione militare da parte della Russia e dell’aggravarsi degli effetti diretti e indiretti sull’economia dell’Unione nel suo complesso e sulle economie di tutti gli Stati membri.

4.

La Commissione ha consultato gli Stati membri per conoscere le loro opinioni sui bisogni specifici cui provvedere, in vista dell’adozione del sesto pacchetto di sanzioni (1), sugli sforzi in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio russo e sugli obiettivi del piano REPowerEU (2).

5.

In primo luogo, la Commissione ritiene che gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi debbano essere aumentati per far fronte al protrarsi del turbamento dell’economia e all’aggravarsi degli effetti macroeconomici degli ulteriori e prolungati aumenti dei costi dell’energia, all’aggravarsi della situazione di scarsità dell’approvvigionamento di gas e all’insicurezza circa la sua disponibilità futura, nonché agli effetti diretti e indiretti delle ulteriori sanzioni adottate dall’Unione o dai suoi partner internazionali.

6.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che sia necessario apportare alcuni adeguamenti alla sezione 2.4 del quadro temporaneo di crisi, al fine di migliorarne l’effettiva attuazione. Inoltre, la Commissione ritiene che il sostegno concesso nell’ambito di tale sezione debba essere limitato, per evitare incentivi ad aumentare l’uso dell’energia e del gas, fenomeno che aggraverebbe l’attuale situazione di scarsità di gas.

7.

In terzo luogo, la Commissione ritiene che gli Stati membri potrebbero dover adottare misure supplementari in linea con il piano REPowerEU per accelerare o agevolare gli investimenti in energie rinnovabili (energia solare, eolica e geotermica), biogas e biometano prodotti da rifiuti e residui organici, idrogeno rinnovabile, stoccaggio e calore rinnovabile.

8.

In quarto luogo, la Commissione ritiene che gli Stati membri potrebbero dover adottare misure supplementari per accelerare la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, sostenendo a tal fine misure di decarbonizzazione.

9.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, sia parimenti essenziale accelerare la diffusione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile per attuare il piano REPowerEU e decarbonizzare i processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di alcuni tipi di idrogeno elettrolitico e l’adozione di misure di efficienza energetica. La presente comunicazione stabilisce pertanto le condizioni alle quali tali misure saranno ritenute compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. A tal fine, nel quadro temporaneo di crisi saranno introdotte due nuove sezioni (sezioni 2.5 e 2.6).

10.

Oltre alle modifiche proposte, la Commissione ricorda che gli Stati membri possono concedere aiuti per coprire il fabbisogno di liquidità delle imprese colpite dall’attuale crisi ai sensi delle attuali sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 del quadro temporaneo di crisi. I costi di investimento, ad esempio i costi delle attrezzature di produzione o dei materiali necessari per attuare gli obiettivi del piano REPowerEU, possono essere sostenuti mediante prestiti agevolati o garanzie, conformemente alle sezioni 2.2 e 2.3 del quadro temporaneo di crisi.

2.   Modifiche del quadro temporaneo di crisi

11.

A decorrere dal 20 luglio 2022, la Commissione applicherà le seguenti modifiche al quadro temporaneo di crisi.

12.

È inserito il seguente punto 14 bis:

«14bis.

Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni (*), alla luce del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, del sostegno della Bielorussia a tale guerra e dei casi segnalati di atrocità commesse dalle forze armate russe. Il pacchetto si compone di: 1) il divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, fatta eccezione per alcune limitate eccezioni; 2) il divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorussa; 3) la sospensione delle trasmissioni nell'Unione di tre altri organi di informazione di proprietà dello Stato russo. L'Unione ha inoltre adottato sanzioni nei confronti di altre 65 persone e 18 entità. Tra tali persone figurano alcuni responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol.

(*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139).»"

13.

Il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19.

La comunicazione della Commissione sul piano REPowerEU fornisce ulteriori orientamenti e descrive nuove azioni in grado di aumentare la produzione di energia verde, di diversificare gli approvvigionamenti e di ridurre la domanda, anche mediante misure preparatorie per l'inverno 2022-2023. Il piano REPowerEU (*) comprende misure volte a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi grazie all'accelerazione della transizione verde, ad investimenti nell'efficienza energetica e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico. L'accelerazione della transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall'aumento dei prezzi. I prezzi elevati dell'energia riflettono anche la scarsità dell'approvvigionamento nel breve termine, che si ripercuote sul livello generale dei prezzi. Nel breve termine, potrebbe pertanto risultare necessario un sostegno temporaneo per aiutare le imprese per le quali l'attuale situazione di crisi avrebbe conseguenze a breve termine particolarmente gravi.

(*)  COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.»"

14.

È inserito il seguente punto 25bis:

«25bis.

I danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale che gli Stati membri potrebbero essere obbligati ad imporre possono essere valutati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che non vi verifichino sovracompensazioni.»

15.

Sono inseriti i seguenti punti 26bis, 26ter, 26quater e 26quinquies:

«26bis.

La riduzione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione può inoltre rendere necessaria l'adozione di misure di incentivazione delle riduzioni volontarie della domanda di gas naturale. Qualora gli Stati membri prevedano di introdurre misure di incentivazione delle riduzioni volontarie della domanda di gas naturale nel contesto dell'attuale crisi, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a.

il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti per assegnare i volumi della riduzione volontaria della domanda;

b.

l'assenza di restrizioni formali agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c.

la limitazione degli incentivi in questione alle riduzioni della domanda future che vanno al di là delle riduzioni alle quali il beneficiario avrebbe proceduto indipendentemente dalla misura;

d.

una riduzione immediata della domanda aggregata finale di gas nello Stato membro interessato, evitando nel contempo un semplice spostamento della domanda di gas naturale.

26ter.

Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione l'adozione di misure volte a incentivare il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nella misura in cui il mercato non fornisce incentivi in tal senso per il prossimo inverno. Qualora gli Stati membri intendano concedere, nel contesto dell'attuale crisi, misure di incentivazione del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (*). Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a.

il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti volti a ridurre al minimo gli aiuti;

b.

l'assenza di restrizioni agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c.

la presenza di garanzie volte ad evitare le sovracompensazioni;

d.

il rispetto degli obblighi e delle condizioni riguardanti il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas e l'incentivazione dello stoccaggio del gas di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies, del regolamento (UE) 2017/1938 (**), in particolare delle condizioni relative alle misure di sostegno di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2) e 3).

26quater.

La Commissione valuterà caso per caso eventuali aiuti necessari, proporzionati e adeguati, in linea con la comunicazione della Commissione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (*) e con i piani nazionali di emergenza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, al fine di ripristinare gli impianti che contribuiranno a sostituire il gas, prima del prossimo inverno e per un periodo di tempo limitato, con un altro combustibile a base di carbonio, più inquinante. Tale combustibile alternativo a base di carbonio dovrà avere il più basso tenore di emissioni possibile, mentre gli aiuti dovranno essere concessi a condizione che vengano adottate misure di efficienza energetica e che si evitino effetti di lock-in dopo la fine della crisi, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE. Tali iniziative possono essere adottate per ridurre preventivamente il consumo di gas o per rispondere alle riduzioni obbligatorie della domanda di gas naturale, in caso non esistano forme diverse di compensazione.

26quinquies.

Alla luce dei problemi relativi al trasporto di merci da e verso l'Ucraina, la Commissione valuterà caso per caso la possibilità di concedere aiuti all'assicurazione o alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l'Ucraina. Tra le altre cose, gli Stati membri dovranno dimostrare che l'assicurazione o la riassicurazione non sono disponibili o che sono disponibili a tassi notevolmente più elevati rispetto a prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia."

(*)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA.103012 (2022/NN) - Incentive measure to store natural gas in the Bergermeer storage facility for the next heating period."

(**)  Modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17)."

(*)  COM(2022) 360/2 del 20 luglio 2022."

16.

Al punto 41, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 500 000 EUR per impresa (*). Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (**), prestiti (***) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo di 500 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

(*)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato."

(**)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h)."

(***)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).»"

17.

Al punto 42, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

gli aiuti complessivi non superano in alcun momento i 62 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 75 000 EUR per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura; (*)Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, come anticipi rimborsabili, garanzie (**), prestiti (***) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo pertinente di 62 000 EUR o 75 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato."

(**)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h)."

(***)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).»"

18.

Il punto 43 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41, lettera a) e al punto 42, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 500 000 EUR per impresa. Se un'impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 42, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 75 000 EUR per impresa.»

19.

Al punto 45 è inserita la seguente nota a piè di pagina:

«*

Ai fini della presente sezione, l'espressione “garanzie pubbliche sui prestiti” comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili devono essere limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha eseguito la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito. Al leasing finanziario ci si può inoltre riferire con l'espressione “garanzie pubbliche sui prestiti”.»

20.

Al punto 47, lettera e), punto (i), è inserita la seguente nota a piè di pagina:

«*

Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 47, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.»

21.

Al punto 47, lettera e), punto (ii), è inserita la seguente nota a piè di pagina:

«*

Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 47, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.»

22.

Al punto 49, il riferimento al punto 47, lettera d), è sostituito dal riferimento al «punto 47, lettera e)».

23.

Al punto 50, lettera b), è inserita la seguente nota a piè di pagina:

«*

In caso di applicazione di un periodo di tolleranza per i pagamenti degli interessi, devono essere rispettati i tassi di interesse minimi di cui al punto 50, lettera b) e gli interessi devono maturare a partire dal primo giorno del periodo di tolleranza e devono essere capitalizzati almeno una volta all'anno. La durata dei contratti di prestito resta limitata a un massimo di sei anni dal momento della concessione del prestito, a meno che non sia modulata conformemente al punto 50, lettera c), e l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario di cui al punto 50, lettera e) non sarà superato.»

24.

Il link di cui alla nota 48 è sostituito dal link seguente:

«https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en»

25.

Al punto 50, lettera c), è inserita la seguente nota a piè di pagina:

«*

Cfr. la sintesi della prassi esistente relativa alla modulazione di cui al punto 50, lettera c), pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en.»

26.

Al punto 50, lettera e), punto (i), è inserita la seguente nota a piè di pagina:

«*

Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 50, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.»

27.

Al punto 50, lettera e), punto (ii), è inserita la seguente nota a piè di pagina:

«*

Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 50, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.»

28.

Al punto 50, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«(iii)

sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio relativa alle problematiche che il beneficiario deve affrontare durante l'attuale crisi) (*), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (**) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Qualora le grandi imprese debbano fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività per i prossimi 12 mesi. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 non rientra nell'ambito di applicazione dalla presente comunicazione. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (***);

(*)  Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, l'aumento della volatilità dei prezzi sui mercati dell'energia e i bisogni che sorgono di conseguenza, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale."

(**)  Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria."

(***)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.»"

29.

Il punto 51 è sostituito dal seguente:

«51.

Al di là delle possibilità esistenti disponibili conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste dalla presente comunicazione, il sostegno temporaneo potrebbe attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che le imprese potrebbero non essere in grado di trasferire o ai quali esse potrebbero non essere in grado di adeguarsi nel breve termine. Tali aiuti potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale. Nel contesto di ulteriori riduzioni dell'approvvigionamento di gas, è d'altro canto importante mantenere gli incentivi alla riduzione della domanda e preparare gradualmente le imprese a orientarsi verso la riduzione del consumo di gas. Attualmente possono ancora risultare giustificate misure supplementari di sostegno per consentire il proseguimento delle attività delle imprese a forte consumo di energia.»

30.

Il punto 52 è sostituito dal seguente:

«52.

La Commissione considererà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022; (*)

b.

gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali (**) e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (***), prestiti (****) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

c.

le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga al più tardi entro il 30 giugno 2023;

d.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale. Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l'economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;

e.

ai fini di questa sezione, i costi ammissibili sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione russa contro l'Ucraina. Il costo massimo ammissibile è il prodotto del numero di unità di gas naturale ed energia elettrica acquisite dal beneficiario (*****) presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale (******) tra il 1o febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 (“periodo ammissibile”) e l'aumento del prezzo pagato dal beneficiario per unità consumata (misurato, ad esempio, in EUR/MWh), che deve essere calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dal beneficiario in un dato mese del periodo ammissibile e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dal beneficiario in media nel periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (*******). A decorrere dal 1o settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70 % del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021;

f.

gli aiuti complessivi per beneficiario non superano il 30 % dei costi ammissibili;

g.

gli aiuti complessivi per impresa non supera in alcun momento i 2 milioni di EUR;

h.

l'autorità che concede gli aiuti può versare un anticipo al beneficiario se gli aiuti sono concessi prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l'autorità che concede gli aiuti può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto di cui al punto 52, lettere f) e g). L'autorità che concede gli aiuti è tenuta a verificare ex post il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile;

i.

gli aiuti concessi a norma del punto 52 possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, a condizione che non venga superato l'importo totale di 2 milioni di EUR.

(*)  A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 52, lettera h), gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2023, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto 52, lettera e)."

(**)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2022."

(***)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h)."

(****)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g)."

(*****)  Esclusivamente ai fini della sezione 2.4, per “beneficiario” si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa."

(******)  Sulla base di quanto il beneficiario potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria."

(*******)  (p(t) - p(rif) * 2) * q(t), dove p indica il prezzo unitario, q la quantità consumata, rif il periodo di riferimento tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e t il dato mese nel periodo dal 1o febbraio al 31 dicembre 2022.»"

31.

Il punto 53 è sostituito dal seguente:

«53.

In determinate situazioni, per garantire il proseguimento di un'attività economica possono risultare necessari aiuti supplementari. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente al punto 52, lettere f) e g), se, oltre alle condizioni di cui al punto 52, lettere da a) a e) e h), risultano soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a.

il beneficiario è ammissibile se si configura come “impresa a forte consumo di energia” ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE (*), vale a dire se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo (**); se lo Stato membro fornisce alla Commissione un'adeguata giustificazione, ai fini della valutazione di quest'ultima il valore produttivo può essere sostituito dal fatturato;

b.

il beneficiario è ammissibile se subisce perdite di esercizio (***), laddove l'aumento dei costi ammissibili definiti al punto 52, lettera e) deve ammontare almeno al 50 % delle perdite operative subite nello stesso periodo;

c.

gli aiuti complessivi non superano il 50 % dei costi ammissibili e corrispondono al massimo all'80 % delle perdite di esercizio sostenute dal beneficiario;

d.

l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 25 milioni di EUR per impresa;

e.

per un beneficiario a forte consumo di energia attivo in uno o più settori o sottosettori elencati nell'allegato I (****), gli aiuti complessivi possono essere aumentati fino ad un massimo del 70 % dei costi ammissibili e può raggiungere il livello massimo dell'80 % delle perdite di esercizio sostenute dal beneficiario. L'importo complessivo degli aiuti non può in alcun momento superare i 50 milioni di EUR per impresa;

f.

gli aiuti di cui al punto 53 possono essere cumulati con gli aiuti di cui alla sezione 2.1, a condizione che non siano superati i massimali di cui al punto 53, lettera d) o al punto 53, lettera e), a seconda dei casi.

(*)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)."

(**)  Sulla base delle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021 o degli ultimi resoconti annuali disponibili."

(***)  Si ritiene che l'impresa subisca perdite di esercizio se l'indice EBITDA (utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) relativo al periodo ammissibile è negativo. Il beneficiario dovrebbe dimostrare tali perdite di esercizio a cadenza mensile o trimestrale, salvo in casi debitamente giustificati."

(****)  Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge e che sono incluse nell'allegato I hanno generato oltre il 50 % del fatturato o del valore produttivo nel periodo di riferimento.»"

32.

È inserita la sezione seguente:

«2.5.   Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile

53bis.

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina e del piano REPowerEU (*), accelerare e ampliare la disponibilità di energie rinnovabili in modo efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili e accelerare la transizione energetica. Gli aiuti di Stato volti ad accelerare la diffusione della capacità solare, della capacità eolica, della capacità di energia geotermica, dello stoccaggio di energia elettrica e termica, del calore rinnovabile e della produzione di idrogeno rinnovabile, di biogas e di biometano prodotti da rifiuti e residui fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati nel contesto attuale. Alla luce dell'urgente necessità di garantire la rapida attuazione di progetti che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, risultano giustificate, su base temporanea, alcune semplificazioni relative all'attuazione delle misure di sostegno.

53ter.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per la promozione dell'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile, del biogas e del biometano prodotti da rifiuti e residui, dello stoccaggio di energia elettrica e termica e del calore rinnovabile, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi per una delle seguenti finalità:

(i)

produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari;

(ii)

produzione di energia elettrica da impianti eolici;

(iii)

produzione di energia geotermica;

(iv)

stoccaggio di energia elettrica o termica;

(v)

produzione di calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, conformemente all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(vi)

produzione di idrogeno rinnovabile;

(vii)

produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui, conformemente ai criteri di sostenibilità dell'UE di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/841 (**);

b.

i regimi di aiuto possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui alla lettera a), ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell'attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni), ad esempio limitazioni basate sulle dimensioni dei progetti, sull'ubicazione o su aspetti regionali o su tipi (e sottotipi) molto specifici di tecnologie nell'ambito di una delle tecnologie di cui alla lettera a);

c.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali;

d.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un budget previsionale;

e.

gli aiuti sono concessi al più tardi entro il 30 giugno 2023 e gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 24 mesi dalla data di concessione o 30 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile. Se tale termine non è rispettato, il 5 % dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi 3 mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10 % per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti (***);

f.

se gli aiuti sono concessi sotto forma di contratti per pagamenti di aiuti in corso, tali contratti non devono avere una durata superiore ai 15 anni dall'inizio dell'attività dell'impianto sovvenzionato;

g.

gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (****) o di aiuto per unità di energia;

h.

una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, nella misura in cui sono concessi con le stesse modalità a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile per quanto riguarda le finalità o gli obiettivi della misura di aiuto. Inoltre, una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 20 milioni di EUR e se degli aiuti beneficiano progetti di piccola entità definiti come segue:

(i)

per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica o di energia termica – progetti di capacità installata pari o inferiore a 1 MW;

(ii)

per le tecnologie di produzione di calore e gas – progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente;

(iii)

per la produzione di idrogeno rinnovabile – progetti con capacità installata pari o inferiore a 3 MW o equivalente;

(iv)

per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui – progetti di capacità installata pari o inferiore a 25 000 tonnellate/anno;

(v)

per i progetti interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile – progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW;

(vi)

per i progetti interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile per la sola produzione di energia eolica – progetti con capacità installata pari o inferiore a 18 MW.

Se gli aiuti per progetti di piccola entità non sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, l'intensità di aiuto non supera il 45 % del costo complessivo dell'investimento; L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

i.

i volumi di capacità o di produzione oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare la plausibilità del fatto che il volume oggetto del bando di gare corrisponda alla potenziale offerta di progetti. La plausibilità può essere dimostrata facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima (*****) o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia;

j.

gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da preservare l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. Inoltre, gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da consentire di rimediare al problema degli utili fortuiti, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante o concedendo gli aiuti sotto forma di contratti bidirezionali per differenza (******);

k.

se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;

l.

gli aiuti di cui alla presente misura non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

m.

gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l'avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

n.

gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione ritiene, alla luce delle sfide economiche eccezionali che le imprese devono affrontare a causa dell'attuale crisi, che in generale, in assenza di aiuti, i beneficiari continuerebbero le loro attività senza apportare alcuna modifica, a condizione che il proseguimento delle loro attività senza apportare alcuna modifica non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

o.

lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo».

(*)  COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022."

(*)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)."

(**)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1)."

(***)  Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto."

(****)  Ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata."

(*****)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."

(******)  Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.»"

33.

È inserita la sezione seguente:

«2.6   Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica

53 quater

Al di là delle possibilità esistenti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti di Stato volti ad agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare mediante l'elettrificazione e le tecnologie che utilizzano l'idrogeno rinnovabile e l'idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni di cui al punto 53quinquies, lettera h), e nelle misure di efficienza energetica per l'industria fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata volta a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili nel contesto dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Alla luce dell'urgente necessità di accelerare tale processo per la rapida attuazione di tali investimenti, sono giustificate alcune semplificazioni.

53 quinquies

La Commissione considera compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti agli investimenti che comportano i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale;

b.

l'importo massimo degli aiuti individuali che possono essere concessi per impresa non devono, in linea di principio, superare il 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime. Sulla base di un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, quest'ultima può accettare regimi che prevedono la concessione di aiuti individuali superiori al 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per il regime;

c.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali;

d.

l'investimento deve consentire al beneficiario di ottenere uno dei seguenti risultati o entrambi:

(i)

ridurre di almeno il 40 %, rispetto alla situazione precedente alla concessione degli aiuti, le emissioni dirette di gas a effetto serra del suo impianto industriale che attualmente si avvale di combustibili fossili come fonte energetica o materia prima, mediante l'elettrificazione dei processi di produzione o l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni di cui al punto h) per sostituire i combustibili fossili; ai fini della verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, devono essere prese in considerazione anche le emissioni effettive derivanti dalla combustione di biomassa; (*)

(ii)

ridurre di almeno il 20 % rispetto alla situazione precedente alla concessione degli aiuti, il consumo di energia registrato negli impianti industriali in relazione alle attività sovvenzionate; (**)

e.

per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), gli aiuti consentono di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (***);

f.

gli aiuti non devono essere utilizzati per finanziare un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario;

g.

se gli aiuti sono concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basata sull'utilizzo di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno utilizzato sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;

h.

gli aiuti possono essere concessi anche per investimenti nella decarbonizzazione industriale che comportano l'uso di idrogeno elettrolitico in uno dei seguenti casi:

(i)

l'idrogeno è prodotto solo in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica è un impianto di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili. L'idrogeno prodotto in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica è un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile non può essere conteggiato una seconda volta ai sensi della presente sezione;

(ii)

in alternativa, l'idrogeno è prodotto a partire da energia elettrica prelevata dalla rete e l'elettrolizzatore produce idrogeno per un numero di ore a pieno regime pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica senza combustibili fossili diversa da quella rinnovabile;

(iii)

in alternativa, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno elettrolitico utilizzato permetta di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ (2,256 tCO2eq/tH2) e che provenga da fonti prive di combustibili fossili. Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra assegnate all'energia elettrica non dovrebbe comportare un aumento del consumo di combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Ai fini della presente sezione, può essere utilizzata solo la quota di idrogeno prodotto corrispondente alla quota media di energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili diversi dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione;

i.

gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2023 e sono subordinati al rispetto della condizione che prevede che l'impianto o l'attrezzatura che saranno finanziati dall'investimento siano completati e pienamente operativi entro 24 mesi dalla data di concessione o, per gli investimenti che prevedono l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno che soddisfa le condizioni di cui alla lettera h), entro 30 mesi dalla data di concessione. Se tale termine per il completamento e l'entrata in funzione non è rispettato, il 5 % dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi tre mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10 % per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti (****). Se il termine per il completamento e l'entrata in funzione è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili possono essere trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione degli aiuti;

j.

gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l'avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

k.

gli aiuti non devono essere concessi per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore (*****);

l.

gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione ritiene, alla luce delle sfide economiche eccezionali che le imprese devono affrontare a causa dell'attuale crisi, che in generale, in assenza di aiuti, i beneficiari continuerebbero le loro attività senza apportare alcuna modifica, a condizione che il proseguimento delle loro attività senza apportare alcuna modifica non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

m.

i costi ammissibili corrispondono alla differenza tra i costi del progetto sovvenzionato e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, per tutta la durata dell'investimento;

n.

l'intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. L'intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55 % o il consumo energetico di almeno il 25 %, rispetto alla situazione precedente all'investimento (******);

o.

alternativamente alle condizioni di cui alle lettere m) e n), gli aiuti agli investimenti possono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata o EUR per unità di energia risparmiata). Il bilancio relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;

p.

il regime deve essere strutturato in modo tale da consentire di rimediare al problema degli utili fortuiti, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante;

q.

gli aiuti di cui alla presente sezione non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili."

(*)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni)."

(**)  La riduzione del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento al consumo energetico registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua consumo)."

(***)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29)."

(****)  Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto."

(*****)  Secondo la definizione di cui al punto 19 (89) della comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1)."

(******)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni/consumo).»"


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139).

(2)  COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.