21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 280/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina
(2022/C 280/01)
1. Introduzione
1. |
Il 23 marzo 2022 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo di crisi. |
2. |
Scopo del quadro temporaneo di crisi è consentire agli Stati membri di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, dalle misure restrittive (sanzioni) imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia. |
3. |
La Commissione ritiene necessario adeguare le misure previste dal quadro temporaneo di crisi, alla luce del protrarsi dell’aggressione militare da parte della Russia e dell’aggravarsi degli effetti diretti e indiretti sull’economia dell’Unione nel suo complesso e sulle economie di tutti gli Stati membri. |
4. |
La Commissione ha consultato gli Stati membri per conoscere le loro opinioni sui bisogni specifici cui provvedere, in vista dell’adozione del sesto pacchetto di sanzioni (1), sugli sforzi in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio russo e sugli obiettivi del piano REPowerEU (2). |
5. |
In primo luogo, la Commissione ritiene che gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi debbano essere aumentati per far fronte al protrarsi del turbamento dell’economia e all’aggravarsi degli effetti macroeconomici degli ulteriori e prolungati aumenti dei costi dell’energia, all’aggravarsi della situazione di scarsità dell’approvvigionamento di gas e all’insicurezza circa la sua disponibilità futura, nonché agli effetti diretti e indiretti delle ulteriori sanzioni adottate dall’Unione o dai suoi partner internazionali. |
6. |
In secondo luogo, la Commissione ritiene che sia necessario apportare alcuni adeguamenti alla sezione 2.4 del quadro temporaneo di crisi, al fine di migliorarne l’effettiva attuazione. Inoltre, la Commissione ritiene che il sostegno concesso nell’ambito di tale sezione debba essere limitato, per evitare incentivi ad aumentare l’uso dell’energia e del gas, fenomeno che aggraverebbe l’attuale situazione di scarsità di gas. |
7. |
In terzo luogo, la Commissione ritiene che gli Stati membri potrebbero dover adottare misure supplementari in linea con il piano REPowerEU per accelerare o agevolare gli investimenti in energie rinnovabili (energia solare, eolica e geotermica), biogas e biometano prodotti da rifiuti e residui organici, idrogeno rinnovabile, stoccaggio e calore rinnovabile. |
8. |
In quarto luogo, la Commissione ritiene che gli Stati membri potrebbero dover adottare misure supplementari per accelerare la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, sostenendo a tal fine misure di decarbonizzazione. |
9. |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, sia parimenti essenziale accelerare la diffusione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile per attuare il piano REPowerEU e decarbonizzare i processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di alcuni tipi di idrogeno elettrolitico e l’adozione di misure di efficienza energetica. La presente comunicazione stabilisce pertanto le condizioni alle quali tali misure saranno ritenute compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. A tal fine, nel quadro temporaneo di crisi saranno introdotte due nuove sezioni (sezioni 2.5 e 2.6). |
10. |
Oltre alle modifiche proposte, la Commissione ricorda che gli Stati membri possono concedere aiuti per coprire il fabbisogno di liquidità delle imprese colpite dall’attuale crisi ai sensi delle attuali sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 del quadro temporaneo di crisi. I costi di investimento, ad esempio i costi delle attrezzature di produzione o dei materiali necessari per attuare gli obiettivi del piano REPowerEU, possono essere sostenuti mediante prestiti agevolati o garanzie, conformemente alle sezioni 2.2 e 2.3 del quadro temporaneo di crisi. |
2. Modifiche del quadro temporaneo di crisi
11. |
A decorrere dal 20 luglio 2022, la Commissione applicherà le seguenti modifiche al quadro temporaneo di crisi. |
12. |
È inserito il seguente punto 14 bis:
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139).»" |
13. |
Il punto 19 è sostituito dal seguente:
(*) COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.»" |
14. |
È inserito il seguente punto 25bis:
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15. |
Sono inseriti i seguenti punti 26bis, 26ter, 26quater e 26quinquies:
(*) Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA.103012 (2022/NN) - Incentive measure to store natural gas in the Bergermeer storage facility for the next heating period." (**) Modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17)." (*) COM(2022) 360/2 del 20 luglio 2022." |
16. |
Al punto 41, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(*) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato." (**) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h)." (***) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).»" |
17. |
Al punto 42, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(*) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato." (**) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h)." (***) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).»" |
18. |
Il punto 43 è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41, lettera a) e al punto 42, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 500 000 EUR per impresa. Se un'impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 42, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 75 000 EUR per impresa.» |
19. |
Al punto 45 è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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20. |
Al punto 47, lettera e), punto (i), è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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21. |
Al punto 47, lettera e), punto (ii), è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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22. |
Al punto 49, il riferimento al punto 47, lettera d), è sostituito dal riferimento al «punto 47, lettera e)». |
23. |
Al punto 50, lettera b), è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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24. |
Il link di cui alla nota 48 è sostituito dal link seguente:
«https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en» |
25. |
Al punto 50, lettera c), è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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26. |
Al punto 50, lettera e), punto (i), è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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27. |
Al punto 50, lettera e), punto (ii), è inserita la seguente nota a piè di pagina:
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28. |
Al punto 50, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:
(*) Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, l'aumento della volatilità dei prezzi sui mercati dell'energia e i bisogni che sorgono di conseguenza, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale." (**) Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria." (***) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.»" |
29. |
Il punto 51 è sostituito dal seguente:
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30. |
Il punto 52 è sostituito dal seguente:
(*) A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 52, lettera h), gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2023, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto 52, lettera e)." (**) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2022." (***) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h)." (****) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g)." (*****) Esclusivamente ai fini della sezione 2.4, per “beneficiario” si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa." (******) Sulla base di quanto il beneficiario potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria." (*******) (p(t) - p(rif) * 2) * q(t), dove p indica il prezzo unitario, q la quantità consumata, rif il periodo di riferimento tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e t il dato mese nel periodo dal 1o febbraio al 31 dicembre 2022.»" |
31. |
Il punto 53 è sostituito dal seguente:
(*) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)." (**) Sulla base delle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021 o degli ultimi resoconti annuali disponibili." (***) Si ritiene che l'impresa subisca perdite di esercizio se l'indice EBITDA (utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) relativo al periodo ammissibile è negativo. Il beneficiario dovrebbe dimostrare tali perdite di esercizio a cadenza mensile o trimestrale, salvo in casi debitamente giustificati." (****) Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge e che sono incluse nell'allegato I hanno generato oltre il 50 % del fatturato o del valore produttivo nel periodo di riferimento.»" |
32. |
È inserita la sezione seguente:
«2.5. Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile
(*) COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022." (*) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)." (**) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1)." (***) Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto." (****) Ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata." (*****) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)." (******) Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.»" |
33. |
È inserita la sezione seguente:
«2.6 Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica
(*) La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni)." (**) La riduzione del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento al consumo energetico registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua consumo)." (***) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29)." (****) Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto." (*****) Secondo la definizione di cui al punto 19 (89) della comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1)." (******) La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni/consumo).»" |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139).
(2) COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.