Bruxelles, 18.11.2022

COM(2022) 720 final

2022/0379(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile)

{SEC(2022) 720 final} - {SWD(2022) 720 final} - {SWD(2022) 721 final} - {SWD(2022) 722 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente relazione accompagna la proposta di regolamento che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile).

La trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche è una delle principali priorità del decennio e gli Stati membri stanno investendo intensamente nella digitalizzazione della loro pubblica amministrazione. Tuttavia, sebbene un numero in costante crescita di servizi forniti dal settore pubblico dell'UE stia diventando digitale, il loro livello di interoperabilità è ancora insufficiente.

L'interoperabilità consente alle organizzazioni di interagire al fine di conseguire obiettivi reciprocamente vantaggiosi. Comporta la condivisione di informazioni e conoscenze tra le organizzazioni attraverso i processi aziendali che sostengono, mediante lo scambio di dati tra i loro sistemi informatici e di rete. L'interoperabilità garantisce che i dati possano essere scambiati senza soluzione di continuità.

Nei periodi durante i quali i processi vengono automatizzati e le tecnologie digitali diventano parte delle amministrazioni pubbliche, è fondamentale che queste ultime continuino a essere in grado di comunicare tra loro. L'interoperabilità è un aspetto importante ai fini del conseguimento di tale obiettivo che non può essere garantito esclusivamente ricorrendo a mezzi tecnici. Sono necessari accordi e processi consolidati tra organizzazioni diverse, descrizioni allineate dei dati, leggi che consentano tali scambi di dati nonché una cooperazione strutturata a lungo termine. Per il mercato unico digitale l'esistenza di un livello elevato di interoperabilità dei servizi digitali del settore pubblico è essenziale.

L'esperienza della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che soluzioni interoperabili contribuiscono a garantire che i cittadini dell'Unione possano esercitare il loro diritto alla libera circolazione sancito dai trattati. L'interoperabilità del settore pubblico ha inoltre un impatto importante sul diritto di libera circolazione delle merci e dei servizi sancito nei trattati, poiché procedure amministrative onerose possono creare ostacoli significativi, specialmente per le piccole e medie imprese ("PMI").

L'interoperabilità è altresì un fattore cruciale per l'attenuazione dei rischi crescenti per la cibersicurezza che l'Unione e gli Stati membri si trovano ad affrontare. Attualmente le amministrazioni pubbliche sono regolarmente oggetto di attacchi informatici.

L'interoperabilità non è quindi soltanto una questione tecnica, ma richiede interventi in diversi settori. Rientrano in tale contesto:

garantire che i quadri giuridici nell'ambito dei quali organizzazioni diverse operano non ostacolino la fornitura senza interruzioni di servizi pubblici tra Stati membri e al loro interno (interoperabilità giuridica);

assicurare un coordinamento efficace tra i diversi enti pubblici a tutti i livelli dell'amministrazione nella fornitura di servizi pubblici (interoperabilità organizzativa); e

garantire che il formato e il significato dei dati e delle informazioni scambiati siano conservati e compresi in tutti gli scambi tra le parti (interoperabilità semantica).

Un'interoperabilità ottimale del settore pubblico presuppone un livello elevato di interoperabilità che consenta uno scambio di dati più efficiente e sicuro per fornire servizi pubblici senza interruzioni. Un basso livello di interoperabilità fa sì che i cittadini e le imprese debbano far fronte a oneri amministrativi non necessari e le amministrazioni pubbliche debbano sostenere costi maggiori. Il rafforzamento dell'interoperabilità del settore pubblico offre notevoli opportunità di innovazione, una migliore pianificazione futura (ad esempio in situazioni di crisi) e una sovranità tecnologica maggiore dell'UE. Il grado ideale di interoperabilità dovrebbe creare un ambiente chiaro e stabile per lo sviluppo di soluzioni interoperabili diversificate.

Regolamentare l'interoperabilità transfrontaliera costituisce un prerequisito fondamentale per lo sviluppo e il completamento ulteriori di tutti gli aspetti esistenti del mercato unico digitale.

Gli obiettivi specifici della presente iniziativa sono:

1.garantire un approccio coerente e antropocentrico dell'UE all'interoperabilità, dalla definizione delle politiche fino alla loro attuazione;

2.istituire una struttura della governance dell'interoperabilità concepita per consentire alle amministrazioni pubbliche di tutti i livelli e settori, nonché ai portatori di interessi privati, di collaborare, con un mandato chiaro con l'obiettivo di concordare soluzioni di interoperabilità condivise (ad esempio quadri, specifiche aperte, standard aperti, applicazioni od orientamenti);

3.creare congiuntamente un ecosistema di soluzioni di interoperabilità per il settore pubblico dell'UE, affinché le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli dell'UE e gli altri portatori di interessi possano contribuire a tali soluzioni e riutilizzarle, innovare insieme e creare soluzioni di utilità pubblica.

Gli Stati membri stessi hanno chiesto un approccio coerente, sinergico, orientato alle esigenze e cooperativo al tema dell'attuazione delle politiche, in considerazione del crescente contesto normativo nel settore. Tra gli esempi figurano lo sportello digitale unico (istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , che prevede l'installazione di un sistema tecnico per l'applicazione del principio "una tantum" attraverso il quale gli Stati membri si scambieranno prove importanti in futuro), nonché l'evoluzione del quadro giuridico relativo all'identità digitale 2 , che istituisce un quadro ai fini dell'interoperabilità dei regimi nazionali di identificazione elettronica o dei prossimi spazi di dati 3 . Il sistema tecnico per l'applicazione del principio "una tantum" è il primo spazio di dati intersettoriale tra servizi pubblici basato su una serie completa di norme specifiche in materia di interoperabilità.

Poiché l'interoperabilità nel settore pubblico dell'UE riguarda vari soggetti che cooperano per perseguire un obiettivo unificato, un approccio comune all'interoperabilità può essere attuato soltanto in un quadro dinamico ma omogeneo, nel rispetto assoluto della sussidiarietà, e attraverso una governance consolidata a più livelli.

L'esperienza degli Stati membri ha dimostrato che, quando viene fornita una base giuridica per i quadri di interoperabilità, tali quadri si evolvono diventando un punto di riferimento uniforme e coerente che pone l'interoperabilità in prima linea nelle considerazioni strategiche. Ad esempio la proposta relativa a un quadro europeo di interoperabilità per le città e le comunità intelligenti (EIF4SCC 4 ) mira a fornire orientamenti su un approccio locale e regionale all'interoperabilità, che integri quello generale di cui al quadro europeo di interoperabilità (QEI).

La proposta comprende un modello di governance chiaro sostenuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE ed offre nel contempo ai portatori di interessi opportunità per esprimere i loro punti di vista e le loro preoccupazioni attraverso processi senza interruzioni che contribuiscano in ultima analisi a soluzioni comuni di interoperabilità. Una politica di interoperabilità efficace riunirebbe iniziative chiave all'interno di un'architettura collaborativa innovativa e sarebbe aperta, sicura e inclusiva, oltre a sostenere l'attuazione degli esiti corrispondenti.

La presente proposta prevede lo sviluppo di un quadro europeo di interoperabilità. Il QEI sottolinea l'importanza di considerare tutti i diversi livelli di interoperabilità (tecnica, semantica, organizzativa e giuridica) e di adottare un approccio integrato alla governance. Il QEI è stato formulato per la prima volta nel 2004. La sua ultima versione è stata pubblicata sotto forma di allegato 2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione" (COM(2017) 134 final). L'attuazione del QEI a livello di Stati membri è monitorata dall'Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità.

Inoltre la presente proposta crea i presupposti per sviluppare le conoscenze necessarie in materia di interoperabilità e le relative soluzioni, in particolare tra gli esperti non afferenti alle tecnologie dell'informazione. La comunicazione e la cooperazione sono aspetti essenziali per l'interoperabilità. Di conseguenza è importante disporre di uno sportello unico per sostenere lo scambio affidabile di informazioni, ossia il portale "Europa interoperabile".

La regolamentazione dell'interoperabilità transfrontaliera nel settore pubblico dovrebbe concentrarsi sulla salvaguardia dell'interesse pubblico nel disporre di soluzioni aperte e incentrate sull'utente. L'open source sostiene l'attuazione di soluzioni di interoperabilità e consente agli utenti di valutare e ispezionare attivamente l'interoperabilità e la sicurezza delle soluzioni; gli utenti sono quindi autonomi e indipendenti nella gestione delle proprie infrastrutture senza essere soggetti a vincoli esterni. Inoltre l'open source attenua i rischi in termini di cibersicurezza e gli effetti di lock-in (dipendenza) che possono essere affrontati utilizzando un approccio coordinato tra gli Stati membri. Garantisce inoltre il miglior rendimento sugli investimenti di denaro pubblico, offrendo la possibilità di basarsi su soluzioni esistenti e di migliorarle anziché dover partire da zero. L'attuazione di strategie open source ha effetti di ricaduta positivi sull'efficienza dell'innovazione e sull'Unione 5 . L'open source e gli standard aperti sono fattori abilitanti dell'interoperabilità. In tale contesto, la questione delle licenze adeguate riveste particolare importanza. La versione attuale della licenza pubblica dell'Unione europea (EUPL), una licenza standard open source (versione 1.2), è stata adottata con la decisione di esecuzione (UE) 2017/863 della Commissione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il settore dell'interoperabilità del settore pubblico non è attualmente disciplinato da disposizioni generali vincolanti dell'UE vigenti nel settore normativo interessato. Tuttavia il quadro europeo di interoperabilità non vincolante rientra nel contesto della politica dell'UE in materia di interoperabilità dal 2010. La sua ultima versione è stata adottata dalla Commissione in una comunicazione del 2017 6 . L'attuazione del quadro è stata sostenuta e continua ad essere sostenuta da una serie di strumenti di finanziamento, quali il programma ISA2 e, attualmente, il programma Europa digitale 7 . La necessità di un'azione più incisiva nel settore è stata riconosciuta e un'azione concreta è stata annunciata in diverse comunicazioni della Commissione, tra cui le comunicazioni "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" 8 , "Una strategia europea per i dati" 9 , "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" 10 e "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità" 11 . La presente proposta attua inoltre il mandato politico conferito dal Consiglio europeo che ha chiesto un quadro di interoperabilità abilitante 12 . L'iniziativa è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2022 (allegato REFIT) 13 . Al fine di garantire la coerenza con l'approccio adottato in passato, la presente proposta si basa sulle valutazioni del quadro strategico non vincolante del QEI 14 e del programma ISA2 15 .

Si registrano inoltre rapidi sviluppi nel più ampio settore dei servizi pubblici digitali. Tra gli esempi figurano il regolamento sullo sportello digitale unico 16 , la direttiva sull'apertura dei dati 17  e il regolamento sulla governance dei dati 18 , mentre il legislatore dell'Unione sta discutendo nuove proposte legislative, ad esempio un regolamento relativo a un'identità digitale europea 19 e la normativa sui dati 20 . Dato che tali iniziative affrontano già diversi aspetti dell'economia digitale e dell'interoperabilità, la proposta di normativa su un'Europa interoperabile mira a facilitare l'attuazione interoperabile di talune parti di tali politiche, che sono pertinenti dal punto di vista dei servizi pubblici, istituendo una cooperazione strutturata permanente in materia di interoperabilità transfrontaliera del settore pubblico.

Sebbene talune di esse contengano disposizioni pertinenti per la fornitura di servizi pubblici (ad esempio norme sul riutilizzo di dati protetti detenuti dal settore pubblico di cui all'atto sulla governance dei dati), tali iniziative politiche non istituiscono un quadro esaustivo per l'interoperabilità dei sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire o gestire servizi pubblici nell'Unione. Gli Stati membri e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, in quanto fornitori di reti e sistemi informativi per i servizi pubblici, concorderanno soluzioni di interoperabilità attraverso un organismo di governance dedicato (il "comitato per un'Europa interoperabile"). Tale consenso concordato può accelerare e sostenere l'attuazione, in particolare di altre politiche digitali, garantendo l'interoperabilità tra le varie misure di attuazione. Inoltre una "comunità per un'Europa interoperabile" garantirà il coordinamento e la cooperazione tra i portatori di interessi pertinenti nel settore dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale. Il portale "Europa interoperabile" metterà a disposizione un punto di ingresso unico per le informazioni relative all'interoperabilità dei sistemi informatici e di rete pertinenti e l'"agenda per un'Europa interoperabile" definirà un'agenda strategica a livello UE contenente suggerimenti per ulteriori miglioramenti, comprese misure di sostegno coordinate.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

È necessario stabilire un collegamento tra tutte le specifiche dei sistemi informatici e di rete del settore pubblico il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi delle disposizioni giuridiche dell'Unione. Non è sempre facile per le autorità responsabili dell'attuazione trovare i requisiti nel formato più recente e leggibile meccanicamente. Un punto di ingresso unico e norme chiare sui metadati di tali informazioni dovrebbero aiutare gli enti pubblici a far sì che le loro infrastrutture di servizi digitali siano conformi alle norme vigenti e future. Si tratta di un ulteriore fattore importante concernente il modo in cui la proposta contribuirà a integrare le politiche in diversi settori dell'UE e a promuoverne l'attuazione coerente.

Di fatto, data la natura trasversale dell'interoperabilità, la presente proposta mira altresì ad agevolare l'attuazione digitale delle politiche settoriali. La proposta è concepita in maniera tale da evitare che le prescrizioni vincolanti in materia di interoperabilità entrino in conflitto con le politiche settoriali che fissano requisiti per i sistemi informatici e di rete per i servizi pubblici, o viceversa. La valutazione dell'interoperabilità mira piuttosto a promuovere l'adozione di soluzioni interoperabili nei futuri sviluppi politici nonché a migliorare la coerenza con la politica proposta e con altre politiche, in particolare con la loro attuazione digitale generale.

L'interoperabilità dei sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire o gestire servizi pubblici è importante altresì ai fini del conseguimento degli obiettivi relativi al settore pubblico stabiliti nella comunicazione della Commissione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" 21 . Se da un lato dei servizi pubblici forniti al 100 % online potrebbero potenzialmente essere realizzati anche mediante soluzioni non interoperabili, dall'altro, il ricorso a soluzioni interoperabili aiuterà le amministrazioni pubbliche a conseguire tale obiettivo in modo più efficace ed efficiente. Lo stesso vale per gli obiettivi settoriali, ad esempio nel settore della salute. Anche i dati raccolti a norma del presente regolamento possono contribuire al monitoraggio pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Conformemente all'articolo 170 TFUE, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 TFUE e per consentire alle persone nell'Unione europea, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione dovrebbe fornire assistenza alla creazione e allo sviluppo di reti transeuropee in particolare nei settori delle telecomunicazioni. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione europea mira a sostenere e incoraggiare l'interconnessione e l'interoperabilità transfrontaliera delle reti nazionali, nonché a migliorare l'accesso a tali reti.

A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, TFUE, l'Unione deve stabilire orientamenti, individuare progetti di interesse comune e intraprendere ogni azione necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti transeuropee. Ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 2, "[g]li Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante" sull'obiettivo relativo alla creazione di reti transeuropee e la Commissione "può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento".

La presente proposta mira a sviluppare un approccio coerente e antropocentrico all'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire o gestire servizi pubblici, dalla definizione delle politiche alla loro attuazione, accompagnato da una governance chiara al fine di razionalizzare quadri, soluzioni, orientamenti e specifiche condivisi in materia di interoperabilità nel contesto della fornitura di servizi pubblici digitali a livello transfrontaliero nell'UE.

L'azione dell'UE volta a migliorare l'interoperabilità del settore pubblico, istituendo una struttura di governance per orientare lo sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire o gestire servizi pubblici nel settore pubblico dell'UE, contribuirebbe a integrare ulteriormente il mercato unico, in quanto eliminerebbe gli ostacoli alla circolazione delle informazioni all'interno dell'UE e promuoverebbe la coesione economica, sociale e territoriale. Il TFUE conferisce all'Unione la competenza di stabilire disposizioni adeguate per la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione (articolo 170 TFUE) a tal fine.

Dal 1994 l'Unione si avvale di tale base giuridica e della sua versione antecedente per creare programmi di finanziamento destinati a sostenere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche e le imprese nonché la creazione di infrastrutture transfrontaliere di servizi digitali 22 . La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le misure dell'UE che contribuiscono alla "trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)" rientravano nel contesto delle reti transeuropee di telecomunicazione di cui all'articolo 129 del trattato CE 23 .

L'articolo 172 costituisce pertanto la base giuridica adeguata per l'azione dell'UE volta a promuovere l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete.

Al fine di contribuire alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee in relazione ai servizi pubblici digitali forniti da enti pubblici, occorre creare un nuovo sistema di coordinamento a livello UE con ruoli e mandati chiari. 

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Inoltre, è necessario che la natura e l'intensità di una determinata misura siano adeguate per il problema individuato.

Le misure a sostegno dell'interoperabilità transfrontaliera del settore pubblico in tutta l'UE non possono essere attuate da uno Stato membro che agisca da solo e richiedono un coordinamento a livello UE. Lo sviluppo di una cooperazione strutturata a livello UE a sostegno dell'interoperabilità del settore pubblico è per sua natura un compito da svolgere a livello UE.

Proporzionalità

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, le misure contenute nella presente proposta si limitano a quanto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi dei trattati (sviluppo e completamento del mercato unico digitale). La presente proposta affronta gli ostacoli esistenti all'interoperabilità dei servizi pubblici nell'UE. Stabilisce un quadro giuridico per la condivisione e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità raccomandate aperte e di soluzioni tecnologiche delle amministrazioni pubbliche ("GovTech") in generale nell'intento di sostenere meglio l'interconnessione delle infrastrutture pertinenti. La presente proposta definisce inoltre un quadro di cooperazione che consente agli enti pubblici pertinenti e ai diversi settori di coordinare le loro azioni a livello UE. Si basa sulle soluzioni esistenti che sono state sviluppate e parzialmente attuate in diversi enti e settori pubblici negli ultimi anni, come nel caso del QEI.

Nel breve termine, la presente proposta comporterà costi a carico della Commissione per l'istituzione del meccanismo di cooperazione strutturata tra le amministrazioni dell'UE e degli Stati membri. In un termine più lungo, la Commissione sosterrà costi per agevolare la governance dell'interoperabilità e sviluppare orientamenti e soluzioni comuni. Anche gli Stati membri sosterranno costi connessi allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni comuni di interoperabilità, sulla base degli orientamenti e degli strumenti agevolati dal meccanismo di cooperazione. Tali costi verrebbero compensati nel lungo termine dai benefici generati dal miglioramento della cooperazione e dallo sviluppo, nonché dall'attuazione e dal riutilizzo di misure comuni di interoperabilità per i servizi pubblici, riducendo in tal modo la duplicazione degli sforzi e gli oneri superflui.

Al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alle comunicazioni obbligatorie, il monitoraggio si baserà il più possibile sui canali e sulle infrastrutture di comunicazione dei dati esistenti nonché sul reperimento automatizzato di dati.

Per quanto concerne le imprese e i cittadini, è probabile che la presente proposta determini una riduzione dei costi di interazione con le amministrazioni pubbliche nonché dei costi legati alla conduzione di attività economiche nell'UE. 

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è considerato lo strumento giuridico più adeguato per definire un quadro per l'interoperabilità transfrontaliera del settore pubblico nell'UE. L'applicabilità diretta di un regolamento conformemente all'articolo 288 TFUE garantirà una maggiore certezza del diritto introducendo un insieme armonizzato di norme fondamentali, contribuendo al funzionamento del mercato unico. Il regolamento creerà inoltre un meccanismo di cooperazione strutturata.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa, tra l'altro, sulla valutazione del quadro europeo di interoperabilità (QEI) 24 , condotta in concomitanza e pubblicata unitamente alla presente proposta. Secondo il risultato principale di tale valutazione, l'interoperabilità transfrontaliera può essere conseguita in modo più efficiente ed efficace ricorrendo a misure dell'UE piuttosto che con la sola azione nazionale o subnazionale. Talune raccomandazioni del QEI sono già attuate concettualmente negli Stati membri. I costi per l'elaborazione di quadri nazionali di interoperabilità allineati al QEI dovrebbero quindi essere relativamente bassi. Tuttavia il QEI attuale non sostiene in misura sufficiente l'attuazione pratica di servizi pubblici digitali europei interoperabili. È necessario un meccanismo nuovo per renderlo maggiormente attuabile. La valutazione d'impatto evidenzia in particolare la necessità di: i) una migliore governance dell'interoperabilità nell'UE; ii) norme più comuni e potenzialmente vincolanti; e iii) un maggiore allineamento, in particolare, delle politiche dell'UE e dei programmi di finanziamento dell'UE rispetto al QEI.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il processo di consultazione e le sue principali conclusioni su cui si basa la presente proposta sono riepilogate nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di normativa su un'Europa interoperabile. Le attività di consultazione hanno contemplato una consultazione online pubblica aperta e mirata, seminari con varie categorie di portatori di interessi e gruppi di esperti istituiti dalla Commissione.

Secondo i partecipanti alla consultazione, gli obiettivi precisi delineati nella valutazione d'impatto sono per lo più significativi. Tali soggetti hanno specificato altresì che numerosi di tali obiettivi sono interconnessi e non possono essere conseguiti individualmente.

I portatori di interessi hanno individuato diversi obiettivi aggiuntivi, quali: i) l'elaborazione e la promozione di norme e orientamenti specifici che potrebbero orientare le amministrazioni pubbliche verso l'interoperabilità fin dalla progettazione; ii) il passaggio a servizi proattivi e autosovrani; iii) l'aumento della trasparenza tramite l'applicazione del principio "una tantum"; iv) un quadro che centralizzi le informazioni degli utenti; e v) la messa in evidenza del valore dell'interoperabilità per i diritti civili, del coinvolgimento digitale per tutti, della diversità e della democratizzazione delle conoscenze pubbliche.

La maggior parte dei portatori di interessi ha menzionato esplicitamente la necessità di norme e specifiche concordate e aperte. Taluni di essi hanno altresì sottolineato la necessità di un coinvolgimento più coordinato del settore pubblico in seno alle organizzazioni di normazione. La maggior parte dei portatori di interessi ha espresso opinioni analoghe sull'incentivazione della condivisione dei costi di progettazione a favore di soluzioni di facile utilizzo, affidabili e sicure (anche tra portatori di interessi pubblici e privati) nonché sulla promozione di una condivisione e di un riutilizzo a livello UE di soluzioni interoperabili mature, riutilizzabili e open source per le amministrazioni pubbliche. Tali soggetti hanno indicato altresì che tali soluzioni dovrebbero essere accompagnate da orientamenti chiari sull'uso di standard aperti e dell'open source (comprese definizioni chiare), così come che è necessario assicurare assistenza tecnica a tutti i livelli (comprese le pertinenti risorse di formazione).

Inoltre i portatori di interessi hanno chiesto che la politica in materia di interoperabilità sia resa più pratica e coerente con le altre politiche dell'UE, proponendo l'idea di attuazioni di riferimento. Tali attuazioni accompagnano le proposte politiche con standard di riferimento non vincolanti sulle modalità di funzionamento dell'attuazione interoperabile a livello amministrativo e mostrano in che modo le proposte possano essere attuate.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta è stata elaborata in collaborazione con il gruppo di esperti sull'interoperabilità dei servizi pubblici europei. Nel contesto di tale processo, nell'ottobre del 2021 tale gruppo di esperti ha formulato raccomandazioni strategiche per la prossima politica europea in materia di interoperabilità 25 .

Sono stati condotti diversi studi a sostegno del lavoro concernente la presente iniziativa. Tra questi figurano:

uno studio a sostegno della valutazione dell'attuazione del QEI 26 ;

uno studio a sostegno della valutazione del programma sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini dell'Unione (ISA2) 27 ;

una relazione tecnica del Centro comune di ricerca (JRC) sulla quantificazione dei benefici dell'interoperabilità nell'Unione europea dei dati relativi all'ubicazione 28 .

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 19 gennaio 2022, il quale ha espresso un parere positivo con riserve. Le osservazioni sono state affrontate dalla Commissione nella versione finale della valutazione d'impatto (i dettagli figurano nell'allegato 1 di quest'ultima).

La valutazione d'impatto mette a confronto tre opzioni, oltre allo scenario di base che non contempla l'attuazione di alcuna azione. 

L'opzione 1 mira a uno sviluppo graduale e continuo del QEI. 

L'opzione 2 mantiene il quadro volontario attuale. Propone un'azione legislativa incentrata sulla creazione di un meccanismo di cooperazione strutturale con un mandato flessibile inteso a garantire lo sviluppo e il mantenimento continui di soluzioni comuni concordate di interoperabilità, nonché a definire sperimentazioni comuni e iniziative mirate di sostegno alle politiche.

Analogamente all'opzione 2, l'opzione 3 propone un'azione legislativa, ma l'azione proposta presenta una portata più ampia. Si concentra sull'introduzione nella legislazione di requisiti minimi di interoperabilità europea direttamente applicabili, che sarebbero rivisti mediante decisioni di esecuzione.

Secondo la valutazione degli impatti attesi, l'opzione 1 e lo scenario di base non affronterebbero in maniera efficace le carenze evidenziate dalla valutazione del QEI. A causa dell'insufficienza degli incentivi alla cooperazione, entrambi non soddisferebbero le aspettative politiche e operative dei portatori di interessi, in particolare degli Stati membri. È altrettanto meno probabile che l'opzione 3 ottenga sostegno politico, in ragione della sua ampia portata e dell'elevato livello di sensibilità alla sussidiarietà (ad esempio, per quanto concerne i sistemi preesistenti dell'UE e degli Stati membri). Sebbene si preveda che l'introduzione nel diritto dell'UE di requisiti minimi di interoperabilità direttamente applicabili sia efficiente, si tratterebbe di una procedura lunga che richiederebbe costi e sforzi notevoli di attuazione. Si presume pertanto che presenti ripercussioni inferiori nel garantire una reazione flessibile e reattiva a esigenze tecnologiche e politiche in rapida evoluzione.

La valutazione d'impatto ha individuato nell'opzione 2 lo scenario prescelto. La decisione di creare un meccanismo di cooperazione strutturata dovrebbe fornire agli Stati membri la stabilità e la prevedibilità (giuridica) di cui hanno bisogno, consentendo nel contempo la flessibilità necessaria per continuare a sviluppare soluzioni di interoperabilità condivise in risposta all'evoluzione delle esigenze politiche. L'opzione 2 si concentra inoltre sullo sviluppo di processi partecipativi. Tali processi sono più pertinenti in relazione a un progresso tecnologico accelerato. Sono altresì meno intrusivi per quanto concerne l'impatto sui sistemi preesistenti, in quanto non specificano direttamente i requisiti (minimi) di compatibilità previsti dalla normativa (come avverrebbe invece nel caso dell'opzione 3). Ad oggi è meno probabile che l'opzione 3 ottenga sostegno politico, in ragione della sua ampia portata e dell'elevato livello di sensibilità alla sussidiarietà (in particolare per quanto concerne i sistemi preesistenti dell'UE e degli Stati membri). Si presume pertanto che l'opzione 2 presenti ripercussioni inferiori nel garantire una reazione flessibile e reattiva a esigenze tecnologiche e politiche in rapida evoluzione. L'opzione 2 può inoltre portare gradualmente all'opzione 3 nel corso del tempo.

È prevista una governance unificata dell'interoperabilità transfrontaliera dell'UE al fine di promuovere la collaborazione dal basso verso l'alto e la titolarità dall'alto verso il basso tra i principali portatori di interessi negli Stati membri, una circostanza questa che si traduce in un ecosistema condiviso di interoperabilità. Ciò facilita l'impegno nelle fasi iniziali della definizione delle politiche e dell'individuazione delle esigenze di (co)investimento, oltre a migliorare l'attuazione delle politiche. Per questi motivi l'opzione 2 non costituisce una minaccia bensì un fattore abilitante che favorisce la sussidiarietà, rafforzando la resilienza delle amministrazioni pubbliche e la sovranità digitale. 

Infine le misure proposte nell'opzione 2 avranno probabilmente un impatto limitato ma positivo sul conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia. Una maggiore interoperabilità transfrontaliera potrebbe ridurre ad esempio gli oneri facilitando la comunicazione delle emissioni di carbonio, riducendo l'uso di carta e limitando i viaggi fisici richiesti agli utenti dei servizi pubblici al momento dell'espletamento delle procedure amministrative.

Efficienza normativa e semplificazione

Le misure strategiche proposte nel contesto dell'opzione prescelta perseguono gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in linea con il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione 29 . Il suo potenziale di riduzione degli oneri amministrativi nel settore delle politiche è stato riconosciuto dalla piattaforma "Fit for future", che ha incluso tale aspetto nel suo programma di lavoro annuale per il 2022 30

La presente iniziativa mira a ridurre gli oneri amministrativi non soltanto nel settore delle politiche, ma anche in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi. Grazie a una maggiore interoperabilità, essa intende ridurre i costi amministrativi e di conformità per le amministrazioni pubbliche. I cittadini beneficeranno della riduzione degli oneri amministrativi e potranno fare pieno affidamento sui servizi pubblici digitali e sulla struttura per lo scambio sicuro di dati avente il medesimo valore giuridico a livello transfrontaliero. Anche le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), beneficeranno di risparmi sui costi di conformità.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") 31 .

La proposta è particolarmente pertinente per il diritto ad una buona amministrazione, quale definito all'articolo 41 della Carta. Tale articolo sancisce che la buona amministrazione è un diritto fondamentale in quanto afferma che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in un determinato modo dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione oppure dagli Stati membri che applicano il diritto dell'Unione. Il diritto ad una buona amministrazione sottolinea l'importanza della trasparenza in un'epoca sempre più digitale. Le iniziative a sostegno della digitalizzazione dei servizi pubblici possono essere considerate facilitatrici del diritto ad una buona amministrazione, in quanto hanno la capacità di agevolare considerazioni essenziali di buona amministrazione, quali la neutralità, l'imparzialità e la capacità predittiva di risolvere varie questioni 32 . Nessuna ulteriore azione sul QEI e sui relativi principi potrebbe comportare conseguenze negative ad esempio per l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali concernente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale oppure per l'articolo 22 della Carta, ossia il diritto alla diversità linguistica. Qualora i dati personali siano trattati in spazi di sperimentazione normativa, la proposta prevede garanzie adeguate in materia di protezione dei dati destinate a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE, la ricerca sulle PMI dimostra che procedure amministrative non interoperabili compromettono la capacità di tali imprese europee di operare in altri paesi dell'Unione nonché di operare in modo flessibile e senza riserve nel mercato unico 33 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta stabilisce una serie di obblighi per la Commissione, in particolare per quanto concerne la creazione di un meccanismo di cooperazione strutturata tra le amministrazioni dell'UE e degli Stati membri, il sostegno a tale governance dell'interoperabilità e l'elaborazione di orientamenti e soluzioni comuni. Nei suoi programmi di lavoro per il 2021 e il 2022, il programma Europa digitale ha già sostenuto le attività correlate della Commissione con un contributo iniziale di quasi 50 milioni di EUR.

Il regolamento proposto istituisce uno strumento per il coordinamento degli investimenti pubblici a favore di soluzioni di interoperabilità: l'agenda per un'Europa interoperabile. Tale strumento dovrebbe fornire una panoramica completa delle possibilità di finanziamento e degli impegni di finanziamento nel settore, integrando, se del caso, i relativi programmi dell'Unione, quali il programma Europa digitale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento di sostegno tecnico, il programma Orizzonte Europa e altri programmi.

L'adempimento degli obblighi della Commissione stabiliti nella presente proposta legislativa richiederà circa 130 milioni di EUR tra il 2023 e il 2027 e sarà finanziato direttamente dal programma Europa digitale. I contributi del programma Europa digitale a partire dal 2023 sono subordinati alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio generale dell'Unione, a seguito dell'adozione di tale bilancio da parte dell'autorità di bilancio, e saranno esaminati nel contesto della preparazione dei rispettivi programmi di lavoro. Le assegnazioni definitive saranno soggette alla definizione delle priorità di finanziamento nel contesto della procedura di adozione sottostante, nonché all'accordo del rispettivo comitato del programma. I costi amministrativi della Commissione sono stimati ammontare a circa 2 822 milioni di EUR, compresi i costi per le risorse umane e altre spese amministrative.

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Una volta adottato, gli impatti del regolamento saranno monitorati e valutati conformemente agli orientamenti per legiferare meglio. Gli indicatori si baseranno il più possibile sui dati di monitoraggio esistenti e preferiranno il reperimento automatizzato dei dati rispetto a questionari. I dati di monitoraggio e le relazioni di valutazione saranno messi a disposizione del pubblico e forniranno dettagli sull'applicazione e sull'attuazione efficaci del presente regolamento.

Dato che numerosi portatori di interessi hanno suggerito di introdurre misure persino più severe, la questione relativa a un ulteriore rafforzamento della politica sarà affrontata nelle valutazioni future.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo 1 (Disposizioni generali) definisce l'oggetto del regolamento, ossia l'istituzione di una rete europea per l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire o gestire servizi pubblici nell'Unione e sostenere le interconnessioni tra i servizi pubblici nazionali esistenti. Stabilisce inoltre le definizioni utilizzate nei vari strumenti. Al fine di promuovere un approccio coerente dell'UE all'interoperabilità transfrontaliera e sostenere i tre pilastri principali della proposta (soluzioni di interoperabilità, progetti a sostegno all'attuazione della politica e quadro di governance), questo capo stabilisce due obblighi generali per gli enti pubblici: effettuare valutazioni dell'interoperabilità e sostenere la condivisione di soluzioni di interoperabilità nel settore pubblico. (Articoli da 1 a 4).

Il capo 2 (Soluzioni di interoperabilità) disciplina la definizione di soluzioni di interoperabilità con riferimento a: 1) il quadro europeo di interoperabilità (QEI) e i relativi quadri specializzati di interoperabilità; 2) le specifiche e le applicazioni europee interoperabili raccomandate dal comitato per un'Europa interoperabile. Il loro utilizzo in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi, pur non essendo obbligatorio, è promosso attraverso i meccanismi di cui ai capi 1 e 3. (Articoli da 5 a 8).

Il capo 3 (Misure di sostegno) stabilisce misure destinate a sostenere gli enti pubblici nell'attuazione del regolamento. Le norme che disciplinano il sostegno all'attuazione delle politiche stabiliscono un processo concernente il modo in cui i progetti strategici a livello UE condotti nel contesto del regolamento possono sostenere l'attuazione interoperabile e digitale delle politiche dell'Unione in tutto il settore pubblico dell'UE. Il presente capo definisce inoltre misure di innovazione destinate a promuovere lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative di interoperabilità in contesti transfrontalieri. Al fine di sostenere gli ambienti di prova per soluzioni innovative di interoperabilità, la Commissione può autorizzare la creazione di spazi di sperimentazione normativa. Tali spazi di sperimentazione dovrebbero contribuire non soltanto alle nuove soluzioni tecnologiche, ma anche all'apprendimento normativo. Un sistema di valutazione inter pares e disposizioni in materia di formazione rafforzano altri due importanti fattori abilitanti dell'interoperabilità: lo scambio di competenze e conoscenze. (Articoli da 9 a 14).

Il capo 4 (Governance) definisce un quadro di governance a più livelli. In seno al "comitato per un'Europa interoperabile", gli Stati membri e i rappresentanti della Commissione, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo fissano gli obiettivi strategici e concordano misure concrete capaci di garantire l'interoperabilità transfrontaliera dei loro sistemi informatici e di rete che forniscono o gestiscono servizi pubblici digitali. Il comitato è sostenuto da una comunità (la "comunità per un'Europa interoperabile") che consentirà il coinvolgimento di una serie più ampia di portatori di interessi e che sarà coinvolto nei compiti operativi connessi all'attuazione del regolamento. (Articoli da 15 a 18).

Il capo 5 (Pianificazione, monitoraggio e valutazione) stabilisce un meccanismo integrato di pianificazione ("agenda per un'Europa interoperabile"). Sebbene non preveda un meccanismo di finanziamento, il regolamento stabilisce una nuova dimensione di pianificazione tra i diversi programmi di finanziamento dell'UE e le pertinenti iniziative nazionali al fine di aumentare le sinergie delle misure di digitalizzazione nel settore pubblico. Questo capo stabilisce inoltre le norme in materia di monitoraggio e valutazione. (Articoli 19 e 20).

Il capo 6 (Disposizioni finali) stabilisce i costi connessi alla presente proposta e la data della sua entrata in vigore. (Articoli 21 e 22).

2022/0379 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 34 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 35 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È necessario rafforzare lo sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici nell'Unione, onde consentire alle amministrazioni pubbliche dell'UE di cooperare e far sì che i servizi pubblici funzionino a livello transfrontaliero. L'attuale collaborazione informale dovrebbe essere sostituita da un quadro giuridico chiaro per consentire l'interoperabilità tra i diversi livelli amministrativi e settori e garantire senza interruzioni flussi di dati transfrontalieri per servizi digitali realmente europei. L'interoperabilità del settore pubblico ha un impatto importante sul diritto di libera circolazione delle merci e dei servizi sancito nei trattati, poiché procedure amministrative onerose possono creare ostacoli significativi, specialmente per le piccole e medie imprese ("PMI").

(2)Gli Stati membri e l'Unione lavorano da oltre vent'anni per sostenere la modernizzazione delle amministrazioni attraverso la trasformazione digitale e promuovere le profonde interconnessioni necessarie per un autentico spazio digitale europeo. La comunicazione della Commissione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM (2021) 118) sottolinea la necessità di accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici entro il 2030, anche garantendo l'interoperabilità a tutti i livelli dell'amministrazione e tra i servizi pubblici. La pandemia di COVID-19 ha inoltre aumentato la velocità della digitalizzazione, spingendo le amministrazioni pubbliche ad adattarsi al paradigma dell'online, anche per i servizi pubblici digitali transfrontalieri, nonché per un uso più intelligente e più verde delle tecnologie conformemente agli obiettivi in materia di clima ed energia stabiliti nel Green Deal europeo e nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 . Il presente regolamento mira a contribuire in modo significativo a tali obiettivi dell'Unione creando un quadro di cooperazione strutturata in materia di interoperabilità transfrontaliera tra gli Stati membri e la Commissione per sostenere la creazione di servizi pubblici digitali.

(3)La nuova struttura di governance dovrebbe avere un mandato giuridico per guidare l'ulteriore sviluppo del quadro europeo di interoperabilità e di altre soluzioni comuni di interoperabilità, quali specifiche e applicazioni. Il presente regolamento dovrebbe inoltre istituire un'etichetta chiara e facilmente riconoscibile per alcune soluzioni di interoperabilità. Dovrebbe essere promossa la creazione di una comunità dinamica intorno a soluzioni tecnologiche aperte delle amministrazioni pubbliche.

(4)Ai fini di un approccio coerente all'interoperabilità del settore pubblico in tutta l'Unione e del sostegno al principio di buona amministrazione e alla libera circolazione dei dati personali e non personali all'interno dell'Unione, è opportuno allineare per quanto possibile le norme per tutti i settori pubblici che sono titolari del trattamento di dati o fornitori di sistemi informatici e di rete utilizzati per agevolare o gestire servizi pubblici. Tale obiettivo comprende la Commissione e le altre istituzioni, gli altri organismi e le altre agenzie dell'Unione, nonché gli enti pubblici degli Stati membri a tutti i livelli dell'amministrazione: nazionale, regionale e locale. Le agenzie svolgono un ruolo importante nella raccolta dei dati delle comunicazioni obbligatorie dagli Stati membri. Pertanto, anche l'interoperabilità di tali dati dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(5)L'interoperabilità transfrontaliera non viene realizzata solo attraverso infrastrutture digitali centralizzate degli Stati membri, ma anche mediante un approccio decentrato. Questo significa che lo scambio di dati tra amministrazioni locali di diversi Stati membri può avvenire senza passare necessariamente attraverso i nodi nazionali. È pertanto necessario sviluppare soluzioni comuni a tutti i livelli amministrativi, in particolare per le specifiche e le applicazioni. Le necessità di interazioni digitali transfrontaliere sono in aumento, il che richiede soluzioni in grado di soddisfare tali esigenze. Con il presente regolamento si intende facilitare e incoraggiare gli scambi tra tutti i livelli dell'amministrazione.

(6)L'interoperabilità facilita l'efficace attuazione delle politiche, in particolare di quelle con un forte collegamento con il settore pubblico, come la giustizia e gli affari interni, la fiscalità e le dogane, i trasporti, la sanità, l'agricoltura, così come le regolamentazioni economiche e industriali. Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta tuttavia il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione. Ciò rischia inoltre di pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. Pertanto il presente regolamento dovrebbe anche agevolare e incoraggiare l'interoperabilità intersettoriale e applicarsi ad essa.

(7)Onde eliminare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità nell'Unione, dovrebbero essere promossi una concezione comune di interoperabilità nell'Unione e un approccio olistico alle soluzioni di interoperabilità. Una cooperazione strutturata dovrebbe sostenere le misure volte a promuovere un'impostazione delle politiche digital-ready e interoperabile per default. Dovrebbe inoltre promuovere la gestione e l'uso efficienti delle infrastrutture di servizi digitali e delle loro rispettive componenti da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'Unione onde consentire l'istituzione e il funzionamento di servizi pubblici transfrontalieri sostenibili ed efficienti.

(8)Ai fini della creazione di servizi pubblici transfrontalieri interoperabili, è importante concentrarsi sull'aspetto dell'interoperabilità quanto più precocemente possibile nel processo di elaborazione delle politiche. Pertanto, l'organizzazione pubblica che intende creare un sistema informatico e di rete nuovo o che intende modificarne uno esistente dando origine verosimilmente a un impatto considerevole sull'interoperabilità transfrontaliera dovrebbe effettuare una valutazione dell'interoperabilità. Tale valutazione è necessaria per comprendere l'entità dell'impatto dell'azione prevista e per proporre misure che consentano di cogliere i vantaggi e affrontare i costi potenziali. La valutazione dell'interoperabilità dovrebbe essere obbligatoria in tre casi, che rientrano nell'ambito dell'interoperabilità transfrontaliera. In altre situazioni, le organizzazioni pubbliche possono decidere di effettuarla su base volontaria.

(9)In alcune circostanze può anche essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto che verta su un oggetto più ampio di un singolo progetto, per esempio quando enti pubblici intendono istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento comuni. In tali altri casi, la valutazione dovrebbe essere fortemente incoraggiata ad andare al di là del raggiungimento degli obiettivi dell'Europa interoperabile per conseguire una piena attuazione dell'interoperabilità.

(10)La valutazione dell'interoperabilità dovrebbe esaminare l'impatto dell'azione prevista sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete, ad esempio tenendo conto dell'origine, della natura, della particolarità e della portata di tale impatto. Il risultato di tale valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare le misure appropriate da adottare per istituire o modificare il sistema informatico e di rete.

(11)L'organizzazione dovrebbe pubblicare il risultato della valutazione dell'interoperabilità sul proprio sito web. La pubblicazione del risultato non dovrebbe pregiudicare diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali e dovrebbe essere limitata ove giustificato da motivi di ordine pubblico o di sicurezza. Dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la protezione dei dati personali.

(12)Gli enti pubblici o le istituzioni, gli organismi o le agenzie dell'Unione che cercano soluzioni di interoperabilità dovrebbero poter chiedere ad altri enti pubblici o istituzioni, organismi o agenzie dell'Unione il codice di software da essi utilizzato unitamente alla relativa documentazione. La condivisione dovrebbe diventare un approccio automatico tra gli enti pubblici e le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione, mentre la non condivisione dovrebbe essere basata su una giustificazione giuridica. Gli enti pubblici o le istituzioni, gli organismi o le agenzie dell'Unione dovrebbero inoltre cercare di elaborare nuove soluzioni di interoperabilità o di sviluppare ulteriormente quelle esistenti.

(13)Quando le amministrazioni pubbliche decidono di condividere le loro soluzioni con altre amministrazioni pubbliche o con il pubblico, esse agiscono nell'interesse pubblico. Questo è tanto più pertinente per le tecnologie innovative: ad esempio, il codice aperto rende trasparenti gli algoritmi e consente audit indipendenti e blocchi riproducibili. La condivisione di soluzioni di interoperabilità nell'amministrazione pubblica dovrebbe stabilire le condizioni per il conseguimento di un ecosistema aperto di tecnologie digitali per il settore pubblico in grado di produrre molteplici benefici.

(14)Nel monitorare la coerenza delle soluzioni di interoperabilità e nel proporre misure volte a garantirne la compatibilità con soluzioni esistenti che condividono uno scopo comune, il comitato per un'Europa interoperabile dovrebbe tenere conto dell'obsolescenza delle soluzioni.

(15)Il quadro europeo di interoperabilità (QEI) dovrebbe garantire la coerenza ed essere riconosciuto come il punto di riferimento unico per l'approccio dell'Unione all'interoperabilità nel settore dei servizi pubblici. Inoltre, quadri di interoperabilità specialistici possono rispondere alle esigenze di settori, ambiti o livelli amministrativi specifici. Tali quadri dovrebbero promuovere ulteriormente l'attuazione delle soluzioni di interoperabilità.

(16)Il QEI dovrebbe essere sviluppato dal comitato per un'Europa interoperabile, composto, tra l'altro, da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri, insieme agli altri membri del comitato per un'Europa interoperabile, sono quindi al centro dello sviluppo e dell'attuazione del QEI. Il comitato per un'Europa interoperabile dovrebbe aggiornare il QEI quando necessario.

(17)I quadri di interoperabilità specialistici, elaborati per integrare il QEI, dovrebbero tenere in considerazione, senza comprometterli, i quadri settoriali esistenti sviluppati a livello dell'Unione (ad esempio nel settore sanitario).

(18)L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di specifiche e norme aperte e dipende dal loro utilizzo. Il settore pubblico dell'Unione dovrebbe pertanto essere autorizzato a concordare specifiche aperte trasversali e altre soluzioni per promuovere l'interoperabilità. Il nuovo quadro dovrebbe prevedere, per il futuro, un processo chiaro per la concertazione e la promozione di tali soluzioni di interoperabilità. In tal modo il settore pubblico avrà una voce più coordinata per incanalare le esigenze e i valori pubblici in discussioni più ampie.

(19)Molte specifiche d'interoperabilità utilizzate dal settore pubblico potrebbero essere ricavate dalla legislazione vigente dell'Unione. È pertanto necessario stabilire un collegamento tra tutte le specifiche dei sistemi informatici e di rete del settore pubblico il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi delle disposizioni giuridiche dell'Unione. Non è sempre facile per le autorità responsabili dell'attuazione trovare i requisiti nel formato più recente e leggibile meccanicamente. Un punto di ingresso unico e norme chiare sui metadati di tali informazioni dovrebbero aiutare gli enti pubblici a far sì che le loro infrastrutture di servizi digitali siano conformi alle norme vigenti e future.

(20)Dovrebbe essere istituito un portale "Europa interoperabile" come punto di riferimento per le soluzioni, di interoperabilità e la relativa conoscenza e comunità. Il portale dovrebbe essere creato come un collegamento alle fonti ufficiali, ma dovrebbe anche essere aperto ai contributi della comunità per un'Europa interoperabile.

(21)Il portale "Europa interoperabile" dovrebbe mettere a disposizione del pubblico soluzioni conformi ai principi del QEI di apertura, neutralità tecnica e sicurezza. Poiché l'open source consente agli utenti di valutare e verificare attivamente l'interoperabilità e la sicurezza delle soluzioni, è importante che essa sia utilizzata per sostenere l'attuazione delle soluzioni di interoperabilità. In tale contesto dovrebbe essere promosso l'uso di licenze open source per rafforzare la chiarezza giuridica e il riconoscimento reciproco delle licenze negli Stati membri.

(22)Attualmente, i servizi pubblici dell'Unione prestati o gestiti elettronicamente dipendono in molti casi da fornitori esterni all'UE. È nell'interesse strategico dell'UE garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali per tutelare il proprio mercato unico digitale, e in particolare per assicurare la prestazione dei servizi, proteggere i sistemi informatici e di rete critici e fornire servizi fondamentali. Le misure di sostegno per un'Europa interoperabile dovrebbero aiutare le amministrazioni pubbliche a evolversi ed essere in grado di integrare nuove sfide e nuovi settori nei contesti transfrontalieri. L'interoperabilità è una condizione per evitare il lock-in tecnologico, consentire sviluppi tecnici e promuovere l'innovazione, cosa che dovrebbe rafforzare la competitività globale dell'Unione.

(23)È necessario istituire un meccanismo di governance per facilitare l'attuazione delle politiche dell'Unione in modo da garantire l'interoperabilità. Tale meccanismo dovrebbe concentrarsi sull'attuazione digitale interoperabile delle politiche, una volta adottate sotto forma di atti giuridici, e dovrebbe servire a sviluppare soluzioni di interoperabilità in funzione delle esigenze. Il meccanismo dovrebbe sostenere gli enti pubblici. I progetti a sostegno degli enti pubblici dovrebbero essere proposti dal comitato per un'Europa interoperabile alla Commissione, che dovrebbe decidere se istituire i progetti.

(24)Tutti i livelli dell'amministrazione dovrebbero cooperare con le organizzazioni innovative, siano esse imprese o soggetti senza scopo di lucro, nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento dei servizi pubblici. Sostenere la cooperazione GovTech tra enti pubblici e start-up e PMI innovative, o la cooperazione che coinvolge principalmente le organizzazioni della società civile ("CivicTech"), è un mezzo efficace per sostenere l'innovazione del settore pubblico e promuovere l'uso di strumenti di interoperabilità tra i partner del settore pubblico e privato. Sostenere un ecosistema GovTech aperto nell'Unione che riunisca attori pubblici e privati a livello transfrontaliero e coinvolga diversi livelli dell'amministrazione dovrebbe consentire di sviluppare iniziative innovative volte alla progettazione e alla diffusione di soluzioni di interoperabilità GovTech.

(25)Individuando esigenze e priorità condivise in materia di innovazione e concentrandosi su sforzi comuni in materia di GovTech e sperimentazione a livello transfrontaliero si aiuterebbero gli enti pubblici dell'Unione a condividere i rischi, gli insegnamenti tratti e i risultati dei progetti di sostegno all'innovazione. Tali attività attingeranno in particolare al ricco serbatoio dell'Unione di PMI e start-up tecnologiche. I progetti riusciti GovTech e le misure di innovazione guidate dall'Europa interoperabile dovrebbero contribuire a potenziare gli strumenti GovTech e le soluzioni di interoperabilità per il riutilizzo.

(26)Le misure di sostegno per un'Europa interoperabile potrebbero beneficiare di spazi sicuri per la sperimentazione, garantendo al tempo stesso un'innovazione responsabile e l'integrazione di adeguate misure di attenuazione dei rischi e tutele. Per garantire un quadro giuridico favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle perturbazioni, dovrebbe essere possibile gestire tali progetti in spazi di sperimentazione normativa ("regulatory sandbox"). Gli spazi di sperimentazione normativa dovrebbero consistere in ambienti di prova controllati che facilitino lo sviluppo e la prova di soluzioni innovative prima che tali sistemi siano integrati nei sistemi informatici e di rete del settore pubblico. Gli obiettivi degli spazi di sperimentazione normativa dovrebbero essere la promozione dell'interoperabilità attraverso soluzioni innovative tramite la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e di prova al fine di garantire l'allineamento delle soluzioni al presente regolamento e alle altre pertinenti normative dell'Unione e degli Stati membri, il rafforzamento della certezza del diritto per gli innovatori e le autorità competenti e una migliore comprensione delle opportunità, dei rischi emergenti e dell'impatto delle nuove soluzioni. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione ed economie di scala, è opportuno stabilire norme comuni per l'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa. Il Garante europeo della protezione dei dati può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle istituzioni e agli organismi dell'Unione nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(27)È necessario fornire una base giuridica per l'uso dei dati personali raccolti per altre finalità al fine di sviluppare determinate soluzioni di interoperabilità nell'interesse pubblico nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento è volto unicamente a stabilire una base giuridica per il trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione normativa in quanto tale. Qualsiasi altro trattamento di dati personali che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento richiederebbe una base giuridica distinta.

(28)È necessario migliorare la comprensione delle questioni relative all'interoperabilità, in particolare tra i dipendenti del settore pubblico. La formazione continua è fondamentale a tale riguardo e la cooperazione e il coordinamento in materia dovrebbero essere incoraggiati. Oltre alle formazioni sulle soluzioni per un'Europa interoperabile, tutte le iniziative dovrebbero ove opportuno basarsi su, o essere accompagnate da una condivisione di esperienze e soluzioni e sullo scambio e la promozione di migliori pratiche.

(29)Per creare un meccanismo che faciliti un processo di apprendimento reciproco tra gli enti pubblici e la condivisione di migliori pratiche nell'attuazione delle soluzioni per un'Europa interoperabile in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire disposizioni sul processo di revisione tra pari. Le revisioni fra pari possono generare idee e raccomandazioni preziose per l'ente pubblico che ne è oggetto. Potrebbero in particolare contribuire ad agevolare il trasferimento di tecnologie, strumenti, misure e processi tra gli Stati membri da esse interessati. Tali revisioni creano un percorso funzionale per la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri con diversi livelli di maturità in termini di interoperabilità. Al fine di garantire che il processo di revisione fra pari sia economicamente efficace e produca risultati chiari e significativi, e per evitare inoltre di imporre oneri non necessari, la Commissione può adottare orientamenti sull'impostazione migliore da dare a tali revisioni, in base all'emergere delle esigenze e previa consultazione del comitato per un'Europa interoperabile.

(30)Per sviluppare l'orientamento generale della cooperazione strutturata per un'Europa interoperabile nel promuovere l'interconnessione digitale e l'interoperabilità dei servizi pubblici nell'Unione e per sorvegliare le attività strategiche e di attuazione connesse a tale cooperazione, è opportuno istituire un comitato per un'Europa interoperabile. Il comitato per un'Europa interoperabile dovrebbe svolgere i propri compiti tenendo conto delle norme di interoperabilità transfrontaliera e delle soluzioni già attuate per i sistemi informatici e di rete esistenti.

(31)Alcuni organismi dell'Unione, come il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e il comitato dello spazio europeo dei dati sanitari, sono stati creati con l'incarico, fra l'altro, di rafforzare l'interoperabilità in specifici ambiti o a livello politico. Nessuno degli organismi esistenti è tuttavia incaricato di occuparsi dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici nell'Unione. Il comitato per un'Europa interoperabile istituito dal presente regolamento dovrebbe sostenere gli organismi dell'Unione che lavorano su politiche, azioni e soluzioni pertinenti per l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici nell'Unione, ad esempio in materia di interoperabilità semantica per la portabilità e la riusabilità degli spazi di dati. Il comitato per un'Europa interoperabile dovrebbe interagire con tutti i pertinenti organismi dell'Unione al fine di garantire l'allineamento e le sinergie tra le azioni di interoperabilità transfrontaliera e quelle settoriali.

(32)La promozione dell'interoperabilità del settore pubblico richiede la partecipazione attiva e l'impegno di esperti, operatori del settore, utenti e pubblico interessato in tutti gli Stati membri, a tutti i livelli dell'amministrazione e coinvolgendo partner internazionali e il settore privato. Per poter attingere alle loro conoscenze e competenze e alla loro creatività, un forum aperto apposito (la "comunità per un'Europa interoperabile") dovrebbe contribuire a incanalare feedback, esigenze degli utenti ed esigenze operative, a individuare i settori da sviluppare ulteriormente e a esaminare le priorità per la cooperazione UE in materia di interoperabilità. La creazione della comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe sostenere il coordinamento e la cooperazione tra i principali attori strategici e operativi dell'interoperabilità.

(33)La comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe essere aperta a tutte le parti interessate. L'accesso alla comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe essere il più agevole possibile e dovrebbero essere evitati ostacoli e oneri non necessari. La comunità per un'Europa interoperabile dovrebbe riunire portatori di interessi pubblici e privati, compresi i cittadini, con competenze nel campo dell'interoperabilità transfrontaliera, provenienti da contesti diversi, come il mondo accademico, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la normazione e le specifiche, le imprese e la pubblica amministrazione a tutti i livelli.

(34)Per garantire che le norme stabilite dal presente regolamento siano attuate in modo efficiente, è necessario designare le autorità nazionali competenti responsabili a tal fine. In molti Stati membri, alcuni soggetti hanno già il compito di sviluppare l'interoperabilità. Tali soggetti potrebbero assumere il ruolo di autorità competente in conformità del presente regolamento.

(35)Dovrebbe essere istituita un'agenda per un'Europa interoperabile quale principale strumento dell'Unione per il coordinamento degli investimenti pubblici nelle soluzioni di interoperabilità. Tale strumento dovrebbe fornire una panoramica completa delle possibilità di finanziamento e degli impegni di finanziamento nel settore, integrando, se del caso, i relativi programmi dell'Unione. Ciò dovrebbe contribuire a creare sinergie e a coordinare il sostegno finanziario connesso allo sviluppo dell'interoperabilità, evitando doppioni.

(36)Dovrebbero essere raccolte informazioni che permettano di valutare l'efficacia del presente regolamento rispetto agli obiettivi perseguiti e di fornire un riscontro per una valutazione dello stesso in conformità del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 37 . La Commissione dovrebbe pertanto effettuare un monitoraggio e una valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Dovrebbe inoltre costituire la base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. Il monitoraggio dovrebbe integrare le fonti di dati e i processi di monitoraggio esistenti.

(37)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa.

(38)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'interoperabilità delle amministrazioni pubbliche a livello di Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del trattato, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento del mercato unico.

(39)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, al fine di concedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell'Unione il tempo sufficiente per prepararvisi. Tale lasso di tempo è necessario per creare il comitato per un'Europa interoperabile e la comunità per un'Europa interoperabile e per designare le autorità nazionali competenti e i coordinatori per l'interoperabilità.

(40)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 e ha espresso un parere il ...

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1 
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce misure volte a promuovere l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione dei servizi pubblici nell'Unione, definendo norme comuni e un quadro di coordinamento relativo all'interoperabilità del settore pubblico, allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'infrastruttura di servizi pubblici digitali transeuropei interoperabili.

2.Il presente regolamento si applica agli enti pubblici degli Stati membri e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell'Unione che forniscono o gestiscono sistemi informatici e di rete che consentono di prestare o gestire elettronicamente servizi pubblici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "interoperabilità transfrontaliera": la capacità dei sistemi informatici e di rete di essere utilizzati dagli enti pubblici nei diversi Stati membri e nelle istituzioni, negli organismi e nelle agenzie dell'Unione per interagire gli uni con gli altri, condividendo dati mediante comunicazione elettronica;

2) "sistema informatico e di rete": un sistema informatico e di rete quale definito all'articolo 4, punto 1, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 [proposta NIS 2];

3) "soluzione di interoperabilità": una specifica tecnica, compresa una norma, o un'altra soluzione, inclusi quadri concettuali, orientamenti e applicazioni, che descrivono i requisiti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici che un sistema informatico e di rete deve soddisfare al fine di migliorare l'interoperabilità transfrontaliera;

4) "ente pubblico": un ente pubblico quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/1024;

5) "dati": i dati quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2022/868 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) 39 ;

6) "formato leggibile meccanicamente": un formato leggibile meccanicamente quale definito all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024;

7) "GovTech": una cooperazione basata sulla tecnologia tra attori del settore pubblico e privato a sostegno della trasformazione digitale del settore pubblico;

8) "norma": una norma quale definita nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 ;

9) "livello di dirigenza più elevato": un dirigente, un organo di gestione o di coordinamento e sorveglianza al livello amministrativo più alto, tenuto conto dei sistemi di governance ad alto livello di ogni istituzione, organismo o agenzia dell'Unione.

Articolo 3

Valutazione dell'interoperabilità

1.Qualora un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione intenda creare un sistema informatico e di rete nuovo, o intenda modificare in modo significativo un sistema informatico e di rete esistente, per consentire la prestazione o la gestione elettronica di servizi pubblici, tale soggetto effettua una valutazione dell'impatto dell'azione prevista sull'interoperabilità transfrontaliera ("valutazione dell'interoperabilità") nei seguenti casi:

a)quando la creazione o la modifica prevista interessa uno o più sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura di servizi transfrontalieri in diversi settori o amministrazioni;

b)quando la creazione o la modifica prevista daranno molto probabilmente origine ad appalti per sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura di servizi transfrontalieri per un importo superiore alle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE;

c)quando la creazione o la modifica prevista riguarda un sistema informatico e di rete utilizzato per la fornitura di servizi transfrontalieri e finanziato nell'ambito dei programmi dell'Unione.

L'ente pubblico o l'istituzione, l'organismo o l'agenzia dell'Unione interessati possono effettuare la valutazione dell'interoperabilità anche in altri casi.

2.La valutazione dell'interoperabilità è effettuata prima di adottare in modo vincolante decisioni sui requisiti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici per il sistema informatico e di rete nuovo o modificato. Può essere effettuata una singola valutazione dell'interoperabilità per analizzare una serie di requisiti e diversi sistemi informatici e di rete.

L'ente pubblico o l'istituzione, l'organismo o l'agenzia dell'Unione pubblica sul proprio sito web una relazione che presenta l'esito della valutazione dell'interoperabilità.

3.Le autorità nazionali competenti e i coordinatori per l'interoperabilità forniscono il sostegno necessario per effettuare la valutazione dell'interoperabilità. La Commissione può fornire strumenti tecnici a sostegno della valutazione.

4.La valutazione dell'interoperabilità contiene almeno:

a)una descrizione dell'operazione prevista e del suo impatto sull'interoperabilità transfrontaliera di uno o più sistemi informatici e di rete interessati, compresi i costi stimati per l'adeguamento dei sistemi informatici e di rete interessati;

b)una descrizione del livello di allineamento dei sistemi informatici e di rete interessati con il quadro europeo di interoperabilità e con le soluzioni per un'Europa interoperabile, dopo l'operazione e in caso di miglioramento rispetto al livello di allineamento prima dell'operazione;

c)una descrizione delle interfacce di programmazione delle applicazioni che consentono l'interazione macchina-macchina con i dati considerati pertinenti per lo scambio transfrontaliero con altri sistemi informatici e di rete.

5.L'ente pubblico o l'istituzione, l'organismo o l'agenzia dell'Unione interessati consultano i destinatari dei servizi in questione o i loro rappresentanti in merito all'operazione prevista se essa riguarda direttamente i destinatari. Tale consultazione non pregiudica la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza di tali sistemi.

6.Il comitato per un'Europa interoperabile adotta orientamenti sul contenuto della valutazione dell'interoperabilità entro... al più tardi [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], comprese liste di controllo pratiche.

Articolo 4

Condivisione e riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità tra enti pubblici, istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione

1.L'ente pubblico o l'istituzione, l'organismo o l'agenzia dell'Unione mette a disposizione di qualsiasi altro soggetto di questo tipo che ne faccia richiesta soluzioni di interoperabilità a sostegno dei servizi pubblici che presta o gestisce per via elettronica. Il contenuto condiviso comprende l'incartamento tecnico e, se del caso, il codice sorgente documentato. Tale obbligo di condivisione non si applica a nessuna delle seguenti soluzioni di interoperabilità:

a)quelle che supportano processi che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici, delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione interessati, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti o, in mancanza di tali norme, quali definiti conformemente alla prassi amministrativa comune dello Stato membro o delle amministrazioni dell'Unione in questione, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione;

b)quelle su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale e di cui non consentono la condivisione;

c)quelle il cui accesso è escluso o limitato per motivi di:

i)tutela delle informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio 41 ;

ii)protezione di interessi di difesa o sicurezza pubblica;

2.Per consentire una gestione autonoma della soluzione di interoperabilità da parte del soggetto che la riutilizza, il soggetto che la mette in condivisione specifica le garanzie che saranno fornite al soggetto che la riutilizza in termini di cooperazione, sostegno e manutenzione. Prima di adottare la soluzione di interoperabilità, il soggetto che la riutilizza fornisce al soggetto che la mette in condivisione una valutazione della soluzione che comprende la capacità di gestire autonomamente la cibersicurezza e l'evoluzione della soluzione di interoperabilità riutilizzata.

3.L'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto pubblicando i contenuti pertinenti sul portale "Europa interoperabile" o su un portale, catalogo o archivio collegato al portale "Europa interoperabile". In tal caso, al soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità non si applica il paragrafo 2. La pubblicazione sul portale "Europa interoperabile" è effettuata dalla Commissione su richiesta del soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità.

4.Un ente pubblico, un'istituzione, un organismo o un'agenzia dell'Unione o un terzo che utilizza una soluzione di interoperabilità può adattarla alle proprie esigenze. Se la soluzione di interoperabilità è stata resa pubblica conformemente al paragrafo 3, la soluzione di interoperabilità adattata è resa pubblica nello stesso modo.

5.I soggetti che mettono in condivisione e che riutilizzano una soluzione di interoperabilità possono concludere un accordo sulla condivisione dei costi per i futuri sviluppi della soluzione di interoperabilità.

Capo 2 
Soluzioni di interoperabilità

Articolo 5

Principi generali

1.La Commissione pubblica le soluzioni per un'Europa interoperabile e il quadro europeo di interoperabilità sul portale "Europa interoperabile", per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili 42 , reperibili e riutilizzabili, se del caso, insieme ai rispettivi metadati.

2.Il comitato per un'Europa interoperabile monitora la coerenza complessiva delle soluzioni di interoperabilità sviluppate o raccomandate e propone misure per garantirne, se del caso, la compatibilità con altre soluzioni di interoperabilità che condividono uno scopo comune, per sostenere nel contempo, ove pertinente, la complementarità con o la transizione verso le nuove tecnologie.

Articolo 6

Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici

1.Il comitato per un'Europa interoperabile elabora un quadro europeo di interoperabilità (QEI) 43 e ne propone l'adozione alla Commissione. La Commissione può adottare il QEI. La Commissione pubblica il QEI nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Il QEI fornisce un modello e una serie di raccomandazioni sull'interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, rivolti a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai fini della loro reciproca interazione attraverso i loro sistemi informatici e di rete. Il QEI è preso in considerazione nella valutazione dell'interoperabilità a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 6.

3.La Commissione, previa consultazione del comitato per un'Europa interoperabile, può adottare altri quadri di interoperabilità ("quadri di interoperabilità specialistici") che rispondono alle esigenze di specifici settori o livelli amministrativi. I quadri di interoperabilità specialistici sono basati sul QEI. Il comitato per un'Europa interoperabile valuta l'allineamento dei quadri di interoperabilità specialistici con il QEI. La Commissione pubblica i quadri di interoperabilità specialistici sul portale "Europa interoperabile".

4.Qualora uno Stato membro elabori un quadro nazionale di interoperabilità e altre politiche, strategie o orientamenti nazionali pertinenti, esso tiene conto del QEI.

Articolo 7

Soluzioni per un'Europa interoperabile

Il comitato per un'Europa interoperabile raccomanda soluzioni di interoperabilità per l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici da prestare o gestire elettronicamente nell'Unione. Le soluzioni raccomandate dal comitato per un'Europa interoperabile recano l'etichetta "soluzione per un'Europa interoperabile" e sono pubblicate sul portale "Europa interoperabile".

Articolo 8

Portale "Europa interoperabile"

1.La Commissione mette a disposizione un portale ("portale 'Europa interoperabile'") come punto di accesso unico per le informazioni relative all'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici da prestare o gestire elettronicamente nell'Unione. Il portale è accessibile per via elettronica ed è gratuito. Il portale presenta almeno le funzioni seguenti:

a)accesso alle soluzioni per un'Europa interoperabile;

b)accesso ad altre soluzioni di interoperabilità che non recano l'etichetta "soluzione per un'Europa interoperabile" e che sono previste da altre politiche dell'Unione o soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2;

c)accesso alle specifiche tecniche delle TIC ammissibili come riferimento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

d)accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa di cui agli articoli 11 e 12 qualora siano stati individuati rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725, e accesso alle informazioni sui meccanismi di risposta per attenuare tempestivamente tali rischi. Le informazioni pubblicate possono includere la divulgazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

e)promozione dello scambio di conoscenze tra i membri della comunità per un'Europa interoperabile di cui all'articolo 16, ad esempio fornendo un sistema di feedback per esprimere un punto di vista sulle misure proposte dal comitato per un'Europa interoperabile o per formulare il proprio interesse a partecipare alle azioni connesse all'attuazione del presente regolamento;

f)accesso ai dati di monitoraggio relativi all'interoperabilità di cui all'articolo 20;

g)possibilità, per i cittadini e le organizzazioni della società civile, di fornire un feedback sui contenuti pubblicati.

2.Il comitato per un'Europa interoperabile può proporre alla Commissione di pubblicare sul portale altre soluzioni di interoperabilità o di inserire nel portale un rinvio ad esse. Tali soluzioni:

a)non sono soggette a diritti di terzi né contengono dati personali o informazioni riservate;

b)presentano un livello elevato di allineamento con le soluzioni per un'Europa interoperabile che può essere dimostrato pubblicando il risultato della valutazione dell'interoperabilità di cui all'articolo 3;

c)utilizzano una licenza che consente almeno il riutilizzo da parte di altri enti pubblici o istituzioni, organismi o agenzie dell'Unione o è rilasciata come open source. In caso di licenza open source il riutilizzo del software è consentito per tutti gli usi specificati in una dichiarazione unilaterale del titolare del diritto, e i codici sorgente del software sono messi a disposizione degli utenti;

d)sono regolarmente manutenute sotto la responsabilità del proprietario della soluzione di interoperabilità.

3.Quando un ente pubblico o un'istituzione, un organismo o un'agenzia dell'Unione fornisce un portale, un catalogo o un archivio con funzioni analoghe, tale soggetto adotta le misure necessarie per garantire l'interoperabilità con il portale "Europa interoperabile". Qualora tali portali raccolgano soluzioni open source, essi consentono l'uso della licenza pubblica dell'Unione europea.

4.La Commissione può adottare orientamenti sull'interoperabilità per gli altri portali con funzioni analoghe di cui al paragrafo 3.

Capo 3 
Misure di sostegno per un'Europa interoperabile

Articolo 9

Progetti di sostegno all'attuazione delle politiche

1.Il comitato per un'Europa interoperabile può proporre alla Commissione di elaborare progetti a sostegno degli enti pubblici nell'attuazione digitale delle politiche dell'Unione che garantiscono l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici da prestare o gestire elettronicamente nell'Unione ("progetti di sostegno all'attuazione delle politiche").

2.Il progetto di sostegno all'attuazione delle politiche definisce:

a)le soluzioni esistenti per un'Europa interoperabile ritenute necessarie per l'attuazione digitale delle esigenze politiche;

b)eventuali soluzioni di interoperabilità mancanti e da sviluppare, ritenute necessarie per l'attuazione digitale delle esigenze politiche;

c)altre misure di sostegno raccomandate, quali formazioni o revisioni fra pari.

3.La Commissione definisce, previa consultazione del comitato per un'Europa interoperabile, l'ambito di applicazione, il calendario, i settori e i livelli amministrativi di cui è richiesta la partecipazione e i metodi di lavoro del progetto di sostegno. Se la Commissione ha già effettuato e pubblicato una valutazione dell'interoperabilità a norma dell'articolo 3, il risultato di tale valutazione è presa in considerazione nel predisporre il progetto di sostegno.

4.Al fine di rafforzare il progetto di sostegno all'attuazione delle politiche, il comitato per un'Europa interoperabile può proporre di istituire uno spazio di sperimentazione normativa ai sensi dell'articolo 11.

5.Il risultato di un progetto di sostegno all'attuazione delle politiche come pure le soluzioni di interoperabilità sviluppate nell'ambito del progetto sono disponibili a tutti e resi pubblici sul portale "Europa interoperabile".

Articolo 10

Misure di innovazione

1.Il comitato per un'Europa interoperabile può proporre alla Commissione di elaborare misure di innovazione per sostenere lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di interoperabilità innovative nell'UE ("misure di innovazione").

2.Le misure di innovazione:

a)contribuiscono allo sviluppo di soluzioni per un'Europa interoperabile esistenti o nuove;

b)coinvolgono soggetti del settore GovTech.

3.Al fine di sostenere lo sviluppo delle misure di innovazione, il comitato per un'Europa interoperabile può proporre di istituire uno spazio di sperimentazione normativa.

4.La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati delle misure di innovazione sul portale "Europa interoperabile".

Articolo 11

Creazione di spazi di sperimentazione normativa

1.Gli spazi di sperimentazione normativa forniscono un ambiente controllato per lo sviluppo, le prove e la convalida di soluzioni di interoperabilità innovative a sostegno dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici da prestare o gestire elettronicamente, per un periodo di tempo limitato prima della loro messa in servizio.

2.Gli spazi di sperimentazione normativa funzionano sotto la responsabilità degli enti pubblici partecipanti e, qualora lo spazio di sperimentazione comporti il trattamento di dati personali da parte di enti pubblici, sotto il controllo di altre autorità nazionali competenti, oppure, qualora lo spazio di sperimentazione comporti il trattamento di dati personali da parte di istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione, sotto la responsabilità del Garante europeo della protezione dei dati.

3.La creazione di uno spazio di sperimentazione normativa di cui al paragrafo 1 mira a contribuire ai seguenti obiettivi:

a)promuovere l'innovazione e facilitare lo sviluppo e il lancio di soluzioni di interoperabilità digitale innovative per i servizi pubblici;

b)facilitare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti e le sinergie nella prestazione dei servizi pubblici;

c)facilitare lo sviluppo di un ecosistema GovTech europeo aperto, che comprenda la cooperazione con le piccole e medie imprese e le start-up;

d)migliorare la comprensione, da parte delle autorità, delle opportunità o delle barriere all'interoperabilità transfrontaliera delle soluzioni di interoperabilità innovative, comprese le barriere giuridiche;

e)contribuire allo sviluppo o all'aggiornamento delle soluzioni per un'Europa interoperabile.

4.La creazione di spazi di sperimentazione normativa contribuisce a migliorare la certezza del diritto attraverso la cooperazione fra le autorità che vi partecipano, al fine di garantire la conformità al presente regolamento e, se del caso, ad altre normative dell'Unione e degli Stati membri.

5.La Commissione, previa consultazione del comitato per un'Europa interoperabile e, qualora lo spazio di sperimentazione normativa includa il trattamento di dati personali, del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta congiunta di almeno tre enti pubblici partecipanti, autorizza la creazione di uno spazio di sperimentazione normativa. Tale consultazione non dovrebbe sostituire la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1725. Se lo spazio di sperimentazione è istituito per soluzioni di interoperabilità a sostegno dell'interoperabilità transfrontaliera di sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici prestati o gestiti elettronicamente da una o più istituzioni, uno o più organismi o una o più agenzie dell'Unione, eventualmente con la partecipazione di enti pubblici, non è necessaria alcuna autorizzazione.

Articolo 12

Partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa

1.Gli enti pubblici partecipanti garantiscono che, nella misura in cui la soluzione di interoperabilità innovativa comporti il trattamento di dati personali o rientri altrimenti nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità nazionali per la protezione dei dati e tali altre autorità nazionali siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa. Se del caso, gli enti pubblici partecipanti possono consentire che intervengano nello spazio di sperimentazione normativa altri soggetti dell'ecosistema GovTech, quali organizzazioni di normazione nazionali o europee, organismi notificati, laboratori di ricerca e sperimentazione, poli di innovazione e imprese che desiderano provare soluzioni di interoperabilità innovative. Si può inoltre prevedere una cooperazione con i paesi terzi che istituisca meccanismi per sostenere soluzioni di interoperabilità innovative per il settore pubblico.

2.La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa è limitata a un periodo adeguato alla complessità e alla portata del progetto e, in ogni caso, non superiore a 2 anni dalla creazione di tale spazio. La partecipazione può essere prorogata fino a un ulteriore anno se necessario per conseguire la finalità del procedimento.

3.La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa si basa su un piano specifico elaborato dai partecipanti tenendo conto del parere di altre autorità nazionali competenti o del Garante europeo della protezione dei dati, a seconda dei casi. Il piano contiene almeno i seguenti elementi:

a)descrizione dei partecipanti e loro ruoli, della soluzione di interoperabilità innovativa prevista e della finalità che si intende conseguire, nonché del relativo processo di sviluppo, prove e convalida;

b)le questioni normative specifiche in gioco e gli orientamenti attesi dalle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa;

c)le modalità specifiche della collaborazione tra i partecipanti e le autorità e qualsiasi altro soggetto che interviene nello spazio di sperimentazione normativa;

d)un meccanismo di gestione e monitoraggio dei rischi per individuarli, prevenirli e attenuarli;

e)i traguardi fondamentali che i partecipanti devono completare affinché la soluzione di interoperabilità sia considerata pronta per essere messa in servizio;

f)gli obblighi in materia di valutazione e comunicazione e l'eventuale follow-up;

g)in caso di trattamento di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali interessati, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, i soggetti che partecipano al trattamento e il loro ruolo.

4.La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione.

5.I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa restano responsabili ai sensi del diritto dell'Unione e della legislazione degli Stati membri applicabili in materia di responsabilità per eventuali danni causati nel corso della loro partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa.

6.I dati personali possono essere trattati nello spazio di sperimentazione normativa alle seguenti condizioni cumulative:

a)la soluzione di interoperabilità innovativa è sviluppata per salvaguardare gli interessi pubblici nel contesto di un elevato livello di efficienza e qualità dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici;

b)i dati trattati sono limitati a quanto necessario per il funzionamento della soluzione di interoperabilità da sviluppare o provare nello spazio di sperimentazione, e tale funzionamento non può essere conseguito efficacemente mediante il trattamento di dati anonimizzati, sintetici o di altri dati non personali;

c)esistono meccanismi di monitoraggio efficaci per individuare eventuali rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725, e meccanismi di risposta per attenuare tempestivamente tali rischi e, ove necessario, interrompere il trattamento;

d)i dati personali da trattare sono in un ambiente di trattamento funzionalmente separato, isolato e protetto sotto il controllo dei partecipanti e solo le persone autorizzate hanno accesso a tali dati;

e)i dati personali trattati non devono essere trasmessi, trasferiti o altrimenti consultati da altre parti che non intervengono allo spazio di sperimentazione né sono trasferiti a soggetti diversi dai partecipanti allo spazio di sperimentazione;

f)qualsiasi trattamento di dati personali non pregiudica l'applicazione dei diritti degli interessati previsti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1725;

g)i dati personali trattati sono protetti tramite misure tecniche e organizzative adeguate e sono cancellati una volta terminata la partecipazione allo spazio di sperimentazione o al raggiungimento del termine del periodo di conservazione dei dati personali;

h)i log del trattamento dei dati personali sono conservati per la durata della partecipazione allo spazio di sperimentazione e per un periodo di tempo limitato dopo la sua cessazione al solo scopo di adempiere gli obblighi di rendicontazione e documentazione previsti dalle normative applicabili dell'Unione o degli Stati membri e solo per il tempo necessario per adempiere tali obblighi;

i)una descrizione completa e dettagliata del processo e della logica alla base della formazione, delle prove e della convalida della soluzione di interoperabilità è conservata insieme ai risultati delle prove nell'ambito della documentazione tecnica ed è trasmessa al comitato per un'Europa interoperabile;

j)una breve sintesi della soluzione di interoperabilità sviluppata nello spazio di sperimentazione, i suoi obiettivi e i risultati attesi sono resi disponibili sul portale "Europa interoperabile". 

7.Gli enti pubblici partecipanti presentano al comitato per un'Europa interoperabile e alla Commissione relazioni periodiche sui risultati dello spazio di sperimentazione normativa, comprese le buone pratiche, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro impostazione e, ove pertinente, sullo sviluppo del presente regolamento e di altre normative dell'Unione soggette a controllo nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa. Il comitato per un'Europa interoperabile trasmette alla Commissione un parere sui risultati dello spazio di sperimentazione normativa, specificando, se del caso, le azioni necessarie per attuare nuove soluzioni di interoperabilità per promuovere l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici da prestare o gestire elettronicamente.

8.La Commissione provvede affinché le informazioni relative agli spazi di sperimentazione normativa siano disponibili sul portale "Europa interoperabile".

9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa, compresi i criteri di ammissibilità e la procedura per la domanda, la selezione, la partecipazione e l'uscita dallo spazio di sperimentazione, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti.

10.Qualora uno spazio di sperimentazione normativa comporti l'uso dell'intelligenza artificiale, in caso di conflitto con le norme stabilite dal regolamento prevalgono le norme di cui all'articolo 53 e 54 della [proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.

Articolo 13

Formazione

1.La Commissione, assistita dal comitato per un'Europa interoperabile, fornisce materiale formativo sull'uso del QEI e sulle soluzioni per un'Europa interoperabile. Gli enti pubblici e le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione forniscono al proprio personale incaricato di svolgere compiti strategici o operativi aventi un impatto sui sistemi informatici e di rete dell'Unione adeguati programmi di formazione sulle questioni relative all'interoperabilità.

2.La Commissione organizza corsi di formazione sulle questioni relative all'interoperabilità a livello dell'Unione per rafforzare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra il personale degli enti pubblici, delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'Unione. I corsi sono annunciati sul portale "Europa interoperabile".

Articolo 14

Revisioni tra pari

1.È istituito un meccanismo di cooperazione tra enti pubblici concepito per sostenerli nell'attuazione delle soluzioni per un'Europa interoperabile nei loro sistemi informatici e di rete e per aiutarli a effettuare le valutazioni dell'interoperabilità di cui all'articolo 3 ("revisioni fra pari").

2.La revisione fra pari è svolta da esperti in materia di interoperabilità provenienti da Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è situato l'ente pubblico oggetto della revisione. Previa consultazione del comitato per un'Europa interoperabile, la Commissione può adottare orientamenti sulla metodologia e sul contenuto della revisione fra pari.

3.Tutte le informazioni ottenute nel contesto di una revisione fra pari sono utilizzate esclusivamente per tale finalità. Gli esperti che partecipano alla revisione fra pari non divulgano a terzi alcuna informazione sensibile o riservata ottenuta nel corso di tale revisione. Lo Stato membro interessato provvede affinché qualsiasi rischio di conflitto di interessi relativo agli esperti designati sia comunicato senza indebito ritardo agli altri Stati membri e alla Commissione.

4.Gli esperti che svolgono la revisione fra pari preparano e presentano una relazione entro un mese dalla conclusione di tale revisione, e la sottopongono all'ente pubblico interessato e al comitato per un'Europa interoperabile. Le relazioni sono pubblicate sul portale "Europa interoperabile" su autorizzazione dello Stato membro in cui è situato l'ente pubblico oggetto della revisione.

Capo 4 
Governance dell'interoperabilità transfrontaliera

Articolo 15

Comitato per un'Europa interoperabile

1.È istituito il comitato per un'Europa interoperabile. Esso facilita la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici da prestare o gestire elettronicamente nell'Unione.

2.Il comitato per un'Europa interoperabile è composto da:

a)un rappresentante di ciascuno Stato membro;

b)un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti soggetti:

i)la Commissione;

ii)il Comitato delle regioni,

iii)il Comitato economico e sociale europeo.

3.Il comitato è presieduto dalla Commissione. I paesi partecipanti allo Spazio economico europeo e i paesi candidati possono essere invitati in qualità di osservatori. Previa consultazione del comitato per un'Europa interoperabile la presidenza può inoltre conferire lo status di osservatore a singoli e organizzazioni. La presidenza può invitare a partecipare, su base ad hoc, esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato per un'Europa interoperabile.

I membri del comitato per un'Europa interoperabile compiono ogni sforzo per adottare decisioni per consenso. In caso di votazione, il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri che lo compongono. I membri che esprimono voto contrario o che si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi i motivi della loro posizione.

4.Il comitato per un'Europa interoperabile ha i seguenti compiti:

a)sostenere l'attuazione dei quadri nazionali di interoperabilità e di altre politiche, strategie od orientamenti nazionali pertinenti;

b)adottare orientamenti sul contenuto della valutazione dell'interoperabilità si sensi dell'articolo 3, paragrafo 6;

c)proporre misure per promuovere la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni interoperabili;

d)monitorare la coerenza generale delle soluzioni di interoperabilità sviluppate o raccomandate;

e)proporre alla Commissione misure volte a garantire, ove opportuno, la compatibilità delle soluzioni di interoperabilità con altre soluzioni di interoperabilità che condividono uno scopo comune, sostenendo nel contempo, se del caso, la complementarità con o la transizione verso le nuove tecnologie;

f)sviluppare il QEI e aggiornarlo, se necessario, e proporlo alla Commissione;

g)valutare l'allineamento dei quadri di interoperabilità specialistici con il QEI e rispondere alla richiesta di consultazione della Commissione su tali quadri;

h)raccomandare soluzioni per un'Europa interoperabile;

i)proporre alla Commissione di pubblicare sul portale "'Europa interoperabile" le soluzioni di interoperabilità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di inserire nel portale un rinvio ad esse;

j)proporre alla Commissione di elaborare progetti di sostegno all'attuazione delle politiche, misure di innovazione e altre misure che la comunità per un'Europa interoperabile può promuovere;

k)esaminare le relazioni risultanti dalle misure di innovazione, sull'uso dello spazio di sperimentazione normativa e sulle revisioni fra pari e proporre misure di follow-up, se necessario;

l)proporre misure, ad esempio formazioni, per rafforzare le capacità di interoperabilità degli enti pubblici;

m)adottare l'agenda per un'Europa interoperabile;

n)fornire consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e comunicazione in relazione all'applicazione del presente regolamento;

o)proporre misure alle organizzazioni e agli organismi di normazione pertinenti per contribuire alle attività di normazione europea, in particolare attraverso le procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012;

p)proporre misure per collaborare con soggetti internazionali che potrebbero contribuire allo sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera, in particolare con le comunità internazionali per le soluzioni open source, norme o specifiche aperte e altre piattaforme senza effetti giuridici;

q)coordinarsi con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui al regolamento (UE) 2022/686 sulle soluzioni di interoperabilità per gli spazi comuni europei di dati, come pure con qualsiasi altra istituzione, organismo o agenzia dell'Unione che lavori a soluzioni di interoperabilità pertinenti per il settore pubblico;

r)informare regolarmente i coordinatori per l'interoperabilità e la comunità per un'Europa interoperabile sulle questioni relative all'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete, e coordinarsi in merito con tali soggetti.

5.Il comitato per un'Europa interoperabile può istituire gruppi di lavoro per esaminare punti specifici attinenti ai propri compiti. Ai gruppi di lavoro partecipano membri della comunità per un'Europa interoperabile.

6.Il comitato per un'Europa interoperabile adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Comunità per un'Europa interoperabile

1.È istituita la comunità per un'Europa interoperabile. Tale comunità contribuisce alle attività del comitato per un'Europa interoperabile fornendo competenze e consulenza.

2.I portatori di interessi pubblici e privati che risiedono o hanno la sede in uno Stato membro possono registrarsi sul portale "Europa interoperabile" come membri della comunità per un'Europa interoperabile.

3.Dopo la conferma della registrazione, lo status di membro è reso pubblico sul portale "Europa interoperabile". L'adesione non è limitata nel tempo. Può tuttavia essere revocata dal comitato per un'Europa interoperabile in qualsiasi momento per motivi proporzionati e giustificati, in particolare se una persona non è più in grado di contribuire alla comunità per un'Europa interoperabile o ha utilizzato impropriamente il suo status di membro della comunità.

4.I membri della comunità per un'Europa interoperabile possono essere invitati, tra l'altro a:

a)contribuire al contenuto del portale "Europa interoperabile";

b)partecipare ai gruppi di lavoro;

c)partecipare alle revisioni fra pari.

5.Il comitato per un'Europa interoperabile organizza una volta all'anno un'assemblea online della comunità per un'Europa interoperabile.

6.Il comitato per un'Europa interoperabile adotta il codice di condotta della comunità per un'Europa interoperabile, che è pubblicato sul portale "Europa interoperabile".

Articolo 17

Autorità nazionali competenti

1.Entro il... al più tardi [data di applicazione del presente regolamento], ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento. A tal fine gli Stati membri possono designare un'autorità esistente.

2.L'autorità competente ha i seguenti compiti:

a)nomina un membro del comitato per un'Europa interoperabile;

b)coordina all'interno dello Stato membro tutte le questioni relative al presente regolamento;

c)coadiuva gli enti pubblici all'interno dello Stato membro nella predisposizione o nell'adeguamento dei loro processi per lo svolgimento della valutazione dell'interoperabilità di cui all'articolo 3;

d)promuove la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità attraverso il portale "Europa interoperabile" o altro portale pertinente;

e)contribuisce, con conoscenze specifiche per paese, al portale "Europa interoperabile";

f)coordina e incoraggia il coinvolgimento attivo di un'ampia gamma di soggetti nazionali alla comunità per un'Europa interoperabile e la loro partecipazione ai progetti di sostegno all'attuazione delle politiche di cui all'articolo 9 e alle misure di innovazione di cui all'articolo 10;

g)coadiuva gli enti pubblici dello Stato membro nella cooperazione con gli enti pubblici rilevanti di altri Stati membri su temi disciplinati dal presente regolamento.

3.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità in oggetto disponga di competenze e risorse adeguate per svolgere, in modo efficace ed efficiente, i compiti ad essa assegnati.

4.Gli Stati membri istituiscono le necessarie strutture di cooperazione tra tutte le autorità nazionali che partecipano all'attuazione del presente regolamento. Tali strutture possono basarsi su mandati e processi esistenti nel settore.

5.Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, la designazione dell'autorità competente, i suoi compiti e ogni successiva modifica, e informa la Commissione delle altre autorità nazionali partecipanti alla sorveglianza della politica di interoperabilità. Ciascuno Stato membro rende pubblica la designazione della propria autorità competente. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti designate.

Articolo 18

Coordinatori per l'interoperabilità per le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione

1.Tutte le istituzioni, tutti gli organismi e tutte le agenzie dell'Unione che forniscono o gestiscono sistemi informatici e di rete che consentono di prestare o gestire elettronicamente servizi pubblici designano un coordinatore per l'interoperabilità sotto la sorveglianza del livello di dirigenza più elevato al fine di garantire il proprio contributo all'attuazione del presente regolamento.

2.Il coordinatore per l'interoperabilità aiuta i servizi interessati ad istituire o ad adeguare i loro processi per attuare la valutazione dell'interoperabilità. 

Capo 5 
Pianificazione e monitoraggio dell'Europa interoperabile

Articolo 19

Agenda per un'Europa interoperabile

1.Previa organizzazione di un processo di consultazione pubblica tramite il portale "Europa interoperabile", cui partecipano, fra gli altri, i membri della comunità per un'Europa interoperabile, il comitato per un'Europa interoperabile adotta ogni anno un programma strategico per pianificare e coordinare le priorità per lo sviluppo dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici da prestare o gestire elettronicamente ("agenda per un'Europa interoperabile"). L'agenda per un'Europa interoperabile tiene conto delle strategie a lungo termine in materia di digitalizzazione, dei programmi di finanziamento dell'Unione esistenti e dell'attuazione delle politiche dell'Unione in corso.

2.L'agenda per un'Europa interoperabile contiene:

a)le necessità di sviluppo di soluzioni interoperabili;

b)un elenco delle misure di sostegno per un'Europa interoperabile in corso e previste;

c)un elenco di proposte di azioni di follow-up delle misure di innovazione;

d)l'individuazione di sinergie con altri programmi e iniziative rilevanti dell'Unione e nazionali.

3.L'agenda per un'Europa interoperabile non comporta obblighi finanziari. Una volta adottata, la Commissione pubblica l'agenda per un'Europa interoperabile sul portale "Europa interoperabile".

Articolo 20

Monitoraggio e valutazione

1.La Commissione monitora i progressi negli sviluppi dei servizi pubblici transfrontalieri interoperabili da prestare o gestire elettronicamente nell'Unione. Il monitoraggio accorda priorità al riutilizzo dei dati di monitoraggio esistenti a livello internazionale, dell'Unione e nazionali e alla raccolta automatizzata dei dati.

2.Per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse ai fini dell'attuazione del presente regolamento la Commissione monitora:

a)l'attuazione del QEI da parte degli Stati membri;

b)l'adozione delle soluzioni di interoperabilità nei diversi settori, negli Stati membri e a livello locale;

c)lo sviluppo di soluzioni open source per i servizi pubblici, l'innovazione nel settore pubblico e la cooperazione con soggetti del settore GovTech nel campo dei servizi pubblici transfrontalieri interoperabili da prestare o gestire elettronicamente nell'Unione.

3.I risultati del monitoraggio sono pubblicati dalla Commissione sul portale "Europa interoperabile". Ove possibile sono pubblicati in un formato leggibile meccanicamente.

4.Entro il... al più tardi [tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, che include le conclusioni della valutazione. La relazione valuta nello specifico la necessità di stabilire soluzioni di interoperabilità obbligatorie.

Capo 6 
Disposizioni finali

Articolo 21

Costi

1.Subordinatamente alla disponibilità di fondi il bilancio generale dell'Unione copre i costi:

a)dello sviluppo e della manutenzione del portale "Europa interoperabile";

b)dello sviluppo, della manutenzione e della promozione delle soluzioni per un'Europa interoperabile;

c)delle misure di sostegno per un'Europa interoperabile.

2.Tali costi sono sostenuti in conformità alle disposizioni applicabili del pertinente atto di base.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [3 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

[...]    [...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.4.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.4.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.5.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile)

1.2.Settore/settori interessati 

Reti Transeuropee

Digitale (trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche, interoperabilità del settore pubblico)

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 44  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento sarà applicabile 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):

Le valutazioni del QEI e del programma ISA² a sostegno della cooperazione europea in materia di interoperabilità, nonché la valutazione d'impatto effettuata per la presente iniziativa, dimostrano che l'approccio di cooperazione volontaria in materia di interoperabilità adottato finora non ha soddisfatto le esigenze e le aspettative in termini di politiche degli Stati membri espresse, ad esempio, nelle dichiarazioni ministeriali di Tallinn del 2017 e di Berlino del 2020 e nelle raccomandazioni adottate dal gruppo di esperti sull'interoperabilità nel 2021. Il successo della trasformazione digitale del settore pubblico europeo richiede un quadro di cooperazione più stabile e una maggiore certezza nell'uso di soluzioni di interoperabilità.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):

L'interoperabilità non può essere conseguita da una sola entità. La creazione di un quadro di cooperazione strutturale a livello UE consente agli Stati membri e ai soggetti dell'Unione di progettare servizi pubblici interoperabili fin dalla progettazione e di migliorare l'attuazione della politica digitale. Ciò aumenterà l'efficienza e l'efficacia delle politiche e sosterrà il mercato unico digitale.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa si basa sulle valutazioni del QEI e del programma ISA² a sostegno della cooperazione europea in materia di interoperabilità, che hanno entrambi concluso che l'azione dell'UE in materia di interoperabilità è vantaggiosa, ma hanno altresì dimostrato che l'impatto potrebbe essere notevolmente migliorato istituendo un quadro obbligatorio di cooperazione in materia di interoperabilità a livello UE.

1.4.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa attinge alle risorse della linea dedicata all'interoperabilità nel contesto dell'obiettivo strategico 5 del programma Europa digitale ed è compatibile con e pertinente per il dispositivo per la ripresa e la resilienza (45 miliardi di EUR destinati alla trasformazione digitale del settore pubblico), lo strumento di sostegno tecnico (sostegno a progetti di riforma del settore pubblico) e Orizzonte Europa (ad esempio le attività del CEI), tra gli altri.

1.4.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'iniziativa si basa sulla riassegnazione delle risorse amministrative finora utilizzate per la cooperazione volontaria in materia di interoperabilità (QEI, gruppo di esperti sull'interoperabilità) e sui finanziamenti disponibili per l'interoperabilità nel contesto del programma Europa digitale.

1.5.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 45  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Nessuna osservazione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione monitorerà i progressi compiuti nello sviluppo di servizi pubblici digitali transeuropei interoperabili, dando priorità al riutilizzo dei dati di monitoraggio internazionali, dell'Unione e nazionali esistenti e alla raccolta automatizzata dei dati.

La Commissione monitorerà in particolare: l'adozione di soluzioni di interoperabilità in diversi settori, in tutti gli Stati membri e a livello locale; e lo sviluppo di soluzioni open source per i servizi pubblici, l'innovazione nel settore pubblico e la cooperazione con gli attori GovTech nel settore dell'interoperabilità dei servizi pubblici digitali.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le azioni previste nel presente regolamento saranno attuate in regime di gestione diretta, facendo ricorso alle modalità di attuazione previste dal regolamento finanziario, in particolare mediante sovvenzioni e appalti. La gestione diretta consente di stabilire convenzioni di sovvenzione e contratti con i beneficiari e i contraenti direttamente impegnati in attività a servizio delle politiche dell'Unione. La Commissione garantirà il monitoraggio diretto dei risultati delle azioni finanziate. Le modalità di pagamento delle azioni finanziate saranno adattate ai rischi inerenti alle operazioni finanziarie.

Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economia dei controlli della Commissione, la strategia di controllo sarà orientata a un equilibrio tra i controlli ex ante ed ex post e sarà incentrata su tre fasi chiave dell'utilizzo di sovvenzioni e contratti, conformemente al regolamento finanziario: la selezione di proposte/offerte adeguate agli obiettivi strategici del regolamento; i controlli operativi, di monitoraggio ed ex ante riguardanti l'attuazione dei progetti, gli appalti pubblici, i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e a saldo e la gestione di garanzie; i controlli ex post presso i beneficiari/contraenti saranno effettuati anche su un campione di operazioni.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'attuazione del presente regolamento comprende l'istituzione e il funzionamento di un meccanismo di governance con gli Stati membri e l'attribuzione di contratti di appalto pubblico e sovvenzioni per attività specifiche.

I rischi principali sono i seguenti:

a) rischio di non conseguire pienamente gli obiettivi del regolamento a causa di un coinvolgimento insufficiente dei partner o di un'adozione insufficiente di soluzioni e/o della qualità insufficiente e/o di ritardi nell'attuazione dei progetti o dei contratti selezionati;

b) rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di finanziamento) sia per gli appalti (numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo in alcuni settori);

c) rischio reputazionale per la Commissione, in caso di attuazione lenta o insufficiente del quadro di cooperazione oppure dell'individuazione di frodi o attività criminali.

La Commissione si avvale di procedure interne volte a fronteggiare i rischi summenzionati. Le procedure interne sono pienamente conformi al regolamento finanziario e comprendono misure antifrode e considerazioni sul rapporto costi-benefici. In tale contesto la Commissione continua a valutare opzioni per migliorare la gestione e incrementare l'efficienza.

Le caratteristiche principali del quadro di controllo sono descritte di seguito.

1) Controlli per garantire il coinvolgimento dei portatori di interessi

Sono messe in atto pratiche adeguate di gestione dei portatori di interessi al fine di garantire che il meccanismo di cooperazione in materia di interoperabilità istituito con il presente regolamento funzioni correttamente e che il suo impatto sia monitorato regolarmente.

2) Controlli prima e durante l'attuazione dei progetti (in linea con le norme che disciplinano il programma Europa digitale)

a) Nel quadro del programma Europa digitale è posto in essere un sistema adeguato di gestione dei progetti incentrato sui contributi dei progetti e dei contratti agli obiettivi strategici, che garantisca un coinvolgimento sistematico di tutti gli attori, che stabilisca un sistema di rendicontazione regolare sulla gestione del progetto, integrato da visite sul posto da valutarsi caso per caso, che comprenda relazioni sui rischi destinate all'alta dirigenza e che mantenga un'adeguata flessibilità di bilancio;

b) i modelli di convenzione di sovvenzione o di contratti di servizio utilizzati sono elaborati dalla Commissione. Tali modelli prevedono una serie di disposizioni in materia di controlli, come certificati di audit, garanzie finanziarie, audit sul posto e verifiche dell'OLAF. Si sta procedendo alla semplificazione delle norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi ricorrendo, ad esempio, a costi unitari, somme forfettarie, contributi non collegati ai costi e altre possibilità offerte dal regolamento finanziario. Ciò ridurrà il costo dei controlli e permetterà di concentrare maggiormente le verifiche e i controlli sui settori ad alto rischio;

c) tutti i membri del personale aderiscono al codice di buona condotta amministrativa. Il personale che si occupa della procedura di selezione o della gestione delle convenzioni di sovvenzione/dei contratti rilascia (inoltre) una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Il personale riceve regolare formazione e utilizza le reti per lo scambio delle migliori pratiche;

d) l'attuazione tecnica di un progetto è verificata a intervalli regolari mediante controlli documentali, sulla base delle relazioni sui progressi tecnici trasmesse dai contraenti e dai beneficiari; si prevedono inoltre, caso per caso, riunioni con i contraenti/beneficiari e visite sul posto.

3) Controlli effettuati alla fine del progetto

Gli audit ex post sono condotti su un campione di operazioni allo scopo di verificare sul posto l'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa. Lo scopo di tali verifiche è impedire, individuare e correggere gli errori rilevanti per quanto concerne la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie. Per conseguire un livello di controllo elevato, ai fini della selezione dei beneficiari da sottoporre ad audit si prevede di combinare una selezione basata sui rischi con un campionamento casuale e di considerare gli aspetti operativi ogni qualvolta possibile nel corso degli audit sul posto.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Si applicano le norme sul funzionamento del programma Europa digitale.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, in relazione alle attività in regime di gestione diretta, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 46

di paesi EFTA 47

di paesi candidati 48

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

02.06.05.02 Implementazione/interoperabilità

Diss.

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Nessuna.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi. L'incidenza della proposta sul bilancio sarà interamente coperta dagli stanziamenti già previsti nel programma Europa digitale, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: DIGIT

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 2027

Periodo successivo al 2027 49

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

02.04.05.02 Programma Europa digitale: Implementazione/interoperabilità 50

Impegni

(1a)

23,790

24,131

25,511

28,573

29,162

131,167

Pagamenti

(2a)

7,137

21,513

24,511

26,292

28,443

23,271

131,167

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 51  

02.01.30.01 Spese di supporto per il programma Europa digitale

(3)

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG DIGIT

Impegni

=1a+1b+3

24,190

24,531

25,911

28,973

29,562

133,167

Pagamenti

=2a+2b

+3

7,537

21,913

24,911

26,692

28,843

23,271

133,167

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

23,790

24,131

25,511

28,573

29,162

131,167

Pagamenti

(5)

7,137

21,513

24,511

26,292

28,443

23,271

131,167

□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

24,190

24,531

25,911

28,973

29,562

133,167

Pagamenti

=5+6

7,537

21,913

24,911

26,692

28,843

23,271

133,167

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

□ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

23,790

24,131

25,511

28,573

29,162

131,167

Pagamenti

(5)

7,137

21,513

24,511

26,292

28,443

23,271

131,167

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

24,190

24,531

25,911

28,973

29,562

133,167

Pagamenti

=5+6

7,537

21,913

24,911

26,692

28,843

23,271

133,167



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: DIGIT

□ Risorse umane

2,717

2,717

2,717

2,717

2,717

13,585

□ Altre spese amministrative

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,525

TOTALE DG DIGIT

Stanziamenti

2,822

2,822

2,822

2,822

2,822

14,110

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

2,822

2,822

2,822

2,822

2,822

14,110

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

27,012

27,353

28,733

31,795

32,384

147,277

Pagamenti

10,359

24,735

27,733

29,514

31,665

23,271

147,277

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

2,717

2,717

2,717

2,717

2,717

13,585

Altre spese amministrative

0,105

0,105

0,105

0,105

0,105

0,525

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

2,822

2,822

2,822

2,822

2,822

14,110

Esclusa la RUBRICA 7 52  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

TOTALE

3,222

3,222

3,222

3,222

3,222

16,110

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

14

14

14

14

14

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca diretta)

01 01 01 11 (ricerca indiretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 53

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

6

6

6

6

6

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  54

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

20

20

20

20

20

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

I funzionari e gli agenti temporanei (funzionari preposti alle politiche e responsabili dei programmi) attueranno i compiti e le attività di cui al regolamento, in particolare l'attuazione degli articoli da 5 a 19, ossia:

-sviluppo e gestione di un catalogo di soluzioni di interoperabilità riutilizzabili e del portale "Europa interoperabile";

-riesami e aggiornamenti periodici dei quadri europei di interoperabilità, delle metodologie e degli strumenti per le valutazioni d'impatto relative all'interoperabilità;

-progettazione di meccanismi di monitoraggio e attuazione;

-gestione e sostegno al quadro di governance (comitato per un'Europa interoperabile e comunità corrispondenti);

-compiti orizzontali in materia di comunicazione, gestione dei portatori di interessi e relazioni interistituzionali;

-preparazione e redazione degli atti delegati, conformemente al presente regolamento.

Le attività dei funzionari (9 AD, 2 AST e 2 AST-SC) saranno coperte da personale attualmente impegnato nelle attività di interoperabilità presso la DG DIGIT.

Il carico di lavoro complessivo delle attività di interoperabilità aumenterà in particolare per sostenere l'istituzione e la gestione di un meccanismo e di comunità di cooperazione strutturata, nonché per sviluppare metodologie e strumenti per le valutazioni dell'interoperabilità. Per questo motivo è necessario 1 AD supplementare e ciò porta il totale a 14 posti.

Personale esterno

I posti AC ed END sostengono l'attuazione del regolamento, integrando i posti di funzionari principalmente in settori connessi al coordinamento con gli Stati membri e all'organizzazione di riunioni, seminari e conferenze del comitato per un'Europa interoperabile, al seguito di progetti quali la creazione di un catalogo di soluzioni di interoperabilità riutilizzabili, il portale "Europa interoperabile" e le attività di monitoraggio. 2 AC e 3 END saranno coperti da personale attualmente impegnato nelle attività di interoperabilità presso la DG DIGIT. Sarà necessario un AC supplementare fuori quota che porterà il totale a 6 ETP.

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Gli stanziamenti saranno riassegnati nel contesto della dotazione finanziaria assegnata alle attività in materia di interoperabilità nell'ambito del programma Europa digitale nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(2)    Cfr. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021) 281 final).
(3)    Norme orizzontali per gli spazi di dati sono proposte tramite la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM (2022) 68 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) (COM (2020) 767 final).
(4)     https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f69284c4-eacb-11eb-93a8-01aa75ed71a1 .
(5)    Si stima che le imprese aventi sede nell'UE abbiano investito 1 miliardo di EUR in software open source (dati raccolti per il 2018) e ciò ha contribuito all'economia europea in una misura compresa tra 65 a 95 miliardi di EUR. Cfr. Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, Blind, K., Pätsch, S., Muto, S., et al., L'impatto del software e dell'hardware open source sull'indipendenza tecnologica, sulla competitività e sull'innovazione nell'economia dell'UE. Relazione finale di studio, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/29effe73-2c2c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1 (solo in EN).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione (COM(2017) 134 final).
(7)    Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 del 11.5.2021, pag. 1).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020) 67 final).
(9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Individuare e affrontare le barriere al mercato unico (COM(2020) 93 final).
(11)    Comunicazione della Commissione, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final).
(12)    Comunicazione del Segretariato generale del Consiglio alle delegazioni sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020) (EUCO 13/20) (non disponibile in IT).
(13)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Programma di lavoro della Commissione per il 2022 Insieme per un'Europa più forte (COM(2021) 645 final).
(14)    Per maggiori informazioni sul processo di valutazione e i relativi risultati, corredati degli elementi di prova, si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2022) 720 final).
(15)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione finale del programma ISA² (SWD(2021) 965 final), che accompagna il documento "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Risultati della valutazione finale del programma ISA²" (COM (2021) 965 final).
(16)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (PE/41/2018/REV/2).
(17)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (PE/28/2019/REV/1).
(18)    Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (PE/85/2021/REV/1).
(19)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021) 281 final).
(20)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM(2022) 68 final).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final).
(22)    Gli esempi più recenti sono costituiti dalla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico e dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240.
(23)    Sentenza della Corte di giustizia del 28 maggio 1998, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea, C-22/96, ECLI:EU:C:1998:258. La Corte ha stabilito che: "[...] la decisione controversa presenta aspetti relativi all'interoperabilità delle reti ai sensi dell'art. 129 C, n. 1, secondo trattino. Infatti, da un lato, [...] [il preambolo] di tale decisione sottolinea la necessità di assicurare l'interoperabilità dei sistemi telematici nazionali. Dall'altro, [...] la decisione in parola dispone che la procedura speciale istituita dall'art. 4 si applica 'all'adozione di norme e procedure comuni relative all'istituzione dell'interoperabilità tecnica ed amministrativa'. Inoltre, dall'art. 5, n. 1, risulta che, tra le azioni che può includere il contenuto del contributo della Comunità, figurano in particolare misure concernenti l'interoperabilità. Quest'ultima è indicata peraltro come una delle condizioni quadro elencate nell'art. 5, n. 2. Benché l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee in materia di telecomunicazioni implichino, di per se stessi, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali nonché l'accesso a tali reti, il contenuto della decisione controversa mostra che quest'ultima comprende azioni rientranti specificamente nell'art. 129 C, n. 1, secondo trattino." (punti 35 e 36).
(24)    SWD(2022) 720 final.
(25)    Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (18 ottobre 2021). Commissione europea, https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=3714 .
(26)    CEPS (2021): Study supporting the evaluation of the implementation of the EIF, Commissione europea. DOI: 10.2799/58201.
(27)    CEPS (2021): Study supporting the final evaluation of the programme on interoperability solutions for European public administrations, businesses and citizens (ISA²), Commissione europea. DOI: 10.2799/94683.
(28)    Ulrich, P., Duch Brown, N., Minghini, M., Kotsev, A., Hernandez Quiros, L., Boguslawski, R. e Pignatelly, F. (2021). Quantifying the Benefits of Location Interoperability in the European Union. Commissione europea.
(29)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012) 746 final).
(30)    Programma di lavoro annuale 2022 della piattaforma "Fit for future". (n.d.). Commissione europea, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_annual_work_programme_-_fit_for_future_platform_en.pdf .
(31)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(32)    Matusiak, J., & Princ, M. (2018). eGovernment as an element of the right to good administration. Central and Eastern European eDem and eGov Days, 331, 29-39. https://doi.org/10.24989/ocg.v331.3 .
(33)    Individuare e affrontare le barriere al mercato unico (SWD(2020) 54 final).
(34)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(35)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(36)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(37)    GU L 123 del 12.5. 2016, pag. 1.
(38)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(39)    Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).
(40)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(41)    Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(42)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70). 
(43)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione (COM(2017) 134 final).
(44)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(45)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(46)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(47)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(48)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(49)    Tutte le cifre in questa colonna ("Periodo successivo al 2027") sono indicative e soggette al proseguimento dei programmi e alla disponibilità degli stanziamenti.
(50)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(51)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(53)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(54)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").