Bruxelles, 30.11.2022

COM(2022) 672 final

2022/0394(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio

{SEC(2022) 423 final} - {SWD(2022) 377 final} - {SWD(2022) 378 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Per limitare l'aumento della temperatura media globale a meno di 1,5 °C nei prossimi decenni saranno necessarie riduzioni drastiche delle emissioni globali di gas a effetto serra. A tal fine dobbiamo innanzitutto migliorare l'efficienza degli edifici, dei mezzi di trasporto e delle industrie, passare a un'economia circolare e potenziare in maniera significativa le energie rinnovabili. In secondo luogo dobbiamo riciclare il carbonio proveniente dai flussi di rifiuti, da fonti di biomassa sostenibili o direttamente dall'atmosfera, così da poterlo utilizzare al posto di quello di origine fossile nei settori dell'economia che resteranno inevitabilmente dipendenti dal carbonio, ad esempio attraverso la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU, Carbon Capture and Use) e i combustibili sintetici sostenibili. Parallelamente, ogni anno dovranno essere catturate e assorbite dall'atmosfera quantità sempre maggiori di biossido di carbonio (CO2) attraverso il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e le attività di assorbimento industriali, o attraverso progetti volti a compensare le emissioni difficili da abbattere di settori quali l'agricoltura, l'industria del cemento e dell'acciaio e il trasporto aereo o marittimo, al fine di conseguire la neutralità climatica.

A livello mondiale, l'ultima relazione 1 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC afferma chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di CO2 o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere. A tal fine sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività sostenibili per catturare CO2 dall'atmosfera e stoccarlo in modo duraturo nei serbatoi geologici, negli ecosistemi terrestri e marini o nei prodotti.

La normativa europea sul clima 2 impone all'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine occorre ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere entro il 2050 l'equilibrio tra emissioni inevitabili e assorbimenti nell'UE, con l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Per raggiungere tale obiettivo sia gli ecosistemi naturali che le attività industriali dovrebbero contribuire all'assorbimento dall'atmosfera di diverse centinaia di milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Ad oggi, con le politiche attuali, l'UE non è sulla buona strada per raggiungere questi quantitativi: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi naturali sono diminuiti e attualmente nell'Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi.

In linea con gli scenari valutati dall'IPCC, nel piano d'azione per l'economia circolare 3 del marzo 2020 la Commissione europea ha annunciato che avrebbe sviluppato un quadro efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero.

Gli obiettivi principali della presente iniziativa sono: i) garantire l'elevata qualità degli assorbimenti di carbonio nell'UE e ii) istituire un sistema di governance per le certificazioni dell'UE finalizzato a evitare l'ecologismo di facciata applicando correttamente i criteri del quadro di qualità dell'UE e facendoli rispettare in modo affidabile e armonizzato in tutta l'Unione. Tali azioni sono necessarie per stimolare la diffusione delle attività di assorbimento del carbonio e per sviluppare qualsiasi politica futura in questo settore, in considerazione della necessità di assorbire centinaia di milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Tutto ciò contribuirà al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 stabilito nella normativa europea sul clima, nonché degli altri obiettivi ambientali della comunicazione sul Green Deal europeo 4 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nell'ambito della proposta di modifica del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF, Land Use, Land Use Change, and Forestry) 5 , la Commissione europea ha proposto per la prima volta un obiettivo distinto per gli assorbimenti terrestri netti, pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2030. L'obiettivo a livello dell'UE deve essere attuato mediante obiettivi nazionali vincolanti per il settore LULUCF che impongano agli Stati membri di rendere più ambiziose le rispettive politiche in materia di uso del suolo. La presente proposta consente di orientare un sostegno più efficace e basato sui risultati verso le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli in grado di contribuire al conseguimento di tale obiettivo. La Commissione ha inoltre proposto di aumentare la dotazione del fondo per l'innovazione 6 , finanziato dalle entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) 7 , aiutando in tal modo le imprese a investire in tecnologie pulite innovative, tra cui quelle che generano assorbimenti di carbonio.

La comunicazione della Commissione del 2021 sui cicli del carbonio sostenibili 8 sottolinea l'importanza di favorire l'affermarsi di un modello imprenditoriale che ricompensi i gestori di terreni per il sequestro del carbonio nel pieno rispetto dei principi ecologici (ossia il "sequestro del carbonio nei suoli agricoli") e di creare un mercato interno dell'UE per la cattura, l'utilizzo, lo stoccaggio e il trasporto di CO2 attraverso tecnologie innovative.
La comunicazione definisce inoltre un piano d'azione per il conseguimento degli obiettivi ambiziosi in materia di assorbimento del carbonio illustrati di seguito: entro il 2028 tutti i gestori di terreni dovrebbero avere accesso a dati verificati sulle emissioni e sugli assorbimenti al fine di misurare il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, e tutto il CO2 catturato, trasportato, utilizzato e stoccato attraverso attività industriali dovrebbe essere comunicato e contabilizzato; entro il 2030 le iniziative di sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di 310 Mt CO2eq di assorbimenti netti per il settore LULUCF; entro il 2030 le tecnologie industriali dovrebbero assorbire ogni anno almeno 5 Mt CO2eq.

La presente proposta è in linea con le proposte finali della Conferenza sul futuro dell'Europa 9 , in particolare con la proposta 1 che mira espressamente a "introdurre una certificazione degli assorbimenti di carbonio, basata su una contabilizzazione del carbonio robusta, solida e trasparente" (misura 5). Inoltre nella comunicazione del 2022 sull'inverdimento della Commissione 10 è stato annunciato che, oltre all'ambiziosa serie di azioni di riduzione dei gas a effetto serra, la Commissione dovrà fare affidamento anche sull'assorbimento del carbonio per neutralizzare le emissioni inevitabili e ridurre a zero le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030.

Il quadro di certificazione descritto nella presente proposta è concepito per innestarsi sulla seguente normativa in materia di cambiamenti climatici:

la direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ("direttiva CCS") 11 istituisce il quadro giuridico generale per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2. Le attività che stoccano CO2 proveniente da un impianto ETS in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva CCS sono espressamente incluse nella direttiva EU ETS e, in caso di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, le quote EU ETS devono essere restituite. Il quadro di certificazione proposto garantirà che la quantificazione degli assorbimenti di carbonio per attività industriali quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio basati sulla bioenergia (BECCS, Bio-Energy Carbon Capture and Storage) 12 e la cattura e lo stoccaggio diretti del carbonio presente nell'atmosfera (DACCS, Direct Air Carbon Capture and Storage) sia in linea con le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione 13 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito dell'ETS e con le metodologie dettagliate dell'UE elaborate dalla Commissione 14 per quantificare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei progetti BECCS e DACCS nell'ambito del fondo per l'innovazione 15 ;

per quanto riguarda il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e i prodotti di stoccaggio del carbonio, il regolamento LULUCF 16 fornisce indicazioni per il monitoraggio e la comunicazione accurati degli assorbimenti di carbonio, conformemente alle linee guida IPCC e in sinergia con le politiche in materia di biodiversità, inquinamento zero, energie rinnovabili e adattamento ai cambiamenti climatici. Le norme stabilite nel regolamento LULUCF incoraggiano il monitoraggio geolocalizzato, a basso costo e tempestivo dell'uso del suolo, ad esempio attraverso banche dati digitali, sistemi di informazione geografica e telerilevamento, tra cui i satelliti e i servizi Sentinel di Copernicus (ad es. i servizi di monitoraggio del clima e del territorio) o i servizi disponibili in commercio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il quadro di certificazione dell'UE per gli assorbimenti di carbonio si baserà sulle politiche dell'Unione indicate di seguito o rivestirà un ruolo di primo piano nella loro attuazione:

la proposta di normativa sul ripristino della natura 17 stabilisce l'obiettivo di adottare misure di ripristino che riguardino il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati entro il 2050.
Sono molte le sinergie tra le attività di assorbimento del carbonio, in particolare il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, e le misure di ripristino della natura. Il quadro di certificazione proposto per gli assorbimenti di carbonio favorirà il conseguimento degli obiettivi di ripristino e l'adempimento degli obblighi stabiliti nella normativa sul ripristino della natura. A titolo di esempio le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli che migliorano lo stoccaggio del carbonio possono contribuire a rispettare l'obbligo di garantire la tendenza all'aumento a livello nazionale dello stock di carbonio organico negli ecosistemi forestali e nei terreni minerali coltivati degli ecosistemi agricoli. Possono inoltre sostenere l'obbligo di attuare misure di ripristino dei suoli organici a uso agricolo che sono torbiere drenate. La proposta di normativa sul ripristino della natura e la presente proposta saranno pertanto sinergiche e apporteranno un contributo alle politiche in materia tanto di clima e quanto di biodiversità;

la politica agricola comune (PAC) prevede un sostegno agli agricoltori che si impegnano a intraprendere pratiche o investimenti specifici legati all'ambiente e al clima. Stabilisce altresì alcune condizioni ambientali e climatiche (le cosiddette buone condizioni agronomiche e ambientali, BCAA) che gli agricoltori devono rispettare quando beneficiano del sostegno al reddito della PAC e che vanno oltre gli obblighi normativi. Alcune di queste condizioni sono pertinenti per il sequestro e la protezione dello stock di carbonio nel suolo, ad esempio nelle praterie e nelle torbiere. La PAC può contribuire al diffondersi della certificazione finanziando gli investimenti iniziali e promuovendo le pratiche pertinenti a livello di azienda agricola. Il quadro di certificazione dell'UE per gli assorbimenti di carbonio contribuirà a migliorare la quantificazione dei gas a effetto serra delle pratiche sostenute e gli inventari dei gas a effetto serra del settore nazionale del suolo. Attraverso lo sviluppo di mercati volontari può garantire la protezione più a lungo termine degli stock di carbonio e interventi sui terreni non coperti dalla PAC. I sistemi di certificazione pubblici messi a punto dagli Stati membri potrebbero chiedere il riconoscimento dell'Unione a norma della presente proposta al fine di attuare il quadro di certificazione dell'UE per gli assorbimenti di carbonio, comprese le metodologie di certificazione definite nella presente proposta. Quest'ultima consentirà inoltre di comunicare le riduzioni delle emissioni diverse dal CO2 come co-beneficio degli assorbimenti di carbonio;

la direttiva Rinnovabili 18 prevede una serie di criteri di sostenibilità per la bioenergia, applicati dalle autorità nazionali competenti o da sistemi di certificazione privati riconosciuti dalla Commissione. Tali sistemi potrebbero certificare anche la conformità delle attività di assorbimento ai criteri di qualità per gli assorbimenti di carbonio illustrati nella presente proposta;

la strategia dell'UE per le foreste 19 definisce il quadro politico necessario a garantire, nell'UE, una crescita costante di foreste sane, diversificate e resilienti che contribuiscano in modo significativo ai nostri obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità, aumentino gli assorbimenti dai pozzi naturali, assicurino mezzi di sussistenza nelle zone rurali, e al di fuori di esse, e favoriscano una bioeconomia forestale sostenibile basata su pratiche di gestione forestale realmente sostenibili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione il diritto di intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale. Tra questi obiettivi, definiti all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, figurano, tra l'altro, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, un uso accorto e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, in particolare a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero e ha effetti globali, indipendentemente dall'ubicazione delle fonti di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto le sfide che comporta non possono essere risolte unicamente tramite interventi nazionali o locali, in quanto è improbabile che questi portino a risultati ottimali. Un coordinamento a livello europeo è in grado di potenziare l'azione per il clima e può integrare e rafforzare efficacemente le iniziative nazionali e locali. L'intervento dell'UE è giustificato da motivi di sussidiarietà, in linea con l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per superare le difficoltà riscontrate nella valutazione della qualità degli assorbimenti di carbonio sarebbe più appropriato fare affidamento su un quadro europeo piuttosto che su iniziative nazionali. Un simile quadro creerebbe parità di condizioni nel mercato interno per la certificazione degli assorbimenti, a vantaggio della comparabilità e della fiducia, mentre un mosaico di iniziative nazionali aggraverebbe il problema anziché risolverlo.

Proporzionalità

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di istituire un quadro di certificazione dell'Unione per assorbimenti di carbonio di alta qualità. Essa definisce i criteri di qualità per gli assorbimenti, le norme e le procedure necessarie per certificare e verificare questi ultimi e un quadro per il riconoscimento dei sistemi di certificazione privati e pubblici.

Scelta dello strumento

Un regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta e assicurerà allo stesso tempo l'applicabilità diretta e uniforme delle disposizioni nell'Unione. Sono imposti obblighi ai gestori di sistemi di certificazione volontari, agli Stati membri ai fini del riconoscimento dei sistemi di certificazione pubblici e alla Commissione per quanto riguarda la comunicazione e il riesame.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, sono state condotte varie attività di consultazione:

una conferenza online sui cicli del carbonio sostenibili, tenutasi il 31 gennaio 2022;

un invito a presentare contributi dal 7 febbraio al 2 maggio 2022, che ha ricevuto 231 risposte;

una consultazione pubblica aperta, svoltasi dal 7 febbraio al 2 maggio 2022, che ha ricevuto 396 risposte.

Nel complesso, dalle attività di consultazione pubblica è emerso un forte sostegno generale a un'iniziativa di regolamentazione che istituisca un quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio. La maggior parte dei portatori di interessi ha auspicato che l'iniziativa contempli un'ampia gamma di opzioni di assorbimento del carbonio e tenga conto di aspetti quali: una misurazione precisa, accurata e tempestiva degli assorbimenti; la garanzia che le azioni volte a ridurre le emissioni non siano compromesse dalla maggiore attenzione riservata agli assorbimenti di carbonio; garanzie sufficienti riguardo alla durata dello stoccaggio del carbonio e alla prevenzione dell'inversione.

Tra i criteri principali che i portatori di interessi hanno ritenuto importanti per gli assorbimenti di carbonio figuravano la solidità degli aspetti relativi al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica, il potenziale di diffusione su larga scala, lo stadio di sviluppo tecnico e la fattibilità economica, nonché i potenziali co-benefici per l'ambiente. La maggioranza dei partecipanti ha concordato sul fatto che l'istituzione di un sistema di certificazione solido e credibile per gli assorbimenti di carbonio fosse il primo passo fondamentale per far sì che questi diano un contributo netto all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE.

I partecipanti hanno indicato che gli obiettivi principali della certificazione dovrebbero essere: consentire la comparabilità e la concorrenza tra le diverse attività di assorbimento del carbonio, migliorare la trasparenza e andare verso la parità di condizioni nei mercati volontari del carbonio, fornire migliori incentivi pubblici agli assorbimenti industriali e a quelli basati sulla natura nell'ambito dei programmi di finanziamento nazionali e dell'UE.

Secondo la maggioranza dei partecipanti, il ruolo dell'UE dovrebbe essere quello di stabilire requisiti di qualità esaustivi per gli assorbimenti di carbonio, garantendone una corretta quantificazione, l'addizionalità, lo stoccaggio a lungo termine e la sostenibilità ambientale. Una sintesi dei risultati delle attività di consultazione dei portatori di interessi è presentata nell'allegato 2 della valutazione d'impatto del presente regolamento.

Assunzione e uso di perizie

Un consorzio esterno di esperti è stato incaricato di effettuare uno studio di natura tecnica per fornire materiale utile alla preparazione della proposta di regolamento sugli assorbimenti di carbonio e della relativa valutazione d'impatto. Nell'ambito dello studio sono stati riesaminati i meccanismi e i sistemi esistenti per la certificazione degli assorbimenti di carbonio ed è stata eseguita una valutazione sinottica delle varie attività di assorbimento del carbonio, tra cui l'assorbimento permanente, i prodotti di stoccaggio del carbonio e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Il consorzio esterno ha organizzato una serie di eventi di sensibilizzazione per conto della Commissione, tra cui la conferenza sui cicli del carbonio sostenibili, e ha aiutato a valutare le risposte alla consultazione dei portatori di interessi. Lo studio tecnica ha infine fornito parte dei dati su cui si basa l'analisi delle opzioni strategiche illustrate nella valutazione d'impatto.

Valutazione d'impatto e parere del comitato per il controllo normativo

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta ha esaminato diverse opzioni strategiche atte a risolvere tre dei problemi principali che incidono sullo sviluppo futuro degli assorbimenti di carbonio.

Il primo problema è rappresentato dalla difficoltà di valutare e confrontare la qualità degli assorbimenti di carbonio, che implica notevoli costi di ricerca per i potenziali finanziatori degli assorbimenti. Si tratta di un tipico "fallimento del mercato" e comporta il rischio che il sostegno finanziario sia destinato ad attività di assorbimento del carbonio che non sono efficaci ai fini della mitigazione. Il problema è dovuto a due fattori:

1.la certificazione degli assorbimenti di carbonio è molto meno comune di quella delle riduzioni delle emissioni e implica diverse sfide metodologiche. Sistemi di certificazione diversi propongono metodologie diverse per quantificare gli assorbimenti totali e aggiuntivi di carbonio, incentivare lo stoccaggio a lungo termine e includere aspetti di più ampia portata legati alla sostenibilità, come gli impatti sull'ambiente dell'attività di assorbimento del carbonio (ad esempio perdita di biodiversità, inquinamento, ecc.);

2.le attività di assorbimento del carbonio (ossia assorbimento permanente, prodotti di stoccaggio del carbonio e sequestro del carbonio nei suoli agricoli) sono molto eterogenee in termini di maturità, efficacia sotto il profilo dei costi e costi di monitoraggio; la certificazione presenta quindi diverse criticità.

Per risolvere questo problema, la presente iniziativa mira a garantire la qualità di tutti gli assorbimenti di carbonio certificati nell'UE attraverso metodologie di certificazione adattate alle specificità delle varie attività di assorbimento.

A tal fine la presente iniziativa propone un quadro di certificazione dell'UE per gli assorbimenti di carbonio basato su quattro criteri di qualità (di seguito "QU.A.L.ITY") che indicano come garantire la quantificazione (QUantification), l'addizionalità (Additionality) e gli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine (Long-term storage) e la sostenibilità (sustainabilITY). Per ciascuno di essi la valutazione d'impatto individua una serie di migliori pratiche, pur riconoscendo che l'approccio di certificazione differirà a seconda dell'attività di assorbimento del carbonio.

In un secondo momento occorrerà elaborare metodologie di certificazione dettagliate per applicare i criteri QU.A.L.ITY alle diverse attività di assorbimento del carbonio. In questa fase le norme specifiche saranno adattate alle caratteristiche dei diversi tipi di attività di assorbimento: riconosceranno ad esempio le solide garanzie di permanenza offerte dalle soluzioni di stoccaggio del carbonio in formazioni geologiche e rafforzeranno i co-benefici per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli. A tale riguardo la valutazione d'impatto mette a confronto due opzioni per il criterio "qualità":

opzione Q1: i sistemi di certificazione elaborano metodologie in linea con i criteri QU.A.L.ITY e le presentano all'autorità pubblica competente affinché questa le riconosca;

opzione Q2: la Commissione elabora le metodologie in stretta consultazione con un gruppo di esperti.

L'analisi ha concluso che l'opzione Q2 ha il maggiore potenziale di garantire la qualità degli assorbimenti di carbonio e di assicurarne la comparabilità, riducendo al minimo i costi amministrativi connessi all'elaborazione o all'approvazione di metodologie di certificazione dettagliate.

Il secondo problema è che molti portatori di interessi non si fidano dei certificati di assorbimento del carbonio, in quanto questi possono essere emessi tramite processi poco trasparenti e inaffidabili che certificano attività non in grado di produrre benefici effettivi per il clima e la sostenibilità. Per ovviare a questo problema i sistemi di certificazione dovrebbero istituire norme e procedure solide e trasparenti volte ad attenuare il rischio che il processo di certificazione non sia in grado di rilevare gli assorbimenti di bassa qualità, che le attività di assorbimento del carbonio non producano effettivamente gli assorbimenti previsti e che la stessa attività sia certificata o lo stesso certificato sia utilizzato due volte.

Il terzo problema è che chi intende realizzare assorbimenti di carbonio incontra ostacoli nell'accesso ai finanziamenti. Ciò è dovuto al fatto che i certificati di assorbimento del carbonio possono essere utilizzati in svariati modi (ad esempio finanziamenti pubblici, comunicazione societaria sulla sostenibilità, marchi di qualità ecologica, mercati volontari del carbonio, ecc.). Questa diversità crea costi di transazione per coloro che desiderano ottenere la certificazione della propria attività di assorbimento, tra cui i costi di ricerca (tempo e sforzi profusi per comprendere la qualità delle procedure di certificazione di un determinato sistema) e di passaggio ad altre fonti di finanziamento (costo del tentativo di reperire altri tipi di finanziamenti complementari o alternativi, che con ogni probabilità rende necessario modificare le proprie operazioni e presentare un insieme diverso di prove e informazioni).

Per risolvere il secondo e il terzo problema i sistemi di certificazione dovrebbero soddisfare requisiti di certificazione armonizzati onde garantire la trasparenza e creare fiducia:

1.gestione dei sistemi: i sistemi di certificazione dovrebbero essere gestiti secondo procedure affidabili e trasparenti (ad esempio gestione e monitoraggio interni, gestione di reclami e ricorsi, consultazione dei portatori di interessi, trasparenza e pubblicazione delle informazioni, ecc.);

2.verifica indipendente: la conformità degli assorbimenti di carbonio ai criteri QU.A.L.ITY dovrebbe essere verificata da un soggetto terzo; e

3.divulgazione integrale delle informazioni: tutte le informazioni sugli assorbimenti di carbonio certificati dovrebbero essere rese pubbliche ed essere reperibili attraverso registri pubblici.

In linea con questi criteri di trasparenza è istituita una procedura per il riconoscimento dei sistemi di certificazione; per dimostrare la conformità ai criteri QU.A.L.ITY e alle metodologie di certificazione pertinenti, i gestori (ossia i proprietari di attività di assorbimento del carbonio) possono avvalersi solo di sistemi riconosciuti.

In tale contesto la valutazione d'impatto mette a confronto due opzioni di governance per i soggetti responsabili del riconoscimento dei sistemi di certificazione: gli Stati membri (opzione G1) o la Commissione (opzione G2). L'analisi conclude che l'opzione G2 è la migliore per garantire un processo di certificazione solido e armonizzato e promuovere il mercato interno per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, permettendo al contempo di ridurre al minimo i costi amministrativi per le autorità pubbliche.

In conclusione l'opzione strategica prescelta è quella in cui la Commissione i) elabora metodologie di certificazione, in consultazione con gli esperti e i portatori di interessi, e ii) armonizza l'attuazione del quadro di certificazione e dei criteri QU.A.L.ITY attraverso sistemi di certificazione riconosciuti.

Nella valutazione d'impatto la Commissione ha inoltre valutato la coerenza della proposta con gli obiettivi stabiliti nella normativa europea sul clima, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della normativa stessa. La Commissione ha rilevato che il sequestro del carbonio nei suoli agricoli può contribuire a centrare l'obiettivo specifico per il 2030 proposto per il settore LULUCF con il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" (-310 Mt CO2eq), superando pertanto il contributo degli assorbimenti di carbonio LULUCF all'obiettivo stabilito nella normativa europea sul clima, vale a dire una riduzione delle emissioni del 55 % in tutti i settori dell'economia (con un limite massimo di -225 Mt CO2eq). La normativa europea sul clima fissa altresì per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e successivamente emissioni negative: per raggiungerlo l'UE dovrà aumentare la diffusione delle attività di assorbimento del carbonio. La valutazione d'impatto analizza le opzioni strategiche atte a superare gli ostacoli che compromettono la diffusione di attività efficaci di assorbimento del carbonio, che non dovrebbero comunque scoraggiare le azioni volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo sulla valutazione d'impatto e ha fornito un elenco di raccomandazioni per migliorare la relazione, al fine di dimostrare meglio che l'assenza di un quadro di certificazione affidabile costituisce l'ostacolo principale allo sviluppo delle attività di assorbimento del carbonio e di presentare in modo più trasparente tutte le scelte politiche riguardanti la metodologia e la governance.

Nella versione definitiva della relazione sulla valutazione d'impatto sono stati pertanto integrati gli aspetti seguenti:

nell'introduzione sono stati chiariti il contesto dell'iniziativa (ossia il ruolo degli assorbimenti di carbonio nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e nell'attuale scenario strategico di riferimento) e la sua natura volontaria;

nella definizione dei problemi sono stati aggiunti nuovi riferimenti al fine di comprovare l'esistenza e la portata dei problemi individuati (in particolare la mancanza di fiducia) e sottolineare l'importanza, stando alle opinioni espresse dai portatori di interessi, di un quadro di armonizzazione internazionale;

nella sezione relativa agli obiettivi è stato chiarito che la preselezione dei quattro criteri QU.A.L.ITY rispecchia il consenso generale sulle caratteristiche di una certificazione di alta qualità in base alla maggior parte delle metodologie di certificazione esistenti. Inoltre la presentazione dei criteri nella sezione che descrive le opzioni strategiche contiene ora ulteriori argomentazioni tratte dagli allegati corrispondenti;

per tenere conto della natura volontaria del quadro, sono stati introdotti diversi chiarimenti (ad esempio l'obiettivo di "condizioni di parità" è stato riformulato come "armonizzazione");

la sezione relativa alle opzioni strategiche scartate spiega meglio il motivo per cui è stata scartata l'obbligatorietà del quadro di certificazione;

la sezione relativa alla valutazione degli impatti indica la natura volontaria come un rischio che potrebbe compromettere il successo delle iniziative e illustra misure per attenuarlo;

la valutazione delle opzioni strategiche mette maggiormente a fuoco gli ostacoli all'espansione delle attività di assorbimento del carbonio e spiega come saranno affrontati nell'ambito del quadro di certificazione; questa sezione apporta inoltre precisazioni riguardo alle incertezze che caratterizzano le dichiarazioni qualitative circa i benefici e i costi attesi;

la sezione relativa all'approccio "one in, one out" è stata spostata da un allegato al testo principale;

la sezione relativa al monitoraggio e alla valutazione dell'iniziativa comprende obiettivi operativi più elaborati.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile

Diritti fondamentali

Non applicabile

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La principale incidenza sul bilancio dell'Unione riguarda la preparazione degli atti non legislativi e l'attività del gruppo di esperti sull'assorbimento del carbonio.

La proposta prevede la preparazione concomitante di una serie di atti delegati e di esecuzione dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto. Sarà soprattutto necessario adottare atti delegati che definiscano le metodologie di certificazione per le diverse attività di assorbimento del carbonio (ad esempio per l'assorbimento permanente, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e i prodotti di stoccaggio del carbonio).

Nella preparazione di tali atti non legislativi altamente tecnici la Commissione sarà assistita da un gruppo di esperti sull'assorbimento del carbonio. Il gruppo sarà composto da circa 70 membri e potrebbe essere suddiviso in una serie di sottogruppi con ulteriori competenze. Sarà gestito dalla Commissione con l'aiuto di un contraente esterno.

L'incidenza sul bilancio per la Commissione è inoltre associata al processo di riconoscimento dei sistemi di certificazione pubblici o privati che sarebbero responsabili dell'attuazione del quadro di certificazione in uno o più Stati membri. È prevista anche un'incidenza sul bilancio degli Stati membri che intendono istituire e gestire un sistema di certificazione nazionale che comprenda la supervisione degli organismi di certificazione indipendenti e l'istituzione e la gestione di un registro nazionale.

La scheda finanziaria legislativa illustra nel dettaglio l'incidenza sul bilancio e il fabbisogno di risorse umane e amministrative determinato dalla presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio pubblicati nel novembre 2021 e in particolare allo strumento 38, la Commissione elaborerà una strategia di attuazione in seguito all'adozione della proposta legislativa da parte dei colegislatori. Essa presenterà i diversi strumenti di promozione della conformità da utilizzare e includerà aspetti relativi all'attuazione digitale.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le disposizioni e la struttura del regolamento proposto corrispondono all'obiettivo dell'iniziativa di creare un quadro di certificazione trasparente e credibile per gli assorbimenti di carbonio con un'elevata integrità climatica e ambientale, al fine di sostenere le persone fisiche e giuridiche disposte a compiere sforzi supplementari, oltre a ridurre il più possibile le loro emissioni di gas a effetto serra, e a portare le loro attività al livello di sostenibilità richiesto dalla maggiore ambizione in materia di clima annunciata nel Green Deal europeo e dall'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sancito nella normativa europea sul clima.

Le disposizioni principali del regolamento proposto sono illustrate di seguito.

L'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento sono definiti all'articolo 1. La presente proposta mira ad agevolare la realizzazione di assorbimenti del carbonio di alta qualità attraverso un quadro volontario di certificazione dell'Unione. L'articolo definisce inoltre la struttura generale della proposta, che si articola in tre pilastri. Il primo fissa i quattro criteri di qualità che, cumulativamente, rendono gli assorbimenti di carbonio ammissibili alla certificazione. Il secondo pilastro stabilisce gli elementi essenziali del processo di verifica e certificazione. Il terzo pilastro prevede norme per il funzionamento dei sistemi di certificazione responsabili dell'attuazione del quadro di certificazione dell'Unione.

L'articolo 2 fornisce la terminologia fondamentale a integrazione delle disposizioni del regolamento proposto, in particolare le definizioni di "assorbimento del carbonio" e "attività di assorbimento del carbonio".

L'articolo 3 individua le due condizioni di ammissibilità degli assorbimenti nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione: in primo luogo devono essere generati da attività di assorbimento che soddisfano i criteri di qualità e in secondo luogo devono essere verificati da un organismo di certificazione indipendente.

Il primo pilastro della proposta è definito agli articoli da 4 a 8. L'articolo 4 stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio rispetto a uno scenario di riferimento, mentre gli articoli 5, 6 e 7 fissano i criteri di qualità in materia di addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità delle attività di assorbimento del carbonio. L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione specifiche per valutare il rispetto dei criteri di qualità. L'allegato I elenca gli elementi da includere in tali metodologie.

Il secondo pilastro della proposta di regolamento è definito agli articoli 9 e 10.

L'articolo 9 individua gli elementi essenziali del processo di certificazione, che si articola in due fasi. Nella prima fase il gestore trasmette a un organismo di certificazione informazioni esaustive sull'attività di assorbimento del carbonio e sulla sua prevista conformità ai criteri di qualità. Dopo aver effettuato un controllo per verificare le dichiarazioni del gestore, l'organismo di certificazione stila una relazione sul controllo di certificazione e, se i criteri di qualità sono soddisfatti, rilascia un certificato.

Nella seconda fase l'organismo di certificazione effettua un controllo di ricertificazione per verificare che l'attività di assorbimento del carbonio sia stata attuata correttamente e nel pieno rispetto dei criteri di qualità, e redige una relazione sul controllo di ricertificazione e un certificato aggiornato sulla base dei quali il sistema di certificazione rilascia e registra le unità di assorbimento del carbonio certificate. L'allegato II elenca le informazioni minime che devono figurare nel certificato.

L'articolo 10 stabilisce le condizioni minime per gli organismi di certificazione al fine di garantire che abbiano le competenze per effettuare i controlli di certificazione e che siano indipendenti e imparziali. Impone altresì agli Stati membri di vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione.

Il terzo pilastro relativo ai sistemi di certificazione è definito agli articoli da 11 a 14. L'articolo 11 stabilisce l'obbligo per i gestori di avvalersi di sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione per dimostrare il rispetto dei criteri di qualità. Fissa inoltre una serie di requisiti per il funzionamento dei sistemi di certificazione, tra cui misure volte a garantire la buona governance, la trasparenza e la responsabilità.

L'articolo 12 impone ai sistemi di certificazione l'obbligo di istituire e mantenere registri pubblici che tangano traccia delle attività di assorbimento del carbonio e delle unità di assorbimento del carbonio. È di fondamentale importanza che i registri utilizzino sistemi automatizzati e siano interoperabili onde prevenire le frodi ed evitare il doppio conteggio.

L'articolo 13 fornisce la base giuridica per il riconoscimento dei sistemi di certificazione mediante decisioni della Commissione e l'articolo 14 prescrive obblighi di comunicazione relativamente ai sistemi di certificazione.

L'articolo 18 prevede il riesame del regolamento: per la prima volta tre anni dopo la sua entrata in vigore ed entro la fine del 2028, e successivamente a intervalli regolari dopo ogni bilancio presentato conformemente all'accordo di Parigi.

2022/0394 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 21 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 22 ("accordo di Parigi"), la comunità internazionale ha convenuto di mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi e sono fortemente determinati ad attuarlo attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti di carbonio.

(2)A livello mondiale, l'ultima relazione 23 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC afferma inoltre chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere. A tal fine sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività sostenibili per catturare CO2 dall'atmosfera e stoccarlo in modo duraturo nei serbatoi geologici, negli ecosistemi terrestri e marini o nei prodotti. A oggi, con le politiche attuali, l'UE non è sulla buona strada per realizzare gli assorbimenti di carbonio necessari: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi terrestri sono diminuiti e attualmente nell'Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi.

(3)Scopo del presente regolamento è elaborare un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio al fine di incentivare la diffusione di assorbimenti di alta qualità, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero. Si tratta di uno strumento a sostegno del conseguimento degli obiettivi dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, in particolare dell'obiettivo della neutralità climatica collettiva entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 . L'Unione si è inoltre impegnata a generare emissioni negative dopo il 2050. Uno strumento importante per migliorare l'assorbimento del carbonio negli ecosistemi terrestri è il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , attualmente in fase di revisione.
La revisione è finalizzata a fissare un obiettivo dell'Unione di 310 Mt CO2eq di assorbimenti netti entro il 2030 e assegnare a ciascuno Stato membro i rispettivi obiettivi.

(4)Il quadro di certificazione dell'Unione sosterrà lo sviluppo di attività di assorbimento del carbonio nell'Unione che apportino un beneficio inequivocabile in termini di assorbimento netto del carbonio, evitando nel contempo l'ecologismo di facciata.
Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il quadro di certificazione dovrebbe anche incoraggiare la diffusione di attività di assorbimento del carbonio che producano co-benefici per la biodiversità, realizzando in tal modo gli obiettivi di ripristino della natura stabiliti dalla normativa pertinente dell'Unione. Il quadro di certificazione dell'Unione sarà determinante per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici stabiliti negli accordi internazionali e nella normativa dell'Unione.

(5)Al fine di sostenere i gestori disposti a compiere ulteriori sforzi per aumentare gli assorbimenti di carbonio in modo sostenibile, il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe tenere conto dei diversi tipi di attività di assorbimento, delle loro specificità e dei relativi impatti ambientali. È pertanto opportuno che il presente regolamento fornisca definizioni chiare di assorbimento del carbonio, attività di assorbimento del carbonio e degli altri elementi del quadro di certificazione dell'Unione.

(6)È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti in base ai quali gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere ammissibili alla certificazione nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione. A tal fine gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere quantificati in modo accurato e solido; inoltre dovrebbero essere generati solo da attività di assorbimento che apportino un beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio, che siano addizionali, che mirino a garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio e che abbiano un impatto neutro o producano co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità. Gli assorbimenti di carbonio dovrebbero altresì essere sottoposti a controlli di terzi indipendenti al fine di garantire la credibilità e l'affidabilità del processo di certificazione. Sono in vigore norme obbligatorie dell'Unione in materia di fissazione del prezzo del carbonio, stabilite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , che regolamentano il trattamento delle emissioni delle attività disciplinate da tale direttiva. È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per la certificazione degli assorbimenti delle emissioni derivanti da biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è pari a zero a norma dell'allegato IV della suddetta direttiva.

(7)Un'attività di assorbimento del carbonio dovrebbe apportare un beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio, dimostrando di produrre un impatto climatico positivo. È opportuno che il beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio sia calcolato in due fasi. Nella prima fase i gestori dovrebbero quantificare gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio generati da un'attività di assorbimento rispetto a uno scenario di riferimento. Dovrebbe essere privilegiato uno scenario di riferimento normalizzato che rifletta le prestazioni standard di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche analoghe e in località geografiche simili, in quanto ciò garantisce l'obiettività, riduce al minimo i costi di conformità e altri costi amministrativi e riconosce favorevolmente l'impegno pionieristico di coloro che hanno già intrapreso attività di assorbimento del carbonio. Nel contesto del sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbe essere promosso l'uso delle tecnologie digitali disponibili, tra cui le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, il telerilevamento, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, nonché delle mappe elettroniche, al fine di ridurre i costi di definizione degli scenari di riferimento e monitoraggio delle attività di assorbimento del carbonio. Qualora non sia possibile definire uno scenario di riferimento normalizzato, se ne può utilizzare uno specifico per progetto basato sulle prestazioni individuali del gestore.
Al fine di tenere conto degli sviluppi sociali, economici, ambientali e tecnologici e di incoraggiare nel tempo il perseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi, in linea con l'accordo di Parigi, è opportuno che gli scenari di riferimento siano aggiornati periodicamente.

(8)La seconda fase della quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio dovrebbe consistere nel sottrarre eventuali aumenti delle emissioni di gas a effetto serra connessi allo svolgimento dell'attività di assorbimento del carbonio.
Tra le emissioni di gas a effetto serra che dovrebbero essere prese in considerazione figurano sia quelle dirette, derivanti ad esempio dal maggior uso di fertilizzanti, combustibili o energia, che quelle indirette, come le emissioni dovute al cambiamento di uso del suolo, con conseguenti rischi per la sicurezza alimentare a causa del trasferimento della produzione agricola. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultante dallo svolgimento dell'attività di assorbimento non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio, ma dovrebbe essere considerata un co-beneficio per l'obiettivo di sostenibilità della mitigazione dei cambiamenti climatici; se riportate nei certificati, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (così come gli altri cobenefici in termini di sostenibilità) possono aumentare il valore degli assorbimenti di carbonio certificati.

(9)Un'attività di assorbimento del carbonio apporta un beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio quando gli assorbimenti al di sopra dello scenario di riferimento sono superiori all'eventuale aumento delle emissioni di gas a effetto serra dovuto allo svolgimento dell'attività stessa. Ad esempio, nel caso delle attività che assicurano lo stoccaggio permanente del carbonio iniettandolo nel sottosuolo, la quantità di carbonio stoccato permanentemente dovrebbe superare le emissioni di gas a effetto serra legate all'energia usata nel processo industriale. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, la quantità di carbonio catturato da un'attività di imboschimento o sequestrato nel suolo grazie a un'attività di riumidificazione delle torbiere dovrebbe superare le emissioni dei macchinari utilizzati per svolgere l'attività di assorbimento o le emissioni indirette associate al cambiamento di uso del suolo che potrebbero essere causate dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(10)Gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere quantificati in modo pertinente, accurato, completo, coerente e comparabile. Le incertezze nella quantificazione dovrebbero essere debitamente comunicate e contabilizzate onde limitare il rischio di sovrastimare la quantità di biossido di carbonio assorbita dall'atmosfera.
Gli assorbimenti generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbero essere quantificati con un livello di precisione elevato al fine di garantire la massima qualità e ridurre al minimo le incertezze. Inoltre, al fine di incentivare le sinergie tra gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità, occorre imporre un monitoraggio potenziato del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura in tutta l'Unione.
Il monitoraggio satellitare e in loco e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti devono seguire fedelmente tali approcci e utilizzare al meglio le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione come Copernicus, sfruttando appieno gli strumenti già esistenti e garantendo la coerenza con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. 

(11)Affinché il quadro di certificazione dell'Unione orienti gli incentivi verso assorbimenti di carbonio che non si limitino alle prassi consuete, le attività di assorbimento del carbonio dovrebbero essere addizionali. Esse dovrebbero pertanto andare oltre gli obblighi normativi, vale a dire che i gestori dovrebbero svolgere attività che non sono già loro imposte dalla normativa applicabile. Le attività di assorbimento del carbonio dovrebbero inoltre essere intraprese grazie all'effetto incentivante della certificazione. Tale effetto si manifesta quando l'incentivo creato dalle potenziali entrate risultanti dalla certificazione modifica il comportamento dei gestori inducendoli a intraprendere un'attività addizionale di assorbimento del carbonio per conseguire ulteriori assorbimenti.

(12)Lo scenario di riferimento normalizzato dovrebbe rispecchiare l'assetto regolamentare e le condizioni di mercato in cui si svolge l'attività di assorbimento del carbonio.
Se un'attività di assorbimento del carbonio è imposta ai gestori dalla normativa applicabile o il suo svolgimento non necessita di incentivi, lo scenario di riferimento ne rifletterà le prestazioni. Per questo motivo un'attività di assorbimento del carbonio che genera assorbimenti aggiuntivi rispetto a tale scenario dovrebbe considerarsi addizionale. L'uso dello scenario di riferimento normalizzato dovrebbe quindi semplificare la dimostrazione dell'addizionalità da parte dei gestori. Di conseguenza dovrebbe ridurre l'onere amministrativo del processo di certificazione, aspetto particolarmente importante nel caso dei piccoli gestori di terreni.

(13)Il carbonio atmosferico e biogenico catturato e stoccato attraverso un'attività di assorbimento rischia di essere rilasciato nell'atmosfera (ad esempio nel caso dell'inversione) per cause naturali o antropogeniche. È pertanto opportuno che i gestori adottino tutti i provvedimenti preventivi del caso per attenuare tali rischi e verifichino puntualmente che il carbonio continui a essere stoccato durante il periodo di monitoraggio prestabilito per l'attività di assorbimento. La validità degli assorbimenti di carbonio certificati dovrebbe dipendere dalla durata prevista dello stoccaggio e dai diversi rischi di inversione associati a una determinata attività di assorbimento.
Le attività che immagazzinano carbonio in formazioni geologiche offrono certezze sufficienti riguardo alla lunghissima durata dello stoccaggio, dell'ordine di diversi secoli, e si può considerare che garantiscano lo stoccaggio permanente del carbonio.
Il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti sono maggiormente esposti al rischio di rilascio volontario o involontario di carbonio nell'atmosfera. Per tenerne conto, la validità degli assorbimenti certificati generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti dovrebbe avere una data di scadenza che corrisponda alla fine del periodo di monitoraggio. Dopodiché si dovrebbe presumere che il carbonio sia rilasciato nell'atmosfera, salvo che l'operatore economico dimostri grazie ad attività di monitoraggio continuative che lo stoccaggio del carbonio prosegue.

(14)Oltre ai provvedimenti adottati al fine di ridurre al minimo il rischio di rilascio del carbonio nell'atmosfera durante il periodo di monitoraggio, è opportuno introdurre meccanismi di responsabilità appropriati per gestire i casi di inversione.
Tali meccanismi potrebbero includere, ad esempio, l'attualizzazione delle unità di assorbimento del carbonio, riserve o conti collettivi di unità di assorbimento del carbonio e meccanismi di assicurazione anticipata. La direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 prevedono già meccanismi di responsabilità e provvedimenti correttivi per quanto riguarda lo stoccaggio geologico e la rilocalizzazione delle emissioni di CO2, che è opportuno applicare onde evitare una doppia regolamentazione.

(15)    Le attività di assorbimento del carbonio hanno grandi potenzialità di offrire soluzioni vantaggiose da ogni punto di vista sotto il profilo della sostenibilità, sebbene non si possano escludere compromessi. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi di sostenibilità al fine di garantire che dette attività abbiano un impatto neutro o producano co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare e la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Se del caso e tenendo conto delle condizioni locali, i requisiti di sostenibilità dovrebbero basarsi sui criteri di vaglio tecnico afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione 28 per le attività forestali e lo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2 e sui criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 per le materie prime da biomassa forestale e agricola. Pratiche come le monocolture forestali, che nuocciono alla biodiversità, non dovrebbero essere ammissibili alla certificazione.

(16) Le pratiche agricole che permettono di assorbire CO2 dall'atmosfera contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica e dovrebbero essere ricompensate attraverso la politica agricola comune (PAC) o altre iniziative pubbliche o private. Nello specifico è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli di cui alla comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili 30 .

(17)I gestori o i gruppi di gestori possono comunicare co-benefici che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità. A tal fine nelle relazioni essi dovrebbero attenersi alle metodologie di certificazione adattate alle diverse attività di assorbimento del carbonio elaborate dalla Commissione.
Le metodologie di certificazione dovrebbero, per quanto possibile, incentivare la generazione di co-benefici per la biodiversità che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità. Questi co-benefici supplementari aumenteranno il valore economico degli assorbimenti di carbonio certificati, generando maggiori entrate per i gestori. Alla luce di tali considerazioni, è opportuno che la Commissione elabori in via prioritaria metodologie di certificazione specifiche per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli che generano co-benefici significativi per la biodiversità.

(18)È opportuno elaborare metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività di assorbimento del carbonio affinché i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento siano applicati in modo standardizzato, verificabile e comparabile.
Tali metodologie dovrebbero garantire una certificazione solida e trasparente dei benefici in termini di assorbimento netto del carbonio generati dall'attività di assorbimento, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati per i gestori o i gruppi di gestori, in particolare piccoli agricoltori e silvicoltori. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività di assorbimento del carbonio. Tali metodologie dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con il gruppo di esperti sull'assorbimento del carbonio e con tutti gli altri soggetti interessati. Esse devono basarsi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, sfruttare le metodologie e i sistemi pubblici e privati esistenti per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e tenere conto di eventuali norme e regole pertinenti adottate a livello nazionale e dell'Unione.

(19)Al fine di garantire un processo di certificazione credibile e affidabile, le attività di assorbimento del carbonio dovrebbero essere sottoposte a controlli di terzi indipendenti. In particolare è opportuno procedere a un controllo di certificazione iniziale prima dell'avvio dell'attività che ne verifichi la conformità ai criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento, compresa la corretta quantificazione del beneficio atteso in termini di assorbimento netto del carbonio. Le attività di assorbimento del carbonio dovrebbero inoltre essere sottoposte a controlli di ricertificazione periodici intesi a verificare la conformità degli assorbimenti di carbonio generati. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione volti a definire la struttura e le specifiche tecniche della descrizione dell'attività di assorbimento del carbonio e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione, nonché le informazioni minime che vi devono figurare.

(20)Per attuare con efficienza di costo le azioni di mitigazione e garantire che i gestori di terreni si dedichino al sequestro del carbonio nei suoli agricoli è fondamentale dotarli di conoscenze, strumenti e metodi migliorati di valutazione e ottimizzazione degli assorbimenti di carbonio. Ciò è particolarmente importante nel caso dei piccoli agricoltori o silvicoltori dell'Unione, che spesso non dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per intraprendere attività di assorbimento del carbonio e per rispettare i criteri di qualità richiesti e le relative metodologie di certificazione.
È pertanto opportuno esigere che le organizzazioni di produttori agevolino la prestazione di servizi di consulenza a tale riguardo offrendo consulenza tecnica ai propri membri. La politica agricola comune e gli aiuti di Stato nazionali possono sostenere finanziariamente la prestazione dei servizi di consulenza, lo scambio di conoscenze, la formazione, le iniziative di informazione o i progetti interattivi di innovazione con agricoltori e silvicoltori.

(21)È opportuno che i certificati di assorbimento del carbonio siano funzionali a diversi usi finali, quali la compilazione degli inventari nazionali e societari dei gas a effetto serra, anche per quanto riguarda il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , la prova delle dichiarazioni delle imprese riguardo al clima e all'ambiente (anche in materia di biodiversità) o lo scambio di unità di assorbimento del carbonio verificate sui mercati volontari di compensazione delle emissioni di carbonio.
A tal fine è opportuno che i certificati contengano informazioni accurate e trasparenti sull'attività di assorbimento del carbonio, compresi gli assorbimenti totali e i benefici in termini di assorbimento netto del carbonio che soddisfano i criteri di qualità di cui al presente regolamento. È altresì opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di apportare ulteriori precisazioni o modificare l'allegato II, in cui sono elencate le informazioni minime che devono figurare nei certificati.

(22)Per garantire una verifica accurata, solida e trasparente, è opportuno che gli organismi responsabili della certificazione delle attività di assorbimento del carbonio dispongano delle competenze e delle capacità necessarie e siano accreditati dalle autorità nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 . Al fine di evitare possibili conflitti di interessi, è altresì opportuno che gli organismi di certificazione siano completamente indipendenti dal gestore che svolge l'attività di assorbimento del carbonio oggetto di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a garantire la corretta attuazione dei processi di certificazione vigilando sul funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dalle autorità nazionali competenti e comunicando ai sistemi di certificazione i casi di mancata conformità rilevati.

(23)I gestori dovrebbero servirsi dei sistemi di certificazione per dimostrare la conformità al presente regolamento. I sistemi di certificazione dovrebbero pertanto operare sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti e garantire l'accuratezza, l'attendibilità, l'integrità e l'impossibilità di disconoscere l'origine delle informazioni e dei dati trasmessi dai gestori, nonché proteggere contro la frode. Dovrebbero inoltre garantire la corretta contabilizzazione delle unità di assorbimento del carbonio verificate, in particolare evitando il doppio conteggio. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, segnatamente norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e contabilità e di controllo indipendente che i sistemi di certificazione siano tenuti ad applicare, così da assicurare la necessaria certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai gestori e ai sistemi di certificazione. Per garantire un processo di certificazione efficace sotto il profilo dei costi è opportuno che le norme tecniche armonizzate in materia di certificazione si prefiggano anche di ridurre gli oneri amministrativi inutili in capo ai gestori o ai gruppi di gestori, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), compresi i piccoli agricoltori e silvicoltori.

(24)Al fine di garantire un controllo affidabile e armonizzato della certificazione è opportuno che la Commissione possa adottare decisioni di riconoscimento dei sistemi di certificazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, anche per quanto riguarda la competenza tecnica, l'affidabilità, la trasparenza e i controlli indipendenti. Tali decisioni di riconoscimento dovrebbero essere limitate nel tempo.
A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione relativi al contenuto e ai processi di riconoscimento dei sistemi di certificazione da parte dell'Unione.

(25)Restano applicabili, se del caso, le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 33 ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

(26)I sistemi di certificazione dovrebbero istituire e mantenere registri pubblici interoperabili al fine di garantire la trasparenza e la piena tracciabilità dei certificati di assorbimento del carbonio ed evitare i rischi di frode e doppio conteggio. La frode può verificarsi se per la stessa attività di assorbimento del carbonio sono rilasciati più certificati perché l'attività è stata registrata nell'ambito di due diversi sistemi di certificazione oppure è stata registrata due volte nello stesso sistema. La frode può verificarsi anche quando lo stesso certificato è utilizzato più volte per presentare la stessa dichiarazione in relazione a un'attività di assorbimento del carbonio o a un'unità di assorbimento del carbonio. È opportuno che nei registri siano conservati i documenti risultanti dal processo di certificazione degli assorbimenti di carbonio, comprese le sintesi delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione, i certificati e i certificati aggiornati, i quali dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico in formato elettronico. È inoltre opportuno che nei registri siano riportate le unità di assorbimento del carbonio certificate che soddisfano i criteri di qualità dell'Unione. Al fine di garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare disposizioni attuative che stabiliscano regole e norme tecniche sul funzionamento e l'interoperabilità dei registri.

(27)I sistemi di certificazione svolgono una funzione importante ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri di qualità per gli assorbimenti di carbonio. È pertanto opportuno che la Commissione imponga a tali sistemi di presentare relazioni periodiche in merito alla loro attività. Dette relazioni dovrebbero essere rese pubbliche, integralmente o se del caso in formato aggregato, al fine di aumentare la trasparenza e migliorare la supervisione da parte della Commissione. Esse dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie affinché la Commissione possa riferire in merito al funzionamento dei sistemi di certificazione allo scopo di individuare le migliori pratiche e presentare, se del caso, una proposta per promuoverle ulteriormente. Al fine di garantire relazioni comparabili e coerenti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative al contenuto e al formato delle relazioni redatte dai sistemi di certificazione.

(28)Per consentire ai gestori di applicare i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento in modo standardizzato ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche delle diverse attività di assorbimento del carbonio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento stabilendo metodologie di certificazione dettagliate per i diversi tipi di attività di assorbimento del carbonio.
È altresì opportuno che la Commissione possa modificare l'allegato II, contenente l'elenco delle informazioni minime che devono figurare nei certificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 34 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29)È opportuno che le competenze di esecuzione conferite alla Commissione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . Al fine di esercitare le competenze di esecuzione di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita nei compiti previsti dal presente regolamento dal comitato sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 .

(30)È opportuno che la Commissione riesamini l'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente al più tardi sei mesi dopo il bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi.
Tali riesami dovrebbero tenere conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione, dei progressi tecnologici e scientifici e degli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio e della sicurezza alimentare, comprese la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari, e dovrebbero basarsi sui risultati del bilancio globale dell'accordo di Parigi.

(31)Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire promuovere la realizzazione di assorbimenti del carbonio di alta qualità e ridurre al minimo il rischio di ecologismo di facciata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.L'obiettivo del presente regolamento è agevolare la realizzazione di assorbimenti del carbonio da parte di gestori o gruppi di gestori. A tal fine il presente regolamento istituisce un quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stabilendo:

a)criteri di qualità per le attività di assorbimento del carbonio che si svolgono nell'Unione;

b)norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio;

c)norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione dei sistemi di certificazione.

2.Il presente quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dalla biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è pari a zero a norma dell'allegato IV della suddetta direttiva.




Articolo 2

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 

a)"assorbimento del carbonio": stoccaggio di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino, o riduzione del rilascio di carbonio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico;

b)"attività di assorbimento del carbonio" o "attività di assorbimento": una o più pratiche o processi svolti da un gestore che determinano lo stoccaggio permanente del carbonio, ne potenziano la cattura in un comparto di carbonio biogenico, ne riducono il rilascio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico o immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico in prodotti o materiali di lunga durata;

c)"comparto di carbonio biogenico": la biomassa epigea, la biomassa ipogea, la lettiera, il legno morto e il carbonio organico nel suolo elencati nell'allegato I, parte B, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/841;

d)"gestore": persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un'attività di assorbimento del carbonio o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico dell'attività;

e)"gruppo di gestori": soggetto giuridico che rappresenta più gestori e ha la responsabilità di garantire che essi rispettino il presente regolamento;

f)"periodo di monitoraggio": periodo, la cui durata è determinata in funzione del tipo di attività di assorbimento del carbonio, durante il quale il gestore monitora lo stoccaggio del carbonio;

g)"stoccaggio permanente del carbonio": attività di assorbimento che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, immagazzina carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, ivi comprese la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e la cattura diretta di carbonio nell'atmosfera e relativo stoccaggio;

h)"sequestro del carbonio nei suoli agricoli": attività di assorbimento del carbonio connessa alla gestione dei terreni che determina un aumento dello stoccaggio di carbonio nella biomassa vivente, nelle materie organiche morte e nei suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendone il rilascio nell'atmosfera;

i)"stoccaggio del carbonio nei prodotti": attività di assorbimento del carbonio che immagazzina carbonio atmosferico e biogenico in prodotti o materiali di lunga durata; 

j)"organismo di certificazione": organismo indipendente di valutazione della conformità, accreditato o riconosciuto, che ha stipulato un accordo con un sistema di certificazione per svolgere controlli di certificazione e rilasciare certificati;

k)"sistema di certificazione": sistema gestito da un'organizzazione privata o pubblica che vigila sulla certificazione della conformità di gestori o gruppi di gestori al presente regolamento;

l)"controllo di certificazione": controllo effettuato dall'organismo di certificazione;

m)"controllo di ricertificazione": controllo effettuato nel corso del processo di rinnovo del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione;

n)"certificato": dichiarazione di conformità rilasciata dall'organismo di certificazione attestante che l'attività di assorbimento del carbonio è conforme al presente regolamento;

o)"unità di assorbimento del carbonio": beneficio, dell'ordine di una tonnellata di assorbimento netto di carbonio certificato, generato dall'attività di assorbimento del carbonio e registrato dal sistema di certificazione.

Articolo 3

Ammissibilità alla certificazione

Gli assorbimenti di carbonio sono ammissibili alla certificazione a norma del presente regolamento se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)sono generati da un'attività di assorbimento del carbonio che soddisfa i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7;

b)sono verificati in modo indipendente a norma dell'articolo 9.

Capo 2
CRITERI DI QUALITÀ

Articolo 4

Quantificazione

1.L'attività di assorbimento del carbonio apporta un beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio, quantificato con la formula seguente:

beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio = ACriferimento – ACtotale – GESaumento > 0

dove:

a)ACriferimento sono gli assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento;

b)ACtotale è il totale degli assorbimenti di carbonio dell'attività di assorbimento del carbonio;

c)GESaumento è l'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, diverse da quelle provenienti dai comparti di carbonio biogenici nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, dovute allo svolgimento dell'attività di assorbimento del carbonio.

2.Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, ACriferimento e ACtotale sono intesi come assorbimenti netti o emissioni nette di gas a effetto serra conformemente alle norme di contabilizzazione di cui al regolamento (UE) 2018/841.

3.I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), riportano un segno negativo (-) se si tratta di assorbimenti netti di gas a effetto serra e un segno positivo (+) se si tratta di emissioni nette di gas a effetto serra; essi sono espressi in tonnellate di biossido di carbonio equivalente.

4.Gli assorbimenti di carbonio sono quantificati in modo pertinente, accurato, completo, coerente e trasparente.

5.Lo scenario di riferimento corrisponde alle prestazioni standard di assorbimento del carbonio di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche simili e tiene conto del contesto geografico.

6.In deroga al paragrafo 5, ove debitamente giustificato, lo scenario di riferimento può basarsi sulle prestazioni individuali di assorbimento del carbonio dell'attività.

7.Lo scenario di riferimento è aggiornato periodicamente.

8.La quantificazione degli assorbimenti di carbonio tiene conto delle incertezze secondo gli approcci statistici riconosciuti.

9.A sostegno della quantificazione degli assorbimenti di carbonio generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il gestore o il gruppo di gestori raccoglie dati sugli assorbimenti di carbonio e sulle emissioni di gas a effetto serra in modo compatibile con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/841 e con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 5

Addizionalità

1.L'attività di assorbimento del carbonio è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti:

a) va al di là degli obblighi normativi dell'Unione e nazionali;

b) è intrapresa grazie all'effetto incentivante della certificazione. 

2.Se lo scenario di riferimento è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, l'addizionalità di cui al paragrafo 1 si considera rispettata. Se lo scenario di riferimento è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, l'addizionalità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è dimostrata mediante prove specifiche.

Articolo 6

Stoccaggio a lungo termine

1.Il gestore o il gruppo di gestori dimostra che l'attività di assorbimento mira a garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio.

2.Ai fini del paragrafo 1 il gestore o il gruppo di gestori rispetta entrambi i criteri seguenti:

a) monitora e attenua eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato durante il periodo di monitoraggio;

b) è soggetto a meccanismi di responsabilità appropriati per far fronte all'eventuale rilascio del carbonio stoccato durante il periodo di monitoraggio.

3.Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, il carbonio stoccato tramite l'attività di assorbimento è considerato rilasciato nell'atmosfera alla fine del periodo di monitoraggio.

Articolo 7

Sostenibilità

1.L'attività di assorbimento del carbonio ha un impatto neutro o produce co-benefici per tutti gli obiettivi di sostenibilità indicati di seguito:

a)mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b)adattamento ai cambiamenti climatici;

c)uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

d)transizione verso un'economia circolare;

e)prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

f)protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

2.Ai fini del paragrafo 1, l'attività di assorbimento del carbonio soddisfa i requisiti minimi di sostenibilità stabiliti nelle metodologie di certificazione di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 8.

3.Qualora comunichi co-benefici che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di cui al paragrafo 1 andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità di cui al paragrafo 2, il gestore o il gruppo di gestori si attiene alle metodologie di certificazione stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 8. Le metodologie di certificazione incentivano per quanto possibile la generazione di co-benefici che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità, in particolare per l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera f).

Articolo 8

Metodologie di certificazione

1.Il gestore o il gruppo di gestori applica le metodologie di certificazione pertinenti per conformarsi ai criteri di cui agli articoli da 4 a 7.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di definire le metodologie tecniche di certificazione di cui al paragrafo 1 per le attività connesse allo stoccaggio permanente del carbonio, al sequestro del carbonio nei suoli agricoli e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Tali metodologie di certificazione comprendono almeno gli elementi di cui all'allegato I.

3.Nel preparare gli atti delegati, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

a)gli obiettivi di garantire la solidità degli assorbimenti di carbonio e riconoscere la protezione e il ripristino degli ecosistemi;

b)l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi in capo ai gestori, in particolare i piccoli gestori che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli;

c)il diritto nazionale e dell'Unione pertinente;

d)le pertinenti metodologie e norme di certificazione dell'Unione e internazionali.

Capo 3
CERTIFICAZIONE

Articolo 9

Certificazione di conformità

1.Per richiedere la certificazione di conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori presenta domanda a un sistema di certificazione. Una volta che la domanda è stata accettata, il gestore o il gruppo di gestori presenta all'organismo di certificazione una descrizione completa dell'attività di assorbimento del carbonio, che comprenda la metodologia di certificazione applicata per valutare la conformità agli articoli da 4 a 7, gli assorbimenti di carbonio totali previsti e il beneficio atteso in termini di assorbimento netto. I gruppi di gestori specificano inoltre le modalità di prestazione dei servizi di consulenza sulle attività di assorbimento del carbonio, in particolare ai piccoli gestori che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

2.L'organismo di certificazione effettua un controllo di certificazione al fine di verificare le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 e confermare la conformità dell'attività di assorbimento del carbonio agli articoli da 4 a 7. A seguito del controllo di certificazione, l'organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato in cui figurano almeno le informazioni di cui all'allegato II. Il sistema di certificazione verifica tanto la relazione sul controllo di certificazione quanto il certificato e mette a disposizione del pubblico, nel registro di cui all'articolo 12, la sintesi della relazione e il certificato.

3.L'organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione periodici per riconfermare la conformità dell'attività di assorbimento del carbonio agli articoli da 4 a 7 e verificare i benefici generati in termini di assorbimento. A seguito del controllo di ricertificazione, l'organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato aggiornato. Il sistema di certificazione verifica la relazione sul controllo di ricertificazione e il certificato aggiornato e mette a disposizione del pubblico, nel registro di cui all'articolo 12, la sintesi della relazione sul controllo di ricertificazione, il certificato aggiornato e le unità di assorbimento del carbonio certificate.

4.Il gestore o il gruppo di gestori assiste l'organismo di certificazione durante i controlli di certificazione e ricertificazione, in particolare permettendo l'accesso ai locali in cui si svolge l'attività e fornendo i dati e la documentazione pertinenti.

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche della descrizione completa dell'attività di assorbimento del carbonio di cui al paragrafo 1 e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

Articolo 10

Organismi di certificazione

1.Gli organismi di certificazione designati dai sistemi di certificazione sono accreditati da un'autorità nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 . 

2.L'organismo di certificazione:

a)è competente a effettuare i controlli di certificazione e di ricertificazione di cui all'articolo 9; 

b)è indipendente dai gestori o dai gruppi di gestori e svolge le attività previste dal presente regolamento nell'interesse pubblico.

3.Ai fini del paragrafo 2, lettera b), né l'organismo di certificazione né alcuna parte di esso può:

a)essere un gestore o un gruppo di gestori, proprietario di un gestore o di un gruppo di gestori o di proprietà di questi;

b)intrattenere con gestori o gruppi di gestori relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

4.Gli Stati membri vigilano sul funzionamento degli organismi di certificazione.
Gli organismi di certificazione presentano, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per vigilare sul loro funzionamento, compresi la data, l'ora e il luogo dei controlli di cui all'articolo 9. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo l'organismo di certificazione e il sistema di certificazione pertinente.

Capo 4
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

Articolo 11

Funzionamento dei sistemi di certificazione

1.Per dimostrare la conformità al presente regolamento, il gestore o il gruppo di gestori si avvale di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 13.

2.Il sistema di certificazione opera sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio interni, il trattamento di reclami e ricorsi, la consultazione dei portatori di interessi, la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni, la designazione e la formazione degli organismi di certificazione, la risoluzione dei casi di mancata conformità nonché l'istituzione e la gestione di registri.

3.Il sistema di certificazione appura se le informazioni e i dati presentati dal gestore o dal gruppo di gestori ai fini della certificazione di conformità a norma dell'articolo 9 sono stati sottoposti a controlli indipendenti e se la certificazione di conformità è stata effettuata in modo accurato, affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi.

4.Il sistema di certificazione pubblica, almeno una volta l'anno, un elenco degli organismi di certificazione designati, indicando per ciascuno di essi l'ente o l'autorità pubblica nazionale che lo ha riconosciuto e l'ente o l'autorità pubblica nazionale che esercita la vigilanza.

5.La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, applicabili a tutti i sistemi di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

Articolo 12

Registri

1.Il sistema di certificazione istituisce e mantiene debitamente un registro pubblico al fine di rendere accessibili al pubblico le informazioni relative al processo di certificazione, compresi i certificati e i certificati aggiornati, e la quantità di unità di assorbimento del carbonio certificate a norma dell'articolo 9. I registri utilizzano sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, e sono interoperabili.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche dei registri pubblici e della registrazione, della detenzione o dell'uso delle unità di assorbimento del carbonio di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17. 

Articolo 13

Riconoscimento dei sistemi di certificazione

1.Per dimostrare la conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori può avvalersi solo di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione per mezzo di una decisione. La decisione è valida per un periodo non superiore ai cinque anni.

2.Lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di riconoscimento di un sistema di certificazione pubblico. Il rappresentante legale di un sistema di certificazione privato notifica alla Commissione la domanda di riconoscimento del sistema di certificazione privato.

3.La Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento del sistema di certificazione a norma del paragrafo 1 se questo non rispetta le norme e regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5. Se lo Stato membro esprime la preoccupazione che il sistema di certificazione non operi conformemente alle norme e alle regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, che costituiscono la base della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione indaga e adotta gli opportuni provvedimenti, anche abrogando la decisione in questione.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di notifica e riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

Articolo 14

Obblighi di comunicazione

1.Ciascun sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione presenta alla stessa una relazione annuale sulle proprie attività, contenente una descrizione di eventuali casi di frode e dei relativi provvedimenti correttivi. La relazione è presentata ogni anno entro il 30 aprile e verte sull'anno civile precedente. L'obbligo di presentare la relazione si applica solo ai sistemi di certificazione che sono operativi da almeno 12 mesi.  

2.La Commissione mette tali relazioni a disposizione del pubblico integralmente o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in formato aggregato.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

Capo 5
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Modifica dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare l'allegato II per adeguare l'elenco delle informazioni minime che figurano nei certificati di cui all'articolo 9.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 e 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui agli articoli 8 e 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Gli atti delegati adottati ai sensi degli articoli 8 e 15 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Articolo 18

Riesame

1.Il presente regolamento è oggetto di riesame sotto ogni aspetto, tenendo conto degli sviluppi pertinenti riguardanti la normativa dell'Unione, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'accordo di Parigi, dei progressi tecnologici e scientifici, degli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio e della sicurezza alimentare dell'Unione.

2.Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non oltre la fine del 2028, e successivamente entro sei mesi dai risultati di ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento. 

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

[...]    [...]



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA2

1.1.Titolo della proposta/iniziativa2

1.2.Settore/settori interessati2

1.3.La proposta/iniziativa riguarda2

1.4.Obiettivi2

1.4.1.Obiettivi generali2

1.4.2.Obiettivi specifici2

1.4.3.Risultati e incidenza previsti3

1.4.4.Indicatori di prestazione3

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa3

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa3

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli..4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe5

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione6

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa6

1.7.Modalità di gestione previste6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità8

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA29

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate29

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti30

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi30

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi3

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi4

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale7

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento7

3.3.Incidenza prevista sulle entrate8

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro europeo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio

1.2.Settore/settori interessati 

Azione per il clima

Rubrica 3 Risorse naturali e ambiente Titolo 9 - Ambiente e azione per il clima (QFP 2021/27)

 

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 38  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale della proposta di regolamento sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio è: promuovere la generazione di assorbimenti di carbonio di alta qualità al fine di sostenere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 stabilito nella normativa europea sul clima e degli altri obiettivi ambientali del Green Deal europeo.

1.4.2. Obiettivi specifici

Tra gli obiettivi specifici della proposta di regolamento sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio figurano i seguenti:

1. stabilire quattro criteri di qualità QU.A.L.ITY: quantificazione (QUantification), addizionalità (Additionality) e scenari di riferimento, stoccaggio a lungo termine (Long-term storage) e sostenibilità (sustainabilITY), al fine di individuare e certificare gli assorbimenti di carbonio di alta qualità generati nell'UE;

2. elaborare metodologie di certificazione adattate a ciascun tipo di attività di assorbimento del carbonio al fine di promuovere un'attuazione armonizzata e corretta dei criteri QU.A.L.ITY;

3. aumentare la fiducia del pubblico negli assorbimenti di carbonio garantendo la trasparenza e la solidità del processo di certificazione, anche grazie a sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione e a registri pubblici degli assorbimenti di carbonio.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'effetto più importante dell'adozione del regolamento proposto sarà una maggiore diffusione delle attività di assorbimento del carbonio che generano assorbimenti di alta qualità e contribuiscono in tal modo all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica entro il 2050. Il regolamento proposto riguarda operatori economici quali agricoltori e silvicoltori, ma anche imprese industriali che svilupperanno attività di assorbimento del carbonio sul campo, organizzazioni private e autorità degli Stati membri che possono mettere a punto sistemi di certificazione privati o pubblici al fine di attuare e controllare il processo di certificazione. Più in generale il regolamento proposto riguarda tutti i cittadini europei e del mondo, dato che l'azione per il clima è un bene pubblico di natura transfrontaliera.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore n. 1: numero di attività di assorbimento del carbonio che generano assorbimenti di carbonio di alta qualità certificati nell'ambito del quadro di certificazione dell'UE, contribuendo in tal modo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Indicatore n. 2: numero di metodologie di certificazione dettagliate elaborate dalla Commissione per le attività di assorbimento del carbonio, in particolare per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

Indicatore n. 3: numero di sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione di cui il gestore deve avvalersi per dimostrare la conformità ai criteri di qualità dell'UE per gli assorbimenti di carbonio.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Nel 2021 l'UE si è prefissata obiettivi climatici più ambiziosi con il regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima). Questa normativa stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Nel piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la Commissione ha annunciato che avrebbe sviluppato un quadro normativo efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi in materia di biodiversità. Con la presente proposta si tiene fede all'impegno politico di cui sopra.

Fase di avviamento (2024-2025): dopo l'entrata in vigore del regolamento (ipotizzata nel 2024) la Commissione, in stretta consultazione con il gruppo di esperti competente, preparerà almeno tre atti delegati che definiranno le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento del carbonio nel settore dello stoccaggio permanente, dei prodotti di stoccaggio del carbonio e del sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Tali metodologie dovranno essere aggiornate periodicamente. Ai fini dell'approvazione da parte del comitato competente, la Commissione dovrà inoltre elaborare due atti di esecuzione che stabiliscano le norme per il funzionamento dei sistemi di certificazione e per la valutazione e il riconoscimento degli stessi da parte della Commissione, nonché per l'istituzione e il funzionamento di registri pubblici degli assorbimenti di carbonio.

Fase di funzionamento a pieno ritmo (dal 2025): la Commissione, in stretta consultazione con i portatori di interessi e il comitato di regolamentazione competente, procederà alla valutazione di vari sistemi di certificazione e riconoscerà quelli conformi al quadro normativo dell'UE mediante decisioni specifiche della Commissione. La Commissione dovrà inoltre elaborare una politica in materia di assorbimenti di carbonio per il periodo successivo al 2030.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero e ha effetti globali, indipendentemente dall'ubicazione, ad esempio, delle fonti di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto le sfide che comporta non possono essere risolte unicamente tramite interventi nazionali o locali, in quanto è improbabile che un'azione individuale porti a risultati ottimali. Un coordinamento a livello europeo è in grado di potenziare l'azione per il clima e può integrare e rafforzare efficacemente le iniziative nazionali e locali. L'intervento dell'UE è giustificato da motivi di sussidiarietà, in linea con l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per superare le difficoltà riscontrate nella valutazione della qualità degli assorbimenti di carbonio sarebbe più appropriato fare affidamento su un quadro europeo piuttosto che su iniziative nazionali. Un simile quadro creerebbe condizioni di parità e un mercato interno equo per la certificazione degli assorbimenti, a vantaggio della comparabilità e della fiducia, mentre un mosaico di iniziative nazionali aggraverebbe il problema anziché risolverlo.

Il regolamento proposto dovrà essere sostenuto da metodologie di certificazione solide e trasparenti. Per quanto riguarda il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, tali metodologie dovranno seguire, sviluppandolo, l'approccio dell'attuale regolamento LULUCF. Dovrebbero altresì essere in grado di creare un collegamento tra le scelte di gestione dei terreni compiute in agricoltura e nel settore LULUCF e l'impatto in termini di sequestro del carbonio e protezione della biodiversità.

Attualmente l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dispone di risorse limitate per sostenere il monitoraggio, la comunicazione e la verifica dell'inventario delle emissioni del LULUCF, conformemente alla prescrizione di cui ai regolamenti (UE) 2018/841 (regolamento LULUCF) e (UE) 2018/1999 (regolamento Governance).

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro di certificazione dell'UE per gli assorbimenti di carbonio di alta qualità, basandosi sull'esperienza a livello di Unione descritta di seguito:

- nell'ambito del fondo per l'innovazione 39 , la Commissione 40 ha elaborato una serie di metodologie dettagliate dell'UE per quantificare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle attività industriali, comprese le attività di assorbimento del carbonio, quali i progetti CCS basati sulla bioenergia (BECCS) e i progetti di cattura e stoccaggio diretti del carbonio presente nell'atmosfera (DACCS). Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 41 stabilisce inoltre norme dettagliate in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito dell'ETS;

- nell'ambito della direttiva Rinnovabili, la Commissione ha acquisito quasi 15 anni di esperienza nella certificazione di criteri di sostenibilità per la bioenergia. Tali criteri dell'UE sono applicati da circa 15 sistemi di certificazione pubblici o privati (denominati sistemi volontari) riconosciuti dalla Commissione. Sempre nel quadro della direttiva Rinnovabili la Commissione ha recentemente adottato un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per il processo di certificazione svolto dagli organismi di certificazione e controllato da sistemi di certificazione.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta rientra nel quadro del Green Deal europeo. Nel piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la Commissione ha annunciato che avrebbe sviluppato un quadro normativo efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi in materia di biodiversità. Inoltre l'obiettivo generale del Green Deal europeo è allineare la normativa dell'Unione alla maggiore ambizione in materia di clima e biodiversità. La presente proposta legislativa è complementare alle proposte in materia di clima ed energia contenute nel pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", in particolare il regolamento LULUCF e la direttiva Rinnovabili riveduta.

Esistono interconnessioni altrettanto forti con altre iniziative della Commissione tese a migliorare la resilienza delle foreste dell'UE ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati, riumidificare le torbiere e promuovere la bioeconomia, compreso l'uso di prodotti del legno durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità:

a) politica agricola comune;

b) strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;

c) strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente;

d) strategia forestale dell'UE;

e) piano dell'UE di ripristino della natura;

f) strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici;

g) una bioeconomia sostenibile per l'Europa;

h) piano d'azione per l'economia circolare "Per un'Europa più pulita e più competitiva";

i) piano d'azione verso l'inquinamento zero;

j) "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE".

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Tenuto conto degli attuali vincoli finanziari e di personale imposti alla Commissione, la DG CLIMA ha esaurito le possibilità di riassegnazione interna e ha ottimizzato per quanto possibile le proprie risorse, assumendo agenti contrattuali e intramuros per colmare la carenza di personale. Tuttavia, benché molti dei compiti (più tecnici e scientifici) siano affidati a contraenti esterni, è fondamentale disporre di risorse umane adeguate per mantenere la capacità di adempiere agli obblighi e svolgere i compiti supplementari previsti dalla presente proposta di regolamento sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento da metà 2024 a fine 2025

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 42  

Gestione diretta a opera della Commissione

☑ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

 a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a paesi terzi o organismi da questi designati;

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Come indicato all'articolo 8 della proposta di regolamento, la Commissione elaborerà una serie di metodologie di certificazione adattate ai principali tipi di attività di assorbimento del carbonio al fine di garantire un'attuazione corretta, armonizzata ed efficace sotto il profilo dei costi dei criteri di qualità dell'UE per gli assorbimenti di carbonio.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Come indicato nella proposta di regolamento, le dichiarazioni di assorbimento del carbonio presentate dai gestori dovranno essere regolarmente monitorate, comunicate e verificate in modo indipendente dagli organismi di certificazione. Tutte le relazioni saranno accessibili al pubblico attraverso i registri dei sistemi di certificazione e forniranno una notevole quantità di informazioni sugli effetti del regolamento proposto. Peraltro i dati sulla quantificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica degli assorbimenti di carbonio raccolti dall'AEA costituiranno una fonte fondamentale di informazioni affinché la Commissione possa valutare i progressi compiuti nell'attuazione del regolamento proposto. La Commissione monitorerà inoltre la diffusione delle attività di assorbimento del carbonio certificate attraverso le relazioni annuali dei sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione. Infine la Commissione conduce regolarmente studi su vari aspetti pertinenti della politica dell'UE in materia di clima.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile — La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione del finanziamento, modalità di pagamento e strategia di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili. Per attuare la presente proposta sarà necessario ridistribuire risorse umane all'interno della Commissione sia per la fase di avviamento che per la fase di funzionamento a pieno ritmo. Sono già predisposte procedure adeguate.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La proposta non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano 
coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista nessuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si applicherà la strategia della DG CLIMA in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura 
della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 43

di paesi EFTA 44

di paesi candidati 45

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 02 03

Diss.

NO

NO

NO

3

09 10 02

Diss.

NO

7

20 01 02 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 02

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 03

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

N/P

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

DG: CLIMA

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Stanziamenti operativi 

09 02 03

Impegni

(1a)

3,000

2,000

-

-

5,000

Pagamenti

(2a)

1,000

2,000

2,000

-

5,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 46  

XXX

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG CLIMA

Impegni

=1a+1b+3

3,000

2,000

5,000

Pagamenti

=2a+2b

+3

1,000

2,000

2,000

-

5,000

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

3,000

2,000

5,000

Pagamenti

(5)

1,000

2,000

2,000

-

5,000

□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

3,000

2,000

5,000

Pagamenti

=5+6

1,000

2,000

2,000

-

5,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: CLIMA

□ Risorse umane

0,785

1,099

1,099

1,099

4,082

□ Altre spese amministrative

0,070

0,070

0,070

0,070

0,280

TOTALE DG CLIMA

Stanziamenti

0,855

1,169

1,169

1,169

4,362

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,855

1,169

1,169

1,169

4,362

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

3,855

3,169

1,169

1,169

9,362

Pagamenti

1,855

3,169

3,169

1,169

9,362

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 47

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 48

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,785

1,099

1,099

1,099

4,082

Altre spese amministrative

0,070

0,070

0,070

0,070

0,280

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,855

1,169

1,169

1,169

4,362

Esclusa la RUBRICA 7 49  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,855

1,169

1,169

1,169

4,362

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno previsto di risorse umane

 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2024

2025

2026

2027

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

5

7

7

7

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 50

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  51

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5

7

7

7

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Il posto AST aiuterà a gestire il gruppo di esperti competente e il comitato di regolamentazione.

I posti AD:

- prepareranno una serie di atti delegati che definiscono metodologie di certificazione dettagliate per dimostrare la conformità ai criteri di qualità dell'UE per gli assorbimenti di carbonio;

- prepareranno una serie di atti di esecuzione volti a stabilire norme per la certificazione delle attività di assorbimento del carbonio, per la governance dei sistemi di certificazione e per l'istituzione e la gestione di registri pubblici degli assorbimenti di carbonio;

- procederanno alla valutazione dei sistemi di certificazione che presentano domanda di riconoscimento da parte della Commissione e prepareranno le relative decisioni della Commissione;

- elaboreranno proposte strategiche in materia di assorbimenti di carbonio per il periodo successivo al 2030.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La spesa sarà sostenuta nel contesto della dotazione LIFE.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 52

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche 

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 53

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Gruppo di lavoro III dell'IPCC (2022), sintesi tecnica. In: "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Sixth Assessment Report".
(2)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(3)    COM(2020) 98 final.
(4)    COM(2019) 640 final.
(5)    COM(2021) 554 final.
(6)    C(2019) 1492 final.
(7)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(8)    COM(2021) 800 final.
(9)    Conferenza sul futuro dell'Europa, Relazione sul risultato finale, maggio 2022.
(10)    C(2022) 2230 final.
(11)    Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(12)    Per il ricorso a tecnologie BECCS sono necessarie misure di salvaguardia che tengano conto dei limiti e della disponibilità di biomassa sostenibile, onde evitare una domanda eccessiva di biomassa a fini energetici con effetti deleteri sui pozzi di assorbimento e sugli stock di carbonio, sulla biodiversità, sulla qualità dell'aria e sulla bioeconomia.
(13)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(14)    Allegato C dell'invito a presentare proposte: metodologia per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
(15)    https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en.
(16)    Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(17)    COM(2022) 304 final.
(18)    Direttiva (UE) 2018/2001.
(19)    COM(2021) 572 final.
(20)    GU C […] del […], pag. […].
(21)    GU C […] del […], pag. […].
(22)    Approvato con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(23)    Gruppo di lavoro III dell'IPCC (2022), sintesi tecnica. In: "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Sixth Assessment Report" (link).
(24)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(26)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(27)    Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(28)    Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
(29)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(30)    Comunicazione della Commissione "Cicli del carbonio sostenibili" (COM(2021) 800).
(31)    Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(32)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(33)    Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1). 
(34)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(35)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(36)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(37)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(38)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(39)    Fondo per l'innovazione, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en .
(40)    Allegato C dell'invito a presentare proposte: metodologia per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-annex_c_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf .
(41)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj?locale=it .
(42)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.asp .
(43)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(44)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(45)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(46)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(47)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(48)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(49)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(50)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(51)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(52)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(53)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 30.11.2022

COM(2022) 672 final

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio

{SEC(2022) 423 final} - {SWD(2022) 377 final} - {SWD(2022) 378 final}


ALLEGATO I

Elementi delle metodologie di certificazione di cui all'articolo 8

Nell'adottare atti delegati a norma dell'articolo 8, sono inclusi nelle metodologie di certificazione almeno gli elementi seguenti:

a)descrizione dell'attività di assorbimento del carbonio interessata, compreso il relativo periodo di monitoraggio;

b)norme per l'identificazione di tutti i pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c)norme per il calcolo degli assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

d)norme per il calcolo degli assorbimenti totali di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

e)norme per il calcolo dell'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

f)norme atte a tener conto delle incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 8;

g)norme per lo svolgimento delle prove di addizionalità specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

h)norme relative al monitoraggio e all'attenuazione degli eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

i)norme relative ai meccanismi di responsabilità appropriati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

j)norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

k)norme relative al monitoraggio e alla comunicazione dei co-benefici di cui all'articolo 7, paragrafo 3.


Bruxelles, 30.11.2022

COM(2022) 672 final

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio

{SEC(2022) 423 final} - {SWD(2022) 377 final} - {SWD(2022) 378 final}


ALLEGATO II

Informazioni minime nei certificati di cui all'articolo 9

Nei certificati figurano le informazioni minime seguenti:

a)nome e tipo dell'attività di assorbimento del carbonio, compresi il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori;

b)ubicazione dell'attività di assorbimento del carbonio, compresa la geolocalizzazione dei confini dell'attività, nel rispetto dei requisiti di mappatura su scala 1:5 000 dello Stato membro;

c)data di inizio e di fine dell'attività di assorbimento del carbonio;

d)nome del sistema di certificazione;

e)nome e indirizzo dell'organismo di certificazione e logo;

f)numero o codice (unico) del certificato;

g)luogo e data di rilascio del certificato;

h)estremi della metodologia di certificazione applicabile di cui all'articolo 8;

i)beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

j)assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

k)assorbimenti totali di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

l)aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

m)suddivisione per gas, fonte, pozzo di assorbimento del carbonio e stock di carbonio per quanto riguarda le informazioni di cui alle lettere j), k) e l) del presente allegato;

n)durata del periodo di monitoraggio dell'attività di assorbimento del carbonio;

o)eventuali co-benefici in termini di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

p)estremi di qualsiasi altra certificazione degli assorbimenti di carbonio.