Bruxelles, 27.4.2022

COM(2022) 658 final

2022/0132(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione
della procedura di visto

{SEC(2022) 202 final} - {SWD(2022) 658 final} - {SWD(2022) 659 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La politica comune in materia di visti dell'UE è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Agevola il soggiorno o il transito legittimi nei paesi Schengen o attraverso di essi e ha contribuito all'armonizzazione delle pratiche di rilascio dei visti da parte degli Stati membri. Per mantenere un elevato livello di sicurezza interna, salvaguardare la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen e agevolare i viaggi legittimi nell'UE di cittadini di paesi terzi, riducendo al tempo stesso la migrazione irregolare, gli Stati membri si stanno attualmente adoperando per migliorare la gestione delle proprie frontiere esterne comuni.

Dall'entrata in vigore del codice dei visti nel 2010 1 e dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti (VIS) nel 2011 2 il contesto a cui si applica la politica in materia di visti è profondamente mutato. Da un lato, negli ultimi anni le sfide legate alla migrazione e alla sicurezza si sono moltiplicate; dall'altro, importanti sviluppi tecnologici offrono nuove opportunità di rendere più agevole, sia per i viaggiatori che per i consolati, la procedura di domanda del visto Schengen.

Il trattamento delle domande di visto è già parzialmente digitalizzato e domande e decisioni sono registrate nel VIS, ma due fasi importanti si svolgono ancora su supporto cartaceo: la procedura di domanda del visto e il visto adesivo. Queste due fasi costituiscono un onere per tutti i portatori di interessi, dalle autorità pubbliche nazionali di carattere centrale, cioè ministeri degli Interni e degli Esteri, a consolati e richiedenti. Gli Stati membri non ignorano questa circostanza e alcuni di essi hanno parzialmente digitalizzato la procedura di domanda per renderla più efficiente e più agevole.

A livello dell'UE, nel 2017 la presidenza del Consiglio estone ha avviato la discussione nell'ambito del gruppo di lavoro "Visti" del Consiglio 3 sulle opzioni per migliorare le attuali procedure di visto con una domanda di visto online 4 e un visto digitale 5 . Quest'impulso politico, unito alle modifiche legislative presenti e future, ossia il codice dei visti riveduto, 6 la revisione del VIS, 7 il sistema di ingressi/uscite (EES), 8 e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), 9 ha spinto la Commissione a pubblicare la comunicazione del 14 marzo 2018 10 sul tema "Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide" e ad avviare la riflessione sul passaggio ai visti digitali.

La comunicazione della Commissione del marzo 2018 sulla politica in materia di visti ha accolto l'idea dei "visti elettronici". Come si annunciava in questa comunicazione della Commissione, nel 2019 è stato svolto uno studio di fattibilità sulla digitalizzazione della procedura di rilascio dei visti, i cui risultati sono stati utilizzati nel contesto della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Inoltre negli anni 2020-2021 l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu‑LISA) ha elaborato un progetto per lo sviluppo di un prototipo di piattaforma UE, in stretto coordinamento con la Commissione e gli Stati membri. Gli insegnamenti tratti da questo prototipo saranno utilizzati per sviluppare la futura piattaforma di domanda dell'UE.

Nel 2019, in occasione della revisione del codice dei visti dell'UE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno indicato esplicitamente l'obiettivo di sviluppare in futuro una soluzione comune, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche al fine di consentire la presentazione delle domande di visto Schengen online 11 . La pandemia di COVID19, che ha provocato un rallentamento delle operazioni relative ai visti Schengen in tutto il mondo, in parte a causa della difficoltà di ricevere i richiedenti il visto nei consolati e nei centri per la presentazione delle domande di visto, ha indotto gli Stati membri a chiedere alla Commissione di accelerare il lavoro sulla digitalizzazione delle procedure di rilascio dei visti. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 12 proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020 ha stabilito l'obiettivo di rendere la procedura di rilascio dei visti completamente digitalizzata entro il 2025, con l'introduzione di un visto digitale e la possibilità di presentare domande di visto online.

Attualmente i cittadini di 102 paesi terzi devono essere in possesso di un visto in corso di validità per attraversare le frontiere esterne dell'UE 13 . I visti sono rilasciati dagli Stati membri attraverso una rete di consolati nei paesi terzi 14 . Le proiezioni utilizzate nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta 15 prevedono che il numero di visti per soggiorni di breve durata aumenti lievemente fino al 2025 per poi stabilizzarsi.

Introducendo la possibilità per i richiedenti il visto di firmare elettronicamente i moduli di domanda, il codice dei visti modificato 16 ha reso possibile la presentazione e il trattamento delle domande di visto per via digitale; gran parte degli Stati membri però ha digitalizzato soltanto alcune parti della procedura di rilascio del visto per soggiorni di breve durata e ricorre in misura massiccia a procedure cartacee. Di conseguenza il grado di digitalizzazione e la procedura di domanda del visto differiscono da uno Stato membro all'altro.

L'attuale frammentazione delle pratiche nazionali per la gestione della procedura di domanda incide negativamente sull'applicazione della politica in materia di visti dell'UE, nonché sulla percezione dell'Unione europea come entità geografica unica, e rende onerosa la procedura di domanda del visto per i richiedenti.

Inoltre, dal momento che le norme vigenti a livello dell'UE in materia di visti per soggiorni di breve durata non impongono agli Stati membri obblighi di digitalizzazione, le attuali procedure cartacee comportano per gli Stati membri elevati costi di gestione connessi al trattamento delle domande cartacee.

In più, il visto adesivo fisico è soggetto a falsificazioni e frodi (ad esempio alterazioni e contraffazioni) e può essere rubato, il che rappresenta un rischio per la sicurezza. Il visto adesivo è stato introdotto nel 1995 e da allora è stato costantemente aggiornato per migliorarne le caratteristiche di sicurezza. L'innovazione più recente è l'introduzione sul visto adesivo di un codice a barre bidimensionale firmato 17 , che entrerà in vigore il 1º maggio 2022 18 . Probabilmente però il visto adesivo rimarrà esposto a contraffazioni o falsificazioni.

Un altro rischio individuato in relazione alla situazione attuale è quello del "visa shopping" da parte dei richiedenti. L'eterogeneità delle modalità di presentazione della domanda può incoraggiare i richiedenti il visto a presentare la domanda in uno Stato membro la cui procedura di domanda sia maggiormente digitalizzata, invece che nello Stato membro che sarebbe altrimenti competente per l'esame della domanda di visto.

Inoltre i paesi terzi che competono direttamente con l'Unione europea nell'attrarre visitatori da paesi terzi, come l'Australia e la Nuova Zelanda, hanno già completamente digitalizzato le procedure vigenti per tutti i cittadini stranieri soggetti all'obbligo del visto. Altri paesi (ad esempio Regno Unito, Stati Uniti, Canada, [Russia,] India) hanno digitalizzato la procedura per consentire ai cittadini di alcuni paesi terzi particolarmente importanti, soggetti all'obbligo del visto, di ottenere in maniera rapida e semplice un'autorizzazione di viaggio elettronica invece di un visto, per determinate finalità di viaggio. Queste procedure sono in larga misura comparabili a quelle del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). In confronto la procedura di domanda del visto per visitare l'UE è alquanto complessa e farraginosa 19 . La tendenza globale alla digitalizzazione, unita alle aspettative dei viaggiatori che si attendono procedure sempre più rapide, moderne e semplici, potrebbe lasciare indietro l'Unione europea causandole svantaggi economici, in particolare nel settore industriale, giacché i viaggi internazionali contribuiscono positivamente al PIL dell'Unione, soprattutto nel settore turistico.

Di conseguenza i costi dell'inazione a livello di Unione europea potrebbero aumentare nel corso del tempo. Senza digitalizzazione gli Stati membri dovrebbero continuare ad affrontare pesanti oneri amministrativi per la gestione delle procedure di rilascio del visto, i richiedenti il visto dovrebbero continuare a intraprendere procedure lunghe e costose e i rischi connessi alla sicurezza dei visti adesivi non scomparirebbero.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di visto e il rilascio dei visti da parte delle autorità degli Stati membri, i principali problemi individuati sono i seguenti:

·la lunghezza delle procedure e l'accumularsi dei costi per i consolati, in relazione alla gestione, al trattamento e all'archiviazione (e infine alla distruzione) di documenti cartacei. La dipendenza degli Stati membri da fornitori esterni di servizi per assolvere gli obblighi relativi alla gestione dei visti, nel contesto di un incremento delle domande di visto, e l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di recarsi in un consolato o in un centro per la presentazione delle domande di visto ogniqualvolta devono presentare domanda. In media il 90 % delle domande di visto per soggiorni di breve durata è presentato tramite fornitori esterni di servizi. Ciò comporta anche costi di monitoraggio e contratti su larga scala, nonché costi supplementari per i richiedenti il visto;

·il processo cartaceo non è esente da minacce o rischi. La pandemia di COVID19 ha avuto sostanziali ripercussioni sulla procedura di rilascio del visto, che richiede la sistematica presenza fisica del richiedente in un consolato o presso un fornitore esterno di servizi nelle fasi principali della procedura di domanda di visto Schengen;

·il visto adesivo fisico è soggetto a falsificazioni e frodi (ad esempio alterazioni e contraffazioni) e dev'essere trasportato e conservato in condizioni di sicurezza 20 ;

·accresciuto rischio di "visa shopping" da parte dei richiedenti: i richiedenti potrebbero essere tentati di chiedere il visto in uno Stato membro che offra procedure di domanda di visto più rapide, anziché nello Stato membro che desiderano effettivamente visitare.

La procedura vigente è complessa e onerosa anche per i richiedenti il visto:

·i richiedenti il visto devono recarsi al consolato o al centro per la presentazione delle domande di visto più vicino per ciascuna domanda e consegnare il documento di viaggio, il che rende più difficile dimostrare la propria identità e recarsi all'estero durante la procedura di domanda;

·coloro che viaggiano frequentemente devono ripetere la stessa lunga procedura per ciascuna domanda, che può essere diversa a seconda dello Stato membro di destinazione;

·in caso di presentazione della domanda tramite un fornitore esterno di servizi, i richiedenti pagano inoltre una tariffa supplementare.

Le cause di fondo di questi problemi sono gli obblighi giuridici che impongono agli Stati membri di rilasciare un visto adesivo cartaceo, il ricorso degli Stati membri a pratiche che richiedono la presenza fisica e un supporto cartaceo, nonché il livello eterogeneo di digitalizzazione e la frammentazione delle procedure di rilascio dei visti da uno Stato membro all'altro.

La digitalizzazione delle procedure di rilascio dei visti offre pertanto l'opportunità di migliorare la procedura di domanda di visto, riducendo i costi e gli oneri per i portatori di interessi e migliorando al contempo la sicurezza dello spazio Schengen. Per di più la digitalizzazione della procedura di rilascio del visto è conforme ai recenti sviluppi legislativi 21 riguardanti il contesto informatico della gestione delle frontiere, e contribuisce così a migliorare la sicurezza dello spazio Schengen.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La digitalizzazione della procedura di domanda di visto e l'introduzione di un visto digitale sono coerenti con vari importanti sviluppi della politica in materia di visti e frontiere:

·la revisione del codice dei visti nel 2020, che ha reso più facile per chi viaggia regolarmente chiedere un visto con validità più lunga e ha consentito domande di visto elettroniche (utilizzate da alcuni Stati membri) e la firma elettronica (finora non utilizzata dagli Stati membri);

·la recente revisione del regolamento sul sistema di informazione visti (VIS) 22 ;

·il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) 23 , che fa parte del quadro per l'interoperabilità e le frontiere intelligenti e introduce un'autorizzazione ai viaggi online per i cittadini di paesi terzi che non hanno bisogno di un visto. Tale autorizzazione ai viaggi è diversa dalla procedura di rilascio del visto, che impone la presentazione di dati biometrici e la presenza fisica dei richiedenti per attenuare i maggiori rischi nei settori della migrazione e della sicurezza posti dai paesi terzi soggetti all'obbligo del visto;

·il sistema di ingressi/uscite (EES), che sarà operativo nel 2022 e imporrà a ogni viaggiatore che entri nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata di registrare il proprio ingresso e la propria uscita ai valichi di frontiera esterni, consentendo in tal modo di individuare i soggiornanti fuori termine 24 ;

·la presente proposta non pregiudica la direttiva 2004/38/CE 25 né in alcun modo la modifica;

·la presente proposta non pregiudica la parte seconda dell'accordo di recesso UE-Regno Unito 26 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa per la digitalizzazione dei visti è compresa nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 27 ed è menzionata nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, come già si è accennato. L'iniziativa è citata nella comunicazione della Commissione "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente" 28 tra le principali azioni annunciate dalla Commissione per migliorare la gestione delle frontiere esterne.

L'iniziativa si inserisce anche nell'approccio generale dell'UE che incoraggia la modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici, ed è in linea con la comunicazione della Commissione 29  "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale".

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica dell'iniziativa legislativa è l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare misure riguardanti "la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata". L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare misure riguardanti "i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne". L'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), conferisce all'Unione il potere di adottare misure riguardanti "condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata". Poiché lo strumento giuridico si propone la digitalizzazione di visti per soggiorni di breve e lunga durata (nel secondo caso è previsto soltanto il modello di visto digitale), è necessaria una base giuridica comune formata dall'articolo 77, paragrafo 2, e dall'articolo 79, paragrafo 2, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le attuali disparità fra le procedure di domanda di visto degli Stati membri, sommate ai diversi gradi di digitalizzazione, dimostrano che l'obiettivo di rendere le procedure di rilascio dei visti più sicure e idonee all'era digitale non può essere conseguito mediante l'azione isolata dei singoli Stati membri. L'ulteriore miglioramento di queste procedure comuni esige un'azione dell'Unione europea, in quanto i problemi individuati sono connessi in gran parte al diritto dell'UE. Tali problemi non promettono di scomparire nel prossimo futuro e sono direttamente connessi alle attuali disposizioni del diritto dell'UE.

Il presente regolamento si propone di razionalizzare e armonizzare le procedure nel contesto della politica comune in materia di visti. L'iniziativa inoltre allinea le condizioni di viaggio e di ingresso e le verifiche di frontiera nello spazio Schengen tramite la digitalizzazione e il quadro per l'interoperabilità alle frontiere. Pertanto le modifiche alle parti pertinenti dell'acquis di Schengen (in primo luogo il codice dei visti, il regolamento VIS e altri atti legislativi correlati 30 ) sono possibili solo a livello di Unione.

Le azioni previste hanno una portata, degli effetti e un impatto tali da rendere possibile il raggiungimento efficace e sistematico degli obiettivi solo a livello dell'UE.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, occorre che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato. Tutti i problemi affrontati con la presente iniziativa legislativa richiedono in un modo o nell'altro un intervento legislativo a livello dell'UE che consenta agli Stati membri di farvi fronte efficacemente.

La proposta prevede la sostituzione obbligatoria del visto adesivo cartaceo con il visto digitale e una piattaforma UE obbligatoria per la domanda di visto, cui tutti gli Stati membri che applicano pienamente l'acquis di Schengen 31 e i paesi associati Schengen 32 dovrebbero partecipare quando il sistema sarà operativo. Gli Stati membri potranno avvalersi di un periodo transitorio facoltativo.

La proposta contribuisce ad affrontare le cause di fondo dei problemi attuali. Porrebbe fine alla natura frammentata e cartacea della procedura di domanda di visto e armonizzerebbe i livelli di digitalizzazione, attualmente eterogenei, garantendo al contempo un elevato grado di sicurezza.

Tale soluzione si limiterebbe a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle sezioni precedenti.

Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi della presente proposta possono essere conseguiti con un atto legislativo che modifichi le procedure di rilascio dei visti attualmente vigenti. È necessario pertanto un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (CE) n. 810/2009, con conseguenti modifiche di altri regolamenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Tutti i portatori di interessi si sono dichiarati ampiamente favorevoli all'iniziativa, sottolineando i benefici attesi e i vantaggi derivanti da una soluzione digitale moderna e di facile utilizzo, che dovrebbe prevedibilmente agevolare le procedure amministrative.

Durante le consultazioni tutti gli Stati membri si sono dichiarati favorevoli all'introduzione di un visto digitale. Gli Stati membri sostengono anche l'estensione di tale digitalizzazione ai visti per soggiorni di lunga durata. Per quanto riguarda la piattaforma di domanda online dell'UE, alcuni Stati membri sarebbero favorevoli all'utilizzo di una piattaforma dell'UE per le domande su base volontaria (l'opzione 3, descritta di seguito), laddove altri hanno manifestato preferenza per l'uso obbligatorio della piattaforma con un periodo transitorio (l'opzione 4, descritta di seguito).

L'Agenzia per i diritti fondamentali e le autorità nazionali per la protezione dei dati hanno sottolineato l'esigenza di aderire, nella raccolta di dati personali, a principi di protezione dei dati quali la "limitazione della finalità" e la "minimizzazione dei dati", nonché l'importanza di definire chiaramente quali autorità abbiano accesso a quali dati e infine la necessità che il processo di domanda digitale sia accessibile alle persone con disabilità.

Per quanto riguarda le differenti opzioni strategiche, le autorità nazionali per la protezione dei dati si sono dichiarate a favore dello sviluppo e della realizzazione di una piattaforma per la domanda di visto dell'UE su base volontaria oppure obbligatoria (rispettivamente le opzioni 3 e 4, descritte di seguito).

La Commissione ha altresì consultato tutti i pertinenti portatori di interessi, tra cui l'Agenzia per i diritti fondamentali, Europol, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali per la protezione dei dati, in merito a una procedura di domanda di visto completamente digitale che esenterebbe i viaggiatori dall'obbligo di recarsi in consolato o presso un fornitore esterno di servizi per presentare i propri dati biometrici (cfr. l'opzione 5, descritta di seguito). Gran parte dei portatori di interessi si è dichiarata contraria, soprattutto a causa della raccolta a distanza dei dati biometrici. In generale, secondo il Garante, quanto maggiore è il grado di digitalizzazione delle opzioni, tanto più gravi sono i rischi per la protezione dei dati. La Commissione ha considerato attentamente i riscontri forniti dalle agenzie dell'UE e dalle autorità nazionali, anche per quanto riguarda le preoccupazioni sollevate in merito alla raccolta online dei dati biometrici prevista dall'opzione 5.

Frontex guarda con favore all'introduzione di un visto digitale che renderebbe ancor più difficile l'alterazione dei visti adesivi (non vi sarebbero più visti "fisici"). Verrebbero meno, inoltre, gli ingenti costi operativi connessi ai visti adesivi.

I rappresentanti del settore dei viaggi e del turismo si sono schierati unanimemente a favore dell'opzione 4, che a loro parere agevolerebbe la procedura di domanda per i richiedenti il visto, avrebbe un impatto positivo sui viaggi verso l'Unione europea e accrescerebbe l'attrattiva dell'UE come destinazione di viaggio. Hanno ribadito la necessità che l'UE offra un'esperienza di viaggio agevole, come quella proposta da paesi come l'Australia, in particolare per i viaggiatori provenienti da paesi asiatici che sono soggetti all'obbligo del visto. Pur mostrandosi interessati all'opzione 5, ne hanno riconosciuto le criticità in materia di sicurezza. Le organizzazioni di imprenditori hanno a loro volta sottolineato nella loro risposta l'esigenza di garantire la sicurezza dei dati e di prevedere un periodo transitorio al fine di garantire un agevole passaggio dalle soluzioni cartacee a quelle digitali, oltre alla necessità di prevedere soluzioni sostitutive in caso di problemi tecnici.

Dai risultati della consultazione pubblica tenutasi da marzo a giugno 2021 emerge anche un deciso sostegno al processo di digitalizzazione, per quanto riguarda sia il visto digitale sia la possibilità di presentare domanda online (515 risposte). Sia l'introduzione di una piattaforma per le domande online sia il visto digitale sono considerati sviluppi assai positivi che agevolerebbero la procedura della domanda di visto per soggiorni di breve durata e i viaggi nell'UE per i titolari di visto.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha conferito a un consulente esterno l'incarico di condurre uno studio sulla fattibilità e sulle implicazioni delle opzioni di digitalizzazione del trattamento delle domande di visto. La relazione è stata pubblicata nel settembre 2019 ed è disponibile online 33 .

Un consulente esterno ha inoltre coadiuvato la Commissione elaborando uno studio contenente una dettagliata analisi costi-benefici delle diverse opzioni strategiche, che è servito da base alla relazione sulla valutazione d'impatto. L'invito a presentare proposte per lo studio è stato pubblicato nel dicembre 2020; sono state poi valutate due offerte importanti e la decisione di aggiudicazione a Deloitte è stata adottata alla fine di gennaio 2021.

Valutazione d'impatto

In linea con la sua politica "Legiferare meglio", la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto 34 . La valutazione d'impatto ha esaminato cinque opzioni strategiche, con differenti livelli di intervento dell'UE nell'attuale procedura di rilascio del visto.

L'opzione 1 presa in considerazione è lo scenario di riferimento: non si intraprenderebbe alcuna azione legislativa a livello di Unione europea. Gli Stati membri continuerebbero a sviluppare (o a non sviluppare) un proprio strumento nazionale. La Commissione rivolgerebbe raccomandazioni non vincolanti agli Stati membri rafforzandole con misure non vincolanti.

L'opzione 2 contempla alcune modifiche legislative di lieve entità a livello europeo, volte a rimuovere gli ostacoli giuridici che limitano la possibilità per gli Stati membri di digitalizzare ulteriormente la procedura di domanda di visto. Un visto digitale obbligatorio sostituirebbe il visto adesivo cartaceo; per controllarne la validità si introdurrebbe un servizio web.

L'opzione 3 prevede lo sviluppo e la realizzazione di una piattaforma per la domanda di visto dell'UE, benché solo su base volontaria. Gli Stati membri potrebbero scegliere di partecipare volontariamente alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE oppure di sviluppare, o continuare a utilizzare, le proprie piattaforme nazionali, o persino di non elaborare alcuna soluzione di domanda digitale. I titolari di visto potrebbero controllare la validità del proprio visto digitale tramite la piattaforma per la domanda di visto dell'UE a seconda dello Stato membro che ha rilasciato il visto.

Anche l'opzione 4, come l'opzione 3, contempla lo sviluppo di una piattaforma per la domanda di visto dell'UE. Mentre in base all'opzione 3 la partecipazione degli Stati membri alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE sarebbe facoltativa, con l'opzione 4 la piattaforma UE sarebbe obbligatoria per tutti gli Stati membri dopo un periodo transitorio. I titolari di visto potrebbero controllare la validità del proprio visto digitale tramite la piattaforma per la domanda di visto dell'UE.

L'opzione 5 prevede la completa digitalizzazione della procedura di domanda di visto dell'UE su base obbligatoria e senza periodo transitorio. A differenza di tutte le altre opzioni, prevede che il richiedente sia in grado di inserire i propri dati biometrici tramite una domanda digitale; decadrebbe così l'obbligo di recarsi personalmente in consolato o in un centro per la presentazione delle domande di visto, che sussisterebbe invece in tutte le altre opzioni.

In base alle risultanze della relazione sulla valutazione d'impatto, l'opzione 4 è considerata quella prescelta in quanto conseguirebbe nel modo migliore tutti gli obiettivi fissati dall'iniziativa. L'opzione 4 semplificherebbe e armonizzerebbe la procedura di domanda di visto, riducendo gli oneri amministrativi per gli Stati membri (stimati a 510,9 milioni di EUR nel periodo 2025-2029) e per i richiedenti; contribuirebbe inoltre a migliorare la sicurezza della procedura di rilascio del visto Schengen. Sarebbe un'opzione valida anche in relazione ad altri criteri come la protezione dei dati e i diritti fondamentali.

L'opzione 4 implica lo sviluppo di una piattaforma obbligatoria per la domanda di visto digitale dell'UE per i soggiorni di breve durata e impone l'impiego del visto digitale. Sarebbe previsto un periodo transitorio per consentire, a quegli Stati membri che utilizzano ed elaborano le proprie piattaforme nazionali per le domande di visto, di eliminare gradualmente le proprie soluzioni nazionali e di aderire alla piattaforma dell'UE, riducendo così al minimo eventuali costi sommersi di investimenti. Durante il periodo transitorio gli Stati membri comincerebbero a ricorrere gradualmente alla domanda di visto dell'UE.

La piattaforma per la domanda di visto dell'UE si baserebbe inoltre sulla conservazione decentrata delle domande nei sistemi nazionali degli Stati membri. Di conseguenza tutti gli Stati membri che hanno già parzialmente digitalizzato i propri sistemi di domanda (ad esempio in formato elettronico) dovrebbero essere in grado di riutilizzare l'interfaccia usata per trasmettere i dati in formato elettronico al sistema nazionale di visti usato per trattare le domande. Gli Stati membri che dispongono anche di una soluzione per la digitalizzazione dell'intera domanda possono mantenere le attuali soluzioni di conservazione digitale. Oltre ai minori rischi per la sicurezza o la protezione dei dati, la conservazione decentrata consentirebbe di attenuare i costi sommersi per gli Stati membri che hanno già investito nella digitalizzazione allestendo le relative strutture di conservazione.

Secondo quest'opzione i cittadini di paesi terzi possono richiedere online un visto per soggiorni di breve durata, tramite la piattaforma di domanda. I richiedenti che presentano domanda di visto per la prima volta, coloro che ripresentano la domanda ogni cinque anni 35 , i richiedenti che viaggiano con minori (per proteggere l'interesse del minore) e i richiedenti che intendono viaggiare con un documento di viaggio differente da quello usato nelle precedenti domande di visto dovrebbero comunque presentarsi al consolato o a un centro per la presentazione delle domande di visto, per fornire dati biometrici e a scopo di identificazione, oppure fornire informazioni supplementari se necessario.

Dal punto di vista della sicurezza dello spazio Schengen, la procedura di domanda di visto digitale gestita tramite la piattaforma per la domanda di visto dell'UE e basata sul visto digitale rafforzerebbe la sicurezza dell'intera procedura, contribuirebbe alla sicurezza delle frontiere esterne Schengen e aumenterebbe la fiducia reciproca degli Stati membri. Consentirebbe inoltre di determinare, in maniera parzialmente automatizzata, lo Stato membro competente per valutare la domanda di visto, sulla base dei criteri del codice dei visti, riducendo così in misura significativa il rischio di "visa shopping".

Il visto digitale diminuirebbe considerevolmente i rischi in materia di sicurezza rispetto al visto adesivo. Ciò avverrebbe anche in uno scenario alternativo, ossia qualora non siano tecnicamente possibili controlli sulla base del VIS e di altri sistemi di informazione dell'UE. Non sarebbe possibile rubare visti adesivi in bianco come può avvenire oggi nei consolati degli Stati membri 36 . L'opzione 4 armonizzerà i modelli e la qualità dei dati dei documenti supportati caricati sulla piattaforma di domanda dell'UE; ciò fornirà garanzie supplementari per l'individuazione di documenti alterati.

Efficienza normativa e semplificazione

Secondo il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a modificare la legislazione vigente dell'UE dovrebbero mirare a semplificare e a conseguire gli obiettivi strategici dichiarati in modo più efficiente (ossia riducendo gli oneri normativi superflui). Benché non soggetta all'iniziativa REFIT, la presente iniziativa ridurrà sensibilmente i costi amministrativi complessivi sostenuti dagli Stati membri per gestire le domande di visto, come dimostrato nella valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

La presente iniziativa legislativa dedica una particolare attenzione alla necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

I richiedenti il visto con mobilità ridotta trarrebbero vantaggi sempre maggiori dal fatto di doversi recare con meno frequenza in consolato o in un centro per la presentazione delle domande di visto. D'altro canto, determinate categorie di richiedenti potrebbero ancora presentare la domanda presso un consolato o un centro per la presentazione delle domande di visto, qualora non sia sufficiente l'assistenza offerta dalla piattaforma per la domanda di visto dell'UE oppure da fornitori di servizi o familiari e amici 37 .

La presentazione della domanda online migliorerà probabilmente l'esperienza della presentazione della domanda di visto per gli ipovedenti. Le piattaforme per la domanda digitale a livello nazionale o di Unione europea devono rispettare la direttiva relativa all'accessibilità 38 , ai sensi della quale gli Stati membri devono provvedere affinché "gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i loro siti web e le loro applicazioni mobili di modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi". I siti web dovrebbero pertanto permettere agli utenti di modificare le modalità di visualizzazione delle informazioni (dimensioni del carattere, colori, ecc.) e potrebbero anche offrire assistenza audio (lettura dei testi). Tutto questo non sarebbe possibile, o lo sarebbe in misura assai minore, con una procedura di domanda cartacea. Questo metodo garantirebbe inoltre un'elevata accessibilità alle persone prive della vista o dell'udito, poiché le norme e le caratteristiche integrate nella piattaforma di domanda dell'UE sarebbero applicate da tutti i paesi.

Le disposizioni speciali applicabili a singoli casi per ragioni umanitarie si applicherebbero anche alle persone con scarsa alfabetizzazione informatica che necessitano di assistenza tecnica. I problemi legati all'accessibilità digitale si faranno tuttavia meno gravosi con il passare del tempo, grazie alla crescente alfabetizzazione informatica a livello globale.

Per quanto riguarda i diritti dei minori, rimarrebbe in vigore il regime legislativo applicabile, che garantisce la procedura in loco per i minori. Il regolamento VIS riveduto ha già introdotto modifiche tese soprattutto a rafforzare la lotta alle violazioni dei diritti dei minori, abbassando l'età minima per il rilevamento delle impronte digitali (da dodici a sei anni) e imponendo al contempo rigorose garanzie per i dati biometrici dei minori, in particolare limitando il periodo di conservazione dei dati: le impronte digitali e le immagini facciali di minori di età inferiore ai dodici anni saranno cancellate alla scadenza del visto e quando il minore sarà uscito dalle frontiere esterne. Per coloro che reiterano la domanda e sono accompagnati da minori, la nuova domanda comporterà necessariamente un'altra procedura in loco in tutti questi casi.

Il ruolo dei fornitori esterni di servizi nel contesto della digitalizzazione dipenderebbe dai compiti che gli Stati membri intendono affidare loro nel nuovo contesto della digitalizzazione, qualora il quadro legislativo lo consenta. Con le procedure digitali gran parte dei compiti amministrativi attualmente affidati a fornitori esterni di servizi non sarebbe più necessaria (ad esempio l'inserimento di informazioni tratte dal modulo fisico di domanda nel modulo digitale). Nel breve periodo il ruolo dei fornitori esterni di servizi per l'assistenza generale al richiedente potrebbe rafforzarsi (ad esempio nel fornire assistenza a persone prive di alfabetizzazione informatica). Nel lungo periodo tuttavia il loro ruolo nella raccolta delle domande dovrebbe ridursi, poiché coloro che ripresentano la domanda e hanno già inserito dati biometrici validi saranno in grado di presentare l'intera domanda online. Dal punto di vista della protezione dei dati, il ricorso a fornitori esterni di servizi comporta di fatto un'esposizione supplementare dei dati personali a terzi. Ciò non rappresenta una minaccia alla protezione dei dati, nella misura in cui le procedure e le tecnologie utilizzate dai fornitori esterni di servizi rispettano principi di rafforzamento della protezione dei dati e della riservatezza, e le autorità degli Stati membri effettuano un adeguato monitoraggio di ciascun fornitore esterno di servizi.

Come ha rilevato il Garante, l'impatto dell'iniziativa sulla protezione dei dati deriva principalmente dall'introduzione di una piattaforma per la domanda di visto (con un impatto sulla gestione dei dati personali da parte dei fornitori esterni di servizi, nonché sulla sicurezza dei dati della piattaforma). A tale proposito l'analisi delle opzioni ha dimostrato che l'opzione 5 presentava gravi rischi in termini di protezione dei dati a causa dell'autoinserimento dei dati biometrici mediante strumenti digitali. Tutte le altre opzioni erano relativamente equivalenti sotto il profilo della protezione dei dati.

In merito ai visti digitali, attualmente le informazioni relative a un visto sono sia conservate in una banca dati su larga scala dell'UE (il VIS), sia comprovate dall'apposizione di un visto adesivo nel passaporto. Di conseguenza la dematerializzazione del visto adesivo in un visto puramente digitale non cambia il fatto che le informazioni relative al visto sono, e continueranno a essere, conservate in una banca dati su larga scala dell'UE. Il regolamento VIS contiene già elevate garanzie per la protezione dei dati (norme sulla conservazione, norme sull'accesso, diritti di accesso, diritti di rettifica, compilazione, cancellazione dei dati personali e limitazione del trattamento, eccetera). Inoltre la recente revisione del regolamento VIS ha ulteriormente rafforzato tali garanzie di protezione dei dati, allineando le disposizioni in materia con le norme legislative applicabili sulla protezione dei dati. Tali garanzie rafforzate di protezione dei dati continueranno ad applicarsi, finché le informazioni contenute nei visti digitali continueranno a essere conservate nel VIS.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

   Piattaforma per la domanda di visto dell'UE

Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio a carico delle istituzioni dell'UE, secondo le stime dello studio sul prototipo di visto digitale 39 , il costo dell'istituzione di una piattaforma per la domanda di visto dell'UE oscillerà tra 33,8 milioni di EUR e 41,2 milioni di EUR (compresi i costi del servizio gestito e gli adeguamenti necessari per il VIS) 40 . Dopo la creazione di questo servizio gestito, le spese operative e di manutenzione rappresenteranno un costo annuale compreso tra 10,5 milioni di EUR e 12,8 milioni di EUR, compresi 10 membri del personale per eu-LISA.

Per quanto riguarda l'impatto sugli Stati membri, ciascuno di essi dovrà connettere e aggiornare i propri sistemi nazionali al fine di poter utilizzare i servizi della nuova piattaforma centralizzata dell'UE per la domanda di visto. La valutazione d'impatto stima che tale costo oscillerà tra 270 000 EUR e 330 000 EUR per Stato membro. Dopo la connessione i sistemi nazionali dovranno conservare le domande ricevute, affinché possano essere esaminate successivamente. Per queste disposizioni in materia di infrastrutture la valutazione d'impatto ha stimato un investimento compreso all'incirca tra 2,5 e 3 milioni di EUR (in media) per ogni Stato membro 41 . Tale costo dipenderebbe in larga misura dal numero di domande di visto che uno Stato membro riceve ogni anno. Quando i sistemi nazionali saranno stati aggiornati e connessi al servizio gestito e sarà stato previsto uno spazio sufficiente per la conservazione, sarà necessaria anche la manutenzione dei nuovi sistemi nazionali rafforzati, con un costo annuo stimato tra 460 000 EUR e 570 000 EUR per ciascuno Stato membro. Anche questo costo varia in funzione del numero di domande ricevute dallo Stato membro. Occorre sottolineare che, grazie alle economie di scala, tutti i costi citati saranno inferiori a quelli che uno Stato membro dovrebbe sostenere se dovesse sviluppare autonomamente una propria piattaforma per la domanda di visto online.

   Visto digitale

Il costo del visto digitale a livello centrale (servizio per la verifica della validità dei visti) è incluso nel costo della piattaforma per la domanda di visto dell'UE indicato in precedenza (funzionalità della piattaforma). Oltre a ciò i dati dei visti attualmente rilasciati sono già conservati digitalmente nel VIS. La digitalizzazione dei visti non comporterebbe pertanto costi supplementari per il bilancio dell'UE.

L'introduzione dei visti digitali darebbe luogo soltanto a costi trascurabili per gli Stati membri, come indicano i calcoli della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Infatti gli strumenti per generare e verificare un codice a barre bidimensionale firmato saranno già in funzione, conformemente alla decisione di esecuzione della Commissione che introduce un sigillo digitale nel modello uniforme per i visti 42 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Un solido meccanismo di monitoraggio e valutazione sarà essenziale per garantire che i previsti effetti benefici dell'attuazione di una piattaforma per la domanda di visto dell'UE e del visto digitale si materializzino in pratica.

L'articolo 57 del codice dei visti e l'articolo 50 del regolamento VIS riveduto, relativi a monitoraggio e valutazione, prevedono già obblighi di monitoraggio e valutazione. Nel regolamento VIS viene aggiunto un articolo apposito, che tratta specificamente della valutazione dei cambiamenti derivanti dall'adozione della proposta sulla digitalizzazione delle procedure di rilascio del visto.

Alcuni indicatori consentiranno di misurare i progressi compiuti verso gli obiettivi principali, ossia la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di domanda a vantaggio degli Stati membri e dei cittadini dei paesi terzi; la riduzione dei rischi di frode (di identità) e di alterazione e la semplificazione della procedura di verifica alla frontiera; e la trasformazione dell'UE in una destinazione più attraente per i viaggiatori.

L'attuazione della politica in materia di visti è monitorata e valutata anche dal meccanismo di valutazione Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013, fermo restando il ruolo di custode dei trattati svolto dalla Commissione (articolo 17, paragrafo 1, TUE).

   Geometria variabile

La proposta costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di frontiere esterne e visti in quanto riguarda l'attraversamento delle frontiere esterne e il rilascio di visti per soggiorni di breve durata. Poiché la base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, TFUE, si applica il sistema "a geometria variabile" previsto nei protocolli sulla posizione della Danimarca e dell'Irlanda, e nel protocollo Schengen. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi di associazione Schengen in relazione a Danimarca, Irlanda, Islanda e Norvegia; Svizzera e Liechtenstein.

Analogamente, devono essere prese in considerazione le conseguenze per i vari atti di adesione. La specifica situazione di ciascuno degli Stati interessati è descritta nei considerando da 40 a 47 della presente proposta.

   Illustrazione dettagliata delle disposizioni della proposta

L'articolo 1 della proposta modifica le disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) al fine di attuare la proposta stessa, apportando le seguenti modifiche di rilievo, unitamente alle altre modifiche che ne derivano:

·lo status speciale dei richiedenti il visto che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito in relazione allo Stato ospitante, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, è trattato nell'articolo 1 e in tutto il testo;

·l'articolo 5 stabilisce la regola per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda;

·l'articolo 9 introduce l'obbligo di presentare la domanda tramite una piattaforma per la domanda di visto online dell'UE, mantenendo al contempo la possibilità di tenere conto di alcune eccezioni, ossia i visti rilasciati alla frontiera esterna, i visti rilasciati a capi di Stato o di governo, e singoli casi per ragioni umanitarie;

·l'articolo 10 stabilisce le norme generali per la presentazione della domanda, con alcuni adeguamenti volti a garantire che le norme possano applicarsi a un contesto digitale;

·l'articolo 12 stabilisce che il documento di viaggio dev'essere presentato al momento della prima domanda, mentre in seguito sarà sufficiente una copia scansionata caricata sulla piattaforma di domanda dell'UE;

·le norme di cui all'articolo 13 sugli identificatori biometrici sono mantenute e sono apportate solo modifiche mirate per tenere conto delle funzionalità della piattaforma per la domanda digitale dell'UE, in particolare l'uso dello sportello per i fornitori esterni di servizi quando tali fornitori raccolgono dati biometrici;

·l'articolo 18 è modificato per rispecchiare l'accertamento preliminare automatizzato della competenza e della ricevibilità svolto dalla piattaforma di domanda dell'UE;

·l'articolo 19 è modificato per adeguare le norme sulla ricevibilità all'uso della piattaforma di domanda dell'UE, in particolare l'inclusione dell'accertamento preliminare della ricevibilità svolto dalla piattaforma di domanda dell'UE;

·sono mantenute le norme dell'articolo 24 sul rilascio dei visti per ingressi multipli. Tuttavia, a seguito della dematerializzazione dei visti, la validità del visto non sarà più limitata alla data di scadenza del passaporto;

·l'articolo 26 bis stabilisce che i visti saranno rilasciati in formato digitale nel sistema di informazione visti.

L'articolo 2 dà attuazione alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE proponendo una serie di modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS). Sono apportate le seguenti modifiche di rilievo, unitamente a una serie di altre modifiche che ne derivano:

·l'articolo 2 bis introduce la piattaforma per la domanda di visto online dell'UE quale nuova funzionalità nel sistema di informazione visti;

·è introdotto un nuovo capo I bis, in cui sono stabilite le funzionalità della piattaforma per la domanda di visto dell'UE: sono indicate le informazioni da includere nel modulo di domanda online, sulla base delle informazioni attualmente richieste ai richiedenti (articolo 7 ter); sono elencate le azioni che i richiedenti devono intraprendere per presentare una domanda sulla piattaforma, rispecchiando il modello dell'ETIAS e la vigente procedura di domanda del visto (articolo 7 quater); è introdotto lo strumento di pagamento e lo strumento per la gestione degli appuntamenti (articolo 7 quinquies); è istituito uno sportello per consentire ai fornitori esterni di servizi di accedere in sola lettura ai dati del VIS (articolo 7 sexies); sono illustrate le modalità di notifica delle decisioni, anche secondo il modello ETIAS (articolo 7 septies);

·l'articolo 7 ter prevede disposizioni specifiche sull'uso della piattaforma di domanda dell'UE da parte dei familiari di cittadini dell'Unione o di altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.

L'articolo 3 modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (regolamento sul visto adesivo) per attuare il visto digitale specificando che gli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen rilasciano visti in formato digitale.

L'articolo 4 modifica il regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio (modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio). Con l'introduzione di visti digitali che non sono apposti su un documento di viaggio, non è più necessario disporre di un foglio speciale utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dalle autorità di uno Stato membro al titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tale Stato membro.

L'articolo 5 prevede modifiche mirate del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio che stabilisce modelli uniformi il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD). Al fine di tenere conto della digitalizzazione, si specifica che tali documenti saranno rilasciati in formato digitale.

L'articolo 6 modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Il modello per i visti per soggiorni di breve durata, stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, è utilizzato anche per i visti per soggiorni di lunga durata. Pertanto la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è modificata affinché i visti per soggiorni di lunga durata possano essere rilasciati in formato digitale.

L'articolo 7 modifica il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio relativo al documento di transito agevolato (FTD) e al documento di transito ferroviario agevolato (FRTD). La procedura di richiesta di tali documenti è cartacea. Al fine di rispecchiare gli sviluppi della digitalizzazione, il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio sono modificati per consentire l'emissione in formato digitale e le domande digitali.

L'articolo 8 prevede modifiche tecniche mirate del regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento sul sistema di ingressi/uscite), rese necessarie dall'introduzione del visto digitale e dall'abolizione del visto adesivo fisico, in particolare il trasferimento di dati dal VIS all'EES quando un visto valido è stato confermato in un nuovo documento di viaggio.

L'articolo 9 contiene disposizioni standard sulla valutazione della piattaforma di domanda dell'UE.

L'articolo 10 stabilisce le disposizioni relative all'entrata in funzione della piattaforma di domanda dell'UE e del visto digitale. Prevede inoltre un periodo transitorio per gli Stati membri che non intendono avvalersi della piattaforma di domanda dell'UE e descrive le modalità relative a tale periodo.

L'articolo 11 è una disposizione standard sull'entrata in vigore del regolamento modificativo.

2022/0132 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione
della procedura di visto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La politica comune dell'Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere un elemento essenziale per contribuire a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione, facilitando al contempo il turismo e gli affari. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'Unione, per esempio quelle in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo. Nella comunicazione del marzo 2018 sulla politica comune in materia di visti, la Commissione ha trattato il concetto di "visti elettronici" e ha annunciato uno studio di fattibilità sulle procedure dei visti digitali e l'intenzione di valutare le opzioni e promuovere progetti pilota che preparino il terreno per proposte future. Nel rivedere il codice dei visti dell'UE nel 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esplicitamente formulato l'obiettivo di sviluppare in futuro una soluzione comune per consentire la presentazione delle domande di visto Schengen online, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche 43 .

(2)Tale iniziativa è coerente con l'intento generale dell'UE di incoraggiare la modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici e con la comunicazione della Commissione Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale 44 . Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 nel 2010, e l'entrata in funzione del sistema di informazione visti (VIS) nel 2011 a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , le sfide in materia di migrazione e sicurezza degli ultimi anni hanno notevolmente trasformato il contesto della politica dei visti. Le significative evoluzioni tecnologiche offrono inoltre nuove opportunità di rendere più agevole ed efficace la procedura di domanda del visto Schengen per i cittadini di paesi terzi e le autorità degli Stati membri.

(3)La pandemia di COVID19 ha causato un rallentamento delle operazioni relative ai visti Schengen in tutto in mondo, dovuto in parte alla difficoltà di ricevere i richiedenti il visto nei consolati e nei centri per la presentazione delle domande di visto, e questo ha indotto gli Stati membri a chiedere alla Commissione di accelerare i lavori di digitalizzazione delle procedure di visto.

(4)Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020 ha stabilito l'obiettivo di rendere la procedura di rilascio dei visti completamente digitalizzata entro il 2025, con il rilascio di un visto digitale e la possibilità di presentare le domande di visto online.

(5)Sebbene il trattamento delle domande di visto sia già in parte digitalizzato in quanto le domande e le decisioni sono registrate nel VIS, due fasi importanti rimangono in formato cartaceo: la presentazione della domanda e il rilascio del visto al richiedente mediante un visto adesivo. Ciò comporta un onere per tutti i portatori di interessi, in particolare le autorità degli Stati membri competenti per il rilascio dei visti e i richiedenti il visto. Gli Stati membri ne sono consapevoli e alcuni di essi ricorrono già a soluzioni digitali per offrire ai richiedenti una procedura di domanda moderna e di facile utilizzo e per migliorare l'efficienza del trattamento delle domande di visto.

(6)I richiedenti il visto dovrebbero poter presentare domanda online tramite una piattaforma unica a livello dell'UE, indipendentemente dallo Stato membro di destinazione. Tale strumento dovrebbe determinare automaticamente quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda, in particolare quando il richiedente intende visitare più Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero soltanto verificare se lo strumento abbia determinato correttamente lo Stato membro competente.

(7)La piattaforma di domanda online dell'UE dovrebbe fornire al richiedente informazioni aggiornate sui visti Schengen per soggiorni di breve durata e uno strumento di orientamento tramite il quale il richiedente possa trovare tutte le informazioni necessarie riguardo ai requisiti e alle procedure, ad esempio se sia necessario chiedere il visto e che tipo di visto, l'importo dei diritti per i visti, lo Stato membro competente per il trattamento della domanda, i documenti giustificativi richiesti, la necessità di prendere appuntamento per il rilevamento degli identificatori biometrici o la possibilità di presentare domanda online senza appuntamento, e così via. La piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe inoltre permettere di stabilire una comunicazione elettronica sicura tra il richiedente e il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente, qualora fossero richiesti documenti supplementari o un colloquio.

(8)I richiedenti il visto dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda, fornire i dati richiesti nel modulo, trasmettere una copia scansionata del documento di viaggio e fornire i documenti giustificativi e l'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale tramite la piattaforma di domanda dell'UE. Per consentire ai richiedenti di salvare le informazioni relative alla loro domanda, la piattaforma di domanda online dovrebbe poter memorizzare temporaneamente i dati. Una volta che il richiedente abbia presentato la domanda online e gli Stati membri abbiano svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda sarebbe trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. I consolati consulterebbero le informazioni conservate a livello nazionale e inoltrerebbero al VIS centrale soltanto i dati richiesti. 

(9)Presentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi dovrebbe essere obbligatorio, in linea di massima, solo per chi presenta la domanda per la prima volta, per i richiedenti che hanno ottenuto un nuovo documento di viaggio che dev'essere verificato e per il rilevamento degli identificatori biometrici.

(10)Coloro che reiterano la domanda dovrebbero poterlo fare integralmente online entro un periodo di 59 mesi dalla prima domanda accettata, purché la presentino con lo stesso documento di viaggio. Una volta trascorso tale periodo è opportuno che siano nuovamente rilevati gli identificatori biometrici, come previsto dal regolamento (CE) n. 810/2009, secondo il quale i dati biometrici devono essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta.

(11)Specifiche disposizioni dovrebbero applicarsi ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto che sono familiari di cittadini dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 o di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, o di cittadini del Regno Unito che beneficiano dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 48 (accordo di recesso UE-Regno Unito) in relazione allo Stato ospitante e che non sono titolari di un documento di soggiorno a norma dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.

(12)In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite nella direttiva 2004/38/CE. Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, i familiari di cui al considerando 11 hanno il diritto non solo di entrare nel territorio degli Stati membri, ma anche di ottenere un visto d'ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente il prima possibile in base a una procedura accelerata e nel dovuto rispetto delle garanzie procedurali applicabili. In tale contesto, detti familiari dovrebbero avere il diritto, in particolare, di presentare la domanda di visto, la domanda di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio o la domanda di proroga del visto senza usare la piattaforma di domanda dell'UE, poiché ciò potrebbe agevolare la loro domanda di visto. In questo caso, essi dovrebbero poter scegliere di presentare la domanda di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi. La piattaforma per la domanda di visto online dell'UE dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dei diritti e delle agevolazioni accordati ai beneficiari dell'acquis in materia di libera circolazione. Lo stesso vale per i familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito in relazione allo Stato ospitante, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.

(13)Disposizioni particolari dovrebbero applicarsi in singoli casi per motivi umanitari, ai capi di Stato o di governo e ai membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e ai membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, e ai sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale. 

(14)Le disposizioni particolari da applicarsi in singoli casi per motivi umanitari potrebbero comprendere aspetti relativi all'accessibilità digitale.

(15)È opportuno consentire a un terzo autorizzato dal richiedente il visto, o autorizzato per legge a rappresentarlo, di presentare domanda per suo conto, purché l'identità del terzo figuri nel modulo di domanda. I viaggiatori dovrebbero poter autorizzare intermediari commerciali a creare e presentare una domanda a loro nome.

(16)Il richiedente dovrebbe presentare tramite la piattaforma di domanda dell'UE un modulo di domanda compilato e corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati e di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Il richiedente dovrebbe inoltre dichiarare di aver compreso le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 e di essere consapevole che potrebbe essere invitato a presentare i pertinenti documenti giustificativi all'atto di ciascun ingresso. I moduli di domanda per i minori dovrebbero essere presentati e firmati elettronicamente da una persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o da un tutore legale.

(17)Il pagamento dei diritti per i visti dovrebbe essere effettuato mediante il portale di un terzo collegato alla piattaforma di domanda online e dovrebbe essere trasferito direttamente allo Stato membro appropriato. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico non dovrebbero fare parte dei dati conservati nel VIS. 

(18)La piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe contenere anche uno strumento per fissare appuntamenti, del quale lo Stato membro può decidere di avvalersi per gestire gli appuntamenti presso i suoi consolati o i fornitori esterni di servizi. Anche se l'uso di tale strumento dovrebbe rimanere facoltativo, in quanto potrebbe non essere adatto a tutti i luoghi e a tutti i consolati, gli Stati membri dovrebbero comunque ricorrere alla cooperazione locale Schengen per discutere sulla necessità che in paesi terzi o luoghi specifici sia seguito un approccio locale armonizzato riguardo a tale utilizzo.

(19)Il sistema dovrebbe avvisare il richiedente qualora manchino informazioni e offrirgli la possibilità di correggere la domanda. La piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe indicare al richiedente la ricevibilità della domanda tramite un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità. L'accertamento preliminare dovrebbe permettere di appurare se le informazioni fornite soddisfino i requisiti di ricevibilità per il visto richiesto.

(20)Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano di essere responsabili dell'esame della domanda dovrebbero accettare di esaminarla, e i dati dovrebbero essere importati dallo spazio di memorizzazione temporanea nel sistema nazionale come stabilito dal regolamento VIS e poi cancellati da tale spazio, ad eccezione dei dati di contatto.

(21)I richiedenti dovrebbero ricevere per via elettronica una notifica della decisione assunta dallo Stato membro competente riguardo alla loro domanda, che indichi se il visto è rilasciato, rifiutato, confermato in un nuovo documento di viaggio, prorogato, annullato o revocato, conformemente ai regolamenti (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008. 

(22)Per ridurre i rischi per la sicurezza connessi ai visti adesivi contraffatti e rubati, è opportuno che il visto sia rilasciato in formato digitale e non più nella forma di un visto adesivo apposto sul documento di viaggio.

(23)Per aumentare al massimo la sicurezza ed evitare contraffazioni e falsificazioni, è opportuno che la notifica del visto digitale assuma la forma di un codice a barre bidimensionale, con firma crittografata dell'autorità nazionale di certificazione (Country Signing Certificate Authority, CSCA) dello Stato membro di rilascio. Qualora il VIS non sia disponibile o sia inaccessibile, le verifiche dovrebbero basarsi su un codice a barre bidimensionale inserito dall'autorità preposta alla firma.

(24)Qualora il documento di viaggio del titolare del visto sia smarrito, rubato o scaduto ma il visto sia ancora valido, dovrebbe essere permesso al titolare di chiedere, tramite la piattaforma di domanda dell'UE, la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio, a condizione che il nuovo documento di viaggio sia dello stesso tipo e rilasciato dallo stesso paese del documento di viaggio smarrito, rubato o scaduto. Il titolare del visto dovrebbe presentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi per esibire il nuovo documento di viaggio e permettere di verificarne l'autenticità.

(25)I dati conservati nella piattaforma di domanda dell'UE dovrebbero essere protetti con misure di attuazione volte a rafforzare la tutela della vita privata. 

(26)I fornitori esterni di servizi dovrebbero avere accesso alla piattaforma di domanda dell'UE soltanto per estrarre e riesaminare le domande presentate, verificare i dati memorizzati temporaneamente (ad esempio, la scansione del documento di viaggio), raccogliere e caricare gli identificatori biometrici, effettuare controlli di qualità dei documenti giustificativi caricati, confermare che la domanda è stata riesaminata e metterla così a disposizione del consolato per il successivo trattamento; i fornitori esterni di servizi non dovrebbero avere accesso ai dati conservati nel VIS. 

(27)È necessario stabilire la data di entrata in funzione, compresa quella del visto digitale e della piattaforma di domanda dell'UE. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in funzione della piattaforma di domanda online dell'UE, uno Stato membro può decidere di non avvalersene. Tuttavia, uno Stato membro può notificare l'intenzione di aderire alla piattaforma di domanda online dell'UE prima della fine del periodo di transizione. Durante il periodo di transizione, se lo Stato membro che tratta le domande di visto decide di non avvalersi della piattaforma di domanda online dell'UE, i titolari di visto saranno comunque in grado di verificare i visti digitali usando il servizio web della piattaforma di domanda dell'UE.

(28)La piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe contenere una funzionalità che permetta ai richiedenti di verificare i loro visti digitali.

(29)Gli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen, e pertanto non possono accedere al VIS per inserire le domande di visto e conservare i visti digitali, dovrebbero continuare a rilasciare i visti utilizzando un modello uniforme (adesivo).

(30)Per consentire l'applicazione della decisione n. 565/2014/UE, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania dovrebbero avere accesso in sola lettura ai visti digitali conservati nel VIS.

(31)L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa della piattaforma di domanda dell'UE e dei suoi componenti, in quanto parti del VIS.

(32)L'architettura di sistema della piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe riutilizzare per quanto possibile i sistemi esistenti e futuri che fanno parte del nuovo quadro per l'interoperabilità, in particolare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema di ingressi/uscite (EES), nel rispetto delle attuali limitazioni della tecnologia e degli attuali investimenti effettuati dagli Stati membri nei rispettivi sistemi nazionali.

(33)La verifica dei visti digitali alla frontiera dovrebbe fondarsi sull'attuale e futura architettura del sistema dell'UE per la gestione delle frontiere e dovrebbe basarsi sulle informazioni relative al titolare del visto conservate nel VIS. Tali informazioni dovrebbero essere confrontate con i dati biometrici dalle autorità degli Stati membri.

(34)Il modello per i visti per soggiorni di breve durata stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio 50  è usato anche per i visti per soggiorni di lunga durata. È quindi opportuno modificare la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 51 per consentire che anche i visti per soggiorni di lunga durata siano rilasciati in formato digitale.

(35)Dato che l'introduzione dei visti digitali eviterebbe la necessità di apporre il visto adesivo fisico, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2002 52 che istituisce il modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.

(36)I documenti di transito agevolato (FTD) e i documenti di transito ferroviario agevolato (FRTD) costituiscono documenti con valore di visti di transito che autorizzano i loro titolari a entrare per transitare attraverso i territori degli Stati membri ai sensi delle disposizioni dell'acquis di Schengen relativo all'attraversamento delle frontiere esterne. FTD e FRTD sono rilasciati utilizzando un modello uniforme in seguito a una procedura di domanda in formato cartaceo. Per rispecchiare gli sviluppi della digitalizzazione, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio 53 e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio 54 in modo da consentire il rilascio in formato digitale e la domanda digitale.

(37)Per garantire che il modulo di domanda e il modulo di rifiuto tengano conto sia della possibilità che il richiedente il visto abbia presentato domanda tramite la piattaforma di domanda dell'UE, sia che l'abbia presentata altrimenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco delle informazioni che la piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe contenere e per modificare i moduli e i modelli uniformi appropriati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 55 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(38)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire la piattaforma europea per la domanda di visto online e introdurre il visto digitale, si basano su altre iniziative volte, da un lato, a snellire e armonizzare le procedure nel contesto della politica comune dei visti e, dall'altro, ad allineare alla nuova era digitale i requisiti di viaggio e di ingresso e le verifiche di frontiera all'interno dello spazio Schengen, le modifiche della relativa legislazione sono possibili soltanto a livello dell'Unione e fanno parte dell'acquis di Schengen. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE e della parte seconda dell'accordo di recesso UE-Regno Unito. 

(40)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'introduzione di una piattaforma di domanda dell'UE e di un visto digitale rispetterà pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili. Tutte le misure di salvaguardia dei diritti fondamentali previste dal regolamento sul sistema di informazione visti rimarranno pienamente applicabili nel contesto della futura piattaforma di domanda dell'UE e del visto digitale, in particolare per quanto riguarda i diritti dei minori. La piattaforma dovrà tenere conto dei requisiti previsti dalla direttiva sull'accessibilità 56 per garantire un accesso agevole alle persone con disabilità.

(41)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(42)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa 57 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(43)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 58 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 59 .

(44)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 60 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 61 .

(45)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 62 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 63 .

(46)Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(47)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 64 e ha espresso un parere in data [XX] 65 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modif
iche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

(1)all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) i diritti di soggiorno di cui godono nello Stato ospitante i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica* (accordo di recesso UE-Regno Unito).

__________

* Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).";

(2)all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti 10 bis e 10 ter:

"10 bis. "modulo di domanda": il modulo uniforme che figura nell'allegato I, disponibile online tramite la piattaforma di domanda dell'UE o su carta;

10 ter. "visto digitale": visto rilasciato in formato digitale come registrazione nel VIS;";

(3)all'articolo 3, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c);";

(4)all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuati più viaggi separati nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale del o dei viaggi in termini di durata del soggiorno, calcolata in giorni;";

(5)all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli accordi di rappresentanza bilaterali figurano nella piattaforma di domanda dell'UE di cui al capo I bis del regolamento (CE) n. 767/2008.";

(6)l'articolo 9 è così modificato:

(a)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. I richiedenti presentano la domanda tramite la piattaforma di domanda dell'UE, come indicato al capo I bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le seguenti categorie di persone possono presentare la domanda senza usare la piattaforma di domanda dell'UE:

(a)cittadini di paesi terzi in singoli casi per motivi umanitari;

(b)capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;

(c)cittadini di paesi terzi a cui sono rilasciati visti alle frontiere esterne conformemente al capo VI.";

(b)al paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera d):

"d) da un'altra persona, quando sono presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE.";

(7) l'articolo 10 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'atto della presentazione della domanda i richiedenti, ove necessario in conformità dell'articolo 13, si presentano di persona ai fini del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. I richiedenti si presentano di persona anche per la verifica del documento di viaggio in conformità dell'articolo 12.";

(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. In singoli casi giustificati, gli Stati membri possono esigere che il richiedente presenti un documento di viaggio e/o fornisca documenti giustificativi. Ciò è possibile in casi eccezionali e in casi di elevata incidenza di documenti fraudolenti in una sede particolare.

1 ter. I consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 bis, per tenere conto delle circostanze locali.";

(c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel presentare la domanda, il richiedente:

(a)fornisce i dati di cui all'articolo 11;

(b)fornisce una prova del possesso del documento di viaggio conformemente all'articolo 12;

(c)consente che l'immagine del suo volto sia rilevata sul posto conformemente all'articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95;

(d)consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all'articolo 13, ove applicabile;

(e)paga i diritti per i visti conformemente all'articolo 16;

(f)fornisce una prova del possesso dei documenti giustificativi di cui all'articolo 14;

(g)ove applicabile, dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all'articolo 15.";

(8)l'articolo 11 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il modulo di domanda è presentato tramite la piattaforma di domanda dell'UE. Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, il richiedente ha facoltà di presentare il modulo di domanda di cui all'allegato I compilato manualmente o elettronicamente.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 51 bis per aggiornare il modulo di domanda che figura nell'allegato I o presentato tramite la piattaforma di domanda dell'UE.

Il modulo di domanda deve essere firmato. Può essere firmato elettronicamente. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale.";

(b)il paragrafo 1 ter è soppresso;

(c)è inserito il seguente paragrafo 1 quater:

"1 quater.    Il richiedente presenta un modulo di domanda compilato e corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati e di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Il richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e che può essere invitato a presentare i pertinenti documenti giustificativi all'atto di ciascun ingresso.";

(9)l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

 "Articolo 12
Documento di viaggio

1.Il richiedente fornisce una prova del possesso di un documento di viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri:

(a)la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l'ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

(b)è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

2.Il richiedente è tenuto a presentare il documento di viaggio di persona soltanto nel caso di una prima domanda con tale documento di viaggio, o se deve fornire dati biometrici.

Il primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 bis.

3.I documenti di viaggio sono verificati mediante la tecnologia appropriata.

4.Se la domanda è presentata tramite la piattaforma di domanda dell'UE, il consolato o il fornitore esterno di servizi verifica che il documento di viaggio presentato, esibito di persona conformemente al paragrafo 2, corrisponda alla copia scansionata caricata dal richiedente.

Se la verifica è effettuata dal fornitore esterno di servizi, questo usa il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008.

5.Se la qualità della copia scansionata di cui al paragrafo 4 è insoddisfacente o se sussistono dubbi, in particolare sull'autenticità, il consolato competente o il fornitore esterno di servizi effettua una nuova scansione e la carica sulla piattaforma di domanda dell'UE.";

(10)all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 7 quater:

"7 quater. Se gli identificatori biometrici sono rilevati da un fornitore esterno di servizi conformemente all'articolo 43, è utilizzato a tale scopo il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (CE) 767/2008.";

(11)l'articolo 14 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

"All'atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente dimostra di possedere:";

(b)al paragrafo 2, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

"All'atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente dimostra di possedere:";

(12)all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Dovranno inoltre dichiarare, nel modulo di domanda, di essere consapevoli della necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.";

(13)all'articolo 16, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, i diritti per i visti sono riscossi in euro e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 3.

Per le domande non presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, l'importo dei diritti per i visti, se riscosso in una valuta diversa dall'euro, è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili.";

(14)all'articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, dopo la notifica, da parte di tale piattaforma, dell'accertamento preliminare automatizzato della competenza e della ricevibilità di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui il sistema trasmette la notifica verificano se sono competenti a esaminare la domanda e a decidere sul merito della stessa.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, se lo Stato membro constata di non essere competente, invia senza indugio una notifica al richiedente tramite il servizio di account sicuro della piattaforma di domanda dell'UE, indicando lo Stato membro competente.

Il richiedente può ritirare la domanda. Se la domanda è ritirata, i dati relativi alla domanda sono cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea conformemente all'articolo 7 quater del regolamento (CE) n. 767/2008.";

(15)l'articolo 19 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, dopo la notifica, da parte di tale piattaforma, dell'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, indicante che la domanda è ricevibile, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui il sistema trasmette la notifica svolgono senza indugio le verifiche di cui al paragrafo 1.";

(b)è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente accettano la domanda.";

(c)è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente possono accettare una domanda che non è stata presentata entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in particolare nei giustificati casi d'urgenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3.";

(16)l'articolo 20 è soppresso;

(17)l'articolo 21 è così modificato:

(a)al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che il documento di viaggio fornito o presentato non sia falso, contraffatto o alterato;";

(b)al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che il documento di viaggio fornito o presentato non sia falso, contraffatto o alterato;";

(18)l'articolo 24 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento all'"articolo 12, lettera a)" è sostituito dal riferimento all'"articolo 12, paragrafo 1, lettera a)";

(b)al paragrafo 2, primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

"A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/399, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità:";

(c)è inserito il seguente paragrafo 2 bis bis:

"2 bis bis. La validità dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità non è limitata dalla validità del documento di viaggio";

(19)all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Il rilascio di un visto in formato digitale lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di viaggio. Ciò comprende i documenti di viaggio non riconosciuti da uno o più Stati membri, ma non da tutti.";

(20)è inserito il seguente articolo 26 bis:

"Articolo 26 bis
Visti digitali

I visti sono rilasciati in formato digitale come registrazioni nel VIS e comportano un numero di visto unico. ";

(21)l'articolo 32 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, le informazioni sulle decisioni di rifiuto e sui motivi su cui si basano sono notificate al richiedente con mezzi elettronici sicuri conformemente all'articolo 7 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008. La notifica contiene le stesse informazioni che figurano nell'allegato VI, nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Gli Stati membri possono aggiungere alla notifica standard documenti supplementari che giustificano il rifiuto.

Per le domande non presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, la decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 51 bis per modificare il modulo di rifiuto, quale figura nell'allegato VI o quale notifica conformemente al capo I bis del regolamento (CE) n. 767/2008.";

(b)al paragrafo 3, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, quale indicata nell'allegato VI o nella notifica del rifiuto inviata tramite la piattaforma di domanda dell'UE.";

(22)è inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis
Conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio

1.I titolari di visto il cui documento di viaggio è smarrito, rubato o scaduto e il cui visto è ancora valido possono chiedere la conferma del visto in collegamento con un nuovo documento di viaggio.

2.I titolari di visto di cui al paragrafo 1 chiedono la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio tramite la piattaforma di domanda dell'UE di cui al capo I bis del regolamento (CE) n. 767/2008. Essi forniscono i seguenti dati personali:

(a)nome, data di nascita, cittadinanza;

(b)numero del visto;

(c)dati del documento di viaggio smarrito, rubato o scaduto;

(d)dati del nuovo documento di viaggio;

(e)scansione della pagina contenente i dati anagrafici;

(f)prova della perdita o del furto del documento di viaggio o data di scadenza.

3.Il titolare del visto paga diritti per la conferma del visto pari a 30 EUR.

4.Il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona per esibire il nuovo documento di viaggio, onde consentire di verificare che quest'ultimo corrisponda alla copia scansionata caricata tramite la piattaforma di domanda dell'UE e che il portatore del documento di viaggio corrisponda alla persona per la quale è stato rilasciato il visto.

5.Il nuovo documento di viaggio è conforme alle condizioni di cui all'articolo 12.

6.Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente stabiliscono che il visto valido può essere confermato in un nuovo documento di viaggio, inseriscono i dati nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente all'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

7.Il fatto che il visto sia confermato in un nuovo documento di viaggio è notificato al richiedente con mezzi elettronici sicuri conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008.

8.Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente non possono stabilire se il visto valido possa essere confermato in un nuovo documento di viaggio, in particolare perché sussistono dubbi sull'identità del titolare del visto, essi:

(a)rifiutano la conferma;

(b)revocano il visto valido, conformemente all'articolo 34.

9.La procedura di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio non impedisce al titolare del visto di presentare una nuova domanda di visto.";

(23)l'articolo 33 è così modificato:

(a)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. I titolari di visto possono chiedere la proroga online tramite la piattaforma di domanda dell'UE. Essi forniscono i dati personali, il numero del visto e del documento di viaggio, caricano i documenti giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi di forza maggiore, ragioni umanitarie e/o ragioni personali serie che impediscono loro di lasciare il territorio degli Stati membri, e pagano diritti pari a 30 EUR solo nel caso di ragioni personali serie conformemente al paragrafo 2.";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. Qualora la proroga del visto di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo sia effettuata tramite la piattaforma di domanda dell'UE, essa è notificata al richiedente con mezzi elettronici sicuri conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008.";

(24)l'articolo 34 è così modificato:

(a)i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. In caso di annullamento o revoca di un visto non rilasciato in formato digitale, è apposto sul visto il timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l'elemento otticamente variabile della vignetta visto, l'elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la scritta «visto» sono annullati cancellandoli.

6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono emessi in formato digitale inserendo i dati nel VIS, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 767/2008, e notificati al richiedente con mezzi elettronici sicuri conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008, o mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI per le domande non presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE. La notifica contiene le informazioni di cui all'allegato VI.";

(b)al paragrafo 7, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, quale indicata nell'allegato VI o nella notifica inviata tramite la piattaforma di domanda dell'UE.";

(25)l'articolo 37 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli Stati membri che non rilasciano visti in formato digitale, la conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Eventuali perdite significative di visti adesivi in bianco sono comunicate alla Commissione.";

(b)al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I consolati o le autorità centrali tengono archivi elettronici delle domande. ";

(26)l'articolo 38 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura di rilascio del visto nei consolati, compresi la presentazione e il trattamento delle domande e la cooperazione pratica con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.";

(b)è inserito il seguente paragrafo 3 quater:

"3 quater. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata del loro personale per quanto riguarda la piattaforma di domanda dell'UE.";

(27)l'articolo 42 è soppresso;

(28)l'articolo 43 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esame delle domande, i colloqui, se del caso, e la decisione sulle domande competono esclusivamente al consolato.";

(b)al paragrafo 5, è aggiunto il seguente secondo comma:

"A titolo di deroga, i fornitori esterni di servizi possono accedere alla piattaforma di domanda dell'UE tramite il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008 allo scopo di:

(a)verificare i dati caricati dal richiedente;

(b)caricare identificatori biometrici;

(c)caricare documenti giustificativi;

(d)usare lo strumento per gli appuntamenti per indicare le fasce orarie disponibili.";

(c)il paragrafo 6 è così modificato:

(1)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) raccogliere dati (compresi gli identificatori biometrici e, in casi eccezionali, i documenti giustificativi e i documenti necessari per i controlli di identità), trasmetterli al consolato o alle autorità centrali se del caso, e caricarli sulla piattaforma di domanda dell'UE;";

(2)è inserita la seguente lettera c bis):

"c bis) verificare il documento di viaggio confrontandolo con la copia caricata dal richiedente;";

(29)all'articolo 44 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Il paragrafo 1 non si applica all'eventuale accesso dei fornitori esterni di servizi alla piattaforma di domanda dell'UE tramite il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008.";

(30)all'articolo 47 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La piattaforma di domanda dell'UE fornisce al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto presentata tramite la piattaforma di domanda dell'UE, in particolare le informazioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.";

(31)all'articolo 51 bis, paragrafi 2, 3 e 6, il riferimento all'"articolo 16, paragrafo 9" è sostituito dal riferimento all'"articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 9, e all'articolo 32, paragrafo 2";

(32)all'articolo 53, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) per gli Stati membri che non rilasciano visti in formato digitale, le menzioni nazionali aggiuntive nella zona «annotazioni» del visto adesivo come previsto all'articolo 27, paragrafo 2;";

(33)l'allegato III è soppresso.

Articolo 2
Mo
difiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

(1)l'articolo 2 bis è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

(1)è inserita la seguente lettera:

"f bis) la piattaforma di domanda dell'UE;";

(2)è aggiunto il seguente comma:

"La piattaforma di domanda dell'UE condivide e riutilizza nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software del sito web dell'EES, del sito web dell'ETIAS e dell'applicazione per dispositivi mobili.";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. La piattaforma di domanda dell'UE consiste dei seguenti componenti:

(a)un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili;

(b)uno spazio di memorizzazione temporanea;

(c)un servizio di account sicuro;

(d)uno strumento di verifica per i richiedenti;

(e)un servizio web per i titolari di visto;

(f)un servizio di posta elettronica;

(g)uno strumento di pagamento;

(h)uno strumento per gli appuntamenti;

(i)un portale per i fornitori esterni di servizi;

(j)un modulo di configurazione utilizzabile da eu-LISA, dalle autorità centrali e dai consolati;

(k)un software per generare e leggere il codice a barre bidimesionale criptato;

(l)un servizio web sicuro che permette ai componenti della piattaforma di domanda dell'UE di comunicare;

(m)una funzione di helpdesk gestita da eu-LISA;

(n)una copia in sola lettura della banca dati del VIS.";

(2)all'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. "visto digitale", il visto in formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009;";

(3)è inserito il seguente capo I bis:

"CAPO I bis
PIATTAFORMA PER LA DOMANDA DI VISTO ONLINE DELL
'UE

Articolo 7 bis
Informazioni al pubblico sulla piattaforma di domanda dell
'UE

1.La piattaforma per la domanda di visto online dell'UE ("piattaforma di domanda dell'UE") fornisce al pubblico le informazioni generali di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Spetta alla Commissione e agli Stati membri fornire le informazioni, secondo le rispettive competenze quali definite ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

2.Spetta a eu-LISA pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni al pubblico sulla piattaforma di domanda dell'UE, al momento in cui le riceve dalla Commissione o dagli Stati membri:

(a)gli obblighi in materia di visto, compresi gli elenchi in materia di visti, gli accordi di esenzione dal visto, anche per quanto riguarda i passaporti diplomatici e di servizio, e i casi di possibile sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1806 e agli allegati I e II di tale regolamento, nonché le informazioni di cui alla direttiva 2004/38/CE e all'accordo di recesso UE-Regno Unito;

(b)l'importo dei diritti per i visti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009; la riduzione o l'aumento dei diritti nel caso di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti o di una misura in materia di riammissione derivante dall'articolo 25 bis di tale regolamento, dalla direttiva 2004/38/CE o dall'accordo di recesso UE-Regno Unito;

(c)se applicabile, gli elenchi armonizzati di documenti giustificativi adottati conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009;

(d)gli eventuali requisiti in materia di assicurazione sanitaria di viaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Se l'informazione è fornita da uno Stato membro, eu-LISA configura la piattaforma di domanda dell'UE dopo la conferma dell'informazione da parte della Commissione.

3.Le autorità centrali competenti per i visti sono responsabili dell'inserimento dei seguenti elementi:

(a)le sedi dei consolati e la loro competenza territoriale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 810/2009;

(b)gli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 810/2009;

(c)l'uso dei fornitori esterni di servizi e le loro sedi, di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 810/2009;

(d)i documenti giustificativi di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 e quelli applicabili conformemente alla direttiva 2004/38/CE e all'accordo di recesso UE-Regno Unito;

(e)le deroghe opzionali all'obbligo del visto di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806;

(f)le esenzioni opzionali dal pagamento dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009.

4.Il consolato o le autorità centrali dello Stato membro competente sono responsabili dell'inserimento dei seguenti elementi:

(a)i dati di contatto e i diritti di accesso dei fornitori esterni di servizi, anche per quanto riguarda lo strumento per gli appuntamenti;

(b)lo strumento per gli appuntamenti, comprese le fasce orarie disponibili;

(c)il numero di domande accettate ogni settimana/mese.

Articolo 7 ter
Modulo di domanda online

1.Ogni richiedente presenta la domanda di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 810/2009 compilata online tramite la piattaforma di domanda dell'UE.

2.Fatto salvo l'articolo 7 ter bis, nel modulo di domanda il richiedente fornisce i dati personali seguenti:

(1)cognome o cognomi;

(2)cognome alla nascita (cognome/i precedente/i);

(3)nome o nomi;

(4)data di nascita (giorno-mese-anno);

(5)luogo di nascita;

(6)Stato di nascita;

(7)cittadinanza attuale; cittadinanza alla nascita, se diversa; altre cittadinanze;

(8)sesso;

(9)stato civile;

(10)titolare della responsabilità genitoriale (in caso di minori) /tutore legale: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente), numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, cittadinanza;

(11)numero di identità nazionale, ove applicabile;

(12)tipo di documento di viaggio;

(13)numero del documento di viaggio;

(14)data di rilascio;

(15)termine di validità;

(16)paese di rilascio;

(17)dati personali del familiare che è un cittadino mobile UE, SEE o CH, o un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto, ove applicabile: cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza, numero di documento di viaggio o carta d'identità;

(18)vincolo familiare con il cittadino mobile UE, SEE o CH o con il cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto, ove applicabile;

(19)indirizzo del domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del richiedente;

(20)residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale;

(21)occupazione attuale;

(22)datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono; per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento;

(23)finalità del viaggio;

(24)informazioni supplementari sulla finalità del soggiorno;

(25)Stato membro di destinazione principale (e altri Stati membri di destinazione, ove applicabile);

(26)Stato membro del primo ingresso;

(27)numero di ingressi richiesti; data di arrivo prevista del primo soggiorno previsto nello spazio Schengen; data di partenza prevista dallo spazio Schengen dopo il primo soggiorno previsto;

(28)impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen; data, se nota; numero del visto, se noto;

(29)autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale, ove applicabile;

(30)cognome e nome della/delle persone che invitano nello/negli Stati membri; diversamente, nome dello/degli alberghi o alloggi provvisori nello/negli Stati membri;

(31)nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita;

(32)modalità di copertura delle spese di viaggio e di soggiorno del richiedente.

Il richiedente fornisce anche un indirizzo di posta elettronica.

I suddetti dati sono registrati e conservati nello spazio di memorizzazione temporanea conformemente ai periodi di conservazione dei dati di cui all'articolo 7 quater.

3.La piattaforma di domanda dell'UE contiene anche un servizio di account sicuro. Il servizio di account sicuro offre al richiedente la possibilità di conservare i dati forniti per domande successive, ma soltanto se il richiedente acconsente liberamente ed esplicitamente a tale conservazione.

Il servizio di account sicuro offre al richiedente la possibilità di presentare la domanda in varie fasi. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per definire i requisiti del servizio di account sicuro, compreso il periodo di conservazione dei dati ivi memorizzati e delle domande incomplete o delle domande che non superano la verifica della competenza e della ricevibilità.

4.I dati di cui al paragrafo 2 sono inseriti dal richiedente in caratteri latini.

5.Al momento della presentazione del modulo di domanda online, la piattaforma di domanda dell'UE riprende l'indirizzo IP da cui è stato trasmesso e lo aggiunge ai dati relativi alla domanda.

6.La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, il contenuto di un modulo di domanda semplificato per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio di cui all'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, e per la proroga del visto di cui all'articolo 33 di detto regolamento, tramite la piattaforma di domanda dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

7.La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti concernenti il formato dei dati personali di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo da inserire nel modulo di domanda nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 7 ter bis
Norme specifiche sull
'uso della piattaforma di domanda dell'UE da parte di familiari di cittadini dell'Unione o di altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione o di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito

1.Un cittadino di paese terzo che è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, può presentare una domanda di visto senza usare la piattaforma di domanda dell'UE e può essere autorizzato a presentare la domanda di persona presso il consolato o presso i locali del fornitore esterno di servizi, a sua scelta.

2.Qualora un cittadino di paese terzo che è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, presenti una domanda di visto tramite la piattaforma di domanda dell'UE, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

3.In particolare, la piattaforma di domanda dell'UE è progettata per consentire l'applicazione delle norme specifiche seguenti:

(a)i diritti per i visti non vengono riscossi;

(b)nel modulo per la domanda di visto, il richiedente non fornisce i seguenti dati personali:

(a)occupazione attuale

(b)datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono; per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento

(c)cognome e nome della/delle persone che invitano nello/negli Stati membri; diversamente, nome dello/degli alberghi o alloggi provvisori nello/negli Stati membri

(d)nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita

(e)modalità di copertura delle spese di viaggio e di soggiorno del richiedente;

(c) il richiedente ha la facoltà di presentare documenti comprovanti che è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; il richiedente non è tenuto a presentare i documenti giustificativi di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 né a dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009;

(d)in deroga all'articolo 7 quater, paragrafo 8, l'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità è attuato soltanto per verificare:

(a)se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati;

(b)se sia dimostrato il possesso di un passaporto valido conformemente alla direttiva 2004/38/CE;

(c)se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile;

(e) quando è rilasciato il visto, nella notifica di cui all'articolo 7 septies il richiedente riceve un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto di libera circolazione che è in possesso di un visto ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato o raggiunge il cittadino dell'Unione o un altro cittadino di paese terzo che esercita il diritto di libera circolazione.

4.I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora un cittadino di paese terzo che è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, chieda la proroga del visto o la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio. Non vengono riscossi diritti per la proroga del visto né per la conferma del visto.

5.I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono essi stessi beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto.

Articolo 7 quater
Procedura di domanda tramite la piattaforma di domanda dell
'UE

1.Al momento della presentazione del modulo di domanda conformemente all'articolo 7 ter, la piattaforma di domanda dell'UE determina il tipo di visto richiesto e svolge un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire automaticamente in via preliminare lo Stato membro competente sulla base dei dati forniti dal richiedente. Ciò non preclude la verifica manuale della competenza da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009.

La piattaforma di domanda dell'UE è progettata in modo da consentire ai richiedenti di indicare se sono presenti legalmente ma non residenti in una giurisdizione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009.

2.I richiedenti possono usare la piattaforma di domanda dell'UE per presentare una copia scansionata del documento di viaggio in formato elettronico, nonché i documenti giustificativi e la prova di un'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale, se del caso, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009 o alla direttiva 2004/38/CE.

3.La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustificativi, all'assicurazione sanitaria di viaggio e alla copia del documento di viaggio in formato elettronico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

4.Se necessario, il richiedente può usare la piattaforma di domanda dell'UE per pagare i diritti per i visti mediante lo strumento di pagamento di cui all'articolo 7 quinquies.

5.La piattaforma di domanda dell'UE è in grado di verificare nella copia in sola lettura del VIS se i dati biometrici del richiedente siano stati rilevati negli ultimi 59 mesi e se il richiedente abbia già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio.

In tal caso, la piattaforma di domanda dell'UE informa il richiedente che non è tenuto a recarsi presso il consolato o il fornitore esterno di servizi per presentare la domanda.

In caso contrario, la piattaforma di domanda dell'UE informa il richiedente che è tenuto a recarsi presso il consolato o il fornitore esterno di servizi, a seconda dei casi, per presentare la domanda.

6.Se è necessario recarsi presso il consolato o il fornitore esterno di servizi conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di usare a questo scopo lo strumento per gli appuntamenti di cui all'articolo 7 quinquies.

7.Il richiedente presenta la domanda corredata di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati.

8.Dopo che il richiedente ha presentato la domanda tramite la piattaforma di domanda dell'UE, quest'ultima effettua un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità.

L'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità permette di verificare automaticamente quanto segue:

(a)se la domanda sia stata presentata entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ove applicabile;

(b)se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati;

(c)se sia dimostrato il possesso di un documento di viaggio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) 810/2009;

(d)se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile;

(e)se siano stati riscossi i diritti per i visti, ove applicabile.

9.Se dall'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità risulta che la domanda è ricevibile, la piattaforma di domanda dell'UE trasmette una notifica al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro, contenente il risultato combinato dell'accertamento preliminare automatizzato della competenza e della ricevibilità.

Se dall'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità risulta che la domanda non è ricevibile, la piattaforma di domanda dell'UE trasmette una notifica al richiedente che specifica la parte mancante del fascicolo relativo alla domanda.

La piattaforma di domanda è progettata in modo da garantire la possibilità di applicare l'articolo 19, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009, per consentire che le domande siano considerate ricevibili.

10.In seguito alla notifica di cui al paragrafo 9, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro effettuano una verifica manuale della competenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, e in seguito, se necessario, una verifica manuale della ricevibilità conformemente all'articolo 19 di detto regolamento.

11.Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente accettano la domanda presentata tramite la piattaforma di domanda dell'UE, i dati sono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea al sistema nazionale. I dati sono immediatamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea, ad eccezione dei dati di contatto collegati al servizio di account sicuro.

12.Se il richiedente ritira la domanda in seguito all'accertamento preliminare automatizzato della competenza e della ricevibilità, i dati sono immediatamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea, ad eccezione dei dati di contatto collegati al servizio di account sicuro.

13.Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente possono usare il servizio di account sicuro per comunicare con i richiedenti.

Articolo 7 quinquies
Strumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti

1.Per pagare i diritti per i visti tramite la piattaforma di domanda dell'UE è utilizzato uno strumento di pagamento. Lo strumento di pagamento è gestito da un prestatore terzo.

2.La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti concernenti lo strumento di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le modalità di rimborso per i richiedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

3.Gli Stati membri o i fornitori esterni di servizi possono utilizzare uno strumento per gestire gli appuntamenti.

4.La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti concernenti lo strumento per gli appuntamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, compresi le modalità di conferma degli appuntamenti, il collegamento a strumenti per gli appuntamenti preesistenti o informazioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione, che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi, e le modalità tecniche per garantire che il familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE, o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, o di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto, possa beneficiare di una procedura accelerata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 7 sexies
Portale per i fornitori esterni di servizi

1.I fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma di domanda dell'UE tramite il portale per i fornitori esterni di servizi, soltanto allo scopo di:

(a)verificare e sottoporre a controlli di qualità i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea, in particolare la copia scansionata del documento di viaggio;

(b)caricare gli identificatori biometrici;

(c)caricare i documenti giustificativi, se necessari;

(d)usare lo strumento per gli appuntamenti per indicare le fasce orarie disponibili, se applicabile;

(e)mettere la domanda a disposizione dei consolati per ulteriori trattamenti.

2.Gli Stati membri definiscono un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai fornitori esterni di servizi, che consente a membri debitamente autorizzati del personale di accedere al portale ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

3.La Commissione adotta atti delegati per stabilire il metodo di autenticazione per i membri del personale del fornitore esterno di servizi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 7 septies
Notifica delle decisioni

1.Le decisioni adottate dagli Stati membri sulle domande di visto o sui visti rilasciati sono notificate ai richiedenti e ai titolari di visto con mezzi elettronici sicuri.

2.Le notifiche ai richiedenti e ai titolari di visto, a seconda dei casi, contengono i seguenti dati:

(a)per i visti rilasciati: i dati elencati agli articoli 24, 25 o 26 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 10 del presente regolamento;

(b)per i visti rifiutati: i dati elencati all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 12 del presente regolamento;

(c)per i visti confermati: i dati elencati all'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 12 bis del presente regolamento;

(d)per i visti prorogati: i dati elencati all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 14 del presente regolamento;

(e)per i visti annullati o revocati: i dati elencati all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 13 del presente regolamento.

3.La notifica di cui al paragrafo 2 contiene un codice a barre bidimensionale con firma digitale dell'autorità emittente e l'immagine del volto del titolare. Il codice a barre bidimensionale contiene le informazioni di cui al paragrafo 2.

La notifica è in formato stampabile.

4.La Commissione adotta atti delegati per stabilire le specifiche tecniche dei visti digitali e della notifica di cui al paragrafo 1, compresi i dettagli relativi al formato della notifica, quali il codice a barre bidimensionale e il formato stampabile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 7 octies
Strumento di verifica

1.Lo strumento di verifica consente ai richiedenti e ai titolari di visto di verificare:

(a)lo stato delle loro domande;

(b)lo stato e la validità dei loro visti.

2.Lo strumento di verifica si basa sul servizio di account sicuro di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3.

3.La piattaforma di domanda dell'UE offre una funzionalità di servizio web che consente ai richiedenti di verificare il visto digitale senza il servizio di account sicuro.

4.La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano le norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web, compreso l'identificativo univoco per il richiedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. ";

(4)all'articolo 9, punto 4, sono aggiunte le seguenti lettere:

"n bis) ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto;

o) indirizzo di posta elettronica;

p) l'indirizzo IP da cui è stato trasmesso il modulo di domanda.";

(5)all'articolo 9 ter è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono essi stessi beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto.";

(6)l'articolo 10 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) numero del visto;";

(b)al paragrafo 1, la lettera k) è soppressa;

(c)al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera m):

"m) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE‑Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto.";

(7)è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis
Dati da aggiungere in caso di conferma del visto

1.Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

(a)informazioni sullo stato della procedura;

(b)autorità che ha confermato il visto;

(c)luogo e data della decisione;

(d)nuovo documento di viaggio, compresi il numero, il paese e l'autorità di rilascio, la data di rilascio e la data di scadenza.

2.Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, il sistema estrae ed esporta immediatamente dal VIS nell'EES i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.";

(8)all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) numero del visto prorogato;";

(9)all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) numero del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti;";

(10)l'articolo 18 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera può interrogare il VIS senza avvalersi dell'interoperabilità con l'EES, qualora sia necessario in determinate circostanze, in particolare qualora sia tecnicamente impossibile, temporaneamente, consultare i dati dell'EES o in caso di un suo guasto.";

(11)è inserito il seguente articolo 18 sexies:

"Articolo 18 sexies
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne

1.Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 18 a causa di un guasto di qualsiasi parte del VIS, eu-LISA informa le autorità di frontiera degli Stati membri.

2.Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 18 a causa di un guasto dell'infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, le autorità di frontiera informano eu-LISA. eu-LISA informa a sua volta la Commissione.

3.Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità di frontiera seguono i piani d'emergenza nazionali. I piani d'emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all'obbligo di consultare il VIS di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

4.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, piani d'emergenza tipo per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le procedure che devono essere seguite dalle autorità di frontiera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano i loro piani d'emergenza nazionali utilizzando quale base i piani d'emergenza tipo, adattati se necessario a livello nazionale.";

(12)all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto.

Se l'identità del titolare del visto non può essere verificata con le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.";

(13)all'articolo 20, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, confermati, annullati, revocati o prorogati, di cui agli articoli da 10 a 14.";

(14)all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, confermati, annullati, revocati o prorogati, di cui agli articoli 10, 12 bis, 13 e 14;";

(15)all'articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)    dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, confermati, annullati, revocati o prorogati, di cui agli articoli 10, 12 bis, 13 e 14;";

(16)all'articolo 22 septies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) numero del visto;";

(17)all'articolo 22 sexdecies, il paragrafo 3 è così modificato:

(a)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;";

(b)sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

"f) indirizzo IP;

g) indirizzo di posta elettronica.";

(18)all'articolo 22 novodecies, il paragrafo 3 è così modificato:

(a)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;";

(b)sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

"f) indirizzo IP;

g) indirizzo di posta elettronica.";

(19)all'articolo 45, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere da g) a o):

"g) la definizione del contenuto di un modulo di domanda semplificato per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio e per la proroga del visto, conformemente all'articolo 7 ter;

h) la definizione dei requisiti relativi al formato dei dati personali nel modulo di domanda online, conformemente all'articolo 7 ter;

i) la definizione dei requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustificativi, dell'assicurazione sanitaria di viaggio e della copia del documento di viaggio in formato elettronico da presentare tramite la piattaforma di domanda dell'UE, conformemente agli articoli 7 quater e 7 ter bis;

j) la definizione dei requisiti relativi allo strumento di pagamento, comprese le modalità di rimborso per i richiedenti, conformemente all'articolo 7 quinquies;

k) la definizione dei requisiti relativi allo strumento per gli appuntamenti, comprese le modalità di conferma degli appuntamenti, e al collegamento a strumenti per gli appuntamenti preesistenti o alle informazioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione, che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi, conformemente all'articolo 7 quinquies;

i) la definizione del metodo di autenticazione per i membri del personale del fornitore esterno di servizi che usano il portale per i fornitori esterni di servizi, conformemente all'articolo 7 sexies;

m) la definizione delle specifiche tecniche dei visti in formato digitale e della notifica del visto, compresi i dettagli relativi al formato della notifica, quali il codice a barre bidimensionale e il formato stampabile, conformemente all'articolo 7 septies;

n) la definizione delle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web, conformemente all'articolo 7 octies;

o) la definizione di piani d'emergenza tipo relativi alle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, conformemente all'articolo 18 sexies.";

(20)all'articolo 48 bis, paragrafi 2, 3 e 6, i riferimenti all'"articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 18" sono sostituiti dai riferimenti all'"articolo 7 ter, all'articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 18".

 

Articolo 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio
66

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:

(1)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

I visti emessi a norma dell'articolo 5 del presente regolamento dagli Stati membri che non rilasciano i visti in formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 sono costituiti da un modello uniforme (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.";

(2)all'articolo 7 è aggiunto il seguente quarto comma:

"L'uso del modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5 non pregiudica il rilascio dei visti in formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.".

Articolo 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio
67  

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 333/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento si applica agli Stati membri che non rilasciano i visti in formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Ai fini del presente regolamento, per "foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto" si intende il documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a una persona titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tale Stato membro, nel quale le autorità competenti di tale Stato membro appongono un visto.

_________

* Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).".

Articolo 5
Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio
68  

Il regolamento (CE) n. 694/2003 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1.I documenti di transito agevolato (FTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio* e hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FTD.

2.I documenti di transito ferroviario agevolato (FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 e hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FRTD.

__________

* Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).";

(2)all'articolo 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Prescrizioni tecniche complementari relative al formato digitale di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, anche con riferimento a: ";

(3)all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano gli FTD e gli FRTD in formato digitale di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle caratteristiche e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2.".

Articolo 6
Modifica della Convenzione di applicazione dell
'Accordo di Schengen 69  

L'articolo 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è così modificato:

(1)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I visti per un soggiorno di oltre 90 giorni (visti per soggiorni di lunga durata) sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell'Unione. Tali visti sono rilasciati nel formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

A titolo di deroga, gli Stati membri che non rilasciano i visti in formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 rilasciano visti nel modello uniforme per i visti di cui al regolamento (CE) n. 1683/95( * ) con una dicitura che indica il tipo di visto con la lettera "D". Essi sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).";

(2)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. I visti per soggiorni di lunga durata in formato digitale sono notificati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri conformemente all'articolo 7 septies del regolamento (CE) n. 767/2008.".

Articolo 7
Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio
70

Il regolamento (CE) n. 693/2003 è così modificato:

(1)all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'FTD/FRTD è rilasciato nel formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009*.

__________

* Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).";

(2)l'articolo 5 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La domanda di un FTD è sottoposta alle autorità consolari di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di rilasciare l'FTD/FRTD a norma dell'articolo 12. ";

(b)è inserito il seguente paragrafo 5:

"5. Le domande di FTD e di FRTD sono presentate mediante uno strumento di domanda online. Lo strumento di domanda online contiene i dati di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.";

(3)all'articolo 6, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio scaduto.

3. Il periodo di validità del documento di viaggio per il quale è rilasciato l'FTD/FRTD è più lungo di quello dell'FTD/FRTD.

4. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. Se un documento di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni Stati membri, l'FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in questione.".

Articolo 8
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio
71  

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

(1)all'articolo 16, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se del caso, il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata;";

(2)l'articolo 19 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se del caso, il numero del nuovo visto, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio, l'autorità competente per i visti che ha adottato la decisione estrae immediatamente dal VIS i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li importa direttamente nell'EES conformemente all'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.";

(3)all'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d);";

(4)all'articolo 32, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) numero del visto e data di scadenza della validità del visto;".

Articolo 9
Valutazione della piattaforma di domanda dell
'UE

1.Cinque anni dopo l'entrata in funzione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la Commissione valuta il funzionamento della piattaforma di domanda dell'UE. Tale valutazione include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 e del regolamento (CE) n. 767/2008, quali modificati dal presente regolamento.

2.La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.

Articolo 10
Entrata in funzione della piattaforma di domanda dell
'UE

1.La Commissione determina la data a partire dalla quale la piattaforma di domanda dell'UE entra in funzione conformemente al presente regolamento, una volta che:

(a)siano state adottate le misure di cui all'articolo 1, punto 31, e all'articolo 2, punti 19 e 20;

(b)eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale;

(c)eu-LISA abbia convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche e le abbia comunicate alla Commissione.

2.La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.In deroga al paragrafo 1, e fatto salvo il rilascio dei visti in formato digitale, uno Stato membro può, per un periodo di cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1, decidere di non avvalersi della piattaforma di domanda dell'UE.

In tal caso, lo Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione di non avvalersi della piattaforma di domanda dell'UE nel periodo di transizione. La Commissione pubblica la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Durante tale periodo di transizione, i titolari di visto possono verificare i visti digitali usando il servizio web della piattaforma per la domanda di visto online di cui all'articolo 7 octies del regolamento (CE) n. 767/2008, se lo Stato membro che tratta le loro domande di visto decide di non avvalersi della piattaforma di domanda dell'UE.

4.Entro la fine del periodo di transizione di cui al paragrafo 3 uno Stato membro può notificare alla Commissione e ad eu-LISA che intende avvalersi della piattaforma di domanda dell'UE.

La Commissione stabilisce la data a partire dalla quale ciò è applicabile. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Digitalizzazione delle procedure di rilascio dei visti

1.2.Settore/settori interessati 

Affari interni

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 72  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale dell'iniziativa è di contribuire alla digitalizzazione dei servizi pubblici, rendendo l'Europa pronta per l'era digitale, nonché di contribuire a un'Unione europea sicura e resiliente, di rendere l'UE una destinazione più attraente per i viaggiatori e di rafforzare la percezione dell'Unione come entità geografica unica, applicando una politica comune in materia di visti.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1: modernizzare, semplificare e armonizzare le procedure di domanda di visto a vantaggio degli Stati membri e dei cittadini dei paesi terzi, digitalizzando la procedura di rilascio del visto.

Obiettivo specifico 2: ridurre i rischi di frode (di identità) e di alterazione e agevolare la procedura di verifica alla frontiera tramite la digitalizzazione.

Per conseguire tali obiettivi specifici la proposta prevede la creazione di una piattaforma unica per la domanda di visto a livello dell'UE e l'introduzione di un visto digitale in luogo del visto adesivo.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta avrebbe un impatto positivo sui viaggi nell'UE e sul PIL (con un aumento del PIL di 53,3 miliardi di EUR nel periodo 2025-2029) poiché segnerebbe la transizione da una procedura di domanda in larga misura cartacea a una procedura realmente digitale e sostanzialmente armonizzata.

La piattaforma di domanda dell'UE andrebbe a vantaggio degli Stati membri, poiché diminuirebbe il tempo che i consolati dovrebbero dedicare al trattamento delle domande di visto e quello necessario per archiviare le domande in formato cartaceo. Il visto digitale migliorerebbe la sicurezza interna dello spazio Schengen, in quanto non sarebbe più possibile falsificare il visto adesivo, e ridurrebbe notevolmente gli oneri amministrativi per le autorità centrali e i consolati degli Stati membri, che non dovrebbero più investire tempo e denaro nella produzione, nell'ordinazione e nel trasporto sicuro di visti adesivi ai consolati. Complessivamente, secondo l'analisi costi-benefici svolta nel contesto della valutazione d'impatto, nel periodo 2025-2029 gli Stati membri risparmierebbero 553 milioni di EUR in costi amministrativi.

La proposta, infine, sarebbe vantaggiosa anche per i richiedenti il visto. Coloro che reiterano la domanda non dovrebbero più sostenere i costi del viaggio per presentarla, e i richiedenti potrebbero tenere con sé i documenti di viaggio nel corso dell'intera procedura di domanda. Ciascun richiedente risparmierebbe 31 EUR per domanda, su un totale di 74 EUR spesi per ciascuna domanda.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Indicatore 1: percentuale di domande presentate tramite la piattaforma di domanda dell'UE, sul totale delle domande di visto Schengen.

Obiettivo: 95 % alla fine del periodo transitorio (31 dicembre 2030)

Indicatore 2: percentuale di visti digitali rilasciati sul numero totale di visti rilasciati.

Obiettivo: 100 % al momento dell'entrata in vigore della piattaforma di domanda dell'UE (1º gennaio 2026)

Indicatore 3: percentuale di domande di visto presentate tramite l'intervento di fornitori esterni di servizi - 90 %.

Obiettivo: 75 % di domande di visto presentate senza l'intervento di fornitori esterni di servizi - alla fine del periodo transitorio (31 dicembre 2030)

1.4.4.1.Efficacia e tempestività: gli indicatori dovrebbero permettere di monitorare le prestazioni fornendo costanti informazioni sui progressi e sui risultati nell'arco del periodo di programmazione.

1.4.4.2.Efficienza: si dovrebbero ottimizzare i processi di raccolta e trattamento dei dati, evitando richieste di informazioni superflue o duplici.

1.4.4.3.Pertinenza degli indicatori e necessità di limitare gli oneri amministrativi connessi.

1.4.4.4.Chiarezza: gli indicatori dovrebbero essere comunicati in forma chiara e comprensibile, corroborati da metadati e in una forma che consenta di interpretarli adeguatamente e di comunicarli in maniera significativa.

Ciascun indicatore dovrebbe essere corredato di obiettivi e scenari di riferimento.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta di digitalizzazione della procedura di rilascio del visto è stata annunciata nella comunicazione della Commissione sulla politica in materia di visti (2018). Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020 ha stabilito l'obiettivo di rendere la procedura di rilascio dei visti completamente digitalizzata entro il 2025, con un visto digitale e la possibilità di presentare domande di visto online.

Dopo l'adozione della normativa da parte dei colegislatori (entro la fine del 2023), potrà aver inizio lo sviluppo della piattaforma di domanda dell'UE da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu‑LISA); la durata prevista dello sviluppo è di due anni (2024-2025). Lo sviluppo si fonderà sugli insegnamenti tratti dall'elaborazione del prototipo di piattaforma da parte di eu-LISA nel 2020-2021.

Nel frattempo gli Stati membri effettueranno gli investimenti necessari per connettersi alla piattaforma di domanda dell'UE, introdurre il visto digitale e trovarsi preparati agli inizi del 2026, quando la piattaforma potrebbe diventare effettivamente operativa. Gli Stati membri che scelgono di non utilizzare UE per le domande di visto dall'inizio del 2026 avranno ancora due anni per effettuare gli investimenti necessari, eventualmente eliminare in maniera graduale i portali nazionali e utilizzare la piattaforma unica di domanda dell'UE.

Nel 2026 la piattaforma di domanda dell'UE e il visto digitale coesisteranno. Al termine del periodo transitorio (fine 2028) tutte le domande di visto saranno presentate online tramite la piattaforma di domanda dell'UE (a eccezione di alcuni casi eccezionali per cui rimarrà possibile la procedura cartacea).

Dopo l'inizio delle attività, eu-LISA dovrà aggiornare periodicamente la piattaforma di domanda dell'UE e provvedere alla sua manutenzione; gli Stati membri dovranno fare altrettanto per le proprie componenti nazionali collegate alla piattaforma.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Dal momento che la procedura per il rilascio del visto Schengen è armonizzata a livello di Unione europea e disciplinata in maniera estremamente dettagliata nel codice dei visti, nel regolamento VIS e nel regolamento che ha istituito un modello uniforme per i visti, le carenze individuate nel contesto della valutazione d'impatto sono intrinsecamente connesse alla vigente normativa UE. I problemi individuati non promettono di scomparire nel prossimo futuro e sono direttamente connessi alle attuali disposizioni giuridiche. Per entrambi gli aspetti dell'iniziativa (procedura per la domanda di visto e modello del visto) l'azione tesa a risolvere tali problemi può essere intrapresa in maniera efficiente e sistematica soltanto a livello UE, a motivo della portata, degli effetti e dell'impatto delle azioni previste. Il perpetuarsi della situazione attuale, in cui gli Stati membri sviluppano (o rinunciano a sviluppare) strumenti nazionali propri risolverebbe solo in parte i problemi individuati. Soltanto un intervento a livello di Unione europea genererebbe un valore aggiunto maggiore.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post). Agevolando la domanda di visto da parte di cittadini terzi soggetti all'obbligo del visto tramite una piattaforma unica dell'UE per la domanda di visto, con procedure di domanda meno costose e più semplici, la proposta diminuirà i costi della domanda per i richiedenti il visto di 31 EUR in media per richiedente (su 74 EUR). Produrrà un incremento dei viaggi nell'UE rispetto a una situazione in cui l'UE non intervenga. Ne deriverà un incremento del contributo al PIL da parte dei viaggiatori soggetti all'obbligo del visto pari 53,5 miliardi di EUR nel periodo 2025-2029. La creazione di una piattaforma unica dell'UE per la domanda di visto utilizzata da tutti gli Stati membri consentirebbe risparmi relativi ai quesiti posti dai richiedenti il visto e alla gestione delle domande in formato cartaceo. Anche l'introduzione di un visto digitale produrrebbe risparmi sulla gestione di visti adesivi cartacei. Queste due modifiche, rese possibili soltanto dall'intervento dell'UE, consentirebbero di risparmiare 553 milioni di EUR per tutti gli Stati membri nel periodo 2025-2029. La creazione di un punto di accesso unico per le domande di visto offrirebbe un'immagine omogenea dell'UE al mondo esterno.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Gli insegnamenti tratti dall'introduzione del sistema di informazione visti e di altri sistemi informatici su larga scala inducono a pensare che l'introduzione di un nuovo sistema di tal genere possa generalmente richiedere un tempo più lungo del previsto e che gli Stati membri debbano sfruttare l'apporto dei fondi UE per finanziare i propri investimenti nazionali. Ciò avverrà con lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) 2021-2027, per il quale la digitalizzazione delle procedure di rilascio del visto è stata chiaramente individuata come priorità.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Gli investimenti necessari a livello di Unione europea e di Stati membri sono compatibili con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e saranno finanziati tramite il BMVI.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Gli stanziamenti necessari per finanziare lo sviluppo della piattaforma di domanda dell'UE da parte di eu-LISA (69,325 milioni di EUR) non sono stati pianificati nel contesto dello stanziamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) di eu-LISA, dato che si tratta di una proposta nuova i cui importi non erano noti al momento della proposta. Si propone di rafforzare il bilancio di eu-LISA per gli importi necessari negli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, trasferendo gli stanziamenti dai corrispondenti strumenti tematici della gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI).

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento/sviluppo dal 2024 al 2025

e successivo funzionamento a pieno ritmo dal 2026.

1.7.Modalità di gestione previste 73

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La fase di sviluppo della piattaforma di domanda dell'UE dovrebbe protrarsi per due anni, durante i quali eu-LISA svilupperà la piattaforma. La piattaforma di domanda dell'UE sarà operativa a decorrere dal 1º gennaio 2026.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Gestione concorrente

Ogni Stato membro istituisce il proprio sistema di gestione e di controllo per il rispettivo programma e assicura la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori, in conformità del regolamento recante disposizioni comuni (RDC). Ogni anno gli Stati membri trasmettono un pacchetto di affidabilità comprendente i conti annuali, la dichiarazione di affidabilità di gestione e i pareri dell'autorità di audit sui conti, sul sistema di gestione e di controllo e sulla legittimità e regolarità delle spese dichiarate nei conti annuali. Il pacchetto di affidabilità è usato dalla Commissione per determinare l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile. Ogni due anni è organizzata una riunione di riesame tra la Commissione e ogni Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Sei volte all'anno gli Stati membri trasmettono i dati relativi a ciascun programma ripartiti per obiettivo specifico. Tali dati riguardano i costi delle operazioni e i valori degli indicatori comuni di output e di risultato.

Gli Stati membri presentano una relazione annuale in materia di performance contenente informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali, esponendo inoltre tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.

Alla fine del periodo, ogni Stato membro presenta una relazione finale in materia di performance, che espone i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma ed esamina tutti i problemi principali che hanno inciso sulle prestazioni del programma e le misure adottate per farvi fronte, valutando l'efficacia di tali misure. Illustra inoltre il contributo offerto dal programma per affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni dell'UE indirizzate allo Stato membro in questione, i progressi compiuti nel conseguimento dei target indicati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, le constatazioni risultanti dalle valutazioni pertinenti, il seguito dato a tali constatazioni e i risultati delle azioni di comunicazione.

La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva delle azioni attuate nell'ambito del Fondo, in linea con il regolamento recante disposizioni comuni. La valutazione intermedia è basata, in particolare, sulla valutazione intermedia dei programmi presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Gestione indiretta

Il monitoraggio e la comunicazione della proposta seguiranno i principi delineati nel regolamento eu-LISA e nel regolamento finanziario, allineandosi inoltre all'orientamento comune sulle agenzie decentrate. In particolare, eu-LISA deve inviare ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione contenente programmi di lavoro annuali e pluriennali, oltre alla programmazione delle risorse. Il documento definisce gli obiettivi e i risultati attesi, così come gli indicatori atti a verificare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati. eu-LISA deve inoltre presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale di attività consolidata, che contiene in particolare informazioni sulla realizzazione degli obiettivi e dei risultati stabiliti nel documento unico di programmazione. Tale relazione deve essere trasmessa anche alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, come indicato all'articolo 39 del regolamento eu-LISA, entro il 12 dicembre 2023 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione, dopo aver consultato il consiglio di amministrazione, valuta, in base ai propri orientamenti, le prestazioni dell'Agenzia in relazione agli obiettivi, al mandato, all'ubicazione e ai compiti stabiliti per essa. Oltre all'applicazione del presente regolamento, tale valutazione esamina come e in che misura l'Agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e all'instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento.

 

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Gestione concorrente

Ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, questo sarà gestito conformemente alle norme dell'RDC (regolamento recante disposizioni comuni).

Per la gestione concorrente, l'RDC si basa sulla strategia di gestione e di controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020, ma introduce alcune misure volte a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere dei controlli a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri.

Tra le novità figurano i seguenti elementi:

- l'eliminazione della procedura di designazione (che dovrebbe permettere di accelerare l'attuazione dei programmi);

- verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall'autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100 % richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020). Inoltre, a determinate condizioni, le autorità di gestione possono applicare modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali;

- condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa.

Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. L'RDC permette alle autorità di gestione di svolgere verifiche di gestione in base ai rischi e prevede anche controlli specifici (ad esempio controlli sul posto effettuati dall'autorità di gestione e audit di operazioni/spese effettuati dall'autorità di audit) dopo che la relativa spesa è stata dichiarata alla Commissione nelle richieste intermedie di pagamento. Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, l'RDC stabilisce che i pagamenti intermedi della Commissione siano limitati al 90 %, dato che al momento del pagamento intermedio è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione pagherà il saldo dopo l'esercizio annuale di liquidazione dei conti, allorché avrà ricevuto il pacchetto di affidabilità dalle autorità del programma. Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a una rettifica finanziaria netta.

Gestione indiretta

Parte della proposta sarà attuata tramite il bilancio di eu-LISA nel quadro della gestione indiretta.

In linea con il principio di sana gestione finanziaria, il bilancio di eu-LISA sarà eseguito secondo un principio di controllo interno efficace ed efficiente. eu-LISA è pertanto tenuta ad attuare un'adeguata strategia di controllo coordinata fra i pertinenti soggetti addetti alle varie fasi del controllo.

Per quanto riguarda i controlli ex post, eu-LISA, in quanto agenzia decentrata, è in particolare soggetta a:

- un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

- relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

- discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

- eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente.

In quanto direzione generale partner di eu-LISA, la DG HOME attuerà la sua strategia di controllo sulle agenzie decentrate per garantire una rendicontazione affidabile nel quadro della sua relazione annuale di attività (RAA). Se le agenzie decentrate hanno la piena responsabilità dell'esecuzione del proprio bilancio, la DG HOME è responsabile del regolare pagamento dei contributi annuali stabiliti dall'autorità di bilancio.

Il Mediatore europeo apporta infine un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione per eu-LISA.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In questa fase non sono stati individuati rischi specifici.

Per la parte di gestione compresa nel regime di gestione concorrente, i rischi generali relativi all'attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del Fondo da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il progetto di RDC semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente. Semplifica inoltre le prescrizioni in materia di controllo (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).

Per il bilancio eseguito da eu-LISA è necessario un quadro di controllo interno specifico basato sul quadro di controllo interno della Commissione europea. Il documento unico di programmazione deve fornire informazioni sui sistemi di controllo interno, mentre la relazione annuale di attività consolidata (RAAC) deve contenere informazioni sull'efficienza e l'efficacia di tali sistemi di controllo interno, anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi. La RAAC 2019 riferisce che la dirigenza dell'Agenzia ha la ragionevole certezza che siano stati predisposti controlli interni adeguati e che stiano funzionando secondo le aspettative, e che, nel corso dell'anno, i rischi più gravi siano stati opportunamente individuati e gestiti. Tale garanzia è ulteriormente confermata dai risultati degli audit interni ed esterni effettuati nel corso dell'anno.

Un altro livello di controllo interno è fornito inoltre dalla struttura di audit interno di eu-LISA, sulla base di un piano di audit annuale e in particolare della presa in considerazione della valutazione dei rischi in tale Agenzia. La struttura di audit interno assiste eu-LISA nell'adempimento dei suoi obiettivi, fornendo un approccio sistematico e disciplinato per la valutazione dell'efficacia dei processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance, e formulando raccomandazioni per il loro miglioramento.

Il trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA viene inoltre controllato dal Garante europeo della protezione dei dati e dal responsabile della protezione dei dati di eu-LISA (una funzione indipendente collegata direttamente al segretariato del consiglio di amministrazione).

Infine, in quanto direzione generale partner di eu-LISA, la DG HOME effettua ogni anno un esercizio di gestione dei rischi per individuare e valutare i potenziali rischi elevati connessi alle attività delle agenzie, compresa eu-LISA. I rischi considerati critici vengono riferiti ogni anno nel piano di gestione della DG HOME e sono accompagnati da un piano d'azione che definisce le azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Per la parte in gestione concorrente, i costi dei controlli dovrebbero rimanere invariati o potenzialmente ridursi per gli Stati membri. Per l'attuale ciclo di programmazione (2014-2020), a partire dal 2017 il costo cumulativo dei controlli sostenuto dagli Stati membri è calcolato a circa il 5 % dell'importo totale dei pagamenti richiesti dagli Stati membri per il 2017.

Tale percentuale dovrebbe ridursi grazie alla maggiore efficienza nell'attuazione dei programmi e all'aumento dei pagamenti agli Stati membri.

Con l'approccio basato sui rischi in materia di gestione e controllo introdotto nel progetto di RDC, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi ulteriormente.

Per eu-LISA, sul rapporto "costi del controllo/valore dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La RAA 2020 della DG HOME indica lo 0,21 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa eu-LISA.

La Corte dei conti europea ha confermato la legittimità e la regolarità dei conti annuali di eu-LISA per il 2019, il che implica un tasso di errore inferiore al 2 %. Non vi sono indicazioni che il tasso di errore peggiorerà nei prossimi anni.

L'articolo 80 del regolamento finanziario di eu-LISA prevede inoltre la possibilità, per l'Agenzia, di condividere una struttura di audit interno con altri organismi dell'Unione che operano nello stesso settore se la struttura di audit interno di un solo organismo dell'Unione non è efficiente in termini di costi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La DG HOME continuerà ad applicare la propria strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il proprio approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare e rettificare le irregolarità. Fin dall'attuale ciclo di programmazione (2014-2020) gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure per rilevare irregolarità e combattere le frodi e sono soggetti al regolamento delegato della Commissione sulla segnalazione di irregolarità. Le misure antifrode rimarranno un principio e un obbligo trasversale per gli Stati membri.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, le misure di lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite sono indicate, fra l'altro, all'articolo 50 del regolamento eu-LISA e al titolo X del regolamento finanziario di eu-LISA.

eu-LISA parteciperà in particolare alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e informerà senza indugio la Commissione dei casi di presunta frode e di altre irregolarità finanziarie, in linea con la sua strategia antifrode interna.

Inoltre, in quanto direzione generale partner, la DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF. Le agenzie decentrate, compresa eu-LISA, rientrano nell'ambito di applicazione di tale strategia. La RAA 2020 della DG HOME ha concluso che i processi di prevenzione e individuazione delle frodi hanno funzionato in modo soddisfacente e hanno pertanto contribuito a garantire il conseguimento degli obiettivi di controllo interno.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del

quadro

finanziario

pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 74 .

di paesi EFTA 75

di paesi candidati 76

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

4

11.1002 – Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu‑LISA)

Diss.

NO

NO

NO

4

11.02.01 – Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Diss.

NO

NO

NO

4

11.01.01 – Spese di supporto per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) - Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI)

Non diss.

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario  
pluriennale

4

Migrazione e frontiere

DG: AFFARI INTERNI

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Stanziamenti operativi 

11.10.02 – Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu‑LISA)

Impegni

(1a)

19,945

22,825

12,800

12,800

68,370

Pagamenti

(2a)

19,945

22,825

12,800

12,800

68,370

11.02.01 – Gestione delle frontiere e politica dei visti

Impegni

(1b)

33,400

50,958

14,100

14,100

112,558

Pagamenti

(2b)

19,661

34,260

12,420

12,292

78,633

TOTALE stanziamenti 
per la DG AFFARI INTERNI

Impegni

=1a+1b +3

53,345

73,783

26,900

26,900

180,928

Pagamenti

=2a+2b

+3

39,606

57,085

25,220

25,092

147,003

 



 TOTALE stanziamenti operativi 

Impegni

(4)

53,345

 

73,783

 

26,900

 

26,900

180,928

Pagamenti

(5)

39,606

57,085

25,220

25,092

147,003

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

(6)

TOTALE stanziamenti  
per la RUBRICA 4 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

53,345

 

73,783

 

26,900

 

26,900

180,928

Pagamenti

=5+ 6

39,606

57,085

25,220

25,092

147,003

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

53,345

 

73,783

 

26,900

 

26,900

180,928

Pagamenti

(5)

39,606

57,085

25,220

25,092

147,003

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

53,345

 

73,783

 

26,900

 

26,900

180,928

Pagamenti

=5+ 6

39,606

57,085

25,220

25,092

147,003



Rubrica del quadro finanziario  
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

Risorse umane 

Altre spese amministrative 

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

53,345

 

73,783

 

26,900

 

26,900

 

180,928

Pagamenti

39,606

57,085

25,220

25,092

147,003

eu-LISA: ripartizione delle spese per titolo

eu-LISA

 

Stanziamenti

2024

2025

2026

2027

Totale

Titolo 1: spese per il personale

SI

0,520

1,040

1,040

1,125

3,725

SP

0,520

1,040

1,040

1,125

3,725

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

SI

 

11,760

11,675

23,435

SP

-

-

11,760

11,675

23,435

Titolo 3: spese operative

SI

19,425

21,785

 

 

41,210

SP

19,425

21,785

-

-

41,210

TOTALE

SI

19,945

22,825

12,800

12,800

68,370

 

SP

19,945

22,825

12,800

12,800

68,370

Le spese coprono i seguenti costi:

·sviluppo e manutenzione della piattaforma di domanda dell'UE;

·graduale assunzione di altri cinque agenti temporanei (AD) e cinque agenti contrattuali per lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma di domanda dell'UE a decorrere dal 2023.

 

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE

2024

2025

2026

2027

 

Fase

Tipo

Costo medio

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Piattaforma di domanda dell'UE (istituzione e manutenzione)

- Risultato

Istituzione iniziale

Progettazione

 

 

6,562

 

1,666

 

 

 

 

 

8,228

- Risultato

Sviluppo

 

 

3,108

 

4,736

 

 

 

 

 

7,844

- Risultato

Collaudo

 

 

1,252

 

5,087

 

 

 

 

 

6,339

- Risultato

Implementazione

 

 

-

 

2,193

 

 

 

 

 

2,193

- Risultato

Hardware e infrastruttura

 

 

7,447

 

7,564

 

 

 

 

 

15,011

- Risultato

Adeguamento del VIS - migrazione iniziale

 

 

0,146

 

0,148

 

 

 

 

 

0,294

- Risultato

Adeguamento del VIS - sincronizzazione

 

 

0,130

 

0,132

 

 

 

 

 

0,261

- Risultato

Adeguamento del VIS - hardware e infrastruttura

 

 

1,300

 

1,300

 

 

 

 

 

2,600

- Risultato

Integrazione e adeguamento + hardware e infrastruttura (Stati membri)

 

 

33,400

 

50,100

 

 

 

 

 

83,500

- Risultato

Formazione (Stati membri)

 

 

 

 

0,858

 

 

 

 

 

0,858

- Risultato

Manutenzione

Costi ricorrenti - helpdesk per la piattaforma per le domande digitali, soluzioni ad hoc

 

 

 

 

 

 

7,031

 

6,992

 

14,023

- Risultato

Costi ricorrenti - hardware e infrastruttura

 

 

 

 

 

 

3,266

 

3,287

 

6,553

 

Costi ricorrenti - licenze

 

 

 

 

 

 

2,504

 

2,520

 

5,024

- Risultato

Costi di manutenzione e di funzionamento (Stati membri)

 

 

 

 

-

 

14,100

 

14,100

 

28,200

Totale parziale obiettivo specifico 1

 

53,345

 

73,783

 

26,900

 

26,900

 

180,928

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Numero di visti digitali rilasciati (milioni)

Totale parziale obiettivo specifico 2

16,10

-

18,10

-

18,10

-

18,10

-

70,40

-

TOTALE per gli obiettivi da 1 a 2

n.d.

53,345

n.d.

73,783

n.d.

26,900

n.d.

26,900

n.d.

180,928

 

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi - DG HOME

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 77

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa RUBRICA 7 78   
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese  
amministrative

Totale parziale  
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi – eu-LISA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

eu-LISA

Risorse umane

0,520

1,040

1,040

1,125

3,725

Altre spese amministrative

TOTALE

0,520

1,040

1,040

1,125

3,725

3.2.4.1.Fabbisogno previsto di risorse umane – DG HOME

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 79

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz   80

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.2.Fabbisogno previsto di risorse umane – eu-LISA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

eu-LISA 

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

AD

5

5

5

5

5

Personale esterno 

AC

3

3

3

5

5

TOTALE per eu-LISA

8

8

8

10

10

Descrizione dei compiti da svolgere:

FASE DI ATTUAZIONE (2024, 2025)

6 ETP (4 AT, 2 AC) saranno necessari per sviluppare le richieste di specifiche/prescrizioni oltre che per le mansioni di analisi e progettazione in cooperazione con i contraenti, unendo competenze in materia di architettura informatica, test, sicurezza e protezione dei dati,

gestione di progetti e programmi e gestione dei rapporti commerciali. Il profilo del responsabile di progetto è sostituito da quello del proprietario del prodotto dopo l'inizio delle operazioni, ma una parte relativamente modesta dei profili di responsabile del progetto dev'essere mantenuta dopo l'inizio delle operazioni, soprattutto per l'evoluzione dei prodotti, i progetti di manutenzione adattativa e la distribuzione.

2 ETP (1 AT, 1 AC) che uniscano profili tecnici differenti saranno necessari già durante la fase di attuazione per garantire l'armonizzazione e l'integrazione della soluzione nell'architettura, nelle componenti e negli standard della rete e dell'infrastruttura già esistenti. Sono stati quindi presi in considerazione profili di servizi di gestione di centri dati, reti e infrastrutture nonché gestione di prodotti e servizi. Nelle stime per la fase di attuazione occorre inoltre tener conto delle attività relative ai servizi trasversali (acquisti, finanze e risorse umane).

FASE OPERATIVA (2026, 2027)

Dopo l'inizio delle operazioni, sono necessari 10 ETP (5 AT, 5 AC) per garantire un'ampia disponibilità dei servizi forniti agli Stati membri tramite una gestione operativa solida e di alta qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per assicurare un'elevata continuità, gran parte dei profili tecnici utilizzati durante la fase di attuazione continueranno a lavorare al prodotto. Complessivamente, la fase operativa richiederà risorse per il supporto di primo e secondo livello, la gestione della sicurezza, la continuità operativa e la protezione dei dati, la gestione dei test e della transizione, la gestione di centri dati, reti e infrastrutture, i servizi relativi al proprietario del prodotto/servizio nonché l'architettura informatica, il sostegno al progetto e la gestione dei rapporti commerciali. Le mansioni da svolgere riguardano la gestione della piattaforma, delle infrastrutture, della rete e della sicurezza, eccetera, nell'attività quotidiana ma anche durante la gestione delle evoluzioni tecniche derivanti dalla manutenzione correttiva e adattativa.

3.2.5.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Dal momento che gli stanziamenti necessari per sviluppare la piattaforma di domanda dell'UE (2024‑2025) e i costi ricorrenti (a decorrere dal 2026) non sono stati programmati nell'ambito del bilancio eu-LISA, i finanziamenti richiesti per lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma di domanda dell'UE (68,370 milioni di EUR nell'ambito del QFP 2021-2027) saranno resi disponibili tramite compensazione di bilancio rispetto al BMVI (11.02.01 – Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) per gli importi corrispondenti:

Lo sviluppo e i costi ricorrenti a livello nazionale saranno finanziati nel quadro dei programmi del BMVI.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.6.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 81

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 82

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …...

p.m.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

11.1002 (eu-LISA), 11.0201 (BMVI)

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Il bilancio comprenderà un contributo da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative alla digitalizzazione dei visti, conformemente ai rispettivi accordi in vigore. Le stime si basano su calcoli delle entrate per l'attuazione dell'acquis di Schengen provenienti dagli Stati (Islanda, Norvegia e Svizzera) che attualmente versano al bilancio generale dell'Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa sui dati EUROSTAT, che possono variare notevolmente a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

(1)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(2)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(3)     https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/visa-working-party/ .
(4)    Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, Visto elettronico: migliorare l'attuale procedura di rilascio del visto tramite una domanda di visto online, 12546/17, ottobre 2017.
(5)    Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, Visto elettronico: migliorare l'attuale procedura di rilascio del visto tramite il visto digitale, 11816/17, settembre 2017.
(6)    Regolamento (UE) 2019/1155, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).
(7)    Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).
(8)    Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20) (in prosieguo: sistema di ingressi/uscite o EES).
(9)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1) (in prosieguo: regolamento ETIAS).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Adottare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide (COM(2018) 251 final), https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_communication-commission-parliament-council-adapting-common-visa-policy-new-challenges_en.pdf .  
(11)    Considerando 20 del regolamento (UE) 2019/1155.
(12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" (COM(2020) 609 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0609 .
(13)    Allegato I del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(14)    Gli Stati membri possono concordare bilateralmente di farsi rappresentare da un altro Stato membro in un paese terzo tramite accordi di rappresentanza. Ciò significa che non tutti gli Stati membri hanno consolati in tutti i paesi terzi soggetti all'obbligo del visto.
(15)    "Studio di valutazione delle diverse opzioni relative alla digitalizzazione della procedura di rilascio del visto e di sostegno alla preparazione di una valutazione d'impatto" - relazione finale disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/home-affairs/study-assess-various-options-related-visa-process-digitalisation-and-support-preparation-impact_en .
(16)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1) e regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).
(17)    Regolamento (UE) 2017/1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24).
(18)    La vulnerabilità alle frodi del visto adesivo è confermata dalla decisione di esecuzione C(2020) 2672 della Commissione, del 30 aprile 2020, che introduce un sigillo digitale sul modello uniforme per i visti. La decisione di esecuzione è stata adottata dopo la scoperta, negli Stati membri, di numerose alterazioni del nuovo visto adesivo poco dopo la sua introduzione (dicembre 2019).
(19)    Un'indagine svolta nel 2018 dalla European Tourism Association stima che l'attuale procedura di rilascio del visto scoraggi il 25 % dei viaggiatori indiani che pensano allo spazio Schengen come destinazione di viaggio. Questo dato sembra confermare che alcuni viaggiatori soggetti all'obbligo del visto potrebbero rinunciare a recarsi nell'UE a causa degli obblighi di visto, https://www.etoa.org/eu-schengen-visa-long-haul-markets/.
(20)    La vulnerabilità alle frodi del visto adesivo è confermata dalla decisione di esecuzione C(2020) 2672 della Commissione, del 30 aprile 2020, che introduce un sigillo digitale sul modello uniforme per i visti. La decisione di esecuzione è stata adottata dopo la scoperta, negli Stati membri, di numerose alterazioni del nuovo visto adesivo poco dopo la sua introduzione (dicembre 2019).
(21)    Come il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(22)    Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021. Il regolamento VIS riveduto consentirà di effettuare controlli più rigorosi dei precedenti dei richiedenti il visto, di colmare le lacune in materia di informazioni sulla sicurezza tramite migliori scambi di informazioni tra gli Stati membri, di ampliare il sistema di informazione visti includendovi visti per soggiorni di lunga durata e titoli di soggiorno; contribuirà inoltre alla lotta contro la sottrazione e la tratta di minori abbassando l'età minima per il rilevamento delle impronte digitali dei minori. Insieme agli altri sistemi di informazione nuovi o aggiornati, il nuovo sistema di informazione visti dovrebbe essere operativo e pienamente interoperabile entro la fine del 2023.
(23)    La base giuridica dell'ETIAS è il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(24)    L'EES sarà interoperabile con il VIS e gli altri sistemi di informazione dell'UE, in modo da consentire il controllo incrociato di tutte le informazioni (ad esempio i sistemi segnaleranno se per il titolare di un visto esiste già un fascicolo nell'EES).
(25)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(26)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(27)    "Programma di lavoro della Commissione per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile" (COM(2020) 690 final), pag.6.
(28)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente"
(COM(2021) 277 final).
(29)    Comunicazione della Commissione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021) 118 final) .
(30)    Ossia il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
(31)    A eccezione dell'Irlanda, che non partecipa alla politica in materia di visti dell'UE. Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norme basate sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesse ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio e con l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
(32)    Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.
(33)     "Study on the feasibility and implications of options to digitalise visa processing", 2019   https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cb4fbb8-4c82-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en .
(34)    "Studio di valutazione delle diverse opzioni relative alla digitalizzazione della procedura di rilascio del visto e di sostegno alla preparazione di una valutazione d'impatto" - relazione finale disponibile al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/home-affairs/study-assess-various-options-related-visa-process-digitalisation-and-support-preparation-impact_en .
(35)    Ai sensi delle norme applicabili del codice dei visti (regolamento (CE) n. 810/2009), i dati biometrici devono essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi, a partire dalla data della prima raccolta; altrimenti sono copiati dalla domanda precedente.
(36)    Ai sensi del codice dei visti gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione qualsiasi perdita significativa di visti adesivi in bianco (articolo 37, paragrafo 2).
(37)    Questo elemento è stato considerato nel calcolo di costi e benefici, ipotizzando che il 3 % delle domande sarebbe comunque presentato in formato cartaceo. Si tratterebbe di richiedenti che non possono presentare domanda online oppure che sono tenuti a fornire documenti giustificativi in formato cartaceo. Dal momento che sarà assai più facile presentare la domanda con strumenti digitali piuttosto che in formato cartaceo, la percentuale sarà molto modesta.
(38)    Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(39)    Progetto avviato nel settembre 2020 con eu-LISA per sviluppare e collaudare il prototipo di una futura piattaforma per la domanda di visto online dell'UE, conformemente all'accordo a livello di servizi firmato tra la DG HOME ed eu-LISA il 27 luglio 2020. Il progetto intende analizzare i costi nonché i requisiti tecnici e giuridici di una futura piattaforma di domanda online dell'UE. La relazione finale del progetto sarà presentata entro ottobre 2021.
(40)    La durata è stimata a tre anni sulla base dello studio di fattibilità del visto digitale, realizzato nel 2019.
(41)    Si noti che tale costo medio diverge da quello presentato nell'opzione 3. Ciò dipende dal fatto che ai 17 Stati membri selezionati nell'opzione strategica 3 corrisponde soltanto il 43 % delle domande di visto, mentre essi rappresentano approssimativamente il 75 % di tutti gli Stati membri. Per questo motivo i costi delle infrastrutture non possono essere adeguati in modo lineare sulla base del numero di Stati membri che decidono di aderire.
(42)    C(2020) 2672. Ai sensi di tale decisione di esecuzione, tutti gli Stati membri devono applicare il sigillo digitale entro due anni dopo la notifica (ossia il 1º maggio 2022).
(43)    Considerando 20 del regolamento (UE) 2019/1155.
(44)    Comunicazione della Commissione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", COM(2021) 118 final.
(45)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(46)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(47)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(48)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(49)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
(50)    Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(51)    Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
(52)    Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).
(53)    Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).
(54)    Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).
(55)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(56)    Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(57)    Il presente regolamento non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(58)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(59)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(60)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(61)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(62)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(63)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(64)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(65)    [GU C ... del ..., pag. ...].
(66)    Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(67)    Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).
(68)    Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).
(69)    Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ( GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 ).
(70)    Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).
(71)    Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(72)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(73)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(74)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(75)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(76)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(77)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(78)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(79)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(80)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(81)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(82)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.