Bruxelles, 9.11.2022

COM(2022) 631 final

2022/0375(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti del Senegal


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti 1 , la Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio in merito.

Sulla base di tale valutazione e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e delle relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, la Commissione può concludere che il paese terzo non coopera in misura sufficiente e che occorre quindi intervenire. In tal caso, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini di tale paese terzo.
La Commissione continua ad adoperarsi costantemente per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.

   Il caso del Senegal

La cooperazione con il Senegal in materia di riammissione dei suoi cittadini che soggiornano illegalmente nel territorio dell'UE rimane insufficiente, come dimostra il tasso di rimpatrio (il numero di decisioni di rimpatrio eseguite rispetto al numero di decisioni di rimpatrio emesse), uno dei più bassi al mondo, che è sceso al 3,2 % nel 2020 rispetto al 7,3 % del 2019, mentre rimane elevato il numero di persone a cui è stato intimato di partire (8 485 nel 2020). Sebbene il tasso di rimpatrio nel 2021 sia stato dell'8 %, gli Stati membri hanno riferito alla Commissione che la cooperazione in materia di identificazione e rilascio di documenti di viaggio è notevolmente peggiorata, con una costante diminuzione del tasso di rilascio (il numero di documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi rispetto al numero di domande di riammissione presentate dagli Stati membri).

La cooperazione tra gli Stati membri e il Senegal, laddove esiste, è disomogenea. La maggior parte degli Stati membri incontra difficoltà persistenti nell'instaurare un dialogo significativo con il Senegal in materia di riammissione.

Nel quadro di valutazioni continue effettuate dalla Commissione sulla base di dati affidabili forniti dagli Stati membri, dalle discussioni in seno ai pertinenti gruppi di lavoro e gruppi di esperti del Consiglio, nonché dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, gli Stati membri hanno segnalato diversi ostacoli in tutte le fasi del processo di riammissione e rimpatrio, dall'identificazione dei cittadini senegalesi al rilascio di documenti di viaggio e all'organizzazione di operazioni di rimpatrio. Le risposte inesistenti o molto lente delle autorità senegalesi alle richieste di identificazione degli Stati membri e alle richieste supplementari ad hoc rendono il processo di identificazione molto complicato e raramente permettono di arrivare al rilascio di documenti di viaggio. Il rilascio di documenti di viaggio è problematico anche quando è stata confermata la cittadinanza senegalese delle persone in questione. Nel 2022 non è stato effettuato alcun rimpatrio con voli charter, e il numero di rimpatri effettuati tra gennaio e metà settembre 2022 è molto basso rispetto a quello di altri paesi terzi con un numero di casi analogo.

Dal 2015 i tentativi dell'UE di formalizzare la cooperazione a livello di Unione non hanno avuto successo, nonostante i molteplici contatti politici e tecnici ad alto livello. L'UE ha chiaramente comunicato al Senegal a livello politico e tecnico, anche durante la missione congiunta dei commissari guidata dalla presidente della Commissione in Senegal nel febbraio 2022 e la missione tecnica dei servizi della Commissione del giugno 2022, la necessità di migliorare la cooperazione nella riammissione dei cittadini senegalesi che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE. Finora, tuttavia, tali iniziative non hanno prodotto i miglioramenti attesi.

Di conseguenza, data la mancanza di miglioramenti nonostante le misure adottate finora dalla Commissione a livello politico (missione congiunta dei commissari guidata dalla presidente della Commissione in Senegal nel febbraio 2022) e tecnico (missione tecnica dei servizi della Commissione nel giugno 2022) per accrescere la cooperazione in materia di riammissione, e date le relazioni generali dell'UE con il Senegal, si ritiene che la cooperazione del Senegal con l'UE in materia di riammissione non sia sufficiente e occorra intervenire.

   Le relazioni generali dell'Unione con il Senegal

Il Senegal è un partner fondamentale nell'Africa occidentale, in quanto è una democrazia stabile in una regione instabile e svolge un ruolo centrale in termini sia di sicurezza che di migrazione. Il paese si è mostrato disponibile a sviluppare la cooperazione, con il sostegno dell'UE, nella lotta contro il traffico di migranti, e ad affrontare il problema del numero significativo di partenze dal Senegal verso le Isole Canarie (dal settembre 2022 il Senegal è il secondo Stato di provenienza dei migranti irregolari nelle Isole Canarie). Il Senegal esercita attualmente la presidenza dell'Unione africana.

Il programma indicativo pluriennale per il Senegal per il periodo 2021-2023 2 ammonta a 222 milioni di EUR.

Nel 2019 è stato firmato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile 3 con l'UE.

In quanto membro della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il Senegal è parte dell'APE (accordo di partenariato economico) 4 con l'UE. È inoltre parte dell'accordo di Cotonou 5 che (al pari del nuovo accordo negoziato dall'UE con i paesi di Cotonou, destinato a sostituirlo presto) sancisce l'impegno di ciascuno Stato ad accettare il rimpatrio e la riammissione di tutti i suoi cittadini che non hanno il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro.

     Le misure in materia di visti

Ambito di applicazione delle misure

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini senegalesi. La sospensione, tuttavia, non dovrebbe applicarsi ai familiari dei cittadini (mobili) dell'UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE 6 e dei cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese terzo interessato, dall'altro.

Contenuto delle misure in materia di visti

La mancata cooperazione del Senegal in materia di riammissione giustifica la sospensione temporanea di tutti gli articoli di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi: il periodo di trattamento standard sale a 45 giorni), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

Periodo di applicazione delle misure in materia di visti

Il codice dei visti stabilisce che le misure in materia di visti si applicano temporaneamente, ma non prevede alcun obbligo di indicare un periodo specifico di applicazione di tali misure nella decisione di esecuzione. Tuttavia, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, la Commissione deve valutare continuamente i progressi nella cooperazione in materia di riammissione sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche per quanto riguarda l'assistenza prestata nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, il rilascio tempestivo di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione deve riferire se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto anche delle relazioni globali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare la decisione di esecuzione. Se invece le misure in materia di visti in conformità della decisione di esecuzione si sono rivelate inefficaci, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare la seconda fase del meccanismo (di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b)).

Inoltre, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La decisione proposta è coerente con il codice dei visti, che stabilisce le norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'UE promuove un approccio globale in materia di migrazione e sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati mirati, vasti ed equilibrati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

   proteggere chi ne ha bisogno e sostenere i paesi e le comunità di accoglienza;

   sviluppare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;

   aiutare i partner a rafforzare la gestione e la governance della migrazione;

   promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;

   sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica.
Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, il Consiglio europeo ha invitato l'UE a fare leva su tutti i pertinenti strumenti, anche in materia di cooperazione allo sviluppo, commercio e visti 7 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

n.p.

Proporzionalità

Le misure proposte, volte a stimolare il Senegal a migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure non influenzano la possibilità dei richiedenti di chiedere e ottenere un visto, ma riguardano alcuni aspetti della procedura di rilascio o l'importo dei diritti per i visti. Inoltre, alcune categorie di persone sono escluse dall'ambito di applicazione della presente decisione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

n.p.

Consultazioni dei portatori di interessi

n.p.

Assunzione e uso di perizie

n.p.

Valutazione d'impatto

n.p.

Efficienza normativa e semplificazione

n.p.

Diritti fondamentali

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere visti e rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

n.p.

Documenti esplicativi (per le direttive)

n.p.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 chiarisce l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione proposta.
I paragrafi 1 e 2 specificano che essa si applica solo ai cittadini del Senegal soggetti all'obbligo del visto e non a quelli esenti sulla base dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

Il paragrafo 3 esonera dall'ambito di applicazione della decisione proposta i richiedenti che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE e i familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

Il paragrafo 4 specifica che la decisione proposta lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri.

L'articolo 2 stabilisce che per i cittadini del Senegal che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione proposta è temporaneamente sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice dei visti:

la possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo di presentare la serie completa dei documenti giustificativi. Di conseguenza tutti i richiedenti dovranno presentare l'intera serie dei documenti giustificativi comprovanti il rispetto delle condizioni d'ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen;

la possibilità per gli Stati membri di esentare dal pagamento dei diritti per i visti i titolari di passaporti diplomatici e di servizio. A questa categoria di richiedenti si applicheranno i normali diritti per i visti, pari a 80 EUR;

il termine ordinario di trattamento di 15 giorni per adottare una decisione su una domanda. Ciò significa che gli Stati membri disporranno di 45 giorni per decidere;

le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli. Di conseguenza, in linea di principio, saranno rilasciati soltanto visti per un solo ingresso.

L'articolo 3 contiene l'elenco dei destinatari della decisione proposta, ossia gli Stati membri interessati.

2022/0375 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti del Senegal

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 8 , in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La cooperazione in materia di riammissione con il Senegal è stata valutata insufficiente ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Occorrono miglioramenti significativi in tutte le fasi della cooperazione in materia di riammissione e rimpatrio, anche per garantire che il Senegal cooperi efficacemente, in modo tempestivo e prevedibile, con tutti gli Stati membri nell'identificazione e nel rilascio dei documenti di viaggio e che siano autorizzate le operazioni di rimpatrio tramite voli charter.

(2)La cooperazione del Senegal, laddove esiste, è molto disomogenea e i risultati non sono sufficienti. Permangono problemi per quanto riguarda l'identificazione e il rilascio dei documenti di viaggio e non è possibile eseguire rimpatri tramite voli charter.

(3)Considerate le varie iniziative prese finora dalla Commissione, a livello politico e tecnico, per migliorare il livello di cooperazione, e le relazioni generali tra l'Unione e il Senegal, si ritiene che la cooperazione del Senegal con l'Unione in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra pertanto intervenire.

(4)Dovrebbe pertanto essere temporaneamente sospesa l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini del Senegal soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . Ciò dovrebbe incoraggiare le autorità senegalesi a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

(5)Le disposizioni temporaneamente sospese dovrebbero essere quelle di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (e conseguente esclusione dell'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi, in quanto il normale periodo di trattamento sale a 45 giorni), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

(6)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione.
La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo.

(7)Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto, la sospensione temporanea non dovrebbe applicarsi ai cittadini del Senegal richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 10 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 11 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 12 .

(11)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 13 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 14 .

(12)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 15 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 16 .

(13)La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

(1)La presente decisione si applica ai cittadini del Senegal soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.

(2)La presente decisione non si applica ai cittadini del Senegal esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

(3)La presente decisione non si applica ai cittadini del Senegal che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e il paese terzo.

(4)La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

(a)in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

(b)in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;

(c)in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

(d)in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.

Articolo 2

Sospensione temporanea dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009

L'applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 è temporaneamente sospesa:

a)    articolo 14, paragrafo 6;

b)    articolo 16, paragrafo 5, lettera b);

c)    articolo 23, paragrafo 1;

d)    articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

Articolo 3

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(2)     mip-2021-c2021-9362-senegal-annex_fr.pdf (europa.eu)
(3)        Decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (GU L 299 del 20.11.2019, pag. 11).
(4)    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, COM(2014) 0578 final. 
(5)    Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2005/599/CE), GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 26. 
(6)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(7)    EUCO 22/21, punto 17.
(8)    GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
(9)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(10)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(11)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(12)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(13)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(14)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(15)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(16)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).