COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.11.2022
COM(2022) 591 final
2022/0367(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.11.2022
COM(2022) 591 final
2022/0367(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il Green Deal europeo pone le energie da fonti rinnovabili al centro della transizione verso l'energia pulita. Le attuali tensioni internazionali a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il contesto geopolitico generale e i prezzi molto elevati dell'energia hanno acuito la necessità di migliorare l'efficienza energetica e accelerare la diffusione dell'energia rinnovabile nell'Unione allo scopo di eliminare gradualmente la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi.
In tale contesto, il 18 maggio 2022 la Commissione ha adottato, nell'ambito del piano REPowerEU, una proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Rinnovabili II), della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, al fine di accelerare la transizione verde verso l'energia rinnovabile e una maggiore efficienza energetica. La proposta ha introdotto obiettivi più ambiziosi in questo settore e in materia di efficienza energetica, misure volte a semplificare e razionalizzare ulteriormente le procedure autorizzative amministrative applicabili ai progetti di energia rinnovabile in modo coordinato e armonizzato in tutta l'UE, nonché misure volte ad aumentare l'installazione di impianti solari negli edifici. Il Consiglio e il Parlamento europeo lavorano attualmente all'adozione della direttiva Rinnovabili II riveduta.
Dalla pubblicazione del piano REPowerEU il 18 maggio 2022, la situazione provocata dalla crisi energetica è peggiorata e richiede un intervento urgente. I livelli record registrati dai prezzi del gas naturale durante l'estate, l'ulteriore interruzione dell'approvvigionamento attraverso il gasdotto North Stream I, l'aumento dell'inflazione e le fluttuazioni dei prezzi dell'energia elettrica causano difficoltà economiche e sociali e gravano pesantemente sui cittadini e sull'economia. L'aumento dei costi dell'energia sta portando a una riduzione del potere d'acquisto per i cittadini e a una perdita di competitività per le imprese. La carenza per quanto riguarda la fornitura di gas ed elettricità e la relativa anelasticità della domanda di energia hanno determinato un aumento significativo dei prezzi e una volatilità dei prezzi del gas e dell'energia elettrica nell'UE. Le misure nazionali volte a contrastare tali tendenze possono determinare una frammentazione del mercato interno e non riuscire a garantire la solidarietà.
In tale contesto, la crisi in corso impone un intervento temporaneo ma immediato affinché siano conseguiti più rapidamente alcuni obiettivi, tra cui l'accelerazione della transizione dell'Europa verso l'energia pulita. L'Unione europea ha adottato provvedimenti volti a ridurre la domanda di gas e intervenire sui mercati dell'energia per assorbire l'urto della crisi in previsione dell'inverno. Malgrado queste azioni, la situazione resta estremamente difficile. I consumatori e le imprese in Europa continuano a dover far fronte a prezzi troppo elevati e volatili. Eventi imprevedibili, come il sabotaggio dei gasdotti, possono perturbare ulteriormente la sicurezza del nostro approvvigionamento. È probabile che le tensioni sui mercati del gas si protrarranno oltre l'inverno. È necessaria una diffusione più rapida dell'energia rinnovabile per porre fine una volta per tutte all'emergenza attuale, poiché ciò consentirà una riduzione immediata e strutturale della domanda di combustibili fossili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento, dell'industria e dei trasporti. Grazie ai loro bassi costi operativi, le fonti rinnovabili possono influire positivamente sui prezzi dell'energia in tutta l'UE.
La durata e la complessità delle procedure amministrative si sono rivelate una delle cause principali della lentezza e della scarsità di investimenti nell'energia rinnovabile e relative infrastrutture. Il 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha chiesto una semplificazione più rapida delle procedure autorizzative al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle reti, anche mediante misure di emergenza. Alcune delle misure introdotte nella proposta del maggio 2022 per accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, in particolare quelle relative alla presunzione di interesse pubblico prevalente, alla revisione della potenza degli impianti e al rilascio delle autorizzazioni per le apparecchiature solari sulle strutture esistenti, possono essere attuate dagli Stati membri in modo rapido, senza richiedere modifiche onerose delle procedure e dei sistemi giuridici nazionali. La crisi richiede misure immediate e mirate in questi settori, insieme ad altre misure volte a promuovere tecnologie specifiche, ad esempio le pompe di calore che accelerano la transizione verso l'abbandono dell'uso del gas nel riscaldamento. Se attuate immediatamente, queste misure sono in grado di aumentare, a breve termine, l'energia prodotta da fonti rinnovabili e quindi di rafforzarne il ruolo nella ricerca di soluzioni alla crisi in corso.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Lo strumento proposto prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie e integra le iniziative e disposizioni normative pertinenti dell'UE in vigore nonché le iniziative già prese dalla Commissione per rispondere alla crisi attuale dei mercati dell'energia. Si fonda sul piano REPowerEU del 18 maggio 2022, che pone al centro della strategia per un abbandono graduale più rapido dei combustibili fossili russi l'accelerazione e la diffusione massiccia delle fonti rinnovabili nella produzione di energia, nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti.
In particolare la Commissione ha proposto, nell'ambito del piano REPowerEU, una revisione della direttiva (UE) 2018/2001 che aumenta l'obiettivo vincolante dell'UE per il 2030, portandolo al 45 % rispetto al 40 % della precedente proposta del 14 luglio 2021, e istituisce un quadro per razionalizzare e accelerare le procedure autorizzative amministrative per i progetti di energia rinnovabile.
Lo strumento proposto è una misura temporanea d'urgenza la cui durata è limitata a un anno, con una clausola di revisione che, se necessario, permetterà di prorogarne la validità.
La proposta di regolamento rispecchia la necessità di intervenire con urgenza in risposta alla crisi energetica, come richiesto dalle summenzionate conclusioni del Consiglio europeo. Il suo obiettivo è affrontare l'attuale crisi energetica mediante un intervento immediato e mirato che acceleri la diffusione di progetti di energia rinnovabile che presentano molte potenzialità di produrre effetti rapidi ed efficaci. A tal fine lo strumento proposto individua una serie di misure la cui applicazione immediata garantirebbe un'accelerazione a breve termine delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile.
In questo contesto è opportuno osservare che, in linea con la raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica e con la raccomandazione della Commissione sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia, assicurare che gli organismi competenti per le autorizzazioni e le autorità di valutazione ambientale dispongano di personale adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche, rimane essenziale per sfruttare appieno i vantaggi di qualsiasi semplificazione delle procedure autorizzative mirante ad accelerare la diffusione dell'energia rinnovabile e delle reti.
Analogamente, le autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni dovrebbero cercare di accelerare le procedure autorizzative dei siti di produzione delle tecnologie per le energie rinnovabili poiché, per conseguire gli obiettivi di REPowerEU, bisognerà diversificare l'approvvigionamento di apparecchiature per le energie rinnovabili e di materie prime critiche, ridurre le dipendenze settoriali, eliminare le strozzature nelle catene di approvvigionamento e incrementare la capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite nell'UE.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è una misura straordinaria che sarà applicata per un tempo limitato ed è coerente con un'ampia gamma di iniziative intese a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione e a mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dell'energia e delle potenziali interruzioni dell'approvvigionamento energetico. La proposta non compromette il funzionamento del mercato interno, né le misure per far fronte all'interruzione dell'approvvigionamento energetico e i meccanismi di solidarietà. È pienamente in linea con l'ambizione espressa dalla Commissione nel Green Deal europeo di accelerare la decarbonizzazione e la diffusione dei progetti di energia rinnovabile e prende le mosse dagli obiettivi di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi mediante la diffusione di energia rinnovabile su larga scala come fonte alternativa. La proposta è coerente con gli obiettivi ambientali, in quanto l'accelerazione della diffusione dell'energia rinnovabile è fondamentale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento, che stanno provocando la perdita di biodiversità e minacciano la salute e la sicurezza pubblica, ed è in linea con gli obiettivi della normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119).
La proposta è conforme alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nel quadro del semestre europeo 2022 per razionalizzare l'autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile. Ci si attende inoltre che acceleri gli investimenti in questo settore nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche con riferimento ai capitoli REPowerEU da inserire nei piani nazionali di ripresa e resilienza.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica del presente strumento è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").
L'attuale interruzione dell'approvvigionamento di gas e il conseguente impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica costituiscono una grave difficoltà nell'approvvigionamento di energia ai sensi dell'articolo 122 TFUE. La strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di perturbazioni intenzionali dei flussi di gas non solo hanno portato a un'impennata dei prezzi dell'energia, ma hanno anche messo a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento. L'impennata dei prezzi dell'energia elettrica grava considerevolmente su consumatori e imprese e, senza interventi, rischia di raggiungere livelli insostenibili, il che potrebbe avere implicazioni sociali ed economiche di più ampia portata. I responsabili politici dell'UE e la Commissione hanno riconosciuto l'urgenza di misure supplementari che contribuiscano a incrementare l'accesso all'energia rinnovabile per attenuare l'impatto sui cittadini dell'UE, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e prepararsi meglio all'inverno ormai prossimo. Le misure temporanee contenute nella proposta di regolamento sono finalizzate a garantire un approccio coordinato mirato per accelerare le procedure autorizzative specifiche applicabili a quei progetti di energia rinnovabile che presentano molte potenzialità di produrre effetti immediati ed efficaci. Affrontano pertanto il problema specifico delle strozzature nell'autorizzazione amministrativa per l'attuazione di tali progetti.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'obiettivo di una diffusione delle energie rinnovabili sostenibili che sia efficiente in termini di costi, rapida e su vasta scala, in linea con l'ambizione del Green Deal europeo e della comunicazione REPowerEU, non può essere conseguito dai soli Stati membri. Occorre un approccio a livello di Unione per fornire i giusti incentivi agli Stati membri con livelli diversi di ambizione per accelerare, in modo coordinato, la transizione energetica che prevede il passaggio dal sistema energetico tradizionale basato sui combustibili fossili a un sistema energetico più integrato ed efficiente sotto il profilo energetico, basato sulle energie rinnovabili.
Tenendo conto delle diverse politiche in materia di energia degli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell'UE, sostenuto da un solido quadro di governance, consegua l'obiettivo climatico e di riduzione dell'inquinamento dell'UE mediante il necessario aumento della diffusione delle energie rinnovabili rispetto a un'azione nazionale o locale isolata.
La lungaggine e la complessità delle procedure amministrative figurano tra gli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture. La durata e la complessità delle procedure autorizzative variano notevolmente tra le diverse tecnologie per le energie rinnovabili e tra gli Stati membri. Gli Stati membri stanno adottando misure per far fronte agli ostacoli relativi alle procedure autorizzative individuati a livello nazionale e sono incoraggiati a proseguire in questa direzione, ad esempio tramite la collaborazione all'interno della task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico della Commissione europea 1 . È necessario un approccio europeo coordinato per abbreviare e semplificare le procedure autorizzative e amministrative al fine di accelerare la necessaria diffusione delle energie rinnovabili. Ciò è a sua volta necessario affinché l'UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e quelli a lungo termine di neutralità climatica e inquinamento zero, e affinché possa eliminare gradualmente la sua dipendenza dai combustibili fossili russi e ridurre i prezzi dell'energia. Tenendo conto delle diverse politiche, priorità e procedure in materia di energia degli Stati membri, e alla luce dell'urgenza di accelerare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili in tutti gli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell'UE consegua gli obiettivi prefissati rispetto a un'azione nazionale o locale isolata.
Infine la proposta di regolamento introduce modifiche mirate agli atti legislativi vigenti dell'Unione. Questo intervento, che razionalizzerà ulteriormente talune procedure autorizzative, giustifica la necessità di un'azione a livello dell'Unione.
•Proporzionalità
L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Data la situazione geopolitica senza precedenti generata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, del prolungarsi dell'elevata volatilità dei prezzi dell'energia e della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa per la stagione invernale alle porte e per tutto il prossimo anno, è evidente la necessità di un'azione coordinata e urgente per accelerare immediatamente la diffusione delle fonti rinnovabili di energia, oltre alle azioni proposte dalla Commissione nell'ambito del piano REPowerEU del 18 maggio 2022. Tuttavia le azioni individuate si limitano a quelle riguardanti le specifiche strozzature nell'autorizzazione amministrativa che incidono sull'attuazione di quei progetti di energia rinnovabile che presentano molte potenzialità di produrre effetti rapidi ed efficaci.
• Scelta dell'atto giuridico
Tenuto conto dell'urgente necessità di accelerare la diffusione di progetti di energia rinnovabile per sostituire il gas e data l'entità della crisi energetica, delle sue potenziali conseguenze sociali, economiche e finanziarie e dell'urgenza di attenuarle, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. Il regolamento è limitato nel tempo. Ciò si tradurrebbe in un approccio rapido e uniforme a livello dell'Unione per quanto riguarda le procedure autorizzative specifiche applicabili a determinati progetti di energia rinnovabile per sormontare le gravi difficoltà che l'Unione si trova attualmente ad affrontare.
3.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha chiesto una semplificazione più rapida delle procedure autorizzative al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle reti, anche mediante misure di emergenza. Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla entro i termini, non è stato possibile procedere ad una consultazione formale dei portatori di interessi. La Commissione prevede comunque di avviare un dialogo con i portatori di interessi, in particolare con i produttori di energia rinnovabile e i rappresentanti della società civile e delle amministrazioni nazionali, ai fini di un'attuazione efficace del presente regolamento. La proposta si basa inoltre su discussioni approfondite con i portatori di interessi, gli Stati membri e il Parlamento europeo nel contesto della preparazione della proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001, del 18 maggio 2022, e dei successivi negoziati di codecisione, nonché del progetto RES Simplify 2 .
•Valutazione d'impatto
Data la natura temporanea e urgente delle misure che rispondono a una situazione di emergenza, non è stato possibile effettuare una valutazione d'impatto.
•Diritti fondamentali
Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. L'obiettivo generale della presente revisione consiste nell'aumentare il ricorso all'energia rinnovabile, in linea con l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Inoltre la razionalizzazione delle procedure autorizzative di cui alla proposta di regolamento tengono conto della necessità di tutelare le legittime aspettative e gli investimenti in corso e pertanto non comprometteranno il diritto di godere della proprietà dei beni acquistati legalmente, di usarli e di disporne, come sancito dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì redatte in modo da non incidere negativamente sulla salute pubblica e sugli interessi giuridici delle persone.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
2022/0367 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e dei suoi Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato a un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, minandone l'economia e minacciando gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento. Una diffusione rapida delle fonti rinnovabili di energia può contribuire ad attenuare gli effetti della crisi energetica in atto, creando una difesa contro le azioni della Russia. L'energia rinnovabile può contribuire in maniera significativa a contrastare la strumentalizzazione dell'energia da parte della Russia, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo la volatilità del mercato e abbassando i prezzi dell'energia.
(2)Nel maggio 2022 la Commissione ha adottato, nell'ambito del piano REPowerEU, una modifica della direttiva (UE) 2018/2001 3 . Tale modifica ha reso più ambizioso l'obiettivo vincolante dell'UE in ordine alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione per il 2030, e ha affrontato il problema della lungaggine delle procedure autorizzative amministrative, uno dei principali ostacoli agli investimenti nell'energia rinnovabile e nelle relative infrastrutture. Le modifiche proposte alla direttiva (UE) 2018/2001 avranno per effetto di accelerare e incrementare significativamente la diffusione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia, nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti. A sua volta ciò permetterà di accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili russi e contribuirà a ridurre i prezzi dell'energia elettrica per i cittadini e le imprese e a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Tuttavia, tali benefici si concretizzeranno solo a medio e lungo termine, poiché la modifica della direttiva (UE) 2018/2021 entrerà in vigore solo dopo l'adozione, l'entrata in vigore e il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri nella loro legislazione nazionale.
(3)Dal maggio 2022 le azioni della Russia hanno ulteriormente esacerbato la situazione del mercato, aumentando in particolare il rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo all'Unione nel prossimo futuro, compromettendone così la sicurezza dell'approvvigionamento. Il conseguente drastico aumento della volatilità dei prezzi dell'energia nell'Unione ha fatto schizzare i prezzi del gas e dell'elettricità ai massimi storici durante l'estate. Questo ha provocato un aumento dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che continuerà a ripercuotersi gradualmente sulla maggior parte dei contratti stipulati con i consumatori, gravando sempre di più sulle famiglie e sulle imprese. Il peggiorare della situazione dei mercati dell'energia è stato un elemento determinante dell'inflazione generale nella zona euro e del rallentamento della crescita economica in tutta l'Unione. Tale rischio è destinato a persistere indipendentemente da eventuali riduzioni temporanee dei prezzi all'ingrosso e sarà ancora più palpabile l'anno prossimo, come indicato nell'ultima proposta di emergenza della Commissione 4 . L'anno prossimo le imprese energetiche europee potrebbero avere serie difficoltà a riempire i depositi di gas, vista l'alta probabilità di una diminuzione o addirittura di un azzeramento dei flussi di gas da gasdotto in arrivo nell'Unione dalla Russia, data la situazione politica attuale. Inoltre, l'obiettivo per il 2023 stabilito nel regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas è di riempire gli impianti dell'Unione al 90 % delle capacità di stoccaggio a fronte dell'80 % per questo inverno. Inoltre, eventi imprevedibili come il sabotaggio dei gasdotti e altri rischi di interruzione che minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento potrebbero generare ulteriori tensioni sui mercati del gas. Si aggiunga che le prospettive di competitività delle industrie europee delle tecnologie delle energie rinnovabili hanno risentito delle recenti politiche attuate in altre regioni del mondo tese a sostenere e ad accelerare l'espansione di intere catene del valore delle tecnologie per le energie rinnovabili. Tutti questi elementi non sono stati presi in considerazione nella proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del 18 maggio 2022.
(4)In tale contesto, e per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Unione deve adottare ulteriori misure urgenti per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate che ne accelerino in tempi rapidi il ritmo di diffusione sul suo territorio.
(5)Le misure urgenti sono scelte in virtù della loro natura e del potenziale che hanno di contribuire a risolvere l'emergenza energetica a breve termine. Più in particolare, numerose delle misure delineate nella proposta del maggio 2022 per razionalizzare il processo autorizzativo dei progetti di energia rinnovabile possono essere attuate dagli Stati membri in modo rapido, senza esigere modifiche onerose delle procedure e dei sistemi giuridici nazionali e imprimendo un'accelerazione concreta delle energie rinnovabili nel breve termine. Alcune di queste misure sono di portata generale, come l'introduzione di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale, o l'introduzione di chiarimenti sull'ambito di applicazione di talune direttive ambientali, nonché la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale. Altre misure riguardano tecnologie specifiche, come la concessione di autorizzazioni in tempi molto più brevi per le apparecchiature per l'energia solare su strutture esistenti. È opportuno attuare tali misure il più rapidamente possibile e adattarle, se necessario, per affrontare adeguatamente le sfide attuali.
(6)È necessario introdurre ulteriori misure mirate destinate a tecnologie e tipi di progetti specifici che hanno il maggiore potenziale di diffusione rapida e di effetti immediati sugli obiettivi di riduzione della volatilità dei prezzi e di riduzione della domanda di gas naturale, senza comprimere la domanda complessiva di energia. Oltre a velocizzare le procedure autorizzative, relativamente alle apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali è opportuno promuovere e accelerare l'installazione di impianti solari su piccola scala per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, compresi gli autoconsumatori collettivi come le comunità locali di energia, trattandosi delle opzioni più economiche, accessibili e con il minore impatto ambientale o d'altro tipo per costruire rapidamente nuovi impianti di energia rinnovabile. Inoltre, questi progetti vanno direttamente a sostegno delle famiglie e delle imprese che devono far fronte a prezzi elevati dell'energia e mettono al riparo i consumatori dalla volatilità dei prezzi. La revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile è una delle soluzioni per aumentare rapidamente la produzione di energia rinnovabile con il minore impatto sull'infrastruttura di rete e sull'ambiente, anche nel caso delle tecnologie di produzione di energia rinnovabile come l'energia eolica, per le quali le procedure di autorizzazione sono generalmente più lunghe. Infine, le pompe di calore rappresentano un'alternativa rinnovabile diretta alle caldaie a gas naturale e possono ridurre significativamente la domanda di gas naturale durante la stagione di riscaldamento.
(7)Una delle misure proposte consiste nell'introdurre una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica, in particolare ai fini della pertinente legislazione ambientale dell'Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che il progetto ha effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Gli impianti di produzione energia rinnovabile, tra cui quelli eolici e le pompe di calore, sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento. L'introduzione di una presunzione d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, comprese le pompe di calore, consentirebbe ove necessario di valutare mediante procedura semplificata se tali progetti possono beneficiare delle deroghe specifiche previste, in particolare, dalla pertinente normativa ambientale dell'Unione, con effetto immediato. Per affrontare la sempre più urgente necessità di intervenire, alla luce degli eventi verificatisi dal maggio 2022, tale presunzione relativa dovrebbe applicarsi a tutti i progetti di energie rinnovabili per i quali la ponderazione degli interessi giuridici è effettuata nel periodo di validità del presente regolamento. Essa vale solo per le nuove procedure autorizzative che iniziano nel corso dell'applicazione del regolamento.
(8)Ciò riflette il ruolo importante che le energie rinnovabili possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l'energia basata sui combustibili fossili e contribuendo alla gestione della situazione deteriorata del mercato.
(9)Per eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno, nell'ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine aree e risorse finanziarie sufficienti.
(10)L'energia solare è una fonte rinnovabile determinante per porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi, e perseguire nel contempo la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Il fotovoltaico solare, una delle fonti di energia elettrica più economiche disponibili, e le tecnologie solari termiche che forniscono riscaldamento da fonti rinnovabili a basso costo per unità di calore possono essere introdotti rapidamente e apportare benefici diretti ai cittadini e alle imprese. In tale contesto, in linea con la strategia dell'UE per l'energia solare 5 , sarà favorito lo sviluppo di una catena del valore industriale resiliente nel settore dell'energia solare nell'Unione, anche attraverso l'alleanza per l'industria solare fotovoltaica che sarà varata alla fine del 2022. Le misure intese ad accelerare e migliorare il processo autorizzativo per i progetti di energia rinnovabile contribuiranno a sostenere l'espansione della capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite dell'Unione. Le circostanze attuali e, in particolare, l'estrema volatilità dei prezzi dell'energia, impongono un'azione immediata per introdurre procedure autorizzative molto più rapide al fine di accelerare fortemente il ritmo dell'installazione di apparecchiature solari su strutture artificiali, che sono generalmente meno complesse degli impianti a terra e possono contribuire rapidamente a mitigare gli effetti della crisi energetica in atto, a condizione che siano mantenute la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe quindi beneficiare di un iter autorizzativo più breve rispetto ad altri progetti di energia rinnovabile.
(11)La presente proposta introduce pertanto un termine massimo di un mese per la procedura autorizzativa relativa all'installazione di apparecchiature per l'energia solare, agli impianti di stoccaggio co-ubicati e alla connessione alla rete, in strutture artificiali esistenti o future create per scopi diversi dalla produzione di energia solare. Stabilisce inoltre, per tali installazioni, una deroga specifica alla necessità di svolgere valutazioni ambientali ai sensi della direttiva 2011/92/UE, vista l'improbabilità che suscitino preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Investire in piccoli impianti decentrati di energia solare per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile è uno dei mezzi più efficienti di cui dispongono i consumatori di energia per ridurre le bollette e la loro esposizione alla volatilità dei prezzi. Gli impianti di autoconsumo, compresi quelli degli autoconsumatori collettivi come le comunità locali di energia, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile. Gli impianti di potenza inferiore a 50 kW non rischiano di avere gravi effetti negativi sull'ambiente o sulla rete e non suscitano preoccupazioni in materia di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti degli autoconsumatori di energia rinnovabile non necessitano generalmente di un'espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. In considerazione degli effetti positivi immediati di questo tipo di impianto per i consumatori e delle ripercussioni limitate sull'ambiente che ne possono derivare, è opportuno snellire ulteriormente la relativa procedura autorizzativa introducendo il concetto di silenzio-assenso amministrativo nelle pertinenti procedure autorizzative, al fine di promuovere e accelerare la loro installazione e trarne benefici a breve termine.
(12)La revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile offre notevoli possibilità di aumentare rapidamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo così di ridurre il consumo di gas. Grazie alla revisione della potenza è possibile continuare a usare i siti aventi un potenziale significativo di energia rinnovabile, da cui una minore necessità di designare nuovi siti per progetti in questo settore. Rivedere la potenza di una centrale eolica dotandola di turbine più efficienti permette di mantenere la capacità esistente usando meno turbine, più grandi e più efficienti, o permette di aumentare la capacità. La revisione della potenza presenta anche altri vantaggi: sfrutta la connessione alla rete esistente, ha maggiori probabilità di essere accettata dal pubblico e il suo impatto ambientale è noto.
(13)Si stima che tra il 2021 e il 2025 una capacità eolica onshore di 38 GW raggiungerà la fine della normale vita operativa di 20 anni. Smantellare queste capacità anziché rivederne la potenza ridurrebbe in modo sostanziale la capacità di energia rinnovabile attualmente installata, complicando ulteriormente la situazione del mercato dell'energia. Per mantenere e aumentare la capacità di energia rinnovabile nell'Unione è fondamentale semplificare e accelerare senza indugio le autorizzazioni per la revisione della potenza. A tal fine, il presente regolamento introduce nuove misure.
(14)È pertanto opportuno introdurre misure volte a razionalizzare ulteriormente la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile. In particolare, il termine massimo di sei mesi previsto per la procedura dovrebbe includere tutte le valutazioni ambientali pertinenti. Inoltre, ogniqualvolta la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile o di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è sottoposta a vaglio o a valutazione ambientale, è opportuno limitarsi a valutare gli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.
(15)Per promuovere e accelerare la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile, si dovrebbe istituire immediatamente una procedura semplificata per le connessioni alla rete se la revisione determina un aumento limitato della capacità totale rispetto al progetto iniziale.
(16)È possibile rivedere la potenza di un impianto solare aumentandone l'efficienza e la capacità senza aumentare lo spazio occupato. L'impianto con potenza riveduta non ha quindi un impatto ambientale diverso da quello dell'impianto originario purché lo spazio utilizzato non sia aumentato nel processo e le misure di mitigazione ambientale inizialmente necessarie continuino ad essere rispettate.
(17)Le pompe di calore sono una tecnologia fondamentale per produrre riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a partire dall'energia ambiente, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue, e dall'energia geotermica. Le pompe di calore consentono anche di usare il calore e il freddo di scarto. Mediante una diffusione rapida delle pompe di calore che sfruttano fonti rinnovabili sottoutilizzate, come l'energia ambiente, l'energia geotermica e il calore di scarto del settore industriale e terziario, compresi i centri dati, è possibile sostituire le caldaie alimentate a gas naturale e ad altri combustibili fossili con una soluzione di riscaldamento rinnovabile, aumentando nel contempo l'efficienza energetica. Così facendo si potrà ridurre più rapidamente l'uso del gas a fini di riscaldamento, sia negli edifici che nell'industria. Per accelerare l'installazione e l'uso delle pompe di calore è opportuno introdurre procedure autorizzative ad hoc più brevi, compresa una procedura semplificata per la connessione alla rete delle pompe di calore più piccole, a meno che il diritto nazionale non preveda alcuna procedura per questa fattispecie. Un'installazione più veloce e più semplice delle pompe di calore farà aumentare l'uso dell'energia rinnovabile nel settore del riscaldamento, che rappresenta quasi la metà del consumo energetico dell'Unione, contribuendo perciò a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ad affrontare una situazione di mercato più difficile.
(18)Restano applicabili le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e in particolare gli obblighi degli Stati membri relativi alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
(19)Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell'Unione 6 che si applica a tutti gli Stati membri. Attuando il principio della solidarietà energetica, le misure proposte permettono di distribuire oltre frontiera gli effetti di una realizzazione più rapida dei progetti di energia rinnovabile. Le misure sono destinate agli impianti di produzione di energia rinnovabile situati in tutti gli Stati membri e riguardano un'ampia gamma di progetti, anche in strutture esistenti, nuove installazioni di apparecchiature per l'energia solare di autoconsumatori di energia rinnovabile e revisione della potenza degli impianti esistenti. Dato il grado di integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione, qualsiasi aumento dell'energia rinnovabile installata in uno Stato membro dovrebbe andare a beneficio anche di altri Stati membri in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e abbassamento dei prezzi. Dovrebbe concorrere a far fluire l'energia elettrica rinnovabile dove è più necessaria e assicurare che quella prodotta a basso costo sia esportata verso gli Stati membri in cui la produzione è più costosa. Le capacità di energia rinnovabile di nuova installazione negli Stati membri incideranno inoltre sulla riduzione complessiva della domanda di gas in tutta l'Unione.
(20)In virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, segnatamente nel settore dell'energia. Alla luce degli avvenimenti recenti e delle azioni intraprese dalla Russia dal maggio 2022, il forte rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo, unito all'incertezza delle possibili alternative, potrebbe concretizzarsi nell'interruzione dell'approvvigionamento energetico e in un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia, con conseguente pressioni sull'economia dell'Unione. Urge pertanto intervenire con misure aggiuntive.
(21)Tenuto conto della portata della crisi energetica, del grado del suo impatto sociale, economico e finanziario e della necessità di agire quanto prima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La durata è limitata a un anno, con una clausola di revisione che, se necessario, permetterà di prorogarne la validità.
(22)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"procedura autorizzativa per progetti di energia rinnovabile": la procedura che:
(a)comprende tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni ambientali, ove necessarie; e
(b)inizia dal ricevimento della domanda da parte dell'autorità competente e termina con la notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della medesima;
(2)"apparecchiatura per l'energia solare": apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica.
Articolo 2
Interesse pubblico prevalente
(1)La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, in particolare ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. Ciò vale solo per le nuove procedure autorizzative che iniziano nel periodo di applicazione del regolamento.
(2)Se il progetto ha messo in atto misure opportune di mitigazione per evitare collisioni o prevenire perturbazioni e se effettua un monitoraggio adeguato per valutare l'efficacia di tali misure e, alla luce delle informazioni raccolte, adotta le ulteriori misure necessarie a evitare un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie interessate, qualsiasi uccisione o perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non è considerata deliberata. Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.
Articolo 3
Procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare
(1)Gli Stati membri provvedono affinché la durata della procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature di energia solare e degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non sia superiore a un mese, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con l'allegato II, punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle suddette apparecchiature per l'energia solare è esentata dall'obbligo, ove applicabile, di determinare se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale.
(2)Per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare di autoconsumatori di energia rinnovabile con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda l'autorizzazione è considerata concessa.
(3)Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui sopra sono rese pubbliche.
Articolo 4
Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile
(1)Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni ambientali necessarie a norma della legislazione pertinente.
(2)Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e fatta salva la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del terzo paragrafo, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro un mese dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.
(3)Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.
(4)Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esentato dall'obbligo, se del caso, di determinare se esige una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE.
(5)Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative sono rese pubbliche.
Articolo 5
Accelerazione della diffusione delle pompe di calore
(1)La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore non è superiore a tre mesi.
(2)Le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all'ente competente per:
(a) pompe di calore con capacità fino a 12 kW; e
(b)pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 2, punto 14, della direttiva (UE) 2018/2001 con una capacità fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore,
a meno che non sussistano giustificati problemi di sicurezza o incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.
(3)Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative sono rese pubbliche.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per un periodo di un anno dall'entrata in vigore.
Articolo 7
Riesame
Entro il 1º luglio 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili. Essa presenta al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. Sulla base della relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.