COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.9.2022
COM(2022) 473 final
2022/0289(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.9.2022
COM(2022) 473 final
2022/0289(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
I prezzi del gas e dell'energia elettrica hanno toccato livelli record nel 2022 e hanno raggiunto i massimi storici dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Nell'ultimo anno il rapido aumento dei prezzi dell'energia elettrica in Europa li ha portati a superare ampiamente i livelli più alti mai raggiunti negli ultimi decenni. Questa dinamica è intrinsecamente legata al prezzo elevato del gas, che a sua volta incide su quello dell'energia elettrica prodotta dalle centrali a gas, spesso necessarie per soddisfare la domanda. I prezzi hanno iniziato ad aumentare rapidamente l'estate scorsa, quando l'economia mondiale ha ripreso a crescere dopo l'allentamento delle restrizioni dovute al COVID-19; l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha poi aggravato la situazione.
L'incertezza del mercato, successiva a una serie di interruzioni dell'approvvigionamento di gas unicamente imputabili al tentativo deliberato della Russia di utilizzare l'energia come arma politica, non lascia presagire alcuna riduzione dei prezzi dell'energia. Nuove interruzioni dell'approvvigionamento di gas russo nell'UE nelle prossime settimane o nei prossimi mesi potrebbero far incrementare ulteriormente i prezzi del gas, innescando effetti a catena sul prezzo dell'energia elettrica, sul livello dell'inflazione e sul suo impatto sui cittadini, nonché sulla stabilità finanziaria e macroeconomica complessiva dell'UE.
La Commissione è pienamente consapevole dell'impatto che l'incertezza dell'approvvigionamento di gas ha sul mercato dell'energia elettrica. Gli Stati membri di tutta Europa hanno registrato un'impennata dei prezzi dell'energia elettrica legata al rincaro del gas, il quale ha superato il carbone diventando il combustibile di determinazione del prezzo marginale. Allo stesso tempo, negli ultimi mesi la capacità produttiva di energia elettrica nell'UE è stata inferiore ai livelli consueti a causa dell'aumento dei lavori di manutenzione delle centrali elettriche, della minore produzione di energia idroelettrica e della chiusura di alcune vecchie centrali.
Parallelamente, le temperature senza precedenti di quest'estate hanno determinato una crescita della domanda di energia per il raffrescamento, accrescendo la pressione sulla produzione di energia elettrica. Le condizioni metereologiche estreme hanno contribuito alla scarsità e ai rincari dell'energia, che rappresentano un onere per i consumatori e il settore industriale e frenano la ripresa economica. Le ulteriori pressioni dal lato dell'offerta sui prezzi dell'energia e delle materie prime alimentari aumentano le spinte inflazionistiche mondiali, erodendo il potere d'acquisto delle famiglie e l'economia in generale.
Il drastico incremento dei prezzi dell'energia elettrica sta creando difficoltà alle famiglie, alle piccole e medie imprese e al settore industriale, e rischia di causare danni sociali ed economici di assai ampia portata. Come già avveniva lo scorso inverno, gli utenti più colpiti sono i clienti vulnerabili e quelli che versano in condizioni di povertà energetica, ma il rincaro dei prezzi grava in misura crescente anche sulle imprese e sulle famiglie a reddito medio. Infatti, se da un lato le famiglie rischiano di non riuscire a pagare le bollette e si trovano a dover scegliere tra l'energia e altri beni essenziali, dall'altro le imprese devono decidere se preservare la loro sostenibilità finanziaria o portare avanti i propri piani di investimento.
Questo contesto economico richiede una risposta rapida e coordinata a livello dell'UE per attenuare le difficoltà dovute al rincaro dei prezzi ai danni dei consumatori, non solo per i clienti vulnerabili e quelli che versano in condizioni di povertà energetica, ma anche per le imprese e le famiglie a medio reddito. Rispetto al mese di luglio 2021, i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno registrato un aumento medio di quasi la metà su base annua e, secondo le previsioni, questo aumento straordinario proseguirà in vista della prossima stagione di riscaldamento, ripercuotendosi gradualmente sulla maggior parte dei contratti stipulati con i consumatori. La risposta dell'UE deve essere coordinata in modo attento e olistico. Occorre continuare a garantire un flusso efficiente dell'energia elettrica in tutta Europa, affinché gli Stati membri possano esportare l'energia elettrica eccedente in quelli che ne hanno maggiore bisogno. Il ruolo del mercato interno dell'energia nell'attenuazione dell'impatto dell'attuale crisi energetica non è trascurabile: dalla valutazione dell'ACER dell'assetto del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE 1 è emerso che gli scambi transfrontalieri hanno reso 34 miliardi di EUR di benefici ai consumatori nel 2021, attenuando al contempo la volatilità dei prezzi e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza di ciascuno Stato membro agli shock dei prezzi.
L'Unione deve pertanto fare i conti con una situazione di portata eccezionale. Le attuali sfide senza precedenti richiedono misure adeguate, proporzionate e temporanee, da adottare in uno spirito di solidarietà per far fronte alle notevoli difficoltà del settore dell'energia e superare la crisi energetica agendo insieme.
Di conseguenza la Commissione propone di introdurre immediatamente un pacchetto integrato e interdipendente di misure atte, tra le altre cose, ad attenuare l'impatto dei rincari dell'energia elettrica e a tutelare i consumatori, preservando nel contempo i vantaggi del mercato interno e la parità di condizioni. Le misure conseguono tali obiettivi agendo sui diversi aspetti della situazione attuale, integrandone e rafforzandone gli effetti e assicurando una risposta unica e coordinata dell'UE alla crisi. Allo stesso tempo sono pienamente compatibili con la comunicazione dell'8 marzo 2022 dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili", e con il piano REPowerEU della Commissione del 18 maggio 2022 inteso ad affrancare l'Unione dalla dipendenza dai combustibili fossili russi il prima possibile e al più tardi entro il 2027.
I prezzi molto alti dell'energia attualmente sostenuti dai consumatori generano notevoli vantaggi finanziari non solo per i produttori di energia elettrica soggetti a costi marginali inferiori, ma anche per le imprese dei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione. Tali vantaggi sono dovuti principalmente a fattori di mercato esterni favorevoli causati dalla guerra russa e non da sforzi o investimenti aggiuntivi delle imprese stesse. Il rincaro dei prezzi dell'energia mette in difficoltà le famiglie e le imprese dell'UE e stimola l'inflazione, mentre le necessarie misure di sostegno aumentano la spesa pubblica. Occorre dunque abbassare la domanda di energia elettrica in tutta l'UE per ridurre la necessità di produrla nelle centrali alimentate a gas e per ridistribuire parte dei ricavi ottenuti dalle imprese dei diversi settori energetici, a seguito di queste circostanze eccezionali, al fine di attenuare le difficoltà dei consumatori di energia e della società in generale. Tale ridistribuzione può essere realizzata mediante diversi strumenti, a seconda delle circostanze del settore, allo scopo di mettere tali fondi a disposizione dei consumatori o di progetti volti a rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione, compresa la possibilità per gli Stati membri di convogliare parte del contributo verso i fondi dell'Unione in uno spirito di solidarietà o di usufruirne sulla base di accordi tra di essi.
Diversi Stati membri hanno già adottato o stanno attualmente vagliando l'adozione di misure di ridistribuzione. Tuttavia, l'adozione di misure esclusivamente a livello nazionale rischia di creare condizioni disomogenee per le imprese che operano nel mercato dell'energia dell'UE. Al fine di assicurare parità di condizioni, la Commissione propone due strumenti complementari che abbracciano l'intero settore dell'energia: a) una misura volta a ridurre temporaneamente i ricavi dei produttori di energia elettrica e b) una misura che stabilisce temporaneamente un contributo di solidarietà sugli utili eccedenti nel settore fossile che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Riducendo i ricavi dei produttori di energia elettrica, la misura proposta dal regolamento mira a riprodurre l'esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le catene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente, ossia in assenza delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas verificatesi dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. La Commissione propone inoltre un contributo temporaneo di solidarietà che si applica agli utili delle imprese attive nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, che hanno registrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti.
Gli Stati membri utilizzeranno i proventi di tale contributo per offrire sostegno alle famiglie e alle imprese e per attenuare gli effetti dei rincari dell'energia. Dovrebbero inoltre utilizzare i proventi di questa iniziativa a breve termine per finanziare misure di riduzione del consumo di energia e sostenere i settori industriali, in modo da rafforzare ulteriormente l'autonomia energetica dell'Unione nel lungo termine.
Queste misure temporanee, che ridistribuiscono i ricavi e gli utili eccedenti per sostenere i consumatori, offrono a questi ultimi il vantaggio di una produzione di energia a costi inferiori. Esse non pregiudicano ma integrano il lavoro attualmente svolto dalla Commissione europea sulla liquidità nei mercati finanziari dell'energia, il quadro temporaneo di crisi dell'UE per gli aiuti di Stato, la riduzione dei prezzi del gas e l'assetto del mercato a lungo termine, come annunciato nella comunicazione su interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica, pubblicata contestualmente al piano REPowerEU del 18 maggio 2022. La proposta di regolamento preserva i vantaggi del mercato interno dell'energia elettrica in termini di efficienza del dispacciamento e sicurezza dell'approvvigionamento, riducendo al contempo la domanda di energia elettrica e l'impatto del rincaro del gas sulle bollette dei consumatori.
2.Strumento di emergenza per l'energia elettrica
Riduzione della domanda
A fronte dell'aumento del rischio per il prossimo inverno e delle esigenze di ridurre la domanda complessiva di energia elettrica, preservare le scorte di combustibile per produrla e adottare misure mirate per ridurne il prezzo nelle fasce orarie più costose, in uno spirito di solidarietà, la presente proposta di regolamento fissa due obiettivi di riduzione della domanda di energia elettrica.
Il primo richiede che gli Stati membri adottino misure tese a ridurre il consumo complessivo di energia elettrica di tutti i consumatori, compresi quelli che non sono ancora dotati di sistemi di misurazione intelligenti o di dispositivi che consentano loro di adeguare il consumo durante la giornata. Le misure dovrebbero essere sufficientemente ambiziose e potrebbero comprendere, ad esempio, campagne di informazione e comunicazione mirate ai consumatori; a tale riguardo, si potrebbe prevedere l'applicazione di una campagna di informazioni mirate ai consumatori a livello dell'Unione. Inoltre, per concentrarsi specificamente sulle fasce orarie più costose di consumo di energia elettrica, quando il gas fissa di norma il prezzo marginale, la Commissione propone l'obiettivo vincolante di ridurre almeno del 5 % il consumo lordo di energia elettrica in determinate fasce orarie di picco in cui si prevedono i prezzi massimi; tale riduzione deve coprire almeno il 10 % delle ore mensili. Tale obiettivo vincolante porterebbe a selezionare in media dalle 3 alle 4 ore per giornata infrasettimanale, che di norma corrisponderebbero alle fasce orarie di carico di picco, ma possono includere anche le ore in cui si prevede che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia bassa e la produzione da centrali marginali sia necessaria per soddisfare la domanda. Per tener conto di ciò, gli Stati membri possono individuare queste fasce orarie con un certo margine di discrezionalità. L'obiettivo vincolante si rivolge segnatamente ai consumatori che possono offrire flessibilità attraverso offerte di riduzione o di spostamento della domanda su base oraria. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere liberamente le misure appropriate per conseguire gli obiettivi di riduzione della domanda e dovrebbero, in particolare, prendere in considerazione misure economicamente efficienti e basate sul mercato, quali procedure d'asta o di gara per la gestione della domanda o per l'energia elettrica non consumata. Le misure possono comprendere l'estensione dei regimi esistenti o incentivi nazionali per sviluppare la gestione della domanda. Possono inoltre includere incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato nei casi in cui queste siano versate a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo normale previsto nella fascia oraria interessata in assenza di procedure di gara. L'introduzione e l'attuazione di tali misure non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
Sulla base della produzione oraria osservata nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2022, una riduzione del 5 % nel 10 % delle ore con il più alto livello di domanda di energia elettrica porterebbe la domanda media in queste ore al livello delle prime ore di picco non selezionate, comportando un appianamento del profilo di consumo orario. Inoltre poiché durante le ore di picco della domanda il gas rappresenta generalmente la tecnologia marginale, la riduzione mirata del 5 % può portare a una diminuzione del consumo di gas stimata a circa 1,2 miliardi di m³ su un periodo di 4 mesi, che costituisce circa il 3,8 % del consumo di gas per la produzione di energia elettrica nello stesso periodo. Studi recenti 2 mostrano che l'attuale potenziale della gestione della domanda potrebbe raggiungere l'obiettivo vincolante, incidendo positivamente sui prezzi dell'energia elettrica e sui volumi di risparmio del gas.
Tetto sui ricavi di mercato per la produzione di energia elettrica da tecnologie inframarginali
In secondo luogo, la proposta di regolamento definisce un approccio per recuperare i ricavi eccedenti dei produttori soggetti a costi marginali inferiori, come le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite ("tecnologie inframarginali"), fissando un tetto sui ricavi ex post per MWh di energia elettrica prodotta.
Nel mercato del giorno prima, i prezzi dell'energia elettrica sono determinati dal costo variabile della tecnologia marginale, ossia il più recente e più costoso impianto necessario per soddisfare la domanda (prezzo marginale). Dato il ruolo di riferimento che i prezzi dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima svolgono per la fissazione dei prezzi dell'energia elettrica in tutti gli altri orizzonti temporali del mercato, questa misura riduce l'impatto esercitato dalla tecnologia che determina il prezzo marginale (generalmente centrali alimentate a carbone, attualmente spesso a gas) sui ricavi di altri produttori con costi marginali inferiori, come la maggior parte delle energie rinnovabili, del nucleare e della lignite. Essa riproduce gli esiti del mercato di tali tecnologie che ci si potrebbe aspettare se le catene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente e non fossero soggette all'uso dell'energia come arma attraverso interruzioni dell'approvvigionamento di gas.
Grazie a questo approccio a livello dell'Unione, basato sul principio di solidarietà, i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica funzionerebbero con la stessa regolarità di oggi, privilegiando il dispacciamento delle centrali elettriche meno costose e più efficienti dell'UE e assicurando che gli Stati membri possano contare sulle importazioni quando necessario. In questo modo si preservano gli incentivi per garantire la disponibilità di tecnologie quali le centrali elettriche alimentate a carbone e a gas, gli impianti di stoccaggio e la gestione della domanda al momento del bisogno, assicurando il funzionamento stabile del sistema elettrico nella stagione invernale 2022-23.
Il livello del tetto sui ricavi di mercato
Il tetto sui ricavi prescritto dal presente regolamento dovrebbe essere fissato a un livello tale da comprendere la maggior parte dei produttori inframarginali nell'UE e da evitare di compromettere la disponibilità e la redditività degli impianti esistenti nonché le future decisioni di investimento nelle nuove tecnologie di generazione inframarginale.
Sebbene i picchi occasionali e a breve termine dei prezzi possano essere considerati una caratteristica normale del mercato dell'energia elettrica e possano essere utili ad alcuni investitori che così recuperano le somme investite nella produzione, il drastico e duraturo aumento dei prezzi in atto dal febbraio 2022 si differenzia sostanzialmente dalla normale situazione di mercato, caratterizzata da picchi occasionali o da oscillazioni a più lungo termine dei prezzi legate ai cicli economici.
Ciò vale in particolare per le decisioni di investimento nella produzione da fonti rinnovabili, che sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Onde evitare di compromettere la valutazione della redditività quando si adottano tali decisioni, il tetto non dovrebbe pertanto essere fissato al di sotto delle aspettative dei partecipanti al mercato in merito al livello medio dei prezzi dell'energia elettrica nel periodo in cui la domanda era ai massimi livelli, prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Negli ultimi decenni le aspettative dei prezzi medi di mercato per le ore di picco sono state costantemente e significativamente inferiori a 180 EUR/MWh, nonostante le differenze di prezzo tra le regioni dell'Unione. Inoltre le simulazioni basate sui prezzi osservati da gennaio ad agosto 2022 indicano che la fissazione del tetto a 180 EUR/MWh avrebbe portato a stabilizzare i ricavi medi intorno a 150 EUR/MWh. Questo livello medio dei ricavi è costantemente superiore agli attuali costi totali livellati della produzione di energia per le tecnologie inframarginali oggetto del tetto sui ricavi 3 , il che consente ai produttori coinvolti di coprire gli investimenti e i costi operativi. Il tetto non dovrebbe pertanto compromettere gli investimenti in nuove capacità inframarginali. La Commissione propone pertanto di fissare il tetto sui ricavi a 180 EUR/MWh, che comprende il margine di sicurezza necessario.
Il tetto dovrebbe limitarsi ai ricavi di mercato piuttosto che includere i ricavi totali della produzione (compresi, ad esempio, quelli derivanti dai regimi di sostegno), al fine di evitare un impatto significativo sulla redditività iniziale prevista di un progetto.
L'introduzione di un tetto sui ricavi uniforme per tutta l'Unione è necessaria per preservare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in quanto consentirebbe di mantenere una concorrenza basata sui prezzi tra i produttori di energia elettrica, in particolare per le energie rinnovabili. Poiché il tetto si applicherà ai ricavi per MWh di energia elettrica prodotta, non inciderà sulla formazione dei prezzi nei mercati all'ingrosso. Il dispacciamento delle centrali elettriche continuerà ad avvenire in base al loro livello di efficienza, privilegiando quelle con costi marginali inferiori, e gli scambi transfrontalieri di energia elettrica non ne risentiranno.
Gli Stati membri dovranno mettere in atto procedure adeguate per recuperare i ricavi eccedenti dai produttori, in quanto il tetto sui ricavi può essere applicato in sede di regolamento delle operazioni oppure, se non è possibile, in seguito. Ciò dipende dalle differenze nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nei diversi orizzonti temporali e dalla loro organizzazione degli Stati membri.
Ambito di applicazione del tetto
Il tetto sui ricavi di mercato si applicherebbe ai ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica di tutti i produttori inframarginali definiti nel regolamento e coprirebbe tutti gli orizzonti temporali del mercato, indipendentemente dal fatto che lo scambio di energia elettrica avvenga a livello bilaterale (fuori borsa) o in mercati centralizzati. Se il tetto dovesse applicarsi solo a determinati orizzonti temporali o solo a borse valori e ad altri mercati organizzati, i produttori inframarginali potrebbero essere incentivati a negoziare energia elettrica in orizzonti temporali e mercati non contemplati dalla misura. D'altro canto, l'ampio ambito di applicazione del tetto sui ricavi, così come proposto, preserverebbe gli incentivi a concludere accordi di compravendita di energia elettrica a lungo termine, che sono fondamentali per tutelare i consumatori dalla volatilità dei prezzi nonché un importante strumento per stimolare gli investimenti nelle tecnologie inframarginali, in particolare le energie rinnovabili. Dato che il tetto sui ricavi non interferisce con la formazione dei prezzi, i consumatori avrebbero interesse a concludere accordi di compravendita di energia elettrica a lungo termine che consentano loro di beneficiare direttamente di prezzi inferiori a quelli osservati sul mercato.
Il tetto sui ricavi si applicherà per MWh di energia elettrica prodotta. Indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina gli scambi di energia elettrica, il tetto dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati per evitare di colpire i produttori che non beneficiano effettivamente degli attuali elevati prezzi dell'energia elettrica perché hanno coperto i ricavi dalle fluttuazioni del mercato all'ingrosso a un prezzo inferiore al livello di tetto. Pertanto, agli obblighi contrattuali esistenti o futuri (come gli accordi di compravendita di energia rinnovabile e altri tipi di accordi di compravendita di energia elettrica o le coperture a termine), i cui ricavi di mercato derivanti dalla produzione di energia elettrica sono inferiori al tetto, il tetto non è applicato.
Definizione delle tecnologie inframarginali
Il tetto è applicabile ai ricavi di mercato derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta con tecnologie i cui costi marginali sono inferiori al tetto, quali l'energia eolica, solare, geotermica, nucleare, la biomassa, il petrolio e i prodotti petroliferi, gli impianti idroelettrici senza serbatoio, ecc.
Tuttavia il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe applicarsi alle tecnologie il cui costo dei combustibili comporta un punto di pareggio superiore al livello del tetto, in quanto ciò comprometterebbe tali attività e, in ultima analisi, la sicurezza dell'approvvigionamento, come nel caso delle centrali elettriche alimentate a gas e a carbone. Dall'invasione russa dell'Ucraina, i prezzi del gas naturale e del carbon fossile sono aumentati drasticamente 4 , portando il prezzo di pareggio della produzione ad un livello superiore al tetto. Le centrali elettriche alimentate a gas e a carbone, se fossero soggette al tetto sui ricavi, non sarebbero in grado di coprire i costi operativi e sarebbero spinte fuori dal mercato.
In linea con gli obiettivi della comunicazione REPowerEU, l'applicazione del tetto non dovrebbe ostacolare gli incentivi agli investimenti in tecnologie di generazione flessibili (ad esempio la gestione della domanda e tutti i tipi di stoccaggio) né la produzione di energia elettrica da fonti che competono direttamente con le centrali elettriche alimentate a gas naturale e a gas. Di conseguenza, il tetto non dovrebbe applicarsi alle centrali elettriche che utilizzano biometano.
Quanto detto è necessario per mantenere gli incentivi affinché tali tecnologie e tipi di produzione riducano il consumo di gas, come indicato nella comunicazione RePowerEU.
Onde preservare gli incentivi allo sviluppo di tecnologie innovative, il tetto sui ricavi non dovrebbe essere applicato ai progetti dimostrativi. In sostanza questa è già la norma, in quanto la remunerazione dei progetti dimostrativi è tipicamente stabilita dal mercato (ad esempio, i ricavi fissi attraverso le tariffe di riacquisto).
In alcuni Stati membri i ricavi ottenuti da alcuni produttori di energia sono già arginati da misure statali; questi produttori non beneficiano quindi dell'aumento dei ricavi derivante dalla recente impennata dei prezzi dell'energia elettrica. I produttori esistenti soggetti a questo tipo di misure di Stato dovrebbero pertanto essere esclusi dall'applicazione del tetto.
Al fine di evitare un onere amministrativo eccessivo e per assicurare un'applicazione efficiente della misura proposta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a escludere i produttori di energia elettrica da impianti con una capacità inferiore a 20 kW dall'applicazione del tetto sui ricavi.
Ridistribuzione ai clienti finali
I ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto dovrebbero essere destinati ai clienti finali di energia elettrica, compresi coloro che acquistano l'energia elettrica per fini di consumo. Nel selezionare i beneficiari della ridistribuzione, gli Stati membri dovrebbero prediligere per quanto possibile i clienti finali, privati o commerciali, che sono maggiormente esposti al rincaro dei prezzi dell'energia elettrica. La distribuzione dei ricavi eccedenti di cui al presente strumento non pregiudica l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.
Far fronte alle difficoltà dei consumatori
Infine, la presente proposta contiene disposizioni fondamentali per far fronte alle difficoltà dei consumatori, dovute all'impennata dei prezzi dell'energia. La crisi in corso pone il problema di assicurare un sostegno alle famiglie che consenta loro di accedere all'energia necessaria senza compromettere l'incentivo a risparmiare energia. Occorre innanzitutto riconoscere pienamente il rischio cui le famiglie sono esposte, anche quelle a reddito medio, e la necessità di un sostegno a livello nazionale.
Gli Stati membri hanno già disposto un'ampia gamma di misure, anche basate sul pacchetto d'intervento e di sostegno, tra le quali il sostegno diretto al reddito, riduzioni delle imposte, prelievi e riduzioni sulle bollette energetiche dei consumatori, misure a sostegno dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili in loco. Gli Stati membri sono intervenuti anche nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica, regolamentandoli per i consumatori finali.
Tutti questi strumenti restano importanti: gli Stati membri dovrebbero poter scegliere quelli che meglio si adattano alle rispettive specificità nazionali. Per quanto possibile, il sostegno ai consumatori dovrà anche sostenere la riduzione della domanda. È però importante riconoscere che alcuni consumatori sono forse già vicini al livello minimo essenziale di consumo necessario al loro benessere.
La Commissione ha fornito orientamenti sull'applicazione dell'intervento statale nella fissazione dei prezzi, nella comunicazione "REPowerEU: Azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" 5 , nella progettazione degli interventi pubblici per fissare i prezzi di fornitura dell'energia elettrica, garantendo benefici per i consumatori durante la crisi in atto e rafforzando la concorrenza a vantaggio dei consumatori nel lungo periodo. Tuttavia, a norma della direttiva (UE) 2019/944, gli interventi nella fissazione dei prezzi non possono riguardare le piccole e medie imprese e non devono essere inferiori ai costi.
Il diritto dei consumatori di scegliere il fornitore di energia che offre loro il miglior servizio al miglior prezzo è al centro del mercato interno dell'energia elettrica; la concorrenza ha spinto i prezzi al ribasso e ha aumentato le possibilità di scelta: i consumatori non sono più tra le mani dei monopoli dominanti. Concorrenza, possibilità di scegliere i fornitori e le offerte sono un elemento essenziale per realizzare il Green Deal europeo, in quanto consentono ai consumatori di beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica e raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.
Come indicato nella comunicazione "Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica", nel contesto attuale la Commissione ritiene accettabile estendere la regolamentazione dei prezzi alle piccole e medie imprese (PMI). Poiché la legislazione dell'UE in materia di energia non prevede alcun quadro specifico per tali consumatori, gli Stati membri, se potessero estendere alle piccole e medie imprese gli interventi nella fissazione e regolamentazione dei prezzi durante questa crisi, avrebbero un altro strumento per gestirne l'impatto. Questo approccio riflette il fatto che l'attuale situazione del mercato dell'energia, caratterizzata da prezzi all'ingrosso di gas e energia elettrica in forte ascesa e volatilità, rischia di limitare la concorrenza e danneggiare i clienti delle PMI; occorre tuttavia confermare l'incentivo a ridurre il consumo limitandolo all'80 % del loro consumo consueto.
L'intervento pubblico per fissare sottocosto i prezzi dell'energia elettrica potrebbe essere un modo per alcuni Stati membri di attenuare direttamente l'impatto della crisi sui consumatori. Tali misure incidono però considerevolmente sul funzionamento della concorrenza nel mercato al dettaglio, sull'innovazione e sull'incentivo a ridurre la domanda; per questo motivo, anche nell'emergenza, devono essere accompagnate da misure di salvaguardia, per assicurare un trattamento non discriminatorio dei fornitori, e da un incentivo alla riduzione della domanda.
Far sì che il mercato interno dell'energia elettrica dia agli Stati membri i mezzi e la flessibilità necessari per rispondere alla crisi: è la questione cruciale del bisogno di solidarietà. Gli Stati membri dovrebbero però essere liberi di scegliere in quanto possono meglio determinare l'efficacia di tali misure, in particolare rispetto ad altri strumenti, e adattarle alla necessità di orientare il sostegno là dove è più necessario.
3.Contributo di solidarietà
Non solo le imprese produttrici di energia elettrica, anche il settore dei combustibili fossili beneficia degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali. L'impennata dei prezzi dell'energia, anche elettrica, grava pesantemente su consumatori e imprese; è quindi necessario intervenire per evitare il rischio che i prezzi raggiungano livelli insostenibili, con implicazioni sociali ed economiche molto maggiori e potenzialmente dannose. Questi sviluppi richiedono una risposta collettiva a livello unionale: i responsabili politici dell'UE e la Commissione hanno riconosciuto l'urgenza di ulteriori misure per mitigare l'impatto degli eventi sui cittadini e sugli operatori economici dell'Unione e per scongiurare una crisi ancora più acuta.
Una parte delle misure necessarie per reagire alle situazioni di crisi che gravano su famiglie e imprese dovrà essere sostenuta finanziariamente da chi dalle medesime situazioni trae profitti eccessivi, in uno spirito di solidarietà.
Il presente regolamento introduce un contributo di solidarietà per l'industria fossile, applicabile in tutti gli Stati membri: è una misura eccezionale e temporanea adeguata alla situazione attuale che gli Stati membri adotterebbero per attenuare gli effetti economici diretti dell'impennata dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui consumatori e le imprese in tutta l'Unione.
Il contributo temporaneo di solidarietà farà sì che i settori dell'industria fossile contribuiscano proporzionalmente ai profitti generati dalla situazione di crisi; al tempo stesso il contributo assicurerà la disponibilità dei fondi necessari per investire nella transizione energetica e nelle nuove tecnologie, anche a livello unionale.
A tal fine, la presente proposta istituisce un contributo temporaneo di solidarietà basato sugli utili imponibili realizzati nell'esercizio fiscale 2022 da società e stabili organizzazioni attive solo nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione; un contributo commisurato e adeguato alla situazione socioeconomica attuale, che finanzierà misure volte ad attenuare la crisi in corso, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri. Il contributo consentirà di ridistribuire le risorse per sostenere finanziariamente famiglie e imprese attenuando gli effetti dei continui rincari dell'energia, per ridurre il consumo di energia, sostenere le industrie ad alta intensità energetica che puntano sulle energie rinnovabili o sull'efficienza energetica e sviluppare l'autonomia energetica dell'Unione, a vantaggio di tutti gli Stati membri. L'attuale interruzione dell'approvvigionamento di gas e il conseguente impatto sui prezzi di gas ed energia elettrica, l'aumento della domanda derivante da temperature estive senza precedenti associata alla disponibilità ridotta di alcuni produttori di energia elettrica, costituiscono una grave difficoltà nella fornitura di un prodotto specifico: l'energia. Il contributo servirà a preservare il buon funzionamento del mercato interno e a garantire la solidarietà necessaria tra gli Stati membri. La distribuzione degli utili eccedenti di cui al presente strumento non pregiudica l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.
4.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'atto giuridico proposto prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie; integra le iniziative e disposizioni legislative pertinenti dell'UE in vigore nonché le iniziative già prese dalla Commissione per rispondere alla crisi attuale dei mercati dell'energia; deriva logicamente da iniziative in atto, come il pacchetto di misure sui prezzi dell'energia 6 , 7 adottato il 13 ottobre 2021 e il piano REPowerEU del 18 maggio 2022, che contiene un elenco di misure cui gli Stati membri possono ricorrere per sostenere i consumatori e che sono complementari all'iniziativa "Risparmiare gas per un inverno sicuro".
La riduzione della domanda contenuta nella proposta di regolamento sosterrà il regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio 8 , adottato di recente, nella misura in cui riduce il fabbisogno di energia elettrica prodotta dal gas e quindi aiuta gli Stati membri a preservare le scorte di gas ottenute con gli obblighi di riempimento dello stoccaggio e a salvaguardare l'approvvigionamento per l'inverno 2022-2023.
L'estensione dell'ambito di applicazione degli interventi statali in linea con le misure proposte nel regolamento è giustificata dalla gravità della situazione attuale nei mercati dell'energia elettrica.
L'iniziativa proposta risponde al rincaro dei prezzi al dettaglio che grava su tutti i consumatori di energia elettrica e alla necessità di ridurre la domanda e risparmiare gas questo inverno in seguito alla guerra della Russia contro l'Ucraina.
Dato l'assetto dell'iniziativa proposta, in particolare il livello e la natura temporanea del tetto proposto sui ricavi di mercato dovuti alla produzione di energia elettrica con tecnologie inframarginali, la Commissione ritiene che la proposta sia coerente con gli obiettivi della normativa europea sul clima.
5.Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è una misura straordinaria che sarà applicata per un tempo limitato, è coerente con un'ampia gamma di iniziative intese a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione e a mitigare il rischio o l'impatto di eventuali situazioni di emergenza; la proposta preserva il funzionamento del mercato interno senza comprometterne l'integrità: ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento in una situazione di penuria, è fondamentale che i mercati transfrontalieri dell'energia funzionino bene; nella misura in cui prevede maggiore coordinamento nella riduzione della domanda di energia elettrica, è inoltre in linea con l'ambizione del Green Deal della Commissione e segue gli stessi principi e obiettivi delineati nell'iniziativa "Risparmiare gas per un inverno sicuro"; infine, la proposta è in linea con i principi di tutela dei consumatori, che intendono garantire prezzi dell'energia accessibili ai consumatori di tutta l'UE.
6.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Base giuridica
La base giuridica del presente atto è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'attuale interruzione dell'approvvigionamento di gas e il conseguente impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica, l'aumento della domanda di energia derivante dalle temperature canicolari dell'estate associate alla disponibilità ridotta di alcuni produttori di energia elettrica, causano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di energia, secondo il disposto dell'articolo 122 TFUE. L'impennata dei prezzi dell'energia elettrica grava considerevolmente su consumatori e imprese e, senza interventi, rischia di raggiungere livelli insostenibili, il che potrebbe avere implicazioni sociali ed economiche di più ampia portata. I responsabili politici dell'UE e la Commissione hanno riconosciuto l'urgenza di misure supplementari per attenuare l'impatto sui cittadini dell'UE e per prepararsi meglio all'inverno.
Le misure temporanee della proposta di regolamento sanciscono il principio di solidarietà nel settore dell'energia e consentono agli Stati membri di adottare un approccio coordinato per tutelare i consumatori senza compromettere il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
Per evitare distorsioni serie del mercato interno e delle catene di approvvigionamento, che potrebbero accentuare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento del prossimo inverno, è fondamentale che tutti gli Stati membri agiscano di concerto e in uno spirito di solidarietà prima possibile. Tutti gli Stati membri hanno subito gli effetti dalla crisi attuale, ma non tutti sono finanziariamente in grado di sostenere i consumatori: si rischia quindi di arrivare a una situazione in cui alcuni Stati membri forniscono sostegno ai consumatori, mentre altri non se lo possono permettere oppure esitano a intervenire con misure che potrebbero incidere negativamente sul mercato interno dell'energia elettrica.
Uno sforzo coordinato per ridurre la domanda e ridistribuire i ricavi in eccesso ai consumatori in difficoltà è il modo migliore per affrontare i problemi che si prospettano questo inverno: coordinando la riduzione della domanda, preservando la capacità di importare energia elettrica se necessario e servendosi dei ricavi eccedenti per sostenere i consumatori, gli Stati membri saranno in grado di offrire un sostegno migliore a consumatori e imprese, attenuando l'impatto dell'inflazione nell'intera economia e rafforzando la resilienza del mercato interno dell'UE. Un intervento coordinato è necessario anche per migliorare la solvibilità di cittadini e imprese, attenuando l'impatto dell'inflazione sull'intera economia dell'Unione. Tutti gli Stati membri dovrebbero condividere l'onere e contribuire allo sforzo comune di sostenere i clienti per evitare di compromettere i principi del mercato unico.
Sebbene l'impatto delle carenze di approvvigionamento di gas sui prezzi dell'energia elettrica sia percepito in modo diverso da uno Stato membro all'altro, tutti gli Stati membri devono impegnarsi a favore di questa misura per ridurre il loro consumo di energia elettrica allo stesso livello. Il coordinamento unionale degli sforzi per ridurre la domanda di energia elettrica ne ridurrà il consumo complessivo in tutta l'Unione, con conseguente abbassamento dei prezzi all'ingrosso e quindi dei prezzi per i consumatori. La riduzione della domanda di energia elettrica nelle ore di picco comporterà anche una riduzione della necessità di centrali elettriche alimentate a gas, in quanto diminuirà la domanda complessiva di energia elettrica. Il coordinamento della risposta sfrutterà il risparmio di energia elettrica nell'UE, il che non sarebbe possibile nella stessa misura in assenza di un'azione coordinata di tutti gli Stati membri a livello unionale. Tutti gli Stati membri contribuiranno allo sforzo comune di ridurre i prezzi ed evitare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Poiché nel mercato interno dell'energia elettrica i sistemi elettrici degli Stati membri sono fortemente integrati, la misura risulterà efficace solo se tutti gli Stati membri faranno la loro parte nel ridurre la domanda.
Nello stesso spirito, la solidarietà tra gli Stati membri, attraverso un tetto uniforme sui ricavi delle tecnologie di generazione inframarginale, permetterà agli Stati membri di finanziare misure a sostegno dei clienti finali dell'energia elettrica, preservando sia i segnali di prezzo sui mercati europei, sia gli scambi transfrontalieri. L'energia elettrica in Europa riuscirà quindi a fluire dove è più necessaria e quella prodotta a basso costo potrà essere esportata verso Stati membri in cui la produzione è più costosa. Lo sforzo coordinato degli Stati membri sancisce pertanto il principio di solidarietà energetica tra gli Stati membri e i cittadini dell'Unione.
La misura è compatibile con le modalità attuali di scambio e fissazione dei prezzi dell'energia elettrica in tutta Europa: assicura che il commercio e la condivisione di energia rimangano intatti, che gli Stati membri possano continuare a contare sui loro vicini per le importazioni e che quelli con una minore produzione interna e risorse naturali limitate siano maggiormente protetti dai rischi di interruzioni dell'approvvigionamento. È pertanto giustificato basare l'atto giuridico proposto sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.
L'aumento estremo dei prezzi ha messo molte famiglie in gravi difficoltà per pagare le bollette e presenta inoltre un rischio serio per l'economia. Poiché la portata dei problemi attuali non è stata prevista nel quadro normativo attuale, è opportuno consentire interventi statali sui prezzi al dettaglio anche per le piccole e medie imprese e, a determinate condizioni, interventi che abbassino i prezzi al di sotto dei costi dei fornitori di energia sia per le famiglie che per le PMI.
Tuttavia, l'impatto delle carenze di approvvigionamento di gas sui prezzi dell'energia elettrica e le possibilità di finanziare misure di sostegno a carico del bilancio dello Stato variano da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza vi è sproporzione negli effetti della crisi in alcune parti dell'Unione in cui i clienti non riescono ad accedere all'energia di cui hanno bisogno perché i fornitori si ritirano dal mercato. Senza le misure proposte, vi è il rischio che solo gli Stati membri con un margine di bilancio possano avere le risorse necessarie per tutelare tali clienti e fornitori, con conseguenti gravi distorsioni del mercato interno. L'obbligo, uniforme nella proposta di regolamento, di trasferire i ricavi in eccesso sui consumatori finali farà sì che, in linea di principio, tutti gli Stati membri riescano a tutelare i propri clienti e a servirsi di queste risorse supplementari per il medesimo scopo. L'effetto positivo sui prezzi dell'energia si ripercuoterà sul mercato interconnesso dell'UE e contribuirà a contenere il tasso di inflazione. Nell'economia interconnessa dell'Unione, quindi, le misure nazionali avranno un effetto positivo anche in altri Stati membri.
La costituzione collettiva, da parte degli Stati membri, di un contributo di solidarietà coordinato e temporaneo, basato sugli utili eccedenti imponibili realizzati nell'esercizio fiscale 2022, applicato a società e stabili organizzazioni dell'UE nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, disciplinato da un quadro comune, è necessaria per contribuire a tutelare i consumatori e le imprese dall'impennata dei prezzi dell'energia in tutta l'Unione, preservando nel contempo il buon funzionamento del mercato interno e assicurando la solidarietà necessaria tra gli Stati membri. È pertanto giustificato basare l'atto giuridico proposto sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE. La costituzione di un contributo di solidarietà aggiunge un elemento di equità al pacchetto di misure da avviare nel contesto dell'intervento di emergenza nel settore dell'energia.
La presente proposta prevede che tutti gli Stati membri coordinino i loro sforzi: rispecchia il principio di solidarietà energetica recentemente confermato dalla Corte di giustizia quale principio fondamentale del diritto dell'UE 9 .
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Le misure previste dalla presente iniziativa sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. A fronte della grave incertezza nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione e del conseguente rincaro eccezionale dei prezzi dovuto alla strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas, che la Russia usa come un'arma, è necessaria un'azione a livello dell'Unione. Un approccio coordinato imperniato sulla riduzione della domanda di energia elettrica a livello di Unione, in uno spirito di solidarietà, è necessario per ridurre al minimo il rischio di gravi perturbazioni durante i mesi invernali, in cui consumo e produzione di energia elettrica a partire dal gas saranno più forti.
Data la natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento e il ruolo chiave della tecnologia del gas per soddisfare la domanda di energia elettrica, l'azione a livello dell'Unione è opportuna anche per quanto riguarda i mercati dell'energia elettrica. Questo inverno gli Stati membri devono poter contare sulle importazioni se e quando necessario: il mercato interno dell'energia elettrica è di fondamentale importanza, l'energia elettrica deve continuare ad essere disponibile in tutta Europa per evitare che una crisi dei prezzi si trasformi in una crisi della sicurezza dell'approvvigionamento. Ma occorre affrontare il problema dell'accessibilità economica e quindi della sproporzione dei rincari dell'energia elettrica nelle bollette dei consumatori. Per preservare il funzionamento del sistema elettrico, gli scambi e gli investimenti transfrontalieri, un approccio comune per limitare i ricavi delle tecnologie inframarginali non solo è ragionevole, ma anche opportuno e proporzionato.
Per quanto riguarda l'energia elettrica, la presente proposta stabilisce il risultato finale da raggiungere, vale a dire misure di riduzione della domanda e obblighi giuridicamente vincolanti di riduzione dell'energia, quando i prezzi dell'energia elettrica sono ai massimi livelli, e limiti ai ricavi delle tecnologie inframarginali; conferisce nel contempo agli Stati membri piena autonomia nella scelta dei mezzi più efficaci per adempiere a tali obblighi in funzione delle rispettive specificità e amplia la possibilità per gli Stati membri di intervenire nella regolamentazione dei prezzi. Più precisamente la proposta di regolamento:
·fissa gli obiettivi vincolanti di riduzione della domanda di energia elettrica ma lascia agli Stati membri la scelta dei mezzi per conseguirli;
·fissa un tetto uniforme sui ricavi applicabile nell'Unione per finanziare il sostegno ai consumatori. Gli Stati membri mantengono il diritto di introdurre altre limitazioni purché siano proporzionate, non distorcano il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, garantiscano che i costi di investimento siano coperti, non compromettano i segnali di investimento e siano in linea con il diritto dell'Unione. I ricavi eccedenti saranno usati per sostenere i consumatori, ma gli Stati membri avranno piena autonomia sui mezzi per far sì che i ricavi suddetti raggiungano i consumatori;
·per quanto riguarda le misure di intervento pubblico sui prezzi al dettaglio, amplia di fatto il margine di manovra degli Stati membri rispetto al quadro legislativo unionale vigente, in linea con il principio di sussidiarietà.
Per quanto riguarda il settore dei combustibili fossili, il contributo temporaneo di solidarietà tratta un problema comune a tutti gli Stati membri - e attualmente affrontato in modi diversi - mediante un quadro che lo dirima a livello europeo: un'iniziativa comune a livello di Unione che consiste nell'obbligo d'introdurre un contributo di solidarietà in ciascuno Stato membro per alcune società e stabili organizzazioni attive prevalentemente nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione. La questione non può essere affrontata in modo adeguato dai singoli Stati membri.
Il contributo di solidarietà introdotto dal presente regolamento aumenterà le entrate del bilancio dello Stato e consentirà di finanziare misure volte ad alleviare l'onere del rincaro dei costi energetici per i consumatori, in particolare le persone e le imprese vulnerabili. Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno introdotto tali misure e il contenuto di quelle già adottate varia da uno Stato membro all'altro.
Il contributo di solidarietà obbligatorio sugli utili eccedenti, disciplinato da un quadro comune, garantirà condizioni di parità sufficienti in tutta l'Unione: le autorità degli Stati membri potranno raccogliere i proventi di tali utili eccedenti per affrontare meglio l'impennata dei prezzi dell'energia, circostanza eccezionale che richiede un'azione urgente in tutti gli Stati membri. L'iniziativa dell'UE apporterebbe quindi un valore aggiunto rispetto a singole misure prese a livello nazionale.
A motivo della sua portata e dei suoi effetti, la misura può essere attuata più efficacemente a livello europeo, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
Proporzionalità
L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità e rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 1, del TFUE; è adeguata alla situazione economica e proporzionata alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.
Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per la sussistenza dei cittadini e per l'economia dell'UE, è evidente la necessità di un'azione coordinata. Sforzi coordinati, volti a ridurre il consumo complessivo di energia elettrica anche nelle ore di picco, a limitare i ricavi ottenuti dai produttori di energia elettrica inframarginale, a dare agli Stati membri un maggiore margine di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi al dettaglio, sono i mezzi adeguati per ridurre la pressione al rialzo esercitata attualmente sui prezzi dell'energia elettrica a scapito dei consumatori. Non è possibile prevedere altre misure meno intrusive che consentano di raggiungere tale obiettivo in modo altrettanto efficace.
Il contributo di solidarietà proposto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità; poggia su una base di calcolo e un'aliquota che garantiscono che una parte degli utili sia soggetta a tale contributo senza necessariamente impedire alle società energetiche attive nei settori del petrolio, gas, carbone e raffinazione di servirsi di tali utili in eccesso per investimenti futuri o a fini di sostenibilità economica. Il tasso proposto nel regolamento è limitato a un terzo dell'utile imponibile eccedente, previa applicazione di una riserva alla base imponibile. Tuttavia, per salvaguardare le specificità degli Stati membri, si propone un tasso minimo che gli Stati membri possono aumentare se lo ritengono necessario.
Il contributo di solidarietà è temporaneo, limitato agli utili in eccesso realizzati nell'esercizio fiscale 2022, e applicato solo ai settori di petrolio, gas, carbone e raffinazione, considerati i profitti imprevisti realizzati in circostanze imprevedibili. Gli Stati membri che già dispongono di un prelievo o di un'imposta nazionale che supera il tasso proposto del contributo di solidarietà possono continuare ad applicare tale tasso superiore in base alle specificità nazionali che li hanno indotti ad adottarlo.
La proposta si limita pertanto a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nello strumento vigente. Le misure proposte sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, su iniziative già in essere, accolte con favore dagli Stati membri.
Scelta dello strumento
Tenuto conto dell'entità della crisi energetica, delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie e dell'urgenza di attenuarle, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione rapido e uniforme.
7.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E VALUTAZIONI D'IMPATTO
Consultazioni dei portatori di interessi
Considerata la natura politicamente sensibile della proposta e l'urgenza di prepararla affinché il Consiglio possa adottarla in tempo, non è stato possibile consultare i portatori di interessi.
La Commissione prevede comunque di avviare un dialogo con i portatori di interessi ai fini di un'attuazione efficace del presente regolamento.
Data la natura temporanea e urgente delle misure che rispondono a una situazione di emergenza, non è stato possibile effettuare una valutazione d'impatto.
Diritti fondamentali
Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. Il presente atto giuridico non inciderà sui diritti dei clienti classificati "protetti" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, compresi tutti i clienti civili. Inoltre, il tetto sui ricavi e l'introduzione di un contributo temporaneo di solidarietà nel regolamento proposto tengono pienamente conto della necessità di tutelare le legittime aspettative e gli investimenti in corso e pertanto non comprometteranno il diritto di godere della proprietà dei beni acquisiti legalmente, di usarli e di disporne. Il presente atto giuridico consentirà agli Stati membri di ridurre i rischi associati alla penuria di gas e alla conseguente impennata dei prezzi dell'energia, che altrimenti avrebbero gravi ripercussioni sull'economia e sulla società. Nell'assicurare che i fornitori tenuti a vendere energia elettrica sottocosto ricevano una compensazione, se ne garantiscono i diritti fondamentali, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
8.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
9.ALTRI ELEMENTI
Non pertinente.
2022/0289 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Da settembre 2021 si registrano prezzi molto elevati sui mercati dell'energia elettrica. Come indicato dall'ACER nella valutazione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE dell'aprile 2022 10 , ciò deriva principalmente dal prezzo elevato del gas, utilizzato come combustibile per produrre energia elettrica. Le centrali elettriche alimentate a gas naturale sono spesso necessarie per soddisfare la domanda di energia elettrica nelle fasce orarie diurne in cui la domanda è al massimo o quando i volumi di energia elettrica generati da altre tecnologie, come l'energia nucleare, l'energia idroelettrica o le fonti rinnovabili variabili, non sono sufficienti a coprire la domanda. L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, parte contraente della Comunità dell'energia, dal febbraio 2022 ha comportato un forte calo dell'approvvigionamento del gas. L'invasione russa dell'Ucraina ha inoltre reso incerto l'approvvigionamento di altre materie prime, come il carbon fossile e il petrolio greggio, utilizzate dagli impianti di generazione di energia. Ciò ha comportato sostanziali aumenti supplementari della volatilità e del prezzo dell'energia elettrica.
(2)Il notevole calo recente delle consegne di gas e l'aumento delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas dalla Russia indicano il rischio effettivo di un arresto totale delle forniture russe di gas nel prossimo futuro. Per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/1369 11 che prevede una riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15 % nel prossimo inverno e la possibilità che il Consiglio dichiari lo stato di allarme dell'Unione relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento, nel qual caso la riduzione della domanda di gas diventerebbe obbligatoria.
(3)In parallelo, le temperature eccezionalmente elevate registrate durante l'estate del 2022 hanno determinato una crescita della domanda di energia elettrica per il raffrescamento, accrescendo la pressione sulla produzione di energia elettrica, mentre l'energia elettrica generata da alcune tecnologie è stata notevolmente inferiore ai livelli storici per via di circostanze tecniche e di fattori dipendenti dalle condizioni meteorologiche. La causa principale è stata una siccità eccezionale che ha prodotto i) una carenza di energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari in diversi Stati membri a causa della scarsa disponibilità di acqua di raffreddamento, ii) una scarsa produzione di energia idroelettrica e iii) livelli idrici bassi nei principali fiumi, che hanno ostacolato il trasporto delle materie prime utilizzate come combustibile negli impianti di produzione. In seguito a questa situazione senza precedenti, i volumi di energia elettrica prodotta dalle centrali alimentate a gas naturale sono rimasti costantemente elevati, contribuendo a innalzare in misura eccezionale e anomala i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso. Nonostante la ridotta disponibilità di capacità di generazione in alcuni Stati membri, gli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri hanno contribuito a evitare incidenti che minacciassero la sicurezza dell'approvvigionamento e ad attenuare la volatilità dei prezzi sui mercati dell'UE, rafforzando in tal modo la resilienza di ciascuno Stato membro agli shock dei prezzi.
(4)L'impennata dei prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica ha determinato forti aumenti dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica, che secondo le previsioni proseguiranno in vista della prossima stagione di riscaldamento, ripercuotendosi gradualmente sulla maggior parte dei contratti stipulati con i consumatori. Il forte aumento dei prezzi del gas e la conseguente domanda di combustibili alternativi hanno inoltre determinato un aumento dei prezzi di altre materie prime, come il petrolio e il carbone.
(5)Tutti gli Stati membri, sebbene in misura diversa, sono stati colpiti dall'attuale crisi energetica. Il netto aumento dei prezzi dell'energia sta contribuendo in modo sostanziale all'inflazione generale nella zona euro e rallenta la crescita economica dell'Unione.
(6)È pertanto necessaria una risposta rapida e coordinata. L'introduzione di uno strumento di emergenza consentirebbe di attenuare, su base temporanea, il rischio che i prezzi dell'energia elettrica e il suo costo per i clienti finali raggiungano livelli ancora meno sostenibili e che gli Stati membri adottino misure nazionali non coordinate, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e comportare un onere aggiuntivo per l'industria e i consumatori dell'Unione. È necessario uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, durante la stagione invernale 2022-23 per attenuare l'impatto del rincaro dei prezzi dell'energia e garantire che l'attuale crisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l'economia, preservando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.
(7)Le interruzioni attuali dell'approvvigionamento di gas, la disponibilità ridotta di alcuni impianti di generazione e il conseguente impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica costituiscono una grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas e prodotti energetici ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Qualora l'approvvigionamento di gas fosse ulteriormente interrotto e una stagione invernale fredda accrescesse la domanda di gas e di energia elettrica, la situazione rischierebbe gravemente di peggiorare nella prossima stagione invernale. Tale peggioramento potrebbe determinare ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi del gas e di altre materie prime energetiche, con conseguenti ripercussioni sui prezzi dell'energia elettrica.
(8)È necessaria una risposta unitaria e ben coordinata a livello dell'Unione per far fronte al forte rincaro dei prezzi dell'energia elettrica e al suo impatto sulle famiglie e sull'industria. Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul funzionamento del mercato interno dell'energia, mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti dei prezzi negli Stati membri più colpiti dalla crisi. La salvaguardia dell'integrità del mercato interno dell'energia elettrica è pertanto fondamentale per preservare e rafforzare la necessaria solidarietà tra gli Stati membri.
(9)Sebbene alcuni Stati membri possano essere più esposti di altri agli effetti di un'interruzione delle forniture di gas russo e dei conseguenti aumenti dei prezzi, tutti gli Stati membri possono contribuire a limitare il danno economico causato da tale interruzione mediante adeguate misure di riduzione della domanda. La riduzione della domanda di energia elettrica a livello nazionale può avere un effetto positivo sui prezzi dell'energia elettrica a livello dell'Unione, in quanto i mercati dell'energia elettrica sono accoppiati e i risparmi in uno Stato membro vanno quindi a beneficio anche degli altri.
(10)Il mancato coordinamento dei tetti sui ricavi dell'energia elettrica prodotta da generatori con costi marginali inferiori quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite (generatori inframarginali) può produrre gravi distorsioni tra i produttori dell'Unione, in quanto, all'interno dell'UE, i produttori competono in un mercato dell'energia elettrica accoppiato. Tali distorsioni possono essere evitate da un impegno a favore di un tetto comune a livello dell'Unione per i ricavi eccedenti. Inoltre, a causa delle limitate risorse finanziarie, non tutti gli Stati membri possono sostenere i consumatori nella stessa misura, mentre alcuni produttori di energia elettrica possono continuare a beneficiare di notevoli ricavi eccedenti. La solidarietà tra gli Stati membri, attraverso un tetto uniforme sui ricavi delle tecnologie di generazione inframarginale, permetterà agli Stati membri di finanziare misure a sostegno dei clienti finali dell'energia elettrica, quali famiglie, PMI e settori ad alta intensità energetica, preservando al contempo sia i segnali di prezzo sui mercati di tutta Europa, sia gli scambi transfrontalieri.
(11)In considerazione dell'estremo aumento dei prezzi al dettaglio del gas e dell'energia elettrica, sono di particolare importanza gli interventi statali a tutela dei consumatori al dettaglio. Tuttavia, l'impatto delle carenze di approvvigionamento di gas sui prezzi dell'energia elettrica e le possibilità di finanziare misure di sostegno a carico del bilancio statale variano da uno Stato membro all'altro. Se soltanto alcuni Stati membri dotati di risorse sufficienti fossero in grado di proteggere tali clienti e fornitori, sorgerebbero gravi distorsioni del mercato interno. Un obbligo uniforme di trasferire i ricavi eccedenti ai consumatori finali consentirebbe a tutti gli Stati membri di proteggere i rispettivi consumatori. L'effetto positivo sui prezzi dell'energia si ripercuoterà favorevolmente sul mercato interconnesso dell'UE e contribuirà a contenere il tasso di inflazione. Di conseguenza, nell'economia interconnessa dell'Unione, le misure nazionali eserciteranno un effetto positivo anche in altri Stati membri, in uno spirito di solidarietà.
(12)Il contributo di solidarietà per le imprese produttrici di combustibili fossili che svolgono attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione è una misura eccezionale e strettamente temporanea. Nella situazione attuale risulta opportuno adottare misure a livello dell'Unione per attenuare gli effetti economici diretti dell'impennata dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui consumatori e sulle imprese in tutta l'Unione.
(13)Il contributo di solidarietà è uno strumento adeguato per gestire gli utili eccedenti dovuti a circostanze impreviste. Questi utili non corrispondono agli utili ordinari che tali entità si sarebbero aspettate o avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell'energia. L'introduzione di un contributo di solidarietà costituisce pertanto una misura congiunta e coordinata che, in uno spirito di solidarietà, permette di fornire alle autorità nazionali entrate supplementari affinché possano prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese pesantemente colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia, garantendo condizioni di parità in tutta l'Unione e nel mercato interno. Tale contributo dovrebbe essere applicato parallelamente alle normali imposte sulle società riscosse da ciascuno Stato membro sulle società interessate.
(14)Per garantire la coerenza tra i settori della politica energetica, le misure dovrebbero costituire un insieme interdipendente, rafforzandosi a vicenda. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di sostenere i consumatori, in modo mirato, mediante i ricavi eccedenti risultanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato per la produzione inframarginale di energia elettrica, mediante la riduzione della domanda di energia elettrica, che contribuisce a ridurre i prezzi dell'energia, e mediante i proventi di un contributo di solidarietà imposto alle imprese produttrici di combustibili fossili che svolgono attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffineria. Allo stesso tempo, la riduzione della domanda dovrebbe avere effetti positivi in termini di riduzione dei rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento, in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/944.
(15)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi per ridurre il consumo lordo complessivo di energia elettrica di tutti i consumatori, compresi quelli che non sono ancora dotati di sistemi di misurazione intelligenti o di dispositivi che consentano loro di monitorare il consumo in determinate fasce orarie.
(16)Per preservare le scorte di combustibile per la produzione di energia elettrica e tenere specificamente conto delle fasce orarie più costose di consumo di energia elettrica, quando l'energia elettrica prodotta con il gas ha un impatto particolarmente significativo sul prezzo marginale, è opportuno che ciascuno Stato membro riduca il proprio consumo lordo di energia elettrica in determinate fasce orarie di picco dei prezzi.
(17)Sulla base del profilo tipico di consumo di energia elettrica nelle fasce orarie di picco dei prezzi, un obiettivo vincolante del 5 % in tali fasce orarie permetterebbe agli Stati membri di tenere conto più specificamente dei consumatori che possono offrire flessibilità attraverso offerte di riduzione della domanda su base oraria, anche tramite aggregatori. Pertanto, una riduzione attiva della domanda di energia elettrica almeno del 5 % in fasce orarie selezionate dovrebbe permettere di ridurre il consumo di gas e di ripartire più agevolmente la domanda nel corso delle ore, con ripercussioni sui prezzi orari di mercato.
(18)Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere le misure appropriate per conseguire gli obiettivi di riduzione della domanda in modo da tenere conto delle specificità nazionali. Nel decidere le misure di riduzione della domanda di energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano concepite in modo da non compromettere gli obiettivi dell'Unione in materia di elettrificazione stabiliti nella comunicazione "Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico". L'elettrificazione è fondamentale per rendere l'Unione europea meno dipendente dai combustibili fossili e quindi per garantirne l'autonomia strategica a lungo termine, limitando l'ampiezza di questa crisi energetica e prevenendo future crisi energetiche. Tra le misure intese a ridurre il consumo lordo di energia elettrica potrebbero figurare campagne di sensibilizzazione nazionali, la pubblicazione di informazioni mirate sulla situazione prevista della rete elettrica, misure di regolazione che limitino il consumo di energia non essenziale e incentivi mirati a ridurre il consumo di energia elettrica.
(19)Nell'individuare le misure adeguate di riduzione della domanda, gli Stati membri dovrebbero in particolare considerare misure basate sul mercato quali procedure d'asta o di gara per incentivare una riduzione del consumo che risulti compatibile con l'efficienza economica. Per garantire l'efficienza e la rapidità di attuazione, gli Stati membri potrebbero avvalersi di iniziative già esistenti e ampliare i sistemi in atto per sviluppare la gestione della domanda. Le misure adottate a livello nazionale potrebbero comprendere incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato coinvolti, se si ottenesse una riduzione tangibile della domanda rispetto ai consumi normali previsti.
(20)Per assistere e orientare gli Stati membri nell'introduzione delle necessarie riduzioni della domanda previste dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe agevolare la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri.
(21)Tenuto conto dell'impennata straordinaria e improvvisa dei prezzi dell'energia elettrica e del rischio imminente di ulteriori aumenti, è necessario che gli Stati membri adottino immediatamente le misure necessarie per conseguire riduzioni del consumo lordo di energia elettrica al fine di agevolare un rapido calo dei prezzi e ridurre al minimo l'uso di combustibili fossili.
(22)Nel mercato all'ingrosso del giorno prima, il dispacciamento delle centrali elettriche meno costose è effettuato per primo, ma il prezzo ricevuto da tutti i partecipanti al mercato è fissato dall'ultima centrale necessaria a coprire la domanda, vale a dire quella con i costi marginali più elevati, quando il mercato raggiunge l'equilibrio. La recente impennata del prezzo del gas e del carbon fossile si è tradotta in un aumento eccezionale e duraturo dei prezzi offerti dalle centrali elettriche a gas e carbone sul mercato all'ingrosso del giorno prima. Tale aumento ha rincarato eccezionalmente i prezzi sul mercato del giorno prima in tutta l'Unione, perché le centrali necessarie a soddisfare la domanda di energia elettrica sono quelle con i costi marginali più alti.
(23)Dato che il prezzo nel mercato del giorno prima funge da riferimento per il prezzo in altri mercati all'ingrosso di energia elettrica, e dato che tutti i partecipanti al mercato ricevono il prezzo di equilibrio, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 le tecnologie con costi marginali molto inferiori hanno costantemente registrato ricavi elevati, ben oltre le aspettative che avevano al momento della decisione di investimento.
(24)In una situazione in cui i consumatori sono esposti a prezzi estremamente elevati che danneggiano anche l'economia dell'Unione, è necessario limitare, su base temporanea, i ricavi straordinari di mercato dei produttori che hanno costi marginali inferiori, applicando un tetto a tali ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica all'interno dell'Unione.
(25)Il livello al quale è fissato il tetto sui ricavi non dovrebbe compromettere la capacità dei produttori ai quali è applicato, compresi i produttori di energia rinnovabile, di recuperare i loro costi di investimento e di esercizio e dovrebbe preservare e incentivare i futuri investimenti nelle capacità necessarie per un sistema elettrico decarbonizzato e affidabile. L'introduzione di un tetto sui ricavi uniforme per tutta l'Unione è necessaria per preservare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in quanto consentirebbe di mantenere una concorrenza basata sui prezzi tra i produttori di energia elettrica, in particolare quella rinnovabile.
(26)Sebbene i picchi occasionali e a breve termine dei prezzi possano essere considerati una caratteristica normale del mercato dell'energia elettrica, utili per alcuni investitori che così recuperano gli investimenti effettuati nella produzione, il drastico e duraturo aumento dei prezzi in atto dal febbraio 2022 si differenzia sostanzialmente da una normale situazione di mercato caratterizzata da picchi occasionali. Il tetto non dovrebbe pertanto essere fissato al di sotto delle ragionevoli aspettative dei partecipanti al mercato in merito al livello medio dei prezzi dell'energia elettrica nelle ore in cui la domanda era ai massimi livelli, prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Negli ultimi decenni, prima del febbraio 2022, le aspettative relative ai prezzi medi di picco sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica erano significativamente e costantemente inferiori a 180 EUR/MWh in tutta l'Unione, nonostante le differenze nei prezzi dell'energia elettrica tra le regioni dell'Unione. Poiché la decisione iniziale di investimento dei partecipanti al mercato è stata assunta in base all'aspettativa secondo la quale, in media, i prezzi sarebbero stati inferiori a tale livello nelle fasce orarie di picco, un tetto a 180 EUR/MWh costituisce un livello nettamente superiore alle aspettative iniziali dei mercati. Lasciare un margine sul prezzo che gli investitori avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi è necessario per garantire che il tetto sui ricavi non infici la valutazione iniziale della redditività degli investimenti.
(27)Inoltre, il tetto di 180 EUR/MWh è costantemente superiore, compreso un margine ragionevole, agli attuali costi totali livellati della produzione di energia (levelised cost of energy, LCOE) per tutte le tecnologie di produzione pertinenti, consentendo ai produttori coinvolti di coprire i costi di investimento e di esercizio. Considerando che il calcolo scelto nella presente proposta lascia un notevole margine tra un LCOE ragionevole e il tetto sui ricavi, quest'ultimo non dovrebbe compromettere gli investimenti in nuove capacità inframarginali.
(28)Il tetto dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione (che comprendono altre fonti potenziali di ricavo quali i regimi di sostegno), al fine di evitare un impatto significativo sulla redditività iniziale prevista di un progetto. Indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina gli scambi di energia elettrica, il tetto dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati, per evitare di danneggiare i produttori che di fatto non beneficiano degli attuali elevati prezzi dell'energia elettrica in quanto hanno coperto i ricavi dalle fluttuazioni del mercato all'ingrosso. Pertanto, nella misura in cui gli obblighi contrattuali esistenti o futuri, come gli accordi di compravendita di energia rinnovabile e altri tipi di accordi di compravendita di energia elettrica o le coperture a termine, portino a ricavi di mercato derivanti dalla produzione di energia elettrica di livello non superiore al tetto, essi non rientrerebbero nella sua applicazione.
(29)La misura che introduce il tetto sui ricavi non dovrebbe pertanto dissuadere i partecipanti al mercato dal concludere accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile. Dati i benefici diretti che apportano ai consumatori finali, gli Stati membri dovrebbero continuare a promuovere tali accordi, sulla base della raccomandazione della Commissione, del 18 maggio 2022, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia, nonché delle pratiche descritte nel capo II degli orientamenti di cui all'allegato della raccomandazione.
(30)L'introduzione di un tetto sui ricavi uniforme per tutta l'Unione è necessaria per preservare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in quanto consentirebbe di mantenere all'interno dell'Unione una concorrenza basata sui prezzi tra i produttori di energia elettrica, in particolare delle rinnovabili.
(31)Applicare il tetto sui ricavi al momento di regolare le operazioni potrebbe essere più efficiente ma non sempre possibile, ad esempio a causa della diversa organizzazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica negli Stati membri e per via di orizzonti temporali diversi. Per tenere conto delle specificità nazionali e agevolare l'applicazione del tetto sui ricavi a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se applicarlo al momento di regolare gli scambi di energia elettrica o in un momento successivo.
(32)Dato che il mix energetico e la struttura dei costi degli impianti di generazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è opportuno che gli Stati membri continuino a poter limitare ulteriormente i ricavi dei produttori, a condizione che le misure adottate siano compatibili con il diritto dell'Unione.
(33)È opportuno applicare il tetto sui ricavi alle tecnologie con costi marginali inferiori al tetto, come ad esempio l'energia eolica, solare o nucleare.
(34)Non è opportuno applicare il tetto alle tecnologie con costi marginali alti determinati dal prezzo del combustibile necessario per la produzione di energia elettrica, come le centrali elettriche a gas e a carbone, perché avrebbero costi operativi nettamente superiori al livello del tetto e applicandolo si metterebbe a repentaglio la loro redditività economica. Per mantenere l'incentivo alla riduzione generale del consumo di gas, non è opportuno applicare il tetto sui ricavi neppure alle tecnologie che, in concorrenza diretta con le centrali elettriche alimentate a gas, offrono flessibilità al sistema elettrico e presentano offerte nel mercato dell'energia elettrica sulla base dei loro costi di opportunità, come la gestione della domanda e lo stoccaggio.
(35)Non è opportuno applicare il tetto sui ricavi alle tecnologie che come combustibili usano sostituti del gas naturale, come il biometano, per evitare di compromettere la conversione delle odierne centrali elettriche a gas in linea con gli obiettivi di REPowerEU.
(36)Per continuare a incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative, è opportuno che il tetto sui ricavi non sia applicato ai progetti dimostrativi.
(37)In alcuni Stati membri i ricavi ottenuti da alcuni produttori di energia sono già arginati da misure statali quali le tariffe di riacquisto e i contratti bidirezionali per differenza. Questi produttori non beneficiano dell'aumento dei ricavi derivante dalla recente impennata dei prezzi dell'energia elettrica. È quindi opportuno escludere i produttori esistenti soggetti a questo tipo di misure di Stato dall'applicazione del tetto sui ricavi. È opportuno che ogni nuova misura sia conforme ai principi del mercato interno, non limiti gli scambi transfrontalieri e non comporti un aumento del consumo di gas.
(38)Dato che non tutti gli Stati membri riescono a sostenere i clienti finali nella stessa misura applicando il tetto sui ricavi, essendo questo legato al grado di dipendenza dalle importazioni di energia elettrica da altri paesi, è necessario che, in uno spirito di solidarietà, gli Stati membri con importazioni nette di energia elettrica pari o superiori al 100 % abbiano accesso ad accordi per condividere i ricavi eccedenti con il paese esportatore principale. Tali accordi di solidarietà sono anche incoraggiati, in particolare, in presenza di rapporti commerciali sbilanciati.
(39)Le pratiche commerciali e il quadro normativo nel settore dell'energia elettrica sono nettamente diversi da quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con l'introduzione del tetto s'intende riprodurre l'esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le catene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente, ossia senza le interruzioni dell'approvvigionamento di gas verificatesi da febbraio 2022, è necessario che la misura destinata ai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti dalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe invece applicarsi agli utili, essendo diretto alla redditività, in netto aumento rispetto agli anni scorsi, delle imprese attive nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione.
(40)Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i ricavi eccedenti risultanti dall'applicazione del tetto nel settore dell'energia elettrica siano trasferiti ai clienti finali per attenuare l'impatto dei prezzi eccezionalmente alti dell'energia elettrica. I ricavi eccedenti dovrebbero essere destinati ai clienti, tra cui famiglie e imprese, particolarmente colpiti dal rincaro dei prezzi dell'energia elettrica. In assenza delle misure proposte vi è il rischio che solo gli Stati membri più ricchi abbiano le risorse necessarie per tutelare i loro consumatori, con conseguenti gravi distorsioni del mercato interno.
(41)Le entrate provenienti dal tetto aiuteranno gli Stati membri a finanziare misure quali trasferimenti di reddito, riduzioni sulle bollette, compensazioni ai fornitori per rifornire a prezzi inferiori ai costi, nonché investimenti che portino a una riduzione strutturale del consumo, in particolare di energia elettrica prodotta da combustibili fossili. I clienti non civili beneficiari di sostegno dovrebbero adoperarsi per intraprendere investimenti in tecnologie di decarbonizzazione, comprese le energie rinnovabili, ad esempio mediante accordi di compravendita di energia o investimenti diretti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, o investimenti nell'efficienza energetica.
(42)Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica sono, in linea di principio, una misura che falsa il mercato. Tali interventi possono pertanto essere effettuati solo sotto forma di obblighi di servizio pubblico e a determinate condizioni. Attualmente, a norma della direttiva (UE) 944/2019 è possibile praticare prezzi regolati per famiglie e microimprese, anche inferiori ai costi per i clienti in condizioni di povertà energetica e i clienti vulnerabili. Dato l'aumento eccezionale dei prezzi dell'energia elettrica cui si assiste attualmente, il pacchetto di misure di cui dispongono gli Stati membri per sostenere i consumatori dovrebbe tuttavia essere temporaneamente ampliato, consentendo di praticare prezzi regolati anche a favore delle PMI e autorizzando prezzi regolati inferiori ai costi. Tale estensione potrebbe essere finanziata con il tetto sui ricavi.
(43)È importante che, se inferiori ai costi, i prezzi regolati al dettaglio non creino discriminazioni tra i fornitori né impongano loro costi iniqui. I fornitori dovrebbero pertanto essere equamente compensati per i costi sostenuti per rifornire a prezzi regolati, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Il costo imputabile ai prezzi regolati inferiori ai costi dovrebbe essere finanziato dalle entrate provenienti dall'applicazione del tetto sui ricavi. Per evitare che queste misure aumentino la domanda di energia elettrica, pur continuando a soddisfare il fabbisogno energetico dei consumatori, i prezzi regolati inferiori ai costi dovrebbero riguardare solo una parte limitata del consumo.
(44)Senza modificare in modo sostanziale la struttura dei costi né aumentare gli investimenti, le società e le stabili organizzazioni dell'UE che generano almeno il 75 % di fatturato nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione hanno registrato un'impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e imprevedibili della guerra, alla riduzione dell'offerta di energia e all'aumento della domanda causato da temperature eccezionalmente elevate.
(45)Il contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla quale le società interessate contribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti che hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.
(46)La base per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è costituita dagli utili imponibili delle società e delle stabili organizzazioni con domicilio fiscale nell'UE nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, come stabilito nei trattati bilaterali o nella legislazione tributaria nazionale degli Stati membri per l'esercizio fiscale avente inizio il 1º gennaio 2022 o in data successiva. Gli Stati membri che tassano solo gli utili d'impresa distribuiti dovrebbero applicare il contributo di solidarietà temporaneo agli utili calcolati indipendentemente dalla loro distribuzione. L'esercizio fiscale è determinato con riferimento alle norme vigenti del diritto nazionale degli Stati membri.
(47)Dovrebbe essere soggetta al contributo di solidarietà solo la parte di utili che nel 2022 eccede un aumento del 20 % degli utili imponibili medi generati nei tre esercizi fiscali aventi inizio il 1º gennaio 2019 o in data successiva.
(48)Questo approccio garantisce che parte del margine di profitto, che non è dovuto all'andamento imprevedibile dei mercati dell'energia a seguito della guerra illegale in corso in Ucraina, possa essere utilizzata dalle società e dalle stabili organizzazioni interessate per investimenti futuri o per salvaguardare la propria stabilità finanziaria durante l'attuale crisi energetica, anche a favore dei settori industriali ad alta intensità energetica. La base di calcolo determinata in questo modo assicura la proporzionalità del contributo di solidarietà nei diversi Stati membri. Anche la scelta di stabilire una percentuale minima è garanzia di equità e proporzionalità del contributo. Gli Stati membri che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento avevano già introdotto un contributo di solidarietà, un prelievo o un'imposta superiore a detto tasso del 33 % sugli utili imponibili delle imprese del settore dell'energia ricomprese nell'ambito di applicazione del presente regolamento restano liberi di applicare un tasso più alto. Essi potranno così mantenere il tasso prescelto che ritengono accettabile e adeguato a norma dei rispettivi ordinamenti nazionali.
(49)Il contributo di solidarietà dovrebbe essere usato per: i) misure di sostegno finanziario a favore dei clienti finali di energia, in particolare delle famiglie vulnerabili, per attenuare gli effetti del rincaro dell'energia; ii) misure di sostegno finanziario per aiutare a ridurre il consumo di energia; iii) misure di sostegno finanziario in ausilio alle società dei settori ad alta intensità energetica; iv) misure di sostegno finanziario per sviluppare l'autonomia energetica dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter assegnare una quota dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo a finanziamenti comuni.
(50)L'uso dei proventi a tali fini traduce la natura del contributo di solidarietà, che si vuole misura eccezionale intesa a ridurre e attenuare gli effetti dannosi della crisi energetica per le famiglie e le imprese in tutta l'Unione allo scopo di proteggere il mercato unico e prevenire il rischio di un'ulteriore frammentazione. L'impennata dei prezzi dell'energia colpisce tutti gli Stati membri. Tuttavia, date le differenze nel mix energetico, non tutti gli Stati membri ne risentono allo stesso modo e non tutti hanno lo stesso margine di bilancio per adottare le misure necessarie a proteggere le famiglie e le imprese vulnerabili. In assenza di una misura europea come il contributo di solidarietà, esiste un alto rischio di perturbazione del mercato unico e di ulteriore frammentazione, con conseguente danno per tutti gli Stati membri data l'integrazione dei mercati dell'energia e delle catene del valore. Rientrano nell'ottica della solidarietà europea anche la lotta alla povertà energetica e la ricerca di soluzioni alle ripercussioni sociali della crisi, in particolare per proteggere i lavoratori dei settori industriali esposti. Per trarne la massima efficacia, i proventi del contributo di solidarietà dovrebbero essere usati in modo coordinato e/o attraverso gli strumenti di finanziamento dell'UE in uno spirito di solidarietà.
(51)Gli Stati membri dovrebbero destinare le misure di sostegno finanziario in particolare alle famiglie e alle imprese più vulnerabili, ossia ai soggetti più colpiti dall'impennata dei prezzi dell'energia. Si manterrebbe in tal modo l'incentivo dato dal prezzo a ridurre la domanda e a risparmiare energia. Le misure rivolte alle famiglie più vulnerabili e soggette a vincoli di liquidità avrebbero anche un effetto positivo sui consumi in generale (evitando di inibire eccessivamente la spesa per i beni non energetici), data la stretta correlazione fra reddito e consumo in questo gruppo di famiglie. È inoltre auspicabile usare i proventi per favorire la riduzione del consumo di energia. Dovrebbero servire, ad esempio, a indire procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto dell'energia sostenuti dai clienti finali per determinati volumi di consumo o a promuovere gli investimenti dei clienti finali, sia famiglie vulnerabili che imprese, nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione. I proventi del contributo di solidarietà dovrebbero essere usati anche per sostenere finanziariamente le società dei settori ad alta intensità energetica, e nelle regioni che dipendono da tali settori. I costi dei settori ad alta intensità energetica dovuti all'impennata dei prezzi dell'energia stanno crescendo vertiginosamente, come avviene anche nell'industria dei fertilizzanti. Occorre subordinare le misure di sostegno finanziario agli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione. È altresì opportuno sostenere con investimenti in conformità degli obiettivi stabiliti nella comunicazione REPowerEU le misure che concorrono a rendere l'Unione più autonoma nel settore dell'energia, in particolare i progetti con una dimensione transfrontaliera.
(52)Gli Stati membri potrebbero anche decidere di destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell'occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento delle competenze della forza lavoro, o misure intese a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri. Il finanziamento comune riguarda sia la ripartizione dei costi di progetto tra gli Stati membri, sia l'erogazione via uno strumento dell'Unione nel quale confluirebbero entrate assegnate volontariamente dagli Stati membri al bilancio dell'UE in uno spirito di solidarietà.
(53)Il monitoraggio e la rendicontazione alla Commissione, svolti con regolarità ed efficacia, sono indispensabili per valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di riduzione della domanda, nell'attuazione del tetto sui ricavi, nell'uso dei ricavi eccedenti e nell'applicazione dei prezzi regolati.
(54)Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'applicazione del contributo di solidarietà nei rispettivi territori, nonché in merito alle eventuali modifiche apportatevi.
(55)Gli Stati membri dovrebbero anche riferire in merito all'uso dei proventi risultanti dal contributo di solidarietà. Ciò è inteso in particolare ad assicurare che gli Stati membri usino i proventi secondo quanto disposto dal presente regolamento.
(56)È auspicabile che il contributo di solidarietà e il quadro giuridico dell'UE che lo disciplina siano di natura temporanea in risposta alla situazione eccezionale e impellente determinata nell'Unione dall'impennata dei prezzi dell'energia. Il contributo di solidarietà dovrebbe applicarsi agli utili eccedenti generati nel 2022 e servire ad affrontare e ad attenuare gli effetti dannosi arrecati alle famiglie e alle imprese dalla crisi energetica in corso. L'applicazione del contributo di solidarietà all'intero esercizio fiscale consentirà di usare gli utili eccedenti nel periodo in causa, nell'interesse pubblico di attenuare le conseguenze della crisi energetica, pur lasciando alle società interessate una parte congrua di utili.
(57)Il contributo di solidarietà dovrebbe applicarsi solo all'esercizio finanziario 2022. Entro il 15 ottobre 2023, quando le autorità nazionali avranno il quadro dei contributi di solidarietà raccolti, la Commissione riesaminerà la situazione e presenterà una relazione al Consiglio.
(58)Lo Stato membro che incontri difficoltà nell'applicazione del regolamento e, in particolare, del contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe consultare, se del caso, la Commissione europea conformemente all'articolo 4 del trattato sull'Unione europea.
(59)La volatilità dei prezzi sottostanti del gas sta creando difficoltà alle imprese del settore energetico attive nei mercati a termine dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda l'accesso a garanzie adeguate. La Commissione europea, in collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità bancaria europea, sta valutando aspetti inerenti all'idoneità delle garanzie e dei margini e possibili modi di limitare la volatilità infragiornaliera eccessiva.
(60)Le misure contenute nel presente regolamento sono coerenti con i lavori complementari e in corso della Commissione europea sull'assetto del mercato a lungo termine, annunciati nella comunicazione "Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica" pubblicata il 18 maggio 2022 in concomitanza con il piano REPowerEU.
(61)Tenuto conto della portata della crisi energetica, del grado d'impatto sociale, economico e finanziario e della necessità di agire quanto prima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(62)Data la natura eccezionale delle misure di cui al presente regolamento e la necessità di applicarle in particolare nella stagione invernale 2022-23, è auspicabile che il regolamento si applichi per un periodo di un anno dalla sua entrata in vigore.
(63)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti del rincaro dei prezzi dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Le misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a limitare i ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendoli in modo mirato ai clienti finali, a consentire agli Stati membri di applicare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica alle famiglie e alle piccole e medie imprese e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo alimentato dalle società e stabili organizzazioni dell'UE le cui attività sono prevalentemente nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/943. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(1)"piccola e media impresa": impresa secondo la definizione data all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 12 ;
(2)"consumo lordo di energia elettrica": fornitura complessiva di energia elettrica per le attività svolte nel territorio di uno Stato membro;
(3)"periodo di riferimento": periodo compreso tra il 1º novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del presente regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra il 1º novembre 2017 e il 31 marzo 2018;
(4)"fascia oraria di picco dei prezzi": fascia oraria in cui si prevedono i prezzi più elevati dell'energia elettrica all'ingrosso del giorno prima, sulla base delle previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori del mercato elettrico designati;
(5)"ricavi di mercato": redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ed escluso qualsiasi sostegno concesso dallo Stato;
(6)"regolamento": pagamento effettuato e ricevuto tra controparti, se del caso dietro consegna e ricevimento dell'energia elettrica, in adempimento degli obblighi delle controparti in virtù di una o più operazioni di compensazione;
(7)"autorità competente": autorità secondo la definizione data all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/941;
(8)"ricavi eccedenti": differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto di 180 EUR per MWh di energia elettrica;
(9)"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;
(10)"importazioni nette di energia elettrica": per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, la differenza tra il totale delle importazioni e il totale delle esportazioni di energia elettrica divisa per la produzione lorda totale di energia elettrica in uno Stato membro;
(11)"esercizio fiscale": anno d'imposta, anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali ai sensi del diritto nazionale;
(12)"cliente": cliente grossista o finale;
(13)"cliente finale di energia": cliente che acquista energia per uso proprio;
(14)"cliente finale di energia elettrica": cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
(15)"regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili;
(16)"garanzia di origine": documento elettronico che comprova al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;
(17)"attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione": qualsiasi attività economica svolta da una società o da una stabile organizzazione dell'UE che genera almeno il 75 % del fatturato nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria;
(18)"società dell'UE": società di uno Stato membro che, in base alla legislazione fiscale nazionale, è considerata residente a fini fiscali nello Stato membro e, ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non è considerata residente a fini fiscali al di fuori dell'Unione;
(19)"stabile organizzazione": sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno;
(20)"utili eccedenti": utili imponibili maturati da attività svolte da società o stabili organizzazioni nel settore del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, che eccedono un aumento del 20 % degli utili medi generati nei tre esercizi fiscali precedenti;
(21)"contributo di solidarietà": misura temporanea a fronte degli utili eccedenti delle società e delle stabili organizzazioni dell'UE che svolgono attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, intesa ad attenuare l'impatto sugli Stati membri, sui consumatori e sulle imprese dell'andamento eccezionale dei prezzi nei mercati dell'energia.
CAPO II
MISURE PER IL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Sezione 1
Riduzione della domanda
Articolo 3
Riduzione del consumo lordo di energia elettrica
Gli Stati membri provvedono ad attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento.
Articolo 4
Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante la fascia oraria di picco dei prezzi
1.Per ogni mese, lo Stato membro individua le fasce orarie di picco dei prezzi corrispondenti a un minimo del 10 % di tutte le ore del mese.
2.Lo Stato membro riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le fasce orarie di picco dei prezzi individuate. Per ogni mese, la riduzione ottenuta nelle fasce orarie di picco dei prezzi individuate è pari ad almeno il 5 % in media all'ora. L'obiettivo di riduzione è calcolato come la differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica nelle fasce orarie di picco dei prezzi individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto dai gestori dei sistemi di trasmissione, senza tener conto dell'effetto delle misure messe in atto per conseguire l'obiettivo di cui al presente articolo.
Articolo 5
Misure per conseguire la riduzione della domanda
1.Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili e, in particolare:
(a)sono basate sul mercato, prevedono una compensazione e, se del caso, sono istituite mediante procedure aperte competitive tra cui gare in cui gli aggiudicatari ricevono una compensazione;
(b)comportano una compensazione finanziaria solo quando questa sia versata a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo previsto nella fascia oraria interessata in assenza della gara;
(c)non falsano indebitamente la concorrenza o il funzionamento corretto del mercato interno dell'energia elettrica;
(d)non sono indebitamente limitate a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/944;
(e)non ostacolano indebitamente il processo di sostituzione delle tecnologie a base di combustibili fossili con tecnologie che utilizzano l'energia elettrica.
Sezione 2
Tetto sui ricavi di mercato e distribuzione dei ricavi eccedenti ai clienti finali
Articolo 6
Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato
1.I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta.
2.Gli Stati membri provvedono a che il tetto si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
3.Gli Stati membri decidono se applicare il tetto sui ricavi al momento del regolamento dello scambio di energia o in un momento successivo.
4.Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori, purché tali misure siano proporzionate e non discriminatorie, non compromettano i segnali di investimento, garantiscano la copertura dei costi di investimento, non falsino il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e siano compatibili con il diritto dell'Unione.
Articolo 7
Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica
1.L'obbligo di cui all'articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle seguenti fonti:
(a)energia eolica;
(b)energia solare (termica e fotovoltaica);
(c)energia geotermica;
(d)energia idroelettrica senza serbatoio;
(e)combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
(f)rifiuti;
(g)energia nucleare;
(h)lignite;
(i)petrolio greggio e altri prodotti petroliferi.
2.Il tetto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non si applica ai progetti dimostrativi o ai produttori i cui ricavi per MWh di energia elettrica prodotta sono soggetti a un tetto già esistente in virtù di disposizioni nazionali.
3.Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata massima di 20 kW.
Articolo 8
Incentivi per gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
1.Nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri eliminano rapidamente gli ostacoli amministrativi o di mercato ingiustificati agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Essi adottano misure per accelerare la diffusione degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per le piccole e medie imprese.
2.Gli Stati membri progettano, programmano e attuano i regimi di sostegno – e le garanzie di origine – in modo che siano compatibili con gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano ad essi complementari e ne favoriscano la stipula.
Articolo 9
Distribuzione dei ricavi eccedenti
1.Gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi del rincaro dei prezzi dell'energia elettrica.
2.Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili e lasciano impregiudicato l'obbligo di riduzione del consumo lordo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4.
3.Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere, ad esempio:
(a)la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
(b)trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica;
(c)compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 12;
(d)la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
(e)la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.
Articolo 10
Accordi tra Stati membri
Nei casi in cui le importazioni nette di energia elettrica di uno Stato membro sono pari o superiori al 100 %, lo Stato membro importatore e il paese esportatore principale concludono un accordo entro il 1º dicembre 2022 per ripartire i ricavi eccedenti. Siffatti accordi possono essere conclusi fra tutti gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà.
Sezione 3
Misure relative alla vendita al dettaglio
Articolo 11
Estensione temporanea alle piccole e medie imprese degli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi dell'energia elettrica
In deroga alle norme dell'UE in materia, gli Stati membri possono applicare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici:
(a)sono limitati all'80 % del consumo annuo massimo del beneficiario degli ultimi 5 anni e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;
(b) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7, della direttiva (UE) 2019/944;
(c)se del caso, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
Articolo 12
Possibilità temporanea di fissare prezzi dell'energia elettrica inferiori ai costi
In deroga alle norme dell'UE in materia, quando gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi si applicano alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 11 del presente regolamento, gli Stati membri possono fissare, in via eccezionale e temporanea, un prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)la misura riguarda un volume limitato di consumo e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
(b)non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
(c)i fornitori ricevono una compensazione per le forniture sotto il prezzo di costo;
(d)tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo regolato sulla stessa base.
CAPO III
MISURA RIGUARDANTE I SETTORI DEL PETROLIO, DEL CARBONE, DEL GAS E DELLA RAFFINAZIONE
Articolo 13
Sostegno ai clienti finali mediante un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio
1.Gli utili eccedenti generati da attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo.
2.Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali esistenti o previste che condividono obiettivi analoghi a quelli del contributo di solidarietà temporaneo a norma del presente regolamento siano conformi o integrino le norme che disciplinano il contributo di solidarietà temporaneo istituito dal presente regolamento.
3.Il contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 si applica al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2022.
Articolo 14
Base di calcolo del contributo di solidarietà temporaneo
Il contributo di solidarietà temporaneo per le società e le stabili organizzazioni dell'UE che svolgono attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione è calcolato sugli utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale nell'esercizio fiscale che inizia il 1º gennaio 2022 o successivamente, che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, dei tre esercizi fiscali che iniziano il 1º gennaio 2019 o successivamente. Qualora l'utile medio annuo del periodo corrispondente ai tre esercizi fiscali a partire dal 1º gennaio 2019 sia negativo, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero.
Articolo 15
Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo
1.Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33 % della base di cui all'articolo 14.
2.Il contributo di solidarietà temporaneo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro.
Articolo 16
Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo
1.Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per i seguenti scopi:
(a)misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti del rincaro dei prezzi dell'energia;
(b)misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, ad esempio mediante procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto di energia a carico dei clienti finali di energia per determinati volumi di consumo o a promuovere investimenti dei clienti finali in energie rinnovabili e investimenti strutturali nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
(c)misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica, a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
(d)misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'autonomia energetica, in particolare investimenti in linea con gli obiettivi di REPowerEU e segnatamente progetti aventi una dimensione transfrontaliera;
(e)in uno spirito di solidarietà fra Stati membri, destinazione di parte dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell'occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento delle competenze della forza lavoro, o di misure intese a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri.
2.Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.
Articolo 17
Natura temporanea del contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà applicato dagli Stati membri a norma del presente regolamento ha natura temporanea. Esso si applica esclusivamente agli utili eccedenti generati nell'esercizio fiscale iniziato il 1º gennaio 2022 o in data successiva.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Monitoraggio e applicazione
1.L'autorità competente dello Stato membro monitora l'attuazione sul suo territorio delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12.
2.Il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 1º dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure previste a norma dell'articolo 5 e gli accordi conclusi a norma dell'articolo 10.
3.Entro il 15 gennaio 2023 e successivamente ogni mese fino al 15 aprile 2023, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:
(a)alla riduzione della domanda conseguita a norma degli articoli 3 e 4 e alle misure messe in atto per conseguire la riduzione a norma dell'articolo 5;
(b)ai ricavi eccedenti generati a norma dell'articolo 6;
(c)alle misure relative alla distribuzione dei ricavi eccedenti applicate per attenuare l'impatto del rincaro dei prezzi dell'energia elettrica sui clienti finali a norma dell'articolo 9;
(d)agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi dell'energia elettrica di cui agli articoli 11 e 12.
4.Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:
(a)all'introduzione del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 13 entro il 15 ottobre 2022;
(b)alle eventuali modifiche successive apportate a detta misura entro un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nazionale;
(c)all'utilizzo dei proventi a norma dell'articolo 16 entro un mese dalla data in cui sono stati prelevati dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale.
Articolo 19
Riesame
1.Entro il 28 febbraio 2023 la Commissione svolge un riesame del capo II alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'Unione e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze. Sulla base della relazione, la Commissione può in particolare proporre, qualora ciò sia giustificato dalla situazione economica o dal funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'Unione e nei singoli Stati membri, di prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento, di modificare il livello del tetto ai ricavi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e la sua applicazione ai produttori di cui all'articolo 7 o di modificare altrimenti il capo II.
2.Entro il 15 ottobre 2023 la Commissione svolge un riesame del capo III tenendo conto della situazione generale del settore dei combustibili fossili e degli utili eccedenti generati, e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze.
Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Fatta salva la necessità di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell'articolo 9 e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 16, il presente regolamento si applica per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore.
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2022. È fatta salva la facoltà degli Stati membri di applicarli volontariamente prima di tale data.
Gli articoli 3, 4, 6 e 7 si applicano fino al 31 marzo 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente