Bruxelles, 15.9.2022

COM(2022) 455 final

2022/0276(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di ampliare l'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche ("intesa settoriale sui mutamenti climatici" o "CCSU") che costituisce parte integrante dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

2.Contesto della proposta

2.1.Intesa settoriale sui mutamenti climatici

L'intesa settoriale sui mutamenti climatici (CCSU) intende offrire condizioni e modalità finanziarie adeguate a progetti in settori selezionati ritenuti in grado di contribuire in misura significativa all'attenuazione dei mutamenti climatici, in particolare i progetti nel campo delle energie rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'alta efficienza energetica, all'adattamento ai mutamenti climatici nonché a opere idrauliche. La CCSU è stata adottata nel 2012 e aggiornata l'ultima volta nel 2014.

I partecipanti alla CCSU hanno concordato che le condizioni e modalità finanziarie dell'intesa saranno attuate in modo coerente con l'obiettivo dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo"). La CCSU è parte integrante e costituisce l'allegato IV dell'accordo che, da un punto di vista amministrativo, è integrato nel quadro dell'OCSE e beneficia del supporto del segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE. Ciononostante, né l'accordo né la CCSU sono atti dell'OCSE 1 .

L'Unione europea è parte dell'accordo e della CCSU ed entrambi sono stati recepiti nell'acquis comunitario in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 2 . Pertanto l'accordo e la CCSU sono giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto dell'Unione.

2.2.I partecipanti alla CCSU

Attualmente i partecipanti all'accordo, compresa la CCSU, sono 11 ("partecipanti"): Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea. I partecipanti adottano decisioni relative alle modifiche della CCSU per consenso.

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti, anche quando questi adottano decisioni.

2.3.L'atto previsto dei partecipanti

I partecipanti prevedono di adottare una decisione per ampliare l'ambito di applicazione della CCSU e prorogare i periodi di rimborso massimi per le operazioni effettuate nell'ambito dell'intesa settoriale in questione, ossia il tempo massimo per il rimborso di tutto il credito fornito all'acquirente.

L'obiettivo generale della CCSU è quello di offrire, ai progetti a favore del clima messi in atto nei paesi terzi, condizioni e modalità di finanziamento più vantaggiosi rispetto a quanto stabilito dalle norme orizzontali dell'accordo, incentivando così le esportazioni di tecnologie rispettose del clima. L'ultimo aggiornamento della CCSU risale però al 2014 e oggi la gamma di esportazioni che possono beneficiare delle sue norme è troppo limitata rispetto agli obiettivi in materia di mutamenti climatici che persegue. In particolare, l'ambito della CCSU si concentra sui settori della produzione e della trasmissione di energia. L'impatto limitato derivante da tale copertura ristretta non sostiene efficacemente gli impegni assunti dai partecipanti nell'ambito dell'accordo di Parigi e le ambizioni dell'UE espresse nell'agenda del Green Deal. In questo contesto, i partecipanti hanno convenuto di ampliare l'ambito di applicazione della CCSU, concordando una serie di settori che dovrebbero essere inclusi nell'intesa settoriale in questione, vale a dire:

·accumulo di energia elettrica, compresa la fabbricazione e il riciclaggio di batterie;

·trasporto a emissioni zero, comprese le infrastrutture necessarie;

·produzione di idrogeno pulito, trasmissione, distribuzione e stoccaggio di idrogeno;

·trasmissione e distribuzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio;

·produzione a basse emissioni di carbonio.

La proposta dettagliata di ampliamento dell'ambito di applicazione della CCSU, con le specifiche tecniche necessarie per tutti i progetti inclusi nell'ambito, è contenuta nell'allegato della proposta di decisione. Tale allegato diverrà una nuova appendice 1 della CCSU e ne sostituirà le attuali appendici 1 e 2.

L'ampliamento proposto della copertura della CCSU sarebbe un risultato importante per la 27a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("COP 27"), che si terrà dal 7 al 18 novembre 2022, poiché consentirebbe alle agenzie di credito all'esportazione ("ECA") di rafforzare il proprio ruolo nel sostenere la transizione verde e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Stimolerebbe inoltre le imprese dell'UE che operano in settori orientati al futuro e presentano un forte potenziale di sostegno alla crescita economica e all'occupazione dell'UE.

La presente proposta della Commissione di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa all'ampliamento dell'ambito di applicazione della CCSU è collegata a una proposta parallela della Commissione di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, per concordare le norme modernizzate dell'accordo (COM(2022) 456). Una parte importante della modernizzazione dell'accordo consiste nell'adeguamento dei tassi di premio minimi per le operazioni con periodi di rimborso più lunghi (come quelle che si prevede di consentire nell'ambito della CCSU). In questo modo si affronterà una sfida fondamentale legata agli attuali termini della CCSU, in quanto i partecipanti hanno indicato gli elevati premi quale fattore significativo alla base del ricorso relativamente limitato alle flessibilità attualmente previste. Al di fuori del settore dell'energia eolica, finora le operazioni effettuate nell'ambito della CCSU sono state poche. Tale modifica è quindi essenziale.

Infine, per effetto della proroga dei periodi di rimborso massimi nell'ambito della modernizzazione dell'accordo, si rende necessario prorogare anche i periodi di rimborso di cui alla CCSU, al fine di garantire che l'intesa settoriale in questione continui a fornire un incentivo significativo alle operazioni rispettose del clima.

La presente proposta di decisione non riguarda le disposizioni relative ai progetti di adattamento ai mutamenti climatici nell'ambito della CCSU. Questi sono stati affrontati in una proposta precedente (cfr. il documento del Consiglio ST6650/22 del 28 febbraio 2022).

È opportuno stabilire la posizione dell'Unione in quanto la decisione che deve essere adottata dai partecipanti all'accordo relativa alla modifica della CCSU avrà effetti giuridici nell'UE (cfr. il punto 2.1).

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

L'ampliamento proposto dell'ambito di applicazione della CCSU consentirebbe a una più ampia gamma di esportazioni rispettose del clima effettuate dai partecipanti di beneficiare delle condizioni e modalità di tale intesa settoriale, che sono più vantaggiosi rispetto alle norme orizzontali applicabili ai sensi dell'accordo. Ciò renderebbe la CCSU un mezzo più efficace per sostenere la transizione verde.

Tenendo conto dell'obiettivo e dei previsti effetti positivi della CCSU modificata sugli obiettivi climatici dell'UE, nonché sullo sviluppo di tecnologie verdi e sull'economia nell'UE, la posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di sostenere il progetto di proposta che figura nell'allegato della presente decisione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto che i partecipanti sono chiamati ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto ha carattere vincolante nel diritto dell'Unione in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE del Consiglio, il quale stabilisce che "[g]li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento".

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto dei partecipanti apporterà modifiche alla CCSU e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2022/0276 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di ampliare l'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche ("intesa settoriale sui mutamenti climatici"), che fa parte dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") e costituisce l'allegato IV dello stesso, è stata recepita e quindi resa giuridicamente vincolante nell'Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE 4 .

(2)I partecipanti all'accordo ("partecipanti") sono chiamati a decidere in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici al fine di includere le esportazioni dei settori industriali che attualmente non rientrano nei suoi termini.

(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in quanto la decisione che i partecipanti all'accordo devono adottare in merito alla modifica dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici avrà effetti giuridici nell'Unione.

(4)La modifica proposta dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici consentirebbe alle esportazioni che soddisfano i criteri applicabili effettuate da una gamma più ampia di settori industriali di beneficiare delle condizioni e modalità previste da detta intesa settoriale. Ciò consentirebbe a sua volta alle agenzie di credito all'esportazione dell'Unione europea e di altri partecipanti di rafforzare il proprio ruolo nel sostenere la transizione verde e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. La copertura più ampia dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici stimolerebbe le imprese dell'UE che operano in settori orientati al futuro e presentano un forte potenziale di promozione della crescita economica e dell'occupazione nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'adozione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") di una decisione relativa all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche di cui all'allegato 4 dell'accordo si basa sull'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Qualora, in occasione o prima di una riunione dei partecipanti, siano presentate nuove proposte riguardanti l'oggetto dell'allegato della presente decisione sulle quali non esiste ancora una posizione dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrà essere definita mediante il coordinamento dell'Unione prima che i partecipanti siano chiamati ad adottare una modifica dell'accordo. In tali casi la posizione dell'Unione dovrà essere in linea con le politiche e la legislazione in vigore.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.
(2)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(4)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

Bruxelles, 15.9.2022

COM(2022) 455 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di ampliare l'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche


ALLEGATO

PROPOSTA

La posizione dell'Unione europea è di sostenere le modifiche proposte dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche riportate nel presente allegato.

Ciò implica la modifica delle disposizioni vigenti. Gli articoli indicati di seguito sostituirebbero le attuali disposizioni dell'accordo, con la conseguente soppressione integrale degli attuali articoli 2 e 4, nonché la soppressione delle attuali appendici I e II e la loro sostituzione con l'appendice I rivista, inclusa di seguito.

ALLEGATO IV: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO AD ESSI E OPERE IDRAULICHE

La presente intesa settoriale intende offrire condizioni e modalità finanziarie adeguate a progetti in settori selezionati, anche nell'ambito di iniziative internazionali, ritenuti in grado di contribuire in misura significativa all'attenuazione dei mutamenti climatici, in particolare i progetti nel campo delle energie rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'alta efficienza energetica, all'adattamento ai mutamenti climatici nonché a opere idrauliche. I partecipanti alla presente intesa settoriale convengono che le condizioni e modalità finanziarie dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, vanno attuati in modo coerente con le finalità dell'accordo.

CAPITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE

1.AMBITO DI APPLICAZIONE PER I SETTORI RELATIVI ALL'ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI AMMISSIBILI A NORMA DELL'APPENDICE I

a.La presente intesa settoriale fissa le condizioni e modalità finanziarie che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti in un settore che figura nell'elenco dell'appendice I dell'intesa.

b.I contratti riguardano l'esportazione di progetti completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e messa in esercizio di un progetto identificabile, purché:

1.il progetto comporti emissioni di carbonio, o di CO2 equivalente, basse o nulle e/o sia caratterizzato da un'alta efficienza energetica; 

2.il progetto sia concepito per rispettare, come minimo, le norme sulle prestazioni di cui all'appendice I; e

3.le condizioni e modalità accordate siano estese soltanto per far fronte a svantaggi finanziari peculiari incontrati nell'ambito di un progetto e si basino sulle esigenze finanziarie e sulle condizioni di mercato specifiche di ciascun progetto.

c.Per i contratti nei settori ammissibili che figurano nell'elenco dell'appendice I, classe di progetti 1, la presente intesa settoriale fissa le condizioni e modalità finanziarie che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti nei settori ammissibili che figurano nell'elenco dell'appendice I, classe di progetti 1, della presente intesa settoriale per:

1.le esportazioni di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio;

2.l'ammodernamento degli impianti esistenti di energia da fonte rinnovabile nei casi in cui tale intervento sia in grado di prolungare la durata di vita economica dell'impianto di un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano i termini dell'accordo.

d.La presente intesa settoriale non si applica agli elementi situati al di fuori del sito della centrale elettrica di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare all'approvvigionamento idrico non direttamente connesso alla centrale elettrica, ai costi relativi alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione, né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione), salvo:

1.nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione sia lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguardi il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, le condizioni e modalità per il centro di commutazione originario non superano quelle applicabili per l'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile e

2.che le condizioni e modalità applicabili per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con voltaggio minimo di 60 kV situati al di fuori del sito dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile non siano più generose di quelle che riguardano l'impianto stesso.

[…]

CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

4.PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti che rientrano nei settori indicati nell'appendice I, il periodo di rimborso massimo è di 25 anni.

[…]

CAPITOLO III: PROCEDURE

5.NOTIFICA PREVENTIVA

a.Un partecipante che intenda erogare sostegno conformemente alle disposizioni della presente intesa settoriale procede ad una notifica preventiva almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno a norma dell'articolo 45 dell'accordo.

b.Tale notifica comprende una descrizione particolareggiata del progetto, volta a dimostrare che il progetto soddisfa i criteri per l'erogazione del sostegno di cui all'articolo 1 o 2 della presente intesa settoriale.

c.Per i progetti che beneficiano di sostegno in conformità dell'appendice II della presente intesa settoriale, tale notifica comprende le informazioni relative alle norme tecniche o sulle prestazioni applicate, nonché le riduzioni delle emissioni attese.

d.Per i progetti che beneficiano di sostegno in conformità dell'appendice II della presente intesa settoriale, tale notifica comprende i risultati dei riesami svolti da soggetti terzi indipendenti.

CAPITOLO IV: MONITORAGGIO E RIESAME

6.ATTIVITÀ FUTURE

I partecipanti convengono di esaminare le seguenti questioni:

a.premi di rischio adeguati ai termini di rimborso;

b.condizioni applicabili alle centrali elettriche a combustibili fossili caratterizzate da basse emissioni/alta efficienza energetica, compresa la predisposizione per la CCS (cattura e stoccaggio del carbonio);

c.edifici a consumo energetico zero;

d.progetti riguardanti le celle a combustibile;

e.norme relative alle emissioni;

f.comunicazione e contabilizzazione delle emissioni;

g.trasporto per vie d'acqua a basse emissioni.

7.MONITORAGGIO E RIESAME

a.Il segretariato presenta ogni anno una relazione sull'attuazione della presente intesa settoriale. Tale relazione documenterà gli esiti di qualsiasi procedura di discussione ai sensi dell'articolo 45 dell'accordo. Essa includerà una sintesi per la divulgazione al pubblico.

b.I partecipanti riesaminano periodicamente l'ambito di applicazione e le altre disposizioni della presente intesa settoriale. Per maggiore certezza, un riesame avverrà entro la fine del 2028 o, se precedente, dopo che saranno state effettuate 50 operazioni nell'ambito della CCSU. Il riesame si baserà sull'esperienza maturata dal processo di notifica e sulla valutazione delle condizioni di mercato per le tecnologie collegate al clima.

APPENDICE I: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER I PROGETTI DI ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI

Classe e tipologia di progetti

Definizione

Obiettivo

Norme

Termini specifici

CLASSE DI PROGETTI A: produzione di energia elettrica ecosostenibile

[Include l'esatto contenuto degli attuali articolo 1 e appendice I, nonché la produzione di energia elettrica a partire dall'idrogeno.]

TIPOLOGIA 1: progetti concernenti le energie rinnovabili ed efficienza energetica nel quadro di progetti concernenti le energie rinnovabili

Ambito di applicazione degli attuali articolo 1 e appendice I. Non prevediamo che si possa procedere a un semplice copia-incolla dell'appendice I nel riquadro "Definizione", in quanto l'effettiva definizione dei progetti ammissibili è contenuta nell'articolo 1; nella sostanza proponiamo invece di rispecchiare qui l'ambito di applicazione degli attuali articolo 1 e appendice I, senza modifiche di sostanza (ossia nessuna norma, N/D) e con i necessari adeguamenti testuali di natura formale.

TIPOLOGIA 2: produzione di energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile, compreso l'idrogeno pulito

Costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando combustibili liquidi e gassosi di origine rinnovabile, compreso l'idrogeno pulito.

Produzione di energia elettrica a basse emissioni di gas serra.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica sono inferiori a 100 gCO2e/kWh. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita devono essere calcolate sulla base di dati specifici per il progetto, utilizzando la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018, e verificate da un soggetto terzo.

Al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, come le perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite; oppure durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni di metano è comunicata e la perdita eliminata.

25 anni. [Da discutere]

CLASSE DI PROGETTI B: progetti di risanamento presso centrali a combustibile fossile, sostituzione dei combustibili fossili

[Contenuto esatto dell'appendice II, classe di progetti A, tipologia 1, e classe di progetti B. Segnaliamo che la rinumerazione della classe di progetti A, tipologia 1, dovrebbe riflettersi nell'articolo 6, lettera c), dell'accordo.]

Copia e incolla dell'attuale contenuto dell'appendice II, classe di progetti A, tipologia 1, e classe di progetti B.

Spiegazioni: raccomandiamo di dividere la classe di progetti A in due, per avere una chiara distinzione tra i progetti di cattura, utilizzo e stoccaggio di carbonio (CCUS) veri e propri (che possono avere molte applicazioni, non solo nel settore energetico, ma anche in quello manifatturiero, e che abbiamo spostato nella nuova classe di progetti D) e i progetti incentrati sulla produzione di energia elettrica da combustibili fossili (che suggeriamo di riunire in questa nuova classe di progetti B). L'UE ha segnalato in precedenza la necessità di aggiornare le norme attualmente presenti in questa sezione, ma per il momento possiamo concordare di affrontare questo aspetto in una fase successiva delle discussioni.

CLASSE DI PROGETTI C: efficienza energetica

[Contenuto esatto dell'appendice II, classe di progetti C.]

Copia e incolla dell'attuale contenuto dell'appendice II, classe di progetti di progetti C.

CLASSE DI PROGETTI D: cattura, utilizzo e stoccaggio di CO2 (CCUS)

[Ambito di applicazione dell'attuale appendice II, classe di progetti A, tipologia 2. Qui proponiamo norme aggiornate per riflettere il fatto che quella della cattura, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 è una tecnologia fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra in molte applicazioni industriali e le norme non dovrebbero essere incentrate sul tasso di cattura, bensì sull'efficacia della cattura, il che significa che i progetti rientranti in tale ambito dovrebbero essere ammissibili a ricevere incentivi anche se presentano un tasso di cattura basso. Il motivo alla base delle nuove norme proposte è che la fuoriuscita di CO2 può compromettere il valore della cattura, dell'utilizzo e dello stoccaggio quale opzione di attenuazione. Si dovrebbe quindi incoraggiare il monitoraggio mediante disposizioni normative.]

TIPOLOGIA 1: progetti CCUS (cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio) veri e propri

Costruzione e gestione di impianti che provvedono alla cattura, all'utilizzo e/o allo stoccaggio del carbonio, comprese le attività direttamente collegate al trasporto e le infrastrutture essenziali per il funzionamento, come veicoli e navi.

Copia e incolla dell'attuale contenuto dell'appendice II, classe di progetti A, tipologia 2.

Nel trasporto della CO2 dall'impianto dove è catturata fino al punto di iniezione non vi sono perdite di CO2 superiori allo 0,5 % della massa di CO2 trasportata.

Quando sono previsti il trasporto e/o lo stoccaggio di CO2, sono in atto adeguati sistemi di rilevamento delle perdite e un piano di monitoraggio e le relazioni periodiche sono verificate dalle autorità nazionali o da un soggetto terzo indipendente.

Lo stoccaggio geologico di CO2 è conforme alla norma ISO 27914:2017.

Copia e incolla dell'attuale contenuto dell'appendice II, classe di progetti A, tipologia 2.

CLASSE DI PROGETTI E: accumulo di energia elettrica

TIPOLOGIA 1: impianti per l'accumulo di energia elettrica

Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano energia elettrica e la restituiscono sotto forma di energia elettrica, compreso l'accumulo di energia idroelettrica mediante pompaggio.

L'accumulo di energia elettrica consente una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili e una migliore gestione della domanda presente sulla rete.

Se l'attività comprende l'accumulo di energia chimica, il mezzo di accumulo (idrogeno o ammoniaca) è conforme alle norme della CCSU per la fabbricazione pulita del prodotto corrispondente.

25 anni. [Da discutere]

TIPOLOGIA 2: produzione e riciclaggio di batterie

Fabbricazione di batterie ricaricabili nonché di pacchi batterie e accumulatori per il trasporto, l'accumulo di energia stazionario e non collegato alla rete e altre applicazioni industriali. Include la fabbricazione dei rispettivi componenti (materiali attivi per batterie, elementi di batterie, involucri e componenti elettronici). Riciclaggio delle batterie a fine vita.

Le batterie sono un tassello cruciale per l'accumulo di energia elettrica nonché per il trasporto a basse emissioni di carbonio.

Nessuna norma. N/D.

25 anni. [Da discutere]

CLASSE DI PROGETTI F: trasmissione e distribuzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio

TIPOLOGIA 1:

trasmissione e distribuzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio

Costruzione, espansione e gestione di impianti che trasportano energia elettrica a basse emissioni di carbonio. Include le connessioni dirette alle fonti a basse emissioni di carbonio e intere reti in cui il fattore di rete medio del sistema soddisfa le norme per un periodo di cinque anni consecutivi.

In questo modo si favorisce una maggiore penetrazione delle fonti di energia a basse emissioni di carbonio.

Le fonti di energia elettrica a basse emissioni di carbonio sono definite fonti rinnovabili o in cui le emissioni di gas serra provenienti dall'energia elettrica prodotta sono inferiori al valore soglia di 100 gCO2e/kWh misurate sulla base del ciclo di vita.

[Come già detto in precedenza e nel nostro documento per il TEP, siamo aperti a discutere di ulteriori criteri di ammissibilità.]

25 anni. [Da discutere]

CLASSE DI PROGETTI G: produzione di idrogeno pulito, trasmissione e distribuzione di idrogeno e stoccaggio di idrogeno

TIPOLOGIA 1:

produzione di idrogeno pulito

Costruzione e gestione di impianti che producono idrogeno in modo ecosostenibile, e/o di apparecchiature per la produzione di idrogeno.

La produzione e l'uso sostenibili dell'idrogeno rappresentano un'opportunità per ridurre le emissioni di gas serra in molti settori, in particolare quelli energetico, manifatturiero e dei trasporti.

La fabbricazione rispetta l'obbligo di mantenere le emissioni di gas serra nel ciclo di vita al di sotto di 3 kg di CO2e per kg di H2 prodotto.

[Le norme devono essere oggetto di un riesame periodico. Tale obbligo potrebbe essere inserito nell'ambito di una clausola generale in materia di riesame].

25 anni. [Da discutere]

TIPOLOGIA 2:

reti di trasporto dell'idrogeno

Costruzione e gestione di reti dedicate al trasporto di idrogeno o di altri gas a basso contenuto di carbonio (ossia provenienti da una fonte rinnovabile o conformi alle norme per la produzione di idrogeno pulito).

Cambio di destinazione delle reti del gas naturale, che sarebbero destinate al 100 % all'idrogeno, e riqualificazione delle reti del gas naturale che consenta di integrare l'idrogeno e altri gas a basse emissioni di carbonio (vale a dire che consenta anche di aumentare la miscela di idrogeno e altri gas a basse emissioni di carbonio nel sistema).

La produzione e l'uso sostenibili dell'idrogeno rappresentano un'opportunità per ridurre le emissioni di gas serra in molti settori, in particolare quelli energetico, manifatturiero e dei trasporti.

L'attività comprende il rilevamento delle perdite e la riparazione dei gasdotti esistenti e di altri elementi della rete per ridurre le perdite di metano.

25 anni. [Da discutere]

TIPOLOGIA 3:

stoccaggio di idrogeno

Costruzione di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, conversione di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas esistenti in impianti dedicati allo stoccaggio dell'idrogeno e gestione di impianti di stoccaggio dell'idrogeno.

La produzione e l'uso sostenibili dell'idrogeno rappresentano un'opportunità per ridurre le emissioni di gas serra in molti settori, in particolare quelli energetico, manifatturiero e dei trasporti.

Nel caso di progetti collegati alla gestione degli impianti, l'idrogeno stoccato nell'impianto deve rispettare le norme sulla produzione di idrogeno pulito di cui alla presente appendice.

25 anni. [Da discutere]

CLASSE DI PROGETTI H: produzione a basse emissioni

TIPOLOGIA 1: 
produzione di ammoniaca pulita

Produzione di ammoniaca anidra a basse emissioni.

Promuovere la produzione di ammoniaca pulita e i relativi usi che hanno il potenziale di ridurre le emissioni di gas serra in diversi ambiti.

L'ammoniaca è prodotta a partire da idrogeno pulito prodotto secondo le norme definite nella presente appendice o è recuperata dalle acque reflue.

25 anni. [Da discutere]

TIPOLOGIA 2: 
produzione a basse emissioni nei settori in cui è difficile abbattere le emissioni (compresi quelli del cemento, del ferro, dell'acciaio e dell'alluminio)

Produzione a basse emissioni, compresi impianti di produzione completi e parti di essi, forniture di apparecchiature e infrastrutture e servizi direttamente associati.

Incentivare i produttori a orientarsi verso pratiche sostenibili in settori in cui è difficile abbattere le emissioni.

L'UE propone che le attività indicate di seguito siano ammissibili sulla base di un valore di riferimento per gli impianti di produzione di livello superiore che producono minori emissioni 1 .

Per il cemento:

a) clinker di cemento grigio le cui emissioni specifiche di gas serra sono inferiori a 0,722 tCO2e per tonnellata di clinker di cemento grigio;

b) cemento da clinker grigio o legante idraulico alternativo le cui emissioni specifiche di gas serra derivanti dalla produzione di clinker e cemento o di legante alternativo sono inferiori a 0,469 tCO2e per tonnellata di cemento o di legante alternativo prodotto.

Per il ferro e l'acciaio:

a) ferro e acciaio le cui emissioni di gas serra, ridotte della quantità di emissioni assegnata alla produzione del gas di scarico, non superano i seguenti valori applicati alle diverse fasi del processo di produzione:

a.ghisa allo stato fuso = 1,331 tCO2e/t prodotto;

b.minerale sinterizzato = 0,163 tCO2e/t prodotto;

c.coke (escluso il coke di lignite) = 0,144 tCO2e/t prodotto;

d.getto di ghisa = 0,299 tCO2e/t prodotto;

e.acciaio alto legato da forni elettrici ad arco (EAF) = 0,266 tCO2e/t prodotto;

f.acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) = 0,209 tCO2e/t prodotto;

b) acciaio in forni elettrici ad arco (EAF) che producono acciaio al carbonio da EAF o acciaio alto legato da EAF e in cui il rapporto tra i rottami di acciaio in ingresso e il prodotto in uscita non è inferiore al 70 % per la produzione di acciaio altolegato e al 90 % per la produzione di acciaio al carbonio. 

Per l'alluminio:

a) alluminio primario quando l'attività economica soddisfa i criteri seguenti:

a.le emissioni di gas serra non superano 1,484 tCO2e per tonnellata di alluminio prodotto;

b.l'intensità media di carbonio per le emissioni indirette di gas serra non supera 100 g CO2e/kWh; c. il consumo di energia elettrica per il processo di produzione non supera 15,5 MWh/t Al;

b) alluminio secondario.

[Le norme devono essere oggetto di un riesame periodico. Tale obbligo potrebbe essere inserito nell'ambito di una clausola generale in materia di riesame].

25 anni. [Da discutere]

CLASSE DI PROGETTI I: trasporto a emissioni zero e a basse emissioni

TIPOLOGIA 1:

trasporto a emissioni zero e infrastrutture necessarie

Flotte a zero emissioni dirette, compresi i veicoli per il trasporto su strada, su rotaia e per via d'acqua e le infrastrutture associate 2 essenziali per il funzionamento di tali veicoli.

La transizione verso flotte a zero o basse emissioni dirette dallo scarico è fondamentale per ottenere l'attenuazione dei mutamenti climatici.

Le emissioni dirette dallo scarico di CO2 prodotte dai materiali di trasporto sono pari a zero.

Solo nel caso del trasporto merci, i veicoli, i treni, i vagoni o le navi non sono adibiti al trasporto di combustibili fossili e le infrastrutture non sono adibite al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili.

25 anni. [Da discutere]

TIPOLOGIA 2:

trasporto per vie d'acqua a basse emissioni

Navi a basse emissioni.

La transizione verso flotte a zero o basse emissioni dirette dallo scarico è fondamentale per ottenere l'attenuazione dei mutamenti climatici.

Per il trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne: le navi sono ibride e a doppia alimentazione e traggono almeno il 50 % dell'energia da carburante a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento.

Per il trasporto di merci per vie d'acqua interne: le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 per tonnellata/km, calcolate (o, nel caso di navi nuove, stimate) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) elaborato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), inferiori del 50 % rispetto al valore medio di riferimento per le emissioni di CO2 per i veicoli pesanti basato su una norma riconosciuta a livello internazionale o una qualsiasi altra norma riconosciuta.

Per il trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri, nonché per le navi necessarie per le operazioni portuali, le attività ausiliarie e le operazioni specializzate: le navi ibride e a doppia alimentazione traggono almeno il 25 % dell'energia da carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il loro normale funzionamento in mare e nei porti. In alternativa, le navi hanno raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) dell'IMO inferiore del 10 % rispetto ai requisiti EEDI applicabili se sono in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 o con carburanti provenienti da fonti rinnovabili.

Trasferimento modale dal trasporto su strada al trasporto per vie d'acqua: se sono utilizzate esclusivamente per l'espletamento di servizi costieri e marittimi a corto raggio destinati a consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare, è sufficiente che le navi presentino emissioni dirette (dallo scarico) di CO2, calcolate utilizzando l'EEDI dell'IMO, inferiori del 50 % rispetto al valore medio di riferimento per le emissioni di CO2 per i veicoli pesanti basato su una norma riconosciuta a livello internazionale o una qualsiasi altra norma.

[Proponiamo di riesaminare tale tipologia di progetti nel 2025. Tale obbligo potrebbe essere inserito nell'ambito di una clausola generale in materia di riesame].

25 anni. [Da discutere]

TIPOLOGIA 3:

riqualificazione e ammodernamenti del trasporto per vie d'acqua

Riqualificazione e ammodernamenti di navi per ridurre le emissioni.

La transizione verso flotte a zero o basse emissioni dirette dallo scarico è fondamentale per ottenere l'attenuazione dei mutamenti climatici.

Il consumo di carburante della nave, espresso in litri di carburante per tonnellata/km, è ridotto di almeno il 10 % ed è chiaramente dimostrato da un calcolo comparativo. Le navi riqualificate non sono adibite al trasporto di combustibili fossili.

[Proponiamo di riesaminare tale tipologia di progetti nel 2025. Tale obbligo potrebbe essere inserito nell'ambito di una clausola generale in materia di riesame].

25 anni. [Da discutere]

TIPOLOGIA 4:

infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio

Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio, ossia infrastrutture adibite al funzionamento di aeromobili con emissioni di CO2 dallo scarico pari a zero, alla fornitura di energia elettrica e di aria precondizionata agli aeromobili in sosta o allo svolgimento delle operazioni proprie dell'aeroporto a zero emissioni dirette.

La transizione verso flotte a zero o basse emissioni dirette dallo scarico è fondamentale per ottenere l'attenuazione dei mutamenti climatici.

Nessuna norma. N/D.

25 anni. [Da discutere]

(1)    I valori di riferimento si basano sul benchmark del sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni (ETS), in cui i valori di riferimento sulle emissioni di gas serra per la fabbricazione di un determinato prodotto sono derivati dalle intensità medie delle emissioni di gas serra rilevate nel 10 % di impianti più efficienti di tutta l'UE.
(2)    Sono compresi gli elementi che seguono. Per il trasporto su strada: la costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione di impianti di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno. Per il trasporto su rotaia: materiali pertinenti alle infrastrutture per il trasporto su rotaia come specificati nell'RSU, nonché l'infrastruttura elettrificata a terra e i sottosistemi associati, l'elettrificazione dell'infrastruttura esistente e gli impianti dedicati al passaggio da altre modalità di trasporto al trasporto su rotaia a zero emissioni dirette. Per il trasporto per vie d'acqua: ricarica elettrica, rifornimento a base di idrogeno, infrastruttura adibita alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi ormeggiate, allo svolgimento delle operazioni proprie del porto con zero emissioni dirette e impianti per il passaggio da altre modalità a navi a zero emissioni dirette.