Bruxelles, 22.6.2022

COM(2022) 305 final

2022/0196(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 257 final} - {SWD(2022) 169 final} - {SWD(2022) 170 final} - {SWD(2022) 171 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I pesticidi 1 sono miscele di una o più sostanze attive formulate e di coformulanti ampiamente utilizzate per proteggere i vegetali respingendo gli organismi nocivi, attenuandone l'azione o eliminandoli. Sono utilizzati principalmente in agricoltura, ma anche in silvicoltura e nelle aree verdi urbane nonché lungo le reti di trasporto come strade e ferrovie. Poiché possono avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana, i pesticidi sono sottoposti a una rigorosa regolamentazione a livello dell'UE. Ai fini della presente proposta, il termine "pesticidi" sarà usato come sinonimo di "prodotti fitosanitari".

La direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva sull'utilizzo sostenibile) 2 è stata adottata nel 2009 nel quadro delle azioni di follow-up intraprese dalla Commissione nell'ambito della sua strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi 3 . Gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore entro il 26 novembre 2011 le disposizioni nazionali volte a recepire nel diritto interno la direttiva sull'utilizzo sostenibile. La Commissione ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile che considerasse anche i problemi riscontrati in relazione all'attuazione, al rispetto e all'applicazione della stessa negli Stati membri. Tale valutazione è stata effettuata in parallelo alla valutazione d'impatto nell'ambito di un unico esercizio. La Commissione auspicava di utilizzare la valutazione per contribuire all'elaborazione di una nuova proposta legislativa al fine di rivedere la direttiva sull'utilizzo sostenibile entro il primo trimestre del 2022, come indicato nella strategia "Dal produttore al consumatore" 4 .

Le carenze attualmente riscontrate nell'attuazione, nell'applicazione e nel rispetto della direttiva sull'utilizzo sostenibile sono state evidenziate dagli audit della Commissione e tramite missioni di accertamento effettuate negli Stati membri e relazioni sull'attuazione da parte:

i)della Commissione;

ii)del Servizio Ricerca del Parlamento europeo in uno studio sull'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile; e

iii)della Corte dei conti europea in una recente relazione sui prodotti fitosanitari. La società si interroga sempre più sui rischi connessi all'uso dei pesticidi, e ciò è evidente alla luce dell'elevato numero di petizioni, di due iniziative promosse dai cittadini europei 5 e di interrogazioni parlamentari sull'argomento.

I riscontri ricevuti durante la consultazione pubblica sulla tabella di marcia per la valutazione e sulla valutazione d'impatto iniziale della Commissione hanno evidenziato gravi carenze nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile in alcuni Stati membri. Tali riscontri hanno inoltre esortato la Commissione a stabilire norme più severe, ad esempio tramite un regolamento a livello dell'UE, per garantire una maggiore coerenza e introdurre politiche più efficaci nei singoli Stati membri. L'armonizzazione delle politiche nazionali sull'uso dei pesticidi potrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del mercato interno e a ridurre le distorsioni degli scambi tra gli Stati membri.

Conseguire l'obiettivo di una produzione alimentare sicura, sostenibile, giusta e responsabile sul piano climatico e a prezzi accessibili, nel rispetto dei principi di sostenibilità, dell'ambiente, della salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare è estremamente importante per i cittadini e figura tra le 49 proposte incluse nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa 6 , pubblicata il 9 maggio 2022. I cittadini chiedono inoltre all'Unione di proteggere e ripristinare la biodiversità, il paesaggio e gli oceani ed eliminare l'inquinamento, nonché di adottare misure decisive per promuovere e garantire un'agricoltura più ecologica e orientata al clima. 7

Nel quadro del Green Deal europeo 8 , la strategia "Dal produttore al consumatore" 9 della Commissione sottolinea la necessità di una transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. La strategia "Dal produttore al consumatore" sottolinea inoltre l'importanza di migliorare la posizione degli agricoltori (che sono fondamentali per gestire questa transizione) nella catena del valore. Essa propone due obiettivi specifici per ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi chimici e dai pesticidi più pericolosi entro il 2030. La regolamentazione dell'UE in questo settore è uno strumento cruciale per raggiungere gli obiettivi delineati nella strategia "Dal produttore al consumatore" e dovrebbe quindi essere rafforzata.

Come spiegato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, e tenendo conto della valutazione complementare, la proposta presenta i quattro obiettivi seguenti.

Il primo obiettivo è:

i)ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi chimici, in particolare quelli che contengono sostanze attive più pericolose;

ii)incrementare l'applicazione e il rispetto della difesa integrata; e

iii)promuovere l'uso di alternative meno pericolose e non chimiche ai pesticidi chimici per il controllo delle specie nocive.

Il secondo obiettivo è accrescere la disponibilità di dati di monitoraggio, riguardanti, tra le altre cose:

i)l'applicazione, l'uso e il rischio dei pesticidi; e

ii)il monitoraggio sanitario e ambientale. Ciò garantirà un quadro migliore per il monitoraggio dei progressi.

Il terzo obiettivo è migliorare l'attuazione, l'applicazione e il rispetto delle disposizioni giuridiche in tutti gli Stati membri per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle politiche.

Il quarto obiettivo è promuovere l'adozione di nuove tecnologie, come l'agricoltura di precisione che si avvale di dati e servizi spaziali (comprese le tecniche di localizzazione geospaziale), al fine di ridurre l'uso e i rischi complessivi dei pesticidi.

La recente valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile ha confermato il sussistere delle difficoltà riscontrate in merito all'applicazione, all'attuazione e al rispetto della direttiva stessa. Date tali difficoltà, la presente proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mira a:

i)sostituire la direttiva sull'utilizzo sostenibile per quanto riguarda la regolamentazione dell'uso dei pesticidi; e

ii)favorire un migliore allineamento agli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia "Dal produttore al consumatore".

La presente proposta intende ridurre i rischi e gli effetti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente tramite:

i)il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei pesticidi contenuti nella strategia "Dal produttore al consumatore"; e

ii)la promozione del ricorso alla difesa integrata e ad alternative ai pesticidi chimici.

Un regolamento è appropriato in tal caso sia per garantire il conseguimento del livello di ambizione della strategia "Dal produttore al consumatore", sia per rimediare ai problemi riscontrati in merito all'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile stabilendo norme chiare e uniformi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con l'obiettivo del Green Deal europeo secondo cui tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire a preservare e ripristinare il capitale naturale dell'Europa. Essa è inoltre coerente con gli obiettivi di:

i)riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi chimici; e

ii)riduzione dell'uso dei pesticidi più pericolosi.

Tali obiettivi sono presenti nei documenti seguenti:

i)la strategia "Dal produttore al consumatore";

ii)la strategia sulla biodiversità 10 ;

iii)il piano d'azione verso l'inquinamento zero 11 ; e

iv)la strategia per il suolo 12 .

Questo obiettivo è inoltre coerente con gli obiettivi dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori 13 , della strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili 14 e del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 15 .

La proposta è inoltre coerente con gli obiettivi della Commissione europea di destinare almeno il 25 % della superficie agricola dell'UE ad agricoltura biologica e aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030. Inoltre la proposta integra altre iniziative in corso. Ad esempio, il regolamento xxx/xxx relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli [inserire il riferimento all'atto adottato] consentirà alla Commissione di pubblicare ulteriori dati sulla vendita e sull'uso di pesticidi disaggregati per singola sostanza attiva. Nel quadro del piano d'azione "Dal produttore al consumatore", la Commissione ha preparato quattro progetti di regolamento riguardanti i requisiti in materia di dati, i criteri di approvazione e i principi di valutazione applicabili alle sostanze attive che sono microrganismi e ai prodotti fitosanitari che le contengono, con l'obiettivo di favorire l'accesso al mercato di prodotti alternativi ai pesticidi chimici. Tali testi saranno adottati e diventeranno applicabili nell'autunno del 2022. L'obiettivo è di fornire agli agricoltori gli strumenti necessari per sostituire i prodotti fitosanitari chimici. Facilitando l'immissione sul mercato di questi prodotti fitosanitari biologici gli agricoltori, compresi quelli che producono colture biologiche, avranno a disposizione più alternative per proteggere le colture in maniera sostenibile.

La proposta riguarda anche le regioni ultraperiferiche dell'UE, quali elencate nell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), situate nell'Atlantico, nei Caraibi e nell'Oceano Indiano. A causa di vincoli permanenti, come la grande distanza dal continente europeo, l'insularità, la dipendenza da alcuni prodotti e l'elevata esposizione ai cambiamenti climatici, queste regioni hanno diritto a misure specifiche volte a sostenerne lo sviluppo socioeconomico. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe rivolgere particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

Politica agricola comune (PAC)

Nel quadro della nuova PAC 16 (che sarà attuata a partire dal 1º gennaio 2023), agli Stati membri sarà offerto un sostegno per: i) finanziare azioni in linea con gli obiettivi di riduzione dei pesticidi definiti nella strategia "Dal produttore al consumatore"; e ii) promuovere pratiche agricole sostenibili. Nel sistema di condizionalità nel quadro della PAC rientrano già elementi pertinenti dell'attuale direttiva sull'utilizzo sostenibile. La nuova PAC include anche vari strumenti per promuovere l'agricoltura di precisione. Gli Stati membri possono ricorrere a regimi ecologici nonché a impegni in materia di ambiente e di clima e ad altri impegni in materia di gestione per sostenere l'attuazione di pratiche riguardanti l'agricoltura di precisione. La PAC prevede inoltre la possibilità di finanziare investimenti, ad esempio in attrezzature, macchinari, strumenti di gestione del rischio e iniziative di sostegno allo sviluppo di conoscenze tecniche quali formazioni, consulenze, cooperazione e scambio di conoscenze. Più nello specifico, tramite i servizi di consulenza aziendale della PAC, gli Stati membri offrono agli agricoltori consulenza sull'uso sostenibile dei pesticidi, l'innovazione, le tecnologie digitali, la riduzione dell'esposizione ai pesticidi e la gestione sostenibile dei nutrienti. Tramite il sostegno, la cooperazione e il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) è inoltre possibile rafforzare lo sviluppo delle capacità per incentivare la diffusione e l'efficace utilizzo delle tecnologie digitali da parte degli agricoltori. Nell'ambito dei loro piani strategici della PAC gli Stati membri spiegano inoltre in che modo utilizzeranno gli strumenti della PAC per soddisfare le esigenze e gli obiettivi pertinenti.

Politica ambientale e in materia di sostanze chimiche

La presente proposta interagisce con una serie di atti legislativi e politiche ambientali, come ad esempio:

i)gli obiettivi di ripristino della natura 17 previsti;

ii)l'iniziativa a favore degli impollinatori 18 per far fronte alla diminuzione degli impollinatori nell'UE e contribuire alle azioni intraprese a livello mondiale per promuoverne la tutela;

iii)gli inquinanti e le norme di regolamentazione elencati nella direttiva sugli standard di qualità ambientale 19 , nella direttiva sulle acquee sotterranee 20 e nella direttiva sull'acqua potabile 21 .

La presente proposta è fondamentale per conseguire gli obiettivi stabiliti nella normativa dell'UE in materia di acque, tra cui la direttiva quadro sulle acque 22 , ed è inoltre collegata ai requisiti in materia di protezione della natura definiti nella direttiva "Habitat" e nella direttiva "Uccelli".

Politica dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La proposta è complementare rispetto alle disposizioni del pertinente acquis dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare la direttiva quadro 89/391/CEE 23 , la direttiva 98/24/CE 24 , la direttiva 2004/37/CE 25 , la direttiva 2009/104/CE 26 e la direttiva 89/656/CEE 27 . È in linea con il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, che richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di rafforzare la formazione per aumentare le competenze e la consapevolezza degli agricoltori in merito alle norme in materia di salute e sicurezza nelle aziende agricole, compreso l'uso sicuro delle sostanze chimiche, in particolare dei prodotti fitosanitari.

Iniziativa per un sistema alimentare sostenibile a livello dell'Unione

La presente proposta integra l'iniziativa legislativa prevista per un quadro a favore di un sistema alimentare sostenibile, che mira a promuovere la coerenza delle politiche a livello dell'UE e nazionale, a integrare la sostenibilità in tutte le politiche in ambito alimentare e a rafforzare la resilienza del sistema alimentare dell'Unione. L'iniziativa prevista si basa su un approccio orizzontale che introdurrà obiettivi legati alla sostenibilità, definizioni comuni, principi generali e requisiti per un sistema alimentare sostenibile dell'Unione, prendendo in esame le responsabilità di tutti gli operatori del sistema alimentare. Coniugato all'etichettatura relativa alle prestazioni in termini di sostenibilità dei prodotti alimentari e a incentivi mirati, il quadro consentirà agli operatori di trarre beneficio dalle pratiche sostenibili e garantirà che gli alimenti sul mercato dell'UE e le operazioni in ambito alimentare diventino sempre più sostenibili. Le disposizioni del presente regolamento fungeranno da lex specialis in relazione ai requisiti stabiliti dall'iniziativa prevista nella misura in cui le disposizioni del presente regolamento comprenderanno disposizioni più specifiche aventi lo stesso obiettivo, lo stesso effetto e la stessa natura rispetto a quelle che saranno stabilite dall'iniziativa prevista.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per gli interventi in questo settore è rappresentata dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, che conferisce all'Unione europea il potere di intraprendere azioni per la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e per la protezione della salute umana. L'azione dell'UE in questo settore è giustificata dalle questioni ambientali e di salute pubblica in palio.

Sussidiarietà

La direttiva sull'utilizzo sostenibile ha definito un quadro volto a garantire l'uso sostenibile dei pesticidi. La continua incoerenza delle misure adottate negli Stati membri, unitamente alla diversa/incompleta attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile (come indicato nella valutazione che accompagna la presente proposta), comporterebbe l'esistenza di livelli di protezione della salute e dell'ambiente differenti. Ciò porterebbe inoltre a una disparità di condizioni tra i principali utilizzatori di pesticidi, contrariamente agli obiettivi dei trattati 28 . La minaccia alla biodiversità e agli ecosistemi legata all'uso dei pesticidi è di natura transfrontaliera e richiede interventi decisivi a livello dell'UE. Le attuali disparità nei livelli delle azioni intraprese dai diversi Stati membri compromettono la parità di condizioni nel mercato interno.

Un'azione coordinata dell'UE può integrare e rafforzare in modo efficace le azioni nazionali e locali sull'uso sostenibile dei pesticidi. L'UE è dotata anche di altri strumenti chiave nelle politiche agricole e alimentari in grado di creare sinergie con le misure indicate nella proposta. Insieme a incentivi e a possibili misure di mitigazione del rischio, si prevede che un'azione più forte in materia di pesticidi a livello dell'UE (anche in associazione con politiche correlate come la PAC) possa:

i)aiutare a ridurre le attuali differenze negli approcci nazionali; e

ii)contribuire a un approccio più omogeneo in futuro.

I suddetti obiettivi non possono essere fissati dagli Stati membri isolatamente: la portata dell'azione richiesta implica che tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Un'azione uniforme a livello dell'UE è dunque giustificata e necessaria.

Proporzionalità

La proposta si conforma al principio di proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per garantire:

i)un livello appropriato di ambizione; e

ii)una migliore efficienza ed efficacia delle politiche.

Tale obiettivo è conseguito tenendo conto dei risultati della valutazione che accompagna la presente proposta. La proposta prevede sia un miglioramento della qualità dei dati, sia un monitoraggio e/o un'attuazione più adeguati delle misure allo scopo di ridurre l'uso e il rischio dei pesticidi.

Per quanto riguarda gli obiettivi degli Stati membri, la presente proposta evita di fissare obiettivi obbligatori che siano uniformi per tutti gli Stati membri, poiché l'attuale scenario di riferimento sull'uso dei pesticidi varia ampiamente tra gli Stati membri. La proporzionalità del processo di definizione degli obiettivi è stata garantita prevedendo una formula legislativa che permetta di tener conto delle differenze nei progressi compiuti e nell'intensità dell'uso di pesticidi da parte degli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Gli elementi di prova disponibili sulle carenze riguardanti l'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile negli Stati membri mostrano che il precedente approccio, che prevedeva di affidare la definizione di norme dettagliate al recepimento nazionale nel quadro di una direttiva, non ha funzionato nella misura prevista dalla proposta originaria della direttiva sull'utilizzo sostenibile. I risultati della valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile confermano la divergenza e la disomogeneità dell'attuazione, dell'applicazione e del rispetto della direttiva sull'utilizzo sostenibile negli Stati membri. Questi risultati sono stati confermati da un indice di monitoraggio della conformità della Commissione descritto nella valutazione. La Corte dei conti europea ha inoltre riscontrato la necessità di criteri più chiari e requisiti più specifici in materia di difesa integrata che contribuiscano a garantirne il rispetto e a valutarne la conformità 29 . Considerando il numero elevato e la complessità delle variabili agricole nella gestione delle specie nocive, norme più chiare e uniformi dovrebbero agevolarne la conformità e promuoverne il rispetto. Un regolamento, diversamente da una direttiva, permette un'applicazione migliore e più coerente delle politiche nei vari Stati membri. Inoltre un regolamento favorirebbe una maggiore parità di condizioni tra gli utilizzatori di pesticidi, poiché l'esistenza di norme differenti sull'uso dei pesticidi nei vari Stati membri tende a causare una concorrenza sleale e a compromettere il corretto funzionamento del mercato unico.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione che accompagna la presente proposta ha riscontrato in generale una forte coerenza interna ed esterna della direttiva sull'utilizzo sostenibile con altre politiche e altri strumenti dell'UE, senza incoerenze o sovrapposizioni di particolare rilievo. Gli obiettivi della direttiva sull'utilizzo sostenibile erano, e sono tuttora, estremamente pertinenti per far fronte ai rischi che l'uso dei pesticidi comporta per l'ambiente e la salute umana. Tale direttiva ha avuto tuttavia un'efficacia solo moderata. Le carenze riscontrate dalla Commissione e da altri soggetti riguardano l'attuazione e il rispetto della difesa integrata nonché la limitata efficacia dei piani d'azione nazionali degli Stati membri. Nei loro piani molti Stati membri non definiscono indicatori od obiettivi quantitativi per promuovere l'uso sostenibile dei pesticidi o tutelare in modo più adeguato la salute umana e l'ambiente. Inoltre non vi è un sistema di monitoraggio efficace, con la conseguente mancanza di dati sufficienti sull'uso di pesticidi. Ciò ha reso difficile giungere a una conclusione sulla misura in cui la direttiva sull'utilizzo sostenibile è riuscita a salvaguardare la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi dei pesticidi. Le misure precedentemente introdotte nel quadro della PAC non sono state in grado di incentivare gli agricoltori a garantire un uso più sostenibile dei pesticidi.

Il 26 novembre 2021 il comitato per il controllo normativo della Commissione ha espresso un parere negativo sul progetto di valutazione d'impatto della Commissione relativo alla presente proposta. Il progetto di valutazione d'impatto si presentava sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione. Il comitato per il controllo normativo ha richiesto che il documento fosse rivisto al fine di:

i)garantire maggiore chiarezza sui dati e sugli elementi di prova disponibili riguardanti l'iniziativa;

ii)fornire un'analisi o una descrizione più solida degli obiettivi relativi all'uso dei pesticidi e alla riduzione del rischio;

iii)ricevere informazioni più chiare sulla disponibilità e l'accessibilità economica delle tecniche agricole di precisione e di alternative meno pericolose ai pesticidi chimici; e

iv)individuare e analizzare in modo più adeguato gli effetti e i compromessi dell'iniziativa per quanto riguarda l'ambiente, la salute e l'economia.

Il 26 gennaio 2022 il comitato per il controllo normativo ha espresso un secondo parere (questa volta positivo, con riserve) sul documento di lavoro rivisto dei servizi della Commissione riguardante la valutazione d'impatto. In seguito a questo secondo parere, il documento è stato ulteriormente modificato per rispondere alle riserve presentate dal comitato in modo che il documento:

spiegasse chiaramente sia la mancanza di elementi di prova sulle vendite e sull'uso di pesticidi sia le limitazioni poste da tale mancanza per la definizione del problema, la formulazione delle opzioni e l'analisi dell'impatto;

giustificasse in modo più adeguato la scelta dei due obiettivi vincolanti di riduzione del 50 % e il modo in cui sono correlati;

specificasse il livello di progresso necessario nei singoli Stati membri affinché siano conformi ai due obiettivi di riduzione vincolanti dell'UE, precisando le modalità di misurazione e assegnazione o il modo in cui tale livello assicurerà un'equa ripartizione degli oneri;

chiarisse le iniziative di accompagnamento incluse nello scenario di riferimento per la valutazione d'impatto; e

definisse una base e un calendario più credibili per la futura valutazione dell'iniziativa.

La valutazione d'impatto finale è stata redatta sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione ed è stata rivista in linea con i pareri, i commenti e i punti suscettibili di miglioramento esposti dal comitato per il controllo normativo.

Consultazioni dei portatori di interessi

La tabella di marcia per la valutazione di tale proposta è stata pubblicata insieme alla relativa valutazione d'impatto iniziale e resa disponibile al pubblico per la presentazione di osservazioni dal 29 maggio al 7 agosto 2020. Sono pervenute in totale 360 risposte. La consultazione pubblica si è svolta dal 18 gennaio al 12 aprile 2021 e sono pervenute in totale 1 699 risposte. I riscontri ricevuti evidenziavano una vasta gamma di opinioni, come indicato nella relazione di sintesi che riassume la consultazione dei portatori di interessi (tale relazione è allegata alla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta). Gli utilizzatori professionali di pesticidi hanno sottolineato la necessità di proteggere la resa e la qualità delle colture. Altri portatori di interessi hanno insistito sulla necessità di promuovere la difesa integrata, di accrescere la disponibilità di alternative ai pesticidi chimici e di valutare in modo più adeguato l'impatto sulla salute e sull'ambiente associato all'uso dei pesticidi chimici. Il 19 gennaio, il 25 giugno e il 5 ottobre 2021 la Commissione ha organizzato per i portatori di interessi eventi a distanza riguardanti l'iniziativa. Durante tali eventi è emersa una serie di questioni, tra cui:

i)le preoccupazioni espresse dagli utilizzatori di pesticidi circa la possibile diminuzione del numero di pesticidi disponibili sul mercato;

ii)il sostegno finanziario limitato offerto nel quadro della PAC per l'attuazione della difesa integrata;

iii)la necessità di tutelare i redditi degli agricoltori;

iv)la promozione del ruolo svolto dalle nuove tecnologie;

v)la tutela della salute umana e dell'ambiente; e

vi)il mantenimento o meno del divieto di applicazione aerea dei pesticidi. La maggior parte delle ONG hanno sottolineato l'importanza di conseguire le ambizioni del Green Deal europeo e i relativi obiettivi. Un'altra questione evidenziata durante gli eventi dedicati ai portatori di interessi è stata la necessità di migliorare l'attuazione dei piani d'azione nazionali.

Indagini mirate, seminari e studi di casi sono stati condotti anche nel quadro di:

i)uno studio esterno commissionato dalla Commissione a sostegno della valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile e della relativa valutazione d'impatto; e

ii)uno studio prospettico supplementare sui possibili scenari futuri riguardanti l'uso sostenibile dei pesticidi.

Informazioni dettagliate sulle consultazioni dei portatori di interessi sono state pubblicate sul sito web della Commissione 30 e sul portale "Legiferare meglio" 31 . Tra i portatori di interessi coinvolti e che hanno contribuito alle attività di consultazione figuravano:

i)gli agricoltori e i contoterzisti che applicano pesticidi;

ii)gli utilizzatori non agricoli di pesticidi;

iii)le ONG del settore sanitario e ambientale;

iv)le associazioni professionali che rappresentano l'industria e gli operatori economici dei settori pertinenti (ad esempio apicultura, industria chimica, industria delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi, industria delle sementi, ecc.);

v)le associazioni dei consumatori;

vi)le parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori);

vii)i cittadini;

viii)le autorità nazionali e regionali competenti dell'UE e di paesi terzi; e

ix)gli esperti scientifici.

Le risposte alle diverse attività hanno evidenziato che le opinioni dei portatori di interessi sostenevano per lo più due punti di vista generali. Il primo gruppo era favorevole a una diminuzione dell'uso dei pesticidi in linea con l'obiettivo di riduzione del rischio, secondo modalità che siano compatibili con le esigenze degli utilizzatori di prodotti fitosanitari. Il secondo gruppo era favorevole a una riduzione significativa, se non addirittura a un'eliminazione, dell'uso dei pesticidi. La proposta elaborata rappresenta un approccio proporzionato e realistico, seppur ambizioso, per far fronte alle preoccupazioni della società sull'uso e sui rischi dei pesticidi. Si tratta di un approccio che:

i)permette comunque il ricorso ai pesticidi, se necessario e appropriato, in condizioni di sicurezza; e

ii)promuove sistemi di formazione e consulenza su tecniche alternative di controllo delle specie nocive e una migliore attuazione della difesa integrata.

Come descritto nella valutazione d'impatto, una serie di opzioni strategiche è stata scartata sulla base dei riscontri forniti dai portatori di interessi. Anche il livello di ambizione delle opzioni strategiche che alla fine sono state selezionate ha tenuto conto dei suddetti riscontri.

Iniziative dei cittadini europei

Due iniziative dei cittadini europei riguardano l'uso dei pesticidi e chiedono ambiziosi obiettivi di riduzione. Nell'iniziativa di successo " Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici " la Commissione è invitata, nell'ambito del suo terzo obiettivo, a "fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un futuro senza pesticidi". Nella risposta adottata il 12 dicembre 2017 la Commissione ha dichiarato che avrebbe riesaminato la necessità di obiettivi obbligatori a livello dell'UE per i pesticidi.

Nell'iniziativa Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano la Commissione è invitata a proporre atti giuridici che prevedano l'eliminazione progressiva dell'80 % dei pesticidi sintetici dall'agricoltura dell'UE entro il 2030, iniziando dai più pericolosi, fino ad eliminarli totalmente entro il 2035." Al 30 settembre 2021 l'iniziativa aveva raccolto oltre 1 milione di dichiarazioni di sostegno, che sono attualmente in fase di verifica da parte delle autorità degli Stati membri. Se l'iniziativa sarà convalidata e presentata ufficialmente, la Commissione illustrerà le eventuali azioni che intende intraprendere in una comunicazione.

Assunzione e uso di perizie

L'iniziativa è stata sostenuta da due studi esterni commissionati dalla Commissione, che comprendevano un esame approfondito della letteratura, seminari, studi di casi e indagini.

La valutazione d'impatto ha inoltre attinto a ulteriori informazioni provenienti da una serie di altri studi che hanno utilizzato modelli economici per stimare l'impatto potenziale del conseguimento degli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore", compresi gli obiettivi riguardanti la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi.

Valutazione d'impatto

La scheda di sintesi della valutazione d'impatto è disponibile a questo indirizzo . Il parere positivo del comitato per il controllo normativo è disponibile a questo indirizzo .

L'obiettivo della proposta di ridurre l'uso e il rischio dei pesticidi per tutelare la salute, la biodiversità e l'ambiente è pertinente nel quadro dell'ambizione della Commissione di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In particolare tale obiettivo è pertinente per il conseguimento dell'obiettivo 3 (salute e benessere), 6 (acqua pulita), 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), 11 (città sostenibili), 12 (consumo e produzione responsabili), 14 (la vita sott'acqua) e 15 (la vita sulla terra).

In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, la proposta rispetta anche il principio "non arrecare un danno significativo". Secondo tale principio, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia le attività non dovrebbero arrecare un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento 32 . I sei obiettivi sono: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Le opzioni strategiche principali indicate di seguito sono state valutate rispetto a un probabile scenario di riferimento in cui la direttiva sull'utilizzo sostenibile rimane invariata.

Opzione 1: gli obiettivi dell'UE di ridurre sia l'uso che il rischio dei pesticidi del 50 %, da conseguire entro il 2030, rimangono non vincolanti a livello giuridico. Si assisterebbe a un miglioramento dei sistemi di consulenza e degli orientamenti destinati agli utilizzatori dei pesticidi. Sarebbero promosse le tecniche agricole di precisione per ridurre l'uso e il rischio dei pesticidi chimici.

Opzione 2: a livello dell'UE gli obiettivi di riduzione del 50 % diventerebbero vincolanti dal punto di vista giuridico. Gli Stati membri definirebbero i propri obiettivi di riduzione nazionali utilizzando i criteri stabiliti. Tali obiettivi nazionali sarebbero dunque giuridicamente vincolanti (nel quadro del diritto interno) e soggetti a meccanismi di governance che prevederebbero la trasmissione di relazioni periodiche annuali da parte degli Stati membri. L'uso dei pesticidi più pericolosi sarebbe proibito in aree sensibili come le aree verdi urbane. Gli utilizzatori professionali di pesticidi dovrebbero tenere registri elettronici sull'uso dei pesticidi e sulla difesa integrata per contribuire alla riduzione dell'uso dei pesticidi. Le autorità nazionali raccoglierebbero e analizzerebbero le suddette informazioni registrate per monitorare i progressi ed elaborare, se necessario, misure correttive a livello nazionale. Servizi di consulenza indipendenti fornirebbero pareri agli utilizzatori di pesticidi sulle tecniche alternative e sulla difesa integrata.

L'opzione 3 sarebbe simile all'opzione 2. Tuttavia, nel quadro dell'opzione 3, gli obiettivi di riduzione del 50 % diventerebbero giuridicamente vincolanti sia a livello dell'UE che nazionale. L'uso di tutti i pesticidi chimici sarebbe proibito nelle aree sensibili, come le aree urbane e le aree protette conformemente alla direttiva 2000/60/CE, i siti Natura 2000, ecc.

L'opzione prescelta è l'opzione 3, tranne per gli obiettivi, per i quali si opta per l'opzione 2. In questo modo gli obiettivi di riduzione del 50 % dell'uso e del rischio dei pesticidi diventerebbero giuridicamente vincolanti a livello dell'UE e gli Stati membri dovrebbero definire i propri obiettivi di riduzione nazionali nel quadro del diritto interno. Le opzioni sono state valutate rispetto a un probabile scenario di riferimento in cui la direttiva sull'utilizzo sostenibile rimane invariata. Vietare l'uso di tutti i prodotti fitosanitari in aree sensibili massimizzerà i relativi benefici per la salute e l'ambiente.

L'opzione prescelta è coerente con le ambizioni del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore", della strategia sulla biodiversità e del piano d'azione verso l'inquinamento zero, e apporterà una serie di benefici alla società, alla biodiversità e agli ecosistemi riducendo i rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso dei pesticidi. Tutelando la biodiversità sarà inoltre possibile contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, conformemente all'obiettivo della neutralità carbonica da conseguire entro il 2050 in tutta l'UE e al traguardo intermedio di riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030, definiti all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, della normativa europea sul clima 33 . Tale opzione permetterà agli utilizzatori di pesticidi di accedere a informazioni più adeguate su alternative efficaci ai pesticidi chimici, che consentiranno loro di ridurre l'uso di pesticidi e le relative spese e, al contempo, di continuare a produrre prodotti alimentari competitivi sul mercato. Grazie a dati più dettagliati sull'uso di pesticidi e alla difesa integrata promossa nel quadro dell'opzione prescelta, le autorità degli Stati membri possono garantire che le misure nazionali apportino, il più possibile, benefici agli agricoltori, alla popolazione in generale, ad altri portatori di interessi e all'ambiente. L'opzione prescelta assicura anche che le azioni degli Stati membri siano più trasparenti e chiare.

In linea con gli obiettivi del Green Deal, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici mira non solo a garantire la salute pubblica, ma anche a preservare la biodiversità e a proteggere l'ambiente, in particolare laddove sono in gioco questioni globali, come la salvaguardia delle popolazioni di impollinatori.

Nel quadro dell'opzione prescelta i costi di produzione per unità aumenteranno a causa dei motivi seguenti:

i)obblighi di comunicazione più rigorosi e dettagliati;

ii)la riduzione prevista delle rese a causa del minore uso di pesticidi; e

iii)l'aggiunta di un ulteriore fattore di costo per gli utilizzatori professionali che attualmente non ricorrono a consulenti.

In base alla presente proposta gli Stati membri potranno fornire un sostegno nell'ambito della PAC per coprire i costi sostenuti dagli agricoltori per soddisfare tutti i requisiti di legge imposti dalla presente proposta per un periodo di 5 anni. In questo modo dovrebbe essere evitato qualsiasi aumento dei prezzi dei prodotti alimentari derivante dai nuovi obblighi stabiliti nella presente proposta. Molte delle disposizioni contenute nella presente proposta esistevano già nell'ambito della direttiva sull'utilizzo sostenibile e non dovrebbero pertanto avere alcun impatto sui prezzi dei prodotti alimentari o sulle rese delle colture. Le modifiche introdotte dalla presente proposta saranno graduali e ridurranno quindi ulteriormente l'impatto sulla sicurezza alimentare.

Sarebbero inoltre necessarie possibili misure di compensazione e mitigazione del rischio per far fronte a eventuali conseguenze negative indesiderate che potrebbero interessare i paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo. Tali misure dell'UE potrebbero sostenere il lavoro svolto dalla FAO per:

i)ridurre i rischi associati all'uso di pesticidi tramite un solido approccio di gestione del ciclo di vita;

ii)aiutare i governi e i portatori di interessi nei paesi in via di sviluppo ad adottare pratiche basate sugli ecosistemi; e

iii)migliorare a livello mondiale la gestione dei pesticidi nel settore agricolo.

Tra le PMI coinvolte figureranno:

i)gli agricoltori e altre PMI che utilizzano e vendono pesticidi e attrezzature per l'applicazione di pesticidi;

ii)gli addetti alla manipolazione dei prodotti agricoli e dei pesticidi;

iii)i trasformatori alimentari e gli intermediari;

iv)i contoterzisti agricoli; e

v)i consulenti che operano nel settore agricolo.

Le PMI saranno soggette a costi e benefici differenti nell'ambito dell'opzione strategica prescelta. Gli Stati membri possono ricorrere a incentivi o a misure di mitigazione, anche nell'ambito della PAC, per far fronte ad alcuni degli impatti generati dall'opzione. Inoltre un'applicazione più coerente e uniforme delle norme sull'uso dei pesticidi permetterà di ridurre le distorsioni di mercato tra gli utilizzatori di pesticidi nei vari Stati membri, che attualmente applicano le norme esistenti in misura diversa.

Gli Stati membri dovranno sostenere costi amministrativi e spese di controllo per l'attuazione e l'applicazione delle norme aggiornate, nonché per la raccolta e l'analisi dei dati di monitoraggio pertinenti. In particolare è possibile che siano sostenuti costi iniziali per la messa a punto del sistema di raccolta di dati.

Efficienza normativa e semplificazione

In linea con l'impegno della Commissione a "Legiferare meglio", la proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo dei portatori di interessi. La valutazione non ha individuato possibili semplificazioni legislative o riduzioni dell'onere normativo che faciliterebbero il conseguimento degli obiettivi riguardanti l'uso sostenibile dei pesticidi. La presente proposta riguarda anche le microimprese, data l'importanza di un'attuazione uniforme delle misure per ridurre sia l'uso di pesticidi sia il rischio che rappresentano per la salute umana e l'ambiente.

La proposta è in linea con una politica "digital ready" (pronta per l'era digitale), in quanto promuove la registrazione elettronica dei dati e la pubblicazione online delle tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti per rispettare:

i)gli obiettivi di riduzione dei pesticidi;

ii)l'attuazione dei piani d'azione nazionali;

iii)le relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione;

iv)le raccomandazioni della Commissione; e

v)le risposte degli Stati membri.

Nell'attuazione di norme riguardanti i registri elettronici creati a seguito della proposta saranno prese in considerazione disposizioni pertinenti relative a servizi digitali efficienti in termini di costo, incentrati sull'utente e interoperabili.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 34 . In particolare contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un rispetto più rigoroso delle politiche, volto a ridurre i rischi associati all'uso dei pesticidi e a proteggere la salute, potrebbe inoltre contribuire al diritto fondamentale di accedere a "condizioni di lavoro giuste ed eque" (articolo 31, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). In particolare, potrebbe contribuire ad assicurare il diritto a condizioni di lavoro che rispettino la salute, la sicurezza e la dignità dei lavoratori.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'indicatore esistente per misurare il conseguimento dei due obiettivi in materia di pesticidi previsti dalla strategia "Dal produttore al consumatore" costituirà la base del monitoraggio centrale annuale dei progressi compiuti verso la realizzazione di tali obiettivi a livello dell'UE e degli Stati membri. Occorre notare che i dati che indicano se gli obiettivi per il 2030 sulla riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi sono stati raggiunti saranno probabilmente disponibili solo nel 2032.

Gli Stati membri dovranno monitorare:

l'istituzione e l'uso di servizi di consulenza indipendenti;

l'attuazione delle norme per la difesa integrata a livello di azienda agricola, attraverso il registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari;

l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale tramite registri specifici;

la formazione di utilizzatori professionali, distributori e consulenti;

l'uso di prodotti fitosanitari tramite un registro elettronico.

Gli Stati membri comunicheranno annualmente alla Commissione le informazioni raccolte tramite tale monitoraggio. La Commissione valuterà le informazioni e le integrerà con i propri audit.

Al fine di integrare tale monitoraggio annuale, la Commissione propone di valutare formalmente questa iniziativa non prima di sette anni dall'entrata in applicazione della proposta legislativa prevista.

Inoltre i dati di monitoraggio descritti nella presente proposta e nella valutazione d'impatto che la accompagna possono anche essere utilizzati direttamente per monitorare gli obiettivi strategici generali stabiliti nell'ambito del Green Deal europeo e dell'ottavo programma di azione per l'ambiente, che includono: la strategia "Dal produttore al consumatore"; la strategia sulla biodiversità, nonché il monitoraggio e le prospettive del piano d'azione "inquinamento zero".

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni.

Il capo II stabilisce gli obiettivi dell'UE volti a ridurre l'uso e il rischio dei pesticidi del 50 %, che sono in linea con la strategia "Dal produttore al consumatore" e ai quali gli Stati membri contribuiscono (collettivamente). Prevede inoltre che gli Stati membri dovrebbero adottare obiettivi vincolanti secondo il diritto interno che possono discostarsi dal livello degli obiettivi dell'UE, fissato al 50 %, entro i limiti dei parametri di una formula vincolante. Tale formula permette agli Stati membri di tenere conto dell'andamento dei progressi e dell'intensità dell'uso di pesticidi nella definizione degli obiettivi nazionali. È previsto che la Commissione formuli raccomandazioni per fissare obiettivi sempre più elevati in alcuni casi e che pubblichi le tendenze registrate riguardo al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'UE per il 2030.

Il capo III descrive le informazioni che dovrebbero essere contenute nei piani d'azione nazionali e gli obblighi di:

i)condurre una consultazione pubblica su tali piani d'azione nazionali; e

ii)garantire che tali piani d'azione nazionali siano coerenti con i piani strategici della PAC.

Tale capo stabilisce inoltre le informazioni dettagliate da includere sugli obiettivi indicativi riguardanti le alternative ai pesticidi chimici. Esso prevede che:

i)gli Stati membri includano nelle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti per il conseguimento dei due obiettivi nonché altri dati quantitativi; e

ii)la Commissione analizzi tali relazioni e formuli raccomandazioni.

Il capo IV stabilisce le prescrizioni applicabili agli utilizzatori professionali in relazione alla difesa integrata nei casi in cui gli Stati membri abbiano adottato o meno norme specifiche per coltura. Prevede che gli utilizzatori professionali tengano registri sulla difesa integrata e facciano ricorso a consulenti indipendenti. Prevede l'adozione e la sorveglianza di norme specifiche per coltura riguardanti la difesa integrata che devono essere rispettate dagli utilizzatori professionali. Prevede inoltre la creazione di un registro elettronico per la difesa integrata.

Il capo V stabilisce l'obbligo per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di possedere, in determinate circostanze, un certificato di formazione. Definisce inoltre prescrizioni generali per l'uso di pesticidi e di attrezzature per l'applicazione. Contiene inoltre disposizioni riguardanti:

i)    l'uso di pesticidi in aree sensibili;

ii)    la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;

iii)    l'applicazione aerea;

iv)    lo stoccaggio, lo smaltimento e la manipolazione; e

v)    la consulenza sull'uso dei pesticidi.

Il capo VI stabilisce prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari. Stabilisce inoltre il tipo di informazioni sui pesticidi che devono essere fornite agli acquirenti al momento della vendita.

Il capo VII prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema per la formazione e certificazione degli utilizzatori professionali, dei consulenti e dei distributori, nonché la creazione di un sistema di consulenza indipendente. Prevede che gli Stati membri promuovano azioni di sensibilizzazione su questioni riguardanti i pesticidi e pubblichino online informazioni chiave sull'argomento. Prevede inoltre che gli Stati membri raccolgano informazioni su casi di avvelenamento acuto e cronico da pesticidi.

Il capo VIII riguarda le attrezzature per l'applicazione di pesticidi. Stabilisce prescrizioni per l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale. Prevede che sia predisposto un registro elettronico delle informazioni relative a tutte le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale. Stabilisce obblighi di notifica del trasferimento di proprietà o del ritiro dalla circolazione. Prevede ispezioni a intervalli di tre anni, con la possibilità di derogare a tali obblighi di ispezione nel caso di alcune attrezzature per l'applicazione.

Il capo IX definisce la metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati e dei progressi compiuti verso gli obiettivi di riduzione per il 2030.

Il capo X stabilisce le disposizioni amministrative e finanziarie per:

i)la notifica delle autorità competenti pertinenti alla Commissione;

ii)le sanzioni; e

iii)le tasse e i diritti.

Il capo XI stabilisce le condizioni per l'adozione di atti delegati e di esecuzione nel quadro del regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il capo XII abroga la direttiva sull'utilizzo sostenibile e prevede l'entrata in vigore e in applicazione del regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2022/0196 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 35 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 36 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato dispone che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e prevede che la politica dell'Unione in materia ambientale debba mirare a un elevato livello di tutela.

(2)La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 ha istituito un quadro ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Dalla valutazione 38 di tale direttiva risulta che i suoi obiettivi generali non sono stati raggiunti e che gli Stati membri non l'hanno attuata in modo soddisfacente. Tale conclusione è stata confermata nelle relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2017 39 e del 2020 40 .

(3)La risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi 41 ha evidenziato che l'Unione deve agire senza indugio per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e ha invitato la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo ha ribadito il suo invito a proporre obiettivi di riduzione vincolanti nella risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente 42 .

(4)Nel 2018 uno studio 43 condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha evidenziato che in molti Stati membri erano stati compiuti dei progressi, ma che in generale gli obiettivi della direttiva 2009/128/CE erano stati raggiunti in modo limitato. La relazione speciale del 2020 44 della Corte dei conti europea sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha riscontrato che vi sono limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi associati all'uso di tali prodotti e ha individuato carenze nell'attuale quadro dell'Unione. Come evidenziato nella relazione informativa relativa alla valutazione della direttiva 2009/128/CE 45 , il Comitato economico e sociale europeo reputa essenziale che si effettui una nuova valutazione dei requisiti, degli obiettivi, delle condizioni e dei termini stabiliti nei piani d'azione nazionali.

(5)Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui quelle sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.

(6)Le norme relative ai biocidi sono stabilite nel regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , di cui è prevista una valutazione. Non è quindi opportuno introdurre nel presente regolamento nuove norme sull'uso dei biocidi.

(7)La comunicazione della Commissione intitolata "Il Green Deal europeo" 47 ha definito una tabella di marcia delle misure principali, anche a livello legislativo, per ridurre significativamente l'uso di pesticidi chimici e i rischi connessi. Nella strategia "Dal produttore al consumatore" 48 , nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 49 e nel piano d'azione verso l'inquinamento zero 50 , la Commissione si è impegnata ad agire per ridurre del 50 % l'uso e il rischio complessivo dei pesticidi chimici entro il 2030 e ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi (prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 52 , o contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione 53 ) entro il 2030. L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è inoltre complementare alla promozione dell'agricoltura biologica e al raggiungimento dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di destinare almeno il 25 % della superficie agricola dell'Unione ad agricoltura biologica entro il 2030. Sostiene gli obiettivi del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 54 e contribuisce in tal modo all'attuazione del principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato.

(8)Due iniziative dei cittadini europei riguardano l'uso dei pesticidi e chiedono ambiziosi obiettivi di riduzione. L'iniziativa di successo " Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici ", presentata alla Commissione il 6 ottobre 2017, ha invitato la Commissione, nell'ambito del suo terzo obiettivo, a "fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un futuro senza pesticidi". Nella risposta adottata il 12 dicembre 2017 la Commissione ha dichiarato che avrebbe riesaminato la necessità di obiettivi obbligatori a livello dell'UE per i pesticidi. Nella più recente iniziativa " Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano la Commissione è invitata a proporre atti giuridici che prevedano l'eliminazione progressiva dell'80 % dei pesticidi sintetici dall'agricoltura dell'UE entro il 2030, iniziando dai più pericolosi, fino ad eliminarli totalmente entro il 2035." Al 30 settembre 2021 l'iniziativa aveva raccolto oltre 1 milione di dichiarazioni di sostegno, che sono attualmente in fase di verifica da parte delle autorità degli Stati membri.

(9)Nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata il 9 maggio 2022, per quanto riguarda le proposte in materia di agricoltura, produzione alimentare, biodiversità ed ecosistemi e inquinamento, i cittadini chiedono all'Unione in particolare di ridurre in modo significativo l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, in linea con gli obiettivi esistenti, pur continuando a garantire la sicurezza alimentare e di sostenere la ricerca per sviluppare alternative più sostenibili e naturali. I cittadini chiedono più ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche per la produzione sostenibile, la resistenza delle piante e l'agricoltura di precisione, e un maggior numero di sistemi di comunicazione, consulenza e formazione per gli agricoltori e da parte degli agricoltori; chiedono inoltre all'Unione di proteggere gli insetti, in particolare gli insetti indigeni e impollinatori 55 .

(10)Nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2020 56 il Consiglio dell'Unione europea, prendendo atto degli obiettivi di riduzione dell'uso dei pesticidi stabiliti dalla Commissione nella strategia "Dal produttore al consumatore", ha sottolineato che, per raggiungere detti obiettivi, saranno necessari sforzi da parte degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi, nonché un'intensa cooperazione, consultazione e collaborazione. Il Consiglio ha inoltre chiesto alla Commissione di garantire che tali obiettivi siano obiettivi dell'Unione a cui tutti gli Stati membri devono contribuire mediante un'azione a livello nazionale. Nelle sue conclusioni il Consiglio chiede che tali obiettivi siano stabiliti tenendo conto dei risultati finora ottenuti, nonché delle diverse situazioni di partenza, circostanze e condizioni dei vari Stati membri.

(11)Gli agenti di controllo biologico sono un'alternativa di controllo sostenibile all'uso dei prodotti chimici per il controllo degli organismi nocivi. Come evidenziato nella decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio 57 , gli agenti di controllo biologico hanno un'importanza crescente nell'agricoltura e nella silvicoltura sostenibili e svolgono un ruolo determinante nel garantire il successo della difesa integrata e dell'agricoltura biologica. L'accesso agli agenti di controllo biologico favorisce l'abbandono dei prodotti fitosanitari chimici, ed è opportuno incoraggiare gli agricoltori a passare a metodi agricoli a basso input, tra cui l'agricoltura biologica. È dunque opportuno definire il concetto di controllo biologico come base sulla quale gli Stati membri possono fissare obiettivi indicativi per aumentare la percentuale di colture su cui sono utilizzati agenti di controllo biologico.

(12)La strategia "Dal produttore al consumatore" ha l'obiettivo di compiere progressi sostanziali nella riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici in un modo economicamente sostenibile. A tale scopo, per monitorare i progressi, è necessario fissare obiettivi quantificati a livello dell'Unione e degli Stati membri per la riduzione dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici nonché dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi. Il diritto interno dovrebbe stabilire obiettivi nazionali al fine di garantire progressi adeguati e l'assunzione di responsabilità in relazione a essi. Tali obiettivi nazionali vincolanti dovrebbero inoltre essere conseguiti dagli Stati membri entro il 2030. La riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici dovrebbe ridurre in modo significativo i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per gli utilizzatori professionali.

(13)Dati i diversi livelli di progresso nel tempo e le differenze nell'intensità dell'uso di pesticidi tra gli Stati membri, è necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione dei propri obiettivi nazionali vincolanti ("obiettivi di riduzione nazionali per il 2030"). L'intensità dell'uso è misurata al meglio dividendo la quantità totale di sostanze attive immesse sul mercato, e quindi utilizzate, sotto forma di prodotti fitosanitari in un determinato Stato membro per la superficie sulla quale le sostanze attive sono state applicate. L'intensità dell'uso di pesticidi chimici, in particolare dei pesticidi più pericolosi, è correlata a una maggiore dipendenza dai pesticidi chimici, a maggiori rischi per la salute umana e l'ambiente e a pratiche agricole meno sostenibili. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è inferiore alla media dell'Unione di tenerne conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. È inoltre opportuno imporre agli Stati membri nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è superiore alla media dell'Unione di tenerne conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Per tenere debitamente conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri, si dovrebbe inoltre concedere loro anche la possibilità di prendere in considerazione i progressi avvenuti prima dell'adozione della strategia "Dal produttore al consumatore" nella definizione degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al contrario, qualora abbiano aumentato, o ridotto in misura limitata, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri dovrebbero ora contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, tenendo conto anche della loro intensità dell'utilizzo di pesticidi. Per garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione e un adeguato livello di ambizione, dovrebbero essere stabiliti limiti minimi per gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Le regioni ultraperiferiche dell'UE, quali elencate nell'articolo 349 del trattato, sono situate nell'Atlantico, nei Caraibi e nell'Oceano Indiano. A causa di vincoli permanenti, come la grande distanza dal continente europeo, l'insularità e l'elevata esposizione ai cambiamenti climatici, è opportuno consentire agli Stati membri di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni in relazione all'uso dei prodotti fitosanitari e di prevedere misure adeguate alle specifiche condizioni climatiche e colture. Al fine di garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione uno Stato membro, qualora raggiunga il livello del suo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030 prima del 2030, non dovrebbe essere tenuto a intraprendere ulteriori sforzi di riduzione, ma dovrebbe monitorare attentamente le fluttuazioni annuali dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in modo da garantire il progresso verso il conseguimento del rispettivo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030. Per ragioni di trasparenza, le risposte degli Stati membri a eventuali raccomandazioni della Commissione in relazione al livello di ambizione degli obiettivi nazionali e ai progressi annuali compiuti verso il loro conseguimento dovrebbero essere accessibili al pubblico.

(14)Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi quantitativi, riferimenti a obiettivi di riduzione nazionali vincolanti per il 2030 stabiliti dal diritto interno, oltre ai relativi obiettivi indicativi stabiliti nei piani d'azione nazionali, alle misure, ai calendari e agli indicatori per ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Ciò permetterà di adottare un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi (anche quantitativi), con un chiaro riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su obiettivi e dati quantitativi precisi relativi al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.

(15)Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione a livello dell'Unione ("obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030"), nonché gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030, è necessario incrementare la disponibilità e l'uso di agenti di controllo biologico e di altre alternative non chimiche. La disponibilità di tali alternative incentiverà l'adozione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, come quelle dell'agricoltura biologica.

(16)L'attuazione di politiche e misure riguardanti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha un impatto sull'ambiente, sulla salute pubblica e sulle condizioni di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che il pubblico e le parti sociali abbiano sufficienti opportunità di partecipare alla preparazione dei piani d'azione nazionali degli Stati membri e di essere consultati al riguardo, in conformità, se del caso, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 58 .

(17)Al fine di garantire la coerenza e la complementarità con la legislazione correlata, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero tenere conto della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 59 , della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 60 , della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 61 , della direttiva 91/676/CEE del Consiglio 62 , della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 63 , della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio 64 e del regolamento xxx/xxx sul ripristino della natura [riferimento all'atto adottato da inserire] e dovrebbero essere coerenti con i piani strategici della politica agricola comune ("PAC") redatti conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 65 .

(18)Gli strumenti economici, inclusi quelli definiti nel quadro della PAC che forniscono sostegno agli agricoltori, possono svolgere un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, in particolare, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici. Nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC da loro elaborati, gli Stati membri devono dimostrare che l'attuazione della PAC favorisce e sostiene altre normative pertinenti dell'Unione e il conseguimento dei loro obiettivi, compresi quelli del presente regolamento.

(19)Per ragioni di trasparenza e per favorire maggiori progressi, è necessario misurare i progressi compiuti dagli Stati membri in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 e di altri obiettivi di riduzione indicativi nazionali. Tale misurazione dovrebbe essere effettuata su base annuale tramite relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione. Al fine di monitorare il livello di conformità al presente regolamento in modo semplificato e facilmente comparabile, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere dati quantitativi in relazione all'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata. Per incoraggiare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 e di altri obiettivi di riduzione indicativi nazionali, comprese eventuali misure a sostegno di tale conseguimento, la Commissione dovrebbe analizzare detti progressi e misure ogni due anni.

(20)Per la protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario adottare un approccio al controllo delle specie nocive che segua quello della difesa integrata, per garantire un'attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e riducendo al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli, la promozione di meccanismi naturali di controllo fitosanitario e il ricorso al controllo chimico solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Per garantire che la difesa integrata sia attuata in modo coerente sul campo, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme chiare. Al fine di rispettare l'obbligo di adozione della difesa integrata, un utilizzatore professionale dovrebbe prendere in considerazione e attuare tutti i metodi e le pratiche che consentano di evitare il ricorso a prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere utilizzati solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Al fine di garantire e monitorare la conformità a tale prescrizione, è importante che gli utilizzatori professionali tengano un registro dei motivi per cui applicano prodotti fitosanitari o delle ragioni di qualsiasi altra azione intrapresa in linea con la difesa integrata, nonché dei pareri ricevuti da parte di consulenti indipendenti a sostegno dell'adozione della difesa integrata. Tali registri sono inoltre richiesti nel caso di applicazioni aeree.

(21)Per evitare inutili duplicazioni, la Commissione dovrebbe stabilire un modello standard per gli Stati membri allo scopo di integrare i registri tenuti dagli utilizzatori professionali riguardo alle azioni intraprese in linea con la difesa integrata con quelli tenuti ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(22)Per facilitare il rispetto della difesa integrata, è necessario stabilire norme specifiche per coltura che un utilizzatore professionale deve seguire in relazione alla coltura specifica e alla regione in cui opera. Tali norme dovrebbero convertire le prescrizioni in materia di difesa integrata in criteri verificabili applicabili a una coltura specifica. Per garantire che le norme specifiche per coltura siano conformi alle prescrizioni in materia di difesa integrata, dovrebbero essere stabilite regole dettagliate sul loro contenuto e la Commissione dovrebbe verificare la loro elaborazione, la loro attuazione e il loro rispetto sul campo.

(23)Al fine di verificare il rispetto della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è opportuno tenere un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari allo scopo di verificare il rispetto delle norme sulla difesa integrata di cui al presente regolamento e favorire lo sviluppo della politica dell'Unione. L'accesso al registro dovrebbe essere concesso anche alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali a norma del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 . In tale registro dovrebbero figurare eventuali misure o interventi preventivi e le relative motivazioni. In questo modo le autorità competenti disporranno delle informazioni necessarie per verificare se un utilizzatore professionale ha svolto un processo decisionale, conformemente alla difesa integrata, prima di determinare la misura o l'intervento preventivi specifici. Tale registro dovrebbe inoltre contenere informazioni dettagliate in relazione alle consulenze richieste annualmente a sostegno della difesa integrata al fine di accertare l'effettivo svolgimento della pianificazione strategica a più lungo termine relativa alla difesa integrata.

(24)Al fine di garantire che i prodotti fitosanitari e le relative attrezzature per l'applicazione siano usati in modo da tutelare la salute umana e l'ambiente, è necessario prevedere prescrizioni generali per gli utilizzatori professionali riguardanti la formazione richiesta per l'uso di determinati prodotti fitosanitari o di talune attrezzature per l'applicazione, l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi e la necessità di rispettare gli obblighi di ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

(25)L'uso di prodotti fitosanitari può avere impatti particolarmente negativi in alcune aree utilizzate frequentemente dalla popolazione in generale o da gruppi vulnerabili, in comunità in cui le persone vivono e lavorano e in aree sensibili dal punto di vista ecologico, come i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 67 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 68 . Se i prodotti fitosanitari sono usati in aree frequentate dalla popolazione in generale, la possibilità di esposizione degli esseri umani a tali prodotti fitosanitari è elevata. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, dovrebbe pertanto essere vietato l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili ed entro tre metri da esse. Deroghe a questo divieto dovrebbero essere permesse solo a determinate condizioni e a seconda dei casi.

(26)L'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile sono particolarmente sensibili ai prodotti fitosanitari. Al fine di proteggere l'ambiente acquatico, l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree con acque superficiali e nelle loro vicinanze dovrebbe quindi essere vietato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per evitare il deterioramento delle acque sotterranee e superficiali nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque sotterranee e superficiali al fine di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari. Inoltre è importante che gli utilizzatori professionali siano formati su come ridurre al minimo o cessare l'applicazione di alcuni prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata". È altresì importante che gli utilizzatori professionali siano formati in merito all'importanza di privilegiare il ricorso a prodotti fitosanitari a basso rischio o ad alternative non chimiche, l'uso di tecnologie di riduzione della deriva e misure di mitigazione del rischio.

(27)Quando si parla di agricoltura di precisione si fa riferimento a sistemi di gestione agricola in grado di adattare accuratamente la gestione delle colture a condizioni circoscritte, come quelle riscontrate negli appezzamenti di terreno. L'applicazione delle tecnologie esistenti, compreso l'uso dei dati e dei servizi spaziali dell'Unione (Galileo e Copernicus), ha il potenziale di ridurre in modo significativo l'uso dei pesticidi. È pertanto necessario stabilire un quadro legislativo che incentivi lo sviluppo dell'agricoltura di precisione. L'applicazione aerea di prodotti fitosanitari, anche tramite l'impiego di aerei, elicotteri e droni, ha solitamente un grado di precisione inferiore a quello di altri mezzi di applicazione e potrebbe dunque avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. L'applicazione aerea dovrebbe quindi essere proibita, con deroghe limitate a seconda dei casi, ossia quando gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente sono inferiori a quelli prodotti da eventuali metodi di applicazione alternativi o quando non esistono altri metodi alternativi possibili. È inoltre necessario registrare il numero delle applicazioni aeree effettuate sulla base dei permessi concessi per l'applicazione aerea, al fine di ottenere dati chiari su quante applicazioni aeree abbiano effettivamente avuto luogo in relazione ai permessi concessi.

(28)È tuttavia probabile che alcuni aeromobili senza equipaggio (tra cui i droni) permetteranno l'applicazione aerea mirata di prodotti fitosanitari. Tali aeromobili senza equipaggio possono contribuire a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari grazie a un'applicazione mirata e, di conseguenza, a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente rispetto all'uso di attrezzature per l'applicazione da terra. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri per esentare alcuni aeromobili senza equipaggio dal divieto di applicazione aerea. È inoltre opportuno rinviare l'applicazione di tale esenzione di tre anni, dato l'attuale stato di incertezza scientifica.

(29)La manipolazione dei prodotti fitosanitari, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscelazione di tali prodotti e di pulizia delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti dopo l'impiego, il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi nonché lo smaltimento delle confezioni vuote e dei residui dei prodotti fitosanitari comportano particolari rischi di esposizione per le persone e per l'ambiente. È dunque opportuno prevedere misure specifiche per queste attività. Qualora in relazione all'uso, allo stoccaggio e allo smaltimento di prodotti fitosanitari debbano essere rispettate prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, tali prescrizioni sono stabilite, tra l'altro, dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio 69 , dalla direttiva 89/656/CEE del Consiglio 70 , dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio 71 , dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 72 e dalla direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 73 .

(30)È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata.

(31)La vendita di un prodotto fitosanitario è una componente importante nella catena di distribuzione poiché permette ai distributori di fornire le informazioni necessarie per garantirne un uso corretto. Al momento della vendita l'acquirente o l'utente finale dovrebbe poter ricevere consigli specifici sulle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente, in modo da avere risposta alle domande che consentiranno un utilizzo corretto del prodotto fitosanitario in questione. Gli utilizzatori non professionali dovrebbero ricevere, presso il punto vendita, informazioni generali sull'utilizzo, la manipolazione e la conservazione sicuri dei prodotti fitosanitari e sullo smaltimento dell'imballaggio di tali prodotti, dato che generalmente questi utenti non dispongono delle stesse conoscenze pratiche degli utilizzatori professionali.

(32)È essenziale che gli Stati membri istituiscano e mantengano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo da garantire che detti operatori siano pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure appropriate per ridurre il più possibile tali rischi. La formazione dei consulenti dovrebbe essere più approfondita di quella dei distributori e degli utilizzatori professionali, poiché devono essere in grado di favorire la corretta attuazione della difesa integrata e delle norme relative a colture specifiche. L'uso o l'acquisto di un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato di formazione. Inoltre, per garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo sicuro per la salute umana e l'ambiente, i distributori dovrebbero essere tenuti a fornire agli acquirenti professionali e non professionali di prodotti fitosanitari informazioni specifiche sul prodotto presso il punto vendita.

(33)Per garantire un approccio pianificato alle tecniche di controllo degli organismi nocivi per un certo numero di stagioni vegetative al fine di ridurre il più possibile l'uso di prodotti fitosanitari chimici e di assicurare una corretta attuazione della difesa integrata, gli utilizzatori professionali dovrebbero essere tenuti a consultare regolarmente consulenti indipendenti e formati sulla gestione delle specie nocive, in modo che i prodotti fitosanitari siano utilizzati solo in ultima istanza.

(34)Considerando i possibili rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, il pubblico dovrebbe avere accesso a migliori informazioni sugli effetti generali causati dall'uso di tali prodotti attraverso programmi di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai distributori e altre misure appropriate.

(35)Per comprendere meglio le tendenze relative ai casi di avvelenamento acuto e cronico dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari, ciascuno Stato membro dovrebbe raccogliere informazioni al riguardo. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare le tendenze generali a livello dell'Unione.

(36)Per ridurre al minimo gli effetti negativi dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente, è necessario prevedere sistemi di ispezione tecnica periodica delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale. Considerati gli effetti potenzialmente ridotti delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato, è inoltre opportuno consentire agli Stati membri di stabilire requisiti di ispezione meno rigorosi e prevedere intervalli di ispezione diversi in relazione a tali attrezzature. Inoltre, poiché il costo di acquisto di nuove attrezzature portatili per l'applicazione e di irroratori a spalla è relativamente contenuto rispetto ai costi di ispezione, è opportuno prevedere la possibilità di deroghe nazionali all'ispezione obbligatoria di tali attrezzature, a condizione che venga effettuata un'analisi del rischio per la salute umana e per l'ambiente associati a tali attrezzature. Tale valutazione dovrebbe includere una stima dell'entità dell'impiego dell'attrezzatura. Per garantire il rispetto degli obblighi di ispezione, è necessario richiedere a ciascuno Stato membro di istituire un registro delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale e di mantenerlo aggiornato. Poiché alcune delle attrezzature per l'applicazione non hanno ID unici, è necessario prevedere che tali attrezzature siano dotate di un ID unico per permettere l'identificazione fisica di tutte le attrezzature.

(37)Per monitorare i progressi compiuti nella riduzione dei rischi e degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari è necessario continuare a utilizzare il sistema di indicatori di rischio armonizzati istituito dalla direttiva 2009/128/CE.

(38)I dati statistici sui prodotti fitosanitari raccolti in conformità del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 74 dovrebbero essere utilizzati nel calcolo di tali indicatori di rischio armonizzati e dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi vincolanti a livello nazionale e dell'Unione basati sulla strategia "Dal produttore al consumatore". Dato che l'uso di pesticidi può variare da un anno all'altro in particolare in funzione del clima, è opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di tre anni per tenere conto di tali fluttuazioni. Il periodo di riferimento per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 è il periodo 2011-2013, poiché è stato il primo triennio per il quale la Commissione ha ricevuto dati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 e poiché coincide con l'entrata in vigore della direttiva 2009/128/CE. Il periodo di riferimento per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 è il periodo 2015-2017 in quanto, al momento dell'annuncio della strategia "Dal produttore al consumatore", tale periodo corrispondeva al triennio più recente in cui erano disponibili dati. Il periodo di riferimento per il calcolo del nuovo indicatore di rischio armonizzato 2a è il periodo 2022-2024, poiché sarà il primo triennio per cui saranno disponibili dati sulle aree trattate nel quadro di ciascuna autorizzazione per una situazione di emergenza fitosanitaria.

(39)Al momento gli unici dati statistici affidabili disponibili a livello dell'Unione relativi alla messa in commercio e all'uso dei prodotti fitosanitari sono le statistiche sulle quantità di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato e i dati sul numero di autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali statistiche sono utilizzate nel calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 ai sensi della direttiva 2009/128/CE e nel calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi vincolanti a livello nazionale e dell'Unione per il 2030 basati sulla strategia ''Dal produttore al consumatore''. Il nuovo indicatore di rischio armonizzato 2a sarà calcolato utilizzando le statistiche sul numero di autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria, le proprietà delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari soggetti a tali autorizzazioni e le aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni, per meglio quantificare i rischi associati alle autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria.

(40)Per motivi di trasparenza e per garantire un'attuazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri, la metodologia utilizzata per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 e la metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere definite in un allegato del presente regolamento.

(41)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 riconosce la necessità di intervenire in modo tempestivo per salvaguardare la biodiversità. In tutta l'Unione è stata riscontrata una riduzione del numero di specie, in particolare di insetti e impollinatori. La perdita di biodiversità è determinata, tra l'altro, dall'uso di prodotti fitosanitari, e le azioni intraprese dagli Stati membri nell'ambito degli attuali strumenti strategici dell'Unione non sono ancora state in grado di arrestare tale tendenza. È pertanto fondamentale garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo da mitigare i rischi associati agli effetti nocivi di tali prodotti sulla fauna selvatica, attraverso una serie di misure tra cui la formazione, l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale e la protezione dell'ambiente acquatico e delle aree sensibili.

(42)Per facilitare la comunicazione tra la Commissione e le autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente regolamento a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle autorità competenti designate ai sensi del presente regolamento.

(43)Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. È inoltre importante prevedere che gli Stati membri recuperino i costi relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento per mezzo di tasse o diritti, al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di risorse finanziarie adeguate.

(44)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente dai rischi e dagli impatti associati all'uso dei prodotti fitosanitari e il conseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia "Dal produttore al consumatore" e dalla strategia dell'UE sulla biodiversità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo dell'entità del loro utilizzo e della complessità e degli effetti dei profili di rischio ad essi associati, essere conseguito in modo più adeguato a livello di Unione, quest'ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)Al fine di verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori, le attività svolte dalle autorità competenti o da altri organismi o persone fisiche a cui sono stati delegati compiti riguardanti i controlli ufficiali sono disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 75 , ad eccezione dei compiti riguardanti i controlli sulle attrezzature impiegate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. Pertanto il presente regolamento deve unicamente disporre controlli e audit riguardo all'ispezione di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

(46)Al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare le disposizioni riguardanti gli obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti in relazione alla difesa integrata, all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, al calcolo degli indicatori di rischio armonizzati, ai dati da fornire nelle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione e il modulo di notifica in relazione alle attrezzature per l'applicazione, come pure gli allegati II, III, IV, V e VI. Analogamente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di integrare il presente regolamento specificando criteri precisi in relazione a taluni fattori relativi agli aeromobili senza equipaggio, quando il progresso tecnologico e gli sviluppi scientifici consentiranno di elaborare tali criteri precisi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 76 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)Per accertare se il presente regolamento raggiunga i suoi obiettivi con efficacia ed efficienza, sia coerente e ancora pertinente e fornisca valore aggiunto a livello di Unione, la Commissione dovrebbe effettuarne una valutazione.

(48)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle disposizioni del regolamento relative alle iscrizioni da effettuarsi a opera degli utilizzatori professionali nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari, per la sintesi e l'analisi, da parte delle autorità competenti, delle informazioni ivi contenute e per la trasmissione delle informazioni sui casi di avvelenamento acuto e cronico, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 77 .

(49)L'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri comporterà obblighi nuovi e rafforzati per gli agricoltori e gli altri utilizzatori di pesticidi. Alcuni di essi costituiscono criteri di gestione obbligatori e norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 78 , che, conformemente a tale regolamento, gli agricoltori devono rispettare per ricevere i pagamenti della PAC, mentre il rispetto di altri requisiti, che vanno oltre i requisiti obbligatori, può essere ricompensato con pagamenti supplementari nell'ambito di regimi volontari come i regimi ecologici a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. L'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), e l'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/2115 dispongono che il finanziamento della PAC sia disponibile solo per le pratiche attuate nell'ambito di un regime ecologico o di un impegno agro-climatico-ambientale che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabiliti a norma di tale regolamento e dei pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, il benessere degli animali, nonché di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione. Poiché gli agricoltori e gli altri utilizzatori devono ricevere un sostegno finanziario per la transizione verso un uso più sostenibile dei pesticidi, il regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato per consentire il finanziamento dei requisiti imposti a norma del presente regolamento durante un periodo transitorio. Questa opzione eccezionale per gli Stati membri relativa alla fornitura di finanziamenti supplementari per le misure adottate in attuazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi a qualsiasi obbligo per gli agricoltori e gli altri utilizzatori derivante dall'applicazione del presente regolamento, comprese le pratiche agricole obbligatorie imposte dalle norme specifiche per coltura per la difesa integrata. A norma dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, gli investimenti effettuati dagli agricoltori per conformarsi alle nuove prescrizioni imposte dal diritto dell'Unione possono inoltre beneficiare di un sostegno per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda. Analogamente, è opportuno prevedere un periodo transitorio più lungo per gli investimenti che rispettano le prescrizioni imposte agli agricoltori a norma del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2115.

(50)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per permettere alle autorità competenti e agli operatori di prepararsi alle prescrizioni da esso introdotte,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione, e il conseguimento entro il 2030, di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la loro applicazione, garantendo lo svolgimento di attività di formazione e di sensibilizzazione e prevedendo l'attuazione della difesa integrata.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a uno degli impieghi seguenti:

a)proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

b)influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;

c)conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni speciali dell'Unione in materia di conservanti;

d)distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

e)controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

Tali prodotti sono chiamati "prodotti fitosanitari".

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"prodotto fitosanitario chimico": un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva chimica, eccetto i prodotti vegetali che utilizzano mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, o macrorganismi invertebrati;

2)"prodotto fitosanitario a basso rischio": un prodotto fitosanitario autorizzato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

3)"sostanza attiva chimica": una sostanza attiva diversa dai microrganismi, dai semiochimici e dagli estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

4)"biodiversità": la biodiversità quale definita all'articolo 3, punto 29, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

5)"prodotto fitosanitario più pericoloso": un prodotto fitosanitario contenente una o più sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, o contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione;

6)"superficie agricola utilizzata": una superficie agricola utilizzata quale definita all'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio 79 ;

7)"utilizzatore professionale": persona che utilizza un prodotto fitosanitario nel corso delle sue attività professionali;

8)"distributore": persona che rende disponibile sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e i fornitori;

9)"consulente": persona che fornisce pareri sulla difesa integrata e sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, nell'ambito dell'attività professionale o di un servizio commerciale, compresi i servizi di consulenza privati o pubblici;

10)"attrezzatura per l'applicazione": qualsiasi attrezzatura il cui uso per l'applicazione di un prodotto fitosanitario sia ragionevolmente prevedibile al momento della fabbricazione e gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, a eccezione delle attrezzature destinate alla semina o alla piantagione di materiale di moltiplicazione trattato con prodotti fitosanitari;

11)"attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale": una delle attrezzature seguenti:

a)attrezzature per l'applicazione impiegate da un utilizzatore professionale per l'applicazione di prodotti fitosanitari;

b)attrezzature per l'applicazione con irroratori a barra orizzontale o verticale o atomizzatori, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari;

12)"applicazione aerea": l'applicazione di un prodotto fitosanitario da un aeromobile;

13)"aeromobile senza equipaggio": ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;

14)"prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale": un prodotto fitosanitario che è stato autorizzato solo per gli utilizzatori professionali conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

15)"difesa integrata": attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente;

16)"area sensibile": una delle aree seguenti:

a)un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure sentieri pubblici;

b)un'area utilizzata prevalentemente dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, punto 14, del regolamento (CE) n. 1107/ 2009;

c)insediamenti umani (comunità in cui vivono e lavorano le persone), definiti secondo il livello di classificazione 1 (superfici artificiali) della versione più aggiornata del sistema CORINE (Coordination of information on the Environment) Land Cover gestito dall'AEA (a esclusione del livello 2-1.2: "Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione" e del livello 2-1.3: "Zone estrattive, discariche e cantieri") 80 .

d)un'area urbana interessata da un corso d'acqua o da un elemento idrografico;

e)superfici non produttive ai sensi della norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

f)un'area sensibile dal punto di vista ecologico, ossia una delle aree seguenti:

i)qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio 81 ;

ii)i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale indicata dagli Stati membri nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA);

iii)qualsiasi zona che, secondo il monitoraggio delle specie di impollinatori effettuato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento xxx/xxx [riferimento all'atto adottato da inserire], ospiti una o più specie di impollinatori classificate come a rischio di estinzione nelle liste rosse europee;

17)"organismo nocivo da quarantena": un organismo nocivo da quarantena quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio 82 ;

18)"specie esotica invasiva": una specie esotica invasiva quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 83 ;

19)"acque superficiali": un corpo idrico costituito dalle acque superficiali di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/60/CE;

20)"acque sotterranee": un corpo idrico costituito dalle acque sotterranee di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2000/60/CE;

21)"indicatore di rischio": una misura che indica la variazione relativa dei rischi per la salute umana o per l'ambiente associata all'uso di prodotti fitosanitari, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VI;

22)"metodi non chimici": alternative ai prodotti fitosanitari chimici;

23)"controllo biologico": il controllo degli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali tramite l'impiego di mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, o macrorganismi invertebrati.

CAPO II

OBIETTIVI DI RIDUZIONE RIGUARDANTI I PRODOTTI FITOSANITARI CHIMICI

Articolo 4

Obiettivi di riduzione dell'Unione riguardanti i prodotti fitosanitari chimici per il 2030

1.Ciascuno Stato membro contribuisce, attraverso l'adozione e il conseguimento di obiettivi nazionali conformemente all'articolo 5, a ridurre del 50 %, entro il 2030 e a livello dell'Unione, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030") e l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030") rispetto alla media degli anni 2015, 2016 e 2017 (indicati collettivamente come "obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030").

2.I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 sono calcolati annualmente dalla Commissione secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Articolo 5

Obiettivi di riduzione degli Stati membri riguardanti i prodotti fitosanitari chimici per il 2030

1.Entro il … [OP: inserire la data - sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta, nel proprio diritto interno, obiettivi nazionali per conseguire entro il 2030 una riduzione, stabilita conformemente al presente articolo, rispetto alla media degli anni 2015, 2016 e 2017:

a)dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici di cui all'allegato I ("obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030");

b)dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di cui all'allegato I ("obiettivo di riduzione nazionale 2 per il 2030").

Ai fini del presente regolamento, i due obiettivi di riduzione nazionali di cui al primo comma, lettere a) e b), sono indicati collettivamente come "obiettivi di riduzione nazionali per il 2030".

2.I progressi compiuti da ciascuno Stato membro verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 sono calcolati annualmente dalla Commissione secondo la metodologia di cui all'allegato I.

3.Ciascuno Stato membro consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 entro il 2030. Uno Stato membro che raggiunge il livello di uno dei suoi obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 prima del 2030 non è tenuto a intraprendere ulteriori sforzi di riduzione. Esso monitora le fluttuazioni annuali al fine di mantenere il progresso compiuto rispetto a tale obiettivo di riduzione nazionale per il 2030.

4.Fatti salvi i paragrafi da 5 a 8, gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 sono fissati a un livello tale da ottenere una riduzione, tra la media degli anni 2015, 2016 e 2017 e l'anno 2030 nello Stato membro interessato, che sia almeno pari al 50 %.

5.Uno Stato membro può ridurre il proprio obiettivo nazionale relativo all'uso e al rischio dei prodotti fitosanitari chimici di cui al paragrafo 4 ad una percentuale che sia un punto intermedio tra la cifra relativa all'intensità di cui al secondo comma del presente paragrafo e la cifra relativa all'uso e al rischio di cui al terzo comma del presente paragrafo. Se tale percentuale è superiore al 50 %, lo Stato membro aumenta il proprio obiettivo nazionale a tale percentuale.

La cifra relativa all'intensità è la seguente:

a)35 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è inferiore al 70 % della media dell'Unione;

b)50 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il 140 % della media dell'Unione;

c)65 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al 140 % della media dell'Unione.

La cifra relativa all'uso e al rischio è la seguente:

a)se uno Stato membro ha registrato una riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici superiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sottraendo dal 50 % la differenza tra la riduzione registrata e la riduzione media a livello dell'Unione;

b)se uno Stato membro ha registrato un aumento dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici o ha registrato una riduzione inferiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sommando al 50 % la differenza tra la riduzione o, se del caso, l'aumento registrati e la riduzione media a livello dell'Unione, senza tuttavia superare il 70 %.

Ai fini del presente paragrafo, per "intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici" si intende un valore corrispondente ai chilogrammi di sostanze chimiche attive contenute nei prodotti fitosanitari venduti ogni anno in uno Stato membro, ponderati in base alle loro ponderazioni del pericolo di cui alla riga iii) della tabella dell'allegato I, diviso per il numero di ettari di superficie agricola utilizzata in tale Stato membro.

6.Uno Stato membro può ridurre il proprio obiettivo nazionale relativo all'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di cui al paragrafo 4 ad una percentuale che sia un punto intermedio tra la cifra relativa all'intensità di cui al secondo comma del presente paragrafo e la cifra relativa all'uso di cui al terzo comma del presente paragrafo. Se tale percentuale è superiore al 50 %, lo Stato membro aumenta il proprio obiettivo nazionale a tale percentuale.

La cifra relativa all'intensità è la seguente:

a)35 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è inferiore al 70 % della media dell'Unione;

b)50 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il 140 % della media dell'Unione;

c)65 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al 140 % della media dell'Unione.

La cifra relativa all'uso è la seguente:

a)se uno Stato membro ha registrato una riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi superiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sottraendo dal 50 % la differenza tra la riduzione registrata e la riduzione media a livello dell'Unione;

b)se uno Stato membro ha registrato un aumento dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi o ha registrato una riduzione inferiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sommando al 50 % la differenza tra la riduzione o, se del caso, l'aumento registrati e la riduzione media a livello dell'Unione, senza tuttavia superare il 70 %.

Ai fini del presente paragrafo, per "intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi" si intende un valore corrispondente ai chilogrammi di sostanze chimiche attive presenti nei prodotti fitosanitari più pericolosi venduti ogni anno nello Stato membro interessato diviso per il numero di ettari di superficie agricola utilizzata in tale Stato membro.

7.Gli Stati membri con regioni ultraperiferiche, elencate all'articolo 349 del trattato, possono tener conto, nell'adozione degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030, delle esigenze specifiche di tali regioni per quanto riguarda l'uso di prodotti fitosanitari, date le particolari condizioni climatiche e colture di queste regioni.

8.In nessun caso l'applicazione del paragrafo 5, del paragrafo 6 e del paragrafo 7 può comportare che uno degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 sia inferiore al 35 %.

9.Entro il ... [OP: inserire la data - sette mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i propri obiettivi di riduzione nazionali per il 2030.

10.Se uno Stato membro non adotta un obiettivo di riduzione nazionale per il 2030 entro il … [OP: inserire la data - sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] si considera che tale obiettivo sia del 50 %; oppure, qualora la percentuale sia superiore al 50 % conformemente al paragrafo 5 o al paragrafo 6, tale percentuale più elevata.

Articolo 6

Valutazione iniziale degli obiettivi nazionali da parte della Commissione

1.La Commissione esamina gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 che le sono stati comunicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, e le informazioni esplicative in merito all'eventuale riduzione degli obiettivi a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 o 6.

2.Se, sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione conclude che gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 comunicati da uno Stato membro devono essere fissati a un livello più ambizioso, entro il ... [OP: inserire la data - un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] essa raccomanda a tale Stato membro di incrementare il livello dei suoi obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 La Commissione rende pubblica tale raccomandazione.

3.Se uno Stato membro adegua i suoi obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 come raccomandato dalla Commissione, esso modifica gli obiettivi nazionali stabiliti nel proprio diritto interno a norma dell'articolo 5 e include gli obiettivi da esso adeguati nel piano d'azione nazionale, insieme alla raccomandazione della Commissione.

4.Se uno Stato membro decide di non adeguare i suoi obiettivi di riduzione nazionali per il 2030, contrariamente a quanto raccomandato dalla Commissione, le motivazioni da esso addotte a giustificazione di tale decisione sono incluse nel piano d'azione nazionale insieme al testo della raccomandazione.

5.Gli Stati membri che hanno ricevuto una raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2 comunicano a quest'ultima gli obiettivi da essi adeguati o, se del caso, la motivazione del rifiuto di adeguarli, entro il ... [OP: inserire la data - 18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento].

6.Dopo aver valutato il livello degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 definiti da tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 5, la Commissione verifica se la loro media è pari ad almeno il 50 % in modo da conseguire il corrispondente obiettivo di riduzione dell'Unione per il 2030.

7.Se la media degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di tutti gli Stati membri è inferiore al 50 %, la Commissione raccomanda a uno o più Stati membri di incrementare il livello dei loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030. La Commissione rende pubbliche tali raccomandazioni.

8.Entro un mese dal ricevimento della raccomandazione di cui al paragrafo 7, uno Stato membro intraprende una delle azioni seguenti:

a)adegua i suoi obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 come raccomandato dalla Commissione, modifica gli obiettivi nazionali stabiliti nel proprio diritto interno a norma dell'articolo 5 e include gli obiettivi da esso adeguati nel piano d'azione nazionale, insieme alla raccomandazione della Commissione;

b)fornisce le motivazioni per non aver adeguato i suoi obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 secondo la raccomandazione della Commissione, e le include nel piano d'azione nazionale insieme alla raccomandazione della Commissione.

Articolo 7

Pubblicazione delle tendenze riguardanti gli obiettivi di riduzione dell'Unione e nazionali per il 2030 da parte della Commissione

1.Entro il 31 agosto di ogni anno civile la Commissione pubblica su un sito web le tendenze medie registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030. Tali tendenze sono calcolate come differenza tra la media del periodo 2015-2017 e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione. Le tendenze sono calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I.

2.La Commissione aggiorna il sito web di cui al paragrafo 1 almeno una volta all'anno.

3.Entro il 31 agosto di ogni anno civile la Commissione pubblica informazioni relative a ciascuno Stato membro in merito alle tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Tali tendenze sono calcolate come differenza tra la media del periodo 2015-2017 e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione. Le tendenze sono calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I, sul sito web di cui al paragrafo 1.

CAPO III

PIANI D'AZIONE NAZIONALI

Articolo 8

Piani d'azione nazionali

1.Entro il … inserire la data - 18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro redige e pubblica su un sito web un piano d'azione nazionale contenente le informazioni seguenti:

a)gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 adottati in conformità del capo II;

b)informazioni relative agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'articolo 9;

c)informazioni dettagliate sui progressi previsti in relazione agli elementi pertinenti per l'attuazione del presente regolamento di cui all'allegato II, parte 2;

d)un link verso le parti pertinenti dei piani strategici della PAC, elaborati a norma del regolamento (UE) 2021/2115, riguardanti piani per un aumento della superficie agricola utilizzata destinata all'agricoltura biologica e informazioni sul modo in cui i piani contribuiranno a conseguire l'obiettivo del 25 % della superficie agricola utilizzabile investita ad agricoltura biologica entro il 2030, stabilito dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" 84 ;

e)un elenco delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale alle quali lo Stato membro applica obblighi di ispezione diversi conformemente all'articolo 32, paragrafo 1;

f)informazioni sulla quantità annuale stimata di prodotti fitosanitari utilizzati illegalmente o sequestrati attraverso operazioni antifrode durante gli ultimi tre anni ed eventuali misure correlate previste;

g)le misure nazionali per incoraggiare l'uso di metodi non chimici da parte degli utilizzatori professionali attraverso incentivi finanziari, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

h)le misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'innovazione, la messa a punto e l'uso di metodi di controllo non chimico delle specie nocive;

i)altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, tra cui quelli contenuti nelle norme specifiche per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Ciascuno Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la prima pubblicazione del suo piano d'azione nazionale.

Ciascuno Stato membro riesamina il suo piano d'azione nazionale almeno ogni tre anni dalla prima pubblicazione. In seguito a tale riesame ciascuno Stato membro può modificare il suo piano d'azione nazionale. Gli Stati membri pubblicano le versioni modificate dei loro piani d'azione nazionali e trasmettono senza ritardo alla Commissione i piani d'azione nazionali modificati.

Le versioni aggiornate dei piani d'azione nazionali pubblicati fino al 2030 incluso contengono le informazioni elencate al primo comma, lettere da a) a i).

Le versioni aggiornate dei piani d'azione nazionali pubblicati dopo il 2030 contengono le informazioni elencate al primo comma, lettere da c) a i).

2.Ciascuno Stato membro procede a una consultazione pubblica prima dell'adozione o della modifica del suo piano d'azione nazionale, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 85 .

3.I piani d'azione nazionali contengono una sintesi della consultazione pubblica condotta prima della loro adozione ed elencano le autorità responsabili della loro attuazione.

4.I piani d'azione nazionali sono coerenti con i piani degli Stati membri elaborati conformemente alle direttive 91/676/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE, 2009/147/CE e (UE) 2016/2284, e al regolamento xxx/xxx sul ripristino della natura [riferimento all'atto adottato da inserire], sono coerenti con i piani strategici della PAC elaborati conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 e contengono spiegazioni sulle modalità con cui è garantita la coerenza del piano d'azione nazionale con tali piani.

5.Gli Stati membri con regioni ultraperiferiche possono adottare nei loro piani d'azione misure adeguate alle esigenze particolari di tali regioni, tenendo conto delle loro condizioni climatiche e colture specifiche.

Articolo 9

Informazioni sugli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 nei piani d'azione nazionali

1.I piani d'azione nazionali pubblicati fino al 2030 compreso includono tutte le informazioni seguenti riguardo agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030:

a)un elenco contenente almeno le cinque sostanze attive che influiscono maggiormente sulle tendenze registrate nella riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che precedono l'adozione del piano d'azione nazionale;

b)un elenco delle colture sulle quali ciascuna delle sostanze attive di cui alla lettera a) è maggiormente utilizzata e il numero di ettari di ciascuna coltura trattati;

c)un elenco delle specie nocive contro cui sono utilizzate le sostanze attive di cui alla lettera a) nelle colture di cui alla lettera b);

d)per ciascuna delle specie nocive di cui alla lettera c), un elenco di metodi non chimici utilizzati o che saranno probabilmente disponibili entro il 2030.

2.Per ciascun metodo non chimico elencato conformemente al paragrafo 1, lettera d), i piani d'azione nazionali indicano tutti gli elementi seguenti:

a)la gamma di utilizzo stimata, sulla base dei dati relativi alla vendita di prodotti fitosanitari, di indagini e del parere di esperti, nei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale, unitamente a un obiettivo indicativo nazionale relativo ad un aumento dell'utilizzo entro il 2030 e a un elenco dei potenziali ostacoli al conseguimento di tale aumento;

b)un elenco delle misure e delle altre azioni che devono essere intraprese dallo Stato membro e da altri soggetti per affrontare gli ostacoli potenziali di cui alla lettera a), con un calendario dettagliato delle tappe intermedie, e le autorità responsabili di ciascuna delle tappe che devono essere intraprese dallo Stato membro.

3.In relazione ad almeno le cinque colture che hanno influito maggiormente sulle tendenze registrate riguardanti l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici e sulla tendenza relativa all'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che ne precedono l'adozione, il piano d'azione nazionale riporta tutte le informazioni seguenti:

a)la percentuale di tutti i prodotti fitosanitari utilizzati come metodi di controllo biologico su tali colture durante i tre anni civili che precedono l'adozione del piano d'azione nazionale, insieme agli obiettivi indicativi nazionali relativi all'aumento di tale percentuale entro il 2030, e un elenco dei potenziali ostacoli al conseguimento di tale aumento;

b)un elenco delle misure e delle altre azioni che devono essere intraprese dallo Stato membro e da altri soggetti per affrontare gli ostacoli potenziali di cui alla lettera a), con un calendario dettagliato delle tappe intermedie, e le autorità responsabili di ciascuna tappa che deve essere intrapresa dallo Stato membro.

4.I piani d'azione nazionali comprendono anche obiettivi indicativi nazionali relativi all'aumento della percentuale delle vendite complessive di prodotti fitosanitari non chimici a partire da un periodo di riferimento dei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale.

Articolo 10

Relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione

1.Entro il 31 agosto di ogni anno, ma non prima del … [OP: inserire la data - 30 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento], ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi e sull'attuazione contenente le informazioni elencate nell'allegato II.

2.La relazione annuale sui progressi e sull'attuazione include:

a)tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'allegato II, parte 1, calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I come differenza tra la media degli anni 2015-2017 e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione;

b)tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 4, calcolate annualmente come differenza tra il grado di utilizzo nei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e l'anno civile che termina 20 mesi prima della pubblicazione della pertinente relazione annuale sui progressi e sull'attuazione;

c)tutti gli altri dati quantitativi relativi all'attuazione del presente regolamento di cui all'allegato II, parte 2;

d)l'esito della valutazione dei risultati di ciascun indicatore di rischio armonizzato effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 1;

e)tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti per ottenere un aumento della superficie agricola utilizzata investita ad agricoltura biologica, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

3.Ciascuno Stato membro pubblica su un sito web la sua relazione annuale sui progressi e sull'attuazione e ne informa la Commissione.

4.La Commissione può chiedere a uno Stato membro di includere ulteriori dettagli nella sua relazione annuale sui progressi e sull'attuazione.

Entro due mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato risponde a tale richiesta e pubblica la sua risposta sul sito web di cui al paragrafo 3.

5.La Commissione pubblica le relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione degli Stati membri su un sito web.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato II al fine di tener conto dei dati pertinenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Articolo 11

Analisi da parte della Commissione delle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione

1.Entro il … [OP: inserire la data - due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni due anni fino al 2030, la Commissione pubblica su un sito web un'analisi:

a)delle tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030;

b)dei progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030.

2.A decorrere dal … [OP: inserire la data -  quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione include nell'analisi di cui al paragrafo 1 un'analisi delle informazioni che gli Stati membri devono fornire ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

3.A seguito dell'analisi di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare una raccomandazione rivolta a uno Stato membro affinché intraprenda una delle azioni seguenti:

a)adottare ulteriori misure;

b)aumentare il livello di ambizione di uno o tutti gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 4.

4.Uno Stato membro che abbia ricevuto la raccomandazione della Commissione di adottare misure supplementari a norma del paragrafo 3 fornisce una delle informazioni seguenti nella successiva relazione annuale sui progressi e sull'attuazione:

a)una descrizione delle misure adottate in risposta alla raccomandazione;

b)le motivazioni a sostegno della decisione di non seguire la raccomandazione della Commissione.

5.Uno Stato membro che abbia ricevuto la raccomandazione della Commissione, conformemente al paragrafo 3, lettera b), di accrescere il livello di ambizione di un obiettivo indicativo nazionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 4, intraprende una delle azioni seguenti:

a)modifica il livello dell'obiettivo pertinente come indicato nella raccomandazione, apportando modifiche al suo piano d'azione nazionale entro sei mesi dal ricevimento della raccomandazione;

b)fornisce motivazioni a sostegno della decisione di non seguire la raccomandazione della Commissione nella successiva relazione annuale sui progressi e sull'attuazione.

6.Qualora, sulla base dell'analisi delle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione, la Commissione concluda che i progressi compiuti sono insufficienti per il conseguimento collettivo degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, essa propone l'adozione di misure ed esercita gli altri poteri a sua disposizione a livello di Unione al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi. Dette misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, definiti negli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 da essi adottati.

7.Entro il … [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi e sull'attuazione.

CAPO IV

DIFESA INTEGRATA

Articolo 12

Difesa integrata

1.Gli utilizzatori professionali applicano la difesa integrata come segue:

a)applicando l'articolo 13 se lo Stato membro in cui operano non ha adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione a norma dell'articolo 15;

b)applicando le norme specifiche adottate dallo Stato membro in cui operano per la coltura e l'area in questione, conformemente all'articolo 15, e realizzando le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.

2.I consulenti forniscono pareri che siano coerenti con le norme specifiche per coltura applicabili e con la difesa integrata.

Articolo 13

Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata

1.Gli utilizzatori professionali applicano innanzitutto misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi prima di ricorrere all'applicazione di prodotti fitosanitari chimici.

2.Tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver preso in considerazione tutte le opzioni seguenti:

rotazione colturale;

utilizzo di tecniche colturali moderne, tra cui falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, coltura intercalare, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta;

utilizzo di "cultivar" resistenti o tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione di alta qualità o certificati;

utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione o drenaggio;

prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, tra cui la pulitura regolare delle macchine e attrezzature;

protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, tra cui attraverso misure fitosanitarie benefiche o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione;

esclusione delle specie nocive mediante l'uso di strutture protette, reti e altre barriere fisiche.

Qualora un utilizzatore professionale non abbia applicato una misura elencata al primo comma del presente paragrafo, i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ne indicano le ragioni.

3.Gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti:

a)osservazioni sul campo;

b)sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, ove possibile;

c)il ricorso a pareri di consulenti professionalmente qualificati.

4.Gli utilizzatori professionali ricorrono a metodi di controllo biologico, mezzi fisici e altri metodi non chimici. Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a metodi chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)i risultati del monitoraggio degli organismi nocivi mostrano, in base all'osservazione registrata, che le misure fitosanitarie chimiche devono essere applicate in modo tempestivo a causa della presenza di un numero sufficientemente elevato di organismi nocivi;

b)se giustificato da un sistema di supporto decisionale o da un consulente che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, l'utilizzatore professionale decide, mediante una decisione registrata, di utilizzare metodi fitosanitari chimici a scopo preventivo.

5.Gli utilizzatori professionali applicano prodotti fitosanitari il più possibile specifici per il controllo degli organismi nocivi e con il minor numero di effetti collaterali sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente.

6.Gli utilizzatori professionali limitano il ricorso a prodotti fitosanitari chimici e ad altre forme d'intervento a livelli che non superino quelli assolutamente necessari per il controllo degli organismi nocivi e che non aumentino il rischio dell'insorgere di una resistenza da parte delle popolazioni di organismi nocivi. Ove possibile, gli utilizzatori professionali ricorrono alle misure seguenti:

a)tasso di applicazione ridotto;

b)numero di applicazioni ridotto;

c)applicazioni parziali;

d)applicazione localizzata.

7.Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda un'applicazione ripetuta di tale misura sulla coltura, gli utilizzatori professionali applicano le strategie antiresistenza disponibili per mantenere l'efficacia di tale misura.

Qualora una misura fitosanitaria comporti l'uso ripetuto di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali impiegano tali prodotti con diversi modi d'azione.

8.Gli utilizzatori professionali intraprendono tutte le azioni seguenti:

a)controllano e documentano il livello di efficacia delle misure fitosanitarie applicate sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e ad altri interventi, nonché sulla base del monitoraggio degli organismi nocivi;

b)applicano le informazioni ottenute eseguendo le azioni di cui alla lettera a) nell'ambito del processo decisionale relativo agli interventi futuri.

9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Articolo 14

Dati relativi a misure e interventi preventivi per la protezione delle colture da parte degli utilizzatori professionali e dati relativi ai pareri forniti sull'uso dei prodotti fitosanitari

1.Qualora adotti una misura preventiva o esegua un intervento, l'utilizzatore professionale inserisce le informazioni seguenti nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari previsto dall'articolo 16, riguardanti l'area in cui opera l'utilizzatore professionale:

a)qualsiasi misura o intervento preventivo e il motivo di tale misura o intervento preventivo, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale non abbia adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione;

b)qualsiasi misura o intervento preventivo e il motivo di tale misura o intervento preventivo, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo, effettuate facendo riferimento a criteri misurabili stabiliti dalle norme specifiche per coltura applicabili, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale abbia adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione.

2.L'utilizzatore professionale inserisce nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16, il nome del suo consulente, nonché le date e il contenuto dei pareri da lui ricevuti a norma dell'articolo 26, paragrafo 3. Se così richiesto, l'utilizzatore professionale mette tali dati a disposizione dell'autorità competente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.L'utilizzatore professionale inserisce dati riguardanti ogni applicazione di un prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16. L'utilizzatore professionale inserisce inoltre nel registro elettronico informazioni che specificano se l'applicazione è stata effettuata con attrezzature aeree o terrestri. In caso di applicazione aerea, l'utilizzatore professionale specifica il tipo di attrezzature impiegate.

4.Al fine di garantire una struttura uniforme delle iscrizioni da effettuarsi a opera degli utilizzatori professionali nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un modello standard per tali iscrizioni. Tale modello include campi per l'inserimento dei dati che devono essere conservati a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e richiede l'uso di un ID riconoscibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 15

Attuazione della difesa integrata tramite norme specifiche per coltura

1.Gli Stati membri adottano requisiti agronomici basati sui controlli in materia di difesa integrata da effettuare durante la coltivazione o lo stoccaggio di una determinata coltura e volti a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici e quando sia stata raggiunta una soglia d'intervento ("norme specifiche per coltura"). Le norme specifiche per coltura attuano i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura in questione e sono stabilite in un atto giuridico vincolante.

2.Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di garantire che le norme specifiche per coltura siano scientificamente valide e conformi al presente articolo.

3.Entro il … [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce norme specifiche per coltura efficaci e applicabili per le colture che coprono una superficie pari ad almeno il 90 % della sua superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti). Gli Stati membri determinano la portata geografica di tali norme tenendo conto delle pertinenti condizioni agronomiche, tra cui il tipo di suolo e di colture e le condizioni climatiche prevalenti.

4.Almeno nove mesi prima della data in cui una norma specifica per coltura diventa applicabile in base al diritto nazionale, lo Stato membro intraprende tutte le azioni seguenti:

a)pubblica un progetto di consultazione pubblica;

b)tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente;

c)presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).

5.La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 4, lettera c), può, entro sei mesi dal ricevimento del progetto, opporsi alla sua adozione da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'adottare il progetto fino a quando non abbia modificato il testo in modo da porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

6.Le norme specifiche per coltura convertono le prescrizioni in materia di difesa integrata di cui all'articolo 13 in criteri verificabili, specificando, tra l'altro, quanto segue:

a)gli organismi nocivi che hanno il maggiore impatto economico sulla coltura;

b)gli interventi non chimici di controllo colturale, fisico e biologico efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;

c)i prodotti fitosanitari a basso rischio o le alternative a prodotti fitosanitari chimici efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;

d)i prodotti fitosanitari chimici che non sono prodotti fitosanitari a basso rischio e che sono efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;

e)i criteri quantitativi o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari chimici possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

f)i criteri misurabili o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

g)l'obbligo di registrare le osservazioni volte a dimostrare il raggiungimento del valore di soglia pertinente.

7.Ciascuno Stato membro riesamina annualmente le proprie norme specifiche per coltura e le aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.

8.Uno Stato membro che prevede di aggiornare una norma specifica per coltura, almeno sei mesi prima che l'aggiornamento diventi applicabile in base al diritto nazionale:

a)pubblica un progetto di norme aggiornate da sottoporre a consultazione pubblica;

b)tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente;

c)presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).

9.La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 8, può, entro tre mesi dal ricevimento del progetto, opporsi all'aggiornamento della norma specifica per coltura da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'aggiornare la norma specifica per coltura fino a quando non abbia modificato il testo in modo da porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

10.Uno Stato membro le cui regioni presentano differenze climatiche o agronomiche significative adotta norme specifiche per coltura per ciascuna di esse.

11.Ciascuno Stato membro pubblica tutte le sue norme specifiche per coltura su un unico sito web.

12.La Commissione pubblica su un sito web link ai siti web di cui al paragrafo 11 per ciascuno Stato membro.

13.Entro il … [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 7 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione e sull'applicazione delle norme specifiche per coltura negli Stati membri e sulla conformità di tali norme all'articolo 15.

Articolo 16

Registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari

1.Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per istituire e mantenere uno o più registri elettronici relativi alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari.

Il registro o i registri elettronici relativi alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari contengono tutte le informazioni seguenti per un periodo di almeno tre anni dalla data di inserimento:

a)le misure o gli interventi preventivi e i motivi di tale misura o intervento preventivo inseriti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

b)il nome del consulente nonché le date e il contenuto dei pareri inseriti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

c)dati in formato elettronico riguardanti ogni applicazione di un prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e una relazione su eventuali applicazioni aeree effettuate ai sensi dell'articolo 20, da inserire secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3.

2.Il registro o i registri di cui al paragrafo 1 sono accessibili agli utilizzatori professionali per consentire loro di inserire dati in formato elettronico a norma dell'articolo 14.

3.Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 verificano il rispetto dell'articolo 14 da parte degli utilizzatori professionali.

4.Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione, una volta all'anno, una sintesi e un'analisi delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 14 e degli eventuali dati complementari sull'uso dei prodotti fitosanitari raccolti conformemente all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

5.Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 condividono i dati raccolti a norma del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo, con le autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione delle direttive 2000/60/CE e (UE) 2020/2184 al fine di stabilire un collegamento incrociato tra tali dati, in forma anonima, e i dati di monitoraggio della qualità dell'ambiente e delle acque (anche sotterranee), per favorire l'individuazione, la misurazione e la riduzione dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari.

6.Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 garantiscono l'accesso ai registri di cui al paragrafo 1 alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali.

7.Per garantire una struttura uniforme della sintesi e dell'analisi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un modello standard per dette sintesi e analisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

CAPO V

USO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Articolo 17

Prescrizioni generali per l'uso di prodotti fitosanitari e di attrezzature per l'applicazione impiegati per uso professionale

1.Un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale può essere utilizzato solo da utilizzatori professionali:

a)ai quali sia stato rilasciato un certificato di formazione che attesti la partecipazione a corsi rivolti agli utilizzatori professionali a norma dell'articolo 25, o che siano in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, e

b)che si avvalgono dei servizi di un consulente indipendente a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

2.I prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati e acquistati solo da utilizzatori professionali.

3.Le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale possono essere utilizzate solo da utilizzatori professionali in possesso di un certificato di formazione che attesti la partecipazione a corsi rivolti agli utilizzatori professionali a norma dell'articolo 25, o che siano in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

4.Entro tre anni a partire dalla data del primo acquisto e successivamente ogni tre anni, un utilizzatore professionale sottopone a ispezione le proprie attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale ai sensi dell'articolo 31. Una volta trascorsi tre anni dalla data del primo acquisto, un utilizzatore professionale può usare le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale per applicare prodotti fitosanitari soltanto se soddisfano una delle condizioni seguenti:

a)le attrezzature sono state ispezionate con esito positivo e i risultati sono stati inseriti nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6;

b)tali attrezzature sono oggetto di una deroga a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o dell'articolo 32, paragrafo 3.

Al momento di sottoporre le attrezzature a ispezione, il proprietario o il suo rappresentante fornisce all'autorità competente o all'organismo che effettua l'ispezione le informazioni necessarie affinché l'autorità competente possa adempiere ai propri obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b).

5.Un utilizzatore professionale ispeziona e utilizza le attrezzature per l'applicazione conformemente al manuale di istruzioni del produttore.

Articolo 18

Uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili

1.L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le aree sensibili ed entro tre metri da esse. Tale area di rispetto pari a tre metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.

2.Gli Stati membri possono istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste in prossimità delle aree sensibili.

3.In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a 60 giorni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive;

b)assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive.

4.La domanda da parte di un utilizzatore professionale per il rilascio di un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile include le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte.

5.L'autorità competente di cui al paragrafo 3 decide in merito alla domanda di autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario entro due settimane dalla sua presentazione.

6.L'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile riporta tutti gli elementi seguenti:

a)le condizioni per un uso limitato e controllato da parte del richiedente;

b)l'obbligo di esporre avvisi relativi all'uso di prodotti fitosanitari sul perimetro dell'area da trattare e qualsiasi forma specifica che deve assumere tale avviso;

c)le misure di mitigazione del rischio;

d)la durata della validità dell'autorizzazione.

7.Un utilizzatore professionale a cui è stata concessa un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile espone avvisi a tal fine sul perimetro dell'area da trattare nella forma indicata nell'autorizzazione.

8.Qualora sia concessa un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile, prima del primo giorno di validità l'autorità competente di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni seguenti:

a)il luogo dell'uso;

b)la prova delle circostanze eccezionali che giustificano l'applicazione di un prodotto fitosanitario;

c)la data di inizio e di fine del periodo di approvazione dell'autorizzazione, che non supera i 60 giorni consecutivi;

d)le condizioni meteorologiche pertinenti che consentono un'applicazione sicura;

e)il nome del prodotto o dei prodotti fitosanitari;

f)le attrezzature per l'applicazione da utilizzare e le misure di mitigazione del rischio da adottare.

Articolo 19

Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

1.L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le acque superficiali ed entro 3 metri da esse. Tale area di rispetto pari a tre metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.

2.Gli Stati membri possono istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste in prossimità delle acque superficiali.

3.Entro il … [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], gli Stati membri adottano misure appropriate per evitare il deterioramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari e per conseguire almeno gli obiettivi fissati nelle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 2008/56/CE e nella direttiva (UE) 2020/2184.

Articolo 20

Applicazione aerea dei prodotti fitosanitari

1.È vietata l'applicazione aerea.

2.In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire l'applicazione aerea da parte di un utilizzatore professionale in una delle situazioni seguenti:

a)non esiste alcun metodo di applicazione tecnicamente possibile alternativo all'applicazione aerea a causa dell'inaccessibilità del luogo;

b)l'applicazione aerea ha un impatto meno negativo sulla salute umana e sull'ambiente rispetto a qualsiasi metodo di applicazione alternativo poiché le attrezzature per l'applicazione aerea possono essere impiegare sul terreno in questione in tempi più rapidi rispetto alle attrezzature terrestri e l'applicazione aerea evita che il numero di organismi nocivi per le piante aumenti a causa del periodo di tempo più lungo richiesto per l'applicazione da terra o poiché riduce al minimo l'erosione del suolo quando le condizioni meteorologiche avverse rendono il terreno inadatto ai veicoli terrestri, e sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)le attrezzature per l'applicazione installate sull'aeromobile figurano nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, paragrafo 1;

ii)l'aeromobile è equipaggiato con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per applicare accuratamente i prodotti fitosanitari e ridurre la deriva dei prodotti irrorati;

iii)il prodotto fitosanitario è autorizzato per l'uso mediante applicazione aerea a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3.La domanda da parte di un utilizzatore professionale per il rilascio di un'autorizzazione che consente l'applicazione aerea include le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

4.Qualora sia concessa un'autorizzazione per l'applicazione aerea, prima della prima data possibile per tale applicazione l'autorità competente di cui al paragrafo 2 rende pubbliche le informazioni seguenti:

a)il luogo e la superficie su cui avverrà l'applicazione aerea, indicati su una mappa;

b)il periodo di validità dell'autorizzazione per l'applicazione aerea, che corrisponde a un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e non superiore a 60 giorni;

c)le condizioni meteorologiche pertinenti che consentono un'applicazione sicura;

d)il nome del prodotto o dei prodotti fitosanitari;

e)le attrezzature per l'applicazione da utilizzare e le misure di mitigazione del rischio da adottare.

5.    Un utilizzatore professionale a cui è stata concessa un'autorizzazione per l'applicazione aerea, almeno due giorni prima della data di ciascuna specifica applicazione, espone avvisi in tal senso sul perimetro dell'area da trattare.

Articolo 21

Uso di prodotti fitosanitari nell'applicazione aerea da parte di determinate categorie di aeromobili senza equipaggio

1.Qualora determinate categorie di aeromobili senza equipaggio soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può esonerare le applicazioni aeree effettuate da tali aeromobili senza equipaggio dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1 prima di ogni applicazione aerea di prodotti fitosanitari.

2.Lo Stato membro può esonerare l'applicazione aerea effettuata da un aeromobile senza equipaggio dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se i fattori legati all'uso di tale aeromobile senza equipaggio dimostrano che i rischi derivanti dal suo impiego sono inferiori ai rischi derivanti da altre attrezzature aeree e dalle attrezzature per l'applicazione da terra. Tali fattori includono criteri che riguardano:

a)le specifiche tecniche dell'aeromobile senza equipaggio, anche in relazione alla deriva dei prodotti irrorati, al numero e alle dimensioni dei rotori, al carico utile, alla larghezza della barra e al peso totale, alla velocità e all'altezza operativa;

b)le condizioni meteorologiche, compresa la velocità del vento;

c)l'area da irrorare, inclusa la sua topografia;

d)la disponibilità di prodotti fitosanitari autorizzati all'uso come formulati a volume ultra basso nello Stato membro interessato;

e)il potenziale impiego, in taluni casi, di aeromobili senza equipaggio in combinazione con l'agricoltura di precisione cinematica in tempo reale;

f)il livello di formazione richiesto ai piloti degli aeromobili senza equipaggio;

g)il potenziale uso simultaneo di più aeromobili senza equipaggio nella stessa area.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40, a integrazione del presente regolamento, per specificare criteri precisi in relazione ai fattori di cui al paragrafo 2, allorché i progressi tecnici e gli sviluppi scientifici consentano la definizione di tali criteri precisi.

Articolo 22

Stoccaggio, smaltimento e manipolazione

1.Entro il … [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], gli Stati membri adottano misure efficaci e creano le strutture necessarie per agevolare lo smaltimento sicuro di tutti i prodotti fitosanitari inutilizzati, tutte le soluzioni diluite contenenti prodotti fitosanitari e tutti gli imballaggi in modo da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente.

2.Per quanto riguarda gli utilizzatori professionali, le misure di cui al paragrafo 1 comprendono prescrizioni dettagliate che riguardano:

a)lo stoccaggio e la manipolazione in sicurezza dei prodotti fitosanitari, nonché la loro diluizione e miscelazione prima dell'applicazione;

b)la manipolazione degli imballaggi e dei resti di prodotti fitosanitari;

c)la pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;

d)lo smaltimento dei prodotti fitosanitari obsoleti e dei resti di tali prodotti nonché dei relativi imballaggi.

3.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare e, qualora non sia possibile, limitare le operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere disposizioni relative ai limiti del volume dei contenitori o degli imballaggi. Esse possono prevedere che gli utilizzatori non professionali possano utilizzare solo prodotti fitosanitari a basso rischio e altri prodotti fitosanitari che si presentano sotto forma di formule pronte per l'uso nonché introdurre disposizioni per l'uso di una chiusura sicura o di un dispositivo di bloccaggio per l'imballaggio o i contenitori.

4.I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori professionali provvedono affinché i prodotti fitosanitari siano immagazzinati in strutture destinate allo stoccaggio specifiche per i prodotti fitosanitari e che siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate.

I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori professionali garantiscono che l'ubicazione, le dimensioni, la ventilazione e i materiali da costruzione della struttura di stoccaggio siano adatti a evitare fuoriuscite indesiderate e a tutelare la salute umana e l'ambiente.

Articolo 23

Pareri sull'uso di prodotti fitosanitari

A un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un consulente al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per consulenti conformemente all'articolo 25, o che sia in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

CAPO VI

VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Articolo 24

Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

1.Un distributore vende un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un acquirente o a un suo rappresentante soltanto dopo aver verificato, al momento dell'acquisto, che l'acquirente o il rappresentante sia un utilizzatore professionale e possieda un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25, o sia in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

2.Qualora l'acquirente sia una persona giuridica, un distributore può vendere un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un rappresentante dell'acquirente soltanto dopo aver verificato, al momento dell'acquisto, che il rappresentante possieda un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25, o sia in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

3.Un distributore invita l'acquirente di un prodotto fitosanitario a leggere l'etichetta prima dell'uso e a utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni riportate sull'etichetta e informa l'acquirente in merito al sito web di cui all'articolo 27.

4.Un distributore fornisce agli utilizzatori non professionali informazioni generali sui rischi per la salute umana e per l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari, incluse le informazioni sui pericoli, sull'esposizione, sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e sullo smaltimento sicuro, conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 86 , e raccomanda prodotti fitosanitari alternativi a basso rischio nonché metodi che consentano di mitigare il rischio durante l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

5.Ciascun distributore si assicura di avere a disposizione, al momento della vendita, personale sufficiente in possesso di un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per distributori rilasciato conformemente all'articolo 25, oppure in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, per fornire risposte adeguate agli acquirenti di prodotti fitosanitari sull'uso e sui rischi per la salute umana e per l'ambiente di tali prodotti nonché istruzioni di sicurezza appropriate su come gestire tali rischi.

6.Il distributore di cui al paragrafo 5 informa l'acquirente di un prodotto fitosanitario in merito a tecniche di controllo meno pericolose prima che acquisti un prodotto fitosanitario che presenta un rischio maggiore per la salute umana e per l'ambiente.

CAPO VII

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 25

Formazione e certificazione

1.Un'autorità competente designata conformemente al paragrafo 2 nomina uno o più organi per erogare la formazione seguente:

a)formazione di base e di aggiornamento rivolta agli utilizzatori professionali e ai distributori sulle materie elencate nell'allegato III;

b)formazione pratica rivolta agli utilizzatori professionali sull'uso delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale;

c)formazione approfondita rivolta ai consulenti sulle materie elencate nell'allegato III, con particolare attenzione all'applicazione della difesa integrata.

2.Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione del sistema di formazione e di certificazione di tutte le formazioni di cui al paragrafo 1, del rilascio e del rinnovo dei certificati di formazione, dell'aggiornamento del registro elettronico centrale, del rilascio delle prove dell'iscrizione nel registro elettronico centrale e del controllo dell'assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 1 da parte dell'organo che ha erogato la formazione.

3.La formazione di cui al paragrafo 1 potrebbe far parte degli interventi di formazione realizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 78 del regolamento (UE) 2021/2115.

4.Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale contengono le informazioni seguenti:

a)il nome dell'utilizzatore professionale, del distributore o del consulente a cui è stata erogata la formazione;

b)il datore di lavoro dell'utilizzatore professionale, del distributore o del consulente a cui è stata erogata la formazione, qualora sia una persona giuridica o una persona fisica nell'esercizio della sua attività professionale;

c)il tipo di formazione erogata, qualora uno Stato membro eroghi diversi tipi di formazione a diverse categorie di utilizzatori professionali, distributori o consulenti;

d)la data in cui è stata dimostrata l'acquisizione di una conoscenza sufficiente delle materie pertinenti elencate nell'allegato III;

e)il nome dell'organo che ha erogato la formazione;

f)il numero di ore di formazione;

g)il periodo di validità del certificato di formazione o dell'iscrizione nel registro elettronico centrale.

5.Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 rilascia ad un utilizzatore professionale, a un distributore o ad un consulente una prova dell'iscrizione in un registro elettronico centrale quando tale iscrizione è effettuata. Tale prova in formato elettronico indica il periodo di validità dell'iscrizione nel registro elettronico centrale.

6.Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale sono validi per dieci anni nel caso di un distributore o utilizzatore professionale e per cinque anni nel caso di un consulente.

7.Fatto salvo il paragrafo 6, il certificato di formazione è rilasciato o rinnovato, oppure l'iscrizione in un registro elettronico centrale è effettuata o rinnovata, solo se il titolare del certificato o la persona il cui nome è stato iscritto nel registro elettronico centrale dimostra di aver completato in modo soddisfacente la formazione di base e di aggiornamento o la formazione approfondita di cui al paragrafo 1, lettera a) o c).

8.In deroga al paragrafo 6, il certificato di formazione può essere rilasciato a una persona che sia in grado di dimostrare di aver ricevuto una formazione precedente attraverso qualifiche formali che attestino una conoscenza più approfondita delle materie elencate nell'allegato III rispetto alla formazione di cui al paragrafo 1.

9.Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 o un organo designato di cui al paragrafo 1 revoca un certificato di formazione se è stato erroneamente rilasciato o rinnovato oppure corregge un'iscrizione nel registro elettronico centrale se è stata inserita impropriamente.

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato III, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Articolo 26

Sistema di consulenza indipendente

1.Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali, controllarlo e monitorarne il funzionamento. Tale sistema può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere regolarmente formati e possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 78 del medesimo regolamento.

2.L'autorità competente di cui al paragrafo 1 garantisce che ogni consulente registrato nel sistema di cui a tale paragrafo ("consulente indipendente") non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.

3.Ciascun utilizzatore professionale si rivolge a un consulente indipendente almeno una volta l'anno allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4.

4.Un consulente di cui al paragrafo 3 fornisce pareri strategici sugli argomenti seguenti:

a)applicazione di tecniche di controllo pertinenti per la prevenzione degli organismi nocivi;

b)attuazione della difesa integrata;

c)tecniche agricole di precisione, compreso l'uso di dati e servizi spaziali;

d)uso di metodi non chimici;

e)laddove siano necessari prodotti fitosanitari chimici, misure per ridurre effettivamente al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente, in particolare per la biodiversità, compresi gli impollinatori, associati a tale uso, comprese misure e tecniche di mitigazione del rischio.

Articolo 27

Informazione e sensibilizzazione

1.Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per fornire informazioni al pubblico, in particolare mediante programmi di sensibilizzazione, in merito ai rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari.

2.L'autorità competente di cui al paragrafo 1 crea uno o più siti web finalizzati a fornire informazioni sui rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari. Tali informazioni possono essere fornite direttamente o mediante collegamenti a siti web pertinenti di altri organismi nazionali o internazionali.

3.I siti web creati conformemente al paragrafo 2 includono informazioni sugli argomenti seguenti:

a)i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente sotto forma di effetti acuti o cronici associati all'uso di prodotti fitosanitari;

b)il modo in cui possono essere mitigati i potenziali rischi di cui alla lettera a);

c)le alternative ai prodotti fitosanitari chimici;

d)la procedura di approvazione delle sostanze attive e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

e)le autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 20;

f)un collegamento al sito web di cui all'articolo 7;

g)il diritto di terzi di chiedere l'accesso alle informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari rivolgendosi all'autorità competente interessata, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 28

Informazioni sull'avvelenamento acuto e cronico

1.Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per mantenere o istituire sistemi per raccogliere e conservare le informazioni indicate di seguito in merito ai casi di avvelenamento acuto e cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari:

a)il nome e il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario e le sostanze attive coinvolte nel caso di avvelenamento acuto o cronico;

b)il numero di persone avvelenate;

c)i sintomi dell'avvelenamento;

d)la durata e la gravità dei sintomi;

e)se un caso confermato di avvelenamento acuto o cronico è stato provocato da uno dei fattori seguenti:

i)uso corretto di un prodotto fitosanitario;

ii)uso improprio di un prodotto fitosanitario;

iii)uso di un prodotto fitosanitario che non è stato autorizzato; o

iv)ingestione o esposizione intenzionale.

2.Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)il numero di casi di avvelenamento acuto e cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari durante l'anno civile precedente;

b)le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun caso di avvelenamento.

3.La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il formato nel quale devono essere inviate le informazioni e i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

CAPO VIII

ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE

Articolo 29

Registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1.Entro il ... [OP: inserire la data - primo giorno del mese successivo a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale ne iscrive la proprietà nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando il modulo riportato nell'allegato V, a meno che lo Stato membro in cui il proprietario le utilizza non abbia esonerato tali attrezzature dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

2.In caso di vendita di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, il venditore e l'acquirente iscrivono la vendita, entro 30 giorni dal momento in cui è avvenuta, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando il modulo riportato nell'allegato V, a meno che tali attrezzature non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3. Un obbligo analogo di iscrizione nel registro elettronico incombe nel caso di qualsiasi altro trasferimento della proprietà di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale che non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

3.Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono ritirate dalla circolazione e non sono destinate a essere riutilizzate, il proprietario, entro 30 giorni dal ritiro, iscrive tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando il modulo riportato nell'allegato V.

4.Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono rimesse in circolazione, il proprietario, entro 30 giorni dalla reimmissione, iscrive tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando il modulo riportato nell'allegato V.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato V, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici. 

Articolo 30

Raccolta di informazioni e controlli

1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per:

a)istituire e mantenere un registro elettronico centrale in cui conservare le informazioni relative a tutte le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale nello Stato membro;

b)ricevere ed elaborare, tramite il registro elettronico centrale, le informazioni inserite da terzi riguardanti la proprietà, il trasferimento di proprietà, la vendita, il ritiro dalla circolazione e la reimmissione in circolazione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale;

c)ispezionare le attrezzature per l'applicazione in conformità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 6, oppure controllarne l'ispezione;

d)rilasciare certificati di ispezione in conformità dell'articolo 31, paragrafo 7, oppure controllarne il rilascio.

Se l'autorità competente designata non effettua l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, essa designa uno o più organismi incaricati di effettuare tali ispezioni.

2.Ciascuno Stato membro effettua controlli ufficiali per verificare la conformità degli operatori alle disposizioni del presente regolamento relative alle attrezzature per l'applicazione. Gli Stati membri adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dagli esperti della Commissione mediante i controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 3 e 4. Essi forniscono l'assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di essi, a tutte le merci e alle informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.

3.Gli esperti della Commissione effettuano controlli, tra cui audit, in ciascuno Stato membro per verificare l'applicazione delle norme relative alle attrezzature per l'applicazione stabilite dal presente regolamento. Gli esperti possono effettuare indagini e raccogliere informazioni sui controlli ufficiali e sulle pratiche di verifica dell'attuazione nel settore delle attrezzature per l'applicazione.

4.La Commissione:

a)elabora un progetto di relazione sui risultati e sulle raccomandazioni che affrontano le carenze individuate dai suoi esperti durante tali controlli;

b)invia allo Stato membro in cui tali controlli sono stati effettuati una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) perché presenti le sue osservazioni;

c)tiene in considerazione le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) per l'elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri, a norma del presente articolo;

d)rende disponibili al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni degli Stati membri di cui alla lettera b).

Articolo 31

Ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1.L'autorità competente di cui all'articolo 30 o un organismo da essa designato ispeziona le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale ogni tre anni a partire dalla data del primo acquisto. L'autorità competente garantisce che il personale, le attrezzature e le altre risorse necessarie per l'ispezione siano sufficienti per consentire che tutte le attrezzature per l'applicazione che devono essere sottoposte a ispezione siano ispezionate entro il ciclo di tre anni.

2.L'ispezione di cui al paragrafo 1 verifica se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale siano conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato IV.

3.L'ispezione è effettuata in un luogo in cui è possibile evitare il rischio di inquinamento e di contaminazione dell'acqua. L'autorità o l'organismo che effettua l'ispezione riduce al minimo l'influenza delle condizioni esterne sulla riproducibilità dei risultati dell'ispezione, come gli effetti del vento e della pioggia.

4.Tutte le attrezzature necessarie per l'ispezione e che l'ispettore utilizza per verificare le attrezzature per l'applicazione sono precise, in buone condizioni e sottoposte a controlli e, se necessario, calibrate a intervalli regolari.

5.Il proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale garantisce che tali attrezzature siano pulite e sicure prima dell'inizio dell'ispezione.

6.L'autorità competente di cui all'articolo 30 registra i risultati di ciascuna ispezione con esito positivo delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale nel registro elettronico centrale delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33.

7.I certificati di ispezione sono:

a)rilasciati dall'autorità competente di cui all'articolo 30 al proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale se tali attrezzature sono conformi ai requisiti elencati nell'allegato IV; e

b)registrati da tale autorità competente nel registro elettronico centrale delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33.

8.Una registrazione di cui al paragrafo 6 è valida per tre anni, a meno che lo Stato membro non preveda un intervallo di ispezione diverso a norma dell'articolo 32.

9.Ciascuno Stato membro riconosce il certificato di cui al paragrafo 7 o la registrazione di cui al paragrafo 6 relativi alle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale registrate in un altro Stato membro.

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo e l'allegato IV, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici. 

11.Le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale ispezionate in conformità delle norme di ispezione armonizzate elaborate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 87 si presumono conformi ai requisiti elencati nell'allegato IV.

Articolo 32

Deroghe degli Stati membri riguardanti l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1.Uno Stato membro, dopo aver effettuato l'analisi del rischio di cui al paragrafo 2, può stabilire requisiti di ispezione meno rigorosi e prevedere intervalli di ispezione diversi da quelli di cui all'articolo 31 per le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato, stimata in base all'analisi del rischio di cui al paragrafo 2, che sono elencate nel piano d'azione nazionale previsto dall'articolo 8.

Il presente paragrafo non si applica alle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale indicate di seguito:

a)attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;

b)irroratori a barra orizzontale di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina di larghezza superiore a 3 m;

c)irroratori verticali o atomizzatori.

2.Prima di stabilire i requisiti di ispezione meno rigorosi e gli intervalli di ispezione diversi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro effettua un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto per la salute umana e per l'ambiente. L'autorità competente di cui all'articolo 30 conserva una copia dell'analisi del rischio a fini di controllo da parte della Commissione.

3.Uno Stato membro può esonerare dall'obbligo di ispezione di cui all'articolo 31 le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla impiegati per uso professionale, sulla base di un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto sulla salute umana e sull'ambiente che comprende una stima della gamma di utilizzo. L'autorità competente di cui all'articolo 30 conserva una copia dell'analisi del rischio a fini di controllo da parte della Commissione.

4.Le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale esonerate dall'obbligo di ispezione in conformità del paragrafo 3 non sono soggette all'obbligo di iscrizione nel registro elettronico di cui all'articolo 29 o alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 33.

Articolo 33

Registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1.Ciascuna autorità competente designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 30 istituisce e mantiene un registro elettronico centrale per registrare:

a)le informazioni inserite da terzi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), punto i), e dell'articolo 29;

b)i dati relativi alle ispezioni e ai certificati di cui all'articolo 31, paragrafo 6 e paragrafo 7, lettera b);

c)altre informazioni di cui al paragrafo 2 sulle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale nel proprio Stato membro che non sono state esonerate dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

2.Le autorità competenti di cui all'articolo 30 registrano, al momento dell'ispezione, le informazioni seguenti:

a)il nome dell'organismo che effettua le ispezioni;

b)l'ID unico delle attrezzature per l'applicazione, se disponibile;

c)la data di fabbricazione, se disponibile;

d)il nome e l'indirizzo dell'attuale proprietario;

e)se vi è stato un trasferimento di proprietà, la data di ciascun trasferimento e il nome e l'indirizzo dei proprietari precedenti negli ultimi cinque anni;

f)le dimensioni del serbatoio;

g)la larghezza della barra irrorante orizzontale, se applicabile;

h)il tipo o i tipi di ugelli presenti sulle attrezzature per l'applicazione al momento dell'ispezione;

i)nel caso degli irroratori a barra, se sulle attrezzature per l'applicazione è presente o meno il controllo della sezione e/o il controllo degli ugelli mediante tecnologia di localizzazione geospaziale;

j)per le attrezzature che hanno più di tre anni, la data di ciascuna ispezione effettuata conformemente all'articolo 31;

k)se le attrezzature per l'applicazione hanno superato o meno ciascuna ispezione effettuata ai sensi dell'articolo 31;

l)le ragioni dell'eventuale esito negativo di un'ispezione.

3.Se le attrezzature per l'applicazione non riportano un ID unico di cui al paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti di cui all'articolo 30 forniscono un ID unico.

CAPO IX

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE E DEGLI INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI

Articolo 34

Metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030

1.L'allegato I stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti fino al 2030 compreso verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2009.

2.La Commissione, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato I, calcola con cadenza annuale fino al 2030 compreso i risultati dei progressi compiuti verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 e pubblica tali risultati sul sito web di cui all'articolo 7.

Articolo 35

Metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1, 2 e 2a

1.L'allegato VI stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti in relazione agli indicatori di rischio armonizzati 1, 2 e 2a a livello sia dell'Unione, sia di Stati membri. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2009.

2.La Commissione, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato VI, calcola con cadenza annuale i risultati degli indicatori di rischio armonizzati 1, 2 e 2a a livello dell'Unione e pubblica i relativi risultati sul sito web di cui all'articolo 7.

3.Ciascuno Stato membro, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato VI, calcola con cadenza annuale i risultati degli indicatori di rischio armonizzati 1, 2 e 2a a livello nazionale.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo e l'allegato VI, al fine di tener conto dei progressi tecnici, anche in materia di disponibilità dei dati statistici, e degli sviluppi scientifici e agronomici. Tali atti delegati possono modificare gli indicatori di rischio armonizzati esistenti o prevedere nuovi indicatori di rischio armonizzati, che possono tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento dell'obiettivo di destinare il 25 % della loro superficie agricola utilizzata all'agricoltura biologica entro il 2030, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

5.Entro il ... [OP: inserire la data = primo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione completa una valutazione degli indicatori di rischio armonizzati 1, 2 e 2a. Tale valutazione si basa sulla ricerca scientifica del Centro comune di ricerca e su un'ampia consultazione dei portatori di interessi, compresi gli Stati membri, gli esperti scientifici e le organizzazioni della società civile. La valutazione comprende le metodologie da utilizzare per la formulazione di nuovi indicatori di rischio armonizzati e per la modifica degli indicatori di rischio esistenti conformemente al paragrafo 4.

6.Tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 5 ed entro 18 mesi dalla pubblicazione delle statistiche sull'uso dei prodotti fitosanitari nell'agricoltura per il primo periodo di riferimento di cui all'articolo 9 del regolamento xxx/xxx [inserire il riferimento all'atto adottato], la Commissione, se lo ritiene opportuno, stabilisce nuovi indicatori di rischio armonizzati o modifica quelli esistenti sulla base di dati statistici relativi all'uso dei prodotti fitosanitari conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 36

Valutazione da parte degli Stati membri dei calcoli relativi ai progressi compiuti e agli indicatori di rischio armonizzati

1.Ciascuno Stato membro valuta i risultati di ciascun calcolo, ogniqualvolta effettuato, riguardante a) i progressi compiuti verso il conseguimento di ciascuno dei due obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'articolo 34 e b) gli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stato membro, di cui all'articolo 35.

2.Le valutazioni degli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stati membri di cui all'articolo 35:

a)identificano le cinque sostanze attive che influiscono maggiormente sul risultato;

b)specificano le colture o le situazioni e le specie nocive bersaglio in relazione alle quali sono utilizzate le sostanze attive di cui alla lettera a);

c)specificano i metodi non chimici disponibili per la lotta a tali specie nocive;

d)riassumono le azioni intraprese per ridurre l'uso e il rischio delle sostanze attive di cui alla lettera a) e gli eventuali ostacoli all'adozione di metodi alternativi di controllo delle specie nocive.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dei calcoli degli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stato membro, in base a quanto specificato nell'allegato VI, e le relative valutazioni effettuate a norma del presente articolo, nonché pubblicano tali informazioni e altri indicatori nazionali od obiettivi quantificabili di cui al paragrafo 4 sui siti web di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4.Oltre agli indicatori di rischio armonizzati specificati nell'allegato VI e ai dati specificati nell'allegato II, gli Stati membri possono anche continuare a utilizzare gli indicatori nazionali o gli obiettivi quantificabili esistenti o elaborarne di nuovi, nonché possono avvalersi di altri dati raccolti a livello nazionale o regionale, compresi i dati futuri sull'uso dei prodotti fitosanitari che si riferiscono agli indicatori e agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO X

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Articolo 37

Informazioni sulle autorità competenti designate

Entro il … [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle autorità competenti designate conformemente al presente regolamento.

Articolo 38

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 39

Tasse e diritti

Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi relativi all'adempimento dei loro obblighi in applicazione del presente regolamento.

CAPO XI

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 40

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 13, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 10 e all'articolo 35, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3.La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 13, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 10 e all'articolo 35, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'articolo13, paragrafo 9, dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 10 e dell'articolo 35, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 41

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 88 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Valutazione della Commissione

1.Entro il … [OP: inserire la data = quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento sulla base di quanto segue:

a)le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti e altri dati quantitativi forniti nelle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2;

b)l'analisi dei dati e delle tendenze annuali pubblicati dalla Commissione ogni due anni conformemente all'articolo 11;

c)la relazione sui progressi annuali e le relazioni sull'attuazione precedentemente presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;

d)qualsiasi altra informazione necessaria per la preparazione della valutazione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale valutazione.

2.La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati.

Articolo 43

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

1)all'articolo 31, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio * 89+ sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il … [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore.

*Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio... relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 (GU...).";

2)all'articolo 70, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... 90++ sono imposti ai beneficiari requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il … [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore.";

3)all'articolo 73, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... ++ sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il … [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore. ".

Articolo 44

Abrogazione della direttiva 2009/128/CE

1.La direttiva 2009/128/CE è abrogata.

2.I riferimenti alla direttiva 2009/128/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a ... mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'articolo 21 si applica tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    La definizione giuridica di pesticidi di cui all'articolo 3, punto 10, della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi include prodotti fitosanitari e biocidi, ma poiché l'ambito di applicazione di tale direttiva non è mai stato esteso ai biocidi, la presente proposta è limitata ai soli prodotti fitosanitari.
(2)    Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(3)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" (COM(2006) 373 final), documento 52006DC0372, www.eur-lex.europa.eu .
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, " Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).
(5)    Nell'iniziativa di successo " Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici " la Commissione è invitata, nell'ambito del suo terzo obiettivo, a "fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un futuro senza pesticidi". Nella  risposta adottata il 12 dicembre 2017 la Commissione ha dichiarato che avrebbe riesaminato la necessità di obiettivi obbligatori a livello dell'UE per i pesticidi. Nell'iniziativa  Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano  la Commissione è invitata a proporre atti giuridici che prevedano l'eliminazione progressiva dei pesticidi sintetici entro il 2035, il ripristino della biodiversità e il sostegno agli agricoltori durante la fase di transizione; al 30 settembre 2021 l'iniziativa aveva raccolto oltre 1 milione di dichiarazioni di sostegno, che sono attualmente in fase di verifica da parte delle autorità degli Stati membri.
(6)    "Conferenza sul futuro dell'Europa — Relazione sul risultato finale", maggio 2022, proposta n. 1, pag. 43. La Conferenza sul futuro dell'Europa si è svolta tra aprile 2021 e maggio 2022. Ha costituito un esercizio di democrazia deliberativa unico e guidato dai cittadini, a livello paneuropeo, al quale hanno partecipato migliaia di cittadini europei nonché attori politici, parti sociali, rappresentanti della società civile e pertinenti portatori di interessi.
(7)    Ibidem, proposta n. 2, pag. 44, e proposta n. 30, pag. 72.
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final), EUR-Lex - 52019DC0640 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, " Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, " Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita " (COM(2020) 380 final).
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, " Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (COM(2021) 400 final).
(12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, " Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" (COM (2021) 699 final).
(13)     Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Ambiente - Commissione europea (europa.eu) .
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, " Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).
(15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021) 323 final).
(16)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(17)     Obiettivi di ripristino della natura dell'UE (europa.eu) .
(18)     Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Ambiente - Commissione europea (europa.eu) .
(19)     Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1) .
(20)     Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(21)    Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)(GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(22)     Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(23)    Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(24)    Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
(25)    Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
(26)    Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).
(27)    Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).
(28)    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 373 final , pag. 8).
(29)     Relazione speciale 05/2020: "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi" (europa.eu) .
(30)     Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile e relativa valutazione d'impatto (europa.eu) .
(31)     Uso sostenibile dei pesticidi (norme UE aggiornate) (europa.eu) .
(32)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(33)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(34)    GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.
(35)    GU C , , pag. .
(36)    GU C […], […], pag. […].
(37)    Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(38)    [Inserire il riferimento.]
(39)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017) 587 final).
(40)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2020) 204 final).
(41)    P8_TA(2019)0082, 12 febbraio 2019.
(42)    P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.
(43)    Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi — Valutazione dell'attuazione europea", ottobre 2018.
(44)    "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi", Relazione speciale della Corte dei conti europea, ISBN:978-92-847-4206-6, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.
(45)    Comitato economico e sociale europeo, "Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (relazione informativa)", adottata il 27 aprile 2021.
(46)    Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(47)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(48)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).
(49)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).
(50)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (COM(2021) 400 final).
(51)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(52)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(53)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).
(54)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021) 323 final).
(55)    "Conferenza sul futuro dell'Europa — Relazione sul risultato finale", maggio 2022, proposte nn. 1 e 2, pag. 43.
(56)    Bruxelles, 19 ottobre 2020, 12099/20.
(57)    Decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell'Unione per quanto riguarda l'introduzione, la valutazione, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell'Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 81).
(58)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(59)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(60)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(61)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(62)    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(63)    Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(64)    Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(65)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal    Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(66)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). 
(67)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(68)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(69)    Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(70)    Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).
(71)    Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
(72)    Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
(73)    Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).
(74)    Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).
(75)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(76)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(77)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(78)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(79)    Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).
(80)    Cfr. il documento "CORINE Land Cover nomenclature conversion to Land Cover Classification system" ( https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010 ) e l'inventario CORINE Land Cover (CLC) ( CORINE Land Cover — Servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus ).
(81)    Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(82)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(83)    Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(84)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).
(85)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(86)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(87)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(88)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(89) +    GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento... e inserire il numero, la data e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
(90) ++    GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento...

Bruxelles, 22.6.2022

COM(2022) 305 final

ALLEGATI

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115

{SEC(2022) 257 final} - {SWD(2022) 169 final} - {SWD(2022) 170 final} - {SWD(2022) 171 final}


ALLEGATO I
di cui all'articolo 4

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO IL CONSEGUIMENTO DEI DUE OBIETTIVI DI RIDUZIONE NAZIONALI E DEI DUE OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELL'UNIONE PER IL 2030

Il presente regolamento è l'atto giuridico prescelto per conseguire gli obiettivi di riduzione relativi ai pesticidi illustrati nella strategia "Dal produttore al consumatore" imponendo a ciascuno Stato membro di contribuire al conseguimento, entro il 2030, di una riduzione del 50 % a livello dell'Unione sia dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici che dei relativi rischi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030") sia dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030"). Il presente regolamento disciplina inoltre il contributo di ciascuno Stato membro al conseguimento di tali obiettivi dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro, fissato sotto forma di obiettivo nazionale, al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030 è denominato "obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030", mentre il contributo degli Stati membri all'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030 è denominato "obiettivo di riduzione nazionale 2 per il 2030". La metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento di questi obiettivi è indicata di seguito.

SEZIONE 1

Obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030: metodologia per valutare i progressi compiuti verso la riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici

1.La metodologia si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive chimiche immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

2.Per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 si applicano le regole generali seguenti:

a)i progressi sono calcolati in base alla ripartizione delle sostanze attive chimiche nei quattro gruppi indicati nella tabella del presente allegato;

b)le sostanze attive chimiche del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 2 ;

c)le sostanze attive chimiche del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

d)le sostanze attive chimiche del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;

e)le sostanze attive chimiche del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

f)si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella del presente allegato.

3.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 sono calcolati moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari per ciascun gruppo della tabella del presente allegato per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

Tabella

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030

Riga

Gruppi

1

2

3

4

i)

Sostanze attive chimiche a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive chimiche approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Sostanze attive chimiche che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

ii)

Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive chimiche immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

iii)

1

8

16

64

4.Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2015-2017.

5.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 sono espressi in rapporto al valore di riferimento.

6.La Commissione calcola i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 sono calcolati.

SEZIONE 2

Obiettivo di riduzione nazionale 2 per il 2030: metodologia per valutare i progressi compiuti verso la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi

1.La metodologia si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009.

2.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo 2 sono calcolati sommando le quantità annuali di sostanze attive chimiche contenute nei prodotti fitosanitari più pericolosi immessi sul mercato ogni anno.

3.Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2015-2017.

4.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 2 sono espressi in rapporto al valore di riferimento.

5.La Commissione calcola i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 2 conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 2 sono calcolati.

SEZIONE 3

Obiettivi di riduzione dell'Unione

1.La metodologia per il calcolo delle tendenze nell'ambito dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 è la stessa utilizzata per calcolare le tendenze a livello nazionale indicata nelle sezioni 1 e 2.

2.La tendenza a livello nazionale è calcolata utilizzando le statistiche nazionali relative alle quantità di sostanze attive chimiche di cui all'articolo 3, punto 3, del presente regolamento immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009.

3.La tendenza a livello dell'Unione è calcolata utilizzando le statistiche dell'Unione relative alle quantità di sostanze attive chimiche di cui all'articolo 3, punto 3, del presente regolamento immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009.

ALLEGATO II

DATI DA FORNIRE NELLE RELAZIONI ANNUALI SUI PROGRESSI E SULL'ATTUAZIONE ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO CIVILE

Parte 1: tendenze annuali nell'ambito dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030

1.le tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a);

2.tutti gli altri obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 9, paragrafo 4.

Parte 2: tutti gli altri dati quantitativi pertinenti per l'attuazione del presente regolamento e il livello di conformità ad esso

Uso dei prodotti fitosanitari:

1.la percentuale di utilizzatori professionali controllati per l'attuazione della difesa integrata;

2.la percentuale di utilizzatori professionali che non rispettano l'obbligo di tenere registri elettronici sull'attuazione della difesa integrata;

3.la percentuale di utilizzatori professionali che non hanno rispettato l'obbligo di conservare su supporto elettronico i dati sull'uso dei pesticidi;

4.il numero di permessi per l'applicazione aerea, il periodo di validità del permesso, nonché le dimensioni e l'ubicazione delle aree interessate e i motivi della concessione del permesso;

5.la percentuale di superfici agricole utilizzate e di altre aree oggetto di permessi per l'applicazione aerea;

6.il numero di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili;

7.la percentuale di superficie agricola utilizzata e di altre aree oggetto di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili;

8.le quantità stimate di prodotti fitosanitari illegali utilizzati e le quantità di prodotti fitosanitari illegali rilevate;

9.se gli Stati membri hanno applicato deroghe che consentono:

a)obblighi di ispezione diversi per le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato; o

b)l'esonero dall'ispezione delle attrezzature portatili per l'applicazione o degli irroratori a spalla impiegati per uso professionale.

Servizi di formazione e di consulenza:

10.la percentuale di utilizzatori professionali, consulenti e distributori formati nelle materie elencate nell'allegato III e in possesso di un certificato di formazione ai sensi dell'articolo 25 oppure di una prova di iscrizione ad un registro elettronico centrale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, suddivisi per utilizzatori professionali, consulenti e distributori;

11.la percentuale di utilizzatori professionali che non hanno rispettato l'obbligo di avvalersi di servizi di consulenza indipendenti almeno una volta all'anno.

Attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale:

12.la percentuale stimata di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale registrate nel relativo registro elettronico;

13.la percentuale di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale registrate e ispezionate, tra quelle da sottoporre a ispezione;

14.la percentuale, al momento dell'ispezione, delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale dotate di dispositivi di mitigazione del rischio.

Ulteriori misure a livello di Stato membro per l'attuazione della difesa integrata:

15.la percentuale di superficie agricola utilizzata in ciascuno Stato membro disciplinata da norme specifiche per coltura che sono state rese giuridicamente vincolanti dalla legislazione nazionale.

ALLEGATO III

MATERIE DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25

1.Tutta la legislazione pertinente relativa ai prodotti fitosanitari e al loro uso e rischio e in particolare il presente regolamento. Sebbene non esclusivamente, è pertinente la legislazione indicata di seguito:

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ;

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ;

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ;

regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ;

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ;

regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ;

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ;

direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ;

direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 ;

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 ;

direttiva 89/391/CEE del Consiglio 13 ;

direttiva 89/656/CEE del Consiglio 14 ;

direttiva 98/24/CE del Consiglio 15 ;

direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ;

direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ;

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ;

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 .

2.L'esistenza e i rischi dei prodotti fitosanitari illegali e contraffatti, i metodi per identificare tali prodotti e le sanzioni associate alla vendita o all'uso di prodotti fitosanitari illegali.

3.I pericoli e i rischi associati ai prodotti fitosanitari nonché le modalità di identificazione e controllo degli stessi, compresi gli argomenti seguenti:

a)rischi per la salute umana;

b)sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari e interventi di primo soccorso appropriati in caso di avvelenamento;

c)rischi per le piante e gli insetti non bersaglio, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.

4.Strategie e tecniche di difesa integrata, strategie e tecniche di produzione integrata, principi dell'agricoltura biologica, metodi di controllo biologico delle specie nocive, metodi di controllo degli organismi nocivi, obbligo di applicare la difesa integrata di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e obbligo di registrazione dei dati nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

5.Qualora sia necessario l'uso di prodotti fitosanitari, il modo in cui scegliere i prodotti fitosanitari con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata.

6.Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, tra cui:

a)pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei prodotti fitosanitari;

b)pratiche operative sicure per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;

c)modalità raccomandata di controllo dell'esposizione dell'operatore (inclusi i dispositivi di protezione personale);

d)informazioni sullo smaltimento corretto e sicuro dei prodotti fitosanitari che non sono più autorizzati e per i quali è scaduto l'eventuale periodo di tolleranza relativo all'uso, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

7.Procedure di preparazione delle attrezzature per l'applicazione prima del funzionamento, inclusa la taratura, in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente, comprese le risorse idriche.

8.Formazione pratica sull'impiego e sulla manutenzione delle attrezzature per l'applicazione e sulle misure di mitigazione del rischio, comprese le tecniche specifiche di irrorazione, l'uso delle nuove tecnologie, tra cui le tecniche agricole di precisione, nonché il controllo tecnico delle irroratrici in uso e le modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione. A tal riguardo occorre prestare particolare attenzione agli ugelli per la riduzione della deriva e alle raccomandazioni formulate dai produttori riguardo alle condizioni ottimali del loro uso. I rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili per l'applicazione o di irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione del rischio. La formazione pratica riguarda anche i rischi specifici legati alla semina di sementi trattate con prodotti fitosanitari.

9.Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente, comprese le risorse idriche in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali e di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di infiltrazione dei prodotti fitosanitari.

10.Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.

11.Strutture che assicurano il monitoraggio sanitario e l'accesso all'assistenza sanitaria, alle quali possono essere trasmesse informazioni sui casi di avvelenamento acuto e cronico.

12.Conservazione su registri delle informazioni sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari conformemente alla legislazione pertinente.

13.Modalità per ridurre al minimo o eliminare l'applicazione di taluni prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

14.Protezione dell'ambiente acquatico e dell'approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari, anche in relazione ai seguenti aspetti:

a)l'uso di prodotti fitosanitari in conformità delle restrizioni indicate sull'etichetta, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dando preferenza ai prodotti fitosanitari che non sono classificati come "(molto) persistent[i]", "(molto) bioaccumulant[i]",

"molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 20 oppure contenenti sostanze prioritarie incluse nell'elenco adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, attuata attraverso le direttive 2008/105/CE e 2013/39/UE, o pesticidi che sono stati identificati come sostanze inquinanti specifiche dei bacini idrografici ai sensi dell'allegato V, punto 1.2.6, della direttiva 2000/60/CE, in particolare quelli che hanno un impatto sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE e della direttiva (UE) 2020/2184;

b)i pericoli e i rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, nonché i metodi per ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione professionale ai prodotti fitosanitari più pericolosi;

c)l'uso della tecnologia di riduzione della deriva in tutte le colture;

d)il ricorso ad altre misure di mitigazione che riducano al minimo il rischio di inquinamento al di fuori del sito causato dalla deriva dei prodotti irrorati, dal drenaggio e dal ruscellamento, comprese in particolare le aree di rispetto obbligatorie in prossimità dei corsi d'acqua superficiali, delle acque sotterranee e delle falde acquifere;

e)le modalità per conformarsi alle restrizioni previste dal regolamento n. 1107/2009 per ridurre al minimo o sostituire gli impieghi dei prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

ALLEGATO IV

ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE IMPIEGATE PER USO PROFESSIONALE

L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale riguarda tutti gli aspetti importanti per garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Devono essere assicurate la totale efficacia e la totale sicurezza dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e degli apparecchi delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento degli obiettivi seguenti.

Le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale devono funzionare in modo affidabile ed essere impiegate solo conformemente al relativo manuale d'uso ai fini previsti, assicurando che i prodotti fitosanitari possano essere accuratamente applicati in linea con le buone pratiche agricole (BPA) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 .

Lo stato delle attrezzature deve essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e da evitare perdite di soluzione da irrorare o di prodotto concentrato. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre consentire un funzionamento sicuro e devono poter essere arrestate immediatamente dalla posizione dell'operatore. Le regolazioni necessarie devono essere semplici da effettuare, accurate e riproducibili.

Durante l'ispezione occorre verificare la conformità con i requisiti indicati di seguito.

1.Sicurezza

Le attrezzature devono essere pulite e sicure prima dell'inizio dell'ispezione. Devono essere controllati gli elementi seguenti:

la protezione dell'albero di trasmissione, tutti i dispositivi di protezione della trasmissione e tutte le altre parti rotanti della trasmissione;

le perdite del sistema idraulico e lo stato generale dei tubi e dei cilindri idraulici;

la sicurezza e il funzionamento di tutte le parti elettriche, compresi i contattori elettromagnetici;

il funzionamento delle valvole di sicurezza;

lo stato delle parti strutturali, dell'intelaiatura e delle barre/portaugelli;

il bloccaggio delle parti pieghevoli;

per le attrezzature che utilizzano un sistema pneumatico, la protezione e lo stato del ventilatore, compreso lo stato fisico del gruppo di ventilazione e dei manicotti.

2.Perdita

Sia quando si trova in condizioni stazionarie che quando è in funzione, nessuna parte delle attrezzature deve presentare perdite o gocciolature. Dopo lo spegnimento delle attrezzature non vi devono essere gocciolature o applicazioni involontarie. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi i tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione e non deve essere stato applicato alcun liquido direttamente all'irroratore stesso.

3.Pompa (per le attrezzature utilizzate per l'applicazione di prodotti liquidi)

La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze delle attrezzature per l'applicazione e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto.

4.Agitazione o miscelazione (per le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi)

I dispositivi di agitazione della miscela o di miscelazione devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.

5.Serbatoio/tramoggia per l'irrorazione di prodotti liquidi

I serbatoi e le tramogge degli irroratori, compresi gli indicatori del livello di riempimento, i dispositivi di riempimento, i filtri, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea e di esposizione dell'operatore, nonché limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.

6.Sistemi di misura, controllo e regolazione

Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente. I comandi da azionare durante l'operazione di applicazione devono essere azionabili dalla posizione dell'operatore, gli strumenti necessari per controllare l'operazione devono essere presenti e accurati e i display degli strumenti devono essere leggibili dalla posizione dell'operatore. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi, i dispositivi di regolazione della pressione devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile. Le attrezzature aggiuntive per il dosaggio o l'iniezione di prodotti fitosanitari devono funzionare accuratamente e correttamente.

7.Tubi

I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato di funzionamento per evitare ostruzioni al flusso di prodotto o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono essere attorcigliati, eccessivamente usurati o in una posizione che ne provochi un allungamento.

8.Filtraggio (per le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi)

Per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere presenti e in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere ed essere adeguata alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.

9.Barra irrorante (per le attrezzature che applicano i prodotti fitosanitari mediante una barra orizzontale o verticale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare)

La barra deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.

10.Ugelli (per le attrezzature per la distribuzione di prodotti liquidi)/orifizi (per prodotti solidi)

Gli ugelli e gli orifizi devono funzionare correttamente. La portata di ogni singolo ugello e orifizio non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.

11.Distribuzione

Ove applicabile, la distribuzione in senso longitudinale, trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) del prodotto nell'area interessata deve essere uniforme.

12.Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i prodotti fitosanitari con sistema pneumatico)

Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.

13.Pulizia

Se presenti, i sistemi di risciacquatura/pulizia dei contenitori svuotati, ad esempio montati sui premiscelatori delle attrezzature per l'applicazione, devono funzionare in modo affidabile. Inoltre, se previsti, i dispositivi di pulizia dei serbatoi, i dispositivi per la pulizia esterna, i dispositivi per la pulizia delle tramogge di induzione e i dispositivi per la pulizia interna delle attrezzature complete per l'applicazione devono funzionare correttamente.

ALLEGATO V

MODELLO DI NOTIFICA

Motivo della notifica (barrare la casella)

Attrezzature nuove o prima registrazione di attrezzature usate

Ritiro dalla circolazione

Trasferimento di proprietà

Reimmissione in circolazione

Attuale proprietario

Nome:

Identificativo unico personale/aziendale:
(codice fiscale)

Indirizzo 1:

Indirizzo 2:

Professione:
(agricoltore, paesaggista, contoterzista, altro, specificare)

Indirizzo 3:

Indirizzo 4:

Paese:

Proprietario precedente, se applicabile

Nome:

Indirizzo 1:

Indirizzo 2:

Indirizzo 3:

Indirizzo 4:

Paese:

Tipo di attrezzatura per l'applicazione di pesticidi (barrare la casella più appropriata)

Irroratore a barra

Attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari che producono goccioline e che utilizzano un ventilatore per distribuire tali goccioline verticalmente e/o lateralmente

Nebulizzatore (a freddo e a caldo)

Macchina per la disinfezione delle sementi

Applicatore per granuli

Generatore di vapore

Irroratore verticale

Aeromobile (con ali)

Aeromobile (con rotore)

Aeromobile senza equipaggio (ad es. drone)

Attrezzatura portatile per l'applicazione

Altro

Specificare:

Le attrezzature sono dotate di un sistema pneumatico?

Le attrezzature sono dotate di un ugello o di una chiusura di sezione controllati tramite GPS?

Attrezzature per l'applicazione di pesticidi

Marca:

Modello:

N. telaio:

Capacità del serbatoio/della tramoggia:

Anno di fabbricazione:

Larghezza di lavoro:

Altre informazioni:

ALLEGATO VI
di cui all'articolo 35

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI A LIVELLO DI UNIONE E A LIVELLO NAZIONALE

SEZIONE 1

Indicatori di rischio armonizzati

La metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati sia a livello di Unione sia a livello nazionale è indicata nelle sezioni da 2 a 4 del presente allegato. Sebbene la metodologia per gli indicatori dell'Unione e nazionali sia la stessa, quella per i primi si basa su statistiche a livello dell'Unione mentre quella per i secondi su statistiche nazionali. Tali indicatori sono calcolati annualmente.

SEZIONE 2

Indicatore di rischio armonizzato 1: indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

1.Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi.

2.Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le regole generali seguenti:

a)l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione di tutte le sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 1;

b)le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

c)le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

d)le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;

e)le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

f)si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 1.

3.L'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

Tabella 1

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1

Riga

Gruppi

1

2

3

4

i)

Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

ii)

Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

iii)

1

8

16

64

4.Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

5.Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 è espresso in rapporto al valore di riferimento.

6.La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 1 a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.

7.Gli Stati membri calcolano e pubblicano i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 1 a livello nazionale in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.

SEZIONE 3

Indicatore di rischio armonizzato 2: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009

1.Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi.

2.Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si applicano le regole generali seguenti:

a)l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 2 della presente sezione;

b)le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

c)le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

d)le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;

e)le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

f)Si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 2 della presente sezione.

3.L'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

Tabella 2

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2

Riga

Gruppi

1

2

3

4

i)

Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

ii)

Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

iii)

1

8

16

64

4.Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

5.Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è espresso in rapporto al valore di riferimento.

6.La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2 a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato.

7.Gli Stati membri calcolano e pubblicano i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2 a livello nazionale in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato.

8.A decorrere dal 1° gennaio 2027, la metodologia per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è sostituita dalla metodologia per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2a di cui alla sezione 4 del presente allegato.

SEZIONE 4

Indicatore di rischio armonizzato 2a: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sulle aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni

1.Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sull'estensione delle aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni, come comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento.

2.Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2a si applicano le regole generali seguenti:

a)l'indicatore di rischio armonizzato 2a si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sull'estensione delle aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni. Esso è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 3 della presente sezione;

b)le aree trattate sono espresse in ettari;

c)le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

d)le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

e)le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;

f)le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

g)Si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 3 della presente sezione.

3.L'indicatore di rischio armonizzato 2a è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 3 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) e per le aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

Tabella 3

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2a

Riga

Gruppi

1

2

3

4

i)

Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

ii)

Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

iii)

1

8

16

64

4.Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2a è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2022-2024.

5.Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2a è espresso in rapporto al valore di riferimento.

6.La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2a a livello dell'Unione conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento. Ciò sarà fatto per la prima volta nel 2027 utilizzando i dati degli anni civili 2022-2025 e successivamente per ogni anno civile entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2a è calcolato.

7.Gli Stati membri calcolano e pubblicano i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2a a livello nazionale conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento. Ciò sarà fatto per la prima volta nel 2027 utilizzando i dati degli anni civili 2022-2025 e successivamente per ogni anno civile entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2a è calcolato.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2

Direttiva 2009/128/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articoli da 8 a 9

Articolo 5

Articolo 17, paragrafo 1, articoli 23 e 25

Articolo 6

Articolo 24

Articolo 7

Articolo 27

Articolo 8

Articolo 17, paragrafi da 3 a 5, e articoli da 29 a 33

Articolo 9

Articoli da 20 a 21

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 19

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 22

Articolo 14

Articoli da 12 a 16

Articolo 15

Articoli 35 e 36

Articolo 16

Articolo 11, paragrafo 7, articolo 15, paragrafo 13 e articolo 42, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 38

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 39

Articolo 20

Articolo 31, paragrafo 11

Articolo 21

Articolo 41

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 44

Articolo 25

Allegato I

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato IV

Allegato VI

(1)    Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).
(2)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4)    Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(6)    Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).
(7)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(8)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(9)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(10)    Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
(11)    Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29).
(12)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(13)    Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(14)    Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).
(15)    Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
(16)    Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
(17)    Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).
(18)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(19)    Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(20)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(21)    Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).