Strasburgo, 5.4.2022

COM(2022) 156 final

2022/0104(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alle discariche di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 169 final} - {SWD(2022) 110 final} - {SWD(2022) 111 final} - {SWD(2022) 112 final}




INDICE

RELAZIONE    3

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA3

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ9

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO10

4.INCIDENZA SUL BILANCIO13

5.ALTRI ELEMENTI14

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti20

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA    51

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA51

1.1.Titolo della proposta/iniziativa51

1.2.Settore/settori interessati51

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:51

1.4.Obiettivi51

1.4.1.Obiettivi generali51

1.4.2.Obiettivi specifici51

1.4.3.Risultati e incidenza previsti52

1.4.4.Indicatori di prestazione52

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa53

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa53

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione54

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe54

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti55

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione55

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa58

1.7.Modalità di gestione previste58

2.MISURE DI GESTIONE58

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni58

2.2.Sistema di gestione e di controllo59

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti59

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli59

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)59

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità59

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA59

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate59

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti60

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi60

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi -64

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse dell'ECHA66

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane nella Commissione67

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale67

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento68

3.3.Incidenza prevista sulle entrate68

RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

     Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ("direttiva Emissioni industriali" o "IED") 1 disciplina l'impatto ambientale di circa 52 000 installazioni industriali e aziende zootecniche europee su larga scala e ad alto rischio di inquinamento ("installazioni agroindustriali") in modo integrato, settore per settore. Riguarda tutti gli inquinanti potenzialmente emessi dalle installazioni agroindustriali che incidono sulla salute umana e sull'ambiente. Le installazioni disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali rappresentano circa il 20 % delle emissioni inquinanti complessive (in massa) dell'UE nell'aria, circa il 20 % delle emissioni inquinanti nell'acqua e circa il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra. Le attività disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali comprendono le centrali elettriche, le raffinerie, il trattamento e l'incenerimento dei rifiuti, la produzione di metalli, cemento, vetro, prodotti chimici, pasta di legno e carta, alimenti e bevande e l'allevamento intensivo di suini e pollame. Un'installazione disciplinata dalla direttiva Emissioni industriali può svolgere diverse attività contemplate da tale direttiva, ad esempio la produzione di cemento e il coincenerimento dei rifiuti.

Nella valutazione del 2020 2 della direttiva Emissioni industriali si è concluso che essa è stata generalmente efficace nel prevenire e ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo derivante dalle attività industriali e nel promuovere l'uso delle migliori tecniche disponibili (BAT). La direttiva Emissioni industriali ha notevolmente ridotto le emissioni di inquinanti nell'atmosfera e, in misura minore, le emissioni idriche. Ha inoltre contribuito a ridurre le emissioni nel suolo provenienti dalle installazioni da essa disciplinate. Sebbene i suoi effetti sull'efficienza delle risorse, sull'economia circolare e sull'innovazione siano più difficili da valutare, la direttiva sembra aver fornito un contributo positivo, anche se di portata limitata. La direttiva Emissioni industriali ha altresì fornito un contributo limitato alla decarbonizzazione, entro i limiti ad essa attualmente imposti. Altri aspetti, come l'accesso del pubblico alle informazioni e alla giustizia, sono migliorati rispetto alla precedente normativa sostituita dalla direttiva Emissioni industriali.

Tuttavia, alla luce delle nuove sfide, la valutazione ha anche individuato diversi ambiti da migliorare. È emerso che, pur fornendo un quadro solido, la direttiva non è attuata in modo coerente tra gli Stati membri, con livelli di ambizione diversi che impediscono allo strumento di conseguire pienamente i suoi obiettivi. Queste sfide compromettono la capacità della direttiva di ridurre le pressioni ambientali esercitate dalle installazioni agroindustriali e di creare condizioni di parità che garantiscano un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Come concluso dalla Corte dei conti europea, tali questioni incidono anche sulla capacità della direttiva Emissioni industriali di attuare in modo adeguato il principio "chi inquina paga".

Per affrontare tali sfide e incentivare la profonda trasformazione industriale necessaria tra il 2025 e il 2050, la Commissione si è impegnata nel Green Deal europeo 3 a rivedere le misure dell'UE volte a contrastare l'inquinamento causato dalle grandi installazioni agroindustriali. Inoltre l'Unione è impegnata a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 4 e dei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile 5 . La presente proposta contribuisce a diversi obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'obiettivo generale dell'iniziativa è contribuire, nel modo più efficace ed efficiente possibile, a proteggere gli ecosistemi e la salute umana dagli effetti negativi dell'inquinamento provocato dalle grandi installazioni agroindustriali e a migliorare la resilienza dell'industria dell'UE agli effetti dei cambiamenti climatici. La revisione della direttiva Emissioni industriali intende stimolare una profonda trasformazione agroindustriale al fine di azzerare l'inquinamento mediante l'uso di tecnologie innovative, contribuendo in tal modo agli obiettivi del Green Deal europeo di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio, una maggiore efficienza energetica, creare un ambiente privo di sostanze tossiche e realizzare un'economia circolare. Mira inoltre a continuare a sostenere la creazione di condizioni di parità concorrenziali che garantiscano un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. La revisione della direttiva Emissioni industriali sarà altresì volta a modernizzare e semplificare la normativa attuale, ad esempio attraverso la digitalizzazione e il miglioramento delle conoscenze sulle fonti di inquinamento. L'iniziativa sarà inoltre tesa a migliorare la partecipazione del pubblico al processo decisionale e ad aumentare l'accesso all'informazione e alla giustizia, anche attraverso meccanismi di ricorso efficaci.

Nello specifico, la revisione della direttiva mirerà a:

i.    migliorare l'efficacia della direttiva Emissioni industriali nell'impedire o, quando impossibile, ridurre al minimo l'emissione di inquinanti alla fonte da parte delle installazioni agroindustriali, come dimostrato dalle costanti o crescenti tendenze alla diminuzione dei livelli di emissione, al fine di evitare o ridurre gli impatti negativi sulla salute e sull'ambiente, tenendo conto dello stato dell'ambiente nella zona interessata da tali emissioni;

ii.    garantire l'accesso dei privati e della società civile all'informazione, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia (compresa la possibilità di un ricorso effettivo) per quanto riguarda l'autorizzazione, il funzionamento e il controllo delle installazioni regolamentate, con un conseguente aumento dell'azione della società civile;

iii.    chiarire e semplificare la normativa e ridurre gli oneri amministrativi, promuovendo nel contempo la coerenza dell'attuazione da parte degli Stati membri;

iv.    promuovere l'adozione di tecnologie e tecniche innovative durante la trasformazione industriale in corso, rivedendo quanto prima i documenti di riferimento sulle BAT (BREF), quando sia dimostrata la disponibilità di tecniche innovative più efficienti, e garantendo autorizzazioni a sostegno degli apripista;

v.    sostenere la transizione verso l'uso di sostanze chimiche più sicure e meno tossiche, una migliore efficienza delle risorse (energia, acqua e prevenzione dei rifiuti) e una maggiore circolarità;

vi.    sostenere la decarbonizzazione promuovendo sinergie nel ricorso a tecniche di prevenzione o riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di carbonio e nei relativi investimenti, come dimostrato dall'allineamento delle tendenze in termini di intensità delle emissioni;

vii.    affrontare gli effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente derivanti dalle attività agroindustriali attualmente non disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali, come dimostrato dalle tendenze alla diminuzione dell'intensità delle emissioni.

Il Consiglio 6 e il Parlamento europeo 7 , 8 , 9 hanno accolto con favore la revisione della direttiva Emissioni industriali e hanno espresso l'auspicio che tale revisione affronti le emissioni inquinanti nell'atmosfera derivanti dalle attività industriali e agricole e contribuisca all'economia circolare, anche promuovendo il riutilizzo dell'acqua nell'industria 10 , 11 . Il gruppo di cittadini europei per i cambiamenti climatici e l'ambiente ha adottato raccomandazioni chiare a tale riguardo nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa 12 . In quell'occasione i cittadini europei hanno apertamente espresso il loro sostegno all'UE nella lotta contro l'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria e nella riduzione delle emissioni di metano, sottolineando le responsabilità degli inquinatori.

Il gruppo multilaterale ad alto livello sulle industrie ad alta intensità energetica, che fornisce consulenza alla Commissione sulle politiche pertinenti per le industrie ad alta intensità energetica dal 2015, ha elaborato un piano generale 13 contenente raccomandazioni per la realizzazione del quadro strategico necessario per gestire la transizione preservando al contempo la competitività dell'industria. Ha raccomandato che la procedura di autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali dovrebbe essere adattata al fine di sostenere le misure di abbattimento dei gas serra nelle installazioni ad alta intensità energetica durante tutta la transizione.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato 

Il Green Deal europeo è la strategia di crescita dell'Europa volta a garantire un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e l'efficienza energetica e riducendo al minimo l'inquinamento, riconoscendo nel contempo la necessità di politiche profondamente trasformative in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili 14 dell'ottobre 2020 e il piano d'azione per l'inquinamento zero 15 adottato nel maggio 2021 affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo relativi all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa 16 sottolinea la necessità di ricerca, innovazione e investimenti per le nuove tecnologie al fine di rafforzare la competitività industriale dell'Europa e agevolare l'industria nel passaggio a un'economia realmente sostenibile, più verde, efficiente e più digitale. La versione aggiornata di tale strategia del maggio 2021 17 sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative.

Altre politiche particolarmente pertinenti comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" 18 , la strategia sul metano 19 e l'impegno di Glasgow per la riduzione delle emissioni di metano, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 20 , la strategia sulla biodiversità 21 , la strategia "Dal produttore al consumatore" 22 , la strategia per il suolo 23 e l'iniziativa relativa ai prodotti sostenibili 24 .

Nel Green Deal europeo la Commissione si impegna a rivedere le misure dell'UE volte a contrastare l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali. A tal fine esamina in particolare l'ambito di applicazione della normativa e le modalità per rendere la normativa dell'UE in questo settore pienamente coerente con l'obiettivo "inquinamento zero" e con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare, tenendo presenti i benefici sia per la salute pubblica sia per la biodiversità. La direttiva Emissioni industriali e il regolamento (CE) n. 166/2006 relativo al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ("regolamento E-PRTR") 25 sono strumenti complementari che disciplinano l'impatto ambientale dell'industria. La direttiva Emissioni industriali mira a garantire una progressiva riduzione dell'inquinamento proveniente dalle più grandi installazioni agroindustriali dell'UE 26 , mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza eque. Il regolamento E-PRTR agevola il monitoraggio degli sforzi di riduzione dell'inquinamento migliorando le informazioni disponibili al pubblico sulle prestazioni effettive degli impianti.

Tale normativa è collegata a molte altre politiche in quanto mira ad affrontare in modo olistico le pressioni ambientali esercitate dalle installazioni agroindustriali.

La direttiva Emissioni industriali ha svolto un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di inquinanti provenienti dall'industria, in particolare nell'atmosfera, mentre ha fornito un contributo più limitato all'economia circolare (efficienza delle risorse) e alla riduzione delle emissioni di inquinanti nell'acqua.

L'acqua è uno dei tre pilastri principali del "piano d'azione per l'inquinamento zero", che mira a conseguire una società priva di sostanze tossiche entro il 2050, riducendo l'inquinamento a zero oppure a livelli che non sono più nocivi per la natura e per l'uomo. Ciò implica un'azione non solo a valle, ad esempio a livello degli impianti di trattamento delle acque reflue, ma anche a monte, dove vengono prodotte e utilizzate sostanze. La presente proposta di revisione della direttiva Emissioni industriali è coerente con la normativa dell'UE in materia di acque, in particolare la direttiva 2000/60/CE (la direttiva quadro Acque 27 ) e le due direttive ad essa correlate, la direttiva 2006/118/CE (la direttiva sulle acque sotterranee 28 ) e la direttiva 2008/105/CE, modificata dalla direttiva 2013/39/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque 29 .

La normativa dell'UE in materia di acque impone agli Stati membri di evitare il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici e di raggiungere un buono stato per tutti i corpi idrici, attraverso un sistema di gestione integrata delle acque per bacino idrografico. Attraverso cicli di gestione sessennali, lo stato ecologico e chimico (acque superficiali) e lo stato quantitativo e chimico (acque sotterranee) sono valutati e sono previste misure per affrontare tutte le pressioni sui corpi idrici, comprese quelle esercitate dall'agricoltura, dall'industria, dalle famiglie e da altre attività economiche (tra cui la navigazione, la protezione dalle inondazioni e l'energia idroelettrica). Alla luce del piano d'azione per l'inquinamento zero, la Commissione ha annunciato che nel 2022 formulerà una proposta volta a rafforzare ulteriormente le norme sugli inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, nell'ambito di una proposta legislativa sulla "gestione integrata delle acque".

La proposta relativa alla IED integra queste iniziative ampliando, tra l'altro, l'ambito di applicazione della direttiva, incoraggiando lo sviluppo di nuove tecnologie per ridurre le emissioni, migliorando l'efficienza energetica e delle risorse, promuovendo il riutilizzo dell'acqua, garantendo obblighi di autorizzazione più controllati e maggiormente integrati e introducendo un sistema obbligatorio di gestione ambientale. La proposta rafforzerà l'approccio integrato chiarendo i requisiti per la cooperazione tra le pertinenti autorità competenti. Tale cooperazione comprende la revisione e l'aggiornamento delle autorizzazioni, a seconda dello stato dell'ambiente ricevente, e/o misure di pianificazione volte a rispettare le norme, gli obiettivi, i piani e i programmi di qualità ambientale previsti dalla normativa in materia di acque. Sarà inoltre garantita una maggiore coerenza chiarendo le norme che si applicano allo scarico indiretto di sostanze inquinanti nell'acqua attraverso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. La promozione dell'innovazione contribuirà ad affrontare la questione delle sostanze chimiche persistenti e delle sostanze recentemente identificate come problematiche, tra cui le sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS), le microplastiche e i prodotti farmaceutici. Ciò è coerente con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, con la comunicazione della Commissione europea su un approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci 30 e con la comunicazione sulla strategia farmaceutica 31 .

La procedura di "scambio di informazioni" nell'ambito della direttiva Emissioni industriali per elaborare e riesaminare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) dovrebbe tenere conto dell'individuazione delle sostanze potenzialmente pericolose ai sensi della normativa dell'UE in materia di acque. Tra queste figurano in particolare le sostanze incluse negli "elenchi di controllo" per le acque sotterranee e superficiali e le sostanze individuate come potenzialmente arrecanti un rischio significativo per l'ambiente acquatico o attraverso di esso a livello dell'UE.

Lo scambio di informazioni nell'ambito della direttiva Emissioni industriali favorirà anche lo sviluppo di misure di efficienza idrica e incentiverà le installazioni agroindustriali a prendere in considerazione il riutilizzo dell'acqua, in linea con il piano d'azione per l'economia circolare 32 , che si impegna a promuovere il riutilizzo dell'acqua nell'industria. Il regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua 33 , adottato nel maggio 2020, si applica al riutilizzo dell'acqua a fini irrigui in agricoltura, ma mette altresì in luce il grande potenziale insito nel riciclaggio e nel riutilizzo delle acque reflue trattate a fini industriali, nell'ambito della gestione integrata delle acque e dell'economia circolare.

Regolamentando determinate attività alla fonte, la direttiva Emissioni industriali sostiene gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi derivanti da altre normative dell'UE che fissano norme di qualità ambientale, come la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente 34 . Sostiene inoltre gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa dell'UE che fissa obiettivi nazionali, quali la direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni 35 , il regolamento sulla condivisione degli sforzi 36 e la direttiva sull'efficienza energetica 37 .

I livelli di emissioni associati alle BAT di cui alla direttiva Emissioni industriali sono stati utilizzati per definire i criteri del "non arrecare un danno significativo" per l'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia 38 . Le misure proposte di revisione della direttiva Emissioni industriali sosterranno ulteriormente nel tempo la tassonomia dell'UE sugli investimenti sostenibili fissando criteri aggiuntivi e aggiornati. Tali criteri saranno determinati al fine di contribuire in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, con l'ulteriore obiettivo di aiutare la piattaforma sulla finanza sostenibile a stabilire quali attività possono essere definite sostenibili.

Infine, la direttiva Emissioni industriali contribuisce a migliorare le prestazioni ambientali generali, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di altre normative settoriali dell'UE, anche in relazione al regolamento REACH, ai rifiuti e alla protezione della natura.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'ottavo programma di azione per l'ambiente 39 è incentrato su sei obiettivi prioritari interconnessi, tra i quali figurano:

·articolo 2, lettera d) — perseguire l'obiettivo "inquinamento zero", anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, per conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche, anche per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo. Mira inoltre a ridurre l'inquinamento luminoso e acustico e a proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi;

·articolo 2, lettera f) — promuovere gli aspetti ambientali della sostenibilità e ridurre significativamente le principali pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo dell'UE. Ciò riguarda in particolare i settori dell'energia, dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità, del turismo, del commercio internazionale e del sistema alimentare.

La proposta relativa alla IED contribuirà al conseguimento di tali obiettivi.

La nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia impone all'Unione di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili. Nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, l'iniziativa REPowerEU 40 mira ad aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di gas e la riduzione dell'uso dei combustibili fossili promuovendo l'efficienza energetica, aumentando le energie rinnovabili e l'elettrificazione e superando le strozzature infrastrutturali. La revisione della direttiva contribuisce alla resilienza del sistema energetico dell'UE migliorando l'efficienza energetica dei processi industriali nell'Unione.

La presente proposta di direttiva è un progetto pilota, sulla base dell'approccio "one in one out" adottato dalla Commissione per ridurre gli oneri amministrativi. La relazione sulla valutazione d'impatto che la correda fornisce informazioni dettagliate sugli oneri amministrativi previsti per la proposta. La sezione sull'efficienza normativa e la semplificazione di cui alla presente relazione illustra le misure proposte per limitare gli oneri amministrativi della proposta.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 TFUE. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE l'UE è tenuta a contribuire al perseguimento dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e a combattere i cambiamenti climatici.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE, il che giustifica l'adozione di misure da parte dell'UE conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

L'inquinamento causato dalle installazioni agroindustriali si disperde oltre i confini nazionali e uno Stato membro da solo non può conseguire una riduzione sufficiente dell'inquinamento. Inoltre il funzionamento degli impianti industriali è strettamente connesso al funzionamento del mercato unico. In assenza di un approccio a livello dell'UE per definire i livelli di prestazione ambientale, le stesse industrie si troverebbero di fronte a normative diverse in materia di riduzione dell'inquinamento in ciascuno Stato membro, con il rischio di creare condizioni di disparità, di frammentare il mercato unico e di ostacolare gli sforzi dell'UE volti a perseguire l'obiettivo del trattato di raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

   Proporzionalità

La direttiva Emissioni industriali è stata concepita in modo da garantire la proporzionalità dei risultati i) definendo le BAT come la gamma più efficace dal punto di vista ambientale ed economicamente sostenibile di tecniche comprovate utilizzate in un settore e ii) consentendo deroghe in singoli casi se l'applicazione delle prescrizioni delle BAT a livello dell'UE comporterebbe costi sproporzionatamente superiori ai benefici previsti per l'ambiente/la salute.

La relativa valutazione d'impatto esamina l'impatto di tutte le revisioni proposte della direttiva Emissioni industriali. È stata effettuata una valutazione sia qualitativa sia quantitativa che dimostra che le proposte sono proporzionate, vale a dire che i benefici per la società sono notevolmente superiori ai costi sostenuti.

Sono state individuate le misure con il maggiore impatto come l'estensione dell'ambito di applicazione agli allevamenti di bovini e a un maggior numero di allevamenti di suini e pollame. I benefici economici per la salute e l'ambiente derivanti dalla riduzione delle emissioni di metano e ammoniaca sono stimati a oltre 5,5 miliardi di EUR all'anno, mentre i costi di conformità sono pari a 265 milioni di EUR e i costi amministrativi (amministrazioni e gestori) sono pari a 223 milioni di EUR, il che corrisponde a un rapporto costi-benefici estremamente positivo pari a 11.

   Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi della proposta possono essere perseguiti al meglio mediante una direttiva. Si tratta dello strumento giuridico più appropriato per apportare modifiche alla vigente direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE).

Una direttiva impone agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati e di recepire le misure nei loro sistemi legislativi nazionali sostanziali e procedurali. Questo approccio rispetto a un regolamento dà agli Stati membri maggiore libertà nell'attuazione di misure a livello dell'UE, poiché consente loro di scegliere il modo più adeguato per farlo nel quadro di una direttiva. Gli Stati membri possono così garantire che le norme modificate siano integrate nel loro quadro giuridico sostanziale e procedurale per l'attuazione della direttiva Emissioni industriali dell'UE, in particolare disciplinando le autorizzazioni per le installazioni, le misure di esecuzione e le sanzioni.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Dalla valutazione della direttiva Emissioni industriali effettuata nel 2020 41 è emerso che essa è stata efficace nel ridurre l'impatto ambientale e le distorsioni della concorrenza nell'UE. Il processo collaborativo per l'elaborazione dei BREF e l'individuazione delle BAT, noto anche come "processo di Siviglia", ha dato buoni risultati ed è riconosciuto come un modello di governance collaborativa.

La direttiva Emissioni industriali ha determinato a una riduzione sostanziale delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e, in misura minore, nell'acqua. Ha ridotto le emissioni nel suolo provenienti dalle installazioni da essa disciplinate. I suoi effetti sull'efficienza delle risorse, sull'economia circolare e sull'innovazione sono più difficili da valutare; a tal riguardo sembra aver fornito un contributo positivo di portata limitata. Altri aspetti, come l'accesso del pubblico alle informazioni e l'accesso alla giustizia, sono leggermente migliorati.

La direttiva Emissioni industriali è stata giudicata ampiamente efficiente. I vantaggi delle conclusioni sulle BAT prevalgono in maniera sostanziale sui costi. Non sono stati individuati costi amministrativi sproporzionati o inutili. Gli effetti sulla competitività dell'UE sono vari e non vi sono elementi che ne dimostrino la rilevanza.

Tutti i gruppi di portatori di interessi hanno ritenuto pertinente la direttiva Emissioni industriali. Essa può rispondere alle questioni ambientali emergenti, nonostante la lunghezza del processo relativo ai BREF. Sebbene la direttiva Emissioni industriali non abbia contribuito in misura significativa alla decarbonizzazione, le opinioni in merito alla sua pertinenza sono divergenti.

Essa è stata giudicata coerente a livello interno e con altre politiche dell'UE, ma vi è margine per un maggiore contributo a tali politiche. Alcuni problemi di interpretazione devono essere chiariti.

Si ritiene che la direttiva Emissioni industriali apporti un significativo valore aggiunto dell'UE. Garantisce requisiti più coerenti per ridurre l'inquinamento industriale, anche attraverso il monitoraggio e l'applicazione, riducendo le distorsioni del mercato unico. L'assenza di un'azione dell'UE avrebbe comportato norme meno rigorose e minori benefici per la salute e per l'ambiente. Il processo relativo ai BREF non è replicabile dai singoli Stati membri ed è sempre più utilizzato dai paesi terzi. L'approccio decentrato della direttiva Emissioni industriali è coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La valutazione ha individuato una serie di ambiti in cui le prestazioni della direttiva Emissioni industriali non sembrano essere tanto soddisfacenti quanto auspicato per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nell'acqua, il contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, la promozione della produzione non tossica e il miglioramento dell'efficienza delle risorse e del riutilizzo. Si tratta di ambiti fondamentali per la revisione della direttiva Emissioni industriali annunciata nella comunicazione sul Green Deal europeo.

   Consultazioni dei portatori di interessi

La valutazione d'impatto che accompagna la revisione combinata della direttiva Emissioni industriali e del regolamento E-PRTR è stata oggetto di un approfondito processo di consultazione, che ha incluso una serie di diverse attività di consultazione volte a raccogliere le opinioni di tutti i portatori di interessi pertinenti e a garantire che fossero prese in considerazione le opinioni delle diverse organizzazioni e dei diversi tipi di portatori di interessi.

Innanzitutto, sono stati forniti dei primi riscontri sulla valutazione d'impatto iniziale pubblicata attraverso il portale interattivo "Di' la tua" della Commissione (154 risposte; periodo di consultazione dal 24 marzo 2020 al 21 aprile 2020). A ciò ha fatto seguito una consultazione pubblica congiunta sulla direttiva Emissioni industriali e l'E-PRTR (indagine online attraverso il portale interattivo "Di' la tua" della Commissione; 336 risposte dal 20 dicembre 2020 al 23 marzo 2021). L'indagine conteneva 24 domande, quattro delle quali riguardavano nello specifico l'E-PRTR.

Successivamente, dall'8 febbraio al 9 aprile 2021 si è svolta un'indagine mirata tra i portatori di interessi. Si trattava di un'indagine online di natura più dettagliata (235 risposte) per migliorare ulteriormente la base di conoscenze attraverso la raccolta di riscontri maggiormente specializzati da parte di gruppi specifici di portatori di interessi in merito a sei ambiti problematici, raggruppati in base alle opzioni prese in considerazione nello studio di valutazione d'impatto.

Gli ambiti problematici erano i seguenti: i) l'inquinamento ambientale; ii) la crisi climatica in atto; iii) l'esaurimento delle risorse naturali; iv) l'incapacità delle attuali tecniche di rispondere in modo soddisfacente agli ambiti problematici di cui ai punti da i) a iii); v) le scarse opportunità per i privati di informarsi e di intervenire in merito agli impatti degli impianti agroindustriali; e vi) gli oneri eccessivi che possono compromettere l'efficienza dello strumento politico.

I riscontri ottenuti attraverso tali indagini sono stati inoltre integrati consultando gruppi di riflessione, nel periodo di giugno-agosto 2021, al fine di coinvolgere i portatori di interessi in discussioni più approfondite su temi chiave. I portatori di interessi sono stati selezionati sulla base della loro rappresentanza settoriale e in modo da garantire una buona distribuzione geografica e per tipo di portatori di interessi tra ONG ambientaliste, rappresentanti dell'industria e ministeri e autorità competenti degli Stati membri, al fine di consentire discussioni equilibrate.

Infine, il 15 dicembre 2020 e il 7-8 luglio 2021 si sono svolti a distanza due seminari con i portatori di interessi.

La società civile e le ONG ambientaliste hanno ritenuto che tutti i suddetti ambiti problematici fossero di grande rilevanza, in particolare per quanto riguarda:

-    l'impatto ambientale e la decarbonizzazione che non sono sufficientemente affrontati dalla direttiva Emissioni industriali;

-    la necessità di aggiornare più rapidamente l'elenco degli inquinanti di cui all'E-PRTR per tenere conto delle nuove minacce; e

-    l'accesso limitato alle informazioni sui livelli di prestazione delle installazioni.

Tutti i gruppi di portatori di interessi hanno percepito l'accesso limitato alle informazioni come un'importante questione da affrontare.

Tuttavia vi sono state differenze nei riscontri forniti dalle associazioni industriali e imprenditoriali, che sono state più neutre (ma non negative) nel riconoscere problematiche relative all'efficienza delle risorse e alla produzione meno tossica. Le associazioni industriali e imprenditoriali sono state inoltre più neutre nel riconoscere la necessità di sostenere la decarbonizzazione, evidenziando i potenziali costi di comunicazione aggiuntivi e i rischi di sovrapposizioni con il sistema per lo scambio di quote di emissioni (Emissions Trading System, ETS) 42 . Per quanto riguarda l'ambito di applicazione limitato della direttiva, le associazioni industriali e imprenditoriali hanno rilevato problematiche in materia di costi e hanno sostenuto che i regimi nazionali esistenti e la normativa dell'UE sono sufficienti per affrontare la maggior parte delle difficoltà incontrate.

Tutti i portatori di interessi hanno convenuto che il contributo della direttiva Emissioni industriali all'agevolazione, alla valorizzazione e alla promozione dell'innovazione era troppo limitato.

   Valutazione d'impatto

È stata effettuata una valutazione d'impatto che ha avuto come esito un parere positivo del comitato per il controllo normativo 43 in data 10 dicembre 2021.

Sono state proposte e valutate cinque opzioni strategiche parzialmente interconnesse ma indipendenti; le sotto-opzioni selezionate per ciascun ambito problematico sono state riunite per formare il seguente pacchetto strategico prescelto:

-    efficacia: piena attuazione di 24 misure di ottimizzazione e aggiornamento;

-    -    innovazione: gli apripista hanno la libertà di provare nuove tecniche, insieme alla creazione di un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) e ai piani di trasformazione dei gestori per il 2030;

-    utilizzo delle risorse e sostanze chimiche: miglioramento del sistema di gestione ambientale;

-    decarbonizzazione: saranno introdotti livelli minimi di efficienza energetica per massimizzare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il consumo di energia. Un riesame delle sinergie tra la direttiva Emissioni industriali e l'ETS avrà luogo nel 2028, consentendo sinergie ottimali a partire dal 2030;

-    ambito di applicazione settoriale: nuove attività entreranno nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali, principalmente l'allevamento intensivo di bovini e alcune attività estrattive.

Si prevede che il pacchetto prescelto avrà gli impatti descritti di seguito. Nel complesso, i benefici dovrebbero superare notevolmente i costi.

Sebbene non sia stato possibile quantificare e monetizzare tutti gli impatti, si stima che la serie di misure volte a migliorare l'efficacia della direttiva comporti benefici per la salute compresi tra 860 milioni e 2,8 miliardi di EUR all'anno, con spese in conto capitale/di esercizio pari a circa 210 milioni di EUR.

L'onere amministrativo complessivo dell'intera proposta è stimato a 250 milioni di EUR all'anno per gli operatori industriali e a 196 milioni di EUR all'anno per le autorità pubbliche.

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva per quanto concerne le aziende zootecniche comporterebbe una riduzione delle emissioni di metano e ammoniaca, con conseguenti benefici per la salute pari a oltre 5,5 miliardi di EUR all'anno. Facendo rientrare nell'ambito di applicazione il 10 % degli allevamenti di bovini di maggiori dimensioni, che rappresentano il 41 % delle emissioni del settore, si otterrà una riduzione annua di almeno 184 kt di metano e 59 kt di ammoniaca. L'estensione della copertura al 18 % degli allevamenti di suini e al 15 % degli allevamenti di pollame di maggiori dimensioni, che rappresentano rispettivamente l'85 % e il 91 % delle emissioni dei settori, ridurrà le emissioni annue di almeno 135 kt di metano e di 33 kt di ammoniaca provenienti dagli allevamenti di suini e di 62 kt di ammoniaca provenienti dagli allevamenti di pollame. Tale ampliamento dell'ambito di applicazione aumenterà la copertura della direttiva Emissioni industriali dal 18 % al 60 % delle emissioni di ammoniaca prodotte dall'allevamento di bovini, suini e pollame; e dal 3 % al 43 % delle emissioni di metano. I relativi costi di conformità sono stimati a circa 265 milioni di EUR all'anno.

   Efficienza normativa e semplificazione

In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio, la presente proposta è stata preparata in modo inclusivo, sulla base della piena trasparenza e di un impegno continuo con i portatori di interessi, ascoltando i riscontri esterni e tenendo conto del controllo esterno per garantire che la proposta raggiunga il giusto equilibrio.

La direttiva Emissioni industriali è il risultato di un'iniziativa per legiferare meglio che ha permesso di fondere e semplificare sette direttive 44 e di snellire gli aspetti amministrativi, tra l'altro quasi dimezzando gli obblighi di comunicazione 45 . Pur limitando un'ulteriore potenziale razionalizzazione, le consultazioni dei portatori di interessi hanno consentito alla Commissione di individuare una serie di potenziali ulteriori chiarimenti e semplificazioni della direttiva. Gli aspetti che suscitano un interesse positivo da parte dei portatori di interessi risolveranno le incertezze relative alla procedura di autorizzazione.

Ciò riguarda, in particolare, il chiarimento di alcune disposizioni in materia di gassificazione, liquefazione e pirolisi, che sono attività importanti per realizzare un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Altri aspetti riguardano la sostituzione dell'elenco indicativo degli inquinanti di cui all'allegato II con riferimenti ad altre normative dell'UE che definiscono elenchi di inquinanti pertinenti, e la determinazione di criteri armonizzati per la valutazione della conformità in tutta l'UE. Entrambe le misure rafforzeranno la certezza del diritto in merito alle norme applicabili a tutti i gestori di cui alla IED. Inoltre la risoluzione delle discrepanze negli approcci di valutazione della conformità utilizzati a norma dei capi II, III e IV della direttiva Emissioni industriali andrà a beneficio di circa 4 000 gestori di grandi impianti di combustione e inceneritori di rifiuti.

Sarà altresì introdotto un regime di autorizzazione distinto e agevolato per 20 000 aziende zootecniche attualmente disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali nonché per quelle che saranno incluse ex novo nel suo ambito di applicazione, vale a dire le imprese di minori dimensioni disciplinate dalla direttiva; riducendo l'onere amministrativo di 113 milioni di EUR all'anno.

Una codificazione della normativa dopo l'adozione dell'atto riveduto consentirà di eliminare le disposizioni divenute obsolete.

   Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 46 .

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da detta Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

La presente proposta trova il giusto equilibrio tra il diritto fondamentale alla libertà d'impresa e il diritto fondamentale di proprietà e altri diritti fondamentali (ambiente, salute, ricorso).

La limitazione del diritto alla libertà d'impresa e del diritto di proprietà riguarda solo quanto necessario per preservare gli altri diritti fondamentali e obiettivi di interesse generale summenzionati, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

La proposta contribuisce all'obiettivo di un livello elevato di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 37 della Carta; al diritto alla vita, all'integrità della persona e alla salute come sancito dagli articoli 2, 3 e 35 della Carta; e al diritto alla protezione dei consumatori di cui all'articolo 38.

Essa contribuisce altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria allegata illustra l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie. La proposta avrà un'incidenza sul bilancio della Commissione e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in termini di risorse umane e amministrative necessarie. La Commissione avrà un maggior numero di compiti di attuazione e di applicazione derivanti dall'ampliamento della portata delle attività economiche e degli aspetti ambientali contemplati dalla direttiva Emissioni industriali. La Commissione avrà inoltre un ruolo più importante nella gestione del centro di innovazione e maggiori attività da svolgere per elaborare i BREF e le conclusioni sulle BAT, il che richiederà in totale quattro unità supplementari equivalenti a tempo pieno.

L'ECHA sosterrà la Commissione: 1) fornendo contributi allo scambio di informazioni sulle BAT e sulle tecniche emergenti, anche individuando e selezionando le sostanze pertinenti per ciascun settore, sviluppando buone pratiche settoriali per l'uso delle sostanze più sicure sul mercato e 2) fornendo strumenti e orientamenti per i gestori di cui alla IED nella preparazione del capitolo relativo alle sostanze chimiche del loro sistema di gestione ambientale. Ciò richiede un totale di tre unità supplementari equivalenti a tempo pieno.

Sono necessari circa 8 200 000 EUR all'anno per finanziare le competenze necessarie a sostenere la Commissione in una serie di flussi di lavoro relativi all'INCITE e all'elaborazione dei BREF e delle conclusioni sulle BAT.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le emissioni complessive di inquinanti per settore, sulla base dei dati comunicati dai gestori all'E-PRTR, rimarranno indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi dell'iniziativa. Il regolamento E-PRTR è in fase di revisione parallelamente alla revisione della presente direttiva e consentirà in futuro un migliore monitoraggio dell'impatto della direttiva Emissioni industriali sulle prestazioni ambientali dell'industria a livello settoriale.

-    Il maggiore grado di dettaglio della comunicazione delle emissioni inquinanti a livello di installazione consentirà di analizzare i principali processi nei settori che stanno registrando miglioramenti oppure che sono in ritardo in termini di prestazioni ambientali.

-    L'inclusione della comunicazione sull'uso delle risorse consentirà di individuare nuovi indicatori sull'uso dei materiali, dell'acqua e dell'energia, che permetteranno di monitorare i miglioramenti in termini di efficienza delle risorse.

-    Un aggiornamento più dinamico dell'elenco delle sostanze contemplate dal regolamento E‑PRTR consentirà di individuare indicatori di emissione per le sostanze che destano nuove e attuali preoccupazioni. Ciò consentirà di monitorare i miglioramenti nell'uso e nella gestione di tali sostanze.

Detti miglioramenti contribuiranno inoltre a garantire che tale monitoraggio possa essere utilizzato efficacemente nel più ampio quadro di monitoraggio e prospettive sull'inquinamento zero, che sarà pubblicato ogni due anni a partire dal 2022 47 . I dati sull'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo disponibili attraverso il monitoraggio sull'inquinamento zero contribuiranno a valutare l'impatto delle riduzioni delle emissioni provenienti dalle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali e del regolamento E-PRTR.

Una preoccupazione centrale nella revisione della direttiva Emissioni industriali è quella di garantire che sia utilizzata l'intera gamma dei livelli di emissione associati alle BAT (BAT‑AEL). La futura sintesi normalizzata delle autorizzazioni agevolerà notevolmente la raccolta dei valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni, attraverso strumenti informatici automatizzati. In tal modo sarà possibile un'analisi settoriale della distribuzione dei valori limite di emissione entro gli intervalli dei BAT-AEL, al termine dei cicli di revisione delle autorizzazioni avviati con l'adozione delle conclusioni sulle BAT, e renderà più chiare al pubblico le informazioni contenute nelle autorizzazioni.

L'entità dei progressi nella riduzione delle emissioni dipenderà dal progresso tecnologico, dai risultati del centro di innovazione, da revisioni più frequenti dei BREF e dalle eventuali azioni che è possibile intraprendere di conseguenza. Sarà inoltre importante monitorare la velocità di sviluppo e di adozione delle innovazioni e la conseguente trasformazione dei settori contemplati nella IED, come necessario per conseguire gli obiettivi ambientali e climatici dell'UE per il 2030 e il 2050. La sintesi normalizzata delle autorizzazioni consentirà di quantificare il numero di casi in cui sono stati utilizzati nuovi strumenti di flessibilità per sostenere gli apripista nel testare e implementare tecniche emergenti. L'impatto più ampio sulle dinamiche dell'innovazione sarà più complesso da monitorare. Nuovi indicatori saranno definiti in un quadro di valutazione della trasformazione industriale pubblicato dal centro di innovazione. Il centro può sviluppare indicatori quali:

-    il livello di maturità tecnologica delle tecnologie trasformative per settore;

-    le prestazioni in termini di emissioni delle tecnologie trasformative;

-    il calendario previsto per l'adozione di tali tecnologie;

-    la distanza dagli indicatori di obiettivo, per ciascun settore contemplato nella IED.

La pubblicazione periodica di informazioni sull'attuazione da parte degli Stati membri integrerà tali indicatori, fornendo informazioni facilmente accessibili, leggibili meccanicamente e in un formato comune sulle disposizioni fondamentali attraverso mezzi informatici dinamici. Tali informazioni riguarderanno, tra l'altro:

-    la flessibilità concessa a sostegno delle tecniche di trasformazione;

-    le condizioni di autorizzazione più rigorose stabilite nelle autorizzazioni, ove necessario per rispettare le norme di qualità ambientale;

-    le deroghe concesse al fine di consentire emissioni inquinanti superiori all'intervallo dei BAT-AEL;

-    le misure di esecuzione adottate.

La percezione di miglioramenti della chiarezza giuridica sarà monitorata attraverso il processo relativo ai BREF, tramite indagini elettroniche inviate alla comunità dei portatori di interessi nell'ambito della IED.

Il riesame dell'interazione tra la direttiva Emissioni industriali e l'ETS e gli sviluppi in materia di decarbonizzazione, previsto prima del 2030, rappresenterà una tappa fondamentale nel monitoraggio e nella valutazione di questo approccio strategico rinnovato e più olistico.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

a)Modifiche della direttiva 2010/75/UE

La modifica dell'articolo 1 mira a chiarire esplicitamente che la presente direttiva stabilisce norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno e a impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso; in linea con l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale chiarimento esplicito è aggiunto anche in altri articoli, ove necessario.

Le modifiche dell'articolo 3 mirano a fornire definizioni pertinenti di nuovi concetti o elementi che sono aggiunti alla direttiva in virtù dell'estensione del suo ambito di applicazione o del rafforzamento delle sue disposizioni.

Le modifiche dell'articolo 5 mirano a precisare ulteriormente gli obblighi di trasparenza connessi alle autorizzazioni concesse a norma della presente direttiva, in un contesto di pratiche disomogenee tra gli Stati membri. Tali autorizzazioni sono messe a disposizione del pubblico su internet, gratuitamente e senza restrizioni di accesso agli utenti registrati, e una sintesi uniforme delle autorizzazioni è messa a disposizione del pubblico.

Incidenti o inconvenienti possono avere ripercussioni significative sull'ambiente o sulla salute umana oltre i confini del territorio nazionale dello Stato membro in cui si verificano. In tali casi, a norma delle modifiche dell'articolo 7, devono essere fornite informazioni transfrontaliere immediate garantendo la cooperazione multidisciplinare.

Le modifiche dell'articolo 8 mirano a rendere più rigorose le norme applicabili in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione e ad ampliare i poteri dell'autorità competente di sospendere l'esercizio di un'installazione fino al ripristino della conformità.

Per quanto riguarda le unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio che rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, la modifica dell'articolo 9 mira a rendere obbligatori i requisiti di efficienza energetica.

Le modifiche dell'articolo 11 mirano a introdurre, nell'ambito degli obblighi fondamentali del gestore, requisiti relativi all'efficienza delle risorse, alla considerazione delle prestazioni ambientali dell'intero ciclo di vita della catena di approvvigionamento e a un sistema di gestione ambientale.

Nel contesto dello scambio di informazioni a monte dell'elaborazione e della revisione dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF), l'articolo 13 subisce una duplice modifica. In primo luogo, al fine di sviluppare sinergie tra il lavoro svolto dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sulle sostanze chimiche e l'elaborazione dei BREF, è opportuno conferire un ruolo formale all'ECHA. In secondo luogo, la gestione delle informazioni commerciali riservate raccolte presso l'industria dovrebbe essere specificata in modo da agevolare lo scambio di informazioni necessarie a determinare i livelli di emissione e i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT e alle tecniche emergenti, preservando nel contempo la riservatezza delle pertinenti informazioni commerciali.

All'articolo 14 sono apportate diverse modifiche alle condizioni di autorizzazione, al fine di rafforzare i requisiti connessi alle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva tra cui l'obbligo per gli Stati membri di garantire che tutte le autorità che garantiscono il rispetto della normativa ambientale dell'UE, comprese, se del caso, le norme di qualità ambientale, siano debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione. È inoltre opportuno fare riferimento all'allegato II sugli inquinanti del regolamento (CE) n. 166/2006 che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, come modificato. Di fatto, elencando le singole sostanze in modo non esaustivo, l'allegato II della direttiva contenente l'elenco delle sostanze inquinanti non è compatibile con l'approccio olistico perseguito e con la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere questo elenco non esaustivo di sostanze inquinanti. È inoltre necessario chiarire il rapporto tra la presente direttiva e la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 48 . Qualora l'attività di cui all'allegato I, punto 3.6, della presente direttiva rientri anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE, le conclusioni sulle BAT stabilite a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva Emissioni industriali prevalgono, ai fini dell'autorizzazione ai sensi della direttiva 2010/75/UE, sulle BAT di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE.

È inserito nella direttiva un nuovo articolo 14 bis, che impone al gestore di istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT, al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e in termini di efficienza energetica e la sicurezza dell'installazione. L'articolo 14 bis si collega anche all'obbligo di audit previsto dalla direttiva Efficienza energetica 49 , rafforzando in tal modo entrambe le proposte.

Sono proposti vari miglioramenti per rendere più rigorose le norme di cui all'articolo 15. In primo luogo, le condizioni alle quali l'autorità competente, nel fissare i valori limite di emissione applicabili agli scarichi di inquinanti nell'acqua in un'autorizzazione ai sensi della IED, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue, sono chiarite al fine di garantire che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque recipienti rispetto a una situazione in cui l'installazione di cui alla IED applichi le BAT e rispetti i BAT-AEL per gli scarichi diretti. In secondo luogo, le BAT sono applicate in modo eterogeneo tra gli Stati membri, i settori industriali e anche tra le singole installazioni industriali; una percentuale compresa tra il 75 % e l'85 % di tutti i valori limite di emissione contenuti nelle autorizzazioni è fissata all'estremità meno gravosa degli intervalli dei BAT-AEL 50 , il che comporta una riduzione delle emissioni insufficiente. Pertanto le autorità competenti dovrebbero fissare i valori limite di emissione all'estremità inferiore del pertinente intervallo di BAT-AEL, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle BAT come descritto nelle conclusioni sulle BAT consente di rispettare solo valori limite di emissione meno rigorosi. In terzo luogo, al fine di evitare o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni di cui alla IED e garantire condizioni di parità in tutta l'UE, è necessario definire meglio le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione, coerentemente con i principi da stabilire in un allegato della presente direttiva e con una metodologia standard per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici per l'ambiente, da adottare in un atto di esecuzione. Tali deroghe non dovrebbero essere concesse qualora possano mettere a rischio il rispetto delle norme di qualità ambientale.

È introdotto un nuovo articolo 15 bis, che conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e per la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera che nell'acqua sulla base delle BAT, per le installazioni di cui al capo II. Tali norme di valutazione della conformità sostituiranno le norme di cui ai capi III e IV sulla valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI.

La modifica dell'articolo 16 mira a integrare i requisiti di monitoraggio relativamente alle deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, per quanto riguarda la concentrazione degli inquinanti interessati dalla deroga presenti nell'ambiente ricevente.

La modifica dell'articolo 18 mira a chiarire che le norme di qualità ambientale si riferiscono agli obblighi definiti dal diritto dell'Unione, come la normativa dell'UE in materia di aria o acqua, che devono essere soddisfatti in un determinato momento da un determinato ambiente o da una sua parte specifica e che, qualora siano necessarie condizioni più rigorose di quelle ottenibili mediante l'utilizzo delle BAT da parte di un'installazione di cui alla IED per garantire il rispetto di tali norme di qualità ambientale, l'autorizzazione deve includere misure supplementari specifiche, come indicato in questo articolo.

La modifica dell'articolo 21 mira a chiarire che le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente qualora l'installazione debba rispettare una norma di qualità ambientale.

Le modifiche dell'articolo 24 comprendono l'ampliamento dei casi in cui al pubblico interessato sono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione al rilascio o all'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente, in linea con la convenzione di Aarhus.

La modifica dell'articolo 25 mira a chiarire che gli Stati membri non possono limitare la legittimazione a impugnare una decisione di un'autorità pubblica ai membri del pubblico interessato che hanno partecipato alla precedente procedura amministrativa di adozione di tale decisione.

Le modifiche dell'articolo 26 mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di informazioni e la partecipazione del pubblico alle procedure di autorizzazione.

Dopo l'articolo 26 è inserito un nuovo capo II bis sulla "promozione dell'innovazione", che comprende gli articoli da 27 a 27 quinquies, al fine di promuovere l'innovazione, agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti con migliori prestazioni ambientali, nonché istituire un centro dedicato per sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative e caratterizzarne lo stato di sviluppo dalla ricerca alla diffusione. Il centro consentirà alle BAT di sviluppare un approccio lungimirante e di aiutare le industrie a individuare soluzioni per la decarbonizzazione e la riduzione dell'inquinamento. Nel corso del tempo diventerà un polo per promuovere le dinamiche di innovazione per la transizione industriale in tutte le politiche del Green Deal europeo. I gestori saranno tenuti a elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030 nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale, o successivamente, a seconda delle attività di cui all'allegato I, come contributo al conseguimento degli obiettivi dell'UE relativi a un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra.

Le modifiche dell'articolo 42 chiariscono ulteriormente in che modo valutare se i gas o i liquidi puliti risultanti dalla gassificazione e dalla pirolisi dei rifiuti siano sufficientemente purificati per essere bruciati senza controlli più rigorosi di quelli che si applicano ai combustibili commerciali puliti.

Dopo il capo VI e prima del capo VII è inserito un nuovo capo VI bis sulle "disposizioni speciali per l'allevamento di pollame, suini e bovini", che comprende gli articoli da 70 bis70 decies. Al fine di ridurre le significative emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua causate da tale allevamento, questo capo prevede l'abbassamento della soglia al di sopra della quale le installazioni dedicate a suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE; e l'aggiunta dell'allevamento di bovini in tale ambito, accanto alle installazioni dedicate a suini e pollame. Stabilisce inoltre procedure di autorizzazione specifiche adatte al settore, tenendo conto della necessità di creare un equilibrio tra le procedure amministrative di autorizzazione e gli obblighi in materia di informazione e partecipazione del pubblico e di conformità. Le norme operative per le aziende zootecniche terranno conto non solo della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità, ma anche della complessità di tali installazioni e della gamma di impatti ambientali che possono avere, nonché degli aspetti economici. In tal modo sarà possibile definire obblighi proporzionati per le diverse pratiche agricole (intensive, estensive, biologiche), anche tenendo conto delle specificità dei sistemi di allevamento bovino a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, riducendo al minimo gli oneri per il settore e le autorità competenti.

Le modifiche dell'articolo 73 comprendono la definizione di una frequenza quinquennale con cui la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, la prima delle quali è prevista entro giugno 2028. La relazione terrà conto delle dinamiche dell'innovazione e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.

La modifica dell'articolo 74 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'aggiunta di un'attività agroindustriale all'allegato I o all'allegato I bis della presente direttiva, al fine di garantire che soddisfi gli obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti e di conseguimento di un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Le modifiche dell'articolo 79 mirano a specificare il contenuto minimo delle sanzioni, in modo che siano effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente 51 .

È introdotto un nuovo articolo 79 bis sul risarcimento, che mira a garantire che, qualora si sia verificato un danno per la salute, totalmente o parzialmente dovuto a una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, il pubblico interessato possa chiedere e ottenere il risarcimento di tale danno dalle pertinenti autorità competenti e, se identificate, dalle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.

Le modifiche dell'allegato I comprendono l'inclusione nell'ambito di applicazione della presente direttiva dell'estrazione di minerali industriali e metallici, attività che ha un impatto significativo sull'ambiente. Analogamente, sebbene molte delle attività della catena del valore delle batterie siano già disciplinate dalla presente direttiva, l'aggiunta nell'ambito di applicazione di questo strumento anche delle grandi installazioni che fabbricano batterie garantisce che tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie siano disciplinate dalle prescrizioni della direttiva, con l'obiettivo di una crescita più sostenibile di questo settore industriale.

b)Modifica della direttiva 1999/31/CE del Consiglio

La modifica dell'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti 52 mira a consentire l'adozione delle conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi di tale direttiva. Sebbene le discariche rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali, non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche in quanto tale attività è coperta dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio ai sensi della quale le prescrizioni al suo interno sono ritenute BAT. Tenuto conto dello sviluppo tecnico e dell'innovazione che hanno fatto seguito all'adozione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, sono attualmente disponibili tecniche più efficaci per la protezione della salute umana e dell'ambiente. L'adozione delle conclusioni sulle BAT consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse all'esercizio delle discariche di rifiuti, comprese le emissioni significative di metano.



2022/0104 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999

relativa alle discariche di rifiuti


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 53 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 54 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Green Deal europeo 55 è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 56 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 57 . La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili 58 dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero 59 , adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa 60 sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" 61 , la strategia sul metano 62 e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow 63 , la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 64 , la strategia sulla biodiversità 65 , la strategia "Dal produttore al consumatore" 66 e l'iniziativa per i prodotti sostenibili 67 . Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU 68 propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

(2)Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 69 . La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.

(3)L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE.

(4)L'allevamento di suini, pollame e bovini provoca un rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini. I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.

(5)Fino al 2040 nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota unionale nella produzione mondiale di batterie. Sebbene molte delle attività della catena del valore delle batterie siano già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE e le batterie siano disciplinate in quanto prodotti dal regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* +, occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, assicurare che siano anch'esse disciplinate dalle disposizioni stabilite nella direttiva 2010/75/UE e contribuire così a una crescita più sostenibile della produzione di batterie. L'inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita.

(6)Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni.

(7)L'impatto dell'inquinamento, anche se causato da inconvenienti o incidenti, può estendersi oltre il territorio di uno Stato membro. In tali casi, fatta salva la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 70 , per limitare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente di incidenti o inconvenienti, e per prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti, sono necessarie informazioni tempestive e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri che sono o possono essere coinvolti da tali eventi. Pertanto, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente o sulla salute umana in un altro Stato membro, è opportuno promuovere l'informazione e la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare tra gli Stati membri interessati al fine di limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti.

(8)Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino o rischino di generare un pericolo per la salute umana o un significativo effetto negativo per l'ambiente, al fine di porre fine a tale pericolo.

(9)Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno imporre requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito. 

(10)La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra la direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/2006 71 , per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie tra il lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT.

(11)Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili, nonché di quelle raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno assicurare che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni commerciali qualificate come riservate o informazioni commerciali sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni di categoria aventi un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(12)Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.

(13)Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterlo a disposizione del pubblico. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

(14)È necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue, al fine di assicurare che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.

(15)Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a fissare i valori limite di emissione più bassi possibili nelle autorizzazioni, in modo da riflettere le prestazioni BAT per le installazioni specifiche, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e mirando alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.

(16)Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite obbligatori di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l'uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT. 

(17)Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali, al fine di assicurare un'attuazione più armonizzata delle deroghe in tutta l'Unione. Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto delle norme di qualità ambientale.

(18)La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa discrepanza negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, e di ridurre contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.

(19)Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

(20)Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tale riesame o aggiornamento dovrebbe avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 72 .

(21)Nella corso della loro settima sessione le parti della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale hanno approvato le conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione relative al caso ACCC/C/2014/121, secondo le quali, istituendo un quadro giuridico che non prevede alcuna possibilità di partecipazione del pubblico in relazione a riesami e aggiornamenti a norma dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 e paragrafo 5, lettere b) e c), della direttiva 2010/75/UE, l'Unione europea non rispetta le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 10, della convenzione. Le conclusioni sono state approvate dall'Unione e dai suoi Stati membri e, al fine di conseguire la piena conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario specificare che al pubblico interessato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al rilascio o all'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione stabilite dall'autorità competente, anche nel caso in cui le condizioni di autorizzazione sono riesaminate in seguito alla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, nel caso in cui l'evoluzione delle migliori tecniche disponibili consente una riduzione significativa delle emissioni, nel caso in cui la sicurezza di esercizio richiede l'impiego di altre tecniche e ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale nuova o riveduta.

(22)Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 73 , gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 74 , un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. È pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

(23)La cooperazione transfrontaliera dovrebbe aver luogo prima del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti. 

(24)Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e le relative prestazioni ambientali. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).

(25)Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8º programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 75 , fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1º gennaio 2030. Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l'organismo di audit incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto di esecuzione, e gli operatori dovrebbero renderli pubblici.

(26)È necessario chiarire ulteriormente i criteri per valutare se i gas o i liquidi depurati risultanti dalla gassificazione e dalla pirolisi dei rifiuti siano sufficientemente purificati da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento.

(27)Alla luce dell'elevato numero di installazioni di allevamento che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore, fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità.

(28)Si prevede che le tecniche innovative che si affacciano sul mercato ridurranno in misura crescente sia le emissioni di inquinanti sia quelle di gas a effetto serra provenienti da installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e anche della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 76 . Se da un lato tale circostanza consentirà di creare ulteriori sinergie tra le direttive, dall'altro essa può incidere sul loro funzionamento, segnatamente sul mercato del carbonio. A tale riguardo, la direttiva 2003/87/CE contiene una disposizione per il riesame dell'efficacia delle sinergie con la direttiva 2010/75/UE e auspica il coordinamento delle autorizzazioni in materia di ambiente e clima al fine di assicurare un'esecuzione efficiente e più rapida delle misure necessarie al rispetto degli obiettivi dell'Unione per il clima e l'energia. Per poter tenere conto delle dinamiche dell'innovazione in questo ambito e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE, entro il 2028, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione incentrata sul riesame dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE.

(29)Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività di allevamento di pollame, suini e bovini, nonché per modificare gli allegati I e I bis della direttiva aggiungendo un'attività agroindustriale in modo da garantire che soddisfi i suoi obiettivi in materia di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 77 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(30)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione i) del formato da utilizzare per la sintesi dell'autorizzazione; ii) di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali; iii) del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua; iv) delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali; e v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 78 .

(31)Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione. Laddove una violazione accertata in forza della presente direttiva costituisca un'infrazione anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, è opportuno tener conto della direttiva suddetta.

(32)In caso di danno alla salute umana in conseguenza della violazione delle misure nazionali adottate a norma della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche pertinenti e, laddove opportuno, dalle autorità competenti per quanto riguarda la violazione Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

(33)È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario adeguare l'onere della prova applicabile a tali situazioni. Pertanto, se un privato riesce a fornire prove sufficientemente solide da poter presumere che la violazione della direttiva 2010/75/UE sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.

(34)L'impatto della direttiva 2010/75/UE sull'autonomia procedurale degli Stati membri dovrebbe essere limitato a quanto necessario per garantire gli obiettivi di protezione della salute umana grazie a un ambiente sicuro e non dovrebbe incidere su altre norme procedurali nazionali che stabiliscono il diritto di chiedere un indennizzo in caso di violazione di tale direttiva. Le norme nazionali non dovrebbero tuttavia ostacolare il funzionamento efficace del meccanismo di richiesta di indennizzo previsto dalla direttiva 2010/75/UE. 

(35)L'attuazione della direttiva 2010/75/UE ha messo in evidenza divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, le installazioni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva ogniqualvolta uno di questi due criteri sia soddisfatto.

(36)Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni, che possono essere emesse dall'installazione interessata e possono avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare matrici ambientali. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di selezionare altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non completo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere l'elenco non completo delle sostanze inquinanti e fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 79 .

(37)Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio 80 e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

(38)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE.

(39)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, è necessario e opportuno disciplinare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provocato da attività industriali. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(41)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 81 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2010/75/UE

La direttiva 2010/75/UE è così modificata:

1.    all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   "Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.";

2.    all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI bis.";

3.    l'articolo 3 è così modificato:

a)il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) «installazione», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;";

b)il punto 12) è sostituito dal seguente:

"12) «conclusioni sulle BAT», un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, il contenuto minimo di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento associati alle migliori tecniche disponibili, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;";

c)è inserito il punto 13 bis) seguente:

"13 bis) «livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili», gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT;";

d)il punto 17) è sostituito dal seguente:

"17) «pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse";

e)sono inseriti i punti 23 bis, 23 ter e 23 quater seguenti:

"23 bis) «suini», i suini quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2008/120/CE *;

23 ter) «bovini», gli animali domestici della specie Bos taurus;

23 quater) «unità di bestiame adulto» o «UBA», l'equivalente pascolo di una vacca da latte adulta che produce 3 000 kg di latte all'anno, senza somministrazione di ulteriori alimenti concentrati; serve a esprimere le dimensioni delle aziende che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di conversione, con riferimento alla produzione effettiva nell'anno civile, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione **";

* Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

** Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).";

f)sono inseriti i punti da 48) a 53) seguenti:

"48) «minerali industriali», i minerali usati nell'industria per fabbricare prodotti semilavorati o finiti, ad eccezione dei minerali metalliferi, energetici, da costruzione e delle pietre preziose;

49) «minerali metalliferi», i minerali che producono metalli o materie metalliche;

50) «livelli di emissione associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

51) «livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti;

(52) «garanzia della conformità», i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione;

(53) «valori di riferimento», la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, diversi dai livelli di emissione; possono comprendere:

a)    livelli di consumo,

b)    livelli di efficienza delle risorse e livelli di riutilizzo, materiali di copertura, risorse idriche ed energetiche;

e)    rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate.";

4.    all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   "In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis.";

5.    all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4.    Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo:

a) un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;

b) i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale;

c) eventuali deroghe accordate conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;

d) le conclusioni sulle BAT applicabili;

e) le disposizioni di riesame e aggiornamento dell'autorizzazione.

Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.";

6.    gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7

Incidenti o inconvenienti

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)    il gestore informi immediatamente l'autorità competente;

b)    il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti;

c)    l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze sull'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.

Articolo 8

Violazioni

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.

Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.

2.In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:

a)    il gestore informi immediatamente l'autorità competente;

b)    il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

c)    l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.

Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al primo comma, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.

3.Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.

*    Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).";

7.    all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso;

8.     all'articolo 11 sono inserite le lettere f bis); f ter) e f quater) seguenti:

"f bis)    le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;

f ter)    si tiene conto, se del caso, delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento nel loro complesso lungo l'intero ciclo di vita;

f quater)    è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis.";

9.    l'articolo 13 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.";

b)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e alle persone seguenti che hanno sottoscritto un accordo di riservatezza e di non divulgazione: funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione e rappresentanti di organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta limitato a quanto necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi.";

10.    l'articolo 14 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)    il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale dell'Unione, comprese le norme di qualità ambientale.";

ii)     al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006* e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro;

                   

*    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).";

"iii)    è inserita la lettera aa) seguente:

"aa) valori limite di prestazione ambientale;";

iv)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee e di quelle superficiali e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;";

v)    è inserita la lettera b bis) seguente:

"b bis) disposizioni adeguate per il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;";

vi)    è inserita la lettera b ter) seguente:

"b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;";

vii)    alla lettera d) è aggiunto il punto iii) seguente:

"iii)    informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis. Dette informazioni sono rese disponibili al pubblico;";

viii)    la lettera h) è sostituita dalla seguente:    

"h)    condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.";

11.    è inserito l'articolo 14 bis seguente:

"Articolo 14 bis

Sistema di gestione ambientale

1.Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.

Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

2.Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:

a)gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:

i)     prevenire la produzione di rifiuti;

ii)     ottimizzare l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua;

iii) prevenire o ridurre i rischi associati all'uso di sostanze pericolose;

b)gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT e delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento lungo il relativo ciclo di vita;

c)per gli impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

d)un inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure;

e)le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;

f)il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.

3.Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione su Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.";

12.    l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

1.     I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto.

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:

a)le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue;

b)le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c)l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d)il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è aumentato rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata erano conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.

2.    Fatto salvo l'articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3.    L'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni raggiungibili dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

a)    sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o

b)    sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

3 bis.    L'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

4.     In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l'articolo 18, in casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

a)    dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata o

b)    delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.

L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.

I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.

Le deroghe di cui al presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di quattro anni dalla concessione della deroga.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.";

13.    è inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Valutazione della conformità

1.    Ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.

2.    Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo di misurazione per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.

3.    Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo rientra anche nell'ambito di applicazione dei capi III o IV e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente capo, è dimostrato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che anche l'installazione sia conforme ai valori limite di emissione stabiliti a norma del capo III o IV per gli inquinanti in questione.";

(14) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.    Qualora sia stata concessa una deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché il gestore esegua il controllo della concentrazione degli inquinanti interessati dalla deroga presenti nell'ambiente ricettore. I risultati del controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente paragrafo, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione.";

15.    l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione.

Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare regolarmente la concentrazione degli inquinanti pertinenti nell'ambiente ricettore risultante dal funzionamento delle installazioni interessate e i risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo.";

16.    all'articolo 21, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione.";

17.    l'articolo 24 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c);";

ii)    è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.".

b)il paragrafo 2 è così modificato:

i)    il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.    Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le seguenti informazioni:";

ii)    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;";

c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati le informazioni seguenti:

a)    le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;

b)    i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente;

c)     i risultati del controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 18, secondo comma.";

18.    all'articolo 25, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"La legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.";

19.    all'articolo 26, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.    Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.

2.    Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione sia resa disponibile, per osservazioni, anche al pubblico dello Stato membro che potrebbe subire effetti significativi e rimanga disponibile per lo stesso periodo di tempo previsto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda.";

20.    dopo l'articolo 26 è inserito il seguente titolo:

"CAPO II bis

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE";

21.    l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Tecniche emergenti

Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, di cui all'articolo 27 bis.";

22.    sono inseriti i seguenti articoli da 27 bis a 27 quinquies:

Articolo 27bis

Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali

1.La Commissione istituisce e gestisce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (il "centro" o "INCITE").

2.Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3.Il centro è assistito da:

a)rappresentanti degli Stati membri;

b)istituzioni pubbliche pertinenti;

c)istituti di ricerca pertinenti;

d)organizzazioni per la ricerca e la tecnologia;

e)rappresentanti dei settori industriali interessati;

f)fornitori di tecnologie;

g)organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente;

h)la Commissione.

4.Il centro rende pubblici i risultati ottenuti, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.

   La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Articolo 27 ter

Sperimentazione di tecniche emergenti

Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi.

Articolo 27 quater

Livelli di emissione associati alle tecniche emergenti

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Articolo 27 quinquies

Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra

1.Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 31 dicembre 2031, l'organizzazione di audit incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

2.Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1º gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organizzazione di audit, incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

3.Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.

4.Entro il 30 giugno 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il formato dei piani di trasformazione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.";

23.    all'articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:

a)    l'incenerimento non provoca emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;

b)    per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti.";

(24) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

"CAPO VI bis

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME, SUINI E BOVINI";

25.    dopo il titolo "CAPO VI bis" sono inseriti i seguenti articoli da 70 bis a 70 decies:

"Articolo 70 bis

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.

Articolo 70 ter

Norme sul cumulo

Se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.

Articolo 70 quater

Autorizzazioni

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione e che il suo funzionamento sia conforme alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

   Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

   Gli Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

2.Le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

a)    l'installazione e le sue attività;

b)    i tipi di animali;

c)    la capacità dell'installazione;

d)    le fonti di emissione dell'installazione;

e)    il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.

3.Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.

Articolo 70 quinquies

Obblighi del gestore

1.Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

   Per un periodo di almeno 6 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

2.In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.

3.Il gestore si assicura che lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente. 

Articolo 70 sexies

Controllo

1.Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

2.Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 o nell'autorizzazione.

3.Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative di cui all'articolo 70 decies. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 70 septies

Inadempienza

1.Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale, controllati conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies, non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.

2.Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di monitoraggio della conformità, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo.

3.In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente imponga al gestore di prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 70 quinquies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio.

   Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.

Articolo 70 octies

Informazione e partecipazione del pubblico

1.Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

a)    l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

b)    il rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;

c)    il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo.

2.L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:

a)    l'autorizzazione;

b)    i risultati delle consultazioni tenute a norma del paragrafo 1;

c)    le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

d)    le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

Articolo 70 nonies

Accesso alla giustizia

1.Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni del presente capo quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

a)    essi vantano un interesse sufficiente;

b)    essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

   La legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

   La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

2.Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Articolo 70 decies

Norme operative

1.La Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis, tra cui:

a)    i valori limite di emissione;

b)    i requisiti in materia di controllo;

c)    le pratiche di spargimento sul suolo;

d)    le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

e)    i valori limite di prestazione ambientale;

f)    altre misure conformi all'allegato III.

Le norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle installazioni e delle specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso.

2.Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto delegato in conformità all'articolo 76 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme operative di cui al paragrafo 1.".

3.Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le installazioni interessate siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";

26.    all'articolo 73, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione tiene conto delle dinamiche dell'innovazione e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.

La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:

a)    l'impatto delle attività in questione sull'ambiente nel suo complesso e sulla salute umana;

b)    lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione.";

27.    l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Articolo 74

Modifiche degli allegati

1.Al fine di consentire l'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 76 per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato V, parti 3 e 4, dell'allegato VI, parti 2, 6, 7 e 8 e dell'allegato VII, parti 5, 6, 7 e 8, a tale progresso tecnico e scientifico.

2.Affinché le disposizioni della presente direttiva possano conseguirne gli obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato I o l'allegato I bis, includendo in tali allegati un'attività agroindustriale che soddisfi i seguenti criteri:

a)    ha o si prevede che abbia un impatto sulla salute umana o sull'ambiente, in particolare a causa delle emissioni inquinanti e dell'uso delle risorse;

b)    le sue prestazioni ambientali divergono all'interno dell'Unione;

c)    presenta un potenziale di miglioramento in termini di impatto ambientale mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative;

d)    la sua inclusione nel campo di applicazione della presente direttiva è valutata, sulla base dell'impatto ambientale, economico e sociale, in modo che vi sia un rapporto favorevole tra i benefici per la società e i costi economici.

3.La Commissione effettua adeguate consultazioni con i portatori di interessi prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo.

   La Commissione rende pubblici gli studi e le analisi pertinenti utilizzati nella preparazione di un atto delegato adottato a norma del presente articolo, al più tardi al momento dell'adozione dell'atto delegato.";

(28) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 75

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato.

   Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

29.    l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

"Articolo 76

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 70 decies e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 70 decies e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 48, paragrafo 5, o dell'articolo 74 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

30.    gli articoli 77 e 78 sono soppressi;

31.    l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

Sanzioni

1.Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, gli Stati membri fissano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e disposizioni ed eventuali successive modifiche delle stesse.

2.Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno all'8 % del fatturato annuo del gestore nello Stato membro interessato. 

3.Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)la natura, la gravità e la portata della violazione;

b)il carattere doloso o colposo della violazione;

c)la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.";

32.    è inserito il seguente articolo 79 bis:

"Articolo 79 bis

Indennizzo

1.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione.

2.Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché una denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.

4.In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona responsabile della violazione dimostrare di non aver causato il danno o di non avervi contribuito.

5.Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a 5 anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.";

33.    l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

34.    è inserito l'allegato I bis di cui all'allegato II della presente direttiva;

35.    l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 1999/31/CE

All'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

·Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla direttiva sulle emissioni industriali che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

1.2.Settore/settori interessati 

·09 – Risorse naturali e ambiente

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

· una nuova azione 

· una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 82  

· la proroga di un'azione esistente 

· la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

·Proteggere l'ambiente e la salute pubblica dagli effetti negativi dell'inquinamento provocato dalle grandi installazioni agroindustriali.

·Creare condizioni di parità concorrenziali a un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente.

·Stimolare una profonda trasformazione agroindustriale verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, tra cui l'inquinamento zero, la neutralità in termini di emissioni di carbonio, un ambiente privo di sostanze tossiche e un'economia circolare.

·Migliorare l'accesso all'informazione e alla giustizia e aumentare la partecipazione del pubblico al processo decisionale.

1.4.2.Obiettivi specifici

·Migliorare l'efficacia della direttiva Emissioni industriali.

·Garantire che la direttiva Emissioni industriali sostenga l'adozione di tecniche emergenti durante la trasformazione industriale in corso, anche attraverso una più dinamica procedura di autorizzazione/revisione delle autorizzazioni delle grandi installazioni.

·Promuovere sinergicamente l'adozione di tecniche e i relativi investimenti, che prevengano/riducano congiuntamente l'inquinamento e le emissioni di carbonio.

·Contribuire alla transizione verso l'uso di sostanze chimiche più sicure e meno tossiche, una migliore efficienza delle risorse (energia, acqua e prevenzione dei rifiuti) e una maggiore circolarità.

·Affrontare gli effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente derivanti dalle attività agroindustriali attualmente non disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali.

·Migliorare l'accesso dei privati e della società civile alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia (compresa la possibilità di un ricorso effettivo) per quanto riguarda l'autorizzazione, il funzionamento e il controllo delle installazioni regolamentate.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

·Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

·La direttiva proposta affronterà le carenze individuate nella valutazione della direttiva Emissioni industriali e si tradurrà in un maggiore allineamento con i più ampi obiettivi strategici del Green Deal europeo.

·Faciliterà una maggiore adozione di tecniche innovative di disinquinamento e promuoverà metodi di produzione efficienti sotto il profilo delle risorse, circolari e a zero emissioni di carbonio, rafforzando in tal modo la resilienza dell'UE e riducendo gli effetti nocivi sia sulla salute pubblica che sulla biodiversità. La proposta affronterà inoltre le preoccupazioni dei portatori di interessi pertinenti in merito alle interazioni attuali e future tra la riduzione delle emissioni di inquinanti (disinquinamento) e delle emissioni di gas a effetto serra (decarbonizzazione), compresa la coerenza delle politiche per massimizzare il contributo delle installazioni agroindustriali al duplice obiettivo dell'UE di inquinamento zero e di neutralità in termini di emissioni di carbonio.

·Infine, la futura pubblicazione della "sintesi delle autorizzazioni" armonizzata agevolerà l'accesso alle informazioni sull'impatto ambientale delle installazioni agroindustriali e aumenterà la partecipazione del pubblico al processo decisionale.

1.4.4.Indicatori di prestazione

·Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

·Le informazioni, comprese le emissioni complessive di inquinanti comunicate dai gestori al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), forniranno indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi della presente iniziativa. Tali indicatori sono prodotti regolarmente, comparabili e facilmente accessibili attraverso il portale delle emissioni industriali gestito dall'AEA.

·Il maggior grado di dettaglio della comunicazione delle emissioni inquinanti a livello di installazione consentirà di analizzare i principali processi nei settori che stanno registrando miglioramenti oppure che sono in ritardo in termini di prestazioni ambientali.

·L'inclusione della comunicazione sull'uso delle risorse consentirà di definire nuovi indicatori sull'uso dei materiali, dell'acqua e dell'energia, che permetteranno di monitorare i miglioramenti in termini di efficienza delle risorse.

·Il monitoraggio della velocità di sviluppo e di adozione delle innovazioni e della conseguente trasformazione necessaria dei settori contemplati nella IED per conseguire gli obiettivi dell'UE per il 2030 e il 2050 sarà garantito da un nuovo meccanismo gestito dal centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) mediante i seguenti indicatori:

- il livello di maturità tecnologica delle tecniche emergenti per settore;

- le prestazioni in termini di emissioni delle tecniche emergenti;

- il calendario previsto di adozione "sul campo" di tali tecnologie;

- la distanza dagli indicatori di obiettivo, per ciascun settore contemplato nella IED.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

·La presente scheda finanziaria garantirà finanziamenti ai servizi della Commissione (ENV e JRC) e all'ECHA per svolgere una serie di nuove attività previste nella proposta relativa alla IED. Si tratta di attività di diversa natura:

- attività una tantum connesse alla preparazione e alla negoziazione di atti di esecuzione;

- compiti regolari, vale a dire quelli che si aggiungono agli obblighi di attuazione e di applicazione attualmente adempiuti e riconducibili all'estensione e all'approfondimento dell'ambito di applicazione della direttiva;

- compiti relativi alla creazione e al funzionamento di INCITE.

·Calendario:

- T2 2022 – T4 2023: negoziazione della proposta. Data la complessità della proposta e la necessità di operare in collegamento con la revisione dell'E-PRTR, i negoziati potrebbero richiedere più risorse e più tempo rispetto alla media.

- T2 2024 – T4 2027: avvio ed elaborazione di nuovi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Documents, BREF). I nuovi BREF sono dovuti all'estensione dell'ambito di applicazione della proposta. Questo processo combina attività tecniche e la convalida dei portatori di interessi ed è attribuito principalmente al JRC.

- T1 2024 – T4 2027: revisioni dei BREF; le risorse aggiuntive nelle revisioni sono collegate a nuovi elementi che dovranno essere contemplati nei BREF, come l'economia circolare, la decarbonizzazione e l'ambiente meno tossico. Questo processo combina attività tecniche e la convalida dei portatori di interessi ed è attribuito principalmente al JRC.

- T1 2024 – T4 2027: avvio e svolgimento di attività tecniche a sostegno dell'elaborazione di un atto di esecuzione sulle aziende zootecniche. Sebbene non sia di per sé un BREF, il processo di elaborazione del contenuto tecnico dell'atto di esecuzione dovrebbe essere analogo a quello dei BREF.

- T1 2024: l'ECHA inizierà a elaborare una metodologia per condividere le informazioni sugli effetti delle sostanze chimiche individuate nei BREF sulla salute umana e sull'ambiente.

- T1 2024 - T4 2025: attività di analisi per preparare tre atti di esecuzione e i relativi negoziati. Tali atti riguarderanno la definizione di una metodologia armonizzata per l'applicazione delle deroghe (articolo 15, paragrafo 4), norme comuni per la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione di cui al capo II (articolo 15 bis) e il funzionamento di INCITE. Per quest'ultimo, sia il JRC che la DG ENV dovrebbero contribuire a garantire il pieno rispetto delle norme di cui ai BREF, la trasparenza e il carattere partecipativo di INCITE.

- T1 2024: avvio di INCITE.x

- T1 2026 – T4 2027: attività preparatorie e di analisi prima dell'adozione dell'atto di esecuzione sui piani di trasformazione, successivamente follow-up. Ciò comporterà l'elaborazione di una decisione sul formato e sull'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione.

- T1 2026 – T4 2027: attività preparatorie per la relazione sulle sinergie con l'ETS. La relazione è prevista per il 2028.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

·Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

·Gli Stati membri da soli non possono attenuare efficacemente l'impatto dell'inquinamento provocato dalle installazioni agroindustriali a causa del carattere transfrontaliero dell'inquinamento. Inoltre, in assenza di un approccio comune dell'UE per la definizione di norme di prestazione ambientale, le stesse industrie si troverebbero a confrontarsi con normative diverse in materia di controllo dell'inquinamento in ciascuno Stato membro. Ciò può comportare condizioni di disparità, frammentare il mercato unico e ostacolare le politiche ambientali e sanitarie dell'Unione.

·Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

·Il sistema della direttiva Emissioni industriali basato sulle BAT e l'E-PRTR forniscono informazioni utilizzate da tutti gli Stati membri, attraverso un unico processo di scambio di informazioni a livello dell'UE, in modo da non rendere necessaria l'istituzione di procedure nazionali da parte di ciascuno Stato membro. I gestori di impianti in tutti gli Stati membri conseguono risultati in termini di efficienza economica solo dovendo aderire a un unico approccio normativo uniforme a livello dell'UE. Il sistema dell'UE è sempre più utilizzato dai paesi terzi, promuovendo in tal modo condizioni di parità a livello internazionale.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

·Nella valutazione della direttiva Emissioni industriali si è concluso che la direttiva è generalmente efficace nel prevenire e ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo derivante dalle attività industriali, nonché nel promuovere l'integrazione delle BAT. Il processo di elaborazione dei BREF e di individuazione delle BAT ha dato buoni risultati ed è riconosciuto come un modello di governance collaborativa e di co-creazione della normativa. Permangono carenze nel trattare l'efficienza delle risorse, l'economia circolare e i metodi di produzione non tossici e nel catturare un flusso significativo di emissioni industriali provenienti da alcuni settori determinando un fallimento del mercato: chi inquina non paga i costi reali dell'inquinamento causato. Infine, la direttiva non è efficace nel promuovere nuovi processi di produzione, tecnologie e innovazione.

·Tra il 2017 e il 2019 la DG ENV ha testato una metodologia per gestire un centro di innovazione. Questo in seguito a uno studio del 2015 in cui si esaminavano le opzioni per migliorare l'adozione di innovazioni e lo scambio di informazioni sulle tecniche emergenti. L'obiettivo generale del centro di innovazione era individuare le tecniche più recenti collaborando con un'ampia gamma di portatori di interessi e valutarne il grado di sviluppo utilizzando i livelli di maturità tecnologica. L'approccio è stato utilizzato per i BREF relativi ai tessili, ai macelli e ai sottoprodotti di origine animale e per le tecnologie che si occupano di questioni trasversali, e si è dimostrato efficiente ed efficace nel sostenere il processo di revisione dei BREF. La presente proposta relativa a INCITE si basa sulle conclusioni dei progetti pilota.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

·Questa azione è coerente con altre politiche dell'UE e con le iniziative in corso derivanti dal Green Deal europeo.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

·Situazione attuale

·Tutte le attività relative ai BREF restano di competenza dell'Ufficio europeo di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (EIPPCB, parte del JRC), istituito nel 1997 per organizzare uno scambio di informazioni tra la Commissione europea, gli Stati membri dell'UE, l'industria e le organizzazioni non governative ambientaliste sulle migliori tecniche disponibili (BAT) utilizzate per prevenire e ridurre l'inquinamento industriale. L'Ufficio dispone delle competenze, delle conoscenze e della versatilità necessarie per un corretto svolgimento del processo. Garantisce che i dati siano solidi, il processo non distorto e le informazioni protette, affinché il processo sia ben riconosciuto dagli Stati membri, dalle ONG ambientaliste e dall'industria.

·15 funzionari scientifici ETP con l'ausilio di 2,5 ETP per l'assistenza informatica/di segreteria coprono attualmente (marzo 2022) i suddetti compiti relativi ai BREF. In tal modo è possibile lavorare costantemente all'elaborazione e alla revisione simultanea di circa otto BREF al massimo. L'Ufficio è interamente finanziato (100 %) dal bilancio istituzionale del JRC senza alcun contributo da parte della DG ENV (nessun accordo amministrativo).

·A partire dal 2022 l'EIPPCB ha realizzato 34 BREF, la maggior parte dei quali sono già stati rivisti e aggiornati. Ciascun BREF è il risultato di una raccolta e di uno scambio di informazioni pluriennali nell'ambito di gruppi di lavoro tecnici settoriali ad hoc composti da oltre 100 esperti ciascuno. Ciascun documento BREF prevede capitoli/sezioni dedicati alle tecniche emergenti.

·La DG ENV sostiene le attività dell'EIPPCB, garantisce l'attuazione e l'applicazione della direttiva Emissioni industriali. Elabora inoltre gli orientamenti e gli atti di esecuzione necessari e avvia dialoghi con gli Stati membri. Questi compiti sono coperti da sette ETP.

·Per quanto riguarda l'ECHA, attualmente non dispone di un mandato giuridico per svolgere compiti connessi alla direttiva Emissioni industriali. Tuttavia negli ultimi anni è stata regolarmente consultata dall'EIPPCB durante il riesame dei BREF e ha fornito vari contributi relativi alle sostanze chimiche e agli approcci alla gestione di tali sostanze, senza impegnare esplicitamente risorse per coprire tali compiti relativi ai BREF. La cooperazione tra l'EIPPCB e l'ECHA sul processo relativo ai BREF è iniziata, come progetto pilota, nel 2017 per il riesame del BREF sui tessili; l'esito di tale cooperazione è stato riconosciuto come estremamente positivo. Inoltre l'ECHA è stata coinvolta in attività relative ai BREF in modo puntuale. Il coinvolgimento e il sostegno a lungo termine dell'ECHA nell'elaborazione dei BREF e delle BAT sono essenziali per una considerazione olistica delle sostanze chimiche nelle autorizzazioni delle installazioni di cui alla IED, dalla loro presenza nelle materie prime (primarie o secondarie) fino alla loro presenza nelle emissioni provenienti dalle installazioni, nonché nei rifiuti e nei sottoprodotti generati.

·Il programma di verifica delle tecnologie ambientali (ETV) verifica attualmente le prestazioni delle tecnologie ambientali innovative delle organizzazioni industriali di piccole dimensioni attraverso una rete di organismi di verifica gestita dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. Finora non ha partecipato al processo relativo ai BREF.

·Opzione migliore

Futura estensione dell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali e dell'ambito di applicazione dei documenti BREF.

·L'EIPPCB (che fa parte del JRC) presenta un assetto unico e collabora con molti settori strategici. Grazie alle sue competenze, esperienze e conoscenze, il JRC è considerato il più adatto a coprire compiti nuovi ed estesi connessi ai BREF. Il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) è un nuovo tipo di attività che apporterà un valore aggiunto riunendo informazioni provenienti da numerose iniziative dell'UE in materia di innovazione. Sarà inoltre un punto di incontro per diverse politiche consentendo di individuare le opportunità per la creazione di maggiori sinergie. L'istituzione di INCITE in seno al JRC beneficerà della maggiore efficienza e delle sinergie derivanti dalla sua vicinanza all'EIPPCB, dalla sua partecipazione all'elaborazione dei BREF e da relazioni consolidate con l'industria. Inoltre la proposta di revisione della direttiva Emissioni industriali integra il concetto di tecniche emergenti e i livelli di emissioni e di prestazioni ambientali associati con le relative implicazioni giuridiche. Ciò solleva preoccupazioni in merito alla riservatezza e alla sensibilità dei dati. Il JRC ha l'esperienza necessaria per affrontare tali questioni. Alcuni compiti di segreteria semplici e dispendiosi in termini di tempo (mantenere aggiornata la banca dati dei portatori di interessi, monitorare le banche dati dei brevetti/di Orizzonte Europa/dei fondi per l'innovazione, compiti relativi all'organizzazione di riunioni, pubblicazioni) potrebbero essere esternalizzati.

Futuro ampliamento dell'ambito di applicazione dei documenti BREF (sostanze chimiche)

·Sulla base del successo della cooperazione in materia di BREF sui tessili, le competenze dell'ECHA la rendono la più idonea ad elaborare i compiti relativi al sistema di gestione delle sostanze chimiche. Il ruolo dell'ECHA consisterebbe nel garantire quanto segue:

- sono adeguatamente individuate (e, se necessario, selezionate) le sostanze pertinenti per ciascun settore/BREF. Ciò comporterà una caratterizzazione degli usi di tali sostanze in base ai settori contemplati dai BREF, compresa la definizione delle migliori pratiche per utilizzare le alternative più sicure sul mercato. La chiarezza e la coerenza delle varie normative (IED, REACH, CLP) saranno così migliorate;

- nei processi relativi ai BREF è utilizzata la terminologia corretta (ad esempio sostanza, coadiuvante chimico, materia prima);

- le BAT relative alle sostanze chimiche (come le tecniche di sostituzione) sono tecnicamente valide;

- i documenti di riferimento, per la riunione iniziale e la riunione finale, elaborati dall'EIPPCB sono pertinenti per quanto riguarda la questione delle sostanze chimiche;

- è fornita assistenza all'EIPPCB per accedere alle informazioni contenute nella banca dati dell'ECHA;

- è fornita assistenza per rispondere alle domande o alle osservazioni dei portatori di interessi qualora siano necessarie competenze in materia di sostanze chimiche.

·Questo approccio integrato consente di affrontare due aspetti della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili: 1) promuovere sostanze chimiche sicure e sostenibili fin dalla progettazione e 2) progredire verso l'azzeramento dell'inquinamento chimico nell'ambiente. Di conseguenza la Commissione garantirà che la legislazione sulle emissioni industriali promuova l'uso di sostanze chimiche più sicure da parte dell'industria dell'UE, richiedendo valutazioni dei rischi in loco e limitando l'uso di sostanze estremamente preoccupanti.

·Attualmente nessun altro organo dell'UE è in grado di affrontare la complessità di tale compito. La banca dati unica sulle sostanze chimiche gestita dall'ECHA, insieme alle competenze dell'agenzia in materia di estrazione di informazioni, fa sì che l'ECHA sia la più idonea a fornire il contributo necessario al processo di elaborazione/riesame dei BREF in termini di informazioni relative alle sostanze. Inoltre l'agenzia ha sviluppato ampie competenze e conoscenze sulle modalità per fornire all'industria orientamenti tecnici e scientifici sulle valutazioni dei rischi delle sostanze chimiche. Ciò pone l'ECHA in una posizione unica per fornire ai gestori delle installazioni di cui alla IED orientamenti su come strutturare e gestire un inventario delle sostanze chimiche al fine di effettuare una valutazione dei rischi a livello di sito, applicando nel contempo le conoscenze sui temi trattati nel regolamento REACH e nella direttiva Emissioni industriali per facilitare l'integrazione tra i due atti.

·Opzioni esaminate per INCITE:

- Concludere appalti pubblici con consulenti: sebbene questa soluzione presenti vantaggi in termini di flessibilità, essa non solleva la Commissione europea dall'onere di impegnarsi nelle attività di analisi e supervisione. La Commissione deve impegnarsi a lungo termine nell'ambito di INCITE al fine di produrre risultati validi e solidi. Ciò è collegato al fatto che la necessaria trasformazione industriale che la direttiva Emissioni industriali riveduta intende sostenere durerà oltre un decennio a causa della sua complessità e del volume degli investimenti. Inoltre alcune delle informazioni che INCITE deve raccogliere saranno commercialmente sensibili e il buon esito dipenderà dalla sua capacità di gestire tali informazioni. Affidando a un consulente il lavoro di raccolta e analisi dei dati sulle tecniche emergenti, la Commissione si troverebbe in una situazione delicata per quanto riguarda le due questioni cruciali summenzionate, in quanto non sarebbero garantiti né il coinvolgimento a lungo termine né l'accettazione da parte dei portatori di interessi.

- L'ETV (in seno all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, EIT) è in grado di gestire un processo di verifica, tuttavia ha un'esperienza limitata nel monitoraggio e nella riduzione dell'inquinamento e nei processi di produzione più puliti; l'ETV si affida alle competenze degli organismi di verifica e la Commissione dispone di mezzi limitati per orientale tale attività. Da una recente valutazione dell'ETV è emerso che l'adozione del sistema è limitata e che pertanto il sistema non ha ancora ottenuto un ampio riconoscimento in tutti i settori industriali, cosa essenziale per il buon esito del processo relativo ai BREF. Per come è concepita la governance dell'ETV (con diversi organismi di verifica) può essere complicato istituire una procedura fissa o un approccio comunicativo strutturato che agevoli il trasferimento di informazioni tra l'ETV dell'UE e il gruppo di lavoro tecnico per i BREF e garantirne la qualità.

- L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è altamente specializzata nel fornire informazioni affidabili e indipendenti sull'ambiente (compresi i costi dell'inquinamento) e le sue conoscenze in materia di tecnologie e processi industriali dovranno essere ampliate, il che richiederà tempo. Si tratterebbe di un compito di natura diversa rispetto a quelli stabiliti nel regolamento istitutivo dell'AEA.

- La DG ENV dovrà sviluppare capacità e avvalersi di un sostegno esterno per far fronte alla complessità del compito, che comporta sfide analoghe a quelle descritte nel primo punto.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

· durata limitata 

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

· durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2024,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 83  

· Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

· Gestione concorrente con gli Stati membri

·Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

⌧ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

·Precisare frequenza e condizioni.

·L'iniziativa prevede appalti, accordi amministrativi con il JRC, l'aumento del contributo all'ECHA e un impatto sulle risorse umane della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

·N/A — cfr. sopra

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

·N/A — cfr. sopra

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

·N/A — cfr. sopra

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

·Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

·N/A — cfr. sopra

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

·Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 84 .

di paesi EFTA 85

di paesi candidati 86

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09.10.01 – Agenzia europea per le sostanze chimiche

Diss.

NO

NO

NO

3

09.02.02 – Economia circolare e qualità della vita

Diss.

NO

NO

NO

7

20.01.02.01 — Retribuzioni e indennità (personale statutario)

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 01 - Agenti contrattuali

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 3 – Risorse naturali e ambiente

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: ENV

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027 e successivi

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 09.02.02 Economia circolare e qualità della vita

Impegni

(1a)

0,645

0,645

0,445

0,445

2,180

Pagamenti

(2 a)

0,645

0,645

0,445

0,445

2,180

Linea di bilancio 09 02 02 Economia circolare e qualità della vita - accordo amministrativo con il JRC

Impegni

(1b)

1,424

1,470

1,567

1,618

6,079

Pagamenti

(2b)

1,424

1,470

1,567

1,618

6,079

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 87  

Linea di bilancio

3.

TOTALE stanziamenti 
per la DG ENV

Impegni

=1a+1b +3

2,069

2,115

2,012

2,063

8,259

Pagamenti

=2a+2b

+3

2,069

2,115

2,012

2,063

8,259

I costi della DG ENV derivano dalla necessità di indire appalti per finanziare analisi di sostegno per i nuovi BREF e per le revisioni dei BREF, per sostenere lo sviluppo di metodologie per gli atti di esecuzione (articolo 15, paragrafo 4 – appalti per una metodologia per applicare deroghe; articolo 14, paragrafo 1 – appalti per norme comuni per valutare la conformità; articolo 27 quinquies – piani di trasformazione), per monitorare e sostenere l'attuazione e la conformità (articolo 27 bis – fare il punto/analizzare i risultati e articolo 73 – relazione sulle sinergie con l'ETS);

la DG ENV si farà carico anche dei costi dell'accordo amministrativo da siglare con il JRC. Tale accordo consentirà l'istituzione e il funzionamento efficiente del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) e l'estensione delle attività dell'EIPPCB (in particolare l'elaborazione di nuovi BREF), che porteranno alle misure di attuazione presentate nella proposta relativa alla IED. Tali costi copriranno 10 nuovi ETP (10 agenti contrattuali — GF IV per un costo di 5,079 milioni di EUR) che saranno impiegati dal JRC (le spese per il personale tengono conto delle spese generali del JRC): questo personale coprirà i nuovi compiti derivanti dalla revisione della direttiva Emissioni industriali, in particolare quelli connessi all'estensione del dell'ambito di applicazione di detta direttiva, all'estensione dell'ambito di applicazione dei BREF, garantendo la funzionalità dell'INCITE (raccolta di dati, analisi, gestione del segretariato, pubblicazioni, ecc.).

L'accordo amministrativo includerà anche stanziamenti specifici per coprire i costi derivanti, ad esempio, dall'organizzazione di riunioni formali dei portatori di interessi e di seminari durante i lavori di elaborazione dei BREF per i nuovi settori (stimati a 0,2 milioni di EUR tra il 2024 e il 2027), dalla necessità di indire appalti per l'analisi dei dati durante la preparazione dei BREF e delle relazioni sulle tecniche emergenti (0,4 milioni di EUR tra il 2024 e il 2027) e dall'acquisizione di nuovi sistemi informatici a sostegno del nuovo centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) (stimati a 0,4 milioni di EUR nel periodo analizzato).

Organo: ECHA

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale

Impegni

(1a)

0,570

0,581

0,593

0,605

2,349

Pagamenti

(2 a)

0,570

0,581

0,593

0,605

2,349

Titolo 2: Infrastruttura

Impegni

(1a)

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

Pagamenti

(2 a)

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

TOTALE stanziamenti 
per l'ECHA

Impegni

=1a+1b +3

0,620

0,631

0,643

0,655

2,549

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,620

0,631

0,643

0,655

2,549

I costi dell'ECHA comprendono il costo di tre nuovi ETP che si occuperanno di:

·estrarre dati dalle banche dati dell'ECHA e creare un elenco di sostanze pericolose potenzialmente utilizzate nei settori coperti dai BREF; estrarre le informazioni relative alle sostanze (status normativo, classificazione, identità della sostanza), caratterizzare gli usi di tali sostanze in base ai settori coperti dai BREF, compresa la definizione delle migliori pratiche per utilizzare le alternative più sicure sul mercato, e fornire assistenza tecnica per le revisioni dei BREF (riunioni del gruppo di lavoro tecnico, riesame, altri contributi tecnici) — 2 ETP;

·elaborare principi guida per il sistema di gestione delle sostanze chimiche concentrandosi sulla struttura dei dati per un inventario delle sostanze chimiche (sostanze e miscele) in sito associato all'ulteriore sviluppo di una metodologia di valutazione del rischio a livello di sito e contribuire all'elaborazione di principi guida sulle modalità per effettuare una valutazione comparativa del rischio tra le sostanze utilizzate dal gestore per i suoi processi/prodotti e le potenziali alternative — 1 ETP.

Il necessario aumento del contributo dell'UE all'ECHA sarà compensato da una corrispondente riduzione della dotazione del programma LIFE (linea di bilancio 09.0202 - Economia circolare e qualità della vita).

2024

2025

2026

2027

Totale



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

4.

2,689

2,746

2,655

2,718

10,808

Pagamenti

5.

2,689

2,746

2,655

2,718

10,808

•TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6.

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

10,808

Pagamenti

=5+ 6

1,777

1,777

1,577

1,577

10,808

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 7 – Pubblica amministrazione europea

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: ENV

• Risorse umane

0,560

0,560

0,560

0,560

2,240

TOTALE DG ENV

Stanziamenti

0,560

0,560

0,560

0,560

2,240

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,560

0,560

0,560

0,560

2,240

Pagamenti

0,560

0,560

0,560

0,560

2,240

Il personale supplementare della DG ENV (3 AD, 1 AC) si occuperà di:

preparare e contribuire all'adozione di nuovi atti di esecuzione della Commissione;

sostenere il dialogo con gli Stati membri e il JRC-EIPPCB;

elaborare e attuare norme relative all'istituzione, alle prerogative e al funzionamento dell'INCITE e contribuire alle sue attività;

fornire il necessario contributo al JRC e all'ECHA su richiesta e in relazione agli sviluppi politici e legislativi in corso;

individuare e sviluppare sinergie con l'ETS al fine di migliorare le prestazioni complessive delle installazioni agroindustriali e redigere una relazione sui risultati;

analizzare ogni anno i dati raccolti al fine di:

·garantire il conseguimento degli obiettivi strategici (attuazione, applicazione);

·individuare i potenziali miglioramenti per la gestione della prevenzione e del controllo delle emissioni industriali;

svolgere i compiti in corso relativi all'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali e dei BREF, tra cui la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro tecnici a Siviglia, l'interazione con i portatori di interessi e altri servizi pertinenti della Commissione, e sostenere gli Stati membri nel recepimento, nell'attuazione e nel rispetto del nuovo regime ai sensi della IED.

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 88

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 89

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse dell'ECHA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,570

0,581

0,593

0,605

2,349

Agenti temporanei (gradi AST)

0

0

0

0

0

Agenti contrattuali

0

0

0

0

0

Esperti nazionali distaccati

0

0

0

0

0

TOTALE

0,570

0,581

0,593

0,605

2,349

Fabbisogno di personale (ETP):

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

3

3

3

3

3/anno

Agenti temporanei (gradi AST)

0

0

0

0

0

Agenti contrattuali

0

0

0

0

0

Esperti nazionali distaccati

0

0

0

0

0

TOTALE

3

3

3

3

3/anno

Il personale supplementare dell'ECHA sosterrà l'attuazione dei sistemi di gestione ambientale. In particolare, svilupperà principi guida per il sistema di gestione delle sostanze chimiche, assicurerà l'individuazione e la selezione delle sostanze pertinenti per ogni settore/BREF, lo sviluppo di buone pratiche settoriali per l'uso delle sostanze più sicure sul mercato e l'applicazione di una terminologia corretta nei processi relativi ai BREF (ad esempio sostanza, coadiuvante chimico e materia prima). Verificherà la solidità generale delle BAT relative alle sostanze chimiche (ad esempio in termini di tecniche di sostituzione), preparerà i documenti di riferimento, per le riunioni iniziali e la riunione finale relative ai BREF, elaborati dall'EIPPCB che sono pertinenti per quanto riguarda la questione delle sostanze chimiche. Infine, aiuterà l'EIPPCB ad accedere alle informazioni contenute nella banca dati dell'ECHA e alle domande o osservazioni dei portatori di interessi qualora siano necessarie competenze in materia di sostanze chimiche.

È stato utilizzato un coefficiente correttore pari a 118,6 (coefficiente per il costo della vita in Finlandia), nonché un aumento dell'inflazione del 2 %.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane nella Commissione

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 2026

Anno 2027 e successivi

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

·DG ENV - 20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

3

3

· Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 90

·DG ENV 20 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

1

1

1

1

·TOTALE

4

4

4

4

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

·La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

·La dotazione LIFE sarà utilizzata per coprire le spese sostenute dalla DG ENV e per compensare l'aumento della sovvenzione ECHA.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

·La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(1)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(2)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Evaluation of the Industrial Emissions Directive (IED)"; (SWD(2020) 181 final).
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.
(4)    https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
(5)    https://sdgs.un.org/goals.
(6)     Conclusioni del Consiglio europeo del 5 marzo 2020 (6650-2020).
(7)    Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE ( 2020/2091(INI) ).
(8)    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa (2020/2076(INI)).
(10)     Conclusioni del Consiglio europeo del 3 giugno 2021 ( 9419/21 ).  
(11)

   Comunicazione della Commissione "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

(12)    https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=it
(13)

   Cfr. "Masterplan for a competitive transformation of EU energy-intensive industries enabling a climate-neutral, circular economy by 2050" disponibile al seguente indirizzo:  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be308ba7-14da-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en .  

(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).
(15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (COM(2021) 400 final).
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).
(19)     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).
(20)     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021) 82 final).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final).
(23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" (COM(2021) 699 final).
(24)    COM(2022) 142.
(25)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(26)    L'espressione "installazioni agroindustriali" è utilizzata per comprendere tutti i tipi di attività che possono essere disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali, comprese in particolare le industrie ad alta intensità energetica e l'allevamento del bestiame.
(27)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(28)    Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(29)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(30)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo "Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci" (COM(2019) 128 final).
(31)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia farmaceutica per l'Europa" (COM(2020) 761 final).
(32)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).
(33)    Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
(34)    Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(35)    Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(36)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 20212030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(37)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(38)    Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C/2021/2800 final).
(39)    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020) 652 final).
(40)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.
(41)    Cfr. supra n. 2.
(42)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(43)    Ares(2021)7643865 del 10 dicembre 2021.
(44)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Documento che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) VALUTAZIONE D'IMPATTO [COM(2007) 843 final] [COM(2007) 844 final] [SEC(2007) 1682]" (SEC/2007/1679 final).
(45)    "Controllo dell'adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio della politica ambientale dell'UE" (SWD(2017) 230 final).
(46)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(47)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Verso un quadro di monitoraggio e prospettive sull'inquinamento zero che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un percorso verso un pianeta sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (SWD(2021) 141 final).
(48)    Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).
(49)    Cfr. supra n. 34.
(50)    I BAT-AEL sono generalmente espressi in intervalli che indicano le prestazioni ambientali di un paniere di BAT e che riflettono la diversità delle installazioni nell'UE. Le autorità degli Stati membri competenti per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbero fissare i valori limite di emissione nelle autorizzazioni entro tali intervalli a un livello corrispondente alle prestazioni delle BAT per l'installazione specifica.
(51)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta per sostituire la direttiva 2008/99/CE: "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE" (COM(2021) 851 final).
(52)    Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(53)    GU C […] del […], pag. […].
(54)    GU C […] del […], pag. […].
(55)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.    
(56)    https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
(57)    https://sdgs.un.org/goals.
(58)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final). 
(59)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).
(60)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).
(61)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).
(62)     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020)   663 final).
(63)    https://www.globalmethanepledge.org/.
(64)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82 final.
(65)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final. 
(66)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.
(67)    COM(2022) 142.
(68)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.
(69)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(70)    +  OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento 2020/0353(COD) e inserire, nella nota a piè di pagina, il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale del regolamento."    Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(71)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(72)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(73)    Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a. contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C–826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.
(74)    Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri contro Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, punto 109.
(75)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(76)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(77)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(78)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(79)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(80)    Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(81)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(82)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(83)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(84)    Diss.= stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(85)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(86)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(87)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(88)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(89)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(90)    AC= agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD= giovane professionista in delegazione.

Strasburgo, 5.4.2022

COM(2022) 156 final

ALLEGATI

della

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica


la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alle discariche di rifiuti









































































{SEC(2022) 169 final} - {SWD(2022) 110 final} - {SWD(2022) 111 final} - {SWD(2022) 112 final}


ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a)    il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

   "Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:

a)    carbone;

b)    altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.";

b)    il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

1."2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a)    attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

aa)    attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;

(ab)    attività di macchine trafilatrici con una capacità superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora;

b)    attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 20 kJ per maglio;

(ba)    attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 10 meganewton (MN) per pressa;

c)    applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.";

c)    è inserito il seguente punto 2.7:

     "2.7. Fabbricazione di batterie agli ioni di litio (compreso l'assemblaggio di celle e pacchi di batterie), con una capacità di produzione di 3,5 GWh o più all'anno.";

d)    il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

"3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:

a)    una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno; o

b)    una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.";

e)    è inserito il seguente punto 3.6:

"3.6. Estrazione e trattamento (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali non energetici:

a)    minerali industriali, tra cui barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, gesso, caolino, magnesite, perlite, potassa, sale, zolfo e talco;

b)    minerali metalliferi, compresi bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.";

g)    il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

"5.3.    a)    Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio*:

i)    trattamento biologico (come la digestione anaerobica);

ii)    trattamento fisico-chimico;

iii)    pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

iv)    trattamento di scorie e ceneri;

v)    trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b)    Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:

i)    trattamento biologico (come la digestione anaerobica);

ii)    pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

iii)    trattamento di scorie e ceneri;

iv)    trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

*    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).";

h)    il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

"6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.";

i)    il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

"6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.";

j)    il punto 6.6 è soppresso.

ALLEGATO II

"ALLEGATO I bis

Attività di cui all'articolo 70 bis

1.Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).

2.Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione*.

                   

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

ALLEGATO III

"ALLEGATO II

Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 4

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, rispettano i seguenti principi:

1. Costi

1.1.    I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione o i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.

1.2.    La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.

1.3.    I costi di cui si tiene conto nella valutazione:

a)    rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

b)    comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;

c)    sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.

1.4.    La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.

1.5.    I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

2.    Benefici ambientali

2.1.    I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione o dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili.

2.2.    La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.

2.3.    La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di sconto applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.

2.4.    La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.

2.5.    I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

3.    Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali

3.1.    Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione o i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto.

3.2.    Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:

a)    un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;

b)    l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.".