Bruxelles, 30.3.2022

COM(2022) 143 final

2022/0092(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda
la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 166 final} - {SWD(2022) 85 final} - {SWD(2022) 86 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 114 e 169 TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali (articolo 38) impongono un livello elevato di tutela dei consumatori nell'UE. La normativa dell'UE sulla tutela dei consumatori contribuisce inoltre al corretto funzionamento del mercato unico. È volta ad assicurare lealtà e trasparenza nelle relazioni fra le imprese e i consumatori e in definitiva a sostenere il benessere economico dei consumatori europei e l'economia dell'UE.

La presente proposta mira a rafforzare i diritti dei consumatori modificando due direttive che ne tutelano gli interessi a livello di Unione: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) 1 e la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE) 2 . Più specificamente la proposta mira a contribuire a un'economia dell'UE circolare, pulita e verde consentendo ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e quindi contribuire a una maggiore sostenibilità dei consumi. Mira altresì a contrastare le pratiche commerciali sleali che distolgono i consumatori da scelte di consumo sostenibili. Migliora infine la qualità e la coerenza dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori.

La proposta è una delle iniziative previste nella nuova agenda dei consumatori 3 e nel piano d'azione per l'economia circolare 4 e dà seguito al Green Deal europeo 5 . Dare ai consumatori la possibilità di scegliere e offrire loro soluzioni meno onerose è un elemento centrale del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili. Tale obiettivo va conseguito attraverso una maggiore partecipazione dei consumatori all'economia circolare, in particolare fornendo loro informazioni migliori in merito alla durabilità e alla riparabilità di determinati prodotti prima della conclusione del contratto e tutelandoli maggiormente dalle pratiche commerciali sleali che impediscono acquisti sostenibili, quali ad esempio: 

·pratiche di greenwashing (ovvero dichiarazioni ambientali ingannevoli);

·pratiche di obsolescenza precoce (ossia guasti prematuri dei beni);

·l'uso di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione inattendibili e non trasparenti.

Più precisamente la presente proposta mira a che:

·siano fornite informazioni sull'esistenza e sulla durata di una garanzia commerciale di durabilità del produttore per tutti i tipi di beni, o sull'assenza di tale garanzia in caso di beni che consumano energia;

·siano fornite informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti gratuiti del software per tutti i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;

·siano fornite informazioni sulla riparabilità dei prodotti, tramite un indice di riparabilità o altre informazioni sulla riparazione, ove disponibili, per tutti i tipi di beni;

·i professionisti non ingannino i consumatori in merito agli impatti ambientali e sociali, alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti;

·il professionista possa presentare una dichiarazione ambientale asserendo prestazioni ambientali future soltanto quando ciò comporta impegni chiari;

·il professionista non possa pubblicizzare come vantaggi per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante;

·il professionista possa raffrontare i prodotti, anche attraverso uno strumento di informazione sulla sostenibilità, soltanto se fornisce informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti e sui fornitori coinvolti e sulle misure prese per tenere aggiornate le informazioni;

·sia vietata l'esibizione di un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito dalle autorità pubbliche;

·sia vietato l'uso di dichiarazioni ambientali generiche nelle attività di marketing rivolte ai consumatori, laddove l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile, a seconda della dichiarazione, in conformità del regolamento (CE) n. 66/2010 (Ecolabel UE), di un sistema di certificazione ecologica ufficialmente riconosciuto negli Stati membri o di altra normativa dell'Unione applicabile;

·sia vietata la presentazione di una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto;

·sia vietato presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;

·siano vietate talune pratiche legate all'obsolescenza precoce dei beni.

Queste misure sono necessarie per aggiornare la normativa vigente in materia di consumatori al fine di garantire che questi siano tutelati e possano contribuire attivamente alla transizione verde. La direttiva sui diritti dei consumatori impone attualmente ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni sulle caratteristiche principali dei beni o servizi. Comprende obblighi specifici di informazione in merito all'esistenza della garanzia legale di conformità e di ulteriori garanzie commerciali. Tuttavia, poiché non vi è alcun obbligo di fornire informazioni sull'assenza di garanzie commerciali di durabilità, la direttiva non incentiva sufficientemente i produttori a fornirle. La ricerca mostra che, quando i prodotti di consumo sono offerti con una garanzia commerciale, le informazioni sulla garanzia e sulle modalità di addebito ai consumatori sono spesso poco chiare, imprecise o incomplete, il che rende difficile per i consumatori confrontare i prodotti e distinguere la garanzia commerciale dalla garanzia legale (obbligatoria) 6 . La presente proposta affronterà la questione provvedendo a che, ogniqualvolta il produttore informi in tal senso, i consumatori siano a loro volta informati dell'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, relativa al bene nel suo complesso.

La direttiva non prevede obblighi specifici di fornitura di informazioni ai consumatori sulla riparabilità dei beni. Piuttosto richiede che siano fornite soltanto informazioni sui "servizi postvendita" "se applicabili". Tali informazioni, che contribuirebbero a promuovere la riparazione di beni e quindi sarebbero particolarmente preziose per aiutare i consumatori a contribuire a un'economia circolare, risultano perlopiù mancanti presso il punto vendita. Studi recenti mostrano che fino all'80 % dei consumatori dell'UE afferma di avere difficoltà a trovare informazioni su quanto facile sia riparare un prodotto 7 .

Le norme generali in materia di pratiche ingannevoli previste nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali possono essere applicate, con valutazione caso per caso, alle pratiche di greenwashing che incidono negativamente sui consumatori. Non vigono tuttavia norme specifiche, nella direttiva o nel suo allegato I (lista nera), che definiscano tali pratiche come sleali in ogni circostanza. Un recente vaglio di siti web attuato dalle autorità della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori per rilevare dichiarazioni ambientali ingannevoli ha confermato la necessità di rafforzare le norme nel settore per facilitarne il rispetto. Un recente studio della Commissione ha valutato 150 dichiarazioni ambientali a livello di UE in un'ampia gamma di gruppi di prodotti, constatando che una percentuale considerevole (53,3 %) fornisce informazioni vaghe, fuorvianti o infondate sulle caratteristiche ambientali del prodotto (tanto nella pubblicità quanto sul prodotto stesso) 8 .

La stessa situazione si verifica per i casi di obsolescenza precoce. La mancanza di norme specifiche e la necessità di valutare gli effetti concreti della pratica sui consumatori rendono difficile l'applicazione della direttiva in questo settore. La circostanza è corroborata dal fatto che il 76 % delle risposte alla consultazione pubblica aperta cui si è fatto riferimento per preparare la presente proposta ha affermato di avere avuto negli ultimi tre anni esperienza di un guasto imprevisto di un prodotto 9 .

1.2.Coerenza con le norme esistenti

La direttiva (UE) 2019/771 (direttiva sulla vendita di beni) 10 promuove la durabilità dei beni attraverso la garanzia legale che conferisce determinati diritti ai consumatori per un periodo minimo di due anni, che gli Stati membri possono prorogare a determinate condizioni. Prevede le condizioni alle quali il produttore può offrire al consumatore una garanzia commerciale di durabilità.

La presente proposta aumenterà la trasparenza per i consumatori per quanto riguarda le garanzie commerciali; incoraggerà così anche i produttori a offrire garanzie commerciali di durabilità superiori a due anni, obbligando i professionisti a fornire presso il punto vendita informazioni sull'esistenza (o sull'assenza nel caso di beni che consumano energia) e sulla durata delle garanzie commerciali di durabilità fornite dai produttori.

Tanto la direttiva sulla vendita di beni quanto la direttiva sul contenuto digitale 11 provvedono a che i consumatori ricevano aggiornamenti del software affinché il prodotto rimanga conforme per la durata del contratto o, in alternativa, per il periodo di tempo che il consumatore potrebbe ragionevolmente attendersi.

Non è tuttavia affrontata la questione della comparabilità dei prodotti presso il punto vendita in base alla disponibilità di aggiornamenti del software. La presente proposta prevede l'obbligo di informare i consumatori prima della conclusione del contratto in merito all'esistenza di aggiornamenti del software e al periodo per il quale il produttore si impegna a fornirli, quando tali informazioni sono fornite dal produttore. Quando esiste già una garanzia commerciale di durabilità offerta per più di due anni, l'obbligo di informazione per i professionisti persiste in relazione agli aggiornamenti del software soltanto quando la durata è superiore a quella della garanzia commerciale di durabilità, al fine di evitare di sommergere i consumatori di informazioni superflue.

Poiché la presente proposta modifica le direttive dell'UE vigenti in materia di consumatori, le sue disposizioni potranno contare sull'intera gamma di meccanismi di applicazione previsti nella normativa dell'UE vigente in materia di consumatori, recentemente rafforzata dalla direttiva sulla migliore applicazione e sulla modernizzazione 12 , dalla direttiva sulle azioni rappresentative 13 e dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori riveduto 14 .

1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione

Fatta eccezione per talune deroghe, le due direttive sulla tutela dei consumatori modificate dalla presente proposta si applicano trasversalmente ai settori economici. In virtù dell'ambito di applicazione generale si applicano a numerosi aspetti delle operazioni fra imprese e consumatori che possono rientrare anche in altre normative dell'UE, più specifiche, in settori diversi. L'interazione tra i diversi strumenti del diritto dell'Unione è disciplinata dal principio della lex specialis, in base al quale le direttive generali sulla tutela dei consumatori si applicano ogniqualvolta i pertinenti aspetti delle operazioni fra imprese e consumatori non siano disciplinati da disposizioni più specifiche del diritto dell'UE. Tali direttive generali fungono quindi da "rete di sicurezza", provvedendo a che sia mantenuto un livello elevato di tutela dei consumatori in tutti i settori, completando le normative settoriali dell'Unione e colmandone le eventuali lacune.

Altre due iniziative a livello UE integrerebbero la presente proposta: l'iniziativa sulle dichiarazioni "verdi" e l'iniziativa sui prodotti sostenibili. L'obiettivo dell'iniziativa sulle dichiarazioni "verdi" sarà quello di introdurre ulteriori obblighi in relazione alle dichiarazioni ambientali riferite a prodotti e organizzazioni, siano esse rivolte dalle imprese ai consumatori o dalle imprese ad altre imprese.

L'iniziativa sui prodotti sostenibili si basa sulla direttiva sulla progettazione ecocompatibile 15 attualmente in vigore al fine di introdurre requisiti di sostenibilità per i prodotti venduti nell'UE. Le tre iniziative sono coerenti e complementari.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

·Base giuridica

La tutela dei consumatori rientra nella competenza concorrente di UE e Stati membri. Come stabilito dall'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'UE deve contribuire a tutelare gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione e all'educazione per la salvaguardia dei propri interessi. La presente proposta si fonda sull'articolo 114 TFUE che, a norma dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 nel contesto della realizzazione del mercato interno.

Oltre a perseguire gli obiettivi del mercato unico e della tutela dei consumatori, la presente proposta perseguirà anche un livello elevato di tutela dell'ambiente liberando possibilità per l'economia circolare, pulita e verde. Dato che questi vantaggi ambientali sono complementari agli obiettivi primari della tutela dei consumatori e della realizzazione del mercato unico, la base giuridica adeguata resta l'articolo 114 TFUE sulla realizzazione del mercato interno, tenuto debitamente conto dell'articolo 169 TFUE.

·Sussidiarietà (per la competenza concorrente)

La presente proposta modifica norme dell'UE relative alla tutela dei consumatori, la cui adozione è stata ritenuta necessaria e conforme al principio di sussidiarietà. Un migliore funzionamento del mercato unico non può essere realizzato solo con le normative nazionali. Le norme dell'UE relative alla tutela dei consumatori acquistano sempre maggiore rilevanza via via che il mercato unico si intensifica e aumenta il numero di operazioni di consumo fra Stati membri. I problemi affrontati dalle modifiche proposte sono problemi a dimensione UE aventi le medesime cause. Di conseguenza saranno efficaci soltanto le azioni intraprese a livello UE.

All'interno dell'UE il volume e l'intensità degli scambi transfrontalieri sono sufficientemente elevati da rendere l'efficiente funzionamento del mercato unico vulnerabile a scelte politiche incoerenti, o anche solo divergenti, degli Stati membri. Inoltre i professionisti possono entrare in contatto coi consumatori attraverso le frontiere degli Stati membri, il che può creare problemi che i legislatori e regolatori nazionali non sono in grado di affrontare adeguatamente agendo in maniera isolata.

In assenza di un'azione a livello UE, le iniziative nazionali, pur apportando determinati vantaggi ai consumatori e ai mercati nazionali, potrebbero causare una frammentazione del mercato unico, il che a sua volta determinerebbe incertezza del diritto e aumenterebbe i costi di conformità.

La direttiva 2005/29/CE provvede alla piena armonizzazione delle norme nazionali sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori. La direttiva 2011/83/UE prevede in linea di principio la piena armonizzazione delle norme in materia di obblighi di informazione precontrattuale.

Qualsiasi normativa nazionale nuova nell'ambito di applicazione di tali direttive andrebbero contro il quadro giuridico pienamente armonizzato. La presente proposta contribuisce ad alleviare le difficoltà incontrate dalle autorità nazionali nell'applicare le vigenti norme basate sui principi di cui alla direttiva 2005/29/CE in settori estremamente complessi quali le dichiarazioni ambientali ingannevoli, le pratiche di obsolescenza precoce, la mancanza di trasparenza dei marchi di sostenibilità e degli strumenti di informazione sulla sostenibilità. Precisare quando e in che modo tali pratiche si qualifichino come sleali aumenterebbe l'efficacia della tutela dei consumatori all'interno dell'UE.

La presente proposta modifica la direttiva 2011/83/UE imponendo ai professionisti di fornire informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti prima della conclusione del contratto, affinché i consumatori possano effettuare scelte di acquisto più consapevoli. Ciò garantirà che i consumatori possano beneficiare di tali informazioni quando acquistano prodotti nel mercato unico.

·Proporzionalità

Le misure previste nella proposta sono proporzionate agli obiettivi di consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli, promuovere consumi sostenibili, eliminare le pratiche commerciali sleali dei professionisti che ledono l'economia sostenibile e allontanano i consumatori da scelte di consumo sostenibile e migliorare la qualità e la coerenza dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori.

L'obbligo di fornire informazioni in merito all'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità del produttore avente durata superiore a due anni è necessario soltanto quando il produttore mette tali informazioni a disposizione del professionista. Per i prodotti che consumano energia il consumatore dovrebbe essere informato del fatto che il produttore non ha messo a disposizione tali informazioni. Il professionista deve sottostare all'obbligo soltanto per i beni che consumano energia per i quali una stima attendibile della durabilità è possibile e riguardo ai quali le informazioni sono più ricercate dai consumatori.

Per i beni comprendenti elementi digitali, la fornitura di informazioni sugli aggiornamenti disponibili del software è necessaria soltanto quando gli aggiornamenti sono forniti per un periodo superiore a quello coperto dalla garanzia commerciale di durabilità del produttore, sempreché il produttore abbia fornito tali informazioni al professionista. Inoltre tali informazioni dovrebbero essere comunicate soltanto in caso di singolo atto di fornitura dell'elemento digitale.

Per i servizi digitali e i contenuti digitali, la fornitura di informazioni sugli aggiornamenti disponibili del software è necessaria soltanto quando il produttore, se diverso dal professionista, ha fornito tali informazioni al professionista. Inoltre tali informazioni dovrebbero essere comunicate soltanto in caso di singolo atto di fornitura del servizio o contenuto digitale.

È necessario fornire presso il punto vendita informazioni sulla riparabilità dei prodotti tramite un indice di riparabilità o altre informazioni sulla riparazione soltanto se, per il prodotto, è già stato stabilito un indice di riparabilità a norma del diritto dell'Unione oppure ogniqualvolta il produttore metta a disposizione altre informazioni sulla riparazione. I professionisti non sono tenuti ad informare i consumatori presso il punto vendita se tali informazioni non sono disponibili.

Si prevede che il divieto di usare dichiarazioni ambientali generiche nelle attività di marketing rivolte ai consumatori apporterà vantaggi consistenti ai consumatori, limitando allo stesso tempo l'onere per i professionisti. I professionisti possono formulare dichiarazioni ambientali generiche nei casi in cui l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista è dimostrabile in conformità del regolamento (CE) n. 66/2010 (Ecolabel UE), di un sistema di certificazione ecologica ufficialmente riconosciuto negli Stati membri conformemente all'articolo 11 di tale regolamento oppure in conformità di altra normativa dell'Unione applicabile.

Si prevede che il divieto di formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto apporti vantaggi consistenti ai consumatori, precisando nel contempo le norme per i professionisti e garantendo loro parità di condizioni. Ciò consentirà ai professionisti di continuare a presentare dichiarazioni ambientali su un determinato aspetto del prodotto purché sia precisato al consumatore che la dichiarazione si riferisce a un determinato aspetto e non al prodotto nel suo complesso.

Il divieto di pratiche legate all'obsolescenza precoce dei prodotti riguarda pratiche specifiche e definite già esistenti e mira a offrire certezza del diritto ai professionisti e ad agevolare l'applicazione, dato che le autorità preposte al controllo dell'applicazione non saranno tenute a dimostrare che il prodotto è stato progettato per arrivare precocemente ad obsolescenza così da incitare all'acquisto di un modello nuovo.

·Scelta dello strumento

Poiché la presente proposta modifica due direttive vigenti, lo strumento più appropriato è la direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

·Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2017 la normativa dell'UE in materia di consumatori e marketing e la direttiva sui diritti dei consumatori sono state sottoposte rispettivamente a controllo e valutazione dell'adeguatezza. I risultati dell'esercizio hanno evidenziato principalmente la necessità di migliorare la consapevolezza e l'applicazione delle norme e le possibilità di ricorso a disposizione dei consumatori per sfruttare al meglio la normativa vigente e hanno evidenziato una serie limitata di modifiche necessarie alla luce della digitalizzazione.

Poiché il fulcro dell'esercizio erano l'applicazione e la digitalizzazione, non sono emerse conclusioni specifiche sul contributo al consumo sostenibile apportato dalla normativa dell'UE in materia di tutela dei consumatori, questione che ha acquisito ulteriore rilievo politico alcuni anni dopo con l'annuncio del Green Deal europeo. Ove possibile e pertinente, il presente strumento si basa tuttavia sui risultati e sulle conclusioni raccolte nell'esercizio del 2017 16 .

·Consultazioni dei portatori di interessi

Nel preparare la presente proposta la Commissione ha consultato i portatori di interessi attraverso:

il meccanismo di riscontro sulla valutazione d'impatto iniziale;

una consultazione pubblica online;

consultazioni mirate dei grandi portatori di interessi, costituite da circa 150 colloqui di approfondimento con i principali gruppi interessati dall'iniziativa: autorità nazionali, associazioni di categoria dell'Unione e nazionali, associazioni dei consumatori dell'Unione e nazionali;

colloqui telefonici assistiti da computer con oltre 100 imprese;

un'indagine online presso quasi 12 000 consumatori in tutti i paesi dell'Unione;

quattro seminari di esperti con diversi gruppi di portatori di interessi.

La consultazione pubblica aperta online

Dalla consultazione pubblica aperta è emerso che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni ambientali sui prodotti costituisce l'ostacolo più rilevante a una migliore partecipazione dei consumatori alla transizione verde e all'adozione di comportamenti di consumo più sostenibili. Le associazioni dei consumatori sono risultate più propense a riconoscere in tale aspetto un ostacolo rispetto alle associazioni di categoria.

La maggior parte delle risposte ha segnalato esperienze di un guasto inatteso di un prodotto negli ultimi tre anni. I prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono stati individuati come i più problematici, seguiti dai piccoli elettrodomestici e dagli articoli di abbigliamento e calzature.

L'opzione "Informazioni sulla riparabilità del prodotto" è stata individuata come quella più probabile per consentire ai consumatori di scegliere prodotti più sostenibili e partecipare all'economia circolare. Tale aspetto è stato fortemente sostenuto dalle autorità pubbliche e dai cittadini, ma non dalle imprese/organizzazioni di categoria che hanno invece sostenuto in via preferenziale la fornitura di "informazioni sull'impronta ambientale e climatica del prodotto sul ciclo di vita". Quest'aspetto è stato considerato la seconda opzione migliore in assoluto.

Fornire informazioni migliori sulla durabilità/durata di vita dei prodotti è stata individuata come l'opzione migliore per responsabilizzare i consumatori affinché svolgano un ruolo attivo nella transizione verde. Quest'opzione è risultata essere quella marcatamente favorita dalle associazioni di consumatori e dai cittadini, ma non dalle imprese/associazioni di categoria che prediligono l'opzione "sensibilizzare sul ruolo dei consumatori nell'economia circolare e nella transizione verde".

Consultazione mirata

Nel contesto di questa consultazione, condotta per ampliare il riscontro raccolto durante la consultazione pubblica aperta online, quasi tutti i portatori di interessi (fatta eccezione per i rappresentanti del settore industriale) hanno concordato che i consumatori non ricevono o non hanno un accesso sufficiente a informazioni in merito ai seguenti aspetti: i) l'impatto ambientale dei prodotti; ii) la durata di vita dei beni; iii) le caratteristiche specifiche del prodotto che possono determinare guasti precoci; iv) la disponibilità di servizi di riparazione, pezzi di ricambio e aggiornamenti del software/aggiornamenti di altro tipo.

La maggior parte delle associazioni dei consumatori ritiene che i consumatori siano soggetti al "greenwashing" e che si verifichino episodi di "obsolescenza prematura". I rappresentanti di settore tendevano ad essere d'accordo. Anche la proliferazione dei marchi di sostenibilità è stata individuata come un problema dalla maggior parte dei gruppi di portatori di interessi.

Indagine tramite colloqui telefonici assistiti da computer

I fabbricanti e i dettaglianti sono stati invitati a indicare l'entità dell'impatto e il costo dell'introduzione di vari obblighi di legge nel contesto della loro organizzazione. Per ciascun obbligo le risposte sono state le seguenti:

·l'obbligo di "fornire informazioni sugli aspetti della progettazione del prodotto che possono causarne un guasto precoce" avrebbe l'impatto maggiore e sarebbe il più costoso;

·l'obbligo di una "tutela maggiore dei consumatori dalle pratiche di obsolescenza pianificata (intenzionale)" avrebbe l'impatto più basso;

·l'"obbligo di fornire informazioni sulla durata della garanzia commerciale per tutti i prodotti" e l'"obbligo di informare espressamente il consumatore che non è prevista alcuna garanzia commerciale di durabilità per il determinato prodotto" sarebbero i meno onerosi.

Indagine online presso i consumatori

Dall'indagine è emerso che i consumatori sembrano essere aperti alla partecipazione alla transizione verde. La maggior parte delle risposte ha indicato l'indisponibilità a pagare per ricevere informazioni (ad esempio tramite un'applicazione mobile) sulla durabilità e sulla riparabilità dei "beni durevoli". Circa la metà delle risposte ha indicato la disponibilità a pagare un extra oltre al prezzo iniziale per un prodotto che duri più a lungo senza dover essere riparato e una percentuale analoga la disponibilità a pagare un extra per un prodotto identico che duri più a lungo con riparazioni di minore entità/ragionevoli. Una percentuale persino maggiore ha dichiarato di essere disposta a pagare un extra per un prodotto identico che beneficia di una garanzia commerciale che copra il costo delle riparazioni. Il "prezzo percepito come più elevato dei prodotti rispettosi dell'ambiente" è stato individuato come l'ostacolo principale che impedisce ai consumatori di adottare comportamenti più sostenibili, mentre "fornire informazioni migliori sulla durabilità/durata di vita dei prodotti" e "fornire informazioni migliori ai consumatori in merito all'impronta ambientale e climatica del prodotto nell'intero ciclo di vita" sono state indicate come le opzioni più efficaci per aiutare i consumatori a scegliere prodotti più ecosostenibili.

Seminari di esperti

 seminario

Questo seminario ha raccolto punti di vista sulla portata dei problemi e su esempi di azioni efficaci. Ha convalidato numerosi dei risultati delle altre attività di consultazione. Ha rilevato un ampio accordo sul fatto che il greenwashing esiste e che può risultare difficile ottenere informazioni sulla durabilità dei prodotti. Sono stati sollevati dubbi circa il fatto che i prodotti siano progettati intenzionalmente per presentare guasti precoci.

 seminario

Questo seminario ha raccolto i punti di vista delle associazioni di categoria sulle modalità di utilizzo dei mezzi digitali per fornire informazioni sui prodotti. Ha evidenziato alcune delle possibilità offerte dagli strumenti digitali (ad esempio codici QR, marchi elettronici) per trasmettere le informazioni obbligatorie sui prodotti e semplificare le etichette dei prodotti.

Ha messo in evidenza talune delle sfide, in particolare per le PMI, che potrebbero aver bisogno di sostegno finanziario per attuare tali strumenti, e per i consumatori vulnerabili, che non vi hanno accesso o non sono in grado di utilizzarli.

 seminario

Questo seminario ha raccolto i riscontri sulle possibili opzioni per affrontare i vari problemi. I partecipanti hanno ribadito numerosi degli stessi punti sollevati nelle precedenti attività di consultazione e hanno confermato il sostegno ad alcune opzioni strategiche in esame.

 seminario

Questo seminario ha raccolto i punti di vista delle autorità preposte all'applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori circa le sfide legate all'applicazione. I partecipanti hanno sottolineato la difficoltà di dimostrare l'intenzionalità dell'obsolescenza programmata.

Le autorità pubbliche hanno rilevato di non disporre delle competenze tecniche per poter far rispettare le dichiarazioni ambientali e sono risultate essere disunite in merito all'efficacia dell'applicazione delle norme attuali della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

·Valutazione d'impatto

La presente proposta si basa su una valutazione d'impatto 17 . Il 5 febbraio 2021 il comitato per il controllo normativo della Commissione ha formulato dapprima un parere negativo (corredato di ampie osservazioni).

In seguito a una revisione consistente del progetto iniziale, il 17 settembre 2021 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo, corredandolo di ulteriori osservazioni 18 . L'allegato I della valutazione d'impatto spiega il modo in cui sono state integrate le osservazioni del comitato per il controllo normativo.

La valutazione d'impatto individua due problemi suddivisi in una serie di sottoproblemi. I due problemi individuati sono i seguenti:

(1)i consumatori non dispongono di informazioni attendibili presso il punto vendita per compiere scelte di consumo sostenibili dal punto di vista ambientale;

(2)i consumatori si trovano a far fronte a pratiche commerciali ingannevoli legate alla sostenibilità dei prodotti.

Il problema 1 è ulteriormente suddiviso nei seguenti sottoproblemi:

1.1)    mancanza di informazioni attendibili sulle caratteristiche ambientali dei prodotti;

1.2)    mancanza di informazioni attendibili sulla durata di vita dei beni;

1.3)    mancanza di informazioni attendibili sulla riparabilità dei prodotti.

Il problema 2 è ulteriormente suddiviso nei seguenti sottoproblemi:

2.1)    ai consumatori sono venduti prodotti che non durano quanto potrebbero o quanto i consumatori si aspettano ("obsolescenza precoce");

2.2)    i consumatori si trovano confrontati a dichiarazioni ambientali poco chiare o poco circostanziate ("greenwashing") dalle imprese;

2.3)    i consumatori si trovano confrontati a marchi di sostenibilità e strumenti digitali di informazione non sempre trasparenti o credibili.

Sono state prese in considerazione diverse opzioni strategiche per ciascun singolo sottoproblema. Sulla base di un'analisi multicriterio, integrata da un'analisi costi-benefici (parziale) e da una valutazione qualitativa della proporzionalità delle varie opzioni considerate, è stata proposta una combinazione di cinque opzioni strategiche prescelte per affrontare tali problemi:

(1)fornire informazioni sull'esistenza o l'assenza di una garanzia commerciale di durabilità del produttore e sul periodo di tempo per il quale sono forniti gli aggiornamenti gratuiti del software (per risolvere il sottoproblema 1.2);

(2)fornire un indice di riparabilità o altre informazioni sulla riparazione, ove applicabili/disponibili (per risolvere il sottoproblema 1.3);

(3)vietare talune pratiche associate all'obsolescenza precoce (per risolvere il sottoproblema 2.1);

(4)vietare le dichiarazioni ambientali generiche o vaghe infondate e definire criteri per valutare l'equità delle dichiarazioni ambientali per garantirne la trasparenza e la credibilità nei confronti dei consumatori (per risolvere il sottoproblema 2.2);

(5)stabilire criteri per valutare l'equità dei marchi di sostenibilità e degli strumenti digitali di informazione, per garantire che siano trasparenti e credibili per i consumatori (per risolvere il sottoproblema 2.3).

Sottoproblema 1.1 (mancanza di informazioni attendibili sulle caratteristiche ambientali dei prodotti)

Si è ritenuto che l'introduzione di obblighi di informazione sulle caratteristiche ambientali potesse essere conseguita al meglio tramite la normativa settoriale, poiché le caratteristiche in questione differiscono notevolmente a seconda della categoria di prodotto. La valutazione d'impatto non ha quindi proposto un'opzione strategica preferita per affrontare questo sottoproblema.

Sottoproblema 1.2 (mancanza di informazioni attendibili sulla durata di vita dei beni)

L'opzione prescelta garantirebbe ai consumatori una migliore informazione sulla durabilità dei beni che acquistano, poiché la garanzia commerciale di durabilità del produttore costituisce un indicatore eccellente della durabilità del bene.

L'obbligo per i professionisti di informare i consumatori della durata della garanzia o dell'assenza di garanzia qualora non sia offerta, inciterebbe i professionisti a competere sulla fornitura e sulla durata di tali garanzie, incentivando così indirettamente la fabbricazione di prodotti aventi una durata di vita più lunga.

Un'altra opzione considerata per affrontare questo sottoproblema era l'obbligo di informare i consumatori della durata di vita prevista dei beni. Tuttavia tale opzione non è stata selezionata in quanto non è stato ritenuto fattibile calcolare una durata di vita prevista in modo standardizzato per tutti i tipi di prodotto rientranti nell'ambito di applicazione.

Sottoproblema 1.3 (mancanza di informazioni attendibili sulla riparabilità dei prodotti)

L'opzione strategica prescelta garantirebbe ai consumatori di ricevere informazioni attendibili presso il punto vendita in merito alla riparabilità di un bene sotto forma di indice di riparabilità, se esiste per la particolare categoria di prodotti e se tale particolare indice è obbligatorio a norma del diritto dell'Unione.

Se l'indice di riparabilità non è applicabile o non è disponibile, quest'opzione garantirebbe ai consumatori altre informazioni sulla riparazione (se disponibili), come la disponibilità di pezzi di ricambio (compresa la procedura per ordinarli) o manuali di riparazione.

Sottoproblema 2.1 (prodotti che non durano quanto dovrebbero)

L'opzione prescelta garantirebbe ai consumatori una protezione migliore contro le attività di marketing relative a beni o servizi in cui non è rivelato che questi sono stati progettati per giungere a obsolescenza prima di quanto il consumatore possa aspettarsi.

La designazione di pratiche specifiche come "pratiche di obsolescenza precoce" faciliterà il controllo del rispetto delle norme da parte delle autorità di tutela dei consumatori.

Un'altra opzione considerata per affrontare questo sottoproblema era la raccolta di prove sui guasti precoci di prodotti individuati dagli organismi autorizzati. Tuttavia quest'opzione non è stata scelta in quanto non è stata ritenuta idonea ad apportare vantaggi significativi ai consumatori.

Sottoproblema 2.2 (dichiarazioni ambientali poco chiare o infondate)

L'opzione prescelta garantirebbe la tutela dei consumatori dal greenwashing, dal momento che l'autore delle dichiarazioni sarebbe tenuto a soddisfare una norma specifica. Faciliterebbe altresì il controllo del rispetto delle norme da parte delle autorità di tutela dei consumatori.

Sottoproblema 2.3 (marchi di sostenibilità/strumenti digitali di informazione poco chiari/infondati)

L'opzione prescelta garantirebbe che i consumatori siano protetti dall'essere fuorviati da tali marchi e strumenti.

Un'ulteriore opzione presa in considerazione per affrontare questo sottoproblema era l'approvazione preliminare dei marchi di sostenibilità e degli strumenti digitali di informazione tramite un organismo dell'UE. Tuttavia quest'opzione non è stata scelta in quanto l'onere sui professionisti è stato ritenuto sproporzionato.

Si prevede che la combinazione delle opzioni strategiche prescelte aumenterà il benessere economico dei consumatori di almeno 12,5-19,4 miliardi di EUR in un periodo di 15 anni (in media circa 1 miliardo di EUR l'anno). Apporterà altresì vantaggi all'ambiente, con una stima parziale della CO2 equivalente totale risparmiata pari a 5-7 MtCO2e (tonnellate metriche di CO2 equivalente) in un periodo di 15 anni. Allo stesso tempo le imprese dovranno adeguarsi, il che dovrebbe costare tra 9,1 e 10,4 miliardi di EUR, importo che rappresenta un costo una tantum medio per impresa compreso tra 556 e 568 EUR, seguito da un costo ricorrente annuale compreso tra 64 e 79 EUR per il periodo considerato. In compenso le imprese beneficeranno altresì di vantaggi molto importanti legati alla parità di condizioni, dato che le imprese che attualmente ingannano i consumatori dovrebbero allineare le loro pratiche a quelle che sono veramente sostenibili. Si prevede che il controllo dell'applicazione delle opzioni prescelte da parte delle pubbliche amministrazioni costerà in media circa 440 000–500 000 EUR l'anno per Stato membro.

Ai fini della totale coerenza con le altre iniziative della Commissione in preparazione, è stato deciso che taluni degli elementi delle opzioni strategiche prescelte selezionati nella valutazione d'impatto per affrontare il sottoproblema 2.2 (dichiarazioni ambientali poco chiare o infondate) e il sottoproblema 2.3 (marchi di sostenibilità/strumenti digitali di informazione non chiari/infondati) non saranno attuati tramite quest'iniziativa bensì tramite le altre.

·Efficienza normativa e semplificazione

La relazione sul controllo dell'adeguatezza pubblicata nel 2017 ha mostrato che la normativa generale dell'UE in materia di tutela dei consumatori non è particolarmente onerosa, né in termini assoluti né se raffrontata ad altri ambiti della regolamentazione dell'Unione 19 . Alla luce dei vantaggi che la normativa dell'UE apporta in termini di tutela dei consumatori e di agevolazione del mercato unico, queste valutazioni hanno quindi ravvisato una portata solo limitata in termini di riduzione degli oneri.

Poiché il fulcro dell'esercizio erano l'applicazione e la digitalizzazione, non sono emerse conclusioni specifiche sul contributo al consumo sostenibile apportato dalla normativa dell'UE in materia di tutela dei consumatori. Ove possibile e pertinente, il presente strumento si basa tuttavia sui risultati e sulle conclusioni tratti nel contesto di tale esercizio.

·Diritti fondamentali

La proposta è in linea con l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, che stabilisce che l'UE debba garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. A tal fine si punterà a:

(a)migliorare l'attendibilità delle informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità fornite presso il punto vendita;

(b)regolare la questione delle pratiche commerciali ingannevoli relative al greenwashing e all'uso di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione sulla sostenibilità inattendibili e non trasparenti, così come la questione dell'obsolescenza precoce.

La precisazione degli elementi che costituiscono una pratica commerciale sleale per quanto concerne la formulazione di dichiarazioni ambientali e l'uso di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione sulla sostenibilità, così come l'obsolescenza precoce, contribuirà all'attuazione dell'articolo 16 della Carta, che garantisce la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle leggi e alle prassi nazionali.

Infine, offrendo ai consumatori la facoltà di prendere decisioni di acquisto più ecosostenibili, la presente proposta rispetta il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità sancito dall'articolo 37 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio entro cinque anni dalla sua adozione. La relazione valuterà l'applicazione della direttiva.

·Documenti esplicativi (per le direttive)

Poiché la proposta introduce specifiche modifiche di due direttive vigenti, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione il testo delle specifiche modifiche apportate alle norme nazionali oppure, in mancanza di tali modifiche, dovrebbero spiegare quale particolare disposizione di legge nazionale attua già le modifiche apportate dalla proposta.

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 - Modifiche della direttiva 2005/29/CE

L'articolo 1 della proposta modifica la direttiva 2005/29/CE aggiornando l'elenco delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali è considerato azione ingannevole il fatto che il professionista inganni il consumatore. Nell'elenco delle azioni sono incluse anche due nuove pratiche commerciali che sono da considerarsi ingannevoli se inducono o possono indurre il consumatore medio a prendere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. All'elenco delle informazioni da considerare rilevanti nel caso di pratiche commerciali specifiche è aggiunta una nuova voce, la cui omissione può far ritenere ingannevole la pratica commerciale. L'elenco delle pratiche commerciali ritenute sleali in ogni circostanza è esteso alle pratiche legate all'obsolescenza precoce dei prodotti e al greenwashing.

L'elenco delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali il professionista non dovrebbe ingannare il consumatore, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, è modificato per includere "impatto ambientale o sociale", "durabilità" e "riparabilità". Per quanto concerne le pratiche commerciali da considerare azioni ingannevoli se inducono o possono indurre il consumatore medio a prendere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE si aggiungono due ulteriori pratiche:

formulare una dichiarazione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente;

pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche considerate pratica comune nel mercato rilevante.

All'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE l'elenco delle informazioni da considerare rilevanti nel caso di pratiche commerciali specifiche, la cui omissione può far ritenere ingannevole la pratica commerciale, è ampliato alla seguente voce:

quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti, anche attraverso uno strumento di informazione sulla sostenibilità, devono essere considerate rilevanti le informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure prese per tenere aggiornate le informazioni.

Le dieci pratiche commerciali aggiunte all'allegato I della direttiva 2005/29/CE che sono da considerarsi sleali in qualsiasi circostanza sono:

esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;

formulare una dichiarazione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione;

formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto;

presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;

omettere di comunicare al consumatore che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sull'uso di beni che comprendono elementi digitali o su una loro determinata caratteristica, anche se l'aggiornamento migliora la funzionalità di altre;

omettere di informare il consumatore circa l'esistenza di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità;

dichiarare che il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso quando così non è;

presentare il prodotto come riparabile quando in realtà non lo è oppure omettere di comunicare al consumatore, in conformità degli obblighi di legge, che il bene non è riparabile;

indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;

omettere di comunicare che il bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.

Articolo 2 Modifiche della direttiva 2011/83/UE

L'articolo 2 della proposta modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto concerne le informazioni precontrattuali da fornire ai consumatori al momento della conclusione di contratti a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ma anche di contratti diversi, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulla durabilità e riparabilità dei beni.

L'articolo modifica la direttiva anche per quanto concerne le informazioni di cui i consumatori devono essere messi a conoscenza immediatamente prima di effettuare l'ordine nel caso di contratti a distanza da concludere con mezzi elettronici.

Per quanto concerne le informazioni precontrattuali da fornire ai consumatori al momento della conclusione di contratti diversi dai contratti a distanza o dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, all'elenco delle informazioni da fornire al consumatore in modo chiaro e comprensibile, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, sono aggiunte sei voci.

Le sei voci supplementari sono:

informazioni sull'esistenza e sulla durata di una garanzia commerciale di durabilità del produttore per tutti i tipi di beni, ogniqualvolta il produttore le abbia messe a disposizione;

l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni circa l'esistenza di una sua garanzia di durabilità per i prodotti che consumano energia;

l'esistenza e la durata del periodo per il quale il produttore si impegna a fornire aggiornamenti del software per beni comprendenti elementi digitali;

l'esistenza e la durata del periodo per il quale il fornitore si impegna a fornire aggiornamenti del software per contenuti digitali e servizi digitali;

l'indice di riparabilità del bene secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione;

altre informazioni sulla riparazione, qualora non sia disponibile alcun indice di riparabilità a livello di Unione, come informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio e un manuale di riparazione.

Per quanto concerne le informazioni precontrattuali da fornire ai consumatori al momento della conclusione di contratti a distanza o contratti negoziati fuori dei locali commerciali, le stesse sei voci supplementari sono aggiunte all'elenco dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE (informazioni da fornire al consumatore in modo chiaro e comprensibile).

Per quanto riguarda le informazioni di cui i consumatori devono essere messi a conoscenza immediatamente prima di effettuare l'ordine, nel caso di contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici, all'elenco delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE sono aggiunte le informazioni sull'esistenza e sulla durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore (o sul fatto che le informazioni non sono state fornite, nel caso di beni che consumano energia).

2022/0092 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda
la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde

mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell
'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 , 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente.

(2)È opportuno introdurre le nuove norme mediante sia la modifica degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 relativi alle pratiche commerciali che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, sono da ritenersi ingannevoli e quindi vietate, sia la modifica dell'allegato I della stessa direttiva, con l'aggiunta di pratiche ingannevoli specifiche che sono considerate sleali in ogni caso e quindi vietate.

(3)Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori.

(4)Le dichiarazioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali dichiarazioni i professionisti danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali dichiarazioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili fissati dal professionista. Le dichiarazioni dovrebbero poggiare su un sistema di monitoraggio indipendente, atto a verificare i progressi compiuti dal professionista rispetto a tali impegni e obiettivi.

(5)Un'altra pratica commerciale potenzialmente ingannevole che dovrebbe essere aggiunta alle pratiche specifiche oggetto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE è quella di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche che sono in realtà pratica comune nel mercato rilevante. Se ad esempio l'assenza di una sostanza chimica è pratica comune nello specifico mercato del prodotto, la sua promozione come tratto distintivo del prodotto potrebbe costituire una pratica commerciale sleale.

(6)Il raffronto dei prodotti in base ai rispettivi aspetti ambientali o sociali, anche attraverso l'impiego di strumenti di informazione sulla sostenibilità, è una tecnica di marketing sempre più diffusa. Affinché il raffronto non inganni il consumatore, è opportuno modificare l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE per imporre che al consumatore siano fornite informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. I consumatori dovrebbero così essere messi in grado di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli quando utilizzano tali servizi. Il raffronto dovrebbe essere oggettivo, in particolare grazie alla comparazione di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti.

(7)È opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni minime di trasparenza e credibilità. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.

(8)Nei casi in cui l'esibizione di un marchio di sostenibilità comporti una comunicazione commerciale che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, anche tale marchio di sostenibilità dovrebbe essere considerato costituire una dichiarazione ambientale.

(9)È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale in termini di emissioni di carbonio", "positivo in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Ad esempio l'asserzione "biodegradabile" riferita a un dato prodotto sarebbe una dichiarazione generica, mentre affermare che "l'imballaggio è biodegradabile mediante compostaggio domestico entro un mese" sarebbe una dichiarazione specifica non soggetta a questo divieto.

(10)L'eccellenza delle prestazioni ambientali è dimostrabile mediante la conformità al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 o a un sistema di assegnazione di marchi di qualità ecologica riconosciuto ufficialmente negli Stati membri o alle migliori prestazioni ambientali per un aspetto ambientale specifico in conformità di altre normative dell'Unione applicabili, quali una classe A ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 . Le prestazioni ambientali d'eccellenza dovrebbero essere rilevanti ai fini della dichiarazione. Ad esempio una dichiarazione generica quale "efficiente sotto il profilo energetico" potrebbe essere formulata sulla base dell'eccellenza delle prestazioni ambientali in conformità del regolamento (UE) 2017/1369. Al contrario una dichiarazione generica quale "biodegradabile" non potrebbe essere formulata sulla base dell'eccellenza delle prestazioni ambientali in conformità del regolamento (CE) n. 66/2010, in quanto non vi sono requisiti di biodegradabilità nei criteri specifici relativi all'Ecolabel UE concernenti il prodotto in questione.

(11)Un'ulteriore pratica commerciale ingannevole che dovrebbe essere vietata in ogni caso e quindi aggiunta all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto. Il caso si verificherebbe, ad esempio, se un prodotto fosse commercializzato come "realizzato con materiale riciclato" dando l'impressione che l'intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà questo è vero solo per l'imballaggio.

(12)Il piano d'azione per l'economia circolare 24  rileva la necessità di definire le norme sulle dichiarazioni ambientali utilizzando metodi per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni. Ulteriori requisiti sulle dichiarazioni ambientali dovranno essere stabiliti in normative specifiche dell'Unione. Tali requisiti nuovi contribuiranno all'obiettivo del Green Deal 25 di consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di greenwashing attraverso informazioni attendibili, comparabili e verificabili.

(13)È opportuno vietare in ogni circostanza, e aggiungere all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/ 29/CE, la pratica di presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, compresi i prodotti importati, come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista. Il divieto potrebbe applicarsi ad esempio quando il professionista pubblicizza che il prodotto non contiene una specifica sostanza chimica laddove tale sostanza è già vietata per legge nell'Unione in tutti i prodotti appartenenti alla data categoria. Al contrario il divieto non dovrebbe riguardare le pratiche commerciali che promuovono il rispetto, da parte del professionista o del prodotto, di obblighi di legge che si applicano soltanto ad alcuni prodotti ma non ad altri prodotti concorrenti della stessa categoria sul mercato dell'Unione, come ad esempio i prodotti di origine extraunionale.

(14)Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza il loro superamento ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.

(15)Dovrebbe essere vietato omettere di comunicare al consumatore che un dato aggiornamento del software, compreso un aggiornamento di sicurezza, inciderà negativamente sull'uso di beni che comprendono elementi digitali o su loro determinate caratteristiche, anche se l'aggiornamento migliora la funzionalità di altre. Ad esempio quando invita il consumatore ad aggiornare il sistema operativo dello smartphone, il professionista dovrà indicargli se tale aggiornamento avrà un impatto negativo sul funzionamento di una qualsiasi delle caratteristiche dello smartphone.

(16)Dovrebbe essere vietato omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità. Una tale caratteristica potrebbe ad esempio essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo oppure potrebbe trattarsi di un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Il divieto di omettere di informare i consumatori in merito a tali caratteristiche dei beni integra e lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori quando esse costituiscono un difetto di conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della caratteristica è incitare alla sostituzione del bene. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.

(17)Un'ulteriore pratica che dovrebbe essere vietata in virtù dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di dichiarare una determinata durabilità del bene anche quando così non è. Questo si verificherebbe ad esempio quando il professionista informa il consumatore che una data lavatrice è prevista durare per un certo numero di cicli di lavaggio, mentre l'uso effettivo dimostra che così non è.

(18)È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare sia la presentazione di prodotti come idonei alla riparazione quando questa non è invece possibile, sia l'omessa informazione del consumatore, in conformità degli obblighi di legge, circa l'impossibilità di riparare il bene.

(19)L'introduzione nella direttiva 2005/29/CE del divieto delle summenzionate pratiche in relazione alla durabilità e alla riparabilità offrirebbe alle autorità di tutela dei consumatori degli Stati membri un ulteriore strumento di applicazione con cui migliorare la tutela degli interessi del consumatore nei casi in cui il professionista non rispetta gli obblighi di durabilità e riparabilità dei beni imposti dalla normativa dell'Unione sui prodotti.

(20)Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del prodotto prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio sarebbe vietata la pratica di sollecitare il consumatore, tramite le impostazioni della stampante, a sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.

(21)È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare l'omessa informazione del consumatore sul fatto che un bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di stampanti progettate affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore. La pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così costi di riparazione e flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi, derivanti all'obbligo di utilizzare materiali di consumo originali del produttore, che il consumatore non poteva prevedere al momento dell'acquisto. Sarebbe altresì vietato commercializzare dispositivi intelligenti progettati affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano caricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore.

(22)Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 28 . L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/770 29 e (UE) 2019/771 30 .

(23)Un buon indicatore della durabilità del bene è la garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE per imporre specificamente ai professionisti che vendono beni di informare i consumatori, per tutti i tipi di beni, dell'esistenza di tale garanzia, sempreché il produttore metta a disposizione l'informazione.

(24)Il problema della durabilità limitata contrariamente alle aspettative dei consumatori è più rilevante per i beni che consumano energia, che funzionano sfruttando una fonte energetica esterna. Le informazioni sulla durabilità prevista di questa categoria di beni sono peraltro quelle che più interessano i consumatori. Soltanto per questa categoria di merci, quindi, è opportuno comunicare al consumatore che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una sua garanzia commerciale di durata superiore a due anni.

(25)Non dovrebbero essere classificati fra i beni che consumano energia i beni che contengono componenti che consumano energia laddove tali componenti siano semplici accessori e non contribuiscano alla funzione principale del bene, come ad esempio un'illuminazione decorativa in indumenti o calzature oppure il faro elettrico di una bicicletta.

(26)In considerazione della prevista durata minima di due anni della responsabilità del venditore per difetto di conformità a norma della direttiva (UE) 2019/771 e del fatto che numerosi guasti dei prodotti si verificano dopo due anni, è opportuno che l'obbligo del professionista di informare il consumatore dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore si applichi alle garanzie di durata superiore a due anni.

(27)Per agevolare il consumatore nel prendere una decisione di natura commerciale consapevole quando raffronta beni prima di concludere un contratto, il professionista dovrebbe informarlo dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore per il bene nel suo complesso e non per suoi componenti specifici.

(28)Il produttore e il venditore dovrebbero rimanere liberi di offrire altri tipi di garanzie commerciali e servizi postvendita di qualsiasi durata. Tuttavia le informazioni fornite su tali altre garanzie o servizi commerciali non dovrebbero confondere il consumatore quanto all'esistenza e alla durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore che copre il bene nel suo complesso ed ha durata superiore a due anni.

(29)Per promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, i professionisti che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo di tempo minimo per il quale il produttore si impegna a fornire gli aggiornamenti del software. Per non sommergere i consumatori, è tuttavia opportuno fornire tali informazioni soltanto quando detto periodo di tempo è più lungo di quello coperto dalla garanzia commerciale di durabilità del produttore, dato che questa comporta la fornitura degli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere le necessarie funzionalità e prestazioni dei beni comprendenti elementi digitali. Le informazioni sull'impegno del produttore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto se il contratto di vendita relativo a beni comprendenti elementi digitali prevede un singolo atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale rispetto al quale di applica l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2019/771. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto di vendita preveda la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2019/771 specifica, in riferimento all'articolo 10, paragrafo 2 o 5, il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.

(30)I professionisti che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero informare i consumatori del periodo minimo per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, si impegna a fornire aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere la conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Le informazioni sull'impegno del fornitore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto qualora il contratto preveda un singolo atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura rispetto ai quali si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/770. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto preveda la fornitura continua nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/770 specifica il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.

(31)Per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale consapevole e scegliere beni più facili da riparare, i professionisti dovrebbero fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni e ove applicabile, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore in conformità del diritto dell'Unione.

(32)A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione, laddove siano previsti. Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità in conformità del diritto dell'Unione, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, i professionisti forniscano, per tutti i tipi di beni, le altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, quali informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio e un manuale d'uso e di riparazione.

(33)I professionisti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni circa l'esistenza e la durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore, l'indicazione del periodo minimo per gli aggiornamenti e le informazioni sulla riparazione diverse dall'indice di riparabilità, laddove il produttore o il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, metta a disposizione le relative informazioni. Per quanto concerne i beni, il professionista dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori le informazioni che il produttore gli ha fornito o ha altrimenti inteso rendere prontamente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. Il professionista non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tali informazioni presso il produttore, ad esempio su siti web specifici del prodotto.

(34)Le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE dovrebbero continuare a fungere da "rete di sicurezza" a garanzia del mantenimento di un livello elevato di tutela dei consumatori in tutti i settori, venendo a integrare il diritto dell'Unione settoriale e specifico per prodotto che prevale in caso di conflitto.

(35)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia consentire ai consumatori di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli per promuovere consumi sostenibili, eliminare le pratiche che danneggiano l'economia sostenibile e distolgono i consumatori da scelte di consumo sostenibili e migliorare la qualità e la coerenza dell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dato che il carattere delle questioni si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 31 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/29/CE

La direttiva 2005/29/CE è così modificata:

(1)all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da o) a y):

"o) "dichiarazione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

p) "dichiarazione ambientale esplicita": dichiarazione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio di sostenibilità;

q) "dichiarazione ambientale generica": dichiarazione ambientale esplicita, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

r) "marchio di sostenibilità": marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento ai suoi aspetti ambientali o sociali oppure a entrambi. Sono esclusi i marchi obbligatori richiesti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale;

s) "sistema di certificazione": sistema di verifica da parte di terzi che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato prodotto è conforme a determinati requisiti e nel cui ambito il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, ed è svolto da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista;

t) "strumento di informazione sulla sostenibilità": software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a tali aspetti;

u) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali" o "prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio*, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi di altra normativa dell'Unione applicabile;

v) "durabilità": la durabilità quale definita all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

w) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitale e servizi digitali;

x) "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito affinché il bene funzioni come previsto;

y) "funzionalità": la funzionalità quale definita all'articolo 2, punto 9, della direttiva (UE) 2019/771.

________

* Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

** Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).";

(2)l'articolo 6 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, l'impatto ambientale o sociale, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;";

(b)al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:

"d) la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio;

e) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di caratteristiche considerate pratica comune nel mercato rilevante.";

(3)all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 7 seguente:

"7. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti, anche attraverso uno strumento di informazione sulla sostenibilità, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.";

(4)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2011/83/UE

La direttiva 2011/83/UE è così modificata:

(1)l'articolo 2 è così modificato:

(a)è inserito il punto 3 bis seguente:

"3 bis) "bene che consuma energia": bene che dipende da un apporto di energia (energia elettrica, combustibili fossili e fonti di energia rinnovabili) per funzionare come previsto;";

(b)sono inseriti i punti da 14 bis) a 14 sexies) seguenti:

"14 bis) "garanzia commerciale di durabilità": garanzia commerciale di durabilità del produttore, di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata di tale garanzia;

14 ter) "durabilità": la durabilità quale definita all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;

14 quater) "produttore": il produttore quale definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771;

14 quinquies) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo stabilito conformemente al diritto dell'Unione;

14 sexies) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;";

(2)all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)sono inserite lettere da e bis) a e quinquies) seguenti:

"e bis) per tutti i beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;

e ter) per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera e bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera e);

e quater) per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera e bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;

e quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;";

(b)sono aggiunte le lettere i) e j) seguenti:

"i) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

j) quando la lettera i) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione.";

(3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)sono inseriti le lettere da m bis) a m quinquies) seguenti:

"m bis) per tutti i tipi di beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;

m ter) per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera m bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera m);

m quater) per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera m bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;

m quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;";

(b)sono aggiunte le lettere u) e v) seguenti:

"u) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

v) quando la lettera u) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione.";

(4)all'articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se il contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), m bis), m ter), o) e p), immediatamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.".

Articolo 3

Relazioni della Commissione e riesame

Entro il [cinque anni dopo l'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.

Articolo 4

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [18 mesi dall'adozione] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [24 mesi dall'adozione].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(2)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(3)    COM(2020) 696 final del 13 novembre 2020.
(4)    COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020.
(5)    COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019. 
(6)

   Commissione europea, Consumer market study on the functioning of legal and commercial guarantees for consumers in the EU, 2015. Commissione europea, studio a sostegno della valutazione d'impatto: Study on Empowering Consumers Towards the Green Transition, luglio 2021. Commercial warranties: are they worth the money? Rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net), aprile 2019.

(7)

   Commissione europea, Behavioural Study on Consumers' engagement in the circular economy, 2018, pag. 81.

(8)    Commissione europea, Environmental claims in the EU – inventory and reliability assessment, 2020.
(9)    Commissione europea, A New Consumer Agenda Factual summary report – public consultation, 2020, pag. 20.
(10)    Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(11)    Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
(12)    Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
(13)    Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
(15)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(16)

   Risultati del controllo dell'adeguatezza della normativa in materia di consumatori e marketing e della valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori     
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/59332 .

(17)    SWD(2022) 82 final.
(18)    SEC(2022) 165 final.
(19)    Per ulteriori informazioni cfr. capitolo 6.2.4 della relazione sul controllo dell'adeguatezza:     https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/59332 . 
(20)    GU C […] del […], pag. […].
(21)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(22)    Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(23)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(24)    COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020.
(25)    COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
(26)    Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ( GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28 ).
(27)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(28)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(29)    Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
(30)    Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(31)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Bruxelles, 30.3.2022

COM(2022) 143 final

ALLEGATO

della

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda
la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

{SEC(2022) 166 final} - {SWD(2022) 85 final} - {SWD(2022) 86 final}


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2005/29/CE è così modificato:

(1)è inserito il punto 2 bis seguente:

"2 bis) Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.";

(2)sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter seguenti:

"4 bis) Formulare una dichiarazione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione.

4 ter) Formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto.";

(3)è inserito il punto 10 bis seguente:

"10 bis) Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.";

(4)sono inseriti i punti da 23 quinquies a 23 decies seguenti:

"23 quinquies) Omettere di comunicare al consumatore che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sull'uso di beni che comprendono elementi digitali o su una loro determinata caratteristica, anche se l'aggiornamento migliora la funzionalità di altre.

23 sexies) Omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità.

23 septies) Dichiarare che il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso quando così non è.

23 octies) Presentare il bene come riparabile quando in realtà non lo è oppure omettere di comunicare al consumatore, in conformità degli obblighi di legge, che il bene non è riparabile.

23 nonies) Indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.

23 decies) Omettere di comunicare che il bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.".