29.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/17


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

Caso AT.40305 – Condivisione di reti - Repubblica ceca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 452/04)

1.   

La presente relazione riguarda un progetto di decisione relativa agli impegni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) (il «progetto di decisione») indirizzato a O2 Czech Republic a.s. («O2»), CETIN a.s. («CETIN») e alla loro società madre PPF Group NV («PPF») e a T-Mobile Czech Republic a.s. («TMCZ») e alla sua società madre Deutsche Telekom AG («DT») (3).

2.   

Il 25 ottobre 2016, a seguito del ricevimento di una denuncia ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle parti dell’accordo di condivisione.

3.   

Il 7 agosto 2019 la Commissione ha inoltre avviato un procedimento nei confronti di DT e PPF.

4.   

Il 7 agosto 2019, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») indirizzata alle parti dell’accordo di condivisione, che è stata notificata il 9 agosto 2019. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha esposto le sue riserve preliminari in merito a un’eventuale infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE riconducibile ad una cooperazione sancita da alcuni accordi di condivisione di reti (4) («ACR») riguardanti le reti di telecomunicazione mobile nel territorio della Repubblica ceca (ad eccezione delle zone di Praga e Brno), conclusi tra le parti della condivisione (5).

5.   

Il 14 febbraio 2020, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di DT e PPF, che è stata notificata il 18 febbraio 2020.

6.   

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo. A seguito delle risposte scritte delle parti alle (rispettive) comunicazioni degli addebiti, si è tenuta un’audizione orale nell’arco di tre giorni, dal 15 al 17 settembre 2020, alla quale hanno partecipato tutte le parti (6).

7.   

Il 27 agosto 2021, dopo aver esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le argomentazioni e gli elementi di prova presentati dalle parti nelle loro risposte e nel corso dell’audizione orale, la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui esprimeva le sue riserve rivedute in materia di concorrenza. Tale valutazione preliminare è stata notificata alle parti in data 30 agosto 2021.

8.   

Il 15, 16 e 17 settembre 2021, le parti hanno proposto impegni (gli «impegni proposti») per rispondere alle riserve espresse nella valutazione preliminare della Commissione.

9.   

Il 1o ottobre 2021, la Commissione ha pubblicato una comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti.

10.   

Il 15 dicembre 2021, la Commissione ha informato le parti in merito alle osservazioni ricevute.

11.   

Il 29 marzo e il 7 aprile 2022 le parti hanno presentato una proposta modificata di impegni. Il 3 e l’8 giugno 2022 le parti hanno presentato una serie definitiva di impegni (gli «impegni definitivi»).

12.   

Il progetto di decisione rende gli impegni definitivi vincolanti per le parti, concludendo che nel caso di specie la Commissione non ha più motivo di intervenire per quanto riguarda le riserve espresse nella valutazione preliminare.

13.   

La consigliera-auditrice non ha ricevuto alcuna richiesta o denuncia in relazione alla procedura relativa agli impegni a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 2011/695/UE. Nel complesso, la consigliera-auditrice ritiene che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 5 luglio 2022

Dorothe DALHEIMER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento n. 1/2003»).

(3)  A O2, CETIN e TMCZ si farà collettivamente riferimento con l'espressione «parti degli accordi di condivisione». Insieme alle loro società madri (PPF e DT), esse saranno denominate collettivamente le «parti».

(4)  Gli accordi pertinenti sono gli ACR firmati il 29 ottobre 2013, per quanto riguarda le tecnologie 2G e 3G, e il 2 maggio 2014, per quanto riguarda la tecnologia LTE/4G.

(5)  In realtà, l'accordo è stato firmato dal predecessore di O2, Telefónica Czech Republic. A partire dal 1o giugno 2015, CETIN (il successore legale di O2 per quanto riguarda le infrastrutture e le relative attività all'ingrosso) è succeduta a O2 in qualità di parte degli ACR.

(6)  A causa della pandemia di coronavirus in corso, alcuni rappresentanti erano fisicamente presenti nella sede dell'audizione a Bruxelles, mentre altri hanno partecipato a distanza mediante videoconferenza o collegamento in streaming.