3.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/14


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 dicembre 2022

su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l’economia da rincari eccessivi

(CON/2022/44)

(2023/C 41/03)

Introduzione e base giuridica

Il 25 novembre 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l’economia da rincari eccessivi (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sulla BCE e sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato, e all'articolo 3.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»). In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE prende atto della proposta di regolamento e del suo obiettivo di istituire un meccanismo temporaneo di correzione del mercato e riconosce le serie difficoltà che i rincari eccessivi dei prezzi dell’energia pongono ai cittadini dell'UE e all'economia dell’Unione.

La proposta di regolamento stabilisce un meccanismo di correzione del mercato per le operazioni relative al gas naturale sul mercato dei derivati TTF front month, il quale è attivato ove siano soddisfatte contemporaneamente due condizioni («evento di correzione del mercato»). La proposta di regolamento dispone che l’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sia incaricata di monitorare se tali condizioni siano soddisfatte e, qualora constati che un evento di correzione del mercato è sicuro, debba pubblicare senza indugio un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per segnalare che l'evento è sicuro («avviso di correzione del mercato») e informi dell'evento la Commissione, l'ESMA e la BCE. La proposta di regolamento prevede inoltre la sospensione del meccanismo di correzione del mercato da parte della Commissione in qualsiasi momento, qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato o vi siano rischi evidenti di tali turbative, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi intra-UE o sulla stabilità finanziaria («decisione di sospensione»).

La BCE riconosce che meccanismi finalizzati a moderare i livelli estremi dei prezzi e della volatilità nei mercati del gas all’ingrosso possono, in linea di principio, attenuare una serie di rischi per la stabilità finanziaria, inclusi i rischi emersi nel 2022 durante periodi caratterizzati da prezzi del gas elevati e volatili. Tuttavia, la BCE ritiene che l’attuale concezione del meccanismo di correzione del mercato proposto possa, in talune circostanze, compromettere la stabilità finanziaria nell’area dell’euro. L’attuale concezione del meccanismo può aumentare la volatilità e le richieste di margini connesse, mettere alla prova l’abilità delle controparti centrali di gestire i rischi finanziari e anche incentivare la migrazione dalle sedi di negoziazione al mercato non compensato a livello centrale over-the-counter (OTC). Il Consiglio dovrebbe tenere conto di tali osservazioni, rilevanti per la stabilità del sistema finanziario, nelle deliberazioni sulla proposta di regolamento.

Osservazioni specifiche

1.   Il ruolo della BCE

1.1

La proposta di regolamento prevede diversi casi in cui la BCE è tenuta a, o può, svolgere un ruolo fornendo pareri, relazioni, monitoraggio e assistenza alla Commissione nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi della proposta di regolamento.

In primo luogo, per quanto riguarda l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato, laddove, in base ai risultati del monitoraggio da parte dell'ACER, vi siano indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, la Commissione, al fine di poter sospendere rapidamente l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato, deve chiedere un parere alla BCE, all'ESMA e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e al gruppo di coordinamento del gas istituito ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sulle ripercussioni che un eventuale evento di correzione del mercato potrebbe avere sulla sicurezza dell'approvvigionamento, dei flussi intra-UE e della stabilità finanziaria (3).

In secondo luogo, nel caso di un evento di correzione del mercato, la Commissione deve, senza indebito ritardo, chiedere alla BCE una relazione sul rischio di turbative indesiderate per la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici (4).

In terzo luogo, circa la sospensione del meccanismo di correzione del mercato, la proposta richiede che l'ESMA, la BCE, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e l'ENTSOG monitorino costantemente gli effetti del limite di offerta sui mercati e sulla sicurezza dell'approvvigionamento (5).

In quarto luogo, nel valutare se adottare una decisione di sospensione, la Commissione deve tenere conto del caso in cui il mantenimento prolungato del meccanismo di correzione del mercato incida sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, in base, tra l’altro, alla relazione dell'ESMA sulle ripercussioni dell'attivazione della misura di correzione del mercato e al parere della BCE richiesti dalla Commissione a tal fine. Il parere della BCE deve essere presentato entro 48 ore o, in casi urgenti, lo stesso giorno su richiesta della Commissione (6).

In quinto luogo, l’ACER, la BCE, l'ESMA, il gruppo di coordinamento del gas e l'ENTSOG assistono la Commissione nei suoi compiti stabiliti dalla proposta di regolamento (7).

Infine, prima di presentare una proposta al Consiglio affinché riesamini le condizioni per l'attivazione del meccanismo, è opportuno che la Commissione consulti la BCE (8).

1.2

La BCE ricorda che, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del TFUE e dell’articolo 3.3 dello statuto del SEBC, il SEBC è tenuto a contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Inoltre, ai sensi dell’articolo 25.1 dello statuto del SEBC, la BCE può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione dell’Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. In tale contesto, e conformemente al principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del TUE, la BCE è pronta, nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, ad assistere la Commissione nei suoi compiti stabiliti nella proposta di regolamento. La BCE è altresì consapevole dell’importanza e delle difficoltà presentate dall’oggetto della proposta di regolamento e dei potenziali effetti sui mercati finanziari.

1.3

Tuttavia, la BCE ritiene che i riferimenti al ruolo della BCE nel fornire pareri, relazioni, monitoraggio e assistenza alla Commissione nell’espletamento dei suoi compiti stabiliti dalla proposta di regolamento, dovrebbero essere chiariti ulteriormente per rispecchiare in modo accurato i compiti della BCE e la sua indipendenza in base ai trattati, nonché la chiara ripartizione delle responsabilità e competenze tecniche a norma del diritto dell’Unione (9). In primo luogo, tale chiarimento è necessario per assicurare che la proposta di regolamento, la quale deve essere adottata avendo come base giuridica l’articolo 122, paragrafo 1, del TFUE, non conferisca nuovi compiti alla BCE. L’attribuzione di nuovi compiti o responsabilità alla BCE può avvenire solo in quegli specifici e limitati casi elencati dai trattati, ad esempio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, e nei limiti stabiliti in tali disposizioni (10). In secondo luogo, tale chiarimento è necessario per rispecchiare i ruoli attribuiti ad altre autorità e organismi dal diritto dell‘Unione, i quali potrebbero essere più pertinenti in relazione all’oggetto della proposta di regolamento. Ad esempio, l’ESMA è responsabile, tra le altre cose, per contribuire all’integrità, alla trasparenza, all’efficienza e al regolare funzionamento dei mercati finanziari (11). In terzo luogo, chiarire il ruolo della BCE ai sensi della proposta di regolamento eviterebbe un coinvolgimento eccessivamente formalistico della BCE e agevolerebbe un’efficace cooperazione in tempi stretti. Infine, tale chiarimento è più in linea con il compito conferito al SEBC, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del TFUE e dell’articolo 3.3 dello statuto del SEBC, di contribuire ad una conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 dicembre 2022.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2022) 668 final.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(3)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(4)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(5)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(6)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e l’articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(7)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(8)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

(9)  Cfr. il paragrafo 1 del parere della Banca centrale europea, dell’11 aprile 2018, relativo a una proposta di regolamento sull’istituzione del Fondo monetario europeo (CON/2018/20) (GU C 220 del 25.6.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.

(10)  Cfr. il paragrafo 3.1 del parere CON/2016/11 della Banca centrale europea, dell'11 marzo, su: a) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione e instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; e b) una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2); Cfr. le osservazioni generali del parere CON/2017/39 della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2017, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (GU C 385 del 15.11.2017, pag. 3); cfr. il paragrafo 2 del parere CON/2020/22 della Banca centrale europea, del 23 settembre 2020, sulle proposte di regolamento che modificano il quadro di riferimento dell'Unione per la cartolarizzazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU C 37,7 del 9 novembre 2020, pag. 1); e la raccomandazione BCE/2017/18, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 212 dell'1.7.2017, pag. 14).

(11)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d) del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).