24.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 473/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
(2021/C 473/01)
1. INTRODUZIONE
1. |
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19» (1) (il «quadro temporaneo»). Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi attuale (2). L’8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi (3). Il 29 giugno 2020 essa ha adottato una terza modifica intesa a sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le start-up e ad incentivare gli investimenti privati (4). Il 13 ottobre 2020 ha adottato una quarta modifica per prorogare il quadro temporaneo e per autorizzare gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi (5). Il 28 gennaio 2021 ha adottato una quinta modifica per prorogare ulteriormente il quadro temporaneo, adeguarne i massimali di aiuto e consentire di convertire gli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette a determinate condizioni (6). |
2. |
Il quadro temporaneo si prefigge di garantire un giusto equilibrio tra gli effetti positivi delle misure di aiuto concesse alle imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno. Un’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l’integrità di quest’ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell’attività economica durante la pandemia di COVID-19 e offrirà all’economia una solida piattaforma per superare la crisi, accelerando la necessaria transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi e alla legislazione dell’Unione. |
3. |
È necessario prorogare fino al 30 giugno 2022 le misure di cui al quadro temporaneo, adeguare i massimali di aiuto delle misure relative ai costi fissi non coperti per far fronte agli effetti economici prolungati della crisi in corso, consentire il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile e il sostegno alla solvibilità e precisare e modificare le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce delle gravi perturbazioni economiche causate alle economie di tutti gli Stati membri causate dalla pandemia di COVID-19. È necessario inoltre prolungare l’esclusione dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC) (7). |
4. |
In primo luogo, la Commissione ricorda che il quadro temporaneo doveva scadere il 31 dicembre 2021. Il quadro temporaneo prevedeva inoltre che entro il 31 dicembre 2021 la Commissione lo riesaminasse alla luce di importanti considerazioni economiche o in materia di concorrenza. |
5. |
In tale contesto, la Commissione ha valutato se continuasse ad esserci bisogno di concedere aiuti a norma del quadro temporaneo, al fine di decidere se prorogare la validità del quadro temporaneo oltre il 31 dicembre 2021. In particolare, essa ha preso in considerazione i seguenti fattori: da un lato, l’evoluzione della situazione economica nel quadro delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19; dall’altro, l’adeguatezza del quadro temporaneo come strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, limitando nel contempo le indebite distorsioni del mercato interno e garantendo parità di condizioni. |
6. |
Secondo le previsioni economiche d’autunno 2021 (8), il PIL risalirà del 5,0 % nel 2021 e del 4,3 % nel 2022 sia nell’Unione che nella zona euro. Si prevede che il volume della produzione ritorni al livello pre-crisi (2019 - 4o trimestre) entro la fine del 2021. Tuttavia, tenendo conto della recrudescenza delle infezioni da COVID-19 in alcuni Stati membri, delle crescenti tensioni nelle catene di approvvigionamento e dell’aumento dei prezzi dell’energia, l’incertezza e i rischi che circondano le prospettive di crescita rimangono elevati. |
7. |
Gli Stati membri hanno fatto ampio uso delle possibilità offerte a norma del quadro temporaneo come strumento per affrontare le gravi conseguenze economiche che colpiscono le loro economie e per agevolare lo sviluppo di talune attività economiche necessarie per contrastare la pandemia di COVID-19. |
8. |
Dal momento che il quadro temporaneo è stato utile come strumento per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia e anche alla luce dei riscontri ricevuti dagli Stati membri, la Commissione ritiene che sia opportuna una proroga limitata, fino al 30 giugno 2022, delle misure esistenti ivi previste, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, mantenendo al contempo l’integrità del mercato interno e garantendo condizioni di parità. Tale proroga limitata garantirà inoltre che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario, consentendo invece un’eliminazione graduale e coordinata del livello delle misure di aiuto in base alla ripresa economica osservata. Tale eliminazione graduale deve essere vista alla luce dell’eterogeneità della ripresa, che vede alcune regioni e settori specifici in alcuni Stati membri ancora in ritardo rispetto ad altri. In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene probabile che non sia necessaria un’ulteriore proroga delle misure esistenti di cui alle sezioni da 3.1 a 3.12 oltre il 30 giugno 2022. Ciò vale in particolare per le misure esistenti in materia di liquidità, in quanto le nuove possibilità di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile e di sostegno alla solvibilità orientate al futuro dovrebbero essere maggiormente in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e agli obiettivi strategici nella fase di ripresa, nonché di limitare al contempo indebite distorsioni nel mercato interno. La Commissione continuerà tuttavia a valutare attentamente la situazione e vaglierà l’eventualità di un’ulteriore proroga e/o adattamento delle misure sulla base di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche. |
9. |
In linea con tale proroga, la Commissione ritiene inoltre necessario adeguare i massimali di aiuto di cui alla sezione 3.1. |
10. |
In secondo luogo, tenendo conto del perdurare dell’impatto della pandemia di COVID-19 e del lasso di tempo trascorso dall’adozione del quadro temporaneo, la Commissione ritiene necessario aumentare i massimali di aiuto di cui alla sezione 3.12 di tale quadro, per consentire alle imprese che hanno registrato ingenti perdite di fatturato di beneficiare di un sostegno mirato. |
11. |
In terzo luogo, diversi Stati membri hanno sottolineato la necessità di attenuare il rischio di insolvenza delle imprese attraverso ulteriori possibilità di ristrutturazione del debito e di conversione degli strumenti di aiuto rimborsabili in altre forme di aiuto (ad esempio sovvenzioni dirette) (9). Per rispondere a tali preoccupazioni e attenuare il rischio di insolvenza delle imprese, la Commissione ritiene che, fino al 30 giugno 2023, sia necessario consentire la conversione degli strumenti di aiuto rimborsabili in altre forme di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro di riferimento temporaneo, purché siano rispettate le condizioni di cui alle sezioni applicabili (10). La Commissione ritiene inoltre che gli strumenti rimborsabili di cui alle sezioni 3.1, 3.3 e 3.12 possano essere soggetti a ristrutturazione in linea con le normali pratiche prudenziali degli intermediari finanziari interessati. Tale ristrutturazione sarà considerata compatibile se completata al più tardi entro il 30 giugno 2023 e alle condizioni specificate nella presente comunicazione. In particolare, essa deve rispettare le condizioni di cui alle sezioni applicabili e non può comportare un aumento degli importi inizialmente concessi (11). |
12. |
La presente comunicazione chiarisce inoltre che gli Stati membri possono prorogare la durata delle garanzie concesse a norma delle sezioni 3.1, 3.2 e 3.12 del quadro di riferimento temporaneo anche a seguito della sua scadenza, purché siano rispettate le condizioni di cui alle suddette sezioni e alla sezione 3.4. I termini e le condizioni di tale proroga dovrebbero essere stabiliti nei contratti iniziali sulla concessione della garanzia tra lo Stato e gli istituti di credito o finanziari. Tali condizioni non dovrebbero lasciare alcun margine di discrezionalità alle autorità dello Stato membro in caso di proroga della durata della garanzia. I beneficiari finali devono essere informati, al momento della concessione iniziale del finanziamento, della possibilità di chiederne una proroga della scadenza, fermo restando che gli istituti di credito o finanziari possono accettare o rifiutare tale richiesta conformemente alle loro politiche e procedure standard (12). |
13. |
In quarto luogo, la Commissione ritiene che la ripresa dell’economia dell’Unione sarà determinata in larga misura dalla rapidità dei programmi di vaccinazione e dalla progressione di possibili varianti del virus, ma anche da altri fattori sconosciuti, quali lo stato dell’economia internazionale e i comportamenti di spesa e di investimento delle imprese e delle famiglie. |
14. |
La Commissione ricorda che il rischio di un calo degli investimenti a seguito di una crisi si è effettivamente concretizzato nell’Unione negli anni successivi alla crisi del 2008, a causa dell’aumento dell’indebitamento del settore privato. Una volta terminata la crisi attuale, anche le difficoltà finanziarie, l’avversione al rischio e la capacità inutilizzata in alcuni settori potrebbero frenare gli investimenti delle imprese e quindi la crescita a lungo termine. |
15. |
È opportuno prevedere ulteriori opzioni per gli Stati membri sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per sostenere direttamente gli investimenti in attivi e fornire uno strumento per migliorare la posizione patrimoniale delle imprese europee, introducendo una nuova sezione sul sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, nonché una nuova sezione sul sostegno alla solvibilità. Parallelamente la Commissione ritiene necessario che, per un periodo limitato di tempo, i requisiti in materia di notifica individuale per i regimi nell’ambito di specifici orientamenti esistenti che sono particolarmente importanti per la ripresa, siano applicati in modo più flessibile. |
16. |
Da un lato, il sostegno agli investimenti dovrebbe agevolare lo sviluppo delle attività economiche necessarie per il ritorno a una crescita sostenibile a lungo termine, superando gli effetti economici negativi della crisi, compreso un aumento della carenza di investimenti; dovrebbe anche sostenere un’economia più resiliente per il futuro, limitando in modo efficace i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali. |
17. |
Tale tipo di sostegno può inoltre aiutare gli Stati membri a sviluppare in particolare le attività economiche necessarie per conseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale e sostenere la ripresa verso un futuro più verde e più digitale, rafforzando nel contempo la resilienza e preservando le condizioni di parità. Svolge inoltre un ruolo importante nell’ambito dell’eliminazione graduale delle misure immediate di risposta alle crisi a breve termine, soprattutto in termini di sostegno alla liquidità e della transizione verso una ripresa economica più a lungo termine. Al fine di conseguire l’effetto desiderato di un’accelerazione nella spesa per gli investimenti, l’applicazione di tale misura non dovrebbe protrarsi oltre il 31 dicembre 2022. |
18. |
La pandemia e le misure adottate dagli Stati membri per combattere la diffusione del virus COVID-19 hanno causato un calo immediato e senza precedenti dell’attività economica, in particolare per quanto riguarda gli investimenti. Alla luce delle circostanze eccezionali create dalla crisi, la Commissione ritiene che le disposizioni della sezione 3.13 della presente modifica possano essere applicate agli aiuti concessi dopo il 1o febbraio 2020, purché siano soddisfatte tutte le condizioni e, in particolare, possa essere dimostrato un effetto di incentivazione. Tali misure devono perseguire lo stesso obiettivo della sezione 3.13, ossia fornire uno stimolo per superare una carenza di investimenti accumulata nell’economia a causa della crisi. |
19. |
D’altro canto, il sostegno alla solvibilità è un elemento importante per lo sviluppo delle attività economiche per un’ampia gamma di settori in situazioni in cui, a causa della crisi, le imprese risentono di un aumento dei loro tassi di indebitamento. Dato l’aumento macroeconomico generale dell’indebitamento, gli Stati membri possono cercare di fornire alle imprese un accesso più agevole agli investimenti privati sotto forma di strumenti di capitale, limitando nel contempo i potenziali effetti negativi sul mercato interno. Tale sostegno può essere un elemento importante per rafforzare la ripresa economica. Data la complessità e il tempo necessari per istituire tali regimi, è opportuno prevedere un periodo di applicazione più lungo per questo tipo di misura di sostegno alla solvibilità. In tale contesto, il periodo di applicazione di questo tipo di misura dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2023. |
20. |
Attraverso lo strumento di sostegno tecnico (13), la Commissione sostiene gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione di riforme volte a colmare la carenza di investimenti e ad accelerare la transizione verde e digitale. Gli Stati membri possono chiedere sostegno attraverso lo strumento di sostegno tecnico per elaborare e attuare misure di sostegno alla solvibilità. |
21. |
In quinto luogo, l’applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda altri punti di tale quadro, in particolare quelli trattati nelle sezioni 1.3, 3.11 e 4, e di aggiungere nuovi strumenti alle sezioni 3.13 e 3.14. |
22. |
Pertanto, gli Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione a norma del quadro temporaneo prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2022, consentire la ristrutturazione o la conversione di taluni strumenti fino al 30 giugno 2023, introdurre nuove misure a sostegno degli investimenti verso una ripresa sostenibile fino al 31 dicembre 2022 o nuove misure di sostegno alla solvibilità fino al 31 dicembre 2023. Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione la possibilità di aumentare le dotazioni di bilancio delle misure esistenti approvate alla luce della sezione 3.12 o di introdurre altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo così come modificato dalla presente comunicazione. Ciò può anche includere un adattamento ad hoc delle misure di aiuto nuove o esistenti ai settori particolarmente colpiti dalla crisi in determinati Stati membri entro i limiti del quadro così come modificato. |
23. |
Gli Stati membri che intendono prorogare o modificare i regimi esistenti sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all’allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutte le misure notificate riprese nell’elenco. |
24. |
Infine, la Commissione ritiene che sia necessario continuare ad applicare le disposizioni della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine («STEC») oltre il 2021, per consentire una transizione coordinata verso la normale prassi di mercato o l’adozione di regimi specifici in base alle norme applicabili, ove necessario. Di conseguenza, proroga fino al 31 marzo 2022 l’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della STEC. |
25. |
La STEC prevede che i rischi assicurabili sul mercato non vengano coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito della pandemia di COVID-19, nel marzo 2020 la Commissione ha in generale riscontrato la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per i crediti all’esportazione a breve termine e ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020 tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della STEC (14). Con le comunicazioni del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, la Commissione ha prorogato tale esclusione temporanea rispettivamente fino al 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021. L’attuale STEC scadrà il 31 dicembre 2021 e sarà sostituita da una nuova comunicazione che terrà a sua volta in considerazione il criterio dei rischi non assicurabili sul mercato. |
26. |
Alla luce delle persistenti difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 e conformemente ai punti 35 e 36 della STEC, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica per valutare la disponibilità di un’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine e per stabilire se l’attuale situazione di mercato possa giustificare la proroga dell’esclusione di tutti i paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della STEC oltre il 31 dicembre 2021. |
27. |
Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali globali di persistenza dell’impatto dirompente della pandemia di COVID-19 sull’economia dell’Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che una proroga di tale esclusione per un periodo di tre mesi sia una soluzione adeguata per consentire una transizione agevole prima che tutti i paesi elencati nell’allegato siano nuovamente considerati assicurabili a partire dal 1o aprile 2022. Gli elementi presentati nel corso della consultazione da assicuratori privati e da vari Stati membri indicano che gli assicuratori privati hanno iniziato a fornire copertura agli esportatori attivi sui mercati più rilevanti. Al tempo stesso, ulteriori riscontri indicano una mancanza di sufficiente capacità di mercato per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della STEC. In tali circostanze, la Commissione continuerà quindi a considerare tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della STEC come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022, come una proroga per consentire una transizione agevole verso la normale prassi di mercato o l’adozione di regimi specifici in base alle norme applicabili, ove necessario. |
2. MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO
28. |
Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 18 novembre 2021. |
29. |
È inserito il seguente punto 14 bis: «La Commissione riconosce che la pandemia di COVID-19 e le misure adottate per contenerla hanno creato circostanze eccezionali per molte imprese. Vista l’unicità della situazione e in funzione dei singoli casi, la Commissione precisa che può essere giustificato che i contributi propri ai sensi dei punti da 62 a 64 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (*1) (gli “orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione”) restino inferiori al 50 % dei costi di ristrutturazione, purché rimangano significativi e includano nuovi finanziamenti supplementari a condizioni di mercato. Il carattere eccezionale e imprevedibile della situazione attuale può anche consentire deroghe al principio dell’aiuto “una tantum”, conformemente al punto 72, lettera c), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, se le nuove difficoltà derivano dalla pandemia di COVID-19 e dalla recessione economica che ne deriva, ossia se l’impresa interessata è diventata un’impresa in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 e della successiva recessione economica. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, va osservato che continuano ad applicarsi le restanti disposizioni degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, in particolare la necessità di un piano di ristrutturazione, il ripristino della redditività a lungo termine e la condivisione degli oneri.» (*1) Comunicazione della Commissione (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1)." |
30. |
La nota 19 relativa al punto 22, lettera a), è sostituita dalla seguente: |
31. |
«(*) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.» |
32. |
Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(*2) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»" |
33. |
Al punto 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
(*3) Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022.»" |
34. |
Al punto 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(*4) Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)." (*5) Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1)." (*6) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»" |
35. |
Il punto 23 bis è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 2,3 milioni di EUR per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 345 000 EUR per impresa.» |
36. |
La nota 27 relativa al punto 23, è sostituita dalla seguente:
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37. |
Il punto 23 ter è sostituito dal seguente:
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38. |
Al punto 25, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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39. |
Al punto 25, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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40. |
Al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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41. |
Al punto 27, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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42. |
Al punto 27, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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43. |
Al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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44. |
È inserito il seguente punto 27 ter:
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45. |
Il punto 33 è sostituito dal seguente:
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46. |
Al punto 35, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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47. |
al punto 37, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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48. |
al punto 39, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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49. |
Il punto 41 è sostituito dal seguente:
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50. |
Al punto 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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51. |
Il punto 48 è sostituito dal seguente:
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52. |
È inserito il seguente punto 77 bis:
(*7) Ai fini del presente punto, gli strumenti ibridi di capitale emessi fino a sei mesi dopo l’emissione degli strumenti ibridi di capitale COVID-19 sono considerati emessi contemporaneamente a tali strumenti." (*8) Tali strumenti ibridi di capitale sono presi in considerazione nella valutazione di cui al punto 54." (*9) Fino all’importo totale degli strumenti ibridi di capitale COVID-19 esistenti." (*10) Differenza tra i tassi di cedola massimi e minimi concordati a livello contrattuale per l’intera durata degli strumenti ibridi." (*11) Se il beneficiario rimborsa diverse tranche di strumenti ibridi di capitale con tassi di interesse diversi, tali condizioni devono essere applicate in maniera indipendente a ciascuna tranche.»" |
53. |
Al punto 87, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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54. |
La nota 75, relativa al punto 87, lettera b), è sostituita dalla seguente:
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55. |
Al punto 87, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
(*12) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»" |
56. |
È inserito il seguente punto 87 bis:
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57. |
È inserita la sezione seguente:
(*13) Ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria." (*14) Ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria." (*15) Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)." (*16) Per le misure identiche a quelle dei piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio, la conformità al principio “non nuocere significativamente” è considerata soddisfatta, in quanto è già stata verificata." (*17) Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria." (*18) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione." (*19) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione." (*20) Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1)." (*21) Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).»" |
58. |
È inserita la sezione seguente:
(*22) Secondo la definizione di cui al punto 52, lettera xxvii), degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).»" |
59. |
I punti da 88 a 96 sono rinumerati come punti da 103 a 111. |
60. |
Il punto 90 è rinumerato come punto 105 e sostituito dal testo seguente:
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61. |
Il punto 93 è rinumerato come punto 108 e sostituito dal testo seguente:
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3. PROROGA DELL’ESCLUSIONE DALLA STEC DELL’ELENCO DEI PAESI CON RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO
62. |
La Commissione ritiene temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 marzo 2022, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi di seguito elencati:
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(1) Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3).
(4) Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3).
(5) Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1).
(6) Comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2021, C(2021) 564 (GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6).
(7) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.
(8) Commissione europea, Affari economici e finanziari: previsioni d’autunno 2021 (provvisorie) (novembre 2021).
(9) Cfr. anche il Comitato europeo per il rischio sistemico: Prevention and management of a large number of corporate insolvencies (aprile 2021).
(10) La Commissione precisa che il punto 9 della comunicazione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), si applica anche agli aiuti concessi a norma della sezione 3.12 del quadro di riferimento temporaneo.
(11) Ferme restando le possibilità esistenti di concedere nuovi aiuti a norma del quadro temporaneo, che possono essere utilizzati per rimborsare gli strumenti esistenti, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite in tale quadro. Gli aiuti rimborsati prima o contemporaneamente alla concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.
(12) La proroga non dovrebbe comportare un aumento dei tassi di interesse o di commissione applicabili allo strumento sottostante (anche a causa del declassamento del rating del beneficiario finale e anche se esso avviene prima della decisione in merito alla richiesta di proroga).
(13) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(14) Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU C 101 I del 28.3.2020, pag. 1).
ALLEGATO
Informazioni da fornire nell’elenco delle misure di aiuto esistenti autorizzate a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19, per il quale viene notificata alla Commissione una proroga del periodo di applicazione, un aumento della dotazione di bilancio e/o altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo quale modificato dalla presente comunicazione.
Gli Stati membri sono invitati a raggruppare le modifiche utilizzando la notifica in blocco, se del caso.
Elenco delle misure esistenti e delle modifiche previste |
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Numero di aiuto di Stato della misura autorizzata (1) |
Titolo |
Modifica notificata (da suddividere eventualmente in modifica 1, 2, 3, ecc.) |
Punto del quadro temporaneo relativo alle modifiche previste |
Confermare che nessun’altra modifica è stata apportata alla misura esistente |
Base giuridica nazionale della modifica |
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(1) Se la misura è stata modificata, indicare il numero di aiuto di Stato della decisione iniziale di autorizzazione.