Bruxelles, 4.10.2021

COM(2021) 604 final

2021/0307(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla terza quota dei contributi finanziari che le parti dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare al FES nel 2021.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9º e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

(b)la decisione n. 2/2020 2 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione n. 3/2019 3 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 o fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo ACP-UE ("nuovo accordo") ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore;

(c)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 4 ;

(d)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 5 ("accordo interno dell'11° FES");

(e)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 6 ("regolamento finanziario per l'11° FES").

I documenti di cui alle lettere da a) ad e) contengono gli impegni pluriennali delle parti del FES per sostenere finanziariamente il bilancio del fondo. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti del FES eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

2021/0307 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 7 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 8 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2021 una proposta che specifica l'importo della terza quota del contributo per il 2021.

(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio 10 fissa l'importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione europea e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo, a titolo di terza quota per il 2021, sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 420 del 14.12.2020, pag. 32.
(3)    GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3.
(4)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(5)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(6)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(7)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(8)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(9)    Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).
(10)    Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13).

Bruxelles, 4.10.2021

COM(2021) 604 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021


ALLEGATO

STATI MEMBRI e Regno Unito

Ripartizione 11° FES %

Terza quota 2021 (EUR)

Totale

BEI

Commissione

11° FES

11° FES

BELGIO

3,24927

3 249 270,00

29 243 430,00

32 492 700,00

BULGARIA

0,21853

218 530,00

1 966 770,00

2 185 300,00

CECHIA

0,79745

797 450,00

7 177 050,00

7 974 500,00

DANIMARCA

1,98045

1 980 450,00

17 824 050,00

19 804 500,00

GERMANIA

20,57980

20 579 800,00

185 218 200,00

205 798 000,00

ESTONIA

0,08635

86 350,00

777 150,00

863 500,00

IRLANDA

0,94006

940 060,00

8 460 540,00

9 400 600,00

GRECIA

1,50735

1 507 350,00

13 566 150,00

15 073 500,00

SPAGNA

7,93248

7 932 480,00

71 392 320,00

79 324 800,00

FRANCIA

17,81269

17 812 690,00

160 314 210,00

178 126 900,00

CROAZIA

0,22518

225 180,00

2 026 620,00

2 251 800,00

ITALIA

12,53009

12 530 090,00

112 770 810,00

125 300 900,00

CIPRO

0,11162

111 620,00

1 004 580,00

1 116 200,00

LETTONIA

0,11612

116 120,00

1 045 080,00

1 161 200,00

LITUANIA

0,18077

180 770,00

1 626 930,00

1 807 700,00

LUSSEMBURGO

0,25509

255 090,00

2 295 810,00

2 550 900,00

UNGHERIA

0,61456

614 560,00

5 531 040,00

6 145 600,00

MALTA

0,03801

38 010,00

342 090,00

380 100,00

PAESI BASSI

4,77678

4 776 780,00

42 991 020,00

47 767 800,00

AUSTRIA

2,39757

2 397 570,00

21 578 130,00

23 975 700,00

POLONIA

2,00734

2 007 340,00

18 066 060,00

20 073 400,00

PORTOGALLO

1,19679

1 196 790,00

10 771 110,00

11 967 900,00

ROMANIA

0,71815

718 150,00

6 463 350,00

7 181 500,00

SLOVENIA

0,22452

224 520,00

2 020 680,00

2 245 200,00

SLOVACCHIA

0,37616

376 160,00

3 385 440,00

3 761 600,00

FINLANDIA

1,50909

1 509 090,00

13 581 810,00

15 090 900,00

SVEZIA

2,93911

2 939 110,00

26 451 990,00

29 391 100,00

REGNO UNITO

14,67862

14 678 620,00

132 107 580,00

146 786 200,00

TOTALE UE-27 e Regno Unito

100,00

100 000 000,00

900 000 000,00

1 000 000 000,00