COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.10.2021
COM(2021) 604 final
2021/0307(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla terza quota dei contributi finanziari che le parti dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare al FES nel 2021.
L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9º e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo;
(b)la decisione n. 2/2020 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 o fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo ACP-UE ("nuovo accordo") ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore;
(c)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo;
(d)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno dell'11° FES");
(e)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11° FES").
I documenti di cui alle lettere da a) ad e) contengono gli impegni pluriennali delle parti del FES per sostenere finanziariamente il bilancio del fondo. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti del FES eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.
2021/0307 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2021 una proposta che specifica l'importo della terza quota del contributo per il 2021.
(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio fissa l'importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione europea e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo, a titolo di terza quota per il 2021, sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo conformemente all'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente