Bruxelles, 12.8.2021

COM(2021) 471 final

2021/0265(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Programma "Europa creativa")

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte, oltre agli Stati membri dell'UE, anche la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. L'accordo SEE riguarda anche la cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea insieme agli Stati membri è parte contraente dell'accordo.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Conformemente al trattato di Lisbona, la responsabilità del coordinamento delle questioni relative al SEE da parte dell'UE spetta al servizio europeo per l'azione esterna.

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la sua decisione ("l'atto previsto") relativa alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

Scopo dell'atto previsto è estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la partecipazione degli Stati EFTA-SEE al programma "Europa creativa". Il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 1 deve pertanto essere integrato nell'accordo SEE.

In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione europea può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Il pagamento può tuttavia essere effettuato una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio e dopo che la successiva richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea sia stata presentata agli Stati EFTA-SEE.

Pertanto, per coprire il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il ricevimento del rispettivo pagamento, il progetto di decisione del Comitato misto è altresì applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2021. La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici e avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

La base giuridica sostanziale della decisione proposta corrisponde alla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico che quest'ultima integra nell'accordo SEE.

Il "programma Europa creativa" si basa sui titoli del TFUE "Cultura" e "Industria" (articoli 167 e 173).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: gli articoli 167 e 173 TFUE.

4.3.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dagli articoli 167 e 173 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5.Incidenza sul bilancio

Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Unione. L'importo esatto sarà determinato in conformità delle disposizioni dell'accordo SEE, una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

Visto che l'atto del Comitato misto SEE modificherà il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0265 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Programma "Europa creativa")

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 167 e 173, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 4 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE che contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE deve pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (sulla cooperazione in settori specifici al di là delle quattro libertà) deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5)    Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

Bruxelles, 12.8.2021

COM(2021) 471 final

ALLEGATI

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà














(Programma "Europa creativa")


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE in modo da includere il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "Europa creativa" (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 1 .

(2)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/818 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che gli eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi siano comunicati dopo il 10 luglio 2021.

(3)Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(4)Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.

(5)È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-32021 R 0818: Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella convenzione o decisione di sovvenzione pertinenti, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 2*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   

   I segretari

   del Comitato misto SEE

                       […]

(1)    GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.
(2) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]