Bruxelles, 14.4.2021

COM(2021) 177 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata sono fenomeni sempre più dinamici, globalizzati e complessi che richiedono una risposta forte e coordinata da parte delle autorità di contrasto dell'Unione europea. Inoltre il terrorismo e i reati gravi stanno diventando sempre più mobili, transnazionali e transfrontalieri. Ciò richiede una cooperazione più profonda ed efficace con gli organismi internazionali, come Interpol, che possono fungere da ponte tra l'UE e i servizi di contrasto internazionali.

Contesto dell'attuale cooperazione UE-Interpol

L'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) 1 è la più grande organizzazione intergovernativa di polizia criminale a livello mondiale, con 194 paesi membri. Facilita la cooperazione tra le autorità di contrasto, ad esempio consentendo la condivisione dei dati relativi alle attività di contrasto e l'accesso agli stessi. Interpol ha concluso molteplici accordi di cooperazione con una serie di organizzazioni internazionali in settori di comune interesse. Tutti gli Stati membri dell'UE sono membri di Interpol.

Dall'adozione delle sue prime norme per il trattamento delle informazioni di polizia nel 1983, Interpol ha aggiornato le proprie procedure nel corso degli anni in base al principio secondo cui il rispetto della vita privata delle persone è fondamentale per la condivisione delle informazioni nel contesto delle attività di contrasto. L'attuale regolamento Interpol sul trattamento dei dati personali è stato recentemente aggiornato nel 2019 2 .

L'UE e Interpol hanno già una cooperazione approfondita e di lunga data in una serie di settori connessi alle attività di contrasto. Interpol è un partner fondamentale dell'UE nel settore della sicurezza interna ed esterna, compresa la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, nonché nella gestione integrata delle frontiere.

Ad esempio, la posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio 3 invita gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari per rafforzare la cooperazione tra le loro competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge, nonché tra queste e le corrispondenti autorità dei paesi terzi, mediante lo scambio con Interpol dei dati relativi ai passaporti 4 , al fine di prevenire e combattere la criminalità grave e organizzata, incluso il terrorismo.

Interpol partecipa inoltre attivamente all'attuazione operativa del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT 5 sostenendo le azioni operative degli Stati membri in cooperazione con le agenzie dell'UE per la giustizia e gli affari interni 6 , che collaborano strettamente con Interpol sulla base di una serie di accordi o intese 7 . Quando la Procura europea (EPPO) 8 è stata istituita nel 2017, è stato creato un altro organo dell'UE nel settore delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere. Occorre istituire e disciplinare una cooperazione tra l'EPPO e Interpol, in quanto l'EPPO dovrebbe diventare operativa a breve.

Infine l'UE è uno dei maggiori donatori di fondi a Interpol. Tali fondi sono assegnati a progetti attuati da Interpol o per i quali Interpol è partner, in particolare progetti relativi allo scambio di informazioni, all'attività di contrasto, compresa la cooperazione in materia di gestione delle frontiere, allo sviluppo di capacità, nonché progetti e programmi riguardanti una serie di settori del terrorismo e della criminalità grave, con un'attenzione regionale per lo più all'Africa, all'Asia e all'America latina.

Necessità di un accordo di cooperazione tra l'UE e Interpol

La strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza del 2020 9 invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione tra l'UE e Interpol, in quanto elemento essenziale per promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni. La strategia riconosce che Interpol, una delle più grandi organizzazioni di polizia criminale intergovernative, svolge un ruolo importante al riguardo. La Commissione esaminerà pertanto le modalità per intensificare la cooperazione con Interpol, compreso l'eventuale accesso alle banche dati Interpol e il rafforzamento della cooperazione operativa e strategica. Inoltre il programma di lotta al terrorismo dell'UE del 2020 10 riconosce che Interpol è un partner fondamentale nella lotta al terrorismo, ad esempio grazie alle sue competenze in materia di combattenti terroristi stranieri, che vi sono settori nei quali sarebbe opportuno instaurare o rafforzare la cooperazione e che diversi organismi dell'UE si trovano ad affrontare la necessità operativa di avere accesso alle banche dati Interpol per svolgere i loro compiti.

Vi sono settori in cui la cooperazione già esistente con Interpol dovrebbe essere intensificata e nuovi settori in cui la cooperazione andrebbe instaurata per rispondere a una serie di esigenze operative indispensabili e attuare gli atti giuridici esistenti, con l'obiettivo di sostenere meglio gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Tali esigenze operative richiedono la conclusione di un accordo di cooperazione con Interpol.

I paragrafi seguenti precisano dettagliatamente tali esigenze.

In primo luogo è necessario un nuovo accordo di cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol 11 ) e Interpol. Europol ha già un accordo di cooperazione con Interpol che prevede lo scambio di dati personali, concluso nel 2001 12 , ben prima dell'entrata in vigore del regolamento Europol il 1º maggio 2017. Tuttavia tale accordo non dà a Europol un accesso diretto o indiretto alle informazioni e alle banche dati Interpol, in particolare alle segnalazioni contenenti informazioni sui terroristi 13 . Inoltre l'Agenzia scambia informazioni con Interpol e accede alle banche dati Interpol soltanto per svolgere i suoi compiti tramite il funzionario di collegamento di Interpol presso Europol o l'ufficiale di collegamento dell'Agenzia presso Interpol. È pertanto necessario un nuovo accordo 14 che disciplini le relazioni tra l'Agenzia e Interpol per tenere conto sia degli ultimi sviluppi nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e transnazionale, sia delle esigenze operative attuali, del mandato di Europol 15 e del più recente regime di protezione dei dati dell'UE 16 .

In secondo luogo, è necessario garantire l'interoperabilità. L'UE e Interpol hanno tenuto colloqui esplorativi sulla necessità di concludere un accordo di cooperazione in seguito all'adozione di regolamenti 17 sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione e del regolamento relativo al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) 18 .

I regolamenti sull'interoperabilità e sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi consentono un accesso controllato a due banche dati Interpol 19 da parte di uno Stato membro dell'UE o di un'agenzia dell'UE, attraverso il portale di ricerca europeo (ESP). Le due banche dati Interpol sono la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN). Tali banche dati contengono un ampio volume di dati sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. L'utilizzo delle banche dati può ridurre al minimo le lacune informative, massimizzare le corrispondenze positive e, di conseguenza, migliorare i risultati operativi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.

I due regolamenti di cui sopra stabiliscono che le interrogazioni delle banche dati Interpol devono essere effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. Un accordo di cooperazione con Interpol fornirà la base giuridica necessaria, comprese le misure di salvaguardia e le garanzie in materia di protezione dei dati, e consentirà al portale di ricerca europeo di connettersi alle banche dati Interpol. Un accordo di cooperazione consentirà inoltre di stabilire un collegamento sicuro tra il portale di ricerca europeo e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi da un lato, e l'infrastruttura informatica di Interpol dall'altro, consentendo l'accesso alle banche dati Interpol. L'obiettivo è contribuire a prevenire i reati di terrorismo e indagare su di essi.

Nello stesso contesto, nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta 20 di revisione del regolamento concernente il sistema di informazione visti 21 che, analogamente al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, autorizzerà interrogazioni automatizzate dei sistemi dell'UE per la gestione delle frontiere e la sicurezza, nonché delle banche dati Interpol. Nel dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su questa proposta; l'adozione sarà formalizzata nei prossimi mesi. L'accordo politico contiene una disposizione analoga a quella contenuta nel regolamento relativo al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. La revisione del regolamento concernente il sistema di informazione visti dovrebbe pertanto essere presa in considerazione anche nei negoziati con Interpol per la conclusione di un accordo di cooperazione. Ciò contribuirà anche a prevenire i reati di terrorismo e a indagare su di essi.

In terzo luogo, le autorità di contrasto e giudiziarie hanno bisogno di informazioni aggiornate sui criminali e sui reati. Interpol gestisce un'ampia gamma di banche dati contenenti tali informazioni su scala mondiale, alimentata dai suoi 194 paesi membri. Le 18 banche dati Interpol 22 contengono oltre 100 milioni di dati raccolti per finalità di contrasto, con informazioni su persone quali nomi e impronte digitali, e su beni rubati quali passaporti e veicoli, armi e armi da fuoco.

Queste informazioni sono utili a Europol, Frontex 23 , Eurojust e all'EPPO nello svolgimento dei loro compiti in linea con il rispettivo mandato. Rafforzano l'efficacia di queste organizzazioni e forniscono un valore aggiunto operativo, in particolare aiutando gli Stati membri a individuare, prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi. Tali fonti di informazione consentono alle agenzie e all'EPPO di migliorare l'accuratezza e la qualità delle informazioni già a loro disposizione, di individuare collegamenti o altri nessi tra le informazioni, di colmare le lacune informative e quindi di fornire agli Stati membri informazioni globali e unificate. Gli Stati membri dell'UE, in quanto paesi membri di Interpol, possono accedere direttamente alle banche dati; Frontex, Eurojust e l'EPPO, però, non vi hanno attualmente accesso nell'ambito del proprio mandato (accesso diretto o sulla base di un riscontro positivo/negativo), a causa della mancanza di un accordo con Interpol 24 .

Le questioni che riguardano specificamente le singole agenzie sono illustrate di seguito.

Europol

L'Agenzia attualmente scambia informazioni con Interpol e accede alle banche dati Interpol per svolgere i suoi compiti tramite il funzionario di collegamento Interpol presso Europol oppure tramite il funzionario di collegamento dell'Agenzia presso Interpol, nell'ambito dell'accordo di cooperazione in vigore tra Europol e Interpol 25 . L'esperienza pratica ha però dimostrato la necessità di migliorare, accelerare e razionalizzare tale procedura per facilitare un rapido accesso a tali informazioni, soprattutto a quelle contenute nelle banche dati Interpol e relative alla lotta al terrorismo, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni contenenti informazioni sui terroristi. Ciò consentirebbe a Europol di fornire sostegno operativo agli Stati membri, in particolare grazie alla sua capacità analitica, attingendo alle informazioni detenute da Interpol. L'accesso diretto o indiretto alle banche dati Interpol migliorerebbe pertanto la cooperazione operativa, tenendo debitamente conto delle restrizioni imposte dai proprietari dei dati.

Frontex

Frontex ha il mandato di garantire una gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE, allo scopo di gestire tali frontiere efficacemente e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali 26 . Il controllo di frontiera, una delle componenti della gestione europea integrata delle frontiere, comprende misure volte ad agevolare l'attraversamento legale delle frontiere e, se del caso, misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il terrorismo, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani 27 . In tale contesto, il personale di categoria 1 (personale statutario 28 ) del corpo permanente di Frontex ha la necessità operativa di accedere alle banche dati Interpol per svolgere i propri compiti. Più specificamente, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre di categoria 1 devono possedere le capacità per svolgere i compiti ed esercitare le competenze relativi ai controlli di frontiera 29 di cui al regolamento (UE) 2016/399 30 (codice frontiere Schengen). Tali attività comprendono la verifica dei cittadini di paesi terzi nelle banche dati Interpol (in particolare la banca dati sui documenti di viaggio rubati e smarriti) alle frontiere esterne, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i) 31 , dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto ii) 32 , e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) 33 , del codice frontiere Schengen. Ciò contribuirà a prevenire i reati di terrorismo e a indagare su di essi, in particolare nelle verifiche di frontiera alle frontiere esterne dell'UE.

Eurojust

Dal punto di vista operativo l'Agenzia ha l'esigenza essenziale di intensificare la cooperazione con Interpol 34 e acquisire la base giuridica per lo scambio di dati personali al fine di svolgere i suoi compiti 35 . Più specificamente, è necessario un coinvolgimento strutturato e strutturale di Interpol nei casi di Eurojust, con riunioni di coordinamento, centri di coordinamento e squadre investigative comuni 36 . In particolare quando il sostegno di Eurojust è richiesto per coordinare l'attuazione delle misure giudiziarie ed è necessario arrestare persone in paesi terzi, il coinvolgimento di Interpol apporterebbe un valore aggiunto, accelererebbe il processo giudiziario e faciliterebbe il lavoro di Eurojust 37 . È inoltre necessario che Eurojust proceda a uno scambio di informazioni con Interpol sui sospetti combattenti terroristi stranieri 38 , in particolare tenendo conto del registro antiterrorismo 39 di Eurojust. I canali Interpol sono già utilizzati per trasmettere le richieste di estradizione 40 e potrebbero presto essere disponibili per trasmettere richieste di assistenza giudiziaria reciproca 41 .

EPPO

L'EPPO è un organo indipendente dell'UE incaricato di indagare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE e i complici di tali reati. Ha il potere di condurre indagini, attuare le ordinanze in materia di azione penale ed esercitare le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. In tale contesto, le esigenze operative dell'EPPO in termini di cooperazione con Interpol sono uguali a quelle di qualsiasi autorità investigativa e giudiziaria nazionale negli Stati membri, e comprendono l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati Interpol 42 e lo scambio di informazioni con Interpol e paesi terzi tramite Interpol. Questa esigenza è diventata ancora maggiore data la natura transfrontaliera dei reati per i quali l'EPPO è competente e la necessità di cooperare con i paesi terzi. Inoltre l'EPPO dovrebbe avere bisogno dell'assistenza di Interpol per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca. La cooperazione tra l'EPPO e Interpol deve ancora essere istituita e disciplinata, in linea con le disposizioni del mandato dell'EPPO in materia di cooperazione con le organizzazioni internazionali, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti 43 .

La necessità di un accordo di cooperazione è riconosciuta e confermata anche da Interpol e dai suoi membri. L'88ª assemblea generale dell'Interpol ha adottato nell'ottobre 2019 la risoluzione 5, che autorizza il segretariato generale dell'Interpol ad avviare negoziati con l'UE per concludere un accordo di cooperazione.

Altre forme di cooperazione

Occorre parallelamente prevedere altre forme di cooperazione con Interpol, che la Commissione, in collaborazione con l'alto rappresentante per gli aspetti attinenti alla PESC, cercherà di assicurare, a nome dell'UE, nel quadro di uno strumento separato concluso con Interpol sulla base dell'articolo 220 del TFUE. Tale cooperazione sarà in linea con l'articolo 220, paragrafo 2, del TFUE, nella misura in cui delineerà il quadro generale di cooperazione e istituirà un quadro per il dialogo strutturato a livello di alti funzionari e a livello tecnico tra UE e Interpol. Sulla base di tale cooperazione i servizi di sicurezza della Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio e il Parlamento potranno accedere a specifiche banche dati di Interpol per effettuare controlli di sicurezza sui precedenti personali, accertamenti e indagini interne sui cittadini di paesi terzi, e la Commissione sarà autorizzata a inserire e a rilasciare notifiche controllate di smarrimento, furto e revoca dei lasciapassare dell'UE nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti.

2.L'ACCORDO DI COOPERAZIONE PREVISTO

Il previsto accordo di cooperazione UE-Interpol perseguirà i seguenti obiettivi:

regolamentare la cooperazione tra Europol e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità organizzata a livello transfrontaliero e transnazionale, delle attuali esigenze operative, del mandato di Europol e del più recente regime di protezione dei dati dell'UE;

fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per accordare agli Stati membri e alle agenzie dell'UE un accesso controllato alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) tramite il portale di ricerca europeo, nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti, in linea con i loro diritti di accesso e con il diritto dell'UE o nazionale che disciplina tale accesso, e nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per consentire agli Stati membri dell'UE e a Frontex (l'unità centrale del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi) di accedere alle banche dati Interpol attraverso il portale di ricerca europeo, nel rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per attuare un regolamento riveduto sul sistema di informazione visti che consenta agli Stati membri dell'UE di accedere, attraverso il portale europeo di ricerca, alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) nell'esaminare le domande di visto o di permesso di soggiorno, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

istituire e regolamentare la cooperazione tra la Procura europea ("EPPO"), stabilita dal regolamento (UE) 2017/1939, e Interpol, in linea con i rispettivi mandati e nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

fornire la base giuridica per autorizzare Europol, il personale di Frontex di categoria 1 (personale statutario del corpo permanente) e l'EPPO ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol 44 per svolgere i loro compiti, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

fornire la base giuridica per autorizzare Eurojust e l'EPPO a scambiare informazioni operative con Interpol, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

Tutti gli obiettivi sopra elencati devono essere pienamente conformi al regime di protezione dei dati dell'UE 45 .

3.COMPETENZA DELL'UE

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva "per la conclusione di accordi internazionali [...] nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata". Un accordo internazionale può incidere su norme comuni o modificarne la portata quando il settore da esso contemplato si sovrappone alla legislazione dell'Unione o è già disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione. L'Unione europea ha adottato norme comuni, basate sugli articoli 16, 77, 79, 85, 86, sull'articolo 87, paragrafi 1 e 2, e sull'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative agli aspetti da includere nell'accordo di cooperazione.

L'attuale quadro giuridico dell'Unione europea comprende:

i regolamenti (UE) 2016/794, (UE) 2019/1896, (UE) 2018/1727, (UE) 2017/1939 relativi rispettivamente a Europol, Frontex, Eurojust ed EPPO, comprese le disposizioni per la cooperazione con organizzazioni internazionali quali Interpol;

i regolamenti (UE) 2019/817, (UE) 2019/818 e (UE) 2018/1240, che prevedono un accesso controllato alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni da parte di uno Stato membro dell'UE o di un'agenzia dell'UE;

il regolamento (UE) 2017/458, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne, include i documenti di viaggio rubati e smarriti di Interpol tra le banche dati da consultare.

La presente raccomandazione è coerente con le disposizioni dei suddetti atti giuridici.

4.    BASE GIURIDICA

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare il futuro accordo di cooperazione UE-Interpol a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

5.    I NEGOZIATI

In linea con l'articolo 218 TFUE, la Commissione sarà nominata negoziatore dell'UE per l'accordo di cooperazione tra UE e Interpol.

La Commissione condurrà i negoziati conformemente alle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della decisione e in consultazione con un comitato speciale nominato dal Consiglio.

La Commissione terrà il Parlamento europeo pienamente informato dei negoziati in modo tempestivo.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo di cooperazione ("l'accordo") tra l'Unione e Interpol. L'accordo mirerà a disciplinare la cooperazione tra l'Unione e Interpol nei settori delle attività di contrasto, conformemente agli articoli 87 e 88 TFUE, della cooperazione giudiziaria in materia penale, conformemente agli articoli 82, 85 e 86 TFUE, e della sicurezza delle frontiere (nell'ambito della gestione delle frontiere), conformemente all'articolo 77 TFUE.

(2)L'accordo dovrebbe disciplinare la cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata a livello transfrontaliero e transnazionale, delle attuali esigenze operative e del mandato di Europol.

(3)L'accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare l'accesso controllato degli Stati membri dell'Unione e delle agenzie dell'Unione alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) tramite il portale di ricerca europeo (ESP), nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti e in linea con i loro diritti di accesso e con il diritto dell'UE o nazionale che disciplina tale accesso.

(4)L'accordo dovrebbe fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare gli Stati membri dell'Unione e l'unità centrale del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ad accedere alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni tramite il portale di ricerca europeo.

(5)L'accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per attuare un regolamento riveduto sul sistema di informazione visti che autorizzi gli Stati membri dell'Unione ad accedere alle banche dati Interpol attraverso il portale di ricerca europeo per l'esame delle domande di visto o di permesso di soggiorno.

(6)L'accordo dovrebbe facilitare l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione tra la Procura europea (EPPO) e Interpol.

(7)L'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare Europol, il personale statutario del corpo permanente di Frontex (personale di categoria 1) e la Procura europea ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti.

(8)L'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e la Procura europea a scambiare informazioni operative con Interpol.

(9)L'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 prevede lo scambio di dati personali tra Europol e le organizzazioni internazionali, nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti di Europol quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794.

(10)A norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 , dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 , le interrogazioni delle banche dati Interpol sono effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. A norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240, i dati personali non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né sono messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini del trattamento automatizzato nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni, e tali trasferimenti sono soggetti al regolamento (UE) 2018/1725 50 .

(11)Gli articoli 80, 99 e 104 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 51 stabiliscono in particolare le relazioni e lo scambio di informazioni tra la Procura europea e le organizzazioni internazionali.

(12)Alla luce del considerando 33 del regolamento (UE) 2016/794 e del considerando 46 del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , è opportuno rafforzare la cooperazione, rispettivamente, tra Europol e Interpol e tra Eurojust e Interpol, promuovendo un efficace scambio di dati personali.

(13)L'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 prevede la possibilità che Frontex cooperi con le organizzazioni internazionali, tra cui in particolare Interpol. A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre del corpo permanente di Frontex posseggono le capacità per svolgere i compiti ed esercitare le competenze relativi ai controlli di frontiera di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 (codice frontiere Schengen). A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti i) 55 , e ii) 56 , e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) 57 , del regolamento (UE) 2016/399, ciò include la verifica dei cittadini di paesi terzi nelle banche dati Interpol (in particolare la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti) alle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen in relazione al controllo delle persone alle frontiere esterne.

(14)L'articolo 47, paragrafi 1, 5 e 6, l'articolo 52 e l'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1727 definiscono le relazioni e prevedono lo scambio di dati personali tra Eurojust e le organizzazioni internazionali.

(15)Alla luce del considerando 96 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali.

(16)L'articolo 94 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 stabilisce le condizioni per il trasferimento dei dati personali operativi alle organizzazioni internazionali.

(17)L'accordo dovrebbe essere pienamente conforme alle disposizioni dell'Unione europea in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 59 , al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 .

(18)L'accordo dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. L'accordo dovrebbe essere applicato in linea con tutti i diritti e i principi sanciti dalla Carta.

(19)La Commissione dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati durante la negoziazione dell'accordo e, in ogni caso, prima della conclusione dell'accordo.

(20)È opportuno designare come negoziatore dell'UE la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale sulla cooperazione e sul coordinamento per quanto riguarda la prevenzione e la lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità, e la gestione europea integrata delle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen in relazione al controllo delle persone alle frontiere esterne, comprese le misure di salvaguardia necessarie per la protezione dei dati personali.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Costituzione dell'OIPC-Interpol [I/CONS/GA/1956 (2017)].
(2)    Regolamento dell'Interpol in materia di trattamento dei dati [III/IRPD/GA/2011 (2019)].
(3)    Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61).
(4)    I dati, formattati per essere immessi in un sistema informatico specifico, riguardanti i passaporti, rilasciati o vergini, rubati, smarriti o altrimenti sottratti. I dati relativi ai passaporti inseriti nella banca dati Interpol comprendono soltanto il numero del passaporto, lo Stato che l'ha rilasciato e il tipo di documento [articolo 2, punto 1, della posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio].
(5)    Il ciclo programmatico pluriennale dell'UE mira ad affrontare le minacce più importanti che la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale rappresentano per l'UE in modo coerente e con metodo, migliorando e rafforzando la cooperazione tra i servizi competenti degli Stati membri, le istituzioni dell'UE e le agenzie dell'UE, nonché i paesi terzi e le organizzazioni, compreso se del caso il settore privato.
(6)    Le agenzie per la giustizia e gli affari interni (GAI) sono agenzie dell'UE istituite sulla base del titolo V, Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, del TFUE. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) sono agenzie GAI.
(7)    L'accordo di cooperazione tra Interpol ed Europol è stato firmato il 5.11.2001. Il memorandum d'intesa sulla cooperazione tra Eurojust e Interpol è stato firmato il 15.7.2013. L'accordo di lavoro tra Interpol e Frontex è stato firmato il 27.5.2009. L'accordo di lavoro tra CEPOL e il segretariato generale di Interpol è stato firmato il 6.12.2017. L'accordo di cooperazione tra Interpol e OEDT è stato firmato il 25.9.2001.
(8)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, Bruxelles, 24.7.2020 (COM(2020) 605 final).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un programma di lotta al terrorismo dell'UE: prevedere, prevenire, proteggere e reagire. Bruxelles, 9.12.2020 (COM(2020) 795 final).
(11)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(12)    L'accordo è stato successivamente integrato da vari documenti relativi alla cooperazione concordati o conclusi tra le organizzazioni, ad esempio sulla cooperazione tramite funzionari di collegamento e sull'istituzione, l'attuazione e il funzionamento di una linea di comunicazione sicura per lo scambio di informazioni.
(13)    Le segnalazioni Interpol sono richieste internazionali di cooperazione o segnalazioni che consentono alle autorità di contrasto di condividere informazioni critiche relative alla criminalità, comprese informazioni sul terrorismo. Le segnalazioni comprendono avvertenze sulle attività criminali delle persone (laddove queste persone siano considerate una potenziale minaccia per la sicurezza pubblica), segnalazioni di eventi, persone, oggetti o processi che rappresentano una minaccia grave e imminente per la sicurezza pubblica, nonché informazioni su modus operandi, oggetti, dispositivi e metodi di occultamento utilizzati dai criminali.
(14)    L'articolo 25 del regolamento Europol prevede che la Commissione valuti le disposizioni contenute negli accordi di cooperazione conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento Europol, come l'accordo con Interpol. La Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esito di tale valutazione e, se del caso, può presentare al Consiglio una raccomandazione di decisione che autorizzi l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi internazionali ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che prestino garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(15)    Dalla conclusione dell'accordo di cooperazione tra Europol e Interpol, il mandato di Europol è cambiato due volte, nel 2009 e poi nel 2017 (decisione 2009/371/GAI del Consiglio e regolamento (UE) 2016/794). Il 9 dicembre 2020 la Commissione ha proposto di prorogare il mandato di Europol (COM(2020) 796 final del 9.12.2020).
(16)    Dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione del 2001 tra Europol e Interpol, il regime di protezione dei dati dell'UE è notevolmente cambiato: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39); direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). È inoltre opportuno osservare che le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel mandato di Europol sono state aggiornate dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione del 2001 tra Europol e Interpol.
(17)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27) e regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 |(GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(18)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(19)    Nel contesto dei regolamenti sull'interoperabilità e su ETIAS [articolo 4, paragrafo 17, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1240], per "banche dati Interpol" si intendono unicamente la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN).
(20)    COM(2018) 302 final del 16.5.2018.
(21)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(22)    Segnalazioni (i dettagli sono conservati nel sistema Interpol di informazione criminale - ICIS); Dati nominali; Banca dati internazionale di immagini di sfruttamento sessuale di bambini ; Impronte digitali, analisi del profilo del DNA e riconoscimento facciale; Documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD); Documenti amministrativi rubati (SAD); Documenti contraffatti; Edison (Electronic Documentation and Information System on Investigation Networks - sistema elettronico di documentazione e informazione sulle reti investigative); Veicoli a motore rubati (SMV), Navi e opere d'arte (WOA), tabella di riferimento Interpol delle armi da fuoco , sistema di Interpol per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS), rete di informazione balistica di Interpol (IBIN), reti criminali organizzate e pirateria marittima.
(23)    Frontex è l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(24)    Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 27 del regolamento dell'Interpol in materia di trattamento dei dati [III/IRPD/GA/2011 (2019)], per accedere al sistema di informazione di Interpol le entità internazionali devono stringere un accordo con Interpol.
(25)    L'articolo 3 del memorandum d'intesa del 2009 citato all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo del 2001 tra Interpol ed Europol prevede che il funzionario di collegamento della controparte abbia il compito di agevolare lo scambio pratico di informazioni.
(26)    Articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1896.
(27)    Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896.
(28)    A norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896, il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea è formato da quattro categorie di personale operativo. La categoria 1 comprende il personale statutario impiegato come membri delle squadre nelle aree operative ai sensi dell'articolo 55 di tale regolamento. L'Agenzia contribuisce al corpo permanente con membri del proprio personale statutario (categoria 1) da inviare nelle aree operative in qualità di membri delle squadre dotati delle competenze e dei compiti di cui all'articolo 82 del regolamento. I loro compiti comprendono la lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo.
(29)    A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399, l'attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera.
(30)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1), versione consolidata, modificato dal regolamento (UE) 2016/1624, dal regolamento (UE) 2017/458 e dal regolamento (UE) 2019/817.
(31)    All'ingresso e all'uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite, che comprendono l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare (ma non solo) della banca dati Interpol SLTD.
(32)    La verifica comprende l'accertamento che il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno ove richiesto.
(33)    Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi comprendono il fatto di non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare di non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
(34)    Secondo il considerando 46 del regolamento (UE) 2018/1727, è opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora dati personali operativi siano trasferiti da Eurojust all'Interpol e a paesi che hanno distaccato membri presso l'Interpol, si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2018/1727, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali.
(35)    A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, da Europol, da EPPO e dall'OLAF. Eurojust deve assolvere i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa o su richiesta di EPPO nei limiti delle sue competenze.
(36)    A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust deve assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, prestare sostegno operativo e tecnico alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni, e sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità di competenza dell'Agenzia.
(37)    A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust deve agevolare l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco.
(38)    I combattenti terroristi stranieri sono definiti nella risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come "individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo di commettere, organizzare o preparare atti terroristici, oppure allo scopo di parteciparvi o di impartire o ricevere addestramento terroristico, anche in relazione a conflitti armati".
(39)    Il registro antiterrorismo (CTR) è stato istituito nel 2019 presso Eurojust per rafforzare la risposta giudiziaria degli Stati membri alle minacce terroristiche e migliorare la sicurezza dei cittadini. Il CTR centralizza le principali informazioni giudiziarie per stabilire collegamenti nei procedimenti contro persone sospettate di reati terroristici. Il CTR è gestito da Eurojust all'Aia 24 ore su 24 e fornisce un sostegno proattivo alle autorità giudiziarie nazionali. Queste informazioni centralizzate aiuteranno i pubblici ministeri a coordinarsi più attivamente e a identificare i sospettati o le reti che sono oggetto di indagine in casi specifici con potenziali implicazioni transfrontaliere.
(40)    In occasione della sua 83ª sessione (Monaco, 3-7 novembre 2014, risoluzione AG-2014-RES-20), l'assemblea generale dell'Interpol ha adottato lo strumento giuridico che disciplina l'uso del sistema e-Extradition (norme sull'estradizione elettronica).
(41)    L'iniziativa e-MLA mira a sviluppare uno strumento Interpol per la trasmissione elettronica sicura degli scambi di assistenza giudiziaria reciproca. La risoluzione GA-2018-87-RES-04 (Dubai, Emirati arabi uniti, 18-21 novembre 2018) ha incaricato il Segretariato generale, in consultazione con i paesi membri di Interpol, di riferire in merito allo sviluppo tecnico del sistema e-MLA e di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale, in una prossima sessione, un insieme adeguato di norme che disciplinino l'uso di questa nuova capacità Interpol, qualora siano garantiti finanziamenti adeguati.
(42)    Ad esempio, segnalazioni sulle persone, particolarmente rilevanti nei casi di corruzione e frode, la banca dati SLTD, la banca dati Dial-Doc, che condivide nuove forme di contraffazione di documenti, le varie banche dati sui beni rubati a fini investigativi e di recupero dei beni.
(43)    L'articolo 99, paragrafo 3, e l'articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1939 (regolamento EPPO) prevedono la cooperazione tra l'EPPO e le organizzazioni internazionali, come Interpol, se necessario allo svolgimento dei compiti dell'EPPO. Il considerando 96 del regolamento EPPO recita: "Tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono affiliati all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). Per svolgere la propria missione, l'INTERPOL riceve, conserva e diffonde dati personali nell'intento di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'INTERPOL promuovendo un efficace scambio di dati personali ma assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora dati personali operativi siano trasferiti dall'EPPO all'INTERPOL e a paesi che hanno distaccato membri presso l'INTERPOL, dovrebbe trovare applicazione il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali". Inoltre, secondo il considerando 97 del regolamento EPPO, "Quando l'EPPO trasferisce dati personali operativi a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale o all'INTERPOL in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218 TFUE, adeguate garanzie per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche dovrebbero assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento".
(44)    Oltre all'accesso a SLTD e TDAWN tramite ESP, l'UE negozierà con Interpol affinché Europol, Frontex, Eurojust e l'EPPO abbiano accesso ad altre banche dati Interpol, che saranno ulteriormente specificate in linea con i rispettivi mandati di tali organismi e con le loro esigenze operative.
(45)    Regolamento (UE) 2018/1725 e direttiva (UE) 2016/680.
(46)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(47)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(48)    Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(49)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(50)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(51)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(52)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(53)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(54)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(55)    All'ingresso e all'uscita i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite, che comprendono l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare (ma non solo) della banca dati Interpol SLTD.
(56)    La verifica comprende l'accertamento che all'occorrenza il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto.
(57)    Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi prevedono che non siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, né in particolare siano stati oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
(58)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(59)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(60)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89) (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie).

Bruxelles, 14.4.2021

COM(2021) 177 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)


ALLEGATO

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

(1)Regolamentare la cooperazione tra Europol e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta al terrorismo, alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e transnazionale e alla criminalità organizzata, delle attuali esigenze operative e del mandato di Europol, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(2)Fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare l'accesso controllato degli Stati membri dell'UE e delle agenzie dell'UE alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) tramite il portale di ricerca europeo (ESP), ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, in linea con i loro diritti di accesso e con il diritto dell'UE o nazionale che disciplina tale accesso e nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(3)Fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare gli Stati membri dell'UE e Frontex (l'unità centrale del suo sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi - ETIAS) ad accedere alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni attraverso il portale di ricerca europeo, nel rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(4)Fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per attuare un regolamento riveduto sul sistema di informazione visti che autorizzi gli Stati membri dell'UE ad accedere alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni tramite il portale di ricerca europeo nell'esame delle domande di visto o di permesso di soggiorno, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(5)Istituire e regolamentare la cooperazione tra la Procura europea (EPPO) istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e Interpol, in linea con i rispettivi mandati e nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(6)Fornire la base giuridica per autorizzare Europol, il personale di Frontex di categoria 1 (personale statutario del corpo permanente) e la Procura europea ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per svolgere i loro compiti, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(7)Fornire la base giuridica per autorizzare Eurojust e la Procura europea a scambiare informazioni operative con Interpol, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

In particolare, l'accordo di cooperazione dovrebbe:

(`)stabilire definizioni concordate dei termini chiave, anche per quanto riguarda i dati personali, in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725 e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;

(a)prevedere che qualsiasi interrogazione automatizzata delle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni, nel contesto del regolamento sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, del regolamento sull'interoperabilità e del regolamento riveduto sul sistema di informazione visti, sia effettuata in modo tale che nessuna informazione sia rivelata allo Stato titolare della segnalazione Interpol;

(b)definire chiaramente e precisamente le misure di salvaguardia e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali con Interpol. In particolare:

(`)le finalità del trattamento dei dati personali nel contesto dell'accordo devono essere definite chiaramente e precisamente dalle parti, e non devono superare la misura necessaria, in ogni singolo caso, ai fini dell'accordo;

(a)i dati personali trasferiti a Interpol dalle agenzie e dagli organi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni conformemente al mandato loro conferito dall'accordo devono essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. Qualsiasi ulteriore trattamento di dati incompatibile con il trattamento iniziale dei dati deve essere vietato (limitazione delle finalità). L'accordo deve prevedere la possibilità di indicare, quando i dati sono trasferiti, eventuali limitazioni all'accesso o all'uso, comprese restrizioni al trasferimento, alla cancellazione o alla distruzione dei dati;

(b)i dati personali trasferiti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Devono essere accurati e mantenuti aggiornati. Devono essere conservati solo per il tempo necessario per la finalità per la quale sono stati trasferiti. L'accordo deve stabilire norme sulla conservazione, compresa la limitazione della conservazione, sulla revisione, rettifica e cancellazione dei dati personali;

(c)l'accordo deve specificare i criteri in base ai quali indicare l'affidabilità della fonte e l'esattezza delle informazioni;

(d)il trasferimento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trasferimento di dati genetici, di dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, e di dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di un individuo, dev'essere consentito solo se necessario e proporzionato, in singoli casi, per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dall'accordo e sulla base di adeguate misure di salvaguardia per far fronte ai rischi specifici del trattamento. L'accordo dovrebbe contenere misure di salvaguardia specifiche per disciplinare il trasferimento dei dati personali di minori e vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati;

(e)l'accordo deve stabilire norme sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone fisiche e garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, sotto forma di norme sul diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate. L'accordo deve inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità dell'accordo stesso, e garantire ricorsi effettivi;

(f)l'accordo deve stabilire le norme sulla tenuta di registri a fini di registrazione e documentazione;

(g)l'accordo deve prevedere misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali, compresa l'analisi del profilo, e vietare le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di informazioni personali senza coinvolgimento umano;

(h)l'accordo deve comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. Deve inoltre prevedere l'obbligo di informare le autorità competenti e, ove necessario, gli interessati in caso di una violazione dei dati personali che incida sui dati trasferiti ai sensi dell'accordo. L'accordo deve inoltre includere l'obbligo di attuare misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, volte ad attuare i principi di protezione dei dati in modo efficace;

(i)i trasferimenti successivi di informazioni da Interpol ad altre organizzazioni internazionali o paesi terzi devono essere consentiti solo ai fini dell'accordo, devono essere soggetti a condizioni adeguate e devono essere permessi solo nei confronti di paesi terzi od organizzazioni internazionali che assicurino un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello garantito dal presente accordo, a meno che il trasferimento successivo non sia necessario per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica. In particolare, tali trasferimenti successivi possono essere consentiti nel caso in cui l'organizzazione internazionale o il paese terzo siano oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 o di adeguate misure di salvaguardia per la protezione dei dati personali garantite da un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, concluso tra l'Unione e tale organizzazione internazionale o paese terzo, o da un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi tra l'agenzia e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, che si applichi ai trasferimenti successivi e sia stato concluso prima della data di applicazione dell'atto giuridico che istituisce l'agenzia in questione;

(j)l'accordo deve garantire un sistema di sorveglianza del modo in cui Interpol utilizzerà tali dati personali, gestito da uno o più organismi indipendenti responsabili della protezione dei dati con poteri di indagine e di intervento effettivi. In particolare, tali organismi devono essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. L'accordo deve prevedere il dovere di cooperazione tra gli organismi di sorveglianza di Interpol, da un lato, e l'agenzia dell'UE o l'autorità dello Stato membro competenti, dall'altro.

(c)L'accordo di cooperazione deve prevedere un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.

(d)L'accordo di cooperazione deve prevedere una disposizione sulla sua entrata in vigore e validità, e una disposizione in base alla quale ciascuna parte possa denunciarlo o sospenderlo.

(e)L'accordo di cooperazione deve includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso.

(f)L'accordo di cooperazione deve fare ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e deve comprendere una clausola linguistica a tale scopo.