Bruxelles, 17.3.2021

COM(2021) 140 final

2021/0071(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti in uno Stato membro possono spostarsi liberamente nei territori degli altri Stati membri purché soddisfino talune condizioni. La politica sviluppata dall'Unione per garantire che non vi siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere va quindi a beneficio non solo dei cittadini dell'Unione ma anche dei cittadini di paesi terzi che hanno il diritto di spostarsi nell'UE. Tuttavia, alcune delle restrizioni adottate dagli Stati membri per contenere la diffusione del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 ("SARS-CoV-2"), che provoca la malattia da coronavirus 2019 ("COVID‑19"), hanno avuto ripercussioni sull'esercizio di tale diritto. Tali misure spesso sono consistite in restrizioni all'ingresso o in altri requisiti specifici applicabili ai viaggiatori transfrontalieri, come l'obbligo di quarantena o di autoisolamento o di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima e/o dopo l'arrivo

Per garantire un approccio ben coordinato, prevedibile e trasparente all'adozione delle restrizioni alla libertà di circolazione, il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, che affronta anche la situazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell'Unione 1 . In linea con il punto 17 della raccomandazione (UE) 2020/1475, gli Stati membri potrebbero imporre ai viaggiatori provenienti da zone di rischio in un altro Stato membro dell'UE di sottoporsi a quarantena/autoisolamento e/o di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS‑CoV-2 prima e/o dopo l'arrivo

Per dimostrare la conformità ai diversi requisiti è stato chiesto ai viaggiatori di fornire vari tipi di prove documentali, come certificati medici, risultati di test, o dichiarazioni. A causa dell'assenza di formati standardizzati e sicuri i viaggiatori hanno incontrato dei problemi nel fare accettare i documenti esibiti, e sono stati altresì riferiti casi di presentazione di documenti fraudolenti o falsi 2 . Tali problemi, che possono portare a inutili ritardi e ostacoli, possono diventare ancora più rilevanti in quanto un numero sempre maggiore di Europei viene sottoposto ai test per la COVID-19 e viene vaccinato contro questa malattia, ricevendo a tale effetto delle prove documentali. Il Consiglio europeo ha preso in mano la questione. Nella dichiarazione adottata a seguito delle videoconferenze informali del 25 e 26 febbraio 2021 3 , i membri del Consiglio europeo hanno invitato a proseguire i lavori relativi a un approccio comune ai certificati di vaccinazione.

Vi è consenso fra gli Stati membri sull'uso di tali certificati a fini medici, ad esempio per garantire un adeguato follow-up tra una prima e una seconda dose, così come per qualunque necessario richiamo successivo. Gli Stati membri stanno lavorando all'elaborazione di certificati di vaccinazione, spesso utilizzando le informazioni disponibili nei registri di immunizzazione.

La Commissione ha lavorato con gli Stati membri nell'ambito della rete di assistenza sanitaria online (rete eHealth), una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online, alla preparazione dell'interoperabilità dei certificati di vaccinazione. Il 27 gennaio 2021, la rete di assistenza sanitaria online ha adottato degli orientamenti sulla prova della vaccinazione a fini medici, che ha aggiornato il 12 marzo 2021 4 . Tali orientamenti definiscono gli elementi centrali per l'interoperabilità, ossia una serie minima di dati per i certificati di vaccinazione, e un identificativo univoco. La rete di assistenza sanitaria online e il comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 hanno anche lavorato a una serie comune standardizzata di dati per i certificati riguardanti i risultati dei test per la COVID-19 6 , a orientamenti riguardanti i certificati di guarigione e le rispettive serie di dati, e a una bozza sull'interoperabilità dei certificati sanitari 7 .

Sulla base del lavoro tecnico svolto finora la Commissione, nella sua proposta di regolamento su un certificato verde digitale (COM(2021)/xxx) presentata in parallelo alla presente proposta, prospetta di istituire un quadro a livello UE per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati di vaccinazione all'interno dell'UE nel contesto di un "certificato verde digitale". Al tempo stesso, tale quadro dovrebbe anche coprire altri certificati rilasciati durante la pandemia di COVID-19, cioè i documenti che attestano il risultato negativo a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, così come i documenti che attestano che la persona interessata è guarita da una precedente infezione da SARS-CoV-2. Questo consente alle persone che non sono vaccinate, o che non hanno ancora avuto la possibilità di essere vaccinate, di beneficiare ugualmente di un tale quadro interoperabile, cosa che faciliterebbe i loro spostamenti. Se i bambini, ad esempio, per il momento non possono beneficiare della vaccinazione anti COVID‑19, dovrebbero poter ricevere un certificato relativo ai test o alla guarigione, che potrebbe anche essere ottenuto dai loro genitori a loro nome.

Il quadro definito nella proposta di regolamento su un certificato verde digitale (COM(2021)/xxx) si applica ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, che possono essere cittadini di paesi terzi. La presente proposta ha lo scopo di garantire che lo stesso quadro si applichi anche agli altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro dell'UE e aventi il diritto di recarsi in un altro Stato membro conformemente al diritto dell'Unione.

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione sviluppi politiche che stabiliscano le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione. Tuttavia, alcune delle misure adottate dagli Stati membri per contenere la diffusione della pandemia di COVID-19 hanno avuto un impatto sulla libertà di circolazione all'interno dell'Unione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell'UE. Tali misure spesso sono consistite in restrizioni all'ingresso o in altri requisiti specifici applicabili ai viaggiatori transfrontalieri, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o di sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 prima e/o dopo l'arrivo. Esse hanno avuto ripercussioni particolarmente forti sulle persone che vivono nelle regioni frontaliere e che attraversano le frontiere nell'ambito della loro vita quotidiana per lavoro, istruzione, cure mediche, acquisti e attività culturali e ricreative.

La raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio ha definito un approccio coordinato sui punti chiave seguenti: l'applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19, pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 8 , basata su un codice cromatico concordato e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all'altra in funzione del livello di rischio di trasmissione in tali zone.

Il 30 ottobre 2020 è stata adottata la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen, che ha esortato gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen ad applicare i principi, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure figuranti nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio. Per garantire l'interoperabilità fra le diverse soluzioni tecniche per i certificati di vaccinazione sviluppate dagli Stati membri, alcuni dei quali hanno già iniziato ad accettare prove di vaccinazione per esentare i viaggiatori da determinate restrizioni, sono necessarie condizioni uniformi per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19.

Il quadro del "certificato verde digitale" da istituire dovrebbe definire il formato e il contenuto dei certificati relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19. La Commissione propone inoltre che il quadro del "certificato verde digitale" garantisca che tali certificati siano rilasciati in un formato interoperabile e possano essere verificati in modo affidabile quando sono presentati dal titolare in altri Stati membri, facilitando così gli spostamenti nell'Unione europea.

I certificati dovrebbero contenere solo i dati personali necessari. Poiché i dati personali comprendono dati medici sensibili, dovrebbe essere garantito un livello di protezione dei dati molto elevato e dovrebbe essere preservato il principio della minimizzazione dei dati. In particolare, il quadro del "certificato verde digitale" non dovrebbe richiedere la creazione e l'alimentazione di una banca dati a livello dell'UE, ma dovrebbe consentire la verifica decentrata dei certificati interoperabili firmati digitalmente.

Il proposto regolamento (EU) 2021/XXX tiene conto degli sforzi in corso a livello internazionale, come quelli compiuti sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità ("OMS") e di altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite, per definire specifiche e orientamenti per l'uso delle tecnologie digitali per attestare lo stato vaccinale. I paesi terzi dovrebbero essere incoraggiati a riconoscere il "certificato verde digitale" quando elimineranno le restrizioni ai viaggi non essenziali. In particolare, ciò potrebbe comprendere l'interoperabilità tra i sistemi tecnologici stabiliti a livello globale e i sistemi stabiliti ai fini del presente regolamento per agevolare gli spostamenti all'interno dell'Unione europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta lascia impregiudicate le norme Schengen per quanto riguarda le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Il regolamento proposto non dovrebbe in alcun modo essere inteso come un incentivo o una facilitazione del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, che devono restare una misura di extrema ratio soggetta alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 ("codice frontiere Schengen") 9 .

La proposta si basa su, e integra, altre iniziative politiche adottate nel settore della libera circolazione e dei viaggi durante la pandemia di COVID-19, come la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, la raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio, la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio e la raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio 10 . In particolare, la raccomandazione 2020/1475 del Consiglio descrive i principi generali sulla base dei quali gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro azioni quando adottano e applicano misure volte a proteggere la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, e la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio elenca i paesi terzi da cui dovrebbero essere autorizzati i viaggi non essenziali, così come le funzioni e le necessità per le quali sono consentiti i viaggi essenziali indipendentemente dal paese terzo d'origine. Per il futuro immediato, la Commissione terrà sotto stretto controllo il funzionamento di quest'ultima raccomandazione e proporrà modifiche in linea con gli sviluppi in tale ambito.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta fa parte della serie di misure adottate dall'UE in risposta alla pandemia di COVID-19. Essa si basa, in particolare, sul precedente lavoro tecnico svolto in seno al comitato per la sicurezza sanitaria e alla rete eHealth, una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online.

La presente proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di immigrazione dei cittadini dei paesi terzi.

La legislazione esistente dell'UE non contiene alcuna disposizione riguardante il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati che attestino lo stato sanitario del titolare, anche se la presentazione di tali certificati può essere necessaria per non essere soggetti ad alcune restrizioni agli spostamenti imposte durante una pandemia. È pertanto necessario stabilire delle disposizioni per garantire l'interoperabilità e la sicurezza di tali certificati.

La presente proposta tiene conto degli sforzi in corso a livello internazionale, come quelli compiuti sotto l'egida delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, inclusa l'l'Organizzazione mondiale della sanità ("OMS"), sulla base del regolamento sanitario internazionale, per definire specifiche e orientamenti per l'uso delle tecnologie digitali per attestare lo stato vaccinale. I paesi terzi dovrebbero essere incoraggiati a riconoscere il "certificato verde digitale" quando elimineranno le restrizioni ai viaggi non essenziali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, l'Unione stabilisce le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell'UE possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo. La procedura legislativa ordinaria è d'applicazione.

La proposta si prefigge di facilitare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi nell'UE durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro comune per il rilascio e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Questo consentirebbe ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti in uno Stato membro, e aventi il diritto di recarsi in altri Stati membri, di dimostrare di soddisfare i requisiti di sanità pubblica imposti, in conformità del diritto dell'UE, dallo Stato membro di destinazione. La proposta si prefigge inoltre di garantire che le restrizioni alla libera circolazione attualmente applicate per limitare la diffusione della COVID-19 possano venire revocate in maniera coordinata con la maggiore disponibilità di dati scientifici.

La presente proposta non istituisce né un obbligo né un diritto ad essere vaccinati. Le strategie di vaccinazione sono di competenza nazionale degli Stati membri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della presente proposta, ossia facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19 istituendo certificati sicuri ed interoperabili relativi allo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, i testi e la guarigione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

L'assenza di un'azione a livello dell'UE porterebbe probabilmente all'adozione di sistemi diversi da parte degli Stati membri. Di conseguenza, esercitando il loro diritto di libera circolazione, i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell'UE incontrerebbero dei problemi nel far riconoscere in altri Stati membri i documenti loro rilasciati. In particolare, è importante concordare le norme tecniche da utilizzare per garantire l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Proporzionalità

L'azione dell'UE può presentare un notevole valore aggiunto nell'affrontare le sfide sopra individuate, ed è l'unico modo per conseguire e mantenere un quadro convergente e compatibile.

L'adozione di misure unilaterali o non coordinate riguardanti i certificati sanitari COVID-19 può dar luogo a misure che limitano le possibilità di spostamento dei cittadini di paesi terzi aventi il diritto di viaggiare all'interno dell'Unione.

Conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/XXXX, che si applicano interamente al presente regolamento proposto, quest'ultimo dovrebbe essere sospeso una volta superata la pandemia di COVID-19. Da tale momento, difatti, non vi sarà alcuna giustificazione per obbligare i cittadini di paesi terzi a presentare documenti sanitari nei loro spostamenti all'interno dell'Unione. Al tempo stesso, la sua applicazione dovrebbe riprendere qualora l'OMS dichiari un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento garantisce l'attuazione diretta, immediata e comune del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta tiene conto delle discussioni svolte regolarmente con gli Stati membri, degli scambi tecnici in corso in seno al comitato per la sicurezza sanitaria e alla rete di assistenza sanitaria online, delle informazioni disponibili sull'evolversi della situazione epidemiologica e dei dati scientifici pertinenti disponibili.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sugli scambi tecnici che si svolgono in seno al comitato per la sicurezza sanitaria e alla rete di assistenza sanitaria online, sulle informazioni pubblicate dall'ECDC sulla situazione epidemiologica legata alla pandemia di COVID-19, e sui dati scientifici pertinenti disponibili.

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza, la Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

La presente proposta comporta il trattamento di dati personali, compresi dati sanitari. Incide inoltre potenzialmente sui diritti fondamentali delle persone, in particolare sul diritto al rispetto della vita privata sancito all'articolo 7 della Carta e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito all'articolo 8 della stessa. Il trattamento dei dati personali degli individui, compresi la raccolta e l'uso di dati personali e l'accesso ai medesimi, incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dalla Carta. Il pregiudizio arrecato a questi diritti fondamentali dev'essere giustificato.

Per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, compresa la sicurezza dei dati, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 . Non è prevista alcuna deroga al regime di protezione dei dati dell'Unione, e gli Stati membri dovranno applicare norme chiare, condizioni chiare e solide garanzie in linea con le norme in materia di protezione dei dati personali. Il regolamento proposto non istituisce una banca dati europea relativa alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Ai fini del regolamento proposto, i dati personali devono figurare solo sul certificato emesso, che occorre proteggere da falsificazioni o alterazioni.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il finanziamento delle azioni a sostegno della presente iniziativa sarà coperto dalla scheda finanziaria legislativa presentata unitamente alla proposta di regolamento (UE) 2021/XXX.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

All'articolo 1 viene descritto l'oggetto del regolamento proposto.

L'articolo 2 prevede una rapida entrata in vigore del regolamento.

2021/0071 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c).

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)In virtù dell'acquis di Schengen, i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2)Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ("OMS") ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

(3)Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sugli spostamenti verso il territorio degli Stati membri e al suo interno, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena.

(4)Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 12 .

(5)Il 30 ottobre 2020 è stata adottata la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio 13 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen, che ha esortato gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen ad applicare i principi, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure figuranti nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio.

(6)Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione. Tali certificati tuttavia, per poter essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri all'interno dell'Unione, devono essere pienamente interoperabili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comunemente stabilito tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi e le norme tecniche di tali certificati.

(7)Già adesso alcune restrizioni agli spostamenti non sono applicate da vari Stati membri alle persone vaccinate. Qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni agli spostamenti messe in atto in conformità del diritto dell'Unione per limitare la diffusione della COVID-19, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena/autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione validi rilasciati da altri Stati membri in conformità della proposta di regolamento su un certificato verde digitale (COM(2021)/xxx). Tale accettazione dovrebbe avvenire alle stesse condizioni, vale a dire che, ad esempio, se uno Stato membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo anche per i titolari di un certificato di vaccinazione che indica una sola dose dello stesso vaccino. Per motivi di salute pubblica, è opportuno che quest'obbligo sia limitato alle persone cui sono stati somministrati vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 . Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di decidere di accettare certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19, ad esempio vaccini che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , vaccini la cui distribuzione è stata temporaneamente autorizzata in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva 2001/83/CE, o vaccini che figurano nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Il regolamento (UE) 2021/xxxx del xx 2021 istituisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione.

(8)Conformemente agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i cittadini di paesi terzi cui si applicano tali disposizioni possono spostarsi liberamente nei territori degli altri Stati membri.

(9)Per agevolare la circolazione nei territori degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che hanno il diritto di spostarsi, il quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 istituito dal regolamento (UE) 2021/xxxx dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che non sono già contemplati da tale regolamento, a condizione che siano regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a spostarsi negli altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

(10)Per poter essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri, tali certificati devono essere pienamente interoperabili.

(11)Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni agli spostamenti o ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia. Inoltre, ogni necessità di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/xxxx non può, di per sé, giustificare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) 16 .

(12)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo.

(13)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 17 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Benché l'Irlanda non sia soggetta al presente regolamento, allo scopo di agevolare gli spostamenti all'interno dell'Unione potrebbe anch'essa rilasciare certificati, che soddisfino gli stessi requisiti applicabili al certificato verde digitale, ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e gli Stati membri potrebbero accettare tali certificati. L'Irlanda potrebbe a sua volta accettare certificati rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nei loro territori.

(14)Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(15)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 18 .

(16)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 19 .

(17)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio 20 .

(18)Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 e hanno emesso un parere il […],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/XXXX [regolamento su un certificato verde digitale] ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che risiedono o soggiornano regolarmente nei loro territori e hanno il diritto di spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'UE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.
(2)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(3)    SN 2/21.
(4)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(5)    Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(6)    Disponibile all'indirizzo:     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(7)    Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(8)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(9)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(10)    Raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio, dell'1 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 1), e raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio, del 2 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1).
(11)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12)    GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.
(13)    Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 25).
(14)    Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(15)    Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(16)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(17)    Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(18)    Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(19)    Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(20)    Decisione del Consiglio del 7 marzo 2011 sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(21)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).