Bruxelles, 22.1.2021

COM(2021) 24 final

2021/0011(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR 1 (di seguito "la convenzione TIR") in riferimento alla prevista adozione di diversi emendamenti di detta convenzione.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

Obiettivo della convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (di seguito "la convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è agevolare il trasporto internazionale di merci dagli uffici doganali di partenza verso gli uffici doganali di destinazione e attraverso tutti i paesi in cui è necessario transitare. L'accordo è entrato in vigore nel 1978. A novembre 2020 sono 76 le parti della convenzione: 75 Stati e l'Unione europea.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione TIR 2 dal 20 giugno 1983 e tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.

2.2.Il comitato amministrativo

Il comitato amministrativo agisce nell'ambito della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR. Il suo ruolo è esaminare e adottare gli emendamenti della convenzione TIR. Le proposte sono messe ai voti e ogni Stato che è parte e che è rappresentato in una sessione del comitato amministrativo dispone di un voto. L'Unione ha competenza esclusiva nel settore delle dogane disciplinato dalla convenzione TIR. Tuttavia l'Unione, in quanto unione doganale ed economica, non ha diritto di voto che si aggiunga ai voti cui hanno diritto i suoi Stati membri, a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, della convenzione TIR. Tutti gli Stati membri sono parti con diritto di voto.

Gli emendamenti della convenzione TIR sono adottati a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti. Per adottare una decisione è richiesto un quorum di almeno un terzo degli Stati che sono parti.

2.3.L'atto previsto del comitato amministrativo

Nel febbraio 2021, nel corso della sua settantaquattresima sessione, il comitato amministrativo sarà chiamato ad adottare una decisione in merito all'adozione dei proposti emendamenti della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (di seguito "l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è adeguare il modello del carnet TIR all'aumento del numero di uffici doganali di partenza e/o di destinazione che possono essere coinvolti in un'operazione di trasporto TIR.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 59 e 60 della convenzione TIR.

L'articolo 59 ha per oggetto gli emendamenti del corpus principale della convenzione TIR e recita: "Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto."

L'articolo 60 ha per oggetto gli emendamenti degli allegati della convenzione TIR e recita: "Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, esaminata in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal comitato amministrativo all'atto della sua adozione, a meno che entro una data anteriore, fissata anch'essa dal comitato amministrativo nello stesso momento, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, non abbiano notificato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro obiezioni all'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo sono fissate dal comitato amministrativo alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti."

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

L'Unione sostiene la proposta intesa a modificare l'allegato 1 della convenzione TIR e ad aggiornare i modelli del carnet TIR in quanto essa è conforme agli emendamenti dell'articolo 18 precedentemente adottati, che hanno aumentato il numero massimo di uffici doganali cui è possibile fare ricorso durante un trasporto TIR.

Più precisamente, come proposto dalla Commissione europea, saranno aggiornate le versioni 1 e 2 del modello di carnet TIR 3 . La versione 1 è la versione standard del carnet TIR, attualmente utilizzata nella pratica, e la versione 2 è il carnet TIR tabacco/alcool, per il momento non utilizzato. Per motivi di coerenza e per evitare ulteriori cambiamenti in futuro, è necessario modificare contemporaneamente i due modelli. I nuovi modelli saranno acclusi all'allegato della proposta di decisione del Consiglio.

Tali modifiche avranno un impatto positivo concreto, in quanto offriranno agli operatori economici maggiore flessibilità nella scelta degli uffici doganali di partenza e di destinazione.

Si tratta di uno sviluppo favorevole che aumenterà l'attrattiva della convenzione TIR. L'Unione europea sostiene questa iniziativa, che può agevolare il ricorso al regime di transito internazionale.

3.Base giuridica

3.1.Base giuridica procedurale

3.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

3.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato amministrativo è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

L'atto che il comitato amministrativo è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 59 e 60 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2.Base giuridica sostanziale

3.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

3.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato amministrativo apporterà modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e ai relativi allegati e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0011 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (di seguito "la convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio 5 ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 6 .

(2)Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio, conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

(3)A norma degli articoli 59 e 60 della convenzione TIR, il comitato amministrativo della convenzione TIR ("comitato amministrativo") può adottare emendamenti della convenzione TIR e dei relativi allegati a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

(4)Nella settantaquattresima sessione che si terrà dal 9 al 12 febbraio 2021, o in una sessione successiva, il comitato amministrativo è chiamato ad adottare diversi emendamenti degli allegati della convenzione TIR.

(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo, poiché gli emendamenti vincoleranno l'Unione.

(6)Al fine di tener conto dell'emendamento precedentemente adottato dell'articolo 18 della convenzione TIR, che ha aumentato il numero di uffici doganali che possono essere coinvolti in un'operazione TIR, è necessario modificare l'allegato 1 della convenzione TIR e aggiornare la presentazione delle versioni 1 e 2 dei modelli di carnet TIR.

(7)È pertanto opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo si basi sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione. Ciò non pregiudica la possibilità di modifiche minori non sostanziali del progetto di emendamenti, concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR senza un'altra decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella settantaquattresima sessione o in una delle sessioni successive del comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (la "convenzione TIR") deve basarsi sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione. Gli Stati membri dell'Unione esprimono la posizione dell'Unione quando viene espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    La sigla TIR significa "trasporto internazionale delle merci su strada" ("Transports Internationaux Routiers" o "International Road Transports").
(2)    Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).
(3)    La nuova presentazione del carnet TIR figura nell'allegato della presente proposta: qualora non sia visibile in legiswrite, si prega di effettuare i controlli DQC.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).
(6)    GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

Bruxelles, 22.1.2021

COM(2021) 24 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento
della convenzione


ALLEGATO

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 2 di copertina: Modello di carnet TIR, norma n. 5 delle "règles relatives à l'utilisation du carnet TIR"

Sostituire quatre con huit

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 3 di copertina: Modello di carnet TIR versione 1, norma n. 5 delle norme relative all'impiego del carnet TIR

Sostituire quattro con otto

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 5 (bianca) del modello di carnet TIR, volet n. 1

Sostituire il volet n. 1 esistente con 1

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 6 (verde) del modello di carnet TIR versione 1, volet n. 2

Sostituire il volet n. 2 esistente con 2

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 2 di copertina: Modello di carnet TIR, norma n. 5 delle "règles relatives à l'utilisation du carnet TIR"

Sostituire quatre con huit

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 3 di copertina: Modello di carnet TIR versione 1, norma n. 5 delle norme relative all'impiego del carnet TIR

Sostituire quattro con otto

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 12 (bianca) del modello di carnet TIR, volet n. 1

Sostituire il volet n. 1 esistente con 3

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 13 (verde) del modello di carnet TIR, volet n. 2

   Sostituire il volet n. 2 esistente con 4

(1)    Cfr. pagina 3 del presente documento.
(2)    Cfr. pagina 4 del presente documento.
(3)    Cfr. pagina 5 del presente documento.
(4)    Cfr. pagina 6 del presente documento.