10.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 456/14


P9_TA(2021)0007

Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi (2020/2020(INI))

(2021/C 456/02)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1) («direttiva sui servizi»),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2) («direttiva sulle qualifiche professionali»),

vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (3),

vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (4),

vista la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (5) («direttiva relativa a un test della proporzionalità»),

visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (6) («regolamento relativo a uno sportello digitale unico»),

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (7) («direttiva relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera»),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico (8),

visto lo studio commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del febbraio 2019 dal titolo «Contribution to Growth: The Single Market for Services — Delivering economic benefits for citizens and businesses» (Contributo alla crescita: il mercato unico dei servizi — realizzare benefici economici per i cittadini e le imprese),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2018 dal titolo «Un settore europeo del commercio al dettaglio adeguato al 21o secolo» (COM(2018)0219),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» (COM(2020)0093),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),

vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020 dal titolo «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne — COVID-19» (C(2020)3250),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (9),

vista la lettera dei primi ministri degli Stati membri al presidente del Consiglio europeo, del 26 febbraio 2019, concernente il futuro sviluppo del mercato unico,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 14 marzo 2016, dal titolo «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?»,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0250/2020),

A.

considerando che la direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali sono strumenti fondamentali per garantire la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, ma che una parte del potenziale del mercato unico dei servizi è ancora inutilizzata;

B.

considerando che i servizi rappresentano il 73 % del PIL dell'UE e contribuiscono al 74 % (10) dell'occupazione, il che è sottolineato dal fatto che ben 9 nuovi posti di lavoro su 10 creati nell'Unione europea rientrano in questo settore, mentre la quota dei servizi nel commercio intra-UE costituisce solo circa il 20 %, generando appena il 6,5 % del PIL dell'UE; che secondo alcuni studi i potenziali benefici associati all'approfondimento del mercato unico dei servizi mediante un'attuazione efficace e una migliore armonizzazione della legislazione potrebbero potenzialmente ammontare fino a 297 miliardi di EUR, il che corrisponde al 2 % del PIL dell'UE; che il 27 % (11) del valore aggiunto dei beni prodotti nell'UE è generato dai servizi e che 14 milioni di posti di lavoro a sostegno della produzione rientrano nel settore dei servizi; che esistono diversi servizi caratterizzati da complesse catene di approvvigionamento e che pertanto sono meno esposti al commercio;

C.

considerando che l'equilibrio tra le libertà economiche, i diritti sociali, gli interessi dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese e l'interesse generale è fondamentale per il quadro del mercato unico; che l'allineamento della crescita economica agli aspetti qualitativi dello sviluppo, tra cui il miglioramento della qualità e dei servizi per la sicurezza della vita e i servizi di alta qualità, è fondamentale per valutare lo sviluppo del mercato unico e dovrebbe condurre a ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i diritti dei consumatori e dei lavoratori;

D.

considerando che i servizi di alta qualità sono nell'interesse dei consumatori e che la frammentazione del mercato unico attraverso una regolamentazione nazionale ingiustificata e determinate pratiche commerciali, che portano tra l'altro a una minore concorrenza, non solo ostacola le imprese, ma lede anche i consumatori, che hanno meno possibilità di scelta e pagano prezzi più elevati;

E.

considerando che la direttiva sui servizi, che copre circa due terzi delle attività di servizi, esclude in tutto o in parte, in linea con i quadri normativi speciali che sono di interesse generale di cui all'articolo 2 del protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 14 TFUE, i servizi sociali, i servizi di assistenza sanitaria e altri servizi pubblici dal suo ambito di applicazione; che i servizi di interesse generale possono dover essere forniti, commissionati e organizzati dagli Stati membri in linea con le prescrizioni e le circostanze locali al fine di rispondere alle esigenze degli utenti al livello più locale possibile;

F.

considerando che l'UE sta attualmente affrontando una recessione e un aumento della disoccupazione causati dalla pandemia di COVID-19 e che l'approfondimento del mercato unico dei servizi rappresenta un metodo fondamentale per incrementare i flussi commerciali nell'UE e migliorare le catene del valore, contribuendo in tal modo alla crescita economica;

G.

considerando che i dipendenti del settore dei servizi che hanno lavorato instancabilmente durante la pandemia di COVID-19 nell'Unione europea sono colpiti negativamente a causa della grave insicurezza economica o dell'esposizione in prima linea; che è necessario affrontare la questione a livello dell'UE;

H.

considerando che gli Stati membri dovrebbero attuare e monitorare correttamente e tempestivamente la direttiva riveduta relativa al distacco dei lavoratori (12) al fine di tutelare i lavoratori durante il distacco ed evitare indebite restrizioni relative alla libertà di prestare servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

I.

considerando che è necessario un mercato dei servizi più integrato e interconnesso per conseguire risultati nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, contrastare i cambiamenti climatici, creare un'economia sostenibile che includa il commercio digitale e sfruttare appieno il potenziale del Green Deal europeo;

J.

considerando che le diverse scelte normative a livello dell'UE e nazionale e il recepimento e l'attuazione imperfetti e inadeguati della legislazione esistente creano un divario in materia di applicazione, dato che potrebbe essere altresì impossibile applicare in modo efficace le disposizioni non correttamente attuate; che una legislazione coerente e chiara è un prerequisito per contrastare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi; che le violazioni della legislazione in materia di servizi possono essere difficili da individuare e affrontare con i meccanismi di applicazione esistenti, in particolare a livello locale;

K.

considerando che le procedure amministrative, le normative nazionali divergenti e in particolare gli ostacoli all'accesso alle informazioni necessarie hanno reso complicato praticare il commercio transfrontaliero, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI); che è opportuno promuovere meglio gli strumenti esistenti a sostegno delle esigenze delle imprese più piccole, tra cui il portale «La tua Europa — Imprese», i centri SOLVIT per la gestione dei casi, gli sportelli unici relativi all'e-government, lo sportello digitale unico e altri strumenti al fine di migliorare gli scambi transfrontalieri di servizi;

L.

considerando che non esiste un sistema di raccolta sistematica dei dati a livello dell'UE per fornire dati adeguati sui lavoratori mobili o per consentire a questi ultimi di determinare lo stato della loro copertura previdenziale e di rivendicare i vari diritti maturati; che l'accesso alle informazioni relative alle norme applicabili, nonché il rispetto, il monitoraggio e l'applicazione effettivi di queste ultime sono condizioni necessarie per conseguire una mobilità equa e lottare contro gli abusi del sistema; che, essendo in grado di facilitare la vigilanza e l'applicazione della legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori mobili, la tecnologia digitale dovrebbe essere promossa e utilizzata, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

M.

considerando che l'assenza di strumenti di riconoscimento automatico dei titoli di studio, delle qualifiche, delle abilità e delle competenze tra gli Stati membri ha ripercussioni negative sulla mobilità di discenti, tirocinanti, laureati nonché di forza lavoro qualificata, ostacolando così il flusso di idee all'interno dell'UE, il potenziale d'innovazione dell'economia dell'UE e lo sviluppo di un mercato unico europeo realmente integrato;

Affrontare le barriere all'interno del mercato unico

1.

sottolinea che la promozione del mercato unico, comprese la libera, equa e sicura circolazione dei servizi e delle persone, la protezione dei consumatori e la rigorosa applicazione del diritto dell'UE, è di fondamentale importanza per contrastare la crisi economica causata dalla COVID-19; sollecita tutti gli Stati membri ad allentare quanto prima possibile gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati che impediscono la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico; deplora che il piano di ripresa proposto dalla Commissione non preveda alcun finanziamento specifico connesso alla circolazione dei servizi riconoscendone l'importanza come strumento per la ripresa economica;

2.

sottolinea che in tutta l'Unione europea le imprese e i lavoratori dovrebbero poter circolare liberamente per offrire i loro servizi, ma l'attuazione e l'applicazione insufficienti delle norme del mercato unico, procedure elettroniche inadeguate, restrizioni normative ingiustificate a carico dei prestatori di servizi e ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate continuano a creare barriere che privano i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di scelte e gli imprenditori, in particolare le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi, di opportunità; invita gli Stati membri a ridurre i requisiti non necessari e a digitalizzare il processo di documentazione per la prestazione transfrontaliera di servizi; evidenzia la crescente importanza della servizificazione, ovvero il ruolo crescente dei servizi nel settore manifatturiero, e sottolinea che gli ostacoli agli scambi di servizi si traducono sempre più spesso in ostacoli alla produzione; sottolinea che la piena attuazione e applicazione della direttiva sui servizi ha le potenzialità per ridurre gli ostacoli agli scambi e aumentare gli scambi intra-UE nel settore dei servizi; invita la Commissione a definire un calendario di azioni specifiche per quanto riguarda le conclusioni delle comunicazioni della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» (COM(2020)0093) e "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)0094);

3.

accoglie con favore il fatto che l'armonizzazione delle qualifiche attraverso il riconoscimento reciproco ispirata alla direttiva sulle qualifiche professionali abbia avuto successo in relazione a diverse professioni e incoraggia gli Stati membri a riconsiderare e coordinare le norme che disciplinano i requisiti di accesso e di esercizio in relazione ad attività o professioni specifiche; sottolinea la necessità di migliorare la comparabilità del livello delle qualifiche professionali al fine di garantire una transizione più agevole verso il riconoscimento reciproco delle qualifiche in materia di istruzione e formazione riguardo al settore dei servizi in tutta l'UE;

4.

sottolinea che la tessera professionale europea è utilizzata soltanto per cinque professioni regolamentate e pertanto il suo potenziale non è sfruttato appieno; invita pertanto la Commissione a incrementare il numero di professioni a cui si applica la tessera professionale europea, compresa in particolare l'ingegneria;

5.

ricorda lo status specifico delle professioni regolamentate nel contesto del mercato unico e il loro ruolo nella protezione dell'interesse pubblico; sottolinea che tale status specifico non dovrebbe essere utilizzato per mantenere i monopoli nazionali ingiustificati nella prestazione di servizi dando origine alla frammentazione del mercato unico;

6.

osserva che il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio, delle qualifiche, delle abilità e delle competenze tra gli Stati membri avrebbe un impatto positivo anche sul mercato unico e sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi; accoglie con favore la volontà degli Stati membri di promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei titoli acquisiti all'estero e dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero; invita tuttavia gli Stati membri a estendere il riconoscimento reciproco a tutti i livelli di istruzione e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie;

7.

invita a promuovere il quadro europeo delle qualifiche e a facilitarne l'applicazione in tutta l'Unione europea, onde garantire che diventi uno strumento di riconoscimento ampiamente accettato; accoglie con favore gli sforzi della Commissione intesi a eliminare le indebite restrizioni alle qualifiche professionali e ritiene che debba rimanere attiva e vigile nel perseguire la sua politica d'infrazione quando gli Stati membri non rispettano la normativa dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche;

8.

deplora che le complessità giuridiche e gli ostacoli amministrativi ingiustificati riguardo agli appalti pubblici nel settore dei servizi all'interno dell'UE rimangano in essere a causa delle divergenze nell'attuazione a livello nazionale della direttiva 2014/24/UE (13); invita la Commissione a monitorare e incoraggiare l'ulteriore armonizzazione settoriale degli orientamenti sulle procedure in materia di appalti pubblici con l'obiettivo ultimo di produrre i potenziali benefici e ridurre i costi degli appalti transfrontalieri per le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi; sottolinea l'importanza dei servizi che facilitano una riduzione misurabile dell'impronta ambientale dell'UE («servizi verdi») ed esorta gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente e a utilizzare meglio i sistemi esistenti per promuovere servizi sostenibili negli appalti pubblici al fine di conseguire un'economia circolare e sostenibile;

9.

ricorda che la direttiva sui servizi mira a garantire servizi di alta qualità, ridurre la frammentazione del mercato interno e ad approfondire l'integrazione e il rafforzamento di un mercato unico basato sulla trasparenza e sulla concorrenza leale, inoltre getta le fondamenta affinché le imprese conseguano il loro pieno potenziale e conferiscano benefici ai consumatori, contribuendo altresì allo sviluppo sostenibile e alla crescita della competitività dell'economia dell'UE;

10.

ritiene che lo sviluppo dei servizi legati alle tecnologie rivoluzionarie o emergenti richieda un'appropriata dimensione del mercato per giustificare gli investimenti e sostenere la crescita delle imprese coinvolte; osserva che la frammentazione del mercato interno spesso scoraggia tali investimenti;

11.

deplora che molte imprese innovative o in crescita cerchino di stabilirsi al di fuori dell'UE una volta raggiunta una determinata dimensione pur continuando a operare nel mercato unico; ritiene che il conseguimento della libera prestazione di servizi possa contribuire al rimpatrio della produzione nell'Unione europea e alla competitività delle imprese dell'UE sui mercati globali;

12.

osserva che due terzi delle attività di servizi rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi e incoraggia la Commissione a valutarne e migliorarne l'attuazione al fine di rafforzare il quadro giuridico del mercato unico;

13.

ricorda che i servizi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera rientrano nell'ambito della libera prestazione dei servizi conformemente alla direttiva sulle qualifiche professionali, alla direttiva sul test di proporzionalità e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, purché sia riconosciuta la natura speciale dei servizi sanitari e sia tutelata la salute pubblica; osserva che la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera è stata adottata anche sulla base dell'articolo 114 TFUE; sottolinea che le normative nazionali non devono creare ostacoli aggiuntivi alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria transfrontaliera rispetto alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia che applica le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei servizi; sottolinea la necessità di eliminare anche gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati a livello nazionale, garantendo nel contempo un elevato livello di assistenza sanitaria per tutti i cittadini dell'UE;

14.

ricorda che i principi della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali facilitano la libera circolazione dei servizi; invita la Commissione a formulare orientamenti aggiornati in merito alla direttiva sui servizi al fine di rafforzare l'applicazione, l'armonizzazione e la conformità tra gli Stati membri e i prestatori di servizi;

15.

riconosce lo status speciale dei servizi di interesse generale e la necessità di garantirli nell'interesse pubblico, come stabilito dalla Corte di giustizia, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti nel protocollo n. 26 TFUE sui servizi di interesse generale; deplora, tuttavia, che alcuni Stati membri adducano ancora motivazioni ingiustificate di interesse pubblico per isolare il loro mercato interno per quanto concerne servizi che non possono essere considerati servizi di interesse generale o servizi di interesse economico generale;

16.

sottolinea che i requisiti quali le restrizioni territoriali infondate, i requisiti linguistici ingiustificati e le verifiche della necessità economica possono creare, se applicati in modo eccessivo, ostacoli ingiustificati e sproporzionati agli scambi transfrontalieri;

17.

esorta a non citare la COVID-19 come giustificazione per limitare la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico, a meno che la giustificazione non sia appropriata, e incarica la Commissione di continuare a vigilare contro qualsiasi abuso di tale giustificazione;

18.

deplora, pur riconoscendo lo status speciale dei servizi pubblici e la necessità di garantirli nell'interesse pubblico, che gli Stati membri utilizzino talvolta il concetto di servizi non economici di interesse generale per escludere taluni settori dall'ambito di applicazione delle norme del mercato interno, nonostante ciò non sia giustificato dall'interesse generale; sottolinea la necessità di definire ulteriormente tale concetto per evitare la frammentazione nazionale e interpretazioni divergenti;

19.

accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sui lavoratori stagionali del 16 luglio 2020 relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali nel contesto della pandemia di COVID-19 nell'UE e invita gli Stati membri a garantire che i lavoratori frontalieri e stagionali possano attraversare le frontiere, garantendo nel contempo condizioni di lavoro sicure;

20.

rileva che la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta relativa alla procedura di notifica in materia di servizi; deplora che non sia stato possibile conseguire alcun risultato legislativo sulla base della posizione del Parlamento, che aveva l'obiettivo di impedire l'introduzione di inutili ostacoli normativi nel settore dei servizi attraverso un approccio di partenariato tra gli Stati membri e la Commissione;

21.

osserva che la Commissione ha deciso recentemente di ritirare la sua proposta relativa alla carta elettronica dei servizi; ricorda che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha respinto tali proposte, che avrebbero dovuto affrontare le complessità amministrative per i prestatori di servizi transfrontalieri che restano in vigore; chiede una nuova valutazione della situazione per risolvere i problemi amministrativi esistenti nel rispetto della direttiva sui servizi nonché dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

22.

esorta gli Stati membri a garantire l'attuazione e l'applicazione corrette della legislazione attuale, a notificare alla Commissione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sui servizi, le nuove disposizioni e i progetti di disposizione di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo che prevedono i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva in parola, specificandone le motivazioni, ad evitare requisiti ingiustificati e a introdurre procedure elettroniche semplici per l'ottenimento dei documenti necessari per la prestazione transfrontaliera di servizi, così da garantire condizioni di parità alle imprese e ai lavoratori, assicurando nel contempo il massimo livello di protezione dei consumatori;

23.

sottolinea che una maggiore mobilità transfrontaliera può essere conseguita attraverso l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco, nonché attraverso il coordinamento delle norme tra gli Stati membri; enfatizza che l'Unione europea sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore della politica sociale in virtù dell'articolo 153 TFUE, che afferma esplicitamente che le norme dell'UE adottate a norma di tale articolo non devono compromettere la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale, non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso e non devono ostacolare a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione;

24.

evidenzia che le persone con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli che rendono loro difficile o impossibile trarre pienamente vantaggio dalla libera circolazione dei servizi; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio l'atto europeo sull'accessibilità, al fine di eliminare efficacemente gli ostacoli per le persone con disabilità e assicurare la disponibilità di servizi accessibili, nonché l'idoneità delle condizioni alle quali i servizi sono prestati; sottolinea l'importanza fondamentale di realizzare un mercato unico pienamente accessibile che garantisca la parità di trattamento e l'inclusione delle persone con disabilità;

25.

invita la Commissione a fornire un'assistenza strutturata e orientamenti agli Stati membri su come condurre valutazioni ex ante della proporzionalità della nuova regolamentazione nazionale in materia di servizi in linea con la direttiva relativa a un test della proporzionalità;

26.

si appella ai parlamenti nazionali affinché si impegnino attivamente per sostenere l'applicazione delle norme esistenti ed esercitino le proprie funzioni di controllo nei confronti delle autorità nazionali;

27.

esorta le parti interessate, la comunità imprenditoriale e le parti sociali a continuare a svolgere la loro parte nel chiedere ai governi di rivitalizzare il settore dei servizi dell'UE e di rafforzare l'interoperabilità settoriale e intersettoriale in settori quali l'ambiente, i trasporti e la salute, in modo da lavorare a favore di servizi transfrontalieri interconnessi; sottolinea che tutte le parti interessate dovrebbero promuovere un mercato unico dei servizi sostenibile, equo e basato su norme, con elevati standard sociali e ambientali, servizi di qualità e una concorrenza leale;

Garantire l'applicazione della legislazione esistente

28.

osserva che la libera circolazione dei servizi è al centro del mercato unico e potrebbe apportare sostanziali benefici economici, nonché elevati standard di protezione dell'ambiente, dei consumatori e dei lavoratori, laddove venga rispettato l'equilibrio tra economia di mercato e dimensione sociale dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, a condizione che vi sia un'applicazione sufficiente e attiva da parte delle autorità responsabili, dei tribunali nazionali e della Commissione e purché le imprese rispettino le normative nazionali e dell'UE; sottolinea che le frontiere tra gli Stati membri dovrebbero rimanere aperte onde garantire i principi fondamentali dell'UE; pone l'accento sul fatto che l'eventuale reintroduzione temporanea di controlli alle frontiere interne in una situazione di crisi, come ad esempio una crisi sanitaria, deve avvenire con cautela e solo come misura di ultima istanza, sulla base di un coordinamento attento tra gli Stati membri, dal momento che la chiusura delle frontiere minaccia i principi fondamentali dell'UE; evidenzia inoltre che, con il progressivo allentamento delle misure di confinamento nazionali, occorre concentrarsi immediatamente sulla rimozione dei controlli alle frontiere;

29.

segnala che le imprese e i consumatori di tutta l'Unione europea traggono beneficio da un'attuazione e da un'applicazione adeguate della legislazione esistente; incoraggia la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone per garantire il pieno rispetto delle norme esistenti e ad adottare decisioni tempestive in merito ai reclami in modo da assicurare che le questioni rilevanti dal punto di vista degli utenti finali siano trattate in maniera efficace; chiede che siano valutati meccanismi di risoluzione alternativi e che le procedure di infrazione siano applicate in modo rigoroso e senza indebiti ritardi ogniqualvolta sono rilevate violazioni della legislazione pertinente contrarie al corretto funzionamento del mercato interno e sono introdotti oneri sproporzionati;

30.

evidenzia che i motivi imperativi di interesse pubblico devono essere invocati dagli Stati membri solo ove legittimo; pone tuttavia in rilievo il diritto degli Stati membri di regolamentare il settore dei servizi nell'interesse pubblico generale per tutelare i consumatori e la qualità dei servizi;

31.

invita la Commissione a monitorare meglio i progressi e il livello conseguiti degli Stati membri per quanto riguarda il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione, includendo una relazione annuale al riguardo, e a sviluppare, di concerto con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, valutazioni trasparenti e partecipative basate su criteri sia quantitativi che qualitativi;

32.

deplora il fatto che ben venti Stati membri abbiano recepito in ritardo la direttiva sui servizi nella legislazione nazionale; ricorda che la gamma di strumenti, come gli sportelli unici, è ancora limitata e che i prestatori di servizi non sono sufficientemente informati di tutte le opportunità a loro disposizione; chiede pertanto alla Commissione di informare le parti interessate, ad esempio attraverso la pubblicità su Internet, circa le opportunità previste dalla direttiva;

33.

sottolinea che la creazione di un mercato dinamico e di condizioni di parità per la prestazione transfrontaliera dei servizi della società dell'informazione è una componente essenziale della futura competitività dell'economia dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri ad occuparsi dei rimanenti ostacoli alla prestazione transfrontaliera dei servizi della società dell'informazione nell'ambito del pacchetto legislativo sui servizi digitali;

34.

chiede una maggiore determinazione da parte della Commissione nel garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficienti tra gli Stati membri in modo da evitare la duplicazione delle procedure e dei controlli riguardo alla prestazione transfrontaliera di servizi;

35.

esorta la Commissione e gli Stati membri a definire la struttura e il modus operandi della neocostituita task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET), inclusa la sua dimensione pratica, e ad elaborare un calendario di interventi specifici in linea con le priorità fissate dalla SMET (14) attraverso l'istituzione di un nuovo piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme sul mercato unico, in modo da massimizzare il potenziale del mercato unico dei servizi; ritiene che la SMET possa apportare un valore aggiunto garantendo l'attuazione coerente di tutte le strategie per il mercato unico e la condivisione dei dati e delle misurazioni inerenti ai risultati; incoraggia la SMET a istituire una banca dati aperta e trasparente delle barriere nazionali non tariffarie specifiche e delle procedure di infrazione in corso;

36.

pone in evidenza la rilevanza delle pronunce pregiudiziali nel plasmare il diritto dell'UE; si rammarica del fatto che, nonostante sia già stata sensibilmente ridotta, la durata media dei procedimenti, pari a 14,4 mesi (15), continua a essere elevata; invita la Corte di giustizia a valutare modi per ridurre ulteriormente tale durata, al fine di evitare problemi per i prestatori e i destinatari di servizi nel mercato unico; sottolinea che le pronunce pregiudiziali producono un impatto notevole sullo sviluppo del mercato unico e sulla riduzione delle barriere ingiustificate all'interno dello stesso;

Promuovere l'informazione normativa e la chiarezza normativa rafforzando il ruolo degli sportelli unici

37.

osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la mancanza di chiarezza normativa e di un'efficace comunicazione tra gli Stati membri in merito a normative soggette a frequenti modifiche; sottolinea l'importanza fondamentale dello sportello digitale unico e degli sportelli unici come punti di accesso online per le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza a livello dell'UE e nazionale per quanto concerne il mercato unico, come previsto dalla direttiva sui servizi;

38.

raccomanda che gli Stati membri attuino lo sportello digitale unico in maniera favorevole ai consumatori e alle PMI e trasformino gli sportelli unici da semplici portali normativi a portali pienamente operativi; è dell'opinione che ciò dovrebbe essere conseguito fornendo informazioni, servizi di assistenza e procedure semplificate al riguardo, che siano incentrati sull'utente, e collegando lo sportello digitale unico agli sportelli unici, in modo da farne per quanto possibile uno sportello unico virtuale e garantire il massimo livello di centralità dell'utente; propone di adottare gli standard di progettazione della Europa Web Guide onde assicurare un'interfaccia intuitiva e riconoscibile per tutti gli sportelli unici;

39.

raccomanda che la Commissione e gli Stati membri forniscano sistematicamente informazioni di facile consultazione attraverso lo sportello digitale unico ogniqualvolta una normativa dell'UE introduce nuovi diritti o obblighi per i consumatori e le imprese; suggerisce, a tal fine, che la Commissione e gli Stati membri si consultino frequentemente con le parti interessate; evidenzia che la trasparenza, la parità di trattamento e la non discriminazione sono essenziali per la libera circolazione dei servizi;

40.

rileva che gli Stati membri devono provvedere a che tutte le procedure amministrative realizzabili inerenti alla costituzione di società e alla libera prestazione di servizi possano essere espletate in ambiente digitale, conformemente al regolamento sullo sportello digitale unico; esorta gli Stati membri ad accelerare la loro attività di digitalizzazione, in particolare per le procedure che interessano le imprese e i consumatori, in modo da consentire loro di espletare le procedure amministrative da remoto e online; incita la Commissione a raddoppiare gli sforzi dei soggetti coinvolti e, in particolare, a sostenere attivamente gli Stati membri che fanno registrare risultati insoddisfacenti;

41.

raccomanda alla Commissione di aiutare le autorità nazionali di ogni Stato membro a migliorare gli sportelli unici per agevolare la comunicazione in inglese tra le autorità coinvolte, oltre che nella lingua locale, e fungere da intermediario in caso di superamento delle scadenze o di mancata risposta alle richieste; sottolinea che lo sportello unico dovrebbe fornire ai consumatori, ai dipendenti e alle imprese le informazioni e l'assistenza seguenti, nel rispetto di scadenze serrate:

le norme nazionali e dell'UE che le imprese devono applicare all'interno dello Stato membro in questione e le informazioni destinate ai dipendenti, ad esempio per quanto riguarda il diritto del lavoro, i protocolli in materia di salute e sicurezza, i contratti collettivi applicabili, le organizzazioni delle parti sociali e le strutture di consulenza per i lavoratori e i dipendenti attraverso le quali possono informarsi sui loro diritti e denunciare abusi;

le azioni che le imprese devono intraprendere per conformarsi a tali norme, riassunte in base alla procedura e con orientamenti passo per passo;

i documenti di cui le società devono disporre ed entro quale termine;

le autorità che le società devono contattare per ottenere la necessaria autorizzazione, ecc.;

42.

evidenzia che gli sportelli unici dovrebbero fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie riguardo a qualsiasi requisito inerente all'attività imprenditoriale nello Stato membro in questione; osserva che gli esempi di cui sopra includono i requisiti in materia di qualifiche professionali, l'IVA (aliquote, requisiti di registrazione, obblighi di segnalazione, ecc.), le imposte sul reddito, la previdenza sociale e gli obblighi in materia di diritto del lavoro; sottolinea che tutte le informazioni legislative e amministrative pertinenti, nonché tutti i documenti pertinenti forniti da ciascuno sportello unico, dovrebbero essere disponibili, ove possibile e opportuno, anche in inglese, oltre che nella lingua locale;

43.

suggerisce che gli sportelli unici dovrebbero essere meglio connessi e scambiarsi informazioni sui requisiti e le procedure che le imprese devono rispettare nei rispettivi Stati membri, come pure informazioni specifiche di settore relative alle qualifiche professionali; raccomanda inoltre che gli sportelli unici assistano le società straniere che intendono operare in un determinato Stato membro, nonché le società locali che intendono esportare servizi e merci verso altri Stati membri, fornendo loro le informazioni scambiate e i recapiti necessari; incoraggia a tale riguardo la Commissione a valutare nuove sinergie, ad esempio con l'Autorità europea del lavoro (ELA), al fine di promuovere tale scambio di informazioni; invita la Commissione a valutare, in cooperazione con gli Stati membri, se gli sportelli unici necessiteranno di risorse aggiuntive per svolgere tali compiti;

44.

sollecita la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri per garantire che le imprese, i dipendenti e le altre parti interessate ricevano informazioni tempestive, corrette, complete e aggiornate nella lingua locale e in inglese;

45.

invita la Commissione a svolgere un ruolo di coordinamento nella condivisione delle informazioni tra gli sportelli unici e, se necessario, a fornire orientamenti per aiutare gli Stati membri a razionalizzare le procedure, in particolare per le PMI; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe altresì garantire la condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda i lavoratori mobili, in termini sia di migliori pratiche in materia di comunicazione, sia di requisiti non necessari per il mercato unico;

46.

evidenzia che tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente accessibili attraverso lo sportello digitale unico, oltre a fornire informazioni e offrire servizi amministrativi degli Stati membri impiegando una terminologia accessibile e garantendo totale disponibilità, con personale qualificato di assistenza che fornisca un supporto efficace e orientato all'utente;

47.

esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo a favore della digitalizzazione dei servizi pubblici e ad attuare tutte le componenti del sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e gli istituti di previdenza sociale e facilitare la libera ed equa mobilità dei lavoratori dell'UE; invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni sui sistemi di sicurezza sociale;

48.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uso di strumenti digitali e invita gli Stati membri a dotare gli ispettorati del lavoro di risorse sufficienti per contrastare qualsiasi forma di abuso; invita la Commissione a presentare un'iniziativa relativa a un numero di sicurezza sociale dell'UE, che offrirebbe certezza giuridica ai lavoratori e alle imprese, consentendo nel contempo di controllare efficacemente le pratiche di subappalto e contrastando le frodi sociali, quali il lavoro autonomo e il distacco fittizi e le società di comodo; chiede inoltre agli Stati membri di assicurare che i controlli effettuati siano proporzionati, giustificati e non discriminatori; esorta la Commissione a rendere l'ELA pienamente operativa quanto prima, in modo da garantire un migliore coordinamento tra gli ispettorati nazionali del lavoro e far fronte al dumping sociale transfrontaliero;

49.

esorta la Commissione a provvedere a che le nuove direttive, i nuovi regolamenti o le nuove raccomandazioni riguardanti il mercato unico dei servizi prevedano l'obbligo di rafforzare gli sportelli unici nelle loro funzioni e dedichino risorse adeguate per adempiere a eventuali funzioni aggiuntive nel quadro della direttiva sui servizi senza pregiudicare la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali;

Valutazione: quadro di valutazione del mercato unico e indicatori di restrittività

50.

sostiene l'iniziativa preliminare della Commissione volta ad aggiornare il quadro di valutazione del mercato unico con una nuova serie di indicatori con cui valutare l'attuazione della pertinente legislazione sul mercato unico da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione a integrare i dati pubblicati con i dati pertinenti provenienti dal sistema di informazione del mercato interno, da SOLVIT, dal registro centrale delle denunce CHAP e da altre risorse pertinenti; sottolinea che la qualità dell'attuazione dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare;

51.

raccomanda che il quadro di valutazione aggiornato del mercato unico ponga l'accento sulla segnalazione delle questioni pertinenti dal punto di vista dell'utente finale, valutando se le preoccupazioni e le denunce sono risolte, ad esempio nel quadro di SOLVIT o della rete dei centri europei dei consumatori; si rammarica inoltre del fatto che, in molti Stati membri, lo strumento SOLVIT sia a stento utilizzato e spesso non disponga di capacità digitali avanzate; sottolinea che è necessaria una maggiore trasparenza per quanto riguarda le violazioni della libera prestazione dei servizi; ritiene che il quadro di valutazione del mercato unico dovrebbe includere informazioni adeguate, tra cui il numero di denunce, il numero di cause avviate, il relativo settore d'infrazione, il numero di cause portate a termine e il risultato o il motivo dell'archiviazione delle stesse;

52.

esorta la Commissione ad adottare un metodo di valutazione quantitativo e qualitativo che comprenda tutte le parti interessate e che includa, in particolare, gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito; sottolinea che il metodo relativo agli indicatori qualitativi dovrebbe essere trasparente e valutare le differenze nella regolamentazione ex ante ed ex post; rileva l'importanza di valutare se le pertinenti direttive dell'UE sono attuate entro i termini previsti e secondo le intenzioni dei colegislatori dell'Unione;

53.

raccomanda che il quadro di valutazione aggiornato del mercato unico ponga in relazione la qualità dell'attuazione con gli indicatori di restrittività esistenti e realizzi una mappatura delle restrizioni sui servizi negli ambiti politici nuovi e in quelli esistenti, nonché dei diversi livelli di attuazione e applicazione della legislazione dell'UE; suggerisce inoltre che il semestre europeo sia utilizzato anche per rafforzare il mercato unico, poiché l'eliminazione degli oneri normativi e amministrativi più problematici rappresenta una preoccupazione costante; incoraggia la Commissione a includere le attività intermedie degli Stati membri volte a rimuovere ulteriormente i rimanenti ostacoli amministrativi e normativi nel mercato unico dei servizi in sede di presentazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

54.

ritiene che, nel valutare i progressi degli Stati membri in termini di attuazione delle riforme strutturali, la Commissione dovrebbe analizzare i loro risultati in relazione alla realizzazione del potenziale del mercato unico e a quanto compiuto a favore di un'economia più sostenibile;

55.

invita la Commissione ad aggiornare gli indicatori esistenti e a introdurne di nuovi, aiutando gli Stati membri a individuare gli sforzi che potrebbero essere compiuti per migliorare i risultati delle loro politiche, e a monitorare i loro sforzi di riduzione delle restrizioni;

56.

esorta gli Stati membri a definire obiettivi nazionali annuali per l'apertura degli scambi di servizi e ad effettuare valutazioni in tal senso; raccomanda alla Commissione di utilizzare il quadro di valutazione del mercato unico per dimostrare l'apertura degli scambi di servizi negli Stati membri, come esemplificato nel quadro di valutazione europeo dell'innovazione, in quanto ciò consentirebbe agli Stati membri di assumere impegni credibili, concreti e misurabili per migliorare le loro prestazioni in termini di attuazione e applicazione nel settore degli scambi di servizi intra-UE;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(3)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

(4)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.

(5)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25.

(6)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.

(7)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(8)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.

(9)  GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1.

(10)  Eurostat, «The European economy since the start of the millennium» (L'economia europea dall'inizio del millennio), Unione europea, Bruxelles, 2018.

(11)  Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, M., «Making EU Trade in Services Work for All» (Realizzare un commercio dei servizi nell'UE vantaggioso per tutti), Copenhagen Economics, Copenaghen, 2018.

(12)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(13)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(14)  Comunicazione della Commissione dal titolo «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» (COM(2020)0093).

(15)  Corte di giustizia dell'Unione europea, «Panoramica dell'anno: relazione annuale 2019».