Bruxelles, 30.11.2021

COM(2021) 729 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati


1.OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (lo "statuto"), di fornire dati con riguardo all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati.

L'attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è disposta ai sensi dell'allegato XI dello statuto e ha luogo prima della fine dell'anno. Essa si basa su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2021.

2.INFORMAZIONI GENERALI

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto gli importi e i coefficienti correttori di cui allo statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttori di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Tali importi e coefficienti correttori attualizzati devono essere pubblicati dalla Commissione nelle due settimane successive all'attualizzazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello statuto, non si procede ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che presta servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014, vale a dire che non vi è stata alcuna attualizzazione della retribuzione del personale dell'UE in Belgio e in Lussemburgo nel 2013 e nel 2014. Ciò è andato ad aggiungersi all'adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012, dello 0 % e 0,8 % rispettivamente, derivanti dall'approccio globale per risolvere le controversie relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012.

Il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere d'acquisto reale nel periodo 2004-2021 allorché i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno aumentato il loro potere d'acquisto. Durante tale periodo il personale dell'UE ha perso circa il 10,3 % del suo potere d'acquisto a causa dell'effetto combinato delle riforme dello statuto del 2004 e del 2013, delle riduzioni degli adeguamenti salariali e dell'applicazione della clausola di eccezione nel 2020. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno guadagnato lo 0,9 %.

L'effetto combinato della mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni nel 2011 e 2012 e del congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014 ha determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Nel complesso, l'ultima revisione dello statuto ha generato risparmi delle spese amministrative pari a circa 4,3 miliardi di euro nel periodo del QFP. Inoltre misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.

3.Disposizioni giuridiche relative all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

3.1.Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e i coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

Inoltre l'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.

L'articolo 65 bis dello statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto sono definite nell'allegato XI.

Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello statuto dipende direttamente dalle variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo (indice comune).

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dai dieci Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

Il Regno Unito ha lasciato l'UE con effetto al 1º febbraio 2020 diventando "paese terzo". Il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è scaduto con effetto al 31 dicembre 2020. Di conseguenza il Regno Unito non è più incluso nel campione di Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI ai fini del calcolo degli indicatori specifici (il restante campione di dieci Stati membri continua a rappresentare almeno il 75 % del prodotto interno lordo dell'UE-27).

L'indice comune misura le variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dalle autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.

Inoltre l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di +2 % e a un limite di inferiore di -2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è superiore a questo limite, per stabilire l'attualizzazione annuale si utilizza il valore limite. Il limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale viene applicata a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo.

L'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) reale dell'Unione quale previsto dalla Commissione. A norma dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto, la clausola di eccezione è applicabile qualora il valore dell'indicatore specifico sia positivo, ma si registri una flessione del PIL dell'Unione per l'anno in corso. In tal caso, in funzione dell'entità della flessione del PIL dell'UE, una parte dell'indicatore specifico è utilizzata per calcolare l'attualizzazione annuale e la quota residua è applicata a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente o quando l'incremento cumulato del PIL dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione della clausola di eccezione diventa positivo.

3.2.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

Ai sensi dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Inoltre i coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le corrispondenti parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

3.3.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio. Tuttavia, a richiesta del funzionario, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori sono attualizzati una volta all'anno secondo le disposizioni dell'allegato XI dello statuto. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i valori attualizzati, nelle due settimane successive all'attualizzazione.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttori.

3.4.Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che in caso di variazione sensibile del costo della vita gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni, con effetto al 1° gennaio, in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto, se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per Bruxelles e Lussemburgo, la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo, l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora in Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

3.5.Attualizzazioni intermedie dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto (si veda il punto 3.3), qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, si procede a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttori.

4.Attualizzazioni del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

La Commissione prende atto delle diverse attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1° luglio 2021 e che hanno luogo prima della fine del 2021. Tali attualizzazioni, elencate di seguito al punto 4, si basano sui dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2021 1 .

4.1.Attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 2 .

Per il periodo di riferimento l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a -0,2 %.

Per il periodo di riferimento la variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a 2,1 %.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione calcolata per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 1,9 %. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, non si applica nessun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

L'indicatore specifico globale (-0,2 %) rientra nei margini stabiliti dall'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto (limite superiore del +2 % e limite inferiore del -2 %). Pertanto non si applica la clausola di moderazione.

Dato che l'evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (5 %) 3 , non si applica la clausola di eccezione ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto.

Per quanto riguarda il recupero dell'indicatore specifico 2020 sospeso ai sensi della clausola di eccezione (2,5 %), i dati Eurostat mostrano che combinando l'andamento del -5,9 % del PIL stabilito per il 2020 con il +5 % di PIL previsto per il 2021 risulta evidente che il totale cumulato è insufficiente per raggiungere il livello pre-crisi (ossia quello del 2019). Su tale base, l'indicatore specifico per il 2020 (2,5 %) non sarà incluso nel calcolo dell'attualizzazione annuale 2021 e perdureranno gli effetti dell'applicazione della clausola di eccezione nel 2020.

Alla luce di quanto sopra, l'attualizzazione da applicare alle retribuzioni e pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 1,9 %.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, gli importi attualizzati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.2.Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 4 .

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.

4.1.1.Coefficienti correttori per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2021 le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2021.

Presso l'ufficio statistico nazionale non è più disponibile il coefficiente applicabile a Bonn conformemente al metodo del programma di confronto europeo applicato ad altre sedi di servizio in Germania, per le quali vengono elaborati coefficienti correttori (Berlino, Karlsruhe e Monaco di Baviera). In mancanza di tali dati affidabili, alle retribuzioni del personale in servizio a Bonn si applicherà il coefficiente correttore per la Germania (Berlino).

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.1.2.Coefficienti correttori per le pensioni corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i trasferimenti

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali, le parità economiche che determinano al 1° luglio 2021 le equivalenze di potere d'acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2021. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.3.Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 141 sedi di servizio. Tuttavia non sono state presentate parità economiche per sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.

I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati al 1° luglio 2021. L'attualizzazione annuale fissa i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1° luglio 2021.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato II della presente relazione.

4.4.Attualizzazione intermedia del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

In conformità dell'articolo 4 dell'allegato XI dello statuto, le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui è stata registrata una variazione sensibile del costo della vita hanno dovuto essere attualizzate.

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica 5 , che la variazione del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo, misurata mediante l'indice comune, nel periodo da giugno 2020 a dicembre 2020 è stata pari a +0,5 %.

Le variazioni del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo durante il periodo di riferimento sono state misurate mediante gli indici impliciti calcolati da Eurostat 6 . Tali indici sono stati ottenuti moltiplicando l'indice comune per la variazione della parità economica.

La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 6 % per un periodo di dodici mesi (3 % per un periodo di sei mesi).

Poiché l'indice comune per il periodo di riferimento (giugno 2020 – dicembre 2020) è stato di 100,5 (vale a dire +0,5 %), questa variazione è rimasta entro la soglia stabilita (±3,0 %). Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e pensioni nominali dei funzionari europei in Belgio e in Lussemburgo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio, eventualmente moltiplicato, qualora in Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 7 , che nessuna sede di servizio all'interno dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito superiore alla soglia stabilita per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.

Analogamente, Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 8 , che nessuno Stato membro dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito superiore alla soglia per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori calcolati da Eurostat per le pensioni in questi paesi.

Pertanto non era necessaria la pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio all'interno dell'UE.

4.5.Attualizzazioni intermedie del 2021 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

4.1.3.Per il periodo agosto 2020 – gennaio 2021

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 9 la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data (1° luglio 2020) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° agosto, il 1° settembre, il 1° ottobre, il 1° novembre, il 1° dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021.

Pertanto il 25 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, sei tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi 10 , come indicato nell'allegato VI della presente relazione.

4.1.4.Per il periodo febbraio 2021 – giugno 2021

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 11 la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile, il 1° maggio e il 1° giugno 2021.

Pertanto alla fine del 2021 la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, cinque tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato III della presente relazione.

5.Incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE nel 2021.

5.1.Attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

in milioni di EUR

Rubrica VII 12

Altre rubriche (da I a VI)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anni successivi

Anno 
2021

Anno 
2022

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 86,9

+ 173,8

+ 173,8

+ 19,2

+ 38,5

+ 38,5

Incidenza prevista sulle entrate

+ 15,2

+ 30,4

+ 30,4

+ 3,3

+ 6,6

+ 6,6

5.2.Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma, e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII)

L'attualizzazione con effetto al 1° luglio 2021 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE negli Stati membri, ma fuori da Bruxelles e Lussemburgo, ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

in milioni di EUR

Rubrica VII

Altre rubriche (da I a VI)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anni successivi

Anno 
2021

Anno 
2022

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 6,7

+ 13,4

+ 13,4

+ 3,6

+ 7,2

+ 7,2

5.3.Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2021 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

in milioni di EUR

Rubrica VII

Anno 
2021

Anno 
2022

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

- 0,17

- 0,34

- 0,34

5.4.Attualizzazioni intermedie del 2021 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

5.1.1.Per il periodo agosto 2020 – gennaio 2021

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° agosto 2020, 1° settembre 2020, 1° ottobre 2020, 1° novembre 2020, 1° dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 di alcuni coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

in milioni di EUR

Rubrica VII

Anno 
2021

Anno 
2022

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

- 0,07

- 0,14

- 0,14

5.1.2.Per il periodo febbraio 2021 – giugno 2021

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° febbraio 2021, 1° marzo 2021, 1° aprile 2021, 1° maggio 2021 e 1° giugno 2021 di alcuni coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

in milioni di EUR

Rubrica VII

Anno 
2021

Anno 
2022

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

- 0,12

- 0,23

- 0,23



Allegati:

(1)Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2)Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi

(3)Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi

(4)Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi 13

(1)      In particolare viene fatto riferimento alle seguenti relazioni di Eurostat:
(2)      Relazione Eurostat del 28 ottobre 2021 sull'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2021, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2021, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
(3)      Le previsioni economiche europee pubblicate dalla DG ECFIN l'11 novembre 2021 indicano che la crescita in termini reali del PIL per l'UE nel suo insieme sarà pari a +5 % nel 2021 e a +4,3 % nel 2022.
(4)      Relazione Eurostat del 28 ottobre 2021 sull'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE (cfr. nota a piè di pagina n. 2).
(5)      Relazione Eurostat del 26 maggio 2021 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
(6)      Ibidem.
(7)      Ibidem.
(8)      Ibidem.
(9)      Relazione Eurostat del 5 maggio 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
(10)      GU C 229 del 15.6.2021, pag. 2.
(11)      Relazione Eurostat del 18 ottobre 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
(12) Va osservato che, nell'ambito del QFP 2014-2020, la rubrica VII corrisponde alla rubrica V e le rubriche da I a VI corrispondono alle rubriche da I a IV.
(13)      GU C 229 del 15.6.2021, pag. 2.

Bruxelles, 30.11.2021

COM(2021) 729 final

ALLEGATI

della

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati






ALLEGATO I

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL 2021 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2021:

01-07-2021

SCATTI

 

 

 

 

GRADI

1

2

3

4

5

16

19 490,71

20 309,74

21 163,17

15

17 226,53

17 950,42

18 704,71

19 225,11

19 490,71

14

15 225,35

15 865,16

16 531,83

16 991,77

17 226,53

13

13 456,69

14 022,15

14 611,37

15 017,90

15 225,35

12

11 893,46

12 393,23

12 914,02

13 273,30

13 456,69

11

10 511,83

10 953,54

11 413,82

11 731,38

11 893,46

10

9 290,71

9 681,10

10 087,94

10 368,58

10 511,83

9

8 211,43

8 556,48

8 916,05

9 164,09

9 290,71

8

7 257,53

7 562,50

7 880,28

8 099,53

8 211,43

7

6 414,44

6 683,99

6 964,85

7 158,63

7 257,53

6

5 669,29

5 907,53

6 155,76

6 327,03

6 414,44

5

5 010,72

5 221,27

5 440,67

5 592,05

5 669,29

4

4 428,64

4 614,72

4 808,64

4 942,43

5 010,72

3

3 914,15

4 078,65

4 250,05

4 368,27

4 428,64

2

3 459,47

3 604,83

3 756,32

3 860,83

3 914,15

1

3 057,60

3 186,07

3 319,95

3 412,34

3 459,47

2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2021:

01-07-2021

SCATTI

 

GRADI

1

2

3

4

5

6

4 970,95

5 179,84

5 397,50

5 547,65

5 624,31

5

4 393,49

4 578,11

4 771,16

4 903,20

4 970,95

4

3 883,12

4 046,28

4 216,32

4 333,62

4 393,49

3

3 432,01

3 576,23

3 726,53

3 830,19

3 883,12

2

3 033,32

3 160,80

3 293,63

3 385,25

3 432,01

1

2 680,96

2 793,62

2 911,02

2 991,98

3 033,32

3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2022 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2021 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

 

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Stato / Sede

01-07-2021

01-01-2022

01-07-2021

Bulgaria

61,7

58,6

 

Cechia

88,1

75,1

 

Danimarca

134,2

136,9

136,9

Germania

101,4

101,3

101,3

Karlsruhe

96,9

 

Monaco

113,4

 

Estonia

86,3

90,2

 

Irlanda

133,6

125,4

125,4

Grecia

85,2

82,3

 

Spagna

96,3

93,3

 

Francia

119,9

111,2

111,2

Croazia

78,3

69,0

 

Italia

95,2

97,1

 

Varese

91,2

 

Cipro

82,2

84,6

 

Lettonia

80,0

74,6

 

Lituania

80,1

70,2

 

Ungheria

76,1

63,6

 

Malta

94,0

99,0

 

Paesi Bassi

111,4

111,3

111,3

Austria

109,6

113,5

113,5

Polonia

70,6

61,3

 

Portogallo

91,4

87,0

 

Romania

68,5

57,9

 

Slovenia

84,9

81,9

 

Slovacchia

79,9

77,7

 

Finlandia

118,6

121,4

121,4

Svezia

130,3

120,0

120,0

Regno Unito

 

 

128,5

4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 1 050,30 EUR.

4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 1 400,41 EUR.

5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 196,44 EUR.

5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 429,24 EUR.

5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 291,24 EUR.

5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 104,86 EUR.

5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1º luglio 2021: 582,21 EUR.

5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2021: 418,54 EUR.

6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,2165 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3610 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,2165 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,0721 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0348 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km

6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021:

— 108,27 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 216,54 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2022:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4366 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,7277 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,4366 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,1454 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0702 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km

7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2022:

— 218,28 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 436,53 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021:

-    45,12 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

-    36,39 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9. Con effetto dal 1° luglio 2021 il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

-    1 284,45 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

-    763,73 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1. Con effetto dal 1° luglio 2021 il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 540,45 EUR (limite inferiore);

- 3 080,90 EUR (limite superiore).

10.2. Importo della detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2021:

- 1 400,41 EUR.

11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2021:

GRUPPO DI FUNZIONI

01-07-2021

SCATTI

 

 

FUNZIONI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 718,94

6 858,66

7 001,28

7 146,88

7 295,52

7 447,23

7 602,09

 

17

5 938,38

6 061,86

6 187,92

6 316,61

6 447,97

6 582,05

6 718,94

 

16

5 248,48

5 357,62

5 469,04

5 582,77

5 698,89

5 817,40

5 938,38

 

15

4 638,73

4 735,20

4 833,68

4 934,20

5 036,82

5 141,55

5 248,48

 

14

4 099,84

4 185,10

4 272,14

4 360,98

4 451,70

4 544,23

4 638,73

 

13

3 623,54

3 698,90

3 775,81

3 854,35

3 934,49

4 016,32

4 099,84

III

12

4 638,67

4 735,13

4 833,61

4 934,11

5 036,71

5 141,45

5 248,37

 

11

4 099,81

4 185,05

4 272,08

4 360,91

4 451,60

4 544,17

4 638,67

 

10

3 623,53

3 698,88

3 775,79

3 854,32

3 934,46

4 016,29

4 099,81

 

9

3 202,59

3 269,19

3 337,17

3 406,58

3 477,42

3 549,72

3 623,53

 

8

2 830,56

2 889,42

2 949,51

3 010,83

3 073,46

3 137,36

3 202,59

II

7

3 202,52

3 269,14

3 337,12

3 406,52

3 477,40

3 549,72

3 623,54

 

6

2 830,43

2 889,28

2 949,38

3 010,73

3 073,34

3 137,27

3 202,52

 

5

2 501,54

2 553,56

2 606,68

2 660,91

2 716,24

2 772,74

2 830,43

 

4

2 210,88

2 256,87

2 303,82

2 351,74

2 400,64

2 450,58

2 501,54

I

3

2 723,63

2 780,16

2 837,87

2 896,76

2 956,87

3 018,24

3 080,90

 

2

2 407,81

2 457,78

2 508,79

2 560,86

2 614,01

2 668,27

2 723,63

 

1

2 128,61

2 172,80

2 217,88

2 263,91

2 310,90

2 358,86

2 407,81

12. Con effetto dal 1° luglio 2021, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

-    966,13 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

-    572,81 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1. Con effetto dal 1° luglio 2021, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 155,33 EUR (limite inferiore);

- 2 310,64 EUR (limite superiore).

13.2 Con effetto dal 1° luglio 2021, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 050,30 EUR.

13.3 Con effetto dal 1° luglio 2021, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 016,43 EUR (limite inferiore);

- 2 391,63 EUR (limite superiore).

14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio 1 è fissato a:

- 440,26 EUR;

- 664,51 EUR;

- 726,56 EUR;

- 990,54 EUR.

15. Con effetto dal 1° luglio 2021, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio 2 si applica il coefficiente di 6,3553.

16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2021:

01-07-2021

SCATTI

 

 

 

 

 

 

 

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

19 490,71

20 309,74

21 163,17

21 163,17

21 163,17

21 163,17

15

17 226,53

17 950,42

18 704,71

19 225,11

19 490,71

20 309,74

14

15 225,35

15 865,16

16 531,83

16 991,77

17 226,53

17 950,42

18 704,71

19 490,71

13

13 456,69

14 022,15

14 611,37

15 017,90

15 225,35

12

11 893,46

12 393,23

12 914,02

13 273,30

13 456,69

14 022,15

14 611,37

15 225,35

11

10 511,83

10 953,54

11 413,82

11 731,38

11 893,46

12 393,23

12 914,02

13 456,69

10

9 290,71

9 681,10

10 087,94

10 368,58

10 511,83

10 953,54

11 413,82

11 893,46

9

8 211,43

8 556,48

8 916,05

9 164,09

9 290,71

8

7 257,53

7 562,50

7 880,28

8 099,53

8 211,43

8 556,48

8 916,05

9 290,71

7

6 414,44

6 683,99

6 964,85

7 158,63

7 257,53

7 562,50

7 880,28

8 211,43

6

5 669,29

5 907,53

6 155,76

6 327,03

6 414,44

6 683,99

6 964,85

7 257,53

5

5 010,72

5 221,27

5 440,67

5 592,05

5 669,29

5 907,53

6 155,76

6 414,44

4

4 428,64

4 614,72

4 808,64

4 942,43

5 010,72

5 221,27

5 440,67

5 669,29

3

3 914,15

4 078,65

4 250,05

4 368,27

4 428,64

4 614,72

4 808,64

5 010,72

2

3 459,47

3 604,83

3 756,32

3 860,83

3 914,15

4 078,65

4 250,05

4 428,64

1

3 057,60

3 186,07

3 319,95

3 412,34

3 459,47

17. Importo, applicabile dal 1° luglio 2021, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

- 151,88 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

- 232,87 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2021:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 936,23

2 255,71

2 445,64

2 651,60

2 874,88

3 117,00

3 379,48

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 664,10

3 972,64

4 307,17

4 669,87

5 063,14

5 489,50

5 951,78

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

6 452,98

6 996,40

7 585,58

8 224,34

8 916,94

 

 

ALLEGATO II

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO NEI PAESI TERZI 3

Sede di servizio

Parità economica luglio 2021

Tasso di cambio luglio 2021 (*)

Coefficiente correttore luglio 2021 (**)

Afghanistan (***)

0

0

0

Albania

69,29

122,59

56,5

Algeria

102

160,357

63,6

Angola

702,5

774,068

90,8

Argentina

85,64

113,59

75,4

Armenia

474,2

606,64

78,2

Australia

1,605

1,5811

101,5

Azerbaigian

1,756

2,02096

86,9

Bangladesh

84,55

100,902

83,8

Barbados

2,363

2,39034

98,9

Bielorussia

2,136

3,021

70,7

Benin

576,7

655,957

87,9

Bolivia

6,273

8,21461

76,4

Bosnia-Erzegovina

1,127

1,95583

57,6

Botswana

8,505

12,9702

65,6

Brasile

3,807

5,8826

64,7

Burkina Faso

609,6

655,957

92,9

Burundi

1879

2358,35

79,7

Cambogia

3645

4885,5

74,6

Camerun

612,4

655,957

93,4

Canada

1,448

1,4706

98,5

Cabo Verde

76,54

110,265

69,4

Repubblica centrafricana

742,9

655,957

113,3

Ciad

639,7

655,957

97,5

Cile

626,2

869,132

72,0

Cina

6,587

7,6814

85,8

Colombia

2494

4482,19

55,6

Congo

770,2

655,957

117,4

Costa Rica

582,7

735,38

79,2

Cuba (*)

1,048

1,1888

88,2

Repubblica democratica del Congo

3289

2377,38

138,3

Gibuti

223

211,886

105,2

Repubblica dominicana

46,08

67,9661

67,8

Ecuador (*)

0,8862

1,1888

74,5

Egitto

15,71

18,732

83,9

El Salvador (*)

0,7935

1,1888

66,7

Eritrea

17,96

18,1606

98,9

Eswatini

10,52

17,052

61,7

Etiopia

35,93

52,5752

68,3

Figi

1,76

2,46488

71,4

Gabon

685,8

655,957

104,5

Gambia

53,47

61,78

86,5

Georgia

2,342

3,7601

62,3

Ghana

5,867

6,8616

85,5

Guatemala

8,162

9,21359

88,6

Guinea

10439

11667,8

89,5

Guinea-Bissau

478

655,957

72,9

Guyana

182,5

249,805

73,1

Haiti

114,2

110,26

103,6

Honduras

21,74

28,4022

76,5

Hong Kong

10,48

9,2297

113,5

Islanda

193,9

147,3

131,6

India

71,9

88,305

81,4

Indonesia

12173

17339,9

70,2

Iran

82045

49929,6

164,3

Iraq (***)

0

0

0

Israele

4,384

3,876

113,1

Costa d'Avorio

598

655,957

91,2

Giamaica

139,8

178,636

78,3

Giappone

134,9

131,54

102,6

Giordania

0,7467

0,84286

88,6

Kazakhstan

367,6

509,94

72,1

Kenya

111

128,604

86,3

Kosovo

0,5483

1

54,8

Kuwait

0,31

0,35789

86,6

Kirghizistan

65,48

100,644

65,1

Laos

8374

11332

73,9

Libano (***)

0

0

0

Lesotho

10,78

17,052

63,2

Liberia

278,1

203,723

136,5

Libia (***)

0

0

0

Madagascar

3770

4532,5

83,2

Malawi

685,2

961,795

71,2

Malaysia

3,809

4,9353

77,2

Mali

540,5

655,957

82,4

Mauritania

29,27

43,255

67,7

Maurizio

35,69

48,9855

72,9

Messico

14,28

23,6108

60,5

Moldova

14,03

21,4896

65,3

Mongolia

2204

3386,96

65,1

Montenegro

0,5687

1

56,9

Marocco

8,739

10,6246

82,3

Mozambico

63,41

75,445

84,0

Myanmar/Birmania

1287

1962,71

65,6

Namibia

13,41

17,052

78,6

Nepal

95,18

141,735

67,2

Nuova Caledonia

122,554

119,332

102,7

Nuova Zelanda

1,409

1,7

82,9

Nicaragua

33,52

41,8078

80,2

Niger

495,1

655,957

75,5

Nigeria

400,3

491,073

81,5

Macedonia del Nord

30,15

61,695

48,9

Norvegia

13,35

10,1893

131,0

Pakistan

138,6

188,215

73,6

Panama (*)

1,012

1,1888

85,1

Papua Nuova Guinea

4,054

4,17123

97,2

Paraguay

4172

8048,91

51,8

Perù

3,521

4,73737

74,3

Filippine

53,27

57,765

92,2

Qatar

4,722

4,32723

109,1

Russia

76,25

86,4662

88,2

Ruanda

863,2

1178,17

73,3

Sao Tomé e Principe

23,63

24,5

96,4

Arabia Saudita

3,81

4,458

85,5

Senegal

570,5

655,957

87,0

Serbia

70,1

117,57

59,6

Sierra Leone

10982

12206

90,0

Singapore

1,889

1,5985

118,2

Somalia (***)

0

0

0

Sud Africa

11,2

17,052

65,7

Corea del Sud

1270

1341,25

94,7

Sud Sudan

387,7

517,737

74,9

Sri Lanka

157,4

238,891

65,9

Sudan

417,9

538,484

77,6

Svizzera (Berna)

1,377

1,0965

125,6

Svizzera (Ginevra)

1,377

1,0965

125,6

Siria (***)

0

0

0

Taiwan

27,68

33,263

83,2

Tagikistan

8,801

13,4572

65,4

Tanzania

2197

2744,58

80,0

Thailandia

27,65

38,166

72,4

Timor Leste (*)

0,877

1,1888

73,8

Togo

640

655,957

97,6

Trinidad e Tobago

6,395

8,44815

75,7

Tunisia

2,424

3,3069

73,3

Turchia

4,555

10,361

44,0

Turkmenistan

5,088

4,1608

122,3

Uganda

2796

4230,1

66,1

Ucraina

26,04

32,6431

79,8

Emirati arabi uniti

3,785

4,3807

86,4

Regno Unito

0,8888

0,85948

103,4

Stati Uniti (New York)

1,192

1,1888

100,3

Stati Uniti (Washington)

1,066

1,1888

89,7

Uruguay

39,66

51,6629

76,8

Uzbekistan

8237

12572,7

65,5

Venezuela (***)

0

0

0

Vietnam

19358

27354,3

70,8

Cisgiordania — Striscia di Gaza

4,384

3,876

113,1

Yemen (***)

0

0

0

Zambia

13,55

27,0592

50,1

Zimbabwe (***)

0

0

0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, Ecuador, El Salvador, Panama, Timor Leste).

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inattendibilità dei dati.



ALLEGATO III

ATTUALIZZAZIONE INTERMEDIA DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO NEI PAESI TERZI 4

FEBBRAIO 2021

Sede di servizio

Parità economica
febbraio 2021

Tasso di cambio
febbraio 2021 (*)

Coefficiente correttore
febbraio 2021 (**)

Angola

589,9

791,848

74,5

Argentina

63,5

105,071

60,4

Bielorussia

2,058

3,1137

66,1

Brasile

3,357

6,5857

51,0

Cile

625,3

884,964

70,7

Gambia

49,59

61,9

80,1

Guatemala

7,709

9,40629

82,0

Haiti

110,6

88,66

124,7

Iran

74065

50782,2

145,8

Kazakhstan

340,5

510,99

66,6

Kenya

102,8

133,87

76,8

Kirghizistan

59,03

102,532

57,6

Libano (***)

0

0

0

Liberia

318,3

206,157

154,4

Mauritania

29,42

43,74

67,3

Mozambico

57,91

91,205

63,5

Pakistan

124

194,861

63,6

Qatar

4,823

4,40112

109,6

Sao Tomé e Principe

23,35

24,5

95,3

Sud Sudan

382,8

214,757

178,2

Sudan

242,4

67,0489

361,5

Turchia

4,29

8,9313

48

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

 

 

 

 

 

 

 

(***)

Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inattendibilità dei dati.

MARZO 2021

Paese

Parità economica
marzo 2021

Tasso di cambio
marzo 2021 (*)

Coefficiente correttore
marzo 2021 (**)

Algeria

101,3

160,981

62,9

Argentina

67,6

109,328

61,8

Armenia

439,7

635,79

69,2

Costa Rica

586,1

746,135

78,6

Cuba

0,9966

1,2225

81,5

Gibuti

212,1

216,94

97,8

Repubblica dominicana

42,96

70,1701

61,2

Honduras

20,91

29,4451

71,0

Giamaica

130

182,341

71,3

Madagascar

3485

4542,09

76,7

Malawi

646,6

948,171

68,2

Malaysia

3,588

4,9383

72,7

Messico

14,07

25,3424

55,5

Namibia

13,37

18,1101

73,8

Nicaragua

31,29

42,7001

73,3

Sudan

263,9

455,786

57,9

Tanzania

2112

2792,58

75,6

Turkmenistan

5,046

4,27875

117,9

Uruguay

39,3

52,5431

74,8

Zambia

12,06

26,3531

45,8

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

 

 

 

 

 

 

 



APRILE 2021

Paese

Parità economica
aprile 2021

Tasso di cambio
aprile 2021 (*)

Coefficiente correttore
aprile 2021 (**)

Angola

632,7

733,915

86,2

Argentina

72,34

107,747

67,1

Brasile

3,562

6,7685

52,6

Georgia

2,208

3,9545

55,8

Kosovo

0,5604

1

56,0

Mali

513,8

655,957

78,3

Sudan

295,3

449,551

65,7

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 2021

Paese

Parità economica
maggio 2021

Tasso di cambio
maggio 2021 (*)

Coefficiente correttore
maggio 2021 (**)

Argentina

76,7

113,127

67,8

Colombia

2388

4438,75

53,8

Ghana

5,729

6,9259

82,7

Guyana

175,8

252,82

69,5

India

68,65

89,8545

76,4

Iran

78712

50941,8

154,5

Kirghizistan

62,67

102,849

60,9

Liberia

295,9

208,004

142,3

Mozambico

61,43

69,49

88,4

Pakistan

132,3

186,418

71,0

Panama

0,9818

1,2129

80,9

Perù

3,443

4,64844

74,1

Sudan

341

472,51

72,2

Trinidad e Tobago

6,197

8,40095

73,8

Zambia

12,74

26,9319

47,3

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Panama.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2021

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
giugno 2021

Tasso di cambio
giugno 2021 (*)

Coefficiente correttore
giugno 2021 (**)

Angola

678,6

786,826

86,2

Argentina

81,28

114,718

70,9

Armenia

464,1

637,42

72,8

Benin

561,2

655,957

85,6

Repubblica democratica del Congo

3214

2413,12

133,2

Repubblica dominicana

45,22

69,5214

65,0

Ecuador

0,8716

1,2142

71,8

Gambia

52,34

61,61

85,0

Hong Kong

10,63

9,4246

112,8

Giamaica

136,9

180,552

75,8

Kazakhstan

361,2

523,01

69,1

Kenya

109,2

131,447

83,1

Madagascar

3689

4567,50

80,8

Nicaragua

32,88

42,6317

77,1

Nigeria

397,0

501,483

79,2

Sudan

376,0

506,910

74,2

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Ecuador.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO IV

PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA, SERIE C

ATTUALIZZAZIONE INTERMEDIA DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO NEI PAESI TERZI 5



AGOSTO 2020

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
agosto 2020

Tasso di cambio
agosto 2020 (*)

Coefficiente correttore
agosto 2020 (**)

Iran

58043

49320,6

117,7

Kirghizistan

55,29

89,9777

61,4

Libano

4516

1770,26

255,1

Macedonia del Nord

28,15

61,6950

45,6

Arabia Saudita

3,836

4,40363

87,1

Sud Sudan

385,4

192,660

200,0

Sudan

109,4

64,7072

169,1

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

SETTEMBRE 2020

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
settembre 2020

Tasso di cambio
settembre 2020 (*)

Coefficiente correttore
settembre 2020 (**)

Angola

518,7

693,090

74,8

Argentina

47,96

88,0995

54,4

Ciad

652,2

655,957

99,4

Repubblica dominicana

37,45

68,7889

54,4

Malaysia

3,223

4,96320

64,9

Pakistan

110,2

199,065

55,4

Sud Sudan

406,3

196,223

207,1

Sudan

125,1

65,1395

192,0

Suriname

8,801

8,88621

99,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

OTTOBRE 2020

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
ottobre 2020

Tasso di cambio
ottobre 2020 (*)

Coefficiente correttore
ottobre 2020 (**)

Argentina

50,76

88,6778

57,2

Costa Rica

557,9

703,495

79,3

Repubblica democratica del Congo

2889

2312,82

124,9

Gambia

45,28

60,4300

74,9

Haiti

105,0

83,8978

125,2

Iran

63731

49148,4

129,7

Kosovo

0,6469

1,00000

64,7

Libano

5003

1764,08

283,6

Liberia

381,2

232,649

163,9

Malawi

578,6

877,297

66,0

Sud Africa

10,83

19,8685

54,5

Sud Sudan

431,9

196,423

219,9

Sudan

152,5

64,1145

237,9

Suriname

9,477

16,5630

57,2

Turchia

4,002

9,16490

43,7

Uzbekistan

7488

12071,3

62,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.



NOVEMBRE 2020

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
novembre 2020

Tasso di cambio
novembre 2020 (*)

Coefficiente correttore
novembre 2020 (**)

Argentina

53,72

91,5955

58,6

Gibuti

200,2

208,376

96,1

Eritrea

18,67

18,0646

103,4

Etiopia

33,80

44,7994

75,4

Kazakhstan

322,0

507,300

63,5

Libano

5334

1764,38

302,3

Maurizio

34,23

46,9488

72,9

Myanmar/Birmania

1249

1548,44

80,7

Nepal

98,93

139,695

70,8

Pakistan

116,5

190,565

61,1

Papua Nuova Guinea

3,881

4,09231

94,8

Sud Sudan

458,1

203,182

225,5

Sudan

166,9

65,1979

256,0

Suriname

10,28

16,5658

62,1

Tagikistan

8,102

12,1015

67,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

DICEMBRE 2020

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
dicembre 2020

Tasso di cambio
dicembre 2020 (*)

Coefficiente correttore
dicembre 2020 (**)

Angola

551,8

769,336

71,7

Argentina

56,93

96,3178

59,1

Bangladesh

84,34

101,099

83,4

Barbados

2,321

2,39717

96,8

Repubblica dominicana

40,08

69,2507

57,9

India

64,70

88,3015

73,3

Iran

67245

50072,4

134,3

Kuwait

0,3110

0,363860

85,5

Nigeria

377,5

459,932

82,1

Sudan

183,5

65,6313

279,6

Uzbekistan

7885

12416,6

63,5

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

GENNAIO 2021

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
gennaio 2021

Tasso di cambio
gennaio 2021 (*)

Coefficiente correttore
gennaio 2021 (**)

Argentina

60,13

102,374

58,7

Repubblica democratica del Congo

3040

2404,81

126,4

Etiopia

35,94

47,6928

75,4

Kosovo

0,6033

1,00000

60,3

Libano

6017

1851,36

325,0

Liberia

355,1

200,573

177,0

Malawi

612,2

938,495

65,2

Malaysia

3,414

4,95780

68,9

Sud Sudan

414,6

217,658

190,5

Sudan

200,0

67,3306

297,0

Tagikistan

8,532

13,8775

61,5

Zambia

11,09

25,8171

43,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Liberia.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(1)

 Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(2)

 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

(3)

Relazione Eurostat del 28 ottobre 2021 sull'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2021)6803678).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").

(4)

Relazione Eurostat del 18 ottobre 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2021)6358373).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").

(5)

Conformemente alla relazione Eurostat del 5 maggio 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2021)3005164).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurostat ( http://ec.europa.eu/eurostat > "Data" > "Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").