COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.8.2021
COM(2021) 451 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
1.Introduzione
La direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici è lo strumento legislativo principale per conseguire gli obiettivi del programma "Aria pulita" fissati per il 2030. Questa direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per ogni Stato membro dell'UE per il periodo 2020-2029 e ne fissa di più ambiziosi a partire dal 2030, concentrandosi su cinque inquinanti atmosferici responsabili di significativi impatti negativi per l'ambiente e per la salute umana: biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5).
La direttiva stabilisce inoltre obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni nazionali dei suddetti inquinanti e di altri inquinanti, che devono essere oggetto di monitoraggio e comunicazione anche nell'ambito dei rispettivi protocolli della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (convenzione LRTAP) di cui gli Stati membri dell'UE sono parti. Tali emissioni devono essere comunicate conformemente alle metodologie stabilite nella convenzione LRTAP.
La direttiva (UE) 2016/2284 impone agli Stati membri di adottare un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (NAPCP), che costituisce uno strumento di governance centrale che consente loro di coordinare e concordare politiche e misure volte a garantire il rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni.
La direttiva (UE) 2016/2284 impone agli Stati membri di monitorare gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
La direttiva (UE) 2016/2284 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare la direttiva stessa ai fini dell'adeguamento degli allegati I, III, IV e V ai progressi tecnici o scientifici o agli sviluppi nell'ambito della convenzione LRTAP.
L'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva stabilisce che la Commissione ha il potere di adeguare la parte 2 dell'allegato III agli sviluppi, compresi i progressi tecnici, nel quadro della convenzione LRTAP. L'allegato III definisce le misure di riduzione delle emissioni, compresi i riferimenti al codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del 2014 e agli orientamenti UNECE sui bilanci dell'azoto, da prendere in considerazione ai fini della loro inclusione nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.
L'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva stabilisce che la Commissione ha il potere di adeguare gli allegati I e IV agli sviluppi, compresi i progressi tecnici e scientifici, nel quadro della convenzione LRTAP. L'allegato I determina le emissioni inquinanti che gli Stati membri devono monitorare e i loro obblighi di comunicazione, ampiamente allineati a quelli previsti dalla convenzione LRTAP. L'allegato IV definisce le metodologie per l'elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, delle relazioni d'inventario e degli inventari nazionali delle emissioni adattati.
L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che la Commissione ha il potere di adeguare l'allegato V, riguardante gli indicatori facoltativi per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP.
2.Base giuridica
L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284 dispone che la Commissione elabori una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 3.
In applicazione di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2016 ed è automaticamente prorogato per un periodo di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di tale periodo.
3.Esercizio della delega
Il conferimento di poteri è stato ritenuto necessario all'integrazione o all'adeguamento delle disposizioni di cui agli allegati I, III, IV e V della direttiva per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici o degli sviluppi nell'ambito della convenzione LRTAP.
La Commissione riferisce di non aver ancora adottato atti delegati in quest'ambito.
I motivi addotti sono i seguenti:
a)l'assenza di sviluppi nell'ambito della convenzione LRTAP che avrebbero richiesto un adeguamento dei rispettivi allegati;
b)l'assenza di progressi tecnici o scientifici sufficientemente stabili e tali da giustificare un adeguamento dei rispettivi allegati.
4.Conclusioni
Dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/2284 il 31 dicembre 2016, la Commissione non ha esercitato i poteri delegati conferiti dalla direttiva stessa.
La Commissione ritiene che tutte le deleghe di potere debbano essere mantenute, poiché in futuro potrebbero essere necessari adeguamenti degli allegati I, III, IV e V ai progressi tecnici e scientifici o agli sviluppi nell'ambito della convenzione LRTAP.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.