Bruxelles, 15.6.2021

COM(2021) 306 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1337/2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1337/2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

1.Introduzione

L'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per tener conto degli sviluppi economici e tecnici. Gli atti delegati possono modificare:

·la disaggregazione delle specie per gruppi, classi di densità e classi d'età di cui all'allegato I del regolamento, e

·le variabili/caratteristiche, classi di dimensione, grado di specializzazione e varietà di vite di cui all'allegato II del regolamento.

Gli atti delegati non possono tuttavia modificare la natura facoltativa delle informazioni richieste.

Nell'esercizio di tale potere la Commissione deve garantire che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

Conformemente all'articolo 13, la Commissione è tenuta inoltre a valutare se sia necessario produrre tutti i dati di cui all'articolo 4. Qualora la Commissione ritenga che alcuni dei dati in questione non siano più necessari, essa ha il potere di adottare atti delegati che sopprimano taluni dati dagli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1337/2011.

2.Base giuridica

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1337/2011 il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2011. Tale periodo è terminato il 31 dicembre 2016. Questo potere può essere tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione ha adottato la prima relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati il 22 marzo 2016 2 . La Commissione ha riferito di non essersi avvalsa dei poteri ad essa delegati, ma ha concluso che dovrebbe continuare a disporre del potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) n. 1337/2011, in quanto in futuro potrebbe avere necessità di esercitarlo. La delega di potere è stata tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni che terminerà il 31 dicembre 2021.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Con la presente relazione essa ottempera a tale obbligo per la seconda volta.

3.Esercizio della delega

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) n. 1337/2011.

Il regolamento concerne la rilevazione quinquennale delle statistiche strutturali sui frutteti e sui vigneti. Gli ultimi dati sui frutteti sono stati rilevati nel 2017 e sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat) alla fine di settembre 2018. Gli ultimi dati sui vigneti sono stati rilevati nel 2020 e dovranno essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro la fine di settembre 2021.

Nel quadro dell'ammodernamento delle statistiche agricole previsto dalla strategia per le statistiche agricole europee, nel 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole. Le rilevazioni dei dati sui frutteti e sui vigneti attuate a norma del regolamento (UE) n. 1337/2011 devono essere inserite nelle statistiche integrate sulle aziende agricole a partire dal 2023 per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui frutteti e a partire dal 2026 per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui vigneti. Il regolamento (UE) 2018/1091 abroga il regolamento (UE) n. 1337/2011 a decorrere dal 1º gennaio 2022.

4.Conclusioni

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) n. 1337/2011.

Inoltre la Commissione non prevede di esercitare il potere di adottare atti delegati conferitole, in quanto il regolamento (UE) n. 1337/2011 sarà abrogato dal regolamento (UE) 2018/1091 a decorrere dal 1º gennaio 2022.

In aggiunta non saranno più avviati cicli di rilevazione dei dati finché il regolamento (UE) n. 1337/2011 sarà in vigore.

(1)

     Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

(2)

     Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1337/2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (COM(2016) 158 final).

(3)

     Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).