15.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 418/11


Sintesi della decisione della Commissione

del 20 maggio 2021

relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.40324 — European Government Bonds)

(notificato con il numero C(2021) 3489)

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 418/08)

Il 20 maggio 2021 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUZIONE

(1)

I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione (un cartello) era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore degli European Government Bonds («EGB»).

2.   PROCEDIMENTO

(2)

La Commissione ha avviato un’indagine il 29 luglio 2015 sulla base di una domanda di immunità di RBS (ora NatWest) nell’ambito del programma di clemenza (2). La Commissione ha inviato richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 a varie banche, a seguito delle quali due di queste, UBS e Natixis, hanno presentato richiesta di riduzione delle ammende nell’ambito del programma di clemenza. Oltre alla collaborazione volontaria dei richiedenti il trattamento favorevole, l’indagine si è basata su ulteriori richieste di informazioni inviate alle banche coinvolte nell’indagine.

(3)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e ha adottato una comunicazione degli addebiti a cui i destinatari hanno replicato per iscritto e oralmente durante un’audizione orale. In seguito, la Commissione ha inviato un’altra richiesta di informazioni, una lettera di esposizione dei fatti e una lettera che chiariva il calcolo dell’indicatore del valore delle vendite nel caso in questione. Tutte le parti interessate hanno presentato le loro osservazioni.

(4)

Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, interpellato, ha espresso parere favorevole. Anche il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale. Il 20 maggio 2021 la Commissione ha adottato la decisione.

3.   COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI

(5)

L’infrazione concerne il comportamento del cartello nel mercato primario e secondario della negoziazione degli EGB per un periodo di quasi cinque anni.

(6)

Gli EGB sono obbligazioni sovrane emesse in euro dai governi centrali degli Stati membri della zona euro. Gli EGB sono un tipo di titoli di debito che consentono ai governi europei di raccogliere liquidità per finanziare le spese o gli investimenti o per rifinanziare il debito esistente. Gli EGB consentono al governo che emette l’obbligazione (l’emittente) di prendere in prestito (il capitale) dagli investitori per un termine fisso (la data di scadenza). In cambio il governo versa un tasso d’interesse fisso o variabile (la cedola) all’investitore che detiene l’obbligazione e rimborsa il capitale all’investitore che detiene l’obbligazione alla data di scadenza.

(7)

Gli EGB sono emessi sul mercato primario e successivamente negoziati sul mercato secondario. I governi delegano l’emissione delle obbligazioni ai rispettivi ministeri del Tesoro e più specificamente all’Ufficio di gestione del debito. Questi possono offrire e collocare gli EGB sul mercato tramite asta, che è un processo di sottoscrizione, o tramite sindacazione, che è un processo di collocamento privato. Gli intermediari primari acquisiscono le obbligazioni sul mercato primario e le collocano presso i propri clienti sul mercato secondario. Sul mercato secondario le obbligazioni sono negoziate fra gli intermediari e con altri investitori istituzionali. Generalmente le grandi banche d’investimento negoziano tutti gli EGB nell’ambito del proprio sportello EGB, a prescindere dalla data di emissione, dal capitale o dalla data di scadenza degli EGB.

(8)

Durante il periodo fra il gennaio 2007 e il novembre 2011, un gruppo di operatori finanziari che negoziavano EGB è stato a stretto contatto con gli altri di persona, telefonicamente, con messaggi istantanei e chat room persistenti. Le chat room persistenti sono riunioni multilaterali a cui i partecipanti non presenziano fisicamente e in cui non comunicano verbalmente, ma comunicano reciprocamente l’un l’altro inviando messaggi istantanei al gruppo che sono accessibili a tutti e a cui tutti possono rispondere. Una chat room persistente è una conferenza continua che si tiene «solo su invito», nel senso che la partecipazione è limitata ai membri invitati che hanno accesso automatico a tutta o a tutte le conversazioni.

(9)

Due chat room persistenti che sono state di particolare rilevanza nello scambio di informazioni in questo cartello sono state aperte all’inizio del 2007 da un gruppo composto da quattro operatori finanziari. Questo gruppo ha avuto accesso a entrambe le chat room dall’inizio e ha continuato ad avervi accesso per tutto il periodo, anche quando è cambiato il datore di lavoro e l’accesso avrebbe dovuto tecnicamente essere rinnovato. Questi operatori finanziari sono stati coinvolti nei reciproci contatti per tutta la durata della loro esistenza. Essi hanno anche invitato altri operatori finanziari, della loro banca o di altre banche, in una o in entrambe le chat room. Ne consegue che anche questi operatori finanziari hanno partecipato all’infrazione, per quanto in misura più limitata e per periodi di tempo più limitati. Il comportamento di tutti questi operatori finanziari ha impegnato le rispettive banche presso cui erano impiegati e per conto delle quali essi operavano.

(10)

I contatti nella chat room persistente avevano cadenza regolare, a volte giornaliera, in particolare quando gli EGB venivano offerti per la sottoscrizione. Le comunicazioni potevano essere lunghe, durare tutto il giorno o estendersi per svariati giorni. Gli operatori finanziari utilizzavano il gergo professionale, abbreviazioni, nomignoli e parole in codice.

(11)

La Commissione ha organizzato tali contatti ai fini della presente decisione in quattro categorie interconnesse e parzialmente sovrapposte di accordi e pratiche concertate riguardanti:

(a)

tentativi di influenzare il prezzo di mercato prevalente sul mercato secondario in funzione del comportamento del mercato primario;

(b)

tentativi di coordinare l’offerta sul mercato primario;

(c)

tentativi di coordinare il livello di maggiore offerta sul mercato primario;

(d)

altri scambi di informazioni sensibili, fra cui i) elementi di determinazione dei prezzi, posizioni e/o volumi e strategie per controparti specifiche relative a contrattazioni singole di EGB sui mercati secondari; ii) singole raccomandazioni formulate a un ufficio di gestione del debito (DMO) e iii) la tempistica della determinazione del prezzo di sindacazione.

(12)

In tali contatti gli operatori finanziari si scambiavano informazioni commerciali sensibili che li tenevano informati riguardo al comportamento e alle strategie degli altri operatori per l’acquisizione degli EGB sul mercato primario e sulla loro negoziazione sul mercato secondario. Tali scambi consentivano loro di allinearsi e/o di coordinare il proprio comportamento e aiutarsi reciprocamente ad avere un vantaggio competitivo nel momento in cui gli EGB erano emessi, collocati sul mercato e negoziati. Fra le informazioni pertinenti scambiate fra gli operatori vi erano informazioni su prezzi, volumi e posizioni di negoziazione: prezzi medi, curve di rendimento e differenziale di obbligazioni di recente negoziazione o che erano offerte sul mercato secondario, volumi previsti da acquistare alle aste, informazioni sulle offerte, il livello di maggiore offerta e le strategie di maggiore offerta alle aste e così di seguito. Le informazioni scambiate fra concorrenti erano spesso precise e sensibili dal punto di vista commerciale. Erano pertinenti per il processo decisionale degli operatori finanziari e di conseguenza consentivano loro di adeguare le proprie strategie di negoziazione.

(13)

Lo scopo generale della collaborazione fra gli operatori finanziari del gruppo era quello di aiutarsi a vicenda nelle attività sul mercato attraverso una maggior trasparenza e minori incertezze riguardo l’emissione e/o la negoziazione di EGB, sostituendo scientemente il rischio della concorrenza a discapito di altri partecipanti sul mercato, le banche, i loro clienti o i DMO.

(14)

Infatti, i contatti anticoncorrenziali erano collegati e di natura complementare. Tenuto conto di una serie di elementi oggettivi come il contenuto e la frequenza dei contatti, i prodotti in oggetto, i metodi utilizzati, la modalità, il periodo di tempo e le persone coinvolte, essi si sono configurati come una singola e continua infrazione composta da accordi e/o pratiche concertate che avevano quale oggetto la limitazione della concorrenza nel settore degli EGB.

(15)

La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE.

4.   PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

(16)

Hanno partecipato al comportamento e pertanto violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE durante i periodi sotto indicati le seguenti imprese.

Bank of America dal 29 gennaio 2007 al 6 novembre 2008;

Natixis dal 26 febbraio 2008 al 6 agosto 2009;

NatWest dal 4 gennaio 2007 al 28 novembre 2011 (3);

Nomura dal 18 gennaio 2011 al 28 novembre 2011;

Portigon dal 19 ottobre 2009 al 3 giugno 2011;

UBS dal 4 gennaio 2007 al 28 novembre 2011; e

UniCredit dal 9 settembre 2011 al 28 novembre 2011.

5.   RIMEDI

(17)

La singola partecipazione di Bank of America e Natixis al comportamento si è conclusa oltre cinque anni prima dell’avvio dell’inchiesta della Commissione. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 la Commissione non può più applicare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e non può infliggere un’ammenda a Bank of America e Natixis. La decisione pertanto infligge ammende soltanto alle imprese NatWest, Nomura, Portigon, UBS e UniCredit.

(18)

La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (4). L’importo di base dell’ammenda è fissato con riferimento a un indicatore del valore delle vendite. La Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite sulla base dell’importo nozionale degli EGB negoziati dalle parti sul mercato secondario nel SEE durante il loro periodo di coinvolgimento individuale, scontato di un fattore che tiene conto delle particolarità dell’industria degli EGB e più in particolare del fatto che tali prodotti sono oggetto di costante negoziazione. A tal fine, la Commissione ha rettificato o scontato gli importi nozionali annualizzati degli EGB negoziati di un fattore che tiene conto dei livelli di differenziale bid/ask inerenti al mercato di riferimento. La Commissione ha applicato un diverso fattore di sconto per ciascuna parte in ragione dell’alta volatilità dei livelli di differenziale bid/ask degli EGB e della discrepanza fra i paesi di emissione, le scadenze e per tutto il periodo di infrazione.

(19)

L’importo delle ammende tiene conto della natura molto grave delle infrazioni del cartello, della durata e della portata geografica del cartello, del fatto che il comportamento ha permeato tutto il settore degli EGB sul mercato primario e secondario e che gli EGB sono utilizzati per raccogliere finanziamenti pubblici e il comportamento ha avuto luogo in un momento di gravissima crisi finanziaria. In linea con la prassi della Commissione, è aggiunto un importo supplementare quale elemento di dissuasione futura per le imprese dall’adottare tali pratiche illecite (il cosiddetto «importo d’ingresso»).

(20)

Non sussistono circostanze aggravanti o attenuanti per le imprese soggette all’ammenda, ma il fatto che l’operatore finanziario di UniCredit fosse attivo unicamente sul mercato secondario è riconosciuto nel calcolo del fattore di gravità per UniCredit.

(21)

L’ammenda inflitta a ciascuna impresa non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio che precede la data della decisione della Commissione, fatta eccezione per West LB/Portigon. L’ultimo suo fatturato netto (2020) è negativo e l’ammenda è pertanto pari a zero.

(22)

La Commissione garantisce la piena immunità dalle ammende a NatWest e una riduzione pari al 45 % dell’ammenda a UBS per la loro collaborazione nell’indagine.

6.   CONCLUSIONI

(23)

La decisione riguarda le seguenti imprese per la violazione dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e infligge un’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 alle seguenti persone giuridiche che sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda.

Imprese e persone giuridiche

Ammende (EUR)

Bank of America:

 

Bank of America Corporation

 

Bank of America, National Association

Non applicabile (prescritto)

Natixis:

 

Natixis S.A.

Non applicabile (prescritto)

NatWest:

 

NatWest Group plc

 

NatWest Markets plc

 

NatWest Markets N.V

0 (richiedente immunità)

Nomura:

 

Nomura Holdings Inc

 

Nomura International plc

129 573 000

Portigon:

 

Portigon AG

0 (fatturato netto negativo nel 2020)

UBS:

 

UBS Group AG

 

UBS AG

172 378 000

UniCredit:

 

UniCredit S.p.A.

 

Unicredit Bank AG

69 442 000


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

(3)  NatWest Group plc e NatWest Markets plc dal 4 gennaio 2007 al 28 novembre 2011 e NatWest Markets N.V. dal 17 ottobre 2007 al 28 novembre 2011.

(4)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).