7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 295/25


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 295/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Wagram»

Numero di riferimento: PDO-AT-A0233-AM01

Data della comunicazione: 21.2.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Descrizione e motivi

A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Wagram

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

La denominazione di origine «Wagram» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene l’utilizzo per quest’ultima categoria sia decisamente marginale. I vini «Wagram» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). Le caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione. I vini «Wagram» sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio «Kabinett», «Spätlese», «Eiswein». Nella zona viticola di Wagram la produzione di vino bianco è di circa il 75 %. Le varietà principali di uve da vino sono il Grüner Veltliner per i vini bianchi e lo Zweigelt per i vini rossi. Va inoltre menzionato il Frühroter Veltliner, una varietà tipica di questa zona. Dal punto di vista organolettico, i vini si caratterizzano prevalentemente come robusti e speziati.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a)   Pratiche enologiche essenziali

Restrizioni applicabili all’elaborazione

Per la denominazione di origine «Wagram» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

b)   Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La denominazione di origine «Wagram» comprende il distretto di Tulln (ad eccezione del comune di Sitzenberg-Reidling), il comune di Stetteldorf am Wagram e il distretto giudiziario di Klosterneuburg nella Bassa Austria.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Zweigelt - Rotburger

 

Grüner Veltliner - Weißgipfler

 

Zweigelt - Blauer Zweigelt

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona vinicola di Wagram si divide in due zone distinte. La prima si estende a nord del Danubio e a est del Kamptal, e comprende la zona di Wagram propriamente detta, un ampio terrazzo di circa 30 km verso est. In questa zona le viti sono coltivate su spessi suoli di loess e producono vini corposi e speziati. La seconda, nella zona di Klosterneuburg, a nord-ovest di Vienna, presenta un suolo più calcareo e produce vini fruttati e vivaci.

Il clima è determinato dall’influenza del Danubio e dalla prossimità della pianura pannonica. Le notti sono piuttosto fresche e quindi favorevoli alla formazione degli aromi. Nella zona viticola di Wagram la produzione di vino bianco è di circa il 75 %. Le varietà principali di uve da vino sono il Grüner Veltliner per i vini bianchi e lo Zweigelt per i vini rossi. Va inoltre menzionato il Frühroter Veltliner, una varietà tipica di questa zona. Dal punto di vista organolettico, i vini si caratterizzano prevalentemente come robusti e speziati. Lo spesso strato di loess della zona di Wagram è perfettamente adatto alla produzione di Grüner Veltliner robusti e speziati. I suoli più calcarei intorno alla zona di Klosterneuburg producono vini fruttati e vivaci.

La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini di Wagram.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Wagram», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno deve essere analizzato un campione di ciascun vino destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Wagram» (cfr. disciplinare). La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale («Qualitätswein», «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» ecc.), alla varietà e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell’annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


(1)  GU L 9 dell’1.1.2019, pag. 2.