12.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 197/3 |
Avviso agli importatori relativo all'applicazione del sistema degli esportatori registrati nel quadro della decisione sull'associazione d'oltremare
(2020/C 197/03)
A norma della decisione 2013/755/UE (1) del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare («PTOM») all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare» — DAO), l'Unione europea concede preferenze commerciali ai PTOM. L'allegato VI di tale decisione riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. La decisione (UE) 2019/2196 (2) del Consiglio, del 19 dicembre 2019, ha sostituito integralmente il testo dell'allegato VI, con data di messa in applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2020.
A decorrere dal 1o gennaio 2020, conformemente all'articolo 21 (Requisiti di carattere generale) e all'articolo 26 (Attestazione di origine e informazioni ai fini del cumulo) dell'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare, il trattamento tariffario preferenziale è concesso all'importazione nell'Unione europea solo su presentazione di un'attestazione di origine compilata da un esportatore registrato o da un esportatore qualsiasi laddove il valore totale dei prodotti originari spediti non supera 10 000 EUR.
A decorrere dal 1o gennaio 2020 i certificati di origine EUR.1 rilasciati dalle autorità competenti di un PTOM prima del 1o gennaio 2020 o le dichiarazioni di origine compilate da un esportatore in un PTOM prima del 1o gennaio 2020 non costituiscono prove di origine valide per concedere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale di cui alla decisione sull'associazione d'oltremare nell'Unione europea.
Per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati (il sistema REX), un PTOM deve soddisfare i due prerequisiti di cui agli articoli 36 e 39 dell'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare. Un PTOM che non abbia soddisfatto i due prerequisiti non può applicare il sistema REX e, di conseguenza, non può beneficiare del trattamento tariffario preferenziale dell'associazione d'oltremare fino a quando non soddisfi le due condizioni preliminari.
Al fine di rispettare gli obblighi in materia di pubblicazione a norma dell'articolo 37 dell'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare, informazioni dettagliate sulle date di applicazione del sistema REX da parte di tutti i PTOM sono disponibili sul sito Europa (3). Gli operatori sono invitati a consultare regolarmente questo sito per verificare se e quando i PTOM possono applicare il sistema REX.
(1) GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
(2) GU L 337 del 30.12.2019, pag. 1.
(3) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en