5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/4


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Romania

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/04)

Notifica da parte di: Romania

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Romania ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Romania ha deciso di non applicare:

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;

articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;

articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(4)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).