20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 173/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Nota di orientamento relativa all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
Parte seconda — Diritti dei cittadini
(2020/C 173/01)
Questa nota di orientamento ha carattere puramente informativo e non integra né completa l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
Sebbene sia stata preparata dal personale della Commissione europea, le opinioni ivi contenute non devono essere interpretate come una posizione ufficiale della Commissione europea.
L’obiettivo generale della parte seconda dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo) è di salvaguardare i diritti dei cittadini derivanti dal diritto dell’Unione europea (UE) esercitati dai cittadini dell’UE che soggiornano o lavorano nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) o dai cittadini del Regno Unito che soggiornano o lavorano nell’UE, e dai relativi familiari, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo, e di fornire garanzie effettive, applicabili e non discriminatorie in tal senso.
1. TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI
Gli articoli 9, 10 e 11 dell’accordo considerati complessivamente determinano l’ambito di applicazione personale e territoriale ai fini dell’applicazione della parte seconda, titolo II, dell’accordo concernente diritti e obblighi connessi al soggiorno, documenti di soggiorno, lavoratori subordinati e lavoratori autonomi e qualifiche professionali (il titolo III sul coordinamento in materia di sicurezza sociale ha un ambito di applicazione personale proprio).
I beneficiari del titolo II dell’accordo sono i cittadini dell’UE e i cittadini del Regno Unito che esercitavano il diritto di soggiorno o al lavoro in conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a esercitarlo anche dopo tale periodo, e i relativi familiari.
Le definizioni di «cittadino dell’Unione» (o dell’UE) e di «cittadino del Regno Unito» sono indicate all’articolo 2, lettere c) e d), dell’accordo.
Nella presente nota di orientamento i riferimenti ai diritti o alle norme in materia di libera circolazione nell’Unione includono i diritti definiti agli articoli 21, 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva 2004/38/CE) e nel regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione [regolamento (UE) n. 492/2011].
1.1. Articolo 9 — Definizioni
1.1.1. Articolo 9, lettera a): familiari
1.1.1.1.
Il concetto di familiari «stretti» è mutuato dall’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE. La disposizione si applica anche ai familiari dei lavoratori subordinati e autonomi, lavoratori frontalieri compresi (cause riunite da C-401/15 a C-403/15 Depesme e Kerrou).
Come previsto dal diritto dell’Unione, i familiari dei cittadini dell’UE non godono in linea di principio del diritto autonomo di circolare e soggiornare liberamente (a meno che non siano essi stessi cittadini dell’UE o abbiano acquisito un diritto autonomo di soggiorno in conseguenza della relazione che hanno con un cittadino dell’UE, da cui derivano i loro diritti di libera circolazione). Analogamente, i familiari godono dei diritti previsti dall’accordo soltanto se questi derivano dal titolare del diritto, vale a dire una persona di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell’accordo.
L’unica eccezione è costituita dai familiari di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), che soggiornano nello Stato ospitante «autonomamente» al termine del periodo di transizione, in quanto il loro diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione non era più subordinato, in quel momento, alla condizione di essere familiare di un cittadino dell’UE che esercita i diritti previsti dal trattato nello Stato ospitante.
1.1.1.2.
La Corte di giustizia dell’Unione europea (la Corte) ha riconosciuto che, in determinate circostanze, anche altre persone dovrebbero godere del diritto di soggiorno, in particolare quando la loro presenza è di fatto necessaria affinché un cittadino dell’UE possa godere del diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione.
L’esempio più calzante è quello del minore «mobile» cittadino dell’UE con genitore di un paese terzo. Mentre il diritto di soggiorno del cittadino dell’UE è pacifico a norma del diritto dell’Unione, il genitore che ha a carico il cittadino dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE, che viceversa si applica ai genitori che sono a carico del cittadino dell’UE. Nella causa C-200/02, Chen, la Corte ha statuito che il genitore in siffatta situazione ha diritto di soggiornare nello Stato ospitante per garantire il diritto di soggiorno del figlio minore cittadino dell’UE.
L’articolo 9, lettera a), punto ii), non si riferisce solamente alle persone che hanno l’effettivo affidamento del minore, come invece la Corte nella sentenza Chen (in cui era in discussione solo il diritto di soggiorno della madre del minore), ed è elaborato in modo da poterne inglobare altre (ad esempio, fratelli minori che condividono con il minore cittadino dell’UE la stessa persona o le stesse persone che ne hanno l’effettivo affidamento).
1.1.2. Articolo 9, lettera b): lavoratori frontalieri
I lavoratori frontalieri sono persone che rientrano nella definizione di «lavoratori» formulata dalla Corte e che, allo stesso tempo, non soggiornano nello Stato in cui sono «lavoratori» secondo le condizioni stabilite dall’articolo 13 dell’accordo.
Sono contemplati sia i lavoratori frontalieri subordinati (articolo 45 TFUE) sia quelli autonomi (articolo 49 TFUE) (cfr. causa C-363/89 Roux e gli orientamenti relativi agli articoli 24 e 25).
1.1.2.1.
Né il diritto primario dell’UE né il diritto derivato contengono una definizione del termine «lavoratore» o «lavoratore autonomo».
Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «lavoratore» ha un significato specifico ai fini della libera circolazione nell’Unione (ad esempio, causa C-66/85 Lawrie-Blum) e deve essere interpretata estensivamente (causa C-139/85 Kempf).
Non è possibile applicare definizioni nazionali divergenti (ad esempio, una definizione di lavoratore nel diritto del lavoro nazionale) che risultino più restrittive.
Secondo la Corte è definito «lavoratore» subordinato chiunque presti attività reali ed effettive sotto la direzione di un’altra persona e per le quali viene retribuito, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie (cause C-138/02 Collins, C-456/02 Trojani o C-46/12 LN.)
La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che
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una persona fornisca per un certo periodo di tempo prestazioni (cfr., ad esempio, le cause C-139/85 Kempf, C-344/87 Bettray, C-171/88 Rinner-Kühn, C-1/97 Birden, C-102/88 Ruzius-Wilbrink) |
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ad un’altra persona e sotto la direzione della stessa (cause C-152/73 Sotgiu, C-196/87 Steymann, C-344/87 Bettray, C-151/04 Nadin) |
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ricevendo come contropartita una retribuzione (cfr., ad esempio, le cause C-196/87 Steymann, C-344/87 Bettray, C-27/91 Hostellerie Le Manoir, C-270/13, Haralambidis). |
La presenza di un vincolo di subordinazione distingue un «lavoratore subordinato» da un «lavoratore autonomo». Il vincolo di subordinazione implica l’esistenza di un datore di lavoro che determina la scelta di un’attività e delle condizioni di lavoro e retributive (causa C-268/99 Jany).
1.1.3. Articolo 9, lettera c): lo Stato ospitante
La disposizione opera una distinzione tra i cittadini dell’UE e i cittadini del Regno Unito. La definizione di «Stato ospitante» differisce a seconda del gruppo di appartenenza.
Per i cittadini del Regno Unito, si definisce «Stato ospitante» lo Stato membro dell’UE di cui all’articolo 2, lettera b), dell’accordo, in cui esercitano il diritto di soggiorno in conformità delle norme in materia di libera circolazione nell’Unione. Il Regno Unito non può diventare lo Stato ospitante in virtù dell’accordo per i cittadini del Regno Unito; ciò significa che i cittadini del Regno Unito che soggiornavano nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione in virtù dei diritti previsti dal diritto dell’Unione (in quanto beneficiari della giurisprudenza basata sulle sentenze della Corte nelle cause C-34/09, Ruiz Zambrano o C-370/90, Singh) non diventano beneficiari dell’accordo a titolo personale.
Per i cittadini dell’UE, lo Stato ospitante è il Regno Unito quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo. I cittadini dell’UE non diventano beneficiari dell’accordo a titolo personale in nessuno Stato membro dell’UE, che si tratti o no dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza.
1.1.3.1.
L’esercizio del diritto di soggiorno comporta che il cittadino dell’UE o il cittadino del Regno Unito soggiorni legalmente nello Stato ospitante conformemente al diritto dell’Unione in materia di libera circolazione prima della fine del periodo di transizione.
Sono contemplate tutte le possibilità in cui il diritto di soggiorno deriva dalle norme dell’Unione in materia di libera circolazione.
Tali possibilità comprendono il diritto di soggiorno, che si tratti o no di un diritto di soggiorno permanente, indipendentemente dalla durata del soggiorno (ad esempio, è sufficiente che una persona arrivi nello Stato ospitante una settimana prima della fine del periodo di transizione e che vi soggiorni come persona in cerca di lavoro ai sensi dell’articolo 45 TFUE) e quale che sia la capacità in cui tali diritti sono esercitati (come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, studente, persona in cerca di lavoro ecc.).
È sufficiente che il diritto di soggiorno fosse esercitato secondo le condizioni cui il diritto dell’Unione lo subordina (causa C-162/09 Lassal o cause riunite C-424 e 425/10 Ziolkowski e Szeja).
Il possesso di un documento di soggiorno non è un requisito essenziale per la legittimità del soggiorno conformemente al diritto dell’Unione poiché, a norma di tale diritto, il diritto di soggiorno è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell’UE e non dipende dall’aver completato formalità amministrative (considerando 11 della direttiva 2004/38/CE). D’altro canto, il possesso di un documento di soggiorno rilasciato ai sensi del diritto dell’Unione non rende di per sé il soggiorno conforme al diritto dell’Unione (causa C-325/09 Dias).
1.1.3.2.
Queste nozioni, che vanno considerate congiuntamente, contengono un’indicazione temporale secondo la quale il soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione soddisfa le finalità della parte seconda dell’accordo solo quando risulta essere «continuativo» alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
Le disposizioni sulla continuità del soggiorno sono ulteriormente trattate all’articolo 11 dell’accordo.
Non possono essere presi in considerazione periodi di soggiorno pregressi prima della fine del periodo di transizione (ad esempio, soggiorno tra il 1980 e il 2001) o periodi di soggiorno che iniziano solo dopo la fine del periodo di transizione.
1.1.4. Articolo 9, lettera d): Stato sede di lavoro
Lo Stato sede di lavoro è pertinente unicamente al fine di identificare l’ambito di applicazione territoriale dei diritti dei lavoratori frontalieri.
Non sono considerate lavoratori frontalieri le persone che soggiornano nello Stato in cui lavorano.
1.1.5. Articolo 9, lettera e): diritto di affidamento
L’espressione «diritto di affidamento» è definita ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (il regolamento Bruxelles II bis»).
Tale disposizione si riferisce ai diritti di affidamento acquisiti in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore.
1.2. Articolo 10 — Ambito di applicazione personale
1.2.1. Cittadini dell’UE e del Regno Unito: paragrafo 1, lettere da a) a d)
Le definizioni di «cittadino dell’Unione» e «cittadino del Regno Unito» sono indicate all’articolo 2, lettere c) e d), dell’accordo.
La giurisprudenza della Corte ha fornito orientamenti particolari riguardo ai diritti delle persone aventi doppia cittadinanza. È fondamentale fare riferimento a tale giurisprudenza per determinare in quali casi una persona con doppia cittadinanza rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo e in quali casi la doppia cittadinanza determina una situazione puramente interna.
I cittadini con doppia cittadinanza dell’Unione (ad esempio, una persona avente cittadinanza ceca e slovacca) o i cittadini con cittadinanza di uno Stato appartenente all’UE e di un paese terzo (ad esempio, una persona che possiede sia la cittadinanza ceca che quella giapponese) che soggiornano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione rientrano chiaramente nell’ambito di applicazione personale dell’accordo in quanto cittadini dell’UE.
I cittadini aventi doppia cittadinanza dell’UE/del Regno Unito, per nascita o in seguito a naturalizzazione, rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo se, entro la fine del periodo di transizione, esercitavano i loro diritti di soggiorno derivanti dalla libera circolazione nello Stato ospitante di cui sono cittadini (causa C-165/16 Lounes). L’accordo si applica anche ai cittadini dell’UE/del Regno Unito con doppia cittadinanza, per nascita o in seguito a naturalizzazione, se, entro la fine del periodo di transizione, esercitavano i loro diritti di soggiorno derivanti dalla libera circolazione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la cittadinanza (ciò non pregiudica i diritti di cui godono in qualità di cittadini dell’UE mobili ai sensi del diritto dell’Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE).
Anche i cittadini con doppia cittadinanza dell’UE/del Regno Unito che hanno acquistato la cittadinanza dello Stato ospitante dopo la fine del periodo di transizione rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo per analogia con la sentenza C-165/16 Lounes.
L’accordo non si applica ai cittadini con doppia cittadinanza dell’UE e del Regno Unito che non hanno mai esercitato i loro diritti di libera circolazione ai sensi degli articoli 21, 45 o 49 TFUE (come nella causa C-434/09 McCarthy).
1.2.2. Esclusione dal campo di applicazione
1.2.2.1.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo le persone che si avvalgono esclusivamente dei diritti derivanti dall’articolo 56 TFUE (cfr. anche gli orientamenti riguardanti il titolo III, articolo 30, paragrafo 1, lettera e), dell’accordo).
L’accordo non conferisce ai lavoratori distaccati il diritto di rimanere nello Stato ospitante dopo la fine del periodo di transizione.
1.2.2.2.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo i cittadini dell’UE e i cittadini del Regno Unito i cui diritti nello Stato ospitante al termine del periodo di transizione derivano dalla loro qualità di cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 TFUE.
Di conseguenza, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo neanche i loro familiari, che saranno soggetti alle norme in vigore nello Stato ospitante.
1.2.2.3.
L’accordo non si applica ai cittadini dell’UE e ai cittadini del Regno Unito per cui vale questo orientamento giurisprudenziale. Di conseguenza, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo neanche i loro familiari. Lo status di soggiorno dei familiari dei cittadini del Regno Unito che ritornano nel Regno Unito o dei cittadini dell’UE che ritornano nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza sarà disciplinato rispettivamente dal diritto del Regno Unito o da quello dell’UE.
1.2.3. Articolo 10, paragrafi da 1 a 4: familiari
I paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 10 stabiliscono quali persone rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo in virtù dei loro legami familiari con il titolare del diritto, ossia la persona prevista in una delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell’accordo.
Sulla base della direttiva 2004/38/CE, l’accordo distingue due categorie di «familiari»: i familiari «stretti» (definiti all’articolo 9, lettera a), dell’accordo, corrispondente all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE) e i membri della famiglia «allargata» (che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, dell’accordo, corrispondenti all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE).
1.2.3.1.
La disposizione riguarda i familiari «stretti» (definiti all’articolo 9, lettera a), dell’accordo) che soggiornavano nello Stato ospitante alla fine del periodo di transizione in qualità di familiari di un cittadino dell’UE che in tale Stato esercitava i diritti di libera circolazione conferiti dall’Unione.
1.2.3.2.
I familiari di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non si sono trasferiti nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione. Possono raggiungere il titolare del diritto nello Stato ospitante in qualsiasi momento dopo la fine del periodo di transizione.
Il familiare deve avere un legame diretto con il titolare del diritto alla fine del periodo di transizione (ossia rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE in quanto coniuge, partner registrato o ascendente diretto). Rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), dell’accordo anche i discendenti diretti nati prima della fine del periodo di transizione, mentre i discendenti diretti nati dopo la fine del periodo di transizione sono contemplati dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto iii), dell’accordo.
Il familiare deve soddisfare inoltre le condizioni di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE al momento della domanda di permesso di soggiorno nello Stato ospitante in virtù dell’accordo.
Ciò significa, ad esempio, che chiunque richieda nel 2025 l’ingresso in qualità di coniuge di un titolare del diritto sarà idoneo in virtù dell’accordo se era sposato con il titolare del diritto alla fine del periodo di transizione e lo è ancora nel 2025.
Il figlio che aveva meno di 21 anni alla fine del periodo di transizione potrà raggiungere il titolare del diritto in virtù dell’accordo se mantiene con questi lo stesso legame familiare al momento della domanda di ricongiungimento nello Stato ospitante e se ha ancora meno di 21 anni o è altrimenti a carico del titolare del diritto.
Il genitore potrà ricongiungersi con il titolare del diritto in virtù dell’accordo se è a carico di questi al momento della domanda di ricongiungimento nello Stato ospitante.
1.2.3.3.
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto iii), dell’accordo tutela le persone nate, o adottate, dal titolare del diritto dopo la fine del periodo di transizione.
Per potersi ricongiungere con il titolare del diritto nello Stato ospitante, tali figli futuri dovranno soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE al momento della domanda di ricongiungimento, in particolare avere meno di 21 anni oppure essere altrimenti a carico.
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto iii), dell’accordo si applica nelle situazioni seguenti:
a) |
entrambi i genitori sono titolari del diritto: i genitori non sono obbligati formalmente ad essere titolari di un diritto di affidamento esclusivo o congiunto del minore; |
b) |
uno dei genitori è titolare del diritto e l’altro è cittadino dello Stato ospitante (ad esempio, una coppia formata da un cittadino polacco e da un cittadino del Regno Unito soggiornante in Polonia): i genitori non sono obbligati formalmente ad essere titolari di un diritto di affidamento esclusivo o congiunto del minore (questa disposizione non prevede che il genitore non titolare del diritto soggiorni nello Stato ospitante); |
c) |
un solo genitore è titolare del diritto (questa disposizione riguarda tutte le situazioni in cui il minore ha un solo genitore titolare del diritto, eccetto quando il genitore ha perso l’affidamento del minore. Interessa le famiglie con due genitori, ad esempio un figlio nato da un titolare del diritto che dopo la fine del periodo di transizione ha sposato un cittadino dell’UE che non è beneficiario dell’accordo, così come le famiglie monoparentali o i casi in cui il genitore non titolare di diritto non soggiorna nello Stato ospitante o non ha diritto di soggiornarvi): il genitore titolare del diritto è obbligato ad avere il diritto di affidamento esclusivo o congiunto del minore. |
I figli nati prima della fine del periodo di transizione ma riconosciuti solo dopo la fine del periodo di transizione (ad esempio, quando il titolare del diritto ne riconosce la paternità) rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto i) o punto ii), a seconda del luogo in cui soggiornano alla fine del periodo di transizione.
1.2.3.4.
La disposizione riguarda i familiari «stretti», definiti all’articolo 9, lettera a), dell’accordo, che:
a) |
prima della fine del periodo di transizione soggiornavano nello Stato ospitante in qualità di familiari di un cittadino dell’UE che in tale Stato esercitava i diritti di libera circolazione conferiti dall’Unione; |
b) |
in seguito, ma sempre prima della fine del periodo di transizione, hanno acquisito un diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione che non deriva più dalla loro condizione di familiare di un cittadino dell’UE che esercita i propri diritti di libera circolazione nello Stato ospitante (ad esempio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE); |
c) |
mantengono tale diritto autonomo alla fine del periodo di transizione. |
La situazione specifica delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), rappresenta la ragione per la quale la parte seconda dell’accordo non riprende la disposizione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, che prevede che tali familiari «accompagnino o raggiungano» il titolare del diritto nello Stato ospitante.
1.2.3.5.
L’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo contempla i membri della famiglia «allargata» (di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE) che soggiornavano nello Stato ospitante alla fine del periodo di transizione in virtù della relazione che avevano con un cittadino dell’UE che in tale Stato esercitava i diritti di libera circolazione conferiti dall’Unione. La durata del soggiorno è irrilevante.
Il diritto di soggiorno di tali persone nello Stato ospitante, derivato dalle norme dell’Unione in materia di libera circolazione, presuppone che detto Stato abbia rilasciato loro un documento di soggiorno conformemente alla normativa nazionale.
Il diritto di soggiorno di tali persone nello Stato ospitante, derivato dalle norme dell’Unione in materia di libera circolazione e riconosciuto da detto Stato conformemente alla propria normativa nazionale, è comprovato dal rilascio di un documento di soggiorno.
1.2.3.6.
I membri della famiglia «allargata» (di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE) che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, hanno presentato domanda di ricongiungimento con il titolare del diritto nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione, ma la cui domanda (di visto d’ingresso o di documento di soggiorno) risulta in sospeso alla fine di tale periodo sono tutelati secondo le stesse modalità previste dalle norme dell’Unione in materia di libera circolazione.
Alla domanda presentata da siffatto familiare si dovrebbe applicare la procedura definita all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. L’esito positivo della domanda implica che la persona ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo.
1.2.3.7.
L’accordo si applica ai partner aventi una relazione stabile (persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE) con il titolare del diritto ma che soggiornavano al di fuori dello Stato ospitante alla fine del periodo di transizione.
La categoria comprende tutte le relazioni «stabili» di lunga durata, sia tra persone di sesso diverso che tra persone dello stesso sesso. Il requisito di stabilità della relazione deve essere valutato alla luce dell’obiettivo della direttiva di preservare l’unità della famiglia in senso ampio (cfr. il considerando 6 direttiva 2004/38/CE).
Le persone dovranno essere in una relazione stabile alla fine del periodo di transizione ed esservi ancora nel momento in cui presentano domanda di permesso di soggiorno nello Stato ospitante in virtù dell’accordo.
La disposizione concerne anche le persone che avevano una relazione stabile alla fine del periodo di transizione e che risultano sposate con il titolare del diritto nel momento in cui presentano domanda di permesso di soggiorno nello Stato ospitante in virtù dell’accordo.
Alla domanda presentata da siffatto familiare si dovrebbe applicare la procedura definita all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. L’esito positivo della domanda implica che la persona ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo.
1.2.4. Articolo 10, paragrafo 5: esame da parte dello Stato ospitante
Lo Stato ospitante dovrebbe effettuare un esame approfondito della situazione personale di ciascuno quando valuta, conformemente alla normativa nazionale, la domanda d’ingresso o di permesso di soggiorno presentata da un familiare che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, dell’accordo. L’eventuale decisione di rigetto della domanda dev’essere debitamente motivata.
1.3. Articolo 11 — Continuità del soggiorno
L’articolo 11 provvede a che, in virtù del principio di «continuità», le persone temporaneamente assenti dal territorio dello Stato ospitante alla fine del periodo di transizione siano comunque considerate soggiornanti regolari e conseguentemente tutelate dall’accordo. La disposizione è conforme agli articoli 9 e 10 dell’accordo, che fanno riferimento al «diritto di soggiorno nello Stato ospitante» e non alla «presenza nello Stato ospitante».
Concretamente, ciò significa che la persona che ha già acquisito il diritto di soggiorno permanente lo perderà se sarà assente per più di cinque anni (secondo comma dell’articolo 11, che fa riferimento alla regola dei cinque anni prevista all’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo). Coloro che non hanno ancora soggiornato nello Stato ospitante per un periodo di cinque anni possono assentarsi per massimo sei mesi l’anno (primo comma dell’articolo 11, che fa riferimento al principio di continuità del soggiorno ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo, che rispecchia a sua volta l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE).
Per maggiori dettagli sulle disposizioni in materia di continuità, cfr. punti relativi all’articolo 15, paragrafi 2 e 3.
A titolo di esempio, i cittadini dell’UE che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante ai sensi della direttiva 2004/38/CE e che hanno lasciato lo Stato ospitante quattro anni prima della fine del periodo di transizione continuano a «esercitare il diritto di soggiorno in conformità del diritto dell’Unione» (anche se non hanno più il diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38/CE) alla fine del periodo di transizione poiché non sono stati assenti per un periodo superiore a cinque anni consecutivi. Possono richiedere il nuovo status di soggiorno permanente nello Stato ospitante purché ne facciano domanda entro il termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), primo comma, dell’accordo.
1.3.1. Periodi di soggiorno passati
Non sono computati i periodi precedenti di soggiorno regolare nello Stato ospitante cui è seguita un’assenza più lunga di quella autorizzata.
Ad esempio, il cittadino dell’UE che ha vissuto vent’anni nel Regno Unito tra il 1990 e il 2010 per poi trasferirsi altrove non è considerato soggiornare nel Regno Unito ai fini dell’accordo. Poiché ha lasciato volontariamente il Regno Unito e da allora non vi è più tornato, non gode più del diritto di soggiorno in virtù dell’accordo.
1.3.2. Periodi di soggiorno passati, seguiti da un’assenza più lunga di quella autorizzata e quindi dal rientro nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione
La persona che, dopo un’assenza passata di oltre cinque anni, ritorna nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione ricomincia dal principio ad accumulare periodi di soggiorno legale dal momento del ritorno.
1.4. Articolo 12 — Non discriminazione
L’articolo 12 dell’accordo riflette pienamente l’articolo 18 TFUE vietando qualsiasi forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità quando:
a) |
rientra nell’ambito di applicazione della parte seconda dell’accordo, senza pregiudizio delle disposizioni particolari previste dalla stessa (come, ad esempio, l’articolo 23, paragrafo 2); |
b) |
è esercitata nei confronti dei beneficiari dell’accordo. |
È incluso, ad esempio, il diritto degli studenti di beneficiare delle stesse tasse universitarie pagate dai cittadini dello Stato ospitante.
2. TITOLO II — DIRITTI E OBBLIGHI
CAPO 1 — DIRITTI CONNESSI AL SOGGIORNO, DOCUMENTI DI SOGGIORNO
2.1. Articolo 13 — Diritti di soggiorno
2.1.1. Ambito di applicazione
L’articolo 13, paragrafi da 1 a 3, stabilisce le principali condizioni sostanziali su cui si fonda il diritto di soggiorno nello Stato ospitante per i cittadini dell’UE, i cittadini del Regno Unito e i loro rispettivi familiari, indipendentemente dalla cittadinanza.
Queste condizioni necessarie per ottenere il diritto di soggiorno riproducono essenzialmente le condizioni stabilite dalle norme dell’Unione in materia di libera circolazione per quanto riguarda il diritto di soggiorno.
I cittadini dell’UE, i cittadini del Regno Unito e i loro rispettivi familiari, indipendentemente dalla cittadinanza, che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente prima della fine del periodo di transizione non sono tenuti a soddisfare requisiti preliminari alla concessione del soggiorno permanente quali quelli imposti dall’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE.
Nell’applicare le norme pertinenti non è ammessa discrezionalità, se non a favore dell’interessato (cfr. anche l’articolo 38 dell’accordo).
2.2. Articolo 14 — Diritto di uscita e di ingresso
2.2.1. Articolo 14, paragrafo 1: ingresso e uscita con carta d’identità nazionale o passaporto in corso di validità
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, tutti i cittadini dell’UE hanno il diritto di lasciare uno Stato membro ed essere ammessi in un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano cittadini di tali Stati membri o residenti.
Il diritto dei beneficiari dell’accordo di assentarsi, previsto all’articolo 15 dell’accordo, e il diritto di continuare a lavorare come lavoratore frontaliero, previsto agli articoli 24 e 25 dell’accordo, implicano il diritto di lasciare, rispettivamente, lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro e di ritornarvi.
Come nel caso della direttiva 2004/38/CE, l’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo subordina l’esercizio dei diritti di ingresso e di uscita al possesso di un passaporto o una carta d’identità nazionale in corso di validità. Non possono essere imposte altre condizioni in base alla normativa nazionale, come, ad esempio, il fatto che il documento di viaggio debba avere una data validità residua. Nel caso in cui il diritto di ingresso e di uscita possa essere attestato da diversi documenti di viaggio, la scelta spetta al beneficiario dell’accordo.
Per quanto riguarda l’uso delle carte d’identità nazionali come documenti di viaggio, l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, autorizza gli Stati ospitanti a decidere che, dopo cinque anni dalla fine del periodo di transizione, le carte d’identità nazionali possono essere accettate solo se provviste di un chip conforme alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale applicabili in materia di identificazione biometrica (secondo il documento 9303 delle norme dell’ICAO).
Le informazioni relative a tale decisione devono essere divulgate in modo adeguato e in tempo utile, ai sensi dell’articolo 37 dell’accordo, per consentire ai beneficiari dell’accordo di richiedere una carta d’identità nazionale conforme o un passaporto valido.
2.2.2. Articolo 14, paragrafo 2: titolari di documenti rilasciati conformemente all’accordo
I cittadini dell’UE, i cittadini del Regno Unito, i loro familiari e le altre persone residenti nello Stato ospitante conformemente all’accordo avranno il diritto di attraversare le frontiere dello Stato ospitante alle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo, qualora dimostrino di essere beneficiari dell’accordo.
I titolari di documenti rilasciati conformemente agli articoli 18 e 26 dell’accordo saranno pertanto esentati dal possesso di qualsiasi visto di uscita o di ingresso o di qualsiasi formalità equivalente (ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE; ad esempio l’autorizzazione elettronica di viaggio).
2.2.3. Articolo 14, paragrafo 3: visti d’ingresso e spese legate alle domande di soggiorno all’estero
L’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo ribadisce le agevolazioni per l’ottenimento dei visti concesse dalla direttiva 2004/38/CE ai familiari dei cittadini dell’UE mobili, riconoscendo che il diritto dei cittadini dell’UE di circolare e soggiornare liberamente presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza (cfr. considerando 5 della direttiva 2004/38/CE).
I visti d’ingresso per soggiorni di breve durata contemplati all’articolo 14, paragrafo 3, dovrebbero essere rilasciati gratuitamente, ma l’accordo non impedisce allo Stato ospitante di consentire ai familiari di richiedere già dall’estero un nuovo status di soggiorno ai sensi dell’articolo 18. In tal caso spetta al beneficiario decidere se optare per il visto d’ingresso o per il documento di soggiorno. Se sceglie la seconda opzione, la domanda può essere soggetta al versamento di una somma per il rilascio di un documento di soggiorno che attesti il relativo status.
2.3. Articolo 15 — Diritto di soggiorno permanente
2.3.1. Articolo 15, paragrafo 1: ammissibilità
L’articolo 15 dell’accordo rispecchia l’articolo 16 della direttiva 2004/38/CE concernente l’ammissibilità al diritto di soggiorno permanente.
Coloro che non possono acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38/CE non sono ammissibili all’ottenimento dello status di soggiorno permanente in virtù dell’accordo. Questo comporta le seguenti conseguenze:
a) |
il soggiorno conforme alle norme dell’Unione sulla libera circolazione, ma non alle condizioni della direttiva 2004/38/CE (si noti che l’articolo 13 dell’accordo fa riferimento alla direttiva 2004/38/CE) non conta ai fini del diritto di soggiorno permanente (causa C-529/11 Alarape e Tijani); |
b) |
il possesso di un documento di soggiorno valido non giustifica la legittimità del soggiorno ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente (causa C-325/09 Dias); |
c) |
a causa di un periodo di detenzione prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente sarà necessario riavviare la procedura e accumulare nuovamente un periodo di cinque anni di soggiorno continuativi (causa C- 378/12 Onuekwere). |
Analogamente, coloro che possono acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38/CE sono ammissibili all’ottenimento dello status di soggiorno permanente in virtù dell’accordo. Questo comporta le seguenti conseguenze:
a) |
il soggiorno si considera legale quando è conforme alle condizioni di cui alla direttiva 2004/38/CE (cause riunite C-424 e 425/10 Ziolkowski e Szeja) e al diritto ad essa precedente (causa C-162/09 Lassal); |
b) |
non occorre che il periodo necessario per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente preceda immediatamente il momento in cui viene rivendicato tale diritto (causa C-162/09 Lassal); |
c) |
i periodi di soggiorno prima dell’adesione del paese del richiedente all’UE possono essere presi in considerazione in determinate circostanze (cause riunite C-424 e 425/10 Ziolkowski e Szeja). |
I periodi di lavoro in conformità delle norme dell’Unione in materia di libera circolazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 16 dell’accordo si riferiscono ai periodi di occupazione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2004/38/CE.
2.3.2. Articolo 15, paragrafo 2: soggiorno inferiore a cinque anni
Per quanto riguarda la continuità del soggiorno non permanente, l’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo prevede che la continuità del soggiorno sia determinata conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21 della direttiva 2004/38/CE.
Se l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE è inteso a verificare la continuità del soggiorno legale ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, anche nel quadro dell’accordo sono applicate in generale le stesse norme in materia di soggiorno: i beneficiari dell’accordo possono assentarsi per un certo periodo di tempo senza compromettere la continuità ai fini del diritto di soggiorno nello Stato ospitante.
Ciò significa che la continuità del soggiorno non è compromessa dalle assenze temporanee menzionate di seguito:
1) |
assenze (N.B.: plurale) che non superino complessivamente sei mesi l’anno; |
2) |
assenze (N.B.: plurale) di durata superiore per l’assolvimento degli obblighi militari (non vi è alcun limite temporale); o |
3) |
una assenza (N.B.: singolare) di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali (N.B.: l’elenco non è esaustivo):
|
A titolo di esempio, i cittadini dell’UE che sono arrivati nello Stato ospitante quattro anni prima della fine del periodo di transizione, vi hanno lavorato e sono stati distaccati all’estero per lavoro otto mesi prima della fine del periodo di transizione (punto 3, lettera d), di cui sopra) conservano comunque, alla fine del periodo di transizione, il diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE ai fini dell’accordo, e sono ammissibili al nuovo status di soggiorno nello Stato ospitante, a condizione che vi ritornino prima che la loro assenza superi i dodici mesi consecutivi.
Ciò significa inoltre che la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di espulsione eseguito legittimamente nei confronti della persona (in sostanza, tale diritto di soggiorno viene a cessare di per sé con un provvedimento di espulsione validamente eseguito nei confronti della persona).
A causa di un periodo di detenzione prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente sarà necessario riavviare la procedura e accumulare nuovamente un periodo di cinque anni di soggiorno legale continuativo (causa C- 378/12 Onuekwere).
2.3.3. Articolo 15, paragrafo 3: soggiorno superiore a cinque anni
A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo, si perde il diritto di soggiorno permanente solo in caso di assenza dallo Stato ospitante per un periodo superiore a cinque anni consecutivi (si vedano gli orientamenti sull’articolo 11 per quanto riguarda i beneficiari che sono assenti alla fine del periodo di transizione).
Si perde inoltre il diritto di soggiorno permanente acquisito in virtù dell’accordo in seguito a un provvedimento di espulsione adottato legittimamente per motivi di cui all’articolo 20 dell’accordo. Un periodo di detenzione successivo all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente non compromette il diritto stesso (causa C-145/09 Tsakouridis).
Il diritto di soggiorno permanente acquisito prima della fine del periodo di transizione a cui fa riferimento l’articolo 11 dell’accordo va inteso come diritto di soggiorno permanente ai sensi del diritto dell’Unione (articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2004/38/CE) che determina se si può diventare beneficiari dell’accordo (non va inteso come riferito al diritto di soggiorno permanente acquisito in virtù dell’accordo).
In considerazione del contesto specifico dell’accordo (in base al quale non è possibile riprendere semplicemente a esercitare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente anche dopo la perdita del precedente diritto di soggiorno permanente), l’articolo 11 dell’accordo stesso, prevedendo un periodo di assenza non superiore a cinque anni consecutivi, va oltre quanto stabilito dalla direttiva 2004/38/CE, secondo la quale il diritto di soggiorno permanente è perduto a seguito di un’assenza di durata superiore a due anni (articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE). Questo prolungamento dei periodi di assenza da due a cinque anni (rispetto alle norme della direttiva 2004/38/CE) consente alle persone interessate di mantenere il diritto di soggiorno permanente in virtù dell’accordo quando ritornano nello Stato ospitante dopo un periodo di assenza fino a cinque anni consecutivi.
A titolo di esempio, i cittadini dell’UE che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante alle condizioni stabilite dall’accordo entro la fine del periodo di transizione e che lasciano lo Stato ospitante sei anni dopo la fine del periodo di transizione per un periodo di quattro anni (ad esempio per un distacco professionale all’estero) possono comunque tornare nello Stato ospitante e vi mantengono il diritto di soggiorno permanente e tutti i diritti connessi in virtù dell’accordo.
2.4. Articolo 16 — Cumulo dei periodi
L’articolo 16 dell’accordo integra l’articolo 15 contemplando il caso in cui i beneficiari dell’accordo non abbiano ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente prima della fine del periodo di transizione. Il periodo di soggiorno legale in conformità delle norme dell’Unione sulla libera circolazione che precede la fine del periodo di transizione sarà calcolato per il completamento del periodo di soggiorno di cinque anni necessario per acquisire il diritto di soggiorno permanente. L’articolo 16 conferisce ai beneficiari in tale situazione il diritto di acquisire successivamente lo status di soggiorno permanente (dopo aver accumulato il periodo sufficiente di soggiorno legale).
2.5. Articolo 17 — Status e cambiamenti di status
2.5.1. Articolo 17, paragrafo 1: cambiamenti di status
La prima parte dell’articolo 17, paragrafo 1, prevede che i cittadini dell’UE e i cittadini del Regno Unito che hanno acquisito il diritto di soggiorno nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo rimangano beneficiari dell’accordo anche in caso di cambiamento di status.
Il loro diritto di soggiorno (permanente/non permanente) in virtù dell’accordo resta impregiudicato anche in caso di cambiamento di status (vale a dire, le disposizioni del diritto dell’Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE sui cui si fonda il loro diritto di soggiorno) finché il soggiorno resta conforme alle condizioni previste dall’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo (e, tramite esso, al diritto dell’Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE). È inoltre possibile possedere più status (ad esempio, uno studente che è, al tempo stesso, anche un lavoratore).
Un cambiamento di status non comporta alcuna conseguenza (come il rilascio di un nuovo documento di soggiorno) e non deve essere segnalato alle autorità nazionali.
L’elenco degli «status» di cui all’articolo 17, paragrafo 1 (studente, lavoratore subordinato o autonomo e persona economicamente inattiva) è illustrativo ma non esaustivo.
Sebbene l’articolo 17, paragrafo 1, si applichi anche ai beneficiari dell’accordo che hanno acquisito lo status di soggiorno permanente in virtù dell’accordo, è improbabile che tali persone possano giovarsi di una tutela efficace grazie a tale disposizione, dato che il loro status di soggiorno non è più, né potrà più essere, subordinato a condizioni (cfr. la differenza tra il soggiorno a norma dell’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE e il soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16 o 17 della medesima direttiva 2004/38/CE).
2.5.1.1.
Anche i familiari che hanno acquisito il diritto di soggiorno nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 o 3, dell’accordo rimangano beneficiari dell’accordo anche in caso di cambiamento di status.
Tuttavia l’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, osta espressamente a che essi diventino titolari di diritti (ossia persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell’accordo). In pratica ciò significa che non dispongono del diritto autonomo in virtù dell’accordo di essere raggiunti dai familiari.
Questa limitazione riguarda solo le persone il cui status di soggiorno in virtù dell’accordo deriva esclusivamente dalla loro condizione di familiari di titolare dei diritti. Non sono contemplati dalla seconda parte dell’articolo 17, paragrafo 1, i cittadini dell’UE e i cittadini del Regno Unito che soggiornano nello Stato ospitante al termine del periodo di transizione nella duplice veste di familiare e titolare di diritti (ad esempio, la figlia ventenne di cittadinanza austriaca di un lavoratore austriaco anch’ella occupata nel Regno Unito), che, di conseguenza, godono di tutti i diritti di cui dispongono i titolari dei diritti.
2.5.2. Articolo 17, paragrafo 2: minore non più a carico
Come previsto dal diritto dell’Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE, i familiari dei beneficiari dell’accordo il cui status di soggiorno deriva dal fatto di essere a carico del titolare del diritto continuano a rientrare nell’ambito di applicazione dell’accordo pur non essendo più a carico, ad esempio avvalendosi dei diritti di cui all’articolo 22 per esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o autonomi nello Stato ospitante.
L’articolo 17, paragrafo 2, prevede che tali familiari mantengano gli stessi diritti anche quando cessano di essere a carico, indipendentemente dalle modalità della cessazione.
Parimenti, i familiari dei beneficiari dell’accordo il cui status di soggiorno deriva dal fatto di avere meno di 21 anni di età continuano a rientrare nell’ambito di applicazione dell’accordo anche quando compiono 21 anni.
2.6. Articolo 18 — Rilascio dei documenti di soggiorno
Discostandosi dai principi fondamentali delle norme dell’Unione sulla libera circolazione, l’articolo 18 prevede che lo Stato ospitante debba scegliere se optare per un regime di soggiorno costitutivo (articolo 18, paragrafo 1) oppure per un regime di soggiorno dichiarativo (articolo 18, paragrafo 4).
In un regime di soggiorno dichiarativo (ai sensi della direttiva 2004/38/CE), lo status di soggiorno è conferito direttamente ai beneficiari in virtù della legge e non dipende dall’aver completato le formalità amministrative. In altre parole, la «fonte» dello status di soggiorno e dei diritti che ne derivano è il fatto di soddisfare le condizioni cui il diritto dell’Unione subordina il diritto di soggiorno; non è necessaria alcuna decisione delle autorità nazionali per ottenere lo status, anche se potrebbe essere obbligatorio richiedere un documento di soggiorno che lo attesti.
In un regime di soggiorno costitutivo, i beneficiari acquisiscono lo status di soggiorno solo se ne fanno domanda e se questa è accolta. In altre parole, la «fonte» dello status di soggiorno e dei diritti che ne derivano è la decisione delle autorità nazionali di concedere tale status.
2.6.1. Articolo 18, paragrafo 1, primo comma: status costitutivo
L’articolo 18, paragrafo 1, stabilisce che lo Stato ospitante può optare per un regime di soggiorno costitutivo.
Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, alinea, per poter ottenere il nuovo status di soggiorno la persona che ne fa domanda deve soddisfare le condizioni di cui alla parte seconda, titolo II, dell’accordo.
2.6.1.1.
Se il richiedente soddisfa le condizioni di cui al titolo II, l’articolo 18, paragrafo 1, impone allo Stato ospitante di rilasciare un documento di soggiorno che attesti il nuovo status di soggiorno. Pur non prevedendone un formato specifico, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera q), stabilisce che il documento di soggiorno contenga una dichiarazione che ne attesta il rilascio in conformità dell’accordo (in modo che i titolari possano essere riconosciuti come beneficiari dell’accordo).
2.6.1.2.
L’articolo 18, paragrafo 1, consente allo Stato ospitante di rilasciare il documento di soggiorno in formato digitale. Ciò significa essenzialmente che lo status di soggiorno è registrato primariamente in una banca dati gestita dalle autorità nazionali e che i beneficiari dell’accordo dispongono di strumenti per accedervi, verificare il proprio status e condividerlo con le parti interessate.
2.6.2. Articolo 18, paragrafo 1, lettera a): finalità della domanda
Spetta alle autorità competenti decidere se il richiedente ha diritto al nuovo status di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dopo aver valutato se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1.
2.6.3. Articolo 18, paragrafo 1, lettera b): termini di presentazione e ricevuta della domanda
2.6.3.1.
La domanda di nuovo status di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dev’essere presentata al più tardi entro il termine stabilito dallo Stato ospitante, che non può essere inferiore a sei mesi dalla fine del periodo di transizione, a meno che non si applichi l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) (cfr. sotto). Tale termine dovrà essere applicato a tutti i beneficiari dell’accordo che soggiornavano legalmente nello Stato ospitante alla fine del periodo di transizione, comprese le persone temporaneamente assenti in quel momento ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, dell’accordo.
I familiari e i partner in una relazione stabile che desiderano raggiungere il cittadino dell’UE o il cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo dopo la fine del periodo di transizione devono richiedere il nuovo status di soggiorno entro il termine di tre mesi dal loro arrivo o, se successivo, entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di transizione.
2.6.3.2.
Non appena ricevuta la domanda, l’autorità competente deve rilasciarne ricevuta. La ricevuta non deve essere confusa con il nuovo documento di soggiorno e le autorità nazionali sono tenute, ai sensi dell’accordo, ad aiutare il richiedente a compilare la domanda per ricevere la relativa ricevuta.
Una volta che la persona fa domanda entro i termini di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) (articolo 18, paragrafo 1, secondo comma), l’autorità competente deve:
1) |
rilasciare immediatamente la ricevuta della domanda (articolo 18, paragrafo 1, lettera b), ultimo comma); |
2) |
verificare che la domanda sia completa. In caso contrario (ad esempio, se non è provata l’identità o se non è stata pagata la somma eventualmente prevista all’atto della presentazione della domanda), l’autorità competente aiuta il richiedente ad evitare errori od omissioni nella domanda [articolo 18, paragrafo 1, lettera o)], prima di decidere di respingere la domanda inviata; |
3) |
se la domanda è completa, verificare che il richiedente sia ammesso a godere dei diritti di soggiorno di cui al titolo II; |
4) |
se la domanda è fondata, rilasciare il nuovo documento di soggiorno (articolo 18, paragrafo 1, lettera b)]. |
Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa impugnazione in sede giudiziaria e, all’occorrenza, amministrativa conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera r).
Si ritiene che il richiedente possa godere del diritto di soggiorno in virtù dell’accordo fino a quando l’autorità competente non avrà preso una decisione definitiva ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3.
2.6.3.3.
L’emissione della ricevuta della domanda attesta che:
a) |
la domanda è andata a buon fine; |
b) |
il richiedente ha ottemperato all’obbligo di richiedere un nuovo status di soggiorno; |
c) |
il richiedente gode di tutti i diritti in virtù dell’accordo finché non sarà presa una decisione definitiva sulla domanda (articolo 18, paragrafo 3). |
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), non prevede che la ricevuta della domanda abbia un formato specifico, ma ne richiede semplicemente l’emissione (è accettata anche in formato digitale).
2.6.3.4.
Le domande di nuovo status di soggiorno possono essere presentate anche dall’estero, ad esempio da persone temporaneamente assenti ma considerate in soggiorno legale nello Stato ospitante (cfr. gli orientamenti sull’articolo 15, paragrafi 2 e 3, dell’accordo).
Le domande provenienti dall’estero possono essere presentate anche da familiari che non soggiornano ancora nello Stato ospitante (cfr. gli orientamenti sull’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), e sull’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, dell’accordo).
2.6.4. Articolo 18, paragrafo 1, lettera c): problemi tecnici e relativa notifica
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), contempla la situazione in cui risulta impossibile presentare domanda di nuovo status di soggiorno a causa di problemi tecnici del sistema impiegato dallo Stato ospitante per l’elaborazione delle domande.
In tale situazione, se i problemi tecnici si verificano nel Regno Unito, spetta alle autorità del paese notificarli all’Unione conformemente alle norme applicabili. Se i problemi tecnici si verificano in uno Stato membro dell’UE, spetta all’Unione (in quanto parte dell’accordo) notificarli al Regno Unito in conformità delle norme applicabili. Il termine per la presentazione della domanda di nuovo status di soggiorno sarà prorogato automaticamente di un anno in caso di notifica prevista al paragrafo menzionato.
Se emette una notifica, lo Stato ospitante deve pubblicarla. Lo Stato ospitante ne deve dare inoltre pubblica e opportuna informazione agli interessati in tempo utile, poiché ciò influisce sulla loro situazione giuridica nello Stato ospitante stesso.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), non produce gli effetti previsti se non è trasmessa alcuna notifica, anche in presenza di problemi tecnici.
L’articolo 5 dell’accordo relativo alla buona fede è qui particolarmente pertinente, per valutare ad esempio se i problemi tecnici siano sufficientemente gravi da attivare la procedura di notifica o siano meramente temporanei (ad esempio, un attacco distribuito di negazione del servizio (DDoS) ai server che eseguono la procedura di domanda online, uno sciopero dei dipendenti pubblici ecc.). In caso di problemi meramente temporanei, può risultare più utile prorogare il termine di presentazione della domanda tramite il diritto nazionale o assicurare all’interessato che la domanda pervenuta in ritardo sarà ammessa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
2.6.5. Articolo 18, paragrafo 1, lettera d): domande presentate in ritardo
Presentare la domanda di nuovo status di soggiorno oltre il termine previsto può avere gravi conseguenze nell’ambito del regime di soggiorno costitutivo di cui all’articolo 18, paragrafo 1. Può comportare l’impossibilità di acquisire il nuovo status di soggiorno al quale il richiedente avrebbe altrimenti diritto.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), vieta alle autorità competenti di respingere automaticamente le domande presentate dopo la scadenza del termine e chiede loro di esaminarle qualora sussistano «motivi fondati» per il mancato rispetto del termine. Tali domande devono essere esaminate conformemente alle altre disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1.
La decisione delle autorità competenti di ammettere una domanda presentata (o da presentare) oltre il termine deve essere presa dopo aver valutato tutte le circostanze e i motivi del mancato rispetto del termine.
L’esame dei «motivi fondati» costituisce una garanzia in grado di «alleviare» la gravità della mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, assicurando un trattamento proporzionato delle domande tardive.
2.6.6. Articolo 18, paragrafo 1, lettera g): somme dovute per il rilascio del documento di soggiorno
Per il rilascio del documento di soggiorno può essere richiesto il versamento di una somma secondo quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.
La somma non può eccedere quella richiesta ai cittadini dello Stato ospitante per il rilascio di documenti analoghi.
2.6.7. Articolo 18, paragrafo 1, lettera h): possesso di un documento di soggiorno permanente
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera h), si applica esclusivamente quando il richiedente possiede un documento di soggiorno permanente in corso di validità e non quando, pur godendo dello status di soggiorno permanente, non è titolare di alcun documento idoneo. Le persone titolari dello status di soggiorno permanente ma non di un documento di soggiorno permanente dovranno farne domanda mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 18, paragrafo 1.
Sono documenti di soggiorno permanente i documenti rilasciati ai sensi della direttiva 2004/38/CE e qualsiasi altro documento di immigrazione nazionale simile, come il permesso di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato dal Regno Unito («Indefinite Leave to Remain»).
2.6.8. Articolo 18, paragrafo 1, lettera i): carte d’identità nazionali
La cittadinanza e l’identità dei cittadini dell’UE e dei cittadini del Regno Unito possono essere verificate mediante la presentazione di una carta d’identità nazionale in corso di validità anche se non è più accettata come documento di viaggio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo.
Come nel caso della direttiva 2004/38/CE, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera i), richiede esclusivamente la validità del documento. Non possono essere imposte altre condizioni in base alla normativa nazionale, come, ad esempio, il fatto che il documento di viaggio debba avere una data validità residua.
2.6.9. Articolo 18, paragrafo 1, lettera j): documenti giustificativi in copia
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera j), non osta a che le autorità nazionali, ove oggettivamente giustificato, esigano, in casi specifici, gli originali di taluni documenti giustificativi qualora vi sia un «dubbio ragionevole sulla loro autenticità».
2.6.10. Articolo 18, paragrafo 1, lettere da k) a m): elenco dei documenti giustificativi
L’articolo 8, paragrafi 3 e 5, e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE prevedono un elenco esaustivo di documenti giustificativi (cfr. anche il considerando 14 della direttiva 2004/38/CE) che lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell’UE e ai relativi familiari nel quadro della domanda da essi presentata per il rilascio di un attestato di iscrizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, oppure di una carta di soggiorno di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE.
La direttiva 2004/38/CE non prevede tuttavia un elenco altrettanto esaustivo di documenti giustificativi per tutte le possibili situazioni (come i documenti di soggiorno rilasciati ai lavoratori che mantengono lo status di lavoratore o ai familiari che mantengono il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 12 o 13 della direttiva 2004/38/CE) o per altri documenti di soggiorno rilasciati ai sensi della stessa direttiva 2004/38/CE (documento che attesta il soggiorno permanente rilasciato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE o carta di soggiorno permanente rilasciata ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38/CE).
L’articolo 18, paragrafo 1, lettere da k) a n), dell’accordo ripropone lo stesso approccio adottato dalla direttiva 2004/38/CE riguardo ai documenti giustificativi. L’accordo prevede un elenco esaustivo di documenti giustificativi negli stessi casi contemplati dalla direttiva 2004/38/CE.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera k), dell’accordo si applica ai titolari di diritti che soggiornano nello Stato ospitante alla fine del periodo di transizione. Si basa sull’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE.
Il concetto di «istituto riconosciuto o finanziato dallo Stato ospitante» menzionato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera k), punto iii), dell’accordo corrisponde a quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, della direttiva 2004/38/CE.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera l), dell’accordo si applica ai familiari dei titolari di diritti (compresi i membri della famiglia «allargata») che alla fine del periodo di transizione soggiornavano già nello Stato ospitante. Si fonda sull’articolo 8, paragrafo 5, e sull’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE e si adegua al fatto che i familiari in questione soggiornano già nello Stato ospitante e non provengono dall’estero.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera m), dell’accordo si applica ai familiari dei titolari di diritti che non soggiornano nello Stato ospitante alla fine del periodo di transizione. Si basa sull’articolo 8, paragrafo 5, e sull’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera n), dell’accordo costituisce una disposizione onnicomprensiva che riguarda tutti i casi a cui non si applica il paragrafo 1, lettere da k) a m). Si fonda sul principio della direttiva 2004/38/CE secondo cui vanno evitate le pratiche amministrative che potrebbero costituire un ostacolo indebito al diritto di soggiorno. Ai beneficiari possono essere richiesti esclusivamente documenti giustificativi che attestino il soddisfacimento delle condizioni applicabili, ad esempio prove del soggiorno.
Ad esempio, i figli nati da due titolari di diritti dopo la fine del periodo di transizione devono solo dimostrare di essere figli dei titolari dei diritti. Di conseguenza, all’atto della domanda si chiede loro di presentare i seguenti documenti:
— |
passaporto valido (o carta d’identità se sono cittadini dell’UE) per verificarne l’identità; |
— |
documento che attesti i legami familiari con i genitori (per esempio, certificato di nascita) per dimostrare il legame con la «fonte» dei diritti; |
— |
documento che attesti che i genitori sono titolari di diritti (ad esempio, che i loro documenti di soggiorno sono stati rilasciati ai sensi dell’accordo) per dimostrare che la «fonte» di diritti è costituita da due titolari di diritti; |
— |
[se hanno più di 21 anni al momento della domanda] documento che attesti che la situazione a carico dei titolari dei diritti. |
Il richiedente è libero di scegliere quale documento giustificativo presentare: lo Stato ospitante non può infatti obbligarlo a presentare particolari documenti né rifiutare di ammettere domande corredate di documenti diversi.
2.6.11. Articolo 18, paragrafo 1, lettera o): aiuto ai richiedenti
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo prevede che le autorità competenti aiutino i richiedenti nella gestione della domanda e nella presentazione dei documenti richiesti. Ai richiedenti dev’essere data la possibilità di presentare elementi di prova supplementari e di correggere eventuali carenze, errori od omissioni nella domanda, come, ad esempio, quando non è provata l’identità o quando non è stata pagata la somma eventualmente dovuta all’atto della presentazione della domanda. Si tratta di una garanzia fondamentale nel quadro di un regime di soggiorno costitutivo poiché, dopo la fine del periodo di transizione, i richiedenti non avranno altrimenti diritto a presentare nuovamente domanda in virtù dell’accordo.
Nell’applicare il paragrafo 1, lettera o), lo Stato ospitante dovrebbe prestare particolare attenzione ai cittadini vulnerabili (ad esempio anziani, coloro che non hanno accesso alle nuove tecnologie o persone in istituti di assistenza).
2.6.12. Articolo 18, paragrafo 1, lettera p): verifiche dei precedenti penali
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), autorizza lo Stato ospitante che opera un nuovo regime costitutivo a condurre verifiche sistematiche dei precedenti penali.
Le verifiche sistematiche sono ammesse nel quadro dell’accordo in considerazione del contesto peculiare in cui s’iscrive.
I richiedenti possono essere obbligati a dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda. Le condanne scontate non dovrebbero rientrare nell’ambito dell’autodichiarazione. Lo Stato di condanna può essere qualsiasi paese nel mondo.
Una dichiarazione falsa non comporta, di per sé, la nullità di un diritto in virtù dell’accordo, ma può comunque avere conseguenze conformemente alle norme di ordine pubblico o alle disposizioni in materia di frode. In tali casi l’onere della prova incombe alle autorità nazionali. Lo Stato ospitante può anche prevedere disposizioni relative a sanzioni proporzionate applicabili in caso di dichiarazione falsa.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), non impedisce allo Stato ospitante di controllare, anche sistematicamente, le proprie banche dati del casellario giudiziale.
È possibile richiedere di effettuare controlli in banche dati del casellario giudiziale di altri Stati, ma solo se considerato indispensabile e ferma restando la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, ai cui sensi tali consultazioni non possono essere effettuate in modo sistematico.
Ai fini della limitazione dei diritti in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo, le verifiche dei precedenti penali e i controlli di sicurezza di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), corrispondono alle verifiche per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza effettuate conformemente al capo VI della direttiva 2004/38/CE.
Le misure restrittive adottate per motivi legati a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), devono essere conformi alle norme stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, lettera r), e agli articoli 20 e 21 dell’accordo.
2.6.13. Articolo 18, paragrafo 1, lettera q): dichiarazione sul nuovo documento di soggiorno
Come unico requisito riguardante il formato, l’accordo prescrive l’inclusione nel nuovo documento di soggiorno di una dichiarazione che attesti che l’accordo rappresenta la base giuridica su cui si fondano i diritti del titolare del documento.
2.6.14. Articolo 18, paragrafo 1, lettera r): mezzi di impugnazione
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera r), prevede che il richiedente possa impugnare la decisione presa sulla sua domanda di acquisizione del nuovo status di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), tramite mezzi di impugnazione che esaminano sia la legittimità della decisione sia i fatti e le circostanze che l’hanno determinata.
2.6.15. Articolo 18, paragrafo 2: garanzia dei diritti di soggiorno
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20 dell’accordo, nessuna misura restrittiva può essere applicata dalle autorità dello Stato ospitante né da un operatore economico o non economico dello Stato ospitante fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di nuovo status di soggiorno di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
2.6.16. Articolo 18, paragrafo 3: garanzia del diritto di soggiorno nelle more della decisione definitiva
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20 dell’accordo, nessuna misura restrittiva può essere applicata dalle autorità dello Stato ospitante né da un operatore economico o non economico dello Stato ospitante finché non sarà presa una decisione definitiva in merito alla domanda presentata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a).
Tale garanzia tutela lo status del richiedente finché:
a) |
le autorità nazionali non avranno comunicato una decisione in merito alla domanda (garanzia contro i ritardi amministrativi); |
b) |
i giudici nazionali non si saranno pronunciati in merito al ricorso (garanzia contro le decisioni errate e i ritardi giudiziari). |
2.6.17. Articolo 18, paragrafo 4: procedura dichiarativa
L’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo rispecchia quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, in quanto consente agli Stati ospitanti di continuare ad operare in regime dichiarativo, ossia senza subordinare la legittimità del soggiorno nello Stato ospitante al possesso di un nuovo documento di soggiorno.
Nel caso di tale decisione da parte dello Stato ospitante, si applicheranno le norme previste dalla direttiva 2004/38/CE riguardanti, ad esempio, i termini di scadenza, le somme da versare, i documenti giustificativi e i documenti di soggiorno da rilasciare.
Le persone idonee a beneficiare di un nuovo status di soggiorno hanno il diritto di ricevere, su richiesta, un documento di soggiorno (eventualmente in formato digitale) corredato di una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato in conformità dell’accordo.
2.7. Articolo 19 — Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione
2.7.1. Articolo 19, paragrafo 1: domande durante il periodo di transizione
Dall’articolo 127 dell’accordo si evince che le norme dell’Unione in materia di libera circolazione continuano ad applicarsi fino alla fine del periodo di transizione.
Tuttavia le domande per l’ottenimento di un nuovo documento per il diritto di soggiorno avente valore costitutivo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, e di un documento di soggiorno avente efficacia dichiarativa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, possono essere presentate già durante il periodo di transizione (articoli 19 e 185 dell’accordo).
La decisione di presentare, su base volontaria, una domanda per l’ottenimento del nuovo status di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione sulla libera circolazione.
Coloro che faranno domanda di nuovo status di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo durante il periodo di transizione potranno richiedere nel contempo un documento di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE.
Analogamente, la decisione di optare per un regime volontario non esonera lo Stato ospitante dagli obblighi derivanti dalle norme dell’Unione in materia di libera circolazione, come il fatto di decidere in merito alle domande in sospeso o di esaminare nuove domande.
2.7.1.1.
Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 1, dell’accordo, i giudici del Regno Unito possono richiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a decisioni riguardanti domande presentate a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 o 4, o a norma dell’articolo 19, nell’arco di otto anni successivi alla data in cui l’articolo 19 diventa applicabile (ossia all’1.2.2020).
Sebbene la procedura amministrativa di presentazione della domanda di cui all’articolo 18 possa essere «anticipata» e diventare applicabile, non sono ancora in vigore altre disposizioni dell’accordo su cui tale procedura si basa (come quelle relative all’ambito di applicazione personale e territoriale degli articoli da 9 a 11) o che essa impiega o determina (come tutte le garanzie procedurali contro decisioni restrittive o condizioni per il mantenimento del nuovo status di soggiorno).
Ciò richiede alcuni adattamenti senza i quali l’articolo 19 risulterebbe privo di efficacia. A tal fine gli Stati ospitanti che optano per il regime volontario ai sensi dell’articolo 19 possono essere tenuti a riprodurre fedelmente nella normativa nazionale tutte le disposizioni necessarie, ma non ancora applicabili, della parte seconda dell’accordo per renderle efficaci ai fini dell’applicazione del regime volontario.
L’articolo 131 dell’accordo garantisce che, durante il periodo di transizione, le istituzioni dell’Unione conserveranno i poteri loro conferiti dal diritto dell’Unione in relazione al Regno Unito per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 19. Anche la Corte continuerà ad esercitare pienamente la sua competenza in materia.
2.7.2. Articolo 19, paragrafo 2: effetto della decisione di accogliere o respingere la domanda
Per i richiedenti può risultare opportuno presentare domanda nel quadro del regime costitutivo volontario in modo da acquisire quanto prima certezza giuridica sul loro status, nonostante l’efficacia differita della decisione (poiché, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, la decisione con esito favorevole non può essere revocata prima della fine del periodo di transizione).
Dall’articolo 19, paragrafo 2, si evince che le decisioni, con esito favorevole o meno, adottate nel quadro della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, ossia il regime costitutivo, avranno effetto solo dopo la fine del periodo di transizione. In altre parole, tali decisioni saranno valide ma la loro efficacia giuridica sarà posticipata, dato che i richiedenti godranno contemporaneamente dei diritti di libera circolazione.
Analogamente, se la domanda presentata nel quadro della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, è respinta, il richiedente può dedurre che, per ottenere il nuovo status di soggiorno, possono essere necessarie alcune modifiche. Tali modifiche possono essere apportate entro la fine del periodo di transizione e il richiedente può presentare nuovamente la domanda come previsto dall’articolo 19, paragrafo 4.
Il documento di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, diventa immediatamente valido e applicabile (in fin dei conti, ha solo efficacia dichiarativa), e non pregiudica i diritti di libera circolazione di cui i richiedenti godono contemporaneamente. Analogamente, anche se assume immediatamente validità, la decisione di respingere la domanda nel quadro del regime dichiarativo volontario non pregiudica i diritti di libera circolazione conferiti dall’Unione di cui i richiedenti godono contemporaneamente.
2.7.3. Articolo 19, paragrafo 3: divieto di revoca dello status di soggiorno concesso durante il periodo di transizione
L’articolo 19, paragrafo 3, vieta allo Stato ospitante di revocare lo status di soggiorno concesso nel quadro del regime costitutivo volontario prima della fine del periodo di transizione. Lo Stato può revocarlo solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, oppure in caso di abuso di diritto o frode conformemente alle norme della direttiva 2004/38/CE applicabili in parallelo.
La disposizione mira a rassicurare i richiedenti sul fatto che presentare domanda già durante il periodo di transizione non comporta alcun rischio, in quanto tale domanda, una volta accolta, non potrà essere riesaminata per motivi amministrativi (ossia, per motivi legati alle condizioni cui è subordinato il diritto di soggiorno).
Nel quadro del regime di cui all’articolo 18, paragrafo 4 (procedura dichiarativa), le autorità nazionali possono revocare i documenti di soggiorno rilasciati o lo status di soggiorno, ma ciò non pregiudica, di per sé, il diritto di soggiorno dell’interessato.
2.7.4. Articolo 19, paragrafo 4: presentazione di una nuova domanda
L’articolo 19, paragrafo 4, prevede che, se una domanda per l’ottenimento del nuovo status di soggiorno a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, è stata respinta prima della fine del periodo di transizione, il richiedente possa presentare nuovamente domanda prima dello scadere del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
Il diritto di presentare nuovamente domanda durante il periodo di transizione è garantito dal ricorso ai mezzi di impugnazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera r).
2.7.5. Articolo 19, paragrafo 5: mezzi di impugnazione
Tutti i richiedenti possono accedere a tutti i mezzi di impugnazione previsti al capo VI della direttiva 2004/38/CE.
2.8. Articolo 20 — Limitazioni del diritto di soggiorno
L’articolo 20 riguarda tutte le persone che esercitano i propri diritti nel quadro della parte seconda, titolo II, e dunque concerne anche, ad esempio, i lavoratori frontalieri, i familiari o i membri della famiglia «allargata».
2.8.1. Che cosa s’intende per «comportamento»?
Le disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, sono motivate dal comportamento delle persone interessate. La nozione di «comportamento» nel quadro dell’accordo si fonda sul capo VI della direttiva 2004/38/CE [per maggiori informazioni, consultare gli orientamenti della Commissione per un miglior recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE — COM(2009) 313 final, sezione 3.2].
2.8.2. Comportamento precedente e successivo alla fine del periodo di transizione
L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, definisce due regimi differenti che disciplinano le modalità di intervento in caso di comportamenti che rappresentano una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, a seconda che il comportamento sia stato messo in atto prima o dopo la fine del periodo di transizione.
L’articolo 20, paragrafo 1, stabilisce chiaramente l’obbligo («[il comportamento] è valutato») di applicare il capo VI della direttiva 2004/38/CE a determinati fatti, mentre l’articolo 20, paragrafo 2, autorizza l’applicazione delle norme nazionali in materia di immigrazione a fatti accaduti dopo la fine del periodo di transizione.
L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, intende dunque distinguere gli atti compiuti prima della fine del periodo di transizione da quelli compiuti dopo. Le norme nazionali sull’immigrazione non devono essere applicate, neppure in parte, agli atti disciplinati dall’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo. Per converso qualsiasi decisione di limitare il diritto di soggiorno a causa di comportamenti messi in atto dopo la fine del periodo di transizione deve essere adottata in conformità della normativa nazionale.
2.8.3. Comportamento continuato
In determinate circostanze la persona può adottare un comportamento continuato (ossia un comportamento in cui i singoli atti sono accomunati da un unico scopo, sono commessi in modo identico o simile e in cui la tempistica e l’obiettivo coincidono fortemente) che inizia prima della fine del periodo di transizione e prosegue successivamente.
Nell’ipotesi di un comportamento continuato l’autorità nazionale cui spetta decidere, dopo la fine del periodo di transizione, se ad una data persona possano essere applicate misure restrittive si troverà probabilmente di fronte, tra l’altro, ai seguenti scenari:
a) |
gli atti compiuti dopo la fine del periodo di transizione sono sufficienti di per sé per adottare una misura restrittiva ai sensi delle norme nazionali sull’immigrazione. In tal caso possono essere adottate misure a norma dell’articolo 20, paragrafo 2; |
b) |
gli atti compiuti dopo la fine del periodo di transizione non sono sufficienti di per sé per adottare misure ai sensi delle norme nazionali sull’immigrazione. In tal caso non possono essere adottate misure a norma dell’articolo 20, paragrafo 2; |
c) |
nel caso di cui alla lettera b), l’autorità nazionale può tuttavia valutare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, se l’insieme degli atti compiuti prima della fine del periodo di transizione giustifichi limitazioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Per stabilire la minaccia rappresentata dal comportamento personale dell’interessato, la valutazione può tener conto anche degli atti compiuti dopo la fine del periodo di transizione. |
Ogni misura restrittiva deve valutare attentamente le circostanze del caso.
2.8.4. Articolo 20, paragrafi 3 e 4: abuso di diritti o domande fraudolente o strumentali
L’articolo 20, paragrafi 3 e 4, autorizza lo Stato ospitante ad allontanare dal proprio territorio i richiedenti che hanno abusato dei loro diritti o che hanno commesso azioni fraudolente per ottenere diritti nel quadro dell’accordo.
Sebbene possa avvenire anche prima della pronuncia definitiva in caso di impugnazione per via giudiziaria avverso il rigetto della domanda, l’allontanamento deve comunque essere conforme alle condizioni previste all’articolo 31 della direttiva 2004/38/CE.
Ciò significa che le persone interessate non possono essere allontanate dallo Stato ospitante laddove l’impugnazione del provvedimento di allontanamento ivi proposta sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell’esecuzione di detto provvedimento.
L’effettivo allontanamento non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull’ordinanza provvisoria, salvo qualora:
a) |
il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale; |
b) |
le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione; |
c) |
il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE. |
Qualora la normativa nazionale preveda che l’esecuzione del provvedimento di allontanamento sia sospesa ex lege in caso di impugnazione, non è necessario richiedere un’ordinanza provvisoria a tal fine.
Conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE, lo Stato ospitante può vietare la presenza dell’interessato nel territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non può vietare che presenti di persona la propria difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza.
2.9. Articolo 21 — Garanzie e diritto di ricorso
La disposizione riguarda tutte le situazioni in cui possono essere limitati o negati i diritti di soggiorno in virtù dell’accordo.
La disposizione prevede che le garanzie procedurali di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE siano applicate integralmente in tutte le situazioni, ossia in caso di:
a) |
abuso di diritto e frode (articolo 35 della direttiva 2004/38/CE); |
b) |
provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (capo VI della direttiva 2004/38/CE) o in conformità della normativa nazionale; |
c) |
provvedimenti adottati per altri motivi (articolo 15 della direttiva 2004/38/CE), come, ad esempio, quando la domanda per l’ottenimento di un documento di soggiorno non è ammessa nella forma in cui è stata presentata, quando la domanda è respinta perché il richiedente non soddisfa le condizioni cui è subordinato il diritto di soggiorno o quando l’interessato non soddisfa più le condizioni del diritto di soggiorno (come quando un cittadino dell’UE economicamente inattivo diventa un onere eccessivo per il regime di assistenza sociale dello Stato ospitante). |
Prevede inoltre che le garanzie sostanziali di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE si applichino integralmente a tutti i provvedimenti restrittivi adottati sulla base di comportamenti manifestati prima della fine del periodo di transizione.
In linea con la giurisprudenza costante della Corte sui principi generali del diritto dell’UE, i provvedimenti restrittivi adottati in conformità della normativa nazionale devono rispettare anche il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali, come il diritto al rispetto della vita familiare.
2.10. Articolo 22 — Diritti connessi
La disposizione tutela il diritto dei familiari, quale che sia la loro cittadinanza, di esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o autonomi nello Stato ospitante, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2004/38/CE.
Ciò significa che sono tutelati dall’accordo sia i familiari che non lavoravano prima della fine del periodo di transizione ma che acquisiscono solo in seguito lo status di lavoratori, sia i familiari che lavoravano già nello Stato ospitante oppure nello Stato sede di lavoro (lavoratori frontalieri).
2.11. Articolo 23 — Parità di trattamento
La disposizione rispecchia l’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, che prevede una norma specifica sulla parità di trattamento rispetto all’articolo 11 dell’accordo.
La stessa norma è «allargata» ai familiari che godono di un diritto di soggiorno (permanente) nello Stato ospitante, che devono essere considerati cittadini dello Stato ospitante e non familiari di cittadini dello Stato ospitante.
Si applicano le stesse deroghe di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.
CAPO 2 — DIRITTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
2.12. Articolo 24 — Diritti dei lavoratori subordinati
2.12.1. Articolo 24, paragrafo 1: diritti
L’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo garantisce tutti i diritti di cui i lavoratori subordinati godono in virtù del diritto dell’Unione ai beneficiari dell’accordo che svolgono un’attività come lavoratori subordinati, nonché a coloro che acquisiscono lo status di lavoratore dopo la fine del periodo di transizione (cfr. anche l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 22 dell’accordo). L’articolo non contempla altre categorie di beneficiari dell’accordo.
2.12.1.1.
Si applicano le stesse limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica di cui all’articolo 45, paragrafo 3, TFUE.
L’accordo non contempla gli impieghi nella pubblica amministrazione in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE. Di conseguenza, lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro può riservare ai propri cittadini l’accesso a posti che implicano l’esercizio dei pubblici poteri e la tutela degli interessi generali dello Stato, qualora tale limitazione sia conforme all’articolo 45, paragrafo 4, TFUE (causa C-270/13 Haralambidis).
2.12.1.2.
I lavoratori subordinati godono di tutti i diritti derivanti dall’articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011. I diritti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo hanno gli stessi ambito di applicazione e significato di quelli contemplati all’articolo 45 TFUE e nel regolamento (UE) n. 492/2011.
L’elenco dei diritti dei lavoratori subordinati figurante all’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo non è esaustivo: saranno dunque prese in considerazione le evoluzioni di tali diritti derivanti da future interpretazioni dell’articolo 45 TFUE da parte della Corte (nel caso del Regno Unito, le autorità giudiziarie e amministrative del paese terranno «debito conto» della giurisprudenza pertinente della Corte dopo la fine del periodo di transizione). Ciò significa, ad esempio, che, oltre all’elenco di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo, il lavoratore subordinato mantiene il diritto di cambiare lavoro e di cercare un nuovo impiego nello Stato sede di lavoro, in applicazione dell’articolo 45 TFUE.
2.12.2. Articolo 24, paragrafo 2: diritto dei figli del lavoratore subordinato di terminare gli studi
L’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo tutela il diritto dei figli dei lavoratori subordinati di terminare gli studi nello Stato ospitante. Di conseguenza, il figlio di un cittadino dell’UE o di un cittadino del Regno Unito che lavorava nello Stato ospitante in quanto beneficiario dell’accordo può continuare a soggiornare nello Stato ospitante per terminarvi gli studi, anche dopo che il genitore ha cessato di soggiornarvi legalmente (ossia, ha lasciato lo Stato ospitante, è deceduto o non soddisfa più le condizioni di soggiorno legale; cfr., ad esempio, la causa C-310/08 Ibrahim e la causa C-480/08 Teixeira). Il figlio ha inoltre il diritto di essere assistito dalla persona che ne ha l’effettivo affidamento fino alla maggiore età o, dopo il compimento della maggiore età, se continua a necessitare della sua presenza o delle sue cure per poter completare gli studi.
2.12.3. Articolo 24, paragrafo 3: lavoratori frontalieri
I lavoratori frontalieri possono continuare a lavorare nello Stato sede di lavoro se vi svolgevano l’attività alla fine del periodo di transizione.
Se hanno cessato l’attività nel paese prima della fine del periodo di transizione, possono continuare a godere dello status di lavoratore nello Stato sede di lavoro, anche se non vi si trasferiscono, purché si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b), c) o d), della direttiva 2004/38/CE. In tal modo possono continuare a godere dei pertinenti diritti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a h), dell’accordo.
I lavoratori frontalieri conservano il loro status nello Stato sede di lavoro nei seguenti casi:
a) |
l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; |
b) |
l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro; |
c) |
l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro (in tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi); |
d) |
l’interessato segue un corso di formazione professionale (per coloro che si trovano in stato di disoccupazione volontaria, deve esistere un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito). |
Conformemente alla giurisprudenza della Corte (causa C-507/12 Saint Prix), l’elenco delle circostanze nelle quali un lavoratore può continuare a beneficiare di tale status non è esaustivo.
2.13. Articolo 25 — Diritti dei lavoratori autonomi
2.13.1. Articolo 25, paragrafo 1: diritti
I diritti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, sono riconosciuti a tutti i beneficiari dell’accordo che godono dello status di lavoratore autonomo. Sono riconosciuti non solo a coloro che risultano essere lavoratori autonomi alla fine del periodo di transizione, ma anche in caso di cambiamento di status (cfr. anche l’articolo 17, paragrafo 1, che prevede il diritto di diventare lavoratore autonomo).
Secondo la giurisprudenza della Corte (ad esempio, causa C-63/86 Commissione/Italia), i lavoratori autonomi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE possono beneficiare dei diritti di cui al regolamento (UE) n. 492/2011, che si applicano per analogia. Ciò significa, ad esempio, che l’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo non può essere applicato in relazione al licenziamento, poiché, per definizione, il lavoratore autonomo non è in un rapporto di subordinazione nei confronti di un datore di lavoro e non può essere licenziato.
I diritti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’accordo sono riconosciuti anche ai lavoratori autonomi frontalieri. Vi è una differenza tra: i) una persona che soggiorna nello Stato A e che esercita un’attività come lavoratore autonomo nello Stato B e ii) una persona che soggiorna nello Stato A e che esercita un’attività come lavoratore autonomo nello Stato A, erogando servizi anche negli Stati B e C tramite prestazioni occasionali oppure costituendo una sede secondaria. La prima categoria corrisponde a quella dei lavoratori frontalieri autonomi, mentre la seconda categoria non rientra in tale ambito.
A questo proposito, si osserva che l’apertura di un ufficio in uno Stato diverso da quello di soggiorno per la prestazione di servizi in tale Stato non comporta necessariamente lo stabilimento nello Stato in cui tali servizi sono erogati. Si può dunque ancora ritenere che l’attività rientri nell’ambito di applicazione delle norme in materia di libera prestazione di servizi piuttosto che di quelle relative al diritto di stabilimento. Non sempre, quindi, la persona che ha aperto un ufficio nello Stato sede di lavoro sarà considerata un lavoratore autonomo frontaliero (1).
L’articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo prevede che la nozione di lavoratore autonomo sia interpretata conformemente all’interpretazione dell’articolo 49 TFUE fornita dalla Corte nella giurisprudenza pertinente.
2.13.1.1.
I diritti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, dell’accordo sono soggetti alle stesse limitazioni definite agli articoli 51 e 52 TFUE.
Di conseguenza, tali diritti possono essere soggetti a limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (articolo 52 TFUE) e lo Stato sede di lavoro può discriminare i lavoratori autonomi rispetto ad attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri (articolo 51 TFUE).
2.13.1.2.
L’accordo tutela il diritto di accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché di costituzione e gestione di imprese conformemente all’articolo 49 TFUE, alle condizioni definite dallo Stato ospitante nei confronti dei propri cittadini.
L’accordo non dev’essere tuttavia inteso nel senso di garantire ai cittadini del Regno Unito la possibilità di avvalersi del diritto dell’Unione per prestare servizi o per stabilirsi in altri Stati membri dell’UE.
2.13.1.3.
I lavoratori autonomi godono di tutti i diritti pertinenti derivanti dall’articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011 nello Stato sede di lavoro.
2.13.2. Articolo 25, paragrafo 2: diritto dei figli del lavoratore autonomo di terminare gli studi
L’articolo 25, paragrafo 2, tutela i figli dei cittadini dell’UE o del Regno Unito che esercitavano un’attività lavorativa ma che non soggiornano più legalmente nello Stato ospitante del figlio in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo, nella misura prevista dal diritto dell’UE quale interpretato dalla Corte (causa C-147/11 Czop e Punakova).
2.13.3. Articolo 25, paragrafo 3: diritti dei lavoratori autonomi frontalieri e relative limitazioni
I lavoratori autonomi frontalieri godono degli stessi diritti dei lavoratori subordinati frontalieri ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’accordo, con le stesse riserve circa la pertinenza descritte negli orientamenti sull’articolo 25, paragrafo 1 (ad esempio, in materia di licenziamenti).
2.14. Articolo 26 — Rilascio di un documento attestante i diritti del lavoratore frontaliero
L’articolo 26 impone allo Stato sede di lavoro di rilasciare ai lavoratori frontalieri che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, su loro richiesta, un documento che ne attesti lo status. Consente per converso allo Stato sede di lavoro di prescrivere ai lavoratori frontalieri contemplati dall’accordo di richiedere tale documento.
A differenza del documento di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo, questo documento non conferisce un nuovo status di soggiorno, ma riconosce il diritto preesistente, e ancora in essere, di esercitare un’attività economica nello Stato sede di lavoro.
Dato che i lavoratori frontalieri entrano ed escono regolarmente dallo Stato sede di lavoro, è essenziale che sia loro rilasciato al più presto un documento che ne attesti lo status, in modo che non sia loro impedito di esercitare i propri diritti dopo la fine del periodo di transizione e che possano facilmente dimostrare di possedere tali diritti (in particolare quelli relativi all’attraversamento della frontiera ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo).
I lavoratori frontalieri che non esercitano alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda hanno diritto al rilascio del documento, a condizione che conservino lo status di lavoratore conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, o all’articolo 25, paragrafo 3, dell’accordo (disposizioni che a loro volta rimandano all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE).
CAPO 3 — QUALIFICHE PROFESSIONALI
La parte seconda, titolo II, capo 3, dell’accordo riguarda i casi di persone contemplate dall’accordo che al termine del periodo di transizione hanno ottenuto, o stanno ottenendo, il riconoscimento delle relative qualifiche professionali nello Stato ospitante o, a seconda dei casi, nello Stato sede di lavoro.
Nei confronti di tali persone l’accordo garantisce:
a) |
la validità e l’efficacia delle decisioni nazionali che ne riconoscono le qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito o nell’UE (grandfathering delle decisioni) |
b) |
il diritto di praticare e di continuare a praticare la professione e le attività in questione nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro (per i lavoratori frontalieri). |
Al contrario, il capo non garantisce né riconosce ai cittadini del Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’accordo alcun diritto di mercato interno relativamente alla prestazione di servizi in Stati membri dell’UE diversi dallo Stato ospitante o, a seconda dei casi, dallo Stato sede di lavoro.
L’accordo non garantisce ai cittadini del Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’accordo il diritto di addurre il diritto dell’Unione per ottenere ulteriori riconoscimenti delle loro qualifiche professionali dopo la fine del periodo di transizione, né nello Stato ospitante né nello Stato sede di lavoro né in qualsiasi altro Stato membro dell’UE.
L’accordo non disciplina la questione del trattamento delle qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito o nell’UE prima della fine del periodo di transizione, ma non riconosciute dall’altra parte, né in corso di riconoscimento, prima di tale data.
2.15. Articolo 27 — Qualifiche professionali riconosciute
2.15.1. Approccio globale
L’articolo 27 descrive il tipo di decisioni di riconoscimento acquisite nel quadro dell’accordo, gli Stati in cui tali decisioni sono salvaguardate (Stato ospitante o Stato sede di lavoro), le persone che beneficiano dei diritti acquisiti nel quadro delle decisioni (gli interessati che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo) e gli effetti del «grandfathering» delle decisioni nei rispettivi Stati.
Quali sono le decisioni che beneficiano della clausola «grandfathering»?
In sostanza, l’articolo 27 dell’accordo riguarda le decisioni di riconoscimento adottate conformemente a quattro strumenti giuridici dell’UE specifici, ossia la direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE), la direttiva sullo stabilimento degli avvocati (direttiva 98/5/CE), la direttiva sui revisori legali (direttiva 2006/43/CE) e la direttiva sui prodotti tossici (direttiva 74/556/CEE).
2.15.2. Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafo 2: riconoscimento nel quadro della direttiva sulle qualifiche professionali
L’accordo contempla tutti e tre i tipi di riconoscimento ai fini dello stabilimento previsti dal titolo III della direttiva 2005/36/CE:
a) |
riconoscimento nell’ambito del regime generale (articolo 10 e seguenti della direttiva 2005/36/CE); |
b) |
riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale (articolo 16 e seguenti della direttiva 2005/36/CE); |
c) |
riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione (articolo 21 e seguenti della direttiva 2005/36/CE). |
Tra questi tipi di riconoscimento rientra quanto segue.
— |
Nel quadro dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo: il riconoscimento delle qualifiche professionali di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. Si tratta del riconoscimento, da parte di uno Stato membro dell’UE o del Regno Unito, di qualifiche professionali di paesi terzi che sono già state precedentemente riconosciute in un altro Stato membro dell’UE o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE e che sono state assimilate alle qualifiche nazionali (dell’UE o del Regno Unito) in quanto il titolare ha, in seguito al primo riconoscimento in uno Stato membro dell’UE o nel Regno Unito, maturato un’esperienza lavorativa di tre anni nella professione nello Stato (Stato membro dell’UE o Regno Unito) che le ha inizialmente riconosciute. L’accordo non disciplina pertanto i casi di primo riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi in uno Stato membro dell’UE o nel Regno Unito, ma solo i casi di qualifiche già riconosciute, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. |
— |
Nel quadro dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b): decisioni sull’accesso parziale in conformità dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE. |
— |
Nel quadro dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera c): decisioni di riconoscimento ai fini dello stabilimento tramite la procedura elettronica della tessera professionale europea. Sono attualmente previste procedure di riconoscimento tramite la tessera professionale europea per infermieri responsabili dell’assistenza generale, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari. È importante notare che l’accordo garantisce solo la continuità della validità e dell’efficacia della decisione di riconoscimento stessa, ma non la continuità dell’accesso alla rete elettronica di base (modulo IMI collegato a una tessera professionale europea) da parte delle autorità e dei professionisti (cfr. articoli 8 e 29 dell’accordo). Non sarà tuttavia compromesso l’accesso dei professionisti all’interfaccia online della tessera professionale europea a scopo informativo. |
Nello specifico, la clausola «grandfathering» inclusa nell’accordo per le decisioni di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE prevede che continueranno ad essere presi in considerazione gli obblighi di conoscenza delle lingue e/o di affiliazione a un regime assicurativo qualora vengano richiesti dallo Stato ospitante, tenuto conto delle disposizioni pertinenti della direttiva 2005/36/CE e, in particolare, degli articoli 53 e 55.
2.15.3. Articolo 27, paragrafo 1, lettera b): riconoscimento nel quadro della direttiva sullo stabilimento degli avvocati
L’accordo tutela, per coloro che rientrano nell’ambito di applicazione personale, i diritti acquisiti in seguito alle decisioni che hanno permesso agli avvocati dell’UE o del Regno Unito di accedere alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro a norma dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
La clausola «grandfathering» deroga a qualsiasi requisito locale di cittadinanza che possa limitare l’accesso dei cittadini dell’UE e del Regno Unito alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro.
La clausola riguarda esclusivamente lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro.
Pertanto, nel caso degli avvocati del Regno Unito cittadini del Regno Unito, che avrebbero potuto beneficiare di queste disposizioni in qualsiasi Stato membro dell’UE, l’accordo non prevede l’applicazione delle due direttive pertinenti del diritto dell’Unione (direttive 77/246/CEE e 98/5/CE) al di fuori dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro.
2.15.4. Articolo 27, paragrafo 1, lettera c): riconoscimento nel quadro della direttiva sui revisori legali
Per quanto riguarda le persone che rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’accordo, le abilitazioni nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro dei revisori legali che hanno inizialmente ottenuto l’abilitazione nell’UE o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2006/43/CE continueranno a produrre i loro effetti nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro e i beneficiari avranno accesso alla professione come in precedenza.
2.15.5. Articolo 27, paragrafo 1, lettera d): riconoscimento nel quadro della direttiva sui prodotti tossici
Per quanto riguarda le persone che rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’accordo, le autorizzazioni ai fini dello stabilimento ottenute nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 74/556/CEE continueranno a produrre i loro effetti in virtù dell’accordo.
2.15.6. Efficacia globale
Gli effetti della clausola «grandfathering» prodotti dall’articolo 27 comportano l’assimilazione dei beneficiari stabiliti nello Stato ospitante o, a seconda dei casi, nello Stato sede di lavoro ai cittadini di tale Stato per quanto riguarda l’accesso e l’esercizio della professione e delle attività professionali in questione in tali territori.
L’assimilazione non si estende tuttavia al riconoscimento ai beneficiari di qualsiasi altro diritto di mercato unico ai sensi del diritto dell’Unione, per quanto riguarda la prestazione di servizi in territori diversi da quelli interessati da questi specifici effetti prodotti dalla clausola «grandfathering».
2.16. Articolo 28 — Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali
2.16.1. Ambito di applicazione
L’articolo 28 rispecchia l’articolo 27 dell’accordo per quanto riguarda l’ambito di applicazione personale e materiale e contempla tutte le domande pertinenti di riconoscimento delle qualifiche professionali formalmente presentate entro la fine del periodo di transizione e che risultano pendenti alla fine di tale periodo. Si garantirà il proseguimento e l’espletamento di tutte le procedure in sospeso, nonché delle eventuali misure compensative richieste, conformemente alle norme e alle procedure previste dalla pertinente normativa dell’UE, fino a quando l’autorità competente non avrà adottato una decisione definitiva.
È necessario menzionare due aspetti specifici:
— |
l’articolo 28 riguarda non solo le procedure amministrative pendenti, ma anche le procedure giudiziarie e i ricorsi che possono essere avviati dopo la fine del periodo di transizione. La disposizione contempla inoltre le pertinenti procedure giudiziarie che risultano pendenti alla fine del periodo di transizione; |
— |
l’articolo 28, secondo comma, conferma che le procedure riguardanti le domande pendenti di riconoscimento delle qualifiche nel quadro del processo per l’ottenimento della tessera professionale europea devono essere espletate conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. |
Qualora sia necessaria la continuità di accesso alla rete elettronica di base (modulo IMI) dopo la fine del periodo di transizione e fino al completamento della procedura di ottenimento della tessera professionale europea, l’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo prevede una disposizione specifica che consente un accesso limitato al modulo IMI.
2.16.2. Effetti
Gli effetti delle procedure da espletare nel quadro dell’articolo 28 devono essere identici agli effetti delle decisioni di riconoscimento acquisite, tramite il «grandfathering», nel quadro dell’articolo 27 dell’accordo, illustrate in precedenza.
2.17. Articolo 29 — Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali
2.17.1. Obbligo di cooperazione tra autorità competenti
L’articolo 29, paragrafo 1, provvede a che le autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri dell’UE continuino ad essere vincolate dall’obbligo generale di cooperazione per la durata dell’esame di tutte le procedure di riconoscimento pendenti di cui all’articolo 28 dell’accordo.
La disposizione costituisce peraltro una deroga generale a qualsiasi disposizione nazionale che possa ostacolare lo scambio con le autorità straniere delle necessarie informazioni sui richiedenti, sulle loro qualifiche professionali e sulla condotta generale e professionale, in attesa del riconoscimento delle loro qualifiche professionali e dell’inserimento nella categoria professionale dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro.
Tali obblighi e deroghe sono necessari per una gestione adeguata delle questioni di pubblica sicurezza durante il processo di riconoscimento.
2.17.2. Accesso limitato all’IMI dopo il recesso
Come già menzionato, l’articolo 29, paragrafo 2, prevede una deroga temporanea all’articolo 8 dell’accordo, consentendo l’accesso delle autorità del Regno Unito al modulo IMI per la tessera professionale europea finché sarà necessario per espletare le procedure di riconoscimento pendenti alla fine del periodo di transizione.
Il periodo di utilizzo non può essere superiore a nove mesi dalla fine del periodo di transizione; date le rigorose scadenze applicabili, entro tale termine tutte le procedure saranno state comunque concluse.
3. TITOLO III — COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
Nel contesto del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale possono essere individuate tre categorie di persone:
1. |
coloro a cui si applicano e continuano ad applicarsi, conformemente all’articolo 30 dell’accordo, le norme in materia di coordinamento definite nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e nel regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004; |
2. |
coloro a cui solo alcune delle norme in materia di coordinamento continuano ad applicarsi o divengono applicabili successivamente in seguito a circostanze specifiche, sulla base dell’articolo 32 dell’accordo; |
3. |
coloro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, a cui non si applicheranno le norme in materia di coordinamento nel quadro delle relazioni tra il Regno Unito e l’Unione. |
3.1. Articolo 30 — Ambito d’applicazione «ratione personae»
3.1.1. Osservazioni generali
L’articolo 30 dell’accordo definisce le persone a cui si applicheranno integralmente le norme sul coordinamento in materia di sicurezza sociale:
— |
il paragrafo 1 elenca le diverse ipotesi contemplate quando le persone si trovano in una situazione transfrontaliera di sicurezza sociale che coinvolge il Regno Unito e uno Stato membro dell’UE; |
— |
il paragrafo 2 indica il periodo di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, a tali persone; |
— |
il paragrafo 3 prevede una clausola residuale secondo la quale il titolo III si applica anche a coloro che rientrano nell’ambito di applicazione personale del titolo II della medesima parte seconda dell’accordo sebbene non rientrino o non rientrino più nell’articolo 30, paragrafo 1; |
— |
il paragrafo 4 indica il periodo di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 3, a tali persone; |
— |
il paragrafo 5 illustra che i familiari e i superstiti rientrano nell’articolo 30 purché derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004. |
Come indicato all’articolo 31, paragrafo 2, dell’accordo, le nozioni impiegate nel titolo III vanno interpretate conformemente alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 883/2004.
L’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo si riferisce a coloro che sono «soggetti alla legislazione» di uno Stato membro dell’UE o del Regno Unito. Tale situazione deve essere determinata ai sensi delle norme di conflitto di leggi di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004.
L’ambito di applicazione personale del coordinamento in materia di sicurezza sociale è specifico del titolo III, e non corrisponde necessariamente a quello del titolo II della medesima parte seconda dell’accordo. Ad esempio, vi possono essere circostanze in cui persone che non rientrano nell’ambito di applicazione del titolo II sono tuttavia contemplate dal titolo III (ad esempio coloro che rientrano nell’articolo 32 dell’accordo).
Poiché le finalità dei titoli II e III della parte seconda dell’accordo sono diverse, termini impiegati in entrambi i titoli (ad esempio, per la nozione di «soggiorno», «lavoratore frontaliero» o «distacco») possono avere significati diversi a seconda dell’ambito di applicazione personale delle disposizioni del diritto dell’Unione cui il titolo rimanda e della relativa interpretazione da parte della Corte.
Ad esempio, la nozione di «residenza abituale» impiegata nella parte seconda, titolo III, dell’accordo va intesa nel senso di «residenza» quale definita all’articolo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004 (il luogo in cui una persona risiede abitualmente) e ulteriormente illustrata all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «residenza abituale»). Maggiori informazioni sulla nozione di «residenza abituale» ai sensi delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale sono contenute nella guida pratica alla legislazione applicabile nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tale nozione ha un significato differente ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e non va confusa con il concetto di «soggiorno» di cui alla parte seconda, titolo II, dell’accordo, mutuato dal capo III della direttiva 2004/38/CE.
Nel caso degli studenti, ad esempio, le due nozioni di «residenza/soggiorno» incluse negli strumenti del diritto dell’UE non corrispondono. Ai fini delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale, gli studenti mantengono, in linea di principio, la residenza abituale nello Stato membro di origine, pur soggiornando temporaneamente nello Stato membro in cui compiono gli studi. Nel contempo gli studenti godono, alle condizioni di cui alla direttiva 2004/38/CE, del diritto di soggiorno nello Stato membro in cui studiano.
Un altro esempio per illustrare la relazione tra il titolo II e il titolo III della parte seconda dell’accordo potrebbe essere rappresentato dal caso di un cittadino croato che:
— |
lavora e risiede abitualmente nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; |
— |
nel 2022 acquisisce il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 16 dell’accordo; |
— |
nel 2025 rientra in Croazia, comincia a svolgervi un’attività lavorativa e vi trasferisce la residenza abituale; |
— |
nel contempo, conserva per i cinque anni successivi il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito in virtù della parte seconda, titolo II, dell’accordo. |
Finché continuerà a godere del diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito in virtù della parte seconda, titolo II, dell’accordo, il cittadino croato potrà beneficiare delle disposizioni di cui al titolo III in caso di rientro nel Regno Unito. Inoltre, finché conserva il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito, avrà il diritto di esportarvi le prestazioni di sicurezza sociale (ad esempio, le indennità di disoccupazione se è in cerca di lavoro) o il diritto di utilizzarvi la TEAM.
Indipendentemente dai due concetti di «residenza/soggiorno» di cui sopra, il diritto di soggiorno legale dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della parte seconda, titolo III, dell’accordo va inteso come soggiorno legale ai sensi del diritto derivato dell’UE o della normativa nazionale.
Per le persone contemplate dal titolo III dell’accordo, l’applicazione delle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 derivante dal medesimo titolo III non comporta di per sé il diritto di circolare o soggiornare in uno Stato ospitante, ma determina esclusivamente le conseguenze giuridiche di una tale situazione in materia di tutela previdenziale. In base all’accordo, ad esempio, il distacco di lavoratori da o verso il Regno Unito per la prestazione di servizi non sarà più possibile dopo la fine del periodo di transizione.
3.1.2. Articolo 30, paragrafo 1: ambito di applicazione personale (clausola generale)
3.1.2.1.
L’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo si riferisce alle categorie di persone seguenti:
— |
cittadini dell’UE — cittadini degli Stati membri dell’UE |
— |
cittadini del Regno Unito — quali definiti nella normativa nazionale |
— |
apolidi e rifugiati che risiedono abitualmente in uno Stato membro dell’UE o nel Regno Unito |
— |
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro dell’UE o nel Regno Unito |
— |
familiari e superstiti delle categorie precedenti. |
Le persone elencate rientrano nell’ambito di applicazione della parte seconda, titolo III, dell’accordo se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1.
— |
Lettere a) e b): cittadini dell’UE che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione e viceversa (indipendentemente dalla residenza abituale della persona). È compresa qualsiasi persona soggetta alla legislazione del Regno Unito o di uno Stato membro ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, inclusi i casi menzionati all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. |
— |
Lettere c) e d): cittadini dell’UE soggetti alla legislazione di uno Stato membro dell’UE (come specificato al punto precedente) alla fine del periodo di transizione, che risiedono abitualmente nel Regno Unito e viceversa. |
— |
Lettera e): cittadini dell’UE che esercitano un’attività lucrativa nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, ma che sono soggetti alla legislazione dello Stato membro dell’UE ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e viceversa. Le persone che ricevono le prestazioni menzionate all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento sono a tal fine considerate esercitare un’attività lucrativa. Questo si applica indipendentemente dal luogo di residenza abituale. |
— |
Lettera f): apolidi e rifugiati che si trovano in una delle situazioni precedentemente menzionate, con l’ulteriore condizione che soggiornino legalmente nel Regno Unito o in uno Stato membro dell’UE. |
— |
Lettera g): cittadini di paesi terzi che si trovano in una delle situazioni precedentemente menzionate, con l’ulteriore condizione che soggiornino legalmente (ai sensi del diritto derivato dell’UE o della normativa nazionale) nel Regno Unito o in uno Stato membro dell’UE e che si trovino in una situazione transfrontaliera che coinvolge uno Stato membro dell’UE e il Regno Unito. La disposizione non si applica se lo Stato membro dell’UE è la Danimarca. I cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri in cui sono coinvolti Stati membri dell’UE ma non il Regno Unito sono contemplati dal regolamento (UE) n. 1231/2010 che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità e non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera g), dell’accordo. |
— |
Lettere da a) a g): familiari, quali definiti all’articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 883/2004, delle persone menzionate ai punti succitati, indipendentemente dalla loro cittadinanza (per maggiori informazioni, si veda la fine di questo capitolo). Tra i familiari contemplati figurano anche i figli nati dopo la fine del periodo di transizione o i nuovi partner conviventi con il titolare di diritti che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo. |
— |
Lettere da a) a g): superstiti delle persone menzionate ai punti succitati, quando il deceduto soddisfaceva le condizioni necessarie alla fine del periodo di transizione e il decesso è avvenuto dopo la fine del periodo di transizione. In caso contrario, il superstite ha diritto solo alle prestazioni previste dall’articolo 32 dell’accordo. |
3.1.2.2.
L’articolo 30, paragrafo 1, contempla i casi di persone che, alla fine del periodo di transizione, si trovano in situazioni come quelle menzionate negli esempi seguenti.
— |
Lettere a) e b):
|
— |
Lettere c) e d):
|
— |
Lettera e):
|
L’articolo 30, paragrafo 1, si applica anche agli apolidi e ai rifugiati così come ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno degli Stati membri dell’UE o nel Regno Unito, purché si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a e), dell’accordo. Per cui, ad esempio:
1. |
l’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo si applica al cittadino pakistano che soggiorna legalmente nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione e che lavora in Francia [soggetto alla legislazione francese ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, che si applica per effetto del regolamento (CEE) n. 859/2003 alla cui applicazione il Regno Unito partecipa]; |
2. |
si applica al cittadino marocchino, che soggiorna legalmente in Belgio e che lavora in Belgio e nel Regno Unito [soggetto alla legislazione belga ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71, che si applica per effetto del regolamento (CEE) n. 859/2003]; |
3. |
tuttavia, l’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo non contempla il caso del cittadino indiano, in soggiorno legale nel Regno Unito, che si trova in una situazione che non coinvolge alcuno Stato membro dell’UE. Non contempla neanche il caso del cittadino messicano che non soggiorna legalmente nel Regno Unito né in uno Stato membro dell’UE alla fine del periodo di transizione. |
L’articolo 30, paragrafo 1, contempla inoltre i familiari e i superstiti delle persone che si trovano in una delle situazioni ivi menzionate. Per quanto riguarda i diritti dei familiari, è opportuno operare una distinzione rispetto all’articolo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), dell’accordo, che ha un ambito di applicazione differente riguardo, ad esempio, ai figli nati dopo la fine del periodo di transizione [cfr. gli orientamenti sull’articolo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e)].
Non è necessario che i familiari o i superstiti si trovino essi stessi in una situazione transfrontaliera. Per esempio, è possibile che i superstiti di un cittadino ceco che lavorava nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione e che muore in seguito nel Regno Unito non abbiano mai lasciato la Repubblica ceca. Tali superstiti rientreranno comunque nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo. L’articolo 30, paragrafo 1, prevede soltanto che il deceduto rientri in una delle situazioni ivi contemplate (un cittadino dell’UE soggetto alla legislazione del Regno Unito nel nostro esempio), senza imporre una condizione analoga ai superstiti. Questa tutela riguarda i diritti conferiti a familiari e superstiti dalle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Queste categorie sono tutelate in virtù dei diritti derivanti dalle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale in quanto, rispettivamente, familiari e superstiti.
L’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo non contempla i casi di persone che si trovano in una situazione interna alla fine del periodo di transizione (ad esempio, il cittadino greco che ha sempre lavorato e risieduto in Grecia). Se tali persone dovessero decidere in futuro di trasferirsi nel Regno Unito, si tratterebbe, appunto, di un trasferimento futuro, non contemplato dall’accordo.
3.1.3. Articolo 30, paragrafo 2: significato di «senza interruzione»
L’accordo garantisce l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 fintantoché la situazione rimane invariata o le persone continuano a trovarsi senza interruzione in una situazione che coinvolge contemporaneamente il Regno Unito e uno Stato membro dell’UE. Non tutti i cambiamenti nella situazione della persona devono essere considerati tali. Il passaggio da una all’altra delle categorie menzionate all’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo permette di salvaguardare lo status della persona contemplata dal medesimo articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo alla quale si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Se avviene tale passaggio, non può ovviamente applicarsi la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo, che si riferisce alla situazione alla «fine del periodo di transizione». In situazioni transfrontaliere il concetto di «senza interruzione» deve essere interpretato in maniera flessibile, in modo tale che lo status di una persona non sia compromesso, nel passaggio tra due situazioni, da brevi periodi, ad esempio, di inattività della durata di un mese prima dell’inizio di un nuovo contratto (si veda, per analogia, la causa C-482/93, Klaus).
A titolo di esempio, il cittadino polacco che, alla fine del periodo di transizione, soggiorna e lavora nel Regno Unito per un datore di lavoro britannico continuerà ad essere tutelato dall’articolo 30, paragrafo 1:
1. |
finché la situazione rimarrà invariata; |
2. |
anche se la situazione cambia, purché continui a trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo. Resterà dunque tutelato se ad esempio:
|
La persona che si trova in tali situazioni, tuttavia, non sarà più soggetta all’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo se non lavora più nel Regno Unito e trasferisce la residenza abituale in Polonia (o in qualsiasi altro Stato membro dell’UE). Poniamo l’esempio del cittadino polacco che esporta le indennità di disoccupazione del Regno Unito in Polonia, dove trova lavoro e dove trasferisce anche la residenza abituale: la persona non si troverà più in una situazione che coinvolga il Regno Unito, fatto salvo un eventuale diritto derivante dall’articolo 30, paragrafo 3, dell’accordo.
Una persona può spaziare tra le diverse situazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) ad e), senza essere esclusa dall’ambito di applicazione in virtù dell’articolo 30, paragrafo 2. Seguono alcuni esempi.
1. |
Il dipendente pubblico austriaco che, alla fine del periodo di transizione, risiede abitualmente in Austria e lavora nel Regno Unito per l’amministrazione austriaca rientra nell’articolo 30, paragrafo 1, lettera e) (soggetto alla legislazione austriaca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004) se:
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2. |
Il cittadino del Regno Unito che risiede abitualmente nel Regno Unito e che lavora contemporaneamente nel Regno Unito e in Francia per un datore di lavoro con sede in Francia alla fine del periodo di transizione e che:
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Il cambiamento della legislazione applicabile sulla base delle norme di conflitto di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 non comporta quindi, di per sé, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo fintantoché l’interessato continua a trovarsi in una delle situazioni ivi contemplate.
3.1.4. Articolo 30, paragrafo 3: ambito di applicazione personale (clausola residuale)
L’articolo 30, paragrafo 3, contiene una clausola residuale secondo la quale le disposizioni sul coordinamento integrale in materia di sicurezza sociale della parte seconda, titolo III, dell’accordo si applicano anche le persone contemplate all’articolo 10 (riguardante l’ambito di applicazione personale della parte seconda, titolo II, dell’accordo) che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a e).
Ad esempio, le disposizioni del titolo III si applicano anche ai figli nati dopo la fine del periodo di transizione che rientrano nell’ambito di applicazione della parte seconda, titolo II, dell’accordo.
Ad esempio, la situazione del cittadino dell’UE che studia nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, senza risiedervi abitualmente ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004 non è contemplata dall’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo. Lo studente conserva tuttavia il diritto di soggiorno in virtù della parte seconda, titolo II, dell’accordo se, ad esempio, accede al mercato del lavoro. In questo caso gli si applicheranno anche le disposizioni del titolo III ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’accordo.
Anche le persone che sono sia cittadini del Regno Unito che cittadini dell’UE possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’accordo se sono contemplate dal titolo II dell’accordo di recesso (cfr. sezione 1.2 della presente nota di orientamento riguardante l’articolo 10 dell’accordo).
Pertanto:
1. |
l’articolo 30, paragrafo 3, si applica alla persona con cittadinanza sia spagnola sia del Regno Unito, nata in Spagna e soggetta al sistema di sicurezza sociale spagnolo, che si è trasferita nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, dove ha acquistato la cittadinanza britannica; la persona rientra nel disposto dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’accordo e beneficerà delle norme della parte seconda, titolo III, dell’accordo. La sua situazione è assimilabile a quella della persona contemplata all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo (cittadino spagnolo/britannico soggetto alla legislazione del Regno Unito); |
2. |
l’articolo 30, paragrafo 3, dell’accordo non si applica invece alla persona con cittadinanza italiana e del Regno Unito, nata e vissuta solo in Italia prima della fine del periodo di transizione e soggetta al sistema di sicurezza sociale italiano. |
Questa clausola residuale si applica anche ai familiari e ai superstiti dei beneficiari della parte seconda, titolo II, dell’accordo (cfr. tuttavia orientamenti sull’articolo 30, paragrafo 5, dell’accordo).
3.1.5. Articolo 30, paragrafo 4: legame delle persone di cui al paragrafo 3 con lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro
L’articolo 30, paragrafo 4, garantisce l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 alle persone contemplate all’articolo 30, paragrafo 3, fintantoché la situazione rimarrà invariata, ossia fintantoché le persone manterranno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante in virtù dell’articolo 13 dell’accordo o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro in virtù dell’articolo 24 o 25 dell’accordo.
3.1.6. Articolo 30, paragrafo 5: familiari e superstiti
La disposizione precisa che, nella misura in cui l’espressione «familiari e superstiti» debba essere intesa con riferimento alle definizioni utilizzate nel regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche l’articolo 31, paragrafo 2, dell’accordo), «familiari e superstiti» rientrano nell’articolo 30 purché derivino diritti e obblighi da tale loro situazione conformemente alla legislazione sulla sicurezza sociale.
3.2. Articolo 31 — Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale
3.2.1. Articolo 31, paragrafo 1: ambito di applicazione materiale
L’articolo 31, paragrafo 1, garantisce l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 nella loro integralità alle persone menzionate all’articolo 30, paragrafo 1.
Le norme di coordinamento saranno mantenute così come modificate dai regolamenti elencati nell’allegato I dell’accordo, con la possibilità di apportare in futuro gli adeguamenti necessari in conformità dell’articolo 36 dell’accordo.
Laddove vi siano eccezioni relative al Regno Unito ai sensi delle norme vigenti, come ad esempio diciture particolari negli allegati dei regolamenti, queste continueranno ad essere applicate alle stesse condizioni. Ad esempio, il Regno Unito non applica l’articolo 28, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 883/2004. L’accordo non modificherà tale eccezione.
Oltre ai regolamenti, occorre tenere debitamente conto di tutte le decisioni e raccomandazioni pertinenti formulate dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004, elencate nell’allegato I dell’accordo.
3.2.2. Articolo 31, paragrafo 2: definizioni
Le nozioni contenute nella parte seconda, titolo III, dell’accordo devono essere intese in relazione alle corrispondenti definizioni utilizzate nel regolamento (CE) n. 883/2004.
Ad esempio, la definizione di «familiare» di cui all’articolo 9 dell’accordo non è pertinente nel contesto delle disposizioni riguardanti il coordinamento in materia di sicurezza sociale e si applicherà la definizione di cui all’articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 883/2004.
3.2.3. Articolo 31, paragrafo 3: cittadini di paesi terzi
Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, il Regno Unito non ha aderito all’adozione del regolamento (UE) n. 1231/2010. Il Regno Unito è tuttavia vincolato dal regolamento (CE) n. 859/2003 che estende il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72, in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.
Conformemente al regolamento (CE) n. 859/2003, il Regno Unito e gli Stati membri dell’UE (ad eccezione della Danimarca) applicano il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
Pertanto, per i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003, nonché per i loro familiari e superstiti, qualsiasi riferimento ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 (nuovi regolamenti) contenuto negli articoli 30 e 32 dell’accordo deve essere inteso come un riferimento alle corrispondenti disposizioni dei regolamenti precedenti. Analogamente, ogni riferimento a specifiche disposizioni dei nuovi regolamenti va inteso come riferimento alle corrispondenti disposizioni dei regolamenti precedenti.
3.3. Articolo 32 — Situazioni particolari
L’articolo 32 disciplina situazioni particolari in cui, anche se le persone non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 30 dell’accordo, ne devono essere tutelati i diritti derivanti dalle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Per queste categorie particolari di persone è necessario mantenere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, le quali si applicano in conformità dei principi generali di tali regolamenti, come ad esempio la non discriminazione o l’unicità della normativa applicabile.
3.3.1. Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2: periodi passati e futuri
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tutela i diritti esistenti e futuri basati su periodi passati di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma e di residenza.
La disposizione garantisce che i cittadini dell’UE con periodi precedenti nel Regno Unito, e viceversa, potranno richiedere le prestazioni e, se necessario, avvalersi della totalizzazione dei periodi. Riguarda qualsiasi tipo di prestazione di sicurezza sociale basata su periodi di assicurazione, occupazione, attività lavorativa autonoma o residenza, come le pensioni di vecchiaia, le prestazioni di invalidità, per infortuni sul lavoro e per malattia o le indennità di disoccupazione.
La disposizione si applica anche quando la prestazione è concessa esclusivamente sulla base di periodi pregressi nello Stato che valuta il diritto alle prestazioni in base alla propria normativa (che tali periodi siano stati maturati prima o dopo la fine del periodo di transizione), qualora non sia necessaria alcuna totalizzazione in quanto i periodi passati sono sufficienti per concedere la prestazione.
Allo stesso tempo sono mantenuti tutti i diritti e gli obblighi derivanti direttamente (o indirettamente) da tali periodi. Per «diritti e obblighi derivanti da tali periodi» si intendono i diritti previsti dalla normativa del Regno Unito o dello Stato membro dell’UE conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 derivanti da tali periodi [o la concessione di una prestazione basata su tali periodi e qualsiasi conseguente diritto a prestazioni], nonché gli obblighi corrispondenti. Alle prestazioni di malattia e familiari concesse a persone che rientrano nel disposto dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo si applicano le norme particolari di cui all’articolo 32, paragrafo 2, dell’accordo (si vedano più avanti e la sezione 3.3.6 del presente documento); tali diritti si aggiungono dunque ai «diritti e agli obblighi derivanti da tali periodi».
Tra i diritti si annoverano, ad esempio, il diritto di sottoporsi a esame medico periodico nello Stato in cui si risiede abitualmente per continuare a ricevere la prestazione d’invalidità (ai sensi dell’articolo 87 del regolamento (CE) n. 987/2009) e il diritto di ricevere un’integrazione ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Le norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale si applicheranno sia ai periodi maturati prima della fine del periodo di transizione sia a quelli maturati dalle stesse persone dopo tale data.
Nel contempo il secondo capoverso della disposizione garantisce che le norme di coordinamento relative alle prestazioni di malattia e alle prestazioni familiari si applichino alle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a).
L’articolo 32, paragrafo 2, relativo alle prestazioni di malattia, fa riferimento alle norme sulla competenza in materia di malattia per la persona che riceve una prestazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo. Riguarda le situazioni in cui vi è un passaggio di competenza poiché la persona torna in uno Stato membro dell’UE o nel Regno Unito o poiché inizia a percepire un’altra pensione.
Le norme di conflitto per la determinazione della competenza in materia di assicurazione malattia devono essere considerate nel loro insieme ed è necessario tenere conto dei cambiamenti futuri che potrebbero riguardare la residenza abituale della persona o la percezione di una prestazione supplementare; le norme pertinenti del regolamento (CE) n. 883/2004 rimangono applicabili.
Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un cittadino danese che, dopo aver lavorato nel Regno Unito e in Danimarca, rientra in Danimarca prima della fine del periodo di transizione:
— |
nel 2022 raggiunge l’età pensionabile nel Regno Unito a X anni e riceve una pensione dal Regno Unito, mentre è economicamente inattivo in Danimarca → il Regno Unito è competente in materia di prestazioni di malattia ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, dell’accordo (articolo 24 del regolamento (CE) n. 883/2004); |
— |
due anni dopo raggiunge l’età pensionabile in uno Stato membro dell’UE, a X + 2 anni, e inizia a percepire anche una pensione danese → la Danimarca è competente in materia di assicurazione malattia ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 883/2004; |
— |
nel 2027 trasferisce la residenza nel Regno Unito secondo le norme allora vigenti, continuando a percepire due pensioni → il Regno Unito è competente in materia di assicurazione malattia (N.B. il cambio di residenza nel 2027 costituisce un trasferimento futuro e non è dunque contemplato, ai fini del diritto di soggiorno, dalla parte seconda, titolo II, dell’accordo). |
Nella pratica, l’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, avrà le conseguenze esposte qui di seguito.
1. |
Poniamo il caso di un cittadino tedesco che:
Dopo aver ricevuto la pensione dal Regno Unito, il cittadino tedesco, per tutta la vita:
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Se il cittadino tedesco, che nel frattempo riceve una pensione dal Regno Unito, comincia a lavorare in Germania, si applicherà, anche in materia di prestazioni di malattia, la normativa tedesca, conformemente al principio della lex loci laboris di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 che continua ad essere applicabile (cfr. anche l’articolo 31 del regolamento).
2. |
Poniamo il caso di un cittadino del Regno Unito che:
Tale cittadino del Regno Unito:
|
3. |
Poniamo il caso di un cittadino australiano che:
Tale cittadino di paese terzo può avvalersi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo per richiedere le pensioni del Regno Unito e del Belgio sulla base dei periodi di assicurazione precedenti, purché soddisfi le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003, ossia soggiorni legalmente nel Regno Unito e attesti periodi di assicurazione precedenti in uno Stato membro dell’UE. Il fatto che la persona non soggiornasse legalmente nel Regno Unito o in uno Stato membro dell’UE alla fine del periodo di transizione non è rilevante, purché la persona abbia maturato prima di tale data periodi nel quadro della legislazione del Regno Unito e/o della legislazione di uno Stato membro dell’UE e soddisfi le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003 al momento di richiedere la pensione. |
4. |
Poniamo il caso di un cittadino americano che:
Tale cittadino non rientra nel disposto dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo. Infatti, prima della fine del periodo di transizione, non rientrava nell’ambito di applicazione personale del regolamento (CE) n. 859/2003, in quanto non si trovava in una situazione transfrontaliera alla fine del periodo di transizione. |
Questa disposizione si applica anche, mutatis mutandis, ai superstiti che ricevono prestazioni in seguito al decesso di una persona che ha maturato periodi pregressi ma che non è o non è più contemplata dall’articolo 30 dell’accordo. A titolo di esempio si possono citare i casi illustrati qui di seguito.
5. |
Un cittadino maltese rientra a Malta prima della fine del periodo di transizione dopo aver lavorato 20 anni nel Regno Unito. Nel 2018 va in pensione e riceve una pensione dal Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004; muore lo stesso anno:
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6. |
Un cittadino greco rientra in Grecia prima della fine del periodo di transizione dopo aver lavorato 20 anni nel Regno Unito (non rientra nel disposto dell’articolo 30 dell’accordo). Nel 2025 va in pensione e riceve una pensione dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo. Nel 2026 muore:
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3.3.2. Articolo 32, paragrafo 1, lettera b): cure programmate in corso
3.3.2.1.
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo prevede che sia garantito il diritto a sottoporsi a cure programmate, conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, di coloro che hanno cominciato a sottoporsi a tale cure o che hanno quantomeno chiesto l’autorizzazione preventiva a sottoporvisi prima della fine del periodo di transizione. Poiché la libera prestazione dei servizi non si protrae oltre la fine del periodo di transizione, altri eventuali diritti connessi alla mobilità dei pazienti, in particolare i casi previsti dalla direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, non saranno più contemplati dal diritto dell’Unione se le cure avvengono dopo la fine di tale periodo.
Tra le «persone» a cui si applica la disposizione figurano i cittadini dell’UE, i cittadini del Regno Unito, gli apolidi o i rifugiati che risiedono abitualmente nel Regno Unito o in uno Stato membro dell’UE, e i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003.
La disposizione riguarda le persone che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30 dell’accordo.
A titolo di esempio si possono citare i casi illustrati qui di seguito.
1. |
Un cittadino maltese che lavora e risiede abitualmente a Malta richiede nel 2020 l’autorizzazione preventiva a sottoporsi a particolari cure programmate nel Regno Unito. La richiesta è accolta nel 2021:
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2. |
Un cittadino ceco che lavora e risiede abitualmente in Slovacchia richiede nel 2020 l’autorizzazione preventiva a sottoporsi a particolari cure programmate nel Regno Unito. La richiesta è accolta; le cure sono avviate prima della fine del 2020; è previsto che durino fino all’estate del 2021. Si applicano le stesse condizioni di cui sopra. |
Ogniqualvolta è menzionato il regolamento (CE) n. 883/2004, va inteso che le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano di conseguenza.
3.3.2.2.
Le persone che si sottopongono a cure programmate e che beneficiano dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), come sopra descritto (pazienti) hanno mutatis mutandis il diritto, fino alla fine delle cure, di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo (che riguarda il diritto dei beneficiari della parte seconda, titolo II, dell’accordo di entrare e uscire dallo Stato ospitante).
Il documento portatile S2 esistente, rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, è una prova sufficiente del diritto personale a tali cure programmate ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo.
Concretamente, il cittadino del Regno Unito o il cittadino dell’UE in possesso del documento portatile S2 e dei documenti di viaggio necessari di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo ha il diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure conformemente all’articolo 14, paragrafo 2 (ossia senza visto).
I pazienti contemplati dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo, che non sono né cittadini dell’UE né cittadini del Regno Unito possono essere soggetti all’obbligo del visto d’ingresso, in conformità della legislazione applicabile.
In situazioni particolari, può accadere che, per non essere privati del diritto di seguire il ciclo delle cure programmate, i pazienti contemplati dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo necessitino della presenza e dell’assistenza di altre persone (accompagnatore).
L’accompagnatore può essere un familiare o qualsiasi altra persona che si prende cura della persona che ha bisogno di cure programmate. Gli Stati membri dell’UE e il Regno Unito valuteranno come attestare lo status degli accompagnatori e i diritti che ne derivano in virtù dell’accordo di recesso.
L’accompagnatore ha il diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure con un documento di viaggio valido previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo. Tale Stato può richiedere all’accompagnatore un visto d’ingresso in conformità della legislazione applicabile.
Laddove richieda ai pazienti o agli accompagnatori un visto d’ingresso, lo Stato in cui sono somministrate le cure deve, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, concedere loro ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. I visti devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e devono essere gratuiti.
Ai pazienti o ai loro accompagnatori non può essere richiesto alcun visto di uscita o formalità equivalente.
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo non conferisce alcun diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE ai pazienti e agli accompagnatori durante la loro permanenza nello Stato in cui sono somministrate le cure. Pazienti e accompagnatori hanno tuttavia il diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro dell’UE o del Regno Unito per tutto il tempo necessario a un’efficace somministrazione delle cure al paziente. Non sono soggetti all’articolo 18 o 19 dell’accordo.
Se le cure devono essere prolungate per motivi medici, il documento portatile S2 può essere rinnovato o prorogato per il corrispondente periodo. I possibili imprevisti legati alle cure saranno analizzati caso per caso.
3.3.3. Articolo 32, paragrafo 1, lettera c): cure non programmate in corso
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), ha lo scopo di garantire che sia tutelato il diritto di accedere, usufruendo della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) o di un certificato sostitutivo, alle necessarie cure non programmate per le persone che si trovano in una situazione di dimora temporanea che si protrae oltre il periodo di transizione.
La nozione di «dimora» va intesa secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 883/2004, ossia come residenza temporanea (in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’accordo). La durata massima della dimora non è determinata dalla legge e dipende dalle circostanze fattuali di ogni singolo caso. Nella pratica, potrebbe trattarsi di un periodo di vacanza o di un periodo di studi (se non accompagnato dal cambio di residenza abituale). La dimora che è prevista dall’inizio per un periodo più lungo (ad esempio per motivi di studio) non si considera conclusa quando l’interessato dimora per un breve periodo in un altro Stato. Pertanto la persona rimane soggetta all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo anche dopo il suo ritorno nello Stato di dimora, ad esempio per motivi di studio.
La disposizione riguarda solo le persone che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30 dell’accordo. Se la persona rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, tutte le norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale, comprese quelle relative alle cure non programmate, si applicheranno per le vacanze in corso alla fine del periodo di transizione e per le vacanze future. L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo è applicabile in casi come quelli menzionati di seguito.
1. |
Un cittadino spagnolo, che risiede abitualmente e lavora in Polonia, si reca a Londra per le vacanze invernali alla fine di dicembre 2020. In caso di incidente:
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2. |
Un cittadino del Regno Unito, che risiede abitualmente e lavora nel Regno Unito, è in viaggio tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi alla fine di dicembre 2020. Il 30 dicembre 2020 si trova in Lussemburgo e desidera partire per i Paesi Bassi il 10 gennaio 2021. La persona:
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3. |
Un cittadino cipriota frequenta nel Regno Unito un corso di studi della durata di tre anni che inizia nell’autunno del 2020. Mantiene la residenza abituale (ai sensi del regolamento) a Cipro per tutto il periodo (dipende finanziariamente dai genitori e ritorna a casa durante i fine settimana e le vacanze). Può utilizzare la TEAM nel Regno Unito per tutta la durata del corso anche se ritorna per le vacanze a Cipro. |
Ogniqualvolta è menzionato il regolamento (CE) n. 883/2004, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano di conseguenza.
3.3.4. Articolo 32, paragrafo 1, lettera d): esportazione delle prestazioni familiari
La disposizione colma una lacuna lasciata dall’articolo 30 dell’accordo in relazione ai casi in cui la persona da cui derivano i diritti, a differenza dei suoi familiari, non è in una situazione transfrontaliera tra uno Stato membro dell’UE e il Regno Unito. La disposizione è applicabile, ad esempio, nella situazione esposta qui di seguito.
1. |
Un cittadino del Regno Unito lavora e risiede abitualmente nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, mentre il coniuge, economicamente inattivo, risiede abitualmente in Ungheria insieme ai figli della coppia.
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Segue un esempio di situazione contemplata dall’articolo 30 dell’accordo.
2. |
Il cittadino austriaco che lavora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione e i cui figli risiedono abitualmente in Austria ha diritto alle prestazioni familiari dal Regno Unito:
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Nelle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), dell’accordo, per diritto alle prestazioni familiari si intendono:
— |
il diritto a una prestazione completa versata dallo Stato di competenza primaria; |
— |
il diritto a un’integrazione differenziale versata dallo Stato competente in via secondaria; e |
— |
un diritto alle prestazioni sospeso allorché la prestazione versata dallo Stato competente in via secondaria è inferiore a quella versata dallo Stato di competenza primaria. |
La disposizione continuerà ad applicarsi anche in caso di cambiamenti tra competenza primaria e secondaria.
Seguono alcuni esempi.
3. |
Un cittadino del Regno Unito lavora e risiede abitualmente nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, mentre il coniuge croato, economicamente inattivo, risiede abitualmente in Croazia insieme ai figli della coppia [poiché la situazione non è contemplata dall’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo, diventa applicabile l’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo]:
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4. |
Un cittadino del Regno Unito lavora e risiede abitualmente nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, mentre il coniuge tedesco lavora in Germania, dove risiede abitualmente insieme ai figli della coppia:
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L’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo si applica anche alle prestazioni supplementari o speciali per orfani coordinate ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 883/2004. Non è determinante il fatto che il diritto a prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani esistesse già alla fine del periodo di transizione o che sia stato conferito successivamente, a condizione che in quest’ultima situazione sussistesse un diritto a prestazioni familiari «ordinarie» alla fine del periodo di transizione.
3.3.5. Articolo 32, paragrafo 1, lettera e): diritti derivati in quanto familiari
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), tutela inoltre qualsiasi diritto derivato in quanto familiari.
La nozione di «familiare» va intesa secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 883/2004. Di norma comprende il coniuge e i figli minori o i figli maggiorenni a carico.
La disposizione tutela i diritti esistenti al termine del periodo di transizione, indipendentemente dal fatto che siano esercitati.
Riguarda le situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), senza per questo applicarsi solo ai familiari per i quali sono erogate prestazioni familiari sulla base di tale disposizione. È quindi possibile che un coniuge sia tutelato dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), anche se la coppia non ha figli e non sono versate prestazioni familiari in base all’articolo 32, paragrafo 1, lettera d).
Il fattore determinante è che esista un rapporto di parentela alla fine del periodo di transizione. La disposizione non riguarda i coniugi futuri né i figli futuri, ma tutte le norme del regolamento si applicano a quelli esistenti. Seguono esempi di situazioni contemplate.
1. |
Un cittadino del Regno Unito lavora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; il coniuge slovacco risiede abitualmente in Slovacchia ed è inattivo economicamente; il coniuge, in quanto familiare, è titolare di diritti derivati per prestazioni di malattia in natura a norma degli articoli 17 e 32 del regolamento (CE) n. 883/2004; il Regno Unito continua a sostenere le relative spese;
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2. |
Un cittadino lituano lavora e risiede abitualmente in Lituania alla fine del periodo di transizione; il coniuge, cittadino del Regno Unito, risiede abitualmente nel Regno Unito, dove lavora; il coniuge ha diritto alle prestazioni di malattia secondo la normativa del Regno Unito in quanto Stato competente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004;
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3. |
Un cittadino estone lavora e risiede abitualmente in Finlandia alla fine del periodo di transizione; il coniuge, cittadino del Regno Unito, risiede abitualmente con i figli della coppia nel Regno Unito, dove lavora:
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3.3.6. Articolo 32, paragrafo 2: passaggio di competenza
Il primo comma della disposizione garantisce che le persone che erano soggette alla normativa di uno Stato membro o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e che, in base alle norme dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo, iniziano a ricevere una prestazione di sicurezza sociale prima o dopo la fine del periodo di transizione, continueranno ad essere soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 relative alle prestazioni di malattia. Ciò significa che, in seguito alla concessione di una prestazione a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), prima o dopo la fine del periodo di transizione, si può verificare un passaggio di competenza in materia di prestazioni di malattia; lo Stato membro competente applicherà di conseguenza le norme pertinenti in materia di malattia alle persone interessate.
Sostenuto da una logica analoga, il secondo comma della disposizione garantisce che le norme relative alle prestazioni familiari ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 continueranno ad applicarsi, se del caso, anche a una persona che si trova in una delle situazioni sopra descritte.
La situazione contemplata dall’articolo 32, paragrafo 2, potrebbe essere illustrata dal seguente esempio.
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Un cittadino danese economicamente inattivo residente in Danimarca inizia a ricevere una pensione dal Regno Unito dove ha lavorato in passato. Il Regno Unito diventa competente delle prestazioni di malattia nei suoi confronti. Se la persona ha diritto a prestazioni familiari, si applicheranno le condizioni previste dalla normativa del Regno Unito riguardo alle prestazioni familiari concesse ai familiari che risiedono con tale cittadino in Danimarca. |
Per ulteriori spiegazioni su questo articolo, consultare la sezione 3.3.1, in quanto la disposizione opera in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 1, dell’accordo.
3.4. Articolo 33: cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera
Ai sensi dell’articolo 33, la parte seconda, titolo III, dell’accordo si applica non solo ai cittadini del Regno Unito e dell’UE, ma anche ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, purché siano soddisfatte le due condizioni cumulative seguenti:
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l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera devono aver concluso e applicare accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’UE; e |
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l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera devono aver concluso e applicare accordi corrispondenti con l’Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito. |
Se tali accordi entrano in vigore, il comitato misto è autorizzato a prendere una decisione per stabilire la data a decorrere dalla quale si applicherà l’articolo 33.
Lo scopo della disposizione è tutelare i diritti dei cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, come previsto dal titolo III dell’accordo, come se fossero cittadini di Stati membri dell’UE, nei casi in cui esiste una situazione triangolare (ad esempio, uno Stato membro dell’UE, il Regno Unito e, a seconda dei casi, Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera). Allo stesso modo, in queste situazioni triangolari devono essere tutelati anche i diritti dei cittadini del Regno Unito e dei cittadini dell’UE.
La soluzione proposta in caso di situazione triangolare è particolarmente pertinente nel quadro dell’applicazione del principio riguardante la totalizzazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.
Ad esempio, il cittadino norvegese che:
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ha lavorato in Norvegia tra il 2005 e 2007; |
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ha lavorato in Francia tra il 2007 e 2018; |
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ha lavorato nel Regno Unito tra il 2018 e il 2020; |
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nel 2021 presenta una richiesta di prestazioni sulla base di periodi di assicurazione precedenti, |
rientrerebbe nel disposto dell’articolo 33 dell’accordo (se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tale articolo) e sarebbe dunque equiparato a un cittadino dell’UE o a un cittadino del Regno Unito contemplato dall’articolo 30, paragrafo 1, dell’accordo.
Ad esempio, nel caso di un cittadino islandese che:
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ha lavorato per gran parte della sua vita nel Regno Unito; |
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ha lavorato per un breve periodo in Francia; |
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rientra in Islanda prima della fine del periodo di transizione quando è ormai prossimo all’età pensionabile, restando inattivo economicamente; e |
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al raggiungimento dell’età pensionabile (prima o dopo la fine del periodo di transizione), presenta una richiesta di prestazioni di vecchiaia, |
il Regno Unito cumulerebbe i periodi passati e concederebbe a tale cittadino una pensione del Regno Unito. Dopo aver ottenuto la pensione del Regno Unito, l’interessato ha il diritto di riceverla senza alcuna riduzione (in applicazione delle pertinenti disposizioni corrispondenti alla logica dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004) in Islanda o in qualsiasi Stato membro dell’UE o in qualsiasi altro Stato SEE in cui risieda abitualmente.
3.5. Articolo 34 — Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo, il Regno Unito può partecipare, in veste di osservatore, alle riunioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché alle riunioni degli organi ad essa collegati di cui agli articoli 73 e 74 del regolamento (CE) n. 883/2004, ossia la commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati e la commissione di controllo dei conti.
Ogniqualvolta i punti all’ordine del giorno relativi alla parte seconda, titolo III, dell’accordo riguardano il Regno Unito, il presidente, rispettivamente, della commissione amministrativa, della commissione tecnica e della commissione di controllo dei conti inviterà il Regno Unito, che parteciperà con funzioni consultive.
Il Regno Unito continuerà a partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per il trattamento dei casi contemplati dall’accordo e sosterrà i relativi costi.
Sia gli Stati membri dell’UE che il Regno Unito si impegnano a ridurre gli oneri amministrativi per l’attuazione dell’accordo. Pertanto, i documenti portatili rilasciati prima della fine del periodo di transizione non diventeranno automaticamente nulli.
In linea di principio tali documenti hanno un effetto meramente dichiarativo, in quanto, da soli, non garantiscono diritti alle persone interessate. È infatti dall’accordo che derivano i diritti.
È necessario operare una distinzione tra:
1. |
documenti che si riferiscono a situazioni contemplate dalle norme di coordinamento richiamate nell’accordo (ad esempio, un documento portatile A1 che scade nel 2021 posseduto da una persona che lavora contemporaneamente nel Regno Unito e in Francia, un documento portatile S1 posseduto da un pensionato del Regno Unito che risiede abitualmente in Spagna)
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2. |
documenti rilasciati prima della fine del periodo di transizione che si riferiscono a situazioni non più contemplate dall’accordo (ad esempio, la TEAM per persone in una situazione puramente interna alla fine del periodo di transizione, un DP A1 per lavoratori distaccati per la prestazione di servizi).
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Qualsiasi dubbio sulla validità di un documento sarà chiarito tramite le procedure definite nella decisione A1, del 12 giugno 2009, della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.6. Articolo 35 — Rimborso, recupero e compensazione
La disposizione ha lo scopo di garantire che le norme in materia di rimborso, recupero e compensazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continuino ad applicarsi, anche se ad una data persona non si applicherà più l’integralità delle norme sul coordinamento.
La disposizione si applica in relazione ad eventi collegati a persone non contemplate dall’articolo 30 dell’accordo che si sono verificati prima della fine del periodo di transizione. Contempla inoltre gli eventi verificatisi dopo la fine del periodo di transizione, ma che si riferiscono a persone che, al momento dell’evento, rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30 o dall’articolo 32 dell’accordo.
In particolare, si applica alle tre categorie di eventi seguenti.
a) |
Eventi verificatisi prima della fine del periodo di transizione che riguardano persone non contemplate dall’articolo 30 dell’accordo. A titolo di esempio:
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b) |
Eventi verificatisi dopo la fine del periodo di transizione che riguardano persone contemplate dall’articolo 32 alla data dell’evento. A titolo di esempio:
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c) |
Eventi verificatisi dopo la fine del periodo di transizione che riguardano persone contemplate dall’articolo 30 alla data dell’evento. A titolo di esempio:
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Anche se nella maggior parte dei casi le persone avranno cumulato periodi pregressi e saranno contemplate dall’articolo 32 dell’accordo, ciò non è necessario per applicare la disposizione.
La disposizione riguarda gli «eventi» che si sono verificati in un determinato arco temporale. Si tratta di un termine generico che comprende ad esempio le prestazioni in natura erogate, le prestazioni in denaro versate, i contributi versati, ma anche i contributi dovuti appena prima della fine del periodo di transizione o della fine dell’applicazione dei regolamenti nei casi menzionati agli articoli 30 e 32 dell’accordo.
Sulla base di questa disposizione continueranno ad applicarsi tutte le procedure relative alla commissione di controllo dei conti, compreso il rimborso basato su importi fissi.
3.7. Articolo 36 — Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione
L’accordo garantisce l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 come modificati o sostituiti da regolamenti adottati dopo la fine del periodo di transizione, elencati nell’allegato I dell’accordo.
L’articolo 36 dell’accordo stabilisce un meccanismo di aggiornamento rispetto alle modifiche apportate a questi regolamenti a livello dell’Unione europea dopo la fine del periodo di transizione.
Di norma, l’aggiornamento è effettuato automaticamente dal comitato misto. Un numero limitato di eccezioni è previsto all’articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a c), dell’accordo, nelle situazioni seguenti:
1. |
è aggiunto un nuovo settore di sicurezza sociale o ne è soppresso uno esistente nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; |
2. |
sono rese non esportabili le prestazioni in denaro che erano esportabili in virtù del regolamento, ed esportabili quelle che non erano esportabili; ad esempio:
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3. |
sono rese esportabili per una durata illimitata le prestazioni in denaro che erano esportabili per una durata limitata, o viceversa, ad esempio, decidendo che le indennità di disoccupazione debbano essere esportate per una durata illimitata. |
Quando tali modifiche sono decise a livello di UE, il comitato misto valuta le modifiche e la relativa entità. Sia il Regno Unito che gli Stati membri dell’UE sono fermamente intenzionati ad assicurare permanentemente il buon funzionamento delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale per le persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo.
In questo contesto il comitato misto valuterà anche, in buona fede, la necessità di garantire una copertura efficace delle persone interessate, soprattutto quando le modifiche riguardanti l’esportabilità di una prestazione sono determinate da un cambiamento nella determinazione dello Stato competente, sia esso uno Stato membro dell’UE o il Regno Unito.
4. TITOLO IV — ALTRE DISPOSIZIONI
4.1. Articolo 37 — Pubblicità
La disposizione si ispira all’articolo 34 della direttiva 2004/38/CE.
Impone un obbligo agli Stati membri dell’UE e al Regno Unito, ma non impone alcun obbligo ad altri, come, ad esempio, i datori di lavoro, la Commissione europea o il comitato misto.
4.2. Articolo 38 — Disposizioni più favorevoli
4.2.1. Effetti dell’applicazione di un trattamento più favorevole
Spetta a ciascuno Stato decidere se adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali più favorevoli ai beneficiari dell’accordo rispetto a quelle previste dall’accordo stesso.
4.2.2. Trattamento più favorevole e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
L’articolo 38, paragrafo 1, dispone che la parte seconda dell’accordo fa salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che siano più favorevoli per le persone interessate. La disposizione non si applica al titolo III sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ad eccezione di quanto consentito dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, data la specificità di queste norme, secondo cui le persone sono soggette al sistema di sicurezza sociale di un solo Stato membro dell’UE, al fine di evitare le complicazioni che potrebbero derivare dalla sovrapposizione delle disposizioni applicabili.
L’articolo 38, paragrafo 2, riconosce che le disposizioni della parte seconda dell’accordo sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità (articolo 12) e sul diritto alla parità di trattamento (articolo 23, paragrafo 1) fanno salve le intese relative alla zona di libero spostamento tra il Regno Unito e l’Irlanda (di cui all’articolo 3 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo) per quanto riguarda il trattamento più favorevole che può derivare da tali intese per le persone interessate.
4.3. Articolo 39 — Protezione per tutto l’arco della vita
4.3.1. Protezione per tutto l’arco della vita e interazione con i diversi titoli
L’articolo 39 garantisce che i diritti previsti dall’accordo non hanno data di scadenza.
I beneficiari del nuovo status di soggiorno ai sensi della parte seconda, titolo II, dell’accordo manterranno lo status di soggiorno, e tutti i diritti connessi, finché soddisferanno le condizioni cui il titolo II subordina il diritto di soggiorno (nella misura in cui preveda condizioni).
I beneficiari dei diritti di cui alla parte seconda, titolo III, dell’accordo manterranno i loro diritti fintantoché soddisferanno le condizioni previste dal titolo III.
L’articolo 39 chiarisce che i diritti derivanti dai diversi titoli possono essere dissociati: ad esempio, i diritti di cui al titolo III non sono necessariamente persi quando viene meno lo status di soggiorno di cui al titolo II.
Va inoltre sottolineato che alcune disposizioni della parte seconda dell’accordo non prevedono che i beneficiari continuino a soddisfare condizioni: rimane ad esempio valida la decisione di riconoscimento adottata prima della fine del periodo di transizione ai sensi della parte seconda, titolo II, capo 3, dell’accordo.
4.4. Link utili
Le versioni consolidate degli strumenti legislativi del diritto dell’Unione possono essere scaricate in italiano dal sito Internet EUR-Lex della Commissione.
Trattato sull’Unione europea:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:IT:PDF
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
Direttiva 2004/38/CE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1523871765223&uri=CELEX:02004L0038-20110616
Regolamento (UE) n. 492/2011:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1523864845084&uri=CELEX:02011R0492-20160512
Regolamento (CE) n. 883/2004:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1579691198448&uri=CELEX:02004R0883-20190731
Regolamento (CE) n. 987/2009:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1579691236860&uri=CELEX:02009R0987-20180101
Selezione di comunicazioni della Commissione
Libera circolazione dei lavoratori: realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità [COM(2002) 694 def.]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1525420348454&uri=CELEX:52002DC0694
Orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri [COM(2009) 313 def.]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1525421270630&uri=CELEX:52009DC0313
Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi [COM(2010) 373 def.]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1525420568284&uri=CELEX:52010DC0373
Libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza [COM(2013) 837 final]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1525420823976&uri=CELEX:52013DC0837
(1) La persona che si dota nello Stato membro ospitante di una determinata infrastruttura (ivi compreso un ufficio o uno studio) che le è necessaria al compimento della prestazione in tale Stato può rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione di servizi piuttosto che di quelle relative al diritto di stabilimento, in funzione non solo della durata della prestazione del servizio, ma anche della frequenza, periodicità o continuità di questa (C-55/94, Gebhard, punto 27).