7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 115/14 |
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2021 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2021 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
(2020/C 115/04)
1.
La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1)(il regolamento) che intendono, nel 2021:
a) |
importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, oppure |
b) |
produrre o importare nell’Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. |
Si invitano le imprese a prendere atto del fatto che il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») dall’Unione europea può riguardarle se e nella misura in cui esse saranno interessate nel 2021.
L’ accordo di recesso prevede un periodo di transizione nel quale il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applica al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell’accordo stesso. Tale periodo terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell’accordo di recesso adotti, prima del 1o luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.
Dopo il periodo transitorio il regolamento (CE) n. 1005/2009 non si applicherà più alla e nella Gran Bretagna. Tuttavia, continuerà ad applicarsi alla e nell’Irlanda del Nord secondo il disposto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord incluso nell’accordo di recesso e nella dichiarazione politica sulle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito.
2.
Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
Gruppo I: |
CFC 11, 12, 113, 114 o 115 |
Gruppo II: |
altri clorofluorocarburi completamente alogenati |
Gruppo III: |
halon 1211, 1301 o 2402 |
Gruppo IV: |
tetracloruro di carbonio |
Gruppo V: |
1,1,1-tricloroetano |
Gruppo VI: |
bromuro di metile |
Gruppo VII: |
idrobromofluorocarburi |
Gruppo VIII: |
idroclorofluorocarburi |
Gruppo IX: |
bromoclorometano |
3.
L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (2) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.
4.
Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:
a) |
produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi, |
b) |
importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon), |
c) |
importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima, |
d) |
importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione. |
La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:
— |
conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (4) nel caso a), |
— |
conformemente all’articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d). |
Attività di cui al paragrafo 4
5. |
Un’impresa che nel 2021 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9. |
6. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 19 maggio 2020. |
7. |
L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dal 19 maggio 2020 nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
8. |
La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 19 giugno 2020.
Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista. |
9. |
La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2021, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione
10. |
Un’impresa che nel 2021 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12. |
11. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile. |
12. |
Prima di procedere a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione nel 2021, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.