COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.10.2020
COM(2020) 633 final
2020/0284(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda l'adeguamento di determinati quantitativi di riferimento figuranti nell'allegato IV dell'APE
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo di partenariato economico (l'"APE" o l'"accordo") tra l'Unione europea e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) aderenti all'APE per quanto riguarda l'adeguamento dei quantitativi di riferimento per determinati prodotti figuranti nell'allegato IV dell'APE per i fini di cui all'articolo 35 dell'APE.
2.Contesto della proposta
2.1.Motivi e obiettivi della proposta
L'articolo 35 dell'APE stabilisce che l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU) può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di dazio all'importazione se nel corso di un periodo di dodici mesi il volume delle importazioni nella SACU di un prodotto agricolo originario dell'UE di cui all'allegato IV dell'APE supera il quantitativo di riferimento per il prodotto indicato nel medesimo allegato.
L'allegato IV dell'APE consiste di una tabella ove figurano i quantitativi di riferimento per ventitré (23) prodotti per dodici (12) anni ("Anno 1, "Anno 2" ecc.). La nota 1 della tabella indica che per "le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco, nel caso in cui la data di entrata in vigore del presente accordo sia successiva al 2015, il quantitativo di riferimento per l'Anno 1 corrisponde alla media delle importazioni dall'UE nella SACU nei tre (3) anni precedenti. I quantitativi di riferimento per gli anni successivi (dopo l'Anno 1) sono adeguati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento di cui alla presente tabella."
L'articolo 113, paragrafo 8, dell'APE dispone che "[se] in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti decidono di applicarlo in via provvisoria, tutti i riferimenti fatti nel presente accordo alla data di entrata in vigore sono intesi come fatti alla data in cui tale applicazione provvisoria prende effetto".
L'APE è applicato a titolo provvisorio dal 10 ottobre 2016. Di conseguenza i quantitativi di riferimento per undici (11) prodotti figuranti nell'allegato IV dell'APE (contrassegnati da un asterisco) dovrebbero essere adeguati in conformità alla nota della tabella dell'allegato IV.
2.2.Il Consiglio congiunto tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE
L'articolo 100 dell'APE istituisce un Consiglio congiunto "incaricato di dirigere e amministrare l'attuazione del presente accordo".
A norma dell'articolo 101, paragrafo 1, "[il] Consiglio congiunto comprende i membri competenti del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra".
L'articolo 101, paragrafo 3, elenca le seguenti funzioni del Consiglio congiunto:
a)essere responsabile dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo e controllare il conseguimento dei suoi obiettivi;
b)esaminare le questioni di maggior rilievo inerenti all'accordo, che sono di comune interesse e incidono sugli scambi tra le parti;
c)esaminare le proposte e le raccomandazioni delle parti relative al riesame dell'accordo;
d)formulare le opportune raccomandazioni;
e)seguire l'evoluzione delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;
f)verificare e valutare l'incidenza delle disposizioni in materia di cooperazione dell'accordo sullo sviluppo sostenibile;
g)verificare ed esaminare i progressi compiuti in tutte le materie disciplinate dall'accordo;
h)stabilire il proprio regolamento interno;
i)stabilire il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo;
j)controllare i lavori del comitato per il commercio e lo sviluppo; e
k)esercitare eventuali altre funzioni previste dall'accordo.
L'articolo 102, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo. La nota 1 dell'allegato IV dell'APE implica che, nel caso in cui la data di entrata in vigore dell'accordo sia successiva al 2015 (come nel caso in questione), sia adottata una decisione per adeguare i quantitativi di riferimento per i prodotti contrassegnati da un asterisco
2.3.La decisione prevista del Consiglio congiunto dell'APE
In occasione della 5a riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE (cui spetta assistere il Consiglio congiunto "nell'esercizio delle sue funzioni" e composto di rappresentanti di entrambe le parti, "di norma alti funzionari"), le parti dell'APE hanno raggiunto un'intesa informale sull'adeguamento dei livelli limite per l'applicazione delle salvaguardie agricole in conformità alla nota 1 dell'allegato IV dell'APE. Nella sua prima riunione del 19 febbraio 2019 il Consiglio congiunto ha approvato tale intesa e concluso che adotterà la relativa decisione mediante procedura scritta o mezzi elettronici come previsto dal suo regolamento interno. A tal fine gli Stati della SADC aderenti all'APE si sono impegnati a comunicare all'UE un progetto di decisione del Consiglio congiunto entro il 15 marzo 2019. L'UE ha ricevuto detto progetto circa un anno dopo, il 19 febbraio 2020.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
La proposta di decisione del Consiglio riguarda la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'APE per quanto riguarda l'adozione di determinati quantitativi di riferimento figuranti nell'allegato IV dell'APE.
Tale posizione si fonda sull'intesa preliminare raggiunta dalle parti firmatarie dell'APE nella prima riunione del Consiglio congiunto dell'APE.
L'oggetto della proposta riguarda la politica commerciale, vale a dire un settore nel quale l'Unione ha competenza esterna esclusiva in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Consiglio Congiunto è istituito dall'APE.
La decisione che il Consiglio congiunto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Una volta adottata, la modifica prevista avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 35 e dell'allegato IV dell'accordo.
La decisione prevista non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto della decisione prevista riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione della decisione prevista
La decisione del Consiglio congiunto apporterà modifiche all'APE e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2020/0284 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda l'adeguamento di determinati quantitativi di riferimento figuranti nell'allegato IV dell'APE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'APE, dall'altra, è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016 ("l'accordo).
(2)L'accordo è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.
(3)A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo. A norma dell'articolo 101, paragrafo 3, lettere h) e i), il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo.
(4)L'articolo 35 dell'accordo stabilisce che l'Unione doganale dell'Africa australe ("SACU") può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di dazio all'importazione se nel corso di un periodo di dodici mesi il volume delle importazioni nella SACU di un prodotto agricolo originario dell'UE di cui all'allegato IV dell'APE supera il quantitativo di riferimento per il prodotto indicato nel medesimo allegato.
(5)La nota 1 dell'allegato IV dell'APE prevede che i quantitativi di riferimento per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco siano adeguati nel caso in cui la data di entrata in vigore dell'accordo sia successiva al 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio congiunto per quanto riguarda l'adeguamento, ai fini dell'articolo 35 dell'accordo, di determinati quantitativi di riferimento dei prodotti figuranti nell'allegato IV dell'APE e contrassegnati da un asterisco deve basarsi sul progetto di decisione del Consiglio congiunto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.10.2020
COM(2020) 633 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda l'adeguamento di determinati quantitativi di riferimento figuranti nell'allegato IV dell'APE
PROGETTO DI
DECISIONE n. 2/2020
DEL CONSIGLIO CONGIUNTO
ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E GLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE, DALL'ALTRA
relativa all'adozione di livelli limite per i prodotti che possono essere oggetto di misure di salvaguardia e contrassegnati con un asterisco in conformità alla nota 1 dell'allegato IV dell'accordo
IL CONSIGLIO CONGIUNTO,
visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (l'"accordo"), in particolare gli articoli 35 e 102, e la decisione n. 1/2019 del Consiglio congiunto (regolamento interno del Consiglio congiunto),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Giusta la nota 1 dell'allegato IV dell'accordo, i quantitativi di riferimento dei prodotti contrassegnati da un asterisco sono adeguati, per i fini di cui all'articolo 35 dell'accordo, in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Per il Consiglio congiunto
|
Il rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE
|
Il rappresentante dell'UE
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PEGGY O. SERAME
|
VALDIS DOMBROVSKIS
|
Data:
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Data:
|
Allegato: quantitativi di riferimento adeguati (in tonnellate metriche) di cui all'allegato IV dell'accordo (GU L 250 del 16.9.2016, pagg. 1917-18 dell'APE UE-SADC)
|
2016
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2017
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2018
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2019
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2020
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2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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2026
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2027
|
Linee tariffarie
|
Anno 1
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Anno 2
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Anno 3
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Anno 4
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Anno 5
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Anno 6
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Anno 7
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Anno 8
|
Anno 9
|
Anno 10
|
Anno 11
|
Anno 12
|
02062100
|
100
|
110
|
121
|
133
|
146
|
161
|
177
|
195
|
215
|
237
|
261
|
287
|
02062900
|
1 005
|
1 106
|
1 206
|
1 307
|
1 407
|
1 508
|
1 609
|
1 709
|
1 810
|
1 910
|
2 011
|
2 111
|
02064900
|
5 000
|
5 500
|
6 000
|
6 500
|
7 000
|
7 500
|
8 000
|
8 500
|
9 000
|
9 500
|
10 000
|
10 500
|
11041910
|
150
|
165
|
182
|
200
|
220
|
242
|
266
|
293
|
322
|
354
|
390
|
429
|
11071010
|
2 373
|
2 613
|
2 874
|
3 161
|
3 478
|
3 825
|
4 204
|
4 628
|
5 089
|
5 595
|
6 152
|
6 771
|
04012007
|
6 353
|
6 986
|
7 701
|
8 457
|
9 315
|
10 234
|
11 256
|
12 379
|
13 625
|
14 973
|
16 485
|
18 119
|
20011000
|
1 302
|
1 432
|
1 576
|
1 732
|
1 905
|
2 096
|
2 305
|
2 536
|
2 791
|
3 069
|
3 376
|
3 714
|
20019010
|
270
|
297
|
328
|
360
|
396
|
436
|
480
|
527
|
580
|
638
|
701
|
771
|
180631
|
3 046
|
3 350
|
3 655
|
3 959
|
4 264
|
4 569
|
4 873
|
5 178
|
5 482
|
5 787
|
6 091
|
6 396
|
180632
|
938
|
1 032
|
1 126
|
1 220
|
1 314
|
1 408
|
1 501
|
1 595
|
1 689
|
1 783
|
1 877
|
1 971
|
180690
|
7 196
|
7 916
|
8 635
|
9 355
|
10 074
|
10 794
|
11 514
|
12 233
|
12 953
|
13 672
|
14 392
|
15 112
|