Bruxelles, 28.5.2020

COM(2020) 460 final

2020/0006(COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per una transizione giusta


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 14 gennaio 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa che istituisce il Fondo per una transizione giusta 1 , unitamente a una proposta di modifica della proposta legislativa 2 relativa al regolamento sulle disposizioni comuni.

In linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 in modo equo ed efficace, il Fondo per una transizione giusta mira a ridurre i costi economici, ambientali e sociali della transizione verso la neutralità climatica, a beneficio dei territori maggiormente danneggiati dalla transizione. Il sostegno del Fondo si concentra sulle misure di riconversione economica, sulla riqualificazione professionale dei lavoratori interessati e sull'assistenza nella ricerca di lavoro.

L'apparizione della malattia da coronavirus (Covid-19) ha spinto molti governi a introdurre misure senza precedenti per contenere la pandemia. Ciò ha a sua volta determinato un netto calo produttivo in molte economie, con gravi conseguenze sociali. Negli anni a venire ne conseguiranno sfide significative per le finanze pubbliche e per la gestione del debito, il che, a sua volta, potrebbe limitare gli investimenti pubblici necessari per la ripresa economica.

Inoltre, le capacità nazionali e regionali di combattere gli effetti della crisi differiscono nei vari Stati membri e nelle diverse regioni a causa delle diverse strutture economiche e del diverso stato delle finanze pubbliche. Se non affrontate, tali differenze possono tradursi in una ripresa asimmetrica e comportare un aumento delle disparità regionali, con possibili conseguenti ripercussioni negative sul mercato interno, sulla stabilità finanziaria della zona euro e sulla nostra Unione nel suo insieme.

Per evitare l'aumento delle disparità e la disomogeneità della ripresa è pertanto necessario fornire un sostegno ulteriore, a breve e medio termine, agli Stati membri e alle regioni, per aiutare le rispettive economie e società a fronteggiare la situazione e garantire loro una ripresa economica rapida e sostenibile.

In questo contesto occorre accelerare gli investimenti nella transizione verde per creare le condizioni per la crescita a lungo termine dell'Europa e per la resilienza dell'economia europea agli shock futuri. I programmi e le priorità di investimento futuri dovrebbero rispecchiare appieno tali considerazioni. Accelerare il processo di dismissione delle attività di estrazione di combustibili fossili e delle attività ad alta intensità di carbonio, mediante un sostegno mirato volto alla diversificazione economica e alla creazione di nuove opportunità economiche e nuovi posti di lavoro, racchiude un potenziale enorme per la crescita dell'economia europea. Mettere le regioni e i cittadini in condizioni di affrontare con successo la transizione verso un'economia climaticamente neutra deve essere al centro del nostro impegno.

Si propone pertanto di rendere disponibili per il Fondo per una transizione giusta risorse aggiuntive pari a 35 613 048 000 EUR a prezzi correnti. Di queste risorse aggiuntive, 2 810 048 000 EUR dovrebbero provenire da stanziamenti di bilancio, portando il livello del programma nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) a 11 270 459 000 EUR; tali risorse dovrebbero essere stanziate nel quadro dei negoziati in corso a livello di Consiglio europeo. Le rimanenti risorse aggiuntive, pari a 32 803 000 000 EUR, copriranno il periodo dal 2021 al 2024 e costituiranno entrate con destinazione specifica esterne provenienti dallo strumento europeo per la ripresa.

Tali importi saranno ripartiti tra gli Stati membri tenendo conto della capacità degli stessi di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica, secondo la metodologia di cui all'allegato I della proposta di regolamento sul Fondo per una transizione giusta.

In deroga alle norme applicabili alle entrate con destinazione specifica esterne di cui al regolamento finanziario, per le risorse aggiuntive varranno le norme applicabili stabilite nel regolamento sulle disposizioni comuni (CPR) una volta assegnate ai programmi, comprese le norme in materia di impegni e disimpegni stabilite dal CPR.

Affinché gli Stati membri e le regioni possano continuare a utilizzare le risorse della politica di coesione per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, per l'utilizzo delle risorse aggiuntive dello strumento europeo per la ripresa non saranno necessari trasferimenti dalle dotazioni nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo plus.

Coerenza con gli altri strumenti dell'Unione

Il sostegno fornito attraverso il Fondo per una transizione giusta sarà integrato da un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, che sosterrà una gamma più ampia di investimenti, in particolare contribuendo alla transizione attraverso il sostegno ad attività a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, come gli investimenti nelle energie rinnovabili e i regimi di efficienza energetica. Tale regime sarà inoltre in grado di mobilitare finanziamenti a favore delle infrastrutture dell'energia e dei trasporti, comprese le infrastrutture del gas e il teleriscaldamento, ma anche a favore dei progetti di decarbonizzazione, della diversificazione economica delle regioni e delle infrastrutture sociali.

Inoltre, un nuovo strumento di prestito per il settore pubblico attuato con la BEI fornirà sostegno per abbinare le sovvenzioni a titolo delle risorse dell'UE ai prestiti erogati a favore di enti pubblici dalla BEI, affinché possano beneficiarne i territori maggiormente colpiti quali individuati nei piani territoriali per una transizione giusta.

Saranno assicurate sinergie e complementarità tra i tre pilastri mediante i piani territoriali per una transizione giusta, nell'ambito dei quali saranno individuate le esigenze di sviluppo dei territori maggiormente colpiti che emergeranno dalla transizione climatica.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174, paragrafo 1, TFUE: "[l'Unione] sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite."

Ai fini dell'istituzione del Fondo per una transizione giusta occorre fondare la proposta sull'articolo 175 TFUE, che invita esplicitamente l'Unione ad appoggiare la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 con l'azione che essa svolge attraverso i fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti.

L'articolo 175, terzo comma, TFUE, dispone inoltre che "le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni".

Occorre altresì fondare la proposta sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, al fine di consentire deroghe mirate al regolamento finanziario.

Sussidiarietà e proporzionalità

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore della coesione economica, sociale e territoriale nonché per alcuni aspetti della politica sociale. Ha inoltre competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'industria (articolo 6 TFUE).

L'attuazione del Fondo per una transizione giusta in regime di gestione concorrente si fonda sul principio di sussidiarietà. Nell'ambito di tale regime, la Commissione delega agli Stati membri e alle regioni i compiti di programmazione strategica e attuazione. L'azione dell'Unione si limita di conseguenza a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione stabiliti nei trattati.

La gestione concorrente mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello di UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente avvicina maggiormente l'Europa ai suoi cittadini e collega le esigenze locali agli obiettivi europei. Aumenta inoltre la titolarità degli obiettivi dell'UE, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali e cofinanziano congiuntamente i programmi.

Scelta dell'atto giuridico

La politica di coesione è il quadro appropriato per il Fondo per una transizione giusta, in quanto costituisce la principale politica dell'UE per far fronte ai cambiamenti strutturali nelle regioni europee. Fornisce sostegno finanziario agli investimenti in un'ampia gamma di settori che contribuiscono all'occupazione e alla crescita, operando in collaborazione con gli attori sul campo.

Prevede inoltre un approccio integrato allo sviluppo basato sul territorio, che assicura sinergie e coerenza tra gli investimenti finanziati a titolo del Fondo per una transizione giusta e quelli sostenuti nell'ambito dei tradizionali programmi della politica di coesione, accelerando lo sviluppo economico e la riconversione delle regioni interessate.

La politica di coesione garantisce altresì la titolarità degli Stati membri e delle regioni. Si tratta di un elemento fondamentale nel contesto del Fondo per una transizione giusta, da collegare saldamente a strategie di transizione territoriale definite su misura che affrontino in modo esaustivo le numerose sfide sociali, ambientali ed economiche poste dalla transizione.

Nell'ambito della politica di coesione l'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 175, terzo comma, del trattato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N/A

Consultazioni dei portatori di interessi

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni. La proposta riflette tuttavia le discussioni tenutesi nelle ultime settimane con gli Stati membri e con il Parlamento europeo nell'ambito dei negoziati sulla proposta che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Sia il progetto di relazione della commissione REGI sia il parere della commissione BUDG suggerivano, nello specifico, un sostanziale aumento del bilancio del Fondo per una transizione giusta (JTF).

Assunzione e uso di perizie

N/A

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto 3 effettuata per preparare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 4 sosteneva gli obiettivi e le caratteristiche principali del Fondo per una transizione giusta.

Le modifiche proposte della proposta relativa al JTF tengono conto delle maggiori sfide che i territori devono affrontare alla luce della recente pandemia di Covid-19. A parte l'aumento delle risorse, le modifiche sono limitate e non modificano l'architettura e i pilastri della proposta iniziale. Non è stata quindi effettuata alcuna valutazione d'impatto a sé stante.

Efficienza normativa e semplificazione

N/A

Diritti fondamentali

N/A

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le risorse aggiuntive provenienti da stanziamenti di bilancio a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 comporteranno impegni ulteriori per gli anni dal 2021 al 2027 e ulteriori pagamenti per gli anni dal 2022 al 2027 e nel periodo successivo al 2027.

Le risorse aggiuntive finanziate a titolo dello strumento europeo per la ripresa (in fase di proposta) comporteranno impegni ulteriori negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 nonché pagamenti ulteriori negli anni dal 2021 al 2027 sulla base di entrate con destinazione specifica esterne.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche proposte della proposta relativa al JTF si concentrano sui seguenti elementi:

·aumento delle risorse mediante ulteriori stanziamenti di bilancio ed entrate con destinazione specifica esterne;

·nessun obbligo di integrare tali risorse aggiuntive finanziate a titolo dello strumento europeo per la ripresa con trasferimenti dal FESR e dal FSE+;

·modifica dell'allegato I al fine di adeguarlo al livello più elevato di risorse proposto.

2020/0006 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per una transizione giusta

La proposta COM(2020) 22 della Commissione è così modificata:

1.il preambolo è così modificato:

a)il primo visto è sostituito dal seguente:

"visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),";

b)è inserito un nuovo sesto visto:

"visto il parere della Corte dei conti 5 ,";

2.è inserito il considerando 8 bis seguente:

"(8 bis) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi UE.";

3.è inserito il considerando 9 bis seguente:

"(9 bis) In conformità al regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa ed entro il limite delle risorse ivi attribuite, per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi Covid-19 dovrebbero essere attuate misure per la ripresa e la resilienza nel quadro del Fondo per una transizione giusta. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa.";

4.all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 11 270 459 000 EUR a prezzi correnti e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Lo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.";

5.è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1.Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa sono attuate nel quadro del Fondo per una transizione giusta con un importo di 32 803 000 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale regolamento, fatto salvo il suo articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8.

Tali importi sono considerati "altre risorse" e sono menzionati all'articolo 3, paragrafo 2, del succitato regolamento e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Tali importi sono messi a disposizione in aggiunta alle risorse complessive di cui all'articolo 3 per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per gli anni dal 2021 al 2024 come segue:

2021: 7 954 600 000 EUR;

2022: 8 114 600 000 EUR;

2023: 8 276 600 000 EUR;

2024: 8 441 600 000 EUR.

Sono altresì messi a disposizione, a titolo delle risorse di cui al primo comma, 15 600 000 EUR a prezzi correnti per le spese amministrative.

2.Lo 0,35 % dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3.La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

4.In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], gli importi di cui al paragrafo 1 non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+.

5.In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) [nuovo CPR] si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.";

6.all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al Fondo è pari ad almeno una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ad esclusione delle risorse di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, ma non supera il triplo di detto importo.";

7.l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa 

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

9 Ambiente e azione per il clima (2021-2027)

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 6  

X la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Si propone di modificare la proposta di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta per garantire una più celere mobilitazione degli investimenti nella transizione verde al fine di creare le condizioni per la crescita a lungo termine dell'Europa e per la resilienza dell'economia europea agli shock futuri. Si propone pertanto di rendere disponibili per il Fondo per una transizione giusta risorse aggiuntive pari a 35 613 048 000 EUR a prezzi correnti. Di queste risorse aggiuntive, 2 810 048 000 EUR a prezzi correnti dovrebbero provenire da stanziamenti di bilancio, portando il livello del programma nell'ambito del prossimo QFP a 11 270 459 000 EUR; tali risorse dovrebbero essere stanziate nel quadro dei negoziati in corso a livello di Consiglio europeo. Le rimanenti risorse aggiuntive, pari a 32 803 000 000 EUR, copriranno il periodo dal 2021 al 2024 e costituiranno entrate con destinazione specifica esterne provenienti dallo strumento europeo per la ripresa.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

In linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 in modo equo ed efficace, il Fondo per una transizione giusta mira a ridurre i costi economici, ambientali e sociali della transizione verso la neutralità climatica, a beneficio dei territori maggiormente danneggiati dalla transizione. Il sostegno del Fondo si concentra sulle misure di riconversione economica, sulla riqualificazione professionale dei lavoratori interessati e sull'assistenza nella ricerca di lavoro.

L'apparizione della malattia da coronavirus (Covid-19) ha spinto molti governi a introdurre misure senza precedenti per contenere la pandemia. Ciò ha a sua volta determinato un netto calo produttivo in molte economie, con gravi conseguenze sociali. Negli anni a venire ne conseguiranno sfide significative per le finanze pubbliche e per la gestione del debito, il che, a sua volta, potrebbe limitare gli investimenti pubblici necessari per la ripresa economica.

Inoltre, le capacità nazionali e regionali di combattere gli effetti della crisi differiscono nei vari Stati membri e nelle diverse regioni a causa delle diverse strutture economiche e del diverso stato delle finanze pubbliche. Se non affrontate, tali differenze possono tradursi in una ripresa asimmetrica e comportare un aumento delle disparità regionali, con possibili conseguenti ripercussioni negative sul mercato interno, sulla stabilità finanziaria della zona euro e sulla nostra Unione nel suo insieme.

Per evitare l'aumento delle disparità e la disomogeneità della ripresa è pertanto necessario fornire un sostegno ulteriore, a breve e medio termine, agli Stati membri e alle regioni, per aiutare le rispettive economie e società a fronteggiare la situazione e garantire loro una ripresa economica rapida e sostenibile.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il sostegno fornito attraverso il Fondo per una transizione giusta sarà integrato da un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, che sosterrà una gamma più ampia di investimenti, in particolare contribuendo alla transizione attraverso il sostegno ad attività a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, come gli investimenti nelle energie rinnovabili e i regimi di efficienza energetica. Tale regime sarà inoltre in grado di mobilitare finanziamenti a favore delle infrastrutture dell'energia e dei trasporti, comprese le infrastrutture del gas e il teleriscaldamento, ma anche a favore dei progetti di decarbonizzazione, della diversificazione economica delle regioni e delle infrastrutture sociali.

Inoltre, un nuovo strumento di prestito per il settore pubblico attuato con la BEI fornirà sostegno per abbinare le sovvenzioni a titolo delle risorse dell'UE ai prestiti erogati a favore di enti pubblici dalla BEI, affinché possano beneficiarne i territori maggiormente colpiti quali individuati nei piani territoriali per una transizione giusta.

Saranno assicurate sinergie e complementarità tra i tre pilastri mediante i piani territoriali per una transizione giusta, nell'ambito dei quali saranno individuate le esigenze di sviluppo dei territori maggiormente colpiti che emergeranno dalla transizione climatica.

La proposta è limitata a modifiche mirate necessarie per stabilire regole che rendano disponibili le risorse aggiuntive e ne disciplinino l'attuazione. La proposta è coerente con il regolamento sulle disposizioni comuni. Le misure sono coerenti con la proposta della Commissione relativa a un fondo per la ripresa.

Gli importi saranno ripartiti tra gli Stati membri tenendo conto della capacità degli stessi di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica, secondo la metodologia di cui all'allegato I della proposta di regolamento sul Fondo per una transizione giusta. Affinché gli Stati membri e le regioni possano continuare a utilizzare le risorse della politica di coesione per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, per l'utilizzo delle risorse aggiuntive dello strumento europeo per la ripresa non saranno necessari trasferimenti dalle dotazioni nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo plus.

1.5.Durata e incidenza finanziaria 

X durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2021

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 7  

X Gestione diretta a opera della Commissione (per lo 0,35 % della dotazione relativo all'assistenza tecnica)

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta è limitata e mirata alla definizione delle regole cui è necessario attenersi per rendere disponibili le risorse aggiuntive. Tali regole non vanno al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

La proposta è limitata e mirata alla definizione delle regole cui è necessario attenersi per rendere disponibili le risorse aggiuntive. Tali regole non vanno al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La proposta è limitata e mirata alla definizione delle regole cui è necessario attenersi per rendere disponibili le risorse aggiuntive. Tali regole non vanno al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa proposte 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Diss./Non diss 8 . 

di paesi EFTA 9

di paesi candidati 10

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 01 02 Spese di supporto per il "Fondo per una transizione giusta (JTF)"

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

09 03 02 Fondo per una transizione giusta (JTF) - Assistenza tecnica operativa

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

09 03 03 - Finanziamento del JTF a titolo dello strumento europeo per la ripresa

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulla spesa 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

La proposta comporterà impegni ulteriori negli anni dal 2021 al 2027 nonché pagamenti ulteriori negli anni dal 2021 al 2027 e nel periodo successivo al 2027.

Di queste risorse aggiuntive, 2 810 048 000 EUR a prezzi correnti dovrebbero provenire da stanziamenti di bilancio, portando il livello del programma nell'ambito del prossimo QFP a 11 270 459 000 EUR a prezzi correnti; tali risorse dovrebbero essere stanziate nel quadro dei negoziati in corso a livello di Consiglio europeo.

Le rimanenti risorse aggiuntive copriranno il periodo dal 2021 al 2024 e costituiranno entrate con destinazione specifica esterne provenienti dallo strumento europeo per la ripresa sulla base di entrate con destinazione specifica esterne. Gli importi disponibili sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne sono intesi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e derivano dalle operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) XXX/XX (regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa). Delle entrate con destinazione specifica esterne, è possibile destinare fino a 15 600 000 EUR alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.

La ripartizione indicativa degli stanziamenti finanziati nell'ambito del QFP 2021-2027 è la seguente:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

Impegni

(1)

416 600

413 025

408 037

402 684

396 953

390 832

381 917

2 810 048

Pagamenti

(2)

60 055

343 229

444 024

343 665

409 011

461 055

749 008

2 810 048

TOTALE degli stanziamenti

Impegni

=1+3

416 600

413 025

408 037

402 684

396 953

390 832

381 917

2 810 048

Pagamenti

=2+3

60 055

343 229

444 024

343 665

409 011

461 055

749 008

2 810 048

La ripartizione indicativa della spesa finanziata dall'entrata con destinazione specifica esterna è la seguente:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Spese operative finanziate a titolo dello strumento europeo per la ripresa con entrate con destinazione specifica esterne

Impegni

(1)

7 954 600

8 114 600

8 276 600

8 441 600

32 787 400

Pagamenti

(2)

7 310 645

7 726 658

7 212 000

6 294 109

4 243 988

32 787 400

Spese di supporto amministrativo finanziate a titolo dello strumento europeo per la ripresa con entrate con destinazione specifica esterne

Impegni = pagamenti

(3)

2 400

2 400

2 400

2 400

2 000

2 000

2 000

15 600

Spese totali finanziate a titolo dello strumento europeo per la ripresa con entrate con destinazione specifica esterne

Impegni

=1+3

7 957 000

8 117 000

8 279 000

8 444 000

2 000

2 000

2 000

32 803 000

Pagamenti

=2+3

7 313 045

7 729 058

7 214 400

6 296 509

4 245 988

2 000

2 000

32 803 000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Risorse umane

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

10 500

Altre spese amministrative

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

10 500

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

10 500

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

2 400

2 400

2 400

2 400

2 000

2 000

2 000

15 600

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

2 400

2 400

2 400

2 400

2 000

2 000

2 000

15 600

TOTALE

3 900

3 900

3 900

3 900

3 500

3 500

3 500

26 100

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

10

10

10

10

10

10

10

Nelle delegazioni

Ricerca

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  11

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (entrate con destinazione specifica)

30

30

30

30

25

25

25

TOTALE

40

40

40

40

35

35

35

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il personale supplementare sarà solo personale esterno finanziato unicamente da entrate con destinazione specifica.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

Agenti contrattuali per funzioni di supporto per la negoziazione dei nuovi programmi, il monitoraggio dell'attuazione, compresi audit e gestione finanziaria, e la partecipazione al processo di chiusura dei programmi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni) 

[...]

(1)    COM(2020) 22 final.
(2)    COM(2020) 23 final.
(3)    SWD(2018) 282 final.
(4)    COM(2018) 372 final.
(5)    GU C del , pag.
(6)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(7)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:     https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(8)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(9)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(10)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(11)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

Bruxelles, 28.5.2020

COM(2020) 460 final

ALLEGATO

della

proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per una transizione giusta


ALLEGATO

"ALLEGATO I

Metodo di assegnazione per le risorse del Fondo per una transizione giusta

Per ciascuno Stato membro la dotazione finanziaria è determinata in conformità al procedimento seguente:

a)    la quota di ciascuno Stato membro è calcolata come la somma ponderata delle quote, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

i)    emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali nelle regioni di livello NUTS 2 nelle quali l'intensità di carbonio, definita come il rapporto tra le emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e il valore aggiunto lordo dell'industria, risulta superiore al doppio della media dell'UE-27. Se tale livello non è superato in nessuna regione di livello NUTS 2 in un dato Stato membro, sono prese in considerazione per il calcolo le emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali nella regione di livello NUTS 2 a più alta intensità di carbonio (ponderazione: 49 %),

ii)    occupazione nell'estrazione di carbone e lignite (ponderazione: 25 %),

iii)    occupazione nell'industria nelle regioni di livello NUTS 2 prese in considerazione ai fini del punto i) (ponderazione: 25 %),

iv)    produzione di torba (ponderazione: 0,95 %),

v)    produzione di scisto bituminoso (ponderazione: 0,05 %);

b)    le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 8 miliardi di EUR (a prezzi 2018). Gli importi superiori a 8 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

c)    le quote degli Stati membri ottenute applicando la lettera b) sono adeguate in negativo o positivo moltiplicando per un coefficiente di 1,5 la misura in cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (misurato in parità del potere di acquisto) per il periodo 2015-2017, quale utilizzato per la politica di coesione nel contesto dei negoziati sul QFP 2021-2027, è superiore o inferiore all'RNL medio pro capite degli Stati membri dell'UE-27 (media espressa come 100 %).

Tale adeguamento non si applica agli Stati membri la cui dotazione è stata contenuta entro un massimale a norma del punto b);

d)    le dotazioni ottenute applicando la lettera c) sono adeguate per assicurare che la dotazione finale a carico del Fondo dia luogo a una intensità dell'aiuto pro capite (misurata sulla base dell'intera popolazione dello Stato membro) pari almeno a 32 EUR (a prezzi 2018) nell'intero periodo.

Gli importi destinati a garantire l'intensità minima dell'aiuto sono detratti proporzionalmente dalle dotazioni di tutti gli altri Stati membri, ad eccezione degli Stati membri la cui dotazione è stata contenuta entro un massimale a norma del punto b).

La dotazione del Fondo per una transizione giusta va ad aggiungersi alla dotazione ai sensi dell'allegato XXII, paragrafi da 1 a 16, del [nuova proposta di CPR] e non è compresa nella base di calcolo della dotazione cui si applica l'allegato XXII, punti da 10 a 15, del [nuova proposta di CPR].".

(1)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).