Bruxelles, 28.5.2020

COM(2020) 441 final

2020/0111(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di Covid-19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La pandemia di Covid-19 costituisce una grave e diffusa emergenza sanitaria pubblica, con pesanti conseguenze per i cittadini, le società e le economie di tutto il mondo. Le dimensioni dell'emergenza sanitaria e le risposte politiche adottate per controllarla sono senza precedenti. Benché l'impatto socioeconomico della crisi presenti un livello di incertezza eccezionalmente elevato, già in questa fase è sicuro che essa porrà problemi di una gravità senza precedenti per i sistemi finanziari ed economici degli Stati membri. Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione 1 , il PIL dell'UE si ridurrà di circa il 7,5 % quest'anno - una contrazione molto più marcata rispetto a quella registrata durante la crisi finanziaria globale del 2009 - per risalire, ma solo del 6 %, nel 2021, mentre il tasso di disoccupazione dell'UE è previsto in aumento al 9% nel 2020, con il rischio di incrementare la povertà e le disuguaglianze.

In risposta alla crisi gli Stati membri hanno adottato misure economiche e finanziarie discrezionali di carattere eccezionale. In combinazione con gli effetti dei cosiddetti "stabilizzatori automatici", ovvero i pagamenti previsti nell'ambito dei sistemi di indennità di disoccupazione e di previdenza sociale combinati con le perdite di gettito fiscale, tali misure hanno un impatto considerevole sulle finanze pubbliche, determinando un aumento del disavanzo aggregato delle amministrazioni pubbliche dallo 0,6 % del PIL nel 2019 all'8,5 % del PIL quest'anno - sia nella zona euro che nell'UE.

Lo shock per l'economia dell'UE è certo simmetrico in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, tuttavia l'impatto varia notevolmente tra gli Stati membri, come pure diversa è la loro capacità di assorbire lo shock economico e di bilancio e di reagirvi, che dipende dalle specifiche strutture economiche e dalle condizioni di partenza di ciascuno. Di conseguenza vi è il rischio che la crisi possa ampliare le disparità all'interno dell'Unione, minacciandone la resilienza collettiva a livello economico e sociale.

L'Unione ha agito rapidamente per dare una risposta collettiva, vigorosa e coordinata, alle conseguenze sociali ed economiche della crisi nei limiti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, che scade nel 2020. Tale risposta integra le misure economiche e finanziarie discrezionali adottate dagli Stati membri.

In assenza di un'adeguata risposta politica a breve e medio termine a livello dell'Unione, la crisi potrebbe provocare danni durevoli al tessuto economico dell'Unione.

Un piano europeo globale per la ripresa economica richiederà massicci investimenti pubblici e privati a livello europeo per avviare l'Unione in modo deciso verso una ripresa sostenibile e resiliente, creando posti di lavoro di elevata qualità e riparando i danni immediati della pandemia di Covid-19 e sostenendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione. Al fine di reperire i finanziamenti per l'atto proposto, la Commissione propone una modifica della [DRP] che autorizzerebbe l'Unione a contrarre in via temporanea ed eccezionale prestiti per un importo di 750 miliardi di EUR a prezzi del 2018 e che comporterebbe l'innalzamento del massimale delle risorse proprie per dare copertura alle passività effettive e a quelle potenziali per i prestiti concessi agli Stati membri. L'atto proposto stabilisce l'assegnazione di fondi a differenti programmi dell'Unione in linea con la strategia definita nel piano dell'Unione europea per la ripresa.

500 miliardi di EUR a prezzi del 2018 saranno erogati per il sostegno a fondo perduto, per aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari o per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e della relativa spesa.

250 miliardi di EUR a prezzi del 2018 saranno utilizzati per concedere prestiti agli Stati membri. L'Unione si assumerà la passività potenziale in forma di garanzia di tali prestiti fino al loro completo rimborso.

L'articolo 3 fissa l'importo massimo erogabile per finanziare lo strumento. Nell'articolo 3 sono inoltre stabiliti in modo chiaro gli usi cui possono essere destinati i fondi e sono descritti i programmi beneficiari, come pure la natura del sostegno (sovvenzioni, prestiti e garanzie). Agli articoli 2 e 4, inoltre, il presente regolamento limita rigorosamente l'ambito di applicazione e temporale per l'impiego dei fondi. In questo modo si esclude che lo strumento dell'Unione europea per la ripresa possa essere utilizzato per scopi diversi da quelli necessari a fare fronte alle conseguenze economiche e sociali dirette di questa crisi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Lo strumento dell'Unione europea per la ripresa eroga finanziamenti per misure e azioni da attuare secondo quanto indicato nel piano dell'Unione europea per la ripresa. Le risorse raccolte grazie all'emissione di titoli di debito saranno utilizzate per programmi dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale nei seguenti settori:

·erogazione di sostegno agli Stati membri in forma di sovvenzioni e prestiti per l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

·concessione di nuovo sostegno agli investimenti nell'ambito delle garanzie di bilancio esistenti e proposte (FEIS/InvestEU) per, fra l'altro, gli obiettivi di seguito elencati: 1) consentire alle imprese colpite dalla crisi ma economicamente sostenibili di riprendersi, in particolare per accelerare la duplice transizione verde e digitale; 2) garantire un sostegno mirato a progetti di interesse strategico europeo per le catene di approvvigionamento del mercato interno al fine di sviluppare l'autonomia strategica dell'UE in settori e capacità fondamentali;

·un sostegno rafforzato alle regioni e ai settori colpiti dalla crisi, mediante misure rafforzate della politica di coesione;

·sostenere la ricerca e l'innovazione in risposta alla pandemia di Covid-19;

·migliorare il livello di preparazione alle crisi e la resilienza strategica dei sistemi sanitari dell'Unione;

·attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 sulla transizione giusta verso un'economia verde sul territorio;

·varare misure di sostegno per parare l'impatto della pandemia di Covid-19 sullo sviluppo rurale;

·sostenere gli sforzi dei paesi partner, in particolare nei Balcani occidentali, nel vicinato e in Africa, per contrastare la pandemia, riprendersi dalle sue conseguenze e rafforzare la resilienza.

Le azioni e le misure saranno realizzate conformemente alle condizioni stabilite negli atti di base che istituiscono gli strumenti politici. Per questo motivo la Commissione presenta in parallelo le proposte legislative necessarie a garantire che tali strumenti politici possano beneficiare di entrate con destinazione specifica esterne derivanti dall'attuazione del presente regolamento.    

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione prevede la possibilità di adottare, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica. La situazione attuale, senza precedenti, è caratterizzata da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo degli Stati membri. È pertanto appropriato adottare, a norma dell'articolo 122 del TFUE, misure temporanee eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza in tutta l'Unione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi perseguiti dal presente strumento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri data l'entità delle misure che devono essere adottate. Lo strumento dell'Unione europea per la ripresa consente all'Unione di integrare le misure di tipo economico e finanziario adottate dagli Stati membri, soprattutto in forma di "stabilizzatori automatici" e di misure discrezionali di tipo economico e finanziario, mediante un significativo aumento, rapido e mirato, della spesa discrezionale.

Tale mobilitazione complementare di fondi intende assicurare che il mercato interno non sia compromesso dalla diversa capacità degli Stati membri di mobilitare fondi e, in uno spirito di solidarietà, garantire finanziamenti anche negli Stati membri in cui i margini di bilancio per la spesa discrezionale sono limitati. Lo strumento garantisce inoltre che la spesa sia basata su una coerente strategia economica coordinata tra gli Stati membri.

Soltanto un'azione concertata di questo tipo, motivata da uno spirito di solidarietà tra Stati membri in un periodo di crisi, può garantire che i fondi così reperiti si traducano in risorse sufficienti a consentire all'Unione di intervenire efficacemente nelle zone o nei settori più colpiti.

Proporzionalità

Il finanziamento dello strumento dell'Unione europea per la ripresa nell'entità necessaria è motivato dalle circostanze senza precedenti in cui si trova l'Unione. Lo strumento per la ripresa è chiaramente definito in termini di durata e di utilizzo. In questo modo si garantisce che il suo utilizzo sia rigorosamente limitato a parare l'impatto della crisi con modalità commisurate. I finanziamenti sarebbero finalizzati alla necessità di fornire un sostegno immediato e vigoroso per la ripresa economica.

Scelta dell'atto giuridico

La Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento data la sua applicabilità immediata e diretta e la sua portata generale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla in tempi rapidi, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

Valutazione d’impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente

Diritti fondamentali

Non pertinente

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto fornirà sostegno finanziario, tramite le entrate con destinazione specifica esterne provenienti dalle attività di assunzione di prestiti dell'Unione autorizzate ai sensi dell'articolo 3 ter della [DRP], in forma di sostegno a fondo perduto, aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari e accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e della relativa spesa. A tal fine è necessario prevedere stanziamenti di impegno e di pagamento per coprire gli importi dovuti per l'assunzione di prestiti (pagamenti di cedole e rimborsi alla scadenza). Non sono previsti rimborsi dal bilancio dell'UE prima del 2028. Gli stanziamenti necessari per coprire i potenziali pagamenti di cedole nel periodo 2021-2027 sono compatibili con la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale, in particolare la rubrica 2 Coesione e valori (esclusa la "Coesione economica, sociale e territoriale"). I futuri quadri finanziari pluriennali dovranno garantire gli stanziamenti necessari per coprire i pagamenti delle cedole e i rimborsi alla scadenza.

I prestiti saranno rimborsati dagli Stati membri beneficiari e l'Unione sosterrà solo le passività potenziali compatibili con il massimale delle risorse proprie specifiche.

Nella scheda finanziaria legislativa è riportata la pianificazione indicativa delle entrate previste come pure della relativa spesa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Sono richiesti la massima trasparenza e un adeguato monitoraggio dell'uso delle risorse finanziarie dell'UE. Si applicheranno obblighi di comunicazione per gli Stati membri e la Commissione.

2020/0111 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di Covid-19

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di contenere la diffusione della malattia causata dal coronavirus ("Covid-19"), dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020, gli Stati membri hanno adottato una serie di misure senza precedenti.

(2)Tali misure adottate in risposta a una situazione eccezionale che sfugge al controllo degli Stati membri hanno provocato gravi perturbazioni delle attività economiche, che si sono tradotte in un forte calo del prodotto interno lordo e in un significativo impatto sull'occupazione, le condizioni sociali, la povertà e le disuguaglianze. In particolare esse hanno perturbato le catene di approvvigionamento e la produzione e causato assenze dal luogo di lavoro. Inoltre la prestazione di molti servizi è divenuta impossibile o molto difficile. Allo stesso tempo la domanda dei consumatori è diminuita drasticamente. Molte imprese devono far fronte a carenze di liquidità e la loro solvibilità è a rischio in un contesto di grande volatilità dei mercati finanziari. Settori fondamentali quali i viaggi e il turismo sono stati colpiti in modo particolarmente grave. Più in generale le misure si sono tradotte o si tradurranno in un grave deterioramento della situazione finanziaria di molte imprese dell'Unione.

(3)La crisi si è propagata rapidamente sul territorio dell'Unione e nei paesi terzi. Per il 2020 si prevede una forte contrazione della crescita nell'Unione. Vi è il rischio che la ripresa sia molto disomogenea nei diversi Stati membri, aumentando le disparità tra le economie nazionali. La differente capacità del bilancio degli Stati membri di erogare sostegno finanziario laddove sia maggiormente necessario per la ripresa e la divergenza fra le misure nazionali mettono a repentaglio il mercato unico, come pure la coesione sociale e territoriale.

(4)È necessaria una serie organica di misure per la ripresa economica che richiederà investimenti pubblici e privati elevati per avviare l'Unione in modo deciso verso una ripresa sostenibile e resiliente, creando posti di lavoro di elevata qualità, sostenendo l'inclusione sociale e riparando i danni immediati della pandemia di Covid-19, promuovendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione. 

(5)Questa situazione eccezionale, che sfugge al controllo degli Stati membri, richiede un approccio coerente e unificato a livello dell'Unione. Per evitare un ulteriore deterioramento dell'economia, dell'occupazione e della coesione sociale e dare impulso a una ripresa sostenibile e resiliente dell'attività economica, è opportuno attuare un programma eccezionale e coordinato di sostegno economico e sociale, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, in particolare verso quelli che sono stati colpiti in modo particolarmente grave.

(6)Poiché lo strumento costituisce una riposta eccezionale a queste circostanze temporanee ma estreme, è opportuno che il sostegno garantito dallo strumento sia utilizzato esclusivamente per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza.

(7)Lo strumento dovrebbe in particolare sostenere misure volte a ripristinare i mercati del lavoro, la protezione sociale e i sistemi sanitari; misure atte a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e favorirne la transizione verso un'economia verde e digitale, garantire un sostegno alle imprese penalizzate dall'impatto della pandemia di Covid-19, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese economicamente sostenibili alle prese con problemi di solvibilità; misure per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nelle catene di approvvigionamento fondamentali, finanziare la ricerca e l'innovazione in risposta alla pandemia di Covid-19 e lo sviluppo di capacità a livello dell'Unione per migliorare la futura preparazione alle crisi, aiutare i territori a mantenere gli sforzi verso una transizione giusta e le zone rurali ad affrontare l'impatto della pandemia di Covid-19. Le relazioni commerciali ed economiche con i paesi vicini e i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi dei Balcani occidentali, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e i paesi africani, rivestono grande importanza per l'economia dell'Unione. Per questo motivo, e in linea con il ruolo e la responsabilità dell'Unione sulla scena mondiale, è opportuno destinare risorse finanziarie per garantire sostegno e aiuti umanitari per coadiuvare tali paesi nella lotta contro gli effetti della pandemia di Covid-19 e favorirne la ripresa, con l'obiettivo di ripristinare e rafforzare le relazioni commerciali ed economiche tra di essi e l'Unione.

(8)Ai fini di una ripresa sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e per facilitare l'attuazione del sostegno economico, è opportuno utilizzare i meccanismi di spesa esistenti tramite i programmi dell'Unione nell'ambito del pertinente quadro finanziario pluriennale. Il sostegno nell'ambito di tali programmi è erogato in forma di finanziamenti a fondo perduto, prestiti e accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio. La ripartizione delle risorse finanziarie dovrebbe tenere conto della misura in cui tali programmi sono in grado di contribuire agli obiettivi dello strumento.

(9)Vista la natura delle misure da finanziare, una quota degli importi a disposizione dello strumento dovrebbe essere utilizzata per erogare prestiti agli Stati membri, mentre la quota rimanente delle risorse dovrebbe costituire entrate con destinazione specifica esterne, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , ed essere utilizzata per il sostegno a fondo perduto, per strumenti finanziari o per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e della relativa spesa da parte dell'Unione. Sebbene l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applichino agli stanziamenti di impegno e di pagamento corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei termini stabiliti per i diversi tipi di sostegno gli stanziamenti di impegno risultanti da tali entrate con destinazione specifica esterne non dovrebbero essere riportati automaticamente oltre le rispettive date di scadenza, tranne gli stanziamenti di impegno necessari per l'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

(10)Gli stanziamenti di impegno per il sostegno a fondo perduto dovrebbero essere messi a disposizione automaticamente fino all'importo autorizzato. La liquidità dovrebbe essere gestita efficacemente, in modo che i fondi siano raccolti soltanto quando sia necessario per onorare gli impegni giuridici mediante corrispondenti stanziamenti di impegno.

(11)Data l'importanza di utilizzare gli importi nei primi anni dello strumento, è opportuno riesaminare l'andamento dell'attuazione. A tal fine la Commissione dovrebbe redigere una relazione entro il 31 marzo 2023.

(12)L'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 3 prevede che le modifiche della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 4 adottate alla data di entrata in vigore di detto accordo o successivamente non si applichino al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il sostegno erogato a norma del presente regolamento e il corrispondente innalzamento del massimale delle risorse proprie dell'Unione avrebbero un impatto sugli obblighi finanziari del Regno Unito. A norma dell'articolo 143, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il Regno Unito è responsabile soltanto della propria quota delle passività potenziali dell'Unione derivanti da operazioni finanziarie decise dall'Unione prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso. Le eventuali passività potenziali dell'Unione a norma del presente regolamento sono successive alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al e nel Regno Unito,  

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Strumento dell'Unione europea per la ripresa

È istituito lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (lo "strumento") a sostegno dell'economia dopo la pandemia di Covid-19.

Articolo 2
Ambito di applicazione dello strumento

(1)Lo strumento sostiene la ripresa all'interno dell'Unione a seguito della pandemia di Covid-19, finanziando in particolare le seguenti misure per ovviare alle conseguenze economiche negative della pandemia:

a)misure per ripristinare l'occupazione e la creazione di posti di lavoro e i sistemi sanitari;

b)riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita, a rafforzare la coesione tra gli Stati membri e ad aumentarne la resilienza;

c)misure di sostegno a favore delle imprese che hanno subito l'impatto economico della pandemia, in particolare misure a beneficio delle piccole e medie imprese, anche mediante investimenti finanziari diretti in tali imprese;

d)misure di sostegno a favore di imprese economicamente sostenibili ma alle prese con problemi di solvibilità a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19, anche mediante investimenti finanziari diretti in tali imprese;

e)misure volte a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nelle catene di approvvigionamento fondamentali, anche mediante investimenti finanziari diretti nelle imprese;

f)misure di sostegno a favore della ricerca e dell'innovazione in risposta alla pandemia di Covid-19;

g)misure di sostegno per migliorare il livello di preparazione dell'Unione alle crisi e per consentire una risposta rapida ed efficace dell'Unione in caso di gravi emergenze; tra queste figurano misure per migliorare la resilienza strategica dei sistemi sanitari dell'Unione, così da consentire una risposta rapida ed efficace dell'Unione nell'eventualità di una nuova crisi sanitaria transfrontaliera; le misure comprendono la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per mantenere livelli di presidi medici e medicinali essenziali adeguati alle situazioni di crisi;

h)misure di sostegno affinché la transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra non sia compromessa dalla pandemia di Covid-19;

i)misure di sostegno per parare l'impatto della pandemia di Covid-19 sull'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Lo strumento sostiene altresì i paesi partner nella scia della crisi, per ripristinarne e rafforzarne le relazioni commerciali ed economiche con l'Unione e migliorarne la resilienza.

(2)Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate nell'ambito di programmi specifici dell'Unione e conformemente agli atti dell'Unione che li disciplinano. Le misure prevedono assistenza tecnica e amministrativa per la loro attuazione.

Articolo 3
Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi

(1)Lo strumento è finanziato fino a un importo di 750 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 sulla base del potere conferito a norma dell'articolo 3 ter della [DRP].

(2)L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato come segue:

a) un sostegno fino a 433 200 000 000 EUR a prezzi del 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e di aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari, ripartiti come segue:

i)fino a 50 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per i programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali rafforzati fino al 2022, compreso il sostegno per strumenti finanziari;

ii)fino a 310 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

iii)fino a 7 700 000 000 EUR a prezzi del 2018 per un programma relativo alla salute;

iv)fino a 2 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla protezione civile;

v)fino a 13 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla ricerca e all'innovazione, compreso il sostegno per strumenti finanziari;

vi)fino a 30 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per programmi di sostegno ai territori nella transizione verso un'economia climaticamente neutra;

vii)fino a 15 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per lo sviluppo nelle zone rurali;

viii)fino a 5 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per l'assistenza umanitaria al di fuori dell'Unione;

b)prestiti agli Stati membri fino a 250 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

c)fino a 66 800 000 000 EUR a prezzi del 2018 per accantonamenti per garanzie e relativa spesa in relazione ai seguenti programmi:

i)fino a 30 300 000 000 EUR a prezzi del 2018 per programmi finalizzati al sostegno di operazioni di investimento nel settore delle politiche interne dell'Unione;

ii)fino a 26 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 per programmi volti a rafforzare la solvibilità di imprese economicamente sostenibili nell'Unione;

iii)fino a 10 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 per programmi mirati alla promozione della crescita economica sostenibile e inclusiva al di fuori dell'Unione.

Articolo 4
Norme relative all'attuazione di bilancio

(1)Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, 433 200 000 000 EUR a prezzi del 2018 dei fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e 66 800 000 000 EUR a prezzi del 2018 di tali fondi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

(2)250 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 dei fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono utilizzati per prestiti erogati agli Stati membri nell'ambito dei programmi dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. 

(3)Gli stanziamenti di impegno a copertura del sostegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione automaticamente fino agli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), a decorrere dalla data di entrata in vigore della [DRP] che conferisce il potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

(4)Gli impegni giuridici che danno luogo alla spesa per il sostegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), sono contratti dalla Commissione o dalle sue agenzie esecutive entro il 31 dicembre 2024. Impegni giuridici per un importo pari ad almeno il 60 % dell'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono contratti entro il 31 dicembre 2022.

(5)Le decisioni relative alla concessione dei prestiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono adottate entro il 31 dicembre 2024.

(6)Le garanzie di bilancio dell'Unione fino a un importo che, in conformità al pertinente tasso di copertura di cui ai rispettivi atti di base, corrisponde all'accantonamento per le garanzie di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), in funzione dei profili di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento oggetto di sostegno, sono concesse esclusivamente a sostegno delle citate operazioni approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2024. I rispettivi accordi di garanzia contengono disposizioni volte ad assicurare che le operazioni finanziarie corrispondenti ad almeno il 60 % dell'importo di tali garanzie di bilancio siano approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2022. Quando l'accantonamento è utilizzato per un sostegno a fondo perduto relativo alle operazioni finanziarie e di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), i relativi impegni giuridici sono contratti dalla Commissione entro il 31 dicembre 2024. 

(7)Le decisioni sulla concessione di prestiti per l'assistenza macrofinanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto iii), sono adottate entro il 31 dicembre 2024.

(8)I paragrafi da 4 a 7 non si applicano alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, seconda frase.

(9)I costi dell'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, del presente regolamento sono finanziati dal bilancio dell'Unione.

Articolo 5 
Relazioni

Entro il 31 marzo 2023 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione dello strumento e sull'utilizzo dei fondi assegnati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento non si applica al e nel Regno Unito. Ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri non si intendono fatti al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di Covid-19

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 5  

Affari economici e finanziari (titolo 01 del bilancio generale dell'Unione europea, sezione 3 - Commissione)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 6  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La pandemia di Covid-19 costituisce una grave e diffusa emergenza sanitaria pubblica, con pesanti conseguenze per i cittadini, le società e le economie di tutto il mondo. Le dimensioni dell'emergenza sanitaria e le risposte politiche adottate per controllarla sono senza precedenti. Benché l'impatto socioeconomico della crisi presenti un livello di incertezza eccezionalmente elevato, già in questa fase è sicuro che essa porrà problemi di una gravità senza precedenti per i sistemi finanziari ed economici degli Stati membri. Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione 7 , il PIL dell'UE si ridurrà di circa il 7,5 % quest'anno - una contrazione molto più marcata rispetto a quella registrata durante la crisi finanziaria globale del 2009 - per risalire, ma solo del 6 %, nel 2021, mentre il tasso di disoccupazione dell'UE è previsto in aumento al 9 % nel 2020, con il rischio di incrementare la povertà e le disuguaglianze.

In risposta alla crisi gli Stati membri hanno adottato misure economiche e finanziarie discrezionali di carattere eccezionale. In combinazione con gli effetti dei cosiddetti "stabilizzatori automatici", ovvero i pagamenti previsti nell'ambito dei sistemi di indennità di disoccupazione e di previdenza sociale combinati con le perdite di gettito fiscale, tali misure hanno un impatto considerevole sulle finanze pubbliche, determinando un aumento del disavanzo aggregato delle amministrazioni pubbliche dallo 0,6 % del PIL nel 2019 all'8,5 % del PIL quest'anno - sia nella zona euro che nell'UE.

In assenza di un'adeguata risposta politica a breve e medio termine a livello dell'Unione, la crisi potrebbe provocare danni durevoli al tessuto economico dell'Unione.

Un piano europeo globale per la ripresa economica richiederà massicci investimenti pubblici e privati a livello europeo per avviare l'Unione in modo deciso verso una ripresa sostenibile e resiliente, creando posti di lavoro di elevata qualità e riparando i danni immediati della pandemia di Covid-19 e sostenendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione. Il bilancio a lungo termine dell'UE, quale rafforzato, costituirà lo strumento principale.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate:

L'atto proposto stabilisce l'assegnazione dei fondi reperiti con le attività di assunzione di prestiti dell'Unione, autorizzate a norma della decisione sulle risorse proprie, ai programmi politici in linea con la strategia definita nel piano dell'Unione europea per la ripresa.

500 miliardi di EUR a prezzi del 2018 saranno erogati per il sostegno a fondo perduto, per aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari o per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e della relativa spesa.

250 miliardi di EUR a prezzi del 2018 saranno utilizzati per concedere prestiti agli Stati membri. L'Unione si assumerà la passività potenziale in forma di garanzia di tali prestiti fino al loro completo rimborso.

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'atto proposto stabilisce il finanziamento di misure e azioni volte a ovviare alle conseguenze economiche negative della pandemia di Covid-19 e a sostenere la ripresa economica, in particolare nei seguenti ambiti:

·erogazione di sostegno agli Stati membri in forma di sovvenzioni e prestiti per l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

·concessione di nuovo sostegno agli investimenti nell'ambito delle garanzie di bilancio esistenti e proposte (FEIS/InvestEU) per, fra l'altro, gli obiettivi di seguito elencati: 1) consentire alle imprese colpite dalla crisi ma economicamente sostenibili di riprendersi, in particolare per accelerare la duplice transizione verde e digitale; 2) garantire un sostegno mirato a progetti di interesse strategico europeo per le catene di approvvigionamento del mercato interno al fine di sviluppare l'autonomia strategica dell'UE in settori e capacità fondamentali;

·un sostegno rafforzato alle regioni e ai settori colpiti dalla crisi, mediante misure rafforzate della politica di coesione;

·sostenere la ricerca e l'innovazione in risposta alla pandemia di Covid-19;

·migliorare il livello di preparazione alle crisi e la resilienza strategica dei sistemi sanitari dell'Unione;

·attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 sulla transizione giusta verso un'economia verde sul territorio;

·varare misure di sostegno per parare l'impatto della pandemia di Covid-19 sullo sviluppo rurale;

·sostenere gli sforzi dei paesi partner, in particolare nei Balcani occidentali, nel vicinato e in Africa, per contrastare la pandemia, riprendersi dalle sue conseguenze e rafforzare la resilienza.

1.4.3.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Rapidità con la quale i fondi sono messi a disposizione degli strumenti finanziari beneficiari. Va rilevato che lo strumento per la ripresa è un'iniziativa temporanea e che sono previsti limiti temporali per l'impegno di stanziamenti.

Risparmi per gli Stati membri mediante il ricorso a prestiti back-to-back dell'UE rispetto all'autofinanziamento sui mercati internazionali.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La presente proposta di regolamento del Consiglio mira a integrare gli strumenti e le basi giuridiche dell'Unione vigenti, definendo un meccanismo per erogare sostegno nei diversi settori strategici.

Le disposizioni operative che disciplinano l'attuazione di tale sostegno sono contenute negli atti legislativi che definiscono gli strumenti politici dell'UE beneficiari, il cui obiettivo è fornire un sostegno immediato e vigoroso a favore della ripresa economica e della resilienza.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

Lo strumento dell'UE per la ripresa qui proposto si basa sull'articolo 122 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica.

Attualmente gli Stati membri devono far fronte a una grave perturbazione economica causata dalla pandemia di Covid-19, che ha gravi ripercussioni socioeconomiche negative negli Stati membri.

La proposta dirige il sostegno finanziario reso possibile dal potere temporaneo ed eccezionale conferito con la decisione sulle risorse proprie verso interventi politici per fronteggiare la crisi in uno spirito di solidarietà europea con gli Stati membri colpiti. Considerando la portata della crisi e l'ampiezza dei suoi effetti finanziari ed economici, un'azione concertata a livello dell'UE è più appropriata per garantire che siano mobilitate risorse sufficienti per consentire interventi efficaci e attenuare l'impatto diretto della pandemia di Covid-19 sulla società e l'economia.

L'attuazione dello strumento dell'Unione europea per la ripresa si attiene al principio di sussidiarietà. Data la dimensione mondiale della pandemia di Covid-19 e la portata dei suoi effetti finanziari ed economici, l'Unione è in effetti in una posizione migliore rispetto ai singoli Stati membri per affrontare la crisi mediante sue politiche mirate, rese possibili dalle ingenti risorse reperite grazie al potere eccezionale di contrarre prestiti per integrare il bilancio dell'Unione conferito con la decisione sulle risorse proprie.

L'assegnazione mediante l'atto proposto delle entrate con destinazione specifica esterne supplementari farà sì che l'attuazione della prevista risposta dell'Unione non sia compromessa dalla differente capacità degli Stati membri di mobilitare finanziamenti individualmente.

Soltanto un'azione concertata ispirata a uno spirito di solidarietà tra Stati membri in un periodo di crisi può garantire che siano effettivamente dispiegati i mezzi finanziari che consentiranno all'Unione di intervenire efficacemente nelle zone o nei settori più colpiti.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Quando l'Unione ha dovuto far fronte a una grave crisi finanziaria un decennio fa, la base giuridica dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha consentito all'Unione di erogare assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che dovevano affrontare difficoltà causate da un evento eccezionale fuori dal loro controllo. Sulla base dell'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Questo strumento ha fornito assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo e all'Irlanda e un finanziamento ponte alla Grecia mediante prestiti back-to-back.

La base giuridica dell'articolo 122 del TFUE è stata utilizzata nella recente proposta della Commissione relativa al meccanismo SURE a sostegno dei regimi temporanei di assicurazione delle indennità di disoccupazione degli Stati membri. Tale base giuridica è considerata appropriata a una circostanza eccezionale che sfugge al controllo degli Stati membri, e che impone una risposta collettiva dell'Unione in uno spirito di solidarietà e può pertanto essere utilizzata in questa crisi specifica causata dalla pandemia di Covid-19.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergie con altri strumenti pertinenti

Lo strumento dell'Unione europea per la ripresa qui proposto destina al piano dell'Unione europea per la ripresa i mezzi finanziari supplementari a sostegno degli strumenti politici finalizzati ad ovviare alle gravi conseguenze sociali ed economiche della crisi. Il piano per la ripresa amplia e rafforza notevolmente la risposta politica dell'Unione alla crisi. Tra le iniziative già adottate per fronteggiare la crisi si annoverano lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), a seguito della pandemia di Covid-19 ("strumento SURE "), "l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", il proposto ampliamento dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la riattivazione dello strumento per il sostegno di emergenza e altri strumenti a sostegno dell'occupazione, come il Fondo sociale europeo e InvestEU.

Lo strumento per la ripresa costituisce uno degli elementi essenziali di una vigorosa e ampia risposta politica per sormontare la crisi e sostenere il processo di ripresa e ripristino dell'economia. Lo strumento per la ripresa indirizza il sostegno verso gli strumenti di coesione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il potenziamento delle garanzie di bilancio dell'UE a sostegno delle imprese e degli investimenti.

Lo strumento per la ripresa avrà lo stesso livello di trasparenza, responsabilità e audit del bilancio tradizionale.

Gli ingenti mezzi finanziari che sanno distribuiti nell'ambito dello strumento per la ripresa impongono di rafforzare notevolmente la capacità interna della Commissione di gestire e amministrare tale risorsa. Sarà necessario migliorare una serie di processi operativi critici, in particolare: la contabilità e la rendicontazione relativamente alla distribuzione e all'uso dei mezzi assegnati alle differenti politiche; la gestione e riconciliazione di tutti i pagamenti e trasferimenti da e verso gli Stati membri e verso le politiche beneficiarie; la conclusione dei prestiti, assicurandosi che tutti i mezzi siano disponibili ove necessario e alle condizioni più vantaggiose; i necessari supporti informatici. Lo sviluppo di tale capacità nei tempi necessari per l'attuazione del piano per la ripresa sarà indispensabile per conseguirne gli obiettivi.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

X    Incidenza finanziaria dall'entrata in vigore del regolamento alla scadenza dei prestiti, spaziando su diversi quadri finanziari pluriennali; non si prevedono scadenze prima del 2028.

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 8  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

X alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni che ottengono un finanziamento ai sensi della presente proposta devono presentare relazioni periodiche.

Entro il 31 marzo 2023 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione dello strumento e sull'utilizzo dei fondi assegnati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2.1.1.Rischi individuati

La gestione dei rischi connessi all'operatività dello strumento implica un investimento significativo nello sviluppo della capacità di gestione finanziaria della Commissione. L'investimento in questione giustifica la spesa ammnistrativa connessa con questa politica, che è dovuta all'assunzione di personale specializzato, proveniente anche dalle amministrazioni nazionali. L'aumento delle risorse umane è necessario anche per servizi di supporto quali contabilità, retrosportello e supporto informatico dedicato.

Lo strumento per la ripresa dipende dall'emissione di ingenti volumi di debito da parte della Commissione sui mercati internazionali in virtù del potere conferitole dalla DRP. Il repentino aumento delle emissioni di debito in un periodo in cui è probabile che vi sia un ampio ricorso ai mercati dei capitali da parte di altri emittenti sovrani e istituzioni comporta il rischio di un deterioramento delle condizioni di cui può beneficiare l'Unione. Tale rischio sarà gestito mediante l'attuazione di una strategia nuova di gestione del debito per fare sì che l'Unione possa ottenere le migliori condizioni praticabili, mantenendo contempo il suo rating creditizio molto elevato.

2.1.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Si applica il sistema esistente di controllo interno della Commissione europea, che garantisce che i fondi disponibili nell'ambito dello strumento UE per la ripresa siano utilizzati in modo adeguato e in linea con la normativa pertinente.

Il sistema attuale è così strutturato:

1. I gruppi preposti al controllo interno verificano il rispetto delle procedure amministrative e della legislazione vigente. A tal fine utilizzano il quadro di controllo interno della Commissione.

2. L'audit periodico esterno delle sovvenzioni e dei contratti aggiudicati a titolo del presente strumento sarà pienamente integrato nei piani di audit annuali.

3. Valutazione da parte di valutatori esterni delle attività nel loro insieme

Le azioni eseguite possono essere oggetto di audit da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti.

2.1.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.a.

2.2.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Sono richiesti la massima trasparenza e un adeguato monitoraggio dell'uso delle risorse finanziarie dell'UE. Si applicheranno obblighi di comunicazione per gli Stati membri, altri beneficiari e la Commissione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Nessuna linea di bilancio esistente

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018

3.2.Incidenza prevista sulle spese

La proposta non ha alcuna incidenza sulle spese. Sarà creata una linea p.m. nell'ambito della procedura di bilancio.

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

DG: BUDG

Anno 
2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE

•Stanziamenti operativi

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

TOTALE degli stanziamenti 
per la DG BUDG

Impegni

=1+3

Pagamenti

=2+3



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti (rubrica 2) 

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG BUDG

• Risorse umane

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

•Altre spese amministrative

TOTALE DG BUDG

Stanziamenti

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 5 (2020) e la RUBRICA 7 (2021-2027) 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per il quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

Pagamenti

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi negli esercizi finanziari 2020-2027: pagamento degli interessi come indicato nella tabella precedente

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Tabella riassuntiva

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2020 9

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 2027

TOTALE

RUBRICA 5 (7 dal 2021) 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5 (7) 
del quadro finanziario pluriennale

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

Esclusa la RUBRICA 5 10  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,86

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

24,516

2020: 10 posti per 6 mesi, 5 END per 3 mesi. A partire dal 2021: 18 posti e 8 END. Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

10

18

18

18

18

18

18

18

8 AD, 10 AST

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 11

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

5

8

8

8

8

8

8

8

8 END

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa  12

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

15

26

26

26

26

26

26

26

DG BUDG è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Emissione di debito, gestione e contabilità dei prestiti, liquidazione.

Personale esterno

Emissione di debito, gestione e contabilità dei prestiti, liquidazione.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e con il prossimo proposto.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

nessun cofinanziamento; tuttavia, possono essere previsti accantonamenti per garanzie di bilancio in relazione a un programma specifico dell'Unione fino all'importo degli impegni volontari forniti dagli Stati membri per assicurare il rimborso dei prestiti contratti dall'Unione.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

X    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

X    sulle entrate con destinazione specifica (linea di bilancio delle entrate da determinare)

Nel periodo di attuazione 537,4 miliardi di EUR (a prezzi del 2018) dei fondi reperiti con le operazioni di assunzione di prestiti costituiranno entrate con destinazione specifica esterne dirette verso sovvenzioni agli Stati membri e garanzie di bilancio.

Miliardi di EUR (arrotondati)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

totale

Dopo il 2027 13

prezzi costanti 2018

35,0

84,5

111,8

122,5

74,5

34,4

17,9

480,7

19,3

prezzi correnti

37,1

91,5

123,5

138,0

85,6

40,3

21,4

537,4

23,1

(1)    Previsioni economiche per l'Europa, Institutional Paper n. 125. Maggio 2020.
(2)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(3)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(4)    Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema di risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(5)    Da determinare in sede di procedure di bilancio 2020 e 2021. ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(6)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(7)    Previsioni economiche per l'Europa, Institutional Paper n. 125. Maggio 2020.
(8)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(9)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(10)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(11)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(12)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(13)    Comprende le differenze di conversione.